SET INFORMATIVO composto da:
SET INFORMATIVO composto da:
- Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai
prodotti di investimento assicurativi (DIP Vita)
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)
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Condizioni di Assicurazione comprensive del glossario
Modulo di proposta
Il presente prodotto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico ANIA – ASSOCIAZIONE CONSUMATORI – ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI
per contratti semplici e chiari
Mod. I4002 – Ed. 06/2020
Assicurazione temporanea caso di morte
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi
(DIP Vita) Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa Prodotto: CATTOLICA & PROTEZIONE NOI PROTETTI GOLD
Data di aggiornamento: 30/06/2020 - Il DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
È una polizza temporanea caso di morte a premio annuo costante e capitale costante che garantisce la corresponsione di un capitale ai Beneficiari designati in caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale.
aggiuntivo, la corresponsione di un ulteriore capitale qualora il decesso dell’Assicurato sia dovuto ad infortunio o ad infortunio conseguente ad incidente stradale da circolazione.
🗸 Somma assicurata:
🗸 In caso di decesso dell’Assicurato la Compagnia corrisponderà un capitale il cui importo verrà scelto dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto. L’importo minimo di capitale assicurabile è pari a 30.000,00 Euro.
🗸 Qualora il Contraente abbia sottoscritto la relativa prestazione complementare facoltativa, la Compagnia corrisponderà:
🗸 Un ulteriore capitale pari al capitale assicurato della prestazione principale con il massimo di 250.000,00 Euro, in caso di decesso dell’Assicurato dovuto ad infortunio;
🗸 Un ulteriore capitale pari al doppio del capitale assicurato della prestazione principale con il massimo di 500.000,00 Euro, in caso di decesso dell’Assicurato dovuto ad infortunio conseguente ad incidente stradale da circolazione.
Per maggiori dettagli si rinvia al DIP Aggiuntivo.
la Compagnia di un premio
della scadenza
caso di decesso dell’Assicurato prima contrattuale.
🗸 Prestazione complementare facoltativa: inoltre garantisce, dietro pagamento
🗸 Prestazione in caso di decesso: la Compagnia garantisce al Beneficiario designato la corresponsione di un capitale in
Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni?
🗴 Ferme le condizioni di carenza e le esclusioni riportate nella sezione “Ci sono limiti di copertura?” non sono presenti ulteriori rischi esclusi.
Che cosa NON è assicurato?
È escluso dalla garanzia principale solo il decesso causato da:
! Dolo del Contraente o del Beneficiario;
! Partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, a fatti di guerra;
! Conseguenze di infortuni o malattie preesistenti alla data di sottoscrizione della proposta di assicurazione e le conseguenze di situazioni patologiche preesistenti alla data di sottoscrizione della proposta di assicurazione, qualora già note in tale data all’Assicurato e non già dichiarate in fase assuntiva;
! Suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di efficacia del contratto di assicurazione e, trascorso tale periodo, nei primi
dodici mesi dall’eventuale riattivazione;
! Incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
! Abuso di alcol, abuso od uso non terapeutico di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni da parte dell’Assicurato;
Ci sono limiti di copertura?
! Svolgimento di un’attività professionale pericolosa, non dichiarata come praticata al momento della sottoscrizione della proposta, che comporti una maggiorazione di rischio. Sono escluse, ad esempio, le attività professionali che comportino esposizione ad alta tensione, radiazioni, gas, acidi, esplosivi, veleni, ed i lavori sotterranei, subacquei o su impalcature, tetti, ponti, in miniere, cave, pozzi e stive;
! Pratiche di sport pericolosi come: attività alpinistiche (intese come diverse da semplici escursioni/trekking) al di sopra dei 4.000
metri di altitudine o con scalata su roccia superiore al 3 grado UIAA (Unione Italiana Associazioni Alpine) ed in ogni caso senza guida, attività speleologiche senza guida, automobilismo, motociclismo, motonautica, sport aerei quali deltaplano, deltaplano a motore e parapendio in caso di più di 50 ore di volo annue, aliante e ultraleggeri in caso di più di 25 ore di volo annue, paracadutismo e tutti i tipi di skydiving se si fanno più di 50 lanci annui, canoa e kayak su rapide in aree remote o su lunghe distanze, vela in caso di traversate transoceaniche o giri al mondo, rafting, slittino e guidoslitta a livello agonistico, pugilato e arti marziali o lotta nelle sue varie forme se fatte a livello professionistico, rugby professionistico, immersioni subacquee con autorespiratore se fatto al di sotto dei 40 metri di profondità, salti dal trampolino con sci o idrosci, caccia a cavallo, atletica pesante, sport estremi (ad esempio, Base jumping, Bungee Jumping, Canyoning, Zorbing), sci fuori pista. Sarà possibile estendere la copertura ad alcune delle attività sportive sopra riportate, se praticate dall’Assicurato, dietro esplicita richiesta del Contraente e previa corresponsione del relativo sovrapremio.
È escluso dalla garanzia complementare il decesso causato da:
! Atti dolosi commessi dall’Assicurato, fatti salvi i casi di legittima difesa, e atti contro la propria persona compiuti o consentiti dall’Assicurato;
! Fatti di guerra, operazioni militari, insurrezioni, tumulti popolari, aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o sociale ed a cui l’Assicurato abbia preso parte;
! Infortuni occorsi in occasione di partecipazione ad imprese temerarie, salvo in quest’ultimo caso che si tratti di atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
! Conseguenze di infortuni preesistenti alla data di sottoscrizione della proposta di assicurazione, qualora già note in tale data all’Assicurato e non già dichiarate in fase assuntiva;
! Abuso di alcol, abuso od uso non terapeutico di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni da parte dell’Assicurato;;
! Interventi, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
! Malaria, carbonchio e avvelenamento comunque causato;
! Guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore, uso e guida di mezzi subacquei, uso di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
! Svolgimento di un’attività professionale pericolosa, non dichiarata come praticata al momento della sottoscrizione della proposta, che comporti una maggiorazione di rischio. Sono escluse, ad esempio, le attività professionali che comportino esposizione ad alta tensione, radiazioni, gas, acidi, esplosivi, veleni, ed i lavori sotterranei, subacquei o su impalcature, tetti, ponti, in miniere, cave, pozzi e stive;
! Pratiche di sport pericolosi come: attività alpinistiche (intese come diverse da semplici escursioni/trekking) al di sopra dei 4.000
metri di altitudine, scalata su roccia superiore al 3 grado UIAA (Unione Italiana Associazioni Alpine) ed in ogni caso senza guida, attività speleologiche senza guida, automobilismo, motociclismo, motonautica, sport aerei quali deltaplano, deltaplano a motore e parapendio in caso di più di 50 ore di volo annue, aliante e ultraleggeri in caso di più di 25 ore di volo annue, paracadutismo e tutti i tipi di skydiving se si fanno più di 50 lanci annui, canoa e kayak su rapide in aree remote o su lunghe distanze, vela in caso di traversate transoceaniche o giri al mondo, rafting, slittino e guidoslitta a livello agonistico, pugilato e arti marziali o lotta nelle sue varie forme se fatte a livello professionistico, rugby professionistico, immersioni subacquee con autorespiratore se fatto al di sotto dei 40 metri di profondità, salti dal trampolino con sci o idrosci, caccia a cavallo, atletica pesante, sport estremi (ad esempio, Base jumping, Bungee Jumping, Canyoning, Zorbing), sci fuori pista. Sarà possibile estendere la copertura ad alcune delle attività sportive sopra riportate, se praticate dall’Assicurato, dietro esplicita richiesta del Contraente e previa corresponsione del relativo sovrapremio;
! Inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, disintegrazioni del nucleo atomico.
Sono previste condizioni di carenza. Per maggiori dettagli si rinvia al DIP Aggiuntivo. Ulteriori specifiche sono contenute nel relativo DIP Aggiuntivo.
🗸 Non vi sono limiti territoriali alla copertura.
Dove vale la copertura?
• L’Assicurato ha il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, in particolare sulle informazioni inerenti allo stato di salute.
• L’Assicurato deve compilare il Questionario Sanitario. Qualora il contratto sia stato stipulato senza rapporto di visita medica e l’età dell’Assicurato alla decorrenza del contratto sia inferiore o uguale ad anni 50, il capitale assicurabile non potrà essere superiore a 250.000,00 Euro, ridotto a 150.000,00 Euro qualora l’età dell’Assicurato, alla decorrenza del contratto, sia superiore ad anni 50 e inferiore o uguale ad anni 65.
• Deve essere resa pronta comunicazione alla Compagnia nei casi di:
○ Modifiche di professione dell’assicurato intervenute in corso di contratto.
Che obblighi ho?
○ Trasferimento di domicilio/sede del Contraente e/o dell’Assicurato in un altro Stato, eventualmente intervenuto in corso di contratto.
• In caso di richiesta di liquidazione della prestazione è necessario che il Contraente e/o i Beneficiari consegnino alla Compagnia la documentazione prevista dal contratto e meglio descritta nel DIP Aggiuntivo.
Ulteriori specifiche sono contenute nel relativo DIP Aggiuntivo.
• Il premio annuo è determinato in relazione alle garanzie prestate, all’ammontare del capitale assicurato, alla durata contrattuale, all’età dell’Assicurato al momento della sottoscrizione della proposta, alle condizioni di salute, all’attività professionale svolta e all’attività sportiva praticata dall’Assicurato.
• Il pagamento del premio, alla sottoscrizione del contratto e alle rate successive, in caso di frazionamento diverso da mensile, può essere effettuato tramite: Bonifico Bancario, Bonifico Postale, Postagiro, Assegno recante tassativamente la clausola di non trasferibilità, Carta di Debito o Carta di Credito; Reinvestimento di capitali provenienti da polizze vita o di capitalizzazione sottoscritte con la Compagnia. Il pagamento del premio delle rate successive alla prima può essere effettuato anche tramite SDD (Sepa Direct Debit).
• In caso di frazionamento mensile è obbligatorio:
○ versare le prime tre mensilità di premio anticipate alla sottoscrizione;
○ effettuare il pagamento delle rate successive alla prima tramite SDD.
• Il premio annuo relativo alla prestazione complementare, comprensivo dell’imposta di legge, sarà corrisposto con le stesse modalità del premio relativo alla prestazione principale.
• Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata, determina la sospensione della garanzia assicurativa per un periodo massimo di 12 mesi. Se entro tale periodo il Contraente non riprende il pagamento il contratto si intenderà estinto ed i premi acquisiti dalla Compagnia.
• A richiesta del Contraente è consentito corrispondere il premio annuo in rate semestrali, trimestrali o mensili applicando degli interessi per il frazionamento (costi di frazionamento) dello stesso pari rispettivamente al 2,50%, 3,00%, 3,75% purché la rata di premio da corrispondere, in caso di frazionamento infra-annuale, non risulti inferiore a 30,00 Euro.
Ulteriori specifiche sono contenute nel relativo DIP Aggiuntivo.
Quando e come devo pagare?
• Il presente contratto ha una durata minima di 2 anni e massima di 30 anni. Qualora l’età dell’Assicurato, al momento della conclusione del contratto, sia superiore ad anni 45, il contratto potrà essere concluso per una durata tale da consentire la scadenza contrattuale non oltre il 75° anno di età dell’Assicurato.
• Il contratto produce i propri effetti dalle ore zero della data di decorrenza indicata nella proposta, sempre che sia stato pagato il premio e che la Compagnia non comunichi per iscritto, prima di detta data, il proprio rifiuto a contrarre.
• Il Contraente e l’Assicurato devono avere in Italia il domicilio/sede per tutta la durata del contratto; qualora nel corso del contratto trasferiscano il domicilio/sede in uno Stato nel quale la Compagnia non sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi, il contratto dovrà essere risolto.
• In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del contratto questo si intenderà estinto ed i premi acquisiti dalla Compagnia.
• La prestazione complementare si estingue:
○ in caso di mancato pagamento del premio annuo della prestazione principale;
○ quando l’Assicurato sia colpito da epilessia, apoplessia, paralisi, infermità mentale, delirium tremens, alcolismo e/o sia dedito all’uso di stupefacenti o di allucinogeni.
Ulteriori specifiche sono contenute nel relativo DIP Aggiuntivo.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
• Prima della data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante fax al numero 000-0000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx – Italia.
• Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso.
• Se entro trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata il Contraente non riprende il pagamento il contratto si intenderà estinto ed i premi acquisiti dalla Compagnia.
Ulteriori specifiche sono contenute nel relativo DIP Aggiuntivo.
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
• Il presente contratto non prevede alcun valore di riscatto e riduzione.
Sono previsti riscatti o riduzioni? ☐SI ☑ NO
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Assicurazione temporanea caso di morte
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo Vita)
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa Prodotto: CATTOLICA & PROTEZIONE NOI PROTETTI GOLD
Data di aggiornamento: 30/06/2020 - Il DIP Aggiuntivo Vita pubblicato è l'ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA, Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx; Tel. 0000000000;
Sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx; E-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al N. 019 con codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Verona 9962. La Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa è iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A100378, ha sede legale e Direzione Generale in Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx, è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966) ed è iscritta all’Albo delle imprese tenuto dall’IVASS con il n. 1.00012.
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare:
• del Patrimonio Netto è pari a 1.807 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 523 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.164 milioni di euro);
• del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.018 milioni di euro (a);
• del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 458 milioni di euro;
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.866 milioni di euro (b);
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 1.449 milioni di euro.
Relativamente all’indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,83 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell’impresa si invita a consultare il sito al seguente link: xxx.xxxxxxxxx.xx/xx
Al contratto si applica la legge italiana.
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Vita.
Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non sono previste informazioni integrative rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. |
Condizioni di carenza:
• Qualora il contratto venga concluso senza rapporto di visita medica e il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto, e lo stesso sia in regola con il pagamento dei premi, la Compagnia corrisponderà – in luogo del capitale assicurato – una somma pari all’ammontare dei premi versati al netto di eventuali imposte. Tuttavia la Compagnia non applicherà entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:
○ Di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste,
Ci sono limiti di copertura?
rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
○ Di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio – fermo quanto disposto al precedente punto – l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
○ Di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
• L’Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica predisposto dalla Compagnia stessa. Qualora l’importo assicurato sia pari o inferiore a 500.000,00 Euro, il rapporto di visita medica potrà essere compilato dal medico di famiglia; in caso di importo assicurato superiore a 500.000,00 Euro, il rapporto di visita medica dovrà essere compilato esclusivamente dal medico non di famiglia. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato.
• In assenza di esami clinici necessari per l’accertamento dell’eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dalla conclusione del contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. Se il decesso dell’Assicurato dovesse invece verificarsi, per la suddetta causa, dopo cinque anni dalla conclusione del contratto il capitale assicurato sarà comunque pagato e i premi rimangono acquisiti dalla Compagnia.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di evento? | Denuncia di sinistro: Al fine di consentire l’esecuzione dei pagamenti da parte della Compagnia, gli aventi diritto sono tenuti a comunicare alla Compagnia medesima le coordinate del conto corrente bancario (IBAN) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovuti in virtù del presente contratto. Il Contraente, l’Assicurato, i Beneficiari e/o l’intestatario del conto corrente di accredito sono tenuti altresì a consegnare alla Compagnia i seguenti documenti: In caso di recesso dal contratto da parte del Contraente: • richiesta sottoscritta dal Contraente. In caso di recesso dall’adesione da parte dell’Assicurato: • richiesta sottoscritta dall’Assicurato; • fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dall’Assicurato. In caso di decesso: • Richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto; • Fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale; • Fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario; • Certificato di morte dell’Assicurato (con indicazione della data di nascita) rilasciato dal Comune; • Relazione medica dettagliata redatta dall’ultimo medico curante sulle cause del decesso con indicato quando sono sorti gli eventuali primi sintomi o copia della cartella clinica; • Atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicata la presenza o meno di testamento (per capitali non superiori a 100.000,00 Euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e contenente: ○ in presenza di testamento: ○ copia del verbale di pubblicazione del testamento completo degli allegati previsti; ○ l’attestazione che il testamento pubblicato è l’ultimo redatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni, nonché le generalità e il grado di parentela, l’età degli eredi legittimi o degli eredi testamentari. ○ in assenza di testamento: ○ le generalità e il grado di parentela e l’età degli eredi legittimi dell’Assicurato (se sono i Beneficiari designati in polizza). • In caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione; • In caso di decesso conseguente a incidente stradale, infortunio, suicidio o omicidio, copia del verbale dell’Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo dell’evento ed eventuale documentazione di chiusura inchiesta rilasciata dalla Procura competente al fine di consentire alla Compagnia di valutare l’operatività della garanzia. Su richiesta dell’Assicurato e/o dei Beneficiari al verificarsi dell'evento assicurato, la Compagnia si |
impegna a consegnare gratuitamente copia della polizza, completa di eventuali appendici o di modificazioni della polizza stessa. La Compagnia, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. verbale 118, verbale dell’autopsia ove eseguita, ecc.), che risulti motivata da particolari esigenze istruttorie, ovvero necessaria per la liquidazione della prestazione e/o per la corretta identificazione dei Beneficiari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.). Oltre alla documentazione di cui sopra, gli aventi diritto dovranno compilare e sottoscrivere il modulo per l’identificazione e adeguata verifica della clientela, nonché il modulo per l’informativa in materia di protezione dei dati personali. Qualora il Contraente, l’Assicurato e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione richiesta, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma. Deve essere resa pronta comunicazione alla Compagnia nei casi di: • Trasferimento di domicilio/sede del Contraente e/o dell’Assicurato in uno stato estero. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge. | |
Liquidazione della prestazione: La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari mediante fax al numero 0000000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Lombarda Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Bancassicurazione – Via Xxxxx Xxxxxx, 45 – 00000 Xxxxxx - Xxxxxx. In alternativa, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla consegna di detta documentazione completa da parte del Contraente e/o dei Beneficiari all’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto. Se il pagamento non avviene entro questo termine, la Compagnia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia tramite bonifico bancario. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Il Contraente e/o l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di impugnare il contratto per domandarne l’annullamento dichiarando al Contraente e/o all’Assicurato di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; • di rifiutare il pagamento della somma assicurata se l’Assicurato abbia negato di essere affetto anche da una sola delle patologie indicate nel Questionario Sanitario, considerato che la Compagnia in tal caso non avrebbe dato il suo consenso alla stipula dell’assicurazione; • di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso, nella forma assicurativa a premio annuo, al premio convenuto per il primo anno. HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi al Contraente e/o all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica delle prestazioni assicurate, in base alla data di nascita effettiva. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Vita. |
Rimborso | • Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto. • Qualora il Contraente abbia versato un ulteriore premio annuo per la prestazione complementare infortuni, in caso di recesso tale importo verrà restituito al netto delle imposte di legge. |
Sconti | Per questo prodotto non sono previsti sconti di premio. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Vita. |
Sospensione | • Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata, determina la sospensione della garanzia assicurativa per un periodo massimo di 12 mesi. Se entro tale periodo, alle condizioni previste, il Contraente non riprende il pagamento il contratto si intenderà estinto ed i premi acquisiti dalla Compagnia. A giustificazione del mancato pagamento del premio annuo, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all’incasso a domicilio. • Entro il termine di sei mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata il Contraente può riattivare il contratto con il semplice pagamento delle rate arretrate aumentate degli interessi legali. • Entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata è consentita la riattivazione sempreché: ○ il Contraente ne faccia espressa richiesta; ○ la Compagnia accetti. La Compagnia può subordinare detta accettazione all’esito di nuovi accertamenti sanitari che ritenga eventualmente opportuno richiedere. • Trascorsi i termini di cui sopra senza che sia avvenuta la riattivazione, o in caso di sua mancata accettazione da parte della Compagnia, quando consentitagli, il contratto è risolto e i premi pagati rimangono acquisiti dalla Compagnia. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida. La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto. |
Recesso | Il recesso si esercita mediante l’invio di fax al numero 0000000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx – Italia. La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida. La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati. A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto. Qualora il Contraente abbia versato un ulteriore premio annuo per la prestazione complementare infortuni, in caso di recesso tale importo verrà restituito al netto delle imposte di legge. |
Risoluzione | Non sono previsti casi di risoluzione. |
• Il prodotto è riservato a clienti che alla data di sottoscrizione della proposta, abbiano la qualità di Socio di Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa ai sensi dello Statuto o essere compreso nello stesso Nucleo Familiare del Socio Contraente, e che vogliano tutelare economicamente i propri beneficiari dal rischio di morte dell’Assicurato.
Sono assicurabili le persone fisiche che:
A chi è rivolto questo prodotto?
• Xxxxxxx un’età, al momento in cui viene concluso il contratto di assicurazione, compresa tra i 18 anni compiuti e 70 anni.
• Non svolgano una attività professionale, non dichiarata come praticata al momento della sottoscrizione della proposta, che comporti una maggiorazione di rischio. Sono escluse, ad esempio, le attività professionali che comportino esposizione ad alta tensione, radiazioni, gas, acidi, esplosivi, veleni, ed i lavori sotterranei, subacquei o su impalcature, tetti, ponti, in miniere, cave, pozzi e stive.
• Abbiano sottoscritto il Questionario Sanitario e si siano sottoposte eventualmente al preventivo accertamento delle condizioni di salute mediante rapporto di visita medica oltre che eventuali accertamenti sullo stato economico e patrimoniale.
Quali costi devo sostenere?
• Xxxxx gravanti sul premio:
I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio annuo. Ogni onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato.
I costi gravanti sul premio annuo sono rappresentati nella tabella che segue.
Capitale assicurato | Costi di acquisizione, gestione ed incasso |
Per capitale assicurato fino a 800.000,00 Euro compreso | Costo fisso pari a 50,00 Euro più 6,0% del premio annuo (al netto del costo fisso) |
Per capitale assicurato oltre 800.000,00 Euro | Costo fisso pari a 50,00 Euro più 4,0% del premio annuo (al netto del costo fisso) |
Qualora il Contraente corrisponda il premio annuo in rate sub-annuali, la Compagnia applicherà i costi di frazionamento rappresentati nella seguente tabella.
Rateazione del premio annuo | Costi di frazionamento |
Annuale | Non previsti |
Semestrale | 2,50% del premio annuo |
Trimestrale | 3,00% del premio annuo |
Mensile | 3,75% del premio annuo |
I costi gravanti sul premio corrisposto per la prestazione complementare sono rappresentati nella tabella che segue.
6,0% del premio annuo al netto delle imposte di legge e degli eventuali interessi di frazionamento
Costi gravanti sul premio
• Costi di riscatto:
Non è previsto il riscatto.
• Costi per l’erogazione della rendita:
Non è prevista la possibilità di convertire il capitale in rendita.
• Costi per l’esercizio delle opzioni:
Non sono presenti opzioni contrattuali.
• Costi di intermediazione:
Nella tabella di seguito riportata, è data evidenza della quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto:
21,50%
Provvigioni percepite in media dagli Intermediari (quota parte dei costi in percentuale)
• Costi del PPI:
Non sono presenti ulteriori costi non inclusi nelle altre sezioni.
Sono previsti riscatti o riduzioni? ☐SI ☑ NO
Valori di riscatto e riduzione | Il presente contratto non prevede alcun valore di riscatto e riduzione. |
Richiesta di informazioni | Non si prevede la possibilità di richiedere valori di riscatto o riduzione in quanto non presenti. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Imposta sui premi I premi relativi alla garanzia principale sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni. I premi relativi alla garanzia complementare infortuni sono soggetti ad un’imposta sulle assicurazioni del 2,5%. Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi Le assicurazioni per il caso di morte e le assicurazioni in caso di invalidità permanente non inferiore al 5% derivante da qualsiasi causa, danno diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente Set Informativo e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto illustrato nel presente Set Informativo. |
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERE AL CONTRAENTE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA
DI OGNI ANNO SOLARE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E
AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE
POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL
CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE
AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO DI MORTE A PREMIO ANNUO COSTANTE E CAPITALE COSTANTE
INDICE
SEZIONE I) OGGETTO DEL CONTRATTO 2
Art. 1 – Prestazioni assicurative. 2
1.1 Prestazioni assicurate in caso di decesso dell’Assicurato. 2
1.2 Prestazioni assicurate in caso di sopravvivenza dell’Assicurato. 2 SEZIONE II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DIRITTO DI REVOCA E RECESSO 2 Art. 2 – Modalità di perfezionamento del contratto. 2 Art. 3 – Revoca della proposta. 2 Art. 4 – Diritto di recesso del Contraente. 3 SEZIONE III) DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO, XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXX 0 Art. 5 – Il premio. 3 Art. 6 – Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. 4 Art. 7 – Capitale assicurato. 4 Art. 8 – Xxxxxxx xxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. 0 SEZIONE IV) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE 6 Art. 9 – Mancato pagamento del premio: risoluzione del contratto. 6 Art. 10 – Ripresa del pagamento del premio annuo: riattivazione del contratto. 6 Art. 11 – Operatività e cessazione della prestazione complementare. 7 Art. 12 – Costi. 7 Art. 13 – Requisiti soggettivi. 8 Art. 14 – Durata. 8 Art. 15 – Conflitto di interessi. 8 SEZIONE V) COSA FARE IN CASO DI EVENTO 8 Art. 16 – Documentazione e modalità di pagamento dei rimborsi e delle prestazioni assicurative. 8 Art. 17 – Norme a favore del Contraente 10 SEZIONE VI) BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI 10 Art. 18 – Beneficiari delle prestazioni. 10 SEZIONE VII) LEGGE APPLICABILE, COMUNICAZIONI E FISCALITA’ 10 Art. 19 – Imposte e tasse. 10 Art. 20 – Foro competente. 10 Art. 21 – Comunicazioni del Contraente e dell’Assicurato alla Compagnia. 10 Art. 22 – Prescrizione. 10 Art. 23 – Legge applicabile al contratto. 10
SEZIONE I) OGGETTO DEL CONTRATTO
Che tipo di assicurazione è?
È una polizza temporanea caso morte a premio annuo costante e capitale costante che garantisce la corresponsione di un capitale ai Beneficiari designati in caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale.
Art. 1 – Prestazioni assicurative.
1.1 Prestazioni assicurate in caso di decesso dell’Assicurato.
Il presente contratto di assicurazione garantisce, in caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, la corresponsione di un capitale ai Beneficiari designati (garanzia di seguito definita “prestazione principale”).
Questa assicurazione prevede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato mediante rapporto di visita medica oltre che eventuali accertamenti sullo stato economico e patrimoniale dello stesso.
E’ tuttavia possibile limitarsi alla compilazione di un questionario sanitario, nel qual caso sussiste una limitazione della garanzia, denominata periodo di carenza, come specificato al successivo Art. 8.
La Compagnia inoltre garantisce, dietro pagamento di un premio aggiuntivo, la corresponsione di un ulteriore capitale qualora l decesso dell’Assicurato sia dovuto ad infortunio o ad infortunio conseguente ad incidente stradale da circolazione (garanzia di seguito definita “prestazione complementare”).
Il premio annuo è determinato in relazione alle garanzie prestate, all’ammontare del capitale assicurato, alla durata contrattuale, all’età dell’Assicurato al momento della sottoscrizione della proposta, alle condizioni di salute, all’attività professionale svolta e all’attività sportiva praticata dall’Assicurato.
Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 8 e fatti salvi gli effetti sul contratto previsti dall’art. 1926 cod. civ. in ordine alle circostanze che possano aggravare il rischio o comportarne la sua esclusione.
1.2 Prestazioni assicurate in caso di sopravvivenza dell’Assicurato.
Nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del contratto. In tale data il contratto si intenderà estinto ed i premi acquisiti dalla Compagnia.
SEZIONE II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DIRITTO DI REVOCA E RECESSO
Art. 2 – Modalità di perfezionamento del contratto.
Il contratto produce i propri effetti dalle ore zero della data di decorrenza indicata nella proposta, sempre che sia stato pagato il premio e che la Compagnia non comunichi per iscritto, prima di detta data, il proprio rifiuto a contrarre.
Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dal Regolamento IVASS N. 44 del 12 febbraio 2019, la Compagnia non potrà dare corso al perfezionamento del presente contratto.
Nel termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione della proposta la Compagnia farà pervenire al Contraente una comunicazione scritta di conferma dell'avvenuta stipulazione e della regolare emissione della polizza. Nel caso di mancato ricevimento della comunicazione nel termine anzidetto, il Contraente potrà richiedere informazioni a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Servizio Clienti – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), telefono 000000000, fax 000-0000000, e-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Qualora, prima della data di decorrenza del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero si verifichi il decesso dell’Assicurato, la Compagnia rimborserà – nel primo caso agli eredi del Contraente e, nel secondo caso, al Contraente medesimo – il premio da questi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.
Art. 3 – Revoca della proposta.
Prima della data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante fax al numero 000- 0000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx – Italia.
La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.
La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati.
La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.
Art. 4 – Diritto di recesso del Contraente.
Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso.
Il recesso si esercita mediante l’invio di fax al numero 000-0000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx – Italia.
La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.
La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.
A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto.
Qualora il Contraente abbia versato un ulteriore premio annuo per la prestazione complementare infortuni, in caso di recesso tale importo verrà restituito al netto delle imposte di legge.
SEZIONE III) DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO, RISCHIO MORTE, LIMITAZIONI, CARENZE
Art. 5 – Il premio.
A fronte della prestazione garantita il Contraente si obbliga a versare, secondo le modalità successivamente previste, un premio annuo costante, sempre che l’Assicurato sia in vita.
Il premio annuo viene determinato nel suo ammontare al momento della stipulazione del contratto assicurativo.
Il premio è comprensivo dei costi indicati al successivo Art. 12, e delle imposte di legge previste per la prestazione complementare infortuni, se sottoscritta.
Il premio rimane costante per tutta la durata contrattuale ed è corrisposto fino alla scadenza contrattuale o, in caso di decesso, fino al verificarsi di tale evento.
Il premio annuo relativo alla prestazione complementare, comprensivo dell’imposta di legge, sarà corrisposto con le stesse modalità del premio relativo alla prestazione principale.
A richiesta del Contraente è consentito corrispondere il premio annuo in rate semestrali, trimestrali o mensili applicando degli interessi per il frazionamento (costi di frazionamento) dello stesso pari rispettivamente al 2,50%, 3,00%, 3,75%.
Il Contraente può richiedere, entro 60 giorni dalla ricorrenza anniversaria di polizza, una variazione del frazionamento del premio.
La singola rata di premio, in caso di frazionamento infra-annuale, non può risultare inferiore a 30,00 Euro.
Il pagamento del premio, alla sottoscrizione del contratto e alle rate successive, in caso di frazionamento diverso da mensile, può essere effettuato tramite:
– bonifico bancario (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura “Polizza vita”, il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l’importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall’Agenzia al momento della stipula del contratto ovvero sul conto della Compagnia (modalità prevista esclusivamente per i broker), fermo restando che per specifiche esigenze procedurali la Compagnia si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato direttamente a Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa;
– bonifico postale, postagiro (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura “Polizza vita”, il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l’importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall’Agenzia stessa al momento della stipula del contratto;
– assegno, recante tassativamente la clausola di non trasferibilità, intestato a: “Ragione sociale Agente, in qualità di Agente di Società Cattolica di Assicurazione”;
– carta di debito o carta di credito;
– reinvestimento di capitali provenienti da polizze vita o di capitalizzazione sottoscritte con la Compagnia.
ll pagamento del premio delle rate successive alla prima può essere effettuato anche tramite SDD (Sepa Direct Debit).
In caso di frazionamento mensile è obbligatorio:
• versare le prime tre mensilità di premio anticipate alla sottoscrizione;
• effettuare il pagamento delle rate successive alla prima tramite SDD.
Art. 6 – Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato.
Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
– di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
– di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato;
– di rifiutare il pagamento della somma assicurata se l’Assicurato abbia negato di essere affetto anche da una sola delle patologie indicate nel Questionario Sanitario, considerato che la Compagnia in tal caso non avrebbe dato il suo consenso alla stipula dell’assicurazione;
– di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
– di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
– di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, del capitale assicurato.
Art. 7 – Capitale assicurato.
I) Prestazione principale.
In caso di decesso dell’Assicurato la Compagnia corrisponderà un capitale il cui importo verrà scelto dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto. L’importo minimo di capitale assicurabile è pari a 30.000,00 Euro.
Tale importo, qualora il contratto sia stato stipulato senza rapporto di visita medica e l’età dell’Assicurato alla decorrenza del contratto sia inferiore o uguale ad anni 50, non potrà essere superiore a 250.000,00 Euro, ridotto a 150.000,00 Euro qualora l’età dell’Assicurato, alla decorrenza del contratto, sia superiore ad anni 50 e inferiore o uguale ad anni 65.
Il capitale complessivo assicurato sulla vita di una stessa persona con uno o più contratti stipulati senza rapporto di visita medica con le Compagnie del Gruppo Cattolica Assicurazioni non può superare i limiti sopra indicati.
In tutti gli altri casi il contratto potrà essere stipulato solo con rapporto di visita medica oltre che con eventuali accertamenti sullo stato economico e patrimoniale dell’Assicurato.
II) Prestazione complementare.
Qualora il Contraente abbia sottoscritto la relativa prestazione complementare, la Compagnia corrisponderà:
1) un ulteriore capitale pari al capitale assicurato della prestazione principale con il massimo di 250.000,00 Euro, in caso di decesso dell’Assicurato dovuto ad infortunio;
2) un ulteriore capitale pari al doppio del capitale assicurato della prestazione principale con il massimo di 500.000,00 Euro, in caso di decesso dell’Assicurato dovuto ad infortunio conseguente ad incidente stradale da circolazione.
Il capitale della prestazione complementare rimane costante durante gli anni di vigenza della prestazione principale. La prestazione complementare decorre dal giorno in cui entra in vigore la prestazione principale.
Art. 8 – Rischio morte - Esclusioni e limitazioni della garanzia.
I) Prestazione principale.
A) ESCLUSIONI
È escluso dalla garanzia solo il decesso causato da:
– dolo del Contraente o del Beneficiario;
– partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
– partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi dello Stato italiano. In tal caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni previste dal competente Ministero;
– conseguenze di infortuni o malattie preesistenti alla data di sottoscrizione della proposta di assicurazione e le conseguenze di situazioni patologiche preesistenti alla data di sottoscrizione della proposta di assicurazione, qualora già note in tale data all’Assicurato e non già dichiarate in fase assuntiva;
– suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di efficacia del contratto di assicurazione e, trascorso tale periodo, nei primi dodici mesi dall’eventuale riattivazione;
– incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
– abuso di alcool, abuso od uso non terapeutico di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni da parte dell’Assicurato;
– svolgimento di un’attività professionale pericolosa, non dichiarata come praticata al momento della sottoscrizione della proposta, che comporti una maggiorazione di rischio. Sono escluse, ad esempio, le attività professionali che comportino esposizione ad alta tensione, radiazioni, gas, acidi, esplosivi, veleni, ed i lavori sotterranei, subacquei o su impalcature, tetti, ponti, in miniere, cave, pozzi e stive;
– pratiche di sport pericolosi come: attività alpinistiche (intese come diverse da semplici escursioni/trekking) al di sopra dei 4.000 metri di altitudine o con scalata su roccia superiore al 3 grado UIAA (Unione Italiana Associazioni Alpine) ed in ogni caso senza guida, attività speleologiche senza guida, automobilismo, motociclismo, motonautica, sport aerei quali deltaplano, deltaplano a motore e parapendio in caso di più di 50 ore di volo annue, aliante e ultraleggeri in caso di più di 25 ore di volo annue, paracadutismo e tutti i tipi di skydiving se si fanno più di 50 lanci annui, canoa e kayak su rapide in aree remote o su lunghe distanze, vela in caso di traversate transoceaniche o giri al mondo, rafting, slittino e guidoslitta a livello agonistico, pugilato e arti marziali o lotta nelle sue varie forme se fatte a livello professionistico, rugby professionistico, immersioni subacquee con autorespiratore se fatto al di sotto dei
40 metri di profondità, salti dal trampolino con sci o idrosci, caccia a cavallo, atletica pesante, sport estremi (ad esempio, Base jumping, Bungee Jumping, Canyoning, Zorbing), sci fuori pista. Sarà possibile estendere la copertura ad alcune delle attività sportive sopra riportate, se praticate dall’Assicurato, dietro esplicita richiesta del Contraente e previa corresponsione del relativo sovrapremio.
B) CONDIZIONI DI CARENZA PER ASSICURAZIONI SENZA RAPPORTO DI VISITA MEDICA
Qualora il contratto venga concluso senza rapporto di visita medica e il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto, e lo stesso sia in regola con il pagamento dei premi, la Compagnia corrisponderà – in luogo del capitale assicurato – una somma pari all’ammontare dei premi versati al netto di eventuali imposte come definito all’Art. 5.
Tuttavia la Compagnia non applicherà entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
c) di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio – fermo quanto disposto al precedente punto a) – l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
L’Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica predisposto dalla Compagnia stessa. Qualora l’importo assicurato sia pari o inferiore a 500.000,00 Euro, il rapporto di visita medica potrà essere compilato dal medico di famiglia; in caso di importo assicurato superiore a 500.000,00 Euro, il rapporto di visita medica dovrà essere compilato esclusivamente dal medico non di famiglia. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato.
In assenza di esami clinici necessari per l’accertamento dell’eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dalla conclusione del contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato e i premi rimangono acquisiti dalla Compagnia.
Se il decesso dell’Assicurato dovesse invece verificarsi, per la suddetta causa, dopo cinque anni dalla conclusione del contratto il capitale assicurato sarà comunque pagato.
II) Prestazione complementare. ESCLUSIONI.
È escluso dalla garanzia complementare il decesso causato da:
– atti dolosi commessi dall’Assicurato, fatti salvi i casi di legittima difesa, e atti contro la propria persona compiuti o consentiti dall’Assicurato;
– fatti di guerra, operazioni militari, insurrezioni, tumulti popolari, aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o sociale ed a cui l’Assicurato abbia preso parte;
– infortuni occorsi in occasione di partecipazione ad imprese temerarie, salvo in quest’ultimo caso che si tratti di atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
– conseguenze di infortuni preesistenti alla data di sottoscrizione della proposta di assicurazione, qualora già note in tale data all’Assicurato e non già dichiarate in fase assuntiva;
– abuso di alcool, abuso od uso non terapeutico di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni da parte dell’Assicurato;
– interventi, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
– malaria, carbonchio e avvelenamento comunque causato;
– guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore, uso e guida di mezzi subacquei, uso di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
– svolgimento di un’attività professionale pericolosa, non dichiarata come praticata al momento della sottoscrizione della proposta, che comporti una maggiorazione di rischio. Sono escluse, ad esempio, le attività professionali che comportino esposizione ad alta tensione, radiazioni, gas, acidi, esplosivi, veleni, ed i lavori sotterranei, subacquei o su impalcature, tetti, ponti, in miniere, cave, pozzi e stive;
– pratiche di sport pericolosi come: attività alpinistiche (intese come diverse da semplici escursioni/trekking) al di sopra dei 4.000 metri di altitudine, scalata su roccia superiore al 3 grado UIAA (Unione Italiana Associazioni Alpine) ed in ogni caso senza guida, attività speleologiche senza guida, automobilismo, motociclismo, motonautica, sport aerei quali deltaplano, deltaplano a motore e parapendio in caso di più di 50 ore di volo annue, aliante e ultraleggeri in caso di più di 25 ore di volo annue, paracadutismo e tutti i tipi di skydiving se si fanno più di 50 lanci annui, canoa e kayak su rapide in aree remote o su lunghe distanze, vela in caso di traversate transoceaniche o giri al mondo, rafting, slittino e guidoslitta a livello agonistico, pugilato e arti marziali o lotta nelle sue varie forme se fatte a livello professionistico, rugby professionistico, immersioni subacquee con autorespiratore se fatto al di sotto dei
40 metri di profondità, salti dal trampolino con sci o idrosci, caccia a cavallo, atletica pesante, sport estremi (ad esempio, Base jumping, Bungee Jumping, Canyoning, Zorbing), sci fuori pista. Sarà possibile estendere la copertura ad alcune delle attività sportive sopra riportate, se praticate dall’Assicurato, dietro esplicita richiesta del Contraente e previa corresponsione del relativo sovrapremio;
– inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, disintegrazioni del nucleo atomico.
SEZIONE IV) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE
Art. 9 – Mancato pagamento del premio: risoluzione del contratto.
Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata, determina la sospensione della garanzia assicurativa per un periodo massimo di 12 mesi. Se entro tale periodo, alle condizioni previste dal successivo Art. 10, il Contraente non riprende il pagamento il contratto si intenderà estinto ed i premi acquisiti dalla Compagnia.
A giustificazione del mancato pagamento del premio annuo, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all’incasso a domicilio.
Art. 10 – Ripresa del pagamento del premio annuo: riattivazione del contratto.
Entro il termine di sei mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata il Contraente può riattivare il contratto con il semplice pagamento delle rate arretrate aumentate degli interessi legali.
Entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata è consentita la riattivazione sempreché:
1) il Contraente ne faccia espressa richiesta;
2) la Compagnia accetti. La Compagnia può subordinare detta accettazione all’esito di nuovi accertamenti sanitari che ritenga eventualmente opportuno richiedere.
Trascorsi i termini di cui sopra senza che sia avvenuta la riattivazione, o in caso di sua mancata accettazione da parte della Compagnia, quando consentitagli, il contratto è risolto e i premi pagati rimangono acquisiti dalla Compagnia.
Art. 11 – Operatività e cessazione della prestazione complementare.
11.1 Operatività della prestazione complementare
L’obbligo della Compagnia di pagare il capitale relativo alla prestazione complementare sussiste quando, essendo in vigore la prestazione principale e corrisposta l’annualità di premio prevista sia per la prestazione principale sia per la prestazione complementare facoltativa, la morte dell’Assicurato sia conseguenza di un infortunio e si verifichi entro un anno dal giorno nel quale è avvenuto l’infortunio.
11.2 Cessazione della prestazione complementare
La prestazione complementare si estingue:
− in caso di mancato pagamento del premio annuo della prestazione principale;
− quando l’Assicurato sia colpito da epilessia, apoplessia, paralisi, infermità mentale, delirium tremens, alcolismo e/o sia dedito all’uso di stupefacenti o di allucinogeni.
Art. 12 – Costi.
12.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente.
12.1.1 Costi gravanti sul premio corrisposto per la sottoscrizione della prestazione principale.
I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio annuo.
I costi gravanti sul premio annuo sono rappresentati nella tabella che segue.
Tabella A
Capitale assicurato | Costi di acquisizione, gestione ed incasso |
Per capitale assicurato fino a 800.000,00 Euro compreso | Costo fisso pari a 50,00 Euro più 6,0% del premio annuo (al netto del costo fisso) |
Per capitale assicurato oltre 800.000,00 Euro | Costo fisso pari a 50,00 Euro più 4,0% del premio annuo (al netto del costo fisso) |
Qualora il Contraente corrisponda il premio annuo in rate sub-annuali, la Compagnia applicherà i costi di frazionamento rappresentati nella seguente tabella.
Tabella B
Rateazione del premio annuo | Costi di frazionamento |
Annuale | Non previsti |
Semestrale | 2,5% del premio annuo |
Trimestrale | 3,00% del premio annuo |
Mensile | 3,75% del premio annuo |
Ogni onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato.
12.1.2 Costi gravanti sul premio corrisposto per la sottoscrizione della prestazione complementare.
I costi di acquisizione ed amministrazione vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio annuo. I costi gravanti sul premio sono rappresentati nella tabella che segue.
Tabella C
6,0% del premio annuo
al netto delle imposte di legge e degli eventuali interessi di frazionamento
Costi gravanti sul premio
Art. 13 – Requisiti soggettivi.
Il Contraente, alla data di sottoscrizione della proposta, dovrà essere Socio di Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa ai sensi dello Statuto. L’Assicurato, alla data di sottoscrizione della proposta da parte del Contraente, dovrà essere Socio di Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa ai sensi dello Statuto o essere compreso nello stesso Nucleo Familiare del Socio Contraente.
L’età dell’Assicurato, al momento in cui viene concluso il contratto di assicurazione, non può essere inferiore a 18 anni, né superiore a 70 anni.
Il Contraente e l’Assicurato devono avere il domicilio/sede per tutta la durata del contratto in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi; qualora nel corso del contratto trasferiscano il domicilio/sede in uno Stato diverso da quelli di cui sopra, il contratto dovrà essere risolto.
Art. 14 – Durata.
Il presente contratto ha una durata minima di 2 e massima di 30 anni.
Qualora l’età dell’Assicurato, all’ingresso in assicurazione, sia superiore ad anni 45, il contratto potrà essere stipulato per una durata tale da consentire la scadenza contrattuale non oltre il 75° anno di età dell’Assicurato.
Art. 15 – Conflitto di interessi.
La Compagnia fornisce informazioni sul conflitto di interesse, sulla natura e le fonti del conflitto, mediante informativa pubblicata sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx.
La Compagnia, in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente.
SEZIONE V) COSA FARE IN CASO DI EVENTO
Art. 16 – Documentazione e modalità di pagamento dei rimborsi e delle prestazioni assicurative.
Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia tramite bonifico bancario.
Al fine di consentire l’esecuzione dei pagamenti da parte della Compagnia, il Contraente e/o i Beneficiari sono tenuti a comuncare alla Compagnia medesima le coordinate del conto corrente bancario (IBAN) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovuti in virtù del presente contratto.
Il Contraente e/o i Beneficiari e/o l’intestatario del conto corrente di accredito sono tenuti altresì a consegnare alla Compagnia i seguenti documenti:
In caso di revoca della proposta:
– richiesta sottoscritta dal Contraente.
In caso di recesso dal contratto:
– richiesta sottoscritta dal Contraente;
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente.
In caso di decesso:
− richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto;
− fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
− fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario;
− certificato di morte dell’Assicurato (con indicazione della data di nascita) rilasciato dal Comune;
− relazione medica dettagliata redatta dall’ultimo medico curante sulle cause del decesso con indicato quando sono sorti gli eventuali primi sintomi o copia della cartella clinica;
– atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicata la presenza o meno di testamento (per capitali non superiori a 100.000,00 Euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e contenente:
• in presenza di testamento:
– copia del verbale di pubblicazione del testamento completo degli allegati previsti;
– l’attestazione che il testamento pubblicato è l’ultimo redatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni, nonché le generalità e il grado di parentela, l’età degli eredi legittimi o degli eredi testamentari.
• in assenza di testamento:
– le generalità e il grado di parentela, l’età degli eredi legittimi dell’Assicurato (se sono i Beneficiari designati in polizza).
– in caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia autentica del decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione;
– in caso di decesso conseguente a incidente stradale, infortunio, suicidio o omicidio, copia del verbale dell’Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo dell’evento ed eventuale documentazione di chiusura inchiesta rilasciata dalla Procura competente.
Su richiesta del Contraente e/o dei Beneficiari al verificarsi dell’evento assicurato, la Compagnia si impegna a consegnare gratuitamente copia della polizza, completa di eventuali appendici o di modificazioni della polizza stessa.
La Compagnia, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. verbale 118, verbale dell’autopsia ove eseguita, ecc.), che risulti motivata da particolari esigenze istruttorie, ovvero necessaria per la liquidazione della prestazione e/o per la corretta identificazione dei Beneficiari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.).
Oltre alla documentazione di cui sopra, gli aventi diritto dovranno compilare e sottoscrivere il modulo per l’identificazione e adeguata verifica della clientela, nonché il modulo per l’informativa in materia di protezione dei dati personali e i modelli FATCA/CRS.
Qualora il Contraente e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione richiesta, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.
La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa indicata nel presente articolo, inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari mediante fax al numero 000-0000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx – Italia.
In alternativa, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla consegna di detta documentazione completa da parte dell’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto. Se il pagamento non avviene entro questo termine, la Compagnia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Denuncia per la prestazione complementare morte per infortunio o morte per infortunio ed infortunio conseguente da incidente stradale da circolazione.
La denuncia della morte per infortunio deve essere inviata, entro dieci giorni dalla data dell’evento, per iscritto dal Contraente e/o dai Beneficiari mediante fax al numero 000-0000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx – Italia.
Nella denuncia deve essere indicato:
– giorno, ora e luogo dell’evento;
– cause e modalità dell’infortunio;
– l’eventuale indicazione dei testimoni al fatto e dell’Autorità intervenuta;
– eventuale certificato del medico che ha prestato le prime cure all’infortunato e/o chi ha compilato l’atto di morte.
Gli aventi diritto dovranno consentire alla Compagnia lo svolgimento delle indagini e autorizzare il medico curante a dare le informazioni che fossero necessarie.
Dopo aver ricevuto i documenti probatori dell’infortunio, e dopo aver compiuto gli accertamenti necessari, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari il capitale assicurato.
Il pagamento di tale capitale sarà effettuato dalla Compagnia, unitamente a quello per la prestazione principale, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. La Compagnia rinuncia al diritto di rivalersi sui responsabili dell’infortunio che hanno causato la morte dell’Assicurato.
Art. 17 – Norme a favore del Contraente
a) Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere a terzi il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta da parte del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull’originale di polizza o su appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l’assenso scritto del creditore o vincolatario.
b) Limitazioni di azioni esecutive o cautelari
Ai sensi dell’art. 1923 cod. civ. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
c) Diritto proprio del Beneficiario
Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia.
SEZIONE VI) BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI
Art. 18 – Beneficiari delle prestazioni.
Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni della Compagnia.
Il Contraente può, in qualsiasi momento, revocare o modificare la designazione precedentemente effettuata.
La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.
Il Contraente non può esercitare tale facoltà di revoca o modifica:
– dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio;
– dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di voler profittare del beneficio.
SEZIONE VII) LEGGE APPLICABILE, COMUNICAZIONI E FISCALITA’
Art. 19 – Imposte e tasse.
Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.
Art. 20 – Foro competente.
Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, la validità, lo scioglimento e l’esecuzione del presente contratto, è competente l’autorità giudiziaria del luogo in cui il Contraente (o l’Assicurato, o il Beneficiario) ha la residenza o ha eletto domicilio.
Art. 21 – Comunicazioni del Contraente e dell’Assicurato alla Compagnia.
In caso di modifiche di professione dell’Assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto, dovrà essere resa comunicazione alla Compagnia ai sensi dell’art. 1926 cod. civ..
In caso di trasferimento di domicilio/sede del Contraente e/o dell’Assicurato in un altro Stato, eventualmente intervenuto in corso di contratto, dovrà essere resa prontamente comunicazione alla Compagnia. L’inosservanza di tale obbligo comporta il rimborso di quanto eventualmente corrisposto dalla Compagnia alla locale Autorità fiscale, a qualunque titolo, in conseguenza della mancata comunicazione.
Art. 22 – Prescrizione.
I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge.
Art. 23 – Legge applicabile al contratto.
Al contratto si applica la legge italiana.
GLOSSARIO
Adeguata verifica della Clientela
L'Adeguata Verifica della Clientela costituisce l'aspetto più importante ai fini di un’efficace azione preventiva di contrasto ai fenomeni criminali del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Tale attività prevede i seguenti adempimenti:
a) identificazione dei soggetti che intervengono nel rapporto assicurativo:
❖ cliente (contraente) ed eventuale esecutore,
❖ beneficiario ed eventuale esecutore (al momento della corresponsione della prestazione assicurativa),
❖ eventuale titolare effettivo, cioè la persona fisica nell’interesse della quale è instaurato il rapporto assicurativo;
b) verifica dell'identità dei soggetti che intervengono nel rapporto, di cui al punto a), sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
c) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo posto in essere;
d) esercizio di controllo costante nel corso del rapporto continuativo.
Anno assicurativo Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
Appendice Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente.
Assicurato Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Assicurazione principale Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Compagnia si impegna a pagare la prestazione assicurativa al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.
Beneficiario Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l’Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Capitale in caso di decesso
E’ l’importo che la Compagnia paga, ai beneficiari designati, in caso di decesso dell’Assicurato.
Carenza Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurativa ma una somma pari all’ammontare dei premi versati.
Cessione Vedasi “pegno”.
Classificazione TNM La classificazione TNM dei tumori maligni è un sistema di classificazione dei tumori internazionale, a partire da cui si può ricavare lo stadio della malattia. Per qualsiasi tipo di tumore esistono quattro stadi (a cui va aggiunto lo stadio 0 in cui si ha un carcinoma in situ), indicati con numeri da 1 a 4, in ordine crescente di gravità; tale divisione, a partire dalla classificazione TNM, varia a seconda della sede del tumore primario.
Compagnia Vedi “Società”.
Condizioni di Assicurazione (o di polizza)
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Conflitto di interessi Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.
Contraente Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.
Contratto (di assicurazione sulla vita)
Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Costi (o spese) Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.
Decorrenza del contratto Momento a partire dal quale il contratto produce i suoi effetti, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Detraibilità fiscale (del premio versato)
Dichiarazioni precontrattuali
Diritti (o interessi di frazionamento)
Diritto proprio (del Beneficiario)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
In caso di rateazione del premio, maggiorazione applicata alle rate in cui viene suddiviso il premio per tener conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurativa.
Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.
Durata contrattuale Periodo durante il quale il contratto è efficace.
Durata periodo pagamento premi
Periodo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento premi previsto dal contratto stesso.
Esclusioni/Limitazioni Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Età assicurativa L’età dell’assicurato espressa in anni interi arrotondata all’anno successivo se dal compimento dell’anno sono decorsi più di sei mesi.
FATCA Il Foreign Account Tax Compliance Act è una normativa fiscale americana – recepita in Italia dalla Legge, 18 Giugno 2015, n. 95 che ha ratificato e dato esecuzione all’accordo Intergovernativo siglato tra Italia e Stati Uniti il 10 Gennaio 2014 – che, al fine di contrastare l’evasione fiscale da parte di cittadini e imprese statunitensi, prevede in capo alla Compagnia obblighi di identificazione e classificazione dello Status o meno di cittadino/contribuente americano. La Compagnia è a tal fine obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni ed una autocertificazione sottoscritta dal contraente (se persona fisica) o dal rappresentante legale (per le persone giuridiche). La Compagnia è altresì obbligata ha effettuare attività di monitoraggio al fine di individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate e conseguentemente al fisco statunitense (Internal Revenue Service - IRS).
Imposta sostitutiva Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
Infortunio Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Infortunio conseguente ad incidente stradale
E’ considerato infortunio conseguente ad incidente stradale da circolazione, quello causato dalla circolazione di veicoli con o senza guida su rotaie, su strade di uso pubblico o su aree anche private.
Intermediario Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposizione di contratti assicurativi o presta assistenza e consulenza collegate a tale attività.
IVASS (ex ISVAP) L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.
Istituito con la legge n. 135 del 7 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.
Ai sensi dell'art. 13, comma 42, della legge n. 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".
Liquidazione Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
Malattia Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da infortunio.
Pegno Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Perfezionamento del Contratto
Periodo di copertura (o di efficacia)
Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
Periodo di qualificazione Periodo durante il quale, pur essendosi verificato l’evento assicurato, la Compagnia non effettua il pagamento della prestazione assicurata.
Polizza Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
Polizza caso morte (o in caso di decesso)
Polizza di assicurazione sulla vita
Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento della prestazione assicurativa al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato. E’ temporanea, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato qualora il decesso dell’Assicurato avvenga nel corso della durata del contratto.
Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
Polizza di puro rischio Categoria di contratti di assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell’Assicurato quali il decesso, l’invalidità e che prevedono il pagamento delle prestazioni esclusivamente al verificarsi di tali eventi.
Premio annuo Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
Premio rateizzato o frazionato
Parte del premio complessivo risultante dalla suddivisione di questo in più rate da versare alle scadenze convenute, ad esempio ogni mese o ogni trimestre. Rappresenta un’agevolazione di pagamento offerta al Contraente, a fronte della quale la Compagnia può applicare una maggiorazione, ossia i cosiddetti diritti o interessi di frazionamento.
Premio unico Importo che il Contraente corrisponde in unica soluzione alla Società al momento della conclusione del contratto.
Prescrizione Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.
Prestazione assicurata Somma pagabile sotto forma di capitale che la Compagnia garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Proposta Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Questionario Sanitario o anamnestico)
Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato che la Compagnia utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.
Quietanza Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Compagnia in caso di pagamento con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall’estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società, ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.
Recesso (o ripensamento)
Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Revoca Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Ricorrenza annuale L’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Rischio demografico Xxxxxxx che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita dell’Assicurato che si ricollega l'impegno della Compagnia di erogare la prestazione assicurativa.
Scadenza Data in cui cessano gli effetti del contratto.
Set Informativo L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
- Documento informativo precontrattuale (DIP Vita);
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo Vita);
- Condizioni di assicurazione, comprensive del Glossario;
- Modulo di proposta.
Sinistro Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
Società (di assicurazione)
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Sostituto d'imposta Xxxxxxxx obbligato, all’atto della corresponsione di emolumenti, all’effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
Sovrappremio Maggiorazione di premio richiesta dalla Compagnia per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l’Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l’Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).
Trasformazione Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l’importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Compagnia, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.
Vincolo Vedasi “Pegno”.
Informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. n° 231 del 21 Novembre 2007 così modificato dal D. Lgs. n° 125 del 4 ottobre 2019
Obblighi del cliente
Art. 22, commi 1 e 2
1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
Obbligo di astensione
Art. 42, comma 1, 2 e 4
1. I soggetti obbligati che si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell’articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.
4. È fatta in ogni caso salva l’applicazione dell’articolo 35, comma 2, nei casi in cui l’operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto.
Sanzioni penali
Art. 55, comma 3 e 4
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.
Esecutore
L’Esecutore è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente. Se trattasi di cliente persona giuridica, il soggetto cui siano conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.
Effettivo Percipiente
L’Effettivo Percipiente è l’eventuale persona fisica o persona giuridica a favore della quale viene effettuato il pagamento su disposizione del cliente.
Titolare effettivo
Art. 20
1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
5. Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1,2,3 e 4 del presente articolo.
Art. 22, comma 3, 4 e 5
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell’articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l’entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l’impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77 CAP e 2341‐ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell’articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell’istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull’istituto
giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.
5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell’interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.
5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell’espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), per l’esercizio delle rispettive attribuzioni.
Persone politicamente esposte
Art. 1, comma 2, lettera dd)
2. Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
1.1. Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice‐Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.2. deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.3. membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
1.4. giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.5. membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
1.6. ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
1.7. componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
1.8. direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
1.9. direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto, detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d’affari;
3.2. le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.
Definizioni ai sensi della Legge 18 Giugno 2015, n. 95 e della Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 Dicembre 2014
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
Normativa fiscale americana – recepita in Italia tramite la firma di uno specifico accordo Intergovernativo tra Italia e Stati Uniti e ratificato dalla Legge 18 Giugno 2015, n.95 - che, al fine di contrastare l’evasione fiscale da parte di cittadini e imprese statunitensi, prevede in capo agli istituti finanziari non statunitensi obblighi di identificazione e classificazione dello Status o meno di cittadino/contribuente americano. L’istituto è altresì obbligato a effettuare attività di monitoraggio al fine di individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate e conseguentemente al fisco statunitense (Internal Revenue Service - IRS).
CRS (Common Reporting Standard)
Sistema di scambio automatico di informazioni tra Paesi elaborato dall’OCSE per combattere la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, attuato mediante Dir. 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale e correlata L. 9 luglio 2015, n. 114 attraverso cui è attuato l'ampliamento dello scambio automatico di informazioni già previsto all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE in relazione ai residenti in altri Stati membri,. Il CRS prevede in capo alla Compagnia obblighi di identificazione della clientela al fine di ottenere la residenza fiscale nonché attività di monitoraggio per individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l’obbligo di comunicazione.
TIN / SSN / EIN
(Codice fiscale statunitense) designa un codice di identificazione fiscale federale degli Stati Uniti.
“NIF”
Si intende un codice di identificazione fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un codice di identificazione fiscale).
GIIN
(Global Intermediary Identification Number) designa il codice identificativo rilasciato e pubblicato in una apposita lista dall’IRS (“FFI list”) ed assegnato a una Participating Foreign Financial Institution (PFFI)), una Registered Deemed Compliant FFI, nonché a ogni altra entità che deve o può registrarsi presso l’IRS, secondo le pertinenti disposizioni del Tesoro statunitense.
Internal Revenue Service – IRS
Designa l’Amministrazione Finanziaria Statunitense.
Intergovernmental Agreement – IGA
Designa un Accordo intergovernativo per migliorare la tax compliance internazionale e per applicare la normativa Fatca stipulato dal Governo degli Stati Uniti d’America con un altro Paese.
a. IGA 1 designa un IGA che prevede l’obbligo, per le istituzioni finanziarie localizzate nel Paese che ha stipulato l’Accordo con gli Stati Uniti, di comunicare le informazioni richieste dalla normativa FATCA all’Autorità fiscale del Paese stesso, che le trasmette all’Internal Revenue Service statunitense (IRS);
b. IGA 2 designa un IGA in base al quale l’Autorità fiscale del Paese che ha stipulato l’Accordo con gli Stati Uniti si impegna a consentire alle istituzioni finanziarie localizzate presso tale Paese la trasmissione delle informazioni richieste dalla normativa FATCA direttamente all’IRS.
Expanded Affiliated Group - EAG
Designa un gruppo di istituzioni finanziarie in cui una entità controlla le altre entità, ovvero le entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 per cento dei diritti di voto e della partecipazione al capitale di un’entità.
Participating FFI
(Solo FATCA) – PFFI (Istituzione finanziaria estera – ovvero NON US - partecipante) designa le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 2 nonché quelle localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un XXX 0 ma che hanno firmato singolarmente e autonomamente un accordo con l’IRS.
Registered Deemed Compliant FFI
(Solo FATCA) Istituzioni finanziarie estere – ovvero NON US - registrate considerate adempienti designa:
a. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA che sono qualificate come RDCFFI sulla base dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense;
b. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un Accordo IGA 1 e che sono tenute alla comunicazione;
c. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un XXX 0 qualificate come RDCFFI sulla base della normativa interna di tali ultimi Paesi.
Certified Deemed Compliant FFI
Istituzioni finanziarie estere – ovvero NON US - certificate considerate adempienti. Rientrano:
a. le istituzioni finanziarie estere localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA ma che sono qualificate come CDC FFI dai pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense;
b. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2, diverse dalle RDCFFI, che sono qualificate come CDCFFI dalla normativa domestica di tali Paesi.
Exempt Beneficial Owner (solo FATCA)
Sono le istituzioni, le società o gli altri soggetti che rientrano nel seguente elenco:
a) il Governo Italiano, ogni suddivisione geografica, politica o amministrativa del Governo Italiano, o ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuto da uno qualsiasi o più dei soggetti precedenti;
b) un’organizzazione internazionale pubblica (o una sede italiana di organizzazione internazionale pubblica) avente titolo a godere di privilegi, esenzioni e immunità
in quanto organizzazione internazionale ai sensi di un trattato o accordo internazionale concluso dall’Italia e ogni agenzia dipendente da tale organizzazione o ente strumentale dalla stessa istituito per il perseguimento, anche indiretto, dei propri scopi;
c) la Banca d’Italia;
d) le Posta Italiane S.p.A., ad eccezione del patrimonio BancoPosta;
e) la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP);
f) i fondi o le istituzioni che si qualificano come forme pensionistiche complementari ai sensi della legislazione italiana, compresi i fondi pensione regolati dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o
g) istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a condizione che i contributi individuali volontari al conto siano limitati dalla normativa italiana di riferimento oppure non eccedano in alcun anno 50.000 €;
h) i fondi pensione nonché gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal Decreto Legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, o istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che hanno diritto ai benefici previsti dalla Convenzione del 25 agosto 1999 Italia - Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali in quanto soggetto residente in Italia ai sensi dell’art. 4 della predetta Convenzione e in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, lettera f), del protocollo alla Convenzione stessa;
i) i fondi pensione istituiti dagli EBO di cui ai punti precedenti per fornire prestazioni pensionistiche o altri benefici in caso di malattia o morte a partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti di tali EBO o a persone designate da tali dipendenti ovvero a persone che, pur non essendo state dipendenti di detti EBO, hanno diritto a ricevere i summenzionati benefici in ragione di servizi personali resi ai medesimi EBO;
j) le società o i soggetti giuridici di piena proprietà di altri soggetti esenti da FATCA;
k) i beneficiari effettivi esteri esenti localizzati in Paesi che hanno sottoscritto un IGA1 o un IGA2 e che sono considerati beneficiari effettivi esenti in base alla
legislazione domestica di tali Paesi nonché i soggetti considerati beneficiari effettivi esenti dai pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense.
Non Participating Financial Institution
(Solo FATCA) Istituzione finanziaria non partecipante - NPFI designa un’istituzione finanziaria localizzata in un Paese che non ha sottoscritto un IGA, diversa da una Participating Foreign Financial Institution, da una Deemed Compliant Foreign Financial Institution e da un Exempt Beneficial Owner in base ai pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense. In questa definizione rientrano altresì le istituzioni finanziarie italiane escluse dalla FFI list a seguito dell’espletamento della procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2, dell’IGA Italia nonché le Partner Jurisdiction Financial Institution (Istituzioni Finanziarie localizzate in paesi diversi da Italia e Stati Uniti che hanno sottoscritto un IGA) alle quali è stato revocato il GIIN.
Sponsored FFI
(Solo FATCA) Ai fini di adempiere gli obblighi FATCA, un’entità di investimento può ricorrere ad una entità sponsor, ferma restando la responsabilità della Sponsored FFI per il corretto assolvimento dei suddetti obblighi.
Non Specified U.S. Person
− società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati mobiliari regolamentati;
− qualsiasi società di capitali che è un membro dello stesso expanded affiliated group, di una società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati regolamentati;
− gli Stati Uniti o qualsiasi suo ente o agenzia interamente posseduta;
− qualsiasi Stato degli Stati Uniti, qualsiasi territorio statunitense, qualsiasi suddivisione politica di uno dei precedenti, o qualsiasi agenzia o ente interamente posseduto di uno o più dei precedenti;
− qualsiasi organizzazione esente da imposte conformemente alla sezione 501(a) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti o un piano pensionistico individuale come definito nella sezione 7701(a)(37) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
− qualsiasi organizzazione esente da imposte conformemente alla sezione 501(a) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti o un piano pensionistico individuale come definito nella sezione 7701(a)(37) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
− qualsiasi banca come definita nella sezione 581 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
− un intermediario come definito nella sezione 6045(c) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
− qualsiasi trust di investimento immobiliare come definito nella sezione 856 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
− qualsiasi common trust fund come definito nella sezione 584(a) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
− qualsiasi trust esente da imposte conformemente alla sezione 664(c) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti o che è descritto nella sezione 4947(a)(1) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
− ogni trust esente da imposte conformemente a un piano descritto nella sezione 403(b) o nella sezione 457(b) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti
− qualsiasi società di investimento regolamentata come definita nella sezione 851 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti o qualsiasi entità registrata presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti conformemente all’Investment Company Act del 1940;
− un operatore in titoli, commodities, o strumenti finanziari derivati (inclusi i contratti su capitali figurativi, futures, forwards e opzioni) che è registrato come tale o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato.
Specified U.S. Person
Persona statunitense diversa dalle precedenti
Active NFE
Per Active NFE si intende un’Entità Non Finanziaria che soddisfa uno dei seguenti criteri:
a) meno del 50% del reddito lordo dell’Entità Non Finanziaria per l’anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50% delle attività detenute dall’Entità Non Finanziaria nel corso dell’anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;
b) il capitale dell’NFE è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero l’NFE è un’Entità Collegata di un’Entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari;
c) l’NFE è un’Entità Statale, un’Organizzazione Internazionale, una Banca Centrale o un’Entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;
d) tutte le attività dell’NFE consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell’esercizio di un’attività economica o commerciale diversa dall’attività di un’Istituzione Finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi ad esse, salvo che un’Entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d’investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d’investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d’investimento;
e) l’NFE non esercita ancora un’attività economica e non l’ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l’intento di esercitare un’attività economica diversa da quella di un’Istituzione Finanziaria; l’NFE non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;
f) l’NFE non è stata un’Istituzione Finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un’attività economica diversa da quella di un’Istituzione Finanziaria;
g) l’NFE si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di Entità Collegate che non sono Istituzioni Finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a Entità che non siano Entità Collegate, a condizione che il gruppo di tali Entità Collegate si occupi principalmente di un’attività economica diversa da quella di un’Istituzione Finanziaria;
h) l’NFE soddisfa tutti i seguenti requisiti:
1) è stata costituita ed è gestita nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; o è stata costituita ed è gestita nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza ed è un’organizzazione professionale, un’unione di
operatori economici, una camera di commercio, un’organizzazione del lavoro, un’organizzazione agricola o orticola, un’unione civica o un’organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell’assistenza sociale;
2) è esente dall’imposta sul reddito nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza;
3) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;
4) le leggi applicabili dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell’NFE o gli atti costitutivi dell’NFE non consentono che il reddito o patrimonio dell’NFE siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un’Entità non caritatevole, se non nell’ambito degli scopi di natura caritatevole dell’Entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall’NFE; e
5) le leggi applicabili dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell’NFE o gli atti costitutivi dell’NFE prevedono che, all’atto della liquidazione o dello
scioglimento dell’NFE, tutto il suo patrimonio sia distribuito ad un’Entità Statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell’Entità Non Finanziaria o a una sua suddivisione politica.
i) l’NFFE è un governo non statunitense, un governo di un Territorio degli Stati Uniti, un’organizzazione internazionale, una banca centrale di emissione non statunitense, o un’entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti.
Direct Reporting NFFE/Sponsored Direct Reporting NFFE
(Solo FATCA): l’NFFE non è residente in Italia e si qualifica come Direct Reporting NFFE ovvero come Sponsored Direct Reporting NFFE ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense.
Altri Soggetti esclusi
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto 6 Agosto 2015 - Decreto di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 – o in base ai Regolamenti del Tesoro statunitense.
Passive NFFE
Con il termine Passive NFFE si intende ogni entità non finanziaria estera:
− il cui reddito lordo generato da passive income (dividendi, interessi, affitti, royalties, ecc.) nel precedente anno solare (o altro appropriato periodo di reporting) superiore al 50% del totale;
− assets che producono o sono detenuti per produrre passive income, superiori al 50% degli assets totali detenuti durante il precedente anno solare (o altro appropriato periodo di reporting).
Titolari effettivi
Il termine titolare effettivo (Controlling Person) designa la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità, ovvero ne risultano beneficiari. Nel caso di entità classificate come Passive NFE, la Compagnia è tenuta a verificare se il/i titolare/i effettivo/i è classificabile come Reportable Person.
Reportable Person (solo CRS)
Sono considerati Soggetti reportable, ai fini CRS una Persona di uno Stato membro diversa da:
i) Una società di capitali le cui azioni sono regolarmente quotate su uno o più mercati regolamentati;
ii) Una società di capitali che è un'Entità Collegata di una società di capitali di cui al punto i);
iii) Un’entità Statale;
iv) Un’organizzazione internazionale;
v) Una Banca Centrale;
vi) Un’Istituzione Finanziaria.
“Prove Documentali”
Si intende uno dei documenti seguenti: a) un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune) dello Stato membro o di un'altra giurisdizione in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente; b) con riferimento a una persona fisica, un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune), contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi.
Residenza fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA: ai fini della normativa FATCA vigente si considera "residente fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA" il soggetto che possiede almeno uno dei seguenti requisiti:
a) sia “Cittadino Statunitense”, intendendosi per tale anche la persona che è nata negli Stati Uniti d’America e non è più ivi residente o non lo è mai stato (c.d. cittadinanza per nascita);
b) sia residente stabilmente negli USA;
c) sia in possesso della “Green Card”, rilasciata dall’“Immigration and Naturalization Service”;
d) abbia soggiornato negli USA per il seguente periodo minimo:
- 31 giorni nell’anno di riferimento e,
- 183 giorni nell’arco temporale di un triennio, calcolati computando:
• interamente i giorni di presenza nell’anno di riferimento;
• un terzo dei giorni di presenza dell’anno precedente;
• un sesto dei giorni di presenza per il secondo anno precedente.
Non si considera tuttavia "residente fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA":
a) l'insegnante che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti se in possesso di una visa del tipo "j" o "Q";
b) lo studente che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti se in possesso di una visa del tipo "j", "Q" "F" o "M";
c) il soggetto che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti a seguito di incarichi di Governi esteri presso ad esempio ambasciate, consolati ed organizzazioni internazionali;
d) il coniuge o il figlio non sposato di età inferiore ai 21 anni di una delle persone descritte nei punti precedenti.
Residenza fiscale
Ai fini della presente auto-certificazione, l'espressione “residente fiscale” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di un determinato Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in tale Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.
U.S. TIN (TIN statunitense o codice fiscale statunitense)
Designa un codice di identificazione fiscale federale degli Stati Uniti. Il codice è obbligatorio nel caso in cui il cliente si dichiara cittadino U.S.A. o residente fiscalmente negli U.S.A.
U.S. Person
(Persona statunitense) designa un cittadino statunitense, una persona fisica residente negli Stati Uniti, una società di persone o altra entità fiscalmente trasparente ovvero una società di capitali organizzata negli Stati Uniti o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato, un trust se un tribunale negli Stati Uniti, conformemente al diritto applicabile, ha competenza a emettere un’ordinanza o una sentenza in merito sostanzialmente a tutte le questioni riguardanti l’amministrazione del trust, e (ii) una o più persone statunitensi hanno l’autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del trust, o di un’eredità giacente di un de cuius che è cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti.
Proposta n.
Assicurazione temporanea caso morte a premio annuo costante e capitale costante Convenzione:
Contraente:
Intermediario:
Questionario per l’analisi dei bisogni (IDD) n.
Mod. I4002 – Ed. 08/2020 Stampato il Copia per Modulo di Proposta
Proposta n.
INFORMAZIONI PER IL CONTRAENTE
Avvertenza La sottoscrizione del prodotto è riservata esclusivamente ai Soci della Compagnia. L’Assicurato, alla data di sottoscrizione della proposta da parte del Contraente, dovrà essere Socio della Compagnia o essere compreso nello stesso nucleo familiare del Socio Contraente.
Mezzi di
pagamento
Il pagamento del premio, alla sottoscrizione del contratto e alle periodicità successive (in caso di
frazionamento diverso da mensile), può essere effettuato tramite:
- bonifico bancario (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura “Polizza vita”, il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l’importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall’Agenzia al momento della stipula del contratto, fermo restando che per specifiche esigenze procedurali la Compagnia si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato direttamente a Società Cattolica di Assicurazioni – Società Cooperativa;
- bonifico postale, postagiro (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura “Polizza vita”, il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l’importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall’Agenzia al momento della stipula del contratto;
- assegno recante tassativamente la clausola di non trasferibilità, intestato a: “XXXX”, in qualità di Agente di Cattolica Assicurazioni;
- carta di debito o carta di credito;
- reinvestimento di capitali provenienti da polizze vita o di capitalizzazione sottoscritte con la Compagnia.
Il pagamento del premio delle periodicità successive alla prima può essere effettuato anche tramite SDD (Sepa Direct Debt).
In caso di frazionamento mensile è obbligatorio effettuare il pagamento delle rate successive alla prima tramite SDD.
È escluso il pagamento del premio in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Conclusione del contratto
Il contratto si ritiene concluso e produce i propri effetti, sempre che la Compagnia non abbia comunicato per iscritto la mancata accettazione della proposta, alla data decorrenza XXXX.
Il contratto produce effetti alla data suddetta a condizione che sia stato corrisposto il premio convenuto. In caso di mancata accettazione, la Compagnia restituirà al Contraente le somme eventualmente anticipate.
Qualora, prima della conclusione del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero dell’Assicurato, la Compagnia rimborserà, nel primo caso agli eredi del Contraente e nel secondo caso al Contraente medesimo, il premio da questi corrisposto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.
La Compagnia invia al Contraente una lettera di conferma in cui sono contenute le informazioni relative al contratto circa la data di decorrenza e il premio versato.
Diritto di
revoca
Prima della data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di
assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante fax al numero 000- 0000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx – Italia. La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida. La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.
Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso. Il recesso si esercita mediante l’invio di fax al numero 000-0000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx – Italia.
La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto.
Qualora il Contraente abbia versato un ulteriore premio annuo per l’assicurazione complementare infortuni, in caso di recesso tale importo verrà restituito al netto delle imposte di legge.
Proposta n.
DATI GENERALI DI PROPOSTA
Contraente
Assicurato
Legale Rappresentante o Delegato
Forma assicurativa, Prestazioni, Efficacia del contratto
Beneficiari
Esigenze di riservatezza
Premi
Mandato per addebito diretto SEPA
Proposta n.
ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO - FATCA E CRS
IDENTIFICAZIONE ED ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
[1] Gentile cliente. I dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge [Decreto legislativo n. 231/2007 e s.m.i.] in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l’impossibilità di eseguire l’operazione richiesta o, in caso di rapporti continuativi già in essere, la loro chiusura, previa restituzione dei fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di Sua spettanza mediante bonifico su conto da Lei indicato. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.
[1] L’informativa deve precedere la raccolta dei dati e può essere data oralmente o per iscritto.
[2] I diritti di accesso non possono essere esercitati per trattamenti ai fini antiriciclaggio [art .8 D. lgs. 196/2003], ma per la verifica della loro esattezza, modifiche, integrazioni, ecc..
Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal D. lgs. 231/2007 e s.m.i., si invita la Gentile Clientela a prendere visione delle informazioni rese nel Glossario allegato alla documentazione contrattuale.
Inoltre, ai sensi della Legge 18 Giugno 2015, n. 95 e Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 Dicembre 2014 la Compagnia è tenuta alla raccolta delle informazioni relative alla fiscalità internazionale.
Contraente
Assicurato
Esecutore per conto del Contraente
Titolare effettivo del Contraente
Soggetto pagatore
Soggetto pagatore per le rate successive
Esecutore per conto del Soggetto pagatore
Esecutore per conto del Soggetto pagatore delle rate successive
Titolare effettivo del Soggetto pagatore
Titolare effettivo del Soggetto pagatore delle rate successive
Beneficiari
Mezzo di pagamento
Tipo di apertura della polizza
Tipo di prodotto
Proposta n.
Scopo prevalente del rapporto
Tipo di operazione
Origine dei fondi
Area geografica in cui è stato
instaurato il rapporto
Provenienza fondi
Ulteriori informazioni sul Contraente
Informazioni patrimoniali del Contraente
ADEMPIMENTI FATCA E CRS
FATCA
CRS
Titolare effettivo del Contraente
Avvertenza: Le risposte fornite sono state scelte tra diverse opzioni poste all’attenzione del Contraente.
Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che i dati riprodotti negli appositi campi del presente questionario corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto / dell’operazione.
Il sottoscritto afferma di essere stato informato sulla necessità di dichiarare, per ogni singola operazione posta in essere, se sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all’atto della costituzione del rapporto continuativo e a fornire tutte le indicazioni necessarie all’identificazione dell’eventuale/degli eventuali diverso/i Titolare/i Effettivo/i.
Proposta n.
QUESTIONARIO DI VALUTAZZIONE DELLA COERENZA DEL PRODOTTO CON LE RICHIESTE ED ESIGENZE ASSICURATIVE DELLA CLIENTELA AI SENSI DELL’ART. 58 DEL IVASS N. 40/2018
Il presente questionario ha lo scopo di acquisire dal Contraente le informazioni necessarie a valutare la coerenza del prodotto che intende sottoscrivere con le richieste ed esigenze assicurative, tenendo presente che la mancanza di tali informazioni ostacola la valutazione.
A. Informazioni sullo stato occupazionale
A1 Qual è attualmente il suo stato occupazionale?
B. Informazioni sulle persone da tutelare
B1 Lei ha eventuali soggetti da tutelare (familiari a carico o altri soggetti)?
C. Informazioni sull’attuale situazione assicurativa
C1 Attualmente possiede altri prodotti assicurativi vita?
D. Informazioni sulla situazione finanziaria
D1 Qual è la Sua capacità di risparmio medio annuo?
D2 Quali delle seguenti affermazioni descrive meglio le Sue aspettative sulla crescita futura dei suoi redditi personali?
E. Informazioni sulle aspettative in relazione al contratto
E1 Quali sono gli obiettivi assicurativo-previdenziali che intende perseguire con il contratto? E2 Qual è l’orizzonte temporale che si prefigge per la realizzazione degli obiettivi?
E3 Qual è la sua propensione al rischio, e conseguentemente le sue aspettative di rendimento dell’investimento, relativamente al prodotto proposto?
E4 Intende perseguire i suoi obiettivi assicurativo-previdenziali attraverso:
E5 Qual è la probabilità di aver bisogno dei suoi risparmi nei primi anni di contratto?
Proposta n.
PRIVACY
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 del Regolamento
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)
La Società Cattolica di Assicurazioni – Società Cooperativa con sede in Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx, quale Titolare dei trattamenti sotto indicati, premesso che la presente informativa viene rilasciata tramite i contraenti/assicurati/ (1), anche agli eventuali interessati (2):
▪ cui i dati trattati si riferiscono, che prestino attività lavorativa o professionale o collaborino o siano in rapporti commerciali ed economici, familiari, di convivenza, o diversi, con i detti soggetti;
▪ i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale,
fornisce le seguenti informazioni.
DATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali identificativi (3), immagini e/o video, dati amministrativi, contabili, professionali, commerciali, patrimoniali e reddituali, eventuali dati giudiziari e dati relativi alla salute, relativi all’interessato o a terzi (4), sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali:
1. per finalità assicurative/liquidative del Titolare e quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all’instaurazione, alla gestione e all’esecuzione dei rapporti contrattuali, per lo svolgimento dell’attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l’ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e la liquidazione dei sinistri; per attività preliminari (5) e conseguenti (6) (anche attraverso dati puntuali raccolti presso altre banche dati a cui il Titolare possa avere accesso per la valutazione economico/finanziaria del cliente), strumentali e conseguenti (7) alle predette; per l’esercizio e la difesa dei diritti, ecc. e per finalità derivanti da obblighi normativi, a cui è soggetto Titolare (8); inoltre anche per la comunicazione ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa ed al trattamento e trasferimento all’estero, anche extra UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti. In caso di Vostra comunicazione di dati personali relativi a terzi, siete responsabili della suddetta comunicazione e siete tenuti ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento dei loro dati, per le finalità, e con le modalità e da parte dei soggetti indicati;
2. per finalità di legittimo interesse di marketing del Titolare, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (9), salvo opposizione (10), così da farvi conoscere i prodotti/servizi del Titolare e quindi ad esempio ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale e promozione commerciale;
3. per finalità di legittimo interesse del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (l’elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (11);
4. se acconsentite, per finalità di profilazione effettuata dal Titolare, sia con l’intervento umano sia in modalità totalmente automatizzata, nonché per definire il profilo dell’interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (12). La profilazione avverrà con i dati forniti dall’interessato e/o mediante dati reperiti attraverso il profilo social. In questo caso, quindi, il trattamento per finalità di marketing del Titolare potrà essere effettuato anche utilizzando i dati dell’attività di profilazione, al fine di poter inviare comunicazioni di marketing personalizzate del Titolare.
(1) anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;
(2) ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali;
(3) quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, xxxxxxxxx, e-mail, recapito telefonico, targa/telaio del veicolo o natante, etc;
(4) quali ad esempio conviventi, familiari, conducenti, beneficiari, collaboratori, dipendenti, referenti, garanti e coobbligati, etc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative/liquidative;
(5) quali ad esempio la stesura di preventivi;
(6) quali ad esempio analisi tariffarie;
(7) quali ad esempio la verifica della qualità percepita del servizio, con riferimento a richieste pervenute e al miglioramento del servizio reso;
(8) quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, normative ed enti relativi all’assicurazione agevolata agricola, etc. (inclusi gli adempimenti IDD previsti dalla Direttiva Europea 2016/97/UE) etc.;
(9) di cui all’art. 130, I e II comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare – tramite operatore o anche mediante l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web, ed anche attraverso i soli dati di contatto forniti dall’interessato o eventualmente reperiti dai profili pubblici nei social network;
(10) cfr Capitolo “Diritti dell’Interessato”;
(11) vedi nota 9;
(12) vedi nota 9;
Proposta n.
PRIVACY
5. se acconsentite, per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (13), di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (14) per finalità di marketing;
Per lo svolgimento delle attività preliminari, strumentali e conseguenti ai trattamenti effettuati per tutte le suddette finalità, ci si potrà avvalere di soggetti di norma designati Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica;
6. se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche(15), che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto(16), ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l’ausilio di strumenti elettronici, ad opera di soggetti designati Responsabili ovvero impegnati alla riservatezza. I dati possono essere quindi conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Cattolica che, facenti parte dello stesso Gruppo Imprenditoriale, hanno un interesse legittimo a trasmettere dati personali all’interno del Gruppo, e da parte di altri soggetti che svolgono attività preliminari, strumentali e conseguenti, quali a mero titolo di esempio, la postalizzazione. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.
COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l’effettuazione di adempimenti, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, broker, intermediari; medici fiduciari, consulenti valutatori e legali; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP e CONSAP, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, e nell’eventualità INPS; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, di ricerche di mercato e di informazione commerciale, etc..
Ai soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, i dati possono essere comunicati per il perseguimento delle finalità di cui al punto 6, solo a seguito del conferimento degli appositi consensi facoltativi. I dati personali non sono soggetti a diffusione. I dati raccolti, nell’eventualità e sempre per le finalità assicurative/liquidative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, a soggetti che collaborano con il Titolare e con le altre società del Gruppo Cattolica.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue (quali, ad esempio, quello di avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo). Inoltre ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento o l’opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull’origine dei dati se non raccolti presso l’interessato e dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione.
L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell’art. 20 del Reg. Ue, nonché di proporre un reclamo all’autorità di controllo. Quanto sopra vale anche per l’eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Cattolica.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell’eventuale opposizione al trattamento esercitabile per le finalità di marketing e promozionali in qualsiasi momento. Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell’ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile.
(13) vedi nota 9;
(14) editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia;
(15) vedi nota 14;
(16) vedi nota 9;
Proposta n.
PRIVACY
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento è obbligatorio per i dati relativi alle finalità di cui al punto 1, necessari agli adempimenti contrattuali e normativi, e alla finalità di cui ai punti 2 e 3; per gli altri dati il conferimento è facoltativo, ma in difetto il Titolare non potrà dar corso alle operazioni di trattamento descritte. Si precisa che:
o sono del tutto facoltativi i trattamenti per finalità di cui ai punti 4(17), 5 e 6: il mancato conferimento non precluderà la conclusione del contratto assicurativo e dei servizi richiesti;
o per tali trattamenti facoltativi e quelli di cui ai punti 2 e 3, è possibile esercitare, anche in parte, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al Capitolo “Diritti dell’interessato”, cui si rinvia;
o il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi (18), comportano solo l’impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Cattolica, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa/liquidativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione;
o i consensi per i detti trattamenti facoltativi non vengono meno fino a formale revoca da parte dell’interessato.
Il Titolare r.l.p.t.
(17) così anche da poter inviare e predisporre comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare;
(18) tanto degli interessati che, nelle sole ipotesi previste dal Titolo 10 del Codice Privacy e altre norme applicabili, degli altri soggetti diversi da persone fisiche cui si riferiscono i dati.
Proposta n.
PRIVACY
Consenso al trattamento dei dati personali
Presa visione dell’informativa sopra riportata, garantendo l’osservanza degli obblighi per i dati nel caso comunicati al Titolare e riferiti a terzi, con riferimento:
▪ al trattamento dei dati personali anche relativi allo stato di salute per le finalità relative all’attività assicurativa/liquidativa, ed anche alla comunicazione agli altri soggetti sopra indicati nell’informativa, anche appartenenti alla catena assicurativa, al trattamento, nonché al trasferimento all’estero fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti degli stessi dati (anche sanitari) sempre per le medesime finalità, per i casi nei quali non può essere effettuato senza il consenso;
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
▪ al trattamento dei dati personali per finalità di profilazione effettuata dal Titolare, sia con l’intervento umano sia in modalità automatizzata, nonché per definire il profilo dell’interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (19); il consenso è facoltativo;
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
▪ al trattamento per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (20), di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (21), per finalità di marketing di questi; il consenso è facoltativo;
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
▪ alla comunicazione dei dati personali a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (22), per finalità di marketing di questi, attraverso modalità tradizionali e automatizzate di contatto (23); il consenso è facoltativo.
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
□ Dichiaro di aver esercitato il diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing del Titolare.
□ Dichiaro di aver esercitato il diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing del Gruppo Imprenditoriale Cattolica.
Dichiaro che i flag apposti nei campi “consensi” soprastanti, corrispondono alla mia manifestazione di volontà, anche qualora siano stati inseriti a sistema per mio conto dall’operatore incaricato solo successivamente alle mie dichiarazioni.
(19) vedi nota 9;
(20) vedi nota 9;
(21) vedi nota 14;
(22) vedi nota 14;
(23) vedi nota 9.
Proposta n.
QUESTIONARIO SANITARIO
AVVERTENZE: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
Prima della sottoscrizione, l’Assicurato deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni riportate nel Questionario Sanitario. L’Assicurato può chiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica, predisposto dalla Compagnia stessa e compilato da parte del medico di famiglia o non di famiglia, a seconda del capitale assicurato. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato.
1. - La differenza tra la Sua altezza in centimetri ed il Suo peso in chilogrammi è inferiore a 80 o superiore a 120 (ad es. altezza 175 cm – peso 70 kg = 175-70 = 105)? | □ SI | □ NO | Peso: kg Altezza: cm |
2. - Hai mai sofferto (e se si quando) o attualmente soffre di malattie dell’apparato cardiocircolatorio, ipertensione, ictus, malattie dell’apparato gastrointestinale, malattie dell’apparato respiratorio, malattie dell’apparato muscoloscheletrico, malattie neurologiche, mentali o nervose, malattie dell’apparato urogenitale, malattie del sistema endocrino, malattie del sangue, tumori, diabete o epatite? | □ SI | □ NO | |
3. - Negli ultimi 5 anni ha sofferto, o attualmente soffre di malattie per cui è stata/è necessaria una cura farmacologica continuativa? | □ SI | □ NO | |
4. - Negli ultimi 5 anni ha subito interventi chirurgici o ricoveri in ospedale o in casa di cura, salvo il caso di appendicectomia, tonsillectomia, infortuni senza postumi, parto, operazione di chirurgia estetica, fratture senza complicazioni? | □ SI | □ NO | |
5. - Negli ultimi 3 mesi ha manifestato contestualmente i sintomi del Covid-19 (quali tosse, affanno e febbre superiore a 37,5 °C – i sintomi indicati si devono manifestare contestualmente) o è stato invitato a mettersi in autoisolamento per presenza di sintomi, su consiglio del medico, per almeno 14 giorni? | □ SI | □ NO | |
6. - Nell’ultimo mese, a causa del Covid-19, è stato invitato a mettersi in autoisolamento (*) senza sintomatologia (a causa di contatti con soggetti positivi al Covid-19) o a seguito di un viaggio? (*) Sono escluse tutte le eventuali restrizioni del Governo che obbligano a rimanere a casa | □ SI | □ NO | |
7. - Ha mai ottenuto un rifiuto o un differimento ad una richiesta di assicurazione (vita, invalidità, malattie gravi) oppure un’accettazione a condizioni speciali o con sovra premio? | □ SI | □ NO | |
8. - Pratica attività sportive esposte a particolari rischi (es. subacqueo, paracadutismo, parapendio, deltaplano, gare automobilistiche e motociclistiche, alpinismo, ecc.) ? Se si, quali? | □ SI | □ NO | |
9. - L’Assicurato ha in essere altre assicurazioni sulla vita analoghe alla presente presso altre Compagnie? Nome Compagnia: Numero Polizza: Capitale assicurato: | □ SI | □ NO |
Ai fini dell’accettazione del rischio da parte della Compagnia l’Assicurato dichiara, unitamente al Contraente se persona diversa, assumendosi ogni responsabilità, consapevole che le notizie ed i dati di ordine sanitario ed informativo costituiscono elemento fondamentale per la valutazione del rischio, di aver risposto con esattezza e in modo veritiero al questionario circa il suo stato di salute. Proscioglie dal segreto professionale e legale medici ed enti che hanno o potranno in futuro curare o visitare e le altre persone alle quali la Compagnia volesse rivolgersi per informazioni.
Proposta n.
DICHIARAZIONE SUI REQUISITI SOGGETTIVI
Il Contraente dichiara:
Di essere Socio della Compagnia Cattolica di Assicurazione ai sensi della Statuto | □ SI | □ NO |
L’Assicurato dichiara:
Di essere socio della Compagnia Cattolica di Assicurazione ai sensi della Statuto | □ SI | □ NO |
Di appartenente allo stesso stato di famiglia del Socio Contraente | □ SI | □ NO |
Proposta n.
DICHIARAZIONI
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione del set informativo e dell’informativa precontrattuale ai sensi dell’Art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018 prima della sottoscrizione del contratto.
Il Contraente, essendo stato avvertito della possibilità di ricevere il set informativo attraverso chiavetta USB (modalità non cartacea) o in modalità cartacea, sceglie la modalità:
NON CARTACEA (consegna su chiavetta USB) CARTACEA
Dichiara altresì di disporre di adeguati strumenti tecnici e conoscenze che gli consentono di consultare e gestire autonomamente i documenti in formato file elettronico .PDF, archiviati sul supporto durevole.
Resta ferma la possibilità di richiedere gratuitamente al Collocatore copia cartacea della documentazione.
Dichiara inoltre di essere consapevole che la versione aggiornata dei predetti documenti è disponibile nel sito della Compagnia e/o presso il Collocatore.
Il sottoscritto:
▪ esprime il consenso alla stipula dell’assicurazione sulla propria vita ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile;
▪ dichiara di avere il domicilio (ai sensi dell'art 43, 1° comma, del codice civile) in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi;
▪ dichiara di autorizzare la Compagnia a richiedere l’addebito sul conto corrente indicato nel mandato per addebito diretto, riportato di seguito;
▪ dichiara di autorizzare la banca del debitore a procedere con l’addebito sul conto corrente indicato nel mandato per addebito diretto, riportato di seguito;
▪ in deroga alle disposizioni della normativa vigente che prevede la notifica del preavviso di addebito almeno 14 giorni di calendario prima della scadenza, il sottoscritto dichiara che l’allegato A – consegnato contestualmente al mandato consegnato contestualmente alla lettera di conferma e nel quale sono indicati l’importo e la data di scadenza degli addebiti – vale come comunicazione di preavviso;
▪ dichiara di aver ricevuto e preso visione delle Condizioni di assicurazione consegnate;
▪ accetta integralmente il contenuto delle stesse, ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconosce la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della normativa antiriciclaggio, ove applicabile;
▪ dichiara si essere a conoscenza che il contratto è concluso e produce i propri effetti secondo le modalità definite all’Art. 2 delle Condizioni di assicurazione.
DICHIARAZIONE DI INCASSO
Dichiaro che il premio di perfezionamento di euro XXXX è stato incassato, salvo buon fine, in data XXXX.
Mezzo di pagamento del premio di perfezionamento
Mezzo di pagamento del premio per le rate successive
Mandato per addebito diretto SEPA
Attesto di aver effettuato la rilevazione dei dati ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i. e di aver verificato l’autenticità delle firme che precedono.
L’intermediario L’Agenzia XXXX