Skandia Vita S.p.A.
Skandia Vita S.p.A.
Impresa di assicurazione appartenente al Gruppo Skandia
Condizioni di contratto relative a Next Esterni Personal - Serie III, prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked
offerto da Skandia Vita S.p.A.,
impresa appartenente al Gruppo Skandia
Art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione
Il presente contratto è un contratto di assicurazione a vita intera e prevede la corresponsione di un capitale al veri- ficarsi del decesso dell’Assicurato, in qualsiasi momento si verifichi. L’investitore-contraente ha tuttavia il diritto di esercitare il riscatto, secondo quanto previsto all’art. 14.
La prestazione assicurata in caso di decesso, delineata al successivo art. 2, e il valore di riscatto, disciplinato all’art. 14, sono integralmente correlati al valore delle quote dei Fondi esterni in cui viene investito il premio.
Data la natura dell’investimento, il capitale liquidabile dall’Impresa in caso di riscatto o di decesso dell’Assicurato non è predeterminato ma verrà definito in base all’andamento del valore delle quote.
Art. 2 - Capitale assicurato
Nel caso di decesso dell’Assicurato, l’Impresa corrisponderà ai Beneficiari designati, o in mancanza, agli eredi, un capitale che varierà in funzione dell’età dell’Assicurato al momento del decesso, tra il 105% ed il 100,01% del valore maturato al momento della notifica del decesso.
Le percentuali sono riportate nella seguente tabella:
Età di riferimento dell’evento | Percentuale di riferimento |
18 - 34 | 105% |
35 - 44 | 103% |
45 - 54 | 101% |
55 - 64 | 100,50% |
65 - 74 | 100,10% |
75 e oltre | 100,01% |
Il valore maturato si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota. L’Impresa rileva il valore unitario delle quote dei Fondi esterni, relativo al giorno di riferimento, settimanalmente.
Tale valore unitario viene determinato dalle singole Società di Gestione del Risparmio/Sicav secondo quanto previ- sto alla sezione B) dell’Allegato alla Parte I del Prospetto informativo, facente parte integrante dello stesso Prospetto informativo.
Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione.
Pertanto l’importo liquidabile in caso di decesso dell’Assicurato non è predeterminato e potrà essere superiore o infe- riore ai premi versati.
Il capitale assicurato verrà poi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall’art. 17.
Art. 3 - Fondi esterni a cui è collegata la prestazione
Il premio verrà investito, su indicazione dell’investitore-contraente, nei Fondi esterni elencati alla sezione A) dell’Allegato alla Parte I del Prospetto informativo, facente parte integrante dello stesso Prospetto informativo. L’investitore-contraente può scegliere di allocare il premio secondo la percentuale ed il profilo di rischio desiderati selezionando un massimo di 40 Fondi esterni per contratto.
Nel corso della durata del rapporto contrattuale l’Impresa, ai fini dello svolgimento dell’attività di gestione prevista al successivo art. 5, potrà modificare la scelta dei Fondi originariamente effettuata dall’investitore-contraente.
Alla sezione A) dell’Allegato alla Parte I del Prospetto informativo, i Fondi sono suddivisi per macro-categoria di appartenenza in base alla tipologia di attivi in cui il Fondo investe prevalentemente e, per ogni Fondo, vengono indi- cate le categorie secondo i criteri dell’ANIA ed il profilo di rischio.
Le informazioni sui fondi esterni sono contenute nella sezione B) dell’Allegato alla Parte I del Prospetto informativo, dove sono indicati inoltre la forma organizzativa, la sede legale, la nazionalità e l’eventuale gruppo di appartenenza delle singole società di gestione a cui appartengono gli OICR proposti.
Art. 4 - Altri Fondi esterni
L’Impresa ha la facoltà di proporre altri OICR che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE e suc- cessive modifiche ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/98 (Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria).
Art. 5 - Attività di gestione da parte dell’Impresa
Nel rispetto delle categorie di appartenenza dei Fondi esterni preventivamente scelti dall’investitore-contraente, l’Impresa effettua un’attività di gestione, finalizzata all’individuazione e all’acquisto dei Fondi ritenuti dalla stessa migliori all’interno di ciascuna delle categorie di seguito descritte.
L’attività di gestione consiste in una costante analisi finanziaria qualitativa e quantitativa dei Fondi collegati al contratto e del mercato e si esplica concretamente attraverso operazioni di compravendita periodiche effettuate dall’Impresa, in base alle evoluzioni dei mercati finanziari e delle analisi effettuate da quest’ultima.
L’Impresa a seguito dell’analisi finanziaria di cui sopra individua i Fondi ritenuti migliori per ciascuna categoria ed opera come segue:
- tramite l’attività di gestione l’Impresa agisce per conto del Cliente, con discrezionalità ed autonomia operativa;
- l’attività di gestione viene effettuata nel rispetto delle categorie a cui appartengono i Fondi esterni scelti dall’inve- stitore-contraente. L’Impresa effettuerà quindi operazioni di compravendita esclusivamente disinvestendo il capitale maturato nel singolo Fondo esterno valutato non più idoneo ed investendolo in un altro Fondo esterno ritenuto migliore ed appartenente alla medesima categoria del Fondo disinvestito.
L’Impresa individua le seguenti categorie di Fondi esterni (classificazione ANIA):
Azionari Italia Azionari Europa
Azionari Nord America Azionari Pacifico Azionari Globali Azionari Specializzati Bilanciati Azionari Bilanciati
Bilanciati Obbligazionari
Obbligazionari Puri Euro Governativi Breve Termine Obbligazionari Puri Euro Governativi Medio/Lungo Termine Obbligazionari Puri Euro Corporate
Obbligazionari Puri Internazionali Governativi Breve Termine Obbligazionari Puri Internazionali Governativi Medio/Lungo Termine Obbligazionari Puri Internazionali Corporate
Obbligazionari Misti Area Euro Obbligazionari Misti Internazionali Liquidità Area Euro
Liquidità Altre Valute Flessibili
La categoria di appartenenza di ogni singolo Fondo esterno è specificata alla sezione A) dell’Allegato alla Parte I del Prospetto informativo, facente parte integrante dello stesso Prospetto informativo.
L’Impresa effettua anche un’attività di salvaguardia del contratto, nei casi in cui l’investitore-contraente richieda di effettuare operazioni di versamento di premio iniziale o aggiuntivo od operazioni di switch o abbia investito in un Fondo esterno che:
- sia momentaneamente sospeso alla vendita per motivi connessi a decisioni delle singole società di gestione/Sicav o per rating inferiore al minimo richiesto dalla circolare ISVAP n. 474/D;
- sia coinvolto in operazioni di fusione o di liquidazione decise dalla società di gestione del risparmio o dalla Sicav stessa;
- abbia variato la propria politica d’investimento o il proprio stile di gestione o il proprio livello di rischio dichiarato non- ché abbia incrementato i costi gravanti su di esso o sia intervenuta qualsiasi altra variazione che alteri significativa- mente le caratteristiche del Fondo.
In tali casi, l’Impresa, al fine di tutelare l’interesse dell’investitore-contraente, può decidere discrezionalmente di inve- stire il premio versato o di effettuare l’operazione di switch in via autonoma verso un altro Fondo esterno appartenente alla medesima categoria - scelto dall’Impresa stessa a seconda della specifica situazione dei mercati - ritenuto migliore e coerente per caratteristiche gestionali e profilo di rischio, con le scelte iniziali dell’investitore-contraente stesso.
L’Impresa invierà - unitamente al Documento di Polizza o alla lettera di conferma di versamento di premio aggiuntivo o switch - una comunicazione indicante la motivazione della decisione.
Le operazioni di compravendita conseguenti all’attività di gestione vengono effettuate nel giorno di riferimento ed ai fini della determinazione dell’importo trasferito da un Fondo all’altro si assume il valore delle quote dei Fondi, riferi- to al giorno di riferimento.
Il giorno di riferimento è il venerdì. In caso di venerdì non lavorativo si assume quale giorno di riferimento il primo gior- no lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tem- pestivamente all’investitore-contraente.
Le operazioni di investimento di premio connesse all’attività di salvaguardia del contratto vengono effettuate nella modalità e nelle tempistiche dettagliatamente specificate al successivo art. 8 - Modalità di conversione del premio in quote”.
Le operazioni di switch relative all’attività di salvaguardia del contratto vengono effettuate nelle modalità e nelle tem- pistiche dettagliatamente specificate al successivo art. 16 - Operazioni di switch.
L’investitore-contraente ha comunque la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi, opera-
zioni di switch su uno o più Fondi presenti alla sezione A) dell’Allegato alla Parte I del Prospetto informativo, facente parte integrante dello stesso Prospetto informativo.
Inoltre l’Impresa, con una continua attività di analisi, monitoraggio e verifica delle performance dei Fondi esterni pre- visti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato, provvede ad un costante adeguamento qualitativo della gamma di Fondi proposti con il presente contratto, nel’interesse dell’investitore-contraente.
L’Impresa invierà su base semestrale all’investitore-contraente una comunicazione contenente gli aggiornamenti periodici dell’elenco dei Fondi esterni collegati al contratto unitamente con un breve commento delle operazioni ese- guite durante il periodo di riferimento.
Art. 6 - Modalità di perfezionamento del contratto e decorrenza degli effetti
Il contratto si ritiene perfezionato e produce effetti il venerdì lavorativo indicato in Proposta di assicurazione alla voce “data di conclusione e decorrenza”, sempreché entro tale data, l’Impresa non abbia comunicato per iscritto all’inve- stitore-contraente, con lettera raccomandata A.R., la non accettazione della Proposta e disponga del premio.
Qualora l’Impresa non abbia la disponibilità del premio il giovedì che precede la suddetta data, il contratto si perfe- zionerà e produrrà effetti il venerdì lavorativo successivo al giorno di disponibilità del premio.
L’Impresa ha la disponibilità del premio nei tempi e modalità previsti al successivo art. 7.
Qualora il venerdì, agli effetti del presente articolo, sia un giorno non lavorativo, il perfezionamento del contratto e la decorrenza degli effetti vengono posticipati al giorno lavorativo immediatamente successivo.
Art. 7 - Il premio e suo versamento
Il premio viene versato in un’unica soluzione. Tuttavia l’investitore-contraente ha la facoltà di versare premi aggiuntivi. In particolare, il contratto prevede, al momento della sottoscrizione della Proposta, il pagamento di un premio unico ini- ziale di importo non inferiore a Euro 200.000. Nel caso in cui l’Assicurato abbia 75 anni compiuti alla data di conclu- sione e decorrenza del contratto, si rinvia all’art.12 - Costi.
Oltre al pagamento del premio unico iniziale, l’investitore-contraente ha la facoltà di versare premi aggiuntivi di importo non inferiore a Euro 500 ciascuno, che l’Impresa investirà in quote di Fondi esterni, secondo la scelta del- l’investitore-contraente. Per i versamenti di premio/i aggiuntivo/i effettuati su contratto con Assicurato che abbia già compiuto 75 anni di età alla data di investimento del premio stesso (giorno di riferimento), si rinvia all’art. 12 - Costi. Inoltre, i versamenti di premi aggiuntivi possono essere effettuati fino ad un’età massima dell’Assicurato di 85 anni alla data di investimento del premio stesso (giorno di riferimento).
Il pagamento dei premi, può essere effettuato tramite le seguenti modalità.
Il premio unico iniziale e i premi aggiuntivi dovranno essere corrisposti tramite:
• bonifico bancario a favore di Skandia Vita S.p.A. presso 2S Banca S.p.A. intestato a Skandia Vita S.p.A. sul x/x xx 0000 - XXX 00000 - CAB 00000 - XXXX: IT 58 P 03307 01719 000000002441;
• assegno bancario non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
• assegno circolare non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
• tutte le altre forme di pagamento previste e comunicate dall’Impresa.
L’Impresa non si fa carico delle spese amministrative gravanti direttamente sull’investitore-contraente relative alle suddette forme di pagamento.
Il giorno di disponibilità del premio da parte dell’Impresa coincide - in caso di pagamento tramite bonifico - con il giorno in cui l’Impresa dispone del premio per valuta ed ha anche conoscenza della relativa causale e - in caso di paga- mento tramite assegno - con la scadenza dei giorni di valuta (1 giorno di valuta per assegno bancario su piazza e per assegno circolare; 3 giorni per assegno bancario fuori piazza).
L’Impresa deve avere la disponibilità del premio unico iniziale e dei premi aggiuntivi il giovedì precedente il giorno di riferimento definito al successivo art. 8.
Art. 8 - Modalità di conversione del premio in quote
L’Impresa assume per le operazioni relative all’investimento del premio, il valore delle quote dei Fondi esterni relativo al giorno di riferimento e determinato dalle Società di Gestione del Risparmio/Sicav. Il giorno di riferimento corri- sponde al giorno di conversione del premio versato in quote di Fondi esterni (OICR).
Il giorno di riferimento per le operazioni di investimento connesse al versamento del premio unico iniziale e dei premi aggiuntivi coincide con il venerdì lavorativo successivo al giorno in cui l’Impresa ha la disponibilità del premio, nel rispetto dei giorni di valuta indicati all’art. 7.
In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al giorno lavorativo immediatamente suc- cessivo.
Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento verrà comunicata tempestivamente all’investitore-con- traente.
Alla data di effetto del contratto, secondo quanto disciplinato all’art. 6, il premio viene investito - al netto della parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità - nelle quote dei Fondi esterni, secondo la scelta operata dall’investi- tore-contraente fermi restando i casi previsti all’art. 5 - Attività di gestione da parte dell’Impresa.
Il numero delle quote dei Fondi esterni da attribuire all’investitore-contraente si determina dividendo il/i premio/i versato/i dall’investitore-contraente - al netto, nel caso del premio iniziale, della parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità - per il valore unitario delle quote, relativo al giorno di riferimento e determinato dalle Società di Gestione del Risparmio/Sicav, secondo le modalità previste alla sezione B) dell’Allegato alla Parte I del Prospetto informativo.
L’importo del premio che copre il rischio di mortalità previsto nel contratto viene calcolato in funzione del premio ver- sato. Esso viene prelevato in parte dal premio stesso ed in parte nel corso del contratto dalle quote, secondo le seguenti modalità:
- al momento del versamento del premio unico iniziale viene prelevato un importo pari a Euro 1;
- mensilmente viene prelevato una percentuale pari allo 0,01% su base annua, del numero totale delle quote posse- dute dall’investitore-contraente. Essa è prelevata direttamente dal numero totale delle quote acquisite con conse- guente riduzione del numero delle stesse;
- ad ogni ricorrenza annuale della data di conclusione e decorrenza del contratto viene prelevato un importo pari a Euro 1; questo importo è prelevato direttamente dal numero totale delle quote detenute dall’investitore- contraente.
L’Impresa fornisce annualmente all’investitore-contraente, nell’estratto conto, le informazioni relative al prelievo effettuato.
Art. 9 - Operazioni di disinvestimento derivanti da liquidazione della prestazione assicurata, per riscatto e per recesso
L’Impresa assume, per qualsiasi operazione di disinvestimento, il valore unitario delle quote dei Fondi esterni, relati- vo al giorno di riferimento.
Il giorno di riferimento per l'operazione di disinvestimento conseguente alla richiesta di liquidazione delle prestazio- ni per il decesso dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 2, coincide con il venerdì lavorativo successivo alla ricezione da parte dell'Impresa del certificato di decesso dell'Assicurato.
Il giorno di riferimento per l’operazione di disinvestimento per recesso ai sensi dell’art. 15 o per riscatto del contratto, ai sensi dell’art. 14, coincide con il venerdì lavorativo successivo alla ricezione da parte dell’Impresa, della richiesta relativa all’operazione in oggetto.
In caso di venerdì non lavorativo si assume quale giorno di riferimento, il giorno lavorativo immediatamente succes- sivo.
Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente all’investito- re-contraente.
Ai fini della determinazione dell’importo del capitale assicurato, del valore di riscatto o dell’importo da restituire all’investitore-contraente in caso di recesso, la conversione delle quote viene eseguita in base al valore delle stesse relativo al giorno di riferimento e determinato dalle Società di Gestione del Risparmio/Sicav, secondo le modalità previste alla sezione B) dell’Allegato alla Parte I del Prospetto informativo, facente parte integrante dello stesso Prospetto informativo.
Art. 10 - Requisiti soggettivi
L’età dell’Assicurato, nel momento in cui viene perfezionato il contratto di assicurazione non potrà essere inferiore ai 18 anni e superiore agli 85. Qualora il soggetto Assicurato abbia compiuto i 75 anni di età al momento del perfezio- namento del contratto, è previsto un caricamento aggiuntivo sul premio, come indicato all’art. 12 - Costi.
Il presente contratto può essere sottoscritto esclusivamente dall'investitore-contraente che abbia stabilito almeno la propria residenza o il proprio domicilio nel territorio italiano e che non sia in ogni caso domiciliato o residente in Stati Uniti, Canada, Giappone o Australia.
Nel caso in cui l'investitore-contraente perda i suddetti requisiti in corso di contratto, eventuali richieste di opera- zioni di versamento di premi aggiuntivi e di switch saranno respinte dall'Impresa, che consentirà esclusivamente ope- razioni di riscatto parziale o totale.
Art. 11 - Opzione in rendita avente le caratteristiche di rendita con funzione previdenziale in caso di riscatto
L’investitore-contraente può scegliere, a condizione che l’Assicurato abbia compiuto 50 anni di età e che siano tra- scorsi cinque anni dalla data di conclusione e decorrenza del contratto, di convertire il valore di riscatto o una parte di esso in rendita per soddisfare un’esigenza previdenziale, che si rivaluta annualmente, pagabile in rate trimestrali posticipate.
L’investitore-contraente potrà richiedere una delle seguenti opzioni di rendita:
• rendita vitalizia: la rendita verrà corrisposta all’Assicurato finché è in vita;
• rendita reversibile: la rendita verrà corrisposta all’Assicurato finché è in vita e successivamente alle persone desi-
gnate dall’investitore-contraente;
• rendita certa e poi vitalizia: verrà corrisposta all’Assicurato una rendita certa per un periodo di 5 o 10 anni e suc- cessivamente verrà corrisposta una rendita vitalizia non reversibile finché l’Assicurato è in vita; nel caso in cui si veri- ficasse il decesso dell’Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita certa, la rendita verrà corrisposta alle persone designate dall’investitore-contraente per il periodo rimanente.
La suddetta scelta di conversione è esercitabile a condizione che l’importo minimo della rata calcolata su base annua sia almeno uguale a Euro 500. Il tasso di conversione della rendita sarà quello determinato alla data in cui l’Impresa riceve la richiesta di conversione sottoscritta dall’investitore-contraente. Il suddetto tasso è calcolato in funzione dell’età e del sesso dell’Assicurato. Tale rivalutazione in nessun caso potrà implicare la riduzione dell’importo di rata raggiunto. Nella fase di erogazione la rendita, in tutte le modalità di corresponsione sopra elencate, non potrà esse- re riscattata ed il contratto, in caso di rendita non reversibile, si riterrà estinto con il decesso dell’Assicurato.
L’Impresa si impegna ad inviare una comunicazione scritta - almeno 60 giorni prima del verificarsi delle condizioni che rendono possibile la richiesta dell’opzione in rendita da parte dell’investitore-contraente - contenente la descrizione sin- tetica dell’opzione di conversione del capitale in rendita avente le caratteristiche sopra descritte, i relativi costi e condi- zioni economiche e l’impegno dell’Impresa ad inviare all’investitore-contraente, prima dell’esercizio dell’opzione, il rela- tivo Fascicolo Informativo.
Art. 12 - Costi
Il presente contratto prevede dei costi che gravano sul premio quali:
- un caricamento aggiuntivo pari all’1% del/i premio/i versato/i per gli Assicurati che hanno 75 anni compiuti alla data di investimento (giorno di riferimento) del/i premio/i aggiuntivo/i. Questo caricamento verrà applicato inoltre sul premio unico iniziale versato per gli Assicurati che hanno 75 anni compiuti al momento del perfezionamento del contratto.
Il contratto prevede inoltre dei costi relativi al riscatto. In caso di riscatto totale il presente contratto prevede l’appli- cazione di una penalità di riscatto, pari ad una percentuale del controvalore delle quote dei Fondi esterni detenute al momento del riscatto, in funzione degli anni trascorsi dalla data di conclusione e decorrenza del contratto e, per le quote acquisite con i versamenti aggiuntivi, dalla data di investimento per i singoli premi aggiuntivi, come di seguito descritto:
Anno
Penalità di riscatto
(% del controvalore delle quote dei fondi esterni possedute al momento del riscatto)
0 1%
1 e oltre 0%
In caso di riscatto parziale, l’Impresa applicherà una penalità di riscatto, pari ad una percentuale dell’importo richie- sto dall’investitore-contraente, secondo le medesime modalità descritte per il riscatto totale.
Nel caso in cui il contraente-investitore richieda – in sede di riscatto parziale – il disinvestimento delle sole quote di un singolo fondo esterno, il presente contratto prevede l’applicazione di una penalità di riscatto pari ad una percen- tuale del controvalore delle quote del fondo detenute al momento del riscatto, in funzione degli anni trascorsi dalla data di conclusione e decorrenza del contratto e, per le quote acquisite con i versamenti aggiuntivi, dalla data di inve- stimento per i singoli premi aggiuntivi, secondo la tabella di cui sopra.
Oltre ai suddetti costi, vi sono costi che gravano sui Fondi esterni (OICR):
Il presente contratto prevede una commissione per l’attività di gestione descritta al precedente art. 5, pari ad una percentuale su base annua - variabile in base alle macro-categorie di appartenenza dei Fondi - del numero totale delle quote possedute dall’investitore-contraente:
Macro-categorie | Commissione per l’attività di gestione Totale su base annua |
Fondi Flessibili | 2,88% |
Fondi Azionari | 2,78% |
Fondi Bilanciati | 2,68% |
Fondi Obbligazionari | 2,48% |
Fondi Monetari | 2,08% |
Tale commissione è calcolata su base annua ed è prelevata mensilmente mediante riduzione del numero delle quote attribuite al contratto.
b) Remunerazione della Società di Gestione del Risparmio/della Sicav
I costi gravanti sui Fondi esterni sono contenuti e dettagliatamente descritti alla sezione B) dell’Allegato alla Parte I del Prospetto informativo.
Il soggetto distributore può concedere in fase di collocamento agevolazioni in forma di riduzione fino al 100% dei costi di rimborso del capitale, secondo le modalità concordate tra il soggetto distributore e l’Impresa.
Art. 13 - Durata del contratto
Il presente contratto non ha né una durata minima né una durata prefissata. Il contratto si scioglie al momento del suo riscatto o con il decesso dell’Assicurato.
Art. 14 - Diritto di riscatto
In conformità con quanto previsto dall’art. 1925 c.c. l’investitore-contraente può riscattare il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto. Il riscatto, non essendo soggetto a vincoli temporali, può essere richiesto dal- l’investitore-contraente in qualsiasi momento, durante la vita del contratto, decorsi i 30 giorni durante i quali l’inve- stitore-contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso previsto al successivo art. 15. A tal fine l’investitore- contraente dovrà inviare comunicazione scritta all’Impresa, mediante l’apposito modulo disponibile presso la Società distributrice, e comunque incluso nella documentazione pre-contrattuale consegnata al momento della sottoscrizio- ne, oppure mediante lettera raccomandata A.R..
Il valore di riscatto, al lordo delle imposte di legge, sarà pari al controvalore delle quote dei Fondi esterni possedute al momento del riscatto, diminuito dei costi per il riscatto specificati al precedente art. 12.
L’investitore-contraente ha anche la facoltà di esercitare un riscatto parziale sempreché il capitale maturato residua- le non sia inferiore a Euro 1.500 e per un importo minimo non inferiore a Euro 500.
Il valore di riscatto verrà determinato moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota relativi al giorno di riferimento, determinato secondo quanto previsto all precedente art. 9.
Il valore di riscatto verrà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall’art. 17.
Art. 15 - Diritto di revoca della Proposta e di recesso dal contratto
L’investitore-contraente può revocare la Proposta fino a quando il contratto non è concluso.
Ai sensi dell’art. 177 del D. Lgs 209/2005, l’investitore-contraente può recedere dal contratto mediante comunicazio- ne scritta effettuata con raccomandata A.R. all’Impresa entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contrat- to è concluso. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligo derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione.
L’Impresa, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà all’investitore-con- traente il valore delle quote dei Fondi esterni, maggiorato degli eventuali costi gravanti sul premio di cui all’art. 12. L’Impresa determina il valore maturato da restituire all’investitore-contraente disinvestendo le quote detenute nei Fondi esterni, secondo quanto previsto al precedente art. 9.
Art. 16 - Operazioni di switch
L’investitore-contraente ha la facoltà di effettuare operazioni di switch delle quote da un fondo ad un altro. L’operazione di switch viene effettuata disinvestendo tutte le quote attribuite al contratto nel giorno di riferimento e reinvestendole, il medesimo giorno, nei nuovi fondi secondo la nuova scelta dall’investitore-contraente.
L’operazione di switch verso un altro/i Fondo/i esterno/i può essere richiesta per iscritto in qualsiasi momento del rap- porto contrattuale, mediante l’apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R., dell’investitore-contraente relativa all’operazione in oggetto.
Il giorno di riferimento per l’operazione di switch, che presuppone un disinvestimento e un contestuale investimento in quote di Fondi esterni, coincide con il venerdì lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte dell’Impresa, della richiesta scritta.
In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al giorno lavorativo immediatamente suc- cessivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento e disinvestimento verrà comunicata tempe- stivamente all’investitore-contraente.
Qualora il Fondo o i Fondi scelti rientrino nella casistica indicata dal precedente “Art. 5 - Attività di gestione da parte dell’Impresa” nell’ambito dell’attività di salvaguardia del contratto, al fine di tutelare l’interesse dell’investitore-con- traente l’Impresa può decidere in via autonoma - a propria discrezione e a seconda della specifica situazione dei mer- cati - di effettuare l’operazione di switch richiesta verso un altro Fondo esterno (o più Fondi esterni) diverso da quel- lo scelto dall’investitore-contraente ritenuto migliore e coerente, per caratteristiche gestionali e profilo di rischio, con le scelte iniziali dell’investitore-contraente stesso.
L’investitore-contraente ha comunque la facoltà di effettuare, senza costi aggiuntivi ed in qualsiasi momento succes- sivo, un’operazione di switch su uno o più Fondi presenti alla sezione A) dell’Allegato alla Parte I del Prospetto infor- mativo.
Art. 17 - Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni
L’Impresa esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione:
• in caso di riscatto totale
- documento di polizza in originale ed eventuali appendici in originale;
- certificato di esistenza in vita dell’Assicurato nel caso in cui l’Assicurato non coincida con l’investitore-contraente;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità dell’investitore-contraente;
- fotocopia del codice fiscale dell’investitore-contraente;
• in caso di decesso dell’Assicurato
- documento di polizza in originale ed eventuali appendici in originale;
- dichiarazione sostitutiva o atto notorio, ove si dichiari se il defunto abbia lasciato o meno testamento (e quali sono gli eredi legittimi); in presenza di testamento, copia autenticata dello stesso pubblicato ai termini di legge; se sono stati indicati quali Beneficiari gli eredi legittimi dell’Assicurato, l’indicazione degli stessi;
- certificato di esistenza in vita dei Beneficiari;
- certificato di decesso dell’Assicurato;
- nel caso di Beneficiario minorenne o incapace, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi alla riscossione della somma dovuta;
- fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dei Beneficiari.
Ogni pagamento viene effettuato direttamente dall’Impresa e decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.
In caso di decesso dell’Assicurato, e per ogni altro diritto derivante dal contratto di assicurazione, in ottemperanza all’art. 2952 comma 2 c.c., il diritto di indennizzo ai Beneficiari si prescrive in un anno dal giorno in cui si è verifica- to il fatto su cui il diritto si fonda.
Art. 18 - Prestiti
Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.
Art. 19 - Beneficiari
L’investitore-contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La revoca tuttavia non può essere fatta dagli eredi dopo la morte dell’investitore-contraente né dopo che, verifica- tosi l’evento, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio.
Se l’investitore-contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il Beneficiario ha dichiarato all’investitore-contraente di voler profittare del beneficio. In tali casi le operazioni di riscatto e pegno richiedono l’assenso scritto del Beneficiario.
La designazione di beneficio e le sue eventuali modifiche e/o revoche devono essere effettuate mediante comunica- zione scritta indirizzata all’Impresa e sottoscritta in originale dall’investitore-contraente, o disposte per testamento.
Art. 20 - Cessione
L’investitore-contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto secondo quanto disposto dall’art.1406 c.c..
Tale atto diventa efficace dal momento in cui l’Impresa riceve comunicazione scritta dell’avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza.
L’Impresa ha l’obbligo di procedere all’annotazione relativa alla cessione del contratto sul Documento di polizza o su appendice.
L’Impresa può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto dispo- sto dall’art. 1409 x.x.
Xxx. 00 - Xxxxx
L’investitore-contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diven- ta efficace dal momento in cui l’Impresa riceve comunicazione scritta dell’avvenuta costituzione di pegno accompa- gnata dalla dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.
Contestualmente l’Impresa ha l’obbligo di annotare sul Documento di Polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.
Dal momento della ricezione dell’atto di pegno, l’Impresa si atterrà alle condizioni indicate nel medesimo e, in ogni caso, non farà luogo ad alcun pagamento se non previo benestare scritto del creditore pignoratizio.
Ai sensi dell’art. 2805 c.c. l’Impresa può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero verso l’investitore-contraente originario sulla base del presente contratto.
Art. 22 - Legge del contratto
Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Le parti tuttavia possono convenire di assoggettare il contratto alla legis- lazione di un altro Stato, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.
Art. 23 - Foro competente
A norma di quanto previsto dall’articolo 1469 bis, comma 3°, n° 19, c.c. la sede del Foro Competente per qualsiasi controversia inerente il contratto, è quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore (investitore-contraente,
Assicurato o Beneficiari).
Art. 24 - Tasse ed imposte
Le tasse e le imposte relative al presente contratto sono a carico dell’investitore-contraente o dei Beneficiari ed aven- ti diritto.
Art. 25 - Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’art. 1923 c.c. le somme dovute dall’Impresa al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.
Art. 26 - Diritto proprio del Beneficiario
Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti dell’Impresa. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario (art. 1920 c.c.).
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 0000, X. 000
Xx applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), Skandia Vita S.p.A. (di seguito l’“Impresa”) informa l’investitore-contraente e l’Assicurato sull’uso dei loro dati personali e sui loro diritti (1).
a1) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative
L’Impresa acquisisce o già detiene, forniti dagli stessi investitore-contraente e Assicurato o da altri soggetti (2), dati personali che li riguardano e li tratta, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazio- ne, al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti a favore dell’investitore-contraente stesso.
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in rela- zione allo specifico rapporto intercorrente tra l’investitore-contraente e l’Impresa, i dati personali, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o in altri paesi appartenenti all'Unione Europea - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (3): la presente informativa riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e comunicazioni all’interno della “catena assicurativa” effettuati da tali soggetti.
Si precisa che il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma senza i dati dell’investitore-contraente e dell’Assicurato - alcuni dei quali debbono essere forniti dagli stessi o da terzi per obbligo di legge (4) – l’Impresa non potrebbe fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.
a2) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali
L’Impresa richiede all’investitore-contraente e all’Assicurato di esprimere il consenso per il trattamento dei propri dati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statisti- che, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.
Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o in altri paesi appartenenti all'Unione Europea - come autonomi titolari (5): il consenso riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti svolti da tali soggetti. Si precisa che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltati- vo e che l’eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.
b) Modalità di trattamento dei dati personali
I dati sono trattati (6) dall’Impresa - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure strettamente necessa- rie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in favore dell’investitore-contraente, ovvero, qua- lora l’investitore-contraente e l’Assicurato vi abbiano acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.
Per talune attività l’Impresa può utilizzare soggetti - operanti talvolta anche in altri paesi appartenenti all'Unione Europea - che svolgono per suo conto, in qualità di responsabili del trattamento, compiti di natura tecnica od orga- nizzativa (7).
L’investitore-contraente e l’Assicurato hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati presso l’Impresa o presso i soggetti cui sono comunicati e come vengono utilizzati; hanno inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (8), nonché di visionare l’elen- co completo ed aggiornato di tutti i soggetti che possono conoscere e trattare i dati personali in qualità di responsabi- li del trattamento. Per l’esercizio dei propri diritti l’investitore-contraente e l’Assicurato possono rivolgersi a Skandia Vita S.p.A., Servizio Clienti, Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx, tel. 00 00000000, fax 00 0000000, oppure al Servizio Clienti, numero verde 800-127483, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
Note
1) Come previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.
2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto, altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, assicuratori ecc.), soggetti che, per soddisfare richieste dell’investitore-contraente (quali una copertura assicurati- va, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e altri soggetti pubblici (vedi nota 3).
3) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
• assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, società di gestione del
risparmio, Sim, legali, periti;
• società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il paga- mento dei sinistri, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali (per trasmis- sione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela), società di revisione e di consulen- za (indicata negli atti di bilancio);
• società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recu- pero crediti (vedi tuttavia anche nota 8);
• ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Piazza X. Xxxxxx, 1 - Milano), per la raccolta, elaborazio- ne e scambio con le imprese assicuratrici di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio e alla tutela dell’industria assicurativa;
• organismo consortile proprio del settore assicurazioni vita, cioè Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, nonché per l’acqui- sizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e lo scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate per finalità strettamente connesse con l’assunzione dei rischi vita tarati e per la tutela del mercato nel settore delle assicurazioni vita; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
• nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all’art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Xxxxxxx, 00 - Xxxx), ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell’art. 17 del decre- to legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di Assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Xxxx il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Provincie, 196 - Roma ), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
5) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo (controllanti, controllate e col- legate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, assicuratori, coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, società di gestione del risparmio, sim, ecc.; L’elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
6) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estra- zione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
7) Questi soggetti sono società o persone fisiche dirette collaboratrici dell’Impresa e svolgono le funzioni di respon- sabili del trattamento dei dati.
8) Tali diritti sono previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
Le presenti Condizioni di contratto sono state redatte nell’ottobre 2008
UFFICIO DEL REGISTRO II
ATTI PRIVATI E DEMANIO MILANO
I
T
A
S
.
P
.
A
.
S
K
A
N
D
I
A
V
Skandia Vita S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Telefono 00 00000000 - Fax 00 0000000 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Skandia Insurance Company Ltd.
POLIZZA N.:
MODULO RISCATTO
DISTRIBUTORE:
Nome e Cognome e Cod. Promotore/Consulente Cod. sportello Banca |
L’INVESTITORE-CONTRAENTE (campi obbligatori) |
Gruppo/Ramo Sottogruppo M F attività econ. attività econ. Cognome e Nome / Ragione Sociale / / Luogo di nascita/costituzione Società Data di nascita/costituzione Società Codice fiscale/Partita IVA
Indirizzo di residenza Comune C.A.P. Prov. / Telefono Cittadinanza / / Documento d’identità N. documento Data di rilascio Autorità e località di rilascio |
totale (allegare documentazione sotto riportata ed indicata nelle Condizioni di contratto) parziale, dell’importo netto di Euro (lettere) parziale, prelevando quote solo dai seguenti Xxxxx (xxxxxxx 0 Xxxxx): Codice Importo netto Euro , Euro , Euro , Euro , Euro , N.B.: In caso di non capienza di ogni singolo fondo prescelto il riscatto verrà eseguito parzialmente solo per la capienza del fondo stesso. |
IL RIMBORSO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO MEDIANTE (campi obbligatori) |
accredito a favore e sul conto corrente dell’investitore-contraente presso la Banca Coordinate bancarie ASSEGNO DI TRAENZA non trasferibile, emesso all’ordine dell’investitore-contraente inviato al domicilio dello stesso a mezzo raccomandata trasferimento sulla Proposta/Polizza n. |
DICHIARAZIONE (campi obbligatori) |
L’investitore-contraente dichiara di aver preso visione del Prospetto informativo e degli specifici articoli riguardanti il riscatto sulle Condizioni di contratto che ne descrivono le modalità esecutive.
Luogo e data di emissione Firma dell’investitore-contraente Timbro e firma della Società distributrice Documentazione da allegare al presente modulo: - documento di polizza in originale ed eventuali appendici in originale oppure originale della dichiarazione di smarrimento sottoscritto dall’investitore-contraente (solo in caso di riscatto totale); - certificato di esistenza in vita o autocertificazione in originale dell'Assicurato nel caso in cui l'Assicurato non coincida con l’investitore- contraente (solo in caso di riscatto totale); - fotocopia del documento di identità in corso di validità dell’investitore-contraente; - fotocopia del codice fiscale dell’investitore-contraente; - se persona giuridica copia Statuto Sociale; - se persona giuridica visura camerale valida entro i 6 mesi; - se persona giuridica carta d’identità e codice fiscale del legale rappresentante. |
011008
Codice Paese | CIN IBAN | CIN | Codice ABI | CAB | Numero conto corrente |
Originale per Skandia Vita S.p.A. • 1ªcopia per l’investitore-contraente • 2ª copia per Società distributrice • 3ª copia per Filiale/Promotore/Consulente
UFFICIO DEL REGISTRO II
ATTI PRIVATI E DEMANIO MILANO
I
T
A
S
.
P
.
A
.
S
K
A
N
D
I
A
V
Skandia Vita S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Telefono 00 00000000 - Fax 00 0000000 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Skandia Insurance Company Ltd.