Oggetto della concessione
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "E.PORRO"
Art.1
Oggetto della concessione
La concessione appalto ha per oggetto il servizio di gestione del del centro sportivo "E.Porro" sito in Via Cavour, meglio descritto nell'"Allegato Tecnico" e cosi composto:
PISCINA
⮚ N.1 Piscina scoperta con una vasca di dimensioni 25,00 x16,60 m. e profondità 140/200 cm
⮚ N.1 Piscina scoperta con una vasca di dimensioni 16,60x12,00 m. e profondità 65/80 cm
⮚ Blocco servizi, punto ristoro, locali tecnici CAMPI DA TENNIS
⮚ N.1 campo da tennis coperto adibito anche ad uso calcetto ,
⮚ N.2 campi da tennis scoperti,
⮚ Corpo servizi
L’affidamento è effettuato dal Comune ed accettato dal Gestore, con oneri a proprio carico, alle condizioni indicate nel presente capitolato e nel disciplinare di gara.
La concessione prevede l’esecuzione di quanto indicato nel presente capitolato con le integrazioni contenute nell’offerta tecnica gestionale presentata in sede di gara ed in ogni caso, dovrà assicurare i seguenti servizi base:
• apertura, chiusura, sorveglianza e custodia degli impianti nella loro complessità;
• conduzione, manutenzione ordinaria e mantenimento in piena efficienza delle strutture e degli impianti tecnologici;
• pulizia degli impianti e di tutti i locali, spazi al coperto, allo scoperto comprese le pertinenze dati in gestione costituenti il centro sportivo;
• verifiche periodiche degli impianti t ermici ed elettrici, di messa a terra ed assimilabili secondo la normativa vigente;
• installazione e mantenimento in efficienza dei presidi antincendio e della cartellonistica di sicurezza;
• cura e manutenzione delle aree verdi e degli spazi aperti circostanti;
• direzione amministrativa, tecnica e organizzativa del centro;
• assistenza agli utenti;
• attività di segreteria con personale all’uopo destinato;
• attività di bar /ristoro
• eventuali attività aggiuntive proposte in sede di offerta tecnica gestionale;
La gestione del centro sportivo, oggetto dal presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico locale e per nessuna ragione potrà essere sospesa o abbandonata.
Art.2
Durata e importo
La durata della gestione è fissata in anni cinque decorrenti dalla data del provvedimento di affidamento.
L’importo dell’appalto come risultante dalla procedura di gara ammonta a complessivi
€.150.000 . corrispondenti a cinque rate annuali di € 30.000. iascuna.
A scomputo del canone suddetto è prevista l'esecuzione delle opere di manutenzione individuate nell'elaborato Allegato A) il cui valore effettivo sarà determinato ed autorizzato in sede di approvazione del progetto a seguito di verifica delle soluzioni tecniche proposte e di verifica della congruità dei costi stimati. Qualora l'ammontare delle spese ammesse dovesse risultare inferiore al valore complessivo del canone contrattuale offerto in sede di gara, la differenza dovuta dovrà essere corrisposta entro la data di scadenza del contratto.
Art.3
Modalità di avvio della gestione
L'affidatario si impegna ad avviare il servizio di gestione, che potrà essere affidato sotto riserve di legge nelle more della stipula del contratto. L’affidatario dovrà avviare la gestione e quindi garantire la piena fruibilità degli impianti sortivi entro il termine essenziale del 01.06.2017.
Dovranno inoltre essere eseguiti gli interventi previsti nell’allegato tecnico A con le modalità e la tempistica ivi indicata.
Al fine di consentire l'esecuzione degli interventi di manutenzione nel rispetto di tale termine, si procederà a cura del RUP e con il supporto dell'Ufficio Tecnico per gli aspetti di sua competenza, alla consegna dell'impianto, entro 5 giorni dalla data di aggiudicazione, previa redazione di apposito verbale in contraddittorio.
Art.4
Modalità di svolgimento del servizio
.Il servizio dovrà essere svolto dall’Affidatario con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante la propria organizzazione. L’affidatario dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente capitolato nonché le normative vigenti, contemplano.
L’Affidatario è tenuto a gestire, mediante la propria organizzazione, il centro sportivo garantendone la massima apertura, in termini di orario e di periodo, il massimo utilizzo e la massima fruibilità secondo criteri propri dell'uso pubblico. E’ inoltre tenuto a promuovere, coordinare, attuare, gestire e controllare tutte le attività relative all'utilizzo degli impianti costituenti il centro sportivo e le eventuali attività collaterali
L’affidatario è obbligato a servirsi degli impianti, attrezzature e arredi, esclusivamente per l’uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del presente capitolato. In particolare, gli impianti devono funzionare per tutto l’anno, secondo il seguente orario giornaliero:
piscine dal 1 giugno al 10 settembre - Orario di apertura minimo 10 ore giornaliere per tutti i tutta la settimana
campi da tennis:
apertura al pubblico delle strutture coperte almeno dalle ore 9.00 alle ore 21.00 dal lunedì al venerdì , con una mattina o un pomeriggio infrasettimanale di riposo. Il sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00, la domenica e festivi almeno dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Nel periodo estivo (indicativamente dal 1 giugno al 31 agosto ) apertura al pubblico delle strutture scoperte almeno dalle ore 9.00 alle ore 20.00 tutti i giorni della settimana.
Garantirà inoltre n. 1 ingresso gratuito settimanale alla piscina per gli animatori e i ragazzi frequentanti i centri estivi promossi dall'amministrazione comunale (indicativamente dal 15 di giugno al 31 luglio di ogni anno).
Nelle piscine dovranno essere riservati spazi ed orari per attività specifiche rivolte a disabili, se richiesti, con costi differenziati e agevolati.
Nello stabilire quanto sopra il gestore dovrà promuovere, attuare e coordinare tutte le attività relative all’utilizzazione dell’impianto natatorio assicurando che siano condotte le seguenti attività considerate quali minime da garantire:
• Nuoto libero ;
• Corsi di avviamento al nuoto;
• Corsi di nuoto;
per attività presso i campi da tennis scoperti e coperto:
• tennis libero
• calcetto libero presso il campo coperto
• corsi di avviamento al tennis
• corsi di tennis
Nessun compenso o indennità può essere pretesa dall’affidatario per il mancato introito delle tariffe nei giorni di chiusura degli impianti.
Oltre all'osservanza di tutte le norme specifiche del presente capitolato, l’affidatario avrà l’obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore ivi inclusi quelli che dovessero essere emanati durante il periodo di validità dell'affidamento.
Gli impianti dovranno essere fruibili dalla generalità dei cittadini.
E' fatto divieto all'affidatario di favorire od impedire l'ingresso al pubblico con proprie scelte discrezionali. Ogni eventuale diniego dovrà essere preventivamente concordato con l'Amministrazione Comunale, sulla base di gravi motivazioni.
L'affidatario inoltre dovrà porre in essere un programma di idonee iniziative sportive e ricreative che ne prevedano il migliore e più ampio utilizzo. Il calendario, gli orari e i relativi orari di apertura al pubblico dovranno essere approvati e autorizzati dall'Amministrazione Comunale, compreso il calendario e gli orari di manifestazioni promosse e/o patrocinate dal Comune, previo accordo.
L'affidatario è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico l'elenco con le tariffe d'ingresso, gli orari di apertura, le modalità di funzionamento ed eventuali avvisi in merito ad iniziative organizzate presso gli impianti e in merito a temporanee interruzioni o limitazioni del servizio eventualmente autorizzate.
Il numero minimo dei giorni di apertura annui e il monte ore minimo giornaliero di utilizzo della struttura potranno essere modificati solo dall' Amministrazione Comunale su richiesta dell'affidatario e a fronte di motivate considerazioni di efficienza e di organizzazione del servizio.
Qualsiasi tipo di attività sportiva/ricreativa non espressamente prevista nel presente capitolato dovrà essere preventivamente comunicata all'amministrazione comunale per l'approvazione delle relative tariffe, atteso che tali attività non dovranno in alcun modo penalizzare la fruibilità degli impianti per lo svolgimento delle attività sopra elencate con particolare riguardo a quelle di libero accesso.
Art.5
Oneri a carico dell'affidatario
Dalla data di decorrenza e per tutta la durata della gestione sono a carico dell'affidatario:
1. il completo funzionamento degli impianti, secondo quanto stabilito dal presente capitolato;
2. la fornitura e la gestione del personale necessario al funzionamento centro sportivo, nel rispetto delle norme in materia
3. il servizio di vigilanza ininterrotto sull'accesso e sulla permanenza degli utenti con personale in possesso di tutti i requisiti di legge per assolvere tale attività, ed un numero adeguato a norma di legge o di disposizioni amministrative, con immediata sostituzione in caso di assenze o con correlativa diminuzione dell'utenza ammissibile in rapporto alla presenza del personale di salvamento,
4. il servizio di biglietteria e di relative prenotazioni: l'affidatario ha l'obbligo di annotare gli accessi giornalieri agli impianti ed a trasmetterli semestralmente al Comune, distintamente in relazione alla fasce tariffarie in modo tale da costituire nel tempo una base-dati relativa all'affluenza che possa costituire elemento informativo per le decisioni gestionali;
5. la pulizia e il mantenimento dei requisiti igienico sanitari delle vasche delle piscine, la manutenzioni delle aree verdi, il trattamento di disinfestazione antizanzare durante il periodo estivo, nonché la pulizia e la perfetta sistemazione giornaliera di tutti gli stabili. In particolare la pulizia delle docce, degli spogliatori e dei servizi igienici dovrà essere effettuata più volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta alla frequenza di utilizzo degli stessi;
6. la conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti tecnologici, delle strutture e delle attrezzature comprese quelle mancanti al momento della consegna dell'impianto il cui completamento è a carico dell'affidatario;
7. pagamento delle spese per la fornitura d’energia elettrica, gas, acqua e telefono di pertinenza, la voltura di tutte le utenze energetiche, licenze, concessioni, autorizzazioni già in essere nonché l’acquisizione ex novo di quelle necessarie al corretto funzionamento ed alla corretta gestione del centro sportivo ; le spese relative alla tassa rifiuti secondo quanto previsto dal regolamento comunale. L’affidatario dovrà effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti ed esporre gli stessi nel rispetto delle disposizioni comunali (tempistica e modalità).dovrà altresì provvedere allo smaltimento dei rifiuti classificati come pericolosi nel rispetto della vigente normativa in materia tramite soggetti in possesso delle autorizzazioni di legge necessarie allo svolgimento di tale attività.
8. lo sgombero neve e prevenzione gelo dei marciapiedi limitrofi il complesso sportivo e del parcheggio antistante;
9. l’intervento tempestivo di personale tecnico responsabile del funzionamento dell’impianto con reperibilità h 24, per qualsiasi deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi, al fine di eliminare gli inconvenienti ed eventuali cause di pericolo per gli utenti;
10. gli oneri e adempimenti igienico-sanitari nonché gli altri obblighi gestionali;
11. la predisposizione e manutenzione in efficienza degli estintori portatili e dei presidi antincendio in numero e posizionamento adeguati in base alle disposizioni di legge in materia;
12. l'attivazione a proprie cure e spese di un presidio di medicazione e di primo soccorso presso l'impianto, mantenendo a disposizione degli utenti gratuitamente i necessari materiali in primo intervento e soccorso;
13. la costante manutenzione e la disponibilità degli strumenti di rianimazione e degli attrezzi di salvataggio;
14. l'acquisizione a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione degli impianti che dell'attività;
15. le spese relative al presente contratto, xxxxxxxx e conseguenti, xxx comprese quelle di registrazione;
16. la costituzione di apposita polizza assicurativa multirischio e della cauzione, come meglio precisato di seguito nel presente capitolato;
17. per gli impianti di produzione del calore e dell'acqua calda sanitaria dovrà essere individuata la figura del terzo responsabile; gli impianti in generale (imp. elettrico, imp. di riscaldamento) dovranno essere sottoposti a tutte le verifiche periodiche previste dalla normativa vigente.
18. quant’altro necessario anche se non descritto nel presente capitolato per garantire la gestione del servizio a perfetta regola d’arte del centro sportivo
Art.6
Obblighi manutentivi
MANUTENZIONE ORDINARIA
Durante tutto il periodo di durata del servizio l'affidatario dovrò eseguire a sua cura e spese, tutti gli interventi e le opere di manutenzione ordinaria, nessuna esclusa, ivi compresi gli impianti tecnologici, che saranno necessari per mantenere in buono stato di conservazione le strutture sportive, i beni, le attrezzature esistenti nel centro sportivo affidato e gli impianti tecnologici, anche in ottemperanza a norme sopravvenute, nonché ad assicurare l’ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi.
Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il Gestore dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici strettamente necessari.
In caso di inadempimento circa gli obblighi sopra citati il Comune avrà la facoltà di provvedere direttamente, con rimborso di tutte le spese sostenute, purché ne dia contemporaneamente avviso al gestore e fatta salva l’applicazione delle sanzioni e penali previste nel presente capitolato speciale di appalto.
Per la conduzione e gli interventi di manutenzione dell’impianto di riscaldamento e degli impianti elettrici il gestore dovrà servirsi di ditte abilitate, che garantisca la certificazione di conformità ai sensi del D.M. 37 del 22 gennaio 2008.
Tutte le attività manutentive sia di carattere ordinario che straordinario potranno essere svolte dall'affidatario o con personale proprio o con personale di ditte terze in appalto, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, in particolare sull’antimafia, sulla sicurezza e tutela dei lavoratori, lasciando indenne l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità civile e penale.
Dovranno essere effettuate verifiche periodiche sullo stato di manutenzione e sicurezza delle parti strutturali, sulla rispondenza alle norme degli impianti tecnologici, e sulla sicurezza antincendio e quant’altro previsto conformemente al D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Tali verifiche avranno cadenza almeno annuale e copia dei verbali comprovanti gli esiti delle verifiche stesse saranno trasmessi all’Amministrazione Comunale. In caso di accertato pericolo alla incolumità delle persone, l'affidatario provvederà immediatamente, a sua cura e spese, ai necessari transennamenti e/o limitazioni e provvedimenti temporanei per la sicurezza del pubblico, dandone comunicazione all’Amministrazione, fino a che il pericolo non sarà rimosso.
Per manutenzione ordinaria a carico dell'affidatario si intendono tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento, il mantenimento ed il ripristino agibilità riferiti alla quantità e qualità di attrezzature (spogliatoi, servizi igienici, sale di attesa, ecc.) e di benessere (igiene, sicurezza, illuminazione, ventilazione, riscaldamento, acustica, ecc.) tra le quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• RIPARAZIONI, CONTROLLO di oggetti o parti di chiusure (vetri, maniglie, attaccapanni, armadi, panche, arredi, attrezzature di servizio ecc.) accidentalmente rotti, secondo l'occorrenza;
• RIPRESA di intonaci, tinteggiature, verniciature, piccoli interventi di riparazione strutture per deterioramento o manomissione, tinteggiatura di fabbricati all'interno, verniciatura di tutte le parti in ferro e di tutte le parti metalliche degli impianti termici, idrici ed
elettrici;
• CONTROLLO, REGOLAZIONE e mantenimento in efficienza dei corpi illuminanti compresa la sostituzione lampade, controllo e mantenimento in efficienza impianti elettrici e di segnalazione e dei collegamenti elettrici di terra e di illuminazione esterna.
• CONTROLLO, REGOLAZIONE e mantenimento in efficienza scarichi w.c., rubinetti valvole autoclavi, docce, pozzetti acque nere, tenuta guarnizioni varie, pulizie fosse, mantenimento in efficienza scarichi a pavimento, sifoni, griglie di scarico e in generale di tutti gli impianti idrosanitari;
• CONTROLLO, REGOLAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA delle centrali termiche, pulizia locali caldaia, delle caldaie e dei bruciatori ed alimentatori, revisione riparazione delle apparecchiature come caldaie, elettropompe, quadri ed impianti elettrici, apparecchiature di controllo e sicurezza;
• CONTROLLO E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA dell'impianto luci d'emergenza compreso la sostituzione totale o parziale degli accumulatori;
• CONTROLLO E RIGENERAZIONE dello stato di carica estintori , dell'impianto e dei presidi antincendio;
• CONTROLLO E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA del tratto della rete fognaria dalle utenze fino all'innesto dei collettori principali comprese le caditoie di scolo delle acque meteoriche e di piazzale.
La gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto di riscaldamento, termoventilazione e produzione acqua calda dovrà essere effettuata con la massima cura e l'affidatario assumerà la responsabilità dell’esercizio e manutenzione dell’impianto. l'affidatario potrà trasferire tali responsabilità ad un terzo( terzo responsabile) ai sensi della normativa vigente in materia. La manutenzione dovrà essere eseguita in conformità alle disposizioni di legge. In particolare dovrà essere garantita la conduzione delle centrali termiche per il riscaldamento dei locali spogliatoio e produzione acqua calda sanitaria nel pieno rispetto delle norme vigenti e dei regolamenti attuativi, in particolare per quanto riguarda il contenimento dei consumi energetici negli edifici di cui al D.P.R. 412/1993. Il libretto d’uso e manutenzione dei componenti istallati nel rispetto della normativa vigente in materia.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Spetta al Comune la manutenzione straordinaria dell’impianto, di tutte le sue pertinenze interne ed esterne, dei beni, delle attrezzature esistenti negli impianti affidati in concessione e degli impianti tecnologici. Per manutenzione straordinaria si intendono le opere o le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento sostanziale, la sostituzione di parti strutturali dell’edificio; la realizzazione o la sostituzione integrale delle attrezzature e degli impianti
tecnologici; le modifiche dell’assetto distributivo dell’unità immobiliare ad esclusione degli interventi da eseguire a carico dell'affidatario così come precisato nel successivo articolo 7.
Art.7
Interventi da eseguire da parte dell'affidatario
In aggiunta agli obblighi di manutenzione ordinaria di cui al precedente articolo 6, sono a totale carico dell'affidatario gli interventi di cui all'elenco Allegato A) del presente capitolato da eseguirsi a scomputo del canone;
Detti interventi dovranno essere eseguiti, secondo la tempistica indicata nel predetto elaborato, in parte prima dell'apertura dell'impianto e in parte entro il primo anno di gestione del centro ;
Art. 8
Relazione sullo stato e sull’utilizzo degli impianti
L’affidatario ha l’obbligo di presentare annualmente al RUP e all’U.T. comunale in qualità di
supporto tecnico,una specifica relazione tecnica, sullo stato di manutenzione e conservazione degli immobili e degli impianti sportivi e tecnologici nonché copia del rapporti delle verifiche di legge. La relazione tecnica dovrà riportare lo stato di manutenzione generale, indicare le date e i risultati delle ispezioni periodiche agli impianti, cosi come previsto dalle norme vigenti. Alla relazione dovrà inoltre essere allegata copia del registro delle verifiche periodiche e dei controlli relativi all’efficienza degli impianti, dei presidi di sicurezza ed antincendio in uso, alle relative certificazioni di conformità e/o di regolare esecuzione degli interventi rilasciate da ditte o tecnici abilitati. Dovrà inoltre essere presentata all’amministrazione comunale entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione indicante l’utilizzo degli spazi con la rendicontazione delle presenze suddivise per tipologia di utenti e di impianti.
Art.9
Oneri ed adempimenti igienico sanitari
L'affidatario dovrà provvedere ad applicare tutte le norme vigenti e quelle che saranno emanate in ambito igienico-sanitario all'interno di tutti gli impianti , ivi compreso il rispetto dei requisiti in merito alla potabilità delle acque di approvvigionamento delle vasche delle piscine.
e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse.
Per quanto attiene alla gestione della piscina la stessa deve avvenire il trattamento dell’acqua delle vasche in conformità alla normativa vigente d’impianti natatori pubblici. In particolare l’Affidatario dovrà provvedere ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dall’Accordo sancito in data 16/01/2003 tra Stato e Regioni avente ad oggetto: “Requisiti di gestione, controllo e sicurezza ai fini igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio”. II Comune ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento al gestore controlli di laboratorio, dal punto di vista chimico-batteriologico, delle acque contenute nelle vasche. L’analisi dei campioni deve essere effettuata presso un laboratorio individuato dalla ditta previo benestare dell’Amministrazione Comunale. I costi per il prelievo del campioni e le analisi degli stessi sono a totale carico dell’Affidatario ;
L'affidatario dovrà provvedere con modalità determinate dallo stesso alla pulizia degli stabili, delle attrezzature e mantenendo tutte le parti in condizioni sempre buone di pulizia con proprio personale, attrezzature e prodotti idonei.
Art.10
Direzione degli impianti
L'affidatario dovrà garantire la presenza di un direttore tecnico, responsabile del centro sportivo, fornito di adeguato curriculum, da trasmettere all’Amministrazione Comunale, comunicandone il nominativo ed il suo recapito telefonico di pronta reperibilità (h 24) prima dell'avvio del servizio. In via cautelativa l'affidatario è tenuto altresì a comunicare il nominativo di sostituto del responsabile, cui fare riferimento qualora questo non fosse reperibile.
Il responsabile del centro stesso è altresì il responsabile dell'igiene, della sicurezza degli impianti, dei bagnanti e della funzionalità del complesso, e dovrà garantire la propria disponibilità sia durante che al di fuori degli orari di apertura.
L'Amministrazione Comunale, in caso si ritenesse insoddisfatta dell'operato svolto, si riserva la facoltà di richiederne la sostituzione.
Art. 11
Documentazione presso la sede dell'impianto
Fermo restando l'obbligo dell’affidatario di predisporre, tenere presso gli impianti ed aggiornare la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia e che dovesse essere emanata durante il periodo della concessione, dovrà inoltre tenere a disposizione del Comune e delle Autorità competenti, presso il centro sportivo, in caso di controlli, la seguente documentazione:
- nominativo del direttore tecnico del centro sportivo, degli impianti con relativo recapito telefonico (reperibile H24);
- documentazione relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- registro annuale degli interventi di manutenzione e controllo;
- registro relativo al "trattamento delle acque" delle piscine.
- nominativo del responsabile appositamente nominato in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro conformemente al D.Lgs. 81/08 e s.m.i
Art. 12
Servizio bar
L’affidatario è autorizzato a gestire il servizio bar all’interno degli impianti, a complemento dell’attività; tale attività è subordinata alla preventiva acquisizione di tutte le relative autorizzazioni amministrative e sanitarie, nel pieno rispetto della normativa e delle norme di riferimento vigenti in materia.
Agli utenti degli impianti non può essere imposto alcun obbligo di consumazione, né può essere vietata agli stessi la consumazione di alimenti o bevande propri.
Le autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di validità contrattuale, essendo strettamente vincolate e strumentali all’attività dell’impianto affidato in concessione. In relazione alle norme riguardanti l’avviamento commerciale degli esercizi, l’Affidatario non potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo al termine del rapporto contrattuale, per qualunque motivo intervenuto né nei confronti del Comune né nei confronti dell’eventuale successivo gestore. I proventi derivanti dalle attività di cui sopra sono di esclusiva competenza dell’affidatario , che provvederà ad assolvere ogni onere fiscale connesso. Per le consumazioni di bevande e degli altri generi alimentari, l’Affidatario è tenuto ad esporre il listino prezzi nei locali aperti al pubblico. Tutte le operazioni e le attività connesse alla conduzione del bar, nessuna esclusa o eccettuata, debbono essere eseguite dall’affidatario con l’osservanza delle norme in materia, sia vigenti sia di futura emanazione. Sono a totale carico dell’affidatario tutti gli oneri relativi agli arredi, alle attrezzature e a quant’altro necessario per il funzionamento del bar. E' vietato cedere in gestione il servizio bar a terzi.
Art. 13
Utilizzo del centro sportivo da parte del concedente
Il Comune si riserva la disponibilità gratuita di ciascun impianto per n°5 giorni all'anno, fruibili anche in frazioni di mezza giornata, per lo svolgimento di manifestazioni sportive, culturali e ricreative.
L'affidatario in tali occasioni dovrà assicurare gratuitamente l'apertura e il regolare funzionamento dell'impianto E’' facoltà del comune riservarsi inoltre l'utilizzo temporaneo e gratuito delle strutture del centro sportivo per ragioni di interesse pubblico quali aree di raccolta di persone e/o di materiali in occasione di emergenze soprattutto in materia di Protezione Civile (in casi di calamità naturali)
Art.14
Oneri relativi al personale
L’affidatario dovrà assicurare il servizio con proprio personale ch dovrà essere qualificato, di comprovata e documentata esperienza nei campi oggetto dei servizi dedotti in concessione, in possesso dei titoli e dei requisiti previsti per legge rispetto all’attività specifica prestata. . Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità riconosciuta da appositi brevetti rilasciati dalle Autorità competenti (CONI,F.I.N. ecc.), ai sensi del D.M. 10/09/86, e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul
lavoro. A tal fine, la società deve effettuare costante attività di formazione del personale dipendente e degli eventuali collaboratori. L’affidatario , anche se non aderente ad associazioni firmatarie del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di gestione di impianti sportivi, si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti l’oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal suddetto CCNL, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni del CCNL e degli accordi locali integrativi dello stesso nonché ai regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni . Dovrà inoltre corrispondere, entro la scadenza, la regolare retribuzione.
L’Amministrazione comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e l’affidatario , così come non si potrà porre a carico del Comune, la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione del servizio.
L’affidatario dovrà garantire la gestione degli impianti servendosi di una dotazione di personale adeguata rispetto alle caratteristiche degli impianti medesimi ed alle attività programmate.
Il personale addetto dovrà essere munito di un cartellino identificativo con fotografia, in modo che sia evidente l’appartenenza all’organizzazione, dovrà possedere capacità professionali specifiche e comportarsi in modo consono agli utenti ed all’ambiente in cui è chiamato ad operare. Il vestiario dovrà essere conforme alle diverse mansioni svolte e adottare una condotta personale irreprensibile e la riservatezza dei dati e delle informazioni riferite ai soggetti con cui sarà in contatto nel corso dell’espletamento delle proprie funzioni.
. L’affidatario è tenuto a fornire al Responsabile del Procedimento , così come previsto dall’art.10 del presente capitolato, nominativo ed il recapito del direttore tecnico dell’impianto il quale dovrà garantire la continua reperibilità. Il personale impiegato dovrà essere specializzato in relazione alle mansioni da svolgere, comprese quelle di riassetto e rigoverno ; il numero delle unità lavorative utilizzate dovrà essere almeno nel numero minimo prescritto dalla normativa vigente in materia e comunque tale da garantire la perfetta efficienza del servizio e la conservazione del patrimonio comunale. Il personale adibito all’assistenza bagnati dovrà essere in possesso del relativo brevetto di abilitazione al salvataggio come prescritto dalla vigente normativa e dovranno mantenere un adeguato rapporto operatore/spazio acqua.
L’assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l’orario di funzionamento delle piscine Gli assistenti bagnanti, abilitati alle operazioni di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigilano ai fini della sicurezza sulle attività che si svolgono in vasca ed in prossimità della stessa.
L’affidatario si assume ogni responsabilità in relazione a tutti gli adempimenti di legge in materia di retribuzione, di obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per tutto il personale dipendente, sotto qualsiasi forma, derivanti dallo svolgimento delle attività connesse alle gestioni disciplinate dalla presente concessione, assumendone la piena responsabilità in caso d’inadempienza.
L’affidatario sarà pure responsabile dell’onestà e dell’idoneità del personale e, comunque dei danni arrecati a cose, persone ed immobili, nell’esecuzione delle loro incombenze.
L’Affidatario dovrà comunicare l’elenco nominativo del personale che sarà impiegato nel servizio e le eventuali variazioni che si verificassero, con l’indicazione delle mansioni espletate e del tipo di rapporto contrattuale, dando assicurazione della regolarità dei singoli rapporti di lavoro del Comune, della certificazione liberatoria rilasciata dagli istituti previdenziali e assicurativi.
Il Comune si riserva il diritto, per fondati motivi, di chiedere la sostituzione del personale non ritenuto idoneo.
. All’affidatario sono assegnati con oneri a suo carico tutti i compiti nessuno escluso, previsti dall’art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 sue modifiche ed integrazioni. In particolare prima dell’inizio dell’attività, dovrà comunicare al Responsabile del Servizio i nominativi dei “Titolari degli impianti” che sono responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza degli impianti
stessi. L’Affidatario si impegna inoltre a predisporre il piano di sicurezza e ad attuarne i contenuti come la posa di planimetrie di orientamento, le istruzioni di sicurezza ecc.; dovrà altresì tenere costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici. Sempre a carico dell’Affidatario è assegnato l’onere di attuare l’art. 6 del D.M. 10 marzo 1998 sue modifiche ed integrazioni, mediante la designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di Primo Soccorso Sanitario e di Prevenzione Incendi e del conseguimento per gli stessi dell’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 Legge 609/96.
L’affidatario ha l’obbligo di assicurare la continuità del servizio per il periodo contrattuale. Atteso l’obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni, l'affidatario in caso di sostituzione del proprio personale, dovrà garantire che la sostituzione, anche per periodi temporanei, avvenga con personale in possesso dei requisiti professionali necessari per l’attività espletata.
Art. 15
Disposizioni in materia di sicurezza
L'uso degli impianti del centro sportivo deve essere improntato a criteri di rispetto per la sicurezza e la civile convivenza; eventuali rischi da usi difformi sono di esclusiva responsabilità dell'affidatario con esclusione di qualsiasi responsabilità a carico del Comune. In ogni caso l'affidatario è espressamente obbligato a tenere sollevato e indenne il comune di Lodi Vecchio da tutti i danni sia diretti sia indiretti che potessero comunque e a chiunque (persone o cose) derivare in dipendenza o connessione all'utilizzo degli impianti sollevando il comune da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale che stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione in argomento.
L'affidatario resta l'unico responsabile in materia di gestione della sicurezza relativamente alle attività dalla stessa effettuata presso gli impianti in argomento.
L'affidatario è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.lgs.n. 81/2008 e s.m.i e le prestazioni dedotte nella concessione di che trattasi saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro. Lo stesso dovrà dotarsi di un proprio piano d'emergenza e di sicurezza completo di planimetrie indicanti le vie d’esodo e le istruzioni comportamentali, divieti e limitazioni da affiggere in modo e numero adeguato, avere la disponibilità dei presidi di primo soccorso (defribrillatore compreso), organizzare e formare la squadra antincendio e di primo soccorso compreso personale abilitato all'utilizzo del defibrillatore. L'affidatario, per tutta la durata della concessione, assume la funzione e gli obblighi del “datore di lavoro” previsti dal D. Lgs. N°81/2008; dovrà inoltre individuare il Responsabile della sicurezza dell’impianto, ai sensi del D.M. 18.3.96 e s.m.i. (“Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio d’impianti sportivi”).
L'affidatario deve tassativamente comunicare al Comune, prima dell'avvio del servizio, il nominativo del proprio Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente (se previsto), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (se nominato) e degli Addetti designati alla gestione delle Emergenze (antincendio – primo soccorso) debitamente formati a cura dell'affidatario, nonché il nominativo della persona referente “in loco” per l'affidatario, delegato a rappresentarlo, quando necessario, per tutte le attività di gestione della sicurezza e le misure di coordinamento.
gli assistenti xxxxxxxx e gli istruttori di nuoto dovranno essere abilitati a norma di legge alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso nonché dotati di adeguato abbigliamento uniforme che li renda immediatamente riconoscibili a bordo vasca.
l'affidatario dovrà altresì:
- condurre il centro sportivo nel rispetto delle norme nazionali e regionali per assicurare adeguate condizioni igienico-sanitarie, la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici.
- comunicare tempestivamente e formalmente all’A.C. qualsiasi inconveniente tecnico che possa pregiudicare il funzionamento degli impianti sportivi e/o la pubblica incolumità.
- realizzare gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza del complesso sportivo.
- farsi carico dell’onere del conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica e del rinnovo periodico di conformità antincendio dell’impianto sportivo, ai sensi del D.P.R. 1.8.2011 n. 151.
- verificare la regolarità della certificazione incendi;
- verificare e controllare periodicamente i presidi antincendio e di sicurezza (estintori, bocchette antincendio, ecc.) e loro corretta dislocazione conformemente alla vigente normativa in materia;
- verificare che le vie d'esodo siano sempre praticabili e segnalate.
- verificare e identificare i pericoli provenienti da materiali combustibili ed infiammabili;
- controllare periodicamente l'efficienza degli impianti di segnalazione e sicurezza.
Art.16
Garanzie a carico dell'affidatario
L'affidatario è tenuto alla stipula di una polizza assicurativa multirischio, con primaria compagnia di assicurazione, per l'intera durata dell'appalto, da depositarsi al momento della stipula del contratto, ovvero al momento di consegna degli impianti se antecedente alla stipula stessa, a copertura di ogni rischio di responsabilità civile verso terzi e infortuni connesso all'uso di tutti gli impianti, compresi utenti, i dipendenti o collaboratori in genere e il concedente, per i danni agli impianti imputabile a se stesso, per incendio, furto e dolo, rischio lavorativo e garanzie complementari per fabbricati e relativi impianti di proprietà del concedente e ricorso terzi, con i seguenti massimali minimi:
€ 2.500.000,00 per catastrofe
€ 2 000.000,00 per danni a persone, anche invalidanti in modo permanente, o morte;
€ 1.000.000,00 per danni a cose
In particolare la polizza assicurativa dovrà esplicitamente evidenziare con apposita clausola, che la copertura si deve estendere oltre che alle cose, anche a tutte le persone che utilizzano gli impianti, senza alcune esclusione e compreso il pubblico che non svolge attività sportiva, e che l'Amministrazione Comunale e le terze persone sono comunque sgravate da ogni onere e qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero verificarsi alle suddette persone, anche a causa di irregolare funzionamento degli impianti senza esclusione di sorta.
La sottoscrizione/validità delle coperture assicurative attivate non libera comunque l'affidatario dai rischi e dalle responsabilità connesse al servizio prestato che rimangono a suo esclusivo carico; per eventuali danni a cose o persone il Comune sarà comunque esonerato da qualunque tipo di responsabilità.
L'affidatario è tenuto inoltre. a garanzia dell'esatta osservanza di tutte le clausole del presente, a prestare, in una delle forme previste dalla legge, un a cauzione valevole per l'intera durata dell'appalto pari al valore stimato per le opere di manutenzione straordinaria e di miglioria che si è impegnato ad eseguire, sulla quale il Comune avrà diritto di rivalersi in caso di inadempienza contrattuale, sia per l'esecuzione in danno delle opere a scomputo non eseguite, sia per l'applicazione delle penalità previste dal presente contratto e per ogni danno, derivante da colpa od inosservanza delle condizioni pattuite, senza pregiudizio dei maggiori diritti che eventualmente potessero competere al Comune stesso.
Nel caso in cui la cauzione fosse costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa ( con primaria compagnia di assicurazioni), la stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune.
La cauzione potrà essere parzialmente ridotta, fino al 10% del canone complessivo a seguito di accertata completa e corretta esecuzione delle opere verificata in contraddittorio tra le parti; la differenza resterà vincolata per tutta la durata dell'appalto, sino all'intervenuta regolare riconsegna degli impianti al Comune da parte dell'affidatario.
L'affidatario è tenuto ad integrare la suddetta cauzione ogni qual volta che la stesa dovesse essere in tutto o in parte utilizzata.
Art.17
Responsabilità
A partire dal momento in cui gli impianti saranno consegnati all'affidatario, sarà responsabile d’eventuali danni arrecati agli impianti e ai beni esistenti nonché d’ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione degli interventi e delle attività oggetto dell’affidamento. La stazione appaltante non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del gestore con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il gestore e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del Comune. E’ espressamente fatto divieto all’affidatario (ed ad ogni altro soggetto a lui collegato), per qualsiasi motivazione o finalità, concedere in garanzia, pegno o ipoteca tutte e o parte delle strutture, infrastrutture e degli arredi ed attrezzature, rientranti nell’oggetto dell’affidamento e comunque realizzate in forza dell’aggiudicazione della gestione. L’affidatario sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell’incolumità e sicurezza del proprio personale, di quello dell’amministrazione comunale degli utenti e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto sotto il profilo penale e civile; a tal fine dovrà adottare, nell’esecuzione dello stesso, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari allo scopo.
L'affidatario risponde, inoltre, nei confronti del Comune per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o cose da parte del pubblico intervenuto alle manifestazioni, gare o esibizioni organizzate presso le strutture concesse.
Art.18
Divieto di modificazione e destinazione degli impianti
Nessuna opera o modifica potrà essere apportata agli impianti o alle attrezzature senza il preventivo benestare scritto dell'Amministrazione
E' espressamente vietata ogni forma di utilizzazione degli impianti diversa da quella prevista nel presente capitolato,, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
Art.19
Interruzione dei servizi
Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, servizio pubblico e per nessuna ragione esso potrà essere sospeso o abbandonato, salvo per scioperi o per altri casi di forza maggiore. In caso di sciopero l'affidatario è tenuto a dare comunicazione dell’avvenuta proclamazione dello sciopero all’ente interessato, con preavviso non inferiore a 5 giorni, precisando, in particolare, la durata della sospensione del servizio. In ogni caso l'affidatario deve assicurare i servizi minimi essenziali definiti dalla normativa in essere.
.All'affidatario potrà altresì essere concesso di sospendere temporaneamente i servizi di cui alla presente capitolato per limitati periodi preventivamente convenuti con l'Amministrazione, esclusivamente nei seguenti casi:
1. nel caso in cui ciò si rendesse necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione non prevedibile degli impianti;
2. per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili e impongano la sospensione delle attività.
Art. 20
Controlli da parte del concedente
Il RUP è il Responsabile del settore comunale di riferimento del servizio. Spettano al RUP, con il supporto del Settore Tecnico per aspetti tecnici di sua competenza, il controllo, la verifica e l’applicazione delle prescrizioni indicate nel presente capitolato.
Art.21
Altri oneri e obblighi
L'affidatario è tenuto alla corretta utilizzazione degli impianti costituenti il centro sportivo ed al rispetto di tutte le norme previste dalla presente capitolato.
Oltre all'osservanza di tutte le norme qui specificate, l'affidatario avrà l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge in materia di esercizio di attività sportiva.
Durante lo svolgimento delle attività sportive autorizzate l'affidatario dovrà garantire la presenza di persone idonee a sorvegliarne il regolare andamento, nonché la presenza dei necessari presidi sanitari compreso il defibrillatore.
L'affidatario è anche tenuto al rispetto dei seguenti ulteriori obblighi:
a) trattare con la massima riservatezza, escludendone la diffusione a terzi salvo espressa autorizzazione del Comune, tutte le informazioni concernenti l’attività comunale, delle quali vengano a conoscenza i dipendenti dell’appaltatore assegnati al servizio a causa dello svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto;
b) rispettare gli obblighi e le prescrizioni a proprio carico disposti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del d.lgs 30/03/2001 n. 165” e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Lodi Vecchio approvato con deliberazione di G.C. N.176 del 20/12/2013 parzialmente rettificata con deliberazione G.C. n. 13 del 15./01/2014.
c)comunicare tempestivamente alla Prefettura e ad al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa
d) non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non conferire incarichi ad ex dipendenti pubblici che, per conto della p.a. dalla quale dipendevano, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell’aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego.
e) rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010. A tal fine l’appaltatore si obbliga ad utilizzare per i pagamenti esclusivamente conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, comunicando al Comune, prima dell’inizio del servizio, le coordinate (IBAN – Banca o servizio postale – Agenzia), oltre che le generalità e codice fiscale dei soggetti che potranno operare sul medesimo conto.
Eventuali variazioni delle predette informazioni dovranno essere comunicati entro sette giorni dal loro verificarsi.
Qualsiasi contratto eventualmente stipulato con altre imprese a qualsiasi titolo interessate il presente servizio dovrà riportare, a pena di nullità, apposita dichiarazione nella quale il sub contraente attesti di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010.
Art.22
Utilizzo di cooperative sociali di tipo b)
Nel caso in cui l'affidatario intenda avvalersi, per la gestione dei servizi di
a) pulizia delle strutture e degli impianti, manutenzione ordinaria e taglio dell'erba
b) vendita biglietti ed abbonamenti
c) gestione del servizio bar
di cooperative sociali cittadine di tipo b), questi si impegna affinché le cooperative stesse:
• applichino il contratto collettivo di lavoro delle cooperative sociali:
• rispettino la percentuale di impiego del 30% di persone svantaggiate, cosi come prescritto dalla normativa vigente;
• mettano a disposizione del Comune, su richiesta, le certificazioni delle condizioni di svantaggio delle persone impiegate;
Gravi e reiterate violazioni di quanto sopra, contestate all'affidatario dall'Amministrazione Comunale, costituiscono condizioni per la risoluzione del contratto.
Art.23
Corrispettivi dell'affidatario
Il Comune, per tutta la durata dell'appalto, riconosce all'affidatario, quale corrispettivo della gestione, la riscossione delle tariffe relative alla fruizione dei servizi affidati.
Le tariffe saranno stabilite su proposta dell'affidatario approvata con Deliberazione della Giunta Comunale.
Le tariffe al pubblico non potranno essere gravate da ulteriori oneri..
Resta salva la facoltà dell'affidatario di applicare prezzi inferiori a quelli massimi convenuti contrattualmente.
Gli importi massimi delle tariffe potranno essere soggetti a variazione annuale entro il limite massimo del tasso di inflazione, sempre previa preventiva approvazione dell’Amministrazione Comunale.
L'affidatario, in riferimento a nuovi servizi e corsi che venissero introdotti nel corso di durata dell'appalto e per i quali non è stata predeterminata la relativa tariffa, potrà proporre integrazioni alle voci di tariffa stabilite contrattualmente. Le suddette integrazioni dovranno essere approvate preventivamente dalla Giunta Comunale, che in tale sede terrà a riferimento per quanto possibile i prezzi delle voci di tariffa già in vigore.
All'affidatario ha il diritto di procedere, sotto la propria responsabilità, al recupero delle tariffe dovute e non pagate; ove ometta tali adempimenti per sua negligenza od intempestività, rimarranno a suo carico le somme che non ha potuto recuperare.
Qualora, per qualsiasi ragione, gli impianti dovessero restare chiusi, nulla è dovuto all'affidatario per mancati incassi
L'affidatario è tenuto a trasmettere all'Ufficio Sport del Comune con cadenza annuale il rendiconto annuale di tutte le entrate e delle spese relative agli impianti in gestione.
Art.24
Pubblicità
All'affidatario è riconosciuta la facoltà di esercitare attività promozionale e pubblicitaria, riferita alla propria attività gestionale, che sarà sempre affiancata dalla dizione:
CITTA’ DI LODI VECCHIO-ASSESSORATO ALLO SPORT
previa comunicazione al responsabile settore Sport.
Nulla potrà pretendere l'affidatario nel caso l'Amministrazione comunale richieda la concessione di spazi pubblicitari all'interno degli impianti, compatibilmente con le disponibilità degli stessi, per i propri compiti istituzionali.
E' fatto divieto di affiggere e/o esporre manifesti, locandine, avvisi, striscioni di contenuto ingiurioso e/o contrario agli elementari principi morali e di civile rispetto delle persone.
E’ vietata altresì l’installazione di tabelle pubblicitarie , di qualunque genere e dimensioni, illuminate e non , sui prospetti esterni dell’immobile, mura perimetrali e solai , riservate esclusivamente all’ente concedente. Le tabelle d’esercizio, indicanti esclusivamente
l’identificazione del gestore o tipologia dell’impianto devono essere preventivamente autorizzate dal RUP.
Il piano della sicurezza, le speciali norme igieniche sanitarie e di pulizia interna , le tariffe , gli orari inerenti l’uso del’impianto sportivo, dovranno essere esposte al pubblico in luogo ben visibile.
Art.25
Consegna e riconsegna degli impianti
L'affidatario rimane consegnatario dei locali , degli impianti e delle attrezzature esistenti, e di quant’altro costituente il Centro Sportivo , oggetto del presente capitolato, quali risultino dai verbali di consistenza e di consegna che verranno redatti dal RUP con il supporto dell'Ufficio Tecnico del Comune per gli aspetti di sua competenza, in contradditorio tra le parti all'inizio della gestione.
Tali verbali saranno aggiornati dando atto sin d'ora che le attrezzature mobili e gli arredamenti deteriorati dovranno essere tempestivamente sostituiti a cura e spese dell'affidatario.
Al momento della cessazione del contratto di gestione, l'affidatario dovrà riconsegnare i complessi sportivi e gli impianti in condizioni di agibilità e d'uso nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, fatto salvo il naturale deterioramento e le eventuali opere di miglioria e modifica apportate agli impianti con il consenso dell'Amministrazione. A tal scopo sarà redatto a fine gestione da parte del RUP con il supporto dell'Ufficio Tecnico del Comune per gli aspetti tecnici di sua competenza, in contradditorio tra le parti verbale di consistenza e di consegna al Comune.
Art.26
Controlli
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli periodici atti ad accertare la regolarità dell'utilizzo delle strutture.
I suddetti controlli potranno avvenire in ogni momento e senza preavviso e potranno essere effettuati da personale comunale o da esperti nominati dall'Amministrazione.
A tale fine il personale comunale o incaricato ha diritto di libero accesso al centro sportivo.
Art.27
Inadempienze contrattuali ed esecuzione d'ufficio
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo precedente emerga la necessità di effettuare interventi sugli impianti, l'affidatario dovrà provvedervi non oltre 30 giorni dalla diffida da parte del Comune, salvo che gli stessi non rivestano carattere di urgenza; in tal caso il termine sarà adeguatamente ridotto a insindacabile giudizio del RUP con il supporto dell'Ufficio Tecnico del Comune per gli aspetti tecnici di sua competenza .
Scaduto il termine di cui sopra senza che l'affidatario abbia provveduto, il comune potrà effettuare d'ufficio gli interventi intimati, salvo rivalsa nei confronti dell'affidatario, mediante escussione delle necessarie somme di cauzione.
I disposti di cui ai comma precedenti si applicano anche in ogni caso in cui vengano accertate da parte degli uffici ed organi del Comune inadempienze agli obblighi gestionali e manutentivi assunti.
Art.28
Cessazione anticipata dell'appalto
Il Comune procederà a dichiarare la decadenza della concessione e la risoluzione del contratto, mediante semplice comunicazione inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e senza che l'affidatario possa pretender risarcimenti o indennizzi di alcun genere nei seguenti casi:
a) cessione dell'appalto non autorizzata o di subappalto della gestione,
b) apertura di procedimento giudiziale da parte del Comune a carico dell'affidatario
c) messa in liquidazione o fallimento dell'affidatario o in altri casi di cessazione dell'attività dell'affidatario
d) esercizio di attività diverse da quelle autorizzate
e) per interruzione della gestione degli impianti non autorizzata, salvo i casi di forza maggiore
f) per ripetute violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, fermo restando per l'affidatario l'obbligo al risarcimento degli eventuali danni.
g) gravi violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali;
h) gravi inosservanze delle norme igienico-sanitarie nella conduzione dei servizi
i) qualora l'affidatario e i suoi dipendenti pongano in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente grave violazione di legge o inosservanza di ordinanze o prescrizioni del Sindaco o della competente ATS;
j) impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte dell'affidatario a seguito di controlli relativi a quanto previsto dalla normativa antimafia
k) applicazione di tariffe diverse da quelle contrattualmente convenute o successivamente approvate,
l) gravi danni prodotti agli impianti e alle attrezzature, o gravi carenze nella manutenzione,
m) inosservanza delle disposizioni di legge relative al personale utilizzato, degli obblighi contrattualmente assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori o mancato rispetto delle norme di sicurezza del lavoro,
n) reiterata violazione agli obblighi gestionali e manutentivi previsti nel presente capitolato,
o) mancato rispetto degli obblighi contrattuali riguardo ai lavoratori, ivi compreso il rispetto della congruità del corrispettivo spettante ai lavoratori, così come stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
p) mancato avvio del servizio alla data stabilita
q) mancata attivazione e/o reintegro della cauzione e/o della/e copertura/e assicurativa/e prevista/e nel presente atto
r) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per reato di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016
s) condanna definitiva per un delitto che comporti l’incapacità a trattare con la Pubblica Amministrazione
t) rilevanti motivi di pubblico interesse,
u) gravi motivi di ordine pubblico,
v) venir meno della fiducia nei confronti dell'affidatario, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti ed atteggiamenti incompatibili con le finalità dell'appalto stesso.
w) violazione delle disposizioni della legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
x) violazione di uno o più obblighi prescritti a carico degli appaltatori dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del d.lgs 30/03/2001 n. 165” e del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Lodi Vecchio;
y) previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula od esecuzione del contratto, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall’art.317 c.p. commesso nell’esercizio delle predette funzioni;
z) previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti dell’appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’operatore economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
aa) conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque il conferimento di incarichi ad ex dipendenti pubblici che, per conto della p.a. dalla quale dipendevano, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del contraente per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego.
La risoluzione anticipata dell'appalto non dà diritto all'affidatario ad indennità o risarcimento alcuno, e comporterà l'incameramento della cauzione di cui all'art.16
Art.29 Rifusione danni e penalità
Fermo restando l’obbligo di risarcire gli eventuali ulteriori danni, il Comune, a suo insindacabile giudizio, potrà applicare penali per irregolarità e inadempienze relative a quanto contrattualmente previsto. All’applicazione della penale si procederà previa contestazione dell’inadempimento, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata, da effettuarsi a cura dell’Ufficio Sport. l'affidatario ha facoltà di presentare, anche a mezzo fax, le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata o della posta elettronica certificata. La penale verrà applicata in assenza di risposta scritta nei tempi ivi indicati, ovvero nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi.
Costituiscono causa per l’applicazione delle relative penali le seguenti inadempienze:
1.Mancata pulizia ed accurata disinfezione giornaliera di spogliatoi, cabine, o servizi igienici € 500,00
2. Mancata pulizia ed accurata disinfezione giornaliera arredi € 250,00
3. Mancata pulizia giornaliera del fondo vasca € 500,00
4. Mancata cura del decoro delle aree di pertinenza esterne e non € 500,00
5. Mancata rimozione giornaliera di ogni rifiuto € 150,00
6. Mancato riordino giornaliero delle attrezzature dopo la chiusura € 150,00
7. Mancato taglio almeno quindicinale dell’erba € 500,00 8.Mancato rispetto degli obblighi relativi alla dotazione /
qualificazione / rispetto degli orari di servizio del personale posto in servizio per funzionamento delle strutture e dei servizi. Costituisce altresì causa di penale la comprovata
violazione degli obblighi retributivi e/o corrispettivi del personale a qualunque titolo adibito allo svolgimento delle attività. € 1.000,00
9. Mancato rispetto degli orari di apertura dell’impianto € 100,00
Per altre penalità non indicate sono irrogate sanzioni in misura variabile tra € 300,00 e € 1.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio. All'affidatario sarà applicata una penalità fissa di € 1.000,00 per interruzione, anche parziale, del servizio, per qualsivoglia motivo determinatasi, esclusa la forza maggiore. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto .Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. La riscossione dell'ammontare delle penalità da parte del Comune viene effettuata mediante versamento in Tesoreria da parte dell'affidatario a seguito del provvedimento definitivo del Responsabile del procedimento. In difetto, si procederà mediante escussione delle necessarie somme della cauzione
.
Art.30
Controversie
Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in sede di applicazione del contratto, verranno risolte in via bonaria tra le parti, se necessario con l’ausilio del collegio consultivo tecnico previsto dall’art.209 del d.lgs nr.50/2016 .
Le controversie non risolte bonariamente saranno devolute al giudice ordinario, con espressa esclusione dell’arbitrato.
Il Foro competente è quello di Lodi
Per qualsiasi controversia l'affidatario dovrà eleggere domicilio legale a Lodi Vecchio
Art.31
Divieto di subappalto e di cessione del contratto
La gestione totale o parziale degli impianti non può essere concessa in subappalto, salvo l'eventuale affidamento a cooperative sociali cittadine di tipo b) dei servizi di cui all'art. 22, pena la decadenza.
E' vietata sotto qualsiasi forma la cessione totale o parziale del contratto non autorizzata, pena la nullità ai sensi di legge.
Art.32
Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico dell'affidatario.
Art. 33
Incarico trattamento dati personali
Per l’attività oggetto del servizio, l'affidatario assume la qualifica di incaricato del trattamento dati personali in nome e per conto del Comune ai sensi del d.lgs nr.196/2003.
In tale qualifica, potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività affidate adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.
Art.34
Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato di rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.