ARTICOLO 1 OGGETTO
ALLEGATO C
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DI UNITA’ IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TORINO, SITA IN TORINO, PIAZZALE XXXXX XXXX DENOMINATA “GIARDINO D’INVERNO”.
ARTICOLO 1 OGGETTO
Il Comune di Torino assegna in concessione a
………………………………………………………………….………………………………. C.F./P.IVA ………………………………………….., rappresentata dal Signor
……………………………………………………., nato a il
…………………. e domiciliato per la carica presso la sede della Società/Ditta nella sua qualità di ,
Codice Fiscale ……………………………………, l’immobile di proprietà comunale ubicato in Torino – Piazzale Xxxxx Xxxx.
Oggetto del presente contratto è l’unità immobiliare inserita in un ampio spazio pubblico destinato prevalentemente ad area verde nella parte superficiale e parcheggio nell’area sottostante il piazzale.
L’immobile è composto da un ampio locale della superficie di circa mq. 190, vetrato su tre lati, privo di servizi igienici, meglio identificato dalla planimetria che constituisce parte integrante del presente contratto.
L’immobile è censito al NCEU – Foglio 1281, numero n. 140, subalterno n. 8 ed è presente nell'inventario dei beni immobili indisponibili della Città di Torino alla pratica
n. 10517 Gruppo 2 Categoria 1.
ARTICOLO 2 DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE
I locali oggetto del presente contratto sono da destinarsi a
……………………………………………………………………………..........................., alle condizioni contenute nel presente disciplinare, con divieto generale di ogni diverso uso, salvo autorizzazione da parte del Comune di Torino.
Il Concedente, in seguito ad eventuale modifica della destinazione d’uso, potrà adeguare il canone di concessione, in relazione alla tipologia della nuova attività da svolgere. Il cambiamento della destinazione d’uso originariamente convenuta, anche se parziale, in assenza di autorizzazione scritta concessa dalla civica Amministrazione proprietaria, comporta la decadenza, di diritto, del contratto, salvo il risarcimento del danno subìto dalla Città.
Il Concessionario si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare ogni pericolo per l'incolumità pubblica, derivante dall'utilizzo dei locali, obbligandosi al rispetto della vigente normativa (con particolare riferimento alla normativa antincendio, alle leggi e ai regolamenti di igiene pubblica e di polizia municipale e ad
ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia di sicurezza pubblica) e del Regolamento Condominiale, ove presente.
È espressamente vietato sovraccaricare il pavimento dei locali oltre i limiti di legge, fermo restando, in caso di necessità, l’obbligo, da parte del Concessionario, di provvedere all'adeguamento della portata, previa sottoposizione del progetto alla Città per la sua approvazione e rilascio, a lavori eseguiti, del relativo Certificato di collaudo statico, redatto e sottoscritto da tecnico abilitato iscritto ad idoneo Albo Professionale, nonché depositare, presso i locali in oggetto, sostanze esplosive, infiammabili o comunque pericolose per la salute pubblica.
ARTICOLO 3 CONSEGNA
L'immobile è consegnato al Concessionario, che lo accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni diritto, pertinenza e dipendenza e con tutte le servitù attive e passive inerenti.
Il Comune di Torino non è tenuto ad alcun risarcimento qualora l'immobile presenti vizi o vincoli tali da pregiudicarne, in tutto o in parte, l'utilizzo, restando, quindi, esonerato, ad ogni effetto e nel modo più ampio, dalle responsabilità previste dagli artt. 1578 e 1581 C.C..
ARTICOLO 4 DURATA
La Concessione ha la durata di anni 12 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data della stipulazione del contratto e non sarà rinnovabile.
Il Concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di sei mesi.
In tale caso rimarranno a carico del Concessionario tutte le spese sino a quel momento sostenute, senza alcun onere o indennità di sorta per il Concedente.
ARTICOLO 5 CANONE
Il Concessionario verserà al Comune di Torino un canone annuo di Euro
………………………….……………………………., in rate trimestrali anticipate, oltre al rimborso delle spese per oneri accessori e per quant’altro a carico del Concessionario.
I pagamenti verranno richiesti mediante bollettino che sarà inviato dal Comune di Torino. In caso di mancata ricezione del bollettino entro il quindicesimo giorno del primo mese del trimestre di competenza, sarà cura del concessionario contattare l’ufficio del Comune di Torino deputato alla riscossione dei canoni.
Il mancato pagamento, anche di una sola rata, costituisce motivo di decadenza e dà luogo alla automatica costituzione in mora del Concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, fatta salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.
Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta. Detto canone sarà aggiornato su base annua, nella misura pari al 75% della variazione in aumento dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, pubblicato annualmente dalla Gazzetta Ufficiale.
In caso di revoca o decadenza della concessione, l'Amministrazione Comunale tratterrà per intero il canone relativo al trimestre in corso.
In caso di recesso anticipato del Concessionario, il canone è dovuto per l’intero semestre.
Qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto, il Concessionario continui a detenere l'immobile, nelle more del rilascio o dello sgombero dello stesso con riconsegna al Comune di Torino proprietario, ovvero nelle more della stipulazione di un nuovo contratto, il Concessionario dovrà corrispondere un'indennità che si conviene, fin da ora, del medesimo importo del canone pattuito con il presente contratto, cui saranno applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati pro tempore.
ARTICOLO 6 SPESE
Sono a carico del Concessionario:
- la tassa raccolta rifiuti;
- le spese relative ai consumi di energia elettrica;
- le spese relative ai consumi di acqua;
- le spese relative ai consumi di gas;
- le spese relative al riscaldamento/raffrescamento;
- le spese relative all’utilizzo di impianti telefonici fissi, sia per la fonìa che per i dati.
Di seguito sono riportati i numeri identificativi delle utenze i cui contratti dovranno essere direttamente intestati, entro la data di sottoscrizione del presente atto, in capo al Concessionario che, come previsto dal successivo articolo 11, si impegna ad effettuare il sezionamento degli impianti al fine di separare e rendere autonoma la pozione di immobile in gestione al GTT da quella oggetto del presente contratto.
Energia elettrica: utenza n. …………..……………………………..
Acqua: utenza n. …………………………....……………
Gas: utenza n. …………………………………………
Riscaldamento: utenza n. ..........................................................
Impianto telefonico: utenza n. …………………………………………
Sono, inoltre, a carico del concessionario tutte le altre spese ripetibili relative all'uso di servizi comuni.
ARTICOLO 7 MOROSITÀ
Il mancato pagamento, anche parziale, entro i termini stabiliti, del canone di concessione o delle quote dovute dal Concessionario per gli oneri accessori, è causa di automatica decadenza della Concessione.
ARTICOLO 8 REVOCA
Per esigenze di superiore interesse pubblico, la Concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi sei. La Città si riserva la facoltà di revocare la Concessione per motivi di ordine pubblico, in caso di reiterate sanzioni comminate per violazioni a Regolamenti municipali. Il Concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso in caso di restituzione anticipata dell'immobile.
ARTICOLO 9
SUB - CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Concessionario potrà, successivamente alla stipulazione del contratto di concessione, sub - locare l’immobile o cedere il contratto di concessione purché venga contestualmente locata o ceduta l’azienda che ha sede nei locali stessi, previa comunicazione alla Città proprietaria mediante lettera raccomandata da inviarsi entro 10 giorni dalla formalizzazione del contratto di affitto o di cessione di azienda e purché il sub - locatario o il cessionario abbia i requisiti prescritti dal Bando di Gara n. 2/2012.
La Città può opporsi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, per gravi motivi, alla sub - locazione dei locali o alla cessione del contratto.
È considerato, comunque, grave motivo l’assenza, in capo al sub cessionario, di uno o più dei requisiti richiesti dal Bando di Gara n. 2/2012 ovvero dei requisiti di quelli, a titolo meramente indicativo, concernenti l’affidabilità, la posizione economica, la solvibilità, ecc… del soggetto subentrante.
Il Cessionario, dovrà, pertanto, attestare mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà quanto indicato dall’art. 5 del predetto Bando.
In caso di situazione di morosità in capo al Cedente o di altri inadempimenti contrattuali, la Città potrà agire in solido nei confronti sia del Cedente sia del Cessionario.
ARTICOLO 10 DIRITTO DI PRELAZIONE
Il Concessionario ha diritto di prelazione in caso di vendita o di nuova concessione del bene oggetto del presente contratto.
ARTICOLO 11 MANUTENZIONE
Il Concessionario si impegna a provvedere, a propria cura e spese, all’esecuzione di tutte le opere eventualmente necessarie a rendere utilizzabile il
bene in relazione all’uso convenuto. Tra gli oneri posti a suo carico si intendono anche le spese di progettazione, collaudo, separazione degli impianti, acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme, nonché gli interventi necessari per l'agibilità dell'immobile e per l’adeguamento dello stesso ad ogni normativa vigente in materia di sicurezza ed ogni altra autorizzazione indispensabile per lo svolgimento dell’attività di cui all’art. 2.
Compete al Concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’unità immobiliare e degli impianti presenti nell’immobile oggetto del presente contratto, compresi gli eventuali interventi per l'adeguamento degli stessi alle vigenti norme in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di abbattimento delle barriere architettoniche. Ogni intervento tecnico sui locali, esclusa la manutenzione ordinaria, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune di Torino.
In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui ai commi precedenti, il Comune di Torino potrà esigere la restituzione immediata dei locali, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle inadempienze.
ARTICOLO 12
OPERE, ADDIZIONI E MIGLIORIE
In relazione all’attuale utilizzo a parcheggio pubblico del sottosuolo del Piazzale Xxxxx Xxxx, il cui accesso è situato nella porzione di edificio adiacente al locale posto a Bando, il concessionario assume l’obbligo di effettuare la compartimentazione a norma di legge della porzione di locale in concessione, coerentemente alla destinazione d’uso di cui all’art. 2
Il concessionario si impegna inoltre a sezionare l’impianto elettrico, idrico, termico e di raffrescamento attualmente unico per l’intero edificio.
Sono poste a cura e spese del concessionario le eventuali autorizzazioni/certificazioni richieste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività di cui all’art. 2, ivi compresa la certificazione di Prevenzione Incendi.
Non potranno essere realizzate opere da parte del Concessionario, in assenza di preventiva autorizzazione da parte della civica Amministrazione e di rilascio delle dovute autorizzazioni edilizie, catastali. Qualunque violazione dei suddetti obblighi, comporterà la decadenza di diritto del contratto e l’incameramento integrale del deposito cauzionale da parte della Città, salvo il diritto della medesima al risarcimento dei maggiori danni subìti.
Tutte le opere realizzate nei locali oggetto della presente concessione e regolarmente autorizzate, sono acquisite in proprietà dalla civica Amministrazione fin dal momento della loro esecuzione, senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo, compenso o risarcimento a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile.
La Città si riserva la facoltà di far rimuovere al Concessionario eventuali opere non autorizzate, senza che la medesima sia tenuta a corrispondere indennità di sorta.
Ogni opera addizionale e di miglioramento realizzata sull’immobile oggetto della presente concessione non comporta, da parte della Città, alcun riconoscimento di indennità, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1592 e 1593 c.c.
Resta a carico del Concessionario ogni onere relativo all’accatastamento, ove
necessario.
ARTICOLO 13 RIPARAZIONI E RESTAURI
Il Comune di Torino potrà, in ogni tempo, eseguire e realizzare, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, rispettivamente tutte le riparazioni e tutti gli impianti che riterrà opportuni a suo insindacabile giudizio, nonché qualunque opera di abbellimento o di restauro dell’immobile, senza obbligo di compenso di sorta a favore del Concessionario, indipendentemente dalla durata dei lavori, rinunciando, il Concessionario, al disposto dell’art. 1582 c.c.
ARTICOLO 14 ASSICURAZIONI
Il Concessionario si impegna a stipulare una idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile connessa all’attività dal medesimo svolta presso l’unità immobiliare, per danni subìti da terzi o da beni di terzi, manlevando espressamente la Città di Torino da ogni responsabilità.
Il Concessionario si impegna, inoltre, a stipulare, per tutta la durata del presente contratto, una polizza assicurativa per la conservazione dell’immobile e di ogni eventuale bene mobile di proprietà della Città di Torino contro i rischi da danneggiamento derivanti da incendio, eventi atmosferici e atti vandalici.
La polizza dovrà, inoltre, garantire la copertura assicurativa per la responsabilità civile connessa, comunque, a danni arrecati, nell’immobile, a terzi o a beni di terzi, anche per cause imputabili all’immobile stesso.
Il Concessionario all’atto della stipulazione del presente contratto dovrà consegnare copia delle polizze, unitamente alla quietanza del pagamento del premio e sarà a sua esclusiva cura la trasmissione tempestiva alla Città di tutte le quietanze successive.
ARTICOLO 15 GARANZIE
ll Concessionario dovrà prestare, a garanzia degli obblighi assunti con il presente Disciplinare,una cauzione definitiva di €………………………..………………
(diconsi Euro /00),
mediante un deposito cauzionale secondo le seguenti modalità:
1. mediante versamento in contanti presso la civica Xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx x. 0;
2. mediante Assegno Circolare non Trasferibile intestato al Tesoriere civico della Città di Torino, da presentarsi alla civica Tesoreria – Xxx Xxxxxxxx x. 0, Xxxxxx – specificando “conto 136” e indicando quale causale “versamento deposito cauzionale a garanzia della concessione del’immobile di proprietà comunale siti in Piazzale Xxxxx Xxxx ”;
3. mediante bonifico bancario sul c/c n. 110050089, intestato al Comune di Torino, intrattenuto presso la Unicredit S.p.A., Codice IBAN “IT 56 T 02008 01033 000110050089”, specificando “conto 136” e indicando la medesima causale.
Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere versato prima della sottoscrizione del contratto di concessione e potrà essere incamerato dalla Città nei casi di gravi e/o ripetute inadempienze contrattuali da parte del Concessionario, senza pregiudizio di ogni ulteriore azione o diritto spettante alla Città proprietaria.
ARTICOLO 16 RESPONSABILITÀ
Il Concessionario è costituito custode dell’immobile dato in concessione ed esonera espressamente il Comune di Torino da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi, manlevando la Città da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 cod. civ..
Il Concessionario terrà l’Amministrazione comunale indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione, che possano derivare alla Città da parte di terzi, assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa.
Il Concessionario dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno e responsabilità derivanti e/o connessi alla concessione dell’immobile stesso nei confronti di persone o cose.
Il Concessionario assume a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose, anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 cod. civ. e si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose, nello svolgimento dell’attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica.
È, inoltre, a carico del Concessionario ogni intervento necessario di adeguamento alle vigenti norme e tutte le misure di sicurezza e ogni onere e responsabilità connessi all’assolvimento delle incombenze e degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
La presente concessione decade di diritto in caso di sopravvenuta inagibilità del bene conferito, dichiarata dalle competenti Autorità indipendentemente dalla causa da cui tale inagibilità trae origine. In ogni caso, è escluso ogni diritto del Concessionario a compensi, indennità o risarcimenti di sorta, ovvero a rivendicazioni per altri locali di proprietà municipale.
ARTICOLO 17 ACCERTAMENTI
I Funzionari del Comune di Torino, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico inoltrato al Concessionario, all’immobile dato in concessione per accertamenti ed operazioni da effettuare nell'interesse del Comune di Torino.
ARTICOLO 18 RICONSEGNA DELL’IMMOBILE
Al termine della concessione, il Concessionario dovrà restituire l'immobile alla Città in buono stato d’uso e di manutenzione, con tutte le migliorie apportate e gli adeguamenti realizzati, senza che nulla sia dovuto dal Comune di Torino.
ARTICOLO 19 SPESE DI CONTRATTO
Le spese connesse alla stipulazione del presente contratto e quelle per gli oneri accessori sono ad esclusivo carico del Concessionario.
ARTICOLO 20 ELEZIONE DOMICILIO
Per gli effetti del presente contratto di concessione, il Concessionario elegge il proprio domicilio presso:
….……..…………...........................................................................................................
ARTICOLO 21 MODIFICAZIONI ALLA CONCESSIONE
Ogni modifica alla presente concessione, all'infuori di quelle modifiche imposte per legge ad una o ad entrambe le Parti, dovrà essere formulata, pena la sua nullità, in forma scritta.
Eventuali acquiescenze o tolleranze del Comune di Torino non costituiranno, in alcun caso, modifiche contrattuali.
ARTICOLO 22 FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che dovesse insorgere sulle questioni oggetto del presente contratto di concessione è competente il Foro di Torino.
IL CONCESSIONARIO
Nome ………………………………….Cognome …......................................……………
Luogo e data di nascita …….………………………………………………………………...
Residente in …………………………. Via …………………………………………………
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………
Documento di Identità: tipo ………………….………………… n rilasciato da
……………………………………………………………................………..il...............……
Telefono ……………………………………………………………………………………….
Il presente disciplinare è impegnativo per il Concessionario a partire dalla data della sua sottoscrizione, mentre diventerà impegnativo per il Comune di Torino a partire dalla
data di esecutività della Determinazione Dirigenziale di approvazione dell’aggiudicazione definitiva.
IL CONCESSIONARIO (FIRMA LEGGIBILE)
……………………………………………………
Il Concessionario dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile, di aver letto e di accettare tutte le singole condizioni sovrariportate nel presente schema di contratto di concessione ed in particolare:
- l’art. 2 - Destinazione dell’immobile;
- l'art. 3 - Consegna;
- l’art. 8 - Revoca;
- l'art. 9 - Sub - concessione e cessione del contratto;
- l'art. 11 - Manutenzione;
- l'art. 12 - Opere, addizioni e migliorie;
- l'art. 16 - Responsabilità;
- l'art. 18 - Riconsegna dell’immobile;
- l’art. 22 - Foro competente
Torino, ………………………………….
IL CONCESSIONARIO (FIRMA LEGGIBILE)
……………………………………………………
La Città di Torino informa il Concessionario, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente alla stipulazione del presente contratto e agli adempimenti conseguenti che ne derivano.