ALLEGATO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI
ALLEGATO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
BORSE INTERNAZIONALI XXXXX XXXXX DI ACCOGLIENZA
FASE DI ACCOGLIENZA
III. 1 – Definizioni
Oltre alle definizioni di cui all’articolo II.1, alla presente convenzione di sovvenzione si applicano le seguenti definizioni:
1. Accordo: l’accordo scritto concluso tra il beneficiario e il ricercatore a norma dell’articolo III.3.
2. Luogo di origine: il luogo in cui il ricercatore risiedeva o svolgeva la propria attività principale alla data stabilita come termine ultimo di presentazione della proposta, a meno che il ricercatore abbia risieduto o abbia svolto la propria attività principale in tale luogo per meno di dodici (12) mesi immediatamente prima della data in questione. In tal caso, il luogo di origine è la capitale del paese di cui il ricercatore ha la nazionalità. Qualora il ricercatore abbia più di una nazionalità, il luogo di origine è la capitale del paese in cui il ricercatore ha risieduto per il periodo più lungo nel quinquennio che ha preceduto il termine ultimo di presentazione della proposta.
3. Congedo parentale: il periodo di congedo per maternità o paternità cui il ricercatore
ha diritto in base alla legislazione di cui all’articolo III.3, par. 1, lettera g).
4. Ricercatore: il ricercatore indicato nell’allegato I, assunto dal beneficiario per beneficiare delle attività di formazione alla ricerca del progetto.
5. Attività di ricerca: le attività di trasferimento delle conoscenze svolte dal ricercatore
assunto nell'ambito del progetto, quali descritte all'allegato I.
PARTE A: ESECUZIONE DEL PROGETTO
SEZIONE 1 - ESECUZIONE E ELEMENTI DA FORNIRE
III.2 – Obblighi delle parti
Oltre agli obblighi elencati all'articolo II.2, il beneficiario:
a) conclude un accordo con il ricercatore a norma dell’articolo III.3 e ospita il ricercatore per i periodi specificati nell’allegato I e nell'accordo, incaricando lo scienziato indicato nell’allegato I di fungere da supervisore delle attività di ricerca per l’intera durata del progetto;
b) garantisce che il ricercatore goda della copertura previdenziale prevista per i lavoratori dipendenti nel paese del beneficiario o di una forma di tutela previdenziale adeguata per livello e portata ovunque siano svolte le attività di ricerca;
c) garantisce al ricercatore, ovunque siano svolte le attività di ricerca, gli stessi livelli di sicurezza e salute sul lavoro di cui godono i ricercatori locali che ricoprono una posizione analoga;
d) effettua entro le scadenze previste tutti i pagamenti di sua competenza in base all’accordo di cui all’articolo III.3;
e) fornisce, per l'intera durata della convenzione di sovvenzione, i mezzi, compresi l'infrastruttura, le attrezzature e i prodotti, per l'esecuzione del progetto nei settori scientifici e tecnici interessati e mette tali mezzi a disposizione del ricercatore in funzione delle esigenze;
f) fornisce al ricercatore un’assistenza adeguata nell’espletamento di tutte le procedure amministrative richieste dalle autorità del paese del beneficiario;
g) adotta misure atte a garantire che, al termine del progetto, il ricercatore compili i questionari di valutazione forniti dalla Commissione;
h) contatta il ricercatore due (2) anni dopo la conclusione del progetto per invitarlo a compilare i questionari di follow-up forniti dalla Commissione;
i) registra e tiene aggiornati, per almeno tre (3) anni dopo la conclusione del progetto, i recapiti del ricercatore;
j) trasmette alla Commissione i questionari compilati di cui alle lettere g) e h) del presente articolo e, su richiesta, le informazioni di cui alla lettera i) del presente articolo;
k) informa la Commissione su qualsiasi evento che possa incidere sull'esecuzione del progetto e sui diritti della Comunità e qualsiasi circostanza che incida sulle condizioni di partecipazione di cui alle regole di partecipazione, al regolamento finanziario e in qualsiasi prescrizione della convenzione di sovvenzione, inclusi;
- eventuali cambiamenti di controllo;
- qualsiasi modifica significativa dell'accordo;
- qualsiasi modifica relativa alle informazioni in base alle quali è stato selezionato il
ricercatore;
- il congedo parentale a richiesta del ricercatore e le relative implicazioni ai sensi della legislazione nazionale applicabile a norma dell'articolo III.3, par. 1, lettera g), in particolare per quanto attiene alla durata, alle implicazioni finanziarie e agli obblighi giuridici e contrattuali che incombono al beneficiario durante il periodo in questione.
III. 3 – Rapporto tra beneficiario e ricercatore
1. L'accordo determina, a norma della convenzione di sovvenzione, le condizioni di esecuzione delle attività di ricerca e i diritti e gli obblighi rispettivi del ricercatore e del beneficiario nell'ambito del progetto.
La convenzione di sovvenzione e le sue eventuali modifiche sono allegate all'accordo. L'accordo dev'essere conservato dal beneficiario a fini di verifica contabile per il periodo indicato all'articolo II.20, par. 3.
Entro venti (20) giorni dall'assunzione del ricercatore, il beneficiario trasmette alla Commissione una dichiarazione attestante la conformità dell'accordo con la convenzione di sovvenzione secondo le modalità di presentazione e le procedure comunicate dalla Commissione.
L’accordo indica in particolare:
a) il nome dello scienziato di cui all'allegato I che funge da supervisore delle attività di ricerca;
b) gli importi che il ricercatore ha diritto di ricevere dal beneficiario a norma della presente convenzione di sovvenzione e le modalità di pagamento degli importi dovuti al ricercatore;
c) eventuali ulteriori contributi versati dal beneficiario al ricercatore ai fini del progetto e le modalità di pagamento di tali importi;
d) tutte le trattenute, con la relativa giustificazione giuridica;
e) il fatto che il ricercatore, per le proprie attività di ricerca, non può beneficiare di altre entrate oltre a quelle ricevute dal beneficiario a norma delle lettere b) e c) del presente paragrafo;
f) i tassi di conversione e di cambio utilizzati, comprese le date e le fonti di riferimento, se i pagamenti sono effettuati in una valuta nazionale diversa dall’euro;
g) la legge applicabile all’accordo;
h) la copertura previdenziale fornita al ricercatore a norma dell’articolo III.2, lettera b);
i) le disposizioni relative ai congedi annuali e di malattia in base alle regole interne in vigore presso il beneficiario;
j) l'obbligo, per il ricercatore, di dedicarsi a tempo pieno alle attività di ricerca, salvo motivi debitamente giustificati di natura personale o familiare, con l'autorizzazione preventiva della Commissione;
k) la descrizione e il calendario di esecuzione delle attività di ricerca se esse sono suddivise in più periodi separati;
l) la durata complessiva dell'accordo, la data di assunzione e lo status del ricercatore purché siano rispettate le condizioni stabilite dall'articolo III.2, lettere b) e c) e dall'articolo III.9, par. 1, lettera a) e le condizioni di lavoro siano analoghe a quelle di cui beneficiano i ricercatori locali che ricoprono una posizione analoga;
m) i luoghi, indicati nell'allegato I, in cui si svolgeranno le attività di ricerca;
n) l'obbligo, per il ricercatore, di informare quanto prima il beneficiario di circostanze che possano incidere sull'esecuzione della convenzione di sovvenzione, quali ad esempio:
- qualsiasi modifica relativa all'accordo - qualsiasi modifica relativa alle informazioni in base alle quali è stata assegnata la Borsa internazionale Xxxxx Xxxxx di accoglienza;
- una gravidanza o una malattia che incidano direttamente sull'esecuzione del progetto;
o) le disposizioni stabilite tra il beneficiario e il ricercatore, nel corso dello svolgimento delle attività di ricerca e successivamente, in relazione ai diritti di proprietà intellettuale, in particolare per quanto concerne l'accesso alle conoscenze preesistenti, l'utilizzo delle conoscenze acquisite, la pubblicità e la riservatezza, purché compatibili con il disposto degli articoli II.8, 11, da 24 a 30 e III. 6, 7, 10 e 11;
p) l'impegno del ricercatore di compilare, firmare e trasmettere al beneficiario i questionari di valutazione e di follow-up di cui all'articolo III.2, lettere g) e h);
q) l'impegno da parte del ricercatore di tenere informato il beneficiario circa le eventuali variazioni dei propri recapiti per i tre (3) anni successivi alla conclusione del progetto;
r) l'obbligo, per il ricercatore, di dichiarare di avere beneficiato del sostegno della Comunità nell’ambito di una Borsa internazionale Xxxxx Xxxxx di accoglienza in ogni pubblicazione pertinente o altro mezzo di comunicazione a norma dell'articolo III.7.
2. Le modalità di pagamento di cui al paragrafo 1, lettera b), saranno basate sul principio di versamenti mensili posticipati, a meno che ciò sia in contrasto con la legge applicabile di cui al paragrafo 1, lettera g), del presente articolo. Esse devono prevedere il pagamento del ricercatore sin dalla sua nomina e la corresponsione entro la fine del progetto di tutti gli importi a favore del ricercatore.
III. 4 – Sospensione e proroga del progetto
1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo II.7, par. 2, il beneficiario può proporre di sospendere parzialmente o interamente il progetto per motivi personali, familiari (compreso un congedo parentale) o professionali riguardanti il ricercatore e non previsti nell'allegato I. Quando tale richiesta di sospensione non comporta una proroga superiore al 30% della durata del progetto indicata all'articolo 2 della convenzione di sovvenzione, essa si considera approvata in assenza di risposta da parte della Commissione entro quarantacinque (45) giorni. La richiesta di sospensione da parte del beneficiario dev’essere corredata dei documenti giustificativi necessari. La proroga del progetto avrà la stessa durata della sospensione. La stessa regola vale, fatte le dovute distinzioni, in caso di richiesta di proroga della durata del progetto motivata da una modifica dello status, come indicato al paragrafo 5 del presente articolo.
2. In caso di richiesta di sospensione per congedo parentale accompagnata da una richiesta di adeguamento del contributo finanziario della Comunità, la richiesta deve essere presentata dal beneficiario corredata dei documenti giustificativi necessari. La Commissione può stabilire di adeguare a seconda delle esigenze specifiche il contributo finanziario della Comunità. Calcolato su base mensile, il contributo non può superare la differenza fra la compensazione che il ricercatore riceve dal regime di previdenza sociale indicato all'articolo III.3, par. 1, lettere h) e i) e l'importo del contributo di cui all'articolo III.9, par. 1, lettera a). L’assenza di risposta da parte della Commissione entro quarantacinque (45) giorni non equivale a un’approvazione della richiesta. In caso di risposta positiva gli aspetti finanziari della proroga saranno definiti con una modifica della convenzione di sovvenzione.
3. Il beneficiario informa il ricercatore della decisione della Commissione.
4. Nel caso di sospensione dell'attività di ricerca convenuta dalla Commissione nel corso dell'esecuzione del progetto, il periodo di relazione di cui all'articolo 3 nel quale ha inizio la sospensione, è automaticamente esteso per l'intera durata della sospensione. Di conseguenza, l'inizio del o dei periodi successivi è rinviato e la durata del progetto fissata all'articolo 2 è estesa automaticamente di conseguenza.
5. Nel caso di un cambiamento di status relativo al tempo dedicato al progetto da parte del ricercatore (da una posizione a tempo pieno a una posizione a tempo parziale o viceversa, oppure un cambiamento della percentuale del tempo parziale) convenuto dalla Commissione durante l'esecuzione del progetto, il periodo di relazione di cui all'articolo 3 nel quale ha inizio il cambiamento di status e il/i periodi/i successivo/i nei quali ha luogo, è automaticamente esteso (o ridotto) in proporzione. La durata aggiornata del o dei periodi di relazione interessati sarà basata su un periodo di relazione standard di dodici
(12) mesi corrispondente ad un’assunzione a tempo pieno. Di conseguenza, l'inizio del/dei periodo/i interessato/i è rinviato (o anticipato) e la durata del progetto fissata all'articolo 2 è estesa (o ridotta) automaticamente di conseguenza.
III. 5 – Elementi da fornire nell'ambito del progetto
In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 3 e dell'articolo II.3, il beneficiario trasmette una relazione intermedia per valutare i progressi delle attività di ricerca.
Lo scienziato, indicato nell’allegato I, che funge da supervisore e il ricercatore firmano la relazione intermedia e le relazioni finali di attività.
III. 6 – Riservatezza
Il beneficiario garantisce che il ricercatore goda degli stessi diritti e adempia agli stessi obblighi del beneficiario come previsto all'articolo II.8.
III. 7 – Pubblicità
Il beneficiario garantisce che il ricercatore goda degli stessi diritti e adempia agli stessi obblighi del beneficiario come previsto all'articolo II.11.
SEZIONE 2 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE E RESPONSABILITÀ
III. 8 – Risoluzione della convenzione di sovvenzione
Oltre che nelle circostanze previste dall'articolo II.33, la Commissione può risolvere la
convenzione di sovvenzione nei casi seguenti:
a) quando, per qualsiasi motivo, il ricercatore non sia più in grado di continuare a lavorare nell’ambito del progetto;
b) quando l'accordo tra il beneficiario e il ricercatore decada per inosservanza degli obblighi da esso previsti;
c) quando il ricercatore abbia reso dichiarazioni false di cui può essere ritenuto responsabile o abbia intenzionalmente nascosto informazioni importanti al fine di ottenere il contributo finanziario della Comunità o usufruire di altri vantaggi previsti dalla convenzione di sovvenzione.
PARTE B – DISPOSIZIONI FINANZIARIE
III. 9 – Costi ammissibili
I costi possono essere imputati alla convenzione di sovvenzione, a condizione che siano conformi alle disposizioni di cui alla parte B dell'allegato II.
In particolare, i costi relativi alle attività di ricerca svolte nell'ambito del progetto
possono essere rimborsati dalla Commissione secondo le modalità indicate di seguito: 1. Spese ammissibili per le attività svolte dal ricercatore
L'allegato I stabilisce un importo forfettario, esclusivamente a favore dei ricercatori assunti nell'ambito del progetto, sulla base degli importi di riferimento indicati nel programma di lavoro, a prescindere da ogni ulteriore contributo che può essere corrisposto dal beneficiario al ricercatore.
I relativi importi di riferimento del programma di lavoro sono stabiliti prendendo in considerazione un'assunzione a tempo pieno del ricercatore nell'ambito del progetto. In caso di un'assunzione a tempo parziale le indennità saranno adeguate proporzionalmente al tempo effettivamente dedicato al progetto.
L’importo forfettario stabilito nell’allegato I per il ricercatore è composto dalle voci indicate di seguito.
a) Un'indennità mensile di soggiorno, conformemente all'allegato I.
Per permanenze più lunghe, il beneficiario assume il ricercatore nell'ambito di un contratto di lavoro, salvo nei casi adeguatamente documentati in cui la regolamentazione nazionale vieti questa possibilità. Per permanenze più brevi, il beneficiario può optare tra l'assunzione del ricercatore nell'ambito di un contratto di lavoro o di una borsa ad importo fisso. Gli importi di riferimento indicati nel programma di lavoro per i ricercatori assunti sulla base di un contratto di lavoro comprendono tutte le detrazioni obbligatorie ai sensi della normativa nazionale nell’ambito della presente convenzione di sovvenzione. Quando non è possibile offrire un contratto di lavoro, il beneficiario assume il ricercatore secondo modalità contrattuali equivalenti ad una borsa ad importo fisso, a condizione che ciò sia compatibile con la legislazione applicabile del beneficiario, garantendo al ricercatore l'adeguata copertura previdenziale, non necessariamente pagata con la borsa.
b) Un contributo ai costi di mobilità costituito dalle voci indicate di seguito.
- Un’indennità mensile di mobilità, conformemente all’allegato I, che tiene conto della situazione familiare del ricercatore alla data stabilita come termine ultimo di presentazione della proposta. Per avere diritto a un'indennità di mobilità il ricercatore deve effettuare un periodo di mobilità fisica transnazionale all'inizio delle attività di formazione alla ricerca o entro un periodo inferiore a dodici mesi (12) mesi prima del termine ultimo di presentazione della proposta.
Per tenere conto del costo della vita e della struttura retributiva nazionale dei paesi nei quali il ricercatore svolge le attività di ricerca, alle suddette indennità mensili di soggiorno e di mobilità si applicano i coefficienti correttivi indicati nel programma di lavoro in vigore al momento della firma della convenzione di sovvenzione.
La Commissione si riserva il diritto di applicare alle convenzioni di sovvenzione in corso le revisioni dei coefficienti correttivi previsti dal programma di lavoro, in caso di un aumento di tale coefficiente pari o superiore al 10%. Gli adeguamenti finanziari necessari del contributo finanziario della Comunità saranno effettuati al momento del pagamento finale.
- Inoltre se il ricercatore ha diritto all’indennità mensile di mobilità beneficerà anche di un'indennità di viaggio calcolata in base alla distanza tra il proprio luogo di origine e la sede del beneficiario presso la quale svolge le proprie attività di formazione alla ricerca per ciascun periodo di dodici (12) mesi o per un periodo inferiore se quello residuo ha una durata inferiore a dodici (12) mesi. La prima indennità di viaggio viene versata al momento dell'entrata in servizio; quelle successive sono versate con frequenza annua.
c) Un contributo, conformemente all'allegato I, a copertura degli altri costi connessi alla partecipazione del ricercatore al progetto a seconda della natura delle attività previste dal progetto. Tale indennità sarà gestita dal beneficiario e verrà utilizzata per costi direttamente connessi al ricercatore.
I costi relativi alle altre attività svolte nell’ambito del progetto possono essere rimborsati dalla Commissione secondo le modalità indicate di seguito:
2. Spese ammissibili per le attività svolte dal beneficiari
b) Rimborso dei costi per le attività di gestione del progetto: al progetto non può essere imputata una quota del contributo della Comunità superiore al 3%.
3. Costi indiretti
Un tasso forfettario del 10% dei costi ammissibili diretti ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto e del costo delle risorse messe a disposizione da terzi che non vengono utilizzate nei locali del beneficiario, può essere addebitato al contratto per coprire i costi del progetto.
In deroga all'articolo 4.2, i trasferimenti di stanziamento dalle indennità assegnate per le attività svolte dai ricercatori agli importi attribuiti per le attività svolte dal beneficiario non sono autorizzati.
PARTE C – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
III. 10 – Diritti di accesso
Oltre alle disposizioni dell'articolo II, punto 29 e 30, il beneficiario garantisce al ricercatore, a titolo gratuito, diritti di accesso alle conoscenze preesistenti e alle conoscenze acquisite, se tali conoscenze sono necessarie per le sue attività di formazione alla ricerca nell'ambito del progetto.
III. 11 – Impegni incompatibili o limitativi
Il beneficiario informa quanto prima il ricercatore in merito a eventuali restrizioni che potrebbero incidere in modo sostanziale sulla concessione di diritti di accesso.