Polizza Incendio, Furto ed Assistenza
Polizza Incendio, Furto ed Assistenza
Documento informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo
Società: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Prodotto: "Omnia Patrimonio"
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza tutela gli Enti Parrocchia per: Incendio e altri danni ai beni; Xxxxx e rapina e Xxxxx a macchine e ad altre apparecchiature elettromeccaniche e meccaniche. Sono coperte inoltre alcune prestazioni di Assistenza.
Che cosa è assicurato?
v Incendio e altri danni ai beni: prevede un indennizzo per i danni materiali e diretti ai fabbricati - se conformi a quanto previsto in polizza - e al loro contenuto, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di: incendio; fulmine; esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; caduta di meteoriti, aeromobili, satelliti, e loro pari o cose trasportate.
La garanzia è prestata a condizione che sia specificata nella relativa scheda tecnica di polizza la classe dei fabbricati.
La Compagnia indennizza inoltre l'assicurato per quanto egli sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi esclusivamente per gli eventi previsti in polizza.
v Furto e rapina: prevede un indennizzo per i danni materiali e diretti al contenuto, anche se di proprietà di terzi, purché posto nel sottotetto dei fabbricati, in conseguenza di:
v Furto - effettuato da parte di soggetti introdottisi nei locali contenenti le cose stesse mediante una delle modalità indicate in polizza;
v Rapina - sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia, iniziata e avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali è fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
v Danni a macchine e ad apparecchiature elettromeccaniche ed elettroniche: prevede la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti a macchine, apparecchiature e impianti - così come definiti in polizza - anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
v Assistenza: la Compagnia assicura, tramite l'intervento della Centrale Operativa, le prestazioni dei servizi di assistenza indicate in polizza tra cui: invio di un idraulico in caso di emergenza; interventi di emergenza per danni da acqua; invio di un elettricista in caso di emergenza.
Che cosa non è assicurato?
x Incendio e altri danni ai beni e Furto e rapina: sono esclusi valori e preziosi che non siano posti in cassetti, mobili, registratori di cassa o altri mezzi di custodia similari.
x Incendio e altri danni ai beni:
x La garanzia non comprende la RC dell'assicurato per danni materiali e diretti a cose che l'assicurato stesso abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
x La garanzia non comprende la RC dell'assicurato per danni materiali e diretti di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
x Non sono considerati terzi le società che rispetto all'assicurato, se non persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime.
x Furto e rapina - Sono esclusi:
x Mezzi di trasporto iscritti al pubblico registro automobilistico ad eccezione di quelli che si trovano all'interno dei fabbricati assicurati nonché di quelli di proprietà della parrocchia che si trovano all'interno del recinto dei fabbricati assicurati;
x Fabbricati che non abbiano pareti perimetrali, solai e copertura in calcestruzzo e/o laterizi e/o metallo e/o pietra e/o vetrocemento armato e/o vetro antisfondamento, armatura del tetto comunque costruita;
x Contenuto di fabbricati che non abbiano ogni apertura verso l'esterno dei locali contenti le cose assicurate difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei mezzi dettagliati in polizza.
x Danni a macchine e ad apparecchiature elettromeccaniche ed elettroniche - Sono esclusi:
x Nastri o dischi magnetici, schede perforate e altri supporti di dati;
x Spese per eventuali tentativi di riparazione, per
riparazioni
miglioramenti.
provvisorie,
per modifiche o
x Assistenza - Sono esclusi:
x Limitatamente ai casi di invio di un elettricista o
fabbro i costi relativi al materiale necessario per la riparazione;
x Limitatamente al caso di invio di un artigiano per interventi ordinari, il costo di uscita, manodopera, materiali e quant'altro necessario alla riparazione.
Ci sono limitazioni alla copertura?
! Tutte le coperture: sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:
! Atti di guerra;
! Esplosioni o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
! Terremoti o eruzioni vulcaniche.
! Incendio e altri danni ai beni: sono esclusi i danni:
! Alla macchina o all'impianto causati da scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
! Causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
! Di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
! Di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
! Subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
! Indiretti.
! Furto e rapina:
! Nel caso in cui per le cose assicurate siano previsti nella scheda tecnica di polizza degli specifici mezzi di custodia, la Compagnia è obbligata all'indennizzo soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in una delle modalità indicate in polizza, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso degli stessi.
! Nel caso di danni materiali e diretti derivanti dalla perdita di valori trasportati dal contraente o da un suo incaricato di fiducia la garanzia è operante limitatamente per il tragitto dalla parrocchia o dall'ente parrocchiale al domicilio dell'assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa, entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. Sono inoltre escluse dalla garanzia le persone di età inferiore ai 18 anni o superiore a 70 anni.
! Sono esclusi i danni:
! Commessi o agevolati con dolo del contraente o dell'assicurato;
! Commessi o agevolati con dolo: da persone che abitano con il contraente e/o l'assicurato; da persone che occupano i locali contenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; da persone delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere quale civilmente responsabile; da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono.
! Avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Relativamente alle opere d'arte e oggetti d'antiquariato l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno.
! Causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del furto;
! Xxxxxxxxx che non riguardano la materialità delle cose assicurate;
! Da furto se l'introduzione nei locali avviene attraverso un'apertura per la quale non esiste alcun mezzo di protezione e chiusura oppure, se esistente, esso non risulta operante.
! Danni a macchine e ad apparecchiature elettromeccaniche ed elettroniche: sono esclusi i danni:
! Assicurabili tramite "Incendio" e "Altri Danni ai Beni" ad eccezione dei danni da fenomeno elettrico;
! Di furto e rapina; dovuti ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
! Per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, fornitore o locatore delle cose assicurate;
! Dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione, a funzionamento improprio delle cose assicurate, a esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o difettoso condizionamento;
! Di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
! Di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
! Verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
! Verificatisi in occasione di mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina;
! Xxxxxxxxx che non riguardano la materialità delle cose assicurate.
! Furto e Rapina e Danni a macchine e ad apparecchiature elettromeccaniche e meccaniche: l'assicurazione è operante a condizione che il contenuto sia posto in fabbricati ubicati all'interno di un unico recinto e che i relativi locali siano tra loro comunicanti.
! Assistenza: sono esclusi:
! Prestazioni dovute a sinistri provocati o dipendenti da dolo dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio, abuso di alcolici o psicofarmaci o uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
! Spese necessarie al ripristino di parti del fabbricato interessate dall'intervento di assistenza;
! Prestazioni dovute per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile; ! Prestazioni a distanza di oltre due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; ! Prestazioni legate a controversie non soggette alla giurisdizione della Legge italiana. |
Dove sono coperto dall'assicurazione? v Le garanzie: Incendio e altri danni ai beni; Furto e rapina; Danni a macchine e ad apparecchiature elettromeccaniche ed elettroniche valgono per fabbricati, porzioni di fabbricati e contenuto situati in Italia o nello Stato della Città del Vaticano o Repubblica di San Marino v La garanzia Assistenza vale a condizione che il fabbricato o porzione di fabbricato sia situato in Italia o nello Stato della Città del Vaticano o Repubblica di San Marino. |
Che obblighi ho? ⚫ Alla sottoscrizione del contratto, l'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione. ⚫ L'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio descritto in polizza va comunicata per iscritto alla Compagnia. ⚫ Ogni aggravamento o diminuzione del rischio va comunicato per iscritto alla Compagnia. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la cessazione del contratto stesso. Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla tua comunicazione. ⚫ Va dichiarato esplicitamente che l'attività esercitata risponda ai requisiti previsti dalla definizione di ente parrocchia indicata in polizza. ⚫ Limitatamente alla responsabilità civile verso terzi la Compagnia va immediatamente informata di eventuali procedure civili e penali promosse contro l'Assicurato, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. L'Assicurato deve inoltre astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. |
Quando e come devo pagare? ⚫ Il premio può essere pagato tramite un unico versamento oppure tramite rate di premio alle scadenze pattuite (che possono essere, alternativamente, semestrali o annuali). Nel caso di frazionamento semestrale del premio è previsto un aumento del premio imponibile pari al 3%. ⚫ Il pagamento del premio deve inoltre avvenire con una delle seguenti modalità: ⚫ Assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società; ⚫ Ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di Agente della Società; ⚫ Contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge (€ 750). |
Quando inizia e quando finisce la copertura? ⚫ La durata del contratto viene indicata in polizza. ⚫ L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. ⚫ Se non vengono pagati i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti. |
Come posso disdire la polizza? ⚫ Il contratto può essere stipulato sia nella forma "con tacito rinnovo" che nella forma "senza tacito rinnovo". ⚫ Nel caso in cui sia stata scelta la forma "con tacito rinnovo" l'Assicurato può recedere dal contratto comunicando la disdetta mediante lettera raccomandata A/R inviata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. Diversamente il contratto si intende prorogato per la durata di un anno e così successivamente. Nel caso in cui invece sia stata scelta la forma "senza tacito rinnovo" la copertura assicurativa cessa automaticamente alla scadenza del contratto. |
Polizza Incendio, Furto ed Assistenza per la parrocchia
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Prodotto:"OMNIA PATRIMONIO"
Data di aggiornamento: 11/2022 - Il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l'ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A., Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; Verona; tel. 000 0 000 000; sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx; email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali
S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26.
Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:
⚫ del Patrimonio Netto è pari a 2.189,378 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 685,044 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.497,343 milioni di euro);
⚫ del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.278,148 milioni di euro (a);
⚫ del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 536,901 milioni di euro;
⚫ dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 2.597,164 milioni di euro (b);
⚫ dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 2.065,471 milioni di euro. Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 2,03 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: xxx.xxxxxxxxx.xx/xx
Al contratto si applica la legge italiana
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti precisazioni relative alle diverse garanzie offerte.
L'impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre che di quelle indicate in modo specifico nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.
Esempio: Garanzia Incendio - Per le spese di demolizione, sgombero, smaltimento residui del sinistro la Società risponde sino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.
Incendio e altri danni ai beni
Sono garantiti:
- i danni materiali e diretti causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o normale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- i danni materiali e diretti causati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore;
- i danni materiali e diretti causati da onda sonica da aeromobili ed oggetti in movimento a velocità supersonica;
- i danni materiali e diretti causati da urto di veicoli non appartenenti all'Assicurato e/o al Contraente;
Che cosa è assicurato?
- i danni materiali e diretti causati da caduta di ascensori e montacarichi, seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti dell'impianto; - i danni causati per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente causati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio; - le spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica residui del sinistro; - i danni materiali e diretti derivanti da eventi determinati da colpa grave dell'Assicurato, da dolo e colpa grave di persone dipendenti o delle quali deve rispondere a norma di legge; - le spese e/o gli onorari a periti, consulenti, architetti, ingegneri e professionisti in genere; - i danni indiretti in conseguenza di danno indennizzabile a termini di polizza; se il fabbricato è colpito da sinistro indennizzabile a termini di polizza, verrà corrisposta anche la mancata pigione per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati; - i costi e/o gli oneri di concessione e di urbanizzazione che dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica, in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore; - i danni materiali e diretti beni del contenuto, posti temporaneamente in ubicazioni diverse da quelle indicate nella Scheda Tecnica di polizza, purché di proprietà dell'Assicurato, in conseguenza di un sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza; - i danni materiali e diretti agli elementi del fabbricato posti stabilmente anche all'esterno dello stesso, compresi gli oggetti d'arte, quali ad esempio capitelli, bassorilievi, monoliti e portali; - i danni materiali e diretti al contenuto posto all'aperto purché nell'area di pertinenza del fabbricato. Furto Relativamente al solo contenuto della chiesa e ai locali con essa comunicanti, è compreso il furto avvenuto durante l'orario di apertura della chiesa e in qualsiasi modo commesso, anche se non sono operanti i mezzi di chiusura indicati in polizza. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Furto - Impianti di allarme antifurto | La copertura è prestata a condizione che: a) i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da impianto di allarme antifurto le cui caratteristiche tecniche risultino dal certificato di installazione e collaudo; b) l'impianto di allarme sia messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate e protette non vi è presenza di persone; c) per l'impianto d'allarme sia stato stipulato contratto di assistenza tecnica e manutenzione che preveda la revisione dell'impianto alla scadenza quinquennale, documentata da certificato; in mancanza della suddetta revisione, trascorsi 30 giorni dalla scadenza del quinquennio, i locali contenenti le cose assicurate verranno considerati a tutti gli effetti come "non protetti". |
Furto - Miglioramenti ai mezzi di chiusura dei locali | La copertura è prestata a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura: a) porte antintrusione; b) serramenti di legno pieno con spessore minimo di 15 mm o di acciaio con spessore minimo di 8/10 di mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza x xxxxxxxxx di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno; c) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm². |
Furto - Franchigia | In caso di sinistro, verrà applicato uno scoperto pari al 5% della relativa somma assicurata, se non prevista in polizza una franchigia di importo superiore. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Incendio - Rischio locativo | Nei casi di responsabilità dell'Assicurato, la Società risponde dei danni materiali e diretti ai fabbricati tenuti in locazione dall'Assicurato, cagionati da eventi in copertura, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo. Resta ferma l'applicazione della regola proporzionale. |
Incendio - Uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria | La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine. |
Incendio - Atti vandalici o dolosi | Sono coperti anche i danni materiali e diretti causati da persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiono atti vandalici o dolosi, compresi terrorismo e sabotaggio. La garanzia opera anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà, purché non superiore a 5 giorni. |
Incendio - Acqua condotta | La copertura è estesa ai danni materiali e diretti cagionati da fuoriuscita di acqua o di liquidi in genere, a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e termici dell'intera costruzione edile anche se detti impianti risultano di altrui proprietà. |
Incendio - Ricerca del guasto da acqua condotta | In caso di danno da acqua condotta, sono coperte le spese per riparare/sostituire le parti di conduttura da cui ha avuto origine lo spargimento d'acqua e le spese per demolire e ripristinare le parti murarie interessate dalle operazioni di ricerca ed eliminazione del guasto. |
Incendio - Fenomeno elettrico | La copertura è estesa ai danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni. Se tale garanzia è richiamata per i fabbricati, sarà operante per le macchine elettromeccaniche e/o elettroniche considerate immobili per natura e destinazione; se è richiamata per il contenuto, invece, sarà operante per le macchine e apparecchiature elettromeccaniche e/o elettroniche non considerate immobili. |
Incendio - Ricostruzioni artistiche di porzioni di fabbricato | La Società indennizza le maggiori spese sostenute per opere di ricostruzione imposte dai competenti uffici che sovrintendono ai beni culturali ed archeologici, o non rientranti nei comuni criteri edilizi attuali in considerazione delle caratteristiche d'arte o d'epoca del fabbricato. |
Incendio - Cristalli e insegne | Sono coperte le spese per la sostituzione dei cristalli, nei limiti della somma assicurata, a seguito di rottura per causa accidentale o per fatto di terzi. |
Incendio - Allagamento | Sono coperti anche i danni materiali e diretti causati da allagamento all'interno dei fabbricati a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua e fuoriuscita d'acqua non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici. |
Incendio - Sovraccarico neve | Sono coperti i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale delle strutture portanti dei fabbricati, provocato da sovraccarico di neve, nonché dei conseguenti danni da bagnamento. La copertura è estesa ai danni materiali e diretti al manto del tetto, anche in assenza di crollo totale o parziale delle strutture portanti dei fabbricati. |
Incendio - Valore a nuovo del contenuto | Il valore del contenuto al momento del sinistro è pari al valore a nuovo, intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per qualità. Tale garanzia non si applica ad opere d'arte, oggetti di antiquariato e collezioni. |
Furto - Valore a nuovo del contenuto | Il valore del contenuto al momento del sinistro è pari al valore a nuovo, intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per qualità. Tale garanzia non si applica ad opere d'arte, oggetti di antiquariato e collezioni. |
Furto - Danni cagionati dai ladri | Per i danni ai fabbricati e agli infissi cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, la copertura è prestata sino alla concorrenza di € 7.500,00 per anno. |
Furto - Furto di fissi e infissi | Nella copertura furto è compreso anche il furto di fissi e infissi dei fabbricati assicurati. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura?
Incendio e altri danni ai beni
- i danni materiali e diretti al contenuto posto all'aperto sono coperti con l'applicazione di uno scoperto pari al 20%.
Opere d'arte, oggetti di antiquariato, preziosi, valori, beni particolari
1. Per i valori e preziosi, la garanzia vale a condizione che i medesimi siano posti in cassetti, mobili, registratori di cassa o altri mezzi di custodia similari.
Opere d'arte e oggetti di antiquariato
- sono coperti i danni materiali e diretti alle opere d'arte ed agli oggetti di antiquariato posti all'interno del fabbricato sino alla concorrenza della somma assicurata alla partita Opere d'arte e oggetti di antiquariato.
Uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria - garanzia aggiuntiva Sono esclusi i danni:
1. verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, salvo siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici;
2. causati da:
a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
b) mareggiata o penetrazione di acqua marina;
c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
d) gelo, sovraccarico di neve;
e) cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito dagli eventi atmosferici;
3. subiti da:
a) beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione;
b) fabbricati aperti su uno o più lati (salvo quelli costruiti secondo la normativa edilizia localmente vigente), tettoie, fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino);
c) serramenti, vetrate, lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
d) lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto della grandine;
e) capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili; baracche in legno o plastica, e relativo contenuto.
È prevista l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000 per il primo sinistro e € 2.000 per i successivi sinistri.
Atti vandalici o dolosi - garanzia aggiuntiva Sono esclusi i danni:
a) causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato;
b) ai cristalli e alle insegne;
c) di inondazione e frana;
d) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine delle autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.
È prevista l'applicazione di una franchigia pari a € 500.
Acqua condotta - garanzia aggiuntiva Sono esclusi i danni:
a) dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura o colaggio degli impianti automatici di estinzione;
b) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
c) dei danni alle opere d'arte poste in locali interrati o seminterrati. È prevista l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500.
Ricerca del guasto da acqua condotta - garanzia aggiuntiva
È prevista l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500.
Fenomeno elettrico - garanzia aggiuntiva Sono esclusi i danni:
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché dei danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché dei danni dei quali deve rispondere il costruttore o il fornitore.
Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche sono altresì esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:
a) controlli di funzionalità;
b) manutenzione preventiva;
c) danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.
È prevista l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 200 per il primo sinistro e € 500 per i successivi sinistri.
Ricostruzioni artistiche di porzioni di fabbricato - garanzia aggiuntiva
Sono esclusi i danni ad oggetti d'arte, affreschi, mosaici e vetri di particolare valore artistico.
Cristalli e insegne - garanzia aggiuntiva Sono esclusi i danni:
a) derivanti da crollo dei fabbricati o distacco di loro parti, cedimento del terreno, assestamento dei fabbricati, lavori di restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o sui relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
b) ai bordi delle lastre scorrevoli;
c) ai lucernari.
Sono inoltre escluse da tale garanzia le lastre aventi particolare valore artistico È prevista l'applicazione di una franchigia pari a € 100.
Allagamento - garanzia aggiuntiva Sono esclusi i danni:
a) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento è caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
b) causati da mareggiata, marea, xxxxxxxx e penetrazione di acqua marina;
c) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
d) causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
e) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
f) causati da franamento, cedimento o smottamento del terreno;
g) causati da rigurgito di fognature;
h) alle opere d'arte poste in locali interrati o seminterrati.
È prevista l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 5.000.
Sovraccarico neve - garanzia aggiuntiva Sono esclusi i danni:
a) ai fabbricati non conformi alle norme di sicurezza statica relative ai sovraccarichi di neve;
b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente estensione di garanzia) e al loro contenuto;
c) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e al loro contenuto;
d) a lucernari, pannelli solari e similari installazioni esterne, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne;
e) all'impermeabilizzazione dei fabbricati, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale delle strutture portanti dei fabbricati in seguito al sovraccarico di neve;
f) da valanghe e/o slavine;
g) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia.
È prevista l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 5.000.
Per i danni materiali e diretti al manto del tetto, anche in assenza di crollo totale o parziale delle strutture portanti dei fabbricati, è prevista l'applicazione di una franchigia di € 500 e limite massimo di indennizzo € 5.000 per sinistro e € 15.000 per anno.
Furto
- se l'introduzione nei locali avviene attraverso pareti perimetrali, solai o tetto non realizzati in modo conforme a quanto indicato in polizza, è previsto uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile;
- se l'introduzione nei locali avviene attraverso un'apertura i cui mezzi di protezione e chiusura non sono conformi a quanto indicato in polizza, oppure attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture, verrà applicato uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile.
Portavalori
- È previsto uno scoperto del 20% in caso di:
a) furto in seguito a infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori medesimi;
c) furto strappando di mano o di dosso alla persona incaricata del trasporto i valori medesimi;
d) xxxxxx (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) subita dalla persona incaricata del trasporto;
- Lo scoperto viene elevato al 30% per furto o rapina avvenuti nell'abitazione della persona incaricata del trasporto, in presenza sua o di suoi familiari conviventi.
Impianti di allarme antifurto - garanzia aggiuntiva
- In caso di inosservanza di una delle condizioni previste per la validità della garanzia suddetta, sarà operante uno scoperto del 20% del danno liquidabile a termini di polizza.
- Se in polizza è operante anche un altro scoperto, fermo restando il minimo eventualmente previsto, verrà applicato un unico scoperto pari al 30%.
- Se in polizza è operante anche una franchigia, fermo restando lo scoperto del 20%, detta franchigia verrà considerata come minimo assoluto.
Miglioramenti ai mezzi di chiusura dei locali - garanzia aggiuntiva
- se l'introduzione nei locali avviene attraverso un'apertura ove i mezzi di protezione e chiusura non sono conformi alle specifiche indicate alla garanzia suddetta, oppure attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture, sarà applicato uno scoperto pari al 40% del danno liquidabile.
Sono comunque esclusi i danni da furto se l'introduzione nei locali avviene attraverso un'apertura ove non esiste alcun mezzo di protezione e chiusura oppure, se esistente, non risulta operante.
Danni a macchine e ad apparecchiature elettromagnetiche ed elettroniche
È prevista l'applicazione di una franchigia pari a € 500.
Assistenza
Tutte le prestazioni di servizi di assistenza non possono essere fornite più di 3 volte entro ciascuna annualità assicurativa.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: l'Assicurato o il Contraente dovrà denunciare alla Società ogni sinistro entro 24 ore dall'accadimento. La denuncia deve contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro, con l'indicazione approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro. modalità di accadimento. Il Contraente o l'Assicurato deve denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire (se la legge lo consente) la relativa procedura di ammortamento. In caso di furto dovrà inoltre fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate con l'indicazione dei relativi valori. In caso di Incendio e Altri Danni ai Beni dovrà, inoltre, fare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 3 giorni dal momento in cui l'evento si è verificato o ne è venuto a conoscenza. In caso di Xxxxx e Xxxxxx, la denuncia andrà presentata entro le 24 ore. |
Assistenza diretta / in convenzione: Non presente. | |
Gestione da parte di altre imprese: per le prestazioni dei servizi di assistenza, la gestione dei sinistri è effettuata da IMA ASSISTANCE. L’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa al num.verde 800.572.572 oppure al num. 00.00.00.00.00 (preceduto dal prefisso per l’Italia in caso si trovi all’estero). Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un fax al seguente numero: 00.00.00.00.00. | |
Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell'impresa | La Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal momento in cui è raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | - In caso di risoluzione automatica del contratto, entro 15 giorni dalla data di annullamento del contratto viene restituita al contraente la parte di premio versata relativa al restante periodo di garanzia ancora in corso e non goduto, al netto delle imposte; - In caso di recesso, la Società rimborserà al contraente la parte di premio versata relativo al restante periodo di garanzia ancora in corso e non goduto al netto delle imposte, entro 15 giorni dalla data di effetto del recesso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non prevista. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non previsto. |
Risoluzione | Non prevista. |
Il prodotto è rivolto agli enti Parrocchia che desiderano tutelarsi in caso di incendio, furto ed altri danni ai beni, danni alle macchine ed alle apparecchiature elettromeccaniche ed elettroniche.
A chi è rivolto questo prodotto?
- Costi di intermediazione
Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:
Quali costi devo sostenere?
23,0 %
Tutti i rischi
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Servizio Reclami Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Fax: 045/8372354 Email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx indicando i seguenti dati: - nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente; - numero della polizza e nominativo del Contraente; - numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. La Società' gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. |
All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter proporre un'azione giudiziale. Il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazioni delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'Art.4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'Art. 16 del citato decreto. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato - Per la determinazione del danno, è possibile conferire l'incarico ad un collegio di tre periti. Ogni parte designa un proprio consulente, mentre il terzo sarà scelto di comune accordo dai consulenti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina sarà fatta al Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio. Ciascuna Parte provvede a remunerare il proprio perito (consulente), mentre concorre per metà alle spese del terzo. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONDE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE ), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le presenti Condizioni di Assicurazione MOD. OMNIAP 2 - ED. 11/2022
sono parte integrante del Set Informativo unitamente ai documenti informativi precontrattuali:
⚫ DIP Danni MOD. OMNIAP DIP - ed. 11/2022
⚫ DIP aggiuntivo Danni MOD. OMNIAP DIP AGG - ed. 11/2022
INDICE
DEFINIZIONI. 3
Definizioni valide per l'assicurazione in generale. 3
Definizioni specifiche per la garanzia assistenza. 6
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE. 7
INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI. 9
Garanzia base. 9
Garanzie aggiuntive. 12
XXXXX E RAPINA. 17
Garanzia base. 17
Garanzie aggiuntive. 20
DANNI A MACCHINE E APPARECCHIATURE
ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE. 22
Garanzia base. 22
CONDIZIONI OPERANTI RELATIVE A: "INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI" - "FURTO E RAPINA" - "DANNI A MACCHINE E APPARECCHIATURE
ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE" 24
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO. 26
ASSISTENZA. 32
Garanzia base. 32
DEFINIZIONI
Definizioni valide per l'assicurazione in generale
Nel testo si intende per:
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Beni particolari
a) gli archivi, i documenti, i disegni, i registri, i microfilm, i fotocolor;
b) le schede, i dischi, i nastri e gli altri supporti informatici per le macchine meccanografiche e gli elaboratori elettronici.
Chiesa
Fabbricato, o porzione di fabbricato, dedicato all'esercizio pubblico di atti di culto religioso cattolico, compreso il campanile anche se non intercomunicante.
Collezione
Raccolta di oggetti congeneri, condotta con criteri prestabiliti, basati sul valore storico, artistico, scientifico o di pregio intrinseco, oppure soltanto per curiosità o come hobby, di valore complessivo superiore a euro 15.000,00.
Contenuto
Tutto quanto si trova sottotetto dei fabbricati assicurati, comprese le campane e i beni di terzi, nonché i mezzi di trasporto iscritti al PRA, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36, lett. h) "Esclusioni". Si intendono esclusi, se descritti nell'apposito elenco, i beni particolari, i valori, i preziosi, le collezioni, le opere d'arte e gli oggetti di antiquariato.
Contraente
La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione e paga il premio.
Cristalli
Le lastre piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo e vetro, esistenti nei fabbricati e collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili; comprese le iscrizioni, le decorazioni e gli specchi ed escluse lastre aventi particolare valore artistico o di affezione di valore singolo superiore a euro 2.000,00.
Cristallo antisfondamento o vetro antisfondamento
Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra di loro rigidamente, con interposto, ra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, oppure manufatto costituito da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
Ente parrocchiale
L'Ente collegato con la parrocchia e che comunque svolge la propria attività per finalità strettamente connesse alla stessa.
Esplosione
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricati
Il complesso delle opere edili di pertinenza dell'Ente assicurato compresi: fissi, infissi, impianti idrici, igienico-sanitari, termici e di condizionamento, altri impianti e installazioni al servizio dei fabbricati, considerati immobili per natura e destinazione, compresi impianti elettrici ed elettronici per il suono automatico delle campane, pensiline, tettoie e recinzioni in muratura, cancellate e cancelli.
Se l'Ente assicurato occupa solo una porzione dell'intera costruzione edile in cui è ubicato, quanto sopra descritto si deve intendere relativo alla sola porzione medesima restando compresa la pertinente quota costituente proprietà comune.
Franchigia
La parte di danno liquidabile a termine di polizza, espressa in misura fissa che, per ogni singolo sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.
Incendio
La combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Lucchetto di sicurezza
Il dispositivo che consente la chiusura di un serramento, con buone caratteristiche di resistenza all'effrazione e al taglio.
Materiali esplodenti
Le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo a esplosione;
b) esplodono per azione meccanica o termica;
e comunque gli esplosivi considerati dall'articolo 83 del R.D. n° 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Materiali incombustibili
Le sostanze e i prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazioni esotermiche. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Materiali infiammabili
Le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili esplodenti quali:
a) i gas combustibili;
b) i liquidi e i solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
c) l'ossigeno, le sostanze e i prodotti decomponibili generanti ossigeno;
d) le sostanze e i prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
e) le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità, in condizioni normali e a contatto con l'aria spontaneamente s'infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Oggetti di antiquariato
Si considera oggetto di antiquariato un reperto antico che abbia almeno 100 anni, di valore singolo superiore a euro 5.000,00. Per tali oggetti, se riportati nell'apposito elenco allegato alla polizza, deve essere specificato il soggetto e il valore.
Opere d'arte
a) gli oggetti aventi particolare valore artistico di pertinenza sia del fabbricato sia del contenuto, di valore singolo superiore a euro 5.000,00 come ad esempio: quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere;
b) le lastre aventi particolare valore artistico di valore singolo superiore a euro 1.000,00.
per tali oggetti, se riportati nell'apposito elenco allegato alla polizza, deve essere specificata 'indicazione
dell'autore, soggetto, misure e valore.
Parrocchia
L'Ente morale ecclesiastico avente per scopo istituzionale l'esercizio del culto e le annesse ttività pastorali, educative, formative e ricreative.
Polizza
Il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
Porta antintrusione
La porta conforme alla norma UNI 9569, con resistenza all'effrazione almeno di classe 1.
Premio
La somma riportata in polizza dovuta dal Contraente alla Società.
Preziosi
Gli oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura.
Rischio
La probabilità che si verifichi un sinistro e il danno medio che può derivarne in rapporto alla edia dei valori assicurati su enti e attività similari.
Società
Cattolica Assicurazioni S.p.A.
Scoperto
La percentuale del danno liquidabile ai termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico ell'Assicurato.
Scoppio
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a splosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Serratura di sicurezza
Il dispositivo che consente la chiusura di un serramento, azionabile soltanto dalla sua chiave riginale (serratura a chiave), oppure impostando l'esatto codice (serratura a combinazione), vente le seguenti caratteristiche:
a) chiave riproducibile soltanto con l'esibizione dell'originale;
b) almeno 5 perni se si tratta di serratura a cilindro;
c) almeno 5 lastrine se si tratta di serratura a lastrine;
d) almeno 5 arresti se si tratta di serratura a pompa;
e) almeno 3 dischi coassiali se si tratta di serratura a combinazione.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Solaio
Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani dell'intera ostruzione edile assicurata, escluse pavimentazioni e soffittature che sono quindi ininfluenti ulla valutazione della combustibilità, o non combustibilità, del solaio.
Tetto
L'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a oprire e proteggere l'intera costruzione edile assicurata dagli agenti atmosferici.
Valori
Il denaro, titoli di credito, documenti di pegno e ogni carta rappresentativa di valori in genere; chede telefoniche, biglietti per mezzi di trasporto, buoni pasto.
Centrale Operativa
Definizioni specifiche per la garanzia assistenza
È la struttura di Mapfre Warranty - Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx), costituita da tecnici operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di una specifica onvenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto elefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le spese i assistenza previste in polizza.
Prestazioni
I servizi prestati dalla centrale operativa all'Assicurato.
Sinistro
L'evento che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato, verificatosi in un momento uccessivo alla conclusione del contratto.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Operatività del contratto - Attività esercitata
Sono prestate esclusivamente le garanzie per le quali risultano indicati nella Scheda Tecnica di olizza le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi.
L'assicurazione è prestata in base all'esplicita dichiarazione del Contraente o dell'Assicurato che 'attività esercitata:
a) risponde ai requisiti previsti dalla definizione di parrocchia o ente parrocchiale;
b) si identifica con quella riportata sulla Scheda Tecnica di polizza.
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. Il premio la rata di premio devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure irettamente alla Società.
La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto, semprechè siano stati pagati l premio o la prima rata di premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° iorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del iorno del pagamento, fermo il diritto della Società all'incasso dei premi scaduti ai sensi dell'art. 901 del codice civile.
Art. 3 - Durata
La durata del presente contratto è determinata concordemente tra le Parti al momento della tipulazione del contratto stesso ed è indicata sulla scheda di polizza.
Art. 4 - Proroga del contratto
In mancanza di disdetta inviata a mezzo di lettera raccomandata a.r. e pervenuta all'altra parte lmeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore a un anno è rorogato per un anno e così successivamente, salvo che nella scheda di polizza venga indicato NO" relativamente al tacito rinnovo. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al eriodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che il contratto ia stato stipulato per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 5 - Dichiarazioni inesatte e reticenti
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze e influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del ritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione del contratto ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 894 del codice civile.
Art. 6 - Aggravamento di rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni ggravamento del rischio assicurato dal presente contratto tale per cui, se il nuovo stato di cose osse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe tipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita otale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai ensi di quanto previsto dall' art.1898 del codice civile.
Art. 7 - Diminuzione di rischio
Se il Contraente comunica mutamenti che producono una diminuzione di rischio tale che, se fosse tata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione ondizioni generali di di un premio minore, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla omunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art.1897 del codice civile e rinuncia lla facoltà di recedere dal contratto.
Art. 8 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro
In caso di sinistro le somme assicurate, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo ichiarato per le
cose assicurate nella forma a Primo Rischio Assoluto, si intendono ridotti, con ffetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a uello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza orrispondente restituzione di premio.
Su richiesta del Contraente, e previo esplicito consenso della Società, le somme, i limiti e il alore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il ateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro tesso e il termine del periodo di assicurazione in corso.
L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi ell'art. 11 "Recesso in caso di sinistro", delle condizioni generali di assicurazione.
Art. 9 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.
Art. 10 - Altre assicurazioni
Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o a successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il resente contratto. L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita el diritto all'indennizzo.
In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, ndicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del codice civile.
Art. 11 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro, la Società ha la facoltà di recedere dal contratto entro 60 iorni dal momento del pagamento o del rifiuto dell'indennizzo.
Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata a.r. con preavviso i almeno 30 giorni. In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente entro 15 giorni dalla ata di annullazione del contratto la parte di premio imponibile, esclusi i diritti, corrispondente al eriodo di garanzia non goduto dal Contraente stesso.
Art. 12 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 13 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, vvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.
Art. 14 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 14.1 - Misure restrittive - Sanctions Clause
La Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.
INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
Art. 15 - Oggetto dell'assicurazione
Garanzia base
La Società assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti ai fabbricati al contenuto, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di:
a) incendio;
b) fulmine;
c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
d) caduta di meteoriti, aeromobili, satelliti e loro parti o cose trasportate.
Relativamente ai fabbricati l'assicurazione è prestata per la somma indicata nella Scheda Tecnica i polizza, che l'Assicurato - nel caso di assicurazione nella forma a Valore Intero - dichiara orrispondere al valore a nuovo del fabbricato stesso, e cioè al suo costo di ricostruzione, scluso il valore dell'area.
La garanzia è operante esclusivamente a condizione che i fabbricati risultino conformi a uanto disciplinato dall'art. 21 "Caratteristiche dei fabbricati".
Art. 16 - Estensioni di garanzia
Sono inoltre garantiti:
• i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o normale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di ondizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purchè conseguenti agli eventi di cui ll'art. 15 "Oggetto dell'assicurazione" che abbiano colpito le cose assicurate oppure beni osti nell'ambito di 20 m da esse;
• i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto mprovviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, urchè detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
• i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da onda sonica determinata da aeromobili d oggetti in genere in movimento a velocità supersonica;
• i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da urto di veicoli non appartenenti ll'Assicurato e/o al Contraente o al loro servizio;
• i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da caduta di ascensori e montacarichi, seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti ll'impianto;
• i danni causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente ausati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
• le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica residui del sinistro sino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo pagabile a termini di olizza;
• i danni materiali e diretti derivanti da eventi garantiti determinati da colpa grave dell'Assicurato da dolo e colpa grave di persone dipendenti dell'Assicurato o delle quali deve rispondere a orma di legge;
• le spese e/o gli onorari che l'Assicurato pagherà, in caso di danno indennizzabile a termini di olizza, a periti, consulenti, architetti, ingegneri e professionisti in genere. Tale rimborso non otrà superare il 5% del danno indennizzabile a termini di polizza con il massimo di euro 5.000,00;
• i danni indiretti che l'Assicurato sopporta in conseguenza di danno indennizzabile a termini di poizza, nella misura massima del 10% dell'indennizzo liquidato sull'evento "danni diretti", con il limite massimo complessivo della somma assicurata per tutti i sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa; se il fabbricato è colpito da sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Ciò, per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno. Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato-proprietario che sono compresi nella garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa;
• i costi e/o gli oneri di concessione e di urbanizzazione che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o
che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica, in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione; tale garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza e con il massimo complessivo di euro 25.000,00 per tutti i sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa;
• i danni materiali e diretti a beni rientranti nella definizione di contenuto, posti temporaneamente in ubicazioni diverse da quelle indicate nella Scheda Tecnica di polizza, purchè di proprietà dell'Assicurato, ma comunque entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, in conseguenza di un sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza; tale garanzia è operante a condizione che sia assicurato il contenuto ed è prestata sino alla concorrenza del 10% della relativa somma assicurata con il massimo di euro 100.000,00;
• i danni materiali e diretti agli elementi del fabbricato posti stabilmente anche all'esterno dello stesso, compresi gli oggetti d'arte, quali ad esempio capitelli, bassorilievi, monoliti e portali, nel limite della somma assicurata alla partita Contenuto e sino a un massimo complessivo di euro 10.000,00 per tutti i sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa;
• i danni materiali e diretti al contenuto posto all'aperto purchè nell'area di pertinenza del fabbricato ove è posto il contenuto assicurato; tale estensione è prestata entro il limite di euro 10.000,00. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile a termini di polizza.
Art. 17 - Esclusioni Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse,
occupazione militare, invasione;
b) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti;
e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
g) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
i) indiretti, cioè i danni non direttamente causati alla cosa assicurata dall'evento dannoso alvo quanto previsto all'art. 16 "Estensioni di garanzia".
Art. 18 - Opere d'arte, oggetti di antiquariato, preziosi, valori, beni particolari
In caso di sinistro indennizzabile che abbia colpito la partita Contenuto, sono inoltre garantiti:
a) i danni materiali e diretti subiti da opere d'arte, oggetti di antiquariato, preziosi e valori sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata alla partita Contenuto con il limite, per singolo oggetto, pari a euro 30.000,00 e con il massimo complessivo di euro 100.000,00 per tutti i sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa. Si precisa che, relativamente a valori e a preziosi, tale garanzia vale a condizione che i medesimi siano posti in cassetti, mobili, registratori di cassa o altri mezzi di custodia similari. Si precisa altresì che la somma massima indennizzabile per singola cassetta delle offerte posta in chiesa sarà pari a euro 50,00;
b) le spese di ricostruzione di archivi danneggiati o distrutti con il limite del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto e fino a un massimo complessivo di euro 25.000,00 per tutti i sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa; l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno riparate o ricostruite. Se tale riparazione o ricostruzione non avviene entro il termine massimo di 12 mesi dalla data del sinistro, la Società indennizza il solo valore
allo stato d'uso delle cose calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, funzionalità e ogni altra circostanza concomitante.
Art. 19 - Opere d'arte e oggetti di antiquariato
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza della somma assicurata stabilita alla partita Opere d'arte e oggetti di antiquariato, per i danni materiali e diretti conseguenti agli eventi garantiti alle opere d'arte e agli oggetti di antiquariato nonchè agli oggetti d'arte di pertinenza del fabbricato indicati nell'apposito elenco e posti all'interno dei fabbricati assicurati.
Art. 20 - Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato nella Scheda Tecnica di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da eventi previsti all'art. 15 "Oggetto dell'assicurazione".
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L'assicurazione non comprende i danni:
a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
b) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi le società che rispetto all'Assicurato, se non persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile nel testo di cui alla Legge n° 216 del 7 giugno 1974, nonché gli amministratori delle medesime.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria In responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del codice civile.
Art. 21 - Caratteristiche dei fabbricati
L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che sia specificata nella relativa Scheda Tecnica di polizza la classe dei fabbricati.
Se di Classe 1ª, il fabbricato ha strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; solai e armatura del tetto comunque costruiti.
Se di Classe 2ª, il fabbricato ha strutture portanti verticali; solai, pareti esterne, struttura e manto del tetto comunque costruiti.
Art. 22 - Tolleranze
I. Attività esercitata
Sono ammesse e assicurate, se non esplicitamente escluse, le attività complementari e accessorie all'attività principale.
II. Caratteristiche dei fabbricati
Non hanno influenza nella valutazione del rischio:
a) le caratteristiche delle strutture portanti, del tetto e dei solai di porzioni di fabbricato la cui area coperta non supera il 20% dell'area coperta del fabbricato stesso;
b) i materiali impiegati nelle porzioni delle pareti esterne e della copertura del tetto, quando la loro superficie complessiva non supera il 20% della superficie delle pareti stesse e della copertura del tetto rispettivamente;
c) i materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti, applicati all'esterno delle pareti perimetrali, o della copertura del tetto, costituite da laterizio, cemento armato, calcestruzzo;
d) i materiali impiegati nelle pavimentazioni e nelle pareti interne o loro coibentazioni, salvo quelli espansi combustibili non rivestiti da materiali incombustibili.
III. Materiali infiammabili
È tollerata l'esistenza di "infiammabili" in quantità strettamente necessaria alla ordinaria manutenzione, pulizia e utilizzazione domestica, nonché la normale scorta di infiammabili a uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate.
Art. 00 - Xxxxxxx xxxxxxxx (XX)
Garanzie aggiuntive
(operanti solo se richiamate in polizza)
La Società risponde esclusivamente nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile dei danni materiali e diretti cagionati da eventi indicati all'art. 15 "Oggetto dell'assicurazione", anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai fabbricati tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale prevista all'art. 65 "Assicurazione parziale".
Art. 24 - Uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria (IB)
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici sono caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non.
La Società non risponde dei danni:
I. verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, salvo siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici elencati in premessa;
II. causati da:
a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
b) mareggiata o penetrazione di acqua marina;
c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
d) gelo, sovraccarico di neve;
e) cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito dagli eventi atmosferici elencati in premessa;
III. subiti da:
a) beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione;
b) fabbricati aperti su uno o più lati (salvo quelli costruiti secondo la normativa edilizia localmente vigente), tettoie, fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);
c) serramenti, vetrate, lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
d) lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto della grandine;
e) capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili; baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto.
Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% del danno liquidabile a termine di polizza con i seguenti valori minimi:
• euro 1.000,00 relativamente al primo sinistro indennizzabile a termini di polizza;
• euro 2.000,00 relativamente a tutti i sinistri indennizzabili a termini di polizza occorsi successivamente al primo.
La presente garanzia aggiuntiva opera a Valore Intero e/o a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto in relazione alla forma di garanzia singolarmente adottata sulle partite Fabbricato, Contenuto, Opere d'arte.
Art. 25 - Atti vandalici o dolosi (IC)
La Società, a parziale deroga dell'art.17 "Esclusioni", lettere a) e b), risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche a mezzo di ordini esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di
terrorismo o di sabotaggio.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato;
b) ai cristalli e alle insegne;
c) di inondazione e frana;
d) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.
La presente garanzia aggiuntiva, ferme le esclusioni sopra richiamate, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati. Se l'occupazione medesima si protrae per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni elencati in premessa, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a euro 500,00.
La presente garanzia aggiuntiva opera a Valore Intero e/o a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto in relazione alla forma di garanzia singolarmente adottata sulle partite Fabbricato, Contenuto, Opere d'arte.
Art. 26 - Acqua condotta (ID)
La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua o di liquidi in genere, a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e termici dell'intera costruzione edile anche se detti impianti risultano di altrui proprietà.
La Società non risponde:
a) dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura o colaggio degli impianti automatici di estinzione;
b) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
c) dei danni alle opere d'arte poste in locali interrati o seminterrati. Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva:
1) il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 500,00;
2) in nessun caso la Società indennizzerà, per ciascun sinistro, importi superiori a euro 15.000,00, con il limite massimo complessivo di euro 35.000,00 per tutti i sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa.
La presente garanzia aggiuntiva opera a Valore Intero e/o a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto in relazione alla forma di garanzia singolarmente adottata sulle partite Fabbricato, Contenuto,
Opere d'arte.
Art. 27 - Ricerca del guasto da acqua condotta (IE)
La Società, in caso di danno liquidabile ai sensi della garanzia aggiuntiva di cui all'art. 26 "Acqua condotta (ID)",
e limitatamente agli impianti ubicati nei fabbricati assicurati, risponde delle spese sostenute per: a)riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento di acqua;
b)demolire e ripristinare le parti murarie allo scopo di cercare e di eliminare la rottura di cui al punto a).
Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva:
1) il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno indennizzabile con il minimo di euro 500,00;
2) in nessun caso la Società indennizzerà, per tutti i sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa, importo superiore a euro 5.000,00.
La presente garanzia aggiuntiva opera a Valore Intero e/o a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto in relazione alla forma di garanzia singolarmente adottata sulle partite Fabbricato, Contenuto, Opere d'arte.
Art. 00 - Xxxxxxxx xxxxxxxxx (XX)
La Società, a parziale deroga dell'art. 17 "Esclusioni", lettera g), risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ai seguenti enti.
I. Se la presente garanzia aggiuntiva è richiamata per i fabbricati: macchine elettromeccaniche e/o elettroniche, quadri elettrici e/o elettronici di comando, controllo e misura, considerati immobili per natura e destinazione, antenne televisive, scale mobili, ascensori e montacarichi, nonché la componente elettrica e/o elettronica di tutti gli impianti fissi, compresi impianti elettrici ed elettronici per il suono automatico delle campane.
II. Se la presente garanzia aggiuntiva è richiamata per il contenuto: macchine e apparecchiature elettromeccaniche e/o elettroniche, anche portatili, non considerate immobili per natura e destinazione.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché dei danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché dei danni dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.
Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche sono altresì esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:
a) controlli di funzionalità;
b) manutenzione preventiva;
c) danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.
Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% del danno liquidabile a termini di polizza con i seguenti valori minimi:
• euro 200,00 relativamente al primo sinistro indennizzabile a termini di polizza;
• euro 500,00 relativamente a tutti i sinistri indennizzabili a termini di polizza occorsi successivamente al primo.
In nessun caso la Società indennizzerà, per singolo sinistro, importo superiore a euro 10.000,00 con il massimo complessivo di euro 25.000,00 per tutti i sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa. La presente estensione di garanzia opera a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto, cioè in totale deroga all'art. 65 "Assicurazione parziale" e quindi all'art. 1907 del codice civile.
Art. 29 - Ricostruzioni artistiche di porzioni di fabbricato (IG)
La Società, ad integrazione di quanto assicurato alla partita Fabbricato, indennizza, nei limiti della somma assicurata, le maggiori spese sostenute a seguito di interventi sul fabbricato dovuti ad opere di ricostruzione imposte dai competenti uffici che sovrintendono ai beni culturali ed archeologici o comunque non rientranti nei comuni criteri edilizi attuali di costruzione a motivo di particolari caratteristiche d'arte o d'epoca del fabbricato stesso.
Si intendono esclusi i danni ad oggetti d'arte, affreschi, mosaici e vetri di particolare valore artistico.
La presente garanzia aggiuntiva opera a Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, cioè in totale deroga all'art. 65 "Assicurazione parziale" e quindi all'art. 1907 del codice civile.
Art. 30 - Cristalli e insegne (IH)
La Società risponde delle spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli, nei limiti della somma assicurata indicata nella Scheda Tecnica di polizza, a seguito di rottura per causa accidentale o per fatto di terzi. Sono comprese, se assicurata la partita Fabbricato, le lastre, anche in materiale plastico rigido, le iscrizioni luminose, facenti parte di insegne, a parete o a bandiera, purché idoneamente e stabilmente ancorate ai fabbricati.
Sono compresi i danni:
a) causati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
b) causati da uragani, bufere e trombe d'aria, tempeste, grandine, vento e cose da esso trascinate.
Sono esclusi i danni:
a) derivanti da crollo dei fabbricati o distacco di loro parti, cedimento del terreno, assestamento dei fabbricati, lavori di restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o sui relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
b) ai bordi delle lastre scorrevoli;
c) ai lucernari.
Sono inoltre escluse da tale garanzia le lastre aventi particolare valore artistico. Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva:
a) il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a euro 100,00;
b) in nessun caso la Società indennizzerà per singola lastra un importo superiore a euro 4.000,00.
La presente garanzia aggiuntiva opera a Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, cioè in totale deroga all'art. 65 "Assicurazione parziale" e quindi all'art. 1907 del codice civile.
Art. 31 - Allagamento (II)
La Società, a parziale deroga dell'art. 17 "Esclusioni", lettera d), risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di:
1) formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua;
2) fuoriuscita d'acqua non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento è caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
b) causati da mareggiata, marea, xxxxxxxx e penetrazione di acqua marina;
c) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
d) causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
e) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
f) causati da franamento, cedimento o smottamento del terreno;
g) causati da rigurgito di fognature;
h) alle opere d'arte poste in locali interrati o seminterrati. Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva:
a) il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 5.000,00;
b) in nessun caso la Società indennizzerà, per tutti i sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa, importo superiore al 30% della somma complessivamente assicurata, indicata nella Scheda Tecnica di polizza, con il massimo complessivo di euro 500.000,00.
La presente garanzia aggiuntiva opera a Valore Intero e/o a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto in relazione alla forma di garanzia singolarmente adottata sulle partite Fabbricato, Contenuto, Opere d'arte.
Art. 32 - Sovraccarico di neve (IL)
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale delle strutture portanti dei fabbricati, provocato da sovraccarico di neve, nonché dei conseguenti danni da bagnamento alle cose medesime.
La Società non risponde dei danni:
a) ai fabbricati non conformi alle norme di sicurezza statica relative ai sovraccarichi di neve;
b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente estensione di garanzia) e al loro contenuto;
c) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e al loro contenuto;
d) a lucernari, pannelli solari e similari installazioni esterne, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne;
e) all'impermeabilizzazione dei fabbricati, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale delle strutture portanti dei fabbricati in seguito al sovraccarico di neve;
f) da valanghe e/o slavine;
g) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia. Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva:
a) il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 5.000,00;
b) in nessun caso la Società indennizzerà, per tutti i sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa, importo superiore al 30% della somma complessivamente assicurata, indicata nella Scheda Tecnica di polizza, con il massimo complessivo di euro 500.000,00.
La Società risponde altresì dei danni materiali e diretti al manto del tetto, provocati da sovraccarico di neve, anche in assenza di crollo totale o parziale delle strutture portanti dei fabbricati, fino a un massimo di euro 5.000,00 per singolo sinistro e fino a un massimo complessivo di euro 15.000,00 per tutti i sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa; per quest'ultima estensione di garanzia è operante una franchigia di euro 500,00.
La presente garanzia aggiuntiva opera a Valore Intero e/o a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto in relazione alla forma di garanzia singolarmente adottata sulle partite Fabbricato, Contenuto, Opere d'arte.
Art. 33 - Valore a nuovo del contenuto (IM)
Relativamente alla partita Contenuto, a parziale deroga dell'art. 64 "Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno" punto 1), lettera A), capoverso II., il valore del contenuto al momento del sinistro, ad eccezione che per le opere d'arte, gli oggetti di antiquariato e le collezioni, è pari al valore a nuovo, intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per qualità.
XXXXX E RAPINA
Garanzia base
Art. 34 - Oggetto dell'assicurazione
La Società assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al contenuto, anche se di proprietà di terzi, purché posti sottotetto dei fabbricati, in conseguenza di:
I. Furto.
Sempreché il furto sia stato effettuato da parte di soggetti introdottisi nei locali contenenti le cose stesse in uno dei seguenti modi:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
Se per le cose assicurate sono previsti nella Scheda Tecnica di polizza degli specifici mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, ha violato tali mezzi mediante rottura o scasso degli stessi. Sono parificati ai danni del furto quelli causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
I fabbricati e i relativi mezzi di chiusura devono essere conformi a quanto disciplinato dagli artt. 41 "Caratteristiche dei fabbricati" e 42 "Caratteristiche dei mezzi di chiusura dei locali".
II. Rapina.
Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia, iniziata e avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali è fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Sono inclusi nelle garanzie Xxxxx e Xxxxxx gli effetti personali di allievi, ospiti, insegnanti, inservienti purché i beni medesimi siano stati posti in consegna dell'Ente assicurato.
Art. 35 - Estensioni di garanzia
I. A parziale deroga dell'art. 36 "Esclusioni", sono compresi in garanzia i furti effettuati nei modi previsti dall'art.
34 "Oggetto dell'assicurazione", punto I., anche se l'autore del furto è un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e semprechè si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, o di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti nella Scheda Tecnica di polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
II. Sono compresi i danni cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, ai fabbricati e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei fabbricati stessi, sino alla concorrenza di euro 5.000,00 per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa.
III. Costituiscono contenuto anche le cose assicurate che, temporaneamente, possono trovarsi anche in ubicazioni diverse da quelle elencate nella Scheda Tecnica di polizza, purché di proprietà dell'Assicurato stesso. È operante un limite pari al 10% della somma complessivamente assicurata alla relativa partita.
IV. Si intendono compresi in garanzia elementi del fabbricato, compresi gli oggetti d'arte, posti stabilmente anche all'esterno dello stesso quali, ad esempio, capitelli, bassorilievi, monoliti e portali, nel limite della somma assicurata alla partita Contenuto e sino ad un massimo indennizzo annuo di euro 10.000,00.
Art. 36 - Esclusioni Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con i suddetti eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) commessi o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
d) commessi o agevolati con xxxx:
1. da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c);
2. da persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
3. da persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere quale civilmente responsabile;
4. da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi.
Relativamente alle opere d'arte e oggetti d'antiquariato, l'esclusione decorre dalle ore24 del 15° giorno;
f) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del furto;
g) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
h) ai mezzi di trasporto iscritti al pubblico registro automobilistico, ad eccezione di quelli che si trovano all'interno dei fabbricati assicurati nonché di quelli di proprietà della parrocchia che si trovano all'interno del recinto dei fabbricati assicurati.
Art. 37 - Opere d'arte, oggetti di antiquariato, preziosi, valori, beni particolari
In caso di sinistro indennizzabile che abbia colpito il contenuto, la Società risponde per:
a) i danni materiali e diretti subiti da opere d'arte, oggetti di antiquariato, preziosi e valori
sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata alla partita Contenuto, con il massimo complessivo di euro 20.000,00 per tutti i sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa. Si precisa che, relativamente a valori e a preziosi, tale garanzia vale a condizione che i medesimi siano posti in cassetti, mobili, registratori di cassa o altri mezzi di custodia similari chiusi a chiave. Si precisa altresì che la somma massima indennizzabile per singola cassetta delle offerte posta in chiesa sarà pari a euro 50,00;
b) le spese di ricostruzione di archivi rubati o danneggiati con il limite del 20% della somma assicurata alla partita Contenuto e fino a un massimo di euro 25.000,00 per tutti i sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa; l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite. Se tale riparazione o ricostruzione non avviene entro il termine massimo di 12 mesi dal sinistro, la Società indennizza il solo valore allo stato d'uso delle cose calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, funzionalità e ogni altra circostanza concomitante.
Art. 38 - Opere d'arte e oggetti d'antiquariato
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza della somma assicurata stabilita alla partita Opere d'arte e oggetti di antiquariato per i danni materiali e diretti conseguenti agli eventi garantiti alle opere d'arte e oggetti di antiquariato nonchè agli oggetti d'arte di pertinenza del fabbricato indicati nell'apposito elenco e posti all'interno dei fabbricati assicurati.
Art. 39 - Valori e preziosi custoditi in cassaforte
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza della somma assicurata stabilita alla partita Valori e preziosi in cassaforte per i danni materiali e diretti conseguenti agli eventi garantiti all'art. 34 "Oggetto dell'assicurazione", ai valori e ai preziosi posti in:
a) cassaforte a muro, saldamente incassata e cementata nella muratura, efficacemente chiusa;
b) cassaforte di peso non inferiore a 200 kg, efficacemente chiusa.
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, cioè in totale deroga all'art. 65 "Assicurazione parziale" e quindi all'art. 1907 del codice civile.
Art. 40 - Portavalori
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale stabilito per portavalori per i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita dei valori trasportati, al di fuori dei locali indicati nella Scheda Tecnica di polizza, dal Contraente o da un suo incaricato di fiducia a seguito di:
a) furto in seguito a infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori medesimi;
c) furto strappando di mano o di dosso alla persona incaricata del trasporto i valori medesimi;
d) xxxxxx (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) subita dalla persona incaricata del trasporto;
e) furto o rapina avvenuti nell'abitazione della persona incaricata del trasporto, in presenza sua o di suoi familiari conviventi.
La garanzia è operante per il tragitto dalla parrocchia o dall'ente parrocchiale al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa, entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
Dalla garanzia sono escluse le persone di età inferiore ai 18 anni o superiore a 70 anni.
Resta convenuto che in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile per eventi indicati alle lettere a), b), c), d), elevato al 30% per eventi previsti alla lettera e).
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, cioè in totale deroga all'art. 65 "Assicurazione parziale" e quindi all'art. 1907 del codice civile.
Art. 41 - Caratteristiche dei fabbricati
L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che i fabbricati abbiano pareti perimetrali, solai e copertura in calcestruzzo e/o laterizi e/o metallo e/o pietra e/o vetrocemento armato e/o vetro antisfondamento, armatura del tetto comunque costruita.
Resta espressamente convenuto fra le Parti che in caso di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene attraverso pareti perimetrali, solai o tetto non realizzati in modo conforme a quello in precedenza indicato, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile.
Art. 42 - Caratteristiche dei mezzi di chiusura dei locali
L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
a) robusti serramenti di legno, metallo o lega metallica, vetro antisfondamento, chiusi con serrature di sicurezza, lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
b) avvolgibili in plastica, legno o metallo, bloccati dall'interno con appositi congegni di riferma;
c) inferriate fissate nel muro, considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversa dall'acciaio.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
Negli altri serramenti, esclusi comunque gli avvolgibili, sono ammessi spioncini o mezzi di protezione e chiusura non conformi alle specifiche sopra indicate, feritoie di superficie non superiore a 100 cm².
In caso di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene attraverso un'apertura i cui mezzi di protezione e chiusura non sono conformi alle specifiche sopra indicate, oppure attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile.
Sono comunque esclusi i danni da furto se l'introduzione nei locali avviene attraverso un'apertura per la quale non esiste alcun mezzo di protezione e chiusura oppure, se esistente, esso non risulta operante.
Art. 43 - Furto durante il periodo in cui la chiesa è aperta
L'assicurazione, relativamente al solo contenuto della chiesa e ai locali con essa comunicanti, si estende al furto avvenuto durante l'orario di apertura della chiesa e in qualsiasi modo commesso, anche se non sono operanti i mezzi di chiusura previsti dall'art. 42 "Caratteristiche dei mezzi di chiusura dei locali".
Garanzie aggiuntive
(operanti solo se richiamate in polizza)
Art. 44 - Valore a nuovo del contenuto (FA)
Relativamente alla partita Contenuto, a parziale deroga dell'art. 64 "Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno", punto 1), lettera B), capoverso I., il valore del contenuto al momento del sinistro, ad eccezione delle opere d'arte, gli oggetti di antiquariato e le collezioni, è pari al valore a nuovo, intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose rubate o danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per qualità.
Art. 45 - Impianti di allarme antifurto (FB)
L'assicurazione è prestata alle condizioni, essenziali per l'efficacia del contratto che:
a) i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da impianto di allarme antifurto le cui caratteristiche tecniche risultino dal certificato di installazione e collaudo, da esibire in caso di sinistro, redatto e firmato dalla ditta installatrice;
b) l'impianto di allarme sia messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate e protette non vi è presenza di persone;
c) per l'impianto d'allarme sia stato stipulato contratto di assistenza tecnica e manutenzione che preveda la revisione dell'impianto alla scadenza quinquennale, da parte di ditta specializzata che rilasci il certificato attestante la revisione e il collaudo eseguiti con esito positivo; in mancanza della suddetta revisione, trascorsi 30 giorni dalla scadenza
del quinquennio, i locali contenenti le cose assicurate verranno considerati a tutti gli effetti come "non protetti".
In caso di inosservanza da parte del Contraente o dell'Assicurato o di chi per esso, anche di uno solo degli obblighi previsti ai precedenti commi, sarà operante, per singolo sinistro, uno scoperto del 20% del danno liquidabile a termini di polizza.
Se in polizza è operante anche un altro scoperto, fermo restando il minimo eventualmente previsto, verrà applicato un unico scoperto pari al 30%.
Se in polizza è operante anche una franchigia, fermo restando lo scoperto del 20%, detta franchigia verrà considerata come minimo assoluto.
Art. 46 - Miglioramenti ai mezzi di chiusura dei locali (FC)
In deroga all'art. 42 "Caratteristiche dei mezzi di chiusura dei locali", l'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
a) porte antintrusione;
b) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 di mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza x xxxxxxxxx di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
c) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficienon superiore a 400 cm².
In caso di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene attraverso un'apertura ove, per qualsiasi motivo, i mezzi di protezione e chiusura non sono conformi alle specifiche sopra indicate, oppure attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 40% del danno liquidabile.
Sono comunque esclusi i danni da furto se l'introduzione nei locali avviene attraverso un'apertura ove, per qualsiasi motivo, non esiste alcun mezzo di protezione e chiusuraoppure, se esistente, non risulta
operante.
Art. 47 - Franchigia (FD)
In caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo pari al 5% della relativa somma assicurata, sempreché non sia prevista in polizza una franchigia di importo superiore.
Art. 48 - Danni cagionati dai ladri (FE)
Per i danni cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte, l'importo indicato all'art. 35 punto II."Estensioni di garanzia", si intende aumentato a euro 7.500,00.
La presente garanzia aggiuntiva opera a Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, cioè in totale deroga all'art. 65 "Assicurazione parziale" e quindi all'art. 1907 del codice civile.
Art. 49 - Furto di fissi e infissi (FF)
Nella copertura furto si intende compreso anche il furto di fissi e infissi dei fabbricati assicurati.
DANNI A MACCHINE E AD APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE
Garanzia base
Art. 50 - Oggetto dell'assicurazione
La Società assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti a macchine, apparecchiature e impianti, nei limiti della somma assicurata indicata nella Scheda Tecnica di polizza, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
Relativamente a questa garanzia devono intendersi:
a) per impianti:
impianti di distribuzione elettrica dei fabbricati, macchine elettromeccaniche e/o elettriche e/o elettroniche e quadri elettrici e/o elettronici di comando, controllo e misura considerati immobili per natura e destinazione, antenne televisive, scale mobili, ascensori e montacarichi, componenti elettriche e/o elettroniche di tutti gli impianti fissi, nonchè gli impianti elettrici e/o elettronici per il suono automatico delle campane;
b) per macchine e apparecchiature:
macchine elettromeccaniche e/o elettriche e/o elettroniche e apparecchiature, elettromeccaniche e/o elettriche e/o elettroniche, anche portatili, non considerate immobili per natura e destinazione.
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza sono comprese in garanzia le maggiori spese necessarie per il ripristino delle cose danneggiate sia per eventuali ore straordinarie di lavoro, sia per il trasporto a grande velocità anche con linee aeree regolari.
Art. 51 - Esclusioni Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, terrorismo e sabotaggio;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
d) assicurabili tramite Incendio e Altri Danni ai Beni ad eccezione dei danni da fenomeno elettrico;
e) di furto e rapina;
f) dovuti ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
g) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato o il preposto all'esercizio erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
h) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, fornitore o locatore elle cose assicurate;
i) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione, a funzionamento improprio delle cose assicurate, a esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o difettoso condizionamento;
j) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
k) di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
l) a nastri o dischi magnetici, schede perforate e altri supporti di dati;
m) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura,manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di
carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
n) verificatisi in occasione di mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina;
o) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate.
Sono inoltre escluse le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.
Art. 52 - Franchigia
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a euro 500,00.
CONDIZIONI OPERANTI RELATIVE A:
" INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI " - "FURTO E RAPINA" -
" DANNI A MACCHINE E AD APPARECCHIATURE ELETTROMECCANINCHE ED ELETTRONICHE"
Art. 53 - Forma della garanzia
L'assicurazione può essere prestata in una delle seguenti forme di garanzia così come risultante nella Scheda Tecnica di polizza:
I. Valore Intero
L'assicurazione è prestata per la totalità delle cose e la somma assicurata deve corrispondere all'intero valore delle cose stesse.
Se l'assicurazione è stipulata per un valore inferiore, è operante il disposto di cui all'art. 65 "Assicurazione parziale".
II. Xxxxx Xxxxxxx Assoluto
L'assicurazione è prestata senza applicazione dei disposti di cui all'art. 65 "Assicurazione parziale".
Art. 54 - Rischio singolo
• Garanzie Furto e Rapina e Danni a Macchine e ad Apparecchiature Elettromeccaniche ed Elettroniche L'assicurazione è operante a condizione che il contenuto sia posto in fabbricati ubicati all'interno di un unico recinto e che i relativi locali siano tra loro comunicanti.
Nel caso di più ubicazioni, o di locali tra loro non comunicanti, anche se corrispondenti alla medesima ubicazione, l'assicurazione è prestata per la somma indicata nella Scheda Tecnica di polizza relativa a ciascuna entità separata.
• Garanzia Incendio e Altri Danni ai Beni
Nel caso di più ubicazioni, l'assicurazione è prestata per la somma indicata nella Scheda Tecnica di polizza relativa a ciascuna entità separata.
Art. 55 - Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito sono divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali è possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
Art. 56 - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del codice civile, verso:
a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
b) le Società controllate, consociate e collegate;
c) i clienti e i fornitori abituali di merci e servizi relativi all'attività dell'Assicurato; purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile. Il disposto del presente art. 56 è operante limitatamente ai sinistri afferenti Incendio e Altri Danni ai Beni.
Art. 57 - Buona fede
Si precisa che l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete e/o inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, semprechè tali omissioni o
inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo o colpa grave dell'Assicurato. L'Assicurato stesso avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 58 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
In caso di sinistro, tuttavia, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi da parte della Società e del Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
Art. 59 - Verifica dello stato delle cose assicurate
Alla Società è consentito verificare lo stato delle cose assicurate previo accordo con il Contraente e l'Assicurato in merito al tempo e alle modalità della verifica, anche avvalendosi della loro collaborazione.
In caso di sinistro la Società ha inoltre diritto di prendere visione dei libri contabili, registri e fatture al fine di poter determinare l'ammontare del danno.
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO
Art. 60 - Denuncia e gestione del sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; adoperarsi immediatamente nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate; ottemperare, in caso di guasto, alle disposizioni della Società prima della riparazione;
b) denunciare alla Società ogni sinistro entro 24 ore dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza. Tale denuncia deve essere completa ed esatta, e deve quindi contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro e, ove possibile, l'entità approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso, nonchè l'indicazione degli eventuali testimoni dell'accaduto. Il Contraente o l'Assicurato deve altresì denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonchè esperire (se la legge lo consente) la relativa procedura di ammortamento; in occasione di furto dovrà inoltre fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate con l'indicazione dei relativi valori;
c) conservare le tracce e i residui del sinistro, le cose non rubate, le tracce e gli indizi materiali del reato, fino al termine delle operazioni peritali e, comunque, per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia sul danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per conservare quanto sopra indicato;
d) denunciare all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo il verificarsi di ogni sinistro afferente Incendio e Altri Danni ai Beni entro 3 giorni dal momento in cui l'evento si è verificato o egli ne è venuto a conoscenza. Tale termine è ridotto a 24 ore per sinistri afferenti Furto e Rapina. Il Contraente o l'Assicurato dovrà, in tale circostanza, precisare il momento in cui si è verificato il sinistro, fornire le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro, all'entità presunta del danno, nonchè all'esistenza della copertura assicurativa. Copia di tale dichiarazione dovrà essere trasmessa alla Società;
e) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro, della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, permettendo ogni rilevazione o esame sulle macchine e/o impianti eventualmente danneggiati, nonchè facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
L'inadempimento agli obblighi di avviso e salvataggio, come previsto e disciplinato rispettivamente dagli artt. 1913 e 1914 del codice civile, determina, ai sensi dell'art.1915 del codice civile, la perdita del diritto all'indennizzo, in caso di non ottemperanza dolosa agli obblighi di avviso e/o salvataggio, o la riduzione dell'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di non ottemperanza colposa a tali obblighi. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alla lettera a) e le spese sostenute per esperire la procedura di ammortamento, così come previsto dagli obblighi di cui alla lettera b), sono a carico della Società in proporzione al rapporto tra il valore delle cose assicurate e il valore che le stesse avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quelle relative al danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che non si dimostri che tali spese sono state fatte inconsideratamente.
Relativamente ai sinistri afferenti Danni a Macchine e Apparecchiature Elettromeccaniche ed Elettroniche, la riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui alla lettera b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se l'ispezione non avviene entro 8 giorni dalla data dell'avviso di cui alla lettera b), l'Assicurato sarà libero di adottare ogni misura diretta ad eliminare il danno. Per la cosa danneggiata, e limitatamente ai danni di natura meccanica, 'assicurazione resta sospesa dal momento del sinistro fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
Art. 61 - Esagerazione dolosa del danno
L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'indennizzo e potrà essere valutata ai fini del risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società in conseguenza del comportamento doloso dell'Assicurato.
Art. 62 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è determinato concordemente tra le Parti. Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno sia demandata ad un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura indicata all'art. 63 "Determinazione del danno da parte dei periti".
Art. 63 - Determinazione del danno da parte dei periti
I. Mandato.
Se una delle Parti ne fa richiesta, la determinazione del danno è demandata a un collegio di tre periti. Il collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trova l'immobile assicurato o la maggiorparte dei beni assicurati.
Ogni Parte dovrà indicare il proprio perito, mentre il terzo sarà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina sarà fatta al Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio.
Ciascuna Parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.
II. Contenuto del mandato peritale.
I periti individuati dalle Parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:
a) indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato;
b) verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dal Contraente o dall'Assicurato in sede di stipula del contratto;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
d) procedere alla stima del danno subito dall'Assicurato comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero.
III. Risultati della perizia.
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate.
Il verbale dovrà essere redatto in duplice copia da consegnarsi a ognuna delle Parti. I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni indicate ai punti precedenti, e riprodotti nel verbale, sono vincolanti tra le Parti, anche se il verbale stesso non è poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.
Art. 64 - Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno
1) D eterminazione del valore delle cose assicurate.
A) Per danni afferenti Incendio e Altri Danni ai Beni, con riferimento al momento del sinistro, si stima, relativamente a
I. Fabbricati.
Il valore di ricostruzione a nuovo, cioè la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato escludendo il valore dell'area.
II. Contenuto.
Il valore allo stato d'uso, per tale intendendosi il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove, eguali, oppure, se non disponibili, con cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di produzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni altra circostanza concomitante.
III. Opere d'arte, oggetti di antiquariato, valori e preziosi.
Il valore attuale di mercato delle cose stesse in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di realizzazione, funzionalità e ogni altra circostanza concomitante.
B) Per danni afferenti Xxxxx e Xxxxxx, con riferimento al momento del sinistro, si stima, relativamente a
I. Contenuto.
Il valore allo stato d'uso, per tale intendendosi il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove, eguali, oppure, se non disponibili, con cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al rado di vetustà, stato di conservazione modo di produzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni altra circostanza concomitante.
II. Opere d'arte, oggetti di antiquariato, valori e preziosi.
Il valore attuale di mercato delle cose stesse in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di realizzazione, funzionalità e ogni altra circostanza concomitante.
C) Per danni afferenti Danni a Macchine e ad Apparecchiature Elettromeccaniche ed Elettroniche, con riferimento al momento del sinistro, si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove eguali, oppure, se non disponibili, con cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
2) Determinazione del danno.
Sia nel caso in cui le Parti procedano direttamente alla valutazione del danno, sia nel caso in cui esse demandino tale determinazione al collegio peritale, la procedura dovrà essere svolta con criteri in appresso indicati, determinando il danno separatamente per fabbricati, contenuto, pere d'arte, oggetti di antiquariato, valori e preziosi.
A) Per danni afferenti Incendio e Altri Danni ai Beni, relativamente a
I. Fabbricati.
Premesso che per valore allo stato d'uso dei fabbricati si intende il valore definito al punto 1), lettera A), capoverso I., ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di produzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni altra circostanza concomitante, si stima:
a) la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, secondo i criteri definiti al punto 1), lettera A), capoverso I., al netto del valore dei residui ed scludendo il valore dell'area;
b) il danno in base al valore allo stato d'uso, pari alla stima sub a) ridotta del deprezzamento econdo i criteri sopra esposti.
L'ammontare del danno indennizzabile è determinato prima in base al valore allo stato d'uso timato sub b). Si calcola quindi la differenza tra la stima sub a) e la stima sub b).
Con forma di garanzia prestata a Valore Intero, agli effetti della applicazione della regola proporzionale, disciplinata dagli artt. 65 "Assicurazione parziale" e 66 "Parziale deroga alla roporzionale", il supplemento di indennità da aggiungere all'importo stimato sub b) è pari:
1) se la somma assicurata risulta superiore o uguale al rispettivo valore a nuovo al momento el sinistro, all'intero ammontare della differenza tra la stima sub a) e la stima sub b);
2) se la somma assicurata risulta inferiore al rispettivo valore a nuovo al momento del sinistro, ma superiore al valore allo stato d'uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza esistente tra valore a nuovo e valore allo stato d'uso, alla differenza tra le stime sub a) e sub b) proporzionalmente ridotta nel rapporto esistente tra la suddetta parte e l'intera differenza esistente tra valore a nuovo e valore allo stato d'uso;
3) se la somma assicurata è uguale o inferiore al valore allo stato d'uso, a importo nullo.
Con forma di garanzia prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto, cioè in totale deroga all'art. 1907 del codice civile, il supplemento di indennità è pari alla differenza calcolata al precedente punto 1).
II . Contenuto.
Si detrae dal valore delle cose assicurate, al netto delle imposte, il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate. Qualora operi la garanzia aggiuntiva prevista dall'art.
33 "Valore a nuovo del contenuto (IM)", sulla scorta di quanto già espresso al punto 2), lettera A), capoverso
I. Fabbricati, per la determinazione del danno indennizzabile si procederà al calcolo del supplemento di indennità.
Si calcola prima la differenza tra l'ammontare del danno determinato considerando il valore di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate, così come previsto dalla garanzia aggiuntiva sopra indicata, e l'ammontare del
danno determinato considerando il valore allo stato d'uso espresso al punto 1), lettera A), capoverso II..
Con forma di garanzia prestata a Valore Intero, agli effetti dell'applicazione della regola proporzionale disciplinata dagli artt. 65 "Assicurazione parziale" e 66 "Parziale deroga alla proporzionale", il supplemento di indennità da aggiungere all'importo del danno calcolato in base al valore allo stato d'uso, è pari:
1) se la somma assicurata risulta superiore o uguale al rispettivo valore a nuovo al momento del sinistro, alla differenza tra il danno calcolato secondo il criterio del valore a nuovo e il danno calcolato secondo il criterio del valore allo stato d'uso;
2) se la somma assicurata risulta inferiore al rispettivo valore a nuovo al momento del sinistro, ma superiore al valore allo stato d'uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza esistente tra valore a nuovo e valore allo stato d'uso, all'ammontare della differenza di cui al precedente punto 1), proporzionalmente ridotta nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza esistente tra valore a nuovo e valore allo stato d'uso;
3) se la somma assicurata è uguale o inferiore al valore allo stato d'uso, a importo nullo.
Con forma di garanzia prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto, cioè in totale deroga all'art. 1907 del codice civile, il supplemento di indennità è pari alla differenza calcolata al precedente punto 1).
Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, purchè ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
In nessun caso la Società, fermo restando quanto previsto dall'art. 67 "Limite di indennizzo", indennizzerà un importo superiore al doppio del valore allo stato d'uso, per quanto attiene al punto 2), lettera A), capoverso I. Fabbricati.
Relativamente al punto 2), lettera A), capoverso II. Contenuto e limitatamente agli elettrodomestici e ai capi di vestiario la cui data di acquisto e/o di inizio di utilizzo risale a oltre cinque anni dalla data del sinistro, in nessun caso la Società, fermo restando quanto previsto dall'art. 67 "Limite di indennizzo", indennizzerà un importo superiore al triplo del relativo valore allo stato d'uso.
III . Opere d'arte, oggetti di antiquariato, preziosi e valori.
Relativamente alle opere d'arte, agli oggetti di antiquariato, ai preziosi e ai valori, la Società indennizza il loro costo di riparazione e/o di ricostituzione; ciò, se detto costo è inferiore alla stima del loro valore attuale di mercato, così come espresso al punto 1), lettera A), capoverso III., in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di realizzazione, funzionalità e ogni altra circostanza concomitante, dedotto il valore residuo delle cose danneggiate e il valore delle cose rimaste illese. Se il costo di riparazione e/o di ricostituzione eguaglia o supera il valore attuale di mercato, la Società indennizza il suddetto valore.
B) Per danni afferenti Furto e Rapina, relativamente a
I. Contenuto.
Si detrae dal valore delle cose assicurate, al netto delle imposte, il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate.
Qualora operi la garanzia aggiuntiva prevista dall'art. 44 "Valore a nuovo del contenuto (FA)", si procederà al calcolo del supplemento di indennità. Si calcola prima la differenza tra l'ammontare del danno determinato considerando il valore di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate, così come previsto dalla garanzia aggiuntiva sopra indicata, e l'ammontare del danno determinato considerando il valore allo stato d'uso, espresso al punto 1), lettera B),capoverso I..
Con forma di garanzia prestata a Valore Intero, agli effetti dell'applicazione della regola proporzionale disciplinata dagli artt. 65 "Assicurazione parziale" e 66 "Parziale deroga alla proporzionale", il supplemento di indennità da aggiungere all'importo del danno calcolato in base al valore allo stato d'uso, è pari:
1) se la somma assicurata risulta superiore o uguale al rispettivo valore a nuovo al momento del sinistro, alla differenza tra il danno calcolato secondo il criterio del valore a nuovo e il danno calcolato secondo il criterio del valore allo stato d'uso;
2) se la somma assicurata risulta inferiore al rispettivo valore a nuovo al momento del sinistro, ma superiore al valore allo stato d'uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza esistente tra valore a nuovo e valore allo stato d'uso, all'ammontare della differenza di cui al precedente punto 1), proporzionalmente ridotta nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza esistente tra valore a nuovo e valore allo stato d'uso;
3) se la somma assicurata è uguale o inferiore al valore allo stato d'uso, a importo nullo.
Con forma di garanzia prestata a Primo Rischio Assoluto, cioè in totale deroga all'art. 1907 del codice civile, il
supplemento di indennità è pari alla differenza calcolata al precedente punto 1).
Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, purchè ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale efinitivo di perizia.
Relativamente agli autoveicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico, non si intende operante la garanzia aggiuntiva prevista dall'art. 44 "Valore nuovo del contenuto (FA)".
In nessun caso la Società, fermo restando quanto previsto dall'art. 67 "Limite di indennizzo", indennizzerà un importo superiore al triplo del relativo valore allo stato d'uso.
II. Opere d'arte, oggetti di antiquariato, preziosi e valori.
Relativamente alle opere d'arte, oggetti d'antiquariato, ai preziosi e ai valori, la Società indennizza il loro costo di riparazione e/o di ricostituzione; ciò, se detto costo è inferiore alla stima del loro valore attuale di mercato, così come espresso al punto 1), lettera B), capoverso II., in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di realizzazione, funzionalità e ogni altra circostanza concomitante, dedotto il valore residuo delle cose danneggiate e il valore delle cose rimaste illese. Se il costo di riparazione e/o di ricostituzione eguaglia o supera il valore attuale di mercato, la Società indennizza il suddetto valore.
C) Per danni afferenti Danni a Macchine e ad Apparecchiature Elettromeccaniche ed Elettroniche.
a) Xxx nel caso in cui le Parti procedano direttamente alla valutazione del danno, sia nel caso in cui esse demandino tale determinazione al collegio peritale, l'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate, così come determinato al punto 1), lettera C), il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali dovuti all'erario.
b) Se la somma assicurata pattuita tra le Parti al momento della conclusione del contratto eguaglia o supera il valore delle cose assicurate, così come determinato al punto 1), lettera C), l'importo liquidabile a termini di polizza è pari al danno, così come determinato al precedente punto a).
c) Se la somma assicurata risulta inferiore al valore delle cose assicurate, così come determinato al punto 1), lettera C), l'importo liquidabile a termini di polizza è pari al danno, così come determinato al precedente punto a), proporzionalmente ridotto in ragione del rapporto esistente tra la suddetta somma assicurata ed il valore delle cose assicurate.
La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale della cosa danneggiata o al suo rimpiazzo con altra uguale o equivalente per caratteristiche prestazioni e rendimento.
Art. 65 - Assicurazione parziale
Conformemente a quanto previsto dall'art.1907 del codice civile, se dalle stime effettuate secondo quanto disposto dall'art. 64 "Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno", risulta che le somme assicurate dal presente contratto, prese ciascuna separatamente per fabbricati e contenuto, risultano inferiori all'effettivo valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, la Società risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello effettivo risultante al momento del sinistro.
Art. 66 - Parziale deroga alla proporzionale
A parziale deroga dell'art. 65 "Assicurazione parziale", si conviene tra le Parti che non si procederà all'applicazione dell'art.1907 del codice civile, riduzione proporzionale, nel caso in cui la differenza tra il valore delle cose assicurate, stimato al momento del sinistro, ed il totale dei valori delle cose rimaste illese, dei residui di quelle danneggiate e degli oneri fiscali non dovutiall'erario, non supera euro 5.000,00.
Se tale limite viene superato, si procederà all'applicazione della riduzione proporzionale, ai sensi dell'art. 1907 del codice civile, solo se la differenza tra il valore delle cose assicurate al momento del sinistro e la somma assicurata è superiore al 20% di quest'ultima.
In tal caso il disposto dell'art. 1907 del codice civile sarà operante per l'eccedenza rispetto a tale percentuale.
Rimane fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 67 "Limite di indennizzo".
Art. 67 - Limite di indennizzo
La Società è tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le Parti al momento della conclusione del contratto e indicata specificatamente sulla Scheda Tecnica di polizza, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile.
Art. 68 - Pagamento dell'indennizzo
Fermo quanto previsto dall'art. 64 "Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno", la
Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui è raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.
Art. 69 - Anticipo sugli indennizzi
Trascorsi 90 giorni dal momento del verificarsi del sinistro, l'Assicurato ha il diritto di ottenere dalla Società il pagamento di un anticipo, a titolo di acconto sull'indennizzo, pari al 50% dell'indennizzo minimo che dovrebbe essere pagato sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento, a condizione che non siano state sollevate e presentate per iscritto all'Assicurato contestazioni in merito all'indennizzabilità del sinistro stesso da parte della Società e che l'indennizzo complessivo raggiunga un importo pari ad almeno euro 100.000,00.
L'acconto sull'indennizzo dovrà essere erogato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'Assicurato. Nella determinazione dell'acconto non si terrà in considerazione il fatto che l'assicurazione sia stata stipulata in base al valore a nuovo.
L'Assicurato potrà in seguito richiedere un solo anticipo del supplemento di indennità. Tale anticipo sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta e dovrà essere erogato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'Assicurato.
L'importo totale dei due anticipi non potrà comunque essere superiore a euro 1.000.000,00,qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.
Il disposto del presente art. 69 è operante limitatamente ai sinistri afferenti Incendio e Altri Danni ai Beni.
Art. 70 - Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede a una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 2 mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.
ASSISTENZA
Garanzia base
Art. 71 - Oggetto della garanzia Assistenza
Con la garanzia Assistenza, la Società assicura, tramite l'intervento della Centrale Operativa, le prestazioni dei servizi assistenza indicate nei punti seguenti.
1. Invio di un idraulico in caso di emergenza
Qualora presso il fabbricato dell'Ente assicurato sia necessario un idraulico per un intervento 'emergenza, la Centrale Operativa provvede all'invio dello stesso, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera fino a un massimo di euro 150,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione nel proprio fabbricato o in quello dei vicini provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
b) mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.
Sono esclusi:
• per i casi a) e b) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, siano gli stessi collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrici, ecc.) o i sinistri dovuti a colpa grave dell'Assicurato, nonché i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'edificio;
• per il caso c) i sinistri dovuti a tracimazione da rigurgito di fogna e otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.
2. Interventi di emergenza per danni da acqua
Qualora a seguito di danni causati da spargimento d'acqua si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento del fabbricato e del relativo contenuto, la Centrale Operativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento fino a un massimo di euro 250,00 per sinistro.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.
Sono esclusi:
• per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrici, ecc.), i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato o dovuti a colpa grave dell'Assicurato;
• per il caso b), relativamente a sinistri dovuti a tracimazione per rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.
3. Invio di un elettricista in caso di emergenza
Qualora presso il fabbricato dell'Ente assicurato sia necessario un elettricista per mancanza di energia elettrica in tutti i locali del fabbricato, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvede all'invio di un elettricista, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera fino a un massimo di euro 150,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. Sono esclusi gli interventi dovuti a:
• corto circuito provocato da colpa grave dell'Assicurato;
• interruzione della fornitura dell'energia elettrica da parte dell'ente erogatore;
• guasti ai cavi di alimentazione dell'impianto elettrico posti a monte del contatore.
4. Invio di un fabbro in caso di emergenza
Qualora presso il fabbricato dell'Ente assicurato sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la
Centrale Operativa provvede all'invio dello stesso, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera
fino a un massimo di euro 150,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
• smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura, che rendano impossibile l'accesso ai locali del fabbricato;
• scasso di fissi e infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali del fabbricato.
5. Invio di un artigiano per interventi ordinari
Qualora presso il fabbricato dell'Ente assicurato sia necessario un artigiano per un intervento di riparazione o manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Centrale Operativa, se necessario, provvede all'invio di un artigiano.
Resta a totale carico dell'Assicurato il costo di uscita, manodopera, materiali e quant'altro necessario alla riparazione.
6. Invio di un sorvegliante
Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che abbiano colpito il fabbricato dell'Ente assicurato, la sicurezza dello stesso sia compromessa, la Centrale Operativa provvederà, su richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà un suo preposto per verificare e/o garantire lo stato di sicurezza del fabbricato dell'Assicurato.
La Società terrà a proprio carico le spese fino a un massimo di 72 ore e, in ogni caso, garantirà le tariffe concordate con l'istituto di vigilanza.
Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l'Assicurato avesse già contattato un proprio istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Centrale Operativa.
Art. 72 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni
1. O gni prestazione viene fornita fino a 3 volte per ciascun tipo, entro il periodo di durata annuale della garanzia.
2. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c. dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
d. abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
3. Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti del fabbricato interessate dall'intervento di assistenza.
4. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al servizio, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
5. La Società non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.
6. Il diritto dell'Assicurato nei confronti della Società si prescrive, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile, nel termine di due anni che decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
7. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di Xxxxx.
8. L'Assicurato deve prendere contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.
Salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro ed abbia provveduto in autonomia ad attivare prestazioni di assistenza senza previa autorizzazione da parte della Centrale Operativa.
Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.
9. La polizza è regolata dalla Legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
Art. 73 - Delimitazioni territoriali e di uso
La garanzia prestata con la presente polizza si intende operante per il fabbricato o porzione di fabbricato dell'Assicurato che deve essere:
• situato in Italia o nello Stato della Città del Vaticano o Repubblica di San Marino;
• adibito ad attività esercitata dall'Ente assicurato.
Art. 74 - Istruzioni per la richiesta di assistenza
• In caso di sinistro, per potere usufruire delle prestazioni assistenza, l'Assicurato dovrà contattare la Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.
• Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l'Assicurato può rivolgersi direttamente alla Centrale Operativa.
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:
Numero Verde
800-233412
(esclusivamente utilizzabile dall'Italia) oppure
+39 015 - 255.95.71 di Biella
(nel caso si trovi all'estero) Oppure, nell'impossibilità di telefonare, può inviare un telegramma a:
MAPFRE WARRANTY
Xxxxxx Xxxxxx, 00
00000 Xxxxxxx (Xxxxxx)
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. il tipo di assistenza di cui necessita;
2. nome e cognome;
3. numero di polizzapreceduto dalla sigla CREL;
4. ente contraente;
5. indirizzo del luogo in cui si trova;
6. il recapito telefonico al quale la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.
Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Centrale Operativa. La Società potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente
- ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la prestazione dell'assistenza; in ogni caso l'Assicurato dovrà inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
In ogni caso l'intervento dovrà essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A. SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, 00 - 00000 XXXXXX (XXXXXX)
TEL. 000 0 000 000 - FAX 000 0 000 000