FAST TRACK
FAST TRACK
MEDIATION
Regolamento
1 Maggio 2015
Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
a) Il presente regolamento si applica a tutte le controversie civili e commerciali che le parti decidono di sottoporre espressamente alle Fast Track Mediation Rules della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano (CAM).
b) Le parti accettano che la procedura venga condotta secondo il regolamento vigente al momento del deposito della domanda di mediazione.
Con il consenso della Segreteria le parti possono derogare alle previsioni del regolamento.
c) Il codice etico dei mediatori (All. 1) e il Tariffario delle FTMR (All. 2) costituiscono parte integrale del presente regolamento.
Art. 2 – ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA
a) Le comunicazioni con la Segreteria avvengono in inglese o in italiano.
b) La lingua della mediazione viene scelta di comune accordo tra le parti.
c) La procedura di mediazione viene attivata con il deposito della domanda di mediazione (o di domanda congiunta di mediazione) presso la Segreteria.
d) La parte che attiva la domanda può allegare i documenti che ritiene utili ad una migliore comprensione del caso.
e) La Segreteria provvede ad inoltrare la domanda di mediazione alla parte invitata assegnandole un termine di 20 giorni per la risposta.
f) Se la parte invitata comunica il proprio rifiuto oppure non fornisce risposta entro il termine assegnato, la
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procedura viene archiviata dandone comunicazione alla parte attivante.
g) Se la parte invitata accetta l’invito in mediazione, dovrà compilare ed inviare alla Segreteria l’apposito modello allegando i documenti ritenuti necessari alla migliore comprensione del caso.
h) Tutta la documentazione depositata è disponibile per la consultazione a tutte le parti del procedimento di mediazione.
i) La Segreteria comunica alla parte attivante l’adesione
della parte invitata, e assegna un termine per il pagamento delle spese di mediazione (All. 2). Se queste non vengono versate nel termine indicato, la procedura viene archiviata
j) La procedura di mediazione può essere attivata indipendentemente dall’introduzione di un procedimento giudiziario o arbitrale
Art. 3 – MEDIATORE
a) La Segreteria nomina il mediatore avuto riguardo alle caratteristiche della controversia e a quanto emerso dalle comunicazioni con le parti. Le parti possono congiuntamente selezionare un mediatore dalla lista dei mediatori CAM. Le parti, congiuntamente o singolarmente, possono chiedere la sostituzione del mediatore in presenza di circostanze che possano sollevare dubbi circa la sua imparzialità e indipendenza. La Segreteria deciderà sul punto.
b) Il mediatore non decide la controversia, ma assiste le parti nel raggiungimento di un accordo condiviso e soddisfacente. Su concorde richiesta delle parti il mediatore può fornire proposte non vincolanti di accordo, purché lo ritenga possibile ed opportuno.
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c) Il mediatore deve osservare le norme di comportamento dettagliate nel codice etico (All.1). Prima dell’incontro con le parti sottoscrive una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità.
Art. 4 – INCONTRO DI MEDIAZIONE
a) L’incontro di mediazione si svolge presso la sede della CAM o un diverso luogo scelto di comune accordo dalle parti con il consenso del mediatore e della Segreteria. La mediazione può essere condotta anche utilizzando mezzi di comunicazione a distanza.
b) XXX può gestire la procedura di mediazione congiuntamente con altri centri di mediazione con i quali abbia accordi di collaborazione.
c) Le parti partecipano personalmente e possono farsi assistere da legali, esperti, consulenti di fiducia. Possono altresì nominare rappresentanti informati sui fatti e dotati dei necessari poteri per negoziare ed eventualmente sottoscrivere l’accordo.
d) Le parti devono comunicare anticipatamente alla Segreteria le generalità dei partecipanti all’incontro di mediazione.
e) La Segreteria, in accordo con il mediatore e le parti, può nominare un consulente tecnico purché le relative spese vengano solidalmente sopportate dalle parti stesse.
f) Non è consentita alcuna verbalizzazione o trascrizione delle dichiarazioni rese e delle informazioni scambiate tra i partecipanti in mediazione, così come del rifiuto o accettazione di eventuali proposte di accordo espresse dal mediatore o dai partecipanti.
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g) Il mediatore conduce l’incontro senza formalità sentendo le parti congiuntamente o anche separatamente. Il mediatore, dopo aver accettato la nomina, può contattare le parti prima dell’incontro e anche tra un incontro e l’altro, nel caso dovesse ritenerlo opportuno.
Art. 5 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Il procedimento di mediazione si conclude in uno dei casi seguenti:
‐ mancato versamento delle somme richieste dalla Segreteria;
‐ le parti raggiungono un accordo;
‐ le parti dichiarano o dimostrano di non avere interesse al proseguimento della procedura;
‐ l’eventuale termine in precedenza stabilito per la durata della mediazione è spirato e le parti non si sono accordate su una proroga dello stesso.
Art. 6 – RISERVATEZZA
a) Ogni fatto o circostanza relativi al procedimento di mediazione, ivi compresa l’esistenza del procedimento stesso, non possono essere rivelati a terzi dalla Segreteria, dal mediatore, dall’esperto e dai partecipanti alla mediazione salvo consenso espresso di tutte le parti.
b) In particolare con riferimento alle dichiarazioni rese e informazioni apprese nelle eventuali sessioni separate, tutti i presenti sono tenuti alla riservatezza nei confronti dei soggetti non presenti salvo espresso consenso alla divulgazione della parte che le ha rese.
Art. 7 – INUTILIZZABILITÀ IN ALTRI PROCEDIMENTI
Le dichiarazioni rese e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate in
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altri procedimenti giudiziali o arbitrali, futuri o in corso, salvo espresso consenso di tutte le parti.
Art. 8 – ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
Il Servizio di Mediazione, i suoi funzionari, i mediatori, non sono responsabili nei confronti delle parti o terzi per qualunque errore, atto o omissione in relazione ai procedimenti di mediazione condotti in ottemperanza a questo Regolamento se non per i casi di dolo o colpa grave.
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