Contract
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI BAR E RISTORAZIONE PRESSO LA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN XXXX, XXX XXXXXX, 0
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con sede in Roma, alla via Molise, 2, C.F. 80230390587, in persona della dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore Generale dell’Ufficio per gli Affari Generali e le Risorse del suddetto Ministero, domiciliata ai fini del presente atto presso la predetta sede del Ministero medesimo,
di seguito denominato anche Amministrazione e/o Ministero,
e
la Società , CF partita IVA con sede
in persona del legale rappresentante
domiciliata ai fini del presente atto presso la sede della Società medesima, di seguito denominata anche Affidatario e/o Società,
entrambi nel seguito denominati, singolarmente, Parte e, congiuntamente, Parti.
PREMESSO CHE
a) il Ministero ha necessità di affidare il servizio di bar e ristorazione da rendersi in favore dei dipendenti del Ministero medesimo, del personale autorizzato (es., forze dell’ordine) e dell’utenza esterna autorizzata presso la propria sede di Roma, alla xxx Xxxxxx, 0 e, a tal fine, ha esperito, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., una gara informale per l’affidamento in concessione del servizio de quo (all’uopo, si allegano al presente atto, rispettivamente sub A e B, il disciplinare e il capitolato d’oneri e relative appendici);
b) alla predetta gara ha partecipato, tra gli altri, la , la quale, presentando l’offerta tecnica ed economica, allegate al presente atto, rispettivamente, sub C e D, si è classificata al primo posto nella graduatoria stilata dalla apposita commissione di gara istituita dal Ministero.
Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue.
Articolo 1 – Premesse ed allegati
Le premesse e gli atti allegati sub A, B, C, D, E ed F fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2 – Oggetto
Il Ministero affida alla che accetta, il servizio di bar e ristorazione da rendersi in favore dei dipendenti del Ministero medesimo, del personale autorizzato (es., forze dell’ordine) e dell’utenza esterna autorizzata presso i locali demaniali ubicati presso la propria sede di Roma, alla xxx Xxxxxx, 0, così come identificati dalle planimetrie allegate.
Il servizio in prestazione, che comprende, sinteticamente, l’approvvigionamento delle derrate e delle bevande, la preparazione dei pasti/dei prodotti per il bar, la vendita dei prodotti previsti dal listino AssoBar di Roma (escluso liquori ed acquaviti), l’allestimento, la pulizia e sanificazione dei locali, delle attrezzature, della stoviglieria e dell’utensileria utilizzati per la distribuzione e per il consumo dei pasti, dei macchinari utilizzati per l’espletamento del servizio, la raccolta dei rifiuti provenienti dai locali di produzione e di consumo dei pasti ed il convogliamento degli stessi presso i punti di raccolta, verrà prestato nel rispetto delle modalità indicate nel disciplinare, nel capitolato d’oneri e nel rispetto delle specifiche di qualità e quantità dichiarate nell’offerta di aggiudicazione, con obbligo di dichiarare, altresì, con avviso cartaceo, la filiera della fornitura dei prodotti somministrati.
Articolo 3 – Durata e canone
Il servizio in prestazione sarà attivato entro_ giorni dalla sottoscrizione del presente contratto ed avrà durata quadriennale, con facoltà da parte dell’Amministrazione di richiedere la ripetizione dei servizi analoghi per un uguale periodo contrattuale, ai sensi dell’articolo 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Il canone annuo che l’Affidatario dovrà corrispondere all’Agenzia del Demanio per la concessione dei locali di cui al primo comma del presente articolo resta convenuto in euro 27.360,00 (ventisettemilatrecentosessanta/00), come da comunicazione dell’Agenzia medesima del 30 luglio 2013.
Le modalità di corresponsione del predetto canone saranno convenute tra l’Affidatario e l’Agenzia del Demanio con apposito atto.
Articolo 4 - Verbale di presa in consegna dei locali
All’atto dell’inizio del servizio dovrà essere redatto un verbale di presa in consegna dei locali in concessione, riportante lo stato dei locali medesimi nonché l’elenco dell’organico che l’Affidatario utilizzerà, così come indicato nell’offerta tecnica (qualifica, livello, mansioni, monte ore, ecc.).
Resta inteso che qualsiasi modifica a quanto riportato nel verbale sarà oggetto di un nuovo verbale motivato e concordato con l’Amministrazione. Si procederà parimenti nel caso in cui gli elenchi del personale di cui sopra dovessero essere aggiornati o modificati.
Articolo 5 – Obblighi a carico dell’Affidatario
L’Affidatario è responsabile a tutti gli effetti dell’esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta esecuzione del servizio in affidamento in conformità a quanto dichiarato nell’offerta di aggiudicazione nonché nel rispetto di tutti gli obblighi che qui devono intendersi integralmente riportati previsti a suo carico nel disciplinare e nel capitolato d’oneri.
L’Affidatario è, altresì, responsabile dell’operato e del comportamento nonché di eventuali danni causati al Ministero o a terzi, per imperizia o negligenza, di tutti i propri dipendenti utilizzati nell’esecuzione del servizio in affidamento. L’Affidatario si obbliga ad allontanare quei dipendenti che il Ministero segnalasse come indesiderabili.
L'Affidatario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo le informazioni relative ad attività istituzionali o strettamente organizzative del Ministero, di cui venisse a conoscenza, anche casualmente, in occasione dell'esecuzione del servizio in affidamento. L'Affidatario è responsabile nei confronti del Ministero per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
L’Affidatario, a pena di risoluzione del presente atto, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto di appalto.
Articolo 6 - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
L’Affidatario è obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano l’Affidatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
L’Affidatario è sottoposto, verso i propri dipendenti, a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Articolo 7 – Modalità di corresponsione del prezzo da parte dell’utenza L’Affidatario si impegna ad accettare quale corrispettivo del servizio in affidamento anche i buoni pasto emessi da Società operanti in tale settore, convenzionati con il Ministero dello Sviluppo Economico; ove la spesa effettuata sia inferiore al valore facciale del buono pasto, il relativo residuo dovrà risultare dallo scontrino rilasciato ed essere riutilizzabile per ulteriori consumazioni fino a concorrenza del valore dello stesso.
L’Aggiudicatario rilascerà per ogni vendita idonea documentazione fiscale.
L’Amministrazione non risponde dell’insolvenza degli utenti del servizio in prestazione né di perdite finanziarie ed economiche dell’Affidatario né di eventuali inadempienze di carattere fiscale, amministrativo, previdenziale o igienico - sanitario da parte dell’Affidatario medesimo.
Articolo 8 – Responsabile del servizio
L’Affidatario designa quale responsabile del servizio in prestazione
, ai sensi dell’articolo 6 del capitolato d’oneri allegato al presente atto.
Articolo 9 – Direttore dell’esecuzione del contratto
Il Ministero designa quale Direttore dell’esecuzione del presente contratto il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, funzionario della Divisione X “Risorse Strumentali” del Ministero medesimo, il quale potrà, tra l’altro, effettuare, in qualsiasi momento, controlli qualitativi e quantitativi sulle prestazioni contrattuali aventi per oggetto:
• condizioni di pulizia dei locali e delle attrezzature;
• qualità e quantità dei prodotti offerti all’acquisto e messi in vendita;
• modalità di svolgimento del servizio;
• ogni altro controllo a insindacabile giudizio dell’Amministrazione.
Articolo 10 –Norme sulla sicurezza
L’Affidatario, in accordo al dettato di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., dichiara di avere ricevuto il D.U.V.R.I. e l’informativa sulla sicurezza per la sede oggetto del servizio in prestazione.
Nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, l’Affidatario dovrà, inoltre, impegnarsi a cooperare con il Ministero nelle attività di coordinamento e di reciproca informazione al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze con soggetti operanti nei medesimi luoghi, accettando eventuali misure di sicurezza integrative che saranno prescritte dal Ministero.
L’Affidatario dovrà rispettare tutte le leggi e norme vigenti e cogenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro per i propri dipendenti e le attrezzature utilizzate; s’impegnerà altresì a segnalare al Ministero eventuali condizioni pregiudizievoli per la sicurezza che si dovessero determinare nel corso dello svolgimento del servizio in oggetto.
Articolo 11 – Garanzia fideiussoria e copertura assicurativa
L’Affidatario dichiara di avere costituito una garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., con durata pari a , che si allega al presente atto sub E.
L’Affidatario dichiara di avere stipulato, altresì, una polizza assicurativa R.C. verso terzi, che si allega al presente atto sub F, della durata del presente contratto a copertura dei rischi e dei danni connessi all’attività descritta nel presente atto, ivi compresi incendi, scoppi e intossicazioni alimentari.
L’Affidatario si obbliga a rilasciare ogni anno all’Amministrazione copia dell’ultima quietanza per l’anno in corso, attestante l’avvenuto pagamento della rata annuale.
L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità nel caso di furti, incendi e qualsiasi altro evento possa danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della gestione, per tutto il periodo della validità della presente contratto.
Articolo 12 – Inadempienze e penali
Ove, per cause imputabili all’Affidatario, il servizio in prestazione non venga attivato entro il termine di cui al precedente articolo 3, sarà applicata, a valere sulla garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo, una penale pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo.
Qualora, nell’esecuzione del servizio venissero riscontrate inadempienze, l’Amministrazione, senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese sostenute per sopperire in altro modo alle deficienze o mancanze attribuibili all’Affidatario, avrà la facoltà di chiedere l’applicazione di una penale per ognuna delle inadempienze sotto indicate:
euro 100,00 (cento/00), per:
• ogni caso (per ogni unità di personale) di non conformità all’organico dichiarato dall’Affidatario, concordato ed approvato dall’Amministrazione;
• ogni controllo dal quale emerga la non conformità relativa agli indumenti di lavoro;
• ogni controllo dal quale emerga il mancato rispetto delle temperature di conservazione dei pasti ai sensi della normativa vigente;
• ogni esito non conforme a seguito di verifica chimico-fisica o ispettiva a quanto previsto dalla normativa sulle derrate alimentari e sulle preparazioni gastronomiche.
euro 250,00 (duecentocinquanta/00), per:
• ogni caso in cui sia riscontrato l’inadempimento da parte del personale alle norme di comportamento ed al codice deontologico;
• il caso in cui il responsabile del servizio di cui al precedente articolo 6 non sia reperibile nella giornata lavorativa (per ogni giorno di non reperibilità);
• ogni derrata, rinvenuta nei luoghi di stoccaggio, non conforme alla normativa;
• ogni verifica microbiologica dalla quale risultino valori superiori a quelli definiti per microrganismi non patogeni dalla normativa;
• la mancata redazione della documentazione relativa all’igiene dei prodotti alimentari e alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, ai sensi delle vigenti normative;
• ogni caso di mancato rispetto delle operazioni di pulizia ordinaria;
• ogni rilevamento di uso improprio di prodotti detergenti e disinfettanti;
• ogni non conformità nella raccolta dei rifiuti;
• la mancata effettuazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione con la frequenza stabilita;
• ogniqualvolta venga negato l’accesso agli incaricati dell’Amministrazione ad eseguire i controlli di conformità di cui al disciplinare allegato.
euro 500,00 (cinquecento/00), per:
• ogni rilevamento di grave carenza di manutenzione ordinaria dei locali presi in consegna, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di eseguire direttamente gli interventi di manutenzione non effettuati dall’Affidatario, addebitando alla medesima il costo sostenuto aumentato del 30% a titolo di penale;
• ogni rilevamento di grave carenza di manutenzione ordinaria di macchinari e attrezzature;
• ogni caso di riciclo di alimenti.
euro 1500,00 (millecinquecento/00), per:
• ogni mancata applicazione dei contratti collettivi;
• il caso di destinazione dei locali affidati alla Società aggiudicataria ad uso diverso da quello stabilito dal presente contratto;
• il caso in cui sia riscontrata nelle preparazioni la presenza di microrganismi patogeni;
• ogni caso accertato di tossinfezione alimentare riconducibile da parte delle autorità competenti all’Affidatario, fatto salvo il diritto di risoluzione immediata.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all’applicazione delle predette penali verranno contestati all’Affidatario, che dovrà comunicare in forma scritta all’Amministrazione le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora le deduzioni presentate non siano ritenute accettabili a insindacabile giudizio dell’Amministrazione o le stesse non pervengano entro il termine sopra indicato, l’Amministrazione stessa procederà a richiedere l’applicazione delle penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’Amministrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, procederà a comunicare le inadempienze all’Affidatario per l’escussione della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo 11, senza necessità di diffida o di domanda giudiziale.
Qualora l'ammontare della predetta garanzia si dovesse ridurre per effetto dell’applicazione delle penali di cui al presente articolo o per altra causa, l’Affidatario dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di l0 (dieci) giorni da quello del ricevimento della relativa richiesta dell’Amministrazione. In caso di mancato reintegro nel predetto termine, l’Amministrazione si riserva la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto.
Al termine del presente contratto, qualora l’Affidatario non abbia provveduto agli interventi necessari per riparare eventuali danni o reintegri, l’Amministrazione potrà provvedere direttamente, addebitando al medesimo i relativi costi maggiorati di una penale pari al 30% dei costi stessi, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Articolo 13 – Cessione e subconcessione
Resta vietata la cessione del presente contratto. E' fatto, altresì, divieto di cessione o sub concessione della totalità o di parte dei servizi oggetto della prestazione.
Articolo 14 - Cessazione del servizio
Alla cessazione, per qualsiasi causa, del presente contratto, l’Affidatario dovrà riconsegnare i locali concessi in uso, risultanti dal verbale di presa in consegna di cui al precedente articolo 4.
L’Affidatario dovrà provvedere a proprie spese alla disinstallazione delle apparecchiature, delle attrezzature e degli arredi dallo stesso forniti. A tal fine verrà redatto, in contraddittorio tre le Parti, un verbale di riconsegna nel quale sarà dato atto della constatazione delle condizioni di quanto oggetto di restituzione. Nel caso in cui venissero constatati danni dipendenti dalla non diligente gestione da parte dell’Affidatario ovvero dall’inadempimento degli obblighi di conservazione e
manutenzione previsti, la Società aggiudicataria dovrà provvedere a propria cura e spese agli interventi necessari a riparare i danni e/o reintegrare quanto mancante.
Articolo 15 - Risoluzione
Oltre che nei casi previsti dai precedenti articoli 5 e 12, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile:
• in caso di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Affidatario;
• qualora la prestazione venga sospesa o interrotta per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
• qualora non vengano rispettati da parte dell’Affidatario i xxxxx xxxxxxxxx in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzione, infortuni;
• in caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
• in caso di mancanza sopravvenuta dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
La risoluzione darà, inoltre, diritto al Ministero di rivalersi su eventuali crediti dell’Affidatario, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno.
Articolo 16 - Recesso
Il Ministero potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto. In tal caso sarà dovuto all’Affidatario il compenso per le attività sino ad allora svolte, documentate e non pagate. E’ escluso qualsiasi ulteriore indennizzo per il mancato guadagno.
Articolo 17 - Spese contrattuali
Saranno a carico dell’Affidatario tutte le eventuali spese contrattuali.
Articolo 18 - Condizione sospensiva
Il presente contratto mentre vincola l’Affidatario fin dall’atto della sua stipula, avrà effetto nei riguardi del Ministero solo dopo la registrazione da parte dei competenti organi.
Articolo 19 - Titoli
I titoli che le Parti hanno ritenuto dare a ciascun articolo hanno valore meramente indicativo e non possono essere considerati parte integrante o strumenti di interpretazione di questo contratto.
Articolo 20 – Riservatezza e trattamento dei dati personali
Si richiamano le disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i..
Articolo 21 - Originali
Il presente contratto consta di n. 2 originali (n. ….. pagine cadauno), sottoscritti in calce da entrambe le Parti nonché siglati su ciascuna pagina dalle stesse.
Roma,
PER L’AFFIDATARIO PER IL MINISTERO DOTT.SSA XXXXXXX XXXXXXXX
Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e segg. cod. civ., le Parti dichiarano di aver preso attenta visione e di aver attentamente riletto i seguenti articoli che vengono così espressamente e specificamente approvati: articolo 5 (Obblighi a carico dell’Affidatario); articolo 6 ( (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); articolo 10 (Norme sulla sicurezza); articolo 12 (Inadempienze e penali); articolo 13 (Xxxxxxxx e subconcessione); articolo 15 (Risoluzione); articolo 16 (Recesso); articolo 17 (Spese contrattuali); articolo 18 (Condizione sospensiva); articolo 20 (Riservatezza e trattamento dei dati personali).
PER L’AFFIDATARIO PER IL MINISTERO DOTT.SSA XXXXXXX XXXXXXXX