Contract
All. 2 | |
settore Opere per il Territorio e l’Ambiente | |
segrete- ria.llpp@comune.paderno- xxxxxxx.xx.xx |
LAVORI DI “GLOBAL SERVICE” PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI
PERIODO 2018/2019
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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CIG: 7623660B3E
CUP: E65B189000650004
INDICE
CAPO I. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 7
Art. 1 Oggetto dell’appalto - Finalità 7
Art. 2 Forma ed ammontare dell’appalto 9
Art. 3 Descrizione sommaria dei lavori 11
Art. 4 Forma e principali dimensioni delle opere 15
Art. 5 Realizzazione delle opere 15
CAPO II. DISCIPLINA CONTRATTUALE 16
Art. 6 Interpretazione del contratto e del C.S.A 16
Art. 7 Osservanza del Capitolato Generale e di particolari disposizioni 16
Art. 8 Documenti che fanno parte del contratto 17
Art. 9 Fallimento dell’appaltatore 18
Art. 10 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio - direttore di cantiere - sede operativa 18
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Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 19
Art. 12 Trattamento dei lavoratori 19
CAPO III. TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 20
Art. 13 Consegna dei lavori – Durata dell’appalto 20
Art. 14 Modalità di esecuzione dei lavori, direzione tecnica e penali 20
Art. 15 Tipologia d’intervento e individuazione delle prestazioni – valutazione delle prestazioni per gli interventi – Attestazioni d’esecuzione dei singoli interventi in corso d’opera – CRE 22
Art. 16 Modalità di esecuzione lavori tramite Ordine di Servizio 23
Art. 17 Disciplina del subappalto 24
Art. 18 Responsabilità in materia di subappalto 28
Art. 19 Pagamento dei subappaltatori 29
Art. 21 Penali - Rescissione del contratto – Esecuzione d’ufficio dei lavori 30
Art. 22 Controllo dei lavori 32
Art. 23 Collaudo – Certificato di regolare esecuzione 32
Art. 24 Presa in consegna dei lavori ultimati 33
Art. 25 Danni di forza maggiore 33
CAPO IV. DISCIPLINA ECONOMICA 34
3
Art. 28 Modalità di contabilizzazione e di liquidazione 35
CAPO V. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 40
Art. 30 Lavori a misura e lavori in economia 40
Art. 31 Affidamento lavori extracontrattuali 41
Art. 32 Prezzi per lavori non previsti - Nuovi prezzi – materiali in genere 42
CAPO VI. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 42
Art. 33 Presa in consegna delle opere e ultimazione dei lavori 42
Art. 34 Oneri a carico dell’Xxxxxxxxxxx 00
XXXX XXX. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 44
Art. 35 Rispetto delle norme di sicurezza 44
Art. 36 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 45
Art. 37 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 46
Art. 38 Piano di sicurezza e di coordinamento 48
Art. 39 Piano operativo di sicurezza 49
Art. 40 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 50
Art. 41 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 51
Art. 42 Obblighi dell’impresa in materia di sicurezza e trattamento e tutela dei lavoratori 52
CAPO VIII. CAUZIONI E GARANZIE 56
Art. 43 Cauzione provvisoria e definitiva 56
4
Art. 44 Polizze assicurative obbligatorie a carico dell’affidatario 57
Art. 45 Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 58
Art. 46 Risoluzione del Contratto – clausola risolutiva espressa diritto di recesso 59
Art. 47 Xxxxx subiti dall’impresa durante l’esecuzione dei lavori 60
Art. 48 Obblighi ed oneri diversi a carico dell'impresa 61
Art. 49 Responsabilità dell'impresa 62
Art. 50 Rispetto ambientale 63
Art. 51 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati. 64
Art. 52 Custodia del cantiere 64
Art. 53 Cartello di cantiere 64
Art. 54 Spese contrattuali, imposte, tasse 65
Art. 55 Osservanza di leggi e regolamenti 65
Art. 56 Riservatezza delle informazioni 66
Art. 57 Codice comportamento – disposizioni anticorruzione 66
Art. 58 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale 66
Art. 59 Definizioni delle controversie 67
CAPO X. QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO - ORDINE A TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI68
Parte I - QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 68
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Art. 60 Prescrizioni generali – Prove 68
Art. 61 Acque e leganti idraulici 68
Art. 62 Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso, sabbie 69
Art. 63 Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte 71
Art. 64 Elementi di laterizio e calcestruzzo 71
Art. 65 Prodotti per pavimentazione 72
Art. 66 Prodotti per rivestimenti interni ed esterni 72
Parte II MODO DI ESECUZIONE DI OGNI LAVORAZIONE 73
Art. 67 Sistemi per rivestimenti interni ed esterni 73
Art. 68 Esecuzione delle pavimentazioni 78
Art. 69 Opere da fabbro e serramentista 84
Art. 70 Opere da stuccatore 86
Art. 71 Opere da imbianchino 86
Parte II ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 89
Art. 74 Sgomberi e ripristini 89
Art. 75 Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori 89
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CAPO I. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 Oggetto dell’appalto - Finalità
L'appalto ha per oggetto la fornitura di servizi manutentivi (meglio specificati negli allegati al presente capitolato) da eseguirsi negli immobili di proprietà del Comune di Paderno Dugna- no, finalizzati all’adeguamento, al miglioramento e alla conservazione del patrimonio. In parti- colare, l’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le prestazioni di lavoro e le connesse forniture rientranti nelle opere edili di categoria SOA OG1, comprese quelle di componente OS3 “Impianti idrico-sanitari”, OS6 “Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, me- tallici e vetrosi”, OS7 “Finiture di opere generali di natura edile e tecnica”, OS8 “Opere di im- permeabilizzazione”, OS23 “Demolizione di opere”, OS30 “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”, necessarie per la riqualificazione, l’ammodernamento e le ripara- zioni degli immobili comunali del patrimonio disponibile e indisponibile, di cui l’elenco allegato evidenzia il fabbisogno manutentivo già programmato. Nelle lavorazioni suddette sono per- tanto previsti anche gli interventi di verifica e/o riparazione e rifacimento degli impianti elettrici e idrico-sanitari a servizio degli immobili suddetti.
Il Global Service Manutentivo è un appalto misto, prevalentemente di lavori, costituito da una serie di attività di tipo manutentivo, gestionale, organizzativo, progettuale e di rendiconto, fi- nalizzate al mantenimento del patrimonio immobiliare del Comune. Detto appalto è gestito con piena assunzione di responsabilità sui risultati da conseguire da parte dell’Appaltatore, sulla base degli obiettivi e dei livelli di prestazione definiti dall’Ente appaltante e descritti nei documenti di progetto e nel presente capitolato.
Il Global Service Manutentivo è inoltre finalizzato a garantire la costante e piena fruibilità de- gli immobili e delle attività che vi hanno sede, nonché il rispetto di leggi e norme in materia di salute negli ambienti di lavoro, di sicurezza impiantistica, ed a limitare, mediante un attento monitoraggio ed una corretta esecuzione dei piani manutentivi appaltati, il verificarsi di guasti od anomalie funzionali.
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Gli interventi sono finalizzati a:
- eliminare le anomalie edilizie e/o impiantistiche essenziali alla corretta funzionalità dei com- plessi edilizi, riscontrati prima dell’inizio del servizio manutentivo di cui all’appalto (attività programmata nelle schede);
- eliminare le anomalie edilizie e/o impiantistiche essenziali alla corretta funzionalità degli immobili venutesi a creare successivamente all’inizio del servizio (manutenzione per ripara- zione guasti);
- effettuare interventi a carattere d’urgenza, determinati da necessità impreviste, per sostitu- zioni o riparazioni causate da danneggiamenti che impediscono il ripristino del normale uso dell’edificio ocinvolto, ovvero che mettono a rischio la sicurezza degli utilizzatori, con obbligo di intervento entro un’ora dal rilevamento della problematica, per cui l’impresa dovrà disporre di una sede operativa entro e non oltre i 100 km dal confini del Comune di Paderno Dugnano per garantire la tempestività dell’intervento (pronto intervento per sicurezza);
- eseguire opere in genere finalizzate all’ottimizzazione e alla migliore funzionalità degli im- pianti e degli spazi esistenti, o legati a particolari necessità di utilizzo degli stessi da parte dell’utenza (manutenzione preventiva e di miglioria).
L’esecuzione degli interventi dovrà avvenire a cura ed onere dell’Appaltatore, di concerto e sotto il controllo del Responsabile del procedimento e della Direzione Lavori referenti dell’Amministrazione Comunale. In quest’ambito, l’Appaltatore dovrà prestare al Comune an- che attività di consulenza, in base alla propria esperienza, per conseguire i migliori risultati per ogni riparazione edile, adeguamento impiantistico alla normativa, di miglioramento fun- zionale, esprimendo valutazioni in termini di costi/benefici, da sottoporre all’esame ed alle decisioni del Comune.
L’Assuntore metterà a disposizione dell’Amministrazione la propria capacità organizzativa – operativa per risolvere i problemi nel più breve tempo possibile e con la massima qualità de- gli interventi. Faranno eccezione gli interventi connessi alla sicurezza di ogni tipo, per i quali l’intervento dovrà essere immediato, ricadendo sull’Assuntore ogni responsabilità connessa
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al ritardi dell’intervento.
Art. 2 Forma ed ammontare dell’appalto
L'importo complessivo dell’appalto posto a base dell’affidamento, da valutarsi a misura, am- monta a € 800.000,00 oltre € 28.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ol- tre IVA, ed è così ripartito:
A.1 | Lavori a misura programmati soggetti a ribasso | €730.000,00 |
A.2 | Lavori e servizi non programmati, a misu- ra, soggetti a ribasso | € 70.000,00 |
A.3 | Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 28.000,00 |
A | Totale importo a base d’asta | € 828.000,00 |
IVA (calcolata anche con aliquota agevo- lata per abolizione b.a. prevista per alcu- ne lavorazioni) | €162.720,00. | |
TOTALE | € 990.720,00 |
Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all’allegato “A” al predetto decreto, i lavori del presente appalto sono classificati nella categoria prevalente di opere generali come da seguente tabella:
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descrizione | Cat. | Classifi- ca | Importi stimati per le lavorazioni, compresi oneri di sicurezza (€ 828.000,00) | Indicazioni speciali ai fini della gara | |
Prevalente o scor- porabile | Subappaltabile (si/no) | ||||
Edifici civili ed industiali | OG1 | II | € 420.000,00 | prevalente | Sì -Nei limiti di legge |
finiture di ope- re generali di natura edile | OS7 | I | € 222.000,00 | scorporabile | Sì -Nei limiti di legge |
finiture di ope- re generali in materiali li- gnei, plastici, metallici, ve- trosi | OS6 | I | € 86.000,00 | scorporabile | Sì -Nei limiti di legge |
impianti idrico- sanitario, cu- cine lavande- rie | OS3 | I | € 68.000,00 | scorpora- bile | Sì -Nei limiti di legge |
impianti interni elettrici, tele- fonici e radio- televisivi | OS30 | I | € 32.000,00 | scorpora- bile | Sì -Nei limiti di legge |
In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 10
necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d’arte e in sicurezza, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. Gli importi indicati nelle schede di computo hanno un valore indicativo e gli importi sono, pertanto, da in- terndersi compensabili tra di essi, poiché la finalità è di dare compiuta e finita ogni singola prestazioni, fino alla concorrenza dell’importo posto a base di gara.
I lavori verranno computati a misura per le quantità effettivamente da eseguire, contabilizzati in base ai prezzi unitari del Prezzario del Comune di Paderno Dugnano vigente alla data di presentazione dell’offerta. Ai prezzi sarà applicato Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario sull’importo di € 800.000,00, in sede di gara. Il ribasso si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari facenti parte dei suddetti prezzari posti a base di gara.
I prezzi unitari, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
L’elenco prezzi è dato dal Prezziario comunale approvato con la determinazione n. 450/PT del 24.5.2018. I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza e sono fissi ed invariabili. Nella eventualità che alcune voci di fornitu- re/lavorazioni non siano presenti nei prezzari sopraindicati, saranno contabilizzati secondo quanto previsto nel Prezzario del Comune e richiamato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Sono implicitamente comprese, nell’importo a base d’asta e nei prezzi di cui all’Elenco Prez- zi, tutte le lavorazioni e le forniture accessorie necessarie per dare le rispettive opere esegui- te a regola d’arte, perfettamente funzionanti, protette, manutenibili ed agibili, anche se non sono dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati.
Le voci di prezzo sono comprensive di spese generali ed utile di impresa.
Art. 3 Descrizione sommaria dei lavori
Le lavorazioni programmate da eseguire a seguito dell’aggiudicazione sono individuate nelle 11
schede allegate al progetto di gara ed al presente capitolato, prevedendo per la loro esecu- zione l’organizzazione contamporanea di cantieri specifici presso più edifici, in base alla prio- xxxx d’ intervento ed alle indicazioni che, alla consegna dei lavori, verranno impartite dalla Di- rezione dei Lavori.
Più precisamente, le manutenzioni programmate sono sommariamente riassunte come se- gue:
a) Priorità per esigenze di risanamento conservativo e protezione immobili dagli agenti ester- ni:
1) "Edificio residenziale - via Grandi n.25 “Risanamento facciate";
3) "Villa Xxxxxxxxxx - Xxx Xxxxxxxxx 0 “Messa in sicurezza dei cornicioni e risanamento co- pertura"
4) "Biblioteca Tilane - Piazza Divina Commedia Sigillatura di parte della copertura"
5) "Edificio ex- custode Parco Toti “Risanamento conservativo – Intervento complessivo, ma urgenza x facciate e copertura"
14) Palazzo Vismara via Manzoni “Manutenzione conservativa puntuale della copertura e plafoni
15) "Asilo nido 'Il girotondo' - via Monte Sabotino n.66 “Opere di verifica e sigullature puntuali esterne – perimetro immobile e puntale della copertura"
17) Manutenzione conservativa coperture immobili comunali “Priorità palestre scuole Xxxxx- de, Fisogni e Xxxxxxx”;
b) Necessità per adeguamenti di messa a norma di alcune porzioni immobiliari per prescri- zioni di sicurezza ed esigenze sociali:
9) Opere impiantistiche per fornitura in opera di attacchi motopompa in alcuni edifici scola- 12
stici
10) "Opere da fabbro da eseguire negli edifici scolastici per prescrizioni ATS Milano"
11) "Scuola Primaria 'De Marchi' - via IV Novembre n.49-51 Rifacimento di alcuni servizi igienici"
16) "Asilo nido 'Aquilone' e Scuola dell'Infanzia di Via Sondrio Interventi di riqualificazione
18) Lavori puntuali di manutenzione da eseguire negli edifici scolastici
19) Riparazioni di alcuni tratti di recinzione presso gli edifici scolastici 'Fisogni' e 'Don Minzo- ni'
c) Necessità per garantire la regolare messa in esercizio di alcune porzioni immobiliari per esigenze sociali e della collettività:
6) "Edifici residenziali – “vari Interventi di manutenzione puntuale in alcuni alloggi"
8) "Asilo nido 'Il giardino dei colori' - via Avogardo n.13 Rifacimento della copertura delle pensiline perimetrali esterne"
2) "Caserma Guardia Finanza - via Puecher n.27 “Realizzazione nuova Pensilina esterna"
7) "Parcheggio via Pogliani Intervento di riqualificazione"
12) "Parco De Marchi Opere di “manutenzione edile delle recinzioni esterne"
13) "Palazzo Sanità, via 2 Giugno 2 “Opere da fabbro chiusure accessi"
17) Manutenzione conservativa coperture immobili comunali
20) Corpo bagni “ mercato piazza Oslavia- interventi di ripristino
21) "Caserma Carabinieri - via Toscanini n.34 Interventi di ripristino in alcuni ambienti"
22) Opere edili e adeguamenti normativa sicurezza da eseguire negli edifici scolastici
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d) Opere di miglioria: realizzazione delle recinzioni in cancellata metallica offerte in sede di gara.
Sono ricomprese nelle lavorazioni programmate tutte le opere incluse nelle schede al- legate al presente Capitolato Speciale d’Appalto:
- Opere edili in genere riconducibili alla manutenzione ordinaria e straordinaria per il ripri- stino di intonaci, rivestimenti, tinteggiature, finiture, serramenti, parti esterne, elementi strutturali e altre parti di edificio, compresa la pulizia finale degli ambienti interessati;
- Interventi di adeguamento, riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per ga- rantire il perfetto funzionamento dell’impianto idrico-sanitario ivi compreso la sostituzione di apparecchi sanitari e/o i terminali di impianto;
- Tutte le assistenze edili in genere che possano rendersi necessarie durante l’esecuzione di interventi di qualsiasi natura;
- Pulizia finale locali, ambienti o aree interessati dall’intervento.
b. Lavorazioni a richiesta, non programmate, soggette ad interventi urgenti ed impreviste Sono riassunte sinteticamente in:
Interventi da muratore/piastrellista per la messa in sicurezza dei luoghi;
Interventi per la messa in sicurezza di cancellate, recinzioni in ferro e/o in cls;
Interventi per la messa in sicurezza di qualsiasi struttura e/o parte dell’edificio;
Interventi da idraulico per la messa in sicurezza degli ambienti;
Tamponamento provvisorio di parti finestrate;
Tutte le assistenze edili in genere che possono essere necessarie;
Pulizia straordinaria finale locali, ambienti o aree interessati dall’intervento.
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L’appaltatore è tenuto a custodire e conservare con cura i luoghi e le altre cose affidategli, e di condurre i lavori con dovere di oculatezza, accortezza e precisione, includendo ogni onere necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte ed eseguito con la diligenza del buon padre di famiglia e con obbligazione di risultato.
Le forniture e le prestazioni oggetto del presente appalto saranno richieste sulla base delle effettive necessità ed esigenze riscontrate.
La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere ulteriori lavori compatibi- li con la natura dell’appalto non espressamente richiamate nell’elenco di cui sopra, senza che l’Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi na- tura e specie. Tali lavorazioni, richieste nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, faranno in ogni caso riferimento ai prezzari posti a base di gara.
Sono compresi, oltre alla manodopera specializzata, anche il nolo e la fornitura di qualsiasi tipo di attrezzatura necessaria alla esecuzione dei lavori.
Art. 4 Forma e principali dimensioni delle opere
L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto, per le lavorazioni programmate, sono indicate nelle schede di intervento, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.
Per le lavorazioni non programmate verranno indicati e precisati mediante singoli “Ordini si Servizio”.
Art. 5 Realizzazione delle opere
L’Amministrazione all’atto esecutivo dei lavori, disporrà tutte le indicazioni necessarie per la buona riuscita delle opere e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie.
Tutte le lavorazioni, necessarie per la buona esecuzione dell’opera, dovranno essere sempre 15
preventivamente accettate dalla D.L..
CAPO II. DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 Interpretazione del contratto e del C.S.A.
In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non com- patibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o che fanno eccezione a re- gole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggiore dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capito- lato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano appli- cazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
Art. 7 Osservanza del Capitolato Generale e di particolari disposizioni
In applicazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’appaltatore è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, emanato con
D.M. 145/2000 e dal D.P.R. 207/2010 ove applicabile.
L’impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edi- lizi, d’igiene, di polizia urbana, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momen- to dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni vigenti o imparti- te dalle A.T.S., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. In partico- lare dovranno essere presentate alla Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori le se- guenti informazioni/documenti:
i nominativi di: datore di lavoro, rspp, medico competente, addetti al pronto soccorso, antin- 16
cendio/evacuazione, rls;
l’idoneità alla mansione specifica per ogni soggetto operante nel cantiere;
la dichiarazione di attuazione del piano sanitario;
l’elenco delle attrezzature e dei macchinari in uso nel cantiere;
l’elenco delle schede di sicurezza delle sostanze in uso;
l’elenco dei dispositivi di protezione individuale assegnati al personale in relazione all’appalto;
l’elenco di tutte procedure di sicurezza necessarie per le attività oggetto dell’appalto (utilizzo delle attrezzature e macchinari, per la gestione dei rischi da movimentazione di carichi, uso di vernici, travaso benzina, esposizione a rumore, lavoro in quota, ecc.);
le dichiarazioni di avvenuta formazione sui rischi specifici (uso delle attrezzature ed apparec- chiature, movimentazione manuale dei carichi, uso di materiali contenenti sostanze chimiche, vernici, solventi, benzina, rischio elettrico, rumore, lavoro in quota, vibrazioni meccaniche, cantierizzazione stradale, ecc…);
le dichiarazioni di avvenuta formazione sul primo e/o pronto soccorso e sull’antincendio ed evacuazione;
la dichiarazione che il personale è formato e addestrato all’uso dei macchinari e delle attrez- zature, che è a conoscenza delle schede di sicurezza dei prodotti e delle procedure di sicu- rezza delle attività oggetto dell’appalto;
Dovranno essere inoltre rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in merito all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche, e le disposizioni del D.Lgs 195/2006 e s.m.i. in materia di esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti fi- sici (rumore)”.
Art. 8 Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante dell’affidamento: 17
- Il presente Capitolato Speciale d’Appalto sottoscritto dalla ditta per accettazione;
- Relazione tecnica
- Prezzario del Comune di Paderno Dugnano vigente alla data di presentazione dell’offerta;
- Elenco degli immobili comunali;
- Schede di individuazione degli interventi programmati.
La sottoscrizione del Capitolato da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regola- menti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazio- ne di tutte le norme che regolano il presente Contratto.
Art. 9 Fallimento dell’appaltatore
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
Art. 10 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio - direttore di cantiere - sede opera- tiva
L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi di legge; a tale domicilio si intendono ritual- mente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o co- municazione dipendente dal contratto.
L’impresa dovrà disporre di una sede operativa “di prossimità”, ritenuta idonea se inclusa en- tro e non oltre i 100 km dal confini del Comune di Paderno Dugnano, che costituisce requisito indispensabile per garantire la continuità della prestazione del Global service manutentivo, ol- tre alla presenza delle maestranze e la flessibilità organizzativa necessarie, la tempestività dell’intervento in tutti i casi in cui si renderanno necessari lavori in pronto intervento per motivi
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di sicurezza. L’indicazione e la disponibilità della sede operativa è vincolante per tutta e sarà oggetto di verifica in sede di gara.
La direzione dei cantieri è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilita- to, in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il diretto- re dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi re- sponsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio o del direttore di cantiere deve essere tempestivamente notifi- cata alla Stazione appaltante.
Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richia- mate contrattualmente nel presente capitolato.
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luo- go della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli artt. 16 e 17 del capitolato generale d’appalto ed il Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010) ove applicabile.
Art. 12 Trattamento dei lavoratori
Nell’esecuzione degli interventi che formano oggetto del presente appalto, l’Impresa aggiudi- cataria è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale
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si svolgono gli interventi.
CAPO III. TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 13 Consegna dei lavori – Durata dell’appalto
L'appalto avrà la durata di 14 mesi a decorrere dalla data di consegna dei lavori e terminerà al compimento di tutti i lavori previsti e le connesse migliorie, fino alla concorrenza dell’importo, con ultimazione prevista comunque entro il 31.12.2019.
L'esecuzione dei lavori sarà regolata dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e da quelle impartite dalla Direzione dei Lavori.
È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, valu- tando eventuali consegne parziali in base alle urgenze, nelle more della stipulazione del Con- tratto, ai sensi dell’art. 32 del Codice dei contratti, pertanto l’appaltatore, in esito all’aggiudicazione, sarà tenuto a garantire l’adeguata organizzazione in funzione delle lavo- razioni da iniziare immediatamente ed ad avere disponibile la sed eoperativa “di prossimità”.
Si precisa che i lavori da effettuare potranno essere realizzati anche nei giorni festivi o in ora- ri xxxxxx a non inferferire con la presenza di utenti (con particolare riguardo alle scuole ed alle sedi comunali), e nei mesi estivi (luglio ed agosto inclusi), e a richiesta d’urgenza per rimuo- vere pericoli anche in orari notturni.
Art. 14 Modalità di esecuzione dei lavori, direzione tecnica e penali
Data la particolare natura dell’appalto, avente come obiettivo la salvaguardia, il mantenimen- to, il ripristino e soprattutto l’eliminazione di parti fuori norma per prevenire l’incolumità di ter- zi, occorrenti in tutti gli edifici di proprietà comunale, l’impresa aggiudicataria potrà essere chiamata ad eseguire interventi immediati atti a ripristinare le normali condizioni di sicurezza degli ambienti.
In considerazione dell’attività della Stazione Appaltante, i lavori dovranno essere eseguiti te- nendo conto della destinazione d’uso degli immobili e/o edifici oggetto degli interventi.
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L’Impresa dovrà, quindi, prevedere:
a. particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità della fruizione delle unità abitative nonchè delle attività sociali, istituzionali e scolastiche;
b. la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi;
c. la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali.
L’Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle funzioni, residenziali, sociali, istitu- zionali e delle attività scolastiche, che si svolgono nell'edificio e/o immobile interessato, an- corché ciò non risulti conveniente per l'Impresa stessa, che, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.
Nel caso in cui l’impresa non si renda reperibile o interrompa i lavori, oltre all’applicazione della penale prevista, il Comune si riserva la possibilità di recedere dal contratto o fare effet- tuare i lavori da propria ditta di fiducia, con spese a carico dell’appaltatore.
Come indicato all’articoli precedenti si precisa che i lavori da effettuare, potranno essere rea- lizzati anche nei mesi estivi.
L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto ver- ranno indicati e precisati mediante singoli “Ordini si Servizio”, fatte salve più precise indica- zioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. Gli in- terventi urgenti, individuati dal Direttore dei lavori, a sua insindacabile valutazione, potranno essere disposti dallo stesso anche a mezzo ordinazione via mail e/o pec ed eseguiti dall'im- presa nei termini brevi, all'uopo ordinati, in rapporto alle necessità dell'intervento anche in giorni festivi e/o orari notturni, senza che la ditta aggiudicataria debba pretendere maggiori compensi, e computati a consuntivo secondo le modalità e le indicazioni precisate al succes- sivi articoli.
Per ritardi o manchevolezze, la Direzioe lavori si riserva di dover diffidare l’impresa ad adem- piere e, se del caso, applicare le penali indicate nel presente capitolato. Qualora la tardiva esecuzione e/o la mancata esecuzione degli “Ordini di Servizio”, cumulati tra loro, si verifichi-
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no per più di quattro volte, l'Amministrazione si riserva di provvedere alla risoluzione del con- tratto senza ulteriore incombenza e con semplice atto amministrativo e incamerando la cau- zione.
Art. 15 Tipologia d’intervento e individuazione delle prestazioni – valutazione delle prestazioni per gli interventi – Attestazioni d’esecuzione dei singoli interventi in corso d’opera – CRE
Con la sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore si impegna unilateralmente per tutta la dura- ta del Capitolato a redigere la preventivazione degli interventi richiesti dalla Direzione Lavori.
La Stazione Appaltante potrà richiedere all’appaltatore la quantificazione del costo degli in- terventi da eseguire mediante la redazione di preventivi corredati, laddove indicato dalla Sta- zione Appaltante, di computi metrici e schemi grafici.
I preventivi richiesti dovranno essere redatti con le quotazioni riportate nei prezzari di cui al precedente articolo 8, ribassate della percentuale corrispondente al ribasso formulato in sede di gara per i lavori oggetto del Capitolato, al netto degli oneri per la sicurezza. Solo in man- canza di quotazioni, l’Appaltatore potrà ricorrere alla formulazione di “Nuovi prezzi” secondo quanto dettagliato nel successivo art. 33. I preventivi potranno contenere anche lavorazioni da valutare con il sistema dei lavori “in economia” di cui al successivo art. 31.
La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare il preventivo e assegnare un nuovo termine all’Appaltatore per l’adeguamento e/o il completamento dello stesso, se- condo le indicazioni della DL.
Sono ricompresi del presente Capitolato i lavori da realizzarsi sulla base dei preventivi redatti dall’Appaltatore ovvero, qualora necessario, sulla base di un apposito progetto, predisposto e/o fatto predisporre a cura e spese ed approvato dalla Stazione Appaltante, per i quali l’appaltare non avrà diritto ad alcun ulteriore compenso od indennizzo.
L’Impresa designa un referente tecnico al quale la Direzione dei Lavori della Stazione Appal- tante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità.
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Alla accettazione del preventivo per ogni singolo intervento oggetto delle schede, in contrad- dittorio con la direzione lavori e l’Appaltatore verrà redatta un’ “verbale di attestazione inizio lavori intervento”, nella quale verrà indicato dalla DL i giorni necessari per eseguire tutte le lavorazioni e la data di ultimazione dell’intervento stesso. In base ai tempi stabiliti preventi- vamente. L’impresa, in base a motivazioni tecniche, potrà proporre eventuale proroga dei tempi preventivati, da accogliere da parte della direzione lavori.
Al termine di ogni intervento oggetto delle schede, in contraddittorio con la direzione lavori e l’Appaltatore verrà redatto un’ “verbale di attestazione ultimazione intervento”, nella quale verrà indicato dalla DL la data di ultimazione dell’intervento stesso, valutando se il termine è conforme alle disposizioni impartite.
La DL certificherà la conclusione complessiva di tutti i lavori verificando la rispondenza delle prestazioni singolarmente svolte in riferimento agli specifici cantieri ed a quanto richiesto ne- gli’ “Ordine d’intervento” ed indicando l’importo da liquidare, al lordo delle ritenute ed al netto delle eventuali penali applicate. La sottoscrizione di tale documento avrà seguito con l’emissione del “certificato di ultimazione di tutti i lavori oggetto d’intervento” riferito al singolo intervento eseguito.
Art. 16 Modalità di esecuzione lavori tramite Ordine di Servizio
Ai fini del presente appalto viene definito “intervento a richiesta” l’insieme delle lavorazioni da effettuare sul territorio comunale, anche in luoghi distanti tra di loro e senza poter praticare interruzioni tra la fine di una lavorazione e l’inizio dell’altra, contenute in un unico Ordine di In- tervento.
Per ogni intervento richiesto, così come definito nel presente articolo, è obbligo dell’impresa appaltatrice iniziare i lavori entro tre giorni dal ricevimento dell’O.d.S. anche tramite fax., esclusi gli interventi di emergenza nel qual caso si procederà ai sensi dell’ articolo preceden- te.
Su ogni O.d.S. viene inoltre stabilita dalla D.L. la durata dell’intervento richiesto, oltre la qua- le, per ogni giorno di ritardo verrà applicata la penale definita nel presente capitolato.
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Qualora la durata stabilita dal D.L. per l’esecuzione dei lavori non può essere rispettata dall’impresa per cause non imputabili alla stessa ed accettate dal R. d. P., tale data potrà es- sere concordata con lo stesso e posticipata dietro richiesta scritta dell’impresa, purchè tale ri- chiesta di proroga di fine lavori pervenga al suddetto R.d.P. entro 2 giorni dal ricevimento dell’ordine di servizio.
Non appena terminati i lavori previsti nell’ordine di servizio dovrà essere inviata da parte dell’impresa una comunicazione scritta alla D.L., tramite mail o pec, con la quale viene reso noto che sono stati conclusi i lavori contenuti nel relativo O.d.S.
Art. 17 Disciplina del subappalto
È vietato all’appaltatore cedere ad altri il contratto sotto pena della sua risoluzione e del risar- cimento dei danni a favore della stazione appaltante. È consentito l’affidamento in subappalto o in cottimo nel limite del 30% previsto dagli artt. 105 e 194, c. 7 del D. Lgs. 50/2016, nonché dal d.p.r. n° 207/2010 ove applicabile. L’appaltatore rimane comunque responsabile, nei con- fronti della stazione appaltante delle opere e prestazioni subappaltate. Il subappaltante non può avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’ente appaltante per le obbligazioni di cui al contratto di subappalto, il quale si intende efficace esclusivamente fra le parti contraenti.
Il procedimento di subappalto sarà soggetto ad eventuali adeguamenti in funzione dell’entrata in vigore di norme di legge sopravvenute all’affidamento.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ri- corso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante a richiesta della stessa prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione di tutte le lavorazioni; dal
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contratto di subappalto deve risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al D.Lgs. n° 81/2008;
- l’inserimento delle clausole di tracciabilità dei pagamenti, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della legge n° 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di colle- gamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese parteci- panti al raggruppamento, società o consorzio.
c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione al- la categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) autodichiarazione del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subppaltatore.
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n° 159/2011; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore a Euro 150.000,00, la condizione è ac- 25
certata mediante acquisizione dell’informazione antimafia, acquisita dalla competente pre- fettura ai sensi dell’art. 99, comma 2-bis, del citato D.Lgs. n° 159/2011. Dopo l’attivazione della Banca dati e comunque trascorso il termine di cui all’art. 99, comma 2-bis, primo pe- riodo, del D.Lgs. n° 159/2011, la condizione viene accertata mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli artt. 96 e 97 del citato decreto legislativo;
2) se l’importo del contratto di subappalto è pari o inferiore a Euro 150.000,00, in al- ternativa alla documentazione di cui al precedente numero 1), l’Appaltatore può produr- re alla Stazione Appaltante l’autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della do- cumentazione antimafia, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011;
3) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli artt. 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo.
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo infe- riore a Euro 100.000,00, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’art. 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misu- ra non superiore al 20%;
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b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al D.Lgs. n° 81/2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi costi per la sicurezza sono pat- tuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il Coordinatore della sicurezza in fase di ese- cuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subap- paltati e dell’importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e nor- mativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1. la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
2. copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. n° 81/2008, in coerenza con i piani di cui agli artt. 39 e 40 del presente Capitolato speciale. In alternativa, le im- prese subappaltatrici possono presentare una dichiarazione di impegno al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dall’Appaltatore.
Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire di- rettamente i lavori scorporabili.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il 27
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
Art. 18 Responsabilità in materia di subappalto
L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante me- desima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il Direttore dei lavori e il Coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del D.Lgs. n° 81/2008 e il R.U.P. provvedono a verificare, ognuno per la propria compe- tenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subap- palto.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essen- ziale anche ai sensi dell’art. 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge 13 settembre 1982, n° 646, come mo- dificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n° 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n° 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Ai sensi dell’art. 105, comma 2 , del Codice dei contratti e ai fini dell’art. 48 del presente Capitolato speciale, è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivi- tà ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a E u r o 100.000,00 e se l’incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50% dell’importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
Ai sensi dell’art. 105, comma 3 , del Codice dei contratti e ai fini dell’art. 48 del presente 28
Capitolato speciale non è considerato subappalto l’affidamento di attività specifiche di ser- vizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi precedenti si applicano le disposizioni in materia di riconoscimento.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Sta- zione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammen- da fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 19 Pagamento dei subappaltatori
La Stazione Appaltante provvede al pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti ai sensi dell’art. 105 del Codice dei contratti.
I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
all’acquisizione del DURC del subappaltatore;
all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
alle limitazioni di cui all’art. 53, comma 2 del D.Lgs. 50 del 2016.
Art. 20 Sospensioni
Nell’eventualità che, successivamente alla consegna di un ordine di servizio, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, par- zialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l’Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
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Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine per il completamento dei lavori pre- visti nell’ordine di servizio viene incrementato, su istanza dell’Impresa, soltanto degli eventua- li maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimato l’intervento richiesto con lo stesso ordine di servizio, indipendentemente dalla durata della sospensione.
Ove pertanto, l’esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza previsto originariamente nell’ordine di servizio, la so- spensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza medesima.
Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospen- sione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
Eventuali aggiornamenti dei tempi e delle lavorazioni contenuti nell’ordine di servizio, legati a motivate esigenze organizzative dell’Impresa appaltatrice, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità.
Art. 21 Penali - Rescissione del contratto – Esecuzione d’ufficio dei lavori
Le penali sono fissate in misura euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato nella programmazione stabilita dalla DL di cui alle verbalizzazioni di conse- gna di ogni singolo intervento. L’intero ammontare delle penali non potrà superare il valore dell’1 per mille dell’ammontare netto dell’appalto. Tali penali saranno determinate dalla D.L. e trattenute senza altra formalità o diffida, sul primo mandato utile di pagamento a qualunque titolo spettante all'affidatario.
Qualora la tardiva esecuzione degli interventi programmati e/o la mancata esecuzione degli “Ordini di Servizio”, cumulati tra loro, si verifichino per più di quattro volte, l'Amministrazione si riserva di provvedere alla risoluzione del contratto senza ulteriore incombenza e con sem- plice atto amministrativo e incamerando la cauzione. E’ fatto in ogni caso salvo il diritto della Stazione Appaltante di far valere la risoluzione del contratto per inadempimento, nonché di richiedere il risarcimento dei danni.
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L'Appaltante può dichiarare inoltre risolto il contratto, oltre che nei casi previsti nel D.Lgs. 50/2016, anche nei seguenti casi:
quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, del divieto di subappal- to e delle ingiunzioni fattegli come disposto dagli articoli del presente Capitolato Speciale d’Appalto;
inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini im- posti dagli stessi provvedimenti
inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale.
nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall'Appaltante, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione degli interventi o per ritardo rispetto al programma di esecu- zione degli interventi, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'Appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;
nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008.
violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione del suc- cessivo art. 46, del presente Capitolato.
Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'at- testazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisio- ne assunta dall'Appaltante è fatta all'Appaltatore nelle forme previste ai termini di legge.
L'Appaltatore inadempiente è tenuto ad effettuare a proprie cure e spese la guardiania del 31
cantiere e la custodia dei materiali.
Art. 22 Controllo dei lavori
Ad apposita persona del Settore Opere per il Territorio e l’Ambiente o, in alternativa, a pro- fessionista incaricato dall'Amministrazione Comunale, è affidata la D. L. e il controllo tecnico dei lavori appaltati, fermo restando quanto non in contrasto con le disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
I lavori dovranno essere svolti in orario giornaliero normale; la Stazione Appaltante. previa comunicazione si riserva di far sospendere l'esecuzione degli stessi in occasione di festività, di particolari necessità o per motivi di ordine pubblico o di far eseguire i lavori in orari e giorni (anche festivi) che riterrà più idonei senza che per questo l'Impresa possa avanzare com- pensi o riserve. Ogni nota sull'andamento e sull'esecuzione dei lavori o eventuali riserve o contestazioni sarà notificata all'Impresa mediante Ordine di Servizio.
Il Direttore dei Lavori può procedere a controlli (anche parziali) su campione delle forniture oppure richiedere un attestato di conformità delle stesse alle prescrizioni richieste, rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
In ogni caso a fine lavori dovranno essere rilasciate dall’Appaltatore le certificazioni di legge dei materiali utilizzati.
Art. 23 Collaudo – Certificato di regolare esecuzione
Come previsto dall’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, per contratti di lavori di importo inferiore a €
1.000.000 e per le forniture e servizi inferiori alla soglia di cui all’Art. 35 è facoltà della stazio- ne appaltante sostituire il certificato di collaudo con il Certificato di Regolare Esecuzione
Alla scadenza del contratto, dopo sopralluogo contraddittorio, verrà constatata la completa esecuzione di tutte le opere sulla scorta di tutti i “verbali di attestazione ultimazione interven- to” e delle mail o pec, per ogni O.d.S con la quale viene comunicato la conclusione dei lavori in oggetto, verrà redatto il Certificato di Ultimazione dei Lavori nel loro complessivo, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione.
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Il Certificato di Regolare Esecuzione, da emettersi entro e non oltre tre mesi dalla data di ul- timazione dei lavori. I termini di inizio, le procedure delle operazioni, dovranno comunque ri- spettare le disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010 ove applicabile.
Qualora la Stazione Appaltante abbia la necessità di occupare o utilizzare, in tutto o in parte, le opere realizzate, prima del collaudo, può procedere con la consegna anticipata delle ope- re.
Art. 24 Presa in consegna dei lavori ultimati
I lavori ordinati vengono presi in consegna alla loro ultimazione, secondo le modalità indicate nei precedenti articoli.
Art. 25 Danni di forza maggiore
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibi- li o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.
L'Appaltatore e' tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.
Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Appal- tatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavo- ri. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i tre giorni dalla data dell'avvenimento.
L'Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavo- ri, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'ese- cuzione dell'accertamento dei fatti.
Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere, e' limitato all'importo dei lavori necessari 33
per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.
Art. 26 Rinvenimenti
Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, ne- gli scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all’Appaltante, salvo quan- to su di essi possa competere allo Stato. L’Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della direzione dei lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.
Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.
CAPO IV. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 27 Anticipazione
Ai sensi dell'art. 8 comma 3 bis del decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015 n. 11, è dovuta l’ anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale e verrà erogata, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei relativi lavori, accertata dal responsabile del procedimento.
Ai sensi dell'articolo 35 c. 18 del Codice dei Contratti l'erogazione dell'anticipazione è subor- dinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anti- cipazione (maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupe- ro dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori). L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
L'anticipazione del 20% sarà compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile, mentre nel caso di contratto sottoscritto nel cor- so dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno suc- cessivo ed è compensata nel corso dello stesso anno contabile.
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Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dal- la data di erogazione della anticipazione.
Art. 28 Modalità di contabilizzazione e di liquidazione
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni due mesi dalla con- segna dei lavori anche parziale, qualunque sia la cifra raggiunta. Al suo credito, verrà appli- cato il ribasso di gara e le prescritte ritenute
Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’art. 194 del Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010); lo stesso deve riportare l’indicazione “lavori a tutto il …” e la data di chiusura, ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione.
Entro lo stesso termine di cui sopra, il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, il quale deve esplicitamente riportare il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori con l’indicazione della data di emissione.
Il SAL, su espressa richiesta dell’Impresa, potrà essere emesso anche in tempi maggiori.
I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori o nella rata di saldo per i pa- gamenti suddetti.
La contabilizzazione delle opere a misura sarà fatta in base alle quantità dei lavori applicando l’Elenco Prezzi contrattuale. I lavori eseguiti in economia verranno computati in base a rap- porti o liste settimanali ed aggiunti alla contabilità generale dell’opera.
Qualora la D.L. lo ritenga opportuno, il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corri- spettivo, qualunque sia l'ammontare, potrà essere rilasciato dopo l'approvazione del certifica- to di collaudo o di regolare esecuzione e previo l’accertamento dell’adempimento dell’Appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi.
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A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavo- ratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della sta- zione appaltante del certificato di collaudo o della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore;
agli adempimenti di cui agli artt. 18,19 e 20 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
Il pagamento delle rate di acconto avverrà entro 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data emissione dei certificati di pagamento.
Il pagamento delle fatture verrà effettuato conformemente ai regolamenti, alle superiori di- sposizioni nazionali di carattere finanziario per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa.
L’importo stimato per ogni singolo intervento nelle schede riepilogative non é assolutamente vincolante per la Stazione Appaltante che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei cor- rispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. in base alle necessità manutentive per le opere in oggetto degli immobili comunali, regolarmente eseguiti dall’impresa. Gli impor- ti analitici dei singoli interventi sono tra loro compensabili, essendo un appalto a misura. Le eventuali economie risultanti alla scadenza rimarranno, pertanto, nella disponibilità della Sta- zione Appaltante che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rim- borso a qualsiasi titolo.
I lavori di oggetto dell’Appalto saranno remunerati di norma a misura, soggetti alla riduzione del ribasso percentuale offerto dall’operatore economico per l’aggiudicazione della procedura 36
di gara ad evidenza pubblica, e nel computo degli oneri della sicurezza (Decreto Legislativo n.81/2008) non soggetti ad alcun ribasso.
I prezzi unitari di aggiudicazione compensano:
a. circa i materiali, ogni spesa, nessuna eccettuata (per fornitura, trasporto, dazi ed eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali, perdita, sprechi, quant’altro), che ven- ga sostenuta per fornirli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
b. circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per dotare le maestranze medesime di at- trezzi ed utensili professionali, nonché per premi di assicurazioni sociali, per l’illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno e quant’altro;
c. circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d. circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'ope- ra, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi, di deposito, di cantie- re, di occupazione temporanea ed altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, e quant’altro occorre per dare il lavoro com- piuto a perfetta regola d'arte;
e. tutti gli tutti oneri diretti ed indiretti che l'affidatario dovrà sostenere a tale scopo, an- che se non esplicitamente richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi dell’Appalto.
Gli interventi devono essere eseguiti e contabilizzati secondo le ordinarie regole previste dal- la normativa sugli appalti e, in particolare, dal Codice dei Contratti, approvato con Decreto Legislativo 18/4/2016, n.50, dal regolamento approvato con D.P.R. 5/10/2010, n.207 relati- vamente agli articoli che restano in vigore nell’attuale periodo transitorio fino all’emanazione delle Linee guida ANAC e dei decreti MIT attuativi del Decreto Legislativo 50/2016 e dal Re- golamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145, per la parte vigente.
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Art. 29 Conto finale
Entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di fine lavori dell’intero appalto, il Direttore dei lavori provvederà a verificare che tutti gli interventi siano conclusi e provvederà a redigere il conto finale di cui all’art. 200 del D.P.R. 207/2010 dove verranno riepilogati tutti gli interventi eseguiti dall’Appaltatore.
Esso è sottoscritto dal direttore di lavori ed è trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui definitiva liqui- dazione ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato e alle condizioni di cui ai commi seguenti.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro un termine non superiore a 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine in- dicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo precedente, nulla ostando, è paga- ta, previa presentazione di regolare fattura fiscale, entro 45 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 102, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condi- zione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi del Codice dei contrat- ti e del Regolamento di attuazione ove applicabile.
La garanzia fideiussoria di cui al comma precedente deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
a. importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota 38
di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b. la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni do- po l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
c. la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
La concreta liquidazione delle rate di acconto, dello stato finale e lo svincolo della garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva e delle ulteriori ritenute di garanzia operate sull’importo progressivo degli interventi realizzati nell’Appalto, sono subordinati all’acquisizione da parte della stazione appaltante e, per essa, del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi di Legge. Qualora dai DURC dovessero emergere situazioni di irregolarità, la Stazione Appaltante pro- cederà ai sensi di legge.
L'impresa dovrà fornire al Direttore dei lavori i libri delle misure e l'ulteriore modulistica ne- cessaria per la contabilità e la liquidazione dei lavori senza onere e spesa a carico del Co- mune.
Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempesti- vamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
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CAPO V. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 30 Lavori a misura e lavori in economia
Gli interventi di cui al presente capitolato speciale d’appalto saranno compensati, come se- gue:
a. “a misura”, con le quotazioni riportate nel’Elenco Xxxxxx e nei prezzari di cui al precedente articolo 8, con applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore, al netto degli oneri per la si- curezza e, in mancanza, con gli eventuali “Nuovi prezzi”, da determinarsi sulla base di quan- to previsto dal Codice degli Appalti, con applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore, al netto degli oneri di sicurezza.
b. con il sistema dei lavori “in economia”, quando la valutazione “a misura” non risulti possibile o adeguata a giudizio della DL.
Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati separatamente e non sono soggetti a ribasso. Le prestazioni in economia potranno essere eseguite soltanto per esigenze eccezionali e so- lo nei limiti degli ordini impartiti e delle autorizzazioni concesse di volta in volta dal Respon- sabile del procedimento.
Il presente appalto non prevede la revisione prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del Codice Civile.
Per le prestazioni in economia gli operai messi a disposizione dall’appaltatore dovranno es- sere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti delle necessarie attrezzature e mezzi. Le mac- chine gli attrezzi ed i mezzi utilizzati dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le even- tuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficien- za.
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I prezzi delle somministrazioni in economia sono stabiliti come segue:
i. mercedi operai: per ogni ora di operaio specializzato, qualificato e comune, secondo quanto indicato sul libretto di lavoro, unico documento ritenuto valido ai fini del riconoscimen- to della qualifica della manodopera, è accreditabile all’esecutore l’importo rinveniente dall’applicazione delle tariffe e costi orari della manodopera desunti dalle tabelle dei contratti collettivi di lavoro cui l’impresa fa riferimento, incrementato del 15% per spese generali e del 10% per utili di impresa e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi ;
ii. per trasporti e noli di eventuali macchine e attrezzature, si farà riferimento ai costi del rilevamento della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano e pub- blicati mensilmente, incrementati del 15% per spese generali e del 10% per utili di impresa e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi;
iii. per i materiali i cui costi siano desunti dai prezzari allegati al presente capitolato, si appli- cherà il solo ribasso di gara;
Gli interventi e le forniture rese da Imprese specialistiche o concessionarie esclusive dovran- no essere sempre preventivamente autorizzati dalla DL sulla base di apposito preventivo e saranno compensate al costo effettivo della prestazione (mano d’opera, materiali, noli, utiliz- zo di particolari strumenti e mezzi d’opera, ecc..) risultante dalla relativa fattura, maggiorato di una quota pari al 15% (quindici per cento) per spese generali.
Le imprese specialistiche, in relazione a categorie e classi d’importo dei lavori da eseguire, in conformità al Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010) ove applicbile, ai sensi dell’art. 84 del DLgs 50/2016, dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente in materia, necessari per l'esecuzione dell'intervento.
Art. 31 Affidamento lavori extracontrattuali
La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facoltà di estendere l’importo contrattuale nei limiti di un quinto dell’importo di affidamento e l’ Impresa aggiudicataria è obbligata ad
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evadere tale richiesta, mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nel contratto principale.
Art. 32 Prezzi per lavori non previsti - Nuovi prezzi – materiali in genere
Per l’eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati previsti nell’elenco prezzi contrattuale i prezzi corrispondenti, si farà riferimento ai prezzi sta- biliti dal Listino prezzi per l’esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Pa- derno Dugnano vigente alla data di approvazione del presente C.S.A.
Nel caso in cui manchino le voci cercate, si procederà al concordamento dei nuovi prezzi ve- rificati secondo il calcolo di “analisi dei nuovi prezzi”, ovvero a discrezione della D.L. si prov- vederà in economia con operai, mezzi d’opera e provviste forniti dall’impresa o da terzi.
I nuovi prezzi determinati ai sensi del presente articolo saranno soggetti alla percentuale di ribasso contrattuale.
Il Direttore dei Lavori può procedere a controlli (anche parziali) su campione delle forniture oppure richiedere un attestato di conformità delle stesse alle prescrizioni richieste, rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
CAPO VI. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 33 Presa in consegna delle opere e ultimazione dei lavori
Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto dell’intervento, gli stessi saranno accettati dalla Direzione dei Lavori previo accertamento della loro conformità a quanto previsto nel contratto e richiesto dalla stessa D.L.
Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecu- zione, l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e la applicazione della penale prevista dall’articolo 14 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, in caso di ritardo.
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La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i lavori eseguiti dall’Impresa con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento, se questo ha avuto esito positivo, ovvero entro il termine assegnato dalla Direzione Lavori,
qualora si verifichi l’ipotesi contemplata dal precedente comma.
L’Impresa può chiedere che il verbale di consegna contenga indicazioni circa lo stato dei la- vori, al fine di essere garantita dai possibili danni che potrebbero essere arrecati da terzi alle opere eventualmente già realizzate, successivamente alla loro consegna.
Art. 34 Oneri a carico dell’Appaltatore
Saranno altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza;
l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;
l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità ri- sarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
la pulizia quotidiana delle aree e zone interessate dagli interventi, con il personale necessario;
l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per ga- rantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza;
la segnaletica necessaria a garantire la sicurezza del cantiere, nel rispetto delle disposizioni 43
legislative, nonché quella comunque ricollegabile agli interventi per i quali viene richiesta l’occupazione di suolo pubblico o l’apertura di cantiere stradale (quale ad es. la segnaletica necessaria per la chiusura al transito della strada e per la predisposizione di un percorso al- ternativo);
nell’esecuzione dei lavori devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regola- mento vigenti alla data di esecuzione dei lavori, tali adempimenti sono a carico dell’impresa esecutrice (a titolo esemplificativo stesura PIMUS, ecc.). L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle
«Norme tecniche per le costruzioni 2018» che aggiornano il decreto del Ministro delle infra- strutture 14 gennaio 2008.
L’Appaltatore è in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, causati a persone, animali o cose e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi di- pendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali fornitori, noleggiatori o imprese terze. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere l’Amministrazione sollevata ed indenne da ri- chieste di risarcimento danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. L’Appaltatore è in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione dell’esatto adempimento delle pre- stazioni oggetto del contratto.
CAPO VII. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 35 Rispetto delle norme di sicurezza
I lavori sono stati valutati ai fini dell’applicazione di tutte le norme vigenti in materia di sicu- rezza da attuare nei cantieri. Dall’analisi preventiva effettuata risulta che le lavorazioni da eseguire richiedano l’applicazione delle disposizioni impartite dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., il RUP incaricato dalla stazione appaltante committente provvederà a tutti gli adempimenti di competenza, compresi l’incarico del Coordinatore per la sicurezza, la redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
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I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di pre- venzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicu- rezza e igiene. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al tipo di intervento da effettuare, al personale e alle attrezzature utilizzate. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Dovranno essere osservate tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.
L’impresa è responsabile della sicurezza del cantiere e del rispetto delle altre norme legislati- ve e regolamenti vigenti in materia.
Qualora l’esecuzione dei lavori richieda l’applicazione delle disposizioni impartite dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., il committente provvederà a tutti gli adempimenti di sua competenza, com- presa la redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Se tali variazioni determineranno oneri aggiuntivi per l’impresa, si procederà ai sensi del Co- dice dei Contratti.
Art. 36 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
L’impresa è responsabile della sicurezza del cantiere e del rispetto delle altre norme legislati- ve e regolamenti vigenti in materia. L’impresa è tenuta al rispetto del piano di sicurezza e di coordinamento qualora il cantiere rientri nelle tipologie previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte inte- grante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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Art. 37 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, e dell’allegato XVII al D.Lgs. n° 81/2008, l’Appaltatore deve tra- smettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita xxxxxx- sta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima del- la redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali com- parativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validi- tà, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) la conferma dei dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, let- tera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n° 81/2008. Se l’impresa occupa fino a 10 la- voratori, ai sensi dell’art. 29, comma 5, primo periodo, del D.Lgs. n° 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n° 81/2008.
g) una dichiarazione di accettazione delle Linee guida per la redazione dei singoli Piani di Sicu- rezza e di coordinamento di cui all’art. 44;
h) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo
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l’eventuale differimento ai sensi dell’art. 46 o dichiarazione del legale rappresentante di cia- scuna impresa di impegno ad adeguarsi alle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Sta- zione Appaltante e dell’Appaltatore.
Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere assolti anche dai lavoratori auto- nomi che prestano la loro opera in cantiere.
L’impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’art. 16 del D.Lgs. n° 81/2008.
L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi precedenti, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente
2. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere assolti:
a) dall’Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il con- sorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei la- vori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l’impresa affidataria, ai fini dell’art. 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n° 81/2008 è indi- viduata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
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e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’Appaltatore è un consorzio ordinario; l’impresa affidataria, ai fini dell’art. 89, comma 1, let- tera i), del D.Lgs. n° 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consor- zio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
3. Fermo restando quanto previsto all’art. 47, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazio- ne Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’art. 16 del D.Lgs. n° 81/2008.
4. L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi precedenti, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore au- tonomo non previsti inizialmente.
Art. 38 Piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’Appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposi- zione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’art. 100 del D.Lgs. n° 81/2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al ci- tato D.Lgs. n° 81/2008.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicu- rezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza so- pravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurez- za in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 41.
3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costitui- sce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’art. 14 e nelle more degli stessi
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adempimenti:
a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l’inizio dei lavori di cui all’art. 13, dandone atto nel verbale di consegna;
b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi dell’art. 21.
4. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà richiamare per iscritto l’Appaltatore al rispetto della normativa antinfortunistica e al Piano di Sicurezza. In caso di accertato inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei cantieri, lo stesso Coordinatore per l’esecuzione dei la- vori, previa comunicazione al Committente, dovrà richiedere l’intervento degli Enti preposti alla sorveglianza. Il Committente potrà procedere alla messa in mora finalizzata all’eventuale risolu- zione del contratto.
Art. 39 Piano operativo di sicurezza
1. L’Appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione o comunque prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsa- bilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicu- rezza è redatto con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato a ogni muta- mento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione Appaltante, per il tramite dell’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17, del Codice dei contratti l’Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’art. 48, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In ogni caso trova ap-
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plicazione quanto previsto dall’art. 42, comma 4.
4. Ai sensi dell’art. 96, comma 1-bis, del D.Lgs. n° 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli Operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti Operatori gli obblighi di cui all’art. 26 del citato D.Lgs. n° 81/2008.
5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicu- rezza e di coordinamento.
6. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integran- te del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 40 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio ga- rantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavora- tori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L’Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vinco- lanti per l’Appaltatore.
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3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, pro- rogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la sicurezza non si pronun- cia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accogli- mento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano va- riazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modifica- zioni e integrazioni comportano maggiori costi per l’Appaltatore, debitamente provati e docu- mentati, e se la Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 41 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi pe- riodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore della sicurezza, l’iscrizione alla CCIAA, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore è te- nuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano pre- sentato dall’Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di im- prese, detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
2. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’Appaltatore è solidalmente respon- 51
sabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicu- rezza.
3. Ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.Lgs. n° 81/2008, l’Appaltatore è obbligato:
• a osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n° 81/2008 e all’allegato XIII;
• a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurez- za e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli artt. da 108 a 155 del D.Lgs. n° 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
• a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori af- fidati;
• ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto at- tiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
4. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizza- te.
5. L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
6. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’art. 42 oppure agli artt. 44, 45, 46 o 47.
Art. 42 Obblighi dell’impresa in materia di sicurezza e trattamento e tutela dei lavora- tori
Xxxxx tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, l’Impresa aggiudica- 52
taria dell’appalto è, altresì, tenuta a:
a. ad istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella di chiunque altro operi nello stesso ambiente.
b. si impegna inoltre, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalla L.R.T. 38/2007 a:
c. utilizzare personale e mezzi idonei per l’esecuzione del servizio;
x. xxxx adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;
x. controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro da parte del proprio personale;
f. predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte;
g. mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro, adottando misure particolari nel caso in cui nell’ambiente operino addetti facenti capo a datori di lavoro diversi
h. raccordarsi con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori, per il tramite del- la Direzione dei Lavori, per coordinare i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori e per cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro;
i. scambiare, ove necessario, le informazioni con il Soggetto Responsabile della struttu- ra interessata dai lavori, per il tramite della Direzione dei Lavori, al fine di eliminare i rischi connessi alle interferenze con le diverse attività lavorative e per avere un reciproco scambio di informazioni in merito ai rischi lavorativi specifici, al fine di porre in atto tutte le misure di prevenzione e protezione idonee, ivi compresa la scelta dei dispositivi di protezione indivi- duale, quando necessari;
x. portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi all'esecuzione dei lavori;
k. disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali 53
di protezione appropriati ai rischi connessi alle lavorazioni eseguite;
l. curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti e in regola con le prescrizioni di legge;
m. richiedere, ove necessario, per il tramite della Direzione dei Lavori, l'autorizzazione del Soggetto Responsabile della struttura interessata dai lavori, prima di effettuare interventi che potrebbero comportare la disattivazione degli impianti generali;
n. richiedere preventiva autorizzazione alla Direzione dei Lavori, in tutti i casi di impiego temporaneo di utensili, attrezzature o macchine di proprietà della Stazione Appaltante;
o. garantire e mantenere l'integrità degli strumenti di proprietà della Stazione Appaltante;
p. attenersi alle norme che saranno emanate dalla Direzione dei Lavori nell’intento di ar- recare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai lavori, anche se ciò comporti l’esecuzione degli stessi a gradi, limitando l’attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale dell’Impresa a percorsi più lunghi e disagiati;
q. osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assicu- razione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità e di vecchiaia, e le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate nel corso dell’appalto;
r. adottare, nell’esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele di qualsiasi gene- re, atti a garantire l’incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1965, n. 164, e successive modifiche ed integrazioni;
s. fornire ed installare cartelli e segnali luminosi notturni e qualsiasi altro strumento ido- neo a garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
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t. utilizzare, per i lavori oggetto dell’appalto, personale munito di idonea qualificazione professionale e a conoscenza di tecniche adeguate alle esigenze proprie di ogni specifico la- voro e tali, comunque, da garantire il corretto e regolare funzionamento degli impianti e delle apparecchiature che sarà chiamato a gestire e a utilizzare.
u. L'impresa si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del contratto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normati- ve e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto appli- cabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato; 3. L'impresa si ob- bliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
v. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
w. L'impresa e, per suo tramite, dovranno trasmettere all'Amministrazione ed al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclu- sa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici e periodicamente, con cadenza quadrime- strale, durante l'esecuzione degli stessi, la copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collet- tiva. Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
x. All'infuori dell'orario normale — come pure nei giorni festivi — l'impresa non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'impre- sa; se, a richiesta dell'impresa, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'impresa non avrà diritto a compenso od indennità di sorta.
y. A garanzia degli obblighi inerenti la tutela dei lavoratori sarà operata sull'importo netto 55
progresivo dei lavori una ritenuta dello 0,50 per cento e se l'Affidatario trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede l'Amministrazione a carico del fondo formato con detta ri- tenuta, salvo le maggiori responsabilità dell'Affidatario.
CAPO VIII. CAUZIONI E GARANZIE
Art. 43 Cauzione provvisoria e definitiva
Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione prov- visoria, con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui al bando di gara e al disciplinare di gara o alla lettera di invito e può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del de- posito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004,
n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 93 del Codice dei contratti.
La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma precedente lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garan- zia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concor- rente dell’appalto o della concessione.
Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al secondo comma e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formal- mente la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate.
La cauzione definitiva di cui all'art.103 del Codice deve essere prestata al momento della sot- 56
toscrizione dell’Appalto.
Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non con- forme alle richieste dalla Stazione Appaltante non si procederà alla stipulazione del contratto di Appalto.
La garanzia definitiva dovrà prevedere:
a. la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile;
b. l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
c. l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del Codice.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 93 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usu- fruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria.
Art. 44 Polizze assicurative obbligatorie a carico dell’affidatario
L'Appaltatore assume su di sé ogni responsabilità connessa con l’esecuzione delle presta- zioni oggetto dell’appalto e, in particolare, con la conduzione e manutenzione degli immobili e degli impianti oggetto del contratto ed è pertanto tenuta all'osservanza di tutte le leggi, le norme e i regolamenti vigenti in materia.
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Ai sensi dell'articolo 103 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, l'Impresa è obbliga- ta, prima della sottoscrizione dell’Appalto, a produrre una polizza assicurativa che tenga in- denne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, nellla forma «Contractors All Risks» (C.A.R.)- fatti salvi quelli derivanti da errori di progetta- zione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore -, con un massi- male pari a € 1.000.000,00 (unmilione/00) e che preveda anche una garanzia di responsabili- tà civile per danni a terzi (R.C.T.) nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, con un massimale di € 500.000,00 (cinquecen- tomila/00).
La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendo- no compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, del- la Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.
La polizza deve coprire l'intero periodo dei lavori fino al termine previsto per l'emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi. La garanzia assicurativa prestata dall'Impresa aggiudicataria dell’appalto copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.
Nel caso venga richiesta l’anticipazione l’Appaltatore dovrà prestare apposita garanzia fi- deiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione (maggiorato del tasso di in- teresse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori).
CAPO IX. NORME FINALI
Art. 45 Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
Le imprese affidatarie assumeranno tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Le stesse si obbligheranno tra l’altro a trasmettere alla Stazione Ap- paltante, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, dai quali si pos-
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sa riscontrare l’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di traccia- bilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta degli stessi.
Il mancato rispetto di tale legge comporta la risoluzione espressa del contratto per grave ina- dempimento contrattuale e la contestuale informazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.
Art. 46 Risoluzione del Contratto – clausola risolutiva espressa diritto di recesso.
Qualora la tardiva esecuzione e/o la mancata esecuzione degli “Ordini di Servizio”, cumulati tra loro, si verifichino per più di quattro volte, l'Amministrazione si riserva di provvedere alla risoluzione del contratto senza ulteriore incombenza e con semplice atto amministrativo e in- camerando la cauzione.
L'Appaltante può dichiarare inoltre risolto il contratto, oltre che nei casi previsti nel D.Lgs. 50/2016, anche nei seguenti casi:
quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, del divieto di subappal- to e delle ingiunzioni fattegli come disposto dagli articoli del presente Capitolato Speciale d’Appalto;
inadempimento alle disposizioni del Direttore dell’esecuzione dell’affidamento dei lavori ri- guardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti
inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale.
nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall'Appaltante, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione degli interventi o per ritardo rispetto al programma di esecu- zione degli interventi, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'Appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;
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nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008.
violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'at- testazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisio- ne assunta dall'Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento, da parte dell'Appaltante, dello stato di consistenza degli interventi e la redazione dell’inventario degli oggetti di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai fini del riappalto degli interventi di completamento.
L'Appaltatore inadempiente è tenuto ad effettuare a proprie cure e spese la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali.
Art. 47 Xxxxx subiti dall’impresa durante l’esecuzione dei lavori
L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel cantiere nel corso dei lavori.
Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme di cui all'articolo 348 della Legge del 20 marzo 1865, n. 2248, all'articolo 14 del Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pub- blici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000, n. 145, e il
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ove applicabile.
L'Impresa è comunque tenuta ad adottare, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misu- re preventive atte ad evitare i predetti danni.
Si precisa, inoltre, che l’Impresa dovrà farsi carico di ogni assistenza muraria in qualsivoglia condizione di cantiere.
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Art. 48 Obblighi ed oneri diversi a carico dell'impresa
L’Impresa senza diritto a compenso o indennizzo o rivalsa, essendo tutto compreso nei prez- zari annessi al presente Capitolato Speciale d’Appalto nonché nell’offerta da essa presenta- ta, dovrà:
a. collaborare con i tecnici della Stazione Appaltante sia nelle verifiche che nella compi- lazione dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant’altro sia ritenuto necessario;
b. espletare, di sua iniziativa, tutte le pratiche presso gli uffici competenti per denunce, concessioni di permessi, rilascio di autorizzazioni e licenze e quant’altro sia necessario per l’esecuzione ed il completamento dei lavori, e pagare le relative spese e le eventuali contrav- venzioni, comprese quelle per l’eventuale mancanza di qualsiasi licenza, con esonero dell’Amministrazione da qualsiasi onere e/o responsabilità a suo carico;
c. eseguire, eventualmente, i lavori anche in ambienti con attività in corso, che non do- vranno in alcun modo essere interrotte, con tutti gli oneri che ne derivano;
d. mantenere la disciplina, fare osservare i regolamenti e le disposizioni in vigore all’atto dei lavori, sostituire i rappresentanti e gli operai per i quali la Direzione dei Lavori ritenga ne- cessario l’allontanamento, anche immediato;
e. permettere, rinunziando a qualsiasi eccezione, l’accesso e la permanenza sui luoghi interessati dai lavori al personale addetto all’esecuzione di altri lavori non compresi nell’appalto o esclusi dal presente Capitolato, che la Stazione Appaltante abbia affidato ad al- tre Imprese o che intenda eseguire con proprio personale;
f. pagare multe, ammende od altre sanzioni pecuniarie o penali derivanti dalla inosser- vanza, da parte dell’Impresa, delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, liberandone esplicitamente e nel modo più ampio e completo la Stazione Appal- tante;
g. osservare e far osservare dai dipendenti un comportamento rispettoso nei confronti 61
dei rappresentanti e/o dipendenti della Stazione Appaltante;
h. procedere alla discarica e/o provvedere all’allontanamento, a lavori ultimati, di qual- siasi materiale di risulta o mezzo d’opera non più utilizzato;
i. provvedere alla pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate;
j. realizzare ogni e qualsiasi opera e/o adottare accorgimenti finalizzati a garantire l’igiene e la sicurezza sul lavoro.
Art. 49 Responsabilità dell'impresa
L’Impresa è responsabile, tanto verso la Stazione Appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa causati durante l’esecuzione dei lavori.
È obbligo dell'Impresa adottare - nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere
- tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.
L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la Stazione Appaltante ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.
L’Impresa è tenuta all’osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, e nell’espletamento dei lavori dovrà adottare i procedimenti e le cautele neces- sarie per garantire l’incolumità del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle di- sposizioni vigenti in materia.
Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sulla Impresa medesima, restan- done sollevata la Stazione Appaltante.
Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigi- xxxxx dell’Impresa e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito.
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Entro i 3 giorni precedenti l’inizio dei singoli interventi, l’Impresa aggiudicataria dovrà comuni- care in forma scritta l’elenco nominativo del personale che sarà utilizzato negli interventi di manutenzione, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, con la indicazione degli estremi, per ciascuno di essi, di un documento di riconoscimento in corso di validità le- gale.
L’Impresa dovrà esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaltante il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalla vigente normativa.
Entro i 3 giorni precedenti l’avvio dei singoli interventi, l’Impresa deve, inoltre, provvedere a nominare il referente per la sicurezza.
Più in generale, l’Impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garan- tire, a proprie cura e spese, la completa sicurezza e l’incolumità del personale e di terzi e ad evitare i danni a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia responsabilità.
Art. 50 Rispetto ambientale
Al fine di ridurre i fattori di pregiudizio e disturbo alla collettività, nonché eventuali danni e in- fortuni a persone e/o a cose, l’Impresa aggiudicataria, dovrà osservare le seguenti prescri- zioni, ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza :
a. i posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi dalla eventuale ca- duta dei materiali in dipendenza delle attività lavorative;
b. nei lavori che possono dar luogo alla produzione di schegge o materiali contundenti, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamen- te addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano nelle vicinanze;
c. nel cantiere, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, deve essere si- stemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (man- tovana) per la protezione in caso di caduta dei materiali dall'alto;
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d. il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto e durante i lavori di demo- lizione è necessario provvedere alla riduzione del sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta;
e. le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono essere articolate in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i luoghi rispetto ai quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo;
f. l’utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato;
g. i macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale caricatrici, dovranno essere conformi, per quanto riguar- da le emissioni acustiche, alle prescrizioni contenute nella vigente normativa in materia;
h. i rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel ri- spetto di quanto disposto dalla vigente normativa in materia.
Art. 51 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.
L’aggiudicatario deve rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.
Art. 52 Custodia del cantiere
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche duran- te periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 53 Cartello di cantiere
L’appaltatore deve predisporre ed esporre nel luogo oggetto delle singole prestazioni, secon- do le indicazioni della D.L., almeno un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei 64
LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL e s.m.i, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art. 54 Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a. le spese contrattuali di cui all’art. 8 del Capitolato generale (D.M. 145/2000);
b. le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali, diversi dalla stazione appaltante o alla stessa riconducibili, (permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamen- te o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
x. xx xxxxx, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
Sono altresì a carico dell’affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori som- me sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’art. 8 del capitolato gene- rale d’appalto.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indiret- tamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto (D.M. 145/2000).
Art. 55 Osservanza di leggi e regolamenti
Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto il rappor- to contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e re- golamentari applicabili in materia di lavori pubblici.
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Art. 56 Riservatezza delle informazioni
Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d’Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento am- ministrativo.
Inoltre l’impresa affidataria in considerazione dei luoghi istituzionali ove andrà a svolgere l’attività dovrà garantire la riservatezza di tutte le informazioni che per le finialità della sua at- tività acquisirà durante il corso dei lavori sia in relazione all’attività propria che dei propri col- laboratori e/o subbappaltatori.
Art. 57 Codice comportamento – disposizioni anticorruzione
L’appaltatore si obbliga al rispetto del Codice di Comportamento di cui al DPR 62/2013 repe- ribile anche sul sito internet del comune di Paderno Dugnano all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx /Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali.
La violazione degli obblighi ivi previsti, comporterà per l’Amministrazione comunale la facoltà di risolvere il contratto qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia rite- nuta grave.
Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, l’appaltatore attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incari- chi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell’appaltatore stesso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Art. 58 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale
Ai sensi degli artt. 6 e 67 del D. Lgs. n. 159 del 2011, per il soggetto appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, in base alla co- municazione antimafia (art. 84, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011), rilasciata dalla Prefettura.
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L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche tempora- nea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Art. 59 Definizioni delle controversie
Per la definizione di eventuali controversie tra l’Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, verrà demandata al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
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CAPO X. QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO - ORDINE A TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
Parte I - QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
Art. 60 Prescrizioni generali – Prove
I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere dovranno pervenire da località ritenute dall’impresa di sua convenienza, purché siano riconosciuti dalla direzione lavori di buona qualità in relazione alla natura del loro impiego. L’impresa ha l’obbligo di prestarsi, tut- te le volte che la direzione lavori lo riterrà necessario, alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi e delle varie categorie di impasti cementizi; essa provvederà a tutte sue spese al prelevamento ed invio dei campioni ed alla esecuzione delle prove necessarie presso gli Isti- tuti sperimentali a ciò autorizzati. Dei campioni può essere ordinata la conservazione negli uf- fici municipali, munendoli di sigilli e firme della direzione lavori e dell’impresa nei modi più atti a garantire l’autenticità. L’impresa è obbligata a rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dalla direzione lavori ed a demolire le opere costruite con i materiali non riconosciuti di buona qualità. In particolare i materiali e le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi a quanto prescritto dalle norme CEI.
Art. 61 Acque e leganti idraulici
L’acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose o colloidali.
I cementi ed i leganti idraulici da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere alle pre- scrizioni di accettazione di cui alle norme vigenti.
Di norma si impiegherà cemento del tipo “325” e “425”. I cementi ed i leganti in genere do- vranno essere conservati in sacchi sigillati originali in magazzini coperti, su tavolati in legno, ben riparati dall’umidità e se sciolto in silos.
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Qualora in qualsiasi momento si accerti che il cemento, per effetto di umidità, non sia polve- rulento ma agglutinato o grumoso, esso sarà allontanato dal cantiere.
Art. 62 Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso, sabbie
a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.
b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 (“Caratteristiche tecniche e requi- siti dei leganti idraulici”) nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (“Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”).
c) Cementi e agglomerati cementizi.
1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 3 giugno 1968 (“Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi”) e successive modifiche.
Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972.
2) A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n.
126 (“Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi”) (dal 11.3.2000 sostituito dal D.M.Industria 12 luglio 1999, n.314), i cementi di cui all'art. 1 lettera
A) della legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della leg- ge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di
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produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.
3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2230.
e) Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macina- zione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, sce- vro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti.
Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'art. 6.
f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovrà superare il 2%. L’Appaltatore dovrà inoltre mettere a disposizione della Direzione Lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla norma UNI 2332-1.
La sabbia utilizzata per le murature dovrà avere grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2, UNI 2332-1.
La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature e le murature a faccia vista dovrà avere grani passanti attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332-1.
La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto nell’All. 1 del D.M. 3 giugno 1968 e dall’All. 1 x.xx 1.2. D.M. 9 gennaio 1996.
La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E’ assolutamente vietato l’uso di sabbia marina.
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Art. 63 Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte
1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costi- tuiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.
La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.
2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:
- fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidifi- canti-acceleranti; antigelo- superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione il Di- rettore dei lavori potrà far eseguire prove od accettare l'attestazione di conformità alle norma secondo i criteri dell'art. 6.
3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le pre- scrizioni di cui al D.M. 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative.
Art. 64 Elementi di laterizio e calcestruzzo
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calce- struzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calce- struzzo normale, calcestruzzo alleggerito.
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle pre- scrizioni contenute nel D.M. 20 novembre 1987 (“Norme tecniche per la progettazione, ese- cuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento”).
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, 71
insieme a quelle della norma UNI 8942-2.
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti al- le prescrizioni del succitato D.M. 20 novembre 1987.
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni con- tenenti i risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel D.M. di cui sopra
E' facoltà del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produt- tore.
Art. 65 Prodotti per pavimentazione
1) Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rive- stimento dell'intero sistema di pavimentazione. Detti prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procede- re ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura.
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, umidità, sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.
I prodotti saranno forniti su appositi pallet opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti.
Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche principali nonché le istruzioni per movimentazione, sicurezza e posa.
Art. 66 Prodotti per rivestimenti interni ed esterni
Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento 72
verticali (pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio. I prodotti si distinguono: a seconda del loro stato fisico in:
rigidi (rivestimenti in pietra, ceramica, vetro, alluminio, gesso, ecc.);
flessibili (carte da parati, tessuti da parati, ecc.);
fluidi o pastosi (intonaci vernicianti rivestimenti plastici ecc.). a seconda della loro collocazione:
per esterno;
per interno.
a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento:
di fondo;
intermedi;
di finitura.
Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle pre- scrizioni.
Parte II MODO DI ESECUZIONE DI OGNI LAVORAZIONE
Art. 67 Sistemi per rivestimenti interni ed esterni
1 - Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura diversa, omogenei o di- somogenei che realizzano la finitura dell'edificio. I sistemi di rivestimento si distinguono, a seconda della loro funzione in:
- rivestimenti per esterno e per interno; 73
- rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressività;
- rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc.
2 - Sistemi realizzati con prodotti rigidi.
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed a completamento del proget- to con le indicazioni seguenti:
a) per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari) si pro- cederà alla posa su letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensa- zione e curando la sufficiente continuità dello strato stesso, lo spessore, le condizioni am- bientali di posa (tempera ed umidità) e di maturazione. Si valuterà inoltre la composizione della malta onde evitare successivi fenomeni di incompatibilità chimica o termica con il rive- stimento e/o con il supporto.
Durante la posa del rivestimento si curerà l'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la pla- narità della superficie risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali. In alternativa alla posa con letto di malta si procederà all'esecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, planarità, ecc. in modo da applicare successivamen- te uno strato di collegamento (od ancoraggio) costituito da adesivi aventi adeguata compati- bilità chimica e termica con lo strato ripartitore e con il rivestimento. Durante la posa si pro- cederà come sopra descritto.
b) Per le lastre di pietra, calcestruzzo, fibrocemento e prodotti similari si procederà alla posa mediante fissaggi meccanici (elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci, zanche e similari) a loro volta ancorati direttamente nella parte muraria e/o su tralicci o simila- ri. Comunque i sistemi di fissaggio devono garantire una adeguata resistenza meccanica per sopportare il peso proprio e del rivestimento, resistere alle corrosioni, permettere piccole re- golazioni dei singoli pezzi durante il fissaggio ed il loro movimento in opera dovuto a varia- zioni termiche.
Il sistema nel suo insieme deve avere comportamento termico accettabile, nonché evitare di essere sorgente di rumore inaccettabile dovuto al vento, pioggia, ecc. ed assolvere le altre
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funzioni loro affidate quali tenuta all'acqua, ecc. Durante la posa del rivestimento si cureran- no gli effetti estetici previsti, l'allineamento o comunque la corretta esecuzione di giunti (so- vrapposizioni, ecc.), la corretta forma della superficie risultante, ecc.
c) Per le lastre, pannelli, ecc. a base di metallo o materia plastica si procederà analogamente a quanto descritto in b) per le lastre.
Si curerà in base alle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento, la esecuzione dei fissag- gi e la collocazione rispetto agli strati sottostanti onde evitare incompatibilità termiche, chimi- che od elettriche. Saranno considerate le possibili vibrazioni o rumore indotte da vento, piog- gia, ecc.
Verranno inoltre verificati i motivi estetici, l'esecuzione dei giunti, la loro eventuale sigillatura, ecc.
3 - Sistemi realizzati con prodotti flessibili.
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto con prodotti costituiti da carte da parati (a base di carta, tessili, fogli di materie plastiche o loro abbinamenti) aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile ed a completamento del progetto devono rispondere alle indicazioni seguenti.
A seconda del supporto (intonaco, legno, ecc.), si procederà alla sua pulizia ed asportazione dei materiali esistenti nonché al riempimento di fessure, piccoli fori, alla spianatura di piccole asperità, ecc. avendo cura di eliminare, al termine, la polvere ed i piccoli frammenti che pos- sono successivamente collocarsi tra il foglio ed il supporto durante la posa.
Si stenderà uno strato di fondo (fissativo) solitamente costituito dallo stesso adesivo che si userà per l'incollaggio (ma molto più diluito con acqua) in modo da rendere uniformemente assorbente il supporto stesso e chiudere i pori più grandi. Nel caso di supporti molto irregolari e nella posa di rivestimenti particolarmente sottili e lisci (esempio tessili) si provvederà ad applicare uno strato intermedio di carta fodera o prodotto similare allo scopo di ottenere la le- vigatezza e continuità volute.
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Si applica infine il telo di finitura curando il suo taglio preliminare in lunghezza e curando la concordanza dei disegni, la necessità di posare i teli con andamento alternato, ecc.
Durante l'applicazione si curerà la realizzazione dei giunti, la quantità di collante applicato, l'esecuzione dei punti particolari quali angoli, bordi di porte, finestre, ecc., facendo le oppor- tune riprese in modo da garantire la continuità dei disegni e comunque la scarsa percepibilità dei giunti.
4 - Sistemi realizzati con prodotti fluidi.
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto (con prodotti costituiti da pitture, vernici impregnanti, ecc.) aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile ed a completamento del progetto devono rispondere alle indicazioni seguenti:
a) su pietre naturali ed artificiali:
- impregnazione della superficie con siliconi o olii fluorurati, non pellicolanti, resistenti agli U.V., al dilavamento, agli agenti corrosivi presenti nell'atmosfera.
b) su intonaci esterni:
- tinteggiatura della superficie con tinte alla calce o ai silicati inorganici;
- pitturazione della superficie con pitture organiche;
c) su intonaci interni:
- tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;
- pitturazione della superficie con pitture organiche o ai silicati organici;
- rivestimento della superficie con materiale plastico a spessore;
- tinteggiatura della superficie con tinte a tempera;
d) su prodotti di legno e di acciaio.
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I sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed in loro mancanza (od a loro integrazione) si intendono realizzati secondo le indicazioni date dal produttore ed ac- cettate dalla Direzione dei Lavori; le informazioni saranno fornite secondo le norme UNI 8758 o UNI 8760 e riguarderanno:
- criteri e materiali di preparazione del supporto;
- criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato di fondo, ivi comprese le condizioni am- bientali (temperatura, umidità) del momento della realizzazione e del periodo di maturazione e le condizioni per la successiva operazione;
- criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato intermedio, ivi comprese le condizioni cita- te all'allinea precedente per la realizzazione e maturazione;
- criteri e materiali per lo strato di finitura, xxx comprese le condizioni citate al secondo allinea.
e) Durante l'esecuzione, per tutti i tipi predetti, si curerà per ogni operazione la completa ese- cuzione degli strati, la realizzazione dei punti particolari, le condizioni ambientali (temperatu- ra, umidità) e la corretta condizione dello strato precedente (essiccazione, maturazione, as- senza di bolle, ecc.) nonché le prescrizioni relative alle norme di igiene e sicurezza.
5- Il Direttore dei lavori per la realizzazione del sistema di rivestimento opererà come segue.
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati più significativi, verificherà che il risultato delle operazioni predette sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione che è attribuita all'ele- mento o strato realizzato.
In particolare verificherà:
- per i rivestimenti rigidi, le modalità di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti e quanto ri- portato nel punto loro dedicato, eseguendo verifiche intermedie di resistenza meccanica, ecc.;
- per i rivestimenti con prodotti flessibili (fogli), la corretta esecuzione delle operazioni descrit- 77
te nel relativo punto;
- per i rivestimenti fluidi od in pasta, il rispetto delle prescrizioni di progetto o concordate co- me detto nel punto a), verificando la loro completezza, ecc. specialmente delle parti difficil- mente controllabili al termine dei lavori.
b) A conclusione dei lavori eseguirà prove (anche solo localizzate), con facili mezzi da cantie- re, creando sollecitazioni compatibili con quelle previste dal progetto o comunque simulanti le sollecitazioni dovute all'ambiente, agli utenti futuri, ecc. Per i rivestimenti rigidi verificherà in particolare il fissaggio e l'aspetto delle superfici risultanti; per i rivestimenti in fogli, l'effetto fi- nale e l'adesione al supporto; per quelli fluidi la completezza, l'assenza di difetti locali, l'ade- renza al supporto.
Art. 68 Esecuzione delle pavimentazioni
68.1 - Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di con- sentire o migliorare il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.
Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
- pavimentazioni su strato portante;
- pavimentazioni su terreno (cioè dove la funzione di strato portante del sistema di pavimen- tazione è svolta dal terreno).
68.2 - Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sa- rà composta dai seguenti strati funzionali.
Nota: Costruttivamente uno strato può assolvere una o più funzioni.
a) La pavimentazione su strato portante avrà quali elementi o strati fondamentali:
1) lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai ca- 78
richi permanenti o di esercizio;
2) lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali scorrimenti differenziali tra strati contigui;
3) lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni mecca- niche impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti meccanici sensibilmente differenziati;
4) lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore(o portante);
5) lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono diventare fondamentali:
6) strato impermeabilizzante, con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata im- permeabilità ai liquidi ed ai vapori;
7) strato di isolamento termico, con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento termico;
8) strato di isolamento acustico, con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento acustico;
9) strato di compensazione, con funzione di compensare quote, pendenze, errori di planarità ed eventualmente incorporare impianti (questo stato frequentemente ha anche funzione di strato di collegamento).
b) La pavimentazione su terreno avrà quali elementi o strati funzionali:
1) il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla pavimentazione;
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2) lo strato impermeabilizzante (o drenante);
3) lo strato ripartitore;
4) lo strato di compensazione e/o pendenza;
5) il rivestimento.
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, altri strati complementari possono essere previsti.
- Per la pavimentazione su strato portante sarà effettuata la realizzazione degli strati utiliz- zando i materiali indicati nel progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti.
1) Per lo strato portante, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento al- le prescrizioni già date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalli- che, sulle strutture miste acciaio e calcestruzzo sulle strutture di legno, ecc.
2) Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferi- mento alle prescrizioni già date per i prodotti quali sabbia, membrane a base sintetica o bitu- minosa, fogli di carta o cartone, geotessili o pannelli di fibre vetro o roccia.
Durante la realizzazione si curerà la continuità dello strato, la corretta sovrapposizione o rea- lizzazione dei giunti e l'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.
3) Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle prescrizioni già date per i prodotti quali calcestruzzo armato o non, malte, cementizie, la- stre prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di legno.
Durante la realizzazione si curerà, oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a con- tinuità e spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con passaggi di elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche loca-
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lizzate od incompatibilità chimico fisiche.
Sarà infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarità, rugosità, ecc. adeguate per lo strato successivo.
4) Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferi- mento alle prescrizioni già date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base ce- mentizia e, nei casi particolari, alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio, mec- canici o di altro tipo.
Durante la realizzazione si curerà la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferi- mento agli spessori e/o quantità consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da ri- fiuto od insufficienza che può provocare scarsa resistenza od adesione. Si verificherà inoltre che la posa avvenga con gli strumenti e nelle condizioni ambientali (temperatura, umidità) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore.
5) Per lo strato di rivestimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferi- mento alle prescrizioni già date nell'articolo sui prodotti per pavimentazioni.
Durante la fase di posa si curerà la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.) nonché le caratteristiche di planarità o comunque delle conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione.
6) Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua, barriera o schermo al vapore, valgono le indicazioni fornite per questi strati all'articolo sulle coperture continue.
7) Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all'artico- lo sulle coperture piane.
8) Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento per i prodotti alle prescrizioni già date nell'apposito articolo.
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Durante la fase di posa in opera si curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la continuità dello strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizza- zione accurata dei risvolti ai bordi e nei punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sa- rà verificato, nei casi dell'utilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc., il corretto posiziona- mento di questi elementi ed i problemi di compatibilità meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostante e sovrastante.
9) Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di col- legamento (per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20 mm).
4 - Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazione degli strati sarà effettuata utilizzando i materiali indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
10) Per lo strato costituito dal terreno si provvederà alle operazioni di asportazione dei vege- tali e dello strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla ba- se delle sue caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticità, massa volumica, ecc. si pro- cederà alle operazioni di costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla formazione di eventuale correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli ade- guate caratteristiche meccaniche, di comportamento all'acqua, ecc. In caso di dubbio o con- testazione si farà riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stra- dali.
11) Per lo strato impermeabilizzante o drenante si farà riferimento alle prescrizioni già fornite per i materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le mas- sicciate (o alle norme CNR sulle costruzioni stradali) ed alle norme UNI e/o CNR per i tessuti nontessuti (geotessili). Per l'esecuzione dello strato si adotteranno opportuni dosaggi granu- lometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conferire allo strato resistenza meccanica, resistenza al gelo, limite di plasticità adeguati. Per gli strati realizzati con geotessili si curerà la continuità dello strato, la sua consistenza e la corretta esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture verticali, ecc.
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In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.
Nota: Questo strato assolve quasi sempre anche funzione di strato di separazione e/o scor- rimento.
12) Per lo strato ripartitore dei carichi si farà riferimento alle prescrizioni contenute sia per i materiali sia per la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglome- rati bituminosi alle prescrizioni della UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. In generale si curerà la corretta esecuzione degli spessori, la continuità degli strati, la realiz- zazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari.
13) Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato ripartitore; è ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purché sia utilizzato materiale identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilità fisica o chimica o comunque scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, matu- razione e/o alle condizioni climatiche al momento dell'esecuzione.
14) Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell'articolo sui prodotti per pa- vimentazione (conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante l'esecu- zione si cureranno, a secondo della soluzione costruttiva prescritta dal progetto, le indicazioni fornite dal progetto stesso e comunque si curerà in particolare, la continuità e regolarità dello strato (planarità, deformazioni locali, pendenze, ecc.). L'esecuzione dei bordi e dei punti par- ticolari. Si curerà inoltre l'impiego di criteri e macchine secondo le istruzioni del produttore del materiale ed il rispetto delle condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di presa e matu- razione.
5 - ll Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture piane opererà come segue:
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati più significativi, verificherà che il risultato finale sia coerente con le pre- scrizioni di progetto e comunque con la funzione che è attribuita all'elemento o strato realiz-
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zato. In particolare verificherà: il collegamento tra gli strati; la realizzazione dei giunti/ sovrap- posizioni per gli strati realizzati con pannelli, fogli ed in genere con prodotti preformati; la esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari. Ove sono richieste lavorazioni in sito ve- rificherà con semplici metodi da cantiere: 1) le resistenze meccaniche (portate, punzonamen- ti, resistenze a flessione); 2) adesioni fra strati (o quando richiesto l'esistenza di completa se- parazione); 3) tenute all'acqua, all'umidità, ecc.
b) A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) di funzionamento for- mando
battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipo- tesi previste dal progetto o dalla realtà.
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.
Art. 69 Opere da fabbro e serramentista
Norme generali e particolari per opere in ferro
Nelle opere di ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornirà la Direzione dei Lavori con particolare atten- zione nelle saldature e ribaditure. I fori saranno tutti eseguiti con trapano; le chiodature, ribaditure, ecc. dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli essere limati.
Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino il più leggero indizio di imperfezione. Ogni pezzo od opera completa in ferro dovrà essere fornita a piè d’opera colorita a minio.
Per ogni opera in ferro a richiesta della Direzione dei Lavori, l’Appaltatore avrà l’obbligo di presenta- re il relativo modello alla preventiva approvazione.
L’Impresa sarà in ogni caso obbligata a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle diverse opere in ferro essendo responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per l’omissione di tale controllo.
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In particolare si prescrive:
a) Inferriate, cancellate, ecc. - Saranno costruite a perfetta regola d’arte, secondo i tipi che verranno indicati all’atto esecutivo. Esse dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in perfetta composizione. I tagli delle connessioni per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovrà esattamente corrispondere al pieno dell’altro, senza la minima ineguaglianza o discontinuità.
Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna fessura.
In ogni caso l’intreccio dei ferri dovrà essere diritto ed in parte dovrà essere munito di occhi, in modo che nessun elemento possa essere sfilato.
I telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben chiodati ai re- goli di telaio in numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate.
b) Infissi in ferro. - Gli infissi per finestre, vetrate ed altro, potranno essere richiesti con profilati ferro- finestra o con ferri comuni profilati.
In tutti e due i casi dovranno essere simili al campione che potrà richiedere o fornire l’Amministrazione. Gli infissi potranno avere parte fissa od apribile, anche a vasistas, come sarà ri- chiesto; le chiusure saranno eseguite a ricupero ad asta rigida, con corsa inversa ed avranno il ferro inferiore e superiore. Il sistema di chiusura potrà essere a leva od a manopola a seconda di come sarà richiesto. Le cerniere dovranno essere a quattro maschiettature in numero di due o tre parti per ciascuna partita dell’altezza non inferiore a 12 cm con ghiande terminali.
Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno risultare bene equilibrati e non richiede- re eccessivi sforzi per la chiusura.
Le manopole e le cerniere, se richiesto, saranno cromate. Le ante apribili dovranno essere munite di gocciolatoio.
Le ferramenta di ritegno dovranno essere proporzionate alla robustezza dell’infisso stesso.
Per tutte le strutture metalliche si dovranno osservare le norme di cui alla legge 5 novembre 1971,
n. 1086 ed al decreto Ministero ll.pp. 1 aprile 1983.
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Art. 70 Opere da stuccatore
La rasatura a gesso di pareti verticali, orizzontali, inclinate, piane e curve deve essere effettuata con una miscela di gesso da stuccatore e di calce adesiva in polvere nelle proporzioni di 60 parti di ges- so e 40 di calce, in spessore non inferiore a 5 mm e non superiore a 10 mm, su preesistente intona- co rustico eseguito in piano con fasce; eventuali difetti dell’intonaco rustico devono essere corretti con malta a cura e spesa dell’esecutore dell’intonaco prima che venga applicata la rasatura a ges- so. Questa deve essere eseguita in piano; la superficie di essa, sia in senso verticale che orizzonta- le non deve presentare ondulazioni, fuori quadro, strapiombi rilevabili ad occhio nudo o con normali sistemi di controllo; gli angoli e spigoli (rientranti e sporgenti) devono risultare assolutamente rettili- nei in verticale, orizzontale ed in squadra; le superfici devono essere assolutamente prive di calcina- roli, graffi, tacche, grumi, rugosità ed altri difetti che compromettano la regolarità e la planarità delle pareti e plafoni.
Il rivestimento a soffitto con pannelli di gesso armato comprende, oltre alla fornitura del pannello e relativa mano d’opera dello specialista e suo aiutante, la fornitura dei tiranti in filo di ferro zincato ed il loro aggancio alla preesistente struttura portante; qualora sia necessaria l’esecuzione di una strut- tura in legno, cui fissare il rivestimento di gesso, questa viene compensata a parte.
Le rasature a gesso si computano a metro quadrato di superficie effettiva e comprendono la rasatu- ra sulle pareti, la formazione di spigoli ed angoli, le riprese, i ripristini, i ritocchi, con un minimo con- tabilizzato a m2 1 per la rasatura ed il rivestimento in pannelli di gesso misurati in sviluppo di superfi- cie, escluso aggetti, rientranze e sporgenze inferiori a 5 cm e con un minimo di 1 m per le opere mi- surate a metro lineare.
Art. 71 Opere da imbianchino
Tinteggiature, verniciature e coloriture - norme generali
Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali ri- prese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.
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Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, quindi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con modalità e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.
Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici.
Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant’altro occorre per l’esecuzione dei lavori a regola d’arte.
La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sarà ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità.
Le successive passate di coloriture ad olio e verniciature dovranno essere di tonalità diverse, in mo- do che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state ap- plicate.
In caso di contestazione, qualora l’impresa non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di passate effettuate, la decisione sarà a sfavore dell’Impresa stessa. Comunque essa ha l’obbligo, dopo l’applicazione di ogni passata e prima di procedere all’esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della Direzione dei Lavori una dichiarazione scritta.
Prima d’iniziare le opere da pittore, l’Impresa ha inoltre l’obbligo di eseguire nei luoghi e con le mo- dalità che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l’approvazione della Direzione dei Lavori. Essa dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.
Verniciature su legno
Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti, e la leviga- tura e rasatura delle superfici dovrà essere perfetta.
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Verniciature su metalli
Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura del- le parti ossidate.
Art. 72 Noleggi
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai ma- teriali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la mo- trice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione appaltante e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effet- tivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
Art. 73 Trasporti
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la 88
manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.
Parte II ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
Art. 74 Sgomberi e ripristini
Ultimate le opere, l’impresa dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le aree occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazio- ne derivino in pendenza dei lavori eseguiti.
Art. 75 Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori
In genere I'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più convenien- te per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Di- rezione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del- la Stazione appaltante.
La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determi- nato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei la- vori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
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