TUTELA LEGALE
TUTELA LEGALE
CIG: 8170461DB3
DECORRENZA : dalle ore 24.00 del 30.06.2020
Alle ore 24.00 del 30..06.2023
Frazionamento Semestrale Prima rata 30.06.2020/31.122020
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Definizioni
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio |
Art.2 | Assicurazione presso diversi Assicuratori |
Art.3 | Durata del Contratto |
Art.4 | Pagamento del premio e decorrenza della garanzia |
Art.5 | Facoltà di recesso |
Art.6 | Regolazione del premio |
Art.7 | Modifiche dell’assicurazione |
Art.8 | Forma delle comunicazioni |
Art.9 | Oneri fiscali |
Art.10 | Foro competente |
Art.11 | Interpretazione del contratto |
Art.12 | Clausola Broker |
Art.13 | Rinvio alle norme di legge |
Art.14 | Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio |
Art.15 | Coassicurazione e delega |
Art.16 Tracciabilità dei flussi finanziari
Art.17 Rinvio alle norme di legge
SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA
Art.18 | Soggetti assicurati |
Art.19 | Oggetto dell’Assicurazione |
Art.20 | Spese assicurate |
Art.21 | Esclusioni |
Art.22 | Inizio e termine della garanzia |
Art.23 | Validità territoriale |
SEZIONE 4 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINSITRI
Art.24 | Denuncia del sinistro e Gestione delle vertenze |
Art.25 | Scelta dei legali |
Art.26 | Pagamento dell’indennizzo |
Art.27 | Anticipo di indennizzi |
SEZIONE 5 MASSIMALI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.28 | Massimali |
Art.29 | Calcolo del premio |
Art.30 | Riparto di coassicurazione |
Art.31 | Disposizione finale |
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 – Definizioni
Assicurazione : | Il contratto di assicurazione |
Polizza : | Il documento che prova l’assicurazione; |
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione; |
Polizza: | Il documento che prova l’assicurazione; |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza; |
Assicurato: | Il soggetto fisico e giuridico il cui interesse è tutelato dall’assicurazione. Rivestono la qualifica di Assicurato le categorie identificate nell’apposita tabella della Sez.5 della presente polizza. |
Società: | L’impresa assicuratrice; |
Broker: | La MAG JLT SPA quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio: | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro: | La notifica agli Assicurati di un atto giudiziale, per il quale è prestata l’Assicurazione, o di una richiesta avanzata da terzi che impegni la garanzia, o l’azione promossa dagli assicurati a seguito di un evento dannoso per il quale è prestata la garanzia |
Validità del contratto : | il periodo compreso tra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto |
Validità della garanzia : | il periodo al quale si estende la validità dell’assicurazione |
Atto illecito: | Determinato da una situazione di contrasto con la norma giuridica |
Atto illegittimo: | Privo delle qualità o delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento o il conferimento della validità giuridica. |
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Conflitto d’Interessi | La situazione di contrasto, rilevata dall’Ente, tra le proprie finalità e quelle del soggetto legato da rapporto di impiego e/o servizio |
Danni | lesioni personali, morte, danneggiamento di cose o delitti ex artt. 394 e 595 C.P. |
Retribuzioni lorde | Tutto ciò che i lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati ricevono, in denaro o in natura, a compenso dell'opera prestata, al lordo di ogni trattenuta. |
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze di tutela giudiziaria da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare se i singoli Assicurati abbiano in corso altre polizze per lo stesso rischio. L’Assicurato, in caso di sinistro, deve dare comunicazione alla Società dell’esistenza di altre polizze per lo stesso rischio. L’omissione dolosa di tale comunicazione può comportare la perdita del diritto all’indennizzo.
La presente polizza opera dopo l’esaurimento dei massimali di eventuali altre polizze di tutela legale o responsabilità civile o patrimoniale da chiunque o comunque stipulate. Nel caso di assenza di tali polizze o di non operatività delle medesime la presente polizza opera a primo rischio.
Art.3 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.
E’ facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.
Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:
la prima rata di premio (annuale) entro 90 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l’effetto della copertura assicurativa dalla data di effetto;
le rate di premio successive alla prima (annuali) entro 90 giorni dalle rispettive date di scadenza ;
le appendici di regolazione e/o le eventuali franchigie contrattuali anticipate dalla Società, entro 90 giorni, previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) entro 90 giorni previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Art.5 – Facoltà di recesso
la Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto:
- dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 90 giorni. In tale evenienza la Società rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso;
- Ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 90 giorni;
Art.6 – Regolazione del premio
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 5) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale la Società avrà diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, avrà diritto di agire giudizialmente.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art.7 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art.10 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art.11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.12 - Clausola Broker
Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società MAGJLT. SPA con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx 00, iscritta al RUI – Sezione B – con il n.B000400942, Xxxxxx incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 (in seguito denominato anche Broker), il ruolo di cui alla legge relativamente alla assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, per tutto il tempo della durata, inclusi proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente :
o che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici;
o che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l’esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker oppure, in casi di particolare urgenza, direttamente tra le parti con contestuale invio di copia della relativa corrispondenza al Broker;
o che il pagamento dei premi dovuti alla Società in relazione alla presente polizza venga effettuato dall’Ente Contraente per il tramite del Broker e sia liberatorio per l’Ente stesso;
o che l’opera del Xxxxxx verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, dalle Compagnie di Assicurazioni con le quali viene stipulato il presente contratto, secondo gli accordi o i convenuti in essere con le Compagnie medesime;
Art. 13 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art.15 - Coassicurazione e delega
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società Assicuratrice, la Società di Brokeraggio, nonché ogni altra quualsiasi titolo interessata al presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n.0 136 e s.m.i.
I soggetti di cui al paragrafo precedente sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale [Poste Italiane S.p.A.] e riportate, relativamente a ciascuna transazione, il Codice iI Identificativo di Gara [CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n.0 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'art. 3, comma 8 della Legge.
Art.17- Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA
Art.18 – Soggetti Assicurati
Con la presente polizza si intendono assicurati e le persone che ricoprono, che hanno ricoperto, e che ricopriranno, le funzioni indicate nell’apposita tabella riportata alla Sezione 5, nonché l’Ente medesimo, se ricompreso, per le attività istituzionali. Pertanto il numero dei componenti indicati per ciascuna funzione o ruolo ricoperti rappresenterà la totalità della persone che esercitano la loro attività in tale categoria.
L’Assicurazione si intende sempre operante anche nei confronti dei sostituti dei titolari della funzione ricoperta, anche se in via temporanea.
L’Assicurazione si intende operante anche per gli incarichi svolti dai singoli assicurati in rappresentanza del Contraente in associazioni intercomunali, istituzioni ed organismi comunali od intercomunali, privi di personalità giuridica, ed anche per gli incarichi di rappresentanza svolti dagli assicurati a nome del contraente presso altri organismi e soggetti pubblici.
Art.19 – Oggetto dell’Assicurazione
La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, le spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e giudiziali, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza, che dovessero essere sostenute dall’Assicurato, a tutela dei propri interessi a seguito di atti e fatti involontari connessi alla funzione esercitata, per conto dell’Ente di appartenenza, o dall’Ente stesso.
Art. 20 – Spese assicurate
La garanzia è operante per le spese rese necessarie:
a) per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall’Assicurato per fatto colposo o doloso di terzi nell’esercizio della sua attività;
b) per resistere ad azioni o pretese in relazione a procedimenti giudiziali in sede civile, amministrativa (responsabilità amministrativa, contabile e giudizi di conto), o penale, aperti a carico dell’Assicurato in conseguenza di fatti e atti connessi all’espletamento del servizio, all’adempimento dei compiti di ufficio, ed all’attività istituzionalmente svolta;
Art.21 – Esclusioni
L’assicurazione non obbliga la Società :
a) quando la controversia deriva da fatto compiuto con dolo dell’Assicurato, salvo i seguenti casi:
1) qualora l’originaria imputazione per reato doloso venga derubricato in ipotesi colposa non grave;
2) quando intervenga provvedimento di archiviazione, proscioglimento, o sentenza di assoluzione;
b) quando la controversia deriva da fatto doloso dell’Assicurato, ma intervenga un’ipotesi di estinzione del reato (a causa di remissione di querela, prescrizione, o morte del reo);
c) quando la controversia è originata da richieste di risarcimento provenienti da coniuge, genitori, figli e qualsivoglia altro parente o affine convivente con l’Assicurato;
d) quando la controversia scaturisce da eventi di navigazione;
e) quando la controversia sorge in relazione a eventi conseguenti a atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato.
f) quando la controversia a giudizio del Contraente contenga elementi di conflitto fra i propri interessi e quelli dell’Assicurato.
g) quando dalla controversia emerga una colpa grave dell’assicurato accertata con sentenza passata in giudicato;
h) prima della notifica di atto di citazione in giudizio di un assicurato innanzi al Giudice Contabile, ovvero in caso di notifica di invito a dedurre o audizione personale.
Art.22 – Xxxxxx e termine della garanzia
L’assicurazione vale per i sinistri notificati per la prima volta agli Assicurati nel corso del periodo di validità del presente contratto, a condizione che i comportamenti o le omissioni che li hanno originati siano stati posti in essere non oltre 3 anni prima della data di effetto della polizza.
Agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892, 1893 C.C., il Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti degli Assicurati, né di essere a conoscenza di situazioni, la cui portata lesiva possa far supporre il sorgere di una controversia per fatto ad essi imputabile al momento della stipulazione del contratto.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro degli Assicurati con il Contraente o del termine del loro mandato istituzionale, durante il periodo di validità del contratto, la garanzia è valida anche per gli atti giudiziali loro notificati nei 2 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro o del mandato istituzionale, da qualunque causa determinato (quiescenza, trasferimento, dimissioni, aspettativa, fine mandato, ecc.), purché afferenti comportamenti posti in essere nel periodo di validità della garanzia del presente contratto.
La garanzia vale altresì per le azioni promosse dagli Assicurati per ottenere il risarcimento dei danni subiti per fatto colposo o doloso di terzi nell’esercizio della loro attività, purché afferenti a comportamenti posti in essere da terzi non oltre tre anni prima della data di effetto dell’assicurazione.
Art.23 – Validità territoriale
L’assicurazione vale per i fatti o gli atti accaduti nel territorio della U.E.
SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 24 - Denuncia del sinistro e Gestione delle vertenze
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
Nella denuncia di sinistro, il Contraente deve esporre le circostanze di tempo e di luogo a sua conoscenza, nonché le generalità delle persone interessate.
A seguito della denuncia di sinistro l'Assicurato dovrà indicare alla Società il nominativo del legale prescelto per la difesa.
La Società, con il consenso dell'Assicurato, potrà acquisire anche direttamente dal legale ogni utile informazione nonché copia di atti e documenti.
Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente o del perito.
La denuncia di xxxxxxxx sulla presente polizza vale come denuncia di sinistro anche sulla eventuali polizze collegate a medesima contraenza.
In caso di esito favorevole, le spese liquidate giudizialmente ed in via transattiva a favore dell’Assicurato stesso saranno di esclusiva pertinenza della Società che le ha sostenute anche in via di surroga anorma dell’art.1916 C.C..
Art. 25 - Scelta dei legali
L'Assicurato ha il diritto di scegliere i legali di sua fiducia segnalandone il nominativo alla Società la quale assumerà a proprio carico le spese relative.
La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.
L’Assicurato ha diritto di ricorrere ai servizi di un solo legale alla volta residente nel luogo ove hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti.
Art. 26 - Pagamento dell'indennizzo
La Società liquiderà all’Assicurato dopo aver valutato la sussistenza della garanzia ed in presenza di regolare parcella, tutte le spese sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa.
Tutte le somme comunque ottenute per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi spettano integralmente all’Assicurato. Mentre, quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari, in favore dell’Assicurato, spetta alla Società, nei limiti dell’esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l’art. 1916 C.C.
Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società anche se pattuite transattivamente, ad esaurimento di quanto è a carico eventualmente di altro assicuratore.
Le spese di soccombenza vengono corrisposte sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale (transazione) che obbliga l’Assicurato al pagamento.
Sono a carico dell’Assicurato le somme dovute per:
- pene pecuniarie inflitte da un’Autorità Giudiziaria;
- le multe e le ammende;
- le spese di amministrazione e di giustizia penale;
- tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo;
- le spese per la registrazione delle sentenze;
- le quietanze dovranno essere espressamente sottoscritte dalla Contraente.
Art. 27– Anticipi di indennizzi
Si conviene che gli anticipi delle spese sostenute dall’Assicurato verranno riconosciuti anche sui sinistri per i quali è possibile stabilire solo a sentenza se essi rientrino in garanzia.
Tale estensione viene prestata fino ad un importo di Euro 5.000,00 per ogni singola vertenza.
La Compagnia erogherà direttamente all’Assicurato l’ammontare dell’anticipo della parcella legale, fino all’importo massimo sopraindicato. Il Contraente, se diverso dall’Assicurato, visterà per conoscenza l’Atto di Quietanza dell’Assicurato e si impegna, nei confronti della Compagnia, a restituire a quest’ultima quanto essa ha anticipato all’Assicurato, qualora la sentenza definitiva abbia accertato una delle ipotesi di esclusione di copertura previste dal contratto assicurativo.
Resta confermato che gli anticipi:
• verranno riconosciuti per intero, ovvero senza limite di Euro 5.000,00, per i sinistri che risultino palesemente coperti dalla garanzia;
• non saranno dovuti per i sinistri respinti dalla Compagnia in quanto riferiti a ipotesi di esclusione di copertura previste dal presente contratto assicurativo.
SEZIONE 5 MASSIMALI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 28 – Massimali
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:
€ 50.000,00= | Per assicurato per sinistro |
€. 150.000,00= | Per corresponsabilità e Per periodo assicurativo |
Resta convenuto fra le parti che in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l’esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.
Art. 29 – Calcolo del premio
Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato :
Categoria di Assicurati | Premio lordo per ciascun Assicurato | Numero Assicurati | Premio annuo lordo (anticipato) | ||||
1. Ente Contraente | €………….= | €…………………….= | |||||
2. Sindaco | €………….= | €…………………….= | |||||
3. Assessori | €………….= | 9 | €…………………….= | ||||
4. Segretario | €………….= | €…………………….= | |||||
5. Dirigenti | 3(di cui 1 tecn.) | ||||||
6. Consiglieri | 24 | ||||||
7. P.O. e Resp. Servizio | 20 | ||||||
TOTALE | €………….= | 61 | €…………………….= |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | € | .= |
Imposte | € | .= |
TOTALE | € | .= |
Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell’Art.6 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base della variazione del numero degli Assicurati.
Art.30 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art.31– Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
Agli effetti dell’art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le
seguenti clausole contrattuali:
⮚ | 2 | Assicurazione presso diversi assicuratori |
⮚ | 4 | Pagamento del premio |
⮚ | 5 | Facoltà di recesso |
⮚ | 8 | Forma delle comunicazioni |
⮚ | 10 | Rinvio alle norme di legge - Foro competente |
⮚ | 11 | Interpretazione del contratto |
⮚ | 12 | Clausola Broker |
⮚ | 14 | Informazione sinistri |
⮚ | 24 | Obblighi in caso di sinistro |
⮚ | 28 | Massimali |