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CAPITOLATO D’ONERI DELLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DEI VACCINI PER LA CAMPAGNA ANTINFLUENZALE 2022 - 2023 E DEI VACCINI RELATIVI AI LOTTI ANDATI DESERTI PER LA CAMPAGNA VACCINALE TRIENNALE OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DEL S.S.R. DELLA REGIONE SICILIANA
INDICE
1.2 Documentazione di gara e reperimento della stessa 3
1.3 Responsabile del procedimento 3
1.5 Chiarimenti relativi all’Appalto Specifico 4
2.2 Durata del procedimento e del contratto 5
6.1 Documentazione amministrativa 8
6.2 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione 8
6.3 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore 10
6.4 Pagamento del contributo all’ANAC 12
6.6 Atti relativi a R.T.I., Xxxxxxxx, Aggregazioni 13
7.1Sottoscrizione dell’offerta economica 17
9.1 Criterio di aggiudicazione 17
9.2 Ulteriori regole e vincoli 17
9.4 Apertura offerte economiche 18
13.1Garanzia definitiva per la stipula del contratto 22
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1 Premessa
Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento dell’Appalto Specifico (d’ora in poi anche “AS”), ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito, anche “Codice”), indetto dall’ Ufficio Speciale “Centrale Unica Di Committenza Per L’acquisizione Di Beni E Servizi” (di seguito, per brevità, anche “Stazione Appaltante”) per l’affidamento della fornitura dei vaccini per la campagna antiinfluenzale 2022 - 2023 e dei vaccini relativi ai lotti andati deserti per la campagna vaccinale triennale occorrenti alle AZIENDE SANITARIE Provinciali della Regione Siciliana, in n. 11 lotti come da Decreto Dirigenziale n.25 del 08.03.2022, nonché pubblicato sui siti xxx.xxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
La presente procedura è suddivisa in n.11 lotti; il dettaglio dei quantitativi stimati di ogni lotto è contenuto nella Tabella Elenco Lotti
1.2 Documentazione di gara e reperimento della stessa
La documentazione dell’AS comprende:
- Capitolato Tecnico;
- Tabella Elenco Lotti;
- Tabella Elenco Cauzioni e Contributi ANAC
- Patto di integrità;
- DGUE;
- Dichiarazione per il rilascio informativa Antimafia
La documentazione ufficiale della presente procedura è in formato elettronico, firmato digitalmente e scaricabile dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx nell’area riservata ai soli operatori economici invitati.
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all’articolo 29 del D. Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito xxx.xxxx.xxx.xx. Nell’area riservata agli invitati presente sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile anche la versione elettronica della documentazione non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico prevale la versione firmata digitalmente.
Eventuali rettifiche alla documentazione saranno rese disponibili secondo le modalità di legge sul surrichiamato sito.
1.3 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è l’Avv. Xxxxxxx Xx Xxxxxx.
1.4 Il Sistema
La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l’utilizzo di un sistema telematico (di seguito, per brevità, anche “Sistema”), conforme alle prescrizioni di cui all’art. 40 e all’art. 58 del D. Lgs.
n. 50/2016, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005. Mediante il Sistema verranno gestite le seguenti fasi:
a) la presentazione delle Offerte e l’analisi e valutazione delle stesse;
b) le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
Anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’operatore economico ammesso al Sistema Dinamico di acquisizione per la fornitura di prodotti farmaceutici e vaccinali con la presentazione della “Domanda di ammissione” ha eletto domicilio nell’apposita area “comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente ogni AS di cui allo SDAPA, nonché presso l’indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicata. Pertanto, nel caso di indisponibilità del Sistema, la stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti l’AS a mezzo pec.
L’“Offerta” deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.
***
Il Sistema utilizzato da Consip S.p.A. garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dei documenti prodotti dall’operatore economico nonché la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 82/2005.
La presentazione da parte del concorrente di tutta la documentazione necessaria ai fini della partecipazione ed in particolare dei documenti che compongono l’Offerta, è a totale ed esclusivo rischio del concorrente stesso, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della surrichiamata documentazione, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. e/o della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’Offerta non pervenga entro i termini perentori previsti.
L’ora e la data esatta di ricezione dell’Offerta sono stabilite in base al tempo del Sistema, come previsto dal paragrafo
7.1 e seguenti del Capitolato d’oneri del Bando Istitutivo.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti, mancati funzionamenti o interruzioni di funzionamento del Sistema di qualsiasi natura essi siano. Consip S.p.A. o la stazione appaltante, per quanto attiene la partecipazione all’Appalto Specifico, si riservano, comunque, di adottare i provvedimenti che riterranno necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sul Sistema, nelle pagine internet relative alla presente procedura.
Ai fini della presentazione dell’Offerta è indispensabile per gli operatori economici:
• essere stati previamente ammessi dalla Consip S.p.A. al Sistema dinamico della PA per la fornitura di prodotti farmaceutici ed invitati dalla stazione appaltante a presentare offerta alla presente iniziativa, sulla base delle regole di seguito stabilite;
• il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005, in corso di
validità nonché di una casella di posta elettronica certificata;
• la seguente dotazione tecnica minima: i) un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; ii) un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.
Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante dovrà contattare la Consip affinché siano adottati i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del
D. Lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. Resta salvo quanto previsto nelle Regole.
1.5 Chiarimenti relativi all’Appalto Specifico
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno nove giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste dovranno essere trasmesse per via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema relativa all’Appalto Specifico riservata alle richieste di chiarimenti. Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all’invio delle stesse, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica:
xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx0@xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima, in formato elettronico, firmato digitalmente, nell’area riservata agli invitati del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
2.1 Oggetto
La presente procedura riguarda l’affidamento di un appalto avente ad oggetto i prodotti contenuti nella Tabella Elenco Lotti alle condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione relativa allo stesso Appalto Specifico.
L’appalto è suddiviso in n.11 Lotti. Il dettaglio dei lotti e dei relativi CIG è contenuto nella Tabella Elenco Lotti. Le basi d’asta unitarie per ciascun Lotto sono riportate nella Tabella Elenco Lotti.
Gli importi unitari a base d’asta sono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.
L’appalto è finanziato con i fondi di bilancio degli esercizi di competenza di ciascuna Azienda del Servizio Sanitario della Regione Siciliana.
L’importo a base d’asta è stato calcolato considerando la media dei prezzi di aggiudicazione delle procedure di gara
espletate sul territorio nazionale ed è pari ad euro 22.727.179,60 € oltre IVA
L’appalto è suddiviso in n.11 Lotti. Il dettaglio dei Lotti e dei relativi CIG è contenuto nella Tabella Elenco Lotti Le basi d’asta unitarie per ciascun lotto sono riportate nella Tabella Elenco Lotti
Gli importi unitari a base d’asta sono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze
Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di 11 lotti, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del Codice.
2.2 Durata del procedimento e del contratto
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 2, della L. 241/1990, e dell’art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, il termine del procedimento è di sei mesi dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte.
La durata del Contratto (escluse le eventuali opzioni), che verrà stipulato all’esito della presente procedura, è di12 mesi per i Lotti 1-2-3 e di 36 mesi per i Lotti da 4 a 11, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto
3. INVITO
La stazione appaltante ha inviato, tramite l’area “Messaggi personali”, una comunicazione di invito a presentare offerta a tutti gli operatori economici che hanno conseguito l’ammissione allo SDAPA per la fornitura di prodotti farmaceutici al momento dell’invio della lettera di invito.
Sul Sistema, gli operatori invitati possono visionare, nell’area loro riservata, la lettera di invito e l’ulteriore
documentazione della procedura.
La lettera di invito specifica il termine (data ed ora) entro il quale l’offerta deve essere presentata.
Rimane inteso che possono presentare offerta unicamente gli operatori economici invitati (in qualsiasi forma intendano partecipare) le cui dichiarazioni, rese in fase di ammissione allo SDAPA, siano ancora valide ovvero siano state oggetto di rinnovo dati. Tale regola trova applicazione in caso di RTI e Consorzi ordinari, rispetto a tutte le Imprese che ne fanno parte; in caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, rispetto al Consorzio e alle consorziate esecutrici.
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Al presente Appalto Specifico è ammessa la partecipazione oltre che delle imprese singole, degli operatori di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs n. 50/2016 e delle Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (d’ora in poi solo “Aggregazioni”) con soggettività giuridica, già ammesse allo SDAPA al momento dell’invito, anche delle imprese raggruppate/consorziate o raggruppande/consorziande nonché delle Aggregazioni prive di soggettività giuridica, ma dotate di organo comune con potere di rappresentanza/dotate di organo comune prive di potere di rappresentanza o sprovviste di organo comune (d’ora in poi, solo “Aggregazioni senza soggettività giuridica”).
Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell’Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali consorziate esecutrici di un Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, devono, a pena di esclusione, essere state singolarmente ammesse, secondo le modalità previste nel Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo, allo SDAPA per la fornitura di prodotti farmaceutici al momento dell’invio dell’invito del presente AS, alla luce di quanto previsto al paragrafo 5.1.2 del Capitolato d’oneri del Bando istitutivo, e pertanto invitate.
Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Xxxxx restando quanto precede vale quanto segue.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
È vietato al concorrente che partecipa alla presente procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla presente procedura in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio
per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
5. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’OFFERTA dovrà essere fatta pervenire entro il termine indicato nella lettera di Xxxxxx, pena l’irricevibilità dell’offerta
e comunque la sua irregolarità.
L’OFFERTA si compone dei seguenti documenti:
1. Documentazione amministrativa, che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 6.1;
2. Offerta economica, unica per tutti i lotti cui si intende partecipare che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 7.
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato pdf.
La presentazione dell’offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal
Sistema, che si conclude attraverso la selezione dell’apposita funzione di “Invio” dell’offerta medesima.
La procedura di preparazione ed invio dell’offerta può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell’offerta indicato nell’Invito.
Si precisa inoltre che:
▪ l’OFFERTA pervenuta entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
▪ entro il termine di presentazione dell’OFFERTA, chi ha inviato un’OFFERTA potrà ritirarla (un’OFFERTA ritirata equivarrà ad un’OFFERTA non presentata);
▪ il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione delle
OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.
Si raccomanda di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet e nei documenti di supporto relativi alla presente procedura.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.
***
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.
***
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
6. CONTENUTO DELL’OFFERTA
6.1 Documentazione amministrativa
Il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema la seguente Documentazione amministrativa:
1. Dichiarazione sostitutiva di partecipazione (di cui al successivo paragrafo 6.2);
2. Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore (di cui al successivo paragrafo 6.3);
3. Documento attestante il versamento del contributo all’ANAC (di cui al successivo paragrafo 6.4).
4. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente.
Il concorrente dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata, qualora sussistano i presupposti che rendono obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti:
5. eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzio Ordinario o Aggregazioni senza soggettività giuridica (di cui al successivo paragrafo 6.6);
6. Patto di integrità
7. DGUE
8. Dichiarazione per il rilascio Antimafia
6.2 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione
Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione generata automaticamente dal Sistema.
La Dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà contenere, tra le altre, le seguenti informazioni:
- attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione nonché quelli afferenti al concorrente e alla forma di partecipazione;
- l’accettazione delle modalità della procedura;
- dichiarazione in ordine alla sussistenza o meno, rispetto ad un altro partecipante, di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- dichiarazione in ordine all’insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n.165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- ricorso o meno al subappalto ed in caso positivo le prestazioni da subappaltare;
- indicazione dei Lotti per cui si partecipa;
- l’informativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo Regolamento;
NB per la stazione appaltante. In ragione della entrata in vigore del correttivo al D. Lgs. n. 50/2016 così come convertito dalla Legge n. 55/2019 è possibile che le imprese ammesse non abbiano aggiornato i dati e che le dichiarazioni rese dai concorrenti in fase di ammissione allo SDA con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, non siano complete e che le dichiarazioni in ordine all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 2, 4 e 5, lett.b, c-bis, c-ter, c-quater, f bis, f ter, l non siano state rese o non lo siano state alla luce anche dell’ultima riforma. La stazione appaltante deve valutare se inserire tra la documentazione che i concorrenti devono presentare ai fini della partecipazione all’AS una dichiarazione integrativa con la quale chiedere ai concorrenti le dichiarazioni mancanti e contenute nei sopra indicati commi e prevedere ad esempio quanto segue: Gli offerenti (operatore singolo, ogni impresa membro di RTI o Consorzi ordinari, Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) e ogni Impresa consorziata indicata come esecutrice dovranno produrre apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri conforme all'all. al presente Capitolato d'Oneri nell'ambito della quale dovranno essere rese tra le altre le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, lett. b-bis), 2, 3, 5, lett. b), c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter), l), del suddetto decreto.
Con particolare riferimento alla lettera b) dell’articolo 80, comma 5, del Codice, l’operatore economico ammesso al
concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, dovrà:
1. indicare, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato in fase di ammissione allo SDA, nell'ipotesi in cui sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267:
a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal Tribunale competente;
b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato.
2. indicare, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato in fase di ammissione allo SDA, nell'ipotesi in cui, a seguito alla domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell’articolo 161, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, non sia stato ancor emesso il decreto di ammissione al concordato stesso:
a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione;
b) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente;
Inoltre, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzi ordinari costituendi o Aggregazioni senza personalità giuridica, il concorrente deve, nella suddetta dichiarazione:
- (solo per i R.T.I.) indicare l’impresa raggruppanda a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato speciale con rappresentanza;
- in caso di partecipazione in forma associata, i riferimenti degli altri operatori associati, le prestazioni che ciascuna eseguirà e la misura percentuale delle stesse;
- assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale alla mandataria e ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. 50/2016. In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, il consorzio deve attestare, se e per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente iniziativa in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l’esclusione dalla procedura stessa sia del Consorzio che dei consorziati e l’applicazione dell’art. 353 del codice penale.
In caso di partecipazione in R.T.I., Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazioni senza soggettività giuridica ogni componente del Raggruppamento/Consorzio/Aggregazione deve produrre una Dichiarazione sostitutiva di partecipazione.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e di Aggregazioni con soggettività giuridica sia il Consorzio/Aggregazione che le singole imprese consorziate esecutrici/imprese retiste esecutrici devono produrre una Dichiarazione sostitutiva di partecipazione.
La Dichiarazione sostitutiva verrà generata dal Sistema in formato .pdf e dovrà essere, a pena di esclusione, fatta pervenire alla stazione appaltante attraverso il Sistema dopo averla scaricata e salvata sul proprio pc.
La Dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale:
• in caso di impresa singola, dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma;
• in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e di Aggregazioni con soggettività giuridica dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma del Consorzio/Organo comune e delle consorziate esecutrici e delle imprese aggregate, con cui il Consorzio/Aggregazione partecipa;
• in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi o di Aggregazioni senza soggettività giuridica, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e di comprovati poteri di firma di ogni singola impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda o delle singole imprese retiste designate esecutrici.
La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere prodotta con assolvimento del pagamento dell’imposta di
bollo. Il bollo è dovuto da:
- gli operatori singoli;
- in caso di RTI/Consorzi ordinari costituiti o costituendi e Aggregazioni di rete, dalla mandataria/capogruppo/organo comune;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c),del D.Lgs. n. 50/2016 dal Consorzio.
6.3 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l’offerta deve essere corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice e precisamente degli importi indicati per ciascun lotto nella Tabella Elenco Cauzioni salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice.
In caso di partecipazione a più lotti potrà essere prestata un’unica cauzione provvisoria di importo cumulativo per i
Xxxxx per cui si intende partecipare riportante il riferimento al numero dei Lotti per cui la cauzione è prestata .
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Cauzione provvisoria e documenti a corredo”.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. in contanti, con versamento presso la Cassa Regionale della Xxxxxxx Xxxxxxx, xxx Xxxxxxx xx00 Xxxxxxx, su conto corrente bancario individuato dal seguente codice iban: IT 69 O 02008 04625 000300022099;
c. a mezzo bonifico in favore della Regione Siciliana - Centrale Unica di committenza (Cassa regione, xxxxxx Xxxxxxx, 00, Xxxxxxx) c/c IT 89 N 0760104600 000000302901, con indicazione nella causale del capitolo 7556 capo 10 e l'oggetto della gara;
d. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1.1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
1.2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
1.3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19.1.2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
1.4) avere validità per 180 gg. giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
1.5) prevedere espressamente:
1.1.a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
1.1.b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
1.1.c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
1.6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
***
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi, laddove il documento non sia firmato digitalmente dal garante e dal soggetto avente i poteri per impegnare il concorrente, la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del d.lgs. 82/2005).
In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
Il concorrente dovrà produrre i documenti e le dichiarazioni attestanti il possesso da parte del concorrente dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 per la riduzione della garanzia nella sezione “Cauzione provvisoria ed eventuale documentazione a corredo”.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta
certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista per la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
In caso di partecipazione a più lotti il concorrente dovrà prestare:
a) tante xxxxxxxx provvisorie quanti sono i Lotti a cui si intende partecipare ognuna del corrispondente importo e riportante il riferimento al numero del Lotto per cui la cauzione è prestata;
b) ovvero un’unica garanzia provvisoria di importo cumulativo relativo ai Lotti per cui si intende partecipare e
riportante il riferimento al numero dei Lotti per cui la garanzia è prestata.
Qualora il concorrente presenti una garanzia di importo cumulativo per i lotti per cui intende partecipare, tale garanzia dovrà essere allegata, in corrispondenza di ciascun lotto, nella medesima sezione del Sistema denominata “Cauzione provvisoria ed eventuale documentazione a corredo”.>
6.4 Pagamento del contributo all’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019o successiva delibera] pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”.
Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella tabella elenco cauzioni e contributi ANAC allegata al presente documento.
A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all’ANAC, il partecipante deve inviare e fare pervenire attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo ANAC”:
- in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di riscossione”, del versamento del contributo;
- in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati -, copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all’originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente;
- in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di conformità all’originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione
del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema >, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. 266/2005.
6.5 Subappalto
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di espressa indicazione in sede di offerta, l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice
6.6 Atti relativi a R.T.I., Xxxxxxxx, Aggregazioni
In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario, già costituiti al momento della presentazione dell’offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire alla stazione appaltante attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali atti relativi a R.T.I., Consorzi e altre forme aggregate”, copia dell’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo o dell’atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011). Ove mancante, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula del Contratto.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 (nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione ogni aderente al contratto di rete dovrà comportarsi come una mandante/mandataria e chiarire a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, e dichiarare l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei e le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete devono essere inserite nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione).
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005.
6.7 Soccorso Istruttorio
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità di cui alla “dichiarazione sostitutiva di partecipazione”, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase
esecutiva (es. dichiarazione delle parti della fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni
- perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le
devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
7. OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, attraverso il Sistema alla stazione appaltante una Offerta Economica costituita da una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf denominata “Offerta economica”, che il concorrente dovrà, a pena di esclusione: i) scaricare e salvare sul proprio PC; ii) sottoscrivere digitalmente; iii) immettere a Sistema e quindi fare pervenire alla stazione appaltante.
L’Offerta Economica potrà essere compilata secondo una delle seguenti modalità:
− compilazione offerta mediante foglio di calcolo (modalità consigliata nel caso in cui l’operatore presenti offerta per più lotti), l’operatore economico dovrà: i) scaricare e salvare sul proprio pc il foglio di calcolo presente a Sistema (modello di offerta); ii) compilare il modello di offerta per i tutti i Lotti di interesse; iii) immettere a Sistema il modello medesimo così come compilato.
Il Sistema per tale modalità di inserimento prevede la validazione dei dati presenti nel modello di offerta immesso a Sistema con scadenza temporale predefinita ovvero almeno ogni tre ore nell’arco delle 24 ore. Si fa, altresì, presente che per tale modalità di compilazione dell’offerta l’immissione a Sistema di un nuovo modello di offerta comporta la sostituzione definitiva del modello immesso in precedenza e dei relativi dati.
Inoltre, si precisa che tale modalità di presentazione dell’offerta può essere utilizzata fino a 24 ore prima del
termine ultimo di presentazione dell’offerta medesima indicato nell’Invito;
− compilazione offerta per singolo Lotto, l’operatore economico dovrà inserire a Sistema i dati richiesti relativamente al singolo Lotto.
L’offerta, da presentarsi con le modalità riportate in precedenza, dovrà indicare:
1. Nome Commerciale: ovvero la denominazione del medicinale offerto che può essere una denominazione comune o scientifica accompagnata da un marchio o dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
2. Codice AIC: nel caso il lotto richieda più dosaggi il concorrente indicherà un solo AIC nell’offerta. In allegato
dovrà essere trasmesso un documento riepilogativo di tutti gli AIC offerti, completo di tutte le informazioni richieste dai punti da 1 a 11 del presente paragrafo;
3. Unità per confezione: per i prodotti ove il lotto preveda più di un dosaggio o dove è prevista la formulazione
del prezzo in unità di misura (es. ml, UI, ecc.) diversa dall'unità di vendita (es. tubo, flacone, ecc.) il concorrente dovrà indicare la quantità per unità di misura contenuta nella confezione;
4. Classe di rimborsabilità: A, C, H, SOP/OTC;
5. Prezzo di vendita al pubblico IVA inclusa: campo obbligatorio ad esclusione degli emoderivati e dei farmaci SOP/OTC. Si precisa che deve essere indicato il prezzo per confezione. Tale prezzo deve essere espresso con massimo due cifre decimali dopo la virgola;
6. IVA;
7. Prezzo unitario d’offerta IVA esclusa: indicare il prezzo riferito all’unità di misura. Tale prezzo deve essere
espresso con massimo cinque cifre decimali dopo la virgola;
8. Prezzo unitario di cessione al sistema sanitario nazionale IVA esclusa: indicare il prezzo riferito all’unità di misura ovvero il prezzo al netto dello sconto obbligatorio per legge. Tale prezzo deve essere espresso con massimo cinque cifre decimali dopo la virgola. Si precisa che per i medicinali con prezzo ex factory, lo sconto obbligatorio per prodotto, calcolato come di seguito indicato, deve essere almeno pari al 33,35%. Per i medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è regolamentato dall’art. 9, quinto comma, del D.L. 8/7/1974, n. 264, convertito in L. 17/8/1974, n. 386 e dall’art. 3, comma 128, della L. 28/12/1995, n. 549, lo sconto obbligatorio per prodotto, calcolato come di seguito indicato, deve essere almeno pari al 50%;
9. Sconto obbligatorio per legge (Tipologia prezzo di riferimento): ex factory, 50%, emoderivato;
10. Prodotto in esclusiva: SI, NO;
11. Data scadenza del brevetto: inserire data (gg/mm/aaaa).
Si evidenzia che, nel caso in cui il concorrente selezioni come classe di rimborsabilità del medicinale “SOP/OTC”, il
Sistema non consente di selezionare come “Sconto obbligatorio per legge” la denominazione “emoderivato”.
La Stazione appaltante attraverso il Sistema procederà al calcolo del:
• Totale offerto per prodotto: quantità * prezzo unitario di offerta;
• Totale offerto per singolo lotto: sommatoria dei prezzi unitari offerti per le quantità dei prodotti componenti il lotto;
• Sconto offerto per prodotto e sconto obbligatorio per legge, come di seguito indicato:
- Scorporo IVA: 100 /(100 + ALIQUOTA IVA)
- Prezzo al pubblico IVA esclusa: PREZZO AL PUBBLICO * SCORPORO IVA
- Prezzo al pubblico unitario IVA esclusa: PREZZO AL PUBBLICO IVA ESCLUSA/ QUANTITA’ PER CONFEZIONE
- Sconto offerto per prodotto: 100 – (PREZZO OFFERTO UNITARIO IVA ESCLUSA / PREZZO AL PUBBLICO UNITARIO IVA ESCLUSA)*100 (ad esclusione degli emoderivati e dei farmaci classificati SOP/OTC).
- Per emoderivati e per farmaci classificati SOP/OTC: 100 – (PREZZO OFFERTO UNITARIO IVA ESCLUSA / PREZZO UNITARIO DI CESSIONE AL SSN IVA ESCLUSA)*100
- Sconto obbligatorio per prodotto: 100 – (PREZZO UNITARIO DI CESSIONE AL SSN IVA ESCLUSA / PREZZO AL PUBBLICO UNITARIO IVA ESCLUSA)*100
Lo sconto obbligatorio per prodotto non sarà calcolato dal Sistema nel caso di farmaci emoderivati e di farmaci SOP/OTC, anche qualora il concorrente indichi in fase di offerta il Prezzo di vendita al pubblico.
Si precisa che nell’applicazione dei suddetti calcoli, ad esclusione del calcolo dello sconto obbligatorio per prodotto, il Sistema procede all’arrotondamento del risultato finale sino alla quinta cifra decimale (es. per valori compresi tra 7,112370 e 7,112374 si approssimerà a 7,11237; per valori compresi tra 7,112375 e 7,112379 si approssimerà a 7,11238).
Solo per il calcolo dello sconto obbligatorio per prodotto il Sistema procede all’arrotondamento sino alla seconda cifra decimale (es. per valori compresi tra 7,110 e 7,114 si approssimerà a 7,11; per valori compresi tra 7,115 e 7,119 si approssimerà a 7,12).
La percentuale di sconto che i concorrenti dovranno offrire non potrà essere inferiore, a pena di esclusione, al 50% del prezzo di vendita al pubblico al netto dell’imposta sul valore aggiunto, così come stabilito all’art. 9, quinto comma, del D.L. 8/7/1974, n. 264, convertito in L. 17/8/1974, n. 386 e all’art. 3, comma 128, della L. 28/12/1995, n. 549, per i medicinali sottoposti a tale disciplina; per i medicinali ex-factory, la percentuale di sconto che i concorrenti dovranno offrire non potrà essere inferiore, a pena di esclusione, al 33,35% del prezzo di vendita al pubblico al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Per i medicinali non soggetti a prescrizione medica si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, del D. L. 31 dicembre 2007 n. 248 convertito in L. 28 febbraio 2008 n. 31.
Non saranno ammesse offerte pari a euro 0,00000.
Lo sconto offerto per prodotto resta fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.
Tutti i prezzi si intendono comprensivi del costo dovuto all’imballaggio, al trasporto, allo scarico a terra ed ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell’IVA, che dovrà venir addebitata sulla fattura a norma di Legge.
Il concorrente dovrà inoltre dichiarare:
a) la manifestazione di impegno a mantenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della medesima;
b) le ulteriori dichiarazioni ivi previste.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
Si evidenzia che le indicazioni riportate in precedenza sono modalità operative di redazione dell'offerta propedeutiche all'invio della stessa cui l'operatore economico è tenuto ad attenersi.
Pertanto, l’operatore economico al fine di perfezionare l’invio dell’offerta per entrambe le modalità di cui sopra dovrà:
i) inserire gli ulteriori dati di offerta richiesti dal Sistema; ii) scaricare e salvare sul proprio pc l’Offerta economica generata automaticamente dal Sistema con i dati precedentemente immessi da parte dell’operatore economico; iii) a pena di esclusione, immettere a Sistema, dopo averlo sottoscritto digitalmente, il .pdf “Offerta economica”.
7.1 Sottoscrizione dell’offerta economica
L’Offerta Economica, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta con firma digitale:
• dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa/Consorzio nella presente procedura, in caso di impresa singola o dei Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
1.1.1.a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica ,
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta economica deve essere sottoscritta
dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
1.1.1.b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta economica deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
1.1.1.c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’offerta economica deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
8. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE TECNICO-ECONOMICO
La documentazione dovrà essere trasmessa alla Stazione appaltante attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuale documentazione tecnico-economico aggiuntiva”.
9. AGGIUDICAZIONE
9.1 Criterio di aggiudicazione
Ciascun Lotto della presente procedura verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi di beni con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato.
Il fornitore, per ciascun Lotto della presente procedura dovrà inserire a Sistema il prezzo unitario offerto (IVA esclusa) per ciascun prodotto, secondo quanto disciplinato nel paragrafo 7.
Il sistema procederà al calcolo del valore complessivo offerto moltiplicando le quantità richieste dalla Stazione appaltante per il prezzo unitario offerto per ciascun prodotto.
L’Appalto Specifico verrà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il valore complessivo più basso.
9.2 Ulteriori regole e vincoli
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il Seggio di gara procederà, sempre, ai sensi
dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, a disporre i casi di esclusione per:
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte prive della qualificazione necessaria o inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, in quanto il Seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
9.3 Fase di aggiudicazione
Allo scadere del termine di presentazione delle offerte le stesse sono acquisite definitivamente nel Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo.
La data e l’ora in cui si terrà la prima seduta pubblica in modalità telematica sono comunicate nella lettera di invito. Durante la prima seduta aperta al pubblico, il Seggio di gara procederà allo svolgimento delle seguenti attività:
a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate attraverso il Sistema. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio precedentemente stabilito, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
b) apertura delle offerte presentate e, quindi, all’accesso all’area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né alla Stazione appaltante né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa e la Stazione appaltante procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.
Si evidenzia che a tale seduta, nonché alla/e successiva/e seduta/e pubblica/che, il concorrente potrà assistere collegandosi al Sistema a distanza attraverso la propria postazione come più dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Successivamente il Seggio di Gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente CDO;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 6.7;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2-bis, del Codice.
Della data e ora delle sedute pubbliche diverse dalla prima verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi, sempre mediante Sistema.
9.4 Apertura offerte economiche
Nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, che verrà comunicata agli offerenti tempestivamente, la stazione appaltante renderà visibile per ciascun concorrente e per singolo Lotto:
i) la presenza a Sistema della documentazione relativa all’offerta economica;
ii) il valore complessivo offerto e gli eventuali singoli valori economici offerti.
In seguito all’esame delle offerte economiche, in caso di parità in graduatoria, si procederà, in conformità a quanto previsto dall’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 si chiederà un rilancio con le modalità che saranno successivamente definite dalla stazione appaltante.
Qualora si individuino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2 e 2-bis, del Codice, e in
ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa si procederà secondo quanto
indicato al successivo paragrafo 9.7.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il Seggio di Gara procederà, sempre, ai sensi
dell’art. 76, comma 5, lett. b), del Codice, a disporre i casi di esclusione per:
- inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti relativi alla documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;
- coinvolgimento degli operatori in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle Offerte;
- abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.
9.5 Parità delle offerte
Si precisa che in caso di assoluta parità di offerte presentate, ad eccezione del caso in cui le offerte pari siano uguali a 0,00001 per cui si procederà direttamente al sorteggio, verrà richiesto, ai soggetti che abbiano presentato tali offerte, un ulteriore ribasso attraverso l’inoltro, sempre attraverso il Sistema, di un Invito contenente il termine entro il quale si potrà procedere a detto ulteriore ribasso nonché la data e l’ora in cui si terrà la seduta pubblica per l’apertura delle “Offerte”.
L’operatore economico al fine di perfezionare l’invio dell’ulteriore ribasso dovrà: i) inserire, per singolo Lotto>, il prezzo unitario di offerta; ii) scaricare e salvare sul proprio pc l’Offerta economica generata automaticamente dal Sistema; iii) a pena di esclusione, immettere a Sistema, dopo averlo sottoscritto digitalmente, il .pdf di Offerta economica.
Per le modalità di sottoscrizione dell’Offerta in caso di partecipazione in RTI/Consorzio/Aggregazione/Contratto di rete si rinvia a quanto disciplinato al paragrafo 7.1.
Si evidenzia, infine, che in caso di ulteriore parità ovvero nel caso in cui non venga presentato alcun ulteriore ribasso si procederà tramite sorteggio effettuato attraverso il Sistema.
Della data e dell’orario in cui si terrà la seduta pubblica per il sorteggio verrà data preventiva comunicazione ai
concorrenti interessati dalle attività di sorteggio.
9.6 Anomalia
Qualora individui Offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, commi 2 e 2- bis, del Codice, e ove il numero di offerte ammesse sia pari o superiori a cinque, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’Offerta appaia anormalmente bassa, il RUP procederà come di seguito stabilito.
Il RUP, valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle Offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto e tramite Sistema, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 15, del Codice, la stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del successivo paragrafo 10.
10. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di Gara, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
La verifica dei requisiti generali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, sull’offerente cui la stazione
appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass
All’esito di tali attività sarà stilata la graduatoria e sarà richiesto, attraverso apposita funzione del Sistema, al concorrente primo in graduatoria e al concorrente che segue, di far pervenire alla Stazione appaltante medesima, nel termine di 5 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, la seguente documentazione:
- schede tecniche nell’ultima versione approvata dall’Agenzia Italiana del Farmaco, dei prodotti offerti;
***
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso
dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto
nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
***
La stipulazione dell’AS è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 34-bis, comma 7, 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs.159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs.159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione
appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso
dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art.
92, comma 4 del D.Lgs.159/2011.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
La stazione appaltante effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs.
n. 50/2016. Trova applicazione quanto previsto dall’art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Il contratto sarà stipulato da ogni singola Azienda Sanitaria della Regione Siciliana.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento della fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative
modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-bis), del Codice
11. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL’AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 19 delle Regole e del paragrafo 5.4 del Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell’operatore economico, del legale rappresentante nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette e, in ogni caso, rinnovate, pena la sospensione o la revoca dell’Ammissione allo SDAPA.
Pertanto, nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella “Domanda di ammissione” ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall’operatore economico ai fini dell’ammissione allo SDAPA o del mantenimento dell’ammissione medesima, l’operatore economico è tenuto, con le modalità di cui al paragrafo 5.4 del Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo e utilizzando l’apposita procedura prevista nel Sistema, ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo SDAPA.
Ogni modifica dati sarà efficace solo in seguito alla sua approvazione da parte di Consip.
Indipendentemente dall’adozione di un provvedimento di revoca o sospensione dall’Ammissione allo SDAPA nei casi soprarichiamati, si ribadisce che nel caso di scadenza delle dichiarazioni, l’operatore economico non potrà presentare offerta per il presente Appalto Specifico qualora non abbia eseguito la procedura disponibile a sistema per il rinnovo
delle autocertificazioni.
12. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all’aggiudicatario di ciascun singolo lotto di far pervenire alla stazione appaltante nel termine di 10 giorni:
a) dichiarazione sugli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della Legge n.136/2010>;
b) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore delle singole stazioni
appaltanti, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo paragrafo 13.1 del presente Capitolato d’Oneri;
c) Patto di Integrità debitamente sottoscritto;
In caso di R.T.I., Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:
- in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà;
- in caso di Consorzi ordinari l’atto costitutivo del Consorzio.
Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell’AVCP - ora X.X.XX. - n. 4 del 7 luglio 2011).
13. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA
13.1 Garanzia definitiva per la stipula del contratto
A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l’aggiudicatario di ciascun lotto
dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia.
La garanzia definitiva dovrà essere predisposta e rispettare tutte le condizioni previste dall’art. 103 del D. Lgs. n.
50/2016.
14. ACCESSO
Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel D. Lgs. n. 50/2016 all’art. 53, l’esercizio del diritto di
accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della L. n. 241/1990.
15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto saranno competenti i fori di rispettiva competenza territoriale delle Aziende del SSR, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui agli artt. 205 e 206, sono deferite alla competenza arbitrale, mediante clausola compromissoria che è inserita nel contratto, salvo ricusazione da parte dell’aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione.
16. GESTORE DEL SISTEMA
Xxxxx restando che, per la presente procedura, stazione appaltante è l’Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita), incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, il quale assume ogni responsabilità al riguardo.
Per quanto attiene la disciplina delle responsabilità, le regole tecniche di utilizzo, di mancato utilizzo o di mancato funzionamento del Sistema si rinvia a quanto previsto al paragrafo 7 e seguenti del Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo.
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento 679/2016 in materia di privacy, esclusivamente nell’ambito della presente procedura di gara.
ALLEGATI
Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati: Allegato 1 – Tabella Elenco Lotti
Allegato 2 – Capitolato Tecnico
Allegato 3 – Tabella elenco cauzioni e contributi ANAC Allegato 4 – DGUE
Allegato 5 - Dichiarazione per il rilascio informativa Antimafia Allegato 6 – Patto di integrità
Firmato
digitalmente da
xxxxxxx xx xxxxxx
C = IT