CONTRATTO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
CONTRATTO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
Spett.le
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A.
Filiale di
(in seguito denominata “BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A.” o la “BANCA”)
Oggetto: Contratto di consulenza in materia di investimenti
Con la presente, io/noi sottoscritto/i, i cui dati anagrafici sono di seguito riportati (di seguito: “Investitore”)
DEPOSITO N° | CDG | ||
RAPP.D’APPOGGIO N° | |||
Intestatari/Denominazione sociale | Luogo di Nascita/Sede Legale | Data di Nascita/Iscrizione CCIAA | Codice Fiscale/P.IVA |
1° | |||
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RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA | |||
VI CONFERISCO/CONFERIAMO L’INCARICO DI
prestare in mio/nostro favore il servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all’art. 1, comma 5, lettera f), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche e integrazioni.
Il presente incarico è regolato dalla Normativa di Riferimento (per tale intendendosi, fatte salve successive modifiche e integrazioni: la normativa europea e nazionale di carattere primario e secondario concernente il settore dei servizi e delle attività di investimento, dell’offerta al pubblico di prodotti finanziari, della distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e comunque quella riguardante il mercato finanziario, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento Europeo e del Consiglio (la MiFID 2) e la relativa regolamentazione di attuazione, il Regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (MIFIR) e la relativa regolamentazione di attuazione, la Direttiva 2016/97/UE (IDD) e la relativa regolamentazione di attuazione, il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e successive modifiche e integrazioni, i regolamenti Consob e Banca d’Italia di attuazione, nonché il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (il TUB) e la relativa regolamentazione di attuazione, il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, e la relativa regolamentazione di attuazione, e il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni), che l’Investitore dichiara di conoscere e accettare integralmente.
IL PRESENTE INCARICO È REGOLATO DALLE SEGUENTI NORME.
1. Oggetto del Contratto
1.1 Il servizio di consulenza in materia di investimenti viene prestato in abbinamento con i servizi di cui al contratto quadro preventivamente sottoscritto (negoziazione, esecuzione e ricezione e trasmissione di ordini) nonché con il servizio di collocamento e ha a oggetto la fornitura della BANCA al Cliente, di propria iniziativa o su richiesta di quest’ultimo, di raccomandazioni personalizzate in merito all’acquisto e/o sottoscrizione e/o vendita e/o rimborso relative a determinati strumenti e prodotti finanziari.
1.2 Secondo quanto previsto dall'art. 52 del Reg. delegato 2017/565 si specifica che il servizio di consulenza prestato alla clientela dalla Banca viene fornito su base dipendente come meglio specificato nella Policy di gestione degli incentivi.
2. Conclusione del Contratto
2.1 Il presente Xxxxxxxxx si conclude con la restituzione all’Investitore di copia della presente proposta debitamente sottoscritta per accettazione dalla BANCA. In caso di conclusione del presente contratto a distanza e qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l’efficacia del contratto è sospesa per un periodo di quattordici giorni. Entro tale termine, il Cliente può recedere dal contratto, senza spese e penalità e senza giustificarne il motivo, inviando una comunicazione scritta alla BANCA mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante telegramma, posta elettronica e fax, purché confermati tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.
3. Rischi delle operazioni
3.1 L’Investitore si dichiara pienamente informato, anche alla luce di quanto esposto nel Documento di cui al “Fascicolo Informativo” Allegato n. 1 – sub 3, dei rischi associati agli investimenti che saranno dal medesimo compiuti sulla base delle raccomandazioni fornite dalla BANCA.
4. Caratteristiche del servizio
4.1 Il servizio di consulenza in materia di investimenti viene prestato tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze dell’Investitore in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio raccomandato, nonché della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento dell’Investitore. Ogni decisione di investimento/disinvestimento resta, comunque, di esclusiva competenza dell’Investitore.
4.2 Ai fini di cui al comma che precede, la BANCA si avvale delle informazioni fornite dall’Investitore attraverso la compilazione del questionario contenuto nel “Fascicolo Informativo” Allegato n. 1 – sub 7 (di seguito, il “Questionario”). L’Investitore prende atto che la BANCA fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal medesimo e si assume, conseguentemente, ogni responsabilità in merito alla relativa completezza, congruità e veridicità. Pertanto, è onere dell’Investitore informare la BANCA di ogni variazione delle informazioni rese tale da comportare un’eventuale modifica del proprio profilo.
4.3 Il servizio di consulenza in materia di investimenti costituisce un'obbligazione di mezzi in quanto la Banca non assume alcuna obbligazione di risultato verso il Cliente e consiste esclusivamente nella formulazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente, su sua richiesta o su iniziativa della Banca. Una raccomandazione è personalizzata quando viene rivolta ad uno specifico Cliente e viene presentata come adatta allo stesso sulla base del suo profilo di rischio come ricostruito sulla base delle risposte del Cliente al Questionario (di seguito, il “Profilo di Rischio”).
L'oggetto della raccomandazione personalizzata riguarda il compimento da parte del Cliente di una delle seguenti attività:
• comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato Prodotto Finanziario;
• esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato Prodotto Finanziario di comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare un Prodotto Finanziario;
• sottoscrivere contratti per la prestazione di Servizi di Investimento.
Il servizio di consulenza in materia di investimenti, di cui al presente Contratto, è prestato dalla Banca senza addebitare al Cliente costi ed oneri, esclusivamente su base non indipendente in quanto le raccomandazioni personalizzate formulate dalla Banca al Cliente possono avere ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla stessa Banca o da soggetti terzi con i quali la Banca ha stretti legami o da altri emittenti con i quali la Banca ha stipulato e in corso contratti e, in particolare, contratti di collocamento/distribuzione, in relazione ai quali può percepire incentivi nel rispetto della Normativa di Riferimento.
4.4 Salvo quanto previsto dal successivo art. 7, il servizio di Consulenza ha natura episodica e non continuativa. Le obbligazioni della Banca si intendono esaurite con la prestazione delle singole raccomandazioni via via fornite. Non sussistono pertanto obblighi ovvero responsabilità in capo alla Banca nei confronti del Cliente nel caso in cui successivamente al rilascio delle raccomandazioni, gli investimenti suggeriti non risultino più adeguati per effetto, in via esemplificativa e non esaustiva, di un incremento della loro rischiosità e/o di un intervenuto mutamento del profilo finanziario del Cliente.
4.5 Il servizio di consulenza viene prestato, a iniziativa della Banca o su richiesta del Cliente, nei confronti di clienti al dettaglio, in relazione a:
• titoli azionari emessi dalla Banca;
• titoli obbligazionari emessi dalla Banca;
• titoli obbligazionari di terzi;
• fondi comuni di investimento.
5. Modalità di esecuzione dell'incarico
5.1 La BANCA, nel prestare il servizio di consulenza, si può avvalere di diverse modalità e di diversi supporti, anche di tipo telematico ed informatico, quali a titolo esemplificativo: consulenza telefonica, riunioni con l’Investitore o, qualora disponibile, tramite utilizzo di messaggi di posta elettronica.
5.2 Le raccomandazioni fornite dalla BANCA con le modalità sopra descritte devono essere formulate in maniera chiara ed accessibi le e devono descrivere le caratteristiche, i rischi specifici e le implicazioni dell’operazione.
5.3 Il servizio di consulenza in materia di investimenti viene prestato, a iniziativa della Banca o su richiesta del Cliente, nei confronti di clienti al dettaglio.
6. Limitazioni di responsabilità
6.1 La BANCA non garantisce alcun risultato in merito alle raccomandazioni fornite, e non assume alcuna responsabilità in ordine all’esito delle operazioni oggetto di tali raccomandazioni. Pertanto, nessuna responsabilità potrà insorgere a carico della BANCA per eventuali perdite, danni o minori guadagni che l’Investitore dovesse subire a seguito dell’esecuzione delle operazioni effettuate sulla base delle raccomandazioni ricevute.
6.2 La BANCA non può essere ritenuta responsabile per la mancata/parziale prestazione del servizio dovuta a cause ad essa non imputabili quali ritardi o cadute di linee o altri inconvenienti, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici, elettronici, telematici.
7. Valutazione di Adeguatezza
7.1 Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca valuta l’adeguatezza delle operazioni rispe tto al profilo del Cliente, come ricostruito sulla base delle sue risposte al Questionario sulla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, nonché sulla sua situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento sottopostogli prima della conclusione del presente contratto e in occasione di successivi aggiornamenti.
7.2 Il Cliente si impegna a fornire alla Banca informazioni sul proprio Profilo di Rischio veritiere e aggiornate, e a informare la Banca tempestivamente in caso di variazioni, anche al fine di consentire l’aggiornamento del Profilo di Rischio. Il Cliente si assume la responsabilità in merito al contenuto delle informazioni fornite.
7.3 La BANCA non fornisce all’Investitore raccomandazioni con riferimento a strumenti finanziari, servizi di investimento o operazioni che, tenuto conto delle informazioni fornite dal medesimo, nonché della natura e delle caratteristiche dei servizi prestati, risultino non adeguate. A tal fine, la BANCA valuta se la specifica operazione:
a) corrisponda agli obiettivi di investimento dell’Investitore;
b) sia di natura tale che l’Investitore sia finanziariamente in grado di sopportare, compatibilmente con i propri obiettivi di investimento, i rischi connessi;
c) sia di natura tale per cui l’Investitore possiede la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere tali rischi.
7.4 Il Cliente prende atto che l’eventuale rifiuto di fornire anche solo alcune delle informazioni richieste ai fini del presente articolo comporterà l’impossibilità per la Banca di prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti.
7.5 L’Investitore prende atto che, qualora la BANCA valuti “non adeguata” un’operazione, richiesta ad iniziativa dell’Investitore medesimo, la BANCA indica all’Investitore tale circostanza e sconsiglia l’operazione.
7.6 In caso di rapporti cointestati, la valutazione di adeguatezza sarà condotta, salvo diverso accordo tra le parti, prendendo come riferimento: (i) per quanto riguarda la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, sia in caso di operatività a firma disgiunta sia in caso di operatività a firma congiunta, il cointestatario dotato del minore livello di conoscenza ed esperienza; (ii) per quanto riguarda la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento, il cointestatario dotato della peggiore situazione finanziaria e il cointestatario con gli obiettivi di investimento più conservativi.
7.7 Il cliente prende infine atto che nella vigenza del servizio di consulenza disciplinato nella presente sezione,qualsiasi operazione disposta nell'ambito di tutti i contratti, presenti e futuri, in essere con la Banca ed aventi ad oggetto strumenti finanziari o servizi di investimento, per i quali la Banca effettua il servizio ci consulenza, è subordinata alla valutazione di adeguatezza.
7.8 Per tutti gli strumenti per i quali la Banca è in conflitto di interessi questa non fornisce raccomandazioni che non risultino adeguate al cliente e in ogni caso non esegue disposizioni del Cliente di acquisto o sottoscrizione, che non risultino adeguate all'esito della valutazione di adeguatezza.
7.9 La Banca ha adottato la scelta strategica di fornire la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti congiuntamente al servizio continuativo, almeno su base annuale, della consulenza circa l'asset allocation ottimale in funzione del profilo di rischio del cliente.
7.10 A fronte dell'elaborazione di ciascuna raccomandazione personalizzata l'operazione o le operazioni facenti parte della stessa vengono riepilogate su apposito documento, datato e numerato, su supporto durevole. Nel documento vengono illustrate le ragioni per cui la raccomandazione fornita è adeguata per il cliente e perché la stessa risponde agli obiettivi e alle circostanze specifiche del cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alla conoscenza ed esperienza del cliente che riceve la raccomandazione e alla propensione al rischio e capacità di sostenere le perdite (ATTESTAZIONE VALUTAZIONE ADEGUATEZZA).
8. Conflitti di interesse
8.1 La BANCA si è dotata di apposite procedure in materia di conflitti di interesse. Tali procedure, sinteticamente descritte nel “Fascicolo Informativo” Allegato
n. 1 – sub 2:
a) individuano, in riferimento ai servizi di investimento prestati dalla BANCA, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;
b) definiscono le procedure seguite e le misure adottate dalla BANCA al fine di gestire tali conflitti.
L’Investitore ha in ogni momento il diritto di chiedere alla BANCA maggiori dettagli in merito a tali procedure.
8.2 Qualora le misure adottate dalla Banca e descritte nel “Fascicolo Informativo” Allegato n. 1 – sub 2 non fossero sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dell’Investitore sia evitato, la BANCA informa chiaramente l’Investitore, prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti dei conflitto, affinché l’Investitore possa assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.
9. Condizioni economiche, commissioni e spese
9.1 Per il Servizio di Consulenza la Banca non addebita al Cliente alcuna commissione.
9.2 La BANCA può, nei limiti consentiti dalla Normativa di Riferimento ricevere incentivi dalle società prodotto emittenti i Prodotti Finanziari oggetto di raccomandazione. Al riguardo, l’Investitore dichiara di essere stato preventivamente informato (Allegato n. 2) in modo completo, accurato e comprensibile circa l’esistenza, la natura e l’importo di tali compensi, commissioni o prestazioni o – qualora tale importo non possa essere accertato – circa il metodo di calcolo di tale importo.
10. Durata, recesso e risoluzione del Contratto
10.1 Il presente contratto è a tempo indeterminato e l’investitore può recedervi in qualunque momento mediante l’invio di adeguata comunicazione a mezzo raccomandata a.r. ovvero consegnata direttamente allo sportello.
10.2 La BANCA potrà esercitare analoga facoltà di recesso con preavviso di 10 giorni, oppure senza preavviso in presenza di un giustificato motivo.
10.3 Il recesso è efficace nel momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione e non comporta alcuna penalità a carico dell’investitore.
11. Modifica delle condizioni contrattuali
11.1 Alla BANCA è riconosciuta la facoltà di modificare in qualsiasi momento, quando ricorra un giustificato motivo, le condizioni che regolano il presente contratto, previa comunicazione all’Investitore da inviare mediante lettera semplice con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell’Investitore. Le modifiche si intendono accettate dall’Investitore ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro il predetto termine di decorrenza, il diritto di recedere dal rapporto o abbia rifiutato la variazione. In quest’ultimo caso, la BANCA può recedere dal Contratto.
11.2 La BANCA si riserva altresì la facoltà di modificare in qualsiasi momento le condizioni economiche previste nel presente Contratto, previa comunicazione all’Investitore mediante lettera semplice, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione stessa da parte dell’Investitore, ovvero senza preavviso se vi sia un giustificato motivo. Nel caso in cui non accetti tale modifiche, l’Investitore ha comunque facoltà di recedere dal contratto, senza che gli vengano addebitate spese di alcun genere e senza aggravi a suo carico ed ottenendo, in sede di liquidazione, l’applicazione delle condizioni in precedenza praticate.
11.3 Le parti convengono che le modifiche necessarie per adeguarsi alla Normativa di Riferimento verranno automaticamente recepite nel presente Contratto. Le condizioni contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno abrogate e sostituite con la stessa data di decorrenza della disposizione di legge o di regolamento che ha provocato tale modificazione. Resta salvo il diritto di recesso dell’Investitore e della BANCA.
12. Legge applicabile e foro competente
12.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
12.2 Le comunicazioni fra le parti, a meno di diversi accordi fra le parti, avvengono in lingua italiana.
12.3 Foro competente per eventuali controversie fra la BANCA ed il Cliente relative al rapporto è in via esclusiva quello di Frosinone. Ove si tratti di contratti conclusi con Consumatori ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il foro competente è quello nella cui giurisdizione sono compresi la residenza o il domicilio eletto dal Consumatore.
12.4 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
13. Reclami
13.1 Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la BANCA relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente, prima di rivolgersi all’autorità giudiziaria, ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi.
13.2 Il Cliente può presentare un reclamo alla BANCA, anche per lettera raccomandata o per via telematica agli indirizzi: Banca Popolare del Frusinate s.c.p.a., Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx, 00 – 03100 Frosinone; xxx@xxx.xx. In alternativa il Cliente può rivolgersi direttamente presso la filiale dove è intrattenuto il rapporto.
13.3 La BANCA deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento se il reclamo è relativo a servizi e attività di investimento.
13.4 Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nei tempi previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per la risoluzione di problematiche insorte con la BANCA relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori (nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D. Lgs. n. 58/98, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013), purché il Cliente non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del medesimo D. Lgs. n. 58/98. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della BANCA degli obblighi di cui al paragrafo precedente, quelli che non hanno natura patrimoniale e le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 euro. Il Cliente può rivolgersi all’ACF a condizione che: i) abbia preventivamente presentato sui medesimi fatti reclamo alla BANCA al quale sia stata fornita espressa risposta ovvero siano decorsi più di 60 giorni dalla sua presentazione senza che la BANCA abbia comunicato al Cliente le proprie determinazioni; ii) non sia decorso più di un anno dalla data di presentazione del reclamo alla Banca; iii) non siano pendenti, anche su iniziativa della BANCA a cui il Cliente ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti; iv) il ricorso venga proposto personalmente dal Cliente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Per maggiori informazioni sul Portale dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie, sulle modalità di funzionamento e di presentazione dei reclami, è possibile consultare il sito internet xxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xx- controversie-finanziarie. Ulteriori chiarimenti sulle modalità di ricorso all’ACF possono essere richieste presso gli sportelli della BANCA
Il ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.
13.6 L’esito della procedura di conciliazione e arbitrato non pregiudica, in nessun caso, il diritto di azione dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria.
14. Comunicazioni periodiche
14.1 La BANCA trasmette all’Investitore, con periodicità almeno semestrale un rendiconto scritto relativo allo svolgimento del servizio oggetto del presente Contratto. Tale rendiconto contiene, con riferimento a ciascuna operazione ritenuta adeguata, le seguenti informazioni:
a) lo strumento finanziario oggetto della consulenza;
b) la raccomandazione d’investimento fornita all’Investitore dalla BANCA.
14.2 Qualora la consulenza prestata abbia dato luogo ad un’operazione regolata da altro rapporto contrattuale in essere tra l’Investitore e BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A., l’Investitore si dichiara informato e prende atto sin d’ora che la BANCA includerà la rendicontazione relativa allo svolgimento del servizio oggetto del presente Contratto nell’ambito delle comunicazioni periodiche dovute ai sensi del contratto considerato.
15. Invio di comunicazioni
15.1 L’invio della corrispondenza al Cliente (lettere, rendiconti, etc.), delle eventuali notifiche, degli aggiornamenti delle informazioni sulla BANCA ed i suoi servizi, sulla natura e sui rischi degli investimenti in strumenti e prodotti finanziari, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela, sulla politica seguita per la gestione dei conflitti di interesse, sul trattamento dei reclami, sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, sugli incentivi ricevuti o corrisposti e di ogni altra comunicazione o dichiarazione sarà fatto al Cliente con pieno effetto all’indirizzo indicato in epigrafe o all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto, che costituisce elezione di domicilio a tutti gli effetti di legge ivi compresi ai sensi dell’art. 47 c.c. e dell’art. 9 ter della Legge 15 dicembre 1990, n. 386, o all’indirizzo di posta elettronica certificata rilevato.
15.2 In alternativa a quanto previsto dal precedente comma, le comunicazioni potranno essere trasmesse al Cliente in formato elettronico attraverso l’apposito servizio BPF POSTA ON LINE di cui al contratto di Internet Banking (art.17 del contratto Internet Banking).
15.3 In caso di rapporto cointestato l’obbligo della Banca si intenderà assolto attraverso l’invio della comunicazione ad uno degli intestatari.
15.4 L’invio della corrispondenza, delle eventuali notifiche o di ogni altra comunicazione o dichiarazione alla BANCA è validamente effettuato dall’Investitore alla dipendenza/filiale presso la quale è radicato il rapporto.
15.5 L’eventuale modifica dei recapiti indicati nei precedenti commi deve essere comunicata all’altro contraente per iscritto mediante lettera raccomandata
A.R. ed avrà efficacia, se non diversamente indicato, dalla data di ricevimento della stessa.
Ai fini del conferimento dell’incarico oggetto del presente Contratto, accetto/accettiamo espressamente il contenuto delle previsioni che precedono
Luogo e data, | L’Investitore |
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiaro/dichiariamo altresì di aver attentamente esaminato tutte le clausole che precedono e di approvare specificamente le seguenti: Articolo 3 (Rischi delle operazioni); Articolo 7 (Valutazione di adeguatezza); Articolo 8 (Conflitti di interesse); Articolo 10 (Durata, recesso e risoluzione del Contratto); Articolo 11 (Modifica delle condizioni contrattuali); Articolo 15 (Invio di comunicazioni).
Luogo e data, | L’Investitore |
VISTO PER AUTENTICITA’, IDENTIFICAZIONE E PER ACCETTAZIONE
(LUOGO) (DATA) (TIMBRO E FIRMA DELLA BANCA)