CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE
C.A.DO.S.
CONSORZIO AMBIENTE XXXX XXXXXXX
CONVENZIONE E
STATUTO
Approvato e successivamente modificato con deliberazioni dell’Assemblea Consortile
n. 8 del 28 novembre 2003
n. 1 del 5 marzo 2004
n. 5 del 29 aprile 2004
n. 7 del 8 aprile 2005
n. 3 del 27 marzo 2007
n. 17 del 22 dicembre 2009
CONVENZIONE DEL CONSORZIO UNICO DI BACINO
Art. 1 Oggetto
1. Tra i Comuni di Collegno, Grugliasco, Rivoli, Alpignano, Pianezza, Druento, Buttigliera Alta, San Gillio, Villarbasse, Rosta e la Comunità Montana Valsangone Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie, rappresentati dal Presidente del Consorzio C.A.DO.S. (Bacino 15 A) Xxxxxxx XXXXXXXXX, nonché i Comuni di Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Xxxxxx X. Xxxxxxx, Claviere, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Xxxxxx, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sant’Ambrogio di Torino, Sant’Xxxxxxxx di Susa, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Sestriere, Susa, Vaie, Venaus, Villardora, Villarfocchiardo, rappresentati dal Presidente dell’ACSEL CONSORZIO (Bacino 15 B) Xxxxx XXXXXXXX, è istituito il Consorzio di Bacino 15 denominato CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE siglabile “C.A.DO.S ”, con Xxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx x. 00.
Art. 2 Competenza consortile
1 Al Consorzio competono le seguenti finalità e funzioni di governo relative al servizio dei rifiuti urbani, previste dalle leggi nazionali e regionali, che ne impongono l’esercizio in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti.
2. Ai sensi delle leggi vigenti il Consorzio persegue le finalità di tutela della salute dei cittadini, di difesa dell’ambiente e di salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all’esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.
3. In particolare il Consorzio, nell’esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura obbligatoriamente l’organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture di servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all’articolo 14 d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, e all’art. 8 l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.
4. Il Consorzio esercita in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all’esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino se non in proprietà di società a totale capitale pubblico costituite tra tutti o taluni Comuni consorziati.
5. Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall’Associazione d’ambito, predispone ai sensi del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune, sentiti gli stessi sulla qualità del servizio. La tariffa predisposta dal Consorzio è approvata dal Comune ed è riscossa dal Consorzio, anche tramite terzi.
6. Al Consorzio possono essere attribuite dagli enti le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ferma restando in capo ai Comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all’accertamento delle violazioni, all’esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.
Art. 3
Autorità d’ambito territoriale
1. Ai sensi della legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24 e del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, art. 23 il Consorzio, entro i termini ivi previsti ed a nome e per conto degli enti consorziati, stipula con gli altri Consorzi di bacino ricompresi nel medesimo ambito ottimale e con i Comuni con maggior popolazione di ciascun bacino apposita convenzione per il governo dei servizi d’ambito, in attuazione del Piano regionale e del Programma provinciale di gestione dei rifiuti.
2. La convenzione legittima l’Associazione d’ambito ad esercitare, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario su impianti, reti ed altre dotazioni destinati all’esercizio dei servizi pubblici di competenza d’ambito, fermo restando l’esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2 da parte del Consorzio.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di trasferimento della proprietà dei predetti impianti, reti ed altre dotazioni alle società di capitali di gestione degli stessi.
4. Con la Convenzione l’Associazione d’ambito succede agli enti nei rapporti esistenti con i terzi relativi alle funzioni di ambito.
Art. 4 Obblighi e garanzie
1. Ai sensi delle disposizioni vigenti gli organi del Consorzio, a prescindere dalle quote di partecipazione, debbono assicurare che la gestione dei servizi agli utenti avvenga imparzialmente, con pari tutela e salvaguardia degli interessi degli enti consorziati.
2. Gli enti consorziati sono obbligati a rispettare e ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili, ivi compresi piani e programmi che il Consorzio adotta in conformità alla vigente disciplina sui rifiuti, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla localizzazione e all’allestimento delle strutture di servizio funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani di bacino.
3. Gli atti fondamentali dell’Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, a tutti gli enti facenti parte del Consorzio entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.
Art. 5
Nomina degli organi consortili
1. Il Presidente del Consorzio e gli altri componenti della Giunta del Consorzio sono nominati e revocati dall’Assemblea sulla base dei criteri previsti dall’art. 20 dello Statuto .
2. L’Assemblea nomina e revoca il Collegio dei Revisori dei conti, con le modalità previste dallo Statuto .
Art. 6
Patrimonio consortile e rapporti finanziari
1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dalle future acquisizioni e trasferimenti nonché dal fondo di dotazione determinato nell’atto di scissione in €. 50.694,00= (cinquantamilaseicentonovantaquattroeuro/00) e da quello conferito dal Consorzio di bacino 15 B.
2. Ove il Consorzio non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con le entrate proprie, con l’approvazione del bilancio i costi residui sono ripartiti tra gli enti aderenti in misura proporzionale alle quote di partecipazione, con pagamento, a trimestre anticipato, di una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta a bilancio.
Art. 7
Successione ed altri rapporti patrimoniali a seguito di trasformazione
1. Per effetto della trasformazione per scissione il Consorzio esercita la gestione tecnico- amministrativa dei contratti con i gestori, mantenendo o succedendo nei rapporti relativi alle funzioni di bacino esistenti con i terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc.) non trasferiti alla società di gestione degli impianti. Il Consorzio può ottenere dagli enti consorziati il godimento di beni utili all’esercizio delle proprie funzioni, stipulando con questi apposita convenzione.
2. A seguito della trasformazione resta fermo che le obbligazioni oggetto di mutui già contratti e le entrate della gestione degli impianti tecnologici esistenti, dedotto il valore del corrispettivo d’appalto, spettano alle società di capitali nate dalla scissione.
3. Ove sussistano rapporti di concessione il canone è pagato al proprietario di cui al comma precedente.
4. Il Consorzio può ottenere dagli enti consorziati il godimento di beni utili all’esercizio delle proprie funzioni, stipulando con questi apposita convenzione, che ne determina il corrispettivo.
5. Per quanto riguarda la gestione dei servizi restano in essere gli affidamenti diretti effettuati dai Comuni o dai Consorzi ai sensi dell’art. 113 co.V lett. c) D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. prima del 31/12/2004; con l’impegno a perseguire la riunificazione delle gestioni in osservanza alle disposizioni contenute nella programmazione provinciale.
6. La dotazione organica del personale sarà approvata con deliberazione della Giunta consortile e costituita dal personale transitato, su espressa deliberazione dell’Assemblea, dal sub Xxxxxxxxx xx xxxxxx 00 X e dal CIDIU S.p.a. e successivamente dal personale comandato dai Comuni consorziati ovvero assunto mediante concorso pubblico.
Art. 8
Durata e scioglimento
1. Il Consorzio di bacino ha durata di anni 20 così come previsto dalla preesistente convenzione, fermo restando il vincolo di consorzio obbligatorio.
2. In attuazione del vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge, ovvero per propria scelta, il Consorzio può essere prorogato per eguale periodo, con deliberazione dell’Assemblea consortile assunta prima della scadenza e secondo le maggioranze indicate per le modificazioni dello Statuto.
3. Il Consorzio si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge ed il Collegio dei Revisori dei conti provvede alla sua liquidazione.
Art. 9 Disposizioni finali
1. Il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina degli organi consortili fissando la seduta di seconda convocazione entro il 14 febbraio 2005.
2. In prima attuazione sono al servizio del Consorzio gli uffici di segreteria, di ragioneria ed il tesoriere del Comune ove ha sede operativa il Consorzio.
3. Sono atti fondamentali approvati dall’Assemblea e comunicati agli enti lo Statuto e le sue modificazioni, il piano programma d’erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l’aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l’autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, la tariffa per ciascun Comune, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.
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Il presente atto, composto di nove articoli e dei sotto indicati allegati, è redatto in numero uno originale ed è esente bollo, ex art. 16, Tab. B, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.
Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, Parte II, tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.
Al presente atto si allegano per farne parte integrante e sostanziale i sottoelencati documenti, tutti in copia conforme agli originali:
1. Prospetto indicante le quote di partecipazione (Allegato 1);
2. Statuto (Allegato 2);
Letto, confermato e sottoscritto. Presidente Xxxxxxx XXXXXXXXX del
Xxxxxxxxx X.X.DO.S. (Bacino 15 A) ——————————————
Presidente Xxxxx XXXXXXXX del
Consorzio ACSEL CONSORZIO (Bacino 15 B) ——————————————
Rivoli, 31.12.2004
STATUTO
TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1 Denominazione e sede
1. E’ costituito tra i Comuni, corrispondenti al Bacino 15A, di Collegno, Grugliasco, Rivoli, Alpignano, Pianezza, Druento, Buttigliera Alta, San Gillio, Villarbasse, Rosta e la Comunità Montana Valsangone Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie nonché i Comuni corrispondenti al Bacino 15B, di Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte,Xxxxxx X. Xxxxxxx, Claviere, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Xxxxxx, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sant’Ambrogio di Torino, Sant’Xxxxxxxx di Susa, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Sestriere, Susa, Vaie, Venaus, Villardora, Villarfocchiardo, il Consorzio di Bacino ai sensi della Legge Regionale 24 ottobre 2002 n. 24 e del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, art. 23 denominato “CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE” siglabile “CADOS”.
2. Il Consorzio ha la Sede Legale in Rivoli Corso Francia n. 98 e Sede Operativa presso la Segreteria Generale del Comune di Collegno in Rivoli Corso Francia n. 98.
3. Le variazioni di denominazione del Consorzio e di cambiamento di sede, anche con trasferimento in altro Comune consorziato, sono deliberate dall’Assemblea.
Art. 2 Natura e oggetto
1. Il Consorzio di bacino ha personalità giuridica di diritto pubblico.
2. Il Consorzio obbligatorio svolge tutte le funzioni di governo di bacino relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti.
Art. 3 Competenza consortile
1. Il Consorzio persegue, nell’ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell’ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessarie all’esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani se non in proprietà di società a totale capitale pubblico costituite tra tutti o alcuni dei Comuni consorziati.
2. Il Consorzio nell’esercizio delle proprie funzioni di governo assicura obbligatoriamente l’organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al
servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all’articolo 14 d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, e all’articolo 8 l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.
3. Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all’esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino se non in proprietà di società a totale capitale pubblico costituite tra tutti o alcuni dei Comuni consorziati.
4. Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall’Associazione d’ambito, predispone ai sensi del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune. La tariffa è riscossa dal Consorzio, anche tramite terzi.
5. Al Consorzio possono essere attribuite dagli enti le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi dell’articolo 17 del d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, ferma restando in capo ai Comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all’accertamento delle violazioni, all’esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.
Art. 4
Quote di partecipazione e qualità di ente consorziato
1. Le quote di partecipazione degli enti consorziati tenuto conto della popolazione residente al 31/12/2003 nonché dei parametri di superficie e altitudine per i Comuni ad elevata intensità turistica (Bardonecchia, Cesana X.xx, Claviere, Exilles Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx e Sestriere) calcolati secondo il metodo allegato al presente statuto sono così definite:
2. Ciascun ente associato partecipa ed è responsabile della gestione consortile ed esercita l’effettiva potestà d’intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea consortile in misura proporzionale alla quota di partecipazione.
3. Le quote di partecipazione sono aggiornate dall’Assemblea consortile, su proposta della Giunta del Consorzio, per il caso in cui si verifichino recessi o nuove adesioni al Consorzio. Le quote di partecipazione sono altresì aggiornate dall’Assemblea per effetto e in ragione della verifica quinquennale delle variazioni dei dati che rappresentano la base di calcolo delle stesse salvo le previsioni del successivo articolo 28.
4. Con il permanere del vincolo di legge che prevede il consorzio obbligatorio, il recesso o l’adesione al Consorzio sono previsti solo per quei Comuni che, a seguito di variazioni e modifiche al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, vengono destinati ad appartenere ad altro bacino.
Art. 5
Funzione normativa e tariffe
1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consorzio nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto, nelle sue materie di competenza e per le sue funzioni di governo e coordinamento dei servizi.
2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo delle pubblicazioni, dopo l’adozione della deliberazione, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni stesse, nonché per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione adottata è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
3. I piani finanziari e la tariffa dei rifiuti di cui al d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, sono definiti dall’Assemblea consortile, su proposta della Giunta del Consorzio, sentiti i Comuni interessati sulla qualità del servizio. La tariffa è altresì approvata dal Comune.
Art. 6 Programmazione
1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di rifiuti, nel Piano regionale e nel Programma provinciale di gestione dei rifiuti, trovano adeguato sviluppo nel piano programma di erogazione del servizio agli utenti, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti.
2. Il piano programma ha particolare riguardo alle modalità organizzative previste per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in ogni singolo Comune associato, al fine di conseguire nell’intero bacino le percentuali previste dal d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 24, nonché dal Piano regionale e dal Programma provinciale di gestione dei rifiuti.
3. Il piano programma è proposto dalla Giunta del Consorzio e approvato dall’Assemblea, nonché trasmesso entro i successivi 30 giorni alla Provincia e alla Regione.
4. L’Assemblea approva il piano programma in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l’approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale.
Art. 7 Norma di rinvio
1. Il patrimonio, la successione, la durata e lo scioglimento del Consorzio sono disciplinati dalla Convenzione.
TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE
Art. 8 Informazione
1. Il Consorzio assicura la permanente informazione sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, che le attuali tecniche di comunicazione rendono possibili.
2. Durante il mandato, o l’incarico, i componenti della Giunta del Consorzio comunicano i redditi e le proprietà immobiliari possedute al Presidente dell’Assemblea.
3. Gli atti degli organi dell’ente, per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti, o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con l’affissione in un apposito Albo delle pubblicazioni nella sede del Consorzio, che deve assicurare a tutti i cittadini l’accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.
Art. 9
Accesso, partecipazione e azione popolare
1. L’accesso, la partecipazione e l’azione popolare sono disciplinati dalle norme sull’attività del Comune in cui ha sede operativa l’ente, sino all’approvazione di apposito regolamento del Consorzio.
Art. 10 Garanzie per gli utenti
1. Il contratto di servizio deve prevedere l’obbligo del gestore di verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio, con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti, riferendo al Consorzio i risultati e le relative procedure.
2. Il contratto di servizio deve prevedere inoltre l’obbligo del gestore di mantenere, per tutta la durata del servizio, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità del servizio all’utenza.
3. Nell’ambito del rapporto tra Consorzio e gestore del servizio il contratto di servizio deve contenere una regolamentazione dettagliata circa le modalità di prestazione del servizio stesso, tali da permettere il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione della produzione previsti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali e provinciali.
4. Il contratto di servizio con il gestore prevede l’emanazione di una Carta dei servizi, che lo impegna ad erogare le prestazioni secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di utenti, osservando gli standard definiti dalle norme e dagli atti di programmazione, ad assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta, nonché a fornire agli utenti informazioni periodiche circa il livello di raggiungimento degli obiettivi posti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali e provinciali.
5. I Comuni consorziati possono presentare proposte di modifica, o integrazione, della Carta dei servizi, a tutela degli utenti delle gestioni nel loro territorio, ivi compresa l’individuazione di penali a carico del soggetto gestore per inesatto, o ritardato, adempimento.
Art. 11
Rapporti con associazioni ed istituzioni
1. Il Consorzio partecipa ad assemblee, o incontri, indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.
2. Il Consorzio cura i rapporti con le istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizioni di sussidi didattici; promuove pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzionamento del servizio.
3. Il Consorzio, avvalendosi di enti ed istituti di comprovata professionalità, promuove ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all’utente. I risultati sono comunicati agli enti associati.
TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO
Art. 12 Organi del Consorzio
1. Sono organi l’Assemblea, il Presidente del Consorzio, la Giunta del Consorzio, il Collegio dei Revisori dei conti.
2. L’azione di responsabilità contro i membri della Giunta e il Presidente è promossa a seguito di deliberazione motivata dell’Assemblea consortile.
Capo I - Assemblea
Art. 13 Funzioni
1. Sono atti fondamentali approvati dall’Assemblea e comunicati ai consorziati lo Statuto e le sue modificazioni, il piano programma d’erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l’aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l’autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, la tariffa per ciascun Comune, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.
2. L’Assemblea elegge nel proprio seno il suo Presidente, determina le indennità, nomina e revoca il Presidente del Consorzio, i componenti della Giunta del Consorzio ed il Collegio dei Revisori dei conti, nomina i rappresentanti che la legge riserva all’Assemblea, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso terzi, nonché approva l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ivi compresa la dotazione organica del personale.
Art. 14 Convocazione dell’Assemblea
1. L’Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente, che ne formula l’ordine del giorno.
2. L’Assemblea è altresì convocata dal suo Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da tanti componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote sociali, ovvero da almeno due componenti la Giunta del Consorzio, iscrivendo all’ordine del giorno gli argomenti proposti per l’esame e le conseguenti determinazioni.
3. Ogni convocazione avviene mediante avviso di convocazione, che deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, unitamente all’ordine del giorno, e deve essere recapitato ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie, tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente.
4. Contestualmente al recapito della convocazione, deve essere data notizia pubblica della riunione con avviso da pubblicarsi all’Albo Pretorio dei Comuni associati e all’Albo delle pubblicazioni del Consorzio. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all’ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell’Assemblea.
Art. 15 Sessioni e sedute
1. L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all’anno per l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, in sessione straordinaria in ogni altro caso.
2. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.
3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell’intero Consorzio; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla data della prima adunanza, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione dell’intero Consorzio.
4. Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto, per l’aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, nonché per l’approvazione del piano programma d’erogazione del servizio agli utenti di cui al precedente articolo 6, l’Assemblea, anche in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza qualificata dei due terzi delle quote di partecipazione dell’intero Consorzio.
5. Alle sedute dell’Assemblea partecipa il Segretario del Consorzio, il quale cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente dell’Assemblea.
Art. 16 Funzionamento
1. Le deliberazioni, anche in seconda convocazione, sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.
2. Anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell’intero Consorzio per le deliberazioni di cui al precedente articolo 15, comma 4.
3. Alle deliberazioni dell’Assemblea si applicano le norme previste per le deliberazioni del Consiglio comunale, salvo sia diversamente previsto dal presente Statuto.
4. Gli atti fondamentali dell’Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, ai Comuni consorziati entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.
Art. 17 Composizione dell’Assemblea
1. L’Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati, o da un proprio delegato per la seduta con atto scritto e comunicato al Presidente del Consorzio prima dell’inizio della stessa.
2. E’ ammesso che un componente dell’Assemblea rappresenti, oltre il proprio, fino a cinque Comuni consorziati previo accordo tra gli stessi.
3. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione, o sospensione, dei componenti l’Assemblea sono disciplinate dalla legge.
Capo II – La Giunta del Consorzio
Art. 18 Funzioni
1. La Giunta del Consorzio è organo esecutivo degli indirizzi determinati dall’Assemblea; ad essa spettano tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dell’ente, ivi compresa la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili degli uffici e dei servizi.
Art. 19 Convocazione e funzionamento
1. La Giunta del Consorzio è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
2. La Giunta del Consorzio è convocata dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno due Membri. L’avviso di convocazione deve essere recapitato ai componenti almeno tre giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima in caso di convocazione urgente.
3. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, che li redige e ne cura la trasmissione al Presidente dell’Assemblea consortile, nonché la pubblicazione sull’Albo delle pubblicazioni del Consorzio. Ciascun componente della Giunta del Consorzio ha diritto di far constatare a verbale le motivazioni del proprio voto.
4. Le riunioni della Giunta del Consorzio non sono pubbliche; ad esse tuttavia interviene il Segretario con voto consultivo. Possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti, precisazioni, o notizie.
Art. 20 Composizione e nomina
1. La Giunta del Consorzio è costituita dal Presidente e dai Membri eletti per un periodo di tre anni dall’Assemblea, in numero non superiore a sette compreso il presidente. Le nomine devono avvenire nel rispetto di una rappresentanza territoriale che evidenzi le comunità della Val di Susa e della Val Sangone fino ad un massimo di tre componenti.
2. L’elenco dei candidati alla nomina nella Giunta del Consorzio è formato sulla base di un avviso pubblico, approvato dall’Assemblea consortile.
3. I candidati devono avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e possedere una competenza, professionalità, o esperienza tecnica, o amministrativa.
4. Le proposte di nomina non possono esser prese in considerazione ove non siano corredate dalla dichiarazione, tramite curricula, dei titoli e requisiti sopra previsti.
5. Non possono far parte della Giunta del Consorzio, coloro che hanno lite pendente con il Consorzio o che siano amministratori comunali in carica, nonché i titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza di imprese esercenti attività concorrenti, o comunque connesse ai servizi esercitati dal Consorzio, o interessate agli stessi.
Art. 21
Scioglimento, decadenza e sostituzioni
1. Entro la scadenza del mandato l’Assemblea provvede alla ricostituzione della Giunta del Consorzio. In mancanza i componenti restano in carica per non più di quarantacinque giorni oltre la scadenza per il compimento degli atti improrogabili ed urgenti, i quali devono indicare specificamente, a pena di nullità, i motivi d’indifferibilità e urgenza.
2. Nel caso in cui l’Assemblea non proceda alla ricostituzione almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell’Assemblea, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso.
3. In mancanza di ricostituzione la Giunta del Consorzio decade, tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli, ed i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.
4. Nei casi in cui la Giunta del Consorzio non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi del Consorzio, l’Assemblea consortile, previa diffida, delibera lo scioglimento e procede alla ricostituzione della medesima entro i quarantacinque giorni successivi.
5. I Componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive della Giunta del Consorzio decadono dalla propria carica per deliberazione adottata dall’Assemblea consortile.
6. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente della Giunta del Consorzio, l’Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.
Capo III - Presidente del Consorzio
Art. 22 Funzioni
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, presiede la Giunta del Consorzio, sovrintende agli uffici ed ai servizi e, sentita la Giunta del Consorzio, ne nomina e revoca i responsabili, nomina e revoca il Segretario del Consorzio, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di legge previste dall’ordinamento delle autonomie locali, attua le iniziative d’informazione e di partecipazione dell’utenza e della cittadinanza.
2. Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dall’Assemblea, dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società, salvo che la legge riservi tali poteri all’Assemblea. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
3. Il Presidente partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell’Assemblea consortile, nonché svolge le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.
Art. 23 Elezione
1. Il Presidente del Consorzio è eletto dall’Assemblea a maggioranza qualificata dei due terzi delle quote di partecipazione; dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella seconda votazione.
2. Il Presidente nomina vicepresidente un Componente della Giunta, che lo sostituisce in caso di propria assenza o impedimento. Qualora sia assente, o impedito, anche il vicepresidente lo sostituisce il Componente più anziano d’età.
3. Della nomina del vicepresidente è data comunicazione ai Componenti della Giunta e all’Assemblea nella prima seduta.
Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti
Art. 24
Revisore dei conti. Funzioni
1. Il Collegio dei Revisori dei conti è organo interno di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile, nominato per un triennio. E’ composto da tre membri iscritti all’albo dei revisori contabili o dei Dottori o ragionieri commercialisti.
2. Il Collegio presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di conto consuntivo e presenzia all’apposita seduta dell’Assemblea, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3 Il Collegio può essere sentito dalla Giunta del Consorzio e dall’Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all’operato dell’amministrazione. Qualora un membro dell’Assemblea muova rilievi sulla gestione dell’ente il Revisore ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.
Art. 25
Segretario del Consorzio e personale
1. Il Presidente del Consorzio nomina, tra i Segretari comunali dei Comuni associati, il Segretario del Consorzio, che adempie verso l’ente agli stessi compiti previsti per i Comuni compreso il rogito degli atti in cui il consorzio è parte.
TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 26
Gestione economico-finanziaria e contabile
1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
2. La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio tramite il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell’ambito delle finalità sociali.
3. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il Servizio di Tesoreria o di Cassa viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nei Comuni facenti parte del Consorzio ed avente uno sportello nel Comune ove ha sede operativa il Consorzio stesso.
5. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.
Art. 27 Investimenti e contratti
1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano programma il Consorzio provvede con fondi all’uopo accantonati, con l’utilizzo di altre fonti di autofinanziamento, con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, con i prestiti anche obbligazionari, con l’incremento del fondo di dotazione conferito dagli enti locali.
2. Gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permute, le locazioni e l’affidamento di servizi in genere sono disciplinati dalle norme sull’attività del Comune in cui ha sede operativa l’ente, sino all’approvazione di apposito regolamento del Consorzio.
Art. 28 Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e dal presente Statuto si applicano le disposizioni sull’ordinamento delle autonomie locali.
SOMMARIO
TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1 - Denominazione e sede 7
Art. 2 - Natura e oggetto 7
Art. 3 - Competenza consortile 7
Art. 4 - Quote di partecipazione e qualità di ente consorziato 8
Art. 5 - Funzione normativa e tariffe 8
Art. 6 - Programmazione 9
Art. 7 - Norma di rinvio 9
TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE
Art. 8 - Informazione 10
Art. 9 - Accesso, partecipazione e azione popolare 10
Art. 10 - Garanzie per gli utenti 10
Art. 11 - Rapporti con associazioni ed istituzioni 11
TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO
Art. 12 - Organi del Consorzio 12
Capo I - Assemblea
Art. 13 - Funzioni 12
Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea 12
Art. 15 - Sessioni e sedute 13
Art. 16 - Funzionamento 13
Art. 17 - Composizione dell'Assemblea 14
Capo II – La Giunta del Consorzio
Art. 18 - Funzioni 14
Art. 19 - Convocazione e funzionamento 14
Art. 20 - Composizione e nomina 15
Art. 21 - Scioglimento, decadenza e sostituzioni 15
Capo III - Presidente del Consorzio
Art. 22 - Funzioni 16
Art. 23 - Elezione 16
Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti
Art. 24 - Revisore dei conti. Funzioni 17
Art. 25 - Segretario del Consorzio e personale 17
TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 26 - Gestione economico-finanziaria e contabile 18
Art. 27 - Investimenti e contratti 18
Art. 28 - Disposizioni finali 18
CONSORZIO C.A.DO.S. QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN MILLESIMI | ||
COMUNI CONSORZIATI | ABITANTI EQUIVALENTI al 2004 | QUOTE MILLESIMI |
ALMESE | 6.063 | 18,80 |
ALPIGNANO | 17.115 | 53,08 |
AVIGLIANA | 11.908 | 36,93 |
BARDONECCHIA | 7.407 | 22,97 |
BORGONE SUSA | 2.357 | 7,31 |
BRUZOLO | 1.461 | 4,53 |
BUSSOLENO | 6.799 | 21,09 |
BUTTIGLIERA ALTA | 6.641 | 20,60 |
CAPRIE | 2.087 | 6,47 |
CASELETTE | 2.766 | 8,58 |
CESANA TORINESE | 2.792 | 8,66 |
CHIANOCCO | 1.845 | 5,72 |
CHIOMONTE | 1.549 | 4,80 |
XXXXXX X.XXXXXXX | 1.661 | 5,15 |
CLAVIERE | 536 | 1,66 |
COAZZE | 3.687 | 11,43 |
COLLEGNO | 49.911 | 154,79 |
CONDOVE | 4.905 | 15,21 |
DRUENTO | 8.304 | 25,75 |
EXILLES | 550 | 1,71 |
GIAGLIONE | 797 | 2,47 |
XXXXXXX | 00.000 | 48,88 |
GRAVERE | 1.079 | 3,35 |
GRUGLIASCO | 38.451 | 119,25 |
XXXXXX | 936 | 2,90 |
MEANA | 1.274 | 3,95 |
MOMPANTERO | 802 | 2,49 |
MONCENISIO | 60 | 0,19 |
NOVALESA | 651 | 2,02 |
OULX | 4.435 | 13,75 |
XXXXXXXX | 00.000 | 36,66 |
REANO | 1.556 | 4,83 |
RIVOLI | 51.154 | 158,64 |
ROSTA | 3.843 | 11,92 |
RUBIANA | 2.734 | 8,48 |
X.XXXXXXXX DI TORINO | 4.445 | 13,79 |
X.XXXXXXXX DI SUSA | 4.229 | 13,12 |
X.XXXXXX | 530 | 1,64 |
X.XXXXXX DI SUSA | 1.108 | 3,44 |
SALBERTRAND | 708 | 2,20 |
SAN GILLIO | 2.642 | 8,19 |
SANGANO | 3.829 | 11,87 |
SAUZE D’OULX | 3.511 | 10,89 |
XXXXX XX XXXXXX | 000 | 1,69 |
SESTRIERE | 3.064 | 9,50 |
SUSA | 6.799 | 21,09 |
TRANA | 3.645 | 11,30 |
VAIE | 1.469 | 4,56 |
VALGIOIE | 975 | 3,02 |
VENAUS | 1.118 | 3,47 |
VILLARBASSE | 2.933 | 9,10 |
VILLARDORA | 2.941 | 9,12 |
VILLARFOCCHIARDO | 2.260 | 7,01 |
TOTALE BACINO 15 | 322.451 | 1.000,00 |