COMUNE DI
COMUNE DI
SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
DELIBERAZIONE
O R I G I N A L E
N. 70
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
Oggetto: APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO TRA IL COMUNE DI SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO E LA PARROCCHIA "XXX XXXXXXXX XXXXXXXX" DI PIAN DEL VOGLIO PER LA CONCESSIONE E LA GESTIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PALAZZO RANUZZI DE' BIANCHI".
Addì SEI AGOSTO DUEMILAVENTUNO, alle ore 17:00 nella casa comunale.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
1) XXXXXXX XXXXXXXXXX - Xxxxxxx
2) XXXXXXXXX XXXXXXXX - Xxxxxxxxxxx
3) XXXXXXX XXXXXXXXX - Assessore
4) XXXXXXX XXXXXXX - Assessore
5) XXXXXX XXXXXXX - Assessore
Presente Presente Presente Presente Presente
Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE, Dr. XXXXX XXXXX, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX - XXXXXXX, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
OGGETTO:
Approvazione bozza contratto di comodato d'uso gratuito tra il Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro e la Parrocchia "Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx" di Pian del Voglio per la concessione e la gestione dell'immobile denominato "Palazzo Ranuzzi de' Bianchi".
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che la Parrocchia di Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx in Pian del Voglio è proprietaria dell’immobile denominato “palazzo Ranuzzi De’ Bianchi” sito nel comune di San Xxxxxxxxx xxx di Sambro, identificato catastalmente al foglio n. 46 con i mappali n. 140, 234, 503, 535 e 537 della Città metropolitana di Bologna, attualmente in disuso e in avanzato stato di degrado;
- che l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno, a beneficio della comunità, acquisire la disponibilità dell’immobile come sopra identificato, per avviare progetti di recupero e rigenerazione urbana anche tramite altri enti e/o amministrazioni, per attività sociali e assistenziali, nonché culturali e turistiche e in generale con valenza di promozione e valorizzazione del territorio;
RITENUTO pertanto opportuno ricevere dalla Parrocchia, ai sensi dell’art. 1803 C.C., l’immobile sopra definito in comodato d’uso gratuito per trenta anni a decorre dalla stipula della convenzione, con facoltà di risolverla in un qualunque momento previo preavviso di 30 gg al comodante;
RITENUTO necessario inoltre regolare i rapporti tra gli enti in conformità alla bozza di convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come allegato Sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Per le suesposte motivazioni e scopi, RICEVERE in comodato, ai sensi dell’art. 1803 C.C., l’immobile denominato “palazzo Ranuzzi De’ Bianchi” identificato come
in premessa ,con le modalità disciplinate nell’allegata bozza di convenzione formata da nr. 16 articoli;
2. DI AUTORIZZARE il geom. Xxxxxx Xxxxxxxxx, competente per la sottoscrizione della presente convenzione conferendogli mandato di apportare in quella sede le eventuali modifiche, integrazioni e variazioni di carattere formale e di modesto contenuto che si rendessero necessarie nell’interesse del Comune;
3. DI DICHIARARE il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE con separata, successiva ed UNANIME votazione resa nei modi di legge a mente dell’art. 34 – 4° comma – del D.Lgs. nr. 267/2000.
COMUNE DI SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO
(Città Metropolitana di Bologna)
Rep. c.u. n. / 2021
CONTRATTO DI COMODATO D'USO FRA
LA PARROCCHIA “XXX XXXXXXXX XXXXXXXX” DI PIANO DEL VOGLIO E IL COMUNE DI SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO
PER LA CONCESSIONE E LA GESTIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “PALAZZO RANUZZI DE’ BIANCHI”.
Con la presente scrittura privata, l’anno duemilaventuno addì del mese di
, presso la Residenza Municipale, tra:
la Parrocchia di Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx in Pian del Voglio con sede a Pian del Voglio (BO), Via Cardinale Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx 1/A, C.F.92015980375, in persona di padre Xxxx Xxxxx
Xxxxxxxxx nato a Spirano il24/05/1961,in qualità di Parroco e Legale Rappresentante,
domiciliato per la carica presso Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxx, 0 (di seguito, per brevità, denominata “Parrocchia”, o “Comodante”).
e
Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro, C.F.80014530374, con sede in Xxx Xxxx 00, in persona del Geom. XXXXXXXXX XXXXXX,nato a San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro (BO) il 10.06.1960 – nella sua qualità di Responsabile della Gestione del Patrimonio dell’Ente – giusto
decreto sindacale n. 2 del 2020, domiciliato per la carica presso il Comun e (di seguito, per
brevità, “Comune” o “Comodatario”),
ove congiuntamente intese, definite “Parti”
PREMESSO
• che la Parrocchia di Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx in Pian del Voglio è proprietaria del PALAZZO “RANUZZI DE’ BIANCHI” sito nel Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro, identificato catastalmente al Foglio n. 46 con i mappali n. 140, 234, 509, 535, 536 e 537 del Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro, attualmente in disuso ed in avanzato stato di degrado;
• che l’Amministrazione Comunale di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro ritiene opportuno, a beneficio della Comunità, acquisire la disponibilità dell’immobile, come sopra identificato, per avviare progetti ed azioni di recuperato e utilizzato, anche per il tramite di altri enti e/o soggetti di diritto privato, in un’ottica di sussidiarietà, per attività sociali, assistenziali, residenziali, ricreative, aggregative, cerimoniali, culturali, turistiche e in generale, con valenza di promozione e valorizzazione del territorio, nel rispetto delle finalità istituzionali della Chiesa cattolica, e nei modi e tempi da concordare con la Parrocchia;
• che la Parrocchia, al fine di promuovere e sviluppare un’organica e duratura collaborazione istituzionale volta alla promozione dei progetti e delle azioni a sostegno delle politiche sopra richiamate, rendere ancora più efficiente e razionale l’utilizzo del proprio patrimonio,sostiene e incoraggia la nascita e lo sviluppo di collaborazioni territoriali;
• che la Parrocchia, al fine di armonizzare i propri costi di gestione e assicurare al contempo la creazione di valore condiviso anche in chiave comunitaria, trattandosi di bene non più strumentale, ha pertanto espresso la propria disponibilità a sostenere questo progetto.
Tutto ciò premesso, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. ** del
*****,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1 – OGGETTO
La Parrocchia,come rappresentata, concede in comodato d’uso gratuito esclusivo al Comune che accetta, affinché venga utilizzata a beneficio della cittadinanza nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, l’immobile denominato “Palazzo Ranuzzi De’ Bianchi” (di seguito denominato Palazzo), così come individuato nell’allegata planimetria catastale.
Le premesse, qui espressamente richiamate, e lo stralcio planimetrico allegato (All. n.1) sono parte integrante del presente contratto.
ARTICOLO 2 – FINALITÀ
Il Comodatario s’impegna a promuovere, sviluppare e organizzare, da solo o attraverso la partecipazione di altri soggetti di diritto pubblico e/o privato, iniziative e attività sociali, ricreative, aggregative, cerimoniali, culturali, turistiche e in generale, con valenza di promozione del territorio, nel rispetto delle finalità istituzionali della Chiesa cattolica.
Si impegna, altresì, a concedere gratuitamente la struttura ad altri Enti e/o soggetti di diritto pubblico e/o privato e per iniziative che non siano in contrasto con la dottrina e la morale espressa nella Chiesa cattolica, da esso autorizzati, oltre che per le iniziative organizzate dalla Parrocchia.
ARTICOLO 3 – CORRISPETTIVO
Il presente contratto, e di conseguenza l’utilizzo dei locali, viene concesso a titolo gratuito. Il Comodante si impegna a consegnare al comodatario i locali, oggetto della presente, previo verbale controfirmato dalle parti interessate.
ARTICOLO 4 – NORME D’USO
I locali oggetto del presente contratto saranno gestiti in autonomia e responsabilità da parte del Comodatario (che potrà, a sua volta, avvalersi per la gestione di soggetti terzi), purché nel rispetto delle finalità della presente Convenzione. È, pertanto, espressamente vietata ogni diversa destinazione e/o attività; in caso di inosservanza ai suddetti divieti, resta in facoltà del Comodante di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
Al Comodatario è concessa dunque la facoltà di apportare tutte le modifiche alla distribuzione degli spazi interni e agli impianti che si rendessero necessarie per adeguare la struttura alle proprie esigenze nel rispetto di tutte le norme urbanistiche e edilizie.
Il Comodatario farà avere al Comodante copia dei progetti, delle certificazioni, delle varie autorizzazioni e comunque di ogni documentazione relativa ai lavori e alla struttura dell’immobile. La documentazione potrà essere fornita anche e solo in formato digitale.
Al Comodatario è concesso inoltre mutare, anche solo in parte e/o solo temporaneamente, la destinazione d’uso del bene in comodato, nonché consentire a terzi un uso, anche solo parziale del bene purché in conformità al progetto di cui all'art. 2.
È facoltà del Comodante ispezionare il bene o farlo ispezionare, previo accordo con il Comodatario.
Restano fermi in ogni caso gli obblighi del comodatario all’atto della riconsegna del bene di cui al successivo articolo 8 “Obblighi e Riconsegna”.
ARTICOLO 5 – ESONERI DEL COMODANTE
Il Comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità:
• per danni che possano derivare a persone o cose per inerzia e/o incuria nella manutenzione del bene;
• per danni diretti o indiretti che possano derivare da fatto doloso o colposo od omissione di terzi;
• per interruzione di servizi per cause indipendenti dalla sua volontà;
• per i danni che possono derivare a persone e/o cose in relazione all’utilizzo del bene da parte dello stesso Comodatario
ARTICOLO 6 – DURATA, RECESSO E RISOLUZIONE
La durata della presente convenzione è fissata in anni 30 (trenta)a decorrere dalla data di firma del presente atto.
Il comodatario ha la facoltà di recedere dal presente atto prima della scadenza fissata, con preavviso di almeno 3 mesi da inviare tramite lettera raccomandata A/R.
Il comodante potrà risolvere il presente atto solo nel caso di violazione di qualsiasi prescrizione prevista dalla presente concessione, previa diffida, debitamente notificata con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni a mezzo lettera raccomandata A/R.
Fermo restando quanto previsto nei precedenti specifici articoli e commi, nonché all’art. 9 del presente Contratto relativamente alla risoluzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., il presente contratto potrà essere altresì risolto dal Comodante ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile; in tali casi, la risoluzione del rapporto instaurato con il presente contratto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro un congruo termine, trascorso il quale il presente contratto si intenderà risolto di diritto e in danno del Comune.
ARTICOLO 7 – STATO DELL'IMMOBILE
Il comodatario ha potuto visionare i locali ed è stato informato che essi non sono in possesso delle certificazioni impiantistiche, sismiche, tecniche e conseguentemente accetta l’immobile così come consegnato al momento della sottoscrizione del presente accordo in quanto ritiene che l’immobile risponda comunque alle esigenze e alle finalità espresse all’Art. 2 del presente accordo. Al Comodante non verrà chiesta alcuna documentazione relativamente all’immobile in quanto già da ora dichiara che la struttura necessita di un’adeguata riqualificazione.
Il comodatario prende atto che l’immobile è sottoposto al regime di tutela “ope legis” e che ogni intervento sull’immobile è sottoposto alla preventiva autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali, a meno che l’immobile non sia decretato di non interesse dallo stesso Ministero.
ARTICOLO 8 – OBBLIGHI E RICONSEGNA
Il Comodatario si obbliga a provvedere, a propria cura e spese a:
a) conservare in buono stato il bene concesso in comodato, ponendo in essere tutti gli interventi di manutenzione ordinaria nonché quelli di manutenzione straordinaria, atti a garantire, nel rispetto delle normative vigenti incluse quelle urbanistico – edilizie, il rispetto del decoro e la presenza e permanenza dei requisiti di legge in materia di
pubblica sicurezza;
b) tenere indenne il Comodante da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’uso pubblico del bene che sarà gestito ad esclusiva cura del Comodatario stesso;
c) restituire al Comodante il bene libero da persone e cose, pienamente disponibile in considerazione di tutte le opere di migliorie apportate che rimangono a esclusivo beneficio del Comodante, salvo il normale deterioramento d’uso. Queste ultime opere si intenderanno acquisite gratuitamente dal Comodante, rinunciando espressamente sin d’ora il Comodatario a pretendere qualsiasi indennità e fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Comodante di pretendere dal Comodatario stesso il ripristino dello stato dei luoghi, previsto al precedente articolo;
d) stipulare apposita assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi ed al fabbricato che copra le spese anche in caso di incendio;
e) farsi carico a propria cura e spese di istruire e presentare ogni pratica edilizia autorizzatoria preventiva per l’esecuzione di ogni intervento manutentivo e/o di ristrutturazione, intendendosi con questo atto già implicitamente delegato a procedere in tal senso da parte del Comodante, previo suo preventivo assenso.
Qualora il Comodatario non adempia agli obblighi derivanti dal presente articolo, il Comodante si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
Il Comodatario si impegna a riconsegnare l’immobile al Comodante alla scadenza del presente atto o, in caso di recesso e/o risoluzione anticipata, nelle modalità previste all’articolo n. 6, nello stato in cui si troverà.
ARTICOLO 9 – CONFLITTO DI INTERESSI
Il Comodante dichiara ed espressamente garantisce che non esiste alcun conflitto di interessi, né esistono situazioni che possano dare luogo all’insorgere di qualsivoglia conflitto di interessi per motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d’interessi con il Comodatario, in relazione al presente Contratto di comodato.
Qualora in corso di esecuzione del presente Contratto si determinasse una qualunque situazione idonea a generare un conflitto di interessi, il Comodatario dovrà darne prontamente comunicazione scritta alla Parrocchia.
In ogni caso, la Parrocchia si riserva di valutare la sussistenza di conflitti di interessi ai fini della risoluzione del Contratto di comodato, ovvero di un eventuale recesso.
Qualora il Comodatario non adempia agli obblighi derivanti dal presente articolo, la
Parrocchia si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatta salva la richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti.
ARTICOLO 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA A MOTIVO DI OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE
In caso l’immobile necessitasse di opere di straordinaria manutenzione per le quali il Comodante non potesse e/o volesse far fronte, il contratto si intenderà risolto dopo 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Comodante. Già da ora il Comodatario accetta di non avanzare nessuna richiesta, neppure economica, e pertanto il Comodante non avrà nessun obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno al Comodatario per la risoluzione anticipata ed immediata del contratto a motivo della necessità di lavori di manutenzione straordinaria. In caso il Comodatario, al fine di continuare l’utilizzo dell’immobile, si obblighi all’onere economico dei lavori di straordinaria manutenzione, il Comodatario potrà far fronte alle opere necessarie, previa autorizzazione scritta del Comodante. Il Comodante non avrà l’obbligo di corrispondere nessun indennizzo, compenso alcuno o proroga al contratto in essere, e il Comodatario rinuncia espressamente sin d’ora a richiedere eventuali rimborsi per i lavori di ordine straordinario, migliorie e addizioni che venissero eseguite. Le eventuali opere di ordine straordinario di cui il Comodatario vorrà farsi carico dovranno essere comunque compiute nel rispetto della vigente normativa civile ed edilizia.
ARTICOLO 11 – REGISTRAZIONE
La registrazione del presente atto è a cura e spese del Comodatario, che rimetterà un esemplare originale registrato al Comodante.
ARTICOLO 12 – TUTELA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere riservati e comunque a trattare i dati personali conosciuti direttamente, indirettamente e/o incidentalmente nella gestione o esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per “normativa vigente” si intende il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e il D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs.101/2018.
Il Comodatario, ai sensi dell’art. 13 del X.X.xx. nr.196/2003, informa che tratterà i dati personali contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e
per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
ARTICOLO 13 - LIBERA NEGOZIAZIONE DELLE CLAUSOLE
Le Parti dichiarano di aver sottoposto a personale e specifica trattativa ogni pattuizione contenuta nel presente accordo, di aver proceduto alla congiunta redazione e lettura dello stesso in ogni sua clausola e che, pertanto, le singole pattuizioni in esso contenute non richiedono una specifica approvazione ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ.
ARTICOLO 14 - RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le Parti rimandano alle disposizioni del capo XIV (art. 1803 – 1812) del Codice Civile.
ARTICOLO 15- DIVIETI
È fatto divieto al Comodatario di cedere a terzi il presente contratto. In caso di inosservanza di tale divieto, resta in facoltà del Comodante di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
ARTICOLO 16 - ELEZIONE DI DOMICILIO
Le Parti eleggono domicilio nelle rispettive Sedi legali. Letto, confermato e sottoscritto.
p. il Comune- Il RESPONSABILE AREA TECNICA
Geom. Xxxxxx Xxxxxxxxx
p. la Parrocchia – Il legale rappresentante
Padre Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
COMUNE DI
SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:
Approvazione bozza contratto di comodato d'uso gratuito tra il Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro e la Parrocchia "Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx" di Pian del Voglio per la concessione e la gestione dell'immobile denominato "Palazzo Ranuzzi de' Bianchi".
Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile di Area, ai sensi dell’art. 00,xxxxx 0, x 000 xxx, xxxxx0 xxx
X.X. approvato con X.Xxx. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.
Lì, 29.07.2021
IL RESPONSABILE DI AREA
Geom. Xxxxxx XXXXXXXXX
COMUNE DI
SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
OGGETTO:
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 70 del 06/08/2021
Approvazione bozza contratto di comodato d'uso gratuito tra il Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro e la Parrocchia "Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx" di Pian del Voglio per la concessione e la gestione dell'immobile denominato "Palazzo Ranuzzi de' Bianchi".
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
FIRMATO FIRMATO
IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX. XXXXX XXXXX
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).