PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA C
Capitolato speciale d’appalto
in ambito PNRR
Progetto definitivo
“Realizzazione di Polo Impiantistico per la lavorazione ed il recupero di Rifiuti da Prodotti Assorbenti per l’igiene della persona”
PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA C
NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DEI PRODOTTI ASSORBENTI AD USO PERSONALE
ID Progetto MTE11C_00000833 - CUP G52F22000700005
Soggetto attuatore:
ATO Toscana Costa Soggetto realizzatore: RetiAmbiente Spa
Responsabile del gruppo di progettazione
Xxxx.Xxx. Riccardo Tocchini
Progettisti
Dott. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx. Geol. Xxxxxxx Xxxxxxxx Per.Ind. Xxxxxxxx Xxxx’Xxxxxxx
Indice
CAPITOLO 1 Errore. Il segnalibro non è definito.
OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E CONTRATTO - VARIAZIONI
DELLE OPERE Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.1. 1 | OGGETTO DELL'APPALTO IN AMBITO PNRR | Errore. Il segnalibro non è definito. |
Art.1. 2 | FORMA DELL'APPALTO | Errore. Il segnalibro non è definito. |
Art.1. 3 | AMMONTARE DELL'APPALTO | Errore. Il segnalibro non è definito. |
Art.1. 4 | AFFIDAMENTO E CONTRATTO | Errore. Il segnalibro non è definito. |
Art.1. 5 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPEREErrore. Il segnalibro non è definito. Art.1. 6 MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONEErrore. Il segnalibro non è definito. CAPITOLO 2 Errore. Il segnalibro non è definito.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTOErrore. Il segnalibro non è definito.
Art.2. 1 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE
Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.2. 2 Errore. Il segnalibro non è definito.
PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.2. 3 Errore. Il segnalibro non è definito.
PRINCIPIO DEL DNSH Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.2. 4 Errore. Il segnalibro non è definito.
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZEErrore. Il segnalibro non è definito.
Art.2. 5 Errore. Il segnalibro non è definito.
QUALIFICAZIONE Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.2. 6 Errore. Il segnalibro non è definito.
ESECUZIONE DEI LAVORI NEL CASO DI PROCEDURE DI INSOLVENZAErrore. Il segnalibro non è
definito.
Art.2. 7 Errore. Il segnalibro non è definito.
PROGETTAZIONE DEFINITVA ED ESECUTIVA Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.2. 8 Errore. Il segnalibro non è definito.
VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE E VALIDAZIONE Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.2. 9 Errore. Il segnalibro non è definito.
DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONEErrore. Il segnalibro non è definito.
Art.2. 10 Errore. Il segnalibro non è definito.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.2. 11 Errore. Il segnalibro non è definito.
GARANZIA PROVVISORIA Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.2. 12 Errore. Il segnalibro non è definito.
GARANZIA DEFINITIVA Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.2. 13 Errore. Il segnalibro non è definito.
COPERTURE ASSICURATIVE Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.2. 14 Errore. Il segnalibro non è definito.
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.2. 15 Errore. Il segnalibro non è definito.
CONSEGNA DEI LAVORI Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.2. 16 Errore. Il segnalibro non è definito.
PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - CRONOPROGRAMMA - PIANO DI QUALITÀErrore. Il
segnalibro non è definito.
Art.2. 17 Errore. Il segnalibro non è definito.
ATTIVITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.2. 18 Errore. Il segnalibro non è definito.
RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.2. 19 Errore. Il segnalibro non è definito.
PENALI Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.2. 20 Errore. Il segnalibro non è definito.
SICUREZZA DEI LAVORI Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.2. 21 Errore. Il segnalibro non è definito.
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARIErrore. Il
segnalibro non è definito.
Art.2. 22 Errore. Il segnalibro non è definito.
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.2. 23 Errore. Il segnalibro non è definito.
CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.2. 24 Errore. Il segnalibro non è definito.
ULTIMAZIONE LAVORI – COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVOErrore. Il segnalibro non è definito.
Art.2. 25 Errore. Il segnalibro non è definito.
ATTIVITA’ DI AVVIAMENTO Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.2. 26 Errore. Il segnalibro non è definito.
COLLAUDO TECNICO PRESTAZIONALE Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.2. 27 Errore. Il segnalibro non è definito.
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATOREErrore. Il segnalibro non è definito.
Art.2. 28 Errore. Il segnalibro non è definito.
INADEMPIMENTI E PENALI Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.2. 29 Errore. Il segnalibro non è definito.
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.2. 30 Errore. Il segnalibro non è definito.
PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONEErrore. Il segnalibro non è definito.
Art.2. 31 Errore. Il segnalibro non è definito.
RINVENIMENTI Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.2. 32 Errore. Il segnalibro non è definito.
BREVETTI DI INVENZIONE Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.2. 33 Errore. Il segnalibro non è definito.
GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.2. 34 Errore. Il segnalibro non è definito.
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E CLAUSOLE DI REVISIONEErrore. Il segnalibro non è
definito.
Art.2. 35 Errore. Il segnalibro non è definito.
OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI Errore. Il segnalibro non è definito. CAPITOLO 3 Errore. Il segnalibro non è definito.
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORIErrore. Il segnalibro non è definito. Art.3. 1 Errore. Il segnalibro non è definito.
NORME GENERALI Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.3. 2 Errore. Il segnalibro non è definito.
MATERIALI A PIÈ D'OPERA Errore. Il segnalibro non è definito. CAPITOLO 4 Errore. Il segnalibro non è definito.
QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI Errore. Il segnalibro non è definito. Art.4. 1 Errore. Il segnalibro non è definito.
NORME GENERALI - IMPIEGO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALIErrore. Il segnalibro non è definito.
Art.4. 2 Errore. Il segnalibro non è definito.
MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.4. 3 Errore. Il segnalibro non è definito.
PRODOTTI PER ASSORBIMENTO ACUSTICO Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.4. 4 Errore. Il segnalibro non è definito.
PRODOTTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO Errore. Il segnalibro non è definito. CAPITOLO 5 Errore. Il segnalibro non è definito.
IMPIANTISTICA Errore. Il segnalibro non è definito. Art.5. 1 Errore. Il segnalibro non è definito.
GLI IMPIANTI Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.5. 2 Errore. Il segnalibro non è definito.
COMPONENTI DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL'ACQUAErrore. Il segnalibro non è definito.
Art.5. 3 Errore. Il segnalibro non è definito.
ESECUZIONE DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL'ACQUAErrore. Il segnalibro non è definito.
Art.5. 4 Errore. Il segnalibro non è definito.
IMPIANTO DI SCARICO ACQUE USATE Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.5. 5 Errore. Il segnalibro non è definito.
IMPIANTI DI ADDUZIONE GAS Errore. Il segnalibro non è definito. CAPITOLO 6 Errore. Il segnalibro non è definito.
IMPIANTI ELETTRICI Errore. Il segnalibro non è definito. Art.6. 1 Errore. Il segnalibro non è definito.
CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEI MATERIALI Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.6. 2 Errore. Il segnalibro non è definito.
ESECUZIONE DEI LAVORI Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.6. 3 Errore. Il segnalibro non è definito.
VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA DEGLI IMPIANTI Errore. Il segnalibro non è definito. CAPITOLO 7 Errore. Il segnalibro non è definito.
IMPIANTO ANTINCENDIO - OPERE PER LA PREVENZIONE INCENDIErrore. Il segnalibro non è
definito.
CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEI MATERIALI - ESECUZIONE DEI LAVORI - VERIFICHE E
PROVE IN CORSO D'OPERA DEGLI IMPIANTI Errore. Il segnalibro non è definito. Art.7. 1 Errore. Il segnalibro non è definito.
Generalità Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.7. 2 Errore. Il segnalibro non è definito.
Sistemi Rivelazione Incendi presenti nelle macchine Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.7. 3 Errore. Il segnalibro non è definito.
Segnalatori di Allarme Errore. Il segnalibro non è definito. CAPITOLO 8 Errore. Il segnalibro non è definito.
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVOROErrore. Il segnalibro non è definito. Art.8. 1 Errore. Il segnalibro non è definito.
ALTRI SISTEMI COSTRUTTIVI Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.8. 2 Errore. Il segnalibro non è definito.
STRUTTURE IN ACCIAIO Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.8. 3 Errore. Il segnalibro non è definito.
OPERE DA LATTONIERE Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.8. 4 Errore. Il segnalibro non è definito.
OPERE DI TINTEGGIATURA, VERNICIATURA E COLORITURAErrore. Il segnalibro non è definito.
CAPITOLO 1
OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE
Art.1. 1 OGGETTO DELL'APPALTO IN AMBITO PNRR LINEA DI FINANZIAMENTO E ANAGRAFICA DELL'INVESTIMENTO:
• Titolo Misura: I1.1: Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti
• Missione: M2C1
• Intervento: Realizzazione di Polo Impiantistico per la lavorazione ed il recupero di Rifiuti da Prodotti
Assorbenti per l’igiene della persona
La Stazione appaltante è stata ammessa al finanziamento per l'intervento in epigrafe individuato rientrando lo stesso nell'Investimento ID Progetto MTE11C_00000833 - CUP G52F22000700005 nell'ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
L'appalto ha per oggetto il servizio di progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: Realizzazione di Polo Impiantistico per la lavorazione ed il recupero di Rifiuti da Prodotti Assorbenti per l’igiene della persona
Ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 36/2023 sono compresi nell'appalto la progettazione esecutiva ed i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Affidatario dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
Sono altresì compresi, se recepiti dalla stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’eventuale offerta tecnica presentata dall’affidatario, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante.
L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Affidatario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
I lavori come sopra individuati, devono garantire la conformità al principio del DNSH (Do No Significant Harm) in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza.
L'Intervento dell'Investimento in questione rientra nel:
REGIME - 2: rispetta il principio del DNSH e non arreca danno significativo all'ambiente
Pertanto, per l'attuazione dei lavori oggetto del presente appalto si utilizzeranno le seguenti Schede Tecniche:
Scheda Tecnica n. 5 Interventi edili e cantieristica generica
Scheda Tecnica n. 9 Acquisto di veicoli
Scheda Tecnica n. 17 Impianti di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi Scheda Tecnica n. 29 Raccolta e trasporto di rifiuti in frazione separata alla fonte
Le schede tecniche sono una sintesi delle informazioni operative e normative che identifichino i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH, per le attività che fanno parte degli interventi previsti dal Piano, incluse le eventuali caratteristiche di acquisto e le scelte sulle forniture.
Le schede tecniche, pertanto, identificano gli elementi di verifica dei vincoli DNSH, differenziandoli, ove applicabile, tra quelli ante-operam a quelli post-operam.
Le schede sopra menzionate contengono tutte le indicazioni utili per garantire il soddisfacimento del principio del DNSH e pertanto l'Appaltatore si impegna a seguirle in maniera precisa e puntale.
La raccolta e la conservazione di tutti gli elementi di verifica è un aspetto importante in quanto permette, in caso di verifica all’Investimento in oggetto, di dimostrare la “sostenibilità ai criteri ambientali EU” dell’intervento, senza ricorrere ad altre interpretazioni.
Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo
all’intervento è B2B14FB8B5 e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è G52F22000700005.
Art.1. 2 FORMA DELL'APPALTO
Il presente appalto è dato a: A corpo con offerta a Unico Ribasso
Nell’appalto a corpo il corrispettivo consiste in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita globalmente all’opera nel suo complesso ovvero alle Categorie (o Corpi d'opera) componenti.
Nell’appalto a misura, invece, il corrispettivo consiste nell’individuazione di un prezzo per ogni unità di misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantità eseguite di lavorazione o di opera. Pertanto, l’importo di un appalto a misura risulta variabile.
In linea generale, si hanno i seguenti criteri di offerta in base alla tipologia di appalto:
Tipo di appalto | Criteri di offerta |
A MISURA | Offerta con unico ribasso |
Offerta a prezzi unitari | |
A CORPO | Offerta con unico ribasso |
Offerta a prezzi unitari | |
A CORPO E MISURA | Offerta a prezzi unitari |
Nell’ambito della contabilizzazione di tali tipologie di appalto possono comunque contemplarsi anche eventuali somme a disposizione per lavori in economia, la cui contabilizzazione è disciplinata dal successivo articolo Norme Generali per la misurazione e valutazione dei lavori.
L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è sintetizzato come segue:
Quadro economico di sintesi | |
a) Per lavori a CORPO | Euro 12.698.668 |
Numero Rev. 03 | Emissione del 05/07/2024 | Pag.7 di 131 |
b) Per lavori a MISURA | |
c) Per lavori in ECONOMIA | |
Totale dei Lavori | Euro 12.698.668 |
di cui per costi della sicurezza | Euro 258.320 |
La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'art. 41, c. 13 e 14 del d.lgs. 36/2023., per un totale di: 954.390.
Art.1.2. 1 QUADRO ECONOMICO GENERALE
n. | Descrizione | importo |
1 | a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) | |
2 | A misura | |
3 | A corpo | 12.698.668 |
4 | In economia | |
5 | ------------------------------- | |
6 | Sommano | 12.698.668 |
7 | ------------------------------- | |
8 | a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) | |
9 | A misura | |
10 | A corpo | 258.320 |
11 | In economia | |
12 | ------------------------------- | |
13 | Sommano | 258.320 |
14 | ------------------------------- | |
15 | b) Somme a disposizione della stazione appaltante per: | |
16 | b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura | 70.000 |
17 | b2) Xxxxxxx accertamenti e indagini | 9.704 |
18 | b3) Allacciamenti a pubblici servizi | 5.000 |
19 | b4) Imprevisti | 190.000 |
20 | b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | |
21 | b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali | |
22 | b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità | 479.695 |
23 | b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione | 31.228,89 |
24 | b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa | 20.000 |
25 | b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | 3.500 |
26 | b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico | 131.396 |
27 | b12) Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico | 0 |
28 | b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità | 53.341,11 |
29 | b14) Costi per l’elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale | |
30 | b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge | 1.425.147 |
31 | ------------------------------- | |
32 | Sommano | 2.419.012,10 |
33 | =============== | |
34 | TOTALE | 15.117.680,10 |
35 | =============== |
Art.1. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo complessivo dei lavori ammonta ad Euro 12.698.668 (Euro dodicimilioniseicentonovantottomilaseicentosessantotto), di cui per la sicurezza (non soggetti a ribasso), ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 81/2008, di Euro 258.320 (Euro duecentocinquantottomilatrecentoventi).
Sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell’intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’asta, i maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento.
L'operatore economico indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale, così come richiesto dall’art. 108, c. 9, del d.lgs. 36/2023.
Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:
a) CATEGORIA PREVALENTE
Cod. | Descrizione | Importo (Euro) | ||
in cifre | in lettere | % | ||
OS14 | Impianti di smaltimento e recupero rifiuti | 12 698 668,00 € | dodicimilioniseicentossessantotto/00 | 100,00 |
Restano esclusi dall'appalto i lavori che la stazione appaltante si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.
Art.1. 4 AFFIDAMENTO E CONTRATTO
Divenuta efficace l’aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del d.lgs. 36/2023, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, il contratto viene stipulato i successivi 60 giorni, anche in pendenza di contenzioso, salvo diverso termine:
1. previsto nel bando o nell’invito a offrire;
2. nell’ipotesi di differimento concordato con l’aggiudicatario e motivato in base all’interesse della stazione appaltante o dell’ente concedente;
3. nel caso di ricorso e a seguito di notificazione dell'istanza cautelare, il contratto non può essere stipulato nei termini sopra indicati, fino a quando non sarà pubblicato il provvedimento cautelare di primo grado o il dispositivo o la sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare (art. 18 c. 2, lett. a) e c. 4 del codice);
Il contratto, in ogni caso, non viene stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:
1. di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
2. nel caso di ricorso e a seguito di notificazione dell'istanza cautelare, il contratto non può essere stipulato nei termini sopra indicati, fino a quando non sarà pubblicato il provvedimento cautelare di primo grado o il dispositivo o la sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare (art. 18 c. 2, lett. a) e c. 4 del codice);
Se il contratto non viene stipulato nei termini sopra indicati, per fatto imputabile alla stazione appaltante,
l’aggiudicatario può sciogliersi da ogni vincolo contrattuale o far constatare il silenzio inadempimento mediante atto notificato. In tal caso all’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
L'aggiudicazione può essere sempre revocata nel caso di mancata stipula del contratto nel termine fissato
per fatto imputabile all’aggiudicatario.
Laddove previsto, il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito negativo della sua
approvazione, da effettuarsi entro 30 giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.
Al momento della stipula del contratto l'appaltatore è tenuto a versare un'imposta da bollo di euro 500 euro. Il valore dell'imposta di bollo è determinato dalla tabella A dell'allegato I.4 del codice, di seguito riportata.
Fascia di importo contratto (valori in euro) | Imposta (valori in euro) |
< 40.000 | esente |
≥ 40.000 < 150.000 | 40 |
≥ 150.000 < 1.000.000 | 120 |
≥ 1.000.000 < 5.000.000 | 250 |
≥ 5.000.000 < 25.000.000 | 500 |
≥ 25.000.000 | 1000 |
Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, nei casi di inerzia del RUP, il responsabile o l'unità organizzativa di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare del potere sostitutivo, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. In questi casi al momento della stipulazione, il contratto diviene immediatamente efficace.
In ogni caso, resta facoltà dell'aggiudicatario, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto se la stipulazione dello stesso non avviene nel termine fissato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
Art.1. 5 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6.
Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere con l'indicazione della località ove dovrà realizzarsi e le principali dimensioni:
La stazione appaltante intende realizzare all'interno di un immobile a destinazione artigianale industriale attualmente dismesso sito nella zona industriale denominata Salanetti nel comune di Capannori provincia di
Lucca e più precisamente in Via dei Pistoi una linea di trattamento e recupero rifiuti. L'immobile e le aree di pertinenza saranno oggetto di opere di ristrutturazione ed ampliamento comprese in apposita gara distinta. L'impianto di trattamento per rifiuti da prodotti assorbenti per l’igiene della persona (PAD) dovrà avere una capacità di trattamento minima pari a 1.500 kg/h e dovrà essere in grado di garantire il recupero di materie prime seconde in uscita che rispettino la normativa specifica End of Waste per i prodotti assorbenti con determinati consumi energetici e con minimo impatto sull'ambiente circostante in termine di emissioni
La linea di trattamento oggetto del presente capitolato che sarà installata nei locali sopra descritti sarà composta dalle seguenti parti:
1 - nastro trasportatore per alimentazione coclea reattore, larghezza 600 mm, lunghezza 8600 mm realizzato in acciaio in inox 304 lavabile e sanificabile, completo di struttura di sostegno, rulli antiolio - antigrasso, carter di protezione e contenimento e motore di trazione a doppio senso di marcia di potenza 3 kW;
2 - sistema accumulo e dosaggio rifiuti da prodotti assorbenti per la persona usati, costituito da camera cubica capacità 80 m3, con dimensioni pari 3.000 mm di larghezza utile, bocca di scarico altezza 3.800 mm, lunghezza
14 m, il tutto costruito con struttura in acciaio al carbonio con doppia vernice epossidica con nastro trasportatore 12.000 mm e largo 3.000 mm dotato di chiusura ermetica, con serranda superiore per chiusura bocca di caricamento, porta di scarico frontale automatica con tappeto dosatore ad alto grip;
3 - nastro trasportatore tipo redler per scarico reattore farmaci, realizzato in struttura acciaio inox 304, lavabile, carterizzato, larghezza tappeto 600 mm, lunghezza pari a 4.500 mm dotato di listelli in polizzene e completo di motore di trazione di potenza elettrica 7,5 kW;
4 - autoclave di sterilizzazione composto da corpo reattore cilindrico diametro 1.800 mm lunghezza 8.500 mm con anelli di rotolamento e spire interne tutto realizzato in AISI304, camera di processo rivestita di un materiale antiaderente resistente all’usura e alla temperatura per limitare l’adesione del materiale sulle pareti dell’autoclave, completo di camicia riscaldata esterna alla camera di processo, sistema di rotolamento con motorizzazione su singolo rullo, rulli con lubrificazione automatica a grafite. Completo di giunto di snodo. Pressione massima camera di processo full vacuum 3 bar, pressione massima camicia 6 bar collaudo PED.Capacità di contenimento pari a 1.500 kg di PAP macinati;
5 - coclea mobile per caricamento autoclavi/reattore farmaci con capacità di movimento in avanzamento e ritorno tramite motore di traslazione di potenza pari a 1,5 kW, composta da coclea DN500 lunghezza pari 6.500 mm con cassa stagna in AISI 304 rivestita internamente con lastre di polietilene antiusura con scarico materiale frontale, coperchio rimovibile in AISI304, motorizzazione con motoriduttore assiale di potenza 5 kW;
6 - condensatore vapore di contatto composto da scambiatore a fascio tubiero verticale realizzato con tubi corrugati internamente e connessioni al processo, costruito in acciaio AISI304 e montato su serbatoio raccolta condensato di capacità pari a 1 m3;
7 - pompa a vuoto composta da basamento in acciaio al carbonio, corpo in ghisa e girante in acciaio AISI304 completa di serbatoio acqua anello liquido, filtro acqua, scambiatore a fascio tubiero di raffreddamento, valvolame, strumentazione di controllo, di potenza pari a 37 kW e capacità di vuoto fino a 0,95 bar;
8 - reattore abbattimento farmaci composto corpo reattore cilindrico diametro 1.800 mm lunghezza 8.500 mm con anelli di rotolamento e spire interne tutto realizzato in AISI304. completo di sistema di rotolamento del corpo reattore con motorizzazione su singolo rullo, rulli con lubrificazione automatica a grafite. Capacità di contenimento pari a circa 1.500 kg di PAP macinati;
9 - scambiatore di recupero energetico composto da scambiatore a fascio tubiero verticale con tubi corrugati internamente con tramogge di convogliamento flusso, realizzato in acciaio AISI304, carcassa rettangolare per il convogliamento dell’aria di processo verso l'essiccatore costruita in acciaio AISI304;
10 - serbatoio di recupero condensa di non contatto composto da corpo da capacità 500 litri e attacchi al processo in acciaio AISI304;
11 - skid valvole vapore e condensa autoclave, composto da skid in acciaio al carbonio verniciato, completo di valvole di processo di vuoto, valvole di processo vapore, valvole di sicurezza della camera, sistemi di controllo di processo e di sicurezza previsti dalla normativa;
12 - skid riscaldamento camicia autoclave composto da skid in acciaio al carbonio verniciato, completo di vaso di espansione della camicia collaudato PED, scambiatore di riscaldamento acqua surriscaldata camicia, valvole vapore, valvole di sicurezza della camicia e tutti i sistemi di controllo di processo e di sicurezza previsti dalla normativa. Completo di pompa circolazione di potenza pari a 5 kW;
13 - skid di preparazione componenti abbattimento farmaci composto da skid in acciaio al carbonio verniciato completo di n°2 serbatoi di capacità 500 litri in acciaio AISI304 con agitatore meccanico con motoriduttore montati su celle di pesatura per il controllo del peso, N°1 pompa di carico componenti da cisterna per ogni serbatoio agitato, N°1 pompa di pompaggio componenti all'interno del reattore abbattimento farmaci, valvole pneumatiche e strumentazione di controllo. Completo di pompa dosaggio reagenti di potenzialità pari 7,5 kW e
n.2 pompe di carico prodotti da miscelare di potenza pari a 3 kW;
14 - buffer composto da corpo reattore cilindrico diametro 1.800 mm lunghezza 6.000 mm con anelli di rotolamento e spire interne tutto realizzato in acciao AISI304. Completo di sistema di rotolamento corpo reattore con motorizzazione su singolo rullo, rulli con lubrificazione automatica a grafite. Dotato di capacità di contenimento pari a 1500 kg di PAP macinati;
15 - essiccatore a nastri composto da 5 nastri essiccatori sovrapposti a letto flussato con carcassa in acciaio AISI3004, rullo motrice gommato e motorizzazione esterna, completo di nastri in poliestere antistatici di dimensioni 2.000 x 9.000mm, motorizzazione indipendentemente per ogni singolo nastro e di sistema di centratura e controllo del nastro. Dotato di strumentazione di controllo del processo e di un collettore antincendio montato al suo interno, finito esternamente con coibentazione;
16 - nastro deferrizzatore di larghezza pari a 500 mm e lunghezza pari a 3.000 mm, composto da carcassa in acciaio AISI304, rullo motrice gommato e motorizzazione esterna, nastro in poliestere/PVC e sistema magnetico. Dotato di motore di trazione di potenza 0,55 kW;
17 - coclea di carico separatore plastica/ fibra composta da coclea DN400 lunghezza pari a 6.000 mm con carcassa stagna in Hardox 600 verniciato, motorizzazione esterna, coperchio di chiusura rimovibile in acciaio al carbonio verniciato con motore di rotazione di potenza pari a 4 kW;
18 - separatore plastica/fibra dotato di coclea di estrazione cellulosa composto da carcassa principale in acciaio al carbonio verniciato, porte di ispezione e pulizia con sistema di sicurezza a ritenzione magnetica SIL2, tramoggia di scarico cellulosa in acciaio AISI304 dotata di coclea di estrazione sul fondo, rotore e griglia adeguatamente dimensionate con motorizzazione esterna e collegamento a cinghie. Completo di collettore antincendio interno, scambiatore di preriscaldamento aria in ingresso, strumentazione di controllo processo e motore di movimentazione di potenza pari a 45 kW;
19 - serbatoio di raccolta condense di contatto e condense provenienti dall'impianto di trattamento aria di capacità pari a 10 m3 realizzato in acciaio AISI304;
20 - trituratore industriale monorotore dotato di spintore idraulico automatico con corsa di 1200mm per la gestione dell’alimentazione, camera di macinazione 1195x1250mm, rotore di taglio d. 400mm con n.91 utensili intercambiabili, velocità di rotazione 80rpm, due supporti griglia apribile manualmente con griglia di 40mm diametro, motore elettrico potenza 75 kW;
21 - nastro trasportatore di tipo redler installato per lo scarico del materiale dall'autoclave, realizzato in acciaio inox lavabile e sanificabile, larghezza tappeto 600 mm lunghezza 6.000, dotato di listelli in polizzene e movimentato mediante motore di potenza elettrica pari a 7,5 kW;
22 - nastro trasportatore di tipo redler realizzato in acciaio inox lavabile e sanificabile, larghezza tappeto 1.000 mm lunghezza 6.000, dotato di listelli in polizzene e movimentato mediante motore di potenza elettrica pari a 7,5 kW;
23 - generatore d’aria surriscaldata del tipo diretto, idoneo per riscaldare aria con temperatura max. 130 °C, completo di bruciatore in vena d’aria per gas metano del tipo modulante con camera di combustione coibentata, portata 55.000 m3/h. Completo di misuratore consumo gas, sonde di controllo processo e sicurezza potenza termica 1.480 kW;
24 - ventilatore aria processo essiccatore funzionante per accoppiamento diretto realizzato in lamiera acciaiosa dello spessore di 40/10. Verniciatura con una mano di antiruggine epossidica e una mano di smalto sintetico. Completo di: girante bilanciata staticamente e dinamicamente, premistoppa su mozzo girante e motore asincrono trifase portata utile pari a 55.000 m3/h potenza 90 kW velocità di rotazione 1.475 giri/minuto pressione utile 4.200 Pa in premente;
25 - estrusore per film di plastica riciclata (PP e PE), portata oraria 200- 300 kg/h. Completo di nastro di carico, larghezza 475 mm, metal detector sensibilità (Fe almeno 1,2 mm , N Fe almeno 1,8 mm), densificatore plastica di potenza 90 kW, velocità rotazione variabile con inverter. Dotato di prima vite di fusione plastica 80 - 105 mm, di potenza 90 kW, 120 - 150 rpm, rapporto L/D 24, filtro automatico, grado filtrazione 500 - 1.000 micron, pressione max almeno 280 bar, area filtrazione 1.570 cm2. Completo di sistema di degasaggio con pompa vuoto 5 kW. Seconda vite 80 - 105 mm,30 kW, rapporto L/D 16, granulatore water ring, separatore acqua/granulo, centrifuga con potenza di 3 kW;
26 - forno pulizia per i setti filtranti filtro estrusore o filiere. Funzionamento automatico senza assistenza continua operatore, potenza elettrica 9 kW, tempo pulizia 30 - 60 minuti;
27 - sistema deodorizzatore granuli plastica estrusa completo di sistema di caricamento e scarico su big bags automatico. Portata minima 300 kg/h;
28 - sistema di stoccaggio plastica pre estrusore. Costituito da un silos di stoccaggio capacità 13 m3, dotato di sistema di agitazione in continuo con motore di movimentazione di potenza pari a 2,5 kW, coclea di dosaggio su nastro carico estrusore movimentata da motore di potenza 3 kW;
29 - pressa cellulosa a 3 legature, spinta lavoro 30 t, dimensione balla 60 x 80 x Var cm, potenza 11 kW, produzione oraria minima 3 t/h;
30 - sistema trasporto e stoccaggio fibra di cellulosa e SAP e plastica, costituito da tubazioni di collegamento alle utenze, n.3 ventilatori, n.3 cicloni e n.3 valvole a stella con portata per singolo ventilatore pari a 3.000 m3/h, completo di sistema di tubazioni di raccolta con diametro 200 mm realizzate in lamiera d'acciaio AISI 304, tipologia saldata, spessore 20/10, con punti di ispezione e pulizia ogni 15 metri circa, collegamenti equipotenziali e staffaggio alla struttura esistente. Completo di cicloni di diametro 800 mm, spessore 30/10 completi di struttura di sostegno, valvole a stella diametro 600 mm con motori di potenza pari a 2,2 kW, ventilatore 11 kWa 2.950 giri al minuto in grado di garantire una pressione 5.473 Pa;
31 - impianto trasporto con filtrazione aria polverosa, proveniente da trasporto e stoccaggio plastica e fibra di cellulosa più SAP. Costituito da tubazioni di collegamento tra apparecchiatura e utenze, filtro a maniche autopulente ad aria compressa di portata pari a 20.000 m3/h, dimensioni 6.800 x 2.400 mm, altezza 4.800 mm circa, con pannelli in lamiera zincata di spessore 20- 30-40/10, tetto pedonabile, portelli estrazioni calze dall'alto, completo di N° 252 maniche filtranti in tessuto agugliato in poliestere antistatico con cestelli portamaniche. Completo di serbatoio aria compressa, elettrovalvole diametro 1 '' a rapida apertura per pulizia maniche, camera di calma, n. 3 dischi di rottura, valvola a stella diamentro 600 mm, potenza del motore di trazione pari a 2,2 kW, perdita di carico 700 Pa, superficie filtrante 278 m2 circa completo di ventilatore filtro con portata pari a 20.000 m3/h, pressione 3.650 Pa,di potenza pari a 37 kW, funzionante con una velocità di rotazione pari a 1.475 rpm;
32 - skid dosaggio profumo per fibra di cellulosa e SAP composto da skid in acciaio al carbonio verniciato, completo di sistema di dosaggio profumo con ugelli spruzzatori, compreso onere per la fornitura di tutti i sistemi di controllo di processo e di sicurezza previsti dalla normativa. Completo di pompa circolazione di potenza pari a 3 kW;
33 - compressore aria di servizio di potenza pari a 22 kW, capacità di produzione minima pari a 200 m3/h, pressione di esercizio minima 7,5 bar, completo di serbatoio d'accumulo pari a 2000 litri ed essiccatore aria (classe aria 3.4.4 ISO 8375-1), completo di rete di distribuzione aria compressa
34 - quadro elettrico di automazione e controllo impianto composto da interruttori magnetotermici, fusibili, sezionatori di potenza, sicurezze motori, morsettiere, inverter, PLC, schede I/O, touch panel o PC per interfaccia uomo/macchina adeguato al controllo generale del funzionamento dell'impianto;
35 - centrale termica composta da: caldaia a tre giri di fumo, dimensionata per sopperire a carichi impulsi di vapore da autoclave durante fase di sterilizzazione con cuscino vapore maggiorato, potenza bruciatore 1.387 kW, produzione vapore 2.000 kg/h, dotata di economizzatore e kit per esonero 72 h, completa di sistema di trattamento acqua mediante addolcitore di capacità di trattamento pari a 200 l/h, con sistema blow down vessel 500 l, completa di serbatoio condense con iniezione di vapore;
36 - sistema generazione e distribuzione acqua fredda di processo composto da Chiller per installazione da esterno di potenza pari a 105 kW, con produzione frigorifera 270 kWf, per acqua di processo ad una temperatura 7 -10 °C, completo di serbatoio accumulo acqua fredda 10.000 litri, pompa rilancio verso impianto di trattamento di potenza pari a 15 kW, pompa di alimentazione estrusore portata di 20.000 l/h, completa di sonda di pressione, prevalenza max 35 m e potenza 4 kW;
37 - impianto aspirazione e trattamento aria umida composto da due linee di trattamento indipendenti costituite ciascuna da n.1 aspiratore a media pressione, funzionante per accoppiamento a trasmissione. Parti a contatto realizzate in acciaio AISI 304, parti non a contatto in acciaio S235JR, basamento in acciaio da costruzione S235JR con giunti antivibranti, girante bilanciata staticamente e dinamicamente, premistoppa su mozzo girante, monoblocco/ supporti, pulegge cinghie trapezoidali, carter di protezione trasmissione e motore asincrono trifase per una portata pari a 75.000 m3/h con una prevalenza di 3.000 Pa ed una potenza di 130/160 kW; 1.176 giri/minuto, collegata a n. 2 Scubber in polipropilene funzionanti in linea di diametro 2,9 m, altezza 8 metri entrambi a letto flottante singolo stadio o n. 1 Scrubber doppio in polipropilene funzionante in linea di diametro; corpi di riempimento sfere di plastica di cui il primo di tipo venturi. Completi di n.2 pompe di ricircolo liquido 7,5 kW, centralina misure pH e pompa dosaggio additivi. Compreso ogni onere per fornitura e posa in opera di ciminiera autoportante avente diametro 1.900 mm e altezza 15 m da terra realizzata in lamiera nera dello spessore di 30-40/10, zincata a caldo completa di basamento con n.1 piastra di base forata per imbullonare i tirafondi di ancoraggio, opportunamente rinforzata con piatti in ferro saldati verticalmente; N.1 Porta ispezione imbullonata;N.1 Tubo da 2” per scarico condense posto alla base del camino; N.2 tronchetti per raccordo ai ventilatori delle opportune dimensioni dello spessore di 40/10; il tutto corredato da bulloneria di assemblaggio, flange, pezzi speciali e N.2 bocchettoni di prelievo: Velocità di espulsione 14,7 m/s per una portata complessiva pari a 150.000 m3/h;
38 - sistemi di protezione attiva per impianto antincendio a protezione delle diverse apparecchiature facenti parte della linea di trattamento e riciclo, composto da N° 53 sensori di rilevazione fiamma e scintilla idoneamente installati sulle diverse parti della linea oggetto di rischio di innesco, N° 10 termovelocimetrici posti a protezione dell'essiccatore, dei separatori plastica / fibra, dei cicloni trasporto materiali e del filtro a secco, completi di N° 4 pulsanti manuali uniformemente distribuiti sulla linea di impianto e collegati a N° 2 sirene e N° 2 avvisatori ottici di allarme.
Art.1. 6 MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE
Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023, viene modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento se:
a. le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali (anche in clausole di opzione);
b. si rendono necessari lavori supplementari non inclusi nell’appalto iniziale per i quali un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, o comporti notevoli disagi o un incremento dei costi per la stazione appaltante – in questo caso il contratto può essere modificato solo se l’aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive);
c. si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltate denominate varianti in corso d’opera. Rientrano in queste circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti – in questo caso il contratto può essere modificato solo se l’aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive);
d. un nuovo contraente sostituisce l’aggiudicatario dell’appalto nel caso di:
• modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara;
• successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie dell’aggiudicatario, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del codice (salvo art. 124 del codice);
• assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante nei confronti dei suoi subappaltatori.
e. il valore della modifica è al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice;
f. il valore della modifica è < 15 % del valore iniziale del contratto.
g. le modifiche non sono sostanziali.
Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall’ordinamento della stazione appaltante, senza necessità di procedere ad una nuova procedura di affidamento e purché la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.
Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dell’importo contrattuale, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non può far valere la risoluzione del contratto.
Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell’art. 9 del codice e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l’adeguamento del contratto all’equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell’obbligo di rinegoziazione.
Nei casi di modifica del contratto previsti alle lettere b) e c), la stazione pubblica un avviso di intervenuta
modifica sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L’avviso contiene le informazioni di cui all’allegato II.16 del
codice, ed è pubblicato conformemente all'art. 84.
Il RUP comunica e trasmette all'ANAC le modifiche o varianti in corso d'opera del contratto individuati. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'art. 222 del codice. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall’allegato II.14 del codice, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 222, c. 13 del codice.
Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
• desumendoli dai prezzari di cui all’art. 41 del codice, ove esistenti;
• ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal RUP.
Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.
Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
CAPITOLO 2
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
Art.2. 1 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI
DISPOSIZIONI DI LEGGE
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Disciplinare di Gara.
Le attività oggetto d'appalto si svolgeranno in conformità a quanto stabilito dalla normativa europea e nazionale.
L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di pulizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.
È tenuto, altresì, all'osservanza del:
• Regolamento UE 852/2020;
• Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (PNRR);
• Comunicazione della Commissione Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza 2021/C 58/01;
• Guida Operativa relativa al rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH);
• DL 77/2021 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con modificazioni in Legge 108/2021;
• D.Lgs. 36/2023.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.
Art. 2.2
PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA
Le attività oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto soddisfano le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere oltre a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norma per il diritto al lavoro dei disabili) e all'art. 47 (Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRRe PNC), DL 77/2021, convertito con modificazioni nella L 108/2021.
Al riguardo l'appaltatore ha presentato regolare:
• copia dell'ultimo rapporto relativo alla situazione del personale maschile e femminile, ai sensi dell'art. 46 DLgs 198/2006, conforme a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
• dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, attestante la regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nel rispetto degli obblighi previsti dalla L 68/1999.
Oppure
L'appaltatore avendo un'impresa con numero pari o superiore a 15 dipendenti, si impegna a produrre a questa Stazione Appaltante entro il termine di sei mesi dalla conclusione del contratto:
• una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile. La predetta relazione dovrà essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
• una dichiarazione che dovrà contestualmente essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali, a firma del legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, attestante la regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, accompagnata da una specifica relazione tecnica dell'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla L 68/1999.
La mancata produzione della documentazione, sopra richiamata, comporta l'applicazione di Penali, determinate nel presente Capitolato speciale e contratto d'appalto, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.
Per i casi di mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, l'appaltatore sarà interdetto per un periodo di 12 mesi, dalla partecipazione, sia in forma singola sia in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.
L'appaltatore, si impegna altresì, ad adempiere all'obbligo previsto, dall'art. 47, comma 4, ovverosia di riservare, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile una quota di assunzioni pari ad almeno il 30% di quelle necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, e pertanto garantisce:
1. una quota pari al 30% di occupazione giovanile;
2. una quota pari al 15% di occupazione femminile.
Art. 2.3 PRINCIPIO DEL DNSH
Le attività finanziate dal PNRR e oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto devono soddisfare il principio del DNSH, ovverosia non devono arrecare danno significativo all'ambiente.
Tutte le misure del PNRR debbano essere sottoposte alla verifica del rispetto di tale principio attraverso la valutazione DNSH che dovrà essere effettuata per ogni intervento: ex-ante, in itinere, ex-post.
Il principio del DNSH è stato codificato all’interno della disciplina europea - Regolamento UE 852/2020
- ed il rispetto dello stesso rappresenta fattore determinate per l'accesso ai finanziamenti dell'RRF (le misure devono concorrere per il 37% delle risorse alla transizione ecologica).
Il Regolamento UE stila una Tassonomia ovverosia una classificazione delle attività economiche (NACE) che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici o che non
causino danni significativi a nessuno dei sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal
europeo).
Un'attività economica può arrecare un danno significativo:
1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici: se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
2. all’adattamento ai cambiamenti climatici: se comporta un maggiore impatto negativo del clima attuale e del clima futuro, sulla stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
3. all’uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine: se nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o nuoce al buono stato ecologico delle acque marine;
4. all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti: se conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
5. alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento: se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
6. alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi: se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l’Unione.
Al riguardo, il Ministero dell'Economia e delle finanze fornisce una guida operativa per il rispetto del principio del DNSH il tutto per dare supporto ai soggetti attuatori delle misure PNRR.
L'appalto dovrà quindi, rispettare le condizioni stabilite nella su citata Guida Operativa. La guida operativa si compone di:
• mappatura delle misure del PNRR - una mappatura (tra investimenti del PNRR e le schede tecniche) delle singole misure del PNRR rispetto alle “aree di intervento” che hanno analoghe implicazioni in termini di vincoli DNSH (es. edilizia, cantieri, efficienza energetica);
• schede di autovalutazione dell’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento – contengono l’autovalutazione riguardo l’impatto della riforma o investimento su ciascuno dei 6 obiettivi ambientali, che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione Europea;
• schede tecniche relative a ciascun settore di intervento – forniscono una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;
• Checklist di verifica e controllo - per ciascun settore di intervento dovranno essere effettuati dei controlli in itinire individuando la documentazione da predisporre per provare il rispetto del DNSH.
• appendice 1 - della Metodologia per lo svolgimento dell’analisi dei rischi climatici come da Framework dell’Unione Europea (Appendice A, del Regolamento Delegato (UE) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio.
La Stazione Appaltante, in qualità di soggetto attuatore della misura PNRR ha preliminarmente effettuato richiami e indicazioni negli atti di gara - qui da intendersi conosciuti e recepiti dall'aggiudicatario - per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH, definendo la documentazione necessaria per eventuali controlli e verifiche ex ante ed ex post.
Per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto dovranno essere rispettate, quindi, le indicazioni riportate nelle Schede Tecniche individuate nell'articolo Oggetto dell'Appalto (PNRR).
La Stazione appaltante, di concerto con l'Appaltatore, garantisce il rispetto dell'obbligo di comprovare il conseguimento dei Target e Milestone associati all'intervento.
L'elaborazione della relazione DNSH e la produzione della documentazione probatoria pertinente è elemento necessario a dimostrare la sostenibilità ai criteri ambientali EU
dell’intervento, senza ricorrere ad altre interpretazioni.
Per la violazione del rispetto delle condizioni per la conformità al principio del DNSH, saranno applicate le
Penali di cui al presente Capitolato.
Art. 2.4
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZE
Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:
a) l'elenco dei prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso di offerta prezzi;
b) il cronoprogramma;
c) le polizze di garanzia;
d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
e) i seguenti elaborati di progetto: Relazione Tecnica e elaborati grafici del progetto definitivo
Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.
Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
• il Codice dei contratti - d.lgs. n. 36/2023;
• le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
• delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC);
• le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi)
- disegni.
Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo metrico estimativo, se presenti, è da intendersi prevalente quanto prescritto nell'elenco prezzi, anche in relazione al fatto che tale elaborato avrà valenza contrattuale in sede di stipula, diventando allegato al contratto.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.
L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
Art. 2.5 QUALIFICAZIONE
Ai sensi dell'art. 44 del x.x.xx 36/2023, se il contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di definitivo ai sensi del D.L. 77/2021 approvato, gli operatori economici possiedono i requisiti prescritti per i progettisti, oppure si avvalgono di progettisti qualificati, indicati nell’offerta, o partecipano in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. I requisiti di qualificazione sono disciplinati dalla parte V dell'Allegato II. 12 del codice. La qualificazione per la progettazione comprende anche l’uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.
I professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:
• essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
• essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
Cod. | Descrizione | Importo | Classifica | % sul totale |
OS14 | Impianti di trattamento e recupero rifiuti | 12.698.668,00 € | VII | 100,00 |
Art. 2.6
ESECUZIONE DEI LAVORI NEL CASO DI PROCEDURE DI INSOLVENZA
Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del d.lgs. 36/2023, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato dal giudice delegato all'esercizio provvisorio dell'impresa, stipula il contratto qualora l’aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed esegue il contratto già stipulato dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale.
Art. 2.7
PROGETTAZIONE DEFINITVA ED ESECUTIVA
Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dei lavori sulla base del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 36/2023.
In questo caso il progetto esecutivo non può prevedere significative modifiche alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel Progetto Definitivo, pertanto sono ammesse dal codice solo se non incidono su eventuali prescrizioni degli enti competenti e non comportano un aumento dell’importo contrattuale.
L'offerta presentata dall'affidatario viene valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ed individua distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
L'esecuzione dei lavori ha luogo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione appaltante.
Progetto definitivo
Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l’utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16.
Progetto esecutivo
Il progetto esecutivo è redatto in conformità al Progetto definitivo e determina i lavori da realizzare, il
relativo costo con l’indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma.
Presenta un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo ed è corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell’opera.
Il progetto esecutivo è, inoltre, redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate dai titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale.
Descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l’intervento da
realizzare.
Il PE in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento contiene i seguenti elaborati(3):
• relazione generale;
• relazioni specialistiche;
• elaborati grafici, comprensivi eventualmente anche di quelli relativi alle strutture, agli impianti e all'ambiente (mitigazione, compensazione, ripristino e miglioramento ambientale);
• calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
• piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
• aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento;
• quadro di incidenza della manodopera;
• cronoprogramma;
• elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
• computo metrico estimativo e quadro economico;
• relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento;
• fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti di cui all’allegato XVI al d.lgs.
81/2008;
Art. 2.8
VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE E VALIDAZIONE
Le verifiche sono condotte sui documenti che compongono ciascun livello della progettazione nelle modalità previste dall'Allegato I.7 Sezione IV del d.lgs. 36/2023, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:
• affidabilità:
• verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
• verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche verifica ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
• verifica completezza e adeguatezza;
• verifica leggibilità, coerenza e ripercorribilità e compatibilità.
• completezza e adeguatezza:
• verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
• verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
• verifica dell'esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
• verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;
• verifica dell'esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
• verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;
• leggibilità, coerenza e ripercorribilità:
• verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
• verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
• verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
• compatibilità:
• rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
• rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
• inserimento ambientale;
• impatto ambientale;
• funzionalità e fruibilità;
• stabilità delle strutture;
• topografia e fotogrammetria;
• sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
• igiene, salute e benessere delle persone;
• superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
• sicurezza antincendio;
• inquinamento;
• durabilità e manutenibilità;
• coerenza dei tempi e dei costi;
• sicurezza e organizzazione del cantiere.
La verifica accerta, dunque, la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell’avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all’ufficio del genio civile.
In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione la verifica del progetto definitivo è completata prima dell’avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.
I progetti, corredati della attestazione dell’avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La validazione del progetto riporta gli esiti della verifica; è sottoscritta dal RUP con riferimento al rapporto
conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista.
Art. 2.9
DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE
Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell’ente concedente e sono inclusi nel quadro economico dell’intervento, ai sensi dell'art. 41 c. 10 del codice.
L'allegato I.13 del d.lgs 36/2023 disciplina le modalità di valutazione dei corrispettivi dovuti per la progettazione, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste. Tali compensi sono determinati attraverso il quadro tariffario della tabella Z-2 del DM 17 giugno 2016. Tuttavia, le aliquote che il citato decreto associava ai tre livelli di progettazione (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva) sono ripartite in relazione alle due fasi progettuali (progetto definitivo e progetto esecutivo) previste dal codice secondo la tabella A riportata all'allegato I.13; nel dettaglio:
Art. 2.10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:
a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell’art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;
b) modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell’appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
c) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
d) la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;
f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
g) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
h) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.
Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei lavori, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato II.14 del codice:
• invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore;
• formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest’ultimo un termine
massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del codice.
Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni, richiede al direttore dei lavori la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il direttore dei lavori assegna un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni.
Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
A seguito della risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto:
• al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti - nei casi a) e b);
• al pagamento delle prestazione relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato:
• degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;
• e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento - quando la stazione appaltante non prevede che l'affidamento avvenga alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (art. 124 c. 2 del codice).
Sciolto il contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all’1% del valore del contratto, con le modalità di cui all'art. 106 del codice, resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
Art. 2.11 GARANZIA PROVVISORIA
La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 del d.lgs. 36/2023, copre la mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 159/2011, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
L'importo del presente appalto rientra nelle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice e pertanto la garanzia provvisoria - art. 106 c. 1, del codice - è pari al 2% del valore complessivo del presente appalto.
La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di fideiussione ed è rilasciata da istituto di credito autorizzato, a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata digitalmente, viene verificata telematicamente presso l'emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. 135/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AgID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice.
La garanzia prevede la rinuncia:
• al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 c.c.;
• all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa stazione appaltante.
Tale garanzia copre un arco temporale almeno di 180 giorni - che possono variare in relazione alla durata presumibile del procedimento - decorrenti dalla presentazione dell'offerta.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30% quando, la certificazione del sistema di qualità conforme alla norma UNI CEI ISO 9000, è stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con la riduzione del 30%, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10%, cumulabile con la riduzione del 30% e del 50%, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. 135/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AgID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1. L'importo della garanzia e del suo rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20%, cumulabile con le riduzioni del 30% e del 50%, quando l'operatore economico possegga una o più delle certificazioni o marchi individuati dall'allegato II.13 del codice, nei documenti di gara iniziali, che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. Nel caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per beneficiare della riduzione il possesso dei requisiti viene espressamente indicato nel contratto, in quanto opportunamente documentato nei modi previsti dalla normativa vigente in sede di offerta.
La garanzia deve essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, e prevede la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.
Art. 2.12 GARANZIA DEFINITIVA
L'appaltatore alla sottoscrizione del contratto, deve costituire, obbligatoriamente, garanzia definitiva, con le modalità previste dall’art. 106 del d.lgs. 36/2023, ed è pari al 10% dell'importo contrattuale; essendo l'appalto di importo corrispondente alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice.
La garanzia definitiva è costituita sotto forma di fideiussione ed è rilasciata da istituto di credito autorizzato, a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata digitalmente, viene verificata telematicamente presso l'emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. 35/2018, convertito con modificazioni, dalla L.
12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice.
La garanzia prevede la rinuncia:
• al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 c.c.;
• all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa stazione appaltante.
Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'esecutore.
La stazione appaltante richiede all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo Garanzia provvisoria.
L'esecutore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l’applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l’erogazione dell’anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell’appalto o a specifiche situazioni soggettive dell’esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia.
Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La stazione appaltate ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 117, del codice, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ed è progressivamente svincola con l'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna dei SAL o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Art. 2.13 COPERTURE ASSICURATIVE
L'esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 c. 10, del d.lgs. 36/2023, deve
costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
L’importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto.
Tale polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari ad un minimo di 3.000.000 di euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.
Al momento della sottoscrizione del Contratto, l’Affidatario dell’incarico di progettazione dovrà produrre la polizza di responsabilità civile professionale relativa alla progettazione esecutiva dell’appalto, la quale dovrà essere conforme alle condizioni contrattuali previste dallo Schema di Polizza Tipo 2.2 dell'"Allegato A-Sezione II
- Schemi Tipo" del Decreto del MISE del 16 settembre 2022, n. 193 ed essere assistita, in quanto parte integrante e sostanziale della stessa, dalla relativa Scheda Tecnica 2.2 dell'"Allegato B-Schede Tecniche" del citato Decreto Ministeriale.
La polizza RC, con efficacia dalla data di consegna della progettazione, intesa quale regolare completamento delle prestazioni oggetto dell’incarico, sino alla data di emissione del certificato di collaudo - rilasciati ai sensi dell’articolo 102 del Codice dei Contratti – deve avere un massimale pari a € 1.000.000,00 (euro unmilione/00). La polizza RC deve coprire i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo e delle eventuali varianti, che possano determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese di
progettazione e/o maggiori costi.
La polizza deve altresì coprire i danni causati da collaboratori, dipendenti, tirocinanti e consulenti a vario
titolo coinvolti nelle prestazioni oggetto dell’appalto.
Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i sei o dodici mesi dalla data prevista per l’ultimazione dei Lavori, l’Affidatario dell’incarico dovrà produrre un’appendice di polizza avente ad oggetto la proroga della polizza RC e la relativa appendice di polizza dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della polizza medesima, dalla relativa Scheda Tecnica 2.2-bis di cui all’”Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto del MISE del 16 settembre 2022, n. 193.
È ammessa una deroga all’onere di stipula della polizza RC qualora l’Affidatario dell’incarico sia già in possesso di una polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lett. e), del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, a condizione che la stessa presenti le medesime caratteristiche definite nello Schema Tipo di Polizza 2.2 dell'”Allegato A- Sezione II - Schemi Tipo" del Decreto del MISE del 16 settembre 2022, n. 193, in termini di oggetto della copertura assicurativa e di condizioni contrattuali, e preveda un massimale specifico riservato al presente appalto.
La polizza deve altresì coprire i danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti. In ogni caso, la
mancata presentazione della polizza determinerà l’impossibilità di procedere alla sottoscrizione del Contratto,
con conseguente decadenza dall’affidamento e autorizzerà la sostituzione dell’Affidatario. Si precisa che, in caso di R.T., il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui sopra deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:
• somma dei massimali delle polizze dei singoli Operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all’importo dei Servizi che esegue;
• unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli Operatori del raggruppamento.
La mancata presentazione della polizza o dell’appendice esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei
corrispettivi professionali.
Se la polizza prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
In caso di sinistro, l’Appaltatore ha l’obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate.
Ai sensi dell’articolo 117 del Codice dei Contratti, l’Operatore Economico, incaricato dell’esecuzione dei Servizi, dovrà produrre, almeno 10 (dieci) giorni prima della stipula del Contratto, una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l’Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei Servizi con un massimale che deve essere almeno pari ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei Servizi e cessa alla data di emissione del certificato di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei Servizi risultante dal relativo certificato.
Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l’inaccettabilità delle polizze presentate, senza che l’Appaltatore possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto. In particolare, nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate, non si procederà alla stipula e all’attivazione del Contratto di servizi.
L’Appaltatore è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni, decorso inutilmente il quale l’Amministrazione procede ad incamerare la cauzione provvisoria presentata in sede di gara a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del Contratto d’appalto per volontà dell’Appaltatore.
Art. 2.14 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.
A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c. 2, lettera d) del codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.
Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.
L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto secondo le disposizioni del presente articolo.
Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del codice la stazione appaltante, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario sulla base:
• delle caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all’art. 104 c. 11 del codice (ove si prevede il divieto di avvalimento in caso di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali);
• dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al c. 52 dell'art. 1 della L. 190/2012, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare.
L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Sussiste l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa se l’oggetto del subappalto subisce variazioni e l’importo dello stesso viene incrementato.
I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:
a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II, del codice;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 23 del codice.
L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai
quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.
Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 11 c. 5 del codice la stazione appaltante e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.
Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere sono indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo allega copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione è effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
Ai sensi degli art. 18, c. 1, lett. u), 20, c. 3 e art. 26, c. 8, del d.lgs. 81/2008, nonché dell’art. 5, c. 1, della
L. 136/2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
La stazione appaltante indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.
I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.
Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore
tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l’ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato.
Art. 2.15 CONSEGNA DEI LAVORI
Prima di procedere alla consegna, il direttore dei lavori ha attestato lo stato dei luoghi verificando:
• l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
• l’assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto medesimo.
L'attività è stata documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo trasmesso al RUP.
La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto, all'esecutore avviene da parte del direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre 45 giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; negli altri casi il termine di 45 giorni decorre dalla data di stipula del contratto.
Il direttore dei Lavori, comunica con congruo preavviso all’esecutore, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni di progetto.
Avvenuta la consegna, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono apposito verbale, che viene trasmesso al RUP, dalla cui data decorre il termine per il completamento dei lavori.
Il verbale contiene:
• le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
• l’indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori dell’esecutore, nonché dell’ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’esecutore stesso;
• la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori.
Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento
del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
Si prevede che l'ultimazione delle opere appaltate avvenga entro il termine di giorni 515 decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Mancata consegna
• Nel caso in cui si riscontrano differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l’importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
• Nel caso in cui l'esecutore non prende parte alla consegna dei lavori, senza giustificato motivo, la stazione appaltante può fissare una nuova data di consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione, oppure risolvere il contratto ed incamerare la cauzione.
• La consegna può non avvenire per causa imputabile alla stazione appaltante(1) ed in tal caso l'esecutore può chiedere il recesso del contratto.
Se l'istanza di recesso viene accolta, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore all’8%, calcolato sull'importo netto dell'appalto considerando le percentuali riportate al comma 12 del predetto art. 3:
• 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
• 0,50% per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
• 0,20% per la parte eccedente 1.549.000 euro.
La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza recesso ed è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e confermare nel registro di contabilità.
Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l’esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell’importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante.
Se l'istanza di recesso non viene accolta, si procede alla consegna tardiva dei lavori, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni causati dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
Sospensione
Avvenuta la consegna, la stazione appaltante può sospendere i lavori per ragioni non di forza maggiore, purché la sospensione non si protragga per più di 60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto allo stesso modo del caso di consegna tardiva per causa imputabile alla stazione appaltante.
Consegna parziale
Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili ed, in contraddittorio con l'appaltatore, sottoscrive il verbale di consegna parziale dei lavori.
Al riguardo, l'esecutore presenta, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Tuttavia, se le cause di indisponibilità permangono anche dopo che sono stati realizzati i lavori previsti dal programma, si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.
Nel caso di consegna d’urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l’esecutore deve
immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.
Art. 2.16
PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - CRONOPROGRAMMA - PIANO DI QUALITÀ
Prima dell'inizio dei lavori, l'esecutore ha presentato alla stazione appaltante un programma di esecuzione dei lavori dettagliato ai sensi dell'art. 32 c. 9 dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023, indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni riguardo il periodo di esecuzione, l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Cronoprogramma
Il progetto esecutivo è corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell’intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonché di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione.
Il cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione e i relativi costi.
Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
A tale modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell’intervento può essere associato l’utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’art. 43 del codice, nonché di tecniche specifiche di gestione integrata dell’intervento.
Piano di qualità di costruzione e di installazione
L'esecutore ha redatto il piano di qualità di costruzione e di installazione ai sensi dell'art. 32 c. 5 dell'allegato
I.7 del d.lgs. 36/2023, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo della fase esecutiva. Il piano è stato approvato dal direttore dei lavori e definisce i criteri di valutazione dei materiali e dei prodotti installati e i criteri di valutazione e risoluzione di eventuali non conformità.
Art. 2.17
ATTIVITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI
La stazione appaltante, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, nomina, su proposta del responsabile unico del progetto (RUP), un direttore dei lavori per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori. L'attività del direttore dei lavori è disciplinata dall'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.
Il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. Nel caso di interventi particolarmente complessi, può essere supportato da un ufficio di direzione lavori assumendosi, pertanto, la responsabilità del coordinamento e della supervisione delle relative attività.
Interloquisce, inoltre, in via esclusiva con l'esecutore cui impartisce ordini di servizio riguardo agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto; l’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ricevute, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
Nel dettaglio, il direttore dei lavori:
• prima della consegna dei lavori, redige e rilascia al RUP un'attestazione sullo stato dei luoghi con riferimento all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori e all’assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto;
• consegna i lavori, accertata l'idoneità dei luoghi, nelle modalità previste dall'articolo Consegna dei lavori;
• provvede all'accettazione di materiali e componenti messi in opera e, in caso contrario, emette motivato rifiuto;
• impartisce gli ordini di servizio all’esecutore per fornirgli istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici dell'appalto; tali disposizioni sono comunicate al RUP e riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite;
• accerta che il deposito dei progetti strutturali delle costruzioni sia avvenuto nel rispetto della normativa vigente e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
• accerta che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondono ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;
• verifica periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
• controlla e verifica il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori (quando si utilizzano
i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 e all’allegato I.9 del
codice, la direzione dei lavori si avvale di modalità di gestione informativa digitale delle costruzioni);
• dispone tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP (quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all’allegato I.9 del codice, il direttore dei lavori si avvale di modalità di gestione informativa digitale per la redazione del predetto verbale);
• verifica, con l’ausilio dell’ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici, nonché dei subcontraenti, accertando l’effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato. Il direttore dei lavori registra le relative ed eventuali contestazioni dell’esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto, rileva e segnala al RUP l’eventuale inosservanza;
• supporta il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica nel caso di avvalimento dell'esecutore;
• controlla lo sviluppo dei lavori e impartisce disposizioni per l'esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. Sono comprese in tale attività le visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione dei lavori per accertare le condizioni delle opere e l’eventuale presenza di manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori;
• compila relazioni da trasmettere al RUP se nel corso dell’esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà e redige processo verbale alla presenza dell’esecutore per determinare l’eventuale indennizzo in caso di danni causati da forza maggiore;
• fornisce al RUP l’ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all’adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilità di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;
• determina i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto in contraddittorio
con l’esecutore;
• rilascia gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
• procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere, in contraddittorio con l’esecutore, ed emette il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP (che ne rilascia copia conforme all’esecutore);
• verifica periodicamente la validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati (quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all’allegato I.9 del d.lgs. 36/2023, il direttore dei lavori assicura la correlazione con i modelli informativi prodotti o aggiornati nel corso dell’esecuzione dei lavori sino al collaudo);
• gestisce le contestazioni su aspetti tecnici e riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla
stazione appaltante e riportata nel capitolato d’appalto;
• fornisce chiarimenti, spiegazioni e documenti all’organo di collaudo, assistendo quest’ultimo nell'espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
• svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza - nel caso di contratti di importo > 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze;
• quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all’articolo 43 e all’allegato I.9 del d.lgs. 36/2023, il coordinatore dei flussi informativi assicura che siano utilizzati in modo interoperabile con gli strumenti relativi all’informatizzazione della gestione della contabilità dei lavori. Il direttore dei lavori può, altresì, utilizzare strumenti di raccolta e di registrazione dei dati di competenza in maniera strutturata e interoperabile con la gestione informativa digitale;
• controlla la spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, compilando i documenti contabili. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa.
Art. 2.17.1
RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI
Il direttore dei lavori riceve dal RUP disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l’ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto.
Xxxxx restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in
autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento.
Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, gli ordini di servizio dovranno comunque avere forma scritta e l’esecutore dovrà restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e dettagliato nel programma di esecuzione dei lavori a cura dell'appaltatore.
Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto.
Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Xxx l’esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
Il direttore dei lavori o l’organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore.
I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull’analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:
a) controlla l'effettiva applicazione del principio del DNSH così come previsto nel progetto, evidenziando eventuali problematiche riscontrate durante le lavorazioni;
b) verifica l'utilizzo di materiali e prodotti caratterizzati da un basso impatto ambientale valutati in termini di analisi dell'intero ciclo di vita (LCA);
c) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei
lavori già eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna;
d) fornisce indicazioni al RUP per l’irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice;
e) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
f) determina in contraddittorio con l’esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal
contratto;
g) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell’esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose;
h) redige processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di
accertare:
1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
2) le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;
3) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
4) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
5) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.
Tali documenti contabili sono costituiti da:
• giornale dei lavori
• libretto delle misure
• registro di contabilità
• sommario del registro di contabilità
• stato di avanzamento dei lavori (SAL)
• conto finale dei lavori.
Secondo il principio di costante progressione della contabilità
, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l’esecuzione affinché la Direzione lavori possa sempre:
a) rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.
Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l’esecutore.
Nei casi in cui è consentita l’utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.
Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione
dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
Art. 2.17.2
UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI
In relazione alla complessità dell'intervento, il direttore dei lavori può essere supportato da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi, da ispettori di cantiere, ed eventualmente da figure professionali competenti in materia informatica.
Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa
digitale elle costruzioni di cui all’allegato I.9 del codice, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. Quando si utilizzano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'art. 43 e all’allegato I.9 del codice, all’interno dell’ufficio di direzione dei lavori è nominato anche un coordinatore dei flussi informativi; tale ruolo può essere svolto dal direttore dei lavori ovvero da un direttore operativo già incaricato, se in possesso di adeguate competenze.
Direttori operativi
Gli assistenti con funzione di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali e rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.
Ai direttori operativi sono demandati i seguenti compiti da parte del direttore dei lavori:
• verifica che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
• programmazione e coordinamento delle attività dell'ispettore dei lavori;
• aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori con indicazione delle eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali e dei necessari interventi correttivi;
• assistenza al direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari a eliminare difetti progettuali o esecutivi;
• individuazione e analisi delle cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e delle relative azioni correttive;
• assistenza ai collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
• esame e approvazione del programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
• direzione di lavorazioni specialistiche.
Il direttore operativo svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), se il direttore dei lavori non possiede i requisiti - nel caso di contratti di importo > 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze.
Ispettori di cantiere
Gli assistenti con funzione di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori, rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori e sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono un controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e di eventuali manutenzioni.
La figura dell’ispettore di cantiere è subordinata a quella del direttore operativo. La differenza sostanziale tra le rispettive mansioni consiste nel fatto che, mentre l’ispettore di cantiere svolge attività propriamente pratiche, come la sorveglianza in cantiere, il direttore operativo occupa un ruolo più gestionale; tra i compiti del direttore operativo vi è, infatti, quello di programmare e coordinare le attività dell’ispettore di cantiere
Agli ispettori di cantiere sono demandati i seguenti compiti da parte del direttore dei lavori:
• verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni e approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
• verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
• controllo sulle attività dei subappaltatori;
• controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e alle specifiche tecniche contrattuali;
• assistenza alle prove di laboratorio;
• assistenza ai collaudi dei lavori e alle prove di messa in esercizio e accettazione degli impianti;
• predisposizione degli atti contabili ed esecuzione delle misurazioni;
• assistenza al coordinatore per l'esecuzione.
Art. 2.17.3 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
Il direttore dei lavori ha il compito dell'accettazione dei materiali previsti dal progetto, sia prima che dopo la messa in opera: al momento in cui vengono introdotti in cantiere valuta lo stato e la relativa documentazione (accettazione preliminare), l'accettazione diventa definitiva solo successivamente alla posa in opera; restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
Nel dettaglio, prima della messa in opera, i materiali vengono campionati e sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni. In tale fase il direttore dei lavori rifiuta quelli deperiti o non conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, invitando l’esecutore a rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a proprie spese. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Se l’esecutore non procede alla rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.
Il direttore dei lavori verifica anche il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
In ogni caso, i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui ne accerti l’esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro 15 giorni dalla scoperta della non conformità.
Infine, il direttore dei lavori o l’organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore.
Art. 2.17.4 DOCUMENTI CONTABILI
La contabilità dei lavori è effettuata mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano
piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari.
I documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori, o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere delegati dallo stesso, e firmati contestualmente alla compilazione secondo la cronologia di inserimento dei dati, sono:
1. il giornale dei lavori;
2. i libretti di misura;
3. il registro di contabilità;
4. lo stato di avanzamento lavori (SAL);
5. il conto finale.
1. Il giornale dei lavori riporta per ciascun giorno:
• l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni;
• la qualifica e il numero degli operai impiegati;
• l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori;
• l’elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
• l’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;
• le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
• le relazioni indirizzate al RUP;
• i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
• le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
• le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;
2. I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.
I libretti delle misure possono anche contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione.
3. Il registro di contabilità è il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto di misura associa i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore.
Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.
4. Lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora; è ricavato dal registro di contabilità e rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto. Il SAL riporta:
• il corrispettivo maturato;
• gli acconti già corrisposti;
• l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.
Il direttore dei lavori trasmette immediatamente il SAL al RUP, il quale emette il certificato di pagamento. Previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.
5. il conto finale dei lavori viene compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione dei lavori e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.
Il conto finale viene sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, ma deve limitarsi a confermare le riserve già iscritte negli atti contabili Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato. Il RUP, entro i successivi 60 giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore.
Art. 2.18
RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)
La stazione appaltante, prima dell'avvio della fase di avviamento, nomina, su proposta del responsabile unico del progetto (RUP), un responsabile del contratto che riveste tutti i ruoli tipici del direttore dell'esecuzione delle attività previste a carico dell’appaltatore nella fase di avviamento come dettagliate al successivo art. 2.25.
Art. 2.19 PENALI
Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del d.lgs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e
proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.
Nell'ambito delle opere rientrati nel PNRR e nel PNC, l'art. 50, del DL 77/2021, convertito con modificazioni nella Legge 108/2021, stabilisce che le penali dovute per il ritardato adempimento saranno calcolate nella misura giornaliera pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, , senza superare, però, complessivamente il 20 per cento dell’ammontare netto contrattuale.
Si ricorda, inoltre, che al fine di garantire il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 47, del medesimo decreto, relativa alle pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC, nel caso di:
- mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personal maschile e femminile;
- mancata produzione della dichiarazione della regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità;
- mancato rispetto della quota di assunzioni di giovani e donne;
- altre ipotesi individuate dalla stazione appaltante come requisiti premiali;
è prevista l'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso. Per la quantificazione di queste penali le linee guida interministeriali del 7 dicembre 2021, hanno stabilito che può farsi riferimento all'art. 50 come sopra richiamato.
Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
Art. 2.20 SICUREZZA DEI LAVORI
L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
L’obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante.
L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna d'urgenza, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.
L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
Ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima
dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederà alle seguenti verifiche prima della consegna dei lavori:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del d.lgs.
n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).
All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:
• il nome del committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, la persona che lo rappresenta;
• il nome del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
• che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
• il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;
• il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
• di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di Euro 258.320,00 (duecentocinquantottomilatrecentoventi/00).
Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art.
92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:
• verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;
• verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
• adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
• organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
• sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
• controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
• segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
• proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 2.21
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’amministrazione attuatrice, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo REGIS, caricando la documentazione inerente il conseguimento dei milestone e target e conservando la documentazione specifica relativa alla presente procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l’espletamento delle verifiche previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano.
Pertanto, l'Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi in materia contabile previsti dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 9 del 10 febbraio 2022.
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.
Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o
subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento.
L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 2.22
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO
Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo inizio della
prestazione.
L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17,
c. 8 e 9 del codice è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 c. 3 del codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’arti. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.
La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile telematicamente presso l’emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’art. 8-ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall’Agid con il provvedimento di cui all’art. 26 c. 1 del codice.
L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 2.500.000.
Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.
Il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 60 giorni decorrenti dall’adozione di ogni SAL; il termine previsto è giustificato dalla natura particolare del contratto e dalle caratteristiche di finanziamento dell’opera che rientra nella linea C del PNRR.
Il SAL, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nelle modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l’esecutore dei lavori. Contestualmente all’esito positivo dell’accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell’esecutore, il direttore dei lavori adotta il SAL e lo trasmette al RUP.
In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione del SAL, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l’esecutore, archivia la comunicazione oppure adotta il SAL e lo trasmette immediatamente al RUP.
I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento. L’esecutore emette fattura al momento dell’adozione del certificato di pagamento.
Ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 143/2021, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, deve essere richiesta dal committente o dall'impresa affidataria, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. A tal fine l'impresa affidataria avrà l'obbligo di attestare la congruità dell'incidenza della manodopera mediante la presentazione del DURC di congruità riferito all'opera complessiva (art. 4, comma 3, d.m.
143/2021).
L'attestazione di congruità sarà rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, entro 10 giorni dalla richiesta, su istanza dell'impresa affidataria.
Nel caso in cui la Cassa Edile/Edilcassa riscontrasse delle incongruità nei dati (art. 5, d.m. 143/2021), lo comunicherà all'impresa affidataria, la quale avrà 15 giorni di tempo, dalla ricezione dell’avviso, per regolarizzare la sua posizione, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo pari alla differenza
di costo del lavoro necessaria a raggiungere la percentuale stabilita per la congruità ed ottenere il rilascio del DURC di congruità.
Laddove invece, decorra inutilmente il termine di 15 giorni, la Cassa Edile/Edilcassa comunicherà, l'esito negativo della verifica di congruità ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con l'indicazione dell'importo a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l’attestazione di congruità previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
Il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo all’esito positivo del collaudo dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall’emissione dei relativi certificati. Il pagamento è effettuato nel termine di 60 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo.
Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666 c. 2
del c.c.
In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. 231/2002. Le piattaforme digitali di cui all’art. 25 del codice, assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti ai SAL e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l’interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento
abilitati, prevista dall’art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005.
Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
Art. 2.23
CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI
Si stabilisce che il conto finale viene compilato entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.
Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.
Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, non superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato.
Firmato dall'esecutore il conto finale, x xxxxxxx il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi 60
giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.
All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il RUP dà avviso al sindaco o ai sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a 60 giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il sindaco trasmette al RUP i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il RUP invita l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal sindaco o dai sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
Al conto finale il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:
• il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
• gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
• le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
• gli eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
• gli ordini di servizio impartiti;
• la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
• i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;
• gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
• i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
• le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 121, comma 8, del codice;
• gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità;
• tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaud
• o.
Art. 2.24
ULTIMAZIONE LAVORI – COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO
Il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell’esecutore di avvenuta ultimazione dei lavori, procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere in contraddittorio con l'esecutore, emette il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione, sia per l’assegnazione di un termine perentorio per l’esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull’uso e la funzionalità delle opere, sia per il successivo termine di esercizio provvisorio in cui l’Appaltatore sarà chiamato al raggiungimento degli obiettivi di funzionalità ed efficienza dichiarati in sede di gara in ordine alle caratteristiche dell’impianto realizzato.
Non oltre trenta giorni dall'ultimazione dei lavori il collaudo tecnico amministrativo viene completato, secondo le disposizioni riportate all'art. 116 e alla sezione III dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.
Il collaudo tecnico-amministrativo dell’impianto rappresenta l'attività di verifica finale dei lavori ed è finalizzato a certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e comprende tutte le verifiche tecniche a vuoto previste dalle normative di settore.
Nel dettaglio, il collaudo ha l'obiettivo di verificare che:
• l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo:
- il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche;
- le eventuali perizie di variante;
- il contratto e gli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;
• i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste.
In tale sede vengono esaminate anche le riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dall'allegato II.14 del codice.
Le operazioni di collaudo terminano con l'emissione del certificato di collaudo attestante la collaudabilità dell'opera.
Collaudo tecnico - amministrativo
In primo luogo, il RUP trasmette all'organo di collaudo, in formato cartaceo o digitale:
• copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti allegati, nonché il provvedimento di approvazione del progetto;
• eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;
• copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori;
• verbale di consegna dei lavori;
• disposizioni del RUP e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;
• eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;
• certificato di ultimazione lavori;
• originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dall'allegato II.14 del codice;
• verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità;
• conto finale dei lavori;
• relazione del direttore dei lavori in accompagnamento al conto finale, relativa documentazione allegata nonché l'esito dell'avviso ai creditori di cui all'articolo Conto finale - Avviso ai creditori;
• relazione del RUP sul conto finale;
• relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del RUP sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera;
• certificati di cui all'art. 18 c. 22 dell’allegato II.12 del codice, limitatamente ai lavori relativi alla
categoria OS 14;
• capitolato informativo, piano di gestione informativa, relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l’adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo e nel piano di gestione informativa, modelli informativi aggiornati durante l’esecuzione dell’opera e corrispondenti a quanto realizzato - nel caso in cui si utilizzano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'art. 43 e all’allegato I.9 del codice;
L'organo di collaudo, dopo aver esaminato e verificato la completezza dei documenti acquisiti, comunica al RUP e al direttore dei lavori il giorno della visita di collaudo.
Il direttore dei lavori mette al corrente l'esecutore, il personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, gli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alla visita di collaudo.
Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alla visita di collaudo; mentre, se l'esecutore non si presenta, la visita di collaudo viene eseguita alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore.
In ogni caso l'esecutore mette a disposizione dell'organo di collaudo, a propria cura e spese, gli operai e i mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti,
compreso quanto necessario al collaudo statico.
Durante la visita di collaudo viene redatto apposito processo verbale, firmato dalle figure che hanno preso parte alla visita, in cui sono descritti:
• i rilievi fatti dall'organo di collaudo;
• le singole operazioni e le verifiche compiute;
• il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti - i punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.
Il processo verbale riporta le seguenti indicazioni:
• una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione;
• i principali estremi dell'appalto;
• gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
• il giorno della visita di collaudo;
• le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
Confronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto, delle varianti approvate e dei documenti contabili, e formula le proprie considerazioni sull’esecuzione dei lavori in rapporto alle prescrizioni contrattuali e alle disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Al riguardo, tenendo conto anche dei pareri del RUP, valuta:
• se il lavoro è collaudabile;
• a quali condizioni e restrizioni si può collaudare;
• i provvedimenti da prendere se non è collaudabile;
• le modificazioni da introdursi nel conto finale;
• il credito o l’eventuale debito maturato dall'esecutore.
Esprime, inoltre, le proprie considerazioni sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e del subappaltatore e redige apposita relazione riservata in cui espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali per le quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, l'organo di controllo accerta le cause e apporta le opportune rettifiche al conto finale.
Se le discordanze sono di notevole entità, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al RUP presentandogli le sue proposte; il RUP trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.
Può capitare che l'organo di collaudo individui lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate; in tal caso le ammette in contabilità solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non eccede i limiti delle spese approvate, e trasmette le proprie valutazioni alla stazione appaltante, che autorizza l’iscrizione delle lavorazioni ritenute indispensabili.
Al termine delle verifiche, l’organo di collaudo emette il certificato di collaudo non oltre 30 giorni dall'ultimazione dei lavori.
Il certificato di collaudo non viene emesso se l'organo di collaudo rileva difetti o mancanze di entità tale da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile; in tal caso i lavori non sono collaudabili, l'organo di collaudo informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il RUP, processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti.
Art.2.24.1
CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
Il certificato di collaudo contiene almeno le seguenti parti:
a) INTESTAZIONE PRELIMINARE, nella quale sono riportati:
1) il committente e la stazione appaltante;
2) l’individuazione dell’opera attraverso la descrizione dell’oggetto e della tipologia dell’intervento;
3) la località e la provincia interessate;
4) la data e l’importo del progetto, delle eventuali successive varianti e delle relative approvazioni;
5) le prestazioni, gli obiettivi e le caratteristiche tecniche, economiche e qualitative previste nel progetto;
6) gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;
7) l’indicazione dell’esecutore;
8) il nominativo del RUP;
9) il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l’ufficio di direzione lavori;
10) il nominativo del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
11) l’importo contrattuale;
12) i nominativi dei componenti l’organo di collaudo e gli estremi del provvedimento di nomina;
b) RELAZIONE GENERALE, nella quale sono riportati in modo dettagliato:
1) descrizione generale delle caratteristiche dell’area di intervento;
2) descrizione dettagliata dei lavori eseguiti;
3) quadro economico progettuale;
4) estremi del provvedimento di aggiudicazione dei lavori;
5) estremi del contratto;
6) consegna e durata dei lavori;
7) penale prevista per ritardata esecuzione;
8) quadro economico riformulato dopo l’aggiudicazione dei lavori;
9) perizie di variante;
10) spesa autorizzata;
11) lavori complementari;
12) sospensioni e riprese dei lavori;
13) proroghe;
14) scadenza definitiva del tempo utile;
15) ultimazione dei lavori;
16) verbali nuovi prezzi;
17) subappalti;
18) penali applicate e relative motivazioni;
19) prestazioni in economia;
20) riserve dell’esecutore;
21) danni causati da forza maggiore;
22) infortuni in corso d’opera;
23) avviso ai creditori;
24) stati di avanzamento lavori emessi;
25) certificati di pagamento;
26) andamento dei lavori;
27) data e importi riportati nel conto finale;
28) posizione dell’esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e
previdenziali;
29) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all’allegato I.9 del codice, il controllo della modellazione informativa e l’attestazione del recepimento degli adempimenti del capitolato informativo e del piano di gestione informativa;
c) VISITA DI COLLAUDO - CONTROLLI, contenente:
1) verbale della visita di collaudo, ovvero, se questo costituisce un documento a parte allegato al certificato, un accurato riepilogo di quanto riscontrato;
2) richiamo a tutti gli eventuali controlli effettuati e all’esito della stessa;
d) CERTIFICATO DI COLLAUDO, nel quale:
1) si prende atto dello svolgimento dei lavori come descritto alle lettere b) e c);
2) si dichiarano collaudabili i lavori eseguiti, se sussistono le relative condizioni, ovvero non collaudabili, laddove sussistano criticità tali da non consentire la piena funzionalità dell’opera per come progettata e non sia possibile porvi rimedio con idonei interventi;
3) si certifica l’esecuzione dei lavori, con le eventuali prescrizioni, salvo parere di non collaudabilità;
4) si liquida l’importo dovuto all’esecutore se in credito, ovvero, se in debito, si determina la somma da porsi a carico dell’esecutore e da riconoscere alla stazione appaltante per le spese dipendenti dalla esecuzione d’ufficio in danno o per altro titolo ivi comprese le somme da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti, qualora i lavori siano stati ultimati oltre il termine convenuto;
5) si certifica che in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative le opere realizzate rispettano le previsioni previste nel progetto e le pattuizioni contrattuali.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo 2 anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato.
Fanno eccezione i seguenti casi:
• durante la visita di collaudo si rilevano difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori che non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale - l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.
• Durante la visita di collaudo si rilevano difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori di scarsa entità e riparabili in breve tempo - l'organo di collaudo prescrive le specifiche lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un congruo termine per la loro realizzazione. Il certificato di collaudo non viene rilasciato finché da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal RUP, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le opportune lavorazioni, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.
• Nel corso del biennio successivo all'emissione del certificato di collaudo, emergono vizi o difetti dell'opera - il RUP denuncia il vizio o il difetto e, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, accerta, in contraddittorio con l'esecutore, se sono causati da carenze nella realizzazione dell'opera. In tal caso propone alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, o in suo danno, i necessari interventi. Durante il suddetto biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
Dopo aver emesso il certificato di collaudo tecnico amministrativo provvisorio, l'organo di collaudo, per tramite del RUP, lo trasmette all'esecutore per la sua accettazione, il quale deve a sua volta sottoscriverlo entro
20 giorni. All'atto della firma l’esecutore può formulare e giustificare le proprie conclusioni rispetto alle operazioni di collaudo; contrariamente, se non sottoscrive il certificato di collaudo nel termine indicato, o lo sottoscrive senza formulare osservazioni o richieste, il certificato si intende definitivamente accettato.
Art. 2.25
ATTIVITA’ DI AVVIAMENTO
2.25.1
DEFINIZIONI
Autorizzazioni: indica cumulativamente tutte le autorizzazioni, i permessi, i permessi di costruire, i pareri, le licenze, i nulla osta e gli altri atti di assenso, comunque denominati, qualunque sia l’autorità, necessari per la realizzazione dell’Opera e per l’esercizio della stessa in regime provvisorio;
Certificato di collaudo prestazionale: certificato emesso dal collaudatore nominato dalla stazione appaltante, che evidenzia il raggiungimento delle prestazioni dichiarate dall’appaltatore in fase di gara relativamente ai parametri indicati nei criteri premianti previsti dal bando e alle specifiche tecniche minime previste dagli elaborati progettuali. Viene emesso a valle dell’effettuazione con esito positivo delle prove di funzionamento svolte dall’appaltatore nella fase di avviamento dell’impianto;
Attività di Avviamento: indica le attività relative alle attività di avviamento, per il periodo stabilito dal contratto, tre mesi con possibilità di proroga per ulteriori tre mesi, dell’impianto di trattamento e recupero dei prodotti assorbenti;
Data di inizio della fase di avviamento: termine con valenza contrattuale, che coincide con l’emissione con esito positivo del verbale di collaudo tecnico-amministrativo e da cui decorrono i termini di durata della fase di avviamento;
Direttore tecnico Impianto: persona nominata dall’appaltatore alla direzione e controllo tecnico della gestione dell’Impianto durante la fase di Avviamento, il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante all’atto dell’inizio della fase di avviamento;
Esercizio provvisorio: esercizio dell’impianto a nel periodo che intercorre tra la data di emissione del Certificato di collaudo tecnico amministrativo e l’emissione del Certificato di collaudo prestazionale;
Fase di Avviamento: indica la fase della durata di tre mesi con possibilità di proroga di ulteriore tre mesi, a partire dall’emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo, durante la quale l’Appaltatore provvederà a porre in essere le attività di avviamento e prova a pieno carico dell’impianto finalizzate a verificare e certificare le prestazioni dell’impianto stesso nei termini stabiliti nei documenti contrattuali;
Manuale Operativo e di Manutenzione: indica il documento redatto dall’Appaltatore che raccoglie tutte le informazioni necessarie per una corretta e sicura conduzione e manutenzione dell’impianto, sia ordinaria che straordinaria redatto ai senso della normativa vigente;
Periodo di Garanzia o Garanzia: indica il periodo, della durata minima prevista dalla legge o della durata superiore offerta dall’appaltatore in sede di gara, che decorre dall’emissione del certificato di collaudo prestazionale
Rifiuti Ammessi al conferimento: Rifiuti da prodotti assorbenti ad uso personale proveniente da raccolta differenziata, come definito all’articolo 183, comma 1, lettere d) e p) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Rifiuti non Ammessi: tutti i rifiuti avviati al conferimento che non rientrino nei codici CER dei Rifiuti Ammessi
Verbale di Collaudo prestazionale: documento, redatto dal Collaudatore, sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante, al termine del Collaudo prestazionale effettuato sull’impianto che certifica le effettive prestazioni ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto e offerti in fase di gara.
Utenze: acqua, energia elettrica, combustibili, scarichi fognari, telecomunicazioni e comunque tutto quanto
necessario per garantire il funzionamento dell’Impianto e l’avanzamento della fase di avviamento.
2.25.2 ATTIVITA’
2.25.2.1 ATTIVITA’ INCLUSE NELL’ATTIVITA’ DI AVVIAMENTO
Durante l’Avviamento dell'impianto saranno in capo all’Appaltatore le seguenti attività:
- manodopera di personale di assoluta fiducia e di provata capacità per la conduzione e
gestione dell’impianto secondo la migliore tecnica processistica;
- manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata del Periodo di Garanzia; l’Appaltatore dovrà provvedere alla tenuta Di un registro di manutenzione sul quale verranno riportate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmata e non programmata, eseguite sui macchinari e sulle opere civili dell’impianto nella fase di avviamento;
- approvvigionamento dei ricambi a propria cura e spesa, necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata del Periodo di Garanzia;
- revisioni periodiche (impianti fissi, mezzi meccanici, impianti ed attrezzature) presenti
nell’impianto;
- servizio di reperibilità e pronto intervento;
- supporto alla effettuazione di analisi e campionamenti dei rifiuti in ingresso e in uscita;
- adozione di tutte le misure necessarie per evitare sversamenti del materiale/rifiuto spandimenti di liquami dagli automezzi e dalle attrezzature;
- relazione di gestione, unitamente alla documentazione relativa all’esercizio nella fase di avviamento;
- redazione e piena attuazione delle procedure operative e di sicurezza per l’avviamento e la gestione dell’Impianto, al fine di garantire l’incolumità del personale presente e di eventuali terzi e la corretta conduzione per il rispetto di tutti i parametri ambientali;
- formazione del personale della Stazione Appaltante;
- predisposizione di tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni;
- rispetto delle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti e la loro corretta gestione;
- rispetto di tutte le norme vigenti e future in materia antinfortunistica e di sicurezza sui luoghi di lavoro.
2.25.2.2 ATTIVITA’ ESCLUSE NELLA FASE DI AVVIAMENTO
Si intendono altresì escluse dall’ambito della fase di Avviamento dell'impianto le seguenti attività:
- contratti relativi alle Utenze del sito (energia elettrica, gas, acqua, scarichi fognari, telecomunicazioni);
- gestione dal punto di vista amministrativo ed economico della ricezione dei rifiuti in ingresso
e di smaltimento dei rifiuti in uscita dall’Impianto;
- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all’art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali;
- attuazione del monitoraggio ambientale secondo le prescrizioni dell’AUA, le normative nazionali e regionali, il Piano di monitoraggio e controllo, registrando i dati degli autocontrolli effettuati e dei monitoraggi;
- rapporti con gli enti autorizzativi e di controllo; In ogni caso, durante l’Avviamento, è fatto obbligo all’appaltatore di recepire ogni eventuale prescrizione gestionale che dovesse essere richiesta o imposta dagli Enti interessati assumendosene in toto tutti gli oneri eventualmente derivanti;
- approvvigionamenti di carburanti, lubrificanti e materiali di usura e consumo necessari per il corretto funzionamento dei macchinari;
- intermediazione per conto della Stazione appaltante finalizzata alla stipula dei contratti di approvvigionamento, servizi e forniture, relativamente ai Rifiuti ammessi, materie prime, reagenti e componenti necessari al funzionamento di tutte le apparecchiature;
- intermediazione per conto della Stazione appaltante finalizzata alla stipula dei contratti di smaltimento a norma di legge degli scarti di processo, solidi e liquidi (percolati, digestato, fanghi, ecc.), comprensivo di caricamenti e trasporti;
- intermediazione per conto della Stazione appaltante finalizzata alla stipula dei contratti di commercializzazione delle materie prime seconde in uscita dal processo;
- gestione e oneri dei contratti con i laboratori esterni per le verifiche chimico-fisiche di legge;
- aggiornamento del Piano di sicurezza dell’impianto e gestione delle emergenze;
2.25.3 AUTORIZZAZIONI
2.25.3.1 AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE
La Stazione Appaltante assume l’impegno di attivarsi per richiedere alle Amministrazioni competenti le autorizzazioni, le concessioni, i nullaosta, le licenze, le dispense ulteriori a quelle già in possesso od ottenuti.
L’Appaltatore dovrà osservare le prescrizioni autorizzative uniformandosi ad esse ad alla normativa di riferimento, conservando l’efficacia della Autorizzazione e curando che non venga revocata/annullata o comunque dichiarata inefficace dalle autorità competenti per fatti o comportamenti tenuti nella fase di avviamento dell’impianto.
Se, durante il periodo di avviamento, si verificassero difformità rispetto a quanto autorizzato o in merito alla corretta gestione dell’impianto l’appaltatore è tenuto a comunicare tali difformità alla Stazione Appaltante.
Gli oneri derivanti dagli eventuali interventi in tal senso che comportino, nella fase di Avviamento, modifiche impiantistiche di natura permanente successive al collaudo tecnico amministrativo, se dovute ad aggiornamenti normativi, saranno a carico della Stazione Appaltante.
L'utilizzo delle aree e delle opere in difformità da quanto previsto dalle prescrizioni AUA, costituisce inadempimento contrattuale idoneo a determinare la risoluzione del Contratto.
2.25.4 TERMINI
2.25.4.1 FASI DELL’AVVIAMENTO
La fase di avviamento dell’impianto inizia il giorno successivo alla data di rilascio del certificato di collaudo tecnico amministrativo e termina dopo 90 giorni utili e consecutivi senza possibilità di interruzione. E’ facoltà della stazione appaltante prolungare di ulteriori 90 giorni la medesima fase a semplice richiesta trasmetta all’appaltatore.
2.25.4.2 ESERCIZIO PROVVISORIO
In seguito all’emissione del Certificato di collaudo tecnico amministrativo avrà inizio la fase di Esercizio provvisorio dell’impianto, durante la quale l’impianto comincerà a funzionare processando i rifiuti assorbenti pur restando nella disponibilità dell’Appaltatore.
Durante l’Esercizio provvisorio l’Appaltatore dovrà procedere al ricevimento e al caricamento delle materie in ingresso e alla gestione provvisoria dell’impianto, sostenendo esclusivamente i costi relativi al proprio personale impiegato, e garantendo il supporto alle attività propedeutiche o necessarie per la effettuazione completa del collaudo funzionale e della verifica del pieno raggiungimento delle performance del progetto integrate con le migliorie offerte ed accettate in sede di gara, nonché le manutenzioni ordinarie e straordinarie previste per legge.
2.25.4.3 COLLAUDO TECNICO PRESTAZIONALE
Quando le lavorazioni avranno raggiunto sufficienti livelli di stabilità e comunque entro 90 giorni dalla data di emissione del Certificato di collaudo tecnico amministrativo, dovranno essere realizzate le attività di Collaudo prestazionale dell’impianto. L’attività di Xxxxxxxx prestazionale sarà svolta da una Commissione o da un collaudatore incaricato dalla Stazione Appaltante, in contraddittorio con l’Appaltatore, che dovrà fornire tutto il personale e l’assistenza necessari all’esecuzione di detta attività.
In caso di esito positivo del collaudo prestazionale, il relativo verbale firmato dalle Parti sarà allegato al Collaudo tecnico-amministrativo. La data di emissione di detto certificato costituirà la data di fine complessiva dei lavori e servizi previsti dall’appalto e la presa in consegna dell’impianto da parte della Stazione Appaltante.
A decorrere dalla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante cominceranno l’esercizio
commerciale ed il Periodo di Garanzia.
2.25.5 ESTINZIONE DEL RAPPORTO NEL PERIODO DI AVVIAMENTO
Il periodo di Avviamento può estinguersi e pertanto esaurire la propria efficacia, oltre che per decorrenza del periodo di durata, per uno dei seguenti motivi:
a) fallimento dell’appaltatore o perdita dei requisiti di cui all’articolo 80 D.lgs. 18aprile 2016 n. 50;
b) revoca d’ufficio;
c) risoluzione per inadempimento.
La risoluzione per inadempimento dell’appaltatore è regolata dall’ articolo 1453 del Codice Civile
Oltre alle ipotesi di risoluzione per inadempimento espressamente previste nei commi precedenti,
costituiscono causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile:
• mancato rispetto della normativa ambientale e delle prescrizioni dell’Autorizzazione;
• negligenza o inaffidabilità nel regolare e sollecito svolgimento delle attività di gestione
dell’Impianto.
2.25.6 RISOLUZIONE
Nei casi che comporterebbero la risoluzione della gestione nella fase di avviamento per cause imputabili all’appaltatore, la Stazione appaltante comunica per iscritto allo stesso l'intenzione di risolvere il rapporto.
2.25.7 ADEMPIMENTI ALLA CESSAZIONE DEL PERIODO DI AVVIAMENTO
Nel corso dell’ultimo mese di durata della fase di Avviamento, l’appaltatore procederà, in contraddittorio con la Stazione appaltante, a verificare lo stato di regolare conservazione e funzionamento dell’Impianto.
Qualora fossero necessari lavori di manutenzione per riportare l’Impianto allo stato di collaudo tecnico amministrativo, tutte le spese relative alla attività da ultimo menzionata, saranno poste a carico dell’appaltatore.
Rimane comunque ferma la responsabilità dell’appaltatore per inquinamenti accertati e contestati nelle forme di legge, anche successivamente alla scadenza del periodo di Avviamento.
2.25.8 GESTIONE
2.25.8.1 CONTROLLO DEGLI ACCESSI
L’Appaltatore garantirà mediante proprio personale il controllo degli accessi al sito di cantiere; le modalità di accesso all’Impianto saranno definite nell’ambito del cantiere dal PSC redatto dal coordinatore della sicurezza, nell’ambito della fase di Avviamento dal DUVRI che sarà redatto a cura dell’appaltatore.
2.25.8.2 ATTIVITA’ DI PESATURA
La stazione appaltante gestirà nella fase di avviamento direttamente ed esclusivamente la pesatura dei rifiuti.
In linea di massima, le operazioni di conferimento avverranno come di seguito indicato:
• Accettazione: identificazione del mezzo, del trasportatore, del produttore e del rifiuto conferito tramite ritiro del FIR e autorizzazione all’ingresso al punto di conferimento;
• Pesatura: rilevazione del peso dell’automezzo carico;
• Verifica radiometrica dei contenitori;
• Scarico nella baia indicata dal personale dell’impianto di destino: le fasi di scarico devono essere coordinate dal personale dell’impianto coordinato dall’appaltatore;
• Pesatura: rilevazione del peso dell’automezzo a scarico avvenuto;
• Adempimenti amministrativi: compilazione del FIR nelle parti di competenza, riconsegna delle copie dello stesso all’autista per la corretta archiviazione e conservazione degli stessi presso l’impianto;
• Uscita dall’impianto.
2.25.8.2 CONFERIMENTO RIFIUTI AMMESSI DURANTE IL PERIODO DI AVVIAMENTO
I conferimenti dovranno essere coerenti con le autorizzazioni dell’Impianto.
È vietato l’accoglimento di rifiuti trasportati con mezzi non autorizzati ai sensi delle normative vigenti sui rifiuti. In caso di mancato o difettoso funzionamento dell’Impianto, la Stazione appaltante provvederà ad avvertire l’appaltatore e curerà eventualmente il trattamento e recupero presso impianti terzi, addebitando i relativi costi ed eventuali costi indiretti all’appaltatore nel caso in cui le cause del mancato funzionamento siano da attribuirsi allo stesso.
2.25.8.3 IPOTESI DI RESPINGIMENTO DEL CONFERIMENTO
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rifiutare in tutto o in parte il conferimento all’Impianto dei rifiuti
nelle seguenti ipotesi:
a) conferimento di Rifiuti non Ammessi;
b) conferimento di Rifiuti Ammessi senza rispettare le quantità previste nell’Autorizzazione;
c) conferimenti che evidenziano livelli radiometrici superiori alla norma.
2.25.9 PERSONALE
2.25.9.1 PERSONALE OPERATIVO
Per la fase di Avviamento si stima la dotazione minima di personale di seguito indicata operante su due turni:
• 1 Direttore impianto presente a tempo pieno, da sostituire in caso di ferie o malattia;
• 2 addetti alla gestione dell’impianto.
L’Appaltatore, nella sua autonomia gestionale, potrà definire una pianta organica per l’esecuzione del servizio anche diversa rimanendo comunque l’obbligo del pieno rispetto della operatività e funzionalità dell’impianto.
Il Direttore impianto deve avere comprovata esperienza e sarà responsabile del funzionamento dell’impianto e del mantenimento dell’efficienza dei processi di trattamento rifiuti.
Il Direttore impianto dovrà inoltre supportare la Stazione appaltante nella conduzione amministrativa
dell’impianto con tenuta dei registri e con la compilazione dei formulari previsti per legge.
Gli operai specializzati dovranno possedere comprovata esperienza presso impianti di trattamento rifiuti e comprovata esperienza nel settore elettromeccanico, nonché essere abilitati ad operare su quadri elettrici e apparecchiature elettromeccaniche.
2.25.10 FORMAZIONE DEL PERSONALE
L’Appaltatore dovrà organizzare un programma di formazione del personale della Stazione Appaltante da realizzare con i criteri minimi sotto riportati e da svolgere e completare nel corso del periodo di Avviamento.
Oggetto e scopo della formazione
Lo scopo primario della predetta attività si fonda sui seguenti obiettivi minimi:
- formare il personale designato dalla Stazione Appaltante, a seconda delle sue caratteristiche, competenze e funzioni, allo scopo di gestire con successo le varie sezioni dell’impianto ed ottenerne le prestazioni progettuali;
- illustrare e fare applicare i principi fondamentali del processo di trattamento;
- sensibilizzare il personale agli andamenti del processo in modo da poterne individuare anticipatamente gli eventuali problemi e adottare opportune azioni correttive;
- illustrare il contenuto delle istruzioni di esercizio del processo di trattamento e recupero dei prodotti assorbenti;
- illustrare i componenti critici delle macchine al fine di poterne individuare con prontezza le eventuali anomalie, saperle correggere intervenendo direttamente o saper interloquire con l’Appaltatore e/o i suoi subfornitori per intraprendere direttamente o con il loro aiuto le idonee azioni correttive;
- illustrare i piani e i criteri di manutenzione dell’impianto, delle macchine e dei componenti sia per quanto riguarda la manutenzione preventiva che di emergenza;
- conoscere e rispettare gli elementi tecnici e gestionali importanti ai fini della sicurezza;
- conoscere tutta la rete di assistenza esterna all’impianto sia in termini di interventi di
manutenzione che di ricambistica originale o di consumo.
Il programma di formazione dovrà contemplare, in particolare, l’adempimento di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 - Testo Unico sulla sicurezza.
Requisiti minimi della formazione:
- Personale docente: sarà formato da tecnici dell’Appaltatore e/o di subfornitori coinvolti nelle forniture dell’impianto che abbiano titolo, esperienza e capacità di comunicazione idonee a svolgere tale compito con successo;
- Numero delle persone da formare sul sito: la formazione coinvolge tutto il personale della Stazione appaltante che sarà preposto alla gestione e manutenzione dell’impianto una volta terminato il periodo di Avviamento;
- Programma di formazione: sarà predisposto dall’Appaltatore e consegnato alla Stazione
Appaltante prima dell’emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo;
- Modalità di svolgimento: la formazione avverrà presso l’Impianto, sia in aula, sia in campo; la
formazione in aula potrà essere svolta anche in modalità online;
- In occasione di manutenzioni ordinarie e straordinarie programmate o accidentali il personale tecnico di intervento avrà cura di fornire al personale di gestione della Stazione Appaltante tutte le informazioni utili a migliorare la loro conoscenza dell’impianto, delle macchine, apparecchiature e componenti oggetto della manutenzione in corso.
2.25.11 VIGILANZA E CONTROLLO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Il Responsabile del Contratto avrà sempre libero accesso all’Impianto, facoltà di visione degli atti tecnico-amministrativi relativi alla gestione, al rispetto dei parametri e dei limiti ambientali previsti dall’Autorizzazione, dei quali potrà richiedere la produzione di copie conformi.
Il Responsabile del Contratto avrà altresì facoltà di richiedere incontri periodici inerenti la conduzione
dell’impianto.
Nel corso dell’attività di Avviamento, oltre alla reportistica prevista, al manifestarsi di problemi o anomalie che possano compromettere il regolare funzionamento dell’impianto, l’Appaltatore è tenuto a darne comunicazione immediata alla Stazione Appaltante. La comunicazione dovrà avvenire per vie brevi e essere supportata da una trasmissione via PEC.
In particolare dovranno essere immediatamente comunicati:
- Guasti in genere alle apparecchiature che possono influenzare le prestazioni con particolare riferimento ai presidi ambientali.
- Eventuali furti o danneggiamenti alle apparecchiature o alle strutture costituenti l’impianto;
- Raggiungimento della soglia di preallarme sui valori limite di emissione per l’impianto trattamento aria e per l’impianto di depurazione delle acque reflue;
- Eventuale fuori servizio di parti o sezioni d’impianto;
- Eventuali interventi in servizio di reperibilità, o comunque al di fuori del normale orario di lavoro.
La mancata o non tempestiva effettuazione delle comunicazioni di cui al presente articolo comporta l’applicazione delle penalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto, salvo ogni altra sanzione penale e/o amministrativa disposta dall’Autorità di Controllo.
2.25.12 MANUTENZIONE
2.25.12.1 PIANO DI MANUTENZIONE
Il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti è il documento complementare al progetto esecutivo che, prendendo in esame l’intero arco temporale di vita atteso per l’impianto, prevede, pianifica e programma l’attività di manutenzione dell’Opera al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico. Il piano di manutenzione è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo
diversa motivata indicazione del responsabile del Contratto :
1)il manuale d'uso, nel quale dovranno essere dettagliatamente illustrate le modalità di esercizio e manutenzione dell’impianto sia durante il periodo di Avviamento, che nella successiva fase sotto la diretta responsabilità della Stazione Appaltante.
2) il manuale di manutenzione, con le indicazioni operative e documentali sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, le indicazioni operative relative alla gestione del magazzino ricambi e la redazione dei manuali tecnici “as built”. E’ comprensivo della lista dei ricambi forniti franco centrale come da Offerta.
3) il programma di manutenzione prevede e pianifica l’attività di manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli Impianti, al fine di conservarne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza e il valore economico, indicando le ore di funzionamento, i ricambi previsti, le analisi di laboratorio previste, la manodopera necessaria e gli eventuali tempi di fermo-macchina
2.25.12.2 MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO
A decorrere dall’inizio del Periodo di Garanzia, l’appaltatore avrà l’obbligo di conservare e mantenere le opere realizzate e quelle già esistenti attuando tutti i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per consegnare alla Stazione Appaltante, alla scadenza del periodo di Garanzia, le opere, i macchinari ed attrezzature in buono stato di efficienza in conformità alla loro destinazione d’uso.
L’Appaltatore sarà comunque tenuto a garantire, per tutta la durata del Periodo di Garanzia, la continuità dell’attività prevista e pianificata nel programma annuale e gli standard di funzionamento prescritti nell’Offerta presentata in sede di gara.
L’Appaltatore dovrà eseguire le attività di manutenzione programmata, ivi comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto. Durante il Periodo di Garanzia, saranno a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Opera, compresi i materiali di consumo, i materiali soggetti ad usura, i ricambi e la manodopera, relativi sia ad interventi programmati che non programmati.
In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di sostituirsi all’Appaltatore per l’esecuzione d’ufficio degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmata e non programmata. I costi necessari per tali interventi in sostituzione saranno addebitati all’Appaltatore.
Per tutta la durata della fase di avviamento la manutenzione dell’impianto compete all’Appaltatore; nel quadro dei costi di gestione dell’impianto si devono pertanto comprendere l’organizzazione, la supervisione e l’esecuzione delle seguenti manutenzioni:
• “Manutenzione di guasto”: l’esecuzione degli interventi di ripristino di guasti accidentali avvenuti a carico di macchinari e sezioni particolari e/o complessivi degli impianti. La manutenzione di guasto sarà realizzata di norma dal personale addetto alla fase di avviamento con l’intervento eventuale di personale specializzato esterno, a seconda dell’importanza e la gravita del guasto stesso.
• “Manutenzione di esercizio”: la manutenzione effettuata dal personale addetto alla fase di avviamento e che consiste, a titolo esemplificativo e non limitativo, nella verifica in campo del funzionamento delle varie apparecchiature, nella registrazione di tiranterie, catenarie, serraggio di guarnizioni, premistoppa ecc., registrazione di valvole, regolatori di pressione, ecc., controlli di livello, cambio di sonde, termocoppie, fusibili, lampade, nella verifica dei vari parametri elettrici, regolazioni amperometriche, pulizie filtri, lavaggi diparti degli impianti, pulizia degli ugelli di insufflaggio dell’aria, verifica del regolare funzionamento, mediante strumenti campione, degli apparecchi di analisi, misura, segnalazione e comando.
• “Manutenzione ordinaria programmata”: l’esecuzione di tutti gli interventi previsti nelle schede tecniche che l’appaltato e ha fornito per ogni macchina o sezione d’impianto e che dovranno essere messe a disposizione della Stazione Appaltante. Tali interventi sono effettuati dal personale della manutenzione e da quello adibito alla fase di avviamento. Si
precisa inoltre che la manutenzione ordinaria programmata sarà effettuata di norma avendo cura di interrompere il meno possibile l’attività complessiva dell’impianto, mettendo di norma in sosta solo la macchina od il particolare oggetto dell’intervento. Gli interventi di manutenzione ordinaria programmata, oltre ai rabbocchi e cambi di oli lubrificanti, prevedono tutto il sistema di ingrassaggi e lubrificazioni, tarature, controllo, settaggi, etc. Dovranno essere effettuati tutti i lavori di conservazione delle macchine come: sostituzione di cuscinetti, giunti parastrappi e di dilatazione, nonché i controlli dei leverismi o leveraggi di movimentazione, serrande di parzializzazione, riduttori di pressione, regolatori di flusso, valvole, pressostati, etc., nonché riprese di verniciature e coibentazioni. Gli interventi di manutenzione ordinaria programmata prevedono anche il ripristino e/o la sostituzione di parti usurabili come clapet, dischi, lame, serrande parzializzatrici, piastre, valvole stellari, barrotti di nastri trasportatori, elementi di nastri redler, etc.
• ‘Manutenzione straordinaria programmata”: controllo completo ed integrale di tutti i componenti degli impianti. Fatte salve le garanzie di legge, la manutenzione straordinaria programmata potrà essere effettuata con personale specializzato esterno in collaborazione con il personale addetto alla fase di avviamento. La manutenzione straordinaria programmata prevede il controllo completo degli impianti in tutte le sue componenti: strutturali, meccaniche, elettriche ed elettroniche.
Inoltre ogni attenzione nella gestione dell’impianto deve essere sempre garantita affinché due principi e doveri fondamentali vengano rispettati:
- la salvaguardia dell’incolumità delle persone preposte alla conduzione e dalla manutenzione degli impianti;
- il rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia.
2.25.13 SICUREZZA
2.25.13.1 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
L’appaltatore deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI), che riterrà necessarie opportuni, ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l’incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l’adempimento da parte dell’Impresa di quanto sopra descritto.
Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca del contratto.
L’appaltatore deve notificare immediatamente alla Stazione Appaltante, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante la fase di avviamento, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature della stazione appaltante e/o causato danni o perdita della proprietà.
L’appaltatore, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Responsabile del Contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.
Art. 2.26
COLLAUDO TECNICO PRESTAZIONALE
Al temine del periodo di esercizio provvisorio comunicato dall’appaltatore mediante apposita comunicazione formale al responsabile del contratto e comunque non oltre tre mesi dall’emissione del verbale di collaudo tecnico amministrativo o in caso di proroga richiesta dalla stazione appaltante entro sei mesi dalla medesima data, sarà eseguito il collaudo tecnico prestazionale secondo le disposizioni riportate all'art. 116 e alla sezione III dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.
Il collaudo tecnico prestazionale costituisce l'attività di verifica finale dei lavori ed è finalizzato a certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche e delle prestazioni dell’impianto rispetto alle previsioni e alle pattuizioni contrattuali offerte in sede di gara e/o riportate come requisiti minimi di progetto, e comprende tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.
Nel dettaglio il collaudo tecnico prestazionale ha l’obiettivo di verificare che:
- il rendimento dell’impianto in termini di percentuale di materie prime seconde recuperate sia rispondente alle prescrizioni di progetto e/o a quanto offerto in fase di gara;
- il consumo di acqua necessario al trattamento del materiale sia rispondente alle prescrizioni di progetto e/o a quanto offerto in fase di gara;
- il consumo di energia per il trattamento del materiale sia rispondente alle prescrizioni di progetto e/o a quanto offerto in fase di gara;
- tutti i limiti di emissione in atmosfera, scarico idrico e quanto previsto dalle prescrizioni di progetto e/o dalle prescrizioni previste dai titoli autorizzativi siano rispettate;
- tutti i parametri prestazionali definiti dalla documentazione di progetto siano rispettate.
2.26.1 CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO PRESTAZIONALE
Il certificato di collaudo tecnico prestazionale contiene almeno le seguenti parti:
a) VISITA DI COLLAUDO - CONTROLLI, contenente:
1) verbale della visita di collaudo, ovvero, se questo costituisce un documento a parte allegato al certificato, un accurato riepilogo di quanto riscontrato;
2) richiamo a tutti gli eventuali controlli effettuati e all’esito della stessa;
b) CERTIFICATO DI COLLAUDO, nel quale:
1) si riportano tutti i parametri prestazionali registrati durante la fase ed il loro confronto con i limiti di progetto o offerti in sede di gara con descrizione delle prove eseguite e dei metodi utilizzati per la loro determinazione;
2) si certifica che in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative le opere realizzate rispettano le previsioni previste nel progetto e le pattuizioni contrattuali.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo 2 anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato.
Fanno eccezione i seguenti casi:
• durante la visita di collaudo si rilevano difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori che non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale - l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.
• Durante la visita di collaudo si rilevano difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori di scarsa entità e riparabili in breve tempo - l'organo di collaudo prescrive le specifiche lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un congruo termine per la loro realizzazione. Il certificato di collaudo non viene rilasciato finché da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal RUP, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le opportune lavorazioni, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.
• Nel corso del biennio successivo all'emissione del certificato di collaudo, emergono vizi o difetti dell'opera - il RUP denuncia il vizio o il difetto e, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, accerta, in contraddittorio con l'esecutore, se sono causati da carenze nella realizzazione dell'opera. In tal caso propone alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, o in suo danno, i necessari interventi. Durante il suddetto biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
Dopo aver emesso il certificato di collaudo tecnico prestazionale provvisorio, l'organo di collaudo, per tramite del RUP, lo trasmette all'esecutore per la sua accettazione, il quale deve a sua volta sottoscriverlo entro 20 giorni. All'atto della firma l’esecutore può formulare e giustificare le proprie conclusioni rispetto alle operazioni di collaudo; contrariamente, se non sottoscrive il certificato di collaudo nel termine indicato, o lo sottoscrive senza formulare osservazioni o richieste, il certificato si intende definitivamente accettato.
Art. 2.27
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
Sono a carico dell'appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:
• la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
• i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;
• la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
• la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della stazione appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'appaltatore dovrà servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;
• la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;
• la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
• il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera compresi eventuali trasporti eccezionali; si
intendono inoltre compresi gli oneri per scorte tecniche e acquisizione di permessi stradali e autostradali;
• il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;
• la fornitura di acqua potabile per il cantiere;
• l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
• la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
• l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al d.P.R. 128/59 e s.m.i.;
• le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
• l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
• il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
• la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
• il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della stazione appaltante;
• l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;
• il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto della stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore;
• la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'art. 119 c. 11 del d.lgs. 36/2023;
• l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
• il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
• la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 c. 13 del d.lgs. 36/2023;
• la trasmissione alla stazione appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi dell'art. 119 c. 5 del d.lgs. 36/2023. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
• la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali;
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.
Si evidenzia infine che, le amministrazioni titolari delle misure sono responsabili del raggiungimento di traguardi intermedi e finali (milestone e target), mentre i soggetti attuatori, hanno la responsabilità di realizzare le opere nel rispetto del principio del DNSH e della normativa PNRR.
Nel caso in cui l’amministrazione attuatrice non raggiunga i milestone e target finali previsti dal PNRR per l’attuazione degli interventi ad essa affidati, l’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR revoca i contributi previsti per il loro finanziamento riassegnando le pertinenti risorse con le modalità previste dalla
legislazione vigente.
L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire che la propria attività sia realizzata nel rispetto del tagging ambientale.
Di conseguenza dovrà rispettare i seguenti obblighi:
• dimostrare il raggiungimento dei target e delle milestone;
• rispettare gli obblighi relativi al DNSH;
• produrre nel sistema informatico documentazione pertinente e provante il rispetto del Principio del DNSH (documentazione che sarà oggetto di verifica da parte di questa Stazione Appaltante);
• rispettare gli obblighi in materia contabile conformante a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 9 del 10 febbraio 2022.
L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.
Art. 2.28 INADEMPIMENTI E PENALI
2.28.1 Oltre alle penali espressamente previste negli altri articoli del presente Capitolato Speciale d’Appalto, si applicano le disposizioni che seguono. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, si intende per inadempienza la mancata, tardiva, inesatta o parziale esecuzione delle prestazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, nel Contratto e nei suoi Allegati.
2.28.2 L’esecuzione dei Lavori deve essere organizzata completamente dall’Appaltatore che deve adempiere puntualmente agli obblighi assunti con la stipula del Contratto e che non può invocare nel corso dell’esecuzione dell’appalto motivi di sospensione o riduzione delle prestazioni, salvo il verificarsi di cause di impossibilità sopravvenuta non imputabile all’Appaltatore.
2.28.3 Qualora l’inadempimento sia dovuto ad impossibilità sopravvenuta, per cause di forza maggiore o comunque per qualsivoglia causa non imputabile all’Appaltatore, questi deve darne immediata comunicazione telefonica al DL/DEC dell’insorgenza di detta causa ed inviargli – tramite email – entro lo spirare del medesimo giorno in cui doveva essere resa la prestazione, la comunicazione, adeguatamente motivata e supportata da elementi di prova, con la quale l’Appaltatore dia atto delle cause della mancata esecuzione, parziale o totale della prestazione.
Le Parti espressamente convengono che la mancata comunicazione dell’insorgenza dell’impossibilità sopravvenuta o la sua mancata prova/motivazione determina, in ogni caso, l’applicazione di una penale a carico dell’Appaltatore - indipendentemente dalla prova del danno - pari ad € 300,00 (euro trecento/00) per ciascuna mancata comunicazione.
2.28.4 Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione dei Lavori e dei Servizi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei Lavori e dei Servizi, o per le scadenze fissate nel programma temporale dei Lavori e dei Servizi, è applicata una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale.
2.28.5 La stessa penale si applica in caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, salvo il diritto di risolvere il Contratto.
2.28.6 La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 4 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 23, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei Lavori, nella ripresa dei Lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei Lavori e nel rispetto delle milestones, in proporzione ai Lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 20% dell’importo del Contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.
2.28.7 La Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell’articolo 50, comma 4, del
D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 126 del Codice dei Contratti, raggiunga il 20% (dieci per cento) del valore dell’importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.
2.28.8 Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, non imputabile alla Committente o non derivante da impossibilità sopravvenuta per causa fortuita o forza maggiore, la Committente si riserva la facoltà di applicare le penali di seguito indicate, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:
a) mancata consegna/trasmissione di ogni documentazione amministrativa o contabile richiesta in forma
scritta ovvero obbligatoria: € 150,00 (euro centocinquanta/00) ad evento;
b) mancata manutenzione del cantiere e sue strutture, della custodia e della conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, da € 100,00 (euro cento/00) ad € 5.000, 00 (euro cinquemila/00) per singola inadempienza a seconda della gravità della medesima;
c) mancato rispetto del criterio premiante relativo al “Monitoraggio e controllo delle interferenze con l’ambiente e le attività circostanti al cantiere”, risultante da verbali elevati dal CSE in fase di cantiere, saranno applicate penali equivalenti pari a € 500,00 (euro cinquecento/00) cadauna per le prime 5 verbalizzazioni e pari a € 2.000,00 (euro 2.000/00) al sesto verbale in poi;
d) mancato rispetto del criterio premiante relativo al “Monitoraggio e controllo utilizzo DPI”, risultante da verbali elevati dal CSE in fase di cantiere, saranno applicate penali equivalenti pari a € 500,00 (euro cinquecento/00) cadauna per le prime 5 verbalizzazioni e pari a € 2.000,00 (euro 2.000/00) al sesto verbale in poi;
e) nel caso in cui il D.L. accerti l’interruzione del Monitoraggio continuo dei parametri ambientali del cantiere per un periodo superiore a 2 giorni sarà applicata una penale pari a € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno successivo al secondo fino al completo ripristino del monitoraggio secondo quanto previsto dall’offerta tecnica presentata in sede di gara;
f) qualora, a seguito dell’esito del verbale di collaudo rilasciato dal collaudatore nominato dalla Stazione Appaltante a termine del periodo di esercizio provvisorio, secondo la durata prevista dai termini contrattuali, risulti il mancato raggiungimento del target di consumo idrico offerto in sede di gara sarà applicata una penale pari a € 20.000,00 (euro ventimila/00) per ogni punto percentuale di scostamento in eccesso. Gli scostamenti inferiori al punto saranno considerati proporzionalmente. Non sono previsti premi nel caso di scostamento in difetto;
g) qualora, a seguito dell’esito del verbale di collaudo rilasciato dal collaudatore nominato dalla Stazione Appaltante a termine del periodo di esercizio provvisorio, secondo la durata prevista dai termini contrattuali, risulti il mancato raggiungimento del target di riduzione del consumo di energia equivalente offerto in sede di gara sarà applicata una penale pari a € 200.000,00 (euro duecentomila/00) per ogni punto percentuale di scostamento in difetto. Gli scostamenti inferiori al punto saranno considerati proporzionalmente. Non sono previsti premi nel caso di scostamento in eccesso;
h) qualora l’Appaltatore non assicuri la presenza del personale previsto dal Capitolato, la Stazione Appaltante contesterà per iscritto tale mancanza procedendo a trattenere le mancate prestazioni eseguite al corrispondente valore di CCNL per la figura professionale corrispondente, anche se non si verificassero interruzioni dell’attività dell’impianto. L’assenza del personale non potrà che avvenire in via del tutto eccezionale e dovrà essere giustificata e preannunciata con almeno 24 ore di anticipo. L’Appaltatore dovrà comunque assicurare la pronta sostituzione del personale assente con altro di pari competenza tecnica. In ogni caso, qualora tali assenze dovessero reiterarsi e rendere difficoltosa o impossibile la conduzione dell’impianto, la Stazione Appaltante si riserva – oltre all’azione per il risarcimento dei danni – di procedere ad appaltare l’attività a terzi, addebitando i relativi costi, anche indiretti, all’Appaltatore;
i) qualora l’Appaltatore non assicuri una puntuale e costante attività di reportistica relativa alla conduzione del processo (documentazione amministrativa, quaderni, assistenza all’implementazione dei registri di carico e scarico e formulari, revisioni, certificazioni, misure, monitoraggi, tracciabilità, comunicazioni guasti/anomalie, ecc.), la Stazione Appaltante, sentito il Responsabile della Conduzione e acquisito il verbale, emetterà apposito ordine di servizio fornendo modi e tempi per l’adempimento. Qualora l’impresa non dovesse adempiere all’ordine di servizio nei tempi e modi stabiliti sarà facoltà dell’Ente Appaltante far applicare una penale pari allo 1% dell’importo contrattuale della Conduzione per ogni singola violazione od inadempienza;
j) mancato adempimento agli Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), punto 12.6.a): da € 1.000,00 (euro mille/00) ad € 5.000, 00 (euro cinquemila/00) per singola inadempienza a seconda della gravità
della medesima;
k) mancato adempimento agli Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità, punto 12.6.b): da € 1.000,00 (euro mille/00) ad € 5.000, 00 (euro cinquemila/00) per singola inadempienza a seconda della gravità della medesima;
l) mancato adempimento agli Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile, punto 12.6.c): da € 1.000,00 (euro mille/00) ad € 5.000, 00 (euro cinquemila/00) per singola inadempienza a seconda della gravità della medesima;
m) mancato adempimento agli Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone, 12.7.d), da € 5.000,00 (euro cinquemila /00) ad € 20.000, 00 (euro ventimila/00) per singola inadempienza a seconda della gravità della medesima;
n) in caso di dipendenti presenti in cantiere e non iscritti nel Libro Unico del Lavoro: da € 100 (euro cento/00) ad € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni lavoratore;
o) in caso di dipendenti presenti in cantiere non muniti di tessera di riconoscimento: da € 50,00 (euro cinquanta/00) ad € 300,00 (euro trecento/00) per ogni dipendente;
p) qualsiasi altra violazione alle prescrizioni del presente Contratto, del Capitolato nonché di cui all’offerta tecnica migliorativa presentata in fase di gara e delle altre norme vigenti in materia, anche non specificatamente esplicitate alle lettere precedenti, ivi incluse le violazioni delle clausole in materia di conformità agli standard sociali minimi: da € 100,00 (euro cento/00) ad € 5.000,00 (euro cinquemila /00) per singola inadempienza a seconda della gravità della medesima.
2.28.9 la Stazione Appaltante - mediante il RUP che a tal fine si avvale del DL/DEC – procede alla rilevazione dell’inadempienza, all’istruttoria ed alla relativa contestazione scritta, all’accertamento ed applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, fermo restando in capo alla Stazione Appaltante i poteri di cui ai successivi commi.
Ricevuta la contestazione scritta da parte della Stazione Appaltante, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni consecutivi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Stazione Appaltante a giustificare l’inadempienza, la Stazione Appaltante commina la penale stabilita nel presente Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
2.28.10 È facoltà della Committente detrarre l’importo della penale dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi diversi di competenza, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In tale ultimo caso sarà onere dell’Appaltatore ricostituire l’importo complessivo della garanzia.
2.28.11 L’irrogazione delle penali non esclude il diritto della Committente di agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione della penale.
Art. 2.29
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE
L'appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la stazione appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 119 c. 13 del d.lgs. 36/2023, sono indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali. Il cartello dovrà inoltre riportare lo stemma dell’Unione Europea, quello del Ministero dell’Ambiente, quello del soggetto attuatore e realizzatore oltre che tutti i dati identificativi del progetto PNRR.
Art. 2.30
PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE
In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto d.m. 145/2000, i materiali provenienti da
escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
L'Appaltatore dovrà trasportarli e regolarmente accatastarli nel sito di stoccaggio indicato dalla Stazione appaltante intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi di contratto.
Art. 2.31 RINVENIMENTI
Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico, di cui all'allegato I.8 del d.lgs. 36/2023, risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applica l'art. 35 del Capitolato generale d'appalto (d.m. 145/2000); essi spettano di pieno diritto alla stazione appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redige regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti autorità.
L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che sono state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.
Art. 2.32 BREVETTI DI INVENZIONE
I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia possibile: un siffatto riferimento sarà accompagnato dall'espressione «o equivalente».
Nel caso la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, ovvero l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.
Art. 2.33
GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE
L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Il registro di contabilità è sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.
Le riserve sono formulate in modo specifico ed indicano con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.
In particolare, le riserve contengono a pena di inammissibilità:
• la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute;
• l’indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell’appalto;
• le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d’appalto o dal progetto esecutivo;
• le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative
agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;
• le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori che potrebbero comportare
la responsabilità dell’appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell’appalto.
L’esecutore, all’atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni dall’invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l’onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.
Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine di 30 giorni (art. 7, c. 4, allegato II.14, del d.lgs. 36/2023) o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.
Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.
Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
Il direttore dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante di ricevere le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto, ma le riserve non sono state iscritte secondo le modalità sopra indicate, i dati registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere le sue riserve o le domande che ad esse si riferiscono.
Accordo bonario
Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa
variare tra il 5 ed il 15% dell’importo contrattuale si può procedere ad un accordo bonario.
Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungono nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.
Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42, del codice.
Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il RUP attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore 15% del contratto.
Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite dell'importo sopra riportato.
Entro 15 giorni dalla data di comunicazione il RUP può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di 5 esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto dopo aver acquisito la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Il RUP e il soggetto che ha
formulato le riserve scelgono d'intesa l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx, scegliendolo nell'ambito della lista. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall’allegato V.1 - Compensi degli arbitri - del codice. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata da quest'ultimo entro 90 giorni dalla data di comunicazione.
L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP:
• verifica le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate;
• effettua eventuali ulteriori audizioni;
• istruisce la questione con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri;
• formula, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve.
Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a partire dal 60 esimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
Collegio consultivo tecnico
Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico.
Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria.
Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.c. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l’attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte.
Il collegio consultivo tecnico è formato da 3 componenti, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.
Il CCT si intende istituito al momento dell’accettazione dell’incarico da parte del presidente.
Nell’adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d’insediamento sulle modalità di svolgimento del contraddittorio, è comunque facoltà del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilità di disporre consulenza tecnica d’ufficio.
L’inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l’osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salvo il dolo.
La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesto il parere sulla sospensione coattiva e sulle modalità di prosecuzione dei lavori. Il parere obbligatorio può essere sostituito dalla determinazione avente natura di lodo contrattuale nell’ipotesi di sospensione imposta da gravi ragioni di ordine tecnico ai sensi dell’articolo 216, c. 4 dell'opera. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono
essere rese con motivazione succinta, che può essere integrata nei successivi 15 giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.
I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti proporzionato
al valore dell’opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte.
Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti.
Art. 2.34
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E CLAUSOLE DI REVISIONE
Il prezzo a base di gara delle opere da realizzare è stato calcolato secondo quanto indicato nel computo metrico estimativo che comprende l’indicazione delle lavorazioni, le relative quantificazioni ed i relativi prezzi unitari.
I prezzi unitari in base ai quali sono pagati i lavori appaltati sono stati computati tenendo conto di risorse umane, attrezzature e prodotti impiegati nella realizzazione dell'opera:
• risorsa umana: fattore produttivo lavoro, come attività fisica o intellettuale dell’uomo - manodopera. I costi delle risorse umane sono costituiti dal costo del lavoro determinato annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
• attrezzatura: fattore produttivo capitale che include i beni strumentali, le macchine, i mezzi, i noli, i trasporti - noli e trasporti. Si distingue in nolo a freddo e nolo a caldo in funzione dei costi compresi in esso, secondo e seguenti definizioni:
• nolo a freddo: il nolo a freddo del mezzo d’opera o dell’attrezzatura non comprende i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti) e della normale manutenzione e le assicurazioni R.C.;
• nolo a caldo: comprende i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (come i carburanti o i lubrificanti), la normale manutenzione e le assicurazioni R.C.;
• prodotto: risultato di un’attività produttiva dell’uomo, tecnicamente ed economicamente definita, per estensione anche eventuali materie prime impiegate direttamente nell’attività produttiva delle costruzioni. I costi dei prodotti comprendono gli oneri derivanti all'appaltatore dalla relativa fornitura franco cantiere, incluso il costo del trasporto.
I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore.
Il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni viene determinato considerando i prezzi correnti
alla data dell’approvazione del progetto, riportati nei prezzari predisposti dalle regioni.
I prezzari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero:
• nel caso di un progetto definitivo da porre a base di gara, approvato entro il 30 giugno, per quantificare il limite di spesa è possibile utilizzare il prezzario vigente nell’anno precedente; dopo il 30 giugno si procede alla revisione del progetto utilizzando il prezzario vigente;
• nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, approvato entro il 30 giugno, si utilizza l’elenco dei prezzi approvato con il livello progettuale precedente; nel caso in cui siano necessari ulteriori prezzi, i medesimi possono essere dedotti dal prezzario vigente nell’anno precedente.
2.34.1 CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI
La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.
Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.
La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.
Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
• desumendoli dai prezzari di cui all’art. 41 del codice, ove esistenti;
• ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal RUP.
Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.
Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:
• nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
• le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
• le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
Art. 2.35
OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI
La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE n. 305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il “Regolamento dei prodotti da costruzione”.
L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore, ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare l’obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.
Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, l'appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione
appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.
Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all’origine, che, redigendo una
apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.
CAPITOLO 3
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 3.1 NORME GENERALI
Generalità
La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato.
Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.
In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.
Contabilizzazione dei lavori a corpo e/o a misura
La contabilizzazione dei lavori a misura sarà realizzata secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi; in caso diverso verranno utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in sito, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
La contabilizzazione delle opere sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari di contratto. Nel caso di appalti aggiudicati col criterio dell’OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa) si terrà conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica dell'appaltatore, contabilizzandole utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’offerta stessa.
La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando all’importo delle opere a corpo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali andrà contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
Lavori in economia
Nell’eventualità siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia tali lavori non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, saranno liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.
Contabilizzazione delle varianti
Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara.
Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:
3.1.1 Ponteggi
L'onere relativo alla realizzazione dei ponteggi orizzontali e verticali è sempre compreso nei prezzi di elenco
dei lavori.
Per lavorazioni o altezze eccedenti quelle contemplate in elenco prezzi ovvero da realizzare in economia, il noleggio e l'installazione dei ponteggi verrà valutata a m2 di effettivo sviluppo orizzontale o verticale secondo quanto previsto nelle voci di elenco.
3.1.2 Tinteggiature, coloriture e verniciature
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci.
Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:
• per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro.
• È compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;
• per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione;
• per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui al punto precedente;
• per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sarà computato due volte e mezza la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensato anche la coloritura della superficie non in vista.
Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.
3.1.3 Lavori di metallo
Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature e coloriture.
Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.
3.1.4 Impianti di distribuzione aria
a) Tubazioni e canalizzazioni.
• Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso; la quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, al quale verrà applicato il peso unitario del tubo accertato attraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere in contraddittorio. Nella misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la verniciatura con una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli di espansione.
• Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verrà valutata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendente linearmente anche i pezzi speciali. Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di consumo e di tenuta e l'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali.
• Le tubazioni di rame nude o rivestite di PVC saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, i materiali di consumo e di tenuta, l'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
• Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
• Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera (senza tener conto delle parti sovrapposte) comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di tenuta, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
• I canali, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e ripresa dell'aria) o in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a peso sulla base di pesature convenzionali. La quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, misurato in mezzeria del canale, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, giunzioni, flange, risvolti della lamiera, staffe di sostegno e fissaggi, al quale verrà applicato il peso unitario della lamiera secondo lo spessore e moltiplicando per i metri quadrati della lamiera, ricavati questi dallo sviluppo perimetrale delle sezioni di progetto moltiplicate per le varie lunghezze parziali.
Il peso della lamiera verrà stabilito sulla base di listini ufficiali senza tener conto delle variazioni percentuali del peso. È compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in lamiera nera.
b) Apparecchiature.
• Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza, saranno valutati a numero nei rispettivi diametri e dimensioni. Sono comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
• Le caldaie saranno valutate a numero secondo le caratteristiche costruttive ed in relazione alla potenzialità resa. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
• I bruciatori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche di funzionamento ed in relazione alla portata del combustibile. Sono compresi l'apparecchiatura elettrica ed i tubi flessibili di collegamento.
• Gli scambiatori di calore saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialità resa. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
• Le elettropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
• I serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione alla capacità. Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
• I serbatoi autoclave saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione alla capacità. Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
• I gruppi completi autoclave monoblocco saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive, in relazione alla portata e prevalenza delle elettropompe ed alla capacità del serbatoio. Sono compresi gli accessori d'uso, tutte le apparecchiature di funzionamento, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
• Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serrande di regolazione, sovrapprensione e tagliafuoco ed i silenziatori saranno valutati a decimetro quadrato ricavando le dimensioni dai rispettivi cataloghi delle Ditte costruttrici. Sono compresi i controtelai ed i materiali di collegamento.
• Gli elettroventilatori saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza. Sono compresi i materiali di collegamento.
• Le batterie di scambio termico saranno valutate a superficie frontale per il numero di ranghi. Sono compresi i materiali di fissaggio e collegamento.
• I gruppi refrigeratori d'acqua e le torri di raffreddamento saranno valutati a numero secondo le loro
caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialità resa. Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.
• Gli apparecchi per il trattamento dell'acqua saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata. Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.
• I rivestimenti termoisolanti saranno valutati al metro quadrato di sviluppo effettivo misurando la superficie esterna dello strato coibente. Le valvole, le saracinesche saranno valutate con uno sviluppo convenzionale di 2 m² cadauna.
• Le valvole, le saracinesche e le rubinetterie varie saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche e dimensioni. Sono compresi i materiali di tenuta.
• I quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di comando delle apparecchiature, le linee di terra ed i collegamenti equipotenziali sono valutati nel prezzo di ogni apparecchiatura a piè d'opera alimentata elettricamente.
3.1.5 Impianti elettrico e trasmissione dati
a) Canalizzazioni e cavi.
• I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di terra, saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera. Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i pezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione.
• I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati. Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda e i marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT.
• I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei terminali stessi.
• I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo in opera, aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto. Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm², morsetti fissi oltre tale sezione.
• Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione. Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi pareti chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta; in quelle dei box telefonici sono comprese le morsettiere.
b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici.
• Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti. Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante.
• I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di:
• superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);
• numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc.
Nei quadri la carpenteria comprenderà le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per contenere le apparecchiature, le etichette, ecc. Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da quadro, saranno distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:
a) il numero dei poli;
b) la tensione nominale;
c) la corrente nominale;
d) il potere di interruzione simmetrico;
e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello); comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del quadro e quanto occorre per dare l'interruttore funzionante.
• I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialità. Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante.
• I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le scatole, le placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero.
3.1.6 Opere di assistenza agli impianti
Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:
• scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;
• apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di calcestruzzo armato;
• muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori;
• fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;
• formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;
• manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;
• i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;
• il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;
• scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;
• ponteggi di servizio interni ed esterni.
Le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolate in ore lavoro sulla base della categoria della manodopera impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro.
3.1.7 Manodopera
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino la Direzione dei Lavori.
Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro.
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali metalmeccaniche ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. Per la fase di avviamento l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende di igiene ambientale ed affini.
L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
3.1.8 Noleggi
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo prestabilito.
Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi.
Per il noleggio di carri ed autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perdita di tempo.
3.1.9 Trasporti
I trasporti di terre o altro materiale sciolto verranno valutati in base al volume prima dello scavo, per le materie in cumulo prima del carico su mezzo, senza tener conto dell'aumento di volume all'atto dello scavo o del carico, oppure a peso con riferimento alla distanza. Qualora non sia diversamente precisato in contratto, sarà compreso il carico e lo scarico dei materiali ed ogni spesa per dare il mezzo di trasporto in piena efficienza. Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per materiali di consumo, il servizio del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.
Art. 3.2 MATERIALI A PIÈ D'OPERA
Per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, il prezzo a piè d’opera ed il suo accreditamento in contabilità prima della messa in opera è stabilito in misura non superiore alla metà del prezzo stesso da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, al prezzo di progetto.
I prezzi per i materiali a piè d'opera si determineranno nei seguenti casi:
a) alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione dei Lavori, comprese le somministrazioni per lavori in economia, alla cui esecuzione provvede direttamente la Stazione Appaltante;
b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;
c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto;
d) alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante quando per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori.
In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore.
CAPITOLO 4
QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
Art. 4.1
NORME GENERALI - IMPIEGO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione delle opere, proverranno da ditte fornitrici o da cave e località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di cui ai seguenti articoli.
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori.
Resta sempre all'Impresa la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante l’esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei Lavori.
I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.
L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti.
Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.
Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualità e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i.
L'appalto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del D.M. dell'ambiente n. 203/2003.
Art. 4.2
MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE
Generalità
I materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette al D.M. 17 gennaio 2018 devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito.
I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:
• identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure applicabili;
• qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate;
• accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione.
Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiarazione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Capo VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011.
Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di validità della documentazione di qualificazione o del Certificato di Valutazione Tecnica. I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità.
Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali.
Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, devono generalmente essere effettuate da:
a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011;
b) laboratori di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001 e smi;
c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale.
4.2.1 Acciaio
Prescrizioni comuni a tutte le tipologie di acciaio
Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente
D.M. attuativo della legge 1086/71 (D.M. 17 gennaio 2018) e relative circolari esplicative. È fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.
Forniture e documentazione di accompagnamento
Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l'obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale.
Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto.
Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso.
La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore.
Le forme di controllo obbligatorie
Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni per tutti gli acciai prevedono tre forme di controllo obbligatorie (D.M. 17 gennaio 2018 paragrafo 11.3.1):
• in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;
• nei centri di trasformazione;
• di accettazione in cantiere.
A tale riguardo il Lotto di produzione si riferisce a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante
apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.). Un lotto di produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione) e può essere compreso tra 30 e 120 tonnellate.
La marcatura e la rintracciabilità dei prodotti qualificati
Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura indelebile depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, dalla quale risulti, in modo inequivocabile, il riferimento all’Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilità.
Per stabilimento si intende una unità produttiva a sé stante, con impianti propri e magazzini per il prodotto finito. Nel caso di unità produttive multiple appartenenti allo stesso fabbricante, la qualificazione deve essere ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in esse fabbricato.
Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione all’uso, quali, per esempio, l’impressione sui cilindri di laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, l’apposizione di targhe o cartellini, la sigillatura dei fasci e altri. Permane, comunque, l’obbligatorietà del marchio di laminazione per quanto riguarda le barre e i rotoli.
Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione.
Per quanto possibile, anche in relazione all’uso del prodotto, il produttore è tenuto a marcare ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve essere tale che, prima dell’apertura dell’eventuale ultima e più piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di produzione e alla data di produzione.
Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilità nel tempo e l’impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marcatura denunciate nella documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventuali modifiche apportate.
Il prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di:
• mancata marcatura;
• non corrispondenza a quanto depositato;
• illeggibilità, anche parziale, della marcatura.
Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto
attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale.
Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo di lavorazione, devono riportare l’indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Servizio Tecnico Centrale, le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi delle presenti norme e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. In tal caso il materiale non può essere utilizzato ed il laboratorio incaricato è tenuto ad informare di ciò il Servizio Tecnico Centrale.
Unità marcata scorporata: ulteriori indicazioni della Direzione dei Lavori per le prove di laboratorio
Può accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o presso i trasformatori intermedi, l’unità marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l’originale marcatura del prodotto. In questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i commercianti e i trasformatori intermedi, oltre a dover predisporre idonee zone di stoccaggio, hanno la responsabilità di documentare la provenienza del prodotto mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli
estremi del deposito del marchio presso il servizio tecnico centrale.
In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dalla Direzione dei Lavori.
Conservazione della documentazione d’accompagnamento
I produttori ed i successivi intermediari devono assicurare una corretta archiviazione della documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno 10 anni. Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, il costruttore deve inoltre assicurare la conservazione della medesima documentazione, unitamente a marchiature o etichette di riconoscimento, fino al completamento delle operazioni di collaudo statico.
Forniture e documentazione di accompagnamento
Le nuove norme tecniche stabiliscono che tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale (D.M. 17 gennaio 2018 paragrafo 11.3.1.5) e dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito. Tutte le forniture di acciaio, per le quali sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla “Dichiarazione di prestazione” di cui al Regolamento UE 305/2011, dalla prevista marcatura CE nonché dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito.
Il riferimento agli attestati comprovanti la qualificazione del prodotto deve essere riportato sul documento di trasporto.
Le forniture effettuate da un distributore devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal fabbricante e completati con il riferimento al documento di trasporto del distributore stesso.
Nel caso di fornitura in cantiere non proveniente da centro di trasformazione, il Direttore dei Lavori, prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del fabbricante.
Centri di trasformazione
Il Centro di trasformazione, impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni, può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all'origine, accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti.
La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare la conformità a quanto indicato al punto 11.3.1.7 del D.M. 17 gennaio 2018 e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Gli atti di cui sopra sono consegnati al collaudatore che, tra l’altro, riporta nel Certificato di collaudo gli estremi del Centro di trasformazione che ha fornito il materiale lavorato.
Rintracciabilità dei prodotti
Il centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale.
Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione vengano utilizzati elementi base, comunque qualificati, ma provenienti da produttori differenti, attraverso specifiche procedure documentate che garantiscano la rintracciabilità dei prodotti.
Documentazione di accompagnamento e verifiche della Direzione dei Lavori
Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un centro di trasformazione devono essere accompagnati da idonea documentazione, che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso e che consenta la completa tracciabilità del prodotto. In particolare, ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:
1. da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’Attestato di “Denuncia dell’attività del centro di trasformazione”, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;
2. dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno di cui al D.M. 17 gennaio 2018, fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata;
3. da dichiarazione contenente i riferimenti alla documentazione fornita dal fabbricante ai sensi del punto 11.3.1.5 del D.M. 17 gennaio 2018 in relazione ai prodotti utilizzati nell’ambito della specifica fornitura. Copia della documentazione fornita dal fabbricante e citata nella dichiarazione del centro di trasformazione, è consegnata al Direttore dei Lavori se richiesta.
4.2.2 Acciaio per usi strutturali Prescrizioni per gli acciai per usi strutturali
L'acciaio, costituito da una lega ferro-carbonio, si distingue in funzione della percentuale di carbonio presente in peso; in particolare si suddividono in: acciai dolci (C=0,15%-0,25%), acciai semiduri, duri e durissimi (C>0,75%).
Gli acciai per usi strutturali, denominati anche acciai da costruzione o acciai da carpenteria hanno un tenore di carbonio indicativamente compreso tra 0,1% e 0,3%. Il carbonio infatti, pur elevando la resistenza, riduce sensibilmente la duttilità e la saldabilità del materiale; per tale motivo gli acciai da costruzione devono essere caratterizzati da un basso tenore di carbonio.
I componenti dell'acciaio, comprensivi del ferro e del carbonio, non dovranno comunque superare i valori limite percentuali specificati nella normativa europea UNI EN 10025-5 (per i laminati).
A tal proposito gli acciai vengono suddivisi in "legati" e "non legati", a seconda se l'acciaio considerato contiene tenori della composizione chimica che rientrano o meno nei limiti della UNI EN 10020 per i singoli elementi costituenti.
Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno in tutti i casi utilizzare acciai conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), e già recanti la Marcatura CE secondo norma UNI EN 1090-1. Solo per i prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE si rimanda a quanto specificato al punto B del punto 11.1 del D.M. 17 gennaio 2018 e si applica la procedura di cui ai punti 11.3.1.2 e 11.3.4.11.1 del citato
decreto.
Per le palancole metalliche e per i nastri zincati di spessore <= 4 mm si farà riferimento rispettivamente alle UNI EN 10248-1 ed UNI EN 10346.
Per l’identificazione e qualificazione di elementi strutturali in acciaio realizzati in serie nelle officine di produzione di carpenteria metallica e nelle officine di produzione di elementi strutturali, si applica quanto specificato al punto 11.1, caso A) del decreto, in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1090-1.
Per la dichiarazione delle prestazioni ed etichettatura si applicano i metodi previsti dalle norme europee armonizzate, ed in particolare:
• Dichiarazione delle caratteristiche geometriche e delle proprietà del materiale.
• Dichiarazione delle prestazioni dei componenti, da valutarsi applicando le vigenti Appendici Nazionali agli Eurocodici;
• Dichiarazione basata su una determinata specifica di progetto, per la quale si applicano le presenti norme tecniche.
In ogni caso ai fini dell’accettazione e dell’impiego, tutti i componenti o sistemi strutturali devono rispondere ai requisiti della norma tecnica del D.M. 17 gennaio 2018; in particolare i materiali base devono essere qualificati all’origine ai sensi del punto 11.1 di detta norma.
Per l’accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei saggi, la posizione nel pezzo da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalità di prova devono rispondere alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377, UNI EN ISO 6892-1 e UNI EN ISO 148-1.
Per le tipologie dei manufatti realizzati mediante giunzioni saldate, il costruttore dovrà essere certificato secondo la norma UNI EN ISO 3834 (parte 2 e 4).
In sede di progettazione, per gli acciai di cui alle norme europee UNI EN 10025, UNI EN 10210 ed UNI EN 10219-1, si possono assumere nei calcoli i valori nominali delle tensioni caratteristiche di snervamento fyk e di
rottura ftk riportati nelle tabelle seguenti.
Laminati a caldo con profili a sezione aperta
Norme e qualità degli acciai | Spessore nominale dell'elemento | |||
t ≤ 40 mm | 40 mm < t ≤ 80 mm | |||
fyk [N/mm2] | ftk [N/mm2] | fyk [N/mm2] | ftk [N/mm2] | |
UNI EN 10025-2 | ||||
S 235 | 235 | 360 | 215 | 360 |
S 275 | 275 | 430 | 255 | 410 |
S 355 | 355 | 510 | 335 | 470 |
S 450 | 440 | 550 | 420 | 550 |
UNI EN 10025-3 | ||||
S 275 N/NL | 275 | 390 | 255 | 370 |
S 355 N/NL | 355 | 490 | 335 | 470 |
S 420 N/NL | 420 | 520 | 390 | 520 |
S 460 N/NL | 460 | 540 | 430 | 540 |
UNI EN 10025-4 | ||||
S 275 M/ML | 275 | 370 | 255 | 360 |
S 355 M/ML | 355 | 470 | 335 | 450 |
S 420 M/ML | 420 | 520 | 390 | 500 |
S 460 M/ML | 460 | 540 | 430 | 530 |
S 460 Q/QL/QL1 | 460 | 570 | 440 | 580 |
UNI EN 10025-5 | ||||
S 235 W | 235 | 360 | 215 | 340 |
S 355 W | 355 | 510 | 335 | 490 |
Laminati a caldo con profili a sezione cava
Norme e qualità degli acciai | Spessore nominale dell'elemento | |||
t ≤ 40 mm | 40 mm < t ≤ 80 mm | |||
fyk [N/mm2] | ftk [N/mm2] | fyk [N/mm2] | ftk [N/mm2] | |
UNI EN 10210-1 | ||||
S 235 H | 235 | 360 | 215 | 340 |
S 275 H | 275 | 430 | 255 | 410 |
S 355 H | 355 | 510 | 335 | 490 |
S 275 NH/NLH | 275 | 390 | 255 | 370 |
S 355 NH/NLH | 355 | 490 | 335 | 470 |
S 420 NH/NLH | 420 | 540 | 390 | 520 |
S 460 NH/NLH | 460 | 560 | 430 | 550 |
UNI EN 10219-1 | ||||
S 235 H | 235 | 360 | ||
S 275 H | 275 | 430 | ||
S 355 H | 355 | 510 | ||
S 275 NH/NLH | 275 | 370 | ||
S 355 NH/NLH | 355 | 470 | ||
S 275 MH/MLH | 275 | 360 | ||
S 355 MH/MLH | 355 | 470 | ||
S 420 MH/MLH | 420 | 500 |
S 460 MH/MLH S 460 NH/NHL | 000 000 | 000 550 |
Art. 4.3
PRODOTTI PER ASSORBIMENTO ACUSTICO
1 - Si definiscono materiali assorbenti acustici (o materiali fonoassorbenti) quelli atti a dissipare in forma sensibile l'energia sonora incidente sulla loro superficie e, di conseguenza, a ridurre l'energia sonora riflessa.
Questa proprietà è valutata con il coefficiente di assorbimento acustico (a), definito dall'espressione:
Wa
a =
Wi
dove:
Wi è l'energia sonora incidente; Wa è l'energia sonora assorbita.
2 - Sono da considerare assorbenti acustici tutti i materiali porosi a struttura fibrosa o alveolare aperta. A parità di struttura (fibrosa o alveolare) la proprietà fonoassorbente dipende dallo spessore.
I materiali fonoassorbenti si classificano secondo lo schema di seguito riportato.
a) Materiali fibrosi:
1) minerali (fibra di vetro, fibra di roccia) (norma UNI 5958);
2) vegetali (fibra di legno o cellulosa, truciolari).
b) Materiali cellulari:
1) minerali:
- calcestruzzi leggeri (a base di pozzolane, perlite, vermiculite, argilla espansa);
- laterizi alveolari;
- prodotti a base di tufo.
2) sintetici:
- poliuretano a celle aperte (elastico - rigido);
- polipropilene a celle aperte.
3 - Per tutti i materiali fonoassorbenti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:
- lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;
- spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;
- massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettati dalla direzione tecnica;
- coefficiente di assorbimento acustico, misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalla norma UNI EN ISO 354, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto od in assenza a quelli dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche:
- resistività al flusso d'aria (misurata secondo UNI EN ISO 9053-1);
- reazione e/o comportamento al fuoco;
- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
- compatibilità chimico-fisica con altri materiali.
I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori ai fini della loro accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni sopra riportate.
In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali od estere).
4 - Per i materiali fonoassorbenti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. La Direzione dei Lavori deve inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito.
5 - Entrambe le categorie di materiali fonoassorbenti devono rispondere ad una o più delle caratteristiche di idoneità all'impiego, in relazione alla loro destinazione d'uso (pareti, coperture, controsoffittature, pavimenti, ecc.).
Se non vengono prescritti i valori valgono quelli proposti dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali od estere). Per le caratteristiche possedute intrinsecamente dal materiale non sono
necessari controlli.
Art. 4.4
PRODOTTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO
1 - Si definiscono materiali isolanti acustici (o materiali fonoisolanti) quelli atti a ridurre in maniera sensibile la trasmissione dell'energia sonora che li attraversa.
Questa proprietà è valutata con il potere fonoisolante (R), definito dall'espressione:
dove:
Wi è l'energia sonora incidente; Wt è l'energia sonora trasmessa.
Wi
R =10 log ------------
Wt
2 - Per tutti i materiali fonoisolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:
- lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;
- spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;
- massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettati dalla direzione tecnica;
- potere fonoisolante, misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalle norme UNI EN ISO 16283-1, UNI EN ISO 10140-1, 2, 3, 4 e 5, rispondente ai valori prescritti nel progetto od in assenza a quelli dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto e per quanto previsto in materia dalla legge, le seguenti caratteristiche:
- modulo di elasticità;
- fattore di perdita;
- reazione e/o comportamento al fuoco;
- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
- compatibilità chimico-fisica con altri materiali.
I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori ai fini della loro accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni sopra riportate.
In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali od estere).
3 - Per i materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. La Direzione dei Lavori deve inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito.
CAPITOLO 5
IMPIANTISTICA
Art. 5.1 GLI IMPIANTI
Generalità
L'Appaltatore, in accordo con la Direzione dei Lavori, prima di iniziare qualsiasi opera relativa agli impianti in genere (termico, idrico, elettrico, antincendio, ecc.) dovrà valutare, che tipo di azione intraprendere. Si dovrà valutare se procedere a parziali o completi rifacimenti e se sarà opportuno procedere al ripristino d'impianti fermi da troppo tempo e non più conformi alla vigente normativa. Potrebbe rendersi necessario un rilievo dettagliato dell'edificio sul quale riportare con precisione tutti gli impianti esistenti, la loro collocazione, la loro tipologia, il tipo di distribuzione, di alimentazione ecc.; sul rilievo si potrebbero evidenziare tutti i vani esistenti in grado di contenere ed accogliere gli eventuali nuovi impianti, quali potrebbero essere le canne fumarie dismesse, i cavedi, le asole, le intercapedini, i doppi muri, cunicoli, vespai, scarichi, pozzi ecc.
Sulla base di queste informazioni, si potrà procedere alla progettazione dei nuovi impianti che dovranno essere il più possibile indipendenti dall'edificio esistente, evitando inserimenti sotto-traccia, riducendo al minimo interventi di demolizione, rotture, disfacimenti anche parziali.
Laddove si sceglierà di conservare gli impianti esistenti, essi dovranno essere messi a norma o potenziati sfruttando le linee di distribuzione esistenti. Ove previsto si utilizzeranno soluzioni a vista utilizzando canali, tubi e tubazioni a norma di legge, che andranno inserite in apposite canalizzazioni attrezzate o in volumi tecnici realizzati in modo indipendente rispetto all'edificio.
Se il progetto dell'impianto non è fornito dalla Stazione Appaltante, la sua redazione sarà a carico dell'Appaltatore; egli dovrà sottoporre il progetto esecutivo, almeno 30 giorni prima dell'esecuzione dei lavori, sia alla Direzione dei Lavori che agli organi preposti alla tutela con le quali concorderà anche le diverse soluzioni ed i particolari accorgimenti.
Art. 5.2
COMPONENTI DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL'ACQUA
In conformità all'art. 6, comma 1, del D.M. 22/01/2008, n. 37, gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alla regola dell'arte.
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato e, ove necessario, le caratteristiche e prescrizioni di enti preposti o associazioni di categoria quali UNI, CEI, UNCSAAL ecc.
Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i.
5.2.1 Linee di scarico
Gli elementi costituenti gli scarichi si intendono denominati e classificati come riportato nella norma UNI 4542.
Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di inalterabilità alle azioni chimiche ed all'azione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e piletta e possedere una regolazione per il ripristino della tenuta stessa (per scarichi a comando meccanico).
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi rispondono alle norme UNI EN 274; la rispondenza è comprovata da una attestazione di conformità.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
5.2.2 Tubi di Raccordo Rigidi e Flessibili
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, essi devono rispondere alle caratteristiche seguenti:
- inalterabilità alle azioni chimiche ed all'azione del calore;
- non cessione di sostanze all'acqua potabile;
- indeformabilità alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall'interno e/o dall'esterno;
- superficie interna esente da scabrosità che favoriscano depositi;
- pressione di prova uguale a quella di xxxxxxxxx collegati.
La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono alle corrispondenti norme UNI specifiche tra le quali: UNI EN ISO 7686, UNI EN ISO 10147, UNI EN ISO 9852, UNI EN ISO 3501, UNI EN ISO 3503, UNI EN ISO 3458, UNI EN 969, UNI EN ISO 2505, UNI EN ISO 1167, UNI EN
ISO 4671, UNI EN ISO 15875-3, UNI EN ISO 22391-3 e UNI EN 15014. Tale rispondenza deve essere comprovata da una dichiarazione di conformità.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
5.2.3 Tubazioni e Raccordi
Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell'acqua devono rispondere alle prescrizioni seguenti:
a) nei tubi metallici di acciaio le filettature per giunti a vite devono essere del tipo normalizzato con filetto conico; le filettature cilindriche non sono ammesse quando si deve garantire la tenuta.
I tubi di acciaio devono rispondere alle norme UNI EN 10224 e UNI EN 10255.
I tubi di acciaio zincato di diametro minore di mezzo pollice sono ammessi solo per il collegamento di un solo apparecchio.
b) I tubi di rame devono rispondere alla norma UNI EN 1057; il minimo diametro esterno ammissibile è 10 mm.
c) I tubi di PVC e polietilene ad alta densità (PEad) devono rispondere rispettivamente alle norme UNI EN ISO 1452-2 e UNI EN 12201; entrambi devono essere del tipo PN 10.
d) I tubi di piombo sono vietati nella distribuzione di acqua.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
5.2.4 Valvolame, Valvole di non Ritorno, Pompe
a) Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d'acqua devono essere conformi alla norma UNI EN 1074. Le valvole disconnettrici a tre vie contro il ritorno di flusso e zone di pressione ridotta devono essere
conformi alla norma UNI EN 12729.
Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma UNI EN ISO 4126-1.
La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformità completata con dichiarazioni di rispondenza alle caratteristiche specifiche previste dal progetto.
b) Le pompe devono rispondere alle prescrizioni previste dal progetto e rispondere (a seconda dei tipi) alle norme UNI EN ISO 9906 e UNI EN ISO 9905.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
5.2.5) Apparecchi per produzione di acqua calda
I generatori di vapore e acqua calda a gas rientrano nelle prescrizioni della Legge 1083 del 6 dicembre 1971.
I generatori di aria calda e acqua calda elettrici, in ottemperanza della Legge 1° marzo 1968 n. 186, devono essere costruiti a regola d'arte e sono considerati tali se rispondenti alle norme CEI.
Gli scaldacqua a pompa di calore aria/acqua trovano riferimento nella norma UNI EN 16147.
La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformità (e/o dalla presenza di marchi UNI e/o IMQ).
5.2.6) Accumuli dell'acqua e sistemi di elevazione della pressione d'acqua
Per gli accumuli valgono le indicazioni riportate nell'Articolo sugli impianti.
Per gli apparecchi di sopraelevazione della pressione (autoclavi, idroaccumulatori, surpressori, serbatoi sopraelevati alimentati da pompe) vale quanto indicato nelle norme UNI 9182 - UNI EN 806 varie parti.
Art. 5.3
ESECUZIONE DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL'ACQUA
In conformità all'art. 6, comma 1, del D.M. 22/01/2008, n. 37, gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alla regola dell'arte. Si considerano a regola d'arte gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.
1 Si intende per impianto di adduzione dell'acqua l'insieme delle apparecchiature, condotte, apparecchi erogatori che trasferiscono l'acqua potabile (o quando consentito non potabile) da una fonte (acquedotto pubblico, pozzo o altro) agli apparecchi erogatori.
Gli impianti, quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente dettagliati), si intendono suddivisi come segue:
a) Impianti di adduzione dell'acqua potabile.
b) Impianti di adduzione di acqua non potabile.
Le modalità per erogare l'acqua potabile e non potabile sono quelle stabilite dalle competenti autorità, alle quali compete il controllo sulla qualità dell'acqua.
Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:
a) Fonti di alimentazione.
b) Reti di distribuzione acqua fredda.
c) Sistemi di preparazione e distribuzione dell'acqua calda.
2 Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzano i materiali indicati nei documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni
seguenti e quelle già fornite per i componenti; vale inoltre, quale prescrizione ulteriore a cui fare riferimento, la norma UNI 9182 - UNI EN 806 e la UNI 9511.
a) Le fonti di alimentazione dell'acqua potabile saranno costituite da:
1) acquedotti pubblici gestiti o controllati dalla pubblica autorità; oppure
2) sistema di captazione (pozzi, ecc.) fornenti acqua riconosciuta potabile della competente autorità; oppure
3) altre fonti quali grandi accumuli, stazioni di potabilizzazione.
Gli accumuli (I grandi accumuli sono soggetti alle pubbliche autorità e solitamente dotati di sistema automatico di potabilizzazione) devono essere preventivamente autorizzati dall'autorità competente e comunque possedere le seguenti caratteristiche:
- essere a tenuta in modo da impedire inquinamenti dall'esterno;
- essere costituiti con materiali non inquinanti, non tossici e che mantengano le loro caratteristiche nel tempo;
- avere le prese d'aria ed il troppopieno protetti con dispositivi filtranti conformi alle prescrizioni delle autorità competenti;
- essere dotati di dispositivo che assicuri il ricambio totale dell'acqua contenuta ogni due giorni per serbatoio con capacità fino a 30 m³ ed un ricambio di non meno di 15 m³ giornalieri per serbatoi con capacità maggiore;
- essere sottoposti a disinfezione prima della messa in esercizio (e periodicamente puliti e disinfettati).
b) Le reti di distribuzione dell'acqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
- le colonne montanti devono possedere alla base un organo di intercettazione (valvola, ecc.), con organo di taratura della pressione, e di rubinetto di scarico (con diametro minimo 1/2 pollice), le stesse colonne alla sommità devono possedere un ammortizzatore di colpo d'ariete. Nelle reti di piccola estensione le prescrizioni predette si applicano con gli opportuni adattamenti;
- le tubazioni devono essere posate a distanza dalle pareti sufficiente a permettere lo smontaggio e la corretta esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o isolanti. La conformazione deve permettere il completo svuotamento e l'eliminazione dell'aria. Quando sono incluse reti di circolazione dell'acqua calda per uso sanitario queste devono essere dotate di compensatori di dilatazione e di punti di fissaggio in modo tale da far mantenere la conformazione voluta;
- la collocazione dei tubi dell'acqua non deve avvenire all'interno di cabine elettriche, al di sopra di quadri apparecchiature elettriche, od in genere di materiali che possono divenire pericolosi se bagnati dall'acqua, all'interno di immondezzai e di locali dove sono presenti sostanze inquinanti. Inoltre i tubi dell'acqua fredda devono correre in posizione sottostante i tubi dell'acqua calda. La posa entro parti murarie è da evitare. Quando ciò non è possibile i tubi devono essere rivestiti con materiale isolante e comprimibile, dello spessore minimo di 1 cm;
- la posa interrata dei tubi deve essere effettuata a distanza di almeno un metro (misurato tra le superfici esterne) dalle tubazioni di scarico. La generatrice inferiore deve essere sempre al di sopra del punto più alto dei tubi di scarico. I tubi metallici devono essere protetti dall'azione corrosiva del terreno con adeguati rivestimenti (o guaine) e contro il pericolo di venire percorsi da correnti vaganti;
- nell'attraversamento di strutture verticali ed orizzontali i tubi devono scorrere all'interno di controtubi di acciaio, plastica, ecc. preventivamente installati, aventi diametro capace di contenere anche l'eventuale rivestimento isolante. Il controtubo deve resistere ad eventuali azioni aggressive; l'interspazio restante tra tubo e controtubo deve essere riempito con materiale incombustibile per tutta la lunghezza. In generale si devono prevedere adeguati supporti sia per le tubazioni sia per gli apparecchi quali valvole, ecc., ed inoltre, in funzione dell'estensione ed andamento delle tubazioni, compensatori di dilatazione termica;
- le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti non in vista dei tubi di acqua fredda, sia per i tubi dell'acqua calda per uso sanitario. Quando necessario deve essere considerata la protezione dai fenomeni di gelo.
c) Nella realizzazione dell'impianto si devono inoltre rispettare le distanze minime nella posa degli
apparecchi sanitari norma UNI 9182 e le disposizioni particolari necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilita' e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata (d.P.R. 380/2001 e s.m.i., e D.M. 236/89).
Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza (distanze degli apparecchi sanitari, da parti dell'impianto elettrico) così come indicato nella norma CEI 64-8.
Ai fini della limitazione della trasmissione del rumore e delle vibrazioni, oltre a scegliere componenti con bassi livelli di rumorosità (e scelte progettuali adeguate), in fase di esecuzione si curerà di adottare corrette sezioni interne delle tubazioni in modo da non superare le velocità di scorrimento dell'acqua previste, limitare le pressioni dei fluidi soprattutto per quanto riguarda gli organi di intercettazione e controllo, ridurre la velocità di rotazione dei motori di pompe, ecc. (in linea di principio non maggiori di
1.500 giri/minuto). In fase di posa si curerà l'esecuzione dei dispositivi di dilatazione, si inseriranno supporti antivibranti ed ammortizzatori per evitare la propagazione di vibrazioni, si useranno isolanti acustici in corrispondenza delle parti da murare.
3 La Direzione dei Lavori per la realizzazione dell'impianto di adduzione dell'acqua opererà come segue.
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non restare in vista o che possono influire negativamente sul funzionamento finale, verificherà che l'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potrà essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere).
In particolare verificherà le giunzioni con gli apparecchi, il numero e la dislocazione dei supporti, degli elementi di dilatazione, degli elementi antivibranti, ecc.
b) Al termine dell'installazione verificherà che siano eseguite dall'installatore e sottoscritte in una dichiarazione di conformità, le operazioni di prelavaggio, di lavaggio prolungato, di disinfezione e di risciacquo finale con acqua potabile. Detta dichiarazione riporterà inoltre i risultati del collaudo (prove idrauliche, di erogazione, livello di rumore). Tutte le operazioni predette saranno condotte secondo la norma UNI 9182, punti 25 e 27. Al termine la Direzione dei Lavori raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali più significativi ai fini della successiva gestione e manutenzione (schemi dell'impianto, dettagli costruttivi, schede di componenti con dati di targa, ecc.) nonché le istruzioni per la manutenzione rilasciate dai produttori dei singoli componenti e dall'installatore (modalità operative e frequenza delle operazioni).
Art. 5.4
IMPIANTO DI SCARICO ACQUE USATE
In conformità all'art. 6, comma 1, del D.M. 22/01/2008, n. 37 e s.m.i., gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alla regola dell'arte. Si considerano a regola d'arte gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.
Inoltre l'impianto di scarico delle acque usate deve essere conforme alle disposizioni della Parte III del d.lgs.
3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale).
Si intende per impianto di scarico delle acque usate l'insieme delle condotte, apparecchi, ecc. che trasferiscono l'acqua dal punto di utilizzo alla fogna pubblica.
Il sistema di scarico deve essere indipendente dal sistema di smaltimento delle acque meteoriche almeno fino al punto di immissione nella fogna pubblica.
Il sistema di scarico può essere suddiviso in casi di necessità in più impianti convoglianti separatamente acque fecali, acque saponose, acque grasse. Il modo di recapito delle acque usate sarà comunque conforme alle prescrizioni delle competenti autorità.
L'impianto di cui sopra si intende funzionalmente suddiviso come segue:
- parte destinata al convogliamento delle acque (raccordi, diramazioni, colonne, collettori);
- parte destinata alla ventilazione primaria;
- parte designata alla ventilazione secondaria;
- raccolta e sollevamento sotto quota;
- trattamento delle acque.
Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei documenti progettuali ed a loro completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.
Vale inoltre quale precisazione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI EN 12056.
1) I tubi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme:
- tubi di acciaio zincato: UNI EN 10224 e UNI EN 10255 (il loro uso deve essere limitato alle acque di scarico con poche sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si fa riferimento alle norme sui trattamenti galvanici. Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle prescrizioni delle norme UNI ISO 5256, UNI EN 10240, UNI 9099, UNI 10416-1 esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e comunque non deve essere danneggiato o staccato; in tal caso deve essere eliminato il tubo;
- tubi di ghisa: devono rispondere alla UNI EN 877, essere del tipo centrifugato e ricotto, possedere rivestimento interno di catrame, resina epossidica ed essere esternamente catramati o verniciati con vernice antiruggine;
- tubi di gres: devono rispondere alla UNI EN 295;
- tubi di fibrocemento; devono rispondere alla UNI EN 588;
- tubi di calcestruzzo armato/non armato devono essere conformi alle norme vigenti;
- tubi di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti norme:
tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbricati: UNI EN 1329-1; tubi di PVC per condotte interrate: norme UNI applicabili;
tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte interrate: UNI EN 12666-1; tubi di polipropilene (PP): UNI EN 1451-1;
tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte all'interno dei fabbricati: UNI EN 1519-1.
2) Per gli altri componenti vale quanto segue:
- per gli scarichi ed i sifoni di apparecchi sanitari vedere articolo sui componenti dell'impianto di adduzione dell'acqua;
- in generale i materiali di cui sono costituiti i componenti del sistema di scarico devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) minima scabrezza, al fine di opporre la minima resistenza al movimento dell'acqua;
b) impermeabilità all'acqua ed ai gas per impedire i fenomeni di trasudamento e di fuoruscita odori;
c) resistenza all'azione aggressiva esercitata dalle sostanze contenute nelle acque di scarico, con particolare riferimento a quelle dei detersivi e delle altre sostanze chimiche usate per lavaggi;
d) resistenza all'azione termica delle acque aventi temperature sino a 90° C circa;
e) opacità alla luce per evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle radiazioni luminose;
f) resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla luce solare;
g) resistenza agli urti accidentali.
- In generale i prodotti ed i componenti devono inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:
h) conformazione senza sporgenze all'interno per evitare il deposito di sostanze contenute o trasportate dalle acque;
i) stabilità di forma in senso sia longitudinale sia trasversale;
l) sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari all'asse longitudinale;
m) minima emissione di rumore nelle condizioni di uso;
n) durabilità compatibile con quella dell'edificio nel quale sono montati;
- gli accumuli e sollevamenti devono essere a tenuta di aria per impedire la diffusione di odori all'esterno, ma devono avere un collegamento con l'esterno a mezzo di un tubo di ventilazione di sezione non inferiore a metà del tubo o della somma delle sezioni dei tubi che convogliano le acque nell'accumulo;
- le pompe di sollevamento devono essere di costituzione tale da non intasarsi in presenza di corpi solidi
in sospensione la cui dimensione massima ammissibile è determinata dalla misura delle maglie di una griglia di protezione da installare a monte delle pompe.
Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicate nei documenti progettuali, i cui elaborati grafici dovranno rispettare le convenzioni della norma UNI 9511-5, e qualora non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.
Vale inoltre quale prescrizione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI EN 12056.
1) Nel suo insieme l'impianto deve essere installato in modo da consentire la facile e rapida manutenzione e pulizia; deve permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua parte senza gravosi o non previsti interventi distruttivi di altri elementi della costruzione; deve permettere l'estensione del sistema, quando previsto, ed il suo facile collegamento ad altri sistemi analoghi.
2) Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo il proprio asse, parallele alle pareti e con la pendenza di progetto. Esse non devono passare sopra apparecchi elettrici o similari o dove le eventuali fuoriuscite possono provocare inquinamenti. Quando ciò è inevitabile devono essere previste adeguate protezioni che convoglino i liquidi in un punto di raccolta. Quando applicabile vale il D.M. 12 dicembre 1985 per le tubazioni interrate.
3) I raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli allineamenti, le discontinuità, le pendenze, ecc.
Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle connessioni orizzontali (sono ammesse tra tubi verticali ed orizzontali), sono da evitare le connessioni doppie e tra loro frontali ed i raccordi a T. I collegamenti devono avvenire con opportuna inclinazione rispetto all'asse della tubazione ricevente ed in modo da mantenere allineate le generatrici superiori dei tubi.
4) I cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producano apprezzabili variazioni di velocità od altri effetti di rallentamento.
Le connessioni in corrispondenza di spostamento dell'asse delle colonne dalla verticale devono avvenire ad opportuna distanza dallo spostamento e comunque a non meno di 10 volte il diametro del tubo ed al di fuori del tratto di possibile formazione delle schiume.
5) Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati come indicato nella norma UNI EN 12056. Le colonne di ventilazione secondaria, quando non hanno una fuoriuscita diretta all'esterno, possono:
- essere raccordate alle colonne di scarico ad una quota di almeno 15 cm più elevata del bordo superiore del troppopieno dell'apparecchio collocato alla quota più alta nell'edificio;
- essere raccordate al disotto del più basso raccordo di scarico;
- devono essere previste connessioni intermedie tra colonna di scarico e ventilazione almeno ogni 10 connessioni nella colonna di scarico.
6) I terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalle coperture devono essere a non meno di 0,15 m dall'estradosso per coperture non praticabili ed a non meno di 2 m per coperture praticabili. Questi terminali devono distare almeno 3 m da ogni finestra oppure essere ad almeno 0,60 m dal bordo più alto della finestra.
7) Punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino a 100 mm, e con diametro minimo di 100 mm negli altri casi.
La loro posizione deve essere:
- al termine della rete interna di scarico insieme al sifone e ad una derivazione;
- ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°;
- ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 m per tubi con diametro maggiore;
- ad ogni confluenza di due o più provenienze;
- alla base di ogni colonna.
Le ispezioni devono essere accessibili ed avere spazi sufficienti per operare con gli utensili di pulizia. Apparecchi facilmente rimovibili possono fungere da ispezioni.
Nel caso di tubi interrati con diametro uguale o superiore a 300 mm bisogna prevedere pozzetti di
ispezione ad ogni cambio di direzione e comunque ogni 40÷50 m.
8) I supporti di tubi ed apparecchi devono essere staticamente affidabili, durabili nel tempo e tali da non trasmettere rumori e vibrazioni. Le tubazioni vanno supportate ad ogni giunzione; ed inoltre quelle verticali almeno ogni 2,5 m e quelle orizzontali ogni 0,5 m per diametri fino a 50 mm, ogni 0,8 m per diametri fino a 100 mm, ogni 1,00 m per diametri oltre 100 mm. Il materiale dei supporti deve essere compatibile chimicamente ed in quanto a durezza con il materiale costituente il tubo.
9) Si devono prevedere giunti di dilatazione, per i tratti lunghi di tubazioni, in relazione al materiale costituente ed alla presenza di punti fissi quali parti murate o vincolate rigidamente. Gli attraversamenti delle pareti a seconda della loro collocazione possono essere per incasso diretto, con utilizzazione di manicotti di passaggio (controtubi) opportunamente riempiti tra tubo e manicotto, con foro predisposto per il passaggio in modo da evitare punti di vincolo.
10) Gli scarichi a pavimento all'interno degli ambienti devono sempre essere sifonati con possibilità di un secondo attacco.
Impianti trattamento dell'acqua.
1 Legislazione in materia.
Gli impianti di trattamento devono essere progettati, installati e collaudati in modo che le acque da essi effluenti prima di essere consegnate al recapito finale rispondano alle caratteristiche indicate nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale).
2 Caratteristiche ammissibili per le acque di scarico.
Le caratteristiche ammissibili per le acque di scarico da consegnare al recapito finale devono essere conformi a quanto previsto nell’Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale).
3 Limiti di emissione degli scarichi idrici.
Gli impianti di trattamento, quali che siano le caratteristiche degli effluenti da produrre, devono rispondere a questi requisiti:
- essere in grado di fornire le prestazioni richieste dalle leggi che devono essere rispettate;
- evitare qualsiasi tipo di nocività per la salute dell'uomo con particolare riferimento alla propagazione di microrganismi patogeni;
- non contaminare i sistemi di acqua potabile ed anche eventuali vasche di accumulo acqua a qualunque uso esse siano destinate;
- non essere accessibili ad insetti, roditori o ad altri animali che possano venire in contatto con i cibi o con acqua potabile;
- non essere accessibili alle persone non addette alla gestione ed in particolare ai bambini;
- non diventare maleodoranti e di sgradevole aspetto.
4 Caratteristiche dei componenti.
I componenti tutti gli impianti di trattamento devono essere tali da rispondere ai requisiti ai quali gli impianti devono uniformarsi:
Le caratteristiche essenziali sono:
- la resistenza meccanica;
- la resistenza alla corrosione;
- la perfetta tenuta all'acqua nelle parti che vengono a contatto con il terreno;
- la facile pulibilità;
- l'agevole sostituibilità;
- una ragionevole durabilità.
5 Collocazione degli impianti.
Gli impianti devono essere collocati in posizione tale da consentire la facile gestione sia per i controlli periodici da eseguire sia per l'accessibilità dei mezzi di trasporto che devono provvedere ai periodici
spurghi. Al tempo stesso la collocazione deve consentire di rispondere ai requisiti elencati al precedente punto relativo ai requisiti degli impianti di trattamento.
6 Controlli durante l'esecuzione.
È compito della Direzione dei Lavori effettuare in corso d'opera e ad impianto ultimato i controlli tesi a verificare:
- la rispondenza quantitativa e qualitativa alle prescrizioni e descrizioni di capitolato;
- la corretta collocazione dell'impianto nei confronti delle strutture civili e delle altre installazioni;
- le caratteristiche costruttive e funzionali delle parti non più ispezionabili ad impianto ultimato;
- l'osservanza di tutte le norme di sicurezza.
Collaudi.
Ad impianto ultimato dovrà essere eseguito il collaudo provvisorio per la verifica funzionale dei trattamenti da svolgere. A collaudo provvisorio favorevolmente eseguito, l'impianto potrà essere messo in funzione ed esercizio sotto il controllo della ditta fornitrice per un periodo non inferiore a 90 giorni in condizioni di carico normale.
Periodi più lunghi potranno essere fissati se le condizioni di carico saranno parziali.
Dopo tale periodo sarà svolto il collaudo definitivo per l'accertamento, nelle condizioni di regolare funzionamento come portata e tipo del liquame immesso, delle caratteristiche degli effluenti e della loro rispondenza ai limiti fissati in contratto. Le prove di collaudo dovranno essere ripetute per tre volte in giorni diversi della settimana.
A collaudo favorevolmente eseguito e convalidato da regolare certificato, l'impianto sarà preso in consegna dal Committente che provvederà alla gestione direttamente o affidandola a terzi.
Per la durata di un anno a partire dalla data del collaudo favorevole, permane la garanzia della ditta fornitrice che è tenuta a provvedere a propria cura e spese a rimuovere con la massima tempestività ogni difetto non dovuto ad errore di conduzione o manutenzione.
La Direzione dei Lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque usate opererà come segue.
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre (per le parti destinate a non restare in vista o che possono influire in modo irreversibile sul funzionamento finale) verificherà che l'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potrà essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere). In particolare verificherà le giunzioni con gli apparecchi, il numero e la dislocazione dei supporti, degli elementi di dilatazione e degli elementi antivibranti.
Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione i risultati delle prove di tenuta all'acqua eseguendola su un tronco per volta (si riempie d'acqua e lo si sottopone alla pressione di 20 kPa per 1 ora; al termine non si devono avere perdite o trasudamenti).
b) Al termine dei lavori verificherà che siano eseguite dall'installatore e sottoscritte in una dichiarazione di conformità le prove seguenti:
- evacuazione realizzata facendo scaricare nello stesso tempo, colonna per xxxxxxx, gli apparecchi previsti dal calcolo della portata massima contemporanea. Questa prova può essere collegata a quella della erogazione di acqua fredda, e serve ad accertare che l'acqua venga evacuata con regolarità, senza rigurgiti, ribollimenti e variazioni di regime. In particolare si deve constatare che dai vasi possono essere rimossi oggetti quali carta leggera appallottolata e mozziconi di sigaretta;
- tenuta agli odori, da effettuare dopo il montaggio degli apparecchi sanitari, dopo aver riempito tutti i sifoni (si esegue utilizzando candelotti fumogeni e mantenendo una pressione di 250 Pa nel tratto in prova. Nessun odore di fumo deve entrare nell'interno degli ambienti in cui sono montati gli apparecchi).
Al termine la Direzione dei Lavori raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti progettuali più significativi ai fini della successiva gestione e manutenzione (schemi dell'impianto, dettagli costruttivi, schede dei componenti, ecc.) nonché le istruzioni per la manutenzione rilasciate dai produttori dei
singoli componenti e dall'installatore (modalità operative e frequenza delle operazioni).
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 5.5
IMPIANTI DI ADDUZIONE GAS
Si intende per impianti di adduzione del gas l'insieme di dispositivi, tubazioni, ecc. che servono a fornire il gas agli apparecchi utilizzatori (bruciatori di caldaie, generatori di vapore ed aria calda ecc.).
In conformità all'art. 6, comma 1, del D.M. 22/01/2008, n. 37, gli impianti di adduzione del gas ed i loro componenti devono rispondere alla regola dell'arte. Si considerano a regola d'arte gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.
La Direzione dei Lavori ai fini della loro accettazione procederà come segue:
- verificherà l'insieme dell'impianto a livello di progetto per accertarsi che vi sia la dichiarazione di conformità alla legislazione antincendio e alla legislazione di sicurezza (legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e al DM 37/2008). [Per il rispetto della legge 1083/1971 “Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile” si devono adottare e rispettare tutte le norme UNI che decreti ministeriali hanno reso vincolanti ai fini del rispetto della legge stessa].
- verificherà che la componentistica approvvigionata in cantiere risponda alle norme UNI-CIG rese vincolanti dai decreti ministeriali emanati in applicazione della legge 1083/71 e s.m.i. e del D.M. 37/2008, e per la componentistica non soggetta a decreto, verificherà la rispondenza alle norme UNI; questa verifica sarà effettuata su campioni prelevati in sito ed eseguendo prove (anche parziali) oppure richiedendo un attestato di conformità (Per alcuni componenti la presentazione della dichiarazione di conformità è resa obbligatoria dai precitati decreti e può essere sostituita dai marchi IMQ e/o UNI-CIG) dei componenti e/o materiali alle norme UNI;
- verificherà in corso d'opera ed a fine opera che vengano eseguiti i controlli ed i collaudi di tenuta, pressione, ecc. previsti dalla legislazione antincendio e dalle norme tecniche rese vincolanti con i decreti precitati.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
CAPITOLO 6
IMPIANTI ELETTRICI
CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEI MATERIALI - ESECUZIONE DEI LAVORI - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA DEGLI IMPIANTI
Art. 6.1
CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEI MATERIALI
6.1.1 Indicazioni generali
Quale regola generale si intende che tutti i materiali, apparecchiature e componenti, previsti per la realizzazione degli impianti dovranno essere muniti del Marchio Italiano di Qualità (IMQ) e/o del contrassegno CEI o di altro Marchio e/o Certificazione equivalente.
Tali materiali e apparecchiature saranno nuovi, di alta qualità, di sicura affidabilità, completi di tutti gli elementi accessori necessari per la loro messa in opera e per il corretto funzionamento, anche se non espressamente citati nella documentazione di progetto; inoltre, dovranno essere conformi, oltre che alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Xxxxx, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI UNEL ecc.), anche se non esplicitamente menzionate.
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori.
Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualità e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i.
Il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di autorizzarne l’impiego o di richiederne la sostituzione, a suo insindacabile giudizio, senza che per questo possano essere richiesti indennizzi o compensi suppletivi di qualsiasi natura e specie.
Tutti i materiali che verranno scartati dal Direttore dei Lavori, dovranno essere immediatamente sostituiti, siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera, senza che l’Appaltatore abbia nulla da eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti alle caratteristiche e ai requisiti richiesti.
Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori, nei casi di sostituzione i nuovi componenti dovranno essere della stessa marca, modello e colore di quelli preesistenti, la cui fornitura sarà computata con i prezzi degli elenchi allegati. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non più reperibili sul mercato, l'Appaltatore dovrà effettuare un’accurata ricerca al fine di reperirne i più simili a quelli da sostituire sia a livello tecnico-funzionale che estetico.
Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del loro impiego, all'esame del Direttore dei Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.
L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti è vincolata dall'esito positivo di tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dal Direttore dei Lavori, che potrà effettuare in qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego già avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli.
Tutti i materiali per i quali è prevista l’omologazione, o certificazione similare, da parte dell'I.N.A.I.L., VV.F.,
A.S.L. o altro Ente preposto saranno accompagnati dal documento attestante detta omologazione.
Tutti i materiali e le apparecchiature impiegate e le modalità del loro montaggio dovranno essere tali da:
a) garantire l'assoluta compatibilità con la funzione cui sono preposti;
b) armonizzarsi a quanto già esistente nell’ambiente oggetto di intervento.
Tutti gli interventi e i materiali impiegati in corrispondenza delle compartimentazioni antincendio verticali ed orizzontali dovranno essere tali da non degradarne la Classe REI.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fornire alla Ditta aggiudicataria, qualora lo ritenesse opportuno, tutti o parte dei materiali da utilizzare, senza che questa possa avanzare pretese o compensi aggiuntivi per le prestazioni che deve fornire per la loro messa in opera.
6.1.2 Caratteristiche tecniche di impianti e componenti Criteri per la dotazione e predisposizione degli impianti
Nel caso più generale gli impianti elettrici utilizzatori prevedono:
• punti di consegna ed eventuale cabina elettrica;
• circuiti montanti, circuiti derivati e terminali;
• quadro elettrico generale e/o dei servizi, quadri elettrici locali o di unità immobiliari;
• alimentazioni di apparecchi fissi e prese;
• punti luce fissi e comandi; illuminazione di sicurezza, ove prevedibile. Con impianti ausiliari si intendono:
• l'impianto citofonico con portiere elettrico o con centralino di portineria e commutazione al posto esterno;
• l'impianto videocitofonico;
• l'impianto centralizzato di antenna TV e MF.
L'impianto telefonico generalmente si limita alla predisposizione delle tubazioni e delle prese.
È indispensabile per stabilire la consistenza e dotazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici la definizione della destinazione d'uso delle unità immobiliari (ad uso abitativo, ad uso uffici, ad altri usi) e la definizione dei servizi generali (servizi comuni: portinerie, autorimesse, box auto, cantine, scale, altri; servizi tecnici: cabina elettrica; ascensori; centrali termiche, idriche e di condizionamento; illuminazione esterna ed altri).
Quali indicazioni di riferimento per la progettazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici, ove non diversamente concordato e specificato, si potranno assumere le indicazioni formulate dalla CEI 64-50 per la dotazione delle varie unità immobiliari e per i servizi generali.
Sulla necessità di una cabina elettrica e sulla definizione del locale dei gruppi di misura occorrerà contattare l'Ente distributore dell'energia elettrica. Analogamente per il servizio telefonico occorrerà contattare l'azienda fornitrice dello stesso.
Criteri di progetto
Per gli impianti elettrici, nel caso più generale, è indispensabile l'analisi dei carichi previsti e prevedibili per la definizione del carico convenzionale dei componenti e del sistema.
Con riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, che saranno riportate su adeguati schemi e planimetrie, è necessario il dimensionamento dei circuiti sia per il funzionamento normale a regime, che per il funzionamento anomalo per sovracorrente. Ove non diversamente stabilito, la caduta di tensione nell'impianto non deve essere superiore al 4% del valore nominale.
È indispensabile la valutazione delle correnti di corto circuito massimo e minimo delle varie parti dell'impianto. Nel dimensionamento e nella scelta dei componenti occorre assumere per il corto circuito minimo valori non superiori a quelli effettivi presumibili, mentre per il corto circuito massimo valori non inferiori ai valori minimali eventualmente indicati dalla normativa e comunque non inferiori a quelli effettivi presumibili.
È opportuno:
• ai fini della protezione dei circuiti terminali dal corto circuito minimo, adottare interruttori automatici con caratteristica L o comunque assumere quale tempo d'intervento massimo per essi 0,4s;
• ai fini della continuità e funzionalità ottimale del servizio elettrico, curare il coordinamento selettivo dell'intervento dei dispositivi di protezione in serie, in particolare degli interruttori automatici differenziali.
Per gli impianti ausiliari e telefonici saranno fornite caratteristiche tecniche ed elaborati grafici (schemi o
planimetrie).
Criteri di scelta dei componenti
I componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive norme e scelti e messi in opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente.
6.1.3 Accettazione dei materiali
I materiali dei quali siano richiesti i campioni, non potranno essere posti in opera che dopo l'accettazione da parte della Stazione Appaltante. Questa dovrà dare il proprio responso entro sette giorni dalla presentazione dei campioni, in difetto il ritardo graverà sui termini di consegna delle opere.
Le parti si accorderanno per l'adozione, per i prezzi e per la consegna qualora nel corso dei lavori si fossero utilizzati materiali non contemplati nel contratto.
L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie spese e nel più breve tempo possibile, all’allontanamento dal cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei dal Direttore dei Lavori.
L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per il buon esito dell'intervento.
6.1.4 Cavi
Con la denominazione di cavo elettrico si intende indicare un conduttore uniformemente isolato oppure un insieme di più conduttori isolati, ciascuno rispetto agli altri e verso l’esterno, e riuniti in un unico complesso provvisto di rivestimento protettivo.
La composizione dei cavi ammessi sono da intendersi nelle seguenti parti:
• il conduttore: la parte metallica destinata a condurre la corrente;
• l’isolante: lo strato esterno che circonda il conduttore;
• l’anima: il conduttore con il relativo isolante;
• lo schermo: uno strato di materiale conduttore che è inserito per prevenire i disturbi;
• la guaina: il rivestimento protettivo di materiale non metallico aderente al conduttore.
Il sistema di designazione, ricavato dalla Norma CEI 20-27, si applica ai cavi da utilizzare armonizzati in sede CENELEC. I tipi di cavi nazionali, per i quali il CT 20 del CENELEC ha concesso espressamente l’uso, possono utilizzare tale sistema di designazione. Per tutti gli altri cavi nazionali si applica la tabella CEI-UNEL 35011: “Sigle di designazione”.
Ai fini della designazione completa di un cavo, la sigla deve essere preceduta dalla denominazione “Cavo” e
dalle seguenti codifiche:
1. Numero, sezione nominale ed eventuali particolarità dei conduttori;
2. Natura e grado di flessibilità dei conduttori;
3. Natura e qualità dell’isolante;
4. Conduttori concentrici e schermi sui cavi unipolari o sulle singole anime dei cavi multipolari;
5. Rivestimenti protettivi (guaine/armature) su cavi unipolari o sulle singole anime dei cavi multipolari;
6. Composizione e forma dei cavi;
7. Conduttori concentrici e schermi sull’insieme delle anime dei cavi multipolari;
8. Rivestimenti protettivi (guaine armature) sull’insieme delle anime dei cavi multipolari;
9. Eventuali organi particolari;
10. Tensione nominale.
Alla sigla seguirà la citazione del numero della tabella CEI-UNEL, ove questa esista, e da eventuali indicazioni o prescrizioni complementari precisati.
Isolamento dei cavi
I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria dovranno essere adatti a tensione nominale verso terra e