COMUNE DI FIRENZE DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
COMUNE DI FIRENZE DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
SERVIZIO FAMIGLIA E ACCOGLIENZA
P.O. STRANIERI E IMMIGRAZIONE
Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento dei servizi relativi allo Sportello Immigrazione del Comune di Firenze
CIG 64959535FE CPV: 85312300-2
Art. 1 Oggetto e Finalità dell'appalto
L’amministrazione comunale di Firenze affida la gestione di servizi relativi allo Sportello Immigrazione del Comune di Firenze (di seguito denominato “Sportello”) a
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Lo Sportello posiziona al suo interno le procedure di competenza comunale dedicate ai cittadini di Paesi Terzi, dell’Unione Europea, ed italiani. Inoltre procede alla pre-istruttoria ed istruttoria delle procedure amministrative di competenza, alle forme di assistenza e di facilitazione, all’integrazione ed alla regolarità della presenza in Italia.
Lo Sportello è promosso dal Comune di Firenze e prevede la collaborazione tra le Direzioni Servizi Sociali, Servizi Demografici, Patrimonio e Istruzione, al fine di riunire i diversi procedimenti di rispettiva competenza rivolti ai cittadini non italiani ed agli italiani che con essi abbiano relazione.
La finalità dell’intervento è di:
- favorire, attraverso l’informazione, la conoscenza e l’orientamento ai servizi ed alle procedure, la piena integrazione dei cittadini di Paesi terzi ed U.E. nel tessuto sociale territoriale;
- prevenire l’irregolarità della presenza in Italia;
- sviluppare la partecipazione alla vita sociale cittadina e territoriale;
- favorire il governo del fenomeno migratorio attraverso appositi monitoraggi e studi specifici.
L’appalto sarà affidato nella forma del contratto aperto, che non impegna, quindi, il Comune di Firenze al raggiungimento degli importi parziali previsti per i singoli servizi indicati al successivo articolo 3.
Entro i limiti di spesa relativi all’importo presunto ovvero ai singoli importi dei servizi sopra indicati, spetta, pertanto, all’Amministrazione Comunale (d’ora in poi, per brevità A.C.) stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo delle prestazioni dovute.
Per tale motivo, l’aggiudicatario nulla potrà pretendere dall’Amministrazione oltre al pagamento dei servizi prestati alle condizioni pattuite.
Art. 2 Servizi e Attività (Il presente articolo sarà integrato sulla base del progetto presentato dal soggetto aggiudicatario).
2.1 - Servizio di Sportello.
Il gestore garantisce interventi di sportello informativo e di assistenza rivolto a cittadini di Paesi Terzi, dell’Unione Europea ed italiani aperto dal lunedì al venerdì per n. 51 settimane (con chiusura la settimana di Ferragosto) per un minino di 24 ore settimanali.
Lo sportello informativo ad accesso diretto dell’utenza comprende anche n.1 (uno) sportello informativo denominato “help-desk” via telefono, mail e skype che opera negli stessi orari di apertura di cui sopra. Lo sportello assicura, ove necessario, colloqui individuali e/o collettivi agli utenti quando la particolarità dell’attività di consulenza/informazione lo richiede.
Il servizio di Sportello risponde alle richieste seguenti:
- informazioni sulle normative di ingresso e soggiorno in Italia per cittadini di Paesi Terzi ed U.E.;
- informazioni specifiche sulle normative relative alla Protezione Internazionale, ai PSE Umanitari rilasciati a seguito delle decisioni della Commissione Territoriale per i Richiedenti Asilo di Firenze;
- informazioni ai datori di lavoro italiani e non italiani in seguito a Decreto Flussi o assunzione/cessazione di rapporti di lavoro;
- informazioni sull’accesso ai servizi forniti dal Comune di Firenze e da altri Enti o Istituzioni pubbliche e del privato sociale, con particolare riferimento all’integrazione socio-culturale della popolazione non italiana;
- informazioni, supporto ed assistenza nonché svolgimento di un preventivo ed accurato esame dei requisiti e della documentazione prevista per l’avvio dei seguenti procedimenti (riportati solo a titolo indicativo ma non esaustivo):
- iscrizione anagrafica, cambio di indirizzo all'interno del comune, regolarizzazione dei cittadini U.E. che non sono stati iscritti, verificando i criteri previsti dal D.Lgs. 30/2007, richiesta attestato di soggiorno permanente
(per cittadini U.E.), cancellazione anagrafica per trasferimento all'estero, rettifiche dati personali e rettifiche dati anagrafici di pratiche anagrafiche già avviate, rilascio credenziali ed assistenza per i cosiddetti “Certificati facili” oltre a nuove ed eventuali attività di anagrafe che potrebbero richiedersi;
- informazioni, supporto ed assistenza alla compilazione della domanda di certificazione di Idoneità alloggiativa nonché raccolta della documentazione e verifica della completezza della stessa; inserimento dei dati del richiedente su apposito software messo a disposizione dall’ufficio Casa – Direzione Patrimonio, previa formazione degli operatori a cura dell’A.C.;
- informazioni, assistenza ed iscrizioni su apposite piattaforme telematiche messe a disposizione dalla Rete Civica del Comune di Firenze per il servizio Asili nido, per i servizi all’Infanzia o nuovi servizi dedicati all’infanzia in generale, previa formazione degli operatori a cura dell’A.C.;
- informazioni su procedimenti che l’A.C. ritenga dover fornire all’utenza non italiana previo preavviso e formazione degli operatori a cura della stessa A.C.
- informazioni, supporto ed assistenza in ordine a:
- procedimento amministrativo di competenza della Questura di Firenze relativo alle istanze di richiesta, rilascio e rinnovo di tutte le tipologie di permessi di soggiorno previsti dal T.U.Immigrazione (D.lgs. 286/1998) mediante inserimento di dati su apposito applicativo di Poste Italiane SPA e del Ministero dell’Interno. Si indicano di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le principali tipologie di istanze: a) lavoro subordinato; b) lavoro autonomo; c) lavoro domestico; d) motivi familiari; e) attesa occupazione; f) lavoro stagionale; g) volontariato; h) studio; i) coesione familiare; l) attesa acquisto cittadinanza; m) residenza elettiva; n) motivi religiosi; o) ricongiungimenti familiari; p) PSE UE per soggiornanti di lungo periodo; r) carta blu U.E.; s) altri ed eventuali.
- procedimenti amministrativi di competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione (Prefettura di Firenze) relativi all’istanza di Nulla Osta al ricongiungimento familiare ed all’istanza di effettuazione del test di italiano previsto per i richiedenti PSE UE lungo soggiornanti, alle istanze di nulla osta per istanze di ingresso in Italia per lavoro o motivi particolari, mediante inserimento di dati su apposito applicativo telematico del Ministero dell’Interno.
Per alcune tipologie di istanze (tra le quali, a titolo esemplificativo si indicano “cure mediche”, “minore età”, “motivi di giustizia”, “protezione sociale”, “vittime di tratta”,“vittime di violenza domestica”, “asilo politico”, “protezione sussidiaria” o “motivi umanitari” etc…), il gestore deve assicurare il necessario raccordo con i referenti indicati dall’A.C e, in ogni caso, i colloqui devono essere svolti garantendo in ogni maniera possibile il rispetto della normativa sulla privacy;
- assicurare adeguata informazione e consulenza sui seguenti argomenti, in relazione alla normativa in materia di:
- anagrafe, stato civile, cittadinanza;
- diritto alla salute e accesso al S.S.R.;
- diritto allo studio e accesso ai servizi scolastici statali e comunali;
- leggi e regolamenti regionali in materia di immigrazione;
- vittime di tratta, violenza domestica, sfruttamento, eventualmente rilevando e segnalando situazioni a - rischio criticità;
- minori stranieri, minori stranieri non accompagnati e protezione sociale;
- programmi di rimpatrio avviati dall'OIM o da altri organismi nazionali o internazionali a carattere umanitario.
- raccolta di dati per la stesura di un Vademecum Immigrazione con cadenza annuale che contenga voci informative sulle normative nonché sui servizi dell’A.C. ed altre Istituzioni pubbliche e raccolta dati per la stesura di un Report Statistico sulle presenze di cittadini non italiani nel territorio fiorentino nonché focus specifici decisi annualmente dall’A.C.
- prenotazione di ogni tipo di servizio fornito dallo Sportello Immigrazione tramite apposita Agenda on line, messa a disposizione dal Comune di Firenze, previa formazione degli operatori a cura dell’A.C.
- attività informativa e formativa per gli uffici della Direzione Servizi Sociali in materia di immigrazione e asilo tramite interventi di informazione e formazione tramite appositi moduli formativi sulle normative destinati ad operatori della Direzione Servizi sociali nonché dei Centri sociali del Comune di Firenze ed in particolare agli assistenti sociali. La formazione descritta sarà effettuata su indicazione del responsabile della P.O. Stranieri e Immigrazione
- attivazione di una Newsletter rivolta alle Comunità straniere presenti sul territorio al fine di aprire un canale di comunicazione con esse, rafforzare la conoscenza delle attività dello Sportello immigrazione, dell’A.C. e delle altre Istituzioni come Prefettura e Questura. L’attivazione, la gestione e l’aggiornamento della Newsletter sarà concordata con il responsabile della P.O. Stranieri e Immigrazione e sarà rivolta in prima istanza alle associazioni ed ai rappresentanti di comunità straniere presenti nel territorio fiorentino attivazione di forme di comunicazione tramite ad esempio gruppi chiusi sui Social o altri strumenti simili che possano mantenere contatti e creare canali informativi di scambio veloci ed immediati con gli uffici della Direzione Servizi sociali, Patrimonio, Servizi Demografici, Istruzione, ecc.
impegno, senza costi aggiuntivi, alla segnalazione ed alla predisposizione di bandi per il reperimento di risorse finanziarie regionali, nazionali e dell’Unione Europea.
2.2 - Servizio di mediazione linguistico-culturale e traduzioni
I servizi di mediazione linguistico culturale e traduzione prevedono l’articolazione di cui ai punti che seguono.
2.2.1 Servizio di mediazione linguistico culturale.
Il servizio ha l’obiettivo di facilitare la comunicazione tra operatori e utenti ove sia richiesta l’approfondita conoscenza delle lingue maggiormente rappresentate nel territorio fiorentino.
In particolare, il servizio di mediazione linguistico culturale, da svolgersi presso la sede dello Sportello o su chiamata, è articolato nelle seguenti prestazioni:
a) Mediazione linguistico culturale plurilingue presso lo Sportello
Tali servizi dovranno essere svolti presso lo Sportello, con presenza in loco dei mediatori in giorni ed orari determinati dal responsabile dello Sportello stesso.
b) Mediazione linguistico culturale plurilingue su chiamata
Gli interventi di mediazione linguistico culturale di breve durata (da svolgersi nell’arco di una giornata) saranno richiesti direttamente al soggetto affidatario dagli uffici, enti o servizi interessati, per fax o e-mail. Il servizio dovrà essere assicurato nelle sedi ed agli orari indicati dall’ufficio, ente o servizio richiedente, senza ulteriori comunicazioni, qualora la richiesta pervenga al soggetto affidatario almeno 48 ore prima della data e del luogo fissati per lo svolgimento della prestazione.
Il soggetto affidatario, in caso di impossibilità a svolgere il servizio nell’ora e nel luogo indicato, provvede a comunicare xxx xxx, xxxxxx 00 ore prima dello svolgimento della prestazione, le ragioni dell’impedimento sia all’ufficio richiedente sia al referente comunale dello Sportello. Con la comunicazione di cui sopra il soggetto affidatario propone contestualmente all’ufficio, ente o servizio richiedente una o più date per il differimento della prestazione.
Per ciascuna prestazione all’affidatario sarà comunque garantita un’ora di compenso. Per le frazioni successive alla prima ora, di durata inferiore ai 60 minuti, il compenso sarà conteggiato per moduli di 30 minuti.
Le richieste relative ad interventi di mediazione provenienti da direzioni del Comune di Firenze che non siano Servizi Sociali, Servizi Demografici, Patrimonio e Istruzione o altre Istituzioni pubbliche pur previste da Accordi istituzionali ovvero interventi articolati che investono più di una giornata, dovranno essere preventivamente autorizzate dal referente comunale dello Sportello e dal responsabile della P.O. Stranieri e Immigrazione.
c) Mediazione linguistica culturale plurilingue telefonica
Gli interventi di mediazione linguistico culturale per telefono (da svolgersi anche senza preavviso ma comunque nell’arco temporale che va dal lunedì al venerdì) saranno richiesti direttamente al soggetto affidatario dagli uffici, enti o servizi interessati, per telefono. Per ciascuna prestazione, all’affidatario, saranno comunque garantiti nr.30 minuti di compenso.
2.2.2 Servizi di traduzione
Le prestazioni consistono nella traduzione di modulistica comunale, di materiali informativi e/o di pubblicizzazione destinati alla stampa e/o ad ampia diffusione, nonché di brevi comunicazioni (avvisi all’utenza, orari di apertura dei servizi, comunicazioni scuola-famiglia, giudizi e/o schede scolastiche sintetiche), nelle lingue maggiormente rappresentate nel territorio fiorentino.
In particolare, il servizio di traduzioni è articolato nelle seguenti prestazioni:
a) Traduzioni brevi
Le traduzioni in oggetto debbono intendersi comunque riferite a testi non superiori ad una cartella e possono essere richieste al soggetto affidatario dagli uffici o servizi interessati, con consegna diretta del testo da tradurre o per fax o mediante e-mail. L’elaborato tradotto nella lingua richiesta dovrà essere riconsegnato, entro 48 ore dalla richiesta, con consegna diretta del testo tradotto o per fax o mediante e-mail presso la sede indicata dall’ufficio richiedente.
Il prezzo di una cartella s’intende equiparato ad 1 ora di prestazione.
b) Traduzioni lunghe
Le traduzioni possono essere richieste sia dall’italiano in una o più delle lingue oggetto dell’affidamento che da una o più di tali lingue all’italiano.
La consegna al soggetto affidatario degli elaborati da tradurre avverrà a cura del Referente comunale dello Sportello o del responsabile della P.O. Stranieri e Immigrazione, con consegna diretta del testo da tradurre o per fax o mediante e-mail. L’elaborato tradotto nella lingua richiesta dovrà essere riconsegnato, entro i termini di seguito indicati, direttamente al responsabile dello Sportello mediante e-mail.
Tempi richiesti per la riconsegna degli elaborati tradotti:
Da 0 a 5 cartelle riconsegna entro 3 giorni,
Da 6 a 10 cartelle riconsegna entro 5 giorni,
Da 10 a 60 cartelle riconsegna entro 15 giorni,
Oltre 60 cartelle riconsegna entro 30 giorni.
La cartella s’intende composta di 1.500 battute spazi compresi del testo italiano. Il prezzo di una cartella s’intende equiparato ad 1 (una) ora di prestazione.
Le richieste relative ad interventi di traduzione provenienti da direzioni del Comune di Firenze che non siano Servizi Sociali, Servizi Demografici, Patrimonio e Istruzione o altre Istituzioni pubbliche pur previste da Accordi istituzionali ovvero interventi articolati che investono più di una giornata, dovranno essere preventivamente autorizzate dal responsabile comunale dello Sportello e dal responsabile della P.O. Stranieri e Immigrazione.
2.3 Servizio di portierato
Il servizio di portierato dovrà essere assicurato dal soggetto affidatario per n. 51 settimane e 24 ore settimanali di cui almeno 6 in orario pomeridiano. Il servizio di portierato prevede le seguenti funzioni: ricevimento dell’utenza e, in relazione al servizio richiesto, rilascio di apposito numero, collaborazione alla consegna delle Certificazioni di Idoneità alloggiativa; segnalazione al referente comunale dello Sportello nonché al Referente per i servizi relativi allo Sportello e Portierato del soggetto affidatario di guasti di ogni tipo; svolgimento di mansioni tipiche del profilo professionale.
2.4 Servizio di orientamento legale in materia di immigrazione ed asilo
Il gestore dovrà assicurare un’attività di consulenza di secondo livello in materia di immigrazione e asilo tramite pareri scritti quantificati in un minimo di 20 annui richiesti sia da operatori dello Sportello Immigrazione sia da altri uffici dell’A.C., previo parere favorevole del referente dello Sportello Immigrazione.
2.5 Referenti
Gli interventi di cui al presente articolo 2 prevedono l’attivazione di due Referenti, che opereranno in stretto raccordo con l’A.C.
2.5.1 - Il Referente per i servizi di Mediazione Linguistico Culturale e Servizi di Traduzione assicurerà il corretto svolgimento delle richieste di mediazione su chiamata, di quelle da realizzare presso lo Sportello, nonché delle richieste di traduzione. Il Referente, inoltre, svolgerà le funzioni di segreteria e rendicontazione inerenti le attività di mediazione linguistico culturale e traduzione, in stretto collegamento e secondo le indicazioni che gli saranno fornite dal referente comunale dello Sportello. Il Referente dovrà inoltre assicurare la reperibilità telefonica negli stessi orari di apertura dello Sportello. L’impegno orario del referente sarà di almeno ore 350 complessive annue, pari a circa 7 settimanali per n. 51 settimane.
2.5.2 - Il Referente per i servizi relativi allo Sportello e Portierato provvederà a tenere i contatti con il referente comunale dello Sportello per tutto ciò che riguarda il buon funzionamento dello Sportello, con il referente del procedimento di Idoneità Alloggiativa della Direzione Patrimonio per ciò che riguarda l’iter complessivo di detto procedimento nella prassi giornaliera del servizio. Al fine di una corretta organizzazione del servizio potrà inoltre, in accordo con il referente comunale dello Sportello, avere rapporti con i referenti dei servizi Anagrafe (Direzione Servizi Demografici) e Asili nido (Direzione Istruzione). Avrà inoltre il compito, in accordo con il referente comunale dello Sportello, di definire la logistica operativa degli operatori di Sportello nello specifico fornirà quando necessario le opportune passwords. Il Referente avrà anche il compito di svolgere funzioni di Tutor nei confronti di volontari del servizio Civile Nazionale e Regionale previa acquisizione di regolare qualifica di OLP da concordarsi con l’A.C. Provvederà inoltre alla gestione del personale del soggetto affidatario, alla distribuzione dei carichi di lavoro, all’assegnazione di compiti specifici ai singoli operatori, alla definizione dei programmi, d’intesa con la Direzione Servizi Sociali e sulla base delle indicazioni da essa ricevute. Dovrà, inoltre, assicurare la propria partecipazione agli incontri programmati ogni qualvolta la sua presenza sarà ritenuta necessaria dal referente comunale dello Sportello. L’impegno orario del Referente sarà di ore 700 complessive annue, pari a circa 14 ore settimanali per n. 51 settimane;
Art. 3 Qualificazione del personale
Le prestazioni oggetto del presente Capitolato, così come dettagliate all’articolo 2 con i vincoli organizzativi indicati all’art. 9 devono essere svolte mediante idonea organizzazione aziendale, con personale in possesso dei requisiti sottoindicati.
Il soggetto aggiudicatario deve, altresì, assicurare l’aggiornamento professionale del proprio personale mediante periodiche occasioni di aggiornamento e formazione.
Tutto il personale adibito alle attività di cui al presente capitolato presta il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune di Firenze e risponde del proprio operato esclusivamente al Responsabile dell’Impresa aggiudicataria, ferme restando le competenze di indirizzo della Direzione Servizi Sociali, e l’obbligo di fattiva collaborazione.
Si richiede nello specifico:
a) Sportello
Tutto il personale, compreso il Referente di cui all’art. 9, deve essere inquadrato almeno al livello C3/D1 (ex V) del CCNL delle Cooperative Sociali del Settore Socio Sanitario Assistenziale Educativo o a pari livello del CCNL di appartenenza e dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
- diploma di scuola media secondaria superiore ed esperienza lavorativa di almeno due anni in servizi similari a quello oggetto della presente gara d’appalto.
b) Mediazione linguistico culturale e servizi di traduzione
Il soggetto proponente l’offerta deve disporre:
di non meno di 3 operatori di madrelingua cinese con perfetta conoscenza della lingua italiana di cui almeno 1 che conosca anche il dialetto della regione di Wenzhou. Almeno 2 degli operatori deve essere in possesso di attestato di qualifica di mediatore culturale riconosciuto dalla Regione Toscana o altra Regione; di almeno 1 operatore di madrelingua araba con perfetta conoscenza della lingua italiana in possesso di attestato di qualifica di mediatore culturale riconosciuto dalla Regione Toscana o altra Regione;
di almeno 1 operatore madrelingua con perfetta conoscenza dell’italiano per ciascuna delle lingue maggiormente presenti nel territorio fiorentino ed in particolare in albanese, bangla, francese, inglese, inglese pidgin, somalo, tigrino, di cui almeno 5 in possesso di attestato di qualifica di mediatore culturale riconosciuto dalla Regione Toscana o altra Regione;
c) Portierato
L’operatore impiegato dovrà essere inquadrato almeno al livello B1 (ex III) del CCNL delle Cooperative Sociali del Settore Socio Sanitario Assistenziale Educativo o a pari livello del CCNL di appartenenza
d) Servizio di orientamento legale in materia di immigrazione ed asilo. Il servizio di cui al punto 2.4 dovrà essere espletato da operatore in possesso dei requisiti seguenti: a)Diploma di Laurea in Giurisprudenza b) comprovata esperienza in materia di immigrazione.
e) I Referenti, di cui all’art. 2.5 dovranno essere in possesso almeno di diploma di scuola media superiore. Nello specifico il referente di cui al punto 2.5.1 deve possedere competenza professionale almeno biennale in servizi analoghi oltre a formazione/qualifica in mediazione linguistico culturale rilasciata da agenzia formativa/ente pubblico o possesso di esperienza biennale in servizi analoghi svolti per P.A..
Nello specifico il referente di cui al punto 2.5.2 deve possedere un’esperienza biennale in servizi analoghi svolti per PP.AA. oltre a conoscenze e capacità di utilizzo degli applicativi di POSTE ITALIANE denominato “ELI2” e del Ministero dell’Interno per le procedure di competenza sull’immigrazione.
Art. 4. Attività oggetto dell’appalto (Il costo orario sarà rideterminato sulla base del ribasso d’asta). Le attività oggetto dell’appalto costituiscono la gestione dei servizi relativi allo sportello immigrazione. I servizi sono i seguenti:
4.1 - Servizio di Sportello
Il gestore garantisce per gli interventi di cui al punto 2.1 un numero annuo di ore pari a 8.568, per 51 settimane annue, al costo orario di € 20,40. Il costo medio annuale al netto IVA ammonta a € 174.787,20 .
4.2 - Servizio di mediazione linguistico-culturale e traduzioni
Il gestore garantisce per gli interventi di cui al punto 2.2 un numero annuo di ore pari a 2.730, al costo orario di € 23,00. Il costo medio annuale al netto IVA ammonta a € 62.790,00
4.3 - Servizio di portierato
Il gestore garantisce per gli interventi di cui al punto 2.3 un numero annuo di ore pari a 1.224, per 51 settimane annue, al costo orario di € 19,50. Il costo medio annuale al netto IVA ammonta a € 23.868,00.
4.4 - Servizio di orientamento legale in materia di immigrazione ed asilo Il gestore garantisce per gli interventi di cui al punto 2.4 un numero annuo di 20 pareri scritti, al costo forfetario annuo pari a € 2.000 al netto di Iva.
4.5 - Referente servizi di Mediazione Linguistico Culturale e Servizi di Traduzione. Il gestore garantisce per gli interventi di cui al punto 2.5.1 un numero annuo di ore pari a 350, per 51 settimane annue, al costo orario di € 20,40. Il costo medio annuale al netto IVA ammonta a € 7.140,00.
4.6 - Referente servizi relativi allo Sportello e Portierato Il gestore garantisce per gli interventi di cui al punto 2.5.2 un numero annuo di ore pari a 700, per 51 settimane annue, al costo orario di € 20,40. Il costo medio annuale al netto IVA ammonta a € 14.280,00
4.7 – Fondo per spese minute Euro 134,80
Fermo restando il numero complessivo di ore, l’A.C. si riserva, altresì, il diritto, a suo insindacabile giudizio, di modificare in aumento e in diminuzione il numero di ore previsto per ciascuna delle precedenti voci aventi costo unitario, con comunicazione trasmessa tramite e mail della responsabile della P.O. “Stranieri e Immigrazione” al coordinatore di cui al successivo articolo 10.
Art. 5 Rilevazione e Monitoraggio sui servizi
Ai fini delle opportune valutazioni sull’efficacia e sull’efficienza del servizio, le attività di cui al precedente art.
2) dovranno essere documentate e rilevate utilizzando appositi strumenti – anche su supporto informatico – preventivamente definiti e concordati con la Direzione del Comune e come dettagliato al successivo art.14. Il soggetto affidatario dovrà garantire che le attività di cui all’art. 2 vengano svolte nel rispetto delle norme in materia di segreto professionale e tutela della riservatezza e dei dati personali e sensibili di cui al D. Lgs. 196/2003. Il soggetto si obbliga alla rilevazione informatizzata del numero di utenti e di servizi erogati con l’indicazione almeno del numero totale annuale diviso per nazionalità e sesso. Le modalità di rilevazione possono riferirsi sia all’apposito sistema di eliminacode sia a strumenti propri del soggetto affidatario.
Art. 6 Luogo di Esecuzione
I servizi dello Sportello si svolgeranno nei locali, debitamente attrezzati, messi a disposizione dal Comune di Firenze e ubicati in XXX XXXXXXX 000/x (Xxxxx Xxxxxxx). Laddove la natura dell’intervento lo richieda, i servizi potranno svolgersi con riferimento all’intero ambito cittadino nelle strutture e nei servizi del Comune di Firenze ivi dislocati.
L’A.C. si riserva il diritto di trasferire in altra sede il luogo di esecuzione del contratto, senza che la ditta nulla debba eccepire e vantare alcuna richiesta di incremento del compenso pattuito.
Art. 7 Destinatari del Servizio
Destinatari del Servizio sono sia i cittadini non italiani iscritti all’anagrafe del Comune di Firenze, sia i cittadini italiani che con essi abbiano relazione. Calcolati su basi statistiche annue sul numero di accessi rilevati sul servizio informativo, i destinatari del Servizio si stimano in 55.000 utenti. Ad essi si aggiungono soggetti del privato sociale, istituzioni pubbliche e consulenti di settore.
Art. 8 Durata dell’appalto
L’appalto ha durata di 34 mesi con decorrenza presunta dal 1 marzo 2016 o comunque dalla data di affidamento del servizio e fino al 31 dicembre 2018
La stazione appaltante, qualora i risultati dell’appalto siano soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e siano verificate le compatibilità di bilancio, si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 29 e 57, comma 5 lettera b) D.Lgs. 163/06, di richiedere, il rinnovo per un periodo massimo di ulteriori 36 mesi a partire dalla scadenza del contratto iniziale, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, mediante richiesta da inviare all’aggiudicatario entro tre mesi dalla scadenza del contratto. Ricorrendo tali presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi, l’affidamento del nuovo analogo servizio avverrà con determinazione dirigenziale, previa verifica della disponibilità finanziaria.
L’eventuale rinnovo sarà agli stessi patti e condizioni del presente affidamento.
Il soggetto affidatario si impegna alla scadenza del rapporto contrattuale e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, a prorogare il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni, a semplice richiesta del Comune, per un periodo di almeno 120 giorni, come previsto dall’art. 6, comma 3 del Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze.
In caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, il soggetto affidatario si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune.
Art. 9 Vincoli Organizzativi
Il Servizio oggetto del presente Capitolato deve essere organizzato in forma integrata e unitaria, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati nella presente convenzione
A tal fine, il soggetto aggiudicatario deve garantire la gestione coordinata e integrata delle attività di cui al presente Capitolato, curando le necessarie forme di raccordo operativo con i referenti del Comune di Firenze ed in particolare con il responsabile della P.O. Stranieri e Immigrazione.
Il suddetto servizio potrà essere ridotto o temporaneamente sospeso, in relazione alle esigenze dell’A.C. o a sopravvenute ragioni di pubblico interesse;
Il gestore dovrà garantire, dall'inizio dell'attività, l'esistenza di una sede organizzativa all'interno del territorio del comune di Firenze, ovvero in mancanza, si obbliga a costituirla entro 30 giorni dall’inizio del servizio.
Tale sede dovrà risultare idonea e funzionale all'organizzazione del servizio e dovrà essere dotata di linea telefonica e regolarmente presidiata o almeno di servizio di segreteria telefonica
Art. 10 Coordinamento
Il gestore dovrà garantire lo svolgimento delle funzioni di coordinamento dei servizi oggetto del presente Capitolato nel periodo di durata dello stesso, attraverso l’attivazione di un referente individuato nel sig./sig.ra………………………………..
Il Coordinatore, esperto di organizzazione e tematiche sull’immigrazione in Italia, deve assicurare i rapporti con la Direzione Servizi Sociali.
Il Coordinatore sarà il referente organizzativo dei servizi oggetto del presente appalto, dovrà organizzare, coordinare, monitorare e verificare l’effettivo svolgimento dei compiti assegnati agli operatori di sportello agli operatori di portierato ed agli interpreti e mediatori linguistici.
Il costo del Coordinatore dovrà essere ricompreso nel costo complessivo dell’appalto.
Art. 11 Corrispettivo dell’appalto e Modalità di Pagamento
L'importo complessivo dell’appalto risultante dal prezzo offerto dal soggetto aggiudicatario è pari a euro XXXXXXXXX (IVA esclusa) .
L’importo da corrispondere bimestralmente sarà determinato sulla base del prezzo orario indicato al precedente articolo 4 (quattro) ridotto del ribasso d’asta offerto dal soggetto aggiudicatario per il numero di ore svolte bimestralmente per ciascuna delle precedenti voci.
Con tale corrispettivo l’Appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo escluse revisioni del canone durante il periodo di durata naturale del contratto.
Tale importo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l’impresa aggiudicataria non abbia tenuto presente. L’impresa aggiudicataria non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l’aumento dei costi o per costi non previsti. Con tale corrispettivo l’appaltatore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall’acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio.
Il gestore trasmetterà in formato elettronico al Comune fatture bimestrali sulla base dei servizi svolti. Le fatture dovranno pervenire in forma elettronica alla Direzione Servizi Sociali, Servizio Famiglia e
Accoglienza – P.O. Stranieri e Immigrazione, Xxxxx Xx Xxxxxx, 00, Xxxxxxx, che, dopo verifica circa il regolare svolgimento del servizio, provvederà alla liquidazione di quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di presentazione delle stesse.
Il pagamento del corrispettivo avverrà altresì previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dall’A.C. attraverso la richiesta del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC).
Le fatture dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:
Codice IPA: W3UPXG ( per fatture intestate alla Direzione Servizi Sociali);
Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato
Codice Cig :
Numero dell’impegno o degli impegni;
Numero della Determina Dirigenziale di assunzione dell’impegno;
Dizione “Scissione dei pagamenti”di cui all’ art. 17 ter DPR 633/72, introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA fatturati dal 1.1.2015 e non rientranti nella tipologia del “Reverse Charge” per servizi commerciali relativi a servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici”.
Art. 12 Aggiornamento dei Prezzi
L’aggiornamento dei prezzi è effettuabile, qualora ne ricorrano i presupposti, dietro richiesta del soggetto aggiudicatario e sulla base di apposita istruttoria condotta dai competenti uffici dell’A.C. ai sensi delle normative vigenti.
L’aggiornamento dei prezzi verrà effettuato considerando la variazione percentuale media annua con riferimento all’indice ISTAT-FOI dell’ annualità precedente.
Art. 13 Varianti e Servizi Complementari e Accessori
Ai sensi dell’art. 114 del d. lgs. 163/2006 sono ammesse le varianti in corso di esecuzione del contratto ove ricorrano i motivi previsti dall’art. 132 del predetto decreto legislativo, su proposta del RUP ovvero del direttore dell’esecuzione.
L’A.C. può chiedere, previa adozione di apposita determinazione, all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto a eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.
Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell’A.C., accertate con propria determinazione RUP ovvero del direttore dell’esecuzione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione.
Ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera a) del d.lgs. 163/2006, l’A.C. può procedere, previa adozione di apposita determinazione, all’affidamento al gestore con procedura negoziata diretta, senza previa pubblicazione di un bando di gara, servizi complementari, non compresi nel presente contratto, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione del servizio, purché si tratti di servizi complementari che non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal presente contratto o siano strettamente necessari al suo perfezionamento.
Tali servizi fino al limite massimo del 50%.saranno definiti dall’A.C. secondo tempi, modalità e finalità che saranno di volta in volta individuati.
In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’A.C. comunale e che il RUP o il direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
Tutte le varianti sono approvate con apposita determinazione del RUP. Nel caso di varianti in aumento rispetto all’importo di cui al precedente art. 7, le varianti esplicheranno la loro efficacia e potranno essere eseguite solo dopo l’avvenuta adozione della determinazione che finanzia la spesa e previo parere del responsabile dei servizi finanziari che attesti la relativa copertura finanziaria del maggior onere.
Art. 14 Comunicazioni e Report Relativi alle Attività Svolte
Ai fini del controllo e della verifica delle attività svolte, il gestore trasmette alla Direzione Servizi sociali, con la cadenza sotto indicata (con nota debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante, che attesti la regolarità e veridicità delle informazioni trasmesse), entro e non oltre il mese successivo, la seguente documentazione:
report intermedio, ogni sei mesi;
report finale, relativo all’intera durata del servizio.
In entrambi i report dovrà essere sviluppata un’analisi approfondita dell’andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle problematiche e
criticità riscontrate ed alle proposte di miglioramento, nonché alle attività formative e di aggiornamento programmate e attuate a favore degli operatori impegnati nel servizio. La relazione finale dovrà includere un report statistico concernente in generale tutti i dati e le informazioni utili per la valutazione generale dell’intervento.
Art. 15 Volontari
Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l’affidatario può garantire anche la disponibilità di volontari, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, delle normative sulla privacy, sulla sicurezza del lavoro ed ogni altra disposizione di cui al presente Capitolato.
I volontari operano all’interno della struttura organizzativa del gestore e agiscono sotto la direzione del coordinatore nominato dal gestore di cui al precedente art. 10.
Nel caso di impiego di volontari, l’affidatario garantisce che tutto il personale volontario è regolarmente assicurato, ai sensi degli artt. 4 e 7 comma 3 della Legge 11.8.1991 n. 266/91 e decreti ministeriali attuativi, e si impegna a fornire copia, dietro apposita richiesta, delle relative polizze prima dell’inizio dell’attività, sollevando espressamente il Comune di Firenze da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all’attività oggetto del presente accordo.
L’affidatario assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale volontario, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti all’utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.
La documentazione relativa ai volontari coinvolti nel Progetto (nomi, qualifiche, ore d’impegno,) è conservata dal gestore ed esibita in caso di controllo o di richiesta da parte dell’A.C..
Art. 16 Controlli dell’A.C.
Nel quadro degli indirizzi generali dell’A.C., la Direzione Servizi sociali svolge i seguenti compiti: espleta le funzioni di coordinamento e programmazione sulle attività oggetto dell’appalto;
svolge i controlli in ordine alla verifica e controllo delle prestazioni richieste al gestore ed al numero degli utenti che accedono al servizio, anche attraverso la predisposizione di adeguati e specifici strumenti;
Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche, presso istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti che Il gestore impegnerà nel servizio.
E' facoltà dell’A.C. effettuare sopralluoghi, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare la conformità del servizio fornito dal Gestore alle prescrizioni di legge e alle condizioni contrattuali.
E’ facoltà dell’A.C. effettuare controlli sulla buona esecuzione del servizio e lo svolgimento dei servizi aggiuntivi previsti dal presente capitolato sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.
Il Gestore è obbligato a fornire al personale incaricato della vigilanza, tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi, in ogni momento, il libero accesso al centro di produzione pacchi alimentari ed a tutti i locali annessi, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione.
Dei controlli effettuati sarà tenuto a cura del gestore un apposito registro a fogli inamovibili. Per ciascuna verifica è apposta in calce la firma del legale rappresentante del gestore o suo rappresentante e del direttore d’esecuzione, dipendente del comune.
Art. 17 Obblighi e Responsabilità del Gestore
Il gestore s’impegna:
a comunicare all’A.C., su richiesta del Responsabile dell’esecuzione dell’appalto, con nota sottoscritta dal legale rappresentante, la tipologia dei rapporti di lavoro intercorrenti fra il soggetto affidatario stesso e il personale utilizzato per la gestione del servizio con la relativa documentazione;
ad impiegare personale adeguatamente formato ed aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati ad ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità;
ad adottare, anche attraverso l’azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti.
Il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. Il Comune di Firenze, si riserva il diritto di contestare al gestore l'inidoneità e/o l’operato di uno o più operatori. In tal caso lo stesso dovrà garantire i dovuti interventi anche mediante la sostituzione dell'operatore/i contestati.
Art. 18 Personale
Per la partecipazione alla presente gara la ditta si deve impegnare, nell’ambito della propria autonomia aziendale, a procedere, in via prioritaria, alla riassunzione del personale attualmente impiegato per l’espletamento del servizio.
L’affidatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
Il Gestore è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del capitolato, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile e ogni altro adempimento sul rapporto di lavoro secondo le leggi e i contratti di categoria in vigore.
In linea con quanto previsto dalla “Guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici” della Commissione europea - Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità e Direzione generale del Mercato interno e dei servizi, pubblicata nell’ottobre 2010, il mancato rispetto dei minimi salariali ovvero il mancato pagamento da parte del gestore dei compensi agli operatori mensilmente ovvero secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento per più di tre volte in un anno o un ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte del gestore può comportare la risoluzione di diritto del contratto, secondo quanto previsto dal successivo art. 32.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il gestore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l’A.C. provvederà al pagamento, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al gestore. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
Il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, sono trattenute dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi.
In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del RUP della conformità delle prestazioni a quanto pattuito nel presente contratto, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Art. 19 Privacy
L’aggiudicatario è responsabile esclusivo del proprio personale e d è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate. E’ responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale. In particolare, l’aggiudicatario s’impegna a utilizzare gli strumenti e i sistemi gestionali – anche su supporto informatizzato – messi a disposizione dall’A.C. per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato – secondo le regole e modalità previste dal D. Lgs. 196 del 30.6.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti e a non diffondere/comunicare/cedere informazioni inerenti gli utenti di cui possa venire in possesso nel corso del servizio; si impegna altresì a rispettare ed ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che l’A.C. impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell’inizio del servizio l’aggiudicatario, dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell’indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentate legale del gestore.
In esecuzione del presente capitolato e del relativo Atto di nomina a responsabile, l’aggiudicatario e gli altri soggetti eventualmente individuati, si impegnano ad osservare le disposizioni in esso indicate. In conseguenza di quanto sopra l’aggiudicatario diviene, per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all’attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.
L’aggiudicatario si impegna a designare incaricati del trattamento dei dati personali le persone fisiche di cui si avvalga, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 196/03.
Art. 20 Responsabilità in Materia di Sicurezza
Il gestore è tenuto a ottemperare alle norme di sicurezza e di salute di cui al d.lgs. 81/2008. Deve garantire a tutti i soggetti, addetti allo svolgimento delle attività oggetto del capitolato, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi, ove previsto.
L’affidatario e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Comune di Firenze, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dall’Affidatario.
Il gestore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni, infortuni o altro procurati a al personale dipendente o a terzi (personale comunale, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando il Comune di Firenze da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.
Art. 21 Formazione
(Il presente articolo sarà redatto sulla base del progetto tecnico presentato dal concorrente)
Art. 22 Polizze Assicurative
L’aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni, infortuni o altro procurati a al personale dipendente ai volontari o a terzi (personale comunale, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando il Comune di Firenze da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.
il Gestore deve stipulare idonee polizze assicurative, per un periodo pari alla durata del contratto stessa, provvedendo al rinnovo annua in caso di proroga, fornendo copia della quietanza di rinnovo e precisamente: Polizza RCT, nella quale il Comune di Firenze deve essere espressamente considerato fra il novero dei Terzi e devono essere espressamente previste le seguenti garanzie:
Danni delle cose di proprietà del comune in consegna o custodia Danni ai locali di proprietà del comune in consegna
Tale polizza deve essere riservata alle attività dell’appalto. Il massimale non deve essere inferiore a euro € 2.500.000,00.
Polizza RCO. Tale polizza deve essere riservata alle attività della presente convenzione. Il massimale non deve essere inferiore a euro € 1.000.000,00. Nella polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del Comune di Firenze per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività della presente convenzione.
Le predette polizze assicurative devono esplicitamente prevedere che fra i soggetti assicurati il personale a qualsiasi titolo dipendente o collegato con il gestore per le attività del presente appalto
Art. 23 Deposito Cauzionale
Il Gestore deve costituire, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni, derivanti dal capitolato in oggetto, e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento, deposito cauzionale infruttifero, pari al 10% dell’importo contrattuale affidato, e comunque calcolato in base all’art. 113 del d.lgs. 163/06, mediante fidejussione bancaria e/o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio ramo cauzioni. Le stesse dovranno essere redatte in modo conforme al modello di cui al D.M. 123/2004.
La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Firenze.
La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca del presente capitolato e resterà vincolata per intero per tutta la durata del contratto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 113 del d.lgs. 163/2006. La cauzione sarà svincolata al termine del contratto, previa verifica del corretto svolgimento da parte del Gestore degli obblighi contrattuali assunti. La cauzione garantirà il risarcimento di eventuali danni subiti dall’A.C., e il rimborso delle spese sostenute dall’A.C. ivi compresa la stipula di un nuovo contratto o indizione di una gara e per tutte le ipotesi previste dal presente capitolato ed in particolare dall’art. 24 e 25.
Qualora il Gestore non adempia a tali obblighi, il Comune di Firenze si riserva di far effettuare le prestazioni da altri e di mettere, a carico del Gestore, la spesa all’uopo sostenuta rivalendosi, ove il deposito cauzionale non sia sufficiente, su eventuali crediti del Gestore.
In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità, il Gestore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, il Comune di Firenze ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo.
Art. 24 Comunicazioni
Il gestore ha l’obbligo di comunicare al Comune di Firenze ogni variazione delle proprie ragioni sociali o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente l’amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del Comune di Firenze di risolvere in tale ipotesi il contratto. Qualora l’erogazione del servizio non sia possibile nei termini previsti dal progetto, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili al Gestore, quest’ultimo deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al Comune di Firenze mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell’accertamento dell’effettiva impossibilità materiale di dare corso all’esecuzione dell’appalto e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità.
L’affidatario deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l’esecuzione dei compiti previsti nel presente capitolato.
Art. 25 Rischi da Interferenze Inerenti la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Nel presente appalto non sussiste l’esistenza di “interferenza”, da intendersi come circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti, perché trattasi di prestazioni di natura intellettuale. Ne consegue, pertanto, l’inesistenza dell’obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).
Art. 26 Periodo di Prova
L’appalto all’inizio del periodo contrattuale è sottoposto alla condizione dell’esito positivo di un periodo di prova della durata di 180 giorni di servizio effettivamente svolto. Qualora tale periodo di prova desse esito negativo, è facoltà della Stazione Appaltante di recedere il contratto , previo pagamento delle prestazioni già eseguite, senz’altra formalità che quella di trasmettere al gestore a mezzo Pec entro il mese successivo al compimento del periodo di prova
Art. 27 Esecuzione Anticipata del Contratto
Nelle more di stipula del contratto, l’A.C. si riserva la facoltà di chiedere, per motivi di interesse pubblico, l’esecuzione anticipata del contratto per un periodo massimo di 45 giorni e comunque fino alla stipula del contratto definitivo. Costituisce clausola risolutiva espressa del predetto contratto l’avvenuto annullamento da parte del TAR dell’affidamento del servizio. Il gestore nulla ha da pretendere nel caso in cui l’aggiudicazione sia annullata dal competente TAR, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni effettuate. Nel caso in cui l’A. C. decida di affidare al gestore l’esecuzione anticipata del contratto ed intervenga l’annullamento da parte del TAR dell’aggiudicazione definitiva e la stessa sentenza preveda, direttamente o indirettamente, la necessità di procedere alla stipula di contratto con nuovo soggetto, la durata del contratto con quest’ultimo decorrerà dalla notifica della sentenza del TAR e, quindi, dalla risoluzione del contratto di esecuzione anticipata. Il nuovo contratto avrà in ogni caso durata di 31 mesi
Il nuovo contratto sarà approvato con apposita determinazione del RUP, previa verifica della effettiva disponibilità finanziaria e parere del responsabile dei servizi finanziari che attesti la relativa copertura finanziaria del maggior onere.
Art. 28 Estensione degli Obblighi di Condotta Previsti dal Codice di Comportamento
Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/XXXXXX_XX_XXXXXXXXXXXXX.xxx, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo del gestore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del contraente del suindicato “Regolamento”.
Art. 29 Dipendenti delle P.A. – Divieti
Ai sensi dell’art. 53, comma 16 - ter del decreto legislativo n. 165/2001, il gestore – sottoscrivendo il presente contratto - attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della P.A. nei propri confronti”.
Art. 30 Protocollo di Legalità - Dichiarazioni del Gestore
Il sottoscritto gestore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 16 marzo 2015 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il gestore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 . Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D.lgs
n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.
Il sottoscritto gestore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.
Art. 31 Procedimento Di Contestazione Dell’inadempimento – Penali
I servizi oggetto dell’appalto devono essere eseguiti secondo le modalità indicate nel presente capitolato, nella relazione tecnica presentata in sede di gara. In caso di divergenza fra le modalità di svolgimento dei servizi e le modalità specificate nel presente capitolato, il Comune di Firenze provvederà alla formale contestazione per iscritto, con lettera raccomandata A/R. indirizzata al legale rappresentante del gestore che ha commesso l’inadempienza. Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune di Firenze nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l’inadempienza, saranno applicate al Gestore inadempiente, le seguenti penali:
Tabella: Casi di inadempienza
INADEMPIENZA | PENALITA’ euro | |
Mancata nomina ovvero mancata sostituzione (in caso di dimissioni del soggetto incaricato) del coordinatore di cui al precedente art. ….. | € 1.000,00 | |
Mancata trasmissione dei report di cui al precedente art. 13 | € | 500,00 |
Interruzione del servizio senza giustificato motivo per ogni giorno | € | 500,00 |
Mancato rispetto dell’orario di apertura e chiusura per ogni giorno | € | 500,00 |
Mancata erogazione del servizio a un utente senza giustificato motivo per ogni caso | € | 250,00 |
Mancata rilevazione e documentazione degli utenti per ogni soggetto | € | 50,00 |
Violazione della normativa sulla privacy | € 1.000,00 | |
Mancata effettuazione di uno dei corsi dichiarati in sede d’offerta per ogni corso non effettuato | € 2.000,00 | |
Mancata presentazione di progetti per ogni progetto non presentato, fatto salvo i casi di forza maggiore | € 2.500,00 | |
Mancata trasmissione della copia dell’assicurazione e della relativa quietanza in caso di rinnovo del contratto | € 2.000,00 | |
Mancata comunicazione di abusi e irregolarità commessi nei campi per ogni caso | € | 500,00 |
Nel caso in cui nell’arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella sopra riportata tabella saranno raddoppiati.
Il Comune di Firenze, oltre all’applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio. E’ fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dal successivo articolo 25 comma 1 lettera d) oltre alla richiesta di risarcimento danni.
Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati, oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, mediante escussione della cauzione.
Art. 32 Risoluzione Di Diritto – Clausola Risolutiva Espressa
Il Comune di Firenze intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte del Gestore che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:
Violazione da parte dei collaboratori del soggetto contraente del “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.
2013/G/00471 del 30/12 /2013”.
Attribuzione d’incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune di Firenze, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’A.C. nei propri confronti.
Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 . Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico del soggetto oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D.Lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.
In caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
- mancata comunicazione tempestiva al Comune di Firenze e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti.
Nel caso in cui nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.
- mancato rispetto delle clausole contenute nel protocolli di legalità siglato fra la Prefettura di Firenze e i comuni della Provincia di Firenze
Qualora il Gestore non assolva gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente
- mancato pagamento degli stipendi o altri emolumenti agli operatori della presente convenzione entro 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte.
- Quando l’ammontare delle penali contestate ed applicate al Gestore abbia superato il 15% dell’importo complessivo del contratto.
- Cessione dell’azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale
- affidamento di subappalto in violazione del divieto imposto dall’ art 24;
- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto;
- liquidazione, fallimento e d’avvio di procedure concorsuali;
- la perdita d’iscrizione all’albo delle associazioni di volontariato e di Promozione Sociale;
- in caso di DURC non regolare per due volte consecutive, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 163/2006;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione del contratto.
Nei suddetti casi il Comune di Firenze sarà tenuto a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale del contratto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all’inadempimento stesso. Il Gestore rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.
Il Comune di Firenze conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto.
In caso di risoluzione di diritto per le predette fattispecie, il Comune di Firenze ha diritto di affidare a terzi il servizio in danno al Gestore inadempiente, al quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente derivanti al Comune. Per il risarcimento dei danni, il Comune di Firenze potrà rivalersi sul deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, mediante trattenute sugli eventuali crediti del Gestore senza pregiudizio dei diritti del Comune di Firenze sui beni del Gestore stesso.
Art. 33 Recesso dal Contratto da Parte dell’affidatario
In caso il Gestore receda anticipatamente dal contratto, il Comune di Firenze, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla ri-assegnazione del servizio.
Art. 34 Assoggettamenti Fiscali
I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico del gestore, con la sola eccezione dell'IVA, se dovuta, che sarà a carico del Comune. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico del gestore.
Art. 35 Cessione del Credito
L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell’Ente.
L’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.
Art. 36 Divieto di Subappalto
E’ fatto divieto al gestore di cedere o sub appaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione.
Art. 37 Obblighi Relativi alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari
L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. In caso contrario il presente appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 art. 3 della normativa suddetta. L’A.C. verificherà, in occasione di ogni
pagamento nei confronti della Ditta appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 38 Definizione delle Controversie
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR Toscana, sede di Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 00, tel. 000 000000, nei termini indicati dall’art.120 del citato D. Lgs. V comma. Ai sensi dell’art. 241, comma 1–bis del D. Lgs. 163/2006, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1 –bis è vietato in ogni caso il compromesso.
Art. 39 Norme Transitorie e Finali
La Ditta affidataria del Servizio dovrà eleggere in Firenze la sede del proprio domicilio, dandone conseguente comunicazione entro il 31°giorno dalla sottoscrizione del presente contratto.
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nei regolamenti dell’Ente. L’A.C., con il presente affidamento, si ritiene comunque esonerata da qualsiasi responsabilità connessa con l’espletamento del servizio.