CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
(Art.1, da comma 816 a comma 847, Legge 160/2019)
Sommario
TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE 4
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 4
Articolo 2 - Presupposto del Canone 4
Articolo 3 - Definizioni oggettive e ambito territoriale 5
Articolo 4 - Zone del territorio metropolitano 7
Articolo 5 - Tipologia delle occupazioni 7
Articolo 6 - Durata delle concessioni ed autorizzazioni 8
TITOLO II - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE 10
Articolo 7 - Attivazione del procedimento amministrativo 10
Articolo 8 - Istruttoria della domanda 11
Articolo 9 - Deposito cauzionale 11
Articolo 10 - Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione 12
Articolo 11 - Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione 13
Articolo 12 - Principali obblighi del concessionario e del titolare dell’autorizzazione 14
Articolo 13 - Variazioni oggettive delle concessioni e autorizzazioni 14
Articolo 14 - Subentro nelle concessioni e autorizzazioni 14
Articolo 15 - Rinnovo e disdetta delle concessioni e autorizzazioni 15
Articolo 16 - Revoca, decadenza ed estinzione della concessione e dell’autorizzazione 16
TITOLO III - DISCIPLINA TECNICO – AMMINISTRATIVA SPECIFICA PER TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE 18
Articolo 17 - Diramazioni ed accessi – Disposizioni generali 18
Articolo 18 - Accessi ai distributori di carburanti liquidi e gassosi 19
Articolo 19 - Attraversamenti e percorrenze stradali in genere 19
Articolo 20 - Tempistiche e proroghe in caso di occupazione scavi 20
Articolo 21 - Pubblicità sulle strade 21
Articolo 22 - Domanda per il rilascio delle autorizzazioni relative a impianti e mezzi pubblicitari 21
Articolo 23 – Dimensioni dei mezzi pubblicitari 22
Articolo 24 - Prescrizioni tecniche concernenti i mezzi pubblicitari 22
Articolo 25 - Caratteristiche strutturali dei mezzi pubblicitari 23
Articolo 26 – Vigilanza dei mezzi pubblicitari 24
Articolo 27 - Rimozione di urgenza dei mezzi pubblicitari 24
Articolo 28 – Violazioni in ambito di mezzi pubblicitari 24
Articolo 29 - Riprese cinematografiche 25
Articolo 30 - Competizioni sportive su strada e manifestazioni motoristiche 26
Articolo 31 - Occupazione di marciapiedi 26
TITOLO IV - DISCIPLINA DEL CANONE 27
Articolo 32 - Soggetto tenuto al pagamento del canone 27
Articolo 33 - Determinazione della superficie di occupazione 27
Articolo 34 - Occupazioni con passi carrabili 27
Articolo 35 - Accessi carrabili o pedonali. Criteri di determinazione della superficie 28
Articolo 36 - Distributori di carburante e stazioni di ricarica elettrica 28
Articolo 37 - Occupazioni suolo serbatoi 29
Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e similari 29
Articolo 39 - Aree destinate a parcheggio 29
Articolo 40 - Attività edile 30
Articolo 41 - Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni 30
Articolo 42 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere 31
Articolo 43 - Tariffe annuali e tariffe temporanee/giornaliere 31
Articolo 44 - Regole per la quantificazione del Canone 32
Articolo 45 - Esenzioni per legge e regolamentari 32
Articolo 46 - Modalità e termini per il versamento 33
Articolo 47 - Rateizzazioni 33
Articolo 48 - Controllo dei versamenti 34
ACCERTAMENTO, INDENNITA’, SANZIONI, RISCOSSIONE COATTIVA, RIMBORSI, CONTENZIOSO, DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE 36
Articolo 50 - Sanzioni e indennità 36
Articolo 51 - Riscossione coattiva 37
Articolo 55 - Disposizioni finali e transitorie 38
ALLEGATO A - Ripartizione del territorio della Città metropolitana per zone 39
ALLEGATO B - Elencazione dei coefficienti, maggiorazioni e riduzioni previste dal Regolamento 40
ALLEGATO C - Tariffe finali per tipologia, finalità ed attività dell’occupante 45
TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e dell’art.1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n.160.
2. Il Canone sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione, di spazi ed aree pubbliche e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti della Città metropolitana di Roma Capitale (di seguito Città metropolitana), fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il Regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che giornaliere, e le esposizioni pubblicitarie sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Città metropolitana, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, che, con o senza titolo, insistono nell’ambito del territorio metropolitano, suddiviso in zone in base all’importanza dell’ubicazione dell’occupazione. Il Regolamento disciplina inoltre i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell’atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del Canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni realizzate abusivamente.
4. Sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento gli allegati A, B e C.
5. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari della Città metropolitana, con particolare riferimento a quelle sull’occupazione di spazi pubblici anche con mezzi pubblicitari, sul procedimento amministrativo, sull’organizzazione degli uffici e settori e sulla contabilità.
6. I versamenti nei confronti della Città metropolitana di Roma Capitale sono effettuati utilizzando la piattaforma informatica ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 7/03/2005 n°82
Articolo 2 - Presupposto del Canone
1. Come previsto dall’art. 1, comma 819, della L. 27/12/2019 n°160/2019, presupposti del Canone sono:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L’applicazione, da parte di un Comune, del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, di cui alla lettera b) dell’art. 1, comma 819, della L. 160/2019, esclude l’applicazione, da parte della Città metropolitana, del Canone derivante dalle occupazioni di cui alla lettera a) del comma precedente per la misura di superficie comune e, comunque, limitatamente alle fattispecie in cui il Comune medesimo sia il destinatario dell’entrata anche con riferimento al presupposto dell’occupazione con impianti e mezzi pubblicitari in quanto l’occupazione stessa insiste su luoghi e spazi pubblici di sua pertinenza. Nei casi in cui l’occupazione interessi invece suoli e spazi pubblici della Città metropolitana, il Canone dovuto sul presupposto dell’occupazione è comunque di spettanza della Città metropolitana stessa.
Articolo 3 - Definizioni oggettive e ambito territoriale
1. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento:
a) per “suolo pubblico” e “spazi ed aree pubbliche” si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Città metropolitana quali le strade e le relative aree di pertinenza, nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio;
b) per “occupazione” si intende l’utilizzo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo stradale mediante installazioni, allestimenti, depositi, opere e manufatti che poggiano o comunque insistono entro i confini stradali. Sono compresi nella definizione le occupazioni poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l’erogazione di servizi pubblici. Sono escluse dall’applicazione del presente Regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico costituiti da balconi, verande, bow windows e simili infissi anche a carattere stabile nonché le opere pubbliche lungo sede stradale riguardanti condotte fognarie per acque bianche, regimazione acque superficiali stradali, costituenti opere pubbliche e di urbanizzazione. Fuori dei centri abitati non sono consentite attività di vendita al dettaglio tali da implicare la possibilità di fermata o sosta breve di veicoli (chiosco per vendita giornali, fiori, souvenirs e simili);
c) per concessione, si intende il provvedimento amministrativo che costituisce il diritto del concessionario all’occupazione del suolo, stabilisce gli altri diritti e gli obblighi del concessionario medesimo e determina il Canone;
d) per nulla osta, si intende:
1) il provvedimento amministrativo - adottato dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 285/1992 quale ente proprietario della strada - che costituisce il presupposto per il rilascio da parte del Comune interessato della concessione per l’apertura di un accesso all’interno di un centro abitato con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;
2) il provvedimento amministrativo - adottato dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D.Lgs. 285/1992 quale ente proprietario della strada - che costituisce il presupposto per il rilascio da parte del Comune interessato dell’autorizzazione per l’installazione di un mezzo pubblicitario su terreno privato, o su beni demaniali o del patrimonio indisponibile della Città metropolitana ricadenti all’interno di un centro abitato con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;
3) il provvedimento amministrativo - adottato dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 285/1992 quale ente proprietario della strada - che costituisce il presupposto per il rilascio da parte dell’Amministrazione competente dell’autorizzazione allo svolgimento di gare atletiche e ciclistiche e di quelle con animali o con veicoli a trazione animale su strade di competenza della Città metropolitana;
e) per autorizzazione, si intende:
1) il provvedimento amministrativo – rilasciato dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 22, comma 1, del D.Lgs. 285/1992 – che consente al soggetto autorizzato di stabilire un nuovo accesso ad una strada di competenza della Città metropolitana e di porre in essere i lavori all’uopo necessari;
2) il provvedimento necessario per installare un mezzo pubblicitario su terreno privato, o su beni demaniali o del patrimonio indisponibile della Città metropolitana;
3) il provvedimento amministrativo – rilasciato dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 285/1992 – che consente al soggetto autorizzato di eseguire scavi per l’esecuzione di qualunque lavoro inerente l’allaccio, la posa o la riparazione di reti di pubblici servizi;
4) il provvedimento amministrativo – rilasciato dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 285/1992 – necessario per organizzare gare con veicoli a motore su strade di competenza della Città metropolitana;
f) per parere tecnico preventivo, si intende l’atto amministrativo con il quale viene manifestata formalmente, da parte dei competenti uffici della Città metropolitana, la valutazione tecnica dell’istanza presentata ai sensi dei successivi art. 7 o 22 del presente Regolamento. Interviene nella fase istruttoria dei procedimenti per il rilascio dei provvedimenti di nulla osta e autorizzazioni- concessioni;
g) per scavo s'intende qualsiasi apertura temporanea, del suolo o sottosuolo pubblico per almeno un metro, sia stradale sia non stradale o del suolo stradale privato gravato da servitù di uso pubblico, effettuata per l'esecuzione di lavori inerenti ad impianti e canalizzazioni in genere;
h) per intervento urgente si intende un’apertura temporanea su rete esistente, che comporta lavori, da eseguire nel tempo massimo di 48 ore, mirati a riparare un’interruzione o un guasto della rete, che sospenda il pubblico servizio o costituisca rischio per gli utenti;
i) per cartello pubblicitario, si intende un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi; può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;
l) per impianto di pubblicità, si intende qualunque manufatto finalizzato alla promozione di prodotti, di attività e servizi, avente una propria ed autonoma struttura di sostegno. Tale manufatto può essere anche luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;
m) per occupazione abusiva si intende qualsivoglia occupazione che non sia basata su uno specifico titolo concessorio o sia ad esso difforme;
n) per accesso, si intende l’immissione di una strada privata su una strada ad uso pubblico oppure l’immissione per veicoli da un’area privata laterale alla strada di uso pubblico;
o) per passo carrabile, si intende il diritto del titolare della concessione a richiedere che venga precluso alla sosta lo spazio antistante l’accesso, sito all’interno di un Centro abitato con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
2. Nel caso di tratti di strade di proprietà della Città metropolitana che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti, il realizzarsi del presupposto dell’occupazione di cui all’ art. 2, comma 1, lett. a) del presente Regolamento determina l’obbligo per l’occupante di rimettere il Canone alla Città metropolitana stessa, quale ente proprietario della strada, e ciò anche qualora l’occupazione consista nell’installazione di un impianto/mezzo pubblicitario. In detti tratti di strada ai sensi degli artt. 23, comma 4 e 26, comma 3 del Codice della Strada, l’autorizzazione o concessione è rilasciata dall’ente Comune, previo nulla osta della Città metropolitana.
3. Le diposizioni regolamentari si applicano anche alle strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti regionali per il quali la Città metropolitana abbia competenze per legge, ovvero in virtù di accordi con la Regione Lazio, sempre che la materia non sia disciplinata diversamente.
4. Nozione e modi di delimitazione del centro abitato sono stabiliti, rispettivamente, dall’art. 3, comma 1, punto 8, del Codice della Strada, e dall’art. 5 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. n.495/1992.
Articolo 4 - Zone del territorio metropolitano
1. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, il territorio metropolitano, per la compiuta determinazione del Canone, è suddiviso nelle zone e categorie come da allegato “A “ al presente Regolamento.
Articolo 5 - Tipologia delle occupazioni
1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall’art. 3 del presente Regolamento, in via permanente o giornaliera deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente Uffici della Città metropolitana o - per le strade metropolitane che attraversano centri abitati di Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti - del Comune il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell’autorizzazione per le occupazioni temporanee. A tal fine la Città metropolitana con atto di organizzazione interna, determina gli uffici settoriali competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione, autorizzazione o nulla osta, nonché della quantificazione del Canone dovuto in ragione della tipologia dell’occupazione richiesta, i quali sono incaricati della gestione dell’entrata, salvo concessione della stessa.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all’anno, anche se realizzate senza l’impiego di manufatti o impianti stabili
3. Sono temporanee ovvero giornaliere le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall’atto di autorizzazione è inferiore all’anno, anche se periodiche. Le autorizzazioni relative a tale tipologia di occupazioni possono essere rilasciate per più annualità. Rientrano in ogni caso nella categoria di cui al presente comma le attività edili
4. Sono parimenti occupazioni temporanee quelle occasionali, quali:
a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose;
b) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
c) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
d) le occupazioni per non più di mq. 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle 24 ore;
e) Le occupazioni per traslochi.
5. Sono occupazioni abusive, quelle:
a) realizzate senza la concessione e/o autorizzazione o con destinazione d’uso diversa da quella prevista in concessione;
b) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;
c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione e/o autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza della concessione e/o autorizzazione;
e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell’autorizzazione, salvo il sub ingresso.
6. Le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l’occupazione si presume iniziata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
7. E’ consentita l’occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all’esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purchè venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (fax, pec, telegramma). In mancanza della stessa, l’avvenuta occupazione è considerata abusiva. L’ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del Canone dovuto, il provvedimento in via di sanatoria; in difetto l’occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell’utenza, l’eliminazione del pericolo ed il ripristino dell’erogazione dei servizi pubblici.
8. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della Xxxxxx x xxx XXX 000/0000, xxxxx restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente Regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo regolamento attuativo.
Articolo 6 - Durata delle concessioni ed autorizzazioni
1. Salvo diverse disposizioni di legge, le concessioni d’occupazione hanno la durata massima di:
a) 29 anni per gli impianti a rete con condotte e cavi in sotterraneo o con strutture sopraelevate;
b) 29 anni per gli accessi e passi carrabili permanenti;
c) 29 anni per gli accessi ed occupazioni varie per impianti di distribuzione carburanti;
d) 3 anni per le autorizzazioni relative alle installazioni di mezzi pubblicitari.
2. La durata delle concessioni relative all’occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo per l’impianto dei servizi pubblici (idrico, elettrico, telecomunicazione, distribuzione gas, smaltimento, ecc.) è determinata in base alla durata fissata per i servizi stessi dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano. In assenza vale quanto disposto per le concessioni permanenti al precedente comma 1.
3. La durata dell'occupazione del suolo pubblico per accessi provvisori quali l’apertura di cantieri temporanei o simili è stabilita in anni 1 (uno), rinnovabile alla scadenza.
4. Nei casi degli interventi ed impianti soggetti a nulla osta tale durata decorre dalla data del provvedimento finale di competenza del Comune.
5. Le concessioni ed autorizzazioni sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell’interessato secondo le modalità indicate al successivo art 15, e possono essere revocate in qualsiasi momento dall’Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza indennizzo alcuno, come previsto dal successivo art. 16 del presente Regolamento.
6. Le autorizzazioni in materia di pubblicità stradale pongono in capo al soggetto autorizzato gli obblighi di cui all’art. 54 DPR 495/1992 ad altresì quello di provvedere senza indugio alla rimozione del mezzo pubblicitario alla scadenza dell’autorizzazione salva la facoltà di rinnovo con le forme e modalità di cui all’art 22 del presente Regolamento.
TITOLO II - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE
Articolo 7 - Attivazione del procedimento amministrativo
1. L’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell’atto di concessione/occupazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda di occupazione diretta alla Città metropolitana, per le strade di competenza della Città metropolitana al di fuori dei centri abitati ed al Comune, per le strade metropolitane che attraversano centri abitati con popolazione sino a 10.000 abitanti. La modulistica è disponibile sul sito istituzionale. E’ fatta salva l’individuazione ed attivazione di piattaforme digitali per la gestione delle istanze on line.
2. La domanda in bollo, che va redatta su apposito modulo predisposto dall’amministrazione reperibile sul sito istituzionale, nei tempi e nei modi previsti dai commi da 5 a 7 del presente articolo deve essere presentata da chi fa uso diretto della concessione e deve contenere, a pena di improcedibilità, i seguenti dati comuni a tutte le occupazioni, a cui si deve aggiungere la documentazione riportata nei moduli per la specifica occupazione richiesta:
a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l’indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale e se soggetto obbligato all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese, la relativa PEC; nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la PEC nonché le generalità del legale rappresentante o dell’amministratore anche di fatto; In ogni caso copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
b) l’individuazione specifica (ubicazione esatta) della porzione di suolo o spazio pubblico (sottostante o soprastante) la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta ed in particolare la denominazione o area cui si riferisce, con la esatta ubicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e della sua localizzazione interna od esterna al centro abitato
c) l’impegno espresso del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, alle prescrizioni della concessione, nonché al versamento della cauzione eventualmente richiesta per la specifica occupazione.
d) attestazione di versamento dei diritti di istruttoria/segreteria dovuti, in base alle tabelle di cui all’allegato B del presente Regolamento.
e) la sottoscrizione analogica o digitale da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore o da soggetto munito di specifica procura speciale che va allegata alla domanda.
3. I documenti tecnici sono consegnati su supporto informatico.
4. Salvo che non sia istituita la procedura per il pagamento del bollo virtuale, unitamente alla domanda va allegata la marca da bollo da applicare sull’atto che verrà rilasciato.
5. Le domande di occupazione devono essere presentate almeno 60 giorni prima dell’occupazione.
6. L’autorizzazione riguardante l’occupazione occasionale si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta, da consegnarsi o fatta pervenire, almeno giorni 5 prima dell’occupazione, all’Ufficio del Servizio competente il quale potrà negarla o assoggettarla a particolari prescrizioni. Qualora l’occupazione occasionale preveda la chiusura al traffico di una via o restrizioni alla viabilità, la predetta comunicazione deve essere presentata almeno dieci giorni prima all’ufficio del settore competente.
7. La domanda, se presentata da attività produttive oppure contenenti una progettazione tecnica va inoltrata dall’interessato obbligatoriamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. L’invio tramite raccomandata è possibile solo per le persone fisiche nel caso in cui presentino istanze che non richiedano la presentazione di un progetto. In alternativa alla firma autografa, la domanda può essere presentata con sottoscrizione a mezzo firma
digitale del richiedente sia della domanda che dei documenti relativi da inoltrare all’indirizzo PEC dell’ufficio competente.
8. Per le domande relative ad occupazione suolo in ambito pubblicitario, si applicano le norme stabilite dall’art. 22.
Articolo 8 - Istruttoria della domanda
1. L’Ufficio del Servizio competente in ragione della domanda, ricevuta la stessa, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Nel caso l’ufficio rilevi che l’istanza risulta incompleta ovvero, a seguito di attività istruttoria, ravvisi la necessità di acquisire ulteriore documentazione, lo stesso ne dà comunicazione all’istante che ha 30 giorni decorrenti dalla ricezione di tale comunicazione per far pervenire alla Città metropolitana quanto richiesto. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda decade per mancanza di interesse e l’utente non ha diritto al rimborso delle somme versate.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, salvo che, per specifiche tipologie di occupazione, la legge o i Regolamenti della Città metropolitana non stabiliscano termini diversi.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. L’Ufficio, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli Uffici tecnici della Viabilità competenti per territorio ove, per la particolarità dell’occupazione, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri tecnici. Ogni parere deve essere espresso e comunicato all’ufficio che rilascia la concessione. Ove, per la particolarità dell’occupazione, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri tecnici di competenza di altre Amministrazioni, i termini della durata del procedimento sono sospesi.
6. Lo svolgimento dell’attività istruttoria comporta in ogni caso, il pagamento da parte del richiedente, da corrispondere secondo i criteri stabiliti nell’allegato B al presente Regolamento.
7. Nello svolgimento dell’istruttoria, il Funzionario responsabile del procedimento, provvede alla quantificazione del “Canone” sulla scorta delle indicazioni della domanda e dei riscontri e rilievi della fase istruttoria. Per il versamento valgono le disposizioni di cui all’art. 46 del presente Regolamento.
8. Qualora il servizio della gestione delle fasi dell’entrata fosse affidato ad un Concessionario è possibile conferire a questi anche la gestione dell’istruttoria della richiesta di occupazione, fermo restando che il provvedimento autorizzatorio sarà comunque emesso dal competente ufficio della Città metropolitana.
Articolo 9 - Deposito cauzionale
1. Per alcune tipologie di autorizzazioni o concessioni, la Città metropolitana richiede la costituzione di polizza fideiussoria assicurativa o bancaria o, eventualmente, di cauzione in denaro, prima del rilascio del provvedimento per un importo determinato in base all’allegato “B” del presente Regolamento, con possibilità di aggiornamento annuale con Decreto del Sindaco
2. L’entità della cauzione non fruttifera di interessi, ovvero della fideiussione bancaria o assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta, di cui al paragrafo precedente, è stabilita di volta in volta, tenuto conto del tipo di occupazione e dei possibili danni relativi all’area/struttura pubblica ed è dovuta comunque in ogni caso, quando:
a) l’occupazione comporti la manomissione dell’area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell’area stessa nelle condizioni originarie;
b) dall’occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
c) per particolari motivi e circostanze che lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
3. La cauzione/fideiussione costituisce garanzia del corretto adempimento degli obblighi di cui alla concessione/autorizzazione ed è stabilita dal Dirigente o figura apicale dell’ufficio competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all’entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi, ed al danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario/titolare dell’autorizzazione. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l’estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso in cui venissero riscontrati danni, la cauzione verrà incamerata in tutto o in parte a copertura dei danni stessi, salvo il maggior danno. Analogamente si darà seguito all’incasso della fideiussione.
4. Per gli Enti pubblici/Società erogatori/erogatrici di pubblici servizi, può ammettersi la stipulazione di una polizza generale, quale copertura globale per tutte le concessioni, autorizzazioni ed interventi d’urgenza da rilasciare nel corso dell’intero anno. Fanno eccezione gli interventi che comportino una notevole manomissione del suolo stradale, per i quali sarà richiesta specifica copertura assicurativa.
5. Per le sole opere finalizzate al miglioramento del livello di sicurezza della circolazione stradale (marciapiede e/o camminamento pedonale, impianto di pubblica illuminazione, rilevatori di velocità, ecc.), da realizzare da parte di Amministrazioni Comunali, queste ultime sono esentate dall’obbligo di prestare garanzie.
6. Nel caso di scavi, la presentazione del certificato di regolare esecuzione è prodromica allo svincolo della polizza fidejussoria e alla restituzione del deposito cauzionale di cui al comma 8 del presente articolo
7. L’Ufficio competente ha facoltà di richiedere, per interventi di notevole rilevanza e consistenza l’attestazione di regolare esecuzione dell’opera a firma di tecnico professionista abilitato laddove trattasi di interventi di particolare complessità che consiglino l’utilizzo di tale procedura. Ai fini del presente comma per “termine dei lavori” si intende anche la rinuncia anticipata comunicata a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
8. Le polizze fidejussorie sono svincolate automaticamente trascorsi due anni dal termine dei lavori; la restituzione del deposito cauzionale è effettuata su istanza di parte, utilizzando la modulistica presente sul sito istituzionale; la domanda di restituzione può essere presentata non prima di tre mesi dall’invio del certificato di regolare esecuzione di cui al comma 6 del presente articolo. Nel caso in cui non venga effettuata la domanda, trascorsi dieci anni l’Amministrazione l’incasserà il deposito a titolo definitivo eliminando le scritture contabili nelle Entrate/Spese conto terzi ed incamerandole negli appositi Titoli del bilancio.
9. Qualora i lavori eseguiti non siano conformi all’autorizzazione o alla concessione, la Città metropolitana assegnerà un termine massimo di sei mesi per provvedere a quanto necessario, trascorso il quale vi provvederà d’ufficio incamerando cauzione e salva la facoltà di richiedere all’inadempiente ulteriori somme per i danni che si siano verificati e che non possano essere coperti dalla garanzia.
Articolo 10 - Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione
1. In base ai risultati dell’istruttoria il Dirigente del Servizio preposto all’emanazione del provvedimento finale rilascia o nega la concessione/autorizzazione, dandone comunicazione al richiedente, preferibilmente a mezzo PEC.
2. Il provvedimento di concessione/autorizzazione, non sostituisce il titolo abilitativo, le concessioni e autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati (pratica edilizia comunale, vincolo paesaggistico ecc.) necessari, in base alle leggi vigenti, per le installazioni o la realizzazione delle opere previste dal progetto oggetto della concessione/autorizzazione medesima. Detti atti di assenso devono essere acquisiti a cura del richiedente, prima di eseguire le opere e le installazioni.
3. I provvedimenti di autorizzazione e concessione legittimano l’occupazione e sono rilasciati previo assolvimento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
a) marca da bollo (in applicazione del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e xx.xx.);
b) pagamento diritti di segreteria ed istruttoria
c) deposito cauzionale ovvero una fideiussione bancaria, ove richiesto;
d) pagamento anticipato di una o più annualità del Canone dovuto secondo quanto stabilito relativamente alle specifiche tipologie di occupazione, dal presente Regolamento;
4. Il richiedente non può pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di spese d’istruttoria nel caso di rigetto della domanda o nel caso di non accettazione delle condizioni imposte nella concessione/autorizzazione o di rinuncia dopo l’accettazione.
5. Non è consentito il rilascio e il rinnovo della concessione/autorizzazione in caso di sussistenza in capo all’istante di morosità nei confronti della Città metropolitana per canoni (o imposte) relative ad occupazioni, anche abusive. Non si considera moroso chi relativamente ai propri debiti afferenti al presente periodo, aderisca in occasione della presentazione di un’istanza, ovvero abbia già aderito, ad un piano di rateazione. E’ considerato moroso chi, avendo aderito precedentemente ad un piano di rateazione, non risulti aver provveduto al regolare versamento delle rate nelle scadenze prefissate.
Articolo 11 - Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione, che costituisce il titolo in base al quale il richiedente può lecitamente dare avvio all’occupazione, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento della sua acquisizione se successiva. Detto provvedimento deve contenere:
a) la denominazione della strada interessata e progressiva chilometrica;
b) l’oggetto della concessione o autorizzazione;
c) l’ubicazione;
d) i dati dell’intestatario;
e) il numero della concessione o autorizzazione, o nulla osta che coincide con il numero di registro unico della determinazione dirigenziale;
f) la superficie dell’area da occupare;
g) le eventuali prescrizioni di natura tecnica;
h) la durata;
i) l’indicazione della tariffa applicata per la determinazione del Canone annuo per le occupazioni permanenti e del canone giornaliero per le temporanee, nonché le regole per il versamento del canone stesso a seconda della tipologia di occupazione e delle eventuali rateazioni previste dal presente Regolamento, con precisazione dell’obbligo di pagamento del Canone stesso (ovvero della prima rata, se disposta la rateazione), secondo quanto stabilito, relativamente alle varie tipologie di occupazione, dal presente Regolamento.
2. Nei tratti interni ai centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il nulla osta è rilasciato dalla Città metropolitana con l’obbligo del Comune di comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 gg. dal termine dell’istruttoria, l’assentibilità della domanda di occupazione. La Città metropolitana provvede prima del rilascio del nulla osta alla comunicazione al richiedente delle somme da versare a titolo di Canone per l’occupazione all’ente Città metropolitana di Roma Capitale, secondo i termini e le prescrizioni di cui all’art. 8 del presente Regolamento. Ad avvenuto versamento della prima annualità, la Città metropolitana. rilascia il nulla osta inoltrandolo tempestivamente al Comune ed al richiedente
3. Il rilascio della concessione della Città metropolitana all’utilizzo di spazi ed aree pubbliche, o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, non esonera il titolare della concessione/autorizzazione dall’obbligo di munirsi di tutte le altre autorizzazioni e licenze (titoli edilizi, licenze comunali, di commercio, nulla osta VV.F., ecc.) prescritte dall’ordinamento per l’esercizio dell’attività connessa con il provvedimento o per l’uso delle cose il cui uso è stato assentito.
4. Le concessioni della Città metropolitana si intendono rilasciate sempre con la salvaguardia e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione.
Articolo 12 - Principali obblighi del concessionario e del titolare dell’autorizzazione
1. È fatto obbligo al concessionario e del titolare dell’autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nella concessione/autorizzazione anche in ordine alle modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare, nonché di accettare e rispettare il disciplinare tecnico facente parte integrante della concessione per le occupazioni nel quale vengono fissate le condizioni e le prescrizioni cui il richiedente si deve attenere.
2. Il concessionario e il titolare dell’autorizzazione, ove l’occupazione comporti la costruzione di manufatti, oltre ad osservare nell’esecuzione dei lavori connessi all’occupazione concessa/autorizzata le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti, sono tenuti al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati alla data di cessazione dell’occupazione. Qualora ciò non avvenga la Città metropolitana procede d’ufficio con addebito di spese a carico del concessionario/titolare dell’autorizzazione inadempiente, provvedendo se del caso all’incameramento della cauzione ovvero l’attivazione della fideiussione salvo il recupero del maggior danno, e applicando le altre misure specifiche eventualmente previste dal presente Regolamento.
3. Il concessionario ed il titolare dell’autorizzazione sono, inoltre, tenuti ad utilizzare l’area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l’esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l’area che occupa.
4. Il concessionario e il titolare dell’autorizzazione sono obbligati a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell’occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall’Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciarne duplicato a spese del richiedente.
5. Il concessionario e il titolare dell’autorizzazione devono effettuare il versamento del Canone alle scadenze prefissate qualora non già interamente versato all’atto del rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione. In mancanza e senza sua regolarizzazione il mancato pagamento del Canone è causa di decadenza della concessione e/o della autorizzazione.
Articolo 13 - Variazioni oggettive delle concessioni e autorizzazioni
1. Qualora il concessionario o il titolare dell’autorizzazione intendano richiedere una modifica dell’oggetto della concessione o della autorizzazione dovranno presentare apposita richiesta in bollo corredata dalla prova dell'eseguito pagamento delle spese di istruttoria e dagli elaborati grafici di cui agli artt. 7 e 22 del presente Regolamento.
2. Nell’ipotesi di variazione di messaggio pubblicitario e contestuale variazione di dimensioni del pannello, l’interessato dovrà presentare apposita istanza in bollo corredata dalla prova dell'eseguito pagamento delle spese di istruttoria, nuovo bozzetto, e da copia della sezione trasversale in scala adeguata (1:100 – 1:200) indicante la distanza dell’impianto dalla carreggiata e la pendenza di eventuali scarpate.
Articolo 14 - Subentro nelle concessioni e autorizzazioni
1 Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a qualsiasi titolo la proprietà del bene cui la concessione afferisce, ovvero la gestione o la proprietà dell’azienda o del ramo aziendale che del bene
medesimo fa uso diretto, il subentrante è obbligato ad attivare, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione, proponendo all’amministrazione apposita domanda di voltura, utilizzando la modulistica prevista pubblicata sul sito istituzionale effettuando il versamento dei diritti di segreteria ed inviando la documentazione con le modalità di cui all’art. 7.
2. Se il concessionario è una persona fisica, in caso di suo decesso, l’erede subentrante, se ha interesse al mantenimento dell’occupazione, deve inoltrare istanza di subentro entro 180 giorni dal decesso con le modalità previste al comma precedente. In difetto la concessione è considerata estinta e l’eventuale occupazione di un soggetto diverso dal concessionario defunto è considerata occupazione abusiva.
3. Nel caso modifiche del titolare formalizzate ai sensi del precedente comma 1, la concessione resta valida fino alla data di scadenza originaria.
4. Nel caso di concessioni aventi ad oggetto accessi, sono vietati, a pena di nullità, la subconcessione o il trasferimento, a qualsiasi titolo, della concessione, salvo i seguenti casi:
a) variazione della titolarità o della gestione di un’attività commerciale o economica, sempre che l’occupazione strumentale concessa rimanga inalterata;
b) successione nella proprietà o in altro diritto reale di godimento su un bene immobile, dotato di passo carrabile o altra occupazione accessoria, sempre che lo stato di fatto rimanga inalterato.
5. L’istanza di cui al precedente comma 1 dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente e l’autocertificazione idonea a comprovare il titolo al subingresso, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.
6. Il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l’intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
Articolo 15 - Rinnovo e disdetta delle concessioni e autorizzazioni
1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rinnovate salvo i casi in cui siano mutate le condizioni rispetto alla data del rilascio. Per le occupazioni temporanee è ammessa la richiesta di proroga dell’occupante debitamente motivata.
2. Almeno 90 giorni prima della scadenza di una concessione d’occupazione permanente o temporanea, il titolare può richiederne il rinnovo, inoltrando apposita domanda in bollo all’Ente proprietario, corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma relativa alle spese di istruttoria indicante i motivi della richiesta con contestuale dichiarazione della permanenza delle condizioni iniziali.
3. Alla domanda dovrà essere allegata una copia della concessione o autorizzazione da rinnovare e la restante documentazione potrà essere omessa se non sono intervenute variazioni. In caso contrario l’interessato dovrà produrre tutti gli elaborati grafici di cui all’art. 7. Alla domanda dovrà essere comunque allegata una marca da bollo per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione.
4. Per i mezzi pubblicitari si applicano le disposizioni di cui all’art.22.
5. Qualora si renda necessario prolungare l’occupazione oggetto di un provvedimento concessorio oltre i termini stabiliti con un’occupazione temporanea, il titolare ha l’obbligo di presentare domanda di proroga almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza nei modi di cui all’articolo 7 ovvero in caso di scavi nei termini e modi previsti dall’art. 20 del presente Regolamento.
6. Non possono essere rinnovati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute dal titolare, ivi compresi i debiti afferenti all’occupazione precedente.
0.Xx soggetto titolare di concessione e/o autorizzazione ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di occupazione, disdetta anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza ordinaria. Per le occupazioni permanenti il Canone annuo rimane comune dovuto ma va applicata, una riduzione percentuale commisurata per il periodo residuo intercorrente tra la data della ricezione della disdetta e la scadenza ordinaria della concessione/autorizzazione. Per le occupazioni temporanee la disdetta non sottrae dall’obbligo del versamento del Canone dovuto in base alla scadenza originaria.
8. L’Amministrazione non prenderà in considerazione nuove richieste, né domande di rinnovo, di coloro nei cui confronti ci sia stato un procedimento di contenzioso, conclusosi con decreto prefettizio di condanna a fronte del quale non ci sia stato adempimento da parte del soccombente nonché dei soggetti in cui all’art. 28.
Articolo 16 - Revoca, decadenza ed estinzione della concessione e dell’autorizzazione
1. L’Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione e/o di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l’occupazione, o la rendano possibile a condizioni diverse, con comunicazione scritta e motivata da inviare al destinatario a mezzo pec o con qualunque altra forma che ne garantisca la conoscenza e di norma con almeno 5 giorni di preavviso.
2. Nell’atto di revoca vengono indicati i termini e le modalità per il ripristino dello stato dei luoghi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, salvo la restituzione del Canone precedentemente corrisposto per il solo periodo di mancata occupazione da effettuarsi contestualmente all’emissione dell’atto di revoca. E’ facoltà della Città metropoitana di provvedere alla restituzione anche tramite compensazione.
3. Il concessionario e/o il titolare dell’autorizzazione decade dalla concessione o dall’autorizzazione, nei seguenti casi:
a) per le concessioni aventi ad oggetto scavi/ponteggi/automezzi qualora non vengano osservate le prescrizioni tecniche impartite. Detta decadenza comporta il ripristino del suolo, che dovrà essere reso altresì libero immediatamente da persone e cose. La decadenza comporta l’immediato incameramento della cauzione, salvo il maggior danno, oltre alla qualifica dell’occupazione come abusiva.
b) violazione delle disposizioni concernenti l’utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio (uso improprio) in contrasto con le norme vigenti.
c) violazione degli obblighi previsti dall’atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
d) mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste.
4. Salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione o autorizzazione, la mancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato motivo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 15 (quindici) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea, comporta la decadenza del provvedimento stesso, fatta salva la tempistica per la fattispecie prevista dall’art 20.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, la decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.
6. Nei casi di decadenza di cui al comma 3, il responsabile del procedimento tecnico invia al Responsabile dell’Ufficio amministrativo competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indica i fatti a carico del concessionario/titolare dell’autorizzazione, allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni.
7. La fattispecie del mancato pagamento del canone può essere rilevata dall’Ufficio amministrativo competente direttamente, ovvero a seguito di apposita comunicazione fatta pervenire dai Servizi finanziari o dal concessionario eventualmente individuato dalla Città metropolitana per la gestione dell’entrata di cui trattasi.
8. Il Responsabile dell’ufficio competente verificata la sussistenza delle condizioni per emettere il provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario/titolare dell’autorizzazione, riconoscendogli un termine non minore di dieci per presentare idonee giustificazioni.
9. Scaduto il termine di cui al comma precedente senza che l’interessato abbia risposto, ovvero qualora le giustificazioni fatte pervenire da parte dell’interessato non siano tali da indurre l’amministrazione a determinare l’archiviazione del procedimento, il Responsabile dell’ufficio competente ordina al concessionario/titolare di porre in essere, entro termine perentorio, comportamenti idonei a far venire meno le cause di decadenza contestate
10. Il mancato adeguamento all’ordine di cui al comma precedente nel termine prescritto determina automaticamente la decadenza dalla concessione/autorizzazione dell’occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza deve essere notificata all’interessato con l’indicazione dell’Autorità competente a ricevere il ricorso e del termine per presentarlo. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta, salvo che non abbia già provveduto al pagamento di tutte le somme, oneri e spese relative all’occupazione decaduta.
11. Ai sensi delle prescrizioni di cui all’art. 822 della L. n.160/2019, gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
12. Sono cause di estinzione della concessione:
a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
TITOLO III - DISCIPLINA TECNICO – AMMINISTRATIVA SPECIFICA PER TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE
Articolo 17 - Diramazioni ed accessi – Disposizioni generali
1. Gli accessi debbono essere costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Le caratteristiche della localizzazione degli accessi ed i parametri di visibilità degli stessi dovranno rispettare le prescrizioni impartite dall’art. 45 del D.P.R. 495/92 e xx.xx.
3. Per la dimostrazione della visibilità richiesta per l’apertura di accessi e passi carrabili viene adottata la formula e/o i grafici descritti nel D.M. 5/11/2001, disciplinante le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade.
4. Saranno consentiti solo gli accessi realizzati a distanza non inferiore a quella prevista dall’art. 45 del
D.P.R. 495/92 e xx.xx.
5. La manutenzione dell’accesso è obbligatoria sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese del concessionario.
6. Gli accessi devono essere mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale.
7. Il concessionario deve altresì garantire la visibilità della strada eliminando ogni tipo di sterpaglia ed arbusti per una lunghezza di circa 5 mt per ogni lato.
8. Il concessionario è tenuto a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dalla Città metropolitana.
9. All’atto del rilascio della concessione, il titolare appone una targhetta identificativa in corrispondenza dell’opera realizzata, sulla quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati:
a) Amministrazione rilasciante;
b) Xxxxxxxx titolare;
c) Numero della concessione e data di rilascio;
d) Strada interessata, progressiva Xx.xx e lato.
10. Il titolare dovrà inviare via PEC le seguenti foto entro 10 giorni dal ricevimento della concessione:
a) accesso comprensivo della targhetta identificativa
b) dettagli della targhetta in cui siano visibili i dati richiesti dal comma 9 del presente articolo
c) ove la carreggiata lo consenta senza che il titolare metta a rischio la sua o altrui sicurezza, lo scatto dell’accesso effettuato dal lato opposto della strada.
11. Gli accessi carrabili, anche quelli esenti, sono individuati a cura dell’intestatario con l’apposito segnale di "passo carrabile-divieto di sosta " di cui alla fig. II 78 art. 120 del D.P.R. 16.12.1992. n. 495, da collocare in proprietà privata ad una distanza minima di ml. 2,00 dal confine stradale. Il segnale ha dimensioni di 45 x 25 cm e indica zone per l’accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige il divieto di sosta. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l’Ente proprietario della strada che rilascia l’autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l’anno del rilascio. La mancata indicazione dell’Ente e degli estremi dell’autorizzazione comporta l’inefficacia del divieto.
12. E’ fatto obbligo al titolare mantenere in piena efficienza la targhetta identificativa
13. Gli accessi carrabili secondari ed a uso agricolo, anche quelli esenti, devono essere indicati con i delineatori di accesso, di cui all’art. 174 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. (Fig. II 469). Le modalità di messa in opera sono stabilite nell’autorizzazione. L’installazione di tali delineatori e del segnale di cui sopra, sono obbligatori solo fuori dai centri abitati.
Articolo 18 - Accessi ai distributori di carburanti liquidi e gassosi
1. Per la realizzazione o il mantenimento degli accessi relativi ad impianti di distribuzione di carburanti, si applicano le distanze minime derivanti dal coordinamento tra il Codice della Strada vigente, la Circolare del Ministero LL.PP. n. 8599 dell’11.1.60 attuativa del previgente Codice della Strada, il D.lgs 11 febbraio 1998 n. 32, la L.R. 2 aprile 2001 n. 8, nonché le normative e le circolari ANAS emanate a chiarimento della circolare del Ministero LL.PP. n. 8599 dell’11.1.1960, fatte salve maggiori distanze derivanti dall’applicazione del precedente art. 17.
2. Per gli accessi caratterizzati da notevole importanza, in relazione: alla larghezza (non inferiore a m. 3), alla destinazione d’uso (attività industriali, commerciali e di servizi, nonché complessi residenziali) ed alle immissioni di veicoli (non inferiore a 40 veicoli/giorno), si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.
Articolo 19 - Attraversamenti e percorrenze stradali in genere
1. Nella esecuzione dei lavori del presente articolo, i titolari delle autorizzazioni dovranno attenersi alle norme del presente Regolamento, a quelle del Capitolato Generale per gli Appalti LL.PP. (D.M. 145/2000), nonché alle prescrizioni tecniche riportate nel disciplinare predisposto dall’Amministrazione al riguardo.
2. A garanzia della corretta esecuzione dei lavori, al fine di evitare danni alla proprietà dell’Amministrazione metropolitana e ad eventuali altri sottoservizi presenti, la Ditta è tenuta all’osservanza delle norme vigenti in materia con particolare riferimento alle verifiche delle tubazioni. Le certificazioni verranno prodotte dall’impresa esecutrice, approvate dalla Direzione Lavori e trasmesse all’Amministrazione entro il termine di rilascio della dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori di ripristino del corpo stradale.
3. Quando sussistono particolari esigenze di traffico o di altra natura, la Di competenza della Città metropolitana potrà prescrivere che l'esecuzione dei lavori avvenga adottando tecniche particolari di scavo.
4. Nel caso in cui, acquisita l'assoluta conoscenza delle preesistenze nel sottosuolo, la posa di impianti o canalizzazioni venga effettuata adottando tecniche di scavo che consentono di non interessare la superficie stradale (microgallerie, spingitubo, etc.) non sono dovuti gli oneri per l’autorizzazione/concessione di cui al comma 7 dell’art. 8.
5. Nell'esecuzione dei lavori i titolari delle autorizzazioni/concessioni dovranno rispettare i manufatti, le canalizzazioni dei pubblici servizi dei privati e le alberature esistenti e saranno tenuti al risarcimento degli eventuali danni comunque causati. I titolari delle autorizzazioni/concessioni non sono esonerati da responsabilità per eventuali danni che si verifichino successivamente all’emissione della dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori di ripristino del corpo stradale
6. Per la precisa conoscenza dell'ubicazione delle reti dei pubblici servizi nel sottosuolo, anche allo scopo di garantire la sicurezza dei cantieri nei lavori di scavo, nelle more della redazione di idonea cartografia unica informatizzata del territorio Metropolitano, gli Enti dovranno, comunque, aggiornare le loro planimetrie riportando su base cartacea e su supporto informatizzato sia in formato vettoriale SHAPE, DXF, DWGARCVIEW, che in formato raster, JPG, PDF, PNG, i tracciati delle canalizzazioni, con indicata la distanza dall’asse stradale oggetto delle autorizzazioni/concessioni rilasciate. Per le canalizzazioni dovranno essere, inoltre, caratterizzati i punti singolari (punti di deviazione planimetrica, posizione dei pozzetti etc.) ed indicate la dimensione e la loro profondità di posa riferita a quella della superficie esistente.
7. Eventuali integrazioni e/o modifiche alla metodologia sopra indicata per la rappresentazione cartografica delle reti potranno essere apportate con apposita circolare a seguito di futuri sviluppi tecnologici nella materia.
8. In conseguenza dei propri compiti d'istituto l’Amministrazione si riserva di adottare, successivamente all'approvazione del presente Regolamento, apposita circolare esplicativa che potrà essere aggiornata e/o integrata in relazione alla progressione degli studi sulle tecniche e metodologie di scavo.
9. I Servizi Tecnici della Città metropolitana nell'azione di controllo e al fine di acquisire elementi statistici sperimentali per la verifica di idoneità dei materiali e metodologie impiegate nel ripristino degli scavi, potranno disporre, a cura e spese del richiedente l'autorizzazione/concessione, il prelievo di campioni e/o l'esecuzione di prove e controlli sui cavi ripristinati o in corso di realizzazione.
10. I soggetti autorizzati saranno ritenuti unici responsabili di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone, animali o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che già ultimate, e sono tenuti a garantire il pronto intervento, diurno e notturno, per la riparazione di avvallamenti, buche ed altri pericoli per la circolazione anche derivanti dal verificarsi di qualsiasi evento metereologico.
11. I soggetti autorizzati sono inoltre tenuti a provvedere a propria cura e spese ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori, anche in osservanza delle disposizioni impartite dai competenti Servizi Tecnici di Viabilità.
12. L’Amministrazione metropolitana vigila ed accerta violazioni, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla conformità del tracciato dello scavo rispetto a quanto autorizzato ed accerta eventuali violazioni al riguardo.
13. Qualora i titolari delle autorizzazioni/concessioni non si attengano alle norme del presente Regolamento ed alle condizioni particolari alle quali i competenti Uffici hanno subordinato il rilascio delle autorizzazioni/concessioni stesse, ferme restando le penali di cui al successivo art. 20, l'Amministrazione potrà disporre la revoca dell'autorizzazione/concessione, la rimozione o il rifacimento dell'impianto a spese dei titolari stessi, salvo eventuale azione penale e ulteriore risarcimento del maggior danno.
14. I funzionari degli Uffici Tecnici e quanti altri autorizzati faranno osservare le disposizioni del presente Regolamento ed, in caso di violazione, ove abilitati, eleveranno contestazione.
15. I lavori devono essere terminati nei tempi stabiliti nell’autorizzazione/concessione, pena l’applicazione delle seguenti penali:
a) per lavori sulla carreggiata stradale eseguiti oltre il termine di ultimazione fissato nell'autorizzazione/concessione la penale giornaliera è pari al doppio dell’importo dovuto per i diritti di segreteria ed istruttoria di cui all’allegato B;
b) per lavori sulle pertinenze stradali eseguiti oltre il termine di ultimazione fissato nell'autorizzazione/concessione la penale giornaliera è pari ad 1,5 volte l’importo dovuto per i diritti di istruttoria e segreteria di cui all’allegato B.
16. Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori e comunque prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione si verifichino danni di cui al successivo art. 20, il soggetto autorizzato è tenuto a provvedere alla loro riparazione. In difetto l’Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione prestata.
Articolo 20 - Tempistiche e proroghe in caso di occupazione scavi
1. I lavori del presente articolo debbono iniziare entro 60 giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione pena la decadenza dell’atto previa comunicazione alla Città metropolitana di Roma Capitale della data d’inizio lavori. Prima della scadenza di tale termine, l’istante, qualora intenda ugualmente eseguire i lavori previsti, potrà richiedere il rinnovo dell’autorizzazione, previo pagamento dei diritti di segreteria indicati nell’allegato B.
2. Nel caso in cui il concessionario inizi successivamente ai 60 giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione dovrà formulare nuova istanza pagando nuovamente i diritti di segreteria ed il canone di occupazione
3. L’Amministrazione metropolitana potrà modificare, per sopravvenute e dichiarate esigenze di interesse pubblico, la data d’inizio dei lavori e la durata, indicate dal richiedente per l’esecuzione dei lavori stessi o chiedere che i lavori vengano effettuati con tempi e turni diversi da quelli previsti nell’autorizzazione.
4. Entro 7 giorni dal termine dei lavori il concessionario e/o il direttore dei lavori dovranno darne formale comunicazione al competente ufficio metropolitano. Il Concessionario dovrà provvedere a fornire apposito certificato, sottoscritto dal proprio Direttore dei lavori, attestante la rispondenza delle opere eseguite a quanto autorizzato, a seguito del quale la Città metropolitana di Roma Capitale provvederà a redigere, nei 90 giorni successivi, la dichiarazione di regolare esecuzione dei relativi lavori di ripristino del corpo stradale.
5. Il mancato rispetto delle formalità sopra descritte comporterà l’irrogazione di una penale di € 3.000,00 ovvero pari al 10% del canone dell’occupazione suolo, nel caso in cui detto importo ecceda gli € 30.000,00.
6. L’emissione della dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori di ripristino del corpo stradale non esonera il concessionario da eventuali responsabilità e danni che dovessero verificarsi nei termini previsti dalla normativa vigente.
7. Il tempo concesso per l’esecuzione dei lavori potrà essere prorogato unicamente per cause non prevedibili e su richiesta motivata e documentata.
8. Le richieste di proroga dovranno pervenire prima della scadenza del titolo autorizzatorio; in caso contrario l’interessato dovrà ottenere, a tutti gli effetti, nuova autorizzazione versando nuovi diritti di segreteria. La decadenza dell’atto autorizzatorio comporta la decadenza della concessione
9. La richiesta di proroga comporta il versamento integrativo dei diritti di segreteria indicati nell’allegato B e degli oneri relativi al canone di occupazione temporanea previsto al comma 2 lettera d del precedente art. 7.
Articolo 21 - Pubblicità sulle strade
1. La pubblicità sulle strade di competenza della Città metropolitana è disciplinata, oltre che dal “Codice della Strada” D.Lgs. 30/04/1992 – n. 285 (C.d.S.) e del “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada” D.P.R. del 16 dicembre 1992 n.495 (Reg. C.d.S.) anche dalle disposizioni del presente Regolamento
2. Il presente Regolamento disciplina nel rispetto dei principi e dei criteri della normativa gli aspetti della pubblicità lungo, in prossimità e in vista delle strade di proprietà o in gestione della Città metropolitana, nell’ambito degli obiettivi che la stessa persegue, con particolare riferimento alla sicurezza stradale di cui agli artt. 1 e 23 del Codice della Strada.
3. La pubblicità sulle strade è intesa “lungo” la strada di competenza della Città metropolitana quando è collocata su suolo demaniale (e quindi entro i confini stradali) o su proprietà privata ma all’interno comunque della fascia di rispetto stradale. Si intende invece l’installazione “in vista” dalla strada metropolitana quando la collocazione avviene su aree esterne ai confini stradali ed alle fasce di rispetto, ma comunque orientate con lo scopo di essere viste dagli utenti che transitano sulla strada cui è diretta. La valutazione dovrà tener conto dell’intenzionalità dell’interessato di rendere effettivamente visibile il mezzo pubblicitario dalla strada, oltre che dell’effetto che lo stesso può incidere sulla sicurezza stradale.
Articolo 22 - Domanda per il rilascio delle autorizzazioni relative a impianti e mezzi pubblicitari
1. Le richieste presentate sulla domanda di autorizzazione possono essere modificate massimo due volte entro l’emissione del provvedimento autorizzativo/nulla osta. Nel caso in cui la pervengano più richieste
oltre il limite consentito oppure giungano oltre l’emissione del provvedimento, verrà considerata come nuova istanza ed il richiedente dovrà effettuare i versamenti previsti all’art. 12
2. Per il rinnovo delle autorizzazioni che siano state rilasciate a seguito di istruttoria corredata da tutta la documentazione di cui all’articolo 7, non è richiesta la produzione della documentazione tecnica se già prodotta in fase di precedente rilascio. La medesima procedura è seguita per i casi di rinnovo delle autorizzazioni comunali con nulla osta rilasciato dalla Città metropolitana.
3. Ai fini del rilascio di autorizzazioni e nulla osta per installazioni temporanee successive alla prima, in assenza di variazioni, la documentazione che soggetti pubblici o privati abbiano presentato per l’originaria istruttoria può essere richiamata con attestazione che nulla è variato. In tal caso, oltre alle generalità del richiedente ed alla suddetta dichiarazione dovrà essere presentata esclusivamente:
a) documentazione relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo per il rilascio dell’autorizzazione;
b) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
c) attestazione del versamento a favore della Città metropolitana, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria;
d) copia quotata a colori del bozzetto relativo al mezzo pubblicitario;
e) dichiarazione di stabilità del mezzo pubblicitario, prevista dall’art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/1992.
4. Con le Amministrazioni Comunali potranno essere concordate procedure semplificate per la collocazione di mezzi pubblicitari temporanei in posizioni prestabilite, per la promozione di manifestazioni e spettacoli.
5. In ogni caso, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti, l’Ufficio del Settore competente ha la facoltà di richiedere ulteriori documenti ritenuti necessari al fine di valutare la fattibilità dell’intervento. In particolare, laddove il mezzo pubblicitario debba essere collocato su proprietà (fabbricati e terreni) di terzi, il richiedente deve presentare planimetria catastale e relativa visura nonché specifica dichiarazione di consenso del proprietario.
6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui precedente art.7.
Articolo 23 – Dimensioni dei mezzi pubblicitari
1. Il rapporto tra la dimensioni di base e quella di altezza di un mezzo pubblicitario non deve essere superiore a 1,6.
2. I mezzi pubblicitari possono avere le seguenti dimensioni:
a) base fino a metri lineari 2,00 e superficie complessiva per facciata non superiore a m² 2;
b) base fino a metri lineari 2,50 e superficie complessiva per facciata non superiore a m² 4;
c) base fino a metri lineari 3,00 e superficie complessiva per facciata non superiore a m² 6.
Articolo 24 - Prescrizioni tecniche concernenti i mezzi pubblicitari
1. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi e dei nulla osta è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche, integrative di quelle specifiche già poste dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, nonché all’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi entro 10 gg dalla scadenza dell’autorizzazione nella loro situazione originaria, pena l’esecuzione in danno delle opere necessarie a tale scopo.
2. È fatto altresì obbligo al titolare dell’autorizzazione di assicurare la permanenza delle condizioni di stabilità e sicurezza del manufatto pubblicitario installato con le seguenti modalità:
a) lungo le strade ai centri abitati provviste di marciapiede:
• il collocamento dei mezzi pubblicitari non deve recare intralcio alla circolazione delle persone comprese quelle disabili;
• l’altezza libera sottostante deve essere non inferiore a metri 3,00
• la bandiera deve essere rivolta verso l’esterno dei marciapiedi;
• i supporti metallici debbono essere collegati alla messa a terra qualora l’impianto sia fornito d’illuminazione elettrica;
• i supporti devono distare non meno di metri 2,00 dal ciglio del marciapiede mentre la proiezione verticale del mezzo deve distare non meno di cm. 50 dal marciapiede medesimo e i cartelli debbono avere le seguenti dimensioni massime collocabili:
• a/1) con marciapiede di larghezza oltre metri 2,00: dimensione massima collocabile base cm 100 × altezza cm 150;
• a /2) con marciapiedi di larghezza oltre metri 2,00: dimensione massima collocabile base cm 200 × altezza cm 150.
b) lungo le strade fuori dai centri abitati e quelle nei centri abitati sprovviste di marciapiede con limite di velocità non superiore a 50 Km/h:
• b/1) la proiezione verticale del cartello deve risultare non inferiore a metri 1,50 dalla striscia di margine della carreggiata stradale o, in assenza di questa, dal ciglio bitumato, salvo la diversa disciplina prevista dal Codice della strada e dal Regolamento di attuazione in presenza di costruzioni fisse di altezza superiore a metri 3,00;
• b/2) nel caso, invece, che l’ostacolo sia di altezza inferiore a metri 3,00 la distanza dalla carreggiata della proiezione verticale del cartello non deve essere inferiore a metri 0,50 misurata dal filo interno dell’ostacolo stesso.
• Per il rispetto delle distanze minime tra cartelli pubblicitari e prima e dopo i segnali stradali si richiamano le norme di cui all’art. 51 co. 4 del C.d.S.
c) nei tratti di strada con limite di velocità superiore ai 50 km/h.
3. In tal caso le modalità sono quelle previste dall’art. 51 co. 2 del C.d.S.
4. Tutti i mezzi pubblicitari debbono riportare la targhetta, rilasciata dalla Città metropolitana, con punzonato il numero dell’autorizzazione, il nome della ditta, la strada, la chilometrica, il lato strada, la data di scadenza.
5. La mancata esposizione della targhetta comporta lea revoca dell’autorizzazione se la stessa non viene ripristinata entro 10 gg dalla comunicazione della sua assenza da parte dell’Amministrazione.
Articolo 25 - Caratteristiche strutturali dei mezzi pubblicitari
1. I mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno devono essere calcolate e realizzate per resistere alla spinta del vento, sia globalmente che nei singoli elementi e debbono essere saldamente ancorate alle strutture di fondazione.
3. Tali caratteristiche debbono essere espressamente dichiarate all’atto di presentazione della domanda e devono essere sottoscritte da professionista abilitato.
Articolo 26 – Vigilanza dei mezzi pubblicitari
1. La Città metropolitana vigila, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull’esatto posizionamento dei mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato.
2. La vigilanza può essere attivata anche a seguito di comunicazioni di terzi ed in particolare dei soggetti di cui al successivo art. 28 del presente Regolamento.
Articolo 27 - Rimozione di urgenza dei mezzi pubblicitari
1. Si procede alla rimozione d’urgenza nel caso in cui l’installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, effettuata senza la preventiva autorizzazione dell’ente competente e come tale abusiva, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio della Città metropolitana, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione.
2. Dell’avvenuta rimozione viene data comunicazione all’interessato a mezzo pec o raccomandata a/r con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e conseguente ritiro dell’impianto pubblicitario. Il mancato ritiro dell’impianto pubblicitario presso il luogo di deposito comporta il pagamento delle spese di deposito per 60 giorni quale termine massimo di custodia.
3. In caso di collocazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, privi di autorizzazione e che non richiedono un provvedimento di urgenza, il competente ufficio diffida l’autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell’atto. Decorso suddetto termine, la Città metropolitana provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
4. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nel provvedimento di revoca o di decadenza nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve comunque essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
Articolo 28 – Violazioni in ambito di mezzi pubblicitari
1. In caso di collocazione su suolo privato degli impianti pubblicitari, privi di autorizzazione, o comunque realizzati in contrasto con quanto autorizzato o con quanto disposto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, il personale della Città metropolitana a ciò preposto, anche a seguito di comunicazioni dei soggetti di cui al presente comma e a quelli indicati dall’art. 12 , redige il verbale di accertamento della violazione, comminando le sanzioni previste dalla legge vigente, e, se è possibile, lo contesta immediatamente al trasgressore, in caso contrario lo notifica al almeno uno dei soggetti, responsabili in solido, di seguito elencati:
a) il proprietario dell’impianto;
b) il proprietario del suolo;
c) l’usufruttuario del suolo;
2. La Città metropolitana diffida i soggetti di cui al comma precedente, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto.
3. Decorso il termine suddetto l’Amministrazione provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio ad effettuare la rimozione del mezzo o alla copertura della pubblicità.
4. In caso di collocazione degli impianti pubblicitari su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio della Città metropolitana, o nel caso in cui la loro ubicazione, non rispettando le disposizioni di legge nonché le prescrizioni di cui agli artt. 23, 24 e 25 del presente Regolamento, costituisca pericolo per la circolazione, l’Amministrazione della Città metropolitana, anche a seguito di comunicazioni dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo e di quelli indicati dall’art. 12 , esegue senza indugio la rimozione degli stessi, anche a mezzo di società delegate a tale attività, ponendo i relativi oneri a carico dei soggetti di cui alle lettere a) b) e c) del presente articolo.
5. In entrambi i casi il verbale di accertamento della violazione dovrà contenere l’avvertimento che decorsi 60 giorni dalla data di notifica del verbale medesimo e rimosso l’impianto a spese dell’Amministrazione, il proprietario dell’impianto pubblicitario dovrà provvedere al ritiro dello stesso e al pagamento delle spese di custodia e di rimozione determinate sulla base dei criteri fissati in apposita determinazione dirigenziale.
6. Qualora uno dei soggetti di cui alle lettere a, b e c del comma 1 del presente articolo non provvederà al ritiro dell’impianto pubblicitario non provvederà al ritiro entro 60 gg. dalla data della notifica della rimozione ed al pagamento degli oneri di deposito e di custodia, l’Amministrazione potrà disporne lo smaltimento o l’alienazione a spese dei soggetti di cui sopra, obbligati in solido
7. La Città metropolitana procederà annualmente con determinazione dirigenziale ad una ricognizione della propria attività di contrasto all’abusivismo. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, è prevista un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento
Articolo 29 - Riprese cinematografiche
1. In caso di istanze aventi ad oggetto occupazioni per riprese cinematografiche dovrà essere presentata apposita domanda in bollo alla Città metropolitana corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma relativa alle spese di istruttoria e del Canone dovuto per occupazione temporanea di suolo pubblico di cui alla tabella dell’Allegato B al presente Regolamento.
2. Considerando le numerose variabili che influiscono sulla effettiva fruizione dell’occupazione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, condizioni meteo, malattia degli attori o dello staff, ecc.), la rinuncia all’occupazione, se comunicata almeno due ora prima dell’inizio delle riprese, fa salvi i diritti di segreteria ed il Canone versati. Il Canone verrà restituito solo qualora l’istanza sia effettivamente ritirata dall’interessato con apposita nota fatta pervenire con le medesime modalità dell’istanza stessa.
3. Nel caso in cui la comunicazione avvenga meno di due ore prima dell’inizio previsto delle riprese, il rinvio viene considerato nuova istanza, con conseguente obbligo di reiterare il pagamento dei diritti di segreteria. In tale ipotesi viene inoltre trattenuta una quota pari al 50% dal canone giornaliero nel caso di utilizzo di strade di categoria B, e al 75% del canone medesimo nel caso di utilizzo di strade di categoria A.
4. Il rinvio per le riprese è consentito per un massimo di tre volte. La richiesta di rinvii ulteriori a tale limite viene considerata una nuova istanza, con conseguente obbligo per l’istante di versare di reiterare il versamento dei diritti di segreteria ed istruttoria
5. La Città metropolitana potrà valutare di volta in volta, in base al tipo di riprese da autorizzare, se richiedere o meno una somma da prestare a titolo di garanzia che potrà essere graduata tenendo conto di tutte le circostanze del caso.
Articolo 30 - Competizioni sportive su strada e manifestazioni motoristiche
1. Le norme per le competizioni sportive su strada sono regolate dall’art. 9 del Codice della Strada.
2. Per le gare ciclistiche la Città metropolitana rilascia apposito nulla osta solo dopo il parere favorevole del responsabile di zona del servizio strade che dovrà valutare la percorribilità dei tratti interessati in ordine al tipo e al grado di manifestazione.
3. Per le competizioni in cui è previsto il collaudo di cui all’art 9, comma 4, del Codice della Strada, al sopralluogo dovrà intervenire il responsabile di zona del servizio strade interessato.
4. L’istanza in bollo deve pervenire entro 60 giorni dalla data prevista per lo svolgimento della manifestazione.
5. L’autorizzazione è subordinata altresì alla stipula di un contratto di assicurazione per responsabilità civile ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e dell’art 9 del Codice della Strada, a copertura di danni causati a persone e cose causati dallo svolgimento della manifestazione.
6. L’organizzatore della manifestazione deve inoltre sottoscrivere un impegno di assunzione degli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi.
7. La Città metropolitana potrà valutare di volta in volta, in base al tipo di competizione sportiva da autorizzare, se richiedere o meno una somma da prestare a titolo di garanzia, che potrà essere graduata tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso.
Articolo 31 - Occupazione di marciapiedi
1. Nei centri abitati, l’occupazione di marciapiedi con chioschi, edicole ed altre installazioni può essere consentita, purché in adiacenza ai fabbricati, rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni che, al di fuori del centro storico, deve essere larga non meno di due metri.
TITOLO IV - DISCIPLINA DEL CANONE
Articolo 32 - Soggetto tenuto al pagamento del canone
1. Il Canone è dovuto alla Città metropolitana dal titolare dell’autorizzazione o della concessione per l’occupazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
3. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell’obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall’articolo 1292 del codice civile.
4. In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all’amministratore l’obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio medesimo.
Articolo 33 - Determinazione della superficie di occupazione
1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell’atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un’unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell’occupazione non sia più adeguato il metro lineare convenzionale e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
4. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.
Articolo 34 - Occupazioni con passi carrabili
1. Fatte salve le disposizioni dell’art. 22 del Codice della Strada, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non rientrano nella definizione di passi carrabili gli accessi "a filo" con il manto stradale, cosiddetti " a raso", comunemente realizzati con i portoni ed i cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica strada, mancando di opere tali da rendere concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico,
2. Ai fini dell’applicazione del Canone, la superficie di occupazione dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare.
3. In ogni caso, ove venga meno l’interesse del titolare a mantenere un passo carrabile precedentemente assentito, lo stesso può ottenerne la revoca presentando apposita domanda alla Città metropolitana. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a cura e spese del richiedente. Fino alla data della formale revoca della concessione, il Canone rimane comunque dovuto.
4. Il canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di un importo pari a venti annualità dello stesso. L’affrancamento vale, per tutta la durata della concessione/autorizzazione, anche nei confronti dei successivi proprietari dell’immobile cui il passo carrabile è asservito.
5. L’affrancamento di cui al punto comma 4 vale solo per il canone; alla scadenza della concessione del passo si dovrà effettuare una nuova domanda per il mantenimento del medesimo.
Articolo 35 - Accessi carrabili o pedonali. Criteri di determinazione della superficie
1. Ai sensi dell’art.3, comma 1, n.10), Codice della Strada, l'area o spazio pubblico non comprende solo la carreggiata e la banchina, ma anche le aree e tutte le opere pertinenziali e funzionali alla strada stessa, quali il fosso di guardia o di scolo, la cunetta, il piede della scarpata se la strada è in rilevato, il ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
2. Ai fini del calcolo del canone la larghezza dell’accesso è misurata alla distanza di metri 1 dal filo del bordo bitumato della sede stradale in assenza di cancello o qualora lo stesso sia posto ad una distanza superiore a metri 1. La larghezza dell’accesso è misurata in corrispondenza al cancello stesso qualora sia posto ad una distanza inferiore a metri 1. Nel caso di strada non bitumata, la linea di riferimento sarà il bordo della corsia stradale.
Articolo 36 - Distributori di carburante e stazioni di ricarica elettrica
1. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio, mentre i serbatoi sotterranei sono assoggettati al Canone per l’occupazione secondo le prescrizioni di cui all’art. 37 del presente Regolamento.
2. Qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l’area di esercizio dell’attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati. Il relativo provvedimento di concessione prevederà per tale caso un’occupazione avente larghezza di m 2,50 e lunghezza di m 12,00.
3. Per le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici, ai fini del Canone si considera lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli.
4. Per l’impianto e l’esercizio delle aree di servizio con funzione di lavaggio di autoveicoli in genere ed autoarticolati, la superficie di riferimento per la determinazione del Canone è quella corrispondente all’area effettiva di occupazione.
Articolo 37 - Occupazioni suolo serbatoi
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 829 secondo periodo della L. 160/2019 per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi si applicano le tariffe standard di cui all’allegato B alla specifica tabella, va applicata fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E’ ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
Per i distributori muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
2. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l’occupazione del suolo e del sottosuolo metropolitano effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l’occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro metri quadrati.
3. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simi per occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone determinato secondo l’art.33 del presente Regolamento.
Articolo 38
Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e similari
1. Per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e similari la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo demaniale è dovuto un canone annuo in misura fissa determinato per ogni apparecchio dalla formula dell’allegato B.
Articolo 39 - Aree destinate a parcheggio
1. Per l’uso delle aree eventualmente predisposte dalla Città metropolitana a parcheggio custodito a limitazione oraria, mediante l’uso di parcometri o apparecchi similari di rilevazione automatica della durata della sosta e dell’entità del canone dovuto, la tariffa è determinata giusta quanto previsto nell’allegato B con l’aggiunta di una quota per il recupero degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area e della strumentazione utilizzata.
2. L’individuazione della specifica tariffa oraria è effettuata con l’atto di istituzione del parcheggio.
3. Per i parcheggi eventualmente esistenti si confermano le tariffe vigenti salvo modifiche da apportare con atto consiliare.
4. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone determinato nell’atto in funzione anche della tariffa da applicare agli utenti e della eventuale custodia.
Articolo 40 - Attività edile
1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, la superficie rilevante ai fini del Canone viene calcolata considerando sia le regole determinative di cui al comma 4 dell’art.43 del presente Regolamento, che degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all’uso pubblico per via dell’occupazione per l’attività edile.
Articolo 41 - Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni
1. Per le occupazioni di cui all’articolo 5 del presente Regolamento, il Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio della Città metropolitana e quindi sulla base dei seguenti criteri:
a) classificazione in (Zone – Classi – Categorie) d’importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l’occupazione, come da prospetto “Elenco strade della Città metropolitana di Roma Capitale” in Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente Regolamento;
b) superficie dell’occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all’unità superiore;
c) durata dell’occupazione;
d) valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico, nonché al vantaggio per l’occupante dall’uso privato dello spazio pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione, tenuto conto anche dei costi sostenuti dalla Città metropolitana per la sua salvaguardia, come evidenziato nella tabella di cui all’Allegato B quale parte integrante e sostanziale del presente Regolamento;
2. Il canone può essere maggiorato qualora oneri ordinariamente a carico dell’occupante derivanti dall’occupazione del suolo pubblico, sono adempiuti dalla Città metropolitana, giusta determinazione del responsabile del procedimento.
3. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
4. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.
5. Nei casi in cui il canone annuo di occupazione superi l’importo di € 8.000,00, la Città metropolitana si riserva di determinare l’ammontare dovuto a fronte dell’assunzione, da parte del concessionario/titolare dell’autorizzazione, di specifici oneri e/o della realizzazione di interventi a scomputo. L’importo degli interventi a scomputo deve essere riportato nel disciplinare di concessione/autorizzazione e deve tenere conto dell’onerosità complessiva dell’intervento a scomputo. La concessione/autorizzazione deve contenere altresì l’importo del canone al lordo degli interventi a scomputo. L’inadempienza del concessionario rispetto agli obblighi di cui al presente comma comporta l’automatica decadenza della concessione e la conseguente abusività dell’occupazione.
6. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
Articolo 42 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere
1. Per le occupazioni permanenti del territorio metropolitano, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell’importo risultante dall’applicazione della misura unitaria di tariffa pari a € 1,50 per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni nell’ambito territoriale metropolitano. In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore ad € 800,00.
2. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente. All’uopo il soggetto tenuto al Canone deve:
a) presentare specifica dichiarazione alla Città metropolitana entro il 31 gennaio dell’anno n+1 con la puntuale indicazione delle utenze al 31 dicembre dell’anno n
b) effettuare entro il 30 aprile dell’anno n+1, il versamento del Canone annuo dovuto in un'unica soluzione.
3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l’esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).
5. Costituisce autonoma occupazione rispetto a quella indicata al co.2 quella effettuata a mezzo antenne e tralicci e comunque con qualsiasi altro manufatti e impianti non direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete.
6. E’ fatto obbligo al titolare della concessione per impianti a rete di rimuovere i medesimi a propria cura e spese qualora siano di ostacolo all’esecuzione di lavori stradali.
Articolo 43 - Tariffe annuali e tariffe temporanee/giornaliere
1. La tariffa standard annua, nel caso in cui l’occupazione si protragga per l’intero anno solare, è pari ad € 30,00;
2. Per le occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E’ ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con facoltà di affrancamento dal Canone versando una tantum da effettuarsi preliminarmente al rilascio della concessione l’importo pari a cinque volte la tariffa.
4. La tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l’occupazione si protragga per un periodo inferiore all’anno solare, è pari ad € 0,60.
5. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell’area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e/o titolare dell’autorizzazione in ragione della tipologia e finalità dell’occupazione, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area all’uso pubblico e dell’impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione indicati nell’Allegato B al presente Regolamento.
6. Le tariffe finali per metro quadrato per durata e tipologia di occupazione sono indicate nel prospetto “Tariffe” di cui all’allegato C parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
7. I coefficienti, per il primo anno di vigenza del Canone sia per legge o per opzione della Città metropolitana, sono quelli indicati nell’allegato B al presente Regolamento. Gli stessi potranno essere modificati per le annualità successive con decreto del Sindaco. In difetto di modifica si intendono confermati quelle vigenti.
8. La durata dell’occupazione permanente decorre dal giorno successivo a quello di rilascio della concessione e per l’occupazione temporanea dalla data di inizio indicata nel provvedimento autorizzatorio.
9. Gli importi della tariffa finale sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
Articolo 44 - Regole per la quantificazione del Canone
1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l’occupazione; la misura del canone è determinata utilizzando le formule previste nell’allegato C, tenuto conto delle riduzioni previste dal presente Regolamento.
2. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del canone, viene determinato in base al periodo dell’anno iniziale diviso in dodicesimi.
3. Per le occupazioni definite dall’art. 21, il canone triennale viene corrisposto anticipatamente, ed in caso di rinuncia la quota non economicamente maturata verrà restituita.
Articolo 45 - Esenzioni per legge e regolamentari
1. Sono esenti dal Canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o Regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
e) le occupazioni di aree cimiteriali;
f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l’attività agricola;
g) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
h) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Non è esente dal canone un accesso destinato in via non esclusiva al soggetto portatore di handicap. In tale fattispecie, il canone verrà calcolato come da esempio illustrato sull’allegato C al presente Regolamento.
Articolo 46 - Modalità e termini per il versamento
1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un’unica soluzione contestualmente al rilascio del titolo amministrativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto in autoliquidazione entro il 31 marzo. Per importi superiori a € 500, se il versamento è effettuato da una persona fisica oppure € 1000,00 se il versamento è effettuato da una persona giuridica o un’attività produttiva, è ammesso il versamento in 10 rate mensili, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione e le restanti 9 rate entro le scadenze indicate nel piano di rateizzazione trasmesso dalla Città metropolitana.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un’unica soluzione immediatamente pima del rilascio della concessione/autorizzazione.
3. Per le occupazioni di cui all’art. 5 comma 2 e 3 il pagamento del Canone alla Città metropolitana deve precedere il rilascio del nulla osta.
4. Con Decreto Presidenziale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con il medesimo provvedimento possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
5. La variazione della titolarità della concessione e/o dell’autorizzazione, fermo restando le ulteriori prescrizioni previste dal presente Regolamento, è subordinata all’avvenuto pagamento dell’intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente titolare.
6. Il versamento del Canone è effettuato direttamente alla Città metropolitana secondo le disposizioni di cui all’art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Non si fa luogo al versamento del canone se l’importo da versare è uguale o inferiore a € 10,00 Tale importo non deve essere considerato come franchigia.
Articolo 47 - Rateizzazioni
1. L’accesso alla rateazione è subordinato alla presentazione da parte del contribuente di apposita istanza motivata, alla quale deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del richiedente oppure
firmata digitalmente, contenente l’adesione all’atto da parte del contribuente e la rinuncia all’impugnazione dello stesso presso l’organo giurisdizionale competente.
2. Gli importi dovuti possono essere rateizzati nelle seguenti misure:
a) Persone fisiche
- fino a n. 12 rate mensili per importi complessivi fino ad € 2.400,00;
- fino a n. 16 rate mensili per importi complessivi da € 2.400,01 ad € 3.200,00;
- fino a n. 24 rate mensili per importi complessivi da € 3.200,01 ad € 4.800,00;
- fino a n. 30 rate mensili per importi complessivi superiori ad € 4.800,00;
b) Soggetti diversi dalle persone fisiche:
- fino a n. 12 rate mensili per importi complessivi fino ad € 3.600,00;
- fino a n. 16 rate mensili per importi complessivi da € 3.600,01 ad € 4.800,00;
- fino a n. 24 rate mensili per importi complessivi da € 4.800,01 ad € 7.200,00;
- fino a n. 30 rate mensili per importi complessivi superiori ad € 7.200,00;
3. L’istanza non è assimilabile per atti presupposti qualora prima della presentazione della stessa l’Amministrazione abbia provveduto a notificare l’atto successivo.
4. L’importo minimo rateizzabile è pari a € 1.500,00 per le persone fisiche, e di € 3.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad € 100,00. Sulle somme dovute dal contribuente sono calcolati interessi nella misura pari al tasso di interesse legale vigente.
5. Per importi superiori ad € 10.000,00, l’ammissione alla rateazione del versamento è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di primaria istituzione a livello nazionale, accettata dalla Città metropolitana, per una cifra corrispondente all’importo totale dovuto comprensivo degli interessi, liquidabile a semplice richiesta dell’Ente creditore e avente scadenza un anno successivo al termine di versamento dell’ultima rata del piano.
6. Non possono accedere al piano coloro i quali si sono mostrati inadempienti a precedenti piani di rateazione concessi dall’amministrazione, salvo la facoltà, esercitabile una sola volta dal contribuente, di sottoscrivere un piano di rateazione straordinario per tutte le posizioni con termini di versamento scaduti pagando contestualmente almeno 3 rate di ciascuno dei precedenti piani di rateazione.
7. Il soggetto richiedente la rateazione è considerato inadempiente qualora non versi la prima oppure quando non versi almeno 4 rate, anche non consecutive, per i piani che prevedono più di 12 rate mensili. Per i piani fino a 12 rate mensili il soggetto richiedente la rateazione è considerato inadempiente qualora non versi almeno 2 rate, anche non consecutive.
8. L’importo residuo non versato del piano concesso a soggetto successivamente decaduto dal beneficio della rateazione sarà riscosso coattivamente. Nei casi di cui al comma 8, la garanzia prestata dovrà essere preventivamente escussa. Gli importi eventualmente versati saranno imputati nel seguente ordine di priorità:
a) rimborso spese di produzione e notifica dell’atto;
b) interessi di dilazione;
c) sanzioni irrogate con il provvedimento rateizzato;
d) Canone unico.
9. La rateazione è concessa, previa verifica del rispetto dei requisiti di cui ai commi precedenti, con Provvedimento del dirigente responsabile dell’entrata entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.
10. Le rate sono determinate nel provvedimento del dirigente responsabile che concede la rateazione e scadono l’ultimo giorno di ciascun mese.
Articolo 48 - Controllo dei versamenti
1. Il Settore competente alla quantificazione dei versamenti in proprio o tramite il soggetto affidatario, nei casi di rateazione del Canone, provvede alla verifica dell’integrità e tempestività dei versamenti dovuti.
2. In caso di mancato o parziale versamento, il Settore preposto ovvero il soggetto affidatario provvede, senza indugio, ad inviare a mezzo pec, ovvero raccomandata nel caso in cui il debitore non ne sia in possesso, un’apposita comunicazione di addebito al titolare della concessione/autorizzazione, invitandolo alle regolarizzazione del versamento delle somme dovute a titolo di rata scaduta non corrisposta con la maggiorazione degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuali, ai sensi dell’art. 1 comma 802 L.160/19, da computare dal giorno successivo alla scadenza entro e non gg 10 dalla ricezione della comunicazione, attestata dalla ricevuta di consegna.
3. In difetto di versamento delle somme e nei tempi di cui al precedente comma 2, la concessione o autorizzazione si intende decaduta e l’occupazione diviene abusiva.
TITOLO V
ACCERTAMENTO, INDENNITA’, SANZIONI, RISCOSSIONE COATTIVA, RIMBORSI, CONTENZIOSO, DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE
Articolo 49 - Accertamento
1. La Città metropolitana, avvalendosi delle proprie strutture secondo le rispettive competenze, ovvero ricorrendo all’ausilio di soggetti esterni individuati secondo le modalità previste dalla legge, provvede alla verifica ed all’accertamento delle entrate, al recupero dei canoni non versati alle scadenze ed all’applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico, mediante notifica ai soggetti tenuti al versamento del Canone di apposito atto finalizzato alla riscossione con l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art.1, comma 792, della L. 160/2019.
2. L’atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell’ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
3. Non si procede all’emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a € 10 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.
Articolo 50 - Sanzioni e indennità
1. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
a) l’indennità pari al canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all’ammontare dell’indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall’articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l’accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell’occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell’articolo 51 del presente Regolamento.
3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’articolo 7-bis del
D.Lgs. 267/2000, con l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez. I e II della L. n. 689/1981. Rimane salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 21, commi 4 e 5, e dall’articolo 23 del Codice della strada.
4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell’ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a € 25,00, né maggiore a € 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall’articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l’atto di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.
6. La richiesta di regolarizzazione dell’occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, conseguenziale all’abuso.
Articolo 51 - Riscossione coattiva
1. L’accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento viene effettuata con la procedura di cui all’articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dalla Città metropolitana per la rimozione di materiali, manufatti, impianti e mezzi nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.
Articolo 52 - Interessi
1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all’articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull’importo del canone e dell’eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell’atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell’avvenuto pagamento. Per le occupazioni, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell’indennità.
Articolo 53 - Rimborsi
1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all’articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
2. Non si procede al rimborso di somme inferiori a € 10,00.
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l’anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
Articolo 54 - Contenzioso
1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l’applicazione del canone restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria.
Articolo 55 - Disposizioni finali e transitorie
1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. E’ abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dalla Città metropolitana contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. E’ compito del Settore che ha rilasciato la concessione e/o l’autorizzazione la verifica della compatibilità delle precedenti prescrizioni per i previgenti regimi, con le prescrizioni del Canone di legge e del presente Regolamento. Il procedimento di verifica deve concludersi entro il 31/12/2021 e se necessario il responsabile del procedimento potrà richiedere al titolare della concessione e/o autorizzazione della documentazione integrativa. All’esito dell’istruttoria, il funzionario responsabile rilascia il titolo integrato e comunica il Canone dovuto invitandolo alla regolarizzazione dell’eventuale dovuto al netto degli importi già incassati, secondo le tempistiche previste dal presente Regolamento.
ALLEGATO A - Ripartizione del territorio della Città metropolitana per zone
ALLEGATO B - Elencazione dei coefficienti, maggiorazioni e riduzioni previste dal Regolamento
B1. MOLTIPLICATORI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
DIRITTI DI SEGRETERIA ED ISTRUTTORIA € 115,00
Tariffa base (Tb1) = €/ m2 0,65 per occupazioni temporanee giornaliere Tariffa base (Tb2) = €/ m2 105,00 per occupazioni permanenti
STRADE | Moltiplicatore (Ka) |
Categoria A | 1.00 |
Categoria B | 0.90 |
SACRIFICIO IMPOSTO ALLA COLLETTIVITÀ | Moltiplicatore (Kb) |
1) Occupazione con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi | 1.20 |
2) Occupazione di cui al punto 1 determinante sensibile riduzione della viabilità | 1.40 |
3) Occupazione senza allocazione stabile di strutture ed impianti fissi | 1.00 |
NATURA ATTIVITÀ | Moltiplicatore (Kc) |
Commercio in aree pubbliche, pubblici servizi Produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti | 0.50 |
Industriali artigianali commerciali professionali e di servizi | 1.10 |
Manifestazioni politiche, culturali ricreative ecc. | 0.20 |
Edilizia | 0.60 |
Altri Usi | 1.00 |
B1.1 Occupazioni con distributori di carburante posizionati su suolo demaniale
Categoria delle strade | Occupazioni di suolo con serbatoio fino a 3000 litri | Occupazioni di suolo con serbatoio oltre 3000 litri, più ¼ ogni 1000 litri o frazione |
A | € 8 a mq | + € 2 a mq |
B | € 5 a mq | + € 1 a mq |
B1.2 Occupazione impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e simili
Categoria delle strade | € per Occupazione di suolo per singolo apparecchio |
A | 30,00 |
B | 27,00 |
B1.3 Occupazioni temporanee non rientranti nelle tipologie del moltiplicatore Kc
Posteggi
Categoria delle strade | Occupazione suolo € posto auto ora |
A | 0.80 |
B | 0.50 |
B1.4 Occupazione per riprese cine tv
Categoria delle strade | Occupazione suolo € Giornaliero |
A | 366,00 |
B | 183,00 |
B2. MOLTIPLICATORI PER ACCESSI CARRABILI
Diritti di segreteria: € 115,00
Diritti di segreteria per la voltura: € 65,00
Categoria strada | Tariffa in € |
A | 30,00 |
B | 15,00 |
Tipologia accesso | Moltiplicatore (Kb) |
Accesso ad unico fabbricato di civile abitazione | 0,50 |
Accesso a 2 o più fabbricati di civile abitazione | 0,75 |
Accesso a piccole attività commerciali, artigianali e di servizi (presenza di aree di parcheggio con superficie ≤ 200 mq.) | 2 |
Accesso a centri commerciali ed equiparati, imprese industriali (presenza di aree di parcheggio con superficie > 200 mq.) | 5 |
B3. MOLTLIPLICATORI PER OCCUPAZIONE O DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLILCITARI
Diritti di segreteria ed istruttoria € 126,00
Tariffa standard | € |
Annuale | 30,00 |
Giornaliera | 0,70 |
Coefficiente di correzione annuale
Categoria Strada | Tariffa |
A | 2,43 |
B | 2,02 |
Coefficiente giornaliero
Categoria strada | Tariffa |
A | 0,70 |
B | 0,60 |
Coefficienti di maggiorazione per casistiche particolari
Mezzi pubblicitari con illuminazione | 1,30 |
Mezzi pubblicitari in area stazioni di servizio e/o rifornimento | 1,30 |
B4. MOLTIPLICATORI SCAVI ORDINARI ED URGENTI
Diritti di segreteria € 115,00
Diritti di segreteria per rinnovo istanza € 40 Strada prima categoria (A) € 0,90
Strada seconda categoria (B) € 0,50
B5. DEPOSITO CAUZIONALE
Il deposito cauzionale, costituito anche mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, viene determinato nella misura del 120% del costo degli eventuali lavori di intervento della Città metropolitana per rinterro, nuovo scavo, pavimentazione e segnaletica, pari a non meno di € 60,00 a metro lineare di scavo
B6. OCCUPAZIONI PERMANENTI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO E SOPRASSUOLO CON CAVI, IMPIANTI ED ALTRI MANUFATTI REALIZZATI DA AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI
Comuni | Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo |
Comuni del territorio della Città metropolitana di Roma Capitale | €/utente 1,50 X 20% |
Importo minimo € 800,00
B7 OCCUPAZIONI PERMANENTI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO E SOPRASSUOLO CON CAVI, IMPIANTI ED ALTRI MANUFATTI NON REALIZZATI DA AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI
Categoria delle strade | Occupazioni di suolo €/mq | Occupazione di soprassuolo e sottosuolo (ridotta del 75%) |
A | 30,00 a mq | 7,50 a mq |
B | 27,00 a mq | 6,75 a mq |
ALLEGATO C - Tariffe finali per tipologia, finalità ed attività dell’occupante
C1. Formula per calcolo canone concessorio occupazione temporanea/permanente
Calcolo del canone concessorio:
Importo occupazione temporanea = Tb1 * Ka * Kb * Kc * gg x s Ove: Tb1 = tariffa base
Ka = moltiplicatore categoria strade Kb = moltiplicatore sacrificio collettività Kc = moltiplicatore natura attività
gg = numero giorni di occupazione
s = superficie di occupazione espressa in m2
Importo occupazione permanente: Tb2 * Ka * Kb * Kc * a * s ove Tb2: = tariffa base
Ka = moltiplicatore categoria strade Kb = moltiplicatore sacrificio collettività Kc = moltiplicatore natura attività
a = numero anni di occupazione
s = superficie di occupazione espressa in m2
C 1.1 Formula per calcolo del Canone per occupazioni con distributori di carburante posizionati su suolo demaniale
Canone = Metri quadrati * tariffa base del serbatoio da 3000 lt correlato alla categoria della strada * eventuale aumento ogni 1000 lt correlato alla categoria della strada
C 1.2 Formula per calcolo del canone di occupazione impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e simili
Tariffa categoria strada * n° anni di occupazione
C 1.3 Formula per calcolo orario dell’occupazione suolo del posto auto
Tariffa categoria strada * ore di occupazione suolo posto auto
C 1.4 Formula per calcolo delle Canone per le riprese cine Tv
Tariffa categoria strada * giorni di occupazione
C2 formula per calcolo canone concessorio accesso carrabile
Calcolo del canone concessorio:
Canone = T * Kb * L Ove: T= tariffa strada
Kb = moltiplicatore tipologia accesso
L = larghezza dell’accesso espressa in metri lineari” Calcolo riduzione invalidità ipotizzando un invalido a locale:
n°invalidi/n°locali serviti dal passo=riduzione=R Calcolo dell’accesso con riduzione invalidità
T * (Kb – R) * L
Se più invalidi risiedono nello stesso locale, verrà considerata come un’unica unità Se il R supera il moltiplicatore della tipologia passo, il canone è pari a zero
C3. Formula per calcolo occupazione o diffusione messaggi pubblicitari Triennale
Calcolo canone unico = Coefficiente * tariffa cat. strada * mq * 3 anni
Calcolo canone unico in caso di maggiorazioni= coefficiente * tariffa cat. strada * coefficiente di maggiorazione* mq * 3 anni
C3.1 Formula per calcolo o diffusione messaggi pubblicitari giornaliera
Calcolo canone unico = importo cat. strada * mq * numero giorni
Calcolo canone unico in caso di maggiorazioni= importo cat. strada * coefficiente di maggiorazione * mq * numero giorni
C4. Formula per calcolo occupazione temporanea dovuta a scavi Canone = 300X Giorni X Tariffa strada X Lunghezza scavo totale C5. Formula per calcolo del canone dovuto per scavo urgente:
Tariffa omnicomprensiva € 490,00
C6. Formula per occupazioni permanenti sottosuolo e soprassuolo con cavi, impianti ed altri manufatti realizzati da aziende di erogazione di pubblici
Canone = (1,50 X 20%) X numero di utenze Il canone non può essere inferiore ad € 800
C7. Formula per occupazioni permanenti sottosuolo e soprassuolo con cavi, impianti ed altri manufatti non realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi
Canone = tariffa categoria strade ridotta del 75% * metri quadri