LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I CIMITERI CAPITOLINI
D.U.V.R.I.
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I CIMITERI CAPITOLINI
RESPONSABILE AREA ESERCIZIO
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
DIRETTORE DEI CIMITERI CAPITOLINI
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Azienda Municipale Ambiente SpA Roma
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
(art. 26, comma 3 D. Lgs 81/08)
Rev. N. 00 | Data: | Dicembre 2015 |
Riferimento Bando di Gara | Capitolato Speciale d’Appalto Direzione Cimiteri Capitolini |
Attività oggetto del contratto d’appalto o d’opera | Esecuzione di tutti i lavori e forniture degli interventi di manutenzione ordinaria riguardanti le Opere Edili, Opere Stradali e Infrastrutture a rete presso i Cimiteri Capitolini |
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE | ||
Rev. 00 Dicembre 2015 | INDICE | Pagina 2 di 57 |
INDICE
CRITERI UTILIZZATI NELL’IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI 8
MODALITÀ D’IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE 9
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 10
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 52
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
INTRODUZIONE
L’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” dispone che il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifichi, l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione;
b) fornisca agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Nell’ipotesi di cui sopra, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Il comma 3 del D.Lgs. 81/08, come modificato ed integrato dal D.L. 69/2013 convertito nella Legge 98/2013, prevede che il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al paragrafo precedente, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
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1) In caso di redazione del documento, esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
2) Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.
Le presenti disposizioni non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento unico di valutazione dei rischi interferenziali è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
L’Art. 26, comma 3-bis, come modificato ed integrato con la Legge 98/2013, prevede che, fermo restando le disposizioni di cui sopra, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica:
- ai servizi di natura intellettuale;
- alle mere forniture di materiali o attrezzature;
- ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno1; sempre che essi non comportino rischi derivanti:
- dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998;
- dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177;
1 Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
- dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive;
- dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del presente decreto.
Sono altresì esclusi dall’applicazione dell’Art. 26, gli appalti relativi a cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV, artt. 88 e 89 comma 1 lett. a), per i quali è previsto il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/08.
Rientrano invece nel campo di applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. i contratti di appalto e subappalto e i contratti d’opera di cui agli artt. 1655 e 1656 del Codice Civile.
I lavori di manutenzione ordinaria edile delle strutture aziendali AMA possono rientrare nell’ambito del campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 s.m.i. come modificato ed integrato dall’Art. 32 della Legge 98/2013, ai sensi del quale sarà cura della Committente predisporre la documentazione prevista in adempimento degli obblighi in materia di sicurezza (come individuati ai sensi dell’Art. 100) dei cantieri temporanei o mobili, quali definiti all’Art. 89 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Nel qual caso, il presente DUVRI andrà a completare la documentazione di valutazione e prevenzione dei rischi interferenziali ed andrà a coordinarsi con il contenuto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e/o con il Piano di Sicurezza Sostitutivo predisposti in applicazione del Titolo IV del citato decreto.
Alla luce di quanto sopra, il presente documento rappresenta l’adempimento preliminare predisposto dalla Società committente, quale “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali”, di seguito DUVRI, indicante le misure da adottare per eliminare le interferenze derivanti da quegli interventi previsti per i lavori di manutenzione ordinaria edile delle strutture aziendali AMA, per i quali, oltre quanto già definito e programmato in adempimento a quanto previsto dal Titolo IV, si ritengono applicabili anche le disposizioni di cui all’Art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Per l’elaborazione del presente documento si è fatto riferimento soprattutto alle seguenti fonti normative e linee guida ufficiali:
- D. Lgs. 81/08 art. 26, comma 3;
- Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007;
- Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3/2008 (pubbl. su G.U. n. 64 del 15 marzo 2008).
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È stato altresì adottato quanto inserito all’interno della documentazione di gara e nel Piano di Sicurezza e Coordinamento preliminare, relativamente agli obblighi stabiliti per l’impresa aggiudicataria in relazione al rispetto della normativa in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Il presente documento contiene le principali disposizioni/prescrizioni in materia di sicurezza da fornire all’impresa/imprese aggiudicataria/aggiudicatarie (o ad eventuali lavoratori autonomi da questa incaricati), nonché dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i suoi lavoratori e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività.
Xxxxxxxx, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri dell’impresa incaricata dei lavori appaltati (la quale, pertanto, dovrà attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/08), né i potenziali rischi interferenziali interni all’area di cantiere (già considerati nel PSC/PSS nel caso di lavori per i quali è applicabile il Titolo IV del D.Lgs. 81/08), bensì i potenziali rischi interferenziali sussistenti dall’arrivo dell’impresa all’interno dei cimiteri capitolini, la percorrenza della viabilità interna per il raggiungimento dell’area di cantiere, le attività complementari compiute nelle aree limitrofe al cantiere (scarico materiali, circolazione di uomini e mezzi, ecc.).
L’impresa/imprese aggiudicataria/aggiudicatarie dovrà/dovranno esaminare il presente documento con la massima cura ed attenzione e far pervenire alla Committente le proprie considerazioni, integrazioni e commenti.
Tale documento potrà in corso di svolgimento dei lavori essere ulteriormente integrato a seguito di specifiche indicazioni e su accordo tra le parti.
Il presente documento parte integrante, quale allegato, della Documentazione di gara.
L’impresa/imprese aggiudicataria/aggiudicatarie dovrà/dovranno altresì produrre un proprio Piano Operativo di Sicurezza sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il Piano di Sicurezza e Coordinamento e con il presente documento.
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DEFINIZIONI
Interferenza: ogni sovrapposizione di attività lavorativa che comporti contatti rischiosi tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione riguarda sia una contiguità fisica, sia una contiguità produttiva;
Committente: soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione;
Appaltatore: soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un’opera e/o una prestazione con mezzi propri; si intende quale Appaltatore, ai fini delle presenti linee guida, anche il soggetto che non abbia ancora stipulato il contratto;
Subappaltatore: soggetto che si obbliga nei confronti dell’appaltatore a fornire un’opera e/o una prestazione con mezzi propri, già compresa in quella oggetto dell’appalto principale;
Lavoratore autonomo o prestatore d’opera: colui che fornisce un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 cod. civile), comprese le consulenze e la formazione che prevedono attività all’interno dell’azienda o nell’ambito del ciclo produttivo di questa; essi sono, in particolare, gli esercenti professioni per le quali è richiesta l’iscrizione in albi, con esclusione dei lavoratori autonomi occasionali e a progetto che svolgano la loro attività nell’ambito dei luoghi del committente; con riferimento a questi ultimi dovranno applicarsi le stesse misure di tutela previste per i lavoratori in forza presso il loro Committente ai sensi dell’art. 66 D.Lgs. 276/03.
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CRITERI UTILIZZATI NELL’IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI
1. METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE
La presente valutazione dei rischi da interferenze, di carattere generale, è stata effettuata procedendo preliminarmente al reperimento di tutte le informazioni necessarie per identificare le attività correlate all’affidamento dei lavori per i “lavori e forniture degli interventi di manutenzione ordinaria riguardanti le opere edili, opere stradali e infrastrutture a rete presso i Cimiteri Capitolini”, di cui al presente bando di gara, per le quali è applicabile l’art. 26 del D.Lgs. 81/08, relativamente alle possibili interferenze con lo svolgimento delle attività di AMA SpA all’interno delle proprie sedi aziendali, luoghi delle suddette attività.
In particolare, è stata analizzata la documentazione tecnica predisposta per il bando di gara ove vengono descritti i dettagli e le caratteristiche delle lavorazioni incluse nell’appalto che potrebbero comportare rischi interferenziali aggiuntivi a quelli già valutati all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Per l’identificazione dei rischi da interferenza si sono analizzati in particolare i seguenti aspetti:
- fattori di rischio esistenti nel luogo di lavoro del committente dove deve operare l’Aggiudicatario, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’Aggiudicatario;
- fattori di rischio introdotti nel luogo di lavoro del committente dall’attività dell’Aggiudicatario;
- sovrapposizione di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- fattori di rischio derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente che comportino rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata.
La valutazione dei rischi da interferenze è stata condotta in riferimento, oltre che al personale dell’Aggiudicatario, ai lavoratori delle altre imprese appaltatrici presenti e ai lavoratori autonomi eventualmente cooperanti, anche ai terzi che, a vario titolo, possono intervenire presso le sedi operative del committente interessate dai lavori. Da questa prima valutazione, vengono rilevate 3 tipologie di rischi di interferenza:
rischi di interferenza con le attività presenti sul luogo di lavoro esternamente all’area di cantiere (presenza di altri lavoratori, passaggio di persone, traffico veicolare);
fattori di rischio introdotti dall’attività dell’appaltatore esternamente all’area di cantiere;
rischi di sovrapposizione tra le fasi di lavoro svolte all’esterno dell’area di cantiere.
Poiché in questa fase, preliminare all’inizio dell’attività, non è possibile procedere ad una valutazione più specifica dei rischi da interferenze, si rinvia all’evoluzione dinamica del presente documento per la determinazione di eventuali misure di prevenzione e protezione che si rendessero necessarie a seguito di tale valutazione.
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Rev. 00 Dicembre 2015 | MODALITÀ D’IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE | Pagina 9 di 57 |
MODALITÀ D’IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO
DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE
Il presente documento contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra i “lavori e forniture degli interventi di manutenzione ordinaria riguardanti le Opere Edili, Opere Stradali e Infrastrutture a rete presso i Cimiteri Capitolini, e le attività effettuate dai lavoratori della società committente e degli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro. Qualora questi lavori rientrino nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., verranno individuate le figure tecnico
– giuridiche con competenza:
- nell’elaborazione, di volta in volta, dei Piani di Sicurezza di cui agli Artt. 90 e segg., all’interno dei quali verranno analizzati i rischi interferenziali generabili dall’attività contemporanea di più soggetti operanti all’interno delle aree di cantiere;
- nella gestione in sicurezza delle attività di cantiere nelle fasi esecutive dei lavori.
Nei casi sopra richiamati, il presente documento, predisposto preliminarmente in fase di pregara ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., sarà di completamento ed integrazione di quanto contenuto nei Piani della Sicurezza, specificatamente per i rischi interferenziali potenzialmente generantisi all’esterno ovvero nelle aree limitrofe dell’area di cantiere delle sedi aziendali oggetto degli interventi, ove continuano a svolgersi le normali attività operative d’esercizio.
Tale documento dovrà essere condiviso in sede di riunione congiunta con il Responsabile del Procedimento, ovvero con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), il Responsabile dei Lavori, con i Responsabili Tecnici e/o eventuali altri referenti dell’Aggiudicatario/Aggiudicatari, subappaltatori prestatori d’opera coinvolti.
In tale sede, questi ultimi si impegneranno a trasmettere i contenuti del presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ai lavoratori delle ditte che rappresentano.
Durante la riunione congiunta, inoltre, dovranno essere individuati, per ciascun soggetto coinvolto nelle attività oggetto del servizio (CSE e Responsabile dei Lavori per il committente, Responsabili Tecnici dell’Aggiudicatario/Aggiudicatari, subappaltatori e altri soggetti cooperanti), coloro che avranno il compito di vigilare e provvedere affinché tali misure siano correttamente applicate.
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(D.Lgs. 81/2008 art. 26, comma 3)
SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL SERVIZIO | |
Rif. Bando di Gara | Capitolato Speciale d’Appalto |
Attività oggetto dell’appalto | Lavori e forniture degli interventi di manutenzione ordinaria riguardanti le Opere Edili, Opere Stradali e Infrastrutture a rete presso i Cimiteri Capitolini |
Struttura richiedente | Direzione Cimiteri Capitolini Area Esercizio |
Durata dell’appalto | Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere. |
Opere in progetto | 1. Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione ai sensi del successivo articolo 7.2, nonché degli articoli 10, 11 e 12 del capitolato generale d’appalto D.M. 19/04/2000 n. 145, risultano di seguito elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo: • Interventi stradali e segnaletica; • Interventi di manutenzione e retrofitting architettonico degli edifici; • Interventi di impermeabilizzazione delle coperture degli edifici. • Riparazioni anche isolate di infissi interni ed esterni, compreso griglie, tapparelle, organi di chiusura, cardini, cassonetti avvolgibili etc.; • Riparazioni anche isolate dei manti di copertura e delle orditure dei tetti; • Riparazioni e rifacimenti anche isolati di pavimenti e rivestimenti; • Riparazioni e rifacimenti anche isolati di comignoli in muratura o prefabbricati; • Riparazioni o sostituzioni di tratti di canali di gronda, sporti discendenti, terminali e lattoneria in generale; • Riparazione o sostituzione di parti murarie interne a seguito lesioni o altro; • Rimozione e rifacimenti di rivestimenti, degli intonaci esterni od interni danneggiati smossi o pericolanti; • Riparazione, sostituzione e sgombero di canne fumarie o di esalazione; • Riparazione e sostituzione delle tubazioni di adduzione e scarico dei servizi, sia esterne e sia interne agli edifici; • Riparazione, pulizia e sgombero delle reti fognarie bianche e nere, drenaggi e varie sub orizzontali, compreso rifacimenti anche parziali; |
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SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL SERVIZIO | |
• Sostituzione degli apparecchi igienico-sanitari; • Rifacimento intonaci interni e relativa tinteggiatura; • Verniciatura infissi esterni; • Xxxxx nelle murature e nel sottosuolo per la ricerca guasti; • Sostituzione di porte di caposcala, di finestre e portafinestre, di griglie esterne e di tapparelle; • Puntellamento di strutture pericolanti e per prove di carico; • Riparazione e sostituzione di parti in ferro, quali ringhiere infissi, porte blindate ecc.. • Consolidamento strutture; • Ripristini e rifacimenti opere esterne (recinzioni e pavimentazioni); • Eventuali altre opere di manutenzione delle pertinenze delle sedi; • Eventuali altre opere di manutenzione edile che verranno di volta in volta commissionate. | |
Disposizioni in materia di sicurezza (Capo VIII, Artt. 8.1 – 8.7 e segg. del Capitolato Speciale d’Appalto) | Si adotta ed inserisce integralmente quanto previsto in materia dal Capitolato Speciale d’Appalto Art. 8.1 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni: il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; |
SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL SERVIZIO | |
per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza. e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1- bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 1.8.3, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 8.4 - Modifiche ed integrazioni al Piano Di Sicurezza; d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 1.8.5. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del D.Lgs. 163/2006, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 163/2006; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, qualora l’appaltatore sia un consorzio ordinario di cui all’articolo 34, commi 1, lettera e), del D.Lgs. 163/2006; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; |
SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL SERVIZIO | |
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. L’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente. Art. 8.2 - Norme di sicurezza generali e Sicurezza sul luogo di lavoro 1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato: a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 8.1, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 o 8.7. Art. 8.3 - Piani di sicurezza 1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008. 2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 8.4. Art. 8.4 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza 1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; |
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b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Art. 8.5 - Piano operativo di sicurezza 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 163/2006, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 2. Ai sensi dell’articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 1.9.1, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. 3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 8.3. 4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008. Art. 8.6 - Interferenze Per la tipologia e l’entità della prestazione oggetto dell’appalto i rischi da interferenza tra le attività proprie dell’appalto e le attività che si svolgono all’interno dei complessi edilizi e/o le attività svolte da altra impresa operante per conto di Committente o |
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di altro soggetto terzo saranno considerati in ambito di PSC qualora necessitino, ovvero nel DUVRI allegato alla documentazione di gara. In ogni caso, pur in assenza di interferenze ravvisabili a priori, prima dell’avvio delle attività l’Appaltatore verrà convocato per effettuare una riunione preventiva di reciproca informazione e coordinamento in materia di sicurezza e ambiente per confermare la situazione sopra esposta. Di detta riunione verrà redatto verbale. Non si possono peraltro escludere interventi presso locali frequentati da Terzi. Per tali interventi si procederà con l’adozione di misure tecniche organizzative per evitare situazioni di interferenza i cui oneri sono indicati nel documento DUVRI allegato. Ogni operazione che possa comportare rischi per terzi o che richieda la messa fuori servizio di una parte di impianto dovrà essere preventivamente comunicata dall’Appaltatore al Committente. Normalmente sarà cura del Committente provvedere affinché l’area di intervento sia interdetta all’accesso a Terzi estranei all’attività. Nel caso di impossibilità di interdire l’accesso alle aree interessate dal servizio, particolare cura dovrà essere prestata nel disporre l’esecuzione del servizio in orari di chiusura, ivi comprese le giornate di sabato, domenica e festività infrasettimanali. Il documento di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) allegato al presente Capitolato Speciale deve pertanto intendersi come un documento “dinamico”, da formalizzarsi a seguito dell’aggiudicazione e che nel corso dell’esecuzione dell’appalto verrà integrato e completato con i verbali delle riunioni di cui sopra nonché con le documentazioni dai medesimi richiamata. Tali integrazioni devono altresì intendersi anche come aggiornamenti del presente documento in caso di mutate situazioni quali ad esempio: intervento presso il luogo di esecuzione del servizio di subappalti o di forniture e posa in opera; modifiche di carattere tecnico, logistico e organizzativo; specifiche disposizioni da parte degli organi di vigilanza. L’Appaltatore è tenuto ad attuare il coordinamento di tutte le imprese subappaltatrici al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici medesime, compatibili tra loro e coerenti con quanto indicato nel DUVRI. Art. 8.7 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. Prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, l'impresa esecutrice deve comunicare tempestivamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario deve curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, per rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese tale obbligo ricade sull'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di |
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cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 4. Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza costituiscono parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, in qualunque modo accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto. 5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del D.Lgs. 163/2006, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. | |
Disciplina del subappalto (Capo IX, Artt. 9.1 e segg. del Capitolato Speciale d’Appalto) | Art. 9.1 – Subappalto 1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 1.4 del presente capitolato, l’osservanza dell’articolo 118 del d.lgs. 163/2006, come di seguito specificato: a) ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del D.lgs. 163/2006, è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori in appalto; (61) b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente; c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro ma non superiore al 15% dell’importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; (62) il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria; d) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), (63) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine indicati nel bando o nel presente capitolato possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità. 2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni: a)che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; b)che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante: 1. di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: 1) se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; |
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2) con l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 12.5, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; 2. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio; c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante: 1. la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; 2. una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006; 3. le informazioni di cui all’articolo 8.1 relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo; d)che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l’Appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al DPR 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso DPR 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato DPR. 3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà 4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti |
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dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al D.Lgs. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto: 1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; 2) copia del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del d.lgs. 163/2006 in coerenza con i piani di sicurezza predisposti dall’appaltatore ai sensi degli articoli 8.3 e 8.5 del presente Capitolato. 5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. 6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. 7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i subcontratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub- contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 8. Qualora l’Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 |
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(distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara: a)di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia); b)di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati; c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del d.lgs. 163/2006. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra. Art. 9.2 - Responsabilità in materia di subappalto 1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del D.lgs. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. 3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 4. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al Responsabile del Procedimento e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub- affidatari, con la denominazione di questi ultimi. 5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del D.lgs. 163/2006 e ai fini dell’articolo 9.1 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. 6. Ai subappaltatori, ai sub-affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 10.3, commi 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento. 7. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto. |
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8. Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 9. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 8 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta documentazione. 10. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 8 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore. Art. 9.3 - Pagamento dei subappaltatori 1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del D.lgs. 163/2006, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all’appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati: a) alla trasmissione alla Stazione appaltante del DURC del subappaltatore; b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 12.5 in materia di tracciabilità dei pagamenti; c) alle limitazioni di cui all’articolo 12.1, commi 2 e 3. 3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore. 5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale. | |
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera | Ai sensi dell’Art. 10.3 del Capitolato Speciale d’Appalto, 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; |
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b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 2. Ai sensi dell’articolo 4 del DPR 207/2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’Appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 5.2, comma 8 e 5.3, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 3. Ai sensi dell’articolo 5 del DPR 207/2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o dei subappaltatori, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 9 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il Responsabile del Procedimento, possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono inoltre richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. |
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6. Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa. 7. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del DPR 207/2010, fermo restando quanto previsto per l’acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all’articolo 5.2, o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, la Stazione appaltante acquisisce il DURC relativo all’Appaltatore e ai subappaltatori entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dei predetti 180 (centottanta) giorni. | |
Risoluzione del contratto - Esecuzione d’ufficio | Ai sensi dell’Art. 10.4 del Capitolato Special d’Appalto, 1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) l’Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del D.lgs. 163/2006; b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal coordinatore per la sicurezza. j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008 |
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k) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 12.5, comma 5, del presente Capitolato speciale 2. Il contratto è inoltre risolto di diritto nei seguenti casi: a)perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del D.lgs. 163/2006; b)nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti 3. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico. 4. Il contratto è inoltre risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, del D.lgs. 163/2006, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto. 5. In caso di ottenimento del DURC dell’Appaltatore, negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del D.lgs. 163/2006. 6. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 7. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 8. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, si procederà nel seguente modo: a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo; |
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b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; 3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. | |
Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore | Ai sensi dell’Art. 12.1 del Capitolato Speciale d’Appalto, l'Appaltatore è obbligato: 1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al soprarichiamato capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono: a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto; |
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d) l’esecuzione presso gli Istituti autorizzati e le relative spese per le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato. f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento, il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; i) la pulizia del cantiere, delle vie di transito e di accesso allo stesso, dei manufatti in costruzione e/o in corso di ultimazione, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture e lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; |
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k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera; l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere; m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di idonei spazi ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, completi di servizi igienici, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria; n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per l’esecuzione di tracciamenti, rilievi planimetrici, misurazioni, livellazione, trasporto di capisaldi, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna, nonché le spese per la restituzione di detti rilievi su planimetrie catastali aggiornate, sulle quali dovranno essere riportate l’esatta ubicazione planimetrica di tutte le opere realizzate con l’appalto (ad es. collettori, adduttrici, opere fognanti, strade compresi marciapiedi e scarpate, impianti di depurazione, altri manufatti edilizi o pertinenze varie, aree di arredo stradale ed a verde pubblico sistemate con l’appalto, ecc.) e le zone da assoggettare ad esproprio o servitù, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori. o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma; |
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q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali; s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura; t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, recepita nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” D.P.R. n. 380 del 06/07/01, al deposito della documentazione presso l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata, ivi inclusi gli oneri per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dal Collaudatore, nonché il pagamento della parcella in favore del Collaudatore medesimo; u) il divieto di autorizzare Xxxxx alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante; v) ottemperare alle prescrizioni previste dalla legge 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico“ e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori; w) il completo sgombero del cantiere entro 15 (quindici) giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere; x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto; y) le spese e gli oneri per installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della |
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sicurezza; z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. 2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010, la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. 3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. | |
Oneri e obblighi speciali a carico dell'Appaltatore | Ai sensi dell’Art. 12.2 del Capitolato Speciale d’Appalto 1. L'appaltatore è obbligato: a) a intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti; b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura; d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come |
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consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 4. L’appaltatore deve provvedere ai seguenti oneri: a) la spesa per la fornitura, in comodato d’uso, di una macchina fotografica digitale completa degli accessori per il caricamento delle batterie e i cavi per la connessione ai PC in dotazione alla Direzione Lavori AMA S.p.A., inclusa la memory card di capacità adeguata; b) gli oneri necessari per mettere a disposizione della Direzione dei Lavori o del personale di AMA S.p.A. addetto alla sorveglianza e gestione dell’appalto e alle operazioni inerenti ai lavori stessi, una autovettura a 4 posti. Tra gli oneri sono compresi il carburante e quanto altro necessario a dare la vettura in perfetta efficienza di marcia, nonché l’assicurazione per il conducente e le persone trasportate con un massimale minimo di 5 milioni di euro (cinquemilioni). La vettura dovrà essere messa a disposizione per tutta la durata dell’appalto fino all’ultimazione dei lavori. All’atto della consegna dei lavori è fatto obbligo di comunicare il numero di targa dell’autoveicolo. Nel caso in cui l’Impresa non ottemperi alla richiesta della Direzione Lavori sarà effettuata in contabilità, per ogni giorno di inosservanza, la detrazione di cui all’art. 4.4 - Penali. c) la fornitura, in comodato d’uso, al Direttore dei Lavori, delle attrezzature informatiche idonee allo svolgimento delle funzioni di D.L. e contabilità (PC portatile di ultima generazione con licenza aggiornata di programma di contabilità, stampante multifunzione laser A3 a colori, materiale di consumo, etc.); d) la fornitura agli operai, che debbono lavorare in acqua, di abiti e calzature impermeabili; la provvista di fuoco, di disinfettanti e di lumi e/o altro necessario; e) le spese di progettazione per l’adeguamento/realizzazione e certificazione degli impianti tecnologici (per quanto riguarda eventuali impianti o attrezzature elettromeccaniche, elettroniche, etc., realizzate nel corso dell’appalto, l’impresa |
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aggiudicataria dovrà fornire i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro necessario ad illustrarne la struttura e il funzionamento, i manuali di manutenzione e gestione nonché i benestare e i certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative), nonché le spese per la predisposizione, ove necessario, di calcoli statici delle strutture da realizzare e l’aggiornamento degli stessi secondo la normativa vigente. 5. Sono sempre a carico dell’Appaltatore, che non ha diritto ad alcun ulteriore compenso oltre ai corrispettivi contrattualmente previsti, i seguenti oneri: a) l’esecuzione dei lavori “per singoli tratti”, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro ed in tutta la zona interessata dall’appalto, sempre che lo richiedano, a insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, la circolazione degli automezzi di cantiere nonché le esigenze dei lavori oggetto del presente appalto e/o la progressione dei lavori stessi. Anche in tale evenienza, secondo le istruzioni del competente Ufficio Tecnico e gli ordini del Direttore dei Lavori, la circolazione stradale dovrà essere mantenuta anche a tratti o in tempi alterni su luoghi diversi e l’Appaltatore dovrà adottare, anche di propria iniziativa e tempestivamente, tutte le cautele necessarie per lo svolgimento della circolazione veicolare e/o pedonale. Nessun compenso spetterà all’Appaltatore per le soggezioni derivanti da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d’opera o dei mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo; b) l’onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche, debitamente, autorizzate a raccoglierli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all’Appaltatore venga corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quello previsto per il trasporto allo scarico di materiali di risulta; c) gli oneri relativi all’esecuzione di scavi di indagine per accertare l’ubicazione delle canalizzazioni dei XX.XX. non previsti nel programma esecutivo dell’Appaltatore. Tali indagini dovranno essere eseguite ad iniziativa dell’Appaltatore nel numero e nell’ubicazione necessarie e riconosciute tali dalla Direzione Lavori, e saranno compensate con i prezzi di contratto; d) le spese e gli oneri per provvedere, per tutta la durata dell’appalto, ai lavori di dattilografia e/o videoscrittura; e) i costi relativi agli obblighi dell’Appaltatore in caso di emergenza, quali: l’obbligo di prestare soccorsi in caso di emergenza, l’obbligo, all’atto della consegna dei lavori, di presentare per iscritto al Direttore dei Lavori l’elenco dei mezzi d’opera funzionanti, completi di personale, che costituiscono il parco attrezzature con particolare riferimento alle pompe, alle macchine ed attrezzature di cantiere ecc. Per tutti gli oneri e le difficoltà dei lavori da eseguire nelle suddette circostanze di emergenza, i compensi spettanti saranno quelli previsti dal presente Capitolato speciale e con le medesime modalità; |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I CIMITERI CAPITOLINI | Pagina 32 di 57 | |
Rev. 00 Dicembre 2015 | DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE | |
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f) per l’inosservanza delle disposizioni del presente articolo saranno applicate le penali di cui all’art. 4.4. 3. L’Appaltatore non avrà, inoltre, diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà pretendere compenso od indennizzo alcuno per soggezioni derivanti da non concessa chiusura di una strada o tratto di strada alla circolazione stradale, restando riservata, alla Direzione dei Lavori, la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura, nonché per l’occupazione di suolo pubblico, per deposito di materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori, oggetto del presente appalto, limitatamente all’estensione di suolo strettamente necessario e assegnato dall’Ufficio Tecnico ed alla durata dei lavori. | ||
Custodia del cantiere | Ai sensi dell’Art. 12.3, è a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. | |
Attività che comportano cooperazione e soggetti coinvolti | Ingresso/Uscita e transito in/dalle e all’interno delle sedi aziendali per il raggiungimento dei luoghi di lavorazione: personale AMA; personale di altre ditte appaltatrici e prestatori d’opera; visitatori. Attività correlate alle attività di manutenzione edile delle strutture aziendali AMA per le quali si applicano le disposizioni dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: personale AMA; personale di altre ditte appaltatrici e prestatori d’opera; visitatori. | |
Personale genericamente presente nei luoghi di azione | Personale AMA; Personale di altre ditte appaltatrici e prestatori d’opera; Visitatori |
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI |
Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi: - attenersi a tutte le norme ed obblighi per la sicurezza di cantiere di cui al decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.; - la consegna a piè d'opera di tutti i materiali occorrenti per la costruzione degli impianti, franca ogni spesa di imballaggio, di trasporto, di qualsiasi genere, comprendendosi nella consegna non solo lo scarico, ma anche il trasporto fino ai magazzini disposti per il deposito provvisorio dei materiali stessi in attesa della posa in opera; - il trasporto dei materiali, sollevamenti compresi, dal deposito provvisorio dei materiali stessi ai luoghi di installazione; - il montaggio di tutte le apparecchiature, delle tubazioni, isolamenti, verniciature, compresa la manovalanza in aiuto; - l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Sulla somma detratta, non saranno, per qualsiasi titolo, corrisposti interessi; - tutti i mezzi d'opera ed attrezzi necessari ai lavoratori, tutti i materiali vari e di consumo e tutta l'assistenza tecnica occorrente; - formazione del cantiere necessario per l'esecuzione delle opere oggetto del presente Capitolato e l'installazione dei mezzi necessari per assicurare una perfetta esecuzione dei lavori in armonia al programma di esecuzione delle opere; - i rilevamenti in sito per la verifica della rispondenza dei disegni di progetto alle condizioni effettive di cantiere; - qualunque opera e spesa generale accessoria per ottenere gli impianti completi indipendentemente da qualsiasi omissione od imperfezione della descrizione; - l'esecuzione sotto la propria responsabilità di tutti i rilievi, le misurazioni, ed i tracciamenti necessari per l'esatta esecuzione delle opere in rispetto a quanto previsto dal progetto; - l'obbligo tassativo di segnalare tempestivamente per iscritto ogni discordanza rispetto ai disegni o alle prescrizioni contrattuali, sotto pena di decadenza; - la pulizia e manutenzione del cantiere e dei locali in corso di costruzione, compresa l'evacuazione dal cantiere dei materiali di risulta a discarica; - la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto venisse particolarmente indicato dalla D.L. a scopo di sicurezza; - la messa a disposizione degli strumenti e del personale qualificato per tutte le misurazioni necessarie al tracciamento ed al rilievo secondo le indicazioni di progetto e le disposizioni della Direzione Lavori; - la responsabilità civile per danni a terzi; - le spese per lo sgombero, subito dopo il collaudo, degli impianti del locale assegnatole dalla D.L. e del quale la Ditta si è servita durante l'esecuzione del lavoro per deposito dei materiali; - la garanzia degli impianti nei termini indicati da altro articolo; - le spese per prove e collaudi da chiunque eseguiti, compresa la disponibilità di personale, strumentazione e quanto altro necessario; - la manutenzione a sue spese degli impianti fino alla data di approvazione del collaudo, restando esplicitamente inteso che gli impianti stessi potranno essere messi in funzione ed usati appena sarà necessario per l'esigenza della Committenza ed anche anteriormente al collaudo. |
1. Rispettare le norme generali per l'accesso alle sedi aziendali AMA; l’accesso alle sedi e locali aziendali è subordinato all’ottenimento di un’autorizzazione |
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI | ||
preventiva rilasciata all’ingresso della sede (OodS n. 4 del 28.01.2011 e n. 69 del 15.11.2012); 2. esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell’azienda (ai sensi dell’art. 20, 21 e 26 del D.Lgs. 81/08). 3. rispettare le limitazioni di velocità imposte e le vie di transito indicate, rispettare le norme di prudenza, precedenza e quant'altro applicabile del codice della strada e le indicazioni verbali eventualmente impartite dai preposti d'impianto; 4. rispettare le limitazioni di velocità imposte e le vie di transito indicate, rispettare le norme di prudenza, precedenza e quant'altro applicabile del codice della strada e le indicazioni verbali eventualmente impartite dai preposti d'impianto; 5. effettuare manovre di posizionamento nelle aree ove indicato dopo essersi assicurati che non ci siano altre persone o ostacoli; 6. rispettare le zone riservate al passaggio delle macchine e mezzi e quelle riservate ai pedoni, tenendosi a distanza di sicurezza da impianti o macchinari; 7. tenersi a distanza di sicurezza da veicoli in manovra ed, in ogni caso, nel percorrere a piedi le aree aperte al traffico veicolare indossare i DPI ad alta visibilità in dotazione; 8. utilizzare le idonee procedure allo scopo di evitare ogni possibile rischio per persone e cose accertandosi che personale estraneo alle operazioni non sia presente nell'area di interferenza; 9. prestare attenzione allo stato della pavimentazione o ad eventuali ostacoli o insidie presenti; 10. nei casi di emergenza e/o incendio e/o evacuazione tutti dovranno attenersi sia alla "procedure per l'evacuazione di emergenza” (allegate al presente documento), che alle disposizioni impartite dal personale addetto alle emergenze e lotta antincendio presente presso l'impianto; 11. individuare, preventivamente, i percorsi di emergenza e le vie di uscita; 12. indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti; 13. non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature; 14. non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature; 15. è vietato l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, segnalatori acustici dei mezzi e delle macchine, ecc.); 16. all’interno delle strutture fisiche d’impresa di AMA SpA, è vietato utilizzare, macchine, attrezzature, impianti della società ospitante senza la preventiva e |
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI | ||
formale autorizzazione da parte dei Responsabili di AMA SpA; 17. all’interno delle strutture fisiche d’impresa di AMA SpA, è vietato fumare e l’uso di fiamme libere; 18. all’interno delle strutture fisiche d’impresa di AMA SpA è vietata l’assunzione e la detenzione di sostanze alcoliche ; 19.le ditte subappaltatrici, qualora previste, dovranno, partecipare alla riunione di coordinamento, condividere e sottoscrivere il DUVRI Dinamico. |
NB. La committenza si riserva di segnalare ed eventualmente provvedere con richiami formali, il personale della ditta appaltatrice o di eventuali ditte subappaltatrici che non rispetti le norme di sicurezza presenti nelle strutture fisiche d’impresa di AMA SpA e quanto indicato nel presente documento.
OBBLIGHI SPECIFICI PER L’APPALTATORE |
La ditta Aggiudicataria si impegna: ad avvalersi di proprio personale regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità; Qualora la Committenza accerti che, per l'esecuzione del contratto, la Ditta si avvalesse di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia, oltre all’applicazione delle previste penalità, provvederà a segnalare il fatto alle autorità competenti ai fini dell'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore; ad assumersi ogni responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni del proprio personale, dalla quale responsabilità si intende sollevata AMA Spa; a svolgere i lavori appaltati secondo le procedure imposte da AMA e nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene; ad operare rispettando e facendo rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; ad operare utilizzando esclusivamente personale adeguatamente formato ed informato relativamente ai sensi degli artt. 36, 37, 45 e 46 del D.Lgs. 81/08; a provvedere all’esecuzione dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità. a rispondere dell’idoneità del Referente incaricato e, in genere, di tutto il personale addetto all’intervento medesimo, personale idoneo allo svolgimento delle attività. Personale AMA S.p.A. incaricato e/o della Direzione Lavori, possono richiedere, motivatamente, l’allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori e la relativa sostituzione. a provvedere all’esecuzione dei lavori con personale in possesso dei prescritti requisiti di igiene e sanità tecnicamente idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità; a provvedere che detto personale sia di assoluta fiducia e di provata riservatezza; dovrà pertanto astenersi dal manomettere e prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza ovunque posti. Ai dipendenti dell'impresa dovrà essere prescritta l'osservanza del segreto di ufficio ed è fatto divieto agli stessi di aprire cassetti, armadi, rimuovere carte o altri documenti lasciati eventualmente sui tavoli o sulle scrivanie. Il personale, inoltre, dovrà consegnare gli oggetti rinvenuti nell' espletamento del servizio al proprio superiore il quale provvederà alla consegna al Responsabile di sede oggetto degli interventi di manutenzione; a provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori, impiegando a tale scopo la mano d’opera che, secondo le circostanze e l’estensione, si dimostrerà necessaria per accensione dell’illuminazione, ripristino recinzioni e segnaletica di cantiere, eventuale controllo funzionamento pompe per aggottamento ecc.; ad operare senza alterare le caratteristiche di sicurezza degli impianti e delle attrezzature presenti nei luoghi di lavoro dell'Azienda; a segnalare tempestivamente eventuali anomalie o situazioni di rischio che dovessero determinarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori, fermo restando l'obbligo di adoperarsi, per quanto consentito dai mezzi disponibili e dalle proprie competenze, per la prevenzione dei rischi e la riduzione al minimo dei danni; ad adempiere a tutti gli obblighi che gli derivano dal Decreto Legislativo 81/08, per quanto attiene ai rischi specifici dell'attività, con particolare ma non esclusivo riferimento, alle attrezzature di lavoro, ai dispositivi di protezione individuale, ove necessari, verso i propri lavoratori; ad assicurare che i propri lavoratori sia dotati dei Dispositivi di Protezione Collettiva, individuale e di tutti i presidi di sicurezza necessari alla loro tutela; a far sì che il Referente incaricato verifichi e disponga che i mezzi di protezione individuale siano sempre efficienti e che vengano usati in modo corretto; a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di ragione sociale della ditta, del reparto interessato ai lavori, del nominativo del personale, delle macchine e attrezzature utilizzate, già comunicate in precedenza. |
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OBBLIGHI SPECIFICI PER L’APPALTATORE | ||
I contatti con il Committente per istruzioni, richieste, interventi, avverranno unicamente tramite i Responsabili indicati nella sezione precedente o dai relativi preposti. La Ditta aggiudicataria si impegna a mantenere in ordine i locali e le aree dove si svolgono le attività, a ritirare ed a smaltire a proprie spese, secondo le normative vigenti, eventuali rifiuti derivanti dalle attività svolte dai propri dipendenti. La Ditta aggiudicataria farà osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro. Si fa divieto al personale della Ditta aggiudicataria di utilizzare l’acqua degli impianti di estinzione incendi per le operazioni di pulizia. E’ fatto divieto al personale dell’Aggiudicatario di utilizzare qualsiasi macchina utensile, macchina manuale od elettrica, apparecchiatura, strumento di lavoro o utensile di proprietà della società AMA S.p.A., salvo che non sia espressamente previsto dal contratto; nel qual caso il responsabile dell’impianto e/o i preposti consentiranno tale utilizzazione secondo procedure di lavoro in sicurezza precedentemente comunicate. Il personale dell’Aggiudicatario può usufruire dei servizi igienici, del bar e della mensa aziendale, mentre l’accesso ad altri locali e/o ad altri ambienti non interessati dai lavori è consentito previa autorizzazione del responsabile dell’impianto e/o preposto. Nel caso in cui addetti di Ditte diverse e/o dipendenti di AMA S.p.A. dovessero trovarsi ad operare nella stessa area di lavoro ovvero l’interazione tra le varie attività possa costituire un elemento negativo ai fini della sicurezza, si darà immediata comunicazione al responsabile dell’impianto e/o preposto e si potrà continuare ad operare solo a condizione che vi sia alcuna interferenza con l’altra ditta. La Ditta aggiudicataria accetta l'informativa ricevuta sui rischi specifici relativi ai luoghi di lavoro ed agli impianti ed attrezzature del Committente, interessati ai lavori e conferma espressamente la completa osservanza degli impegni contenuti nel presente documento. È altresì obbligo della Ditta aggiudicataria rendere edotti i propri lavoratori e/o i lavoratori delle ditte subappaltatrici da Lei utilizzate, dei contenuti del presente documento. La Ditta aggiudicataria prende visione delle condizioni e delle prescrizioni elencate nel presente documento e dichiara di attenersi alle stesse assumendosene i relativi oneri e responsabilità. |
SOSPENSIONE DEI LAVORI |
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Direttore dei Lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente la Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore. |
ATTIVITÀ N. 1 | Ingresso/Uscita e transito in/dalle e all’interno dalle sedi dei Cimiteri Capitolini per il raggiungimento delle aree e dei luoghi interessate dai lavori |
DESCRIZIONE ATTIVITÀ | Ingresso degli automezzi della ditta appaltatrice per il raggiungimento delle aree di lavoro indicate dalla committenza per gli interventi previsti per la manutenzione ordinaria edile delle strutture aziendali AMA |
Xxxxxx interessati | Aree carrabili percorse per il raggiungimento delle aree di lavoro individuate all’interno delle strutture fisiche d’impresa di AMA SpA ed aree di sosta per il posizionamento degli automezzi adibiti al trasporto di persone e materiali |
ATTIVITÀ N. 2 | Attività correlate ai lavori di manutenzione ordinaria edile delle strutture aziendali, per le quali si applicano le disposizioni dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. |
DESCRIZIONE ATTIVITÀ | Attività legate ai lavori di cantierizzazione, al trasporto ed allo scarico dei materiali per e dall’area di cantiere, al trasporto a destino dei rifiuti prodotti dalle attività di cantiere. |
Luoghi interessati | Aree aziendali limitrofe ma esterne all’area di cantiere. |
ATTIVITÀ N. 1 | Ingresso/Uscita e transito in/dalle e all’interno dalle sedi dei Cimiteri Capitolini per il raggiungimento delle aree e dei luoghi interessate dai lavori |
FASE | VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | |
Possibili interferenze | Evento/Danno | ||
1) INGRESSO/USCITA DALLE STRUTTURE FISICHE D’IMPRESA DI AMA SPA | Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: trattasi di viabilità interna di stabilimenti industriali o, comunque, aree aperte al pubblico, ove risultano costantemente in corso attività lavorative di vario genere. Le vie di collegamento presentano andamento tortuoso, obbligato dalla conformazione degli edifici presenti; presentano variazioni di larghezza lungo il percorso, attraversano aree di parcheggio e manovra, possono essere sede di fermata e sosta di automezzi, possono essere sede di transiti e attraversamenti pedonali, possono presentare differente grado di usura e differenti caratteristiche in ragione dei diversi materiali e tempi di realizzazione, complessità di utilizzi, intensità d'uso. | Incidenti: - impatti tra automezzi - Investimenti - Urti | MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE - L’accesso e il transito all’interno delle strutture fisiche d’impresa AMA sono regolati da quanto disposto dall’OdS n. 4 del 28.01.2011 ed OdS 69 del 15.11.2012; - rispettare le indicazioni specifiche ricevute dai preposti di sito; - osservare tutte le norme applicabili del codice della strada, con particolare riguardo al rispetto dei sensi di marcia e precedenze; - nelle aree interne procedere a passo d’uomo; - seguire scrupolosamente i percorsi indicati; - prestare la massima attenzione durante tutto il percorso; - rispettare costantemente i limiti di velocità indicati e, comunque, moderare ulteriormente la velocità, o arrestarsi, in relazione alla situazione contingente (orari, traffico veicolare, traffico pedonale, mezzi e macchine operatrici in manovra, operazioni di mezzi e personale, visibilità, attraversamenti, incroci, mezzi in sosta, aree interdette, ingombri fissi e mobili, stato delle vie di percorrenza, materiali e sostanze disperse, ecc.); - in caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra; - in mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson; - non sostare o parcheggiare davanti a presidi antincendio (idranti). |
FASE | VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | |
Possibili interferenze | Evento/Danno | ||
1) INGRESSO/USCITA DALLE STRUTTURE FISICHE D’IMPRESA DI AMA SPA | Presenza di pedoni: - personale AMA - personale di altri appaltatori/prestatori d’opera/terzi - visitatori | - Investimenti - Urti | MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE - prestare particolare attenzione ai movimenti dei pedoni; - rispettare le segnalazioni presenti lungo le vie di transito; - osservare tutte le norme applicabili del codice della strada, con particolare riguardo dei sensi di marcia e delle precedenze; - in caso di necessità e nell’eventualità di situazioni di emergenza, contattare il preposto della sede ed attenersi alle disposizioni aziendali da lui impartite; - è interdetto l’accesso e il transito all’interno delle aree aziendali non coinvolte dalle attività di cui al presente appalto; - negli Stabilimenti aziendali è interdetto l’accesso alle aree dismesse, pericolanti e nelle aree con presenza di impianti tecnologici. |
2) CIRCOLAZIONE E MANOVRE NELLE AREE INTERNE AZIENDALI CON AUTOMEZZI | Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - automezzi aziendali pesanti e leggeri in transito; - macchine operatrici (gru, pale meccaniche, carrelli elevatori, spazzatrici, ecc.), in servizio; - automezzi di altre ditte appaltatrici, prestatori d’opera, terzi che effettuano lavori o servizi; - autovetture aziendali e/o private preventivamente autorizzate all’accesso dal personale addetto alla custodia e vigilanza del sito - visitatori preventivamente autorizzati all’accesso | - Incidenti: - impatti tra automezzi - Investimenti - Urti | MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE - nelle aree interne procedere a passo d’uomo; - seguire scrupolosamente i percorsi indicati; - rispettare le indicazioni specifiche ricevute dai preposti di sede; - prestare la massima attenzione durante tutto il percorso; - rispettare costantemente i limiti di velocità indicati e, comunque, moderare ulteriormente la velocità, o arrestarsi, in relazione alla situazione contingente (orari, traffico veicolare, traffico pedonale, mezzi e macchine operatrici in manovra, operazioni di mezzi e personale, visibilità, attraversamenti, incroci, mezzi in sosta, aree interdette, ingombri fissi e mobili, stato delle vie di percorrenza, materiali e sostanze disperse, ecc.); - in caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra; - in mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson; - Non trasportare carichi sporgenti dalla sagoma del veicolo; - Non sostare o parcheggiare davanti a presidi antincendio (idranti). |
FASE | VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | |
Possibili interferenze | Evento/Danno | ||
2) CIRCOLAZIONE E MANOVRE NELLE AREE INTERNE AZIENDALI CON AUTOMEZZI | Presenza di pedoni: - personale AMA - personale di altri appaltatori/prestatori d’opera/terzi - visitatori preventivamente autorizzati all’accesso | - Investimenti - Urti | MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE - prestare particolare attenzione ai movimenti dei pedoni; - rispettare le segnalazioni presenti lungo le vie di transito; - osservare tutte le norme applicabili del codice della strada, con particolare riguardo ai sensi di marcia e precedenze; - In caso di necessità e nell’eventualità di situazioni di emergenza, contattare il preposto della sede ed attenersi alle disposizioni aziendali da lui impartite; - E’ interdetto l’accesso e il transito all’interno delle aree aziendali non coinvolte dalle attività previste dal presente documento; - Negli Stabilimenti aziendali è interdetto l’accesso alle aree dismesse, pericolanti e nelle aree con presenza di impianti tecnologici |
3) SPOSTAMENTI A PIEDI ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE FISICHE D’IMPRESA DI AMA SPA | Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - automezzi aziendali pesanti e leggeri in transito; - macchine operatrici (gru, pale meccaniche, carrelli elevatori, spazzatrici, ecc.), in servizio; - automezzi di altre ditte appaltatrici, prestatori d’opera, terzi che effettuano lavori o servizi; - autovetture aziendali e/o private preventivamente autorizzate all’accesso dal personale addetto alla custodia e vigilanza del sito - visitatori preventivamente autorizzati all’accesso | - Investimenti - Urti | MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE - Durante le operazioni eseguite in aree di manovra e transito di veicoli, nelle ore notturne e/o in caso di scarsa visibilità, dotarsi di dispositivi di protezione ad alta visibilità; - Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale, ove presenti e comunque lungo il margine delle vie carrabili; - Non sostare dietro gli automezzi in sosta e in manovra; L’accesso all’interno degli edifici aziendali, se relativo allo svolgimento dei lavori appaltati, ovvero se non diversamente e preventivamente autorizzato, è consentito solo ed esclusivamente per le operazioni relative alla propria identificazione e alla consegna dei documenti di viaggio e/o di lavoro. |
ATTIVITÀ N. 2 | Attività correlate ai lavori di manutenzione ordinaria edile delle strutture aziendali, per le quali si applicano le disposizioni dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. |
FASE | VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | |
Possibili interferenze | Evento/Danno | ||
1) SPOSTAMENTI A PIEDI ALL’INTERNO DELLE SEDI DEI CIMITERI CAPITOLINI | Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - automezzi aziendali pesanti e leggeri in transito; - macchine operatrici (gru, pale meccaniche, carrelli elevatori, spazzatrici, ecc.), in servizio; - automezzi di altre ditte appaltatrici, prestatori d’opera, terzi che effettuano lavori o servizi; - autovetture aziendali e/o private preventivamente autorizzate all’accesso dal personale addetto alla custodia e vigilanza del sito | - Incidenti - Urti - Investimenti | MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE - Concordare con la committenza l’organizzazione e la pianificazione del lavoro predisponendo un’area di lavoro che sia adeguatamente delimitata o decentrata rispetto alle aree operative della sede, allo scopo di garantire lo svolgimento della propria attività in assenza di interferenze dovute ad altri automezzi, lavoratori o contemporaneità di altri interventi; - in ogni caso, prima di procedere al singolo intervento di manutenzione, il personale della ditta appaltatrice deve: - eseguire preliminarmente la pulizia e la preparazione dell’area di lavoro; - richiedere la presenza di un preposto della committenza; - verificare che sussistano tutte le condizioni per compiere in sicurezza le manovre necessarie; - durante lo svolgimento delle fasi operative all’interno delle strutture fisiche d’impresa di AMA SpA, è fatto obbligo al personale dell’appaltatore di indossare i DPI previsti per i lavori da effettuare, con particolare riguardo ai Dispositivi ad alta visibilità in caso di stazionamento in aree di manovra; - a conclusione dell’intervento, il personale della ditta appaltatrice deve garantire la restituzione dell’area con rimozione dei materiali di risulta e delle attrezzature di lavoro utilizzate. |
FASE | VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | |
Possibili interferenze | Evento/Danno | ||
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DELLE STRUTTURE AZIENDALI AMA | Presenza contemporanea di personale delle diverse ditte operanti in loco: - Personale aziendale assegnato all’impianto; - Personale di altre ditte appaltatrici, prestatori d’opera, terzi che effettuano lavori o servizi; - personale addetto alla custodia e vigilanza del sito - visitatori preventivamente autorizzati all’accesso | - Incidenti - Investimenti | MISURE COMPORTAMENTALI PER L’AGGIUDICATARIO - Impegnare le aree destinate alla realizzazione dei lavori e relative modifiche d’impianto di cui al presente documento quando queste non sono impegnate da altri soggetti o da altre attività; - Qualora il personale dell’impresa aggiudicataria ravveda la presenza di situazioni di rischio, deve immediatamente mettersi in contatto con il personale AMA SpA di sito e seguirne le indicazioni; - Durante lo svolgimento delle fasi operative all’interno delle strutture fisiche d’impresa di AMA SpA, è fatto obbligo al personale dell’Aggiudicatario di indossare i DPI, con particolare riguardo ai Dispositivi ad alta visibilità per attività da condurre in aree aperte al traffico veicolare ovvero aree di manovra; - In caso di necessità e nell’eventualità di situazioni di emergenza, contattare il preposto della sede ed attenersi alle disposizioni aziendali da lui impartite; - E’ interdetto l’accesso e il transito all’interno delle aree aziendali non coinvolte dalle lavorazioni di cui al presente documento; - Negli Stabilimenti aziendali è interdetto l’accesso alle aree dismesse, pericolanti e nelle aree con presenza di impianti tecnologici; - E’ vietato l’uso di macchine, attrezzature e degli impianti tecnologici che non sia stato preventivamente e formalmente autorizzato dalla committenza; |
FASE | VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | |
Possibili interferenze | Evento/Danno | ||
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DELLE STRUTTURE AZIENDALI AMA | Presenza contemporanea di personale delle diverse ditte operanti in loco: - Personale aziendale assegnato all’impianto; - Personale di altre ditte appaltatrici, prestatori d’opera, terzi che effettuano lavori o servizi; - personale addetto alla custodia e vigilanza del sito - visitatori preventivamente autorizzati all’accesso | - Incidenti - Investimenti | MISURE COMPORTAMENTALI PER L’AGGIUDICATARIO - Tutti gli accessi alle aree esterne, locali, ambienti di lavoro ed automezzi, per le attività di pulizia e sanificazione delle aree, dovranno essere singolarmente concordati, con opportuno anticipo, con lo stesso Direttore dei Lavori; - L’Aggiudicatario dovrà prendere visione delle condizioni tecniche e logistiche di esecuzione dei lavori ed organizzare i cantieri di lavoro in modo da consentire il regolare svolgimento delle attività operative della sede ospitante ed il transito dei veicoli delimitando le aree d'intervento del cantiere mobile. |
FASE | VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | |
Possibili interferenze | Evento/Danno | ||
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DELLE STRUTTURE AZIENDALI AMA 1. SCARICO DI ATTREZZATURE E MATERIALI NECESSARI ALLA PREDISPOSIZIONE DELL’AREA DI CANTIERE | Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - automezzi aziendali pesanti e leggeri in transito; - macchine operatrici (gru, pale meccaniche, carrelli elevatori, spazzatrici, ecc.), in servizio; - automezzi di altre ditte appaltatrici, prestatori d’opera, terzi che effettuano lavori o servizi; - autovetture aziendali e/o private preventivamente autorizzate all’accesso dal personale addetto alla custodia e vigilanza del sito | - Incidenti - Urti - Investimenti | MISURE COMPORTAMENTALI PER L’AGGIUDICATARIO - Durante la fase di scarico di materiale ed attrezzature e durante la predisposizione del cantiere, verificare che non siano presenti altri veicoli o lavorazioni in genere. - In caso di necessità, anche in corso d’opera, l’Impresa aggiudicataria deve segnalare eventuali anomalie e/o individuare soluzioni alternative per meglio garantire l’incolumità dei lavoratori. |
Presenza di pedoni: - personale AMA - personale di altri appaltatori/prestatori d’opera/terzi - visitatori | - Incidenti - Urti - Investimenti | MISURE COMPORTAMENTALI PER L’AGGIUDICATARIO - durante la fase di scarico di materiale ed attrezzature e durante la predisposizione del cantiere, verificare che non siano presenti altri veicoli o lavorazioni in genere. - In caso di necessità, anche in corso d’opera, l’Impresa aggiudicataria deve segnalare eventuali anomalie e/o individuare soluzioni alternative per meglio garantire l’incolumità dei lavoratori; - Dare sempre priorità alla sicurezza ed incolumità dei lavoratori. |
FASE | VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | |
Possibili interferenze | Evento/Danno | ||
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DELLE STRUTTURE AZIENDALI AMA 2. LAVORI DI CANTIERIZZAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO | Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - automezzi aziendali pesanti e leggeri in transito; - macchine operatrici (gru, pale meccaniche, carrelli elevatori, spazzatrici, ecc.), in servizio; - automezzi di altre ditte appaltatrici, prestatori d’opera, terzi che effettuano lavori o servizi; - autovetture aziendali e/o private preventivamente autorizzate all’accesso dal personale addetto alla custodia e vigilanza del sito Presenza di pedoni: - personale AMA - personale di altri appaltatori/prestatori d’opera/terzi - visitatori | - Incidenti - Urti - Investimenti - Incidenti - Urti - Investimenti | MISURE COMPORTAMENTALI PER L’AGGIUDICATARIO - Concordare con la committenza l’organizzazione e la pianificazione del lavoro predisponendo un’area di lavoro che sia adeguatamente delimitata o decentrata rispetto alle aree operative della sede, allo scopo di garantire lo svolgimento della propria attività in assenza di interferenze dovute ad altri automezzi, lavoratori o contemporaneità di altri interventi; - Concordare con la committenza l’organizzazione e la pianificazione del lavoro predisponendo un’area di cantiere che sia adeguatamente recintata e delimitata allo scopo di impedire l’ingresso ai non addetti ai lavori al fine di svolgere la propria attività in assenza di interferenze dovute ad altri lavoratori o contemporaneità di altri interventi. - in ogni caso, prima di procedere al cantieramento, il personale dell’Impresa aggiudicataria deve: - eseguire preliminarmente la pulizia e la preparazione dell’area di lavoro; - richiedere la presenza di un preposto della committenza; - verificare che sussistano tutte le condizioni per compiere in sicurezza le manovre necessarie; - durante lo svolgimento delle fasi operative all’interno delle strutture fisiche d’impresa di AMA SpA, è fatto obbligo al personale dell’Aggiudicatario di indossare i DPI previsti per i lavori da effettuare, con particolare riguardo ai Dispositivi ad alta visibilità in caso di stazionamento in aree di manovra; - durante la fase di scarico di materiale ed attrezzature e durante la predisposizione del cantiere, verificare che non siano presenti altri veicoli o lavorazioni in genere. - In caso di necessità, anche in corso d’opera, la ditta aggiudicataria deve segnalare eventuali anomalie e/o individuare soluzioni alternative per meglio garantire l’incolumità dei lavoratori; - a conclusione dei lavori di cantierizzazione, il personale della ditta aggiudicataria deve garantire la restituzione dell’area con rimozione dei materiali di risulta e delle attrezzature di lavoro utilizzate. |
FASE | VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | |
Possibili interferenze | Evento/Danno | ||
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DELLE STRUTTURE AZIENDALI AMA 2. LAVORI DI CANTIERIZZAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO | Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - automezzi aziendali pesanti e leggeri in transito; - macchine operatrici (gru, pale meccaniche, carrelli elevatori, spazzatrici, ecc.), in servizio; - automezzi di altre ditte appaltatrici, prestatori d’opera, terzi che effettuano lavori o servizi; - autovetture aziendali e/o private preventivamente autorizzate all’accesso dal personale addetto alla custodia e vigilanza del sito Presenza di pedoni: - personale AMA - personale di altri appaltatori/prestatori d’opera/terzi - visitatori | - Incidenti - Urti - Investimenti - Incidenti - Urti - Investimenti | MISURE COMPORTAMENTALI PER L’AGGIUDICATARIO - in caso di necessità e nell’eventualità di situazioni di emergenza, contattare il preposto della sede ed attenersi alle disposizioni aziendali da lui impartite; - è interdetto l’accesso e il transito all’interno delle aree aziendali non coinvolte dalle operazioni di pulizia e sanificazione; - negli Stabilimenti aziendali è interdetto l’accesso alle aree dismesse, pericolanti e nelle aree con presenza di impianti tecnologici; - è vietato l’uso di macchine, attrezzature e degli impianti tecnologici che non sia stato preventivamente e formalmente autorizzato dalla committenza; - in caso di necessità, anche in corso d’opera, l’impresa aggiudicataria deve segnalare eventuali anomalie e/o individuare soluzioni alternative per meglio garantire l’incolumità dei lavoratori. |
FASE | VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | |
Possibili interferenze | Evento/Danno | ||
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DELLE STRUTTURE AZIENDALI AMA 3. SCARICO DI ATTREZZATURE E MATERIALI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE | Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - automezzi aziendali pesanti e leggeri in transito; - macchine operatrici (gru, pale meccaniche, carrelli elevatori, spazzatrici, ecc.), in servizio; - automezzi di altre ditte appaltatrici, prestatori d’opera, terzi che effettuano lavori o servizi; - autovetture aziendali e/o private preventivamente autorizzate all’accesso dal personale addetto alla custodia e vigilanza del sito | - Incidenti - Urti - Investimenti | MISURE COMPORTAMENTALI PER L’AGGIUDICATARIO - durante la fase di scarico di materiale ed attrezzature e durante la predisposizione del cantiere, verificare che non siano presenti altri veicoli o lavorazioni in genere. - In caso di necessità, anche in corso d’opera, l’impresa aggiudicataria deve segnalare eventuali anomalie e/o individuare soluzioni alternative per meglio garantire l’incolumità dei lavoratori. |
Presenza di pedoni: - personale AMA - personale di altri appaltatori/prestatori d’opera/terzi - visitatori | - Caduta di oggetti | MISURE COMPORTAMENTALI PER L’AGGIUDICATARIO - Prima di procedere allo scarico e allo stoccaggio dei materiali da utilizzare, è buona pratica verificare la superficie di appoggio. Le modalità di stoccaggio dei materiali da utilizzare devono essere tali da garantire la stabilità al ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni esterne. | |
- Caduta di materiali e carichi sospesi | MISURE COMPORTAMENTALI PER L’AGGIUDICATARIO - Le aree di passaggio devono essere idoneamente protette dalla caduta accidentale di materiali ed attrezzature; - Concordare con il responsabile d’impianto o suo preposto le modalità di cantierizzazione e messa in sicurezza dell’area. | ||
- Proiezione di schegge e materiali | MISURE COMPORTAMENTALI PER L’AGGIUDICATARIO - Nei lavori che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori, sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza; - Concordare con il responsabile d’impianto o suo preposto le modalità per un’eventuale cantierizzazione e messa in sicurezza dell’area. |
FASE | VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | |
Possibili interferenze | Evento/Danno | ||
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DELLE STRUTTURE AZIENDALI AMA | Presenza contemporanea di personale delle diverse ditte operanti in loco: - personale aziendale assegnato all’impianto; - personale aziendale alla guida di automezzi per le normali attività operative; - personale di altre ditte appaltatrici, prestatori d’opera, terzi che effettuano lavori o servizi; | - Incidenti | MISURE COMPORTAMENTALI PER L’AGGIUDICATARIO - Prima di procedere alle attività, il preposto ai lavori dovrà individuare la zona di lavoro, valutando la necessità di delimitarla in funzione della posizione degli operatori durante l’intervento e dell’eventuale presenza di altro personale nelle aree limitrofe ovvero qualora la delimitazione dell’area sia già stata realizzata da altri, ne dovrà verificare l’idoneità; - qualora non sia possibile impedire l’accesso all’area di intervento, apponendo barriere visive e cartelli monitori, è obbligatorio il presidio da parte degli addetti fino alla conclusione dei lavori, ovvero al ripristino delle normali condizioni di operatività dell’area trattata. |
- Elettrocuzione - Folgorazione - Ustioni | MISURE COMPORTAMENTALI PER L’AGGIUDICATARIO - Prima di procedere agli interventi manutentivi, il personale dell’esecutore deve prestare particolarmente attenzione alla presenza di cavi elettrici e prese scoperte; - Qualora sia necessario l’uso di scale portatili e/o trabattelli verificare l’assenza di linee elettriche | ||
MISURE COMPORTAMENTALI PER L’AGGIUDICATARIO - A conclusione dei lavori, il preposto dell’esecutore dovrà dare opportuna comunicazione al preposto della committenza del completamento dei lavori, della rimozione dei provvedimenti realizzati durante la fase di preparazione e dei provvedimenti atti a delimitare la zona di lavoro | |||
- Proiezione di schegge e materiali | MISURE COMPORTAMENTALI PER L’AGGIUDICATARIO - Nei lavori che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori, sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza; - Concordare con il responsabile di sede o suo preposto le modalità per un’eventuale cantierizzazione e messa in sicurezza dell’area. |
FASE | VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | |
Possibili interferenze | Evento/Danno | ||
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DELLE STRUTTURE AZIENDALI AMA | Presenza contemporanea di personale delle diverse ditte operanti in loco: - personale aziendale assegnato all’impianto; - personale aziendale alla guida di automezzi per le normali attività operative; - personale di altre ditte appaltatrici, prestatori d’opera, terzi che effettuano lavori o servizi; | - Superfici scivolose per la presenza di reflui e residui di rifiuti | MISURE COMPORTAMENTALI PER L’AGGIUDICATARIO - Qualora nell’area d’intervento si generino superfici bagnate e/o scivolose, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori, sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza; - Concordare con il responsabile di sede o suo preposto le modalità per un’eventuale cantierizzazione e messa in sicurezza dell’area, la predisposizione di adeguata segnaletica di pericolo ovvero l’evacuazione del personale fino al ripristino delle normali condizioni di utilizzo degli ambienti |
Presenza contemporanea delle normali attività di servizio dello Stabilimento | - Presenza di polveri, agenti chimici e biologici | MISURE COMPORTAMENTALI PER L’AGGIUDICATARIO - È fatto obbligo all’esecutore dei lavori di dotare i propri lavoratori di DPI specifici nelle aree aziendali caratterizzate dalla potenziale presenza di polveri, agenti chimici ed agenti biologici per i quali è previsto l’uso di DPI per gli occhi e le vie respiratorie. | |
- Rumorosità ambientale | MISURE COMPORTAMENTALI PER L’AGGIUDICATARIO - È fatto obbligo all’esecutore dei lavori di dotare i propri lavoratori di DPI specifici nelle aree d’impianto caratterizzate dalla presenza di rumorosità ambientale per la quale è previsto l’impiego di otoprotettori. |
FASE | VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | |
Possibili interferenze | Evento/Danno | ||
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DELLE STRUTTURE AZIENDALI AMA | Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - automezzi aziendali pesanti e leggeri in transito; - macchine operatrici (gru, pale meccaniche, carrelli elevatori, spazzatrici, ecc.), in servizio; - automezzi di altre ditte appaltatrici, prestatori d’opera, terzi che effettuano lavori o servizi; - autovetture aziendali e/o private preventivamente autorizzate all’accesso dal personale addetto alla custodia e vigilanza del sito | - Presenza di fumi e gas di scarico | MISURE COMPORTAMENTALI PER L’AGGIUDICATARIO - È fatto obbligo all’esecutore dei lavori di dotare i propri lavoratori di DPI specifici nelle aree di Stabilimento caratterizzate dalla presenza di fumi e gas di scarico per i quali è previsto l’impiego di otoprotettori. - Concordare con il responsabile di sede o suo preposto le modalità per evitare o limitare al massimo le sovrapposizioni tra lavorazioni |
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE | Pag. 52 di 57 | |
Rev. 00 Dicembre 2015 | STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA |
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Secondo l’art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”.
Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell’appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:
garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati
garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all’interno dei siti oggetto dei lavori.
La stima dei costi della sicurezza è stata effettuata sulla base di elenchi di prezzi standard o specializzati, o di prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o di elenco prezzi delle misure di sicurezza dell’AMA SpA.
I costi della sicurezza, secondo quanto introdotto dalla Determinazione n. 3/08, sono stati identificati sulla base delle indicazioni del D.P.R. 222/03, pertanto sono stati analizzati:
a) gli apprestamenti (opere provvigionali);
b) le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all’esecuzione del contratto presso i locali/luoghi dal datore di lavoro committente);
d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, ecc.);
e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE | Pag. 53 di 57 | |
Rev. 00 Dicembre 2011 | STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA |
Non sono state computate nei costi, le misure di prevenzione e protezione adottate per l’eliminazione o la riduzione dei rischi, che si presume siano contemplate nei POS/DVR delle ditte, in quanto fornite ai lavoratori per l’eliminazione dei rischi propri e già computate.
Inoltre non sono state conteggiate le misure di prevenzione e protezione già previste nel DVR del sottoscrittore ospitante (es. DPI già in possesso del personale che effettua attività di supervisione e controllo presso i cantieri).
A seguito della valutazione dei rischi da interferenza, per il servizio in esame, i costi della sicurezza sono stati stimati in € € 77.002,06 (euro settantasettemiladue/06).
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE | Pag. 54 di 57 | |
Rev. 00 Dicembre 2015 | CONCLUSIONI |
CONCLUSIONI
L’impresa o varie che, a seguito di aggiudicazione dell’appalto, avrà/avranno accesso alle sedi aziendali della committente AMA SpA per lo svolgimento dei lavori di cui al presente bando di gara, presa visione del presente DUVRI “statico” predisposto in fase di pregara, ha avuto la facoltà, di presentare proposte integrative (come previsto dall’art. 131 Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006), relative a diverse misure organizzative o comportamentali, che saranno oggetto di valutazione da parte della società ospitante. Tali integrazioni, in nessun caso, genereranno una rideterminazione dei costi. Tali proposte integrative potranno riguardare sia il PSC, ove predisposto, che il presente DUVRI ad esso coordinato.
Il presente documento, che avrà acquisito le eventuali proposte integrative presentate dall’appaltatore, sarà condiviso in sede di riunione congiunta con il Responsabile dei Lavori, ovvero in sua vece, il CSE ovvero il Direttore dei Lavori e i responsabili dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori coinvolti.
In caso di approvazione, il presente XXXXX sarà sottoscritto dalle figure coinvolte nella fornitura.
In caso contrario, nel verbale della prevista riunione di coordinamento saranno riportate e discusse le eventuali modifiche ed integrazioni al presente documento.
Durante la riunione congiunta:
- saranno ufficializzate le figure incaricate dell’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC e nel DUVRI, e in caso di inosservanze da parte della ditta (o varie) operante, è tenuto a comunicarle al Responsabile del Procedimento.
- sarà individuato il Responsabile Tecnico della/delle ditta/ditte appaltatrice/appaltatrici, il quale avrà il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, al referente per l’esecuzione del servizio a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico, e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito;
- saranno stabiliti i criteri di aggiornamento del documento e la tempistica delle eventuali successive riunioni di coordinamento.
Con la sottoscrizione del DUVRI così modificato/integrato e da definirsi “dinamico”, l’impresa appaltatrice si impegna a:
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE | Pag. 55 di 57 | |
Rev. 00 Dicembre 2015 | CONCLUSIONI |
- trasmettere i contenuti del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ai propri lavoratori.
Qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto si rendessero necessarie ulteriori integrazioni ed aggiornamento al DUVRI, quest’ultimo verrà ulteriormente integrato e completato con i verbali delle riunioni di coordinamento da tenersi per definire le ulteriori misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie nel controllo dei rischi interferenziali. Tali integrazioni devono altresì intendersi anche come aggiornamenti del presente documento in caso di mutate situazioni quali ad esempio:
- intervento presso il luogo di esecuzione del servizio di subappalti o di forniture e posa in opera;
- modifiche di carattere tecnico, logistico e organizzativo;
- specifiche disposizioni da parte degli organi di vigilanza.
L’Appaltatore è tenuto, peraltro, ad attuare il coordinamento di tutte le imprese subappaltatrici da lui utilizzate, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici medesime, compatibili tra loro e coerenti con quanto indicato nel DUVRI.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE | Pag. 56 di 57 | |
Rev. 00 Dicembre 2015 | ALLEGATI | |
ALLEGATI |
- Ordini di Servizio n. 4 del 28.01.2011 e n. 69 del 15.11.2012 sulla gestione dell’accesso e transito all’interno delle strutture AMA S.p.A.;
- Procedure di evacuazione di emergenza;
- Autocertificazione fornitore.