Che tipo di assicurazione è?
Assicurazione contro i danni
DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
Compagnia: Allianz S.p.A.
Prodotto: “Tutela legale Istituti religiosi CNEC”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa non è assicurato?
🗶 Il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa, sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi, spese connesse all’esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose.
Per ulteriori dettagli si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione “Che cosa non è assicurato”.
Che cosa è assicurato?
✓ Gli oneri relativi all’assistenza giudiziale e stragiudiziale che dovessero restare a carico degli assicurati a seguito di vertenze ricomprese tra i rischi assicurati.
L’assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nella Scheda di Polizza.
Ci sono limiti di copertura?
! Si, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, periodi di carenza per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione “Ci sono limiti di copertura”.
E’ un’assicurazione contro i danni che prevede il rimborso delle spese legali e peritali che dovessero restare a carico delle Imprese assicurate in caso di contenziosi legali ricompresi tra i rischi assicurati.
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione vale per i fatti verificatisi in Europa con esclusione di Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Impresa secondo i termini e le modalità indicate al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione “Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?”.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.
Puoi chiedere il frazionamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale senza maggiorazione del premio. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.
Puoi pagare il premio tramite:
1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.
Il premio è comprensivo delle imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura decorre dalla data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della polizza, e termina alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza. In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.
Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l’esercizio del diritto di recesso:
Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale
Nel contratto di durata annuale o poliennale puoi disdettare alla scadenza indicata in Polizza inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.
Diritto di recesso per poliennalità
Nel contratto di durata poliennale puoi recedere alla scadenza di ogni singola annualità inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.
Diritto di recesso in caso di sinistro: dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, hai diritto di recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni.
Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.
Assicurazione contro i danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Impresa Allianz S.p.A.
Prodotto “Tutela Legale Istituti Religiosi CNEC”
26/09/2020 – Il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Allianz S.p.A., con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx, sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx
Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2019 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.208 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.102 milioni di euro.
Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet della Società xxx.xxxxxxx.xx e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.852 milioni di euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.283 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.207 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 5.207 milioni di euro; ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a 183%.
Al contratto si applica la legge italiana.
L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.
Che cosa è assicurato?
L'Impresa, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire, ove possibile, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate.
Soggetti Assicurati
• l’Istituto religioso contraente
• i religiosi appartenenti all’Istituto religioso contraente;
• i preposti e/o collaboratori ivi compresi i dipendenti nello svolgimento delle attività svolte per conto dell’Istituto Religioso Contraente
Rischi assicurati
• ambiti di intervento: civile, penale e amministrativo
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Xxxxxxxx non espressamente richiamati e per i quali non è stato versato il relativo premio |
Ci sono limiti di copertura? | |
ESCLUSIONI | |
E’ sempre escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa, sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi, spese connesse all’esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose | |
Esclusioni generali | L’assicurazione non è prestata per gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale: • derivanti da fatto doloso dell’assicurato, salvo quanto espressamente previsto per la difesa penale; • conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive; • derivanti dalla proprietà e dall’uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall’uso di veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile; • in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo • in materia di diritto di famiglia e delle successioni; • derivanti da controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti fra soci e amministratori, nonché le controversie derivanti da contratti di agenzia; • derivanti da controversie contrattuali; • collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi; • derivanti da ricorsi e opposizioni contro le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa; • derivanti da controversie di valore inferiore a €. 300,00. |
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO | |
Si rimanda alla polizza / scheda di polizza per la quantificazione delle voci sotto indicate. | |
• Limite di indennizzo: massimale scelto dall’assicurato • Limite di indennizzo: spese di un secondo legale domiciliatario di euro 2.000,00 • Limite oneri di registrazione atti giudiziari: euro 500,00 • Scoperto: vertenze con valore in lite inferiore a euro 300,00 |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro L’Assicurato deve dare avviso scritto all’Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quello in cui si è verificato il sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza |
Assistenza diretta/in convenzione Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all’assicurato da enti/strutture convenzionate con l’impresa | |
Gestione da parte di altre imprese Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all’assicurato da altre imprese | |
Prescrizione: i diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. |
Obblighi dell’impresa | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non prevista |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Il prodotto è rivolto agli Istituti religiosi
A chi è rivolto questo prodotto?
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al 26%.
Quali costi devo sostenere?
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Tutela Legale Istituti Religiosi CNEC
Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
Edizione 655 - CNEC – 29/02/2020
Allianz X.x.X. - Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx – Telefono +39 02 7216.1 – Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx – CF, Reg. Imprese MI n.05032630963 – Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.–Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152–Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Assic. n. 018 – Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE – Monaco
Servizio Clienti
CA- 655-CNEC -ed.29022020
Retro Copertina - Pagina 2 di 2
Allianz S.p.A. - Sede Legale Piazza Tre Torri, 3 – 00000 Xxxxxx – Telefono +39 02 7216.1 – Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx – CF, Reg. Imprese MI n.05032630963 – Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.–Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152–Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Assic. n. 018 – Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE – Monaco
Glossario
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione POLIZZA: il documento che prova l’assicurazione CONTRAENTE: il soggetto che stipula l’assicurazione
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione SOCIETA’: l’impresa assicuratrice Allianz S.p.A.
PREMIO: la somma dovuta alla società
SINISTRO: l’evento per il quale è prestata l’assicurazione, consistente:
- nella controversia giudiziale o stragiudiziale, o nel procedimento penale che coinvolga l’assicurato;
- nel fatto che determina la perdita pecuniaria, quando previsto nelle condizioni particolari di polizza.
INDENNIZZO: la somma dovuta dalla società in caso di sinistro
Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell’inizio dell’azione giudiziaria.
Controversia contrattuale: controversie derivanti da inadempimenti o da violazioni di obbligazioni assunte liberamente dalle parti tramite contratto e che non sussisterebbero in assenza di un contratto
Danno da fatto illecito: consiste in un danno ingiusto cagionato volontariamente (fatto illecito doloso) o con colpa (per negligenza, imperizia o imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) da un soggetto, che è tenuto a risarcire il danno sulla base delle norme di legge indipendentemente dall’esistenza di rapporti contrattuali.
Reati: si considerano reati i fatti illeciti configurati come tali dalle norme di legge penali. Si dividono fra delitti e contravvenzioni.
Delitto colposo: il delitto è colposo o contro l’intenzione quando l’evento (anche se previsto) non è voluto dal soggetto agente come conseguenza del suo comportamento attivo od omissivo e si verifica a causa di negligenza, imperizia o imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, ordini, o discipline.
Delitto doloso: il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso è previsto dal soggetto agente ed è dallo stesso voluto come conseguenza della sua azione od omissione.
Contravvenzione: è un tipo di reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo, sia che il suo comportamento risulti doloso.
Informazione di garanzia: è l’informazione inviata dall’autorità giudiziaria alla persona sottoposta alle indagini per un reato. Tale informazione deve contenere l’indicazione delle norme penali che si ritengono violate e la data e il luogo del fatto.
Imputato: la persona sottoposta alle indagini per un reato assume la qualità di imputato al momento della richiesta di rinvio a giudizio, di decreto penale di condanna, o di citazione diretta a giudizio, o al momento del giudizio direttissimo.
Limiti temporali delle violazioni di legge e delle lesioni dei diritti: il sinistro (consistente nella controversia giudiziale o stragiudiziale, o nell’imputazione penale o nell’indennità dovuta per la sospensione della patente quando tale garanzia è prevista in polizza) deve essere conseguente a violazioni di legge o a lesioni di diritti verificatesi durante il periodo di operatività della polizza. Più precisamente:
• per la difesa penale, il momento della violazione di legge è quello in cui è stato commesso il reato (e non quello dell’informazione di garanzia);
• per le vertenze contrattuali il momento in cui è stato commesso l’illecito è quello in cui una delle parti ha posto in essere il comportamento in contrasto con le obbligazioni assunte;
• per le vertenze da fatto illecito, il momento dell’illecito è quello in cui si è verificato l’evento dannoso (e non quello in cui è stata fatta la richiesta di risarcimento).
Oneri fiscali: consistono nelle spese di bollatura dei documenti da produrre in giudizio, o nelle spese di trascrizione e di registrazione di atti, quali sentenze, decreti, ecc.
Allianz S.p.A. - Sede Legale Piazza Tre Torri, 3 – 00000 Xxxxxx – Telefono +39 02 7216.1 – Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx – CF, Reg. Imprese MI n.05032630963 – Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.–Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152–Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Assic. n. 018 – Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE – Monaco
Condizioni di assicurazione
AVVERTENZA: Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione delle disciplina ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente /Assicurato e concordate con l’intermediario di riferimento.
AVVERTENZA: In tutti in casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio alla "Scheda di polizza" si precisa che il rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di indennizzo/Risarcimento nonché eventuali Scoperti e Franchigie.
Indice
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 3
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI 3
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI TUTELA LEGALE – CONVENZIONE CNEC 5
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Art. 1.1 Limiti temporali della copertura assicurativa
L’assicurazione è prestata per i sinistri verificatisi durante il periodo di operatività della polizza o nei sei mesi successivi alla sua cessazione, purché si tratti di sinistri conseguenti a violazioni di leggi o a lesioni di diritti avvenuti durante il periodo di operatività della polizza stessa.
Qualora le violazioni di legge o le lesioni di diritti si protraggano attraverso più atti successivi, esse si considerano avvenute al momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Per le controversie contrattuali, la garanzia inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti verificatisi almeno 90 giorni dopo la data di effetto della polizza.
Art. 1.2 Altre assicurazioni
Il contraente o l’assicurato deve comunicare per iscritto alla società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del codice civile.
Art. 1.3 Dichiarazioni relative alla circostanza del rischio
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente o dell’assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
Art. 1.4 Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Art. 1.5 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.6 Aggravamento o diminuzione del rischio
Il contraente o l’assicurato deve dare comunicazione alla società di ogni aggravamento di rischio: gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del codice civile.
In caso di riduzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente o dell’assicurato ai sensi dell’art. 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dallo stesso articolo.
Art. 1.7 Anticipata risoluzione del contratto
Qualora l’assicurato sia un’impresa, l’assicurazione si considera risolta anticipatamente dal momento in cui venga dichiarato il fallimento dell’impresa, o dal momento in cui l’impresa stessa sia ammessa a concordato preventivo o ad amministrazione controllata. La società si impegna comunque a prestare la garanzia fino alla conclusione dei giudizi eventualmente in corso e già presi in carico come sinistri, ed i sinistri verificatisi prima degli eventi suindicati e denunziati successivamente agli eventi stessi entro il termine previsto dall’art. 1914 del codice civile e comunque entro il termine di prescrizione di un anno.
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1.8 Unico sinistro
Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:
- le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
- le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente polizza dovute al medesimo fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.
Art. 1.9 Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l’assicurato deve darne avviso scritto all’agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza. L’inadempimento di tale onere può comportare
la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. L’assicurato decade dal diritto all’indennizzo in base a quanto disposto dall’art. 1915 del codice civile.
La denunzia del sinistro deve contenere la narrazione dettagliata della violazione della legge o della lesione dei diritti, con l’indicazione della data e del luogo di tale presunta violazione o lesione, delle generalità delle persone interessate e degli eventuali testimoni e con la copia della documentazione relativa alla vertenza, qualora l’assicurato ne sia in possesso.
L’assicurato deve successivamente inviare e far conoscere all’Agenzia cui è assegnata la polizza o direttamente alla società tutte le notizie e i documenti relativi al sinistro e ogni atto che gli è stato ritualmente notificato. In caso di non rispetto di tali obblighi, l’assicurato decade dal diritto all’indennizzo.
Art. 1.10 Gestione del sinistro
A) Tentativo di componimento amichevole
La società, ricevuta la denunzia di sinistro, esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L’assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Società. In caso di inadempimento di questi oneri l’assicurato non consumatore decade dal diritto all’indennizzo del sinistro.
B) Scelta del legale o del perito
Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia , o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dalla società, o quando vi sia conflitto di interessi fra la società e l’assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall’assicurazione, l’assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d’appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla società. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d’appello diverso da quello di residenza dell’assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d’appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo alla società; in questo caso, la società rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.
L’assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere alla società di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall’assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. La società conferma l’incarico professionale in tal modo conferito. La società rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale, fatta eccezione per quanto sopra detto in merito alla nomina di un legale corrispondente.
La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.
In occasione di ogni sinistro, la Società avverte l’assicurato della sua facoltà di scegliere il legale o il perito.
C) Revoca dell’incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso
In caso di revoca dell’incarico professionale da parte dell’assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, la società rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell’assicurato.
Se la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, la società rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.
In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, la società rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.
D) Obblighi dell’assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all’assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza.
L’assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l’assicurato decade dal diritto all’indennizzo.
La società, alla definizione della controversia, rimborsa all’assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.
E) Disaccordo fra assicurato e società
In caso di disaccordo fra l’assicurato e la società in merito all’interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra le parti, ad un arbitro. L’arbitro può essere designato dalle parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L’arbitro provvede secondo equità. Le spese dell’arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:
- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per la società, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l’assicurato, devono essere pagate integralmente dalla Società.
Art. 1.11 Diritto di recesso
Dopo ogni denunzia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dalla dichiarazione scritta di rifiuto della copertura, ciascuna delle parti ha diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. In tal caso la società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 1.12 Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta data da una delle parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
I contratti di durata inferiore all’anno non sono soggetti a proroga.
Art. 1.13 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente.
Art. 1.14 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato in polizza valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI TUTELA LEGALE – CONVENZIONE CNEC
Art. 2.1 Che cosa si assicura
La società, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire, ove possibile, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate.
La società assicura, inoltre, nei limiti del massimale convenuto e dedotte le eventuali franchigie e scoperti, gli oneri relativi all’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela degli interessi degli assicurati per violazioni di legge o per lesioni di diritti connesse all’esercizio dell’attività dell’azienda indicata in polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese per un legale, secondo quanto indicato nell’art. 1.10 – lettera B delle condizioni generali di assicurazione;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino a €. 2.000. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’assicurato;
- le spese relative al contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le spese per un perito nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’assicurato previo consenso della società, secondo quanto indicato nell’art. 1.10 – lettera B delle condizioni generali di assicurazione;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di xxxxxxxxxxx, o le spese ad essa eventualmente dovute in caso di transazione autorizzata dalla società;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di €. 500.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde 000.00.00.00
E’ in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive. E’ inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 2.2 In quali casi opera l’assicurazione
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art. 2.1 operano con riferimento ai seguenti casi:
- le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- l a difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L’assicurato ha comunque l’obbligo di denunciare il sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
Casi opzionabili
a) i procedimenti di natura civile e/o amministrativa con riferimento all’attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 81/08, e nelle successive modifiche, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
b) i procedimenti instaurati innanzi al Garante con riferimento all’attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo n.196/2003, e nelle successive modifiche, riguardante l’osservanza di tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del trattamento dei dati personali,
c) i procedimenti di natura civile e/o amministrativa con riferimento all’attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 193/07, e nelle successive modifiche, riguardante l’osservanza di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza alimentare.
d) i procedimenti di natura civile e/o amministrativa con riferimento all’attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 152/06, e nelle successive modifiche, riguardante l’osservanza di tutte le misure necessarie per la sicurezza dell’Ambiente.
Art. 2.3 Casi nei quali la garanzia è esclusa
L’assicurazione non è prestata per gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale:
- derivanti da fatto doloso dell’assicurato, salvo quanto previsto nel precedente articolo 2.1 per la difesa penale;
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- derivanti dalla proprietà e dall’uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall’uso di veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;
- in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo
- in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- derivanti da controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti fra soci e amministratori, nonché le controversie derivanti da contratti di agenzia;
- derivanti da controversie contrattuali;
- collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
- derivanti da ricorsi e opposizioni contro le sanzioni pecuniarie comminate in xxx xxxxxxxxxxxxxx;
- xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a €. 300.
Art. 2.4 Quali sono gli assicurati Sono assicurati:
- l’Istituto religioso contraente
- I religiosi appartenenti all’Istituto religioso contraente;
- I preposti e/o collaboratori ivi compresi i dipendenti nello svolgimento delle attività svolte per conto dell’Istituto Religioso Contraente
In caso di controversie fra più assicurati, la garanzia si intende prestata a favore dell’Istituto religioso contraente.
Art. 2.5 Territori dove operano le garanzie
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Art 2.6 Determinazione del massimale
Le garanzie del presente contratto operano fino alla concorrenza del massimale di EURO 10.000,00 per evento, senza limite per annualità assicurativa.