DISEGNO DI LEGGE
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
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(N. 926)
DISEGNO DI LEGGE
approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 1973
(V. Stampato n. 920)
presentato dal Ministro degli Xxxxxx Xxxxxx (MEDICI)
di concerto con Ministro delle Finanze (VALSECCHI)
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1° marzo 1973
Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e in materia di imposte sulla successione mortis causa, concluse a Roma il 22 aprile 1968 e dello Scambio di Note che modifica la seconda di dette Convenzioni effettuato a Roma il 19 febbraio-21 marzo 1970
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica è autoriz zato a ratificare le Convenzioni tra la Repub blica italiana e lo Stato di Israele per evi tare le doppie imposizioni in materia di im poste sul reddito e sul patrimonio e in ma-
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teria di imposte sulla successione mortis causa, concluse a Roma il 22 aprile 1968, nonché lo Scambio di Note che modifica la seconda di dette Convenzioni, effettuato a Roma il 19 febbraio-21 marzo 1970.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è data alle Con venzioni ed allo Scambio di Note di cui all’articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all’articolo XXIV della Convenzione per evitare le dop pie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, all’articolo XI del la Convenzione per evitare le doppie impo sizioni in materia di imposte sulla succes sione mortis causa e alle disposizioni con template nella clausola finale dello Scambio di Note del 19 febbraio-21 marzo 1970.
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A L L E G A T O
CONVENZIONE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LO STATO DI ISRAELE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO
Il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO
DELLO STATO DI ISRAELE, animati dal desiderio di evitare le doppie imposizioni e di regolare le questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue:
A r t i c o l o I.
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patri monio prelevate per conto di ciascun Stato Contraente, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo e su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dal l’alienazione di beni mobili ed immobili, le imposte sull’ammontare com plessivo dei salari o stipendi pagati dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono in particolare:
a) Per quanto concerne l’Italia:
(i) l’imposta sul reddito dei terreni;
(ii) l’imposta sul reddito dei fabbricati;
(iii) l’imposta sui redditi di ricchezza mobile;
(iv) l’imposta sui redditi agrari;
(v) l’imposta complementare progressiva sul reddito complessivo;
(vi) l’imposta sulle Società; e
(vii) l’imposta sulle obbligazioni.
b) Per quanto concerne Israele:
(i) l’imposta sul reddito (the income tax); compresa
(ii) l’imposta sulle società (the company tax);
(iii) l’imposta sul miglioramento fondiario (land, betterment tax); e
(iv) l’imposta sul patrimonio e fondo di compensazione di cui alla legge 1961 {property tax and compensation fund law 1961).
4. La presente Convenzione si applica anche alle imposte future di na tura identica o analoga che saranno istituite per conto di ciascuno Stato
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Contraente in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorità competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno, alla fine di ciascun anno, le modifiche apportate alle loro legislazioni fiscali.
5. Le Autorità competenti degli Stati Contraenti risolveranno di comune accordo i dubbi che potrebbero sorgere in ordine alle imposte cui deve appli carsi la presente Convenzione.
A RTIC O LO II.
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richie da una diversa interpretazione:
a) Le espressioni « uno degli Stati Contraenti » e « l’altro Stato Con traente » designano l’Italia o Israele, come il contesto richiede.
b) Il termine « persona » comprende le persone fisiche e lutti gli Enti collettivi, aventi o no la personalità giuridica.
c) Il termine « società » designa gli Enti con personalità giuridica o gli Enti assimilati alle persone giuridiche ai fini del trattamento fiscale.
d) Le espressioni « impresa di uno degli Stati Contraenti » e « impresa dell’altro Stato Contraente » designano rispettivamente un’impresa eserci tata da un residente di uno degli Stati Contraenti e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato Contraente.
e) (1) Ai fini delia presente Convenzione, il termine « residente » di uno Stato Contraente designa ogni persona che, in virtù delia legislazione del detto Xxxxx, è assoggettabile ad imposta nello Stato stesso a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio analogo.
(2) Quando, in base alle disposizioni del precedente paragrafo, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:
(i) Detta persona è considerata residente dello Stato Contraente nel quale ha una abitazione permanente.
■Quando essa ha un’abitazione permanente in entrambi gli Stati Con traenti, è considerata residente dello Stato Contraente nel quale le sue rela zioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi fon damentali).
(ii) Se non è possibile determinare lo Stato Contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi fondamentali, o essa non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati Contraenti, essa è considerata residente dello Stato Contraente in cui soggiorna abitualmente.
(iii) Se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati Contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno degli Stati medesimi, le autorità competenti degli Stati Contraenti risolveranno la que stione di comune accordo.
(3) Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona giuridica è considerala residente di entrambi gli Stati Contraenti, essa è con siderata residente dello Stato Contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. La medesima disposizione si applica alle società di per sone e alle associazioni che, in base alle leggi nazionali che le disciplinano, non hanno la personalità giuridica.
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/) (1) L’espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività:
(2) Costituiscono in particolare stabili organizzazioni:
(i) una sede di direzione;
(ii) una succursale;
(iii) una officina;
(iv) un ufficio;
(v) un laboratorio;
(vi) una miniera, una cava o altro luogo d’estrazione di risorse
naturali;
(vii) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata
oltrepassi i 12 mesi.
(3) Non si considera che esista una « stabile organizzazione » se :
(i) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di espo sizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
(ii) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
(iii) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai
soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
(iv) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
(v) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità,
di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano per l’impresa carattere preparatorio o ausiliare.
(4) Una persona che agisca in uno Stato Contraente per conto di un ’impresa dell’altro Slato Contraente, diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5, è considerata stabile orga nizzazione nel primo Stato se essa dispone nello Stato stesso di poteri che eserciti abitualmente e le permettano di concludere contratti a nome della impresa, salvo il caso che l’attività di detta persona sia limitata all’acquisto di merci per l’impresa.
(5) Non si considera che una impresa di uno Stato Contraente abbia una stabile organizzazione nell’altro Stato Contraente per il solo fatto che essa effettui operazioni commerciali in quest’altro Stato per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nelFambito della loro ordinaria attività.
(6) Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente con trolli o sia controllata da una Società residente dell’altro Stato Contraente, ovvero svolga attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile orga nizzazione oppure no) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione del l’altra.
g) L’espressione « autorità competente » designa per quanto concerne Israele il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato, per quanto concerne l’Italia il Ministero delle finanze, direzione generale delle imposte dirette.
2. Per quanto concerne l’applicazione della presente Convenzione da parte di uno degli Stati Contraenti, le espressioni non definite diversamente hanno, a meno che il contesto non comporti una diversa interpretazione, il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione del detto Stato rela tiva alle imposte, oggetto della presente Convenzione.
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A RTIC O LO III.
1. I redditi derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili sono tassabili soltanto nello Stato Contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa.
2. Le disposizioni del precedente paragrafo si applicano anche nel caso in cui una impresa di navigazione marittima o aerea di uno degli Stati Gon- Iraenti gestisca una agenzia nel territorio dell’altro Stato Contraente, limi tatamente però all’attività dell’agenzia relativa alla vendita di biglietti per il trasporto di persone o di merci da parte di navi e aeromobili (apparte nenti o no a detta impresa), compreso il servizio di collegamento.
3. Nel caso in cui una impresa di navigazione aerea di uno degli Stati Contraenti partecipi a un pool, ad una impresa per l’esercizio in comune o ad un organismo intemazionale di esercizio, le disposizioni del precedente paragrafo 1 si applicano,anche ai redditi che la detta impresa realizzi me diante la cooperazione sopra descritta.
A R TICOLO IV.
1. I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato Con traente in cui detti beni sono situati.
2. L’espressione « beni immobili » è definita in conformità alla legisla zione dello Stato Contraente in cui i beni stessi sono situati. Detta espres sione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle im prese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le, disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immo bili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi corrisposti per lo sfrutta mento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione dei beni immobili nonché da ogni altra forma di utilizzazione dei beni stessi, compresi i redditi deri vanti dalle imprese agricole o forestali. Esse si applicano anche agli utili derivanti dalla alienazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili delle imprese diverse da quelle agricole o forestali, nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una libera professione. '
A r t i c o l o V.
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti ai sensi del para grafo 2 dell’articolo IV, è tassabile nello Stato Contraente in cui detti beni sono situati.
2. Salve le disposizioni del precedente paragrafo 1, il patrimonio costi tuito da beni facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione di una impresa, o da beni di pertinenza di una sede fissa utilizzata per l’esercizio di una libera professione, è tassabile nello Stato Contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la sede fissa.
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3. Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale nonché i beni, diversi dai beni immobili, relativi alla gestione di tali navi ed aero mobili, sono tassabili soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato Contraente sono tassabili soltanto in detto Stato.
5. Ai fini del presente articolo, l’imposta sulle obbligazioni non è con siderata imposta sul patrimonio.
A RTIC O LO VI.
1. Gli utili di una impresa di uno Stato Contraente sono tassabili sol tanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga attività nell’altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge tale attività, l’imposta sugli utili dell’impresa può essere percepita nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Quando una impresa di uno Stato Contraente svolge attività nell’altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in cia scuno Stato sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potrebbero essere stati da essa realizzati se fosse stata una impresa distinta e separata che svolgesse identiche o analoghe attività in condizioni identiche o analoghe e senza alcun legame con l’impresa di cui è stabile
organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione tutte le spese sostenute e attribuibili alla stabile orga nizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministra zione così attribuibili, sostenute sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.
4. Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione a mo tivo del semplice acquisto di merci da essa effettuato per l’impresa.
5. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
A RTICOLO VII.
Quando
a) un’impresa di uno Stato Contraente partecipa, direttamente o indi rettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato Contraente, o
b) medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un ’im presa di uno Stato Contraente e di un’impresa dell’altro Stato Contraente,
e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commer ciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate od imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono realizzati, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e in conseguenza tassati.
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A r t i c o l o Vili.
I compensi e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o
del collegio dei sindaci di una società residente dell’altro Stato Contraente, sono tassabili in detto altro Stato.
A r t i c o l o IX.
I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitual mente nell’altro Stato Contraente di una sede fissa per l’esercizio delle sue attività. Ove egli disponga di una tale sede fìssa, la parte di reddito attri buibile a delta sede è tassabile in questo altro Stato.
A r t i c o l o X.
1. Salve le disposizioni degli articoli VIII e XI, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato Conlraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che il lavoro subordinato non venga svolto nell’altro Stato Contraente. In quest’ultimo caso, le remunerazioni percepite a detto titolo sono tassabili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1, le remunera zioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nell’altro Stato Contraente sono tassabili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non eccedano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non sia residente dell’altro Stato, e
c) le remunerazioni non sono dedotte dagli utili di una stabile orga nizzazione o di una sede fissa che il datore di lavoro abbia nell’altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remu nerazioni afferenti ad attività svolte a bordo di navi o aeromobili in traffico internazionale sono tassabili nello Stato Contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa.
A r t i c o l o XI.
1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato Con lraente o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento
su fondi da essi costituiti, ad una persona fìsica in corrispettivo di servigi resi a detto Stato o ente locale nell’esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono tassabili in detto Stato. Le remunerazioni stesse non sono soggette a tassazione nell’altro Stato Contraente se il pagamento viene effettuato ad un cittadino del menzionato primo Stato.
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2. Le disposizioni degli articoli Vili, X, e XII non si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di attività commerciali e industriali esercitate da uno degli Stati Contraenti o da un suo ente locale.
3. Ai fini del presente articolo e dell’articolo XII, il termine « pensione « designa i pagamenti periodici eseguiti in corrispettivo di servizi resi nel passato o quale indennizzo per lesioni riportate.
A r t i c o l o XII.
1. Salve le disposizioni del paragrafo i dell’articolo XI, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagale in corrispettivo di lavoro subordi nato svolto nel passato, nonché le annualità sono tassabili soltanto nello Stato Contraente del quale il beneficiario è residente.
2. Ai fini del presente articolo, il termine « annualità » designa le som me fisse pagate periodicamente a date stabilite, vita naturai durante oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare detti pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in danaro o in beni valutabili in danaro.
A r t i c o l o XIII.
Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o televisione e i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro attività personali in tale qualità sono tassabili nello Stato Contraente in cui delle attività sono svolte.
A r t i c o l o XIV.
Un residente di uno degli Stati Contraenti che, su invito di una univer sità, di una scuola superiore o di altri istituti di insegnamento superiore o di ricerche scientifiche situati nell’altro Stato Contraente, si reca nel detto altro Stato Contraente al solo fine di insegnamento o di ricerca scientifica presso detti istituti, per un periodo non eccedente i due anni, non è soggetto a tassazione in detto altro Stato per le remunerazioni che egli riceve per tale insegnamento o ricerca.
A r t i c o l o XV.
Un residente di uno degli Stati Contraenti che soggiorni temporanea mente nell’altro Stato Contraente esclusivamente
a) in qualità di studente presso università, scuole superiori o scuole riconosciute in detto altro Stato,
b) in qualità di apprendista o al fine di acquisire cognizioni in campo
tecnico, professionale o commerciale, oppure
c) in qualità di beneficiario di borse di studio, sussidi o premi com cessi al prevalente fine di studio o di ricerche da parte di enti religiosi, di assistenza, scientifici o di istituti di educazione riconosciuti,
non è soggetto a tassazione in detto altro Stato per le somme che riceva dal l’estero ai fini del suo mantenimento, della sua educazione o della sua for mazione.
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A r t i c o l o XVI.
1. Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati a un resi dente dell’altro Stato Contraente sono tassabili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, lo Stato Contraente dal quale gli interessi provengono ha il diritto dì assoggettare ad imposta tali interessi in conformità alla sua legislazione, ma l’aliquota di imposta che applica non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare degli interessi. Le autorità competenti dei due Stati stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di detta limi tazione.
3. Ai fini del presente articolo, il termine « interessi » designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni o titoli di credito, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno un diritto di partecipazione ad utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché tutti gli altri redditi assimilati ai redditi delle somme date in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato da cui provengono i redditi stessi.
4. Le disposizioni dei paragrafi precedenti non si applicano qualora il beneficiario degli interessi svolga attività nell’altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata e tali interessi siano attri buibili a detta stabile organizzazione; in tal caso,
a) in Israele è applicabile l’articolo VI della presente Convenzione;
b) in Italia è applicabile la legislazione italiana.
5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato Contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore e tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono versati, ecceda l’ammon tare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità alle legislazioni degli Stati Contraenti, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
A r t i c o l o XVII.
1. I dividendi pagati ad un residente di uno degli Stati Contraenti da una società residente dell’altro Stato Contraente sono tassabili in detto altro Stato Contraente con aliquota non superiore al 25 per cento.
2. Ai fini del presente articolo il termine « dividendi » designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o diritti di godimento, dalle quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti nonché i redditi delle altre quote sociali assimilati ai redditi delle azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
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3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, abbia nel l’altro Sialo Contraente, di cui la società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione alla quale sia effettivamente connessa la parte cipazione generatrice dei dividendi. In tal caso, è applicabile l’articolo VI.
4. Qualora una società residente di uno Stato Contraente ricavi utili o redditi nell’altro Stato Contraente, detto altro Stato non può applicare al cuna imposta sui dividendi pagati dalla società alle persone che non siano residenti di detto altro Stato, né prelevare niuna imposta, a titolo di tassa zione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
A r t i c o l o XVIII.
1. I canoni (royalties) provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato Contraente sono tassabili soltanto in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente articolo, il termine « canoni » designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l’uso o il diritto all’uso di diritti d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cine matografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o commercio, disegni o mo delli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l’uso o il diritto al l’uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informa zioni concernenti esperimenti di carattere industriale, commerciale o scientifico.
3. Gli utili derivanti dall’alienazione dei diritti o beni menzionati al paragrafo 2 sono tassabili soltanto nello Stato Contraente del quale l’alie nante è residente.
4. Il trattamento dei canoni non si applica ai compensi variabili o fissi per lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali. In tali casi si applicano gli articoli IV e V relativi alla tassazione dei beni immobili.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 non si applicano nel caso che il beneficiario dei canoni o utili, residente di uno Stato Contraente, abbia nel l’altro Stato Contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organiz zazione alla quale siano effettivamente connessi i diritti o i beni che danno luogo ai canoni. In tal caso è applicabile l’articolo VI.
6. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni pagati, tenuto conto delle prestazioni (uso, diritti o informazioni) per le quali sono versati, eccedano l’ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità alle legi slazioni degli Stati Contraenti, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
A RTICOLO X IX .
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:
a) Il Governo italiano nel determinare le proprie imposte sul reddito e sul patrimonio, specificate nell’articolo I della presente Convenzione, nei
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confronti dei propri residenti o società, può, prescindendo da ogni altra di sposizione della Convenzione medesima, includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito o di patrimonio; tuttavia il Governo italiano deve dedurre dalle imposte così determinate l’imposta israeliana sul reddito o sul patrimonio (non esenti da imposta in Israele in virtù della presente Convenzione) nel modo seguente: -
(i) Se l’elemento di reddito è, secondo la legislazione italiana, sog getto all’imposta di ricchezza mobile, l’imposta pagata in Israele deve essere dedotta dall’imposta di ricchezza mobile, ma l’ammontare della detrazione non può eccedere la quota d ’imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l’elemento di reddito stesso concorre alla formazione del. reddito complessivo.
Se l’ammontare dell’imposta pagata in Israele su tale elemento di red dito è superiore all’ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall’imposta complementare o dall’imposta sulle società, ma per un ammontare non eccedente la quota d’imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l’elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.
(ii) Se l’elemento di reddito è soggetto soltanto all’imposta com plementare o all’imposta sulle società, la deduzione va effettuata, a seconda del caso, dall’imposta complementare o dall’imposta sulle società, ma limi tatamente alla quota d’imposta pagata in Israele eccedente il 25 per cento
,li detto elemento di reddito. L’ammontare della deduzione non può, tutta via, eccedere la quota di imposta complementare o d’imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l’elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.
(iii) Per quanto concerne le imposte sul patrimonio, il Governo, italiano deve dedurre dalla propria imposta sul patrimonio l’imposta sul patrimonio pagala in Israele sul medesimo elemento di patrimonio. L’am montare della detrazione non può, tuttavia, eccedere la quota d’imposta italiana attribuibile all’elemento di patrimonio posseduto in Israele nella proporzione in cui l’elemento di patrimonio-stesso concorre alla formazione del patrimonio complessivo.
b) In Israele:
(i) L’imposta italiana pagabile, sia direttamente sia mediante rite nuta, sul reddito proveniente da fonti situate in Italia è ammessa in dedu zione da ogni imposta israeliana pagabile sul reddito stesso. Tuttavia l’am montare della deduzione non può eccedere la quota d’imposta israeliana attribuibile a detto reddito nella proporzione in cui il reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.
Qualora detto reddito sia costituito da dividendi ordinari pagati da una società residente in Italia, nella deduzione si terrà conto (in aggiunta ad ogni imposta italiana specifica sui dividendi) dell’imposta italiana pagabile dalla società sui propri utili, e, ove si tratti di dividendi relativi ad azioni con godimento preferenziale aventi la caratteristica di azioni con diritto sia ad una quota fissa di dividendo, sia ad una quota supplementare di parte cipazione agli utili, l’imposta italiana così pagabile dalla società è del pari presa in considerazione nella misura in cui il dividendo ecceda detta quota fissa.
(ii) L’imposta sul patrimonio pagata nella Repubblica italiana è ammessa in deduzione dall’imposta israeliana sul patrimonio applicata sullo stesso elemento di patrimonio. Tuttavia, l’ammontare della deduzione non
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può eccedere la quota d’imposta israeliana attribuibile all’elemento di patri monio posseduto in Italia nella proporzione in cui l’elemento di patrimonio stesso concorre alla formazione del patrimonio complessivo.
2. Qualora, in virtù della legislazione di uno degli Stati Contraenti, le imposte alle quali si applica la presente Convenzione non vengano prelevate
in tutto o in parte per un limitato periodo di tempo, le imposte stesse si con siderano interamente pagate ai fini del calcolo delle deduzioni d’imposta da operare a norma dei paragrafi 1 a) e 1 b).
A RTIC O LO X X .
1. I nazionali di uno Stato Contraente non sono soggetti nell’altro Stato Contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
2. Il termine « nazionali » designa:
a) le persone fisiche che abbiano la nazionalità dello Stato Contraente;
b) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato Contraente.
3. Gli apolidi non sono soggetti in uno Stato Contraente ad alcuna tassa zione od obbligo ad essa relativo che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto Stato che si trovino nella stessa situazione.
4. La tassazione a carico di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato Contraente ha nell’altro Stato Contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole della tassazione effettuata in confronto delle imprese di detto altro Stato che svolgano la stessa attività nelle me desime condizioni.
La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato Contraente le deduzioni, esenzioni e riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione e ai loro carichi di famiglia.
5. Le imprese di uno Stato Contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato Contraente, non sono soggetti nel primo Stato Contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.
6. Le disposizioni dei paragrafi 4 e 5 non possono essere interpretate nel senso che apportino modifiche all’applicazione in Italia dell’imposta sulle società prelevata in conformità alla legislazione italiana.
7. Ai fini del presente articolo, il termine « tassazione » designa le im poste di ogni genere e denominazione.
A r t i c o l o XXI.
1. Quando un residente di uno Stato Contraente ritiene che le misure adottate da uno o entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno
per lui una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Conven
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zione, egli può, indipendentemente dai mezzi di gravame previsti dalla legi slazione nazionale di detti Stati, sporgere reclamo alla autorità competente dello Stato Contraente di cui egli è residente. Detto reclamo deve essere pre sentato nel termine di due anni dalla data della notifica o della ritenuta alla fonte dell’imposta ultimamente applicata.
2. Detta autorità competente farà del suo meglio, se il reclamo le appare fondato e se essa stessa non è in condizione di giungere ad una soddisfacente soluzione, per risolvere il caso di comune accordo con l’autorità competente dell’altro Stato Contraente al fine di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere di comune accordo le difficoltà e i dubbi che potranno sorgere in ordine all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati Contraenti comunicheranno diret tamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso indicato nei paragrafi precedenti. Se per raggiungere detto accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, tale scambio può aver luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti delle autorità compe tenti degli Stati Contraenti.
A R TICOLO XXII.
1. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le in formazioni necessarie per l’applicazione della presente Convenzione. Tutta via, le autorità competenti non hanno l’obbligo di fornire informazioni non risultanti dai documenti in possesso dell’autorità fiscale e per le quali siano necessarie particolari indagini. Le informazioni così scambiate debbono es sere tenute segrete e possono essere rivelate soltanto alle persone o autorità che, in virtù della legislazione di detto Stato Contraente, sono incaricate del l’accertamento e della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. A dette persone ed autorità incombe l’obbligo dello stesso segreto cui sono tenute le autorità competenti.
2. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 1 possono essere interpre tate nel senso di imporre ad uno degli Stati Contraenti l’obbligo di:
a) adottare provvedimenti amministrativi che siano in contrasto con le disposizioni legali o la prassi amministrativa di detto Stato;
b) fornire particolari non consentiti dalla legislazione dell’uno o del l’altro Stato Contraente.
3. Non possono essere scambiate informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali o professionali.
A R TICOLO XXIII.
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto a più estese esenzioni che siano accordate ai funzionari diplomatici o consolari in virtù dì norme generali di diritto internazionale o di particolari accordi. Ove, in virtù di detto regime comportante più estese esenzioni, reddito e patrimonio non sono soggetti ad imposta nello Stato ricevente, il diritto alla tassazione viene riservato allo Stato che detti funzionari rappresentano.
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A r t i c o l o XXIV.
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Gerusalemme non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Essa si applicherà al reddito realizzato ed al patri monio posseduto a partire dal 1° gennaio 1962.
A r t i c o l o XXV.
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraenti. Ciascuno Stato Contraente può denunciare la Convenzione non prima di cinque anni dalla sua entrata in vigore, notifi candone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell’anno solare. In tal caso la Convenzione cesserà di avere efficacia dal 1° gennaio successivo alla scadenza del termine di sei mesi.
PATTO a Roma, il 22 aprile 1968 corrispondente a 24 Nissan 5728 in doppio esemplare, nelle lingue italiana, ebraica ed inglese, avendo i testi uguale valore, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.
Per il Governo Per il Governo
della Repubblica Italiana dello Stato di Israele
G. V . S o r o E H u d A v R IE L
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CONVENZIONE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LO STATO DI ISRAELE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SULLA SUCCESSIONE MORTIS CAUSA
Il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO
DELLO STATO DI ISRAELE, animati dal desiderio di evitare le doppie im posizioni fiscali in materia di imposte sulle successioni, hanno convenuto quanto segue:
A r t i c o l o I.
Le imposte a cui si riferisce la presente Convenzione sono:
a) per quanto riguarda l’Italia:
1) l’imposta sulle successioni;
2) l’imposta sull’asse ereditario globale netto;
b) per quanto riguarda Israele:
l’imposta sulle successioni.
Questa Convenzione si estende ad ogni altra imposta sull’asse ereditario o sulle successioni, di carattere sostanzialmente analogo, applicata dall’uno o l’altro degli Stati contraenti posteriormente alla data della firma della pre sente Convenzione.
Le competenti autorità degli Stati contraenti informeranno l’un l’altra al termine di ogni anno su ogni sostanziale modificazione nella loro legi slazione fiscale in materia di imposte sull’asse ereditario e sulle successioni.
A r t i c o l o II. Ai fini della presente Convenzione:
a) il termine « Italia » significa la Repubblica Italiana;
b) il termine « Israele » significa lo Stato di Israele;
c) il termine « imposta », significa l’imposta sull’asse ereditario glo bale netto e quella sulle successioni applicate dall’Italia, ovvero l’imposta sulle successioni applicata da Israele, come il contesto richiede;
d) il termine « autorità competente » significa, nel caso dell’Italia, il Ministero delle finanze, direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, e, nel caso d’Israele, il Ministro delle finanze o un suo rap presentante.
A r t i c o l o III.
1. Nel caso di successione di persona che, al tempo della morte, era do miciliata in uno degli Stati contraenti, il luogo dove ciascuno dei seguenti beni è situato è, ai fini dell’applicazione dell’imposta, determinato esclusi vamente secondo le seguenti regole:
a) i beni immobili sono considerati situati nel luogo in cui si trovano;
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b) i beni mobili corporali (tranne quelli per i quali una apposita norma sia qui di seguito stabilita) e i biglietti di banca o la carta moneta e le altre forme di moneta riconosciute come aventi corso legale nel luogo della loro emissione, sono considerati esìstenti nel luogo in cui detti beni o monete sono situati al tempo del decesso o, se in transito, nel luogo di desti nazione;
c) i crediti (ivi comprese le obbligazioni, i pagherò1cambiari e le cam biali-tratte) sono considerati esistenti nello Stato in cui il debitore è domi ciliato o, se il debitore è una società, nello Stato in cui la stessa è costituita o operante;
d) le azioni e le partecipazioni in società sono considerate esistenti nello Stato in cui la società è costituita o operante;
e) le navi, gli aeromobili e le relative quote sono considerati esistenti nel luogo della loro immatricolazione;
/) i beni investiti in una impresa commerciale o industriale o relativi all’esercizio d’una professione libera e che sono destinati ad una stabile organizzazione esistente in uno dei due Stati contraenti, così come l’avvia mento ad essi relativo, sono soggetti all’imposta in tale Stato.
Il termine « stabile organizzazione » indica un’istallazione permanente di affari dove l’impresa esercita tutta o parte della propria attività.
Costituisce « stabile organizzazione »:
i) una sede di direzione;
ii) una succursale;
iii) un ufficio;
iv) un’officina;
v) un laboratorio;
vi) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di ric chezze naturali;
vii) un cantiere di costruzione o di montaggio del quale la durata superi i 12 mesi;
g) le patenti, i marchi di fabbrica e i disegni sono considerati esi stenti nel luogo in cui sono registrati;
h) i diritti di autore e di esclusività, i diritti relativi a lavori artistici e scientìfici, i diritti e le licenze per l’uso di qualsiasi opera, lavoro artistico o scientifico coperti da diritti d’autore, brevetti, marchi di fabbrica o disegni sono considerati esistenti nel luogo in cui i diritti che ne derivano sono esercitati;
i) tutti i beni diversi da quelli sopra menzionati sono considerati esi stenti nello Stato nel quale il de cuìus era domiciliato al tempo della morte.
A r t i c o l o IV.
Ai fini della presente Convenzione, per domicilio si intende il luogo ove il defunto aveva la sede principale dei suoi affari ed interessi.
In caso di dubbio in quale dei due Stati il de cuius aveva il suo domi cilio ai sensi della norma del comma precedente, o nel caso in cui il defunto poteva essere considerato domiciliato nei due Stati, la questione sarà decisa con un accordo particolare tra le autorità competenti dei due Stati. A tal proposito, sarà considerato con quale dei due Stati il de cuius, al momento della morte, aveva i rapporti personali ed economici più stretti. Se il de cuius non aveva il suo domicilio in nessuno dei due Stati contraenti, egli sarà considerato domiciliato nello Stato nel quale risiedeva. Se egli risiedeva nei
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due Stati, la questione, relativa alla determinazione del suo domicilio, sarà decisa mediante un accordo particolare tra le autorità competenti dei due Stati.
A r t i c o l o V.
I debiti che gravano i beni di cui all’articolo III della presente Conven zione o che sono garantiti sui beni della stessa natura, sono imputati nello Stato in cui detti beni sono sottoposti ad imposta, sul valore di detti beni, o di tutti gli altri beni che tale Stato ha il diritto di assoggettare a imposta. Gli altri debiti diversi dai precedenti sono imputati sui beni assoggettati ad imposta nello Stato nel quale il de cuius era domiciliato al momento della morte.
Se i debiti che possono essere imputati in uno dei due Stati, ai sensi delle disposizioni del primo alinea, superano il valore della somma dei beni sui quali tale Stato ha il diritto di imporre, la differenza non coperta è imputata sui beni assoggettati a imposta nell’altro Stato.
A r t i c o l o VI.
Nessuna imposta sarà applicata sui beni trasmessi per testamento dal de cuius, il quale al tempo della morte era domiciliato in uno degli Stati contraenti, a favore degli enti seguenti:
1) l’altro Stato contraente;
2) una autorità locale dello stesso per fini religiosi, educativi, xxxx xxxxxx, benefìci, assistenziali;
3) istituti, fondati o da fondarsi, aventi gli stessi fini, appartenenti al predetto secondo Stato contraente e da questo riconosciuti come tali.
A r t i c o l o VII.
Le competenti Autorità degli Stati contraenti si scambieramìo le infor mazioni (in quanto disponibili in virtù deìle rispettive leggi fiscali) neces sarie per eseguire le clausole della presente Convenzione. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e potranno essere portate a conoscenza esclusivamente di coloro (compresi gli organi giurisdizionali) che sono in teressati all’accertamento e alla riscossione delle imposte cui la presente Convenzione di applica, nonché ai ricorsi concernenti le imposte stesse. Non saranno scambiate le informazioni che porterebbero alla rivelazione di un segreto o di un processo industriale o commerciale.
A r t i c o l o VIII.
Ogni contribuente che prova che le tassazioni stabilite o progettate a suo carico hanno provocato o possono provocare nei suoi confronti una doppia imposizione contraria ai princìpi della presente Convenzione può reclamare all’autorità competente dello Stato nel quale egli è considerato domiciliato, ai sensi dell’articolo IV o nel quale il de cuius, ai sensi della presente Convenzione, era considerato domiciliato al momento del suo decesso.
Se il reclamo è ritenuto fondato, lo Stato adotta le misure necessarie per mettere fine alla doppia imposizione.
XX reclamo deve essere fatto entro i tre anni a partire dalla fine dell’anno solare nel quale il contribuente ha avuto conoscenza della duplicazione.
Atti Parlamentari — 19 — Senato della Repubblica — 926
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A r t i c o l o IX.
Le norme di questa Convenzione non possono essere interpretate in modo da negare o menomare in qualsiasi maniera il diritto del personale diplomatico o consolare ad altre o maggiori esenzioni di cui ora benefici o che possano essergli accordate in futuro.
Le norme di questa Convenzione non possono in nessun caso essere in terpretate in maniera da aumentare il carico di imposta in ciascuno degli Stati contraenti.
Xxx sorgessero dubbi o difficoltà circa l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione le autorità competenti degli Stati contraenti possono risolvere la questione di mutuo accordo.
A r t i c o l o X.
Le competenti autorità dei due Stati contraenti possono emanare i rego lamenti necessari per interpretare le norme della presente Convenzione e corrispondere direttamente tra loro per rendere effettive le clausole di essa.
A r t i c o l o XI.
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti relativi saranno scambiati a Gerusalemme appena possibile.
La presente Convenzione avrà effetto dal giorno dello scambio degli
strumenti di ratifica e sarà applicata alle successioni ereditarie apertesi in tale giorno e successivamente. Essa avrà effetto per un periodo di cinque anni a partire dalla data di scambio degli strumenti di ratifica e, dopo questo periodo, indefinitamente, ma potrà venire fatta cessare da ciascuno degli Stati contraenti alla fine del quinquennio o in qualsiasi momento successivo, purché sia denunciata almeno sei mesi prima. In tale caso la Convenzione cesserà di avere efficacia il primo di gennaio successivo allo spirare del suddetto termine di sei mesi.
FATTO a Roma, il 22 aprile 1968 corrispondente a 24 Nissan 5728 in doppio esemplare, nelle lingue italiana, ebraica ed inglese, aventi i testi uguale valore, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.
Per il Governo Per il Governo
della Repubblica Italiana dello Stato di Israele
G. V . S ORO E H u d A v R IE L
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SCAMBIO DI NOTE
CHE MODIFICA LA CONVENZIONE FRA L’ITALIA E ISRAELE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SULLA SUCCESSIONE MORTIS CAUSA (ROMA, 22 APRILE 1968)
Roma, 19 febbraio-21 marzo 1970
L’AMBASSADEUR D’ISRAEL
Rome, 19 February, 1970
Excellency,
I have the honour to refer to the Conventions between the Italian Re public and the State of Israel for the Avoidance of Double Taxation with respect to taxes on income and capital and for the prevention of double taxation on estates and inheritances signed in Rome on the 22nd of April 1968,
The first Convention provides, in Art. XXIV, parag. two, that this Convention shall apply, after its entry into force, to income earned and to capital owned on or after the first day of January 1962, while the appli cation of the second Convention is limited, according to Article eleven, to successions devolving on or after the date of the entry into force of the Convention.
In order to establish an uniformity between the texts of the two agree ments, I have the honour to propose, in the name of my Government, that the convention for the prevention of double taxation on estates and inhe ritances will apply to successions devolving on or after the first day of January 1962.
If this modification is acceptable to the Government of Italy, I have the honour to propose that this letter and Your Excellency’s reply will con stitute an Agreement which will enter into force together with the Con vention for the prevention of double taxation on estates and inheritances and will constitute an integral part of and have the same duration as that Convention.
Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.
A m i e l E. N a ja r
H . X . Xxxx M o r o
Minister for Foreign Affairs
R O M E
Atti Parlamentari 21 Senato della Repubblica — 926
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IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Roma, 21 marzo 1970
Signor Ambasciatore,
ho l ’onore di accusare ricevuta della lettera di Xxxxxx Eccellenza in data 19 febbraio 1970, del seguente tenore:
« Ho l’onore di riferirmi alle Convenzioni italo-israeliane per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulla successione
■mortis causfl, concluse a Roma il 22 aprile 1968.
La prima Convenzione prevede, all’articolo XXIV, paragrafo 2, che l ’Ac cordo stesso si applichi, dopo la sua entrata in vigore, al reddito realizzato e al patrimonio posseduto a partire dal 1° gennaio 1962, mentre l’appli cabilità della seconda Convenzione viene limitata, ai sensi dell’articolo 11, alle successioni ereditarie apertesi a partire dal giorno della sua entrata in vigore.
Per stabilire un’uniformità fra i due Accordi, ho l’onore di proporre, a nome del mio Governo, che la Convenzione per evitare le doppie impo sizioni in materia di imposte sulla successione mortis causa si applichi invece alle successioni ereditarie apertesi a partire dal 1° gennaio 1962.
Qualora tale modifica risulti accettabile da parte del Governo italiano, ho l’onore di proporre che questa Nota e quella che V. E. si compiacerà inviarmi in risposta costituiscano un Accordo aggiuntivo alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulla successione mortis causa, ne formi parte integrante, entri in vigore alla medesima data e ne abbia la stessa durata ».
Ho l’onore d’informare Xxxxxx Eccellenza che il Governo italiano accetta le proposte sopra menzionate.
Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta con siderazione.
A Ld O M ObO
S. E. l’Ambasciatore Xxxxx N a ja r
Ambasciata d'Israele
R OM A