DELLA SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
CAPITOLATO D’ONERI LOTTO 1 PER LA COPERTURA DEL RISCHIO
INFORTUNI
DELLA SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
SIENA CASA SPA
SOMMARIO
SCHEDA DI POLIZZA 4
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 7
ART. 2 - ESONERO DALLA DICHIARAZIONE DI ESISTENZA ALTRE POLIZZE 7
ART. 3 - ESONERO DENUNCIA GENERALITÀ DEGLI ASSICURATI E DIFETTI FISICI E/O MUTILAZIONI 7
ART. 4 - VARIAZIONI DEL RISCHIO INTERVENUTE SUCCESSIVAMENTE ALL’AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO 8
ART. 5 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE 8
ART. 6 - PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA DELLA GARANZIA 8
ART. 7 - FRAZIONAMENTO DEL PREMIO 9
ART. 8 - ONERI FISCALI 9
ART. 9 - COASSICURAZIONE E DELEGA (SECONDO MODALITÀ DI OFFERTA) 9
ART. 10 - PROVA DEL CONTRATTO E APPROVAZIONE DELLE CLAUSOLE 10
ART. 11 - INTEGRAZIONI DEL CONTRATTO 10
ART. 12 - FORMA DELLE MODIFICHE 10
ART. 13 - MODIFICHE AL CONTRATTO 11
ART. 14 - INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA 11
ART. 15 - LIMITI TERRITORIALI E LIMITI MASSIMI DI INDENNIZZO PER SINISTRO 11
ART. 16 - RECESSO DELLA SOCIETÀ E REVISIONE DEL PREZZO 11
16.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente 11
16.2 – Recesso per aggravamento del rischio 11
16.3 – Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso 12
16.4 – Revisione del prezzo 12
ART. 17 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 12
ART. 18 - DATI 13
ART. 19 - CLAUSOLA BROKER 13
ART. 20 - ONERI DI STIPULA DEL CONTRATTO E DI PUBBLICITÀ 13
ART. 21 - GARANZIA DEFINITIVA 14
ART. 22 - MEDIAZIONE OBBLIGATORIA 14
ART. 23 - FORO COMPETENTE 14
ART. 24 - TERRITORI ESCLUSI PER SANZIONI INTERNAZIONALI 14
ART. 25 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 14
ART. 26 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 15
ART. 27 - ESCLUSIONI 15
ART. 28 - PERSONE NON ASSICURABILI 16
ART. 29 - LIMITI DI ETÀ 16
ART. 30 - RISCHIO GUERRA 16
ART. 31 - MORTE PRESUNTA 16
ART. 32 - INFORTUNI AERONAUTICA 17
ART. 33 - SERVIZIO MILITARE 17
ART. 34 - ESPOSIZIONE AGLI ELEMENTI 17
ART. 35 - MALATTIE PROFESSIONALI 17
ART. 36 - DANNO ESTETICO 18
ART. 37 - RIMPATRIO SALMA 18
ART. 38 - RIMBORSO SPESE PER ADEGUAMENTO ABITAZIONE 18
ART. 39 - RIMBORSO SPESE PER ADEGUAMENTO AUTOVETTURE 18
ART. 40 - DENUNCIA DI SINISTRO 19
ART. 41 - CRITERI DI INDENNIZZO 19
ART. 42 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO 19
ART. 43 - MORTE 19
ART. 44 - INVALIDITÀ PERMENENTE E DETERMINAZIONE DEL DANNO 20
ART. 51 - CONTROVERSIE – COLLEGIO MEDICO 22
ART. 52 - CUMULO DI INDENNITÀ 22
ART. 53 - FRANCHIGIE 22
ART. 54 - OBBLIGO DELLA SOCIETÀ A FORNIRE I DATI SULL’XXXXXXXXX XXX XXXXXXX 00
ART. 55 - RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE 24
ART. 56 - RINUNCIA ALLA RIVALSA 24
ART. 57 - CATEGORIE DEGLI ASSICURATI 24
SEZIONE V – CALCOLO E REGOLAZIONE DEL PREMIO 26
ART. 58 - CALCOLO E REGOLAZIONE DEL PREMIO 26
SCHEDA DI POLIZZA
CONTRAENTE
SIENA CASA SPA
Sede legale: Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxx (XX) C.F. e P.I. 01125210524 SOCIETÀ
CIG
XXXXXXXXX E SOMME DA ASSICURARE
Come da specifiche in Polizza e Offerta Tecnica.
DURATA CONTRATTUALE
Anni 3 con effetto dalle ore 24:00 del 31.12.2022, opzione di proroga tecnica per 180 giorni
SCADENZA
31.12.2025, prevista opzione di proroga tecnica
RATEIZZAZIONE
Annuale.
DEFINIZIONI
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione come definito dall’Art. 1882 C.C. e/o la garanzia prestata con il contratto.
Beneficiari l’Assicurato o come altrimenti stabilito in polizza.
Broker: Intermediario assicurativo iscritto nella sezione B) del Registro Unico degli Intermediari assicurativi tenuto dall'IVASS – Art. 109 c. 2 lett. b) D. Lgs. 209/2005 – eventualmente incaricato della gestione della polizza in seguito all'attivazione della "Clausola Broker".
Codice: il Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. inclusi Linee Guida o Decreti attuativi.
Contraente: SIENA CASA SpA.
Franchigia: l’importo del danno che rimane a carico dell’Assicurato, restando dedotto dall’indennizzo.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente, una inabilità temporanea.
Indennizzo: la somma che la Società eroga quale prestazione in caso di sinistro.
Invalidità permanente:
incapacità fisica generica, definitiva e irrimediabile, in misura parziale o totale, dell’Assicurato a svolgere in, tutto o in parte, un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata.
Legge: le normative Italiane e Comunitarie applicabili, inclusi anche il Codice Civile e il D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio ed insorta successivamente all’ingresso in garanzia dell’assicurato.
PEC / PEO: Posta Elettronica Certificata e Posta Elettronica Ordinaria, rispettivamente.
Polizza: i documenti che provano l’assicurazione, incluso il presente contratto.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Ricovero permanenza in istituto di cura, pubblico o privato, con almeno un pernottamento.
Retribuzione: s’intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni: oltre allo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, ivi compresi le provvigioni, i premi di produzione ed ogni altro compenso ed indennità, anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere eccezionale. Fa parte della retribuzione
anche l’equivalente del vitto e dell’alloggio eventualmente dovuti al dipendete nella misura convenzionalmente concorda. Per la liquidazione delle indennità è considerata retribuzione quella che l’infortunato ha percepito per i titoli di cui sopra, nei dodici mesi precedenti quello in cui si è verificato l’infortunio, comprese le somme relative a retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun mese, purché su esse sia conteggiato o sia conteggiabile il premio d’assicurazione.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è presta l’assicurazione.
Società /
Impresa / Compagnia:
la Compagnia Assicuratrice o la Delegataria e le Coassicuratrici.
PREMESSA
La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie per le quali il Contraente ha l'obbligo o l’interesse ad attivare la copertura assicurativa infortuni. La stessa viene articolata per Categorie di Assicurati e l'eventuale regolazione premio verrà effettuata a fine annualità assicurativa.
Trattandosi di un rischio che può essere oggetto di variazioni rispetto alle Categorie di Assicurati attive, il contratto – ferma la necessità di accordo scritto tra le Parti – è da intendersi soggetta alle varianti proposte o richieste del Contraente, come previsto in polizza.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Premesso che il premio sia autonomamente determinato dalla Compagnia sulla base delle informazioni fornite, ferme restando le disposizioni di cui agli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, le stesse non pregiudicheranno il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne derivasse, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Le dichiarazioni del Contraente si presumono essere in buona fede, salvo prova contraria giudizialmente accertata.
ART. 2 - ESONERO DALLA DICHIARAZIONE DI ESISTENZA ALTRE POLIZZE
È data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione.
Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti o successive.
Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri dipendenti a cui fosse tenuto per legge o per disposizioni aventi comunque carattere obbligatorio, delle quali la presente costituisce un complemento, essendo completamente separata ed indipendente anche rispetto alle altre prestazioni spettanti agli Assicurati.
ART. 3 - ESONERO DENUNCIA GENERALITÀ DEGLI ASSICURATI E DIFETTI FISICI E/O MUTILAZIONI
Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone, si farà fede alle risultanze presso l’Amministrazione del Contraente.
Il Contraente resta altresì esonerato dall'obbligo di notificare preventivamente notifica alla Società notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affetta le persone assicurate all'atto della stipula del presente contratto, o degli inserimenti successivi, o che dovessero in seguito sopravvenire.
ART. 4 - VARIAZIONI DEL RISCHIO INTERVENUTE SUCCESSIVAMENTE ALL’AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’Art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 5 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE
La durata del presente contratto, viene stabilita dalle ore 24:00 del 31.12.2022 alle ore 24:00 del 31.12.2025 e a quest’ultima data la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.
Il Contraente ha comunque la possibilità di disdire il contratto ad ogni scadenza di annualità a mezzo lettera raccomandata o PEC inviata almeno trenta giorni prima della scadenza annuale.
La presente polizza è soggetta a proroga tecnica ai sensi dell’Art. 106 c. 11 D. Lgs. 50/2016 con richiesta del Contraente almeno trenta giorni antecedenti la scadenza, anche via PEO o PEC. In quest’ultimo caso, la Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio su base giornaliera, s’impegna sin d’ora a prorogare alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di centottanta giorni decorrenti dalla scadenza. Il rateo di premio anticipato ed il premio di regolazione afferenti la proroga dovranno essere corrisposti nei termini e nelle modalità previsti per il pagamento dei premi.
ART. 6 - PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 31.12.2022 sino alle ore 24:00 del 31.12.2025 con scadenza dell’annualità al 31.12 di ogni anno, con relativo premio dovuto dal Contraente per singola annualità, fatte salve le opzioni del Contraente all’Articolo precedente.
Per quanto riguarda la prima data di perfezionamento, la Compagnia dichiara che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno indicato nel capitolato di gara, o dalle ore 24:00 del giorno stabilito in comunicazione di aggiudicazione della gara stessa e il pagamento del premio avverrà entro trenta giorni dalla data della consegna della polizza; trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24:00 del giorno della deliberazione di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C.
In ogni caso, tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati dall'Ufficio di Direzione, la Compagnia dichiara che ogni copertura inerente la polizza decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui viene deliberato l'ordine di pagamento, a condizione che tale deliberazione sia fatta entro il sessantesimo giorno dalla scadenza delle rate o appendici.
In deroga all’Art. 1901 c. 1 C.C., fermo restando che è in ogni caso garantita la copertura assicurativa per sessanta giorni successivi alla scadenza del periodo di assicurazione, si applicano anche le disposizioni seguenti:
a) Ai sensi e per gli effetti imposti dall’Art. 1 c. 13 D. L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012, il Committente si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite; quanto sopra si impone ai sensi di Legge quando i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP SPA, ai sensi dell'Art. 26 c. 1 L. 488/1999 e realizzatesi eventualmente anche dopo alla stipula del contratto, risultino migliorativi rispetto a quelli contrattuali e l'Aggiudicatario non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche nel rispetto dei limiti all’Art. 26 c. 3 L. 488/1999.
b) Ai sensi dell'Art. 48 DPR 602/1973, la Compagnia dà atto che l'Assicurazione conservi la propria validità anche durante il decorso delle verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del Decr. MEF 40/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di trenta giorni di cui all'Art. 3 dello stesso Decr. MEF.
c) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione, ai sensi dell'Art. 72 bis DPR 602/1973, costituisce adempimento nei confronti della Società stessa ai fini dell'Art. 1901 C.C.
Il pagamento del premio presso il conto separato del Broker incaricato dal Contraente ha pieno effetto liberatorio per il Contraente e si considera come effettuato direttamente alla Società.
ART. 7 - FRAZIONAMENTO DEL PREMIO
Non previsto.
ART. 8 - ONERI FISCALI
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Xxxxx, presenti e futuri, relativi al premio, all’esecuzione del contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. La corretta suddivisione dei premi imponibili, dei relativi tassi e delle diverse aliquote applicabili spetta alla Società, nel rispetto dell’Offerta Economica presentata; tale suddivisione dei premi imponibili e delle relative aliquote applicabili può avvenire in polizza e/o attraverso apposite appendici.
In Offerta Economica o rispetto alle clausole in contratto relative al premio da pagare, i premi assicurativi dovuti sono da esprimersi o considerarsi al lordo di ogni imposta, contributo od onere di Legge connesso agli stessi.
Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verifichino in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza contrattuale, anche rateale. Per quanto attiene i conguagli, gli eventuali storni di premio a favore del Contraente danno diritto a quest'ultimo di fruire anche delle restituzioni fiscali relative, se dovute dalla Società.
ART. 9 - COASSICURAZIONE E DELEGA (SECONDO MODALITÀ DI OFFERTA)
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risultante dal contratto e
dall’offerta presentata. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.
Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto delle Coassicuratrici dalla Delegataria la quale provvederà a informarle.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria in relazione al contratto, compresi anche istruzione dei sinistri, quantificazione dei danni indennizzabili, nomina di esperti (periti, medici, consulenti, legali, ecc.).
La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) anche in loro nome e per loro conto; la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il premio pagato dal Contraente al Broker si intende come effettuato direttamente alla Delegataria e alle Coassicuratrici; il Broker divide tutte le quote di premio spettanti tra le Coassicuratrici.
ART. 10 - PROVA DEL CONTRATTO E APPROVAZIONE DELLE CLAUSOLE
La polizza e ogni suo elemento devono essere provati per iscritto. Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata, telefax, PEO, PEC o altro mezzo analogo.
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte e pertanto la firma eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Imprese assicuratrici partecipanti alla coassicurazione.
Sul contratto o su qualsiasi altro documento deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e/o della succursale e/o Agenzia della Compagnia che concede la copertura assicurativa, oltre ai rispettivi recapiti PEO (Posta Elettronica Ordinaria) e/o PEC (Posta Elettronica Certificata). La Società può eleggere i propri recapiti per l’esecuzione del contratto tramite PEO o PEC inviata al Contraente/Assicurato e/o al Broker.
Spetta all’Aggiudicatario predisporre l’elenco delle clausole da approvare specificamente da parte del Contraente, ai sensi dell’Art. 1341 c. 2 C.C
ART. 11 - INTEGRAZIONI DEL CONTRATTO
Eventuali elementi sui moduli a stampa di compagnia non apportano modifiche o varianti in fase di esecuzione del contratto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Poiché la presente assicurazione è stipulata anche ai sensi Art. 1891 C.C., gli obblighi derivanti dalla polizza sono adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato.
Restano salve le previsioni all’Articolo di polizza successivo.
ART. 12 - FORMA DELLE MODIFICHE
Le modifiche al contratto devono essere apportate per iscritto.
Il contratto è stipulato incorporando le condizioni contenute in Offerta Tecnica.
ART. 13 - MODIFICHE AL CONTRATTO
Qualora sussistenti elementi o interessi per il Contraente idonei a giustificare la variazione di elementi del contratto, con congruo preavviso e secondo Art. 106 c. 1 lett. c), cc. 11 o 12 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., su autorizzazione e iniziativa espressamente del Contraente le Parti giungeranno a una connessa modifica del contratto.
A deroga Art. 1901 cc. 1 e 2 C.C., le modifiche accettate si intendono decorrenti dal primo giorno successivo alla data di richiesta scritta a Broker o Società, salva diversa specifica del Contraente; resta fermo l’obbligo di corrispondere il sovrappremio, qualora accordato, entro sessanta giorni dalla ricezione dell’appendice ritenuta corretta.
Il Contraente potrà liberamente avvalersi dell’assistenza o dell’intermediazione del Broker incaricato.
ART. 14 - INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato, sulla base di quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza, Xxxxx, Decreti o Regolamenti applicabili.
Le norme dattiloscritte prevalgono su quelle nei moduli a stampa di Compagnia, a meno che quelle poste sui moduli di Compagnia siano più favorevoli all’Assicurato.
ART. 15 - LIMITI TERRITORIALI E LIMITI MASSIMI DI INDENNIZZO PER SINISTRO
L'assicurazione viene prestata per tutto il mondo, eccetto che per i sinistri avvenuti nei “Territori esclusi per sanzioni internazionali” riportati nel menzionato Articolo di polizza. In ogni caso il pagamento delle indennità in euro verrà effettuato in Italia con moneta ivi avente corso legale. Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l'esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di € 10.000.000.00.=.
Qualora le indennità liquidabili ai sensi del contratto di assicurazione eccedessero nel loro complessivo tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.
ART. 16 - RECESSO DELLA SOCIETÀ E REVISIONE DEL PREZZO
La Società ha diritto di recedere dal contratto o chiedere la revisione del prezzo esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
16.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’Art. 1893 C.C., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
16.2 – Recesso per aggravamento del rischio
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’Art. 16.4 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (o posta elettronica certificata).
16.3 – Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso
La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli Art. 16.1 e 16.2, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’Art. 54 – “Obbligo della Società di fornire i dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate di cui agli Art. 16.1 e 16.2, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 120 giorni (c.d. “proroga tecnica”).
16.4 – Revisione del prezzo
Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 4 “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’Art. 106 del D. Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.
Il Contraente, entro 30 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le Parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’Art. 6 “Pagamento del premio, decorrenza della garanzia”.
ART. 17 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3 L. 136/2010 assume tutti gli obblighi relativi alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si impegna a comunicare al Contraente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai sensi alla medesima Legge entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con la filiera delle imprese o gli Intermediari assicurativi a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'Art. 3 L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione al Contraente ed alla Prefettura o Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente.
Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso da parte della filiera delle imprese o degli Intermediari assicurativi a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente contratto, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’Art. 3 c. 9 bis L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 1456 C.C. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'Art. 1458 C.C., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
ART. 18 - DATI
Ai sensi delle norme applicabili, le Parti si autorizzano al trattamento diretto, o per tramite dei soggetti in Clausola Broker, dei dati necessari agli adempimenti connessi all’esecuzione del presente contratto. Senza pregiudizio alcuno o limitazione rispetto al Contraente/Assicurato, ai sensi Art. 4 c. 1 n. 7) Reg. UE/2016/679 e s.m.i. e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. la Società è autonomamente Titolare al trattamento dei dati.
ART. 19 - CLAUSOLA BROKER
Il Contraente ha incaricato PCA S.p.A. della gestione della presente polizza in qualità di Broker ai sensi Art. 109 c. 2 lett. b) D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza la Società atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta dai medesimi alla Società, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
ART. 20 - ONERI DI STIPULA DEL CONTRATTO E DI PUBBLICITÀ
Tutti gli oneri di stipula del contratto spettano alle Imprese assicuratrici per quota, comunque anticipando tali oneri la Delegataria, oppure all’Impresa assicuratrice aggiudicataria. Inclusi negli oneri di stipula, vanno aggiunti o rimborsati – se anticipati dal Contraente – gli oneri tutti relativi alla pubblicità della procedura, prevista dalla Legge e dai Regolamenti applicabili.
ART. 21 - GARANZIA DEFINITIVA
L’Aggiudicatario deve costituire e mantenere la garanzia definitiva per l’esecuzione del presente contratto, ai sensi Art. 103 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i; nel caso di garanzia prestata da Impresa di assicurazione, necessariamente abilitata all’esercizio del ramo specifico ai sensi della normativa italiana, la stessa non deve avere alcuno dei rapporti ex Art. 2359 C.C. con l’Operatore Economico aggiudicatario.
ART. 22 - MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
Per le controversie relative all'esecuzione e all'interpretazione del presente contratto, ai sensi Art. 5 cc. 1 e 1-bis D. Lgs. 28/2010 l’Organismo di Mediazione, con sede di convocazione in Provincia di Siena, è scelto dalla Parte attrice. Gli oneri di Controparte, di mediazione e legali secondo DM 55/2014 e s.m.i., saranno integralmente dovuti dalla Parte non idoneamente presentatasi o rappresentata personalmente, oppure non idoneamente assistita durante gli incontri fissati.
ART. 23 - FORO COMPETENTE
Per le controversie relative all'esecuzione e all'interpretazione del presente contratto, il Foro competente, a scelta della parte Attrice, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Assicurato e/o il Contraente.
ART. 24 - TERRITORI ESCLUSI PER SANZIONI INTERNAZIONALI
Lista dei Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato in quanto vigenti sanzioni internazionali:
• Iran
• Siria
• Xxxxx del Nord
• Territorio di Crimea
• Venezuela
• Cuba
• Libia
• Russia
Le garanzie in polizza non comprendono il rischio in relazione ad eventuali sinistri avvenuti in uno o più dei predetti Paesi / Territori e quindi la Compagnia, in queste eventualità, non è tenuta a indennizzare l’Assicurato.
Nell’eventualità, un Paese singolarmente sopra elencato si considera automaticamente eliminato dalla lista dei Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato esclusivamente e tassativamente dal momento in cui la prestazione assicurativa della Compagnia non fosse più soggetta a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, e nemmeno a sanzioni finanziarie o commerciali secondo leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
ART. 25 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente previsto in contratto, valgono le norme di Xxxxx. La Legge o le altre fonti in essa richiamate, anche sopravvenuti in corso di esecuzione del contratto, prevalgono sulle disposizioni contrattuali qualora più favorevoli al Contraente o all’Assicurato.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI
SEZIONE I – GARANZIA
ART. 26 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisce o contrae nell'esercizio delle attività dichiarate dal Contraente ed insorte successivamente all’ingresso in garanzia dell’assicurato e per il periodo di durata della polizza, compreso il rischio in itinere. Sono compresi in garanzia anche:
• l'asfissia non di origine morbosa;
• gli avvelenamenti acuti di origine traumatica, da ingestione o assorbimento di sostanze;
• soffocamento da ingestione solidi o liquidi;
• contatto con corrosivi;
• ustioni in genere;
• le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi;
• l'annegamento;
• l'assideramento o congelamento;
• la folgorazione;
• i colpi di sole, di calore, di freddo;
• i colpi di sonno;
• le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
• gli infortuni derivanti da aggressioni in genere, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
• le lesioni corporali sofferte per difesa propria o altrui, per dovere di solidarietà umana in occasione di aggressioni e di atti violenti subiti, anche se dovuti a movente politico, sociale, sindacale o atto terroristico nonché quelle sofferte in occasione di tumulti popolari, uso di armi anche non convenzionali, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria ai quali l’Assicurato non abbia preso parte attiva;
• gli infortuni derivanti da malore, incoscienza o vertigini;
• gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia, negligenza o colpa in genere anche gravi;
• gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida;
• gli infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine e fenomeni connessi;
• gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
• gli infortuni causati da forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe o slavine;
• gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti dall’Assicurato alla guida di veicoli e/o natanti in genere;
• xxxxx xxxxxxxxxx da sforzo o strappi muscolari derivanti da sforzo;
• ernie traumatiche.
ART. 27 - ESCLUSIONI
Salvo specifica previsione o patto speciale, non sono compresi nell'assicurazione gli infortuni dell’Assicurato derivanti da:
a) partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) che comportano l'uso o la guida di veicoli a motore e natanti, salvo che si tratti di regolarità pura;
b) gli infortuni derivanti da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto in polizza, o da delitti dolosi compiuti o tentati all'Assicurato;
c) gli infortuni che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
d) gli infortuni derivanti dall'abuso di psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
e) gli infortuni occorsi in occasione di partecipazione ad imprese temerarie, salvo in quest'ultimo caso che si tratti di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per difesa propria o altrui;
f) le conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio
g) infortuni subiti in stato di ubriachezza, purché sia riconosciuto nesso di causalità tra questo stato dell’Assicurato e infortunio.
ART. 28 - PERSONE NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affetta da alcoolismo cronico, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici; l’eventuale inclusione di questi soggetti quali Assicurati cessa comunque alla manifestazione delle menzionate condizioni.
ART. 29 - LIMITI DI ETÀ
L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a ottanta anni. Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente.
SEZIONE II – ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI
ART. 30 - RISCHIO GUERRA
La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (esclusi comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e i “Territori esclusi per sanzioni internanzionali”) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e no), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.
ART. 31 - MORTE PRESUNTA
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termine del contratto di assicurazione, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati nel contratto di assicurazione il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli Artt. 60 e 62 C.C. Nel caso di sentenza di morte presunta, invece, la liquidazione avviene nei termini ordinariamente previsti nella polizza. Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata. A restituzione avvenuta dell'intera somma liquidata, l'Assicurato non deceduto potrà far valere i propri diritti per l'invalidità eventualmente subita e residuata, anche se nel frattempo fossero trascorsi oltre
due anni dall'evento subito e, quindi, senza che si possano da parte della Società invocare eventuali termini di prescrizione che, al più, decorreranno da quel momento.
ART. 32 - INFORTUNI AERONAUTICA
L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico aereo regolare, non regolare e di trasporto a domanda, nonché da autorità civili e militari in occasione di traffico civile, da ditte e privati per attività turistica o di trasferimento e da società di lavoro aereo, esclusivamente durante trasporto pubblico passeggeri. In tale estensione non sono compresi i viaggi aerei effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Società o Aziende di Lavoro Aereo, in occasione di voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri o da Aeroclubs. Il rischio volo inizia nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dei suddetti aeromobili e cessa quando ne è disceso; la salita e la discesa, mediante scale ed altre attrezzature speciali aeroportuali, fanno parte del rischio del volo. Resta convenuto che la somma delle garanzie previste da questa estensione, non potrà superare per ciascuna persona assicurata i capitali di € 2.000.000,00.= per il caso di morte, € 2.000.000,00.= per il caso di invalidità permanente totale e € 250,00.= giornaliere per il caso di inabilità temporanea assoluta (se prevista), e per aeromobile i capitali di € 10.000.000,00.= per il caso morte, € 10.000.000,00.= per il caso di invalidità permanente totale e di € 10.000,00.= giornaliere per il caso di inabilità temporanea assoluta (se prevista). In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio volo con estensioni contemplate da polizze infortuni cumulative stipulate dallo stesso Contraente. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale per ciascun Assicurato.
ART. 33 - SERVIZIO MILITARE
Per quanto riguarda il personale alle dirette dipendenze della Contraente, durante il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale l'assicurazione resta sospesa. Entro il quindicesimo giorno successivo alla prima scadenza di premio (o rata di premio) posteriore all'inizio del servizio di cui sopra il Contraente ha facoltà di chiedere il rimborso dei premi pagati relativi al periodo in cui l'assicurazione è rimasta sospesa; rimborso che verrà corrisposto al netto delle imposte. L'assicurazione è invece operante nei confronti di coloro che esplicano il servizio sostitutivo di quello militare di leva quali, per esempio, addetti ai corpi di polizia municipale, obiettori di coscienza, ecc.
ART. 34 - ESPOSIZIONE AGLI ELEMENTI
La Società, in occasione di arenamento, naufragio, atterraggio forzato di mezzi di trasporto non esclusi dalle condizioni di polizza, corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso di morte ed invalidità permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell’infortunio ma, in conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (es. perdita di orientamento), l’Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti.
ART. 35 - MALATTIE PROFESSIONALI
L’assicurazione I.P.I. viene estesa anche alle malattie professionali (intendendosi come tali quelle indicate nella tabella annessa al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni) che si manifestano nel corso della validità del presente contratto e che producano la morte o riducano l’attitudine generica al lavoro in misura superiore al 10%. Le percentuali di invalidità permanente indicate nella tabella del D.P.R. succitato, vengono riferite ai capitali assicurati in polizza per il caso di invalidità permanente.
Per gli Assicurati Dirigenti, qualora inseriti, il grado di invalidità permanente non inferiore al 50% comporta la determinazione dell’indennizzo al 100% della Somma Assicurata. L’indennizzo per gli Assicurati Dirigenti è altresì liquidato nella misura del 100% della Somma Assicurata I.P. qualora la malattia professionale o l’infortunio riducano la capacità lavorativa in modo tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di impiego, con analoghe mansioni.
Il Contraente/Assicurato dichiara che all’atto del perfezionamento del presente contratto la persona da ritenersi Assicurata non presenta alcuna manifestazione morbosa riferibile alle predette malattie.
ART. 36 - DANNO ESTETICO
Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle condizioni della presente polizza, che produca conseguenze di carattere estetico all’aspetto dell’Assicurato, ma che non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà comunque le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica per quanto allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, il tutto entro il limite di € 5.000,00 per evento.
ART. 37 - RIMPATRIO SALMA
La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell’Assicurato in caso di decesso a seguito di infortunio o malattia e che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente nell’ambito di territorialità ammesso della polizza, fino anche al luogo di sepoltura, nel limite di € 5.000,00.
ART. 38 - RIMBORSO SPESE PER ADEGUAMENTO ABITAZIONE
Qualora l'infortunio, indennizzabile ai termini di polizza, comporti una invalidità permanente pari o superiore al 66%, accertata in base ai criteri previsti in polizza per l’invalidità permanente, e l'abitazione dell'assicurato necessiti di adeguamenti finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, la Società rimborsa le spese documentate ed effettivamente sostenute, entro un anno dal giorno dell'infortunio denunciato, per la realizzazione delle opere all'interno dell'abitazione ove l'Assicurato ha il proprio domicilio. II rimborso è riconosciuto fino alta concorrenza del 5% della somma assicurata per "invalidità permanente", con il massimo di € 10.000,00 per sinistro.
Si precisa che nel corso di validità di polizza la Società non indennizzerà più di un sinistro per abitazione e per polizza.
ART. 39 - RIMBORSO SPESE PER ADEGUAMENTO AUTOVETTURE
Qualora l'infortunio, indennizzabile ai termini di polizza, comporti una invalidità permanente pari o superiore al 66%, accettata in base ai criteri previsti in polizza per l’invalidità permanente, e l'autovettura dell'assicurato o di un suo familiare convivente necessiti di interventi di adeguamento/personalizzazione in riferimento alla disabilità riportata, la Società rimborsa le spese documentate ed effettivamente sostenute per tali adattamenti, entro un anno dal giorno dell'infortunio denunciato. II rimborso è riconosciuto fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per "invalidità permanente", con il massimo di € 5.000,00 per sinistro.
Si precisa che nel corso di validità di polizza la Società non indennizzerà più di un sinistro per autovettura e per polizza.
SEZIONE III – SINISTRI E CRITERI DI INDENNIZZO
ART. 40 - DENUNCIA DI XXXXXXXX
La denuncia del sinistro avviene con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze, corredata di certificato medico, deve essere fatta alla Società o al Broker nel termine di trenta giorni dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto possibilità. Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché informare periodicamente la Società sul decorso delle lesioni.
Quando l'infortunio abbia causato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediatamente avviso scritto alla Società.
L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine che questi ritengano necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.
ART. 41 - CRITERI DI INDENNIZZO
La Società corrisponderà l'indennità per le sole conseguenze dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei preesistenti casi di mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
ART. 42 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Valutato il danno, verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede entro trenta giorni al pagamento dell'indennizzo.
ART. 43 - MORTE
Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.
Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell'Assicurato, gli eredi testamentari o legittimi. In caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi testamentari o legittimi.
Qualora l'assicurazione sia stata stipulata in ottemperanza al C.C.N.L. applicabile all'Assicurato, la somma per il caso di morte sarà corrisposta alle persone cui spetta obbligatoriamente in forza del citato C.C.N.L. e solo in mancanza di tali persone si applicherà quanto disposto dai primi due commi del presente articolo.
Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso alle competenti Autorità, come previsto in polizza, ed il caso di sentenza di morte presunta.
ART. 44 - INVALIDITÀ PERMENENTE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto (o la malattia in garanzia è diagnosticata), la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge. Per gli Assicurati xxxxxxx, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
L'indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 60% sarà liquidata l'indennità pari all'intero capitale assicurato.
Nel caso di ernia che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulti compresa in garanzia, l'indennità è stabilita come segue:
• se l'ernia è operabile e il contratto prevede il caso di inabilità temporanea, la Società corrisponderà la somma giornaliera assicurata per l'inabilità temporanea, fino ad un massimo di trenta giorni;
• se l'ernia non risulta operabile, la Società corrisponderà l'indennità fino al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente.
Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale.
Per i Dirigenti quando, in conseguenza di infortuni, l’attitudine del dirigente assicurato venga ridotta in misura tale che non sia più obiettivamente possibile la prosecuzione dell’attività di Dirigente e quindi del rapporto di lavoro con il Contraente, l’indennità per invalidità permanente verrà liquidata al 100% sul capitale assicurato in polizza per il caso invalidità permanente.
ART. 45 - ROTTURE TENDINEE SOTTOCUTANEE
Sono considerati infortuni anche gli esiti di rotture tendinee sottocutanee di:
• Tendine di Xxxxxxx (trattata chirurgicamente e non);
• Tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale);
• Tendine dell'estensore del pollice;
• Tendine del quadricipite femorale;
• Cuffia dei rotatori.
la Società liquiderà, indipendentemente dal quadro clinico, un grado di Invalidità Permanente pari al 5% con il massimo di € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo senza l'applicazione delle franchigie eventualmente previste.
Si precisa che nel corso di validità di polizza non potrà essere indennizzato, per ogni arto, più di un sinistro relativo a ciascuna delle lesioni sopra indicate.
ART. 46 - INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA (solo dove previsto)
In relazione alla garanzia MALATTIA non si farà luogo ad indennizzo per L’INVALIDITÀ PERMANENTE quanto questa sia di grado pari o inferiore al 15% del totale; se invece risulterà superiore al 15% della totale l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.
ART. 47 - INABILITÀ TEMPORANEA (solo dove previsto)
Si considera inabilità temporanea l'incapacità dell'Assicurato ad attendere temporaneamente alle sue occupazioni. Qualora l'infortunio causi l'inabilità temporanea, la Società con riferimento alla natura e conseguenza delle lesioni riportate dall'Assicurato, liquida l'indennità giornaliera: integralmente, sia per tutto il tempo in cui l'Assicurato si è trovato nell'incapacità fisica di attendere alle occupazioni medesime, sia per tutto il tempo in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni.
L'indennità cessa con il giorno della avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se però l'Assicurato non trasmette tale certificato, viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato.
L'indennità per inabilità temporanea viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni da quello dell'infortunio regolarmente denunciato ed al netto di una franchigia pari a 5 giorni.
Per la gestione del sinistro l’Assicurato produce la necessaria documentazione.
ART. 48 - RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO (solo dove previsto)
La Società, in caso d'infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte o l'invalidità permanente, rimborsa all'Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo convenuto con il massimo di quanto stabilito alla relativa partita per anno assicurativo, le spese sostenute: per onorari di medici e chirurghi, assistenti ed anestesisti; per rette di degenza in istituti di cura a seguito di ricovero conseguente a sinistro coperto dall'assicurazione; per diritti di sala operatoria, materiali d'intervento, apparecchi terapeutici e le endoprotesi; assistenza medica e infermieristica, cure, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici effettuati prima del ricovero, durante il ricovero e post ricovero; visite specialistiche; in eccesso per spese di cura ed applicazioni od interventi di chirurgia plastica ed estetica conseguenti ad infortunio ed effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, anche se l’infortunio non comporti invalidità permanente; spese per medicinali e prescrizioni farmaceutiche in genere, prescritti dal medico inclusi tickets; spese odontoiatriche e odontotecniche e relative protesi senza limite per dente; accertamenti diagnostici; rifacimento o riparazione occhiali a seguito di infortunio; per spese di trasporto all'istituto di cura con ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso nonché per il rientro al domicilio; spese inerenti a terapie riabilitative in genere. In presenza di altra polizza operante per lo stesso Assicurato, la garanzia al presente articolo rimborsa quanto non indennizzato dall’altra polizza oppure in eccesso rispetto all’altra polizza.
Per la gestione del sinistro l’Assicurato produce la necessaria documentazione.
ART. 49 - DIARIA DA RICOVERO (solo dove previsto)
È prestata indennità giornaliera in caso di ricovero in istituto di cura autorizzato all’erogazione dell’assistenza ospedaliera, sia pubblico che privato, a seguito di infortunio subito dall’Assicurato o
a seguito di malattia da contagio contratta in servizio e per causa di servizio. La garanzia non è operante per i ricoveri preesistenti alla data di effetto del contratto e per le conseguenze dirette di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto.
Detta garanzia viene prestata per un periodo di tempo non superiore a 100 (cento) giorni per persona e per ogni periodo assicurativo annuo, fermo restando un massimo di 40 (quaranta) giorni per evento con franchigia fissa e assoluta di 2 (due) giorni per evento.
Per la gestione del sinistro l’Assicurato produce la necessaria documentazione.
ART. 50 - INDENNITÀ PER INGESSATURA (solo dove previsto)
Se in conseguenza dell’infortunio all’Assicurato viene applicato un apparecchio gessato o tutore equivalente (es. DonJoy, bendaggio di Desault, valva gessata, doccia gessata, bendaggio a otto, Aircast, stecca di Zimmer, ecc.), purché applicato o rimosso da personale medico o paramedico, la Società liquida un’indennità con le seguenti modalità:
• fino al giorno della rimozione e non oltre 60 giorni.
Per la gestione del sinistro l’Assicurato produce la necessaria documentazione.
ART. 51 - CONTROVERSIE – COLLEGIO MEDICO
In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'infortunio, è facoltà congiunta delle Parti deferire la decisione ad un Collegio composto di tre Medici abilitati, di cui due nominati dalle Parti: uno incaricato per ciascuna Parte ed entro quindici giorni comunicato il nominativo alla Controparte, ed il terzo d'accordo fra i due primi Medici, o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine dei Medici del territorio ove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio Medico si riunisce nella città più vicina al domicilio dell'Assicurato, sede d'Istituto di Medicina Legale.
Il Collegio, tenendo presenti le condizioni del contratto di assicurazione, decide – senza diritto di appello delle Parti – a maggioranza come amichevoli compositori in via definitiva e senza necessità di alcuna formalità giudiziaria; le decisioni di due Medici impegnano le Parti anche se un solo Medico dissenziente non le ha sottoscritte. Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio Medico e metà di quelle del terzo.
ART. 52 - CUMULO DI INDENNITÀ
L'indennità per inabilità temporanea è cumulabile con quella per morte o per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio, ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiederà il rimborso nel caso contrario.
Per quanto pertinente e indennizzabile, anche nel caso l’Assicurato risulti contemporaneamente rientrare in più Categorie di Assicurati, la somma assicurata massima per partita è determinata cumulando omogeneamente ciascuna tipologia di partita assicurata inserita in Sezione IV – ad eccezione delle diarie o indennità giornaliere eventualmente previste e per le quali si considera solo la più elevata – applicando successivamente i limiti complessivi previsti in polizza.
ART. 53 - FRANCHIGIE
La liquidazione dell'indennità per l'invalidità permanente da infortunio viene determinata nel modo seguente:
• sulla parte di somma assicurata non eccedente € 300.000,00 l'indennità viene liquidata senza applicazione di franchigia alcuna;
• sulla parte di somma assicurata eccedente € 300.000,00 non si procede ad indennizzo quando l'invalidità permanente è uguale o inferiore al 5% della totale; se l'invalidità permanente risulta maggiore di tale percentuale l'indennizzo viene liquidato solo sulla parte eccedente;
• per il caso di invalidità permanete da malattia non si procede ad indennizzo quando l'invalidità permanente è uguale o inferiore al 15% della totale oppure se l'invalidità permanente risulta maggiore di tale percentuale l'indennizzo viene liquidato solo sulla parte eccedente;
• per il caso di sinistro con inabilità temporanea i primi 5 giorni;
• per il caso di sinistro con diaria da ricovero per infortunio/malattia i primi 2 giorni;
• per il rimborso spese mediche sarà applicata una franchigia di € 50,00= per sinistro.
Per la categoria Dirigenti, qualora inserita, le franchigie applicate relative all’invalidità permanente si intendono abrogate fino a concorrenza di un capitale pari a sei volte la retribuzione annua. Per l’eventuale capitale eccedente, restano ferme le franchigie riportate al presente articolo.
ART. 54 - OBBLIGO DELLA SOCIETÀ A FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
1) Entro il quarto mese dalla scadenza di ogni annualità, con riferimento all’annualità conclusasi;
2) sei mesi prima della cessazione del contratto, con riferimento entro i sessanta giorni precedenti la data di comunicazione;
3) contestualmente all’esercizio del recesso;
la Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato digitale aperto tramite file modificabili – comunemente utilizzabili non nella modalità di sola lettura – e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
‐ il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;
‐ la data di accadimento dell’evento;
‐ la data della denuncia;
‐ sintesi descrittiva del sinistro;
‐ l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro agli atti, senza seguito;
b) sinistro liquidato, in data / / con liquidazione pari a € ,_;
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € ,_.;
d) franchigie caricate;
e) franchigie recuperate.
L’obbligo di informazione permane comunque fino alla chiusura definitiva di ciascun sinistro, anche successivamente alla cessazione del contratto assicurativo.
Le informazioni suesposte possono essere fornite con modalità alternative esclusivamente se autorizzate o richieste dal Contraente.
L’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Assicurato, d'intesa con la Compagnia, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto; al riguardo l’Assicurato deve fornire connessa motivazione.
Gli obblighi precedentemente descritti non limitano il Contraente nel chiedere ed ottenerne aggiornamento specifico per sinistro e/o in aggregato, nel termine di trenta giorni dalla richiesta via PEC o PEO, con le modalità di cui sopra e in date diverse da quelle predefinite.
L’inadempimento è sanzionabile, previa diffida via PEC o raccomandata con termine di quindici giorni e fatto salvo il diritto al contraddittorio, ai sensi e nei limiti Art. 113-bis c. 4 D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. in relazione al premio imponibile annuale.
ART. 55 - RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE
Essendo la presente assicurazione stata stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennizzo dovuto ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato per essere computato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.
Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile o rimangano in essa soccombenti, l'indennizzo accantonato viene agli stessi pagato sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese di causa da lui sostenute. Tuttavia le disposizioni contenute nel presente articolo non sono da applicare, in tutto o in parte, su richiesta scritta alla Società da parte del Contraente.
ART. 56 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa ai diritti di rivalsa e di surroga nei confronti del/i responsabile/i dell'infortunio, ivi compresi i responsabili gerarchici.
SEZIONE IV – CATEGORIE DEGLI ASSICURATI
I premi e/o i tassi sono espressi al lordo e in riferimento all’annualità assicurativa; questa Sezione è assoggettabile a varianti, incluso l’inserimento di nuove partite o categorie di assicurati, nelle modalità previste in contratto.
ART. 57 - CATEGORIE DEGLI ASSICURATI
Sono definite a seguire le Categorie di Assicurate e le relative Somme Assicurate.
IV.A AMMINISTRATORI E SINDACI/REVISORI (categoria attiva) Persone assicurate:
TOTALE n° 6 – (categoria attiva da decorrenza del contratto, preventivazione per persona)
Capitali pro - capite
• MORTE per € 250.000,00
• INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO per € 300.000,00
• INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA per € ======
• INABILITÀ TEMPORANEA per € ======
• DIARIA A SEGUITO RICOVERO PER MALATTIA E/O INFORTUNIO per € ======
• DIARIA DA GESSO per € ======
• SPESE MEDICHE per € 10.000,00
Sono compresi in garanzia:
La garanzia copre gli infortuni subiti dalle Persone assicurate – Presidente, Vice Presidente, Consiglieri nel C.d.A., Procuratori risultanti in Visura C.C.I.A.A., Amministratori Delegati e Sindaci/Revisori – durante l'espletamento del mandato e/o incarichi per conto della Contraente. Sono compresi i rischi della circolazione stradale su qualsiasi mezzo, trasferimenti e missioni in genere, nello svolgimento di ogni incarico inerente al mandato ricoperto.
Beneficiari caso morte: Xxxxx legittimi o testamentari
IV.B DIPENDENTI E COLLABORATORI NON DIPENDENTI (categoria attiva)
Persone assicurate:
TOTALE n° 24 – (categoria attiva da decorrenza del contratto, preventivazione per persona)
Capitali pro - capite
• MORTE per € 150.000,00
• INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO per € 150.000,00
• INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA per € ======
• INABILITÀ TEMPORANEA per € ======
• DIARIA A SEGUITO RICOVERO PER MALATTIA E/O INFORTUNIO per € ======
• DIARIA DA GESSO per € ======
• SPESE MEDICHE per € 5.000,00
Sono compresi in garanzia:
La garanzia copre gli infortuni subiti dalle persone assicurate – dipendenti non dirigenti e altri collaboratori non dipendenti del Contraente – durante l'espletamento delle occupazioni professionali assegnate o attribuite dall'azienda o attività connesse alle stesse.
Sono altresì compresi i rischi della circolazione stradale su qualsiasi mezzo, compreso il rischio in itinere.
Beneficiari caso morte: Xxxxx legittimi o testamentari
IV:C OBBLIGHI ASSICURATIVI EX D.P.R. 333/1990 E C.C.N.L. – CONDUCENTI VEICOLI A MOTORE ED ELETTRICI DI PROPRIETÀ DELL’ENTE, DI PROPRIETÀ DI TERZI ED IN USO ESCLUSIVO DEL CONTRAENTE, IN LOCAZIONE O IN COMODATO AL CONTRAENTE
Capitali pro - capite
• MORTE per € 200.000,00
• INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO per € 200.000,00
• INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA per € ======
• INABILITÀ TEMPORANEA per € ======
• DIARIA A SEGUITO RICOVERO PER MALATTIA E/O INFORTUNIO per € ======
• DIARIA DA GESSO per € ======
• SPESE MEDICHE per € 2.500,00
Numero Km preventivati: 52.000,00 – (premio chilometrico) Sono compresi in garanzia:
Infortuni subiti dagli Assicurati in qualità di conducenti autorizzati veicoli a motore ed elettrici purché
tale mezzo risulti intestato a nome del Contraente oppure risulti dallo stesso utilizzato in via esclusiva in locazione o comodato. L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
Beneficiari caso morte: Xxxxx legittimi o testamentari
SEZIONE V – CALCOLO E REGOLAZIONE DEL PREMIO
ART. 58 - CALCOLO E REGOLAZIONE DEL PREMIO
La polizza ha per oggetto l'assicurazione del Personale, dipendente e non, della Contraente la cui composizione numerica è desumibile da quanto indicato al momento della stipula del presente contratto e comprenderà automaticamente anche le Persone fisiche che in seguito venissero successivamente inserite in garanzia nell'ambito delle singole sezioni e/o categorie previste. A tal fine il Contraente disporrà di un elenco o documenti attestanti le successive variazioni, sia in entrata che in uscita o anche relative ai movimenti all'interno delle singole sezioni, in variazione rispetto alla situazione iniziale. Tale elenco o documenti, che dovranno essere messi a disposizione della Compagnia che ne faccia esplicita richiesta, e dovranno riportare l'indicazione della data di inserimento o di esclusione nonché riferimento su sezione o tipologia di categoria assicurativa nell'ambito della quale la persona dovrà trovare collocazione o dalla quale venga esclusa. Per l'eventuale assicurazione del personale non rientrante in nessuna delle sezioni/categorie attive e/o previste dalla presente polizza, il Contraente dovrà dame preventiva richiesta al Broker o alla Società, definendo gli elementi essenziali per proporre l’inserimento. Il premio annuo lordo risulta dai conteggi riportati in polizza ed essendo determinato in base ad elementi variabili di rischio, viene anticipato in via provvisoria sui preventivi annui denunciati dalla Contraente. Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l’indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza, per il successivo calcolo del premio definitivo da parte della Società. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.
Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni. Nel caso in cui non sia intervenuta risposta alcuna del Contraente/Assicurato, si intenderà che il parametro del premio non abbia subito variazioni.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri connessi al
periodo di mancato adempimento potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l’intero premio dovuto (deposito più regolazione).
Per i contratti scaduti, se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel solo periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
LA SOCIETÀ ASSICURATRICE L’ASSICURATO CONTRAENTE