REGOLAMENTO
Comune di Perfugas
Gestore del Servizio Idrico Integrato
REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Approvato con delibera n. 04 del 18 febbraio 2019.
INDICE
Art. | - SERVIZIO ACQUEDOTTO - | Pag. |
TITOLO I – DISPOSIZIONI CARATTERE GENERALE | 4 | |
1 | Distribuzione acqua potabile | 4 |
2 | Qualità acque potabili distribuite | 4 |
3 | Punto di consegna | 4 |
4 | Erogazione dell’acqua potabile | 4 |
5 | Uso dell’acqua potabile | 4 |
6 | Divieto di rivendita | 5 |
7 | Opere di derivazione | 5 |
TITOLO II – OBBLIGHI PER GLI UTENTI | 5 | |
8 | Obblighi generali | 5 |
9 | Apparecchiature di misura | 6 |
10 | Interruzione dell’erogazione | 6 |
TITOLO III – TIPOLOGIA DI FORNITURA | 6 | |
11 | Tipologia di fornitura | 6 |
12 | Forniture per piscine, fontane, ecc | 7 |
13 | Casi particolari | 7 |
14 | Variazione delle dotazioni | 7 |
15 | Consorzi di utenti | 7 |
16 | Bocche antincendio | 7 |
17 | Utenze a bocca tarata | 8 |
18 | Prescrizioni per pozzi | 8 |
19 | Prescrizioni per serbatoi ed autoclavi | 8 |
20 | Prescrizioni per apparecchiature trattamento acqua | 8 |
TITOLO IV – CONTRATTI D’UTENZA | 9 | |
21 | Modalità di accesso alla fornitura | 9 |
22 | Deposito cauzionale | 9 |
23 | Decorrenza della fornitura / Recesso | 9 |
24 | Allacciamento alla rete idrica | 10 |
25 | Lavori di allacciamento | 10 |
26 | Contratto per consorzi, condomini, società | 10 |
27 | Diritto libero accesso del Gestore | 10 |
TITOLO V – NORME TECNICHE | 10 | |
28 | Condizioni tecniche allacciamenti | 10 |
29 | Impianti a cura dell’Utente | 11 |
30 | Prevenzione degli inquinamenti | 11 |
31 | Sanzioni | 11 |
TITOLO VI – SUBENTRI, RIATTIVAZIONI, DISDETTE | 11 | |
32 | Modalità di subentro | 11 |
33 | Inquilini | 12 |
34 | Riattivazioni | 12 |
35 | Disdette | 12 |
- SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE - | ||
TITOLO VII – ALLACCIAMENTI FOGNARI | 12 | |
36 | Obbligatorietà dell’allacciamento | 12 |
37 | Dichiarazione annuale dei prelievi | 12 |
38 | Nuovi allacciamenti | 12 |
39 | Norme tecniche per l’allacciamento | 13 |
TITOLO VIII – OBBLIGHI DEGLI UTENTI | 13 | |
40 | Obblighi generali | 13 |
41 | Ambito di applicazione | 13 |
42 | Prescrizioni per gli allacciamenti attività di servizi | 14 |
43 | Domanda autorizzazione allo scarico | 15 |
44 | Prescrizioni per l’allacciamenti insediamenti produttivi | 15 |
Art. | - SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE - | Pag. |
45 | Scarichi con inquinanti non previsti dalle tabelle – deroghe | 15 |
46 | Scarichi con sostanze radioattive | 16 |
47 | Sversamenti accidentali | 16 |
48 | Tariffe utenze produttive | 16 |
49 | Accessi ed ispezioni | 17 |
50 | Modalità di prelievo allo scarico – Lettura dei controlli – Superamento dei limiti | 17 |
- TARIFFE – FATTURAZIONE – PAGAMENTI - SANZIONI - | ||
TITOLO IX – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA | 17 | |
51 | Componenti del prezzo | 17 |
52 | Tariffe e quota fissa del Servizio Idrico Integrato | 17 |
53 | Norma fiscale | 18 |
TITOLO X – MODALITA’ DI FATTURAZIONE | 18 | |
54 | Accertamento dei consumi e modalità di fatturazione | 18 |
55 | Invio delle fatture | 19 |
56 | Malfunzionamento contatore/ Fatturazione prelievi autonomi | 19 |
TITOLO XI - PAGAMENTI | 19 | |
57 | Modalità | 19 |
59 | Verifica apparecchiature di misura | 20 |
59 | Dilazioni | 20 |
TITOLO XII - SANZIONI | 20 | |
60 | Penalità per ritardato pagamento | 20 |
61 | Riduzione/Sospensione della fornitura | 20 |
62 | Recupero fatture inevase | 21 |
TITOLO XIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE | 21 | |
63 | Disposizioni varie | 21 |
64 | Allegati | 22 |
SERVIZIO ACQUEDOTTO
Titolo I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.
Art. 1 - Distribuzione acqua potabile.
Il Gestore distribuisce normalmente acqua potabile, a varie categorie di Clienti privati e pubblici, di seguito chiamati Utenti, nel rispetto delle normative di settore comunitarie, nazionali e regionali e delle condizioni del presente Regolamento.
Art. 2 - Qualità delle acque potabili distribuite.
1. La qualità dell’acqua potabile distribuita è conforme alla normativa vigente, con particolare riferimento al D.lgs. 31/2001 ed al D.lgs. 27/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Gestore è responsabile della qualità delle acque fino al punto di consegna.
3. Il Gestore non è responsabile dell’impianto presente a valle del punto di consegna e di tutto ciò che quivi possa accadere e che possa alterare la qualità dell’acqua.
Art. 3 - Punto di consegna.
1. Il punto di consegna è rappresentato dalla bocca di uscita del contatore di misura dei consumi fatturati, posto di norma al confine tra la proprietà pubblica e privata. Per utenze preesistenti e contatori all’interno della proprietà privata (eccezionalmente autorizzati dal Gestore), il punto di consegna diventa il confine di proprietà, restando di competenza e responsabilità del privato proprietario la conduzione, la manutenzione e la vigilanza da manomissioni del tratto di tubo che dal confine di proprietà giunge al contatore. In questi casi, il Gestore provvederà alla installazione di una valvola di sezionamento da porre al confine della proprietà privata con la pubblica via, al fine di interrompere la fornitura qualora l’utente non provveda alla esecuzione tempestiva di eventuali interventi di riparazione di sua competenza. Eventuali contatori installati a valle di quello utilizzato dal Gestore per la misura dell’acqua non sono mai considerati punti di consegna (contatori divisionali dei condomini).
2. Nel caso di nuovi contatori e della sostituzione programmata degli stessi, la posa dovrà avvenire al confine tra la proprietà pubblica e privata, eventuali costi di riqualificazione degli allacciamenti sono a carico dell’Utente.
Art. 4 - Erogazione dell’acqua potabile.
1. Il Gestore fornisce acqua potabile ai propri Utenti nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 152/2006. La somministrazione di acqua potabile è regolata dalle norme previste dal C.C. agli artt. 1559 e seguenti.
2. L’acqua potabile è erogata nei limiti dell’estensione e delle potenzialità degli impianti. Tutte le erogazioni sono ad afflusso continuativo, misurato con apposite apparecchiature di misura.
3. L’acqua potabile può essere erogata anche per i servizi di sicurezza contro gli incendi e per usi occasionali o con durata limitata (es.: lavaggio strade e piazze, spettacoli, feste popolari, cantieri, rifornimenti vari, ecc.); è inoltre consentito, essendovene la possibilità, in carenza di altra fonte alternativa, l’utilizzo di acqua potabile per l’irrigazione degli spazi pubblici a verde attrezzato.
4. Il Gestore si obbliga a garantire la dotazione prevista contrattualmente. Sono fatti salvi i casi in cui il Gestore non possa erogare acqua per caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5 - Uso dell’acqua potabile.
1. L’acqua potabile è usata direttamente dall’Utente che si impegna a non utilizzarla per usi diversi da quelli dichiarati nella domanda di fornitura.
2. Nel caso di variazioni d’uso dell’acqua da parte dell’Utente rispetto a quanto contrattualmente stabilito il Gestore dovrà esserne preventivamente informato, e si provvederà alla stipula del relativo nuovo contratto.
3. Nel caso in cui la comunicazione delle variazioni di cui sopra non sia stata effettuata, il Gestore, previo accertamento delle variazioni d’uso intervenute, si riserva il diritto di rifatturare i consumi secondo i corrispondenti nuovi valori tariffari, con decorrenza dal giorno in cui la modifica si è verificata.
4. L’Utente deve operare in modo da conseguire il massimo risparmio idrico.
Art. 6 - Divieto di rivendita.
1. Agli Utenti è fatto assoluto divieto di rivendita dell’acqua fornita dal Gestore. Il mancato rispetto di tale divieto, comporta l’immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell’Utente.
2. Gli accertamenti di cui sopra sono effettuati dal personale all’uopo individuato dal Gestore.
Art. 7 - Opere di derivazione.
1. Le derivazioni di utenza (allacciamenti) sono costituite di norma dalle seguenti parti principali:
presa dalla tubazione stradale eseguita con collare di presa e valvola;
tubazione di allacciamento che si estende dal punto di presa al punto di consegna;
gruppo di misura.
2. Il gruppo di misura deve essere collocato in luogo accessibile ed idoneo tale da consentirne l'installazione e le eventuali future manutenzioni e/o sostituzioni. Qualora per ricoverare il contatore sia necessaria l’adozione di un pozzetto, questo deve essere utilizzato esclusivamente per l’impianto idrico e se carrabile deve rispettare le prescrizioni imposte dalla norma UNI EN 124. Il gruppo di misura è adibito alla misura del volume di acqua prelevata, alla riduzione della pressione se necessario ed alla realizzazione del sistema antiriflusso necessario ad impedire che l'acqua già consegnata possa rifluire nell'acquedotto a seguito di anomalie di esercizio.
E' costituito, secondo gli Schemi Tipo allegati al Regolamento, da:
valvola generale piombabile sul piantone di allaccio;
valvola di intercettazione di monte dotata di filtro e riduttore di portata antimorosità;
regolatore di pressione (quando necessario, installazione post contatore);
misuratore di volume (contatore);
valvola di intercettazione di valle, dotata di valvola antiriflusso, rubinetto di prelievo e n. 3 naselli filettati.
3. Le opere di derivazione dalla condotta stradale, fino al punto di consegna, e il misuratore di volume (contatore) sono nella piena ed esclusiva disponibilità del Gestore. Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle medesime spettano esclusivamente al Gestore e sono pertanto vietate agli Utenti ed a chiunque altro, pena il pagamento dei danni, e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di Xxxxx.
4. Il Gestore si riserva la facoltà di spostare la “presa” per reali e comprovate esigenze tecniche, informato l’Utente.
5. Sono di proprietà dell’Utente le condotte, le apparecchiature, gli impianti posti a valle del punto di consegna, ad eccezione del misuratore di volume (contatore), che resta di proprietà del Gestore.
Titolo II - OBBLIGHI PER GLI UTENTI.
Art. 8 - Obblighi generali.
1. L’Utente è tenuto a corrispondere al Gestore per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato, alle scadenze contrattualmente previste, la quota fissa del SII e gli importi tariffari applicati ai volumi risultanti dagli apparecchi di misurazione.
2. L’Utente deve provvedere affinché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti le apparecchiature e tutte le parti costituenti l’impianto e la derivazione, nel tratto che insiste sulla sua proprietà. L’Utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati da qualsiasi causa, anche da terzi, ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione. In particolare l’Utente deve attuare gli accorgimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo e di inquinamento. Le eventuali spese per le operazioni di disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni sono a carico dell’Utente.
3. E’ fatto sempre obbligo, a cura del Gestore e con onere a carico dell’Utente, di installare le apparecchiature indicate ai precedenti punti 7.1 e 7.2. Le apparecchiature costituenti il gruppo di misura saranno collocate, in posizione più vicina possibile al limite di proprietà, in apposita nicchia messa a disposizione dall'Utente o in pozzetto fornito dal Gestore.
4. E' a carico del Gestore la manutenzione di tutti i componenti dell'allacciamento collocati su suolo pubblico e del misuratore (contatore). E' a carico dell'Utente la manutenzione di tutti gli altri componenti dell'allaccio collocati all'interno della sua proprietà.
5. E’ a carico dell’utente la preparazione della nicchia e la muratura dello sportello (quest’ultimo fornito dal Gestore) nel caso di allaccio a parete mentre nel caso di xxxxxxxx a pozzetto dovrà essere predisposto il solo collegamento alla rete interna sino al punto di posa del pozzetto.
Art. 9 - Apparecchiature di misura.
1. L’Utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell’acqua e di tutti gli accessori (compresi i piombi) che siano installati dal Gestore, e pertanto risponde della loro buona conservazione, anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi.
2. La manomissione delle apparecchiature di misura, che dovrà essere accertata dal personale incaricato del controllo, e comunque qualsiasi altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento di tali apparecchiature, danno luogo alla sospensione immediata dell’erogazione, al recesso dal contratto di fornitura e all’azione giudiziaria contro l’Utente.
3. Qualora l’Utente venga a conoscenza della presenza di guasti, ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che il medesimo possa provvedere alle necessarie riparazioni. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni delle apparecchiature di misura e degli accessori sono a carico del Gestore, esclusi i casi in cui il guasto sia stato cagionato con dolo e/o per incuria.
4. Le apparecchiature di misura dell’acqua che dovessero risultare guaste ovvero malfunzionanti, dovranno essere segnalate tempestivamente al Gestore (anche tramite l’apposito numero dedicato WhatsApp) e dovranno inoltre essere immediatamente comunicate le disfunzioni e qualsiasi altra anomalia riscontrata nell’erogazione del servizio.
Art. 10 - Interruzione dell’erogazione.
1. Qualora si verificassero interruzioni nella fornitura, l’Utente deve darne tempestiva segnalazione al Gestore, anche tramite l’apposito numero dedicato WhatsApp.
2. Fatte salve le specifiche previsioni contenute nella Carta dei Servizi, l’Utente non potrà pretendere indennizzo alcuno per la temporanea sospensione dell’erogazione derivante da necessità urgente di esecuzione di lavori sugli impianti, da cause tecniche non imputabili a colpa del Gestore o da qualsivoglia causa di forza maggiore.
Titolo III - TIPOLOGIA DI FORNITURA E DOTAZIONE IDRICA.
Art. 11 - Tipologie di fornitura.
1. Le tipologie di fornitura sono ad uso pubblico ed uso privato. Per forniture ad uso pubblico si intendono quelle destinate ad attività di pubblica utilità, edifici ed impianti destinati a pubblici servizi e ad edifici e servizi di rilevante valenza sociale, la dotazione sarà commisurata alle specifiche esigenze compatibilmente con le risorse disponibili, con esclusione delle forniture disciplinate al successivo art. 12.
2. Per forniture ad uso privato si intendono le seguenti categorie contrattuali:
• uso domestico: acqua potabile destinata all’uso umano: alimentazione, servizi igienici e altri impieghi domestici ordinari, con dotazione minima procapite giornaliera di 150 litri, con l’osservanza di quanto previsto dal DPCM 4 marzo 1996, punto 8 e s.m.i., con esclusione delle forniture disciplinate al successivo art. 12;
• uso non domestico: acqua potabile utilizzata per scopi collegati alle attività industriali, artigianali, commerciali e del settore terziario, la dotazione sarà commisurata alle specifiche attività compatibilmente con le risorse disponibili, con esclusione delle forniture disciplinate al successivo art. 12;
• uso agricolo zootecnico: acqua potabile utilizzata per le attività collegate a quelle agricole e zootecniche, con l’assoluto divieto di uso irriguo, la dotazione sarà commisurata alle specifiche attività compatibilmente con le risorse disponibili;
• uso provvisorio: acqua, potabile o meno, utilizzata per periodi di tempo limitati e nei casi di cui all’art. 4 comma 3, che dovranno essere valutati di volta in volta dal Gestore. Si prevede che il periodo massimo di utilizzo sia pari due mesi. Qualora l’Utente abbia necessità di un periodo di utilizzo superiore dovrà evidenziare i motivi della sua domanda. La dotazione sarà commisurata alle specifiche attività compatibilmente con le risorse disponibili.
3. Le forniture vengono regolate dalle norme contenute nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente ivi previsto, si fa richiamo alle norme previste dal Codice Civile in materia di contratti di somministrazione, agli usi e alle consuetudini.
Art. 12 - Forniture per piscine, fontane e altre attività ludiche, ricreative, ecc...
1. Sono disciplinati dal presente articolo tutti quegli usi privati dell’acqua potabile, con carattere diverso, rispetto a quanto indicato al precedente art.11, che comportano consumi finalizzati ad attività ludiche, ricreative, ecc, quali le utilizzazioni per piscine, fontane, giochi d’acqua, ecc..
2. La fornitura di acqua potabile per le attività di cui al presente articolo sarà commisurata alle effettive disponibilità della rete e dell’impianto, e per le sole quantità che eccedono il soddisfacimento di tutti gli altri usi.
3. La fornitura di acqua potabile per le attività di cui al presente articolo, salvo verifica della disponibilità, può avvenire esclusivamente con allacciamento alla rete appositamente dedicato dotato di specifico contatore.
4. Nel contratto di fornitura di acqua potabile per le attività di cui al presente articolo tra l’Utente ed il Gestore sono disciplinate le modalità di prelievo, che di norma non devono coincidere con i periodi di punta dei consumi domestici.
5. Ai contratti di fornitura di acqua potabile per le attività di cui al presente articolo sono applicate le tariffe della fascia di consumo più alta previste per le utenze non domestiche.
6. Nel caso di approvvigionamento mediante sistemi autonomi e/o di erogazione da parte di acquedotti privati, le utenze di cui al presente articolo, se allacciate alla pubblica rete fognaria sono tenute a denunciare il prelievo idrico secondo quanto previsto dall’art. 38 del presente regolamento.
7. Alle utenze di cui al punto 6 saranno applicate le tariffe, previste al precedente punto 5, relative ai segmenti di servizio erogati.
8. Tutti i nuovi allacciamenti per gli usi disciplinati dal presente articolo sono regolati dalle presenti disposizioni.
Art. 13 - Casi particolari.
Per le Utenze che hanno carattere particolare e che non possono essere assimilate ai precedenti casi, la dotazione sarà commisurata alle specifiche esigenze, previo verifica da parte del Gestore delle effettiva disponibilità.
Art. 14 - Variazioni delle dotazioni.
1. Previa verifica della disponibilità, le dotazioni di cui all’Art.11 possono variare a seconda di particolari, comprovate e motivate esigenze comunicate al Gestore a mezzo di specifica richiesta scritta da parte dell’Utente interessato.
2. Nel caso in cui i consumi rilevati al contatore dell’Utente risultino eccessivi rispetto alle dotazioni contrattuali previste, il Gestore potrà disporre gli opportuni accertamenti che potranno comportare anche la revisione contrattuale.
Art. 15 - Consorzi di Utenti.
Nel caso di consorzi di Utenti, qualunque sia la categoria contrattuale di riferimento di cui all’Art. 11, la dotazione sarà pari alla somma delle dotazioni relative alle singole utenze consorziate.
Art. 16 - Bocche antincendio.
1. Gli allacciamenti ad uso antincendio di nuova costruzione saranno dotati di misuratore di volume. Gli allacciamenti antincendio, sia pubblici sia privati, devono essere usati esclusivamente in caso di incendi, pena la completa sospensione dell’erogazione all’utenza. In caso di incendio, entro tre giorni, l’Utente dovrà comunicare al Gestore l’avvenuta attivazione dell’allacciamento, dando anche indicazione dei tempi di utilizzo con dichiarazione scritta e confermata dei VV. FF. o di altri soggetti intervenuti. Il Gestore provvederà ad una nuova piombatura. In caso di inottemperanza, all’Utente saranno applicate le sanzioni previste dal presente Regolamento.
2. Il Gestore non si assume alcuna responsabilità nel caso di eventuali interruzioni di flusso o di variazioni di pressione.
3. Per l’uso antincendio, il Gestore provvede ad eseguire gli allacciamenti di utenza con la sezione richiesta dall’Utente, con oneri a carico dell’Utente sulla base di costi preventivati dal Gestore, che non potranno comunque eccedere quelli previsti dal prezziario regionale.
4. Per ogni bocca antincendio del diametro minimo sarà dovuto dall’Utente un canone annuo a forfait rapportato alla quota fissa SII dell’uso non domestico.
5. Per installazione di bocche antincendio superiori al diametro minimo il Gestore e l’Utente concorderanno direttamente tra loro le condizioni tecniche ed economiche dell’installazione e della fornitura.
Art. 17 - Utenze a bocca tarata.
Non sono ammesse nuove utenze a bocca tarata.
Art. 18 - Prescrizioni per pozzi d’acqua ad uso privato.
1. I pozzi d’acqua ad uso privato e le condotte da essi alimentate potranno essere collegati idraulicamente con l’impianto utilizzatore dell’acqua potabile ma saranno provvisti di valvole di intercettazione e di ritegno della cui cura e manutenzione si fa carico l’Utente.
2. In caso di inosservanza, il Gestore interromperà l’erogazione dell’acqua potabile fino a quando non saranno realizzate, a cura e spese dell’Utente, le necessarie modifiche. Le eventuali spese sostenute dal Gestore per l’interruzione e per l’eventuale successiva riattivazione dell’utenza, sono a carico dell’Utente, il quale risponde anche degli eventuali danneggiamenti.
3. Se l'immobile servito dal pozzo è allacciato alla pubblica fognatura, l'utente è tenuto a pagare un canone di fognatura e depurazione. A tal scopo è obbligatorio dotare il pozzo di apposito contatore di contabilizzazione del prelievo, fornito dal Gestore ed a carico dell'utente, che dovrà, altresì entro il 31 Gennaio di ogni anno, denunciare al Gestore i prelievi tramite l'apposito modulo (mod. SII005) scaricabile on-line. Le bollette saranno emesse in base ai consumi dichiarati. Il Gestore si riserva la facoltà di verificare l'esattezza di quanto dichiarato, anche tramite accesso alla proprietà dell’utente con personale autorizzato.
Art. 19 - Prescrizioni per serbatoi di accumulo ed autoclavi.
1. Qualora per proprie esigenze, l’Utente ritenga di dotare totalmente a propria cura e spese il proprio impianto interno di un serbatoio di stoccaggio, si dovrà avere la massima cura nell’ubicarlo in un luogo facilmente accessibile, aerato, asciutto, affinché possano essere effettuate le normali operazioni di manutenzione, compresa la pulizia e lo scarico periodici. Dovranno essere impiegati esclusivamente materiali opachi adatti a contenere liquidi alimentari e dovranno essere provvisti di chiusura ermetica, aeratore con barriera anti-insetti, scarico di fondo e troppo pieno. Lo scarico di fondo e quello di troppo pieno non potranno essere direttamente collegati alla fognatura, ma dovrà essere interposto un pozzetto di disconnessione idraulica. La condotta di alimentazione dovrà essere provvista di valvola regolatrice della portata (a galleggiante, o altro sistema equivalente), la condotta di uscita dovrà essere dotata di valvola di intercettazione. La loro installazione dovrà essere sempre dichiarata al Gestore.
2. I serbatoi di stoccaggio non potranno accumulare un volume superiore a quello necessario per un’erogazione di 48 ore, calcolata in riferimento alla dotazione contrattuale dell’Utente.
3. Nel caso in cui siano presenti accumuli superiori a dette quantità, l’Utente è tenuto ad interrompere il flusso idrico non appena raggiunto tale volume; in caso di inosservanza si procederà alla sospensione della fornitura.
4. Il Gestore non assume alcuna responsabilità in merito alle conseguenze derivanti dalla cattiva costruzione e/o conduzione di tali impianti.
5. E’ ammesso l’utilizzo di impianti di sollevamento posti a valle delle apparecchiature di misura, essi devono essere idraulicamente disconnessi dalla presa mediante l’interposizione di un serbatoio di stoccaggio come descritto al precedente punto 1.
Art. 20 - Prescrizioni per apparecchiature di trattamento dell’acqua.
1. L’Utente può adottare apparecchiature di trattamento dell’acqua potabile, nei limiti di quanto prescritto dalle leggi vigenti. La loro installazione, è comunque sempre subordinata all’installazione di un dispositivo di non ritorno dell’acqua.
2. L’Utente sarà sempre responsabile per i danni che potranno essere arrecati dalle eventuali modificazioni delle caratteristiche dell’acqua potabile erogata, anche nel caso in cui queste siano dovute ad errata o cattiva manutenzione degli impianti di sua competenza.
Titolo IV - CONTRATTI DI UTENZA.
Art. 21 - Modalità di accesso alla fornitura.
1. L’uso dell’acqua potabile è fornito ai proprietari, ai locatari o a coloro che siano in possesso a qualsiasi titolo degli immobili da servire, allacciati alla pubblica rete idrica.
2. L’accesso alla fornitura, disciplinato da apposita procedura, prevede la richiesta scritta compilata sull’apposito modulo ( mod. SII001) e consegnata agli uffici del Gestore a cui segue il sopraluogo effettuato dai servizi tecnici utilizzato per redigere il preventivo che, se accettato dall’Utente, dà luogo alla stipula del contratto di fornitura.
3. Il contratto di fornitura consente l’attivazione della fornitura per il quale avvio l’Utente dovrà aver versato sul conto corrente dedicato gli oneri generali, il deposito cauzionale e il corrispettivo d’allacciamento.
4. Le modalità per l’avvio del rapporto contrattuale seguono le disposizioni della Carta dei Servizi.
5. Espletate le procedure interne, necessarie per le verifiche tecniche, i contratti di fornitura saranno rilasciati dal Gestore, in conformità alle presenti disposizioni. Ogni contratto sarà sottoscritto dalle parti e sarà registrato con numerazione progressiva su supporto informatico e cartaceo. Per quanto riguarda i tempi per la successiva fase di allacciamento e attivazione fornitura, valgono le disposizioni contenute nella Scheda 1 allegata alla Carta dei Servizi.
6. Nel caso in cui la domanda venga respinta e/o sospesa, il Gestore provvederà a fornire motivata comunicazione all’Utente.
7. Quando con la domanda di fornitura si chieda lo sdoppiamento dell’utenza principale e questa risulti morosa, il Gestore richiede il saldo delle fatture inevase prima dell’attivazione della fornitura.
8. Qualora sia opportuno effettuare verifiche ulteriori rispetto a quelle previste dal presente Regolamento, il Gestore si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente, per il tempo strettamente necessario alle verifiche, la procedura di fornitura. Tale sospensione sarà tempestivamente comunicata all’Utente, anche via telefono.
Art. 22 - Deposito cauzionale.
1. Il deposito cauzionale applicato dal Gestore alle utenze domestiche è determinato nella tabella “Allegato A”. In caso di utenza servita da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d’uso, il deposito cauzionale massimo è pari alla somma dei valori dei depositi cauzionali.
2. Le utenze agricole sono assoggettate al deposito cauzionale previsto per le utenze domestiche.
3. Per utenze diverse dalle domestiche il Gestore stabilirà gli importi per l’accesso alla fornitura in funzione del diametro del contatore che gli oneri rilevabili dalla tabella “Allegato A” e che saranno versati dall'utente all'atto di sottoscrizione del contratto.
4. Il Gestore non può richiedere il versamento del deposito cauzionale agli utenti finali con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta.
Tale previsione si applica agli utenti finali con consumi annui fino a 500 mc.
5. All’Utente finale non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato. In tal caso il Gestore può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l’ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva.
6. Il deposito cauzionale deve essere restituito contestualmente alla fattura di chiusura del rapporto contrattuale.
7. Il deposito cauzionale e gli oneri di accesso alla fornitura non sono dovuti in caso di Utenze Comunali, quali: scuole, musei, impianti sportivi, biblioteche, uffici vari, ecc.
8. Il Gestore, in presenza di modifiche del Regolamento in vigore approvate dal Consiglio Comunale, informa gli utenti tramite il proprio sito web e richiede l’adeguamento del deposito cauzionale agli Utenti addebitandolo alla prima fattura utile.
Art. 23 - Decorrenza della fornitura / Recesso.
1. La fornitura decorre dalla data di stipula del contratto ed è intesa a tempo indeterminato salvo disdetta di una delle parti. L’Utente che intenda recedere dal contratto dovrà presentare domanda di disdetta utilizzando l’apposito modulo ( mod.SII006) scaricabile da internet. Il Gestore nei tempi stabiliti nella Scheda 1 della Carta provvede alla lettura dei consumi ed alla chiusura della presa.
2. L’Utente a cui è stata assentita la fornitura è sempre obbligato a pagare la quota fissa per la fruizione del SII ed i consumi effettuati dalla data di inizio della fornitura, fino alla data di risoluzione o di scadenza del contratto.
3. Il Gestore, per comprovate motivazioni tecniche e/o di interesse generale, potrà revocare il contratto di fornitura in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta all’Utente almeno trenta giorni prima della data di chiusura dell’utenza.
Art. 24 - Allacciamento alla rete idrica.
1. Gli allacciamenti alla rete idrica sono consentiti a tutti gli edifici e/o alle costruzioni in genere, dotati di titolo di abitabilità e/o agibilità, ovvero con autorizzazione/concessione ad edificare, rilasciato dal Comune secondo le vigenti norme urbanistiche. Sono fatte salve eventuali specifiche limitazioni stabilite dall’Autorità Comunale. Le tariffe di allacciamento sono rilevabili dalla tabella “Allegato B” consultabile presso gli uffici od on-line.
2. Si intende per allacciamento alla pubblica rete idrica l’insieme delle opere civili ed idrauliche necessarie per connettere idraulicamente la rete di distribuzione con l’impianto dell’Utente.
3. Per le utenze domestiche il corrispettivo di allacciamento è stabilito nell’Allegato “B” e comprensivo di ogni onere e diritto per la realizzazione dell’allacciamento, fornitura di tutti i materiali occorrenti e loro installazione a perfetta regola d’arte per allacciamenti aventi uno sviluppo massimo di ml 4,00, misurato a partire dall’asse della condotta distributrice. E’ facoltà dell’Utente richiedere il pagamento in modo rateale compilando la propria richiesta sul modello SII010 disponibile presso gli uffici od on-line.
4. Per le utenze non domestiche il corrispettivo di allacciamento è stabilito nell’Allegato “B” e comprensivo di ogni onere e diritto per la realizzazione dell’allacciamento, fornitura di tutti i materiali occorrenti e loro installazione a perfetta regola d’arte per allacciamenti aventi uno sviluppo massimo di ml 4,00, misurato a partire dall’asse della condotta distributrice. E’ facoltà dell’Utente richiedere il pagamento in modo rateale.
5. Distanze maggiori della precedente devono intendersi estensione di reti, come anche utenze poste in luoghi non serviti dalla rete idrica e/o fognaria. I lavori verranno preventivati dal Gestore previo sopralluogo.
6. L’Utente dovrà presentare idonea documentazione come da Carta dei Servizi.
7. Tutte le spese di bollo e ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto di fornitura sono a totale carico del richiedente.
Art. 25 - Lavori di allacciamento.
1. I lavori relativi alle opere di allacciamento, compreso il montaggio delle apparecchiature di misura e regolazione, sono effettuati dal Gestore che potrà avvalersi di imprese esterne specializzate appositamente incaricate.
2. L’apparecchiatura di misura ed ogni altro strumento di regolazione sono collocati nei luoghi indicati nel progetto e piombati con la morsa recante le impronte del Gestore.
Art. 26 - Contratto per consorzi, condomini, società e in caso di comproprietà.
1. Nel caso di edifici in condominio, di consorzi di Utenti o di Società, il contratto di somministrazione è stipulato dall’Amministratore del condominio o dal Legale rappresentante del Consorzio o della Società.
2. Nel caso in cui un immobile sia in comproprietà, il contratto è sottoscritto da uno dei proprietari che abbia ricevuto delega scritta dagli altri, rimanendo comunque e sempre tutti solidalmente responsabili nei confronti del Gestore per gli eventuali pagamenti non effettuati.
Art. 27 - Diritto di libero accesso del personale del Gestore agli impianti ed apparecchiature costituenti l’allacciamento.
1. Con la sottoscrizione del contratto l'Utente autorizza, rinunziando ad ogni eccezione, l'accesso al personale del Gestore, munito di tessera di riconoscimento, ai locali di proprietà e/o in uso per le verifiche dei consumi e degli impianti, per gli interventi tecnici e per ogni accertamento ritenuto opportuno. In caso di opposizione al libero accesso il Gestore potrà sospendere l'erogazione del servizio fino a quando le verifiche non avranno avuto luogo.
2. Le servitù che vengano a crearsi per la posa di condutture e/o allacciamenti in proprietà privata, sono disciplinate dalle norme del Codice Civile.
Titolo V - NORME TECNICHE.
Art. 28 - Condizioni tecniche per gli allacciamenti.
1. Le erogazioni di acqua potabile sono assentite secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Gli allacciamenti idrici potranno essere assentiti solo da condotte aventi compiti di distribuzione. In caso di condotte non distributrici, potranno essere prescritti dal Gestore particolari accorgimenti allo scopo di salvaguardare la quantità e qualità dell'acqua addotta.
3. E’ facoltà del Gestore far disporre un’unica opera di allacciamento che serva un gruppo di Utenti, responsabili in solido verso il Gestore, di tutto ciò che riguardi l’utenza.
4. Per fini di interesse generale, il Gestore si riserva la facoltà di valutare i casi particolari come sopra descritti che si dovessero presentare, autorizzando gli allacciamenti previo parere del competente Servizio.
Art. 29 - Impianti a cura dell’Utente.
1. L’impianto per la distribuzione dell’acqua a valle del punto di consegna e la relativa manutenzione, ad eccezione del misuratore (contatore), sono a cura e spese dell’Utente. Tali lavori dovranno essere effettuati nel rispetto della normativa vigente.
2. E' fatto assoluto divieto di installare qualunque organo di intercettazione tra il punto di consegna e la valvola immediatamente a monte del misuratore. Tali dispositivi, ove eventualmente presenti, dovranno essere immediatamente rimossi a cura e spese dell'Utente. In caso contrario il Gestore potrà sospendere l'erogazione del servizio fino a quando gli stessi non saranno stati rimossi.
3. Le prescrizioni tecniche contenute nel presente Regolamento si applicano agli impianti di proprietà privata come a quelli di proprietà pubblica.
4. Il Gestore non si assume nessuna responsabilità, né verso l’Utente, né verso terzi, per danni che potessero essere originati da qualunque causa a valle del punto di consegna, origine dell’impianto dell’Utente.
5. L’Utente risponde, verso il Gestore e verso terzi, dei danni cagionati dalla cattiva costruzione o manutenzione sia degli impianti che degli scarichi di sua proprietà.
Art. 30 - Prevenzione degli inquinamenti.
1. Ogni nuovo contratto di utenza è subordinato al fatto che il richiedente possa dimostrare al Gestore di aver provveduto a sua cura e spese alla installazione di un impianto idoneo allo smaltimento delle acque reflue conforme alle normative vigenti in materia, allacciamento alla fognatura, fossa IMHOFF, depuratori, ecc..
2. Per le acque reflue provenienti da attività produttive, il Gestore potrà esperire indagini anche per quanto riguarda gli eventuali effetti negativi derivanti da tali attività, assumendo i necessari provvedimenti con possibilità di sospensione dell’erogazione.
3. E’ vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. E’ ugualmente vietato il collegamento dei tubi per acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine, senza l’interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche devono erogare acqua a zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori, in modo da impedire eventuali adescamenti e riflussi.
4. L’Utente dovrà scrupolosamente evitare ogni fatto che possa costituire potenziale/accidentale pericolo di inquinamento delle acque. Il personale del Gestore dovrà segnalare qualunque situazione che possa arrecare danno alla potabilità delle acque.
Art. 31 - Sanzioni.
Ogni infrazione a quanto disposto dai precedenti articoli, comporterà l’immediata sospensione dell’erogazione, senza pregiudizio delle sanzioni generali previste nel presente Regolamento di cui alla tabella “Allegato C”.
Titolo VI - SUBENTRI, RIATTIVAZIONI, DISDETTE.
Art. 32 - Modalità di subentro.
1. Per le modalità di richiesta di subentro si rimanda a quanto previsto nella Carta dei Servizi.
2. Il corrispettivo previsto a copertura delle spese amministrative è regolamentato nell’allegato B, oltre al deposito cauzionale.
3. Qualora all’atto della richiesta di subentro, a seguito di verifica dei Servizi Tecnici del SII, l’allacciamento idrico e/o fognario non risultassero conformi al presente Regolamento ed ai suoi allegati tecnici, il Gestore
provvederà al rifacimento degli stessi addebitandone il costo all’Utente, secondo le tabelle di cui all’allegato B, alla prima fattura.
Art. 33 - Inquilini.
Nel caso in cui un inquilino, titolare dell’utenza, receda dal contratto di locazione, questi dovrà presentare tempestivamente domanda di cessazione dell’utenza. Qualora ciò non avvenga, a tale obbligo dovrà adempiere il proprietario dell’immobile il quale rimane comunque e sempre obbligato in solido ai sensi del presente Regolamento.
Art. 34 - Riattivazioni.
1. Nei casi in cui l’utenza sia stata temporaneamente sospesa per mancato pagamento, l’Utente che voglia riattivare il servizio è obbligato primariamente ad estinguere il proprio debito con il Gestore, oltre al pagamento del costo di riattivazione della fornitura nell’Allegato “C” nonché all’eventuale adeguamento del deposito cauzionale.
2. Nel caso in cui l’utenza sia stata chiusa definitivamente in seguito a domanda di disdetta e venga riattivata da un Utente diverso dal precedente intestatario, quest’ultimo sarà obbligato alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura.
3. Il Gestore si riserva il diritto di esperire i necessari controlli tecnici, prima di autorizzare qualsivoglia riattivazione.
Art. 35 - Disdette.
1. Nel caso di cessazione di un’utenza, a seguito di richiesta scritta dell’Utente, valgono le modalità descritte dalla Carta dei Servizi. E’ fatto obbligo all’intestatario di garantire l'accesso per la sigillatura del contatore; in caso di mancata sigillatura, l'utenza resta attiva e l'addebito di eventuali consumi viene attribuito all'intestatario del contratto fino ad effettiva chiusura/sigillatura del contatore.
2. I contratti di utenza si intendono risolti di diritto nel caso di cessazione di godimento dell’immobile derivante da fallimento o da vendita giudiziaria. Restano salvi i diritti del Gestore per gli eventuali crediti rimasti inevasi (Art. 74 R.D. 16.3.1942, n. 267).
3. Quanto previsto al comma precedente, si applica anche nel caso di distruzione dell’immobile di cui la concessione sia di pertinenza.
SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE
Titolo VII - ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA RETE FOGNARIA.
Art. 36 - Obbligatorietà dell’allacciamento.
1. Gli scarichi di acque reflue domestiche nella rete fognaria sono sempre ammessi con l’osservanza delle norme del presente Regolamento.
2. Ai sensi di legge, tutti gli scarichi di acque reflue domestiche devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito punto di allacciamento. Tale distanza è misurata a partire dal punto più vicino della conduttura fognaria pubblica al fabbricato.
Art. 37 - Dichiarazione annuale dei prelievi autonomi e/o approvvigionamenti da privati.
1. Gli Utenti allacciati alla pubblica rete fognaria che si approvvigionano, in tutto ovvero in parte, mediante sistemi autonomi e/o erogazione da parte di acquedotti privati, devono provvedere a denunciare il prelievo idrico annuale al Gestore ai fini della determinazione della dovuta tariffa di fognatura e depurazione.
2. La denuncia di cui al precedente punto 1 dovrà essere presentata al Gestore entro il 31 Gennaio di ogni anno utilizzando l’apposito modulo ( mod. SII005) scaricabile dal sito internet del Gestore.
Art. 38 - Nuovi allacciamenti alla pubblica rete fognaria.
I nuovi allacciamenti alla pubblica rete fognaria sono autorizzati dal Gestore, nei modi e nelle forme stabilite dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
Art. 39 - Norme tecniche per l’allacciamento alla pubblica rete fognaria.
Le norme tecniche per i nuovi allacciamenti alla pubblica rete fognaria sono stabilite dal Regolamento di fognatura e depurazione redatto dal Gestore.
Titolo VIII - OBBLIGHI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE.
Art. 40 - Obblighi generali.
1. L’Utente deve provvedere affinché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli allacciamenti alla pubblica rete fognaria, nel tratto che insistono lungo la sua proprietà. L’Utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati da qualsiasi causa, anche da terzi, ed è tenuto a ripristinare immediatamente la funzionalità degli allacciamenti. In particolare l’Utente deve attuare gli accorgimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo e di inquinamento.
2. Qualora l’Utente venga a conoscenza della presenza di guasti, disfunzioni o qualsiasi altra anomalia sulla pubblica rete fognaria, ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che il medesimo possa provvedere alle necessarie riparazioni.
3. Le spese per gli allacciamenti alla pubblica rete fognaria, realizzati a cura del Gestore, sono a carico dell’Utente ed i corrispettivi sono indicati nell’allegato B.
Art. 41 - Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scarichi domestici e non domestici secondo le definizioni di seguito riportate:
1. abitante equivalente: l’A.E. così come definito all’Art. 74, c.1, lett. a) del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni;
2. acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
3. acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o produzioni di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività, esercitate nello stabilimento;
4. acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato;
5. acque di processo: acque che subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso nei cicli tecnologici;
6. acque meteoriche: acque di pioggia decadenti dai tetti, dai piazzali e da qualunque altra superficie;
7. acque di prima pioggia: acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm, uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante;
8. valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo;
9. rete fognaria: sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali e urbane fino al recapito finale;
10. scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
11. stabilimento: tutta l’area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l’utilizzazione delle sostanze di cui all’Allegato 8 alla parte III del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
12. insediamento civile: uno o più edifici o installazioni, adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività di cui al successivo art. 3 punto 1.a) del presente Regolamento;
13. nuovo insediamento: ogni insediamento civile, produttivo o di servizio autorizzato della costruzione e/o all’attività in data successiva all’approvazione del presente regolamento;
14. acque di raffreddamento non a contatto: acque provenienti da ciclo produttivo aventi le medesime caratteristiche analitiche dell’acqua prelevata differenziandosi solo per la temperatura;
15. acque di raffreddamento a contatto: acque provenienti da ciclo produttivo aventi temperatura e caratteristiche analitiche diverse dell’acqua prelevata;
16. fognatura esterna privata: il complesso di condotti, camerette di raccordo, di ispezione, caditoie a servizio delle strade e dei piazzali privati.
Art. 42 - Scarichi provenienti da insediamenti di attività di servizi
Gli scarichi provenienti da insediamenti in cui sono svolte attività di servizi come di seguito dettagliate, sono regolati analogamente a quelli di tipo produttivo. Sono ammessi in pubblica fognatura, nel rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 del D.lgs. n. 152/2006, successive modifiche ed integrazioni:
1. Stazioni di distribuzione di carburante, autofficine, carrozzerie, depositi di mezzi di trasporto pubblico, depositi di rottami ferrosi e di veicoli destinati alla demolizione
Prima dell'immissione delle acque reflue in pubblica fognatura ed a monte rispetto alla cameretta di prelievo è obbligatorio realizzare un manufatto che abbia una sezione di sedimentazione, seguita da una sezione di disoleazione ed eventuale filtrazione. La manutenzione deve effettuarsi con la frequenza dedotta dalla dimensione del manufatto: i prodotti estratti (fanghi di fondo/morchia galleggianti) sono da smaltire come rifiuti pericolosi nel rispetto del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
2. Autolavaggi
Devono adottare tutti i trattamenti chimico-fisici, biologici e meccanici (abbattimento dei materiali in sospensione, oli, tensioattivi ecc.) atti a permettere il rispetto allo scarico dei limiti della Tab. 3 Allegato 5 del D.lgs. 152/2006 s.m.i.
3. Tinto Lavanderie a secco e umido
È vietato scaricare in pubblica fognatura sostanze quali trielina, diluenti e comunque pericolose per il personale addetto alla manutenzione della rete fognaria ovvero nocive al processo di depurazione. Tali rifiuti sono da smaltire come rifiuti pericolosi nel rispetto del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i.
4. Studi e laboratori fotografici e radiografici
È vietato scaricare in fognatura pubblica bagni di sviluppo e di fissaggio esauriti. Tali rifiuti sono da smaltire come rifiuti pericolosi nel rispetto del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i.
5. Depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide - Deposito autotrasporti e logistica
Con provvedimento del Gestore, le cautele da assumere si determinano di volta in volta in funzione delle specifiche esigenze, dimensioni e qualità, al fine di evitare che in fognatura possono pervenire sostanze pericolose per le persone addette alla manutenzione della rete fognaria o dannose per il processo di depurazione terminale. Deve essere sempre prevista la presenza di un pozzetto disoleatore prima dell’immissione in pubblica fognatura.
6. Mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta, verdura e fiori
È vietato scaricare in pubblica fognatura scarti solidi di sostanze vegetali o animali. Il terminale del condotto, prima dell'immissione in pubblica fognatura, deve essere dotato di un apparecchiatura atta ad effettuare, a giudizio del Gestore, una grigliatura fine dei liquami.
7. Xxxxxxx annessi ai negozi di vendita di carne
È vietato scaricare in pubblica fognatura sostanze solide, parti di animale, peli, sangue, materiale grossolano ecc. e sostanze grasse che possono coagulare in fognatura ostruendola. Le sostanze sopra richiamate devono essere raccolte e smaltite come scarti di macellazione secondo le Leggi vigenti. A richiesta del Gestore è d’obbligo installare una sezione di grigliatura fine e di sedimentazione.
8. Laboratori chimici, fisici o biologici
I reflui relativi agli insediamenti civili dove vi sia la presenza di laboratori chimici, fisici o biologici potranno essere autorizzati soltanto a specifiche condizioni e prescrizioni a cura del Gestore.
9. Xxxxxxxxxxx e officine meccaniche
Le attività che prevedono l’utilizzo di macchine utensili e l’impiego di grassi, emulsioni oleose, refrigeranti e/o lubrificanti devono raccogliere dette soluzioni esauste destinandole in appositi contenitori escludendo gocciolamenti, spandenti e immissioni in fognatura. Deve essere sempre prevista la presenza di un pozzetto disoleatore prima dell’immissione in pubblica fognatura.
Art. 43 - Domanda di autorizzazione allo scarico
1. L'autorizzazione allo scarico proveniente da insediamenti di tipo non domestico, deve essere richiesta all’Autorità competente, previo parere vincolante del Gestore, ai sensi dell’art. 124, D.lgs. n. 152/2006, di allacciamento alla fognatura, ottenuta prima dell'inizio dell'attività. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico, che ne assume obblighi e diritti.
2. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l’effettuazione la gestione della depurazione delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l’autorizzazione è rilasciata in capo al Consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore dell’impianto di depurazione.
3. Ove tra più stabilimenti sia utilizzato un unico manufatto per lo scarico in fognatura, l’autorizzazione è rilasciata ad ogni singola attività che dovrà avere apposito pozzetto di controllo prima dell’unione dei propri reflui con quelli derivanti dalle altre unità.
4. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere presentata all’Autorità competente.
5. Il Gestore provvede ad inoltrare all’Autorità Competente al rilascio dell’autorizzazione copia della richiesta, attivando l’istruttoria tecnica per l’accertamento dell’ammissibilità dello scarico ed entro 30 gg. dal ricevimento della pratica, esamina la documentazione, effettua eventuali sopralluoghi e analisi che si rendono necessari e trasmette il proprio parere all’Autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione.
6. L'autorizzazione o il diniego sono comunicati al richiedente per iscritto dal Gestore, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, dopo l'accertamento della corrispondenza della documentazione presentata e dopo l'accertamento del versamento a conguaglio. Qualora siano richieste integrazioni o formulate osservazioni sia da parte dell’Autorità competente che del Gestore, il termine di 90 giorni è sospeso per riprendere ex novo a partire dalla data di presentazione dell'integrazione stessa. Nel caso in cui l'autorizzazione allo scarico sia negata per il mancato rispetto dei limiti di accettabilità in fognatura, ovvero per altro grave motivo, il Gestore è autorizzato a trattenere l'anticipo versato dal privato.
Art. 44 - Prescrizione per gli allacciamenti alla pubblica fognatura – insediamenti produttivi
1. Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi devono trovare recapito in pubblica fognatura, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela delle acque, nonché del presente Regolamento.
2. Qualunque insediamento produttivo intenda allacciarsi alla pubblica fognatura deve fare richiesta di allacciamento seguendo la procedura di cui al presente Regolamento.
3. Contestualmente alla richiesta di allacciamento, il rappresentante legale dell'insediamento produttivo deve inoltrare al Gestore che provvederà all’istruttoria, domanda di autorizzazione allo scarico. Non è consentito dar corso alle operazioni di scarico senza che lo scarico stesso sia stato preventivamente autorizzato.
Art. 45 - Scarichi contenenti inquinanti non previsti nelle tabelle dei limiti di accettabilità - deroghe
1. Il Gestore può promuovere stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, al fine di fissare per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità.
2. Gli insediamenti produttivi possono chiedere al Gestore deroghe ai limiti di accettabilità in fognatura riportati nella tab. 3 allegato 5 del D.lgs. 152/2006 s.m.i.. Le deroghe allo scarico non sono mai definitive e possono essere concesse per periodi limitati a fronte di specifiche e motivate condizioni. Resta facoltà del Gestore revocare la deroga, a suo insindacabile giudizio, qualora esigenze tecnico - gestionali lo richiedano. La revoca della deroga è notificata agli interessati con raccomandata A.R. e fissa nel contempo tempi e modalità di adeguamento.
3. Le aziende che facciano richiesta di deroghe ai limiti di accettabilità, trasmettono al Gestore tutti i documenti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico. A seconda della quantità e della sostanza/e richieste in deroga, il Gestore valuta di volta in volta la documentazione integrativa da richiedere.
4. Il Gestore può prescrivere alle aziende cui è stata concessa la deroga ai limiti di scarico, l’installazione di un campionatore automatico allo scarico e/o l’installazione di un contatore di portata o di qualsiasi altro strumento che ritenga opportuno per il controllo dello scarico.
Art. 46 - Scarichi con sostanze radioattive
Non sono ammessi scarichi contenenti sostanze radioattive, naturali o artificiali.
Art. 47 - Sversamenti accidentali
1. Allo scopo di prevenire eventi accidentali che possano in qualche modo causare l'immissione nella rete fognaria di scarichi o comunque di sostanze liquide e idrosolubili non conformemente alle disposizioni del presente Regolamento il Gestore può prescrivere specifiche misure tecniche per territorio in sede di autorizzazione allo scarico (vasche di accumulo, sistemi di allarme ecc.); è fatto comunque obbligo del titolare o legale rappresentante dell'insediamento produttivo mettere in atto tutte le misure idonee per evitare qualsiasi forma di inquinamento e/o danno alla rete fognaria e all'impianto di depurazione. In caso di evento accidentale, deve essere data immediata comunicazione al Gestore.
2. Ogni azione di risanamento, manutenzione delle opere e apparecchiature, come pure l’adozione di misure atte a ripristinare l’efficienza del processo depurativo, messa in atto in conseguenza di eventi accidentali, immissioni in fognatura di materiali industriali e/o dannosi sarà addebitata al titolare dell’insediamento produttivo sul quale ricadrà la responsabilità dell’evento stesso, fatto salva la facoltà di applicare comunque le disposizioni di carattere amministrativo imputabile al fatto accaduto.
L’onere per qualsiasi misura resa necessaria per il rientro dei parametri, attinente la rete fognaria e l'impianto di depurazione, sarà addebitato al titolare dell'insediamento produttivo responsabile.
Art. 48 - Tariffe – Utenze Produttive
1. Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti produttivi, è dovuto al Gestore da parte degli utenti, il pagamento di un’apposita tariffa articolata secondo la normativa vigente (ARERA 422/2017/R/IDR).
2. La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di scarico in fognatura ed a quello di depurazione.
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i titolari degli insediamenti produttivi aventi scarico produttivo,
devono presentare al Gestore , la denuncia dei parametri caratterizzanti lo scarico compresa la previsione dei quantitativi d'acqua prelevati ed dei quantitativi scaricati in fognatura pubblica necessari ai fini della determinazione della tariffa di depurazione e fognatura. La denuncia deve essere accompagnata da tutta la documentazione ritenuta necessaria a comprovare i dati dichiarati. Se la denuncia non contiene le analisi allo scarico (almeno una per l’anno utile precedente), la tariffa applicata è calcolata in base ai massimi parametri consentiti per legge per lo scarico in fognatura.
4. L'accertamento ed i controlli sono effettuati dal Gestore.
5. La riscossione della tariffa è effettuata direttamente dal Gestore, che ha facoltà di richiedere acconti nel corso dell'anno, salvo conguaglio.
6. Restano esclusi dalle procedure di tariffazione di cui ai punti precedenti, gli insediamenti produttivi che dispongono esclusivamente di scarichi “assimilati ai domestici”.
7. Per la verifica della quantità di refluo scaricato, il Gestore può prescrivere l’installazione di un contatore di portata non azzerabile.
8. Per la verifica della qualità delle acque di scarico, il Gestore può tramite proprio personale, prelevare
un campione di refluo e farlo analizzare, a spese dell’Utente, da proprio laboratorio o da laboratorio accreditato Accredia. Il risultato delle analisi è utilizzato per il calcolo della tariffa di depurazione e fognatura. Per tale verifica il Gestore può utilizzare anche campionatori automatici. Resta inteso che l’accertamento di condizioni di scarico difformi da quanto autorizzato può essere sanzionato ai sensi del titolo V capo I e II del D.lgs. n.
152/2006.
9. Per l’omessa o ritardata presentazione della denuncia della quantità e qualità delle acque di cui si prevede lo scarico, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all’ammontare della tariffa secondo l’Allegato “E”.
10. Qualora il ritardo nel pagamento della tariffa si protragga per oltre un anno sarà attivata la procedura per la revoca dell’autorizzazione allo scarico; fermo restando quanto dovuto per il pregresso e per tutti gli oneri conseguenti.
Art. 49 - Accessi ed ispezioni
1. Il personale incaricato dal Gestore è autorizzato ad accedere all'interno degli insediamenti allacciati ai collettori fognari o comunque ubicati in zone servite da pubblica fognatura per effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione di scarichi.
2. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico; a seguito di ogni sopralluogo sarà redatto verbale dal personale del Gestore e sottoscritto dal responsabile dell’insediamento o suo delegato.
Art. 50 - Modalità di prelievo allo scarico - lettura dei controlli – superamento dei limiti
1. L’autorizzazione allo scarico nel fissare i limiti di qualità definisce le condizioni specifiche cui tali limiti vanno riferiti.
2. Fatto salvo quanto disposto al punto precedente, il rispetto dei limiti qualitativi sullo scarico sono da intendersi riferiti ad un campione medio prelevato nell’arco di un periodo minimo di 3 ore.
3. E’ data facoltà al personale di controllo del Gestore di campionare anche su un arco di tempo diverso, esplicitandone le ragioni nel verbale.
4. Il controllo esercitato dal Gestore è rivolto ad una verifica sia finalizzata a valutare le coerenze tecnico-tariffarie, sia il rispetto dei limiti dello scarico con riferimento all’autorizzazione in essere. Tale controllo non è sostitutivo rispetto ad ogni altra azione ispettiva esercitata da altri Enti istituzionalmente preposti.
5. Se in seguito ad una verifica da parte del Gestore, risulti un superamento dei limiti allo scarico in fognatura, il costo dell’analisi è imputato all’utente e viene inoltre fatta comunicazione alle Autorità competenti.
6. Nel caso di azienda produttiva avente scarico discontinuo, la stessa dovrà comunicare tempestivamente al Gestore il giorno e l’ora in cui avverrà lo scarico, per permettere i dovuti controlli.
TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Titolo IX - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.
Art. 51 - Componenti del prezzo del servizio.
Le componenti del prezzo di fornitura del servizio idrico integrato sono:
• tariffa per tipologia d’uso e scaglioni di consumo;
• quota fissa del Servizio Idrico integrato.
Art. 52 - Tariffe e quota fissa del Servizio Idrico Integrato.
1. Le tariffe di vendita per i vari scaglioni di consumo e la quota fissa del Servizio Idrico Integrato costituiscono il corrispettivo delle prestazioni fornite dal Gestore.
2. Le variazioni relative alle tariffe ed alla quota fissa del SII sono rese note nei modi previsti dalla legge e/o a mezzo di comunicazioni da parte del Gestore.
3. Le tariffe del Servizio Idrico Integrato e le quote fisse sono determinati annualmente e rese disponibili al pubblico presso gli uffici e nel sito internet con il modello “Allegato E”;
utenze domestiche:
- Tariffa agevolata, per consumi tra 0 e 60 mc/anno
- Tariffa base, per consumi oltre 60 mc. e fino a 150 mc/anno
- I eccedenza, per consumi oltre 150 mc. e fino a 240 mc/anno
- II eccedenza, per consumi oltre 240 mc/anno
utenze non domestiche:
- Tariffa base, per consumi da 0 e fino a 150 mc/anno
- I eccedenza, per consumi oltre 150 mc. e fino a 240 mc/anno
- II eccedenza, per consumi oltre 240 mc/ann0
utenze agricole zootecniche:
- Tariffa agevolata
utenze pubbliche:
- Tariffa base
grandi utenze:
Per grandi utenze industriali e/o commerciali, ovvero per forniture di acqua all’ingrosso, potabile o meno, ovvero per forniture di acque di riutilizzo, il Gestore potrà stipulare specifiche convenzioni con gli utilizzatori nelle quali saranno determinati i canoni ed i prezzi di fornitura.
utenze produttive di collettamento e depurazione:
Per le utenze produttive di collettamento e depurazione il Gestore potrà stipulare specifiche convenzioni con gli utilizzatori determinando le tariffe in base alla qualità ed alla quantità dei reflui scaricati.
4. In caso di erogazione disgiunta delle componenti del servizio, le tariffe e le quote fisse del SII saranno applicate secondo i seguenti coefficienti:
* servizio acquedotto 0,54;
* servizio fognatura 0,14;
* servizio depurazione 0,32.
5. Per le Utenze a servizio di Fondazioni e Associazioni ONLUS, Fondazioni e Associazioni Culturali e Sportive, Centri di Recupero per Soggetti Deboli, Centri di Ascolto, Parrocchie, Seminari, Oratori, potranno essere accordate, previa richiesta scritta, riduzioni della tariffa sino al massimo previsto nell’Allegato “E”.
Art. 53 - Norma fiscale.
Tutti i servizi e le forniture del Gestore agli Utenti e gli importi delle tariffe sono soggetti ad IVA nella misura di legge del 10%.
Titolo X - MODALITÁ DI FATTURAZIONE.
Art. 54 - Accertamento dei consumi e modalità di fatturazione.
1. L’accertamento dei consumi di acqua potabile viene effettuato secondo le modalità indicate della Carta dei Servizi.
2. Le letture delle apparecchiature di misura sono effettuate almeno due volte l’anno, salvo casi particolari ed eccezionali derivanti da esigenze organizzative del Gestore.
3. Il pagamento dei consumi avviene secondo le indicazioni contenute nella Carta dei Servizi.
4. Gli importi in acconto vengono determinati sulla base dei consumi storici annui rilevati negli anni precedenti, l’importo a conguaglio è calcolato sulla differenza tra il consumo rilevato all’ultima lettura effettuata e gli acconti versati.
5. Nelle fatture è sempre compreso in quota parte la quota fissa.
6. Nel caso di nuovi contratti di fornitura, l’acconto viene calcolato sulla base della dotazione minima prevista contrattualmente.
7. Nei casi in cui il personale del Gestore non effettui la lettura delle apparecchiature di misura, l’Utente provvederà a comunicare l’autolettura al Gestore presso gli uffici durante gli orari di apertura, tramite mail all’indirizzo mail del servizio idrico od anche tramite WhatsApp al numero dedicato inviando la foto del quadrante del contatore con visibili il numero di matricola ed i rulli numeratori dello stesso. Tutti i riferimenti per l’invio dell’autolettura sono presenti nel sito web del Gestore. Il Gestore declina ogni responsabilità nei casi di erronea lettura da parte dell’Utente.
8. Nel caso in cui l’Utente non abbia provveduto ad effettuare e/o comunicare l’autolettura, il Gestore emetterà una fattura di acconto, calcolata come sopra indicato. Nel caso in cui non sia possibile determinare l’importo come sopra, il Gestore provvederà a addebitare all’Utente un importo pari a quello relativo alla dotazione minima annuale sulla base del periodo reale di riferimento.
9. I volumi contabilizzati dagli apparecchi di misurazione della fornitura di acqua potabile, si intendono corrispondenti a quelli scaricati nella rete fognaria e destinati alla depurazione. Su tali volumi saranno applicate le quote di tariffa relativa al servizio fognatura e depurazione.
10. I contratti di utenza per uso antincendio sono soggetti al pagamento di un canone annuo rapportato alla quota fissa SII dell’uso non domestico, indipendentemente dal numero di bocche antincendio installate; nel caso l’impianto sia dotato di misuratore, l’eventuale consumo rilevato sarà fatturato a tariffa non domestica.
11. In caso di rotture e/o perdite nelle tubazioni interrate o nell’impianto idrico a valle del punto di consegna (misuratore), con conseguente dispersione idrica, debitamente accertate dal Gestore, il corrispettivo verrà ricalcolato nel seguente modo:
Applicazione della tariffa del SII, per le varie tipologie di Utenti e per i diversi scaglioni di consumo sul consumo medio abituale (si intende la media dei consumi rilevati negli ultimi tre anni o nel periodo di utenza attiva, se inferiore), senza applicazione del canone di depurazione sulla quota eccedente.
Applicazione della tariffa agevolata fino a 8 volte il consumo medio abituale.
Alla tariffa convenzionale del 20% della tariffa agevolata sulla parte rimanente.
Per ottenere il ricalcolo l’Utente interessato deve presentare apposita richiesta al Gestore, tramite modulo mod. SII008 disponibile presso gli uffici o scaricabile on line, con il quale dichiara di aver provveduto alla riparazione della rottura, producendo idonea documentazione dell’avvenuta riparazione. Il Gestore, previa eventuale verifica dell’avvenuta riparazione della perdita, provvede al ricalcolo del corrispettivo del consumo eccedente la media, nel modo sopra descritto. In casi di particolare rilevanza, su richiesta motivata dell’Utente, il Gestore si riserva la facoltà di concedere dilazioni di pagamento dell’importo come sopra ricalcolato, senza ulteriori addebiti di ritardato pagamento.
12. Il Gestore, che all’atto dell’inserimento dei dati di lettura o nell’ambito della fatturazione, rilevi dei consumi anomali o comunque eccedenti la media, è tenuto, entro 72 ore, a comunicare all’Utente la probabilità di una perdita interna; detta comunicazione potrà essere esperita tramite passaggio di addetto del SII o via telefono.
Art. 55 - Invio delle fatture.
1. La fatturazione viene emessa in formato elettronico ed inviata tramite il portale SDI ed i relativi bollettini di pagamento saranno inviati per posta unitamente ad una copia di cortesia della fattura all’indirizzo dell’Utente che lo stesso avrà indicato sul contratto, con congruo anticipo sulla data di scadenza del pagamento, secondo quanto indicato nella Carta dei Servizi.
2. In caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria, il Gestore provvederà comunque ad inviare la fattura all’Utente.
3. Le spese di invio delle fatture sono a carico degli Utenti.
4. Insieme con l’invio della fattura il Gestore potrà fornire agli Utenti comunicazioni ed informazioni concernenti l’erogazione del Servizio Idrico Integrato, ovvero su argomenti attinenti al medesimo.
Art. 56 – Malfunzionamento contatore/ Fatturazione prelievi autonomi.
1. Nel caso di accertato mal funzionamento dell’apparecchiatura di misura, il consumo sarà calcolato rapportando quello registrato nei due anni precedenti al periodo in cui è stata rilevata tale anomalia. Qualora manchino elementi di riferimento a tale periodo (ad es. nel caso di fatturazioni in acconto o nel caso di utenze attivate da meno di due anni), il consumo sarà calcolato come sopra indicato facendo riferimento all’intero periodo precedente. Nel caso in cui non sia possibile determinare l’importo come sopra, il Gestore provvederà a addebitare all’Utente un importo pari a quello relativo alla dotazione minima annuale sulla base del periodo reale di riferimento.
2. Il Gestore provvede ad emettere un’unica fattura annuale nei confronti degli Utenti di cui all’art. 37 del presente Regolamento sulla base dei consumi dichiarati. Il Gestore potrà in ogni caso disporre controlli sulle dichiarazioni degli Utenti; in caso di accertata dichiarazione infedele, fermo restando il diritto ad ogni altra azione, il Gestore provvederà ad emissione della fattura di conguaglio addebitando all’Utente i maggiori consumi con applicazione delle penalità e degli interessi previsti per ritardati pagamenti.
Titolo XI - PAGAMENTI.
Art. 57 - Modalità di pagamento.
1. Il pagamento delle bollette deve avvenire entro la data di scadenza indicata nella fattura, secondo le modalità previste nella Carta dei Servizi.
2. Qualora l’Utente rilevi un errore nel calcolo della bolletta e/o nel consumo addebitato, lo stesso dovrà far pervenire una segnalazione al Gestore tramite l’apposito modulo mod. SII009 disponibile presso gli uffici o scaricabile on line, il quale successivamente effettuerà le verifiche del caso secondo le tempistiche indicate nella Scheda 3 allegata alla Carta.
3. Nel caso in cui sia possibile rilevare immediatamente l’eventuale errore, si provvederà all’annullamento della bolletta ed all’emissione di nota di accredito a rettifica. Se invece si rendesse necessario un sopralluogo da parte del personale del Gestore, il pagamento sarà sospeso fino al momento in cui l’Utente verrà portato a conoscenza dell’esito della verifica, da effettuarsi di norma entro 30 giorni utili dalla data di ricevimento della contestazione. Qualora l’importo contestato si dimostri corretto, l’Utente provvederà al suo pagamento e a quello degli eventuali interessi di mora. In caso contrario si provvederà all’annullamento della bolletta ed all’emissione di nota di accredito a rettifica entro i termini indicati nella Carta dei Servizi alla scheda 3.
Art. 58 - Verifica apparecchiature di misura.
1. L’Utente può sempre richiedere la verifica dell’esatto funzionamento delle apparecchiature di misura. La verifica è effettuata entro i termini indicati nella scheda 3 della Carta dei Servizi.
2. Nel caso di cui al comma che precede, il Gestore provvede, ove possibile, all’installazione di un’apparecchiatura di misura campione in serie, rispetto al misuratore dell’utenza, negli altri casi la verifica dell’apparecchio di misurazione sarà effettuata presso un laboratorio autorizzato.
3. L’apparecchiatura di misura è ritenuta idonea quando la tolleranza risulti compresa nella percentuale di legge prevista del Decreto 155/2013. In questo caso il Gestore acquisisce il corrispettivo versato in precedenza secondo l’allegato “C” per la verifica e l’Utente deve provvedere al pagamento della bolletta e gli eventuali interessi di mora.
4. Nel caso in cui risulti una tolleranza superiore al 5% in più o in meno il Gestore provvede alla sostituzione del contatore a sue spese senza alcun onere a carico dell’Utente.
Art. 59 - Pagamenti dilazionati.
L’Utente, nel caso in cui non possa provvedere all’intero pagamento di quanto dovuto entro la data di scadenza prevista, può fare richiesta a mezzo modulo mod. SII007, disponibile presso gli uffici o scaricabile on line, di rateizzare l’importo secondo la tabella “Allegato D”.
Titolo XII - SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO.
Art. 60 - Penalità per ritardato pagamento.
1. Nel caso in cui le bollette vengano pagate oltre la data di scadenza indicata, all’Utente viene applicata un’indennità di ritardato pagamento come da tabella “Allegato C”.
2. Tali importi saranno addebitati nelle fatture successive.
3. Nel caso in cui il ritardo sia dovuto al mancato ricevimento delle bollette, comprovato dall’Utente, non sono applicati né la penale, né gli interessi moratori, di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo.
4. Nei casi di contratti di utenza relativi ad edifici in condominio o a consorzi di Utenti rispettivamente i condomini o gli Utenti consorziati sono solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate.
Art. 61 – Riduzione/Sospensione della fornitura.
1. Il Gestore nel corso di ogni anno solare, o, qualora lo ritenga opportuno, in più periodi dell’anno, provvederà ad effettuare una verifica contabile sulle fatture inevase; a seguito di tale controllo invierà un sollecito di pagamento mediante Raccomandata A.R.
Le spese sostenute per l’invio del sollecito di cui sopra sono a carico dell’Utente e saranno addebitate nella fattura immediatamente successiva.
2. Trascorsi 30 giorni dalla data di invio del sollecito senza che sia stato provveduto al pagamento di quanto dovuto, sarà facoltà del Gestore procedere senza ulteriore preavviso alla riduzione al minimo della somministrazione dell’acqua per le utenze domestiche e alla sospensione per le utenze non domestiche con addebito dei relativi oneri agli inadempienti ed alla chiusura della fornitura per le altre tipologie di utenze.
3. L’Utente moroso non potrà pretendere dal Gestore alcun risarcimento di danni derivanti dalla riduzione dell’erogazione, salvo prova che la mora sia dovuta a fatto a lui non imputabile.
4. La riattivazione dell’utenza sarà effettuata, esclusivamente da personale del Gestore, entro i termini indicati nella Scheda 1 e comporta un addebito secondo quanto stabilito nell’allegato “C”; fatto salvo il preventivo intero pagamento delle somme dovute.
5. Il Gestore si riserva il diritto di procedere alla riduzione della fornitura dell’acqua nei seguenti ulteriori casi:
quando l’impianto e/o il misuratore risultino in posizione non idonea a seguito di modifiche ambientali eseguite dall’Utente senza un preventivo accordo ed il medesimo non intenda provvedere alla sistemazione in conformità alle direttive del Gestore ;
quando venga impedito l’accesso al personale del Gestore per la lettura del misuratore e per ogni controllo e verifica ritenuti opportuni;
quando vengano manomessi i sigilli al misuratore;
a seguito di accertate perdite e/o guasti nell’impianto interno che possono pregiudicare la regolare erogazione del Servizio, ovvero possono rappresentare cause di danni a terzi;
quando l’impianto interno risultando non conforme alle specifiche tecniche o al presente Regolamento, pregiudichi la qualità del servizio e possa causare danno a persone e cose.
Art. 62 - Recupero di fatture inevase.
1. Al recupero delle somme dovute al Gestore si provvede con le procedure previste dalla Legge.
2. Il recupero di quanto dovuto, nel caso di impossibilità di farlo direttamente nei confronti dell’intestatario del contratto, sarà fatto a carico degli obbligati agli alimenti, ai sensi dell’Art. 433 C.C., secondo le procedure previste dalla Legge.
Titolo XIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.
Art. 63 - Disposizioni varie.
1. Il Gestore ha l’obbligo di rispettare e far rispettare il presente Regolamento.
2. Con la firma della domanda di fornitura l’Utente riconosce e accetta il presente Regolamento e si obbliga al rispetto dello stesso.
3. Contestualmente alla stipula del contratto, all’Utente verrà consegnata, a richiesta, copia del presente Regolamento e della Carta dei Servizi, comunque sempre consultabili sul sito del Gestore.
4. Per qualsiasi informazione o eventuale reclamo, gli Utenti interessati possono rivolgersi direttamente al Gestore.
5. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.
6. Le pratiche non perfezionate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno regolate dalle disposizioni quivi contenute.
7. Ogni comunicazione degli Utenti al Gestore, può essere inoltrata, per posta, per via telefonica o telematica o direttamente presso la sua Sede.
8. I dipendenti del Gestore dovranno essere muniti di cartellino di riconoscimento che nell’espletamento delle loro funzioni dovrà essere sempre ben visibile per gli Utenti.
9. Le contravvenzioni possono essere accertate e contestate dagli agenti di P.S. e dal personale del Gestore al quale sia stata riconosciuta la necessaria qualifica ai sensi di legge.
10. I proventi contravvenzionali di cui al presente Regolamento sono destinati al Gestore per l’efficientamento della rete idrica e fognaria.
11. L’applicazione delle sanzioni suddette non pregiudica l’eventuale procedimento penale o civile a carico del contravventore.
12. Il Gestore non si assume alcuna responsabilità per controversie relative a rapporti intercorsi o intercorrenti tra gli Utenti e altri soggetti terzi.
13. Per qualsiasi controversia si riconosce competente l’Autorità Giudiziaria di Sassari. Gli Utenti, agli effetti del presente Regolamento, dovranno eleggere il proprio domicilio legale in Perfugas.
14. Il Gestore si riserva la facoltà di proporre al presente Regolamento le variazioni che potranno risultare necessarie, convenienti ed opportune nell’interesse pubblico e generale.
15. L’Utente è informato sul trattamento dei dati personali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
16. E’ consentito il mantenimento del contatore esistente fino a quando il Gestore non provvederà alla sua sostituzione che sarà effettuata da personale tecnico del Gestore con addebito all’Utente come da Allegato “E”.
17. Nel caso di posa di nuove condotte e/o sostituzione di vecchie il Gestore, nell’ottica di efficientamento della rete idrica, si riserva la facoltà di dismettere tutti gli allacci obsoleti e/o comunque non in regola con il presente Regolamento, addebitando all’Utente una percentuale coma da tabella dell’Allegato “B”.
17. Sono fatti salvi i diritti degli utenti stabiliti nella Carta del Servizio Idrico Integrato.
19. Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente regolamentazione in materia ed ha validità dal giorno di pubblicazione nell’Albo Pretorio a seguito di delibera del Consiglio Comunale.
Art. 64 - Allegati.
Sono allegati al presente Regolamento e ne fanno parte integrante e sostanziale:
1. Allegato A
2. Allegato B
1. Allegato C
2. Allegato D
3. mod. SII001 richiesta allacciamento idrico/fognario
4. mod. SII002 rapporto tecnico a seguito sopraluogo
5. mod. SII003 preventivo all’Utente
6. mod. SII004 realizzazione opere di allacciamento o rifacimento
7. mod. SII005 Denuncia consumi autonomi
8. mod. SII006 Disdetta
9. mod. SII007 Richiesta rateizzazione
10. mod. XXX000 Xxxxxxxxx ricalcolo fatturazione
11. mod. SII009 Richiesta rettifica fatturazione
12. mod. SII010 Richiesta rateizzazione oneri di allacciamento
13. mod. SII011 Richiesta attivazione/subentro/voltura/
14. Schemi tipo allaccio a parete
15. Schemi tipo allaccio a pavimento
16. Schemi tipo allaccio fognario