CONTRATTO
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali |
CENTRALE UNICA ACQUISTI |
SCHEMA DI CONTRATTO Allegato 1 Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 55, comma 5°, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, mediante aggiudicazione ai sensi dell’art. 83, del predetto decreto, volta all’affidamento di “SERVIZI DI SUPPORTO ALL’APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT”. |
Via Xxxx il Grande, n. 21 – 00000 Xxxx tel. x000000000000 - fax x000000000000 C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001 |
CONTRATTO
per l’affidamento del
“SERVIZI DI SUPPORTO ALL’APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT”.
C.I.G. n. […] tra
L’INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita
IVA n. 02121151001), con sede in Roma, in via Xxxx il Grande, n. 21, c.a.p. 00144, nella persona del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Barletta (BA) il 29 gennaio 1967, in qualità di Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali dell’INPS, con la qualifica di Dirigente generale, , domiciliato nella qualità presso la sede centrale dell’Istituto;
(indicato anche nel prosieguo come l’«Istituto» o «Stazione Appaltante»)
e
[…] (Codice Fiscale n. […], partita IVA n. […]), con sede legale in […], alla via […], C.A.P. […], nella persona del Dott. […], nato a […] il […], nella sua qualità di […]
(indicato anche nel prosieguo come l’«Appaltatore») (di seguito collettivamente indicati come le «Parti»)
le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art.11, comma 13, del D.Lgs. 163/06.
Premesso che
a) a mezzo di Determina a Contrarre n. […] del […], adottata dal Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, l’Istituto ha avviato una procedura aperta ai sensi dell’art. 55, 5° comma, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, governata dal criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e volta all’individuazione di operatori economici terzi che provvedano in favore dell’Istituto alla fornitura dei “SERVIZI DI SUPPORTO ALL’APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT”, secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel bando, nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;
b) il bando di gara è stato spedito alla Commissione in data […], pubblicato sulla G.U.C.E. in data […], sulla G.U.R.I. n. […] del […], sul sito internet xxx.xxxx.xx in data […], sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) in data […], trasmesso all’Osservatorio dei Contratti Pubblici in data […], ai fini della pubblicazione sul
relativo sito, e pubblicato per estratto sui due quotidiani a rilevanza nazionale […] e […], rispettivamente in data […] e in data […], nonché sui due ulteriori quotidiani […] e […], rispettivamente in data […] e […], secondo quanto previsto dall’art. 66, comma 7°, del D.Lgs. 163/06;
d) a mezzo di Determina n. […] del […], adottata dal Direttore Centrale Risorse Strumentali, l’Istituto ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara, e disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore dell’Appaltatore, quale soggetto che ha espresso l’offerta economicamente più vantaggiosa in sede di gara, previa verifica della regolarità contributiva dell’operatore economico di cui al D.U.R.C. n. […] del […];
e) l’Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l’affidamento del contratto e dei requisiti speciali previsti dal D.Lgs. 163/06, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla Lex Specialis dell’affidamento;
f) l’Istituto ha proceduto, anche avvalendosi del sistema AVCpass alle verifiche sul possesso da parte dell’appaltatore dei suddetti requisiti e le stesse si sono concluse con esito positivo;
g) a mezzo di polizza assicurativa emessa in data …………….. da ………………, sub n. ……………….
per l’importo di euro …………………, l’Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell’Istituto la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
h) ai sensi dell’art. 6, comma 3°, lettera c) del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, l’Istituto ha provveduto al positivo accertamento della correntezza contributiva dell’aggiudicatario, mediante l’acquisizione del D.U.R.C. del ;
i) è decorso il termine dilatorio per la stipula del Contratto d’appalto, di cui all’art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/06;
j) con il presente contratto (di seguito il “Contratto”), le Parti intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l’esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.
Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
convengono e stipulano quanto segue Art. 1 (Definizioni)
Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a
ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:
▪ “Affidatario”, “Aggiudicatario” o “Appaltatore”: il soggetto cui, è affidato il servizio (come di seguito definito) oggetto di procedura;
▪ “Appalto”: complessivamente intesa, la prestazione dei “SERVIZI DI SUPPORTO ALL’APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT”, oggetto di procedura;
▪ “Bando di Gara”: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell’affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 64 del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006, pubblicato con le formalità di cui all’art. 66, comma 7°, del predetto Decreto;
▪ «Capitolato Tecnico»: il documento, allegato sub “A” al presente Contratto nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo all’Amministrazione (come di seguito definita) devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
▪ «Codice»: il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
▪ «Contratto»: il presente documento negoziale, il quale espone gli obblighi e i diritti che intercorrono reciprocamente tra Stazione Appaltante (come di seguito definita) e Appaltatore;
▪ «Direttore dell’Esecuzione»: l’esponente della Stazione Appaltante attraverso il quale la medesima verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore. Al Direttore dell’Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del Contratto, e in generale la verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
▪ «Filiera delle imprese»: i subappalti come definiti dall’art. 118, comma 11°, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione anche non esclusiva del Contratto;
▪ «Regolamento»: il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, contenente il «Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”»;
▪ «Responsabile dell’Appaltatore» o «Responsabile del Servizio»: l’esponente dell’Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l’interfaccia contrattuale unica dell’Appaltatore medesimo verso l’Istituto, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel presente Contratto. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;
▪ «Servizio»: complessivamente inteso, i “SERVIZI DI SUPPORTO ALL’APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT”;
▪ «Stazione Appaltante» o «Amministrazione Aggiudicatrice»: l’INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, procedura quale soggetto che acquisisce il Servizio all’esito della procedura svolta.
Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
▪ Allegato “A”: Capitolato tecnico;
▪ Allegato “B”: Offerta Tecnica dell’Appaltatore;
▪ Allegato “C”: Offerta Economica dell’Appaltatore;
▪ Allegato “D”: Bando di Gara, Disciplinare di Gara e relativi allegati minori di procedura;
▪ Allegato “E”: Atto di Designazione del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati Personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.
2. Gli allegati A, B e D, pur non materialmente congiunti al presente Contratto, vengono siglati dalle Parti, in segno di accettazione dei rispettivi contenuti.
Art. 3 (Oggetto del Contratto)
1. Oggetto dell’Appalto è l’affidamento dei “SERVIZI DI SUPPORTO ALL’APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT””.
2. In particolare, oggetto del contratto sono i seguenti servizi:
a) Supporto all’Application LifeCycle Management
b) Supporto alla specifica e gestione dei requisiti applicativi
c) Supporto alla gestione della test factory
d) Assistenza di secondo livello al change management applicativo
e) Supporto alla analisi metrico qualitativa del software
f) Supporto all’asset management applicativo
3. Le modalità di erogazione dei servizi sono definite in dettaglio nel Capitolato Tecnico.
Art. 4 (Durata, decorrenza del Contratto e dei servizi ed eventuali proroghe)
1. Il Contratto avrà una durata di 36 (trentasei) mesi.
2. La data di avvio dei servizi di cui all’art. 3 sarà definita da apposito verbale sottoscritto congiuntamente tra le parti, dopo la stipula del Contratto.
3. Successivamente all’avvio del Contratto, l’Istituto si riserva di interrompere in ogni momento i servizi che non riterrà più necessari, a suo insindacabile giudizio, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari. La data di interruzione dovrà coincidere con la fine di un mese solare.
4. In caso di interruzione sarà corrisposto al Fornitore quanto dovuto per le prestazioni rese fino alla data comunicata di interruzione del servizio, previa approvazione da parte dell’Istituto dei relativi consuntivi di rendicontazione prodotti dal Fornitore e il conteggio delle eventuali penali dovute.
5. L’Istituto si riserva in corso d’opera anche di riattivare servizi già interrotti, con un preavviso di almeno 30 giorni solari. Il Fornitore si impegna a riattivare tali servizi, a richiesta dell’Istituto. Si intende che il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell’Istituto risorse in grado di riprendere in carico rapidamente i servizi riattivati. L’eventuale formazione di tali risorse per il ruolo che dovranno ricoprire è a carico del Fornitore.
6. Sarà facoltà dell’Istituto, alla scadenza del Contratto e nelle more dell’individuazione del nuovo Appaltatore per i medesimi o analoghi servizi, provvedere a proroghe contrattuali dalla durata semestrale, per non più di due volte e per un periodo complessivo di proroga non superiore a un anno dalla scadenza del Contratto, nella misura strettamente necessaria allo svolgimento e alla conclusione della procedura di individuazione di un nuovo Appaltatore.
7. L’Appaltatore, nei limiti delle proroghe di cui al precedente comma, sarà tenuto a garantire la prosecuzione del Servizio alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste nel presente Contratto.
8. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenendo conto del tempo previsto dal successivo comma. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti al Fornitore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell’Istituto.
Art. 5 (Modalità e luogo di esecuzione del Servizio)
1. Le modalità e il luogo di esecuzione del Servizio sono dettagliatamente definite nel Capitolato Tecnico, dove per ogni servizio sono definite le specifiche di realizzazione e le altre indicazioni necessarie per la loro erogazione.
2. L’Appaltatore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l’esecuzione della prestazione, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell’Istituto e a perfetta regola d’arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure, delle metodologie e degli standard stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nelle migliori prassi commerciali.
3. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei Servizi oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Restano quindi a carico dell’Appaltatore i costi derivanti da interventi e adeguamenti applicativi e tecnologici.
5. L’Appaltatore si impegna espressamente a:
a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto e del Capitolato Tecnico;
b) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione e idoneità a rendere le prestazioni commesse;
c) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
6. L’Appaltatore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell’esecuzione del Servizio, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante o il soggetto committente da eventuali pretese di terzi.
7. Il personale del Fornitore che dovrà operare presso locali della Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto dovrà farlo nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per le strutture della Stazione Appaltante e di ogni altra indicazione in merito definita ne Capitolato Tecnico. Sarà onere dell’Appaltatore rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.
8. L’Appaltatore prende atto che, nel corso delle prestazioni contrattuali, gli uffici o strutture della Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzati dal personale della Stazione Appaltante e/o da terzi autorizzati. L’Appaltatore dovrà pertanto eseguire le prestazioni
salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in corso e garantendo al riservatezza delle informazioni di cui verrà a conoscenza.
9. I Servizi dovranno essere resi dalle figure professionali indicate nel Capitolato Tecnico, in possesso dei requisiti previsti per tali figure.
10. Le qualifiche professionali e le competenze richieste, le caratteristiche minime delle risorse, le indicazioni per la sostituzione e tutte le ulteriori indicazioni per le risorse professionali che opereranno nei servizi oggetto dell’appalto sono definite nel Capitolato Tecnico.
11. A fine fornitura l’Istituto si riserva di chiedere al Fornitore di trasferire a personale dell’Istituto stesso e /o ad altro Fornitore le conoscenze necessarie a gestire i servizi oggetto di questo Capitolato, nonché la documentazione aggiornata necessaria a garantire la continuità nella erogazione dei servizi. Le modalità di trasferimento del know how e del passaggio di consegne sono definite nel Capitolato Tecnico. Il passaggio di consegne dovrà essere assicurato anche in caso di recesso anticipato, a richiesta dell’Istituto.
Art. 6 (Monitoraggio del Contratto)
1. L’Istituto si riserva di sottoporre a monitoraggio il contratto come previsto dall’art.13 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla circolare AIPA/CR/38 del 28 dicembre 2001.
2. Il Fornitore si impegna a collaborare al monitoraggio, fornendo tutti i documenti necessari all’attività di monitoraggio, nei formati richiesti e partecipando alle sessioni di ispezione e revisione che saranno convocate. Il fornitore potrà omettere dalla documentazione consegnata le parti che riterrà coperte da privacy e/o da privativa industriale.
Art. 7 (Direttore dell’Esecuzione)
1. Il Direttore dell’Esecuzione è il Dott. […].
2. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del presente Contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
3. Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.
4. L’Istituto può nominare uno o più assistenti del Direttore dell'Esecuzione, ai quali affida per iscritto una o più delle attività di competenza dello stesso Direttore dell'Esecuzione.
5. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell’Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte dal R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge.
Art. 8 (Obblighi dell’Appaltatore)
1. L’Appaltatore dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento del Servizio che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto e nel Capitolato Tecnico. L’Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all’esercizio in via professionale dell’attività di gestione del Servizio.
2. L’Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all’esercizio in via professionale dell’attività di gestione del Servizio.
3. L’Appaltatore garantisce che le risorse impiegate per il servizio sono dotate di cartellino di riconoscimento ai sensi del D.Lgs. 81 del 2008.
4. L’Appaltatore si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 162.
Art. 9 (Corrispettivi)
1. Il corrispettivo massimo complessivo del Servizio, omnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni massime dei singoli servizi come definite nel Capitolato tecnico, è pari a € […]([…]/[…]), IVA esclusa, suddiviso come in offerta economica allegata al presente Contratto a titolo di importo di aggiudicazione dei servizi risultante dai prezzi offerti in corso di procedura. A tale importo sarà aggiunta l’IVA nella misura di legge.
2. Il corrispettivo di cui sopra è determinato sulla base delle tariffe unitarie delle risorse professionali richieste per l’erogazione dei servizi e del numero massimo di giorni persona previsti nel Capitolato Tecnico per figura professionale per servizio. Il corrispettivo si riferisce all’esecuzione del Servizio comprensiva di tutto quanto richiesto nel Capitolato Tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata convenzionale, ed è comprensivo di ogni spesa, viva e generale, inerente al Servizio affidato.
3. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Servizio.
4. Il prezzo offerto ha natura fissa ed immutabile, nei limiti di quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. 163/06.
5. Tale importo è suddiviso per i vari servizi oggetto dell’appalto (importi in euro, iva escl) come di seguito riportato.
L’importo massimo del servizio di Supporto all’Application LifeCycle Management è pari a € […]([…]/[…]), IVA esclusa, calcolato sulla base delle tariffe unitarie giornaliere di cui al successivo comma 6 e del numero di giorni persona a massimale per tipologia di risorsa professionale indicati nel Capitolato Tecnico per tale servizio.
L’importo massimo del servizio di Supporto alla specifica e gestione dei requisiti applicativi è pari a € […]([…]/[…]), IVA esclusa, calcolato sulla base delle tariffe unitarie giornaliere di cui al successivo comma 6 e del numero di giorni persona a massimale per tipologia di risorsa professionale indicati nel Capitolato Tecnico per tale servizio.
L’importo massimo del servizio di Supporto alla gestione della test factory è pari a € […]([…]/[…]), IVA esclusa, calcolato sulla base delle tariffe unitarie giornaliere di cui al successivo comma 6 e del numero di giorni persona a massimale per tipologia di risorsa professionale indicati nel Capitolato Tecnico per tale servizio.
L’importo massimo del servizio di Assistenza di secondo livello al change management applicativo è pari a € […]([…]/[…]), IVA esclusa, calcolato sulla base delle tariffe unitarie giornaliere di cui al successivo comma 6 e del numero di giorni persona a massimale per tipologia di risorsa professionale indicati nel Capitolato Tecnico per tale servizio.
L’importo massimo del servizio di Supporto alla analisi metrico qualitativa del software è pari a € […]([…]/[…]), IVA esclusa, calcolato sulla base delle tariffe unitarie giornaliere di cui al successivo comma 6 e del numero di giorni persona a massimale per tipologia di risorsa professionale indicati nel Capitolato Tecnico per tale servizio.
L’importo massimo del servizio di Supporto all’asset management applicativo è pari a € […]([…]/[…]), IVA esclusa, calcolato sulla base delle tariffe unitarie giornaliere di cui al successivo comma 6 e del numero di giorni persona a massimale per tipologia di risorsa professionale indicati nel Capitolato Tecnico per tale servizio.
6. Le tariffe unitarie giornaliere per figura professionale e le quantità di risorse per servizio sono determinate come segue. La decodifica dei codici delle risorse professionali è nel Capitolato Tecnico. Le tariffe si intendono in euro, iva esclusa, per una prestazione giornaliera pari a 8 ore, pausa pranzo esclusa. Nel caso di prestazioni giornaliere parziali, la tariffa sarà calcolata in proporzione alla prestazione effettivamente erogata.
Risorsa professionale (codice) | Tariffa unitaria (in cifre) | Tariffa unitaria (in lettere) |
CS |
SSAL | ||
SPAL | ||
SSRM | ||
SPRM | ||
TM | ||
TA | ||
TT | ||
SPT | ||
SSCM | ||
SPCM | ||
SSAQ | ||
SPAQ | ||
SSAM | ||
SPAM |
7. L’Istituto si riserva la possibilità di effettuare una “compensazione quantitativa” tra i servizi oggetto dell’appalto, fermo restando l’importo complessivo del contratto e la sua durata, allo scopo di regolare eventuali incrementi o decrementi delle quantità di risorse professionali necessarie per l’erogazione dei servizi a seguito di fatti sopravvenuti nel corso della durata contrattuale.
8. Le tariffe professionali di cui al precedente comma 6 sono accettate dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, tutto a suo rischio, e sono pertanto invariabili e indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
9. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto e di viaggio per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni, nonché i connessi oneri assicurativi.
10. In via del tutto eventuale ed opzionale, previa insindacabile valutazione interna, l’Istituto riserva la facoltà di incrementare l’importo contrattuale di € […] (Euro […]) IVA esclusa, per i fabbisogni di ulteriori enti. L’opzione si intende attivata ai medesimi termini tecnici, giuridici ed economici di cui al presente Contratto. L’opzione sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al presente Contratto.
Art. 10 (Modalità di pagamento e di fatturazione)
1. La remunerazione dell’Appaltatore avverrà in base all’effettivo utilizzo di risorse professionali.
2. La quantità di risorse professionali utilizzate dovrà risultare da appositi Consuntivi, predisposti per ogni servizio dal Fornitore e approvati dall’Istituto nei modi previsti dal Capitolato Tecnico.
3. La fatturazione avrà cadenza bimestrale posticipata rispetto alle competenze maturate nel bimestre di riferimento, e dovrà essere trasmessa all’Istituto entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo al termine del periodo consuntivato, salvo siano state richieste dall’Istituto integrazioni e/o modifiche alla Consuntivazione presentata.
4. La fattura dovrà riportare in allegato il Consuntivo approvato dall’Istituto, ovvero l’attestato di regolare esecuzione sottoscritto dal Direttore dell’esecuzione e dall’Appaltatore.
5. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico all’Istituto, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze 55/13 e relativi allegati e secondo le indicazioni specifiche che saranno fornite dall’Istituto medesimo.
6. Le fatture per i servizi erogati in favore dell’Istituto dovranno essere inviate in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) nel quale l’Inps è individuato con un codice univoco “UF5HHG”, unico per tutto l’ente, che identifica l’Ufficio Destinatario di Fattura Elettronica (Uff_eFatturaPA), con le modalità che verranno successivamente comunicate, per la liquidazione con periodicità bimestrale in via posticipata.
7. Ai fini dell’IVA si applica la disciplina di cui all’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come interpretata dalla Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell’Agenzia delle Entrate.
8. Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del rispetto dei livelli di servizio previsti dal Capitolato tecnico e alla quantificazione delle eventuali penali.
9. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 307, comma 4°, e 140, comma 1°, del Regolamento, anche con riferimento all’art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non si farà luogo ad alcuna anticipazione sul prezzo del Servizio.
10. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. 231/02, ossia entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, ovvero nei termini in deroga eventualmente concordati in sede di sottoscrizione del presente Contratto, ricorrendone i presupposti.
11. Il pagamento della fattura è subordinato, oltre che alle verifiche della coretta esecuzione dei servizi di cui ai precedenti comma:
▪ alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06 e delle corrispondenti disposizioni del Regolamento e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall’Istituto;
▪ alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione.
12. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
13. Ove corredate dai dettagli richiesti, l’Istituto provvederà al pagamento delle fatture presso il conto corrente bancario intestato all’Appaltatore presso […], IBAN […], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1° e 7°, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
14. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. […], C.F. […].
15. In riferimento ai comma 13 e 14 del presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare all’Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 giorni dal verificarsi delle stesse.
16. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell’ultimo comma di tale norma, l’Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
17. L’Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all’Istituto.
18. In caso di aggiudicazione dell’Appalto ad un Raggruppamento di imprese, tutte le fatture delle società componenti il R.T.I. dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore delle singole società costituenti il Raggruppamento in ragione delle fatture emesse.
Art. 11 (Revisione del corrispettivo)
1. In conformità al disposto dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, si provvederà alla revisione periodica dei corrispettivi.
2. La rivalutazione del prezzo avverrà dietro apposita istanza dell’Appaltatore, all’esito di una istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell’esecuzione del presente Contratto.
3. Ai fini della migliore istruttoria revisionale, l’Appaltatore sarà tenuto a trasmettere all’Istituto, in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato.
4. Qualora al momento della revisione dei prezzi, non risultassero disponibili i dati sui quali basare eventuali revisioni dei prezzi, l’Istituto richiederà a DigitPA una valutazione economica aggiornata dei prezzi dei beni e dei servizi.
5. L’Appaltatore non avrà diritto ad ulteriori revisioni del compenso o compensi addizionali, oltre a quelli sopra previsti.
Art. 12 (Proprietà dei prodotti e delle licenze, e riuso dei programmi informatici)
1. L’Istituto acquisisce la proprietà esclusiva di tutto quanto fornito e/o realizzato dall’Appaltatore in esecuzione del presente contratto.
2. In ogni caso al termine del rapporto, anche in ipotesi di risoluzione per fatto e colpa dell’Appaltatore, l’Istituto avrà facoltà di acquisire in tutto o in parte il software – con le relative licenze - di proprietà dell’Appaltatore ed utilizzato da quest'ultimo per la prestazione dei servizi.
3. Costituisce condizione essenziale e determinante che l’Appaltatore utilizzi hardware e software esclusivamente dedicato alla ordinaria prestazione dei servizi in favore dell’Istituto.
4. L’Appaltatore è obbligato altresì a fornire i manuali ed ogni altra documentazione tecnica come specificato nel Capitolato Tecnico, redatti in lingua italiana, idonei ad assicurare il funzionamento dei programmi forniti.
5. L’Istituto avrà diritto di disporre dei programmi informatici realizzati dall’Appaltatore anche ai fini del riuso di cui all’art. 69 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005.
6. In attuazione del comma 4° del predetto art. 69, all’esito della stipula del presente Contratto sarà facoltà dell’Istituto negoziare con l’Appaltatore delle apposite clausole che, tenendo conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest'ultimo, siano volte a vincolarlo per un determinato lasso di tempo a fornire, su richiesta di altre amministrazioni ed in favore delle medesime, servizi che consentono il riuso dei programmi o dei singoli moduli. Le clausole suddette definiranno le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi indicati, e non potranno generare maggiori oneri per l’Istituto.
Art. 13 (Brevetti industriali e diritti d’autore)
1. L’Appaltatore garantisce la piena proprietà e titolarità dei diritti di utilizzazione dei sistemi impiegati e di quelli forniti nell'ambito del presente rapporto, nonché la loro piena efficienza e l'inesistenza di vizi.
2. L’Appaltatore assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di altrui privativa. L’Appaltatore assume inoltre l'obbligo di tenere indenne l’Istituto da qualsiasi pretesa, rivendicazione o richiesta di risarcimento danni di terzi, nonché da tutti i costi e le spese, ivi comprese quelle legali.
3. In particolare, ove dovesse essere denunciata da terzi la violazione di diritti d'autore o l’uso illegittimo di prodotti coperti da diritti di privativa industriale o di marchi, sia italiani che stranieri, l’Appaltatore sarà tenuto comunque a garantire che i servizi non vengano interrotti o sospesi.
Art. 14 (Responsabilità dell’Appaltatore)
1. L’Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
3. L’Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall’Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse.
4. Qualora nella esecuzione dei servizi avvengano sinistri alle persone, o danni al luogo di esecuzione delle prestazioni, il Direttore dell’Esecuzione compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al R.U.P., indicando il fatto e le presumibili cause, ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per l’Istituto.
5. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’Appalto.
6. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
7. Nel corso dell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l’Istituto dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l’Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatore.
Art. 15 (Garanzie)
1. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, l’Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato all’Istituto una garanzia ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06 dell’importo di euro …………….. , rilasciata da ……………….
in data ……………….., ed avente scadenza al ……………………….
2. In caso di raggruppamento temporaneo, la garanzia fideiussoria è presentata, in virtù del mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutte le mandanti con responsabilità solidale.
3. L’Istituto, in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell’inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell’Istituto, l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell’Istituto stesso.
4. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 3° dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06.
Art. 16 (Avvio dell'esecuzione del Contratto)
1. Dopo che il Contratto è divenuto efficace, il Direttore dell’Esecuzione da’ avvio all'esecuzione della prestazione.
2. La modalità di avvio dei servizi è regolamentata nel Capitolato Tecnico.
3. Qualora l'avvio dell'esecuzione avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel Contratto per fatto o colpa dell’Istituto, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal Contratto.
4. Ai sensi dell’art. 302 del Regolamento si applica quanto previsto all’art. 305 del Regolamento stesso.
5. Qualora il ritardo nell’avvio dell’esecuzione del presente Contratto superi la metà del termine utile contrattuale o, comunque, un periodo di complessivi sei mesi, l’Istituto ha l’obbligo di accogliere l’istanza di recesso, con le conseguenze di cui al precedente comma 3.
6. L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Istituto per l’avvio dell’esecuzione del Contratto. In caso contrario, è fatta salva la facoltà dell’Istituto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 37.
Art. 17 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto)
1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, il Direttore dell’Esecuzione ne ordina la sospensione totale o parziale, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, e in caso di sospensione parziale la parte del servizio sospesa, e quella ancora a rendersi. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l’interruzione dell’esecuzione dell’Appalto.
2. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell’Esecuzione ai sensi del comma 1°, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di
altre circostanze speciali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall’art. 311, comma 2°, lettera c) del Regolamento, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto.
3. Quando, per l’effetto di forza maggiore, l’Appaltatore non si trovi in grado, in tutto o in parte, di eseguire i propri obblighi o comunque di adempiere alle proprie obbligazioni per come specificate nel presente Contratto, il medesimo ne farà denuncia all’Istituto entro 5 giorni, specificando le obbligazioni rispetto alle quali l’esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l’evento di forza maggiore.
4. Negli altri casi, il Direttore dell’Esecuzione comunica all’Appaltatore il ricorrere di uno di tali eventi indicando anche la stima del periodo di sospensione prevista ed ordina la sospensione, anche parziale, dell'esecuzione del Contratto, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause della sospensione.
5. Fuori dai casi di cui ai precedenti commi, il R.U.P. può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione del Contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli artt. 159 e 160 del Regolamento, in quanto compatibili.
6. Nei casi previsti dal comma precedente, il R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere il servizio. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della prestazione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del Contratto senza il riconoscimento di alcuna indennità. Qualora l’Istituto si opponga allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla sola rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i suddetti termini.
7. Salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione del servizio, qualunque ne sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.
8. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal Contratto per l’esecuzione del servizio.
9. La sospensione parziale non fa venir meno gli obblighi tra le Parti in relazione alle prestazioni non sospese; essa determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle attività non eseguite per effetto della sospensione parziale e l’importo
totale del servizio previsto nello stesso periodo. È facoltà delle Parti stabilire di comune accordo gli effetti della sospensione parziale sul Contratto, in termini di differimento, qualora per la natura delle prestazioni, le relative modalità di rendicontazione o altre cause non risulti possibile, o divenga estremamente complesso, il calcolo di cui sopra.
10. Il Direttore dell’Esecuzione, con l'intervento dell’Appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del Contratto, le prestazioni già effettuate, il tempo di sospensione del servizio previsto, le eventuali cautele adottate per la ripresa dell’esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove il servizio era in corso di esecuzione.
11. Il verbale di sospensione è firmato dall’Appaltatore ed è inviato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
12. Le sospensioni, disposte ai sensi del presente articolo, permangono per il solo tempo necessario e fino alla cessazione degli eventi che hanno comportato la sospensione e comportano il differimento del termine di durata del Contratto per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione. Nel verbale di ripresa il Direttore dell’Esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del Contratto, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti.
13. Il verbale di ripresa dell'esecuzione, da redigere a cura del Direttore dell’Esecuzione non appena siano venute meno le cause della sospensione, è firmato dall’Appaltatore ed è inviato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di ripresa il Direttore dell’Esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del Contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. A tal fine, l’Istituto si impegna a informare, senza indugio, l’Appaltatore del venire meno delle cause che hanno originato la sospensione.
14. L’Appaltatore non può sospendere il servizio neanche in caso di controversie con l’Istituto.
15. L’Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea del servizio ai sensi dei commi 1° e 2°, senza che l’Istituto abbia disposto la ripresa del servizio, può diffidare per iscritto il R.U.P. a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell’Esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida, ai sensi del presente comma, è condizione necessaria per iscrivere riserva all'atto della ripresa del servizio, qualora l’Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Art. 18 (Sospensioni illegittime)
1. Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dall’Istituto per cause diverse da quelle stabilite dal precedente art. 15, sono considerate illegittime e danno diritto all’Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti.
2. Ai sensi dell’art. 1382 codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i criteri di cui all’art. 160 del Regolamento, ove applicabili.
3. Al di fuori delle voci elencate al predetto articolo, sono ammesse a titolo di risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione del Servizio.
Art. 19 (Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore)
1. Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta ad iniziativa dell’Appaltatore se non è stata disposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dall'Istituto, nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti nel successivo art. 19 del presente Contratto.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’Esecuzione stesso.
Art. 20 (Varianti introdotte dall'Istituto)
1. L'Istituto non può richiedere alcuna variazione al presente Contratto, se non nei casi previsti dall’art. 311 comma 2° del Regolamento.
2. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Istituto, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del presente Contratto. L’importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell’importo originario del presente Contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione del Servizio. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal R.U.P. o dal soggetto titolare del potere di spesa.
3. Nei casi di cui al comma 1°, l’Istituto può chiedere all’Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal Contratto che l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente Contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Qualora, invece, la variazione superi tale limite, l’Istituto procederà
alla stipula di un atto aggiuntivo al presente Contratto, dopo aver acquisito il consenso dell’Appaltatore.
4. L’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni di cui ai precedenti commi 1° e 2°, alle stesse condizioni previste nel presente Contratto.
5. In ogni caso, l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Istituto e che il Direttore dell’Esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del presente Contratto e non comportino a carico dell’Appaltatore maggiori oneri.
Art. 21 (Verifiche)
1. L’Istituto provvederà alla verifica delle prestazioni erogate dal Fornitore, secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico. La verifica avrà cadenza bimestrale e sarà effettuata a partire dai Consuntivi bimestrali trasmessi dal Fornitore per la rendicontazione dei servizi svolti.
2. Le verifiche saranno effettuate dal Direttore dell’esecuzione del Contratto, che potrà a tal fine delegare altro personale dall’Istituto. Le verifiche potranno essere effettuate in contraddittorio con il Fornitore.
3. Le verifiche saranno finalizzate a:
• accertare la conformità delle modalità di erogazione dei servizi rispetto alle prescrizioni contrattuali,
• valutare i livelli di servizio conseguiti nel periodo e calcolare le eventuali penali,
• accertare l’effettiva erogazione dell’effort consuntivato dal Fornitore.
4. A seguito delle verifiche sarà redatto dal Direttore dell’esecuzione del Contratto apposito attestato di regolare esecuzione. L’attestato riporterà anche il calcolo dei livelli di servizio conseguiti nel periodo, oltre che l’effort consuntivato e approvato per servizio e figura professionale. Dell’esito delle verifiche sarà data tempestiva comunicazione al Fornitore che potrà, in caso di contestazioni, produrre ogni elemento integrativo e/o esplicativo necessario al completamento della verifica.
5. La fatturazione sarà possibile solo in esito positivo alle suddette verifiche, che, a tal fine, dovranno essere effettuate entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della rendicontazione periodica trasmessa dal Fornitore. La fattura dovrà riportare in allegato l’attestato di regolare esecuzione rilasciato dall’Istituto.
6. Gli attestati di regolare esecuzione saranno trasmessi alla Stazione appaltante e al RUP.
Art. 22 (Certificato di verifica di conformità)
1. Al termine delle attività di verifica, qualora risulti che l’Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, il Direttore dell’Esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità, contenente quanto previsto all’art. 322 comma 1° del Regolamento.
2. E’ fatta, in ogni caso, salva la responsabilità dell’Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
3. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore dell’Esecuzione, lo stesso è confermato dal R.U.P.
Art. 23 (Contestazioni formulate dall’Appaltatore sul certificato di verifica di
conformità)
1. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
2. Il Direttore dell’Esecuzione riferisce al R.U.P. sulle contestazioni fatte dall’Appaltatore al certificato di verifica di conformità.
Art. 24 (Provvedimenti successivi alla verifica di conformità)
Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione che sarà prestata dall’Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in Contratto.
Art. 25 (Attestazione di regolare esecuzione)
1. Nei casi previsti da legge l’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell’esecuzione o dallo svolgimento della verifica in corso d’opera, e contiene almeno quanto previsto all’art. 325 comma 2° del d.P.R. 207/2010.
2. Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, si provvede ai sensi del precedente art. 29.
Art. 26 (Livelli di servizio e Penali)
1. I livelli di servizio e le relative penali sono definiti nel Capitolato Tecnico allegato al presente Contratto.
2. Il mancato rispetto dei Livelli di servizio comporterà l’addebito delle relative penali previste per inadempienze dell’Appaltatore durante lo svolgimento del Contratto.
3. L’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere le penali di cui sopra in relazione ai Livelli di servizio prestati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno spettante all’Istituto ai sensi dell’art. 1382 c.c.. L’Appaltatore prende in tal senso atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
4. La sommatoria massima delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
5. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
6. L’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
7. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
8. L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alle premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
9. L’Istituto, su motivata richiesta dell’Appaltatore, può operare la totale o parziale disapplicazione delle penali di cui al comma 1, qualora si riconosca che le inadempienze non siano imputabili all’Appaltatore, oppure qualora le penali siano manifestatamente sproporzionate rispetto all’interesse dello stesso Istituto. In caso di disapplicazione all’Appaltatore non potrà essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo. Sull’istanza di disapplicazione decide l’Istituto su proposta del R.U.P., sentito il Direttore dell’Esecuzione.
10. Sotto un profilo più generale, l'Istituto si riserva il diritto e la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto in oggetto e alla esecuzione in danno, fatto salvo il risarcimento del danno, a fronte di ogni grave violazione delle regole previste nel presente Contratto, nelle forme di cui all’art. 1453 c.c.
Art. 27 (Divieto di cessione del Contratto, subappalto e personale dell’Appaltatore e del subappaltatore)
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 118, comma 1°, del D.Lgs. n. 163/06, il Contratto dovrà essere eseguito in proprio dall’Appaltatore ed è fatto divieto al medesimo di cederlo in tutto o in parte, salve le ipotesi di cui all’art. 116 del precitato Decreto.
2. Per l’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, l’Appaltatore potrà avvalersi di terzi operatori economici, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art.
118 del Codice, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione dell’Istituto ai sensi dei commi che seguono, rimanendo, anche in deroga alle previsioni di legge, solidalmente responsabile dell’operato degli stessi per eventuali ritardi e/o inadempimenti previsti nel presente Contratto.
3. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che, all’atto dell’Offerta o, in caso di varianti autorizzate delle prestazioni, all’atto delle medesime, l’Appaltatore abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti del Contratto che intende subappaltare;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l’Istituto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Istituto, l’Appaltatore trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata, la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, come modificato dalla L. 106/2011, e la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore. Il contenuto di tali dichiarazioni, ed il possesso dei requisiti di carattere generale, di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo e di idoneità tecnico professionale, dovranno essere documentalmente comprovati dal subappaltatore su richiesta della Stazione Appaltante;
d) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Ai fini dell’autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore deve presentare all’Istituto apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:
a) copia autentica del contratto di subappalto;
b) la certificazione, resa dall’Appaltatore, in merito al possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice, dal Regolamento e dalla lex specialis in relazione alla prestazione subappaltata;
c) la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali stabiliti dall’art. 38 del Codice e da tutte le altre norme che regolino la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08;
e) la dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
f) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
g) copia del piano di sicurezza di cui all’art. 131 del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.
5. L’Istituto rilascerà l’autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui sopra; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che l’Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a Euro 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti alla metà.
6. Per il rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale, l’Istituto acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.
7. In caso di ottenimento del D.U.R.C. del subappaltatore negativo per due volte consecutive, l’Istituto provvede ai sensi dell’art. 40, comma 5°.
8. In caso di R.T.I., il contratto di subappalto sarà stipulato dall’operatore mandatario, in nome e per conto del raggruppamento. È fatto obbligo al mandatario di indicare, all’atto della stipula del contratto di xxxxxxxxxx, l’impresa raggruppata per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dalla medesima nell’ambito dell’Appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.
9. L’affidamento del servizio da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1°, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui all’art. 118, comma 2°, numero 4, e comma 5° del Codice.
10. Ai sensi dell’art. 118, comma 3°, del D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite dal medesimo. L’Appaltatore, in conformità ai termini di pagamento stabiliti nel contratto
di subappalto, al fine di propiziare il pagamento del subappaltatore sarà tenuto a trasmettere all’Istituto le fatture emesse dal subappaltatore nei propri confronti, accompagnate da un’analitica attestazione, controfirmata dal proprio Responsabile dell’Appaltatore, nella quale siano indicate:
– la parte delle prestazioni eseguita dal subappaltatore, recante la dettagliata estrinsecazione del periodo in cui le relative attività sono state eseguite, delle tipologie di prestazioni rese nel periodo stesso e delle relative quantità;
– lo scomputo analitico dell’importo fatturato dal subappaltatore, in termini di quantità e prezzi unitari;
– l’indicazione dell’importo dovuto a titolo di oneri della sicurezza per spese da interferenza, ove la procedura ne preveda, da corrispondersi al subappaltatore senza alcun ribasso;
– la proposta motivata di pagamento, con asseverazione della congruità delle prestazioni svolte dal subappaltatore, ferma ogni verifica spettante all’Istituto.
11. La trasmissione delle fatture potrà liberamente avvenire anche su iniziativa del subappaltatore, mediante comunicazione trasmessa in conoscenza anche all’Appaltatore, nella quale si faccia espressa richiesta della trasmissione della proposta motivata di pagamento verso l’Istituto, ad opera dell’Appaltatore, entro e non oltre 10 (dieci) giorni.
12. L’Appaltatore sarà tenuto a trasmettere le fatture del subappaltatore in ogni caso, anche qualora ritenga che, per qualunque motivo, il loro pagamento non sia dovuto. In tal caso, nella relativa proposta motivata di non pagamento l’Appaltatore sarà tenuto a evidenziare i profili di irregolarità esibiti dalle attività svolte dal subappaltatore, indicando in via dettagliata gli inadempimenti commessi e le soluzioni idonee a porvi rimedio. Previo accertamento delle suddette circostanze ad opera del Direttore dell’Esecuzione, l’Istituto sospende i pagamenti in favore del subappaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione, nella misura accertata dal Direttore dell’Esecuzione.
13. Ove l’Appaltatore non trasmetta all’Istituto in termini le fatture del subappaltatore e la rituale documentazione di cui al precedente comma 10°, o la proposta motivata di pagamento nel caso di trasmissione ad iniziativa del subappaltatore ai sensi del comma 11°, la Stazione Appaltante sospende i pagamenti verso l’Appaltatore, sino all’adempimento delle suddette formalità.
14. Per le prestazioni affidate in subappalto, l’Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento). L’Appaltatore, attraverso la Stazione Appaltante, dovrà corrispondere ai propri subappaltatori gli oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto,
senza alcun ribasso. L’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
15. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'Appaltatore accertate dall’Istituto, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti destinati ai subappaltatori o ai cottimisti, o ai diversi soggetti che eventualmente compongono l’operatore, l’Istituto medesimo potrà provvedere, sentito l'Appaltatore, al pagamento diretto dell'importo dovuto a favore dei predetti soggetti per le prestazioni dagli stessi eseguite, nei casi e nei limiti previsti dall’art. 118, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/06.
16. È comunque consentito all’Istituto, in pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dai soggetti di cui al comma precedente, secondo le determinazioni del Tribunale competente per l’ammissione alla predetta procedura, nei casi e nei limiti previsti dall’art. 118, comma 3-bis del D.Lgs. 163/06.
17. Nei casi previsti dai commi 15° e 16°, l’Istituto pubblicherà sul proprio sito internet istituzionale le somme liquidate con indicazione dei relativi beneficiari.
Art. 28 (Recesso)
1. L’Istituto potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno trenta giorni rispetto agli effetti del recesso.
2. In caso di recesso, l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni rese in conformità al presente Contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Al medesimo non spetterà alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro per attività da eseguirsi, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
Art. 29 (Normativa in tema di contratti pubblici)
1. L’Appaltatore riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
2. L’Appaltatore assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente all’Istituto
- pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
3. L’Appaltatore prende atto che l’Istituto si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
Art. 30 (Risoluzione del Contratto per reati accertati e per decadenza
dell’attestazione di qualificazione)
Il presente Contratto è sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 135 del Codice, siccome richiamato dall’art. 297 del Regolamento.
Art. 31 (Risoluzione del Contratto per grave inadempimento, grave irregolarità
e grave ritardo)
1. Il presente Xxxxxxxxx è altresì sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 136 del Codice, siccome richiamato dall’art. 297 del Regolamento.
Art. 32 (Clausole risolutive espresse)
1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore;
b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso l’Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
c) perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d) violazione del requisito di correntezza contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’Appaltatore;
e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
f) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
g) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Appaltatore;
h) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall’Istituto;
i) mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dall’Istituto;
j) seconda prova di collaudo risultata negativa.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’Istituto comunicherà all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all’Appaltatore, l’Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’Istituto applicherà in danno dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Istituto.
4. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
Art. 33 (Risoluzione del Contratto)
1. In tutti i casi di risoluzione del Contratto disposta dall’Istituto, l’Appaltatore deve provvedere al ripiegamento degli eventuali cantieri già allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dallo stesso Istituto; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Istituto provvede d’ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.
2. È fatta salva, in capo all’Istituto, la facoltà prevista dall’art. 139, penultimo periodo, del Codice.
Art. 34 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione del Contratto per grave inadempimento)
1. In caso di fallimento dell'Appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del Contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice o di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 11, comma 3°, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (ora art. 92, comma 4, del D.Lgs. 159/11), l’Istituto può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria,
al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del Servizio. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta in sede di procedura, fino al quinto migliore offerente escluso l’originario Aggiudicatario.
2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario Aggiudicatario in sede di procedura.
Art. 35 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge
187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 9;
b) a registrare a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1° della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/06, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
Art. 36 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della Filiera)
1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l’Appaltatore:
a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° comma dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
b) qualora abbia notizia dell’inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all’Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.
Art. 37 (Lavoro e sicurezza)
1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che osserva e osserverà per l’intera durata del Contratto tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i.
3. L’Appaltatore si obbliga verso l’Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. L’Istituto, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l’Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. L’Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all’esecuzione delle prestazioni.
6. Ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06, prima dell’avvio dell’esecuzione, l’Appaltatore dovrà trasmettere all’Istituto la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, relativa sia al medesimo Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori;
7. Ai sensi dell’art. 6, comma 3°, del Regolamento, l’Istituto verificherà la regolarità contributiva dell’Appaltatore, mediante acquisizione d’ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
▪ per il pagamento di ogni prestazione;
▪ per il certificato di collaudo;
▪ per il certificato di regolare esecuzione;
▪ per il certificato di verifica di conformità;
▪ per l’attestazione di regolare esecuzione, ove prevista ed ammessa in relazione al presente Appalto;
▪ per il pagamento del saldo finale;
▪ per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto, e i relativi pagamenti, certificazioni e attestazioni.
8. Qualora tra la stipula del presente Contratto e il primo accertamento delle prestazioni effettuate ai sensi dell’art. 307, comma 2°, del Regolamento, ovvero tra due successivi accertamenti delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, l’Istituto acquisisce un D.U.R.C. relativo all’Appaltatore e ai subappaltatori entro i trenta (30) giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni.
9. In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell’appaltatore negativo per due volte consecutive, l’Istituto provvede ai sensi dell’art. 40, comma 4°.
10. Per il caso di pendenze contributive verso l’INPS e di mancata regolarizzazione delle medesime, l’Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi all’Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal successivo art. 40.
11. L’Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l’Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all’Istituto ai sensi dell’art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
12. Nel caso in cui dipendenti dell’Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell’Istituto per inadempimenti imputabili all’Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l’Appaltatore sarà obbligato a
costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell’Istituto, e a richiedere l’estromissione dell’Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione.
13. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell’Appaltatore le spese legali affrontate dall’Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.
14. Le Parti dichiarano che, ai sensi del comma 5° dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 i costi relativi alla sicurezza sono pari ad Euro […], in conformità a quanto indicato dall’Appaltatore nella propria Offerta Economica.
Art. 38 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’Appaltatore o del subappaltatore, e ritenuta a garanzia dei
relativi obblighi)
1. Qualora l’Istituto consegua un D.U.R.C. che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, l’Istituto medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, ritenendo le somme di spettanza dell’Istituto, e provvedendo direttamente al pagamento delle somme dovute agli altri enti previdenziali e a quelli assicurativi.
2. In ogni caso, sull’importo progressivo netto delle prestazioni o operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’Istituto del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C.
3. Sarà facoltà dell’Istituto, nel caso in cui venga definitivamente accertato che l’Appaltatore abbia commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, sospendere ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell’Appaltatore.
4. In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell’Appaltatore negativo per due volte consecutive, il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell’Esecuzione, propone, ai sensi dell’art. 135, comma 1°, del Codice, la risoluzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
5. Ove l’ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l’Istituto pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art.
118, comma 8°, del Codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’art. 8 del Regolamento.
Art. 39 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore o del subappaltatore)
1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore, o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 118, comma 8°, ultimo periodo, del Codice, impiegato nell’esecuzione del Contratto, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
2. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Istituto può pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del Contratto, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11°, ultimo periodo e 118, comma 3°, primo periodo, del Codice.
3. I pagamenti di cui al comma 1°, eseguiti dall’Istituto, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del R.U.P. e sottoscritte dagli interessati.
4. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1°, il R.U.P. provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro, per i necessari accertamenti.
Art. 40 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)
1. Quale soggetto responsabile dell’esecuzione del Contratto è individuato il Dott. […] In forza a questo Istituto in qualità di Direttore dell’Esecuzione, e il Dott. […] in qualità di Referente Unico per l’Appaltatore.
2. Le comunicazioni di carattere ufficiale saranno effettuate per iscritto e consegnate a mano, o spedite a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviate a mezzo telefax o PEC ai seguenti indirizzi:
per l’Appaltatore
………….
Xxx […], x. […]
Xxxx c.a. […], Fax […]
e-mail – PEC […]
per l’Istituto
INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale Via Xxxx il Grande, n., 21, 00000 - Xxxx
Alla c.a. del Dott. […], Fax 06 59.05.42.40 e-mail […] - PEC
3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo attraverso PEC.
4. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso telefax; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
5. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte.
Art. 41 (Spese)
Sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell’Istituto nelle percentuali di legge.
Art. 42 (Foro competente)
Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
Art. 43 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione del Servizio, si precisa che:
a) titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Incaricato del trattamento è il Dott. [...], in qualità di R.U.P.;
b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dell’espletamento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di divenire affidatario del servizio;
e) i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
f) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
g) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.
2. L’Appaltatore si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o in occasione dell’esecuzione del proprio incarico.
3. L’Appaltatore è consapevole che l’esecuzione del Servizio potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell’Istituto o dell’utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L’Appaltatore si impegna dunque a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del Contratto.
4. L’Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e nei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall’Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
5. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
6. La persona preposta presso l’Appaltatore alle attività di cui al presente articolo, e rivestente espressamente la qualifica di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, è nominata attraverso l’atto di designazione di cui all’allegato E del presente Contratto.
7. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell’Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione del Servizio, mediante una nuova e formale designazione con l’utilizzo dello schema allegato.
Art. 44 (Varie)
1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Xxxxxxxxx sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia del Contratto.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni della Lettera di Invito, e del Capitolato Tecnico, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. In caso di contrasto tra le disposizioni previste nel Capitolato Tecnico e quelle contenute nel presente Contratto, prevarranno le disposizioni contenute nel Capitolato.
7. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.
Letto, confermato e sottoscritto. Roma, _
L’Appaltatore L’Istituto
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l’Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 1 (Definizioni), Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 3
(Oggetto del Contratto), Art. 4 (Xxxxxx, decorrenza del Contratto ed eventuali proroghe), Art.
5 (Modalità e luogo di esecuzione del Servizio), Art. 6 (Monitoraggio del contratto), Art. 7 (Direttore dell’Esecuzione), Art. 8 (Obblighi dell’Appaltatore), Art. 9 (Corrispettivi), Art.10 (Modalità di pagamento e fatturazione), Art. 11 (Revisione del corrispettivo), Art. 12 (Proprietà dei prodotti e delle licenze), Art. 13 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Art. 14 (Responsabilità dell’Appaltatore), Art. 15 (Garanzie), Art. 16 (Avvio dell'esecuzione del Contratto), Art. 17 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto), Art. 18 (Sospensioni illegittime), Art. 19 (Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore), Art. 20 (Varianti introdotte dall'Istituto), Art. 21 (Verifiche), Art.22 (Certificato di verifica di conformità), Art. 23 (Contestazioni formulate dall’Appaltatore sul certificato di verifica di conformità), Art. 24 (Provvedimenti successivi alla verifica di conformità), Art. 25 (Attestazione di regolare esecuzione), Art. 26 (Livelli di servizio e Penali), Art. 27 (Divieto di cessione del Contratto, subappalto e personale dell’Appaltatore e del subappaltatore), Art. 28 (Recesso), Art. 29 (Normativa in tema di contratti pubblici), Art. 30 (Risoluzione del Contratto per reati accertati e per decadenza dell’attestazione di qualificazione), Art. 31 (Risoluzione del Contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo), Art. 32 (Clausole risolutive espresse), Art. 33 (Risoluzione del Contratto), Art. 34 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione del Contratto per grave inadempimento), Art. 35 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 36 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della Filiera), Art. 37 (Lavoro e sicurezza), Art. 38 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’Appaltatore o del subappaltatore, e ritenuta a garanzia dei relativi obblighi), Art. 39 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore o del subappaltatore), Art. 40 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto), Art. 41 (Spese), Art. 42 (Foro competente), Art. 43 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 44 (Varie).
Roma, L’APPALTATORE