CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CREDIT PROTECTION A PREMIO ANNUO ABBINATA AI CONTRATTI DI APERTURA DI CREDITO A TEMPO INDETERMINATO
TARIFFE CP52
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA
per i casi di Decesso - Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia - Inabilità Temporanea Totale al lavoro da Infortunio o Malattia -
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
• Nota Informativa per la Copertura Caso Morte;
• Nota Informativa per le Coperture Danni: Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia Inabilità Temporanea Totale al lavoro da Infortunio o Malattia;
• Condizioni di Assicurazione;
• Glossario;
• Informazioni sul Trattamento dei Dati Personali;
• Modulo di Adesione.
DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL’ASSICURATO/ALL'IMPRESA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI ADESIONE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
Il presente Contratto di Assicurazione è facoltativo e non è necessario per ottenere il Finanziamento alle condizione preposte
Avipop Vita S.p.A.
Avipop Assicurazioni S.p.A. Gruppo Aviva
1. NOTA INFORMATIVA
CREDIT PROTECTION A PREMIO ANNUO ABBINATA AI CONTRATTI DI APERTURA DI CREDITO A TEMPO INDETERMINATO
▪ Copertura Caso Morte: Temporanea in Caso di Morte in forma Collettiva a premio annuo ed a Capitale Costante – Polizza Collettiva nr.59339
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. L’Assicurato/l’Impresa deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione.
A. INFORMAZIONI SULL‘IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
Avipop Vita S.p.A, Impresa di Assicurazione del Gruppo AVIVA, ha sede legale e direzione generale in Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx – Italia.
Numero di telefono: 02/27751 – sito internet: xxx.xxxxxxxxxxx.xx. Indirizzo di posta elettronica:
– per informazioni di carattere generale: xxxxxxxxxx_xxxx@xxxxxxxxxxx.xx
– per informazioni relative alle liquidazioni: xxxxxxxxxxxx_xxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Avipop Vita S.p.A, è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Provvedimento IVASS nr. 2709 del 12/6/2009. Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00171. Iscrizione all’albo dei gruppi assicurativi n. 038.00011.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
In base all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare del patrimonio netto di Avipop Vita S.p.A. è pari a Euro 53.981.237,00, di cui il Capitale Sociale ammonta a Euro 47.500.000,00 (i.v.) e le Riserve Patrimoniali a Euro 6.481.237,00.
L’indice di solvibilità dell’Impresa di Assicurazione riferito alla gestione vita è pari a 115,00%. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE
La presente Nota Informativa si riferisce ad un Contratto di Assicurazione in forma collettiva ad adesione facoltativa operante in applicazione di una Convenzione che la Contraente ha stipulato con Avipop Vita S.p.A., non è necessario, pertanto, la sua sottoscrizione al fine di ottenere il Finanziamento alle condizioni proposte.
La presente Copertura caso morte è sottoscrivibile esclusivamente in abbinamento alle Coperture Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia e Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia prestate da Avipop Assicurazioni S.p.A.
La prestazione in caso di decesso, indicata di seguito è operante per tutta la Durata della Copertura Assicurativa intendendosi per tale l’arco di tempo che intercorre tra la Data di decorrenza e la Data di scadenza della Copertura Assicurativa.
La durata della Copertura Assicurativa, espressa in mesi interi, è pari a 60 mesi. Più precisamente la Polizza Collettiva prevede:
• come Contraente la Banca che ha concesso almeno un Contratto di Apertura di Credito a tempo indeterminato;
• tante Coperture Assicurative (Contratti di Assicurazione) quanti sono i clienti della Contraente (Imprese) intestatari di Contratti di Apertura di Credito a tempo indeterminato che abbiano deciso di aderire;
• un’Impresa intestataria di almeno un Contratto di Apertura di Credito a tempo indeterminato che designa gli Assicurati della presente Polizza Collettiva tra i suoi titolari, collaboratori, soci o dipendenti di rilevante importanza per la stessa;
• per ogni Assicurato – cui corrisponderà una singola posizione individuale – una prestazione iniziale assicurata pari all’importo complessivo dei Contratti di Apertura di Credito a tempo indeterminato deliberati e perfezionati con l’Impresa assicurati (di seguito Fidi Operativi).
In caso di più Assicurati dell’importo complessivo dei Contratti di Apertura di Credito a tempo indeterminato assicurati, possono essere assicurate fino a quattro persone fisiche:
• con la possibilità di ripartire la somma assicurata in proporzioni di volta in volta definibili fra gli Assicurati;
oppure:
• ogni Assicurato potrà essere assicurato pro quota (con capitale assicurato in parti uguali);
oppure:
• ogni Assicurato potrà essere coperto per l’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati.
Nel caso di più Assicurati della presente Copertura Assicurativa, la mancata accettazione da parte dell’Impresa di Assicurazione dell’ammissione alla Copertura Assicurativa soltanto nei confronti di uno degli stessi, non pregiudica l’efficacia dell’Assicurazione per i rimanenti Assicurati, a condizione che il totale della somma assicurata sia pari all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati e che sia rispettato quanto previsto per l’assunzione della Copertura Assicurativa.
Il Contratto di Assicurazione prevede, nella presente Nota Informativa, la seguente prestazione assicurativa:
▪ prestazione in caso di Decesso
Nel caso in cui il Decesso dell’Assicurato si verifichi nel corso della durata contrattuale, l’Impresa di Assicurazione liquida ai Beneficiari la prestazione assicurativa pari all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. La prestazione assicurativa verrà corrisposta previa comunicazione documentata della Contraente.
Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si rimanda alla lettura dell’Art. 25 “PRESTAZIONI ASSICURATE” delle Condizioni di Assicurazione.
L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 750.000,00 per Assicurato. Nel caso in cui l’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati sia superiore al massimale di Euro 750.000,00 l’indennizzo liquidato sarà pari a Euro 750.000,00.
La presente garanzia viene prestata:
▪ senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, salvo le limitazioni previste all’Art. 26 “ESCLUSIONI” delle Condizioni di Assicurazione che possono dar luogo al mancato pagamento della prestazione;
▪ per Assicurati di età compresa tra 18 anni compiuti e 70 anni non compiuti alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e che alla data di scadenza della Copertura Assicurativa risulti di età inferiore o uguale a 75 anni;
▪ fino al 30°giorno successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi annui.
L’Assicurato dovrà leggere attentamente le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di adesione relative alla compilazione del Questionario Sanitario.
4. PREMI
La Copertura Assicurativa verrà prestata dall’Impresa di Assicurazione dietro corresponsione da parte dell’Impresa di premi annui di importo costante per tutta la durata contrattuale.
I premi annui sono calcolati in percentuale dell’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Il primo premio annuo costante viene versato dall’Impresa al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione. Le successive annualità di premio vengono addebitate ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza della Copertura Assicurativa.
Il versamento dei premi avviene mediante addebito sul conto corrente dell’Impresa stessa che, a tal fine, ha conferito al Contraente della Polizza apposito mandato all’esecuzione del pagamento.
Il costo trattenuto dall’Impresa di Assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto di Assicurazione, già incluso nei tassi di Premio - riportati all’Art. 9 “PAGAMENTO DEL PREMIO” delle Condizioni di Assicurazione - è pari al 40% di ciascun Premio annuo versato.
La quota parte percepita in media dall’intermediario è pari al 87,50% del costo stesso.
A titolo esemplificativo per un Premio Annuo di Euro 1.000,00, i costi trattenuti dall’Impresa di Assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto di Assicurazione sono pari a Euro 400,00 di cui Euro 350,00 rappresentano l’importo percepito dall’ Intermediario.
In caso di disdetta/chiusura dell’ultimo Contratto di Apertura di Credito a tempo indeterminato in essere la Copertura Assicurativa viene annullata dalla ricorrenza annua successiva alla data di disdetta/chiusura dell’ultimo Contratto di Apertura di Credito a tempo indeterminato.
In alternativa l’Impresa, su richiesta scritta da inviare all’Impresa di Assicurazione, potrà mantenere in vigore la Copertura Assicurativa fino alla scadenza della Copertura Assicurativa originaria.
Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell’Art. 10 “DISDETTA/CHIUSURA DEL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO A TEMPO INDETERMINATO” delle Condizioni di
Assicurazione.
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
5. COSTI
5.1 COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SULL’ASSICURATO
5.1.1 COSTI GRAVANTI SUL PREMIO
SPESE DI EMISSIONE: l'emissione del presente Contratto non è gravata da alcuna spesa di emissione.
COSTO PERCENTUALE: il costo trattenuto dall’Impresa di Assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto di Assicurazione, già incluso nel Tasso di Premio è pari alla seguente percentuale:
40%
Costo %
Il costo è calcolato su ciascun Premio Xxxxx Xxxxxxxx versato.
I costi per eventuali accertamenti sanitari sono a carico dell’Assicurato cui è rimessa la scelta della struttura sanitaria a cui rivolgersi.
***
Nella seguente tabella viene riportata la quota parte del costo sopra riportato percepita dall’Intermediario:
87,50%
Quota-parte del costo retrocessa all’Intermediario
6. SCONTI
Non sono previsti sconti.
7. REGIME FISCALE - LEGALE
7.1 IMPOSTE SUI PREMI
I premi di Assicurazione sulla Vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni.
7.2 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE
Come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa le somme corrisposte a seguito di Decesso dell’Asiscurato in dipendenza del presente Contratto di Assicurazione, non sono assoggettate ad alcuna imposizione fiscale, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. nr. 917 del 22/12/1986.
7.3 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO
Ai sensi dell’Art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.
Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di Decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario e sono esenti da imposte di successione.
7.4 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ
Ai sensi dell’Art.1923 del Codice Civile le somme in dipendenza di Contratti di Assicurazione non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Xxxxx.
Nel caso specifico del presente contratto, in considerazione della finalità della Convenzione da cui esso discende e della sua natura di Polizza Collettiva, si fa presente che la disciplina sopra riportata va coordinata con altre disposizioni fiscali (deducibilità dal reddito d'impresa ecc.) la cui applicazione può dipendere da una serie di elementi quali la natura del rapporto fra l’Impresa e gli Assicurati.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
8. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
8.1 DECORRENZA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
La Copertura Assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno sottoscrizione del Modulo di Adesione da parte dell’Impresa e dell’Assicurato e di pagamento del primo premio annuo costante da parte dell’Impresa a condizione che sia stato deliberato e perfezionato almeno un Contratto di Apertura di Credito a tempo indeterminato.
La decorrenza della Copertura Assicurativa è comunicata all‘Impresa di Assicurazione dalla Contraente.
8.2 EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
La Copertura Assicurativa prevista dal presente Contratto si intende operante – con le limitazioni di cui all’Art. 26 “ESCLUSIONI” delle Condizioni di Assicurazione – dalle ore 00 del giorno di decorrenza.
La copertura assicurativa si intende operante a condizione che l’Impresa abbia pagato il primo premio annuo costante ed abbia sottoscritto il Modulo di Adesione unitamente all’ Assicurato.
Per maggiori dettagli relativi alla data di decorrenza del Contratto e all’efficacia della Copertura Assicurativa si rimanda alla lettura dell’Art. 6 “DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA” delle Condizioni di Assicurazione.
8.3 AMBITO DI APPLICAZIONE
Può essere assicurato la persona fisica, titolare, collaboratore, socio o dipendente di rilevante importanza per l’Impresa indicata dall’Impresa stessa sulla cui persona è stipulata la Copertura.
E’ assicurabile ciascuna persona fisica, che abbia un’età compresa tra 18 anni compiuti e 70 anni non compiuti alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e che alla data di scadenza della Copertura Assicurativa risulti di età inferiore o uguale a 75 anni. Gli importi massimi assicurabili sono riportati al punto 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE che precede.
9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
La Copertura Assicurativa cessa al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
• decesso dell’Assicurato;
• in caso di Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato, garanzia prestata da Avipop Assicurazioni SpA;
• esercizio del diritto di recesso;
• disdetta/chiusura dell’ultimo Contratto di Apertura di Credito a tempo indeterminato in essere, alla ricorrenza annua successiva della Copertura Assicurativa;
• sospensione del pagamento dei premi, trascorsi 30 giorni dalla scadenza del primo premio annuo costante non pagato;
• alla data di scadenza della Copertura Assicurativa nel caso in cui siano trascorsi 60 mesi dalla data di decorrenza.
Per maggiori dettagli relativi alla risoluzione del Contratto di Assicurazione si rimanda alla lettura dell’Art. 6 DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA” e dell’Art. 10 “DISDETTA/CHIUSURA DEL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO A TEMPO
INDETERMINATO” delle Condizioni di Assicurazione.
9.2 SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI
In caso di sospensione del pagamento dei premi, trascorsi 30 giorni dalla scadenza del primo premio annuo non pagato, la Copertura Assicurativa si risolve.
Per maggior dettagli si rimanda alla lettura dell’Art. 9 “PAGAMENTO DEL PREMIO” delle Condizioni di Assicurazione.
10. RISCATTO, RIDUZIONE E PRESTITI
La presente forma assicurativa non ammette la possibilità di riscatto e di riduzione del Contratto di Assicurazione e non prevede la concessione di prestiti.
11. DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
L’Impresa può recedere dal Contratto di Assicurazione entro 60 giorni dalla Data di decorrenza dello stesso recandosi presso la Banca ove sono stati accesi i Contratti di Apertura di Credito a tempo indeterminato e compilando l’apposito Modulo di recesso. In alternativa potrà inviare all‘Impresa di Assicurazione comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e fotocopia del Modulo di recesso, al seguente indirizzo:
Avipop Vita S.p.A. Xxx Xxxxxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx.
L’eventuale Premio pagato verrà rimborsato all’Impresa per il tramite della Contraente nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.
12. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONIE
12.1 PAGAMENTI DELL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
I sinistri devono essere tempestivamente denunciati compilando l’apposito Modulo di Denuncia Sinistro reperibile presso la Banca, ed inviandolo, con allegata la documentazione prevista, ad Avipop Vita S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx.
Gli aventi causa potranno rivolgersi per informazioni relative ai Sinistri al seguente numero verde:
SERVIZIO CLIENTI N° Verde 800 113 085
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.00.
Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta, a condizione che siano complete dei giustificativi richiesti elencati nel Modulo di Denuncia.
L’Impresa di Assicurazione esegue il pagamento della prestazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa.
Per un maggior dettaglio sulla documentazione da consegnare all’Impresa di Assicurazione,
necessaria a verificare l’esistenza dell’obbligo di pagamento ed a individuare gli aventi diritto, si rimanda allo specifico Art. 27 “DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI” delle Condizioni di Assicurazione.
Si richiama l’attenzione dell’Assicurato affinché sia sua cura porre i Beneficiari nelle condizioni di produrre la documentazione richiesta dall’Impresa di Assicurazione.
12.2 PRESCRIZIONE
Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dai Contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Xxxxx. Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di Assicurazione. Le Imprese di Assicurazione, in base alla Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, sono obbligate a versare le somme non reclamate a favore dell’apposito Fondo istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
13. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
In base all’art. 181 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/05) al Contratto di Assicurazione si applica la legge italiana.
14. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Il Contratto, ogni documento ad esso allegato nonché tutte le comunicazioni in corso di Contratto sono redatti in lingua italiana.
Le Parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione.
15. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all’Impresa di Assicurazione:
Avipop Vita S.p.A. – SERVIZIO RECLAMI - Xxx Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx telefax 02 2775 245 indirizzo email: xxxxxxx_xxxx@xxxxxxxxxxx.xx..
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:
IVASS
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00- 00000 Xxxx
Fax 06/42133.353/745 Numero Verde 800-486661
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, utilizzando l’apposito modello reperibile nella sezione “Reclami” del sito dell’Impresa di Assicurazione, dovranno contenere: nome, cognome
e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), l’individuazione del soggetto di cui si lamenta l’operato con una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa di Assicurazione ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti previa effettuazione del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 . Per avviare la mediazione occorre, con l’assistenza di un avvocato, presentare un’istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell’apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia (consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx) ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. La mediazione non è necessaria se, prima di farvi ricorso, le parti concordano di avvalersi della cosiddetta negoziazione assistita introdotta dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 e, alla presenza dei rispettivi avvocati, compongono amichevolmente la controversia.
16. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
L’Impresa di Assicurazione comunica per iscritto all’Impresa, in occasione della prima comunicazione prevista dalla normativa vigente da inviare all’Impresa stessa, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo anche per effetto di modifiche alla normativa intervenute successivamente alla conclusione del Contratto stesso.
Per l’aggiornamento dei dati relativi alla situazione patrimoniale dell’Impresa di Assicurazione, di cui al punto 2. “INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA”, si
rimanda al sito internet dell’Impresa all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
Inoltre, sempre sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx, è disponibile un’Area Clienti che offre la possibilità all’Assicurato di controllare la propria posizione relativa al presente Contratto.
Per accedervi basta selezionare l’apposito link presente in homepage e, dopo essersi registrato, l'Assicurato riceverà, all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato, la necessaria password di accesso.
Tramite l'Area Clienti l’Assicurato può consultare ad esempio le Condizioni Contrattuali, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.
17. COMUNICAZIONI DELL’ASSICURATO ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Le comunicazioni dell’Assicurato possono essere fatte pervenire, oltre che direttamente all’Impresa di Assicurazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a:
• Avipop Vita S.p.A. Xxx Xxxxxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx
anche alla Contraente presso cui è appoggiato il Contratto di Assicurazione.
18. CONFLITTO DI INTERESSI
L’Impresa di Assicurazione è dotata di una procedura per l’individuazione e la gestione dei conflitti d’interesse nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti di assicurazione, al fine di garantire che l’operato della stessa e dei propri intermediari non rechi pregiudizio agli interessi dei Contraenti, nel rispetto altresì degli obblighi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.
In particolare la procedura è finalizzata a fare in modo che l’Impresa, a seconda della tipologia dei contratti offerti:
• si astenga dall’effettuare operazioni in cui vi sia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo, attraverso la sua preventiva individuazione;
• valuti l’eventuale inevitabilità del conflitto così individuato;
• effettui operazioni nell’interesse dei Contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione ed alla natura delle operazioni stesse;
• operi al fine di contenere i costi a carico dei Contraenti ed ottenere per loro il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi assicurativi;
• si astenga dall’effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assicurativi;
• si astenga da ogni comportamento che possa avvantaggiare una gestione separata o un fondo interno a danno di un altro.
Avipop Vita S.p.A., l’Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo Inglese Aviva Plc, è controllata al 100% da Avipop Assicurazioni S.p.A.. Avipop Assicurazioni S.p.A. è partecipata al 50,001% da Aviva Italia Holding S.p.A. ed al 49,999% da Holding di partecipazioni finanziarie Banco Popolare S.c.p.a. Il prodotto viene distribuito dalle Banche del Gruppo Banco Popolare.
Nell’ambito di tali rapporti ed in applicazione della procedura sopra descritta, è stata pertanto individuata la seguente situazione passibile di conflitto di interesse:
• l’impresa di Assicurazione e l’intermediario che distribuisce il prodotto sono legati da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.
In ogni caso l’Impresa di Assicurazione, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.
Banco Popolare S.c.p.a.
* * * *
Avipop Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale Xxxxxxx Xxxxx
Data ultimo aggiornamento: 29 maggio 2015
1. NOTA INFORMATIVA
▪ CREDIT PROTECTION A PREMIO ANNUO ABBINATA AI CONTRATTI DI APERTURA DI CREDITO A TEMPO INDETERMINATO
▪ Coperture Danni: - Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia - Inabilità Temporanea Totale al lavoro da Infortunio o Malattia -– Polizza Collettiva nr. 3405.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
L’Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione.
A. INFORMAZIONI SULL‘IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
Avipop Assicurazioni S.p.A, Impresa di Assicurazione del Gruppo AVIVA, ha sede legale e direzione generale in Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx – Italia.
Numero di telefono: 02/27751 – sito internet: xxx.xxxxxx.xx. Indirizzo di posta elettronica:
– per informazioni di carattere generale: xxxxxx_xxxxxxxxxxxxx_xxx@xxxxxxxxx.xx
– per informazioni relative alle liquidazioni: xxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Avipop Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 2388 del 9/11/2005 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17/11/2005) Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00191. Iscrizione all’albo dei gruppi assicurativi n. 038.00002.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Dall’ultimo bilancio approvato, l’ammontare del patrimonio netto di Avipop Assicurazioni S.p.A. è pari a Euro 68.484.571,00 di cui Euro 63.500.000,00 di Capitale Sociale (i.v.) e Euro 4.984.571,00 di Riserve Patrimoniali.
L’indice di solvibililità dell’Impresa di Assicurazione riferito alla gestione danni è pari a 136,24%. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il Contratto di Assicurazione non prevede tacito rinnovo e le Coperture Assicurative cessano nei casi previsti all’Art. 6 “DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA” delle Condizioni di Assicurazione.
Le prestazioni, indicate di seguito sono operanti per tutta la Durata delle Coperture Assicurative intendendosi per tale l’arco di tempo che intercorre tra la Data di decorrenza e la Data di scadenza delle Coperture Assicurative.
La durata delle Coperture Assicurative, espressa in mesi interi, è pari a 60 mesi.
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
La presente Nota Informativa si riferisce ad un Contratto di Assicurazione in forma collettiva ad adesione facoltativa operante in applicazione di una Convenzione che la Contraente ha stipulato con Avipop Assicurazioni S.p.A.; non è necessario, pertanto, la sua sottoscrizione al fine di ottenere il Finanziamento alle condizioni proposte.
Le presenti Coperture sono sottoscrivibili esclusivamente in abbinamento alla Copertura Morte prestata da Avipop Vita S.p.A.
Più precisamente la Polizza Collettiva prevede:
• come Contraente la Banca che ha concesso almeno un Contratto di Apertura di Credito a tempo indeterminato;
• tante Coperture Assicurative (Contratti di Assicurazione) quanti sono i clienti della Contraente (Imprese) intestatari di Contratti di Apertura di Credito a tempo indeterminato che abbiano deciso di aderire;
• un’Impresa intestataria di almeno un Contratto di Apertura di Credito a tempo indeterminato che designa gli Assicurati della presente Polizza Collettiva tra i suoi titolari, collaboratori, soci o dipendenti di rilevante importanza per la stessa;
• per ogni Assicurato – cui corrisponderà una singola posizione individuale – una prestazione iniziale assicurata pari all’importo complessivo dei Contratti di Apertura di Credito a tempo indeterminato deliberati e perfezionati con l’Impresa assicurati (di seguito Fidi Operativi).
In caso di più Assicurati dell’importo complessivo dei Contratti di Apertura di Credito a tempo indeterminato assicurati, possono essere assicurate fino a quattro persone fisiche:
• con la possibilità di ripartire la somma assicurata in proporzioni di volta in volta definibili fra gli Assicurati;
oppure:
• ogni Assicurato potrà essere assicurato pro quota (con capitale assicurato in parti uguali);
oppure:
• ogni Assicurato potrà essere coperto per l’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati.
Nel caso di più Assicurati della presente Copertura Assicurativa, la mancata accettazione da parte dell’Impresa di Assicurazione dell’ammissione alle Coperture Assicurative soltanto nei confronti di uno degli stessi, non pregiudica l’efficacia dell’Assicurazione per i rimanenti Assicurati, a condizione che il totale della somma assicurata sia pari all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati e che sia rispettato quanto previsto per l’assunzione delle Coperture Assicurative.
Il Contratto di Assicurazione, nella presente Nota Informativa, prevede le seguenti prestazioni assicurative:
▪ prestazione in caso di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia
▪ prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro da Infortunio o Malattia
PRESTAZIONE IN CASO DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA
In caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale e Permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, l’Impresa di Assicurazione liquida all’Assicurato la prestazione assicurativa pari all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. La prestazione assicurativa verrà corrisposta previa comunicazione documentata della Contraente. Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si rimanda alla lettura dell’art. 28 “ PRESTAZIONI ASSICURATE ” delle Condizioni di Assicurazione.
L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 750.000,00 per Assicurato e per Sinistro. Nel caso in cui l’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati sia superiore al massimale di Euro 750.000,00 l’indennizzo liquidato sarà pari a Euro 750.000,00.
La presente garanzia viene prestata:
▪ solo in caso di Invalidità Totale e Permanente pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica;
▪ senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, salvo le limitazioni previste all’Art. 29 “ESCLUSIONI” delle Condizioni di Assicurazione che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento della prestazione;
▪ per Assicurati di età compresa tra 18 anni compiuti e 70 anni non compiuti alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e che alla data di scadenza della Copertura Assicurativa risulti di età inferiore o uguale a 75 anni;
fino al 30°giorno successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi annui.
Di seguito si riportano alcune esemplificazioni numeriche per facilitare l’Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di massimali, scoperti e franchigie:
Capitale assicurato 400.000 Euro | Capitale assicurato al momento dell’invalidità permanente da malattia o da infortunio 400.000 Euro | Franchigia di polizza Liquidazione del residuo totale in caso di postumi pari o superiori al 60% |
Postumi da invalidità permanente valutati 60% | Liquidazione di 400.000 Euro | Invalidità 100% per raggiungimento franchigia |
Postumi da invalidità permanente valutati 50% | Nessuna liquidazione | Invalidità non coperta |
PRESTAZIONE IN CASO DI INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE AL LAVORO DA INFORTUNIO O MALATTIA
La Copertura Assicurativa garantisce, in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro, la liquidazione mensile all’Impresa di un importo calcolato applicando all'importo dei Fidi Operativi assicurati un interesse mensile calcolato sulla base di un tasso di interesse pari alla somma tra l'Euribor 3 mesi media mese precedente rispetto alla data dell’avvenuto sinistro aumentato di uno spread fisso annuo pari al 9%, con il massimo di Euro 5.000,00 al mese, per un massimo di 6 competenze mensili per Sinistro e 18 competenze mensili per tutta la durata contrattuale
Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si rimanda alla lettura dell’Art. 31 “PRESTAZIONI ASSICURATE” delle Condizioni di Assicurazione.
La Copertura Assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro è sottoposta:
• ad un Periodo di Carenza di 30 giorni;
• ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni.
La presente garanzia viene prestata:
▪ senza limiti territoriali salvo le limitazioni previste all’Art. 32 “ESCLUSIONI” delle Condizioni di Assicurazione che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento della prestazione;
▪ per Assicurati di età compresa tra 18 anni compiuti e 70 anni non compiuti alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e che alla data di scadenza della Copertura Assicurativa risulti di età inferiore o uguale a 75 anni;
▪ fino al 30°giorno successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi annui.
Di seguito si riportano alcune esemplificazioni numeriche per facilitare l’Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di massimali, scoperti e franchigie:
Competenza mensile da rimborsare = 3.000 Euro | Competenza massima mensile liquidabile = 5.000 Euro | Franchigia assoluta = 30 giorni |
Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia | Liquidazione della competenza mensile di 3.000 Euro solamente se la suddetta competenza scade nel periodo di inabilità | Superato il periodo di franchigia, si paga la competenza che scade durante il periodo di inabilità. Ad esempio: Durata Inabilità temporanea = 60 giorni: Scadenza competenza = 30 di ogni mese Data sinistro = 1 luglio; Scadenza competenza 30 Luglio in franchigia; scadenza competenza successiva in copertura |
Data di inizio copertura = 1 Settembre Data della Inabilità = 15 settembre | Durata della inabilità =30 giorni | Nessun indennizzo in quanto avvenuto nei primi 30 giorni dalla data di effetto della copertura assicurativa (periodo di carenza). In questo caso la durata dell’inabilità è ininfluente. |
4. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITA’
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell‘Impresa di Assicurazione possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile come previsto all’Art. 5 “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO” delle Condizioni di
Assicurazione.
5. PREMI
Le Coperture Assicurative verranno prestata dall’Impresa di Assicurazione dietro corresponsione da parte dell’Impresa di premi annui di importo costante per tutta la durata contrattuale.
I premi annui sono calcolati in percentuale dell’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Il primo premio annuo costante viene versato dall’Impresa al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione. Le successive annualità di premio vengono addebitate ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza delle Coperture Assicurative.
Il versamento dei premi avviene mediante addebito sul conto corrente dell’Impresa stessa che, a tal fine, ha conferito al Contraente della Polizza apposito mandato all’incasso.
Il costo trattenuto dall’Impresa di Assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto di Assicurazione, già incluso nel tasso di Premio - riportati all’Art. 9 “PAGAMENTO DEL PREMIO” delle Condizioni di Assicurazione - è pari al 40% del PREMIO ANNUO versato al netto delle imposte – dove applicabili -. La quota parte percepita in media dall’intermediario è pari al 87,50% del costo stesso.
A titolo esemplificativo per un PREMIO ANNUO di Euro 1.000,00, al netto delle imposte, i costi trattenuti dall‘Impresa di Assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto di Assicurazione sono pari a Euro 400,00 di cui Euro 350,00 rappresentano l’importo percepito dall’Intermediario.
In caso di disdetta/chiusura dell’ultimo Contratto di Apertura di Credito a tempo indeterminato assicurato le Coperture Assicurative vengono annullate dalla ricorrenza annua successiva alla data di disdetta/chiusura di quest’ultimo .
In alternativa l’Impresa, su richiesta scritta da inviare all’Impresa di Assicurazione, potrà mantenere in vigore le Coperture Assicurative fino alla scadenza delle Coperture Assicurative originaria.
Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell’Art. 10 “DISDETTA/CHIUSURA DEL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO A TEMPO INDETERMINATO” delle Condizioni di
Assicurazione.
6. RIVALSE
L’Impresa di Assicurazione rinuncia a favore dell’Impresa, ad ogni azione di regresso verso i terzi responsabili del sinistro per le prestazioni da essi effettuati in forza delle Coperture Assicurative del presente Contratto di Assicurazione descritte nella presente Nota Informativa come riportato all’Art. 13 “RINUNCIA ALLA RIVALSA” delle Condizioni di Assicurazione.
7. DIRITTO DI RECESSO
7.1 DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
L’Impresa può recedere dal Contratto di Assicurazione entro 60 giorni dalla Data di decorrenza dello stesso.
Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell’Art. 7 “DIRITTO DI RECESSO” delle Condizioni di Assicurazione.
7.2 DIRITTO DI RECESSO NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE
L’Assicurato ha la facoltà di sospendere il pagamento dei premi recandosi presso la sede della Contraente ove sono stati accesi i Contratti di Apertura di Credito a tempo indeterminato. In alternativa potrà inviare all’Impresa di Assicurazione comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
Avipop Assicurazioni S.p.A. Xxx X. Xxxxxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx.
Si rimanda all’Art. 9 “PAGAMENTO DEL PREMIO” delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli.
8. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Ai sensi del secondo comma dell’Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Xxxxx. Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di Assicurazione.
9. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
In base all’art. 181 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/05) al Contratto di Assicurazione si applica la legge italiana.
10. REGIME FISCALE
10.1 IMPOSTE SUI PREMI
I premi di Assicurazione per le Coperture Danni sono soggetti ad un’imposta pari al 2,5% del premio imponibile.
10.2 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE
Come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa le somme corrisposte a seguito di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia ed Inabilità Temporanea Totale in dipendenza del presente Contratto di Assicurazione, non sono assoggettate ad alcuna imposizione fiscale, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. nr. 917 del 22/12/1986.
Nel caso specifico del presente contratto, in considerazione della finalità della Convenzione da cui esso discende e della sua natura di Polizza Collettiva, si fa presente che la disciplina sopra riportata va coordinata con altre disposizioni fiscali (deducibilità dal reddito d'impresa ecc.) la cui applicazione può dipendere da una serie di elementi quali la natura del rapporto fra l’Impresa e gli Assicurati.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
11. SINISTRI – LIQUIDAZIONI DELLE PRESTAZIONI
La gestione dei sinistri è affidata ad una Struttura Esterna, CIS Insurance Services.
L’insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica il Sinistro per il quale è prestata le Coperture Assicurative.
La denuncia del Sinistro con l’indicazione delle cause che lo hanno determinato, deve essere effettuata presso la Banca compilando l’apposito Modulo di Denuncia Sinistro.
Tale Modulo, completo della documentazione prevista, dovrà essere inoltrato entro 60 giorni ad Avipop Assicurazioni S.p.A. – Servizio Sinistri – mediante servizio postale all’indirizzo: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx.
Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta, a condizione che siano complete dei giustificativi richiesti elencati nel Modulo di Denuncia.
L’Impresa potrà rivolgersi per informazioni relative ai Sinistri al seguente numero verde:
SERVIZIO CLIENTI N° Verde 800 893 495
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.45 e dalle ore 14.45 alle ore 18.00
L’Impresa di Assicurazione esegue i pagamenti delle prestazioni garantite entro 30 giorni dalla data di pervenimento della documentazione completa specificata agli Articoli 30-34 “DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI” riguardanti ogni garanzia.
L’Impresa di Assicurazione si riserva il diritto di richiedere tutti gli accertamenti medici o le documentazioni atte ad una corretta valutazione del Sinistro nonché copia dei Contratti di Apertura di Credito a tempo indeterminato. L’Assicurato o i suoi aventi causa devono inoltre sciogliere da ogni riserbo i medici curanti e consentire le indagini e gli accertamenti eventualmente necessari da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia dell’Impresa di Assicurazione. Le spese relative agli accertamenti medici sono a carico dell’Assicurato.
12. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all’Impresa di Assicurazione Avipop Assicurazioni S.p.A. – SERVIZIO RECLAMI
- Xxx Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx telefax 02 2775.245 indirizzo mail: XXxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:
IVASS
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00- 00000 Xxxx
Fax 06/42133.353/745 Numero Verde 800-486661
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, utilizzando l’apposito modello reperibile nella sezione “Reclami” del sito dell’Impresa di Assicurazione, dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), l’individuazione del soggetto di cui si lamenta l’operato con una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa di Assicurazione ed eventuale riscontro
fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, previa effettuazione del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98. Per avviare la mediazione occorre, con l’assistenza di un avvocato, presentare un’istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell’apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia (consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx) ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. La mediazione non è necessaria se, prima di farvi ricorso, le parti concordano di avvalersi della cosiddetta negoziazione assistita introdotta dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 e, alla presenza dei rispettivi avvocati, compongono amichevolmente la controversia.
13. ARBITRATO
Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità giudiziaria, le Parti, per le eventuali controversie su natura e valutazione degli eventi oggetto delle Coperture Invalidità Totale e Permanente e Inabilità Temporanea Totale prestate dal presente Contratto di Assicurazione, hanno la facoltà di rimettersi alla decisione di un Collegio di tre medici.
Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
14. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
L’Impresa di Assicurazione comunica per iscritto alla Contraente ed all’Impresa, in occasione della prima comunicazione prevista dalla normativa vigente da inviare all’Impresa stessa, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo anche per effetto di modifiche alla normativa intervenute successivamente alla conclusione del Contratto di Assicurazione stesso.
Per l’aggiornamento dei dati relativi alla situazione patrimoniale dell’Impresa di cui al punto 2 “INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA” si rimanda al sito
internet dell’Impresa all’indirizzo xxx.xxxxxx.xx.
Inoltre, sempre sul sito xxx.xxxxxx.xx, è disponibile un’Area Clienti, che offre la possibilità all’Assicurato di controllare la propria posizione relativa al presente Contratto.
Per accedervi basta selezionare l’apposito link presente in homepage e, dopo essersi registrato, l'Assicurato riceverà, all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato, la necessaria password di accesso.
Tramite l'Area Clienti l’Assicurato può consultare ad esempio le Condizioni Contrattuali, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.
* * * *
Avipop Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale Xxxxxxx Xxxxx
Data ultimo aggiornamento: 29 maggio 2015
2. CONDIZIONI CONTRATTUALI
I testi integrali della Polizza Collettiva n° 3405 stipulata tra il Banco Popolare S.c.p.a. e Avipop Assicurazioni S.p.A. e della Polizza Collettiva n. 59339 stipulata tra il Banco Popolare S.c.p.a. ed Avipop Vita S.p.A. sono depositati presso la sede della Contraente e, rispettivamente, presso le sedi di Avipop Assicurazioni SPA e Avipop Vita S.p.A.
ART. 1 GARANZIE PRESTATE
Il presente Contratto di Assicurazione, di cui alle Polizze Collettive stipulate tra la Banca e le Imprese di Assicurazione, comprende le garanzie:
• Morte, prestata da Avipop Vita S.p.A.;
• Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, prestata da Avipop Assicurazioni S.p.A.;
• Inabilità Temporanea Totale al lavoro da Infortunio o Malattia, prestata da Avipop Assicurazioni S.p.A..
Le garanzie sono prestate dalle Imprese di Assicurazione in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni degli Assicurati e dell’Impresa.
Le garanzie sono valide senza limiti territoriali; le garanzie Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia e Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia e devono essere oggetto di accertamento da parte di un medico legale italiano.
ART. 2 OBBLIGHI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
Gli obblighi delle Imprese di Assicurazione risultano esclusivamente dalle Polizze Collettive, dalle Condizioni Contrattuali di Assicurazione, dal Modulo di Adesione, dalle eventuali appendici rilasciate dalle Imprese di Assicurazione stesse.
Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto di Assicurazione valgono le norme di legge applicabili.
ART. 3 REQUISITI DI ASSICURABILITÀ
Il presente Contratto di Assicurazione può essere stipulato qualora l’Impresa sottoscriva almeno un Contratto di Apertura di Credito a tempo indeterminato.
E’ assicurabile ciascuna persona fisica, titolare, collaboratore, socio o dipendente, di rilevante importanza per l’Impresa, indicata dall’Impresa stessa la quale abbia:
• residenza nel territorio della Repubblica Italiana;
• un’età compresa tra 18 anni compiuti e 70 anni non compiuti alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e che alla data di scadenza delle presenti Coperture Assicurative risulti di età inferiore o uguale a 75 anni;
• sottoscritto l’apposito Modulo di Adesione ed abbia, alternativamente in funzione della somma assicurata (da intendersi complessiva nel caso l’Assicurato stesso sia coperto per più Finanziamenti/Contratti di Apertura di Credito a tempo indeterminato assicurati) e dell’età, secondo la tabella seguente:
1) sottoscritto una Dichiarazione di Buono stato di salute;
2) compilato un Questionario Medico;
3) effettuato una Visita Medica e gli accertamenti medici secondo le indicazioni fornite dalla Impresa di Assicurazione.
Inoltre il presente Contratto può essere stipulato da persone fisiche iscritte ad albi professionali per Contratti di Apertura di Credito a tempo indeterminato deliberati e perfezionati in relazione alla specifica attività professionale esercitata, in tal caso l’Assicurato sarà la medesima persona fisica nel rispetto delle condizioni di assicurabilità sopra riportate.
Nel caso in cui l’Assicurato non ritenga di poter sottoscrivere la Dichiarazione di Buono stato di salute, provvederà alla compilazione del Questionario Medico. Il costo della visita e degli accertamenti medici è a totale carico dell'Assicurato.
Somma assicurata per Assicurato (*) | Età all’adesione da 18 anni compiuti a 60 anni compiuti | Età all’adesione da 61 compiuti a 65 anni compiuti | Età all’adesione da 66 compiuti a 70 anni non compiuti |
Fino a € 200.000,00 | Dichiarazione di Buono stato di salute | Questionario Medico | Visita medica |
Oltre € 200.000,00 - Fino a € 300.000,00 | Questionario Medico | Questionario Medico | Visita medica |
Oltre € 300.000,00 - Fino a € 750.000,00 (**) | Visita medica | Visita medica | Visita medica |
(*) ai fini del calcolo della somma assicurata:
• devono essere considerate anche altre eventuali coperture assicurative caso morte con la Impresa di Assicurazione;
• l'importo è da intendersi complessivo nel caso l’Assicurato stesso sia coperto per più Finanziamenti/Contratti di Apertura di Credito a tempo indeterminato assicurati.
(**) nel caso in cui, per effetto di cumuli con altre eventuali Coperture Assicurative caso morte con l’Impresa di Assicurazione, la somma assicurata ecceda i 750.000,00 Euro è richiesta sempre la Visita medica oltre all'ulteriore documentazione che l’Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di richiedere.
Le Imprese di Assicurazione, relativamente al Questionario Medico ed alla Visita Medica, si riservano il diritto, una volta esaminata la documentazione sanitaria, di decidere circa l’accettazione o il rifiuto delle Coperture Assicurative. Tali documenti vengono raccolti dalla Contraente in busta chiusa ed inviati alle Imprese di Assicurazione.
Si precisa che possono essere assicurate fino a quattro persone fisiche per ciascun Contratto:
• con la possibilità di ripartire la somma assicurata in proporzioni di volta in volta definibili fra gli Assicurati;
oppure:
• ogni Assicurato potrà essere assicurato pro quota (con capitale assicurato in parti uguali); oppure:
• ogni Assicurato potrà essere coperto per l’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati.
ART 3.1 CESSAZIONE DEL RAPPORTO TRA ASSICURATO E IMPRESA
Nel caso in cui l’Assicurato cessi i rapporti di collaborazione, dipendenza o associazione con l’Impresa, in base ai quali sussistevano i requisiti di assicurabilità di cui al precedente Art. 3, quest’ultima dovrà:
• dare tempestiva comunicazione dell’avvenuta cessazione alle Imprese di Assicurazione per il tramite della Contraente; in mancanza di tale comunicazione le Coperture Assicurative si intendono operanti per l’Assicurato originariamente indicato;
• comunicare alle Imprese di Assicurazione, per il tramite della Contraente - compilando il Modulo Cambio Assicurato -, il nominativo di un altro collaboratore, dipendente o socio, il quale dovrà sottoporsi alle formalità assuntive di cui all’Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ’” che precede.
In caso di sottoscrizione di Dichiarazione di Buona salute, il nuovo Assicurato è ammesso alle Coperture Assicurative con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Modulo Cambio Assicurato. Qualora invece sia richiesta la compilazione del Questionario Medico o la sottoposizione a Visita Medica:
• le Coperture Assicurative non saranno efficaci per il nuovo Assicurato fino a produzione da parte dello stesso di tutta la documentazione sanitaria richiesta e l’accettazione del rischio da parte delle Imprese di Assicurazione;
• le Coperture Assicurative continueranno ad essere operante per l’Assicurato originariamente
indicato fino all’accettazione del rischio sul nuovo Assicurato da parte delle Imprese di Assicurazione.
Nel caso in cui, a seguito della valutazione della documentazione sanitaria, l’Assicurando sia ritenuto non ammissibile in copertura, le Imprese di Assicurazione comunicheranno all’Impresa, per il tramite della Contraente, il rifiuto del rischio. L’Impresa provvederà a comunicare, per il tramite della Contraente, alle Imprese di Assicurazione il nominativo di un altro collaboratore, dipendente o socio, il quale dovrà sottoporsi alle formalità assuntive di cui all’Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ’” che precede.
ART. 4 LIMITI DI INDENNIZZO
La prestazione assicurata è pari all’importo dei Fidi Operativi assicurati. L’indennizzo non potrà superare:
• in caso di Morte o Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia Euro 750.000,00 per Assicurato e per Sinistro; limite complessivo per Assicurato anche in caso di assicurazione di più Finanziamenti/Contratti di Apertura di Credito a tempo indeterminato assicurati;
• in caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia: Euro 5.000,00 mensili col massimo di 6 competenze mensili per Sinistro e 18 competenze mensili per l’intera durata delle Coperture Assicurative.
Nel caso in cui l’importo dei Fidi Operativi assicurati sia superiore al massimale di Euro 750.000,00 l’indennizzo liquidato sarà pari a Euro 750.000,00.
ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, anche incolpevoli, dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte delle Imprese di Assicurazione possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dalle Imprese di Assicurazione all’atto della adesione alla Convenzione, devono corrispondere a verità ed esattezza.
In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione/adesione, la Contraente, l’Impresa e gli Assicurati sono tenuti - quest’ultimi anche tramite il Contraente -a dare tempestiva comunicazione di tale variazione all’Impresa, comprensiva del domicilio in caso di trasferimento all’estero.
ART. 6 DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Le Coperture Assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione da parte dell’Impresa e dell’Assicurato e di pagamento del primo premio annuo costante da parte dell’Impresa a condizione che sia stato erogato almeno un Contratto di Apertura di Credito a tempo indeterminato.
Il perfezionamento dell’adesione e la conseguente costituzione del rapporto assicurativo sono subordinati, secondo quanto disposto dall’art. 23 del D. Lgs. 231/2007, all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da compiersi attraverso il modulo predisposto a tale scopo.
La decorrenza delle Coperture Assicurative è comunicata all‘Impresa di Assicurazione dalla Contraente.
La durata delle Coperture Assicurative, espressa in mesi interi, è pari a 60 mesi dalla Data di decorrenza.
Le Coperture Assicurative cessano al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
• in caso di Invalidità Totale e Permanente dell’Assicurato;
• in caso di decesso dell’Assicurato;
• esercizio del diritto di recesso;
• in caso di disdetta/chiusura dell’ultimo Contratto di Apertura di Credito a tempo indeterminato in essere, alla ricorrenza annua successiva delle Coperture Assicurative;
• in caso di sospensione del pagamento dei premi, trascorsi 30 giorni dalla scadenza del primo premio annuo costante non pagato;alla data di scadenza delle Coperture Assicurative nel caso in cui siano trascorsi 60 mesi dalla data di decorrenza.
Nel caso vi siano più Assicurati dei medesimi Contratti di Apertura di Credito a tempo indeterminato e venga effettuata la chiusura degli stessi in seguito alla liquidazione dell’indennizzo per Decesso o per Invalidità Totale e Permanente di un Assicurato, le garanzie cessano per tutti gli altri Assicurati a condizione che sia comunicata alle Imprese di Assicurazione la chiusura dei Contratti di Apertura di Credito a tempo indeterminato. L’Impresa avrà comunque la possibilità di mantenere in vigore le Coperture Assicurative per uno o più Assicurati fino alla scadenza originaria delle stesse. Il premio versato relativo all’Assicurato sul quale si è verificato il sinistro di Decesso o di Invalidità Totale e Permanente resta comunque acquisto dalle Imprese di Assicurazione.
Nel caso vi siano più Assicurati dei medesimi Contratti di Apertura di Credito a tempo indeterminato e venga effettuata la disdetta/chiusura degli stessi, le garanzie cessano per tutti gli Assicurati.
In caso di disdetta/chiusura l’Impresa avrà comunque la possibilità di mantenere in vigore le Coperture Assicurative per uno o più Assicurati fino alla scadenza originaria della stessa.
In caso di cessazione dell’Impresa, contestuale o successiva alla disdetta/chiusura dell’ultimo Contratto di Apertura di Credito a tempo indeterminato (nel caso in l’Impresa abbia richiesto di proseguire la Copertura Assicurativa) le Coperture Assicurative verranno annullate dalla data di cessazione dell’Impresa.
ART. 7 DIRITTO DI RECESSO
DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
L’Impresa può recedere dal Contratto di Assicurazione entro 60 giorni dalla Data di decorrenza dello stesso recandosi presso la Banca ove sono stati accesi i Contratti di Apertura di Credito a tempo indeterminato e compilando l’apposito Modulo di recesso. In alternativa potrà inviare alle Imprese di Assicurazione comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e fotocopia del Modulo di recesso, ai seguenti indirizzi:
− Avipop Vita S.p.A. Xxx Xxxxxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx.
− Avipop Assicurazioni S.p.A. Xxx Xxxxxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx.
L’eventuale Premio lordo pagato verrà rimborsato all’Impresa per il tramite della Contraente nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.
DIRITTO DI RECESSO NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE
L’Impresa ha la facoltà di sospendere il pagamento dei premi recandosi presso la sede della Contraente ove stati accesi i Contratti di Apertura di Credito a tempo indeterminato. In alternativa potrà inviare alle Imprese di Assicurazione comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi:
− Avipop Vita S.p.A. Xxx X. Xxxxxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx.
− Avipop Assicurazioni S.p.A. Xxx X. Xxxxxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx.
Si rimanda all’Art. 9 “PAGAMENTO DEL PREMIO” per maggiori dettagli.
ART. 8 BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI
Beneficiario per la Copertura Caso Morte e per le Coperture Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia è l’Impresa – con il consenso scritto dell’Assicurato.
Non è consentito designare quale Beneficiario l’Intermediario.
Nel corso della durata contrattuale l'Impresa – con il consenso scritto dell’Assicurato - può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione del/dei Beneficiario/i Caso Morte mediante richiesta scritta effettuata presso il Soggetto Incaricato.
ART. 9 PAGAMENTO DEL PREMIO
Le Coperture Assicurative sono prestate dalle Imprese di Assicurazione dietro corresponsione da parte dell’Impresa di premi annui di importo costante per tutta la durata contrattuale.
I premi annui sono calcolati in percentuale dell’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Il primo premio annuo costante viene versato dall’Impresa al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione. Le successive annualità di premio vengono addebitate ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza delle Coperture Assicurative.
Il versamento dei premi avviene trattenuta mediante addebito sul conto corrente dell’Impresa stessa che, a tal fine, ha conferito al Contraente della Polizza apposito mandato all’esecuzione del pagamento.
Nel Modulo di adesione viene indicato l’importo del Premio annuo da corrispondere per ogni Assicurato. In caso di più Assicurati con ripartizione dell’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati, il Premio per ogni Assicurato è calcolato sulla base della quota percentuale dell’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati relativa ad ogni Assicurato.
L’importo totale di ciascun premio annuo costante è pari alla somma della componente di premio per la Copertura Morte e della componente del premio per le Coperture Danni. Il premio per la Copertura Morte e per le Coperture Xxxxx viene determinato applicando il tasso dell’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione. Di seguito vengono riportati i tassi di premio suddivisi per garanzia:
Copertura Morte | 0,472% |
Coperture Danni (Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia – Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia) | 0,228% (*) |
(*) Il tasso applicato per determinare il premio per le Coperture Xxxxx è già comprensivo delle imposte di Legge pari al 2,50% .
SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI
L’Impresa ha la facoltà di sospendere il pagamento dei premi recandosi presso la Banca ove sono stati accesi i Contratti di Apertura di Credito a tempo indeterminato. In alternativa potrà inviare alle Imprese di Assicurazione comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi:
Avipop Vita S.p.A. Xxx X. Xxxxxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx.
Avipop Assicurazioni S.p.A. Xxx X. Xxxxxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx.
In caso di sospensione del pagamento dei premi, trascorsi 30 giorni dalla scadenza del primo premio annuo non pagato:
• non è più possibile riattivare le coperture assicurative;
• le coperture assicurative si risolvono ed i premi pagati restano acquisiti dalle Imprese di Assicurazione;
• non è prevista alcuna prestazione a carico delle Imprese di Assicurazione.
ART. 10 DISDETTA/CHIUSURA DEL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO A TEMPO INDETERMINATO
In caso di disdetta/chiusura dell’ultimo Contratto di Apertura di Credito a tempo indeterminato assicurato le Coperture Assicurative vengono annullate alla ricorrenza annua successiva alla data di disdetta/chiusura dello stesso.
I premi pagati restano acquisiti dalle Imprese di Assicurazione. L’Impresa non dovrà più corrispondere i successivi premi.
La Banca dovrà inviare all’Impresa di Assicurazione una comunicazione della disdetta/chiusura firmata dall’Impresa dell’ultimo Contratto di Apertura di Credito a tempo indeterminato assicurato.
In alternativa l’Impresa, su richiesta scritta da inviare alle Imprese di Assicurazione, potrà mantenere in vigore le Coperture Assicurative fino alla scadenza delle Coperture Assicurative originaria.
La richiesta dovrà essere effettuata dall’ Impresa a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure utilizzando l’apposito Modulo disponibile presso la sede della Banca.
ART. 11 DENUNCIA DEL SINISTRO
I sinistri devono essere tempestivamente denunciati presso la Banca compilando l’apposito Modulo di Denuncia Sinistro. Tale Modulo, completo della documentazione prevista, dovrà essere inoltrato mediante servizio postale alle Imprese di Assicurazione ai seguenti indirizzi:
• per la Copertura Morte: Avipop Vita S.p.A. - Xxx X. Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx.
• per le Coperture Danni (Invalidità Totale Permanente – Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia): Avipop Assicurazioni S.p.A. - Xxx X. Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx.
L’Assicurato e gli aventi causa potranno rivolgersi per informazioni relative ai Sinistri ai seguenti numeri verdi:
• in caso di decesso dell’Assicurato, per informazioni gli aventi diritto devono rivolgersi al Numero Verde 800 113 085 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.00;
• per informazioni relative ai Sinistri Xxxxx l’Assicurato deve rivolgersi al Numero Verde 800.893 495 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:45 e dalle ore 14:45 alle ore 18:00.
Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta, a condizione che siano complete dei giustificativi richiesti elencati nel Modulo di Denuncia.
Le Imprese di Assicurazione si riservano il diritto di richiedere tutti gli accertamenti medici o le documentazioni atte ad una corretta valutazione del Sinistro nonché copia dei Contratto di Apertura di Credito a tempo indeterminato. L’Assicurato o i suoi aventi causa devono inoltre sciogliere da ogni riserbo i medici curanti e consentire le indagini e gli accertamenti eventualmente necessari da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia delle Imprese di Assicurazione il cui costo sarà a totale carico di queste ultime.
Le Imprese di Assicurazione eseguono i pagamenti delle prestazioni garantite entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa specificata agli Articoli “DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI” riguardanti ogni garanzia.
ART. 12 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO E DELL’IMPRESA IN CASO DI XXXXXXXX
In caso di Sinistro l'Assicurato, per il tramite dell’Impresa, deve darne tempestivo avviso alle Imprese di Assicurazione. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita al diritto o la relativa riduzione ai rimborsi ai sensi dell'art. 1915 C.C.
ART. 13 RINUNCIA ALLA RIVALSA
Le Imprese di Assicurazione rinunciano a favore dell’Impresa ad ogni azione di regresso verso i terzi responsabili del sinistro per le prestazioni da esse effettuate in forza del presente contratto.
ART. 14 ALTRE ASSICURAZIONI
Resta convenuto che le Coperture Assicurative possono cumularsi con altre assicurazioni; di tale cumulo si terrà conto ai fini delle formalità assuntive di cui alla tabella riportata all’art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”.
ART. 15 IMPOSTE ED ALTRI ONERI FISCALI
Eventuali imposte ed altri oneri futuri, relativi al presente Contratto di Assicurazione sono a carico dell’Impresa. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati alla Contraente.
ART. 16 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni da parte dell’Assicurato, per il tramite dell’Impresa, alle Imprese di Assicurazione, con riferimento alle Polizze Collettive dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata A.R.. Eventuali comunicazioni da parte delle Imprese di Assicurazione saranno indirizzate alla sede legale dell’Impresa indicata sul Modulo di Adesione.
ART. 17 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL’ASSICURATO E ALL’IMPRESA
La Contraente provvederà ad informare della possibilità di aderire alla Convenzione e a fornire ai clienti copia del Fascicolo Informativo, redatto secondo il Regolamento 35 IVASS, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione alla Copertura Assicurativa.
Resta inteso che l’adesione da parte dei clienti della Contraente è meramente facoltativa e rimessa alla loro esclusiva volontà.
La Contraente terrà indenni e manlevate le Imprese di Assicurazione da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare loro dal mancato rispetto di quanto sopra da parte della Contraente stessa.
ART. 18 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
Le Imprese di Assicurazione rinunciano al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del C.C.
ART. 19 LEGGE APPLICABILE
La legge applicabile è quella italiana.
ART. 20 FORO COMPETENTE
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell’Assicurato o delle persone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.
In caso di controversia è possibile adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, rivolgendosi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.
ART. 21 CLAUSOLA LIBERATORIA
L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente al Sinistro formante oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato prima del Sinistro.
ART. 22 CESSIONE DEI DIRITTI
Non sarà possibile in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione.
ART. 23 CONTROVERSIE
Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità giudiziaria, le Parti hanno la facoltà di rimettere alla decisione di un collegio di tre medici le eventuali controversie su natura e valutazione degli eventi oggetto delle Coperture Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia e Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia prestate dal presente Contratto di Assicurazione.
In tal caso le Parti conferiranno mandato, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, o in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.
Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
Le decisioni del Consiglio dei Medici sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.
ART. 24 TERMINI DI DECADENZA
Ogni diritto nei confronti delle Imprese di Assicurazione si prescrive entro il termine di dieci anni per le polizze vita e di due anni per le polizze danni dalla data del Sinistro che ha dato origine al
diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto dall'art. 2952 C.C.
Qualora gli aventi causa non usufruiscano della prestazione, le Imprese di Assicurazione non sono tenute a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
LE GARANZIE ASSICURATIVE ASSICURAZIONE PER LA GARANZIA MORTE ART. 25 PRESTAZIONI ASSICURATE
La presente garanzia prevede, in caso di decesso dell'Assicurato che dovesse verificarsi per
qualsiasi motivo durante il periodo di vigore della Copertura Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte della Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata all’Impresa, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 26 “ESCLUSIONI”.
La prestazione assicurata è pari all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati.
L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 750.000,00 per Assicurato come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”.
In caso di più Assicurati del medesimo importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati con ripartizione dell’importo stesso, la prestazione assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del presente Contratto di Assicurazione oppure in caso di Invalidità Totale e Permanente nel corso della durata contrattuale, non è prevista alcuna prestazione a carico della Impresa di Assicurazione ed i premi versati restano acquisiti da quest’ultima.
La prestazione assicurata verrà liquidata all’Impresa dalla Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
ART. 26 ESCLUSIONI
Le prestazioni assicurate di cui all’Art. 25 “PRESTAZIONI ASSICURATE” sono garantite qualunque possa essere la causa del decesso dell’Assicurato senza limiti territoriali, per tutto il periodo di vigore della Copertura Assicurativa. E’ escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia consapevolmente bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
• incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni;
• contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici;
• dolo dei Beneficiari;
• guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro;
• infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
• suicidio e tentativi di suicidio nel corso dei primi due anni di validità della polizza;
• sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato;
• sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico;
• seguiti e conseguenze di Infortuni già verificatisi e, solo per le garanzie prestate senza visita
medica, malattie già in essere alla data di effetto della sottoscrizione del “Modulo di Adesione”;
• stato di ubriachezza/ebbrezza:
• qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada ed il decesso avvenga alla guida di un veicolo;
• in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro;
• decesso dovuto o correlato al soggiorno in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre il Contraente/Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
• decesso avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell’Assicurato. La garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l'evacuazione previsto dalle Autorità Italiane. Trascorso tale termine la garanzia viene comunque presentata previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare che non vi è un nesso causale tra lo stato di guerra ed il decesso.
ART. 27 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
In caso di decesso dell'Assicurato l’avente causa dovrà denunciare il Sinistro nel più breve tempo possibile per iscritto a Avipop Vita S.p.A. Ufficio Liquidazioni, Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx, allegando al modulo, di cui al precedente Art. 11 “DENUNCIA DEL SINISTRO”, la seguente documentazione:
• documentazione attestante l’eventuale modifica dei dati societari o trasferimento di proprietà dell’Impresa;
• copia del Modulo di Adesione alla polizza assicurativa comprensivo della dichiarazione di buono stato di salute o del questionario medico;
• relazione sanitaria rilasciata dal medico curante attestante la causa del Decesso dell'Assicurato e completa di anamnesi patologica prossima e remota con particolare riferimento alla data di inizio della patologia che ha causato il Decesso;
• certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
• certificato medico indicante la causa del decesso;
• se vi è stato ricovero in ospedale, copia integrale di eventuali cartelle cliniche, complete di anamnesi, relative al primo ricovero e successivi ricoveri subiti dall'Assicurato in relazione alla malattia che ha causato il decesso;
• copia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del legale Rappresentante dell’Impresa;
• decreto di nomina del legale rappresentante, ovvero documento equipollente dal quale si evinca il nominativo del legale rappresentante aggiornato alla data di richiesta di liquidazione;
• dichiarazione sottoscritta dall’Impresa con indicati il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice IBAN;
• in caso di richiesta di liquidazione NON mediante la compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione, autorizzazione al trattamento dei dati personali da fornire sul Modulo Privacy da richiedere all’Impresa di Assicurazione.
L’Impresa, in presenza di particolari esigenze istruttorie, si riserva di richiedere ulteriori documenti in relazione alle circostanze in cui si è verificato il decesso dell’Assicurato, quali:
• Copia del referto autoptico e delle indagini tossicologiche
• Verbale dell’Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo del Decesso da presentarsi nel caso in cui la morte sia avvenuta in seguito ad infortunio, omicidio o suicidio;
• Decreto di Chiusura Istruttoria emesso dalla Procura della Repubblica
Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, l’Impresa si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od
opportunamente integrata per procedere al pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento.
Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.
ASSICURAZIONE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA ART. 28 PRESTAZIONI ASSICURATE
La presente garanzia prevede, in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino
un’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell‘Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata all’Impresa, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 29 “ESCLUSIONI”.
L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” (Tabella INAIL) e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa.
La prestazione assicurata è pari all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati.
L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 750.000,00 per Assicurato e per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”.
In caso di più Assicurati del medesimo importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati con ripartizione dell’importo stesso, la prestazione assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati.
Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia.
La prestazione assicurata verrà liquidata all’Impresa dall’Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
ART. 29 ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia i casi di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia causati da:
• invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell’Assicurato preesistenti e noti all’Assicurato prima della Data di decorrenza delle coperture, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti;
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
• infortunio avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell’Assicurato. La garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l'evacuazione previsto dalle Autorità Italiane. Trascorso tale termine la garanzia viene comunque presentata previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare che non vi è un nesso causale tra lo stato di guerra e l’infortunio;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni;
• contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici;
• dolo dell’Assicurato;
• guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro;
• infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
• infortuni causati da atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
• infortuni causati da etilismo, abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell’Assicurato, a meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
• infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
• aborto procurato o volontario o complicazioni derivanti da tali eventi;
• infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera);
• eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
• applicazioni di carattere estetico richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell’assicurazione;
• inoltre sono esclusi gli infortuni causati:
• dall’uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
• dalla pratica di tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
• dall’uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
• dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, xxx, rugby, football americano, immersioni con autorespiratore, sport aerei in genere;
• dalla partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali.
• nessun Indennizzo è inoltre dovuto se l’Assicurato, al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione al Programma Assicurativo, non presentava i Requisiti Di Assicurabilità previsti all’Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITA’” della presente Polizza
ART. 30 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
In caso di Sinistro l’Assicurato o chi per esso devono darne avviso scritto ad Avipop Assicurazioni
S.p.A. entro 60 giorni dalla data dell’infortunio o malattia o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del C.C.. La denuncia di Xxxxxxxx deve contenere l’indicazione del luogo dell’eventuale Sinistro, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico.
Per data del Sinistro si intende la data di accadimento dell’Infortunio oppure, in caso di Malattia, la data della diagnosi della Malattia stessa.
Per il pagamento conseguente all’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia deve essere allegata al Modulo di cui al precedente Art. 11 “DENUNCIA DEL SINISTRO”, la seguente documentazione:
• copia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del legale Rappresentante dell’Impresa;
• copia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale dell’Assicurato;
• documentazione medica/cartelle cliniche relative all’infortunio che ha determinato l’invalidità permanente;
• documentazione attestante l’eventuale modifica dei dati societari o trasferimento di proprietà dell’Impresa;
• decreto di nomina del legale rappresentante, ovvero documento equipollente dal quale si evinca il nominativo del legale rappresentante aggiornato alla data di richiesta di liquidazione;
• dichiarazione sottoscritta dall’Impresa con indicati il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice IBAN.
ASSICURAZIONE INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE AL LAVORO DA INFORTUNIO O MALATTIA
ART. 31 PRESTAZIONI ASSICURATE
La Copertura Assicurativa garantisce, in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro, la liquidazione mensile all’Impresa di un importo calcolato applicando all'importo dei Fidi Operativi assicurati un interesse mensile calcolato sulla base di un tasso di interesse pari alla somma tra l'Euribor 3 mesi media mese precedente rispetto alla data dell’avvenuto sinistro aumentato di uno spread fisso annuo pari al 9%, con il massimo di Euro 5.000,00 al mese, per un massimo di 6 competenze mensili per Sinistro e 18 competenze mensili per tutta la durata contrattuale.
L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di Infortunio o Malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere.
La Copertura Assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro da Infortunio o Malattia è sottoposta:
• ad un Periodo di Carenza di 30 giorni: qualora l’Inabilità Temporanea Totale al lavoro da Infortunio o Malattia venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla decorrenza della copertura assicurata l’indennità non verrà corrisposta;
• ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni. L’inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inabilità lavorativa;
La prestazione assicurata verrà liquidata all’Impresa dall‘Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
ART. 32 ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia i casi di Inabilità Temporanea Totale causati da:
• invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell’Assicurato preesistenti e noti all’Assicurato prima della Data di decorrenza delle coperture, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti;
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
• infortunio avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell’Assicurato. La garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l'evacuazione previsto dalle Autorità Italiane. Trascorso tale termine la garanzia viene comunque presentata previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare che non vi è un nesso causale tra lo stato di guerra e l’infortunio;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni;
• contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici;
• dolo dell’Assicurato;
• guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro;
• infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
• operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da infortunio o malattia dell’Assicurato;
• atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o nel caso in cui si trovi in uno stato di incapacità di intendere o di volere da esso stesso procurato;
• ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
• malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi comprese le forme maniaco-depressive o stati paranoici e gli stati depressivi;
• mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale;
• cure o interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla data di stipulazione della polizza;
• conseguenze della pratica dei seguenti sport: equitazione o partecipazione a concorsi ippici, sport aerei, salto con gli sci, combinata nordica, bobsleigh, skeleton, skiathlon, sci alpinismo o fuori pista e snowboard fuori pista, alpinismo, immersioni subacquee, volo a vela, pratica di speleologia, scalate in cordata o in solitario, bungee jumping, tauromachia;
• conseguenze della pratica di tutti gli sport, amatoriale o professionale, che comporti un compenso o una remunerazione;
• trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera);
• aborto volontario o procurato o complicazioni derivanti da detti eventi;
• nessun Indennizzo è inoltre dovuto se l’Assicurato, al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione al Programma Assicurativo, non presentava i Requisiti Di Assicurabilità previsti all’Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITA’” della presente Polizza
ART. 33 DENUNCE SUCCESSIVE
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale al lavoro da Infortunio o Malattia nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di Inabilità Temporanea Totale se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione di 90 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua normale attività lavorativa.
ART. 34 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
In caso di infortunio o malattia l’Assicurato o chi per esso devono darne avviso scritto alle Imprese di Assicurazione entro 60 giorni dall’infortunio o dall’inizio della malattia o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del C.C..L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del C.C..
La denuncia dell’infortunio o della malattia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da:
• copia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale dell’Assicurato;
• copia del certificato del Pronto Soccorso;
• copia dei referti medici e dell’eventuale cartella clinica;
• copia dei certificati medici attestanti il periodo di Inabilità fino a quello attestante la guarigione;
• i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia);
• documentazione attestante l’eventuale modifica dei dati societari o trasferimento di proprietà dell’Impresa;
• decreto di nomina del legale rappresentante, ovvero documento equipollente dal quale si evinca il nominativo del legale rappresentante aggiornato alla data di richiesta di liquidazione;
• dichiarazione sottoscritta dall’Impresa con indicati il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice IBAN.
In casi eccezionali o di particolare difficoltà, la Impresa di Assicurazione potrà chiedere quei documenti strettamente necessari ai fini dell’espletamento delle pratiche di Sinistro. L’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il medico curante dell’Assicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per
l’erogazione delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. L’Assicurato deve consentire alla Impresa di Assicurazione le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Impresa di Assicurazione stessa.
Data ultimo aggiornamento: 29 maggio 2015
3. GLOSSARIO
Assicurato
Assicurato è la persona fisica di età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 70 anni non compiuti, titolare, collaboratore, socio o dipendente, di rilevante importanza per l’Impresa, che ha aderito facoltativamente alla Polizza Convenzione sottoscrivendo il Modulo di Adesione. L’Impresa indica gli Assicurati e corrisponde i relativi premi. Nel caso di Contratti di Apertura di Credito a tempo indeterminato stipulati con soggetti iscritti ad albi professionali in relazione alla specifica attività professionale esercitata, l’Assicurato sarà la medesima persona fisica.
Banca
Coincide con la Contraente.
Beneficiario
Il soggetto al quale spetta la prestazione assicurata: per la Copertura Caso Morte e per le Coperture Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, Ricovero Beneficiario è l’Impresa salvo diversa designazione.
Carenza
Carenza è il periodo di tempo immediatamente successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, durante il quale la Copertura Assicurativa non è operante. Qualora il Sinistro avvenga in tale periodo, la Impresa di Assicurazione non corrisponde la prestazione assicurata.
Competenze
Interessi sul capitale assicurato iniziale calcolati ad un tasso pari alla somma tra l'Euribor 3 mesi media mese precedente rispetto alla data di avvenuto sinistro, aumentato di uno spread fisso annuo pari al 9%.
Contraente
Il Banco Popolare S.c.p.a. con Sede e Direzione Generale in Xxxxxx Xxxxxx 0 00000 Xxxxxx, Società presso la quale è stato richiesto il finanziamento e che stipula i Contratti Collettivi di Assicurazione (Convenzione Assicurativa) con le Imprese di Assicurazione, per conto degli Assicurati.
Contratto di Assicurazione
Contratto con il quale le Imprese di Assicurazione, a fronte del pagamento di premi annui di importo costante, si impegnano a pagare una prestazione assicurativa al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Esso si riferisce all’insieme delle Coperture Assicurative (Decesso, Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia), sottoscrivibili congiuntamente, attinenti alla posizione individuale di ciascun Assicurato.
Convenzione Assicurativa
Contratto di Assicurazione in forma collettiva ad adesione facoltativa. Le Convenzioni sono state sottoscritte tra le Imprese di Assicurazione e la Contraente delle Convenzioni.
Contratto di Apertura di Credito a tempo indeterminato
Per Contratto di Apertura di Credito a tempo indeterminato (c.d. Fido) si intende un Contratto con il quale la Banca, su richiesta del cliente, concede allo stesso la possibilità di utilizzare somme di denaro oltre l’ammontare di quelle depositate, per un periodo di tempo indeterminato (a revoca).
Copertura Assicurativa
Le garanzie assicurative concesse dalle Imprese di Assicurazione e generata dal versamento di Premi Annui di importo costante, a fronte del quale le Imprese di Assicurazione sono obbligate al pagamento dell’indennizzo al verificarsi di un Sinistro.
Data di decorrenza
Le Coperture Assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno sottoscrizione del Modulo di Adesione e di pagamento del primo premio annuo costante da parte dell’Impresa a condizione che sia stato erogato almeno un Contratto di Apertura di Credito a tempo indeterminato.
Decesso
Il decesso è la morte dell’Assicurato avvenuta per qualsiasi causa, salvo quanto previsto dalle specifiche esclusioni di polizza.
Durata delle Coperture Assicurative
Intervallo di tempo compreso tra la Data di decorrenza del Contratto di Assicurazione e la sua scadenza, durante il quale sono operanti le Garanzie ed ha validità il Contratto di Assicurazione.
Fidi Operativi
Importo complessivo dei Contratti di Apertura di Credito a tempo indeterminato deliberati e perfezionati assicurati con l’Impresa alla data di decorrenza delle presenti Coperture Assicurative.
Franchigia
La Franchigia per le Garanzie Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia è il periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile a termini del presente Contratto di Assicurazione, l’Impresa non ha diritto ad alcuna indennità. La Franchigia per la Garanzia Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia è il grado percentuale al di sotto del quale non viene pagato alcun indennizzo.
Impresa
La Società intestataria di almeno un Contratto di Apertura di Credito a tempo indeterminato, concesso dalla Contraente, L’Impresa aderisce facoltativamente alla Convenzione Assicurativa sottoscrivendo il Modulo di Adesione e pagando il primo premio annuo. L’Impresa indica inoltre gli Assicurati.
Impresa di Assicurazione
Per le coperture danni (Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia): Avipop Assicurazioni S.p.A. - Impresa del Gruppo Aviva con sede in Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx – autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 2388 del 09/11/2005 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17/11/2005) – Codice Fiscale, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Partita IVA n. 01979370036
Per la copertura morte: Avipop Vita S.p.A. - Impresa del Gruppo Aviva con sede in Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx – autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimenti IVASS nr. 2709 del 12/6/2009 - Codice Fiscale, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Partita IVA n. 05913510961
Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia
L’Inabilità è la perdita temporanea ed in misura totale, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità dell’Assicurato ad attendere alla propria professione o mestiere.
Indennizzo
La somma dovuta dalle Imprese di Assicurazione, in base alle coperture assicurative di cui al presente Contratto di Assicurazione, a seguito del verificarsi di un Sinistro.
Infortunio
L’infortunio è un evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili e indennizzabili a termini del Contratto di Assicurazione.
Intermediario
Il Banco Popolare S.c.p.a., Contraente della Convenzione.
Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia
La perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell’Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla propria attività professionale. Nel caso di invalidità conseguente a Infortunio o Malattia, l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini della presente Polizza quando il grado percentuale di invalidità permanente subita dall’Assicurato sia pari o superiore al 60% della Totale, sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” (Tabella INAIL) e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa. La valutazione dell’Invalidità Permanente verrà effettuata non prima che siano decorsi sei mesi dalla data della denuncia della Malattia o dell’Infortunio e comunque non oltre i dodici mesi da tale data.
Istituto di Cura
Qualunque struttura sanitaria regolarmente autorizzata all’erogazione dell’assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, e subentrata ad IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135. L’IVASS svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Malattia
La Malattia è l’alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Margine di Solvibilità: rappresenta una garanzia di stabilità finanziaria dell'Impresa di Assicurazione; è calcolato in proporzione agli impegni assunti dall'Impresa nei confronti degli Assicurati.
Modulo di Adesione
Il documento sottoscritto dall’Impresa e dall’Assicurato, mediante il quale avviene l’adesione al presente Contratto di Assicurazione.
Periodo di Riqualificazione
Il periodo di Riqualificazione è il periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Inabilità Totale Temporanea al Lavoro da Infortunio o Malattia durante il quale l’Assicurato deve svolgere la propria normale attività lavorativa prima di poter presentare un’ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro per Inabilità Totale Temporanea al Lavoro da Infortunio o Malattia.
Polizze:
Le Polizze collettive di cui alle Convenzioni n. 3405.e n. 59339, stipulate dalla Contraente Banco Popolare S.c.p.a., rispettivamente con Avipop Assicurazioni S.p.A. e Avipop Vita S.p.A., disciplinate dalle seguenti Condizioni Contrattuali di Assicurazione a cui abbia aderito facoltativamente l’Impresa e l’Assicurato, sottoscrivendo il Modulo di Adesione al presente Contratto di Assicurazione.
Premio
Il premio è la somma dovuta alle Imprese di Assicurazione per le Coperture Assicurative prestate. I premi per il presente Contratto di Assicurazione sono annui di importo costante, vengono addebitati all’Impresa dalla Contraente ad ogni ricorrenza annuale.
L’importo del premio annuo è calcolato alla Data di Decorrenza delle Coperture Assicurative come percentuale dell’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati.
Premio puro
Importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dall'Impresa di Assicurazione con il Contratto di Assicurazione, pari al premio pagato al netto dei costi di gestione e di acquisizione;
Sinistro
È l’evento dannoso per cui è prestata l’assicurazione.
Data ultimo aggiornamento: 29 maggio 2015
4. INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi art. 13 D. Lgs. 196/2003)
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti riferiti al Contraente e/o all’Assicurato - ed eventualmente a terzi beneficiari - saranno trattati da Avipop Vita S.p.A. e da Avipop Assicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx (XX) (di seguito, la “Società”) – titolare del trattamento (di seguito, il “Titolare”) – nonché dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario per dare corso alle informazioni ed ai servizi richiesti, all’attività assicurativa e riassicurativa connessa al contratto di assicurazione e per la quale la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In relazione a tale finalità Le viene richiesto di fornire il Suo consenso solo per il trattamento dei dati di natura sensibile eventualmente resi in occasione della sottoscrizione del contratto o che renderà in costanza del rapporto instaurato a qualsiasi titolo con la Società. A tale proposito precisiamo che eventuali e successive raccolte e, in genere, trattamenti di dati di natura sensibile dell’assicurato per ragioni connesse all’esecuzione del rapporto assicurativo verranno gestiti nel rispetto della normativa, per il tramite di personale medico e, ove necessario od opportuno, saranno regolati da specifica informativa.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati o di altre tecniche di comunicazione a distanza e consisterà nelle operazioni indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche e/o integrazioni.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali è necessario per dare corso all’attivazione del rapporto assicurativo e nella vigenza del contratto, è obbligatorio qualora sia richiesto da specifiche normative, quali ad esempio quelle relative all’Antiriciclaggio, al Casellario Centrale Infortuni e alla Motorizzazione Civile.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto di fornire i Suoi dati o di fornire i consensi richiesti può comportare l'impossibilità di stipulare o eseguire il contratto, ovvero di gestire e liquidare il sinistro denunciato.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1), ad altri soggetti appartenenti alla cosiddetta “catena assicurativa” quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, nonché attività e servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; banche dati esterne; IVASS e Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato; CONSAP e UCI. In tal caso, i dati identificativi dei suddetti altri titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso i suddetti soggetti.
In considerazione della complessità dell’organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, precisiamo inoltre che quali “responsabili” o “incaricati” del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i dipendenti e/o collaboratori della Società di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute, nonché dipendenti e/o collaboratori di altre società appartenenti al Gruppo Aviva.
Inoltre, i dati personali possono essere comunicati per le medesime finalità ad altre società del medesimo gruppo societario (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente), a pubbliche Amministrazioni ove richiesto dalla legge, nonché a terzi fornitori di servizi informatici o di archiviazione.
L’elenco costantemente aggiornato delle altre società a cui saranno comunicati i Suoi dati e dei “responsabili” potrà essere richiesto in qualsiasi momento al Titolare, al seguente indirizzo Avipop Vita S.p.A. - Servizio Privacy - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx (XX) o Avipop Assicurazioni S.p.A:
- Servizio Privacy - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx (XX). In particolare le precisiamo che lei potrà
esercitare il suo diritto di opposizione all'utilizzo dei dati anche solo parzialmente, con riferimento a specifiche finalità tra quelle sopra elencate.
6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, all’interno dell’Unione europea o in Paesi terzi, per le finalità di cui al punto 1) nel rispetto della vigente normativa ed in particolare degli articoli 42-45 del D. Lgs. 196/2003.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Xxxxx restando gli effetti indicati al precedente punto 4), Xxx potrà in ogni momento e gratuitamente esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 – e cioè conoscere quali dei Suoi dati vengono trattati, richiederne l’integrazione, la modifica o la cancellazione per violazione di legge, o opporsi al trattamento – inviando una comunicazione scritta ad Avipop Vita S.p.A. - Servizio Privacy - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx (XX) o Avipop Assicurazioni S.p.A. - Servizio Privacy - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx (XX).
9. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è la Società i cui estremi identificativi sono descritti al precedente punto 1) Gli ulteriori dati identificativi sono stati comunicati alle competenti Autorità di controllo e sono disponibili presso la sede legale della Società.
L’elenco completo dei “responsabili” in essere è disponibile presentando richiesta scritta al Titolare.
MODULO DI ADESIONE
CREDITOR PROTECTION A PREMIO ANNUO ABBINATA A CONTRATTI DI APERTURA DI CREDITO A TEMPO INDETERMINATO COPERTURE ASSICURATIVE COLLETTIVE AD ADESIONE FACOLTATIVA
TARIFFA CP52
Polizze Collettive n. 3405 Avipop Assicurazioni SPA - n. 59339 Avipop Vita SPA
Il presente Contratto di Assicurazione è facoltativo e non è necessario per ottenere il Finanziamento alle condizioni proposte
L’Impresa (Ragione Sociale) ……………………………………………………………….. N.D.G. …………………………………………………..
Codice Fiscale/Partita IVA …………………………………………………………………………..
in relazione ai Contratti di Apertura di Credito a tempo indeterminato operativi con la Banca (di seguito "Banca"):
Filiale di ……………………………………………………………… codice filiale …………………………………………………..
importo complessivo dei fidi operativi assicurati pari a Euro …………………………………………………..
CHIEDE che la copertura assicurativa di cui al presente modulo, venga attribuita al/i seguente/i Assicurato/i
1 Nome e Cognome ………………………………………………………………………….. N.D.G. …………………………………………………………………..
Codice Fiscale …………………………………………………………………. percentuale quota di copertura assicurativa %
2 Nome e Cognome ………………………………………………………………………….. N.D.G. …………………………………………………………………..
Codice Fiscale …………………………………………………………………. percentuale quota di copertura assicurativa %
3 Nome e Cognome ………………………………………………………………………….. N.D.G. …………………………………………………………………..
Codice Fiscale …………………………………………………………………. percentuale quota di copertura assicurativa %
4 Nome e Cognome ………………………………………………………………………….. N.D.G. …………………………………………………………………..
Codice Fiscale …………………………………………………………………. percentuale quota di copertura assicurativa %
Decorrenza copertura: h. 24.00 del giorno di pagamento del primo premio annuo DURATA COPERTURA ASSICURATIVA: pari a 5 anni (60 mesi) .
DATA DI SCADENZA COPERTURA: .
CHIEDO/IAMO (in caso di più soggetti futuri Assicurati) che la copertura assicurativa di cui al presente modulo, se non indicata le relativa percentuale quota, venga attribuita pro quota in parti uguali a tutti gli Assicurati
LUOGO E DATA TIMBRO E FIRMA DEL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I DELL’IMPRESA
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xx. 0: Euro .................................... Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xx. 0: Euro ..............................
Importo Premio Totale Nr. 1: Euro ……………….. Capitale Assicurato Caso Morte o ITP Euro ….............
di cui - Costi per spese di acquisizione e gestione: Euro ………………………Importo percepito dall’Intermediario: Euro …………………………..
FIRMA DELL’ASSICURATO 1 ………………………………………
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xx. 0: Euro ............................... Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xx. 0: Euro ...............................
Importo Premio Totale Nr. 2: Euro ……………….. Capitale Assicurato Caso Morte o ITP Euro ….............
di cui - Costi per spese di acquisizione e gestione: Euro ………………………Importo percepito dall’Intermediario: Euro …………………………..
FIRMA DELL’ASSICURATO 2 ……………………………………
1 di 4
1 di 4
Importo Premio Vita Nr. 3: Euro ............................... Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xx. 0: Euro ...............................
Importo Premio Totale Nr. 3: Euro ……………….. Capitale Assicurato Caso Morte o ITP Euro ….............
di cui - Costi per spese di acquisizione e gestione: Euro ………………………Importo percepito dall’Intermediario: Euro …………………………..
FIRMA DELL’ASSICURATO 3 ……………………………………
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xx. 0: Euro ............................... Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xx. 0: Euro ...............................
Importo Premio Totale Nr. 4: Euro ……………….. Capitale Assicurato Caso Morte o ITP Euro ….............
di cui - Costi per spese di acquisizione e gestione: Euro ………………………Importo percepito dall’Intermediario: Euro …………………………..
FIRMA DELL’ASSICURATO 4 ……………………………………
N.B. IL PREMIO E’ CALCOLATO SULLA BASE DEI DATI RELATIVI ALL’IMPORTO COMPLESSIVO DEI CONTRATTI DI APERTURA DI CREDITO A TEMPO INDETERMINATO OPERATIVI ASSICURATI.
BENEFICIARI
Beneficiario delle Coperture Assicurative è l’Impresa.
LUOGO E DATA TIMBRO E FIRMA DEL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I DELL’IMPRESA
FIRMA DELL’ASSICURATO 1 FIRMA DELL’ASSICURATO 2
FIRMA DELL’ASSICURATO 3 FIRMA DELL’ASSICURATO 4
DICHIARAZIONI DI ADESIONE FACOLTATIVA ALLE POLIZZE COLLETTIVE DELL’/DEGLI ASSICURATO/I E DELL’IMPRESA:
PRESO ATTO
• che la “Banca” ha richiesto, per conto dei propri Clienti:
• ad Avipop Vita S.p.A. una copertura assicurativa per il caso di morte per tutte le cause,
• ad Avipop Assicurazioni S.p.A. le coperture assicurative:
- invalidità totale permanente da infortunio o malattia,
- inabilità temporanea totale,
in relazione ai Contratti di Apertura di Credito a tempo indeterminato;
• che le suddette garanzie, per la Copertura Vita (morte per tutte le cause) si riferiscono alla polizza collettiva n. 59339 che la Banca ha stipulato con AVIPOP Vita S.p.A., per le Coperture Xxxxx (invalidità totale permanente da infortunio o malattia, inabilità temporanea totale,) si riferiscono alle polizze collettive n. 3405 che la Banca ha stipulato con Avipop Assicurazioni S.p.A.;
• che le suddette garanzie abbinate ai Contratti di Apertura di Credito a tempo indeterminato deliberati e perfezionati con la “Banca” sono finalizzate a consentire che, in caso si verifichi un evento coperto dalle medesime garanzie, sia erogata la prestazione prevista in base ai criteri indicati nelle Condizioni Contrattuali;
• che l’efficacia della copertura assicurativa è condizionata alla delibera e perfezionamento di almeno un Contratto di Apertura di Credito a tempo indeterminato assicurato, oltre che all’avvenuto pagamento del primo premio annuo assicurativo e decorre dal giorno di pagamento del primo premio annuo e termina alla data di scadenza della Copertura Assicurativa.
• che la piena efficacia della copertura assicurativa è in ogni caso subordinata:
- alla sottoscrizione della “DICHIARAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DELL’ASSICURATO”, di seguito riportata; ovvero
- alla sottoscrizione dell’eventuale questionario sanitario e/o all’accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato. In tali casi l’emissione del Contratto è riservata alla Direzione delle Imprese di Assicurazione ed il pagamento del premio verrà effettuato qualora le Imprese abbiano comunicato l’accettazione del rischio;
• di poter recedere dal Contratto di Assicurazione entro 60 giorni dalla Data di decorrenza dello stesso. L’eventuale Premio lordo pagato verrà rimborsato all’Impresa, per il tramite della Contraente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso.
DICHIARO/IAMO
che tutte le dichiarazioni e risposte contenute nel presente Modulo di Adesione – anche se materialmente scritte da altri – sono complete ed esatte;
• di aderire alle polizze collettive suindicate, che prevedono il versamento di premi annui di importo costante per una durata pari a 5 anni il cui ammontare lordo totale (Copertura Vita e Coperture Danni) è di Euro = (euro ) comprensivo di imposte del 2,50% sulla parte di premio relativa alle Coperture Danni;
• di dare mandato irrevocabile alla Banca a trattenere il suddetto importo dal conto corrente dell’Impresa e ad effettuare in nome o per conto dell’Impresa stessa il pagamento dei premi assicurativi ad AVIPOP Vita S.p.A. ed a Avipop Assicurazioni S.p.A.. I premi della Copertura Vita e Coperture Danni dovuti per una durata pari alla durata della copertura assicurativa sono calcolati in base all’importo complessivo dei fidi operativi assicurati, secondo le modalità determinate nelle Condizioni Contrattuali.
LUOGO E DATA
TIMBRO E FIRMA DEL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I DELL’IMPRESA
FIRMA DELL’ASSICURATO 1 FIRMA DELL’ASSICURATO 2
FIRMA DELL’ASSICURATO 3 FIRMA DELL’ASSICURATO 4
L’Assicurato dichiara di NON avere in corso con Avipop Vita S.p.A., altre coperture assicurative per il caso morte.
LUOGO E DATA
FIRMA DELL’ASSICURATO 1 FIRMA DELL’ASSICURATO 2
FIRMA DELL’ASSICURATO 3 FIRMA DELL’ASSICURATO 4
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 23 D. LGS. N. 196/2003
Io/Noi sottoscritto/i, confermando di aver ricevuto e letto l’Informativa contenuta nel Fascicolo Informativo:
Acconsento/iamo al trattamento dei dati personali di natura sensibile eventualmente forniti, per le finalità assicurative descritte nel punto 1 dell’informativa.
Sono/Siamo consapevole/i che solo barrando la casella SI e sottoscrivendo il presente consenso l’Impresa potrà dar corso alla regolare esecuzione del Contratto di assicurazione nel caso sia necessario procedere al trattamento dei miei/nostri dati sensibili.
SI | NO | (risposta fornita dall’Assicurato 1) |
SI | NO | (risposta fornita dall’Assicurato 2) |
SI | NO | (risposta fornita dall’Assicurato 3) |
SI | NO | (risposta fornita dall’Assicurato 4) |
SI | NO | (risposta fornita dal Legale Rappresentante dell’Impresa) |
LUOGO E DATA TIMBRO E FIRMA DEL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I DELL’IMPRESA
FIRMA DELL’ASSICURATO 1 FIRMA DELL’ASSICURATO 2
FIRMA DELL’ASSICURATO 3
DICHIARO CHE
• sono consapevole che l’adesione alla Polizza è facoltativa;
FIRMA DELL’ASSICURATO 4
• mi è stato presentato l’apposito Questionario per la valutazione dell’adeguatezza del Contratto rispetto alle mie esigenze e dei soggetti designati come Beneficiari.
LUOGO E DATA TIMBRO E FIRMA DEL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I DELL’IMPRESA
DICHIARO /IAMO ALTRESI’
• di aver ricevuto il Fascicolo Informativo – redatto secondo le prescrizioni IVASS - contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Glossario, le Informazioni sul Trattamento dei Dati Personali ed il presente Modulo di Adesione che definiscono il Contratto;
• di aver ricevuto il documento contenente - ai sensi dell’art. 49 del Regolamento IVASS n. 5/2006 - i dati essenziali degli Intermediari e della loro attività, le informazioni su potenziali situazioni di conflitto d’interessi e sugli strumenti di tutela dei Contraenti (modello predisposto dall’Intermediario);
• LETTO, COMPRESO ed ACCETTATO le Condizioni di Assicurazione.
LUOGO E DATA TIMBRO E FIRMA DEL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I DELL’IMPRESA
FIRMA DELL’ASSICURATO 1 FIRMA DELL’ASSICURATO 2
FIRMA DELL’ASSICURATO 3
DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE
FIRMA DELL’ASSICURATO 4
Dichiaro/iamo di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti degli Articoli del Codice Civile: 1341: Condizioni Generali di Contratto e 1342: Contratto concluso mediante moduli e formulari - le Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx e il disposto dei seguenti articoli: ART. 3 Requisiti di Assicurabilità - Art. 4 Limiti di Indennizzo - Art. 5 Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio - Art. 6 Decorrenza e durata della Copertura Assicurativa - Art. 7 Diritto di recesso - Art. 9 Pagamento del Premio - Art. 11 Denuncia del sinistro - Art. 22 Cessione dei Diritti - Art. 23 Controversie - Art. 25-28-31 Prestazioni Assicurate - Art. 26-29-32 Esclusioni
LUOGO E DATA TIMBRO E FIRMA DEL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I DELL’IMPRESA
FIRMA DELL’ASSICURATO 1 FIRMA DELL’ASSICURATO 2
FIRMA DELL’ASSICURATO 3 FIRMA DELL’ASSICURATO 4
DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE:
Agli effetti della validità della Polizza DICHIARO espressamente:
1. di ESSERE IN BUONO STATO DI SALUTE ovvero di NON ESSERE e NON ESSERE MAI STATO AFFETTO da:
• MALATTIE DELL’APPARATO CARDIO-VASCOLARE (quali, a titolo di esempio, ipertensione arteriosa, ipotensione arteriosa, arteriopatie, infarto, cardiopatia coronarica, cardiopatia ischemica, ictus, aneurisma, emorragia cerebrale, angina pectoris, aritmia)
• MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO (quali, a titolo di esempio, insufficienza respiratoria, enfisema polmonare, silicosi, edema polmonare, fibrosi polmonare, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), asma bronchiale in terapia continuativa, polmonite, asbestosi, pleurite)
• MALATTIE NEUROLOGICHE E PSICHIATRICHE (quali, a titolo di esempio, morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson, sclerosi multipla, epilessia, nevrosi, sindrome depressiva, demenza, meningioma)
• MALATTIE DEL SANGUE (quali, a titolo di esempio, emofilia, policitemia, trombofilia, trombocitosi, talassemia, anemia cronica, leucemia, mielodisplasia)
• MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE (quali, a titolo di esempio, cirrosi epatica, epatite cronica, morbo di Crohn, esofagite, calcolosi biliare, gastroduodenite, ulcera gastroduodenale, colite ulcerosa, pancreatite cronica)
• MALATTIE DELL’APPARATO URO-GENITALE (quali, a titolo di esempio, insufficienza renale, ipertrofia prostatica, rene policistico, nefrite, calcolosi, papillomi vescicali, prostatiti, endometriosi)
• MALATTIE ENDOCRINE E METABOLICHE (quali, a titolo di esempio, patologie tiroidee, affezioni surrenaliche, diabete, obesità, ipercolesterolemia)
• MALATTIE TUMORALI (quali, a titolo di esempio, neoplasie maligne, emolinfopatie, cancro, linfomi, malattia di Hodgkin, carcinoma in situ (CIS), melanoma, tumori anche benigni, malattie linfonodali o ghiandolari)
• MALATTIE IMMUNOPATOLOGICHE (quali, a titolo di esempio, sieropositività per virus HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), lupus eritematoso sistemico, artrite reumatoide, sclerodermia connettiviti sistemiche e vasculiti)
• MALATTIE OSTEOARTICOLARI (quali, a titolo di esempio, artrite, fibromialgia, osteoporosi, ernia discale, morbo di Xxxxxx, osteomielite, TBC ossea, coxartrosi, gonartrosi)
2. di NON PRESENTARE POSTUMI INVALIDANTI che riducano l’integrità fisica e psichica (infermità o invalidità) e di NON ESSERE TITOLARE di PENSIONE di INVALIDITÀ o INABILITÀ oppure aver fatto domanda per ottenerla.
3. di NON AVER SUBITO RICOVERI o INTERVENTI CHIRURGICI negli ULTIMI 5 ANNI e/o di NON ESSERE ATTUALMENTE IN ATTESA di RICOVERO, salvo che per i seguenti casi: appendicite, ernie addominali o inguinali, tonsille, adenoidi, deviazione del setto nasale, parto (senza complicanze), emorroidi, cistifellea, varici, estrazione dentale, interventi di chirurgia estetica, fratture degli arti.
4. di NON ESSERE al momento della sottoscrizione del presente Modulo di Adesione SOTTO TRATTAMENTO MEDICO o FARMACOLOGICO da più di 30 giorni consecutivi.
5. di NON ESSERE stato affetto da MALATTIE o INFORTUNI che hanno comportato l’ASSENZA TOTALE O PARZIALE DAL LAVORO o l’INTERRUZIONE TOTALE O PARZIALE DELLE NORMALI ATTIVITÀ negli ultimi 3 anni per più di 3 settimane consecutive (salvo che per stato di gravidanza).
AVVERTENZE:
- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione, possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
- prima della sottoscrizione della “Dichiarazione di Buono Stato di Salute” l’Assicurato deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni in essa contenute.
- l’Assicurato ha il diritto di non sottoscrivere la presente “Dichiarazione di Buono Stato di Salute” e di richiedere all’Impresa di Assicurazione di poter produrre il Questionario Medico o potersi sottoporre - con costi a suo carico - a visita medica per certificare il proprio stato di salute.
- l’Impresa di Assicurazione si riserva il diritto di prestare o meno la copertura assicurativa previo esame della documentazione sanitaria prodotta dall’Assicurato.
LUOGO E DATA
FIRMA DELL’ASSICURATO 1 FIRMA DELL’ASSICURATO 2
FIRMA DELL’ASSICURATO 3 FIRMA DELL’ASSICURATO 4
Timbro e Firma della Filiale (per convalida firma)
Avipop Assicurazioni S.p.A.
Xxx X. Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx xxx.xxxxxx.xx
Tel. +39 02 2775.1
Fax +39 02 2775.204
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Avipop Vita S.p.A.
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Mod. 02712
Ed. 06/2015