CAPITOLATO D'ONERI
Pisamo Azienda per la Mobilità Srl
Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxx tel 050/502742 fax 050/501673
CAPITOLATO D'ONERI
Procedura aperta per l’affidamento in appalto della gestione operativa e dello sfruttamento economico del sistema Bike-Sharing, nonché del servizio di rimozione, custodia e smaltimento delle bici abbandonate. CIG
8358444630 CUP H59E20000660004
ART. 1 – Oggetto della gara
Oggetto della gara è l'affidamento in appalto dell’esercizio del sistema di bike-sharing CicloPi della città di Pisa, composto da 39 stazioni, circa 300 biciclette e 600 colonnine di aggancio (cicloposteggi).
L’esatta consistenza della flotta e degli altri beni strumentali conferiti sarà definita all’atto dell’avvio delle attività e non potrà superare le quantità sopra indicate.
Nell’ambito dell’appalto dovrà essere fornito il servizio di rimozione, custodia e smaltimento delle biciclette abbandonate o di intralcio e la movimentazione delle rastrelliere pubbliche collocate in ambito urbano per la sosta delle biciclette.
In sintesi la gara ha per oggetto:
per il BIKE SHARING:
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei componenti fisici (steli, colonnine, biciclette) necessaria per assicurare la piena funzionalità del sistema del bike sharing CicloPi;
- il servizio di riequilibratura delle biciclette, necessario per consentire agli utenti la costante possibilità di effettuare le operazioni di presa e consegna nei luoghi e tempi desiderati;
- l’emissione, la vendita e la gestione dei titoli di accesso al servizio, ivi compresa la fornitura delle smart card e la richiesta della loro attivazione presso la centrale operativa di Bicincittà;
- la gestione delle transazioni derivanti dalle eventuali vendite di titoli effettuate sul portale di Bicincittà;
- la gestione dei rapporti con l’utenza e la cittadinanza, attraverso uno sportello telefonico e una casella di posta elettronica, attraverso cui fornire informazioni e ricevere comunicazioni e segnalazioni relative al servizio svolto;
per le BICI PRIVATE:
- il recupero delle biciclette da rimuovere e il loro trasferimento a deposito;
- la custodia delle predette biciclette e la loro consegna ai legittimi proprietari ovvero, passati i termini di deposito, la loro alienazione o smaltimento.
- l’installazione/riposizionamento delle rastrelliere pubbliche. come meglio descritto nel punti successivi.
Non fanno parte dell’affidamento:
- la fornitura e gestione della centrale di telecontrollo delle stazioni per la registrazione dello stato di riempimento delle stazioni e la gestione delle prese/consegne, nonché per le attività di manutenzione (telediagnosi, manutenzione remota) e per l’attivazione delle smart card, attività che saranno gestite
in web hosting sul server di Bicincittà sulla base di un contratto direttamente stipulato con Pisamo, che ne assume direttamente i costi;
- la fornitura delle SIM Card necessarie per la trasmissione dati dalle stazioni alla centrale di controllo;
- il servizio di call center operativo, destinato cioè a fornire assistenza tecnica in remoto in tempo reale agli utenti del servizio, servizio che sarà svolto da Bicincittà sulla base di un contratto direttamente stipulato con Pisamo, che ne assume direttamente i costi;
- le eventuali licenze d’uso delle app iphone/android.
ART. 2 – Stazione appaltante
La stazione appaltante è rappresentata da “Pisamo azienda per la mobilità srl.”, di seguito indicata per brevità come Pisamo. La sede legale è in Xxxxxx, Xxxx, xx xxx Xxxxxxxx 00. CAP 56125. Telefono x00-000-000000. E- mail xxxxxxxxxx@Xxxxxx.xx. La pagina web è xxx.Xxxxxx.xx.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l' Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.
ART. 3 – Valore dell’appalto, durata e criterio di aggiudicazione
L’appalto ha durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, rinnovabili per altri 2 (due) anni.
Il valore dell’appalto è dato dalla somma del prezzo corrisposto all’appaltatore e dei proventi allo stesso derivanti dalle somme corrisposte dall’utenza per l’utilizzo del servizio, come indicato sopra. Detto valore, calcolato sui due anni di affidamento, è pari a € 510.000, e dunque pari a € 1.020.000 nel caso di proroga per ulteriori due anni.
Tale valore tiene conto dei ricavi di esercizio, stimati in € 50.000/anno, del contributo prezzo posto a base di gara, pari a € 200.000/anno e dei ricavi della gestione delle bici rimosse, stimati in € 5.000/anno.
I valori suesposti sono al netto di IVA e al netto dei costi della sicurezza valutati in €/anno 3168,00 oltre iva .
L'aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell' “Offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell'art. 95 c. 3 del D.lgs. n. 50/2016. (vedere il DISCIPLINARE DI GARA).
L’appalto è a corpo. Tutte le attività devono intendersi remunerate nel corrispettivo riconosciuto all’appaltatore, costituito da una quota parte di prezzo e da una quota parte di introiti derivanti dalle tariffe pagate dagli utenti.
ART. 4 –Descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la gestione operativa e lo sfruttamento economico del sistema di bike sharing denominato CicloPi della città di Pisa, attivo tutti i giorni dell’anno h24, nonché quello del servizio di rimozione delle biciclette.
Le infrastrutture che compongono il servizio di bike sharing (postazioni, stalli, biciclette), nello stato e quantità specificate in un documento sottoscritto dalle parti all’atto dell’avvio delle attività, verranno concesse in comodato d’uso all’appaltatore per la durata dell’appalto, che ne dovrà curare il mantenimento in buono stato di funzionamento e lo sfruttamento economico.
Si precisa che le steli, oltre al modulo di trasmissione e alla scheda di controllo, sono attualmente fornite anche di videocamera di sorveglianza, la cui funzionalità non è tuttavia più ritenuta di interesse e resta pertanto esclusa dalle attività di manutenzione.
Oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei componenti fisici, il servizio comprende la pulizia dei medesimi e la ricollocazione delle biciclette per la riequilibratura delle stazioni.
L’attività di manutenzione comprende altresì l’eventuale sostituzione delle componenti del sistema
ammalorati e non più ricondizionabili per l’uso, nei limiti delle quantità più oltre specificate.
Eventuali modifiche dell’appalto saranno gestite nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.
Si precisa che nulla è dovuto da parte dell’aggiudicatario per l’occupazione di suolo pubblico di stazioni e biciclette, così come nulla è dovuto per i costi di trasmissione dati.
Per quanto attiene il servizio di rimozione e custodia bici, questo potrà appoggiarsi presso il deposito di via Battisti 71 di proprietà di Pisamo che verrà, nel caso, concesso in comodato d’uso all’appaltatore.
I costi delle utenze e dei consumi riferiti alla conduzione del sopraddetto deposito e non direttamente intestati all’appaltatore saranno riconosciuti a Pisamo, che li detrarrà dal corrispettivo dovuto, nelle quantità e secondo le modalità stabilite all’atto della stipula del contratto di comodato.
ART. 5 – Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela della mano d’opera
5.1. L’Aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento del servizio e delle attività oggetto di appalto. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.
5.2. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all’interno dei locali della Committente dell’amministrazione concedete, manlevando quest’ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.
5.3. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.
5.4. L’Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l’esecuzione del servizio e delle attività oggetto di appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.
5.5. I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario per tutta la durata del Servizio anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'Aggiudicatario di cui titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
ART. 6 – Xxxxx e obblighi dell’aggiudicatario
6.1. Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri:
- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
- tutte le spese di bollo e di registro inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del Servizio dal giorno della comunicazione dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata.
- il rimborso delle spese di consulenza sostenute dall’amministrazione per la predisposizione della gara, , che dovranno essere corrisposte a Pisamo entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con le modalità ivi indicate, a pena di decadenza dall’aggiudicazione medesima.
6.2 L’aggiudicatario è tenuto a ripetere quei servizi oggetto del contratto che a giudizio di Pisamo non risultassero eseguiti a regola d'arte.
6.3 L’aggiudicatario è obbligato a registrare gli eventi rilevanti del servizio (segnalazioni, interventi di manutenzione ecc.) come più oltre specificato, e a segnalare tempestivamente per iscritto a Pisamo ogni circostanza che possa ostacolare la corretta e diligente effettuazione del servizio.
ART. 7 – Prestazioni richieste per il servizio di Bike Sharing
L’aggiudicatario dovrà effettuare le seguenti attività:
a. Manutenzione ordinaria e straordinaria, da svolgersi tutti i giorni lavorativi dei componenti fisici (totem, colonnine, bici) tale da assicurare un livello di efficienza ottimo, con i seguenti livelli minimi:
1. verifica giornaliera di tutte le stazioni e delle relative biciclette, per gonfiaggio gomme, revisione impianti illuminanti e riparazione piccoli guasti sul posto;
2. mantenimento di adeguate condizioni di pulizia e decoro di stazioni e biciclette, con rimozione di rifiuti, scritte, adesivi, ecc. da effettuarsi nell’ambito della verifica giornaliera o comunque entro 4 ore dalla segnalazione;
3. recupero delle biciclette di CicloPi abbandonate all’esterno delle stazioni e/o non agganciate alle colonnine e loro reimmissione in circuito, entro 4 ore dalla segnalazione;
4. riparazione o sostituzione delle bici non utilizzabili entro 4 ore dalla segnalazione;
5. mantenimento in esercizio di almeno il 90% della flotta, percentuale calcolata nell’arco dei giorni lavorativi di ciascuna settimana (sabato e domenica esclusi);
6. riparazione/sostituzione della colonnina di aggancio non utilizzabile, entro 24 ore dalla segnalazione;
7. riparazione/sostituzione delle componenti funzionali delle stazioni (apparati di alimentazione, trasmissione e controllo ecc.) non funzionanti entro 36 ore dalla segnalazione, con esclusione di quelli destinati alla videosorveglianza.
Gli interventi, esclusi quelli di cui al punto 1 e 4, dovranno essere registrati su apposito archivio informatico (accessibile via web da parte di Pisamo), con identificazione di data, ora, oggetto dell’intervento, operazioni effettuate, e riferimenti alla eventuale segnalazione ricevuta.
Le segnalazioni valevoli al fine del calcolo dei tempi di risposta di cui ai punti a2, a.3, a.4, a.6 e a.7 sono quelle ricevute tramite la casella di posta elettronica e/o attraverso le comunicazioni ricevute dallo sportello di cui al successivo punto b), verbalizzate e memorizzate nel suddetto archivio informatico accessibile da parte di Pisamo che potrà quindi procedere alle opportune verifiche.
La dimensione media settimanale della flotta in esercizio da considerarsi al fine della prescrizione di cui al punto a.5 è quella determinata sulla base del sistema centrale di controllo.
Al fine di rispettare i tempi di ripristino l’aggiudicatario dovrà tenere costantemente a magazzino almeno il 50% delle scorte annue di cui al capoverso seguente.
La sostituzione delle componenti ammalorate e non più utilizzabili è da intendersi a carico dell’aggiudicatario nei seguenti limiti:
- 2 set di steli complete (alimentazione, unità di trasmissione e controllo ecc.);
- 5 colonnine complete;
- 20 bici per ogni anno di esercizio.
Non vi sono invece limiti per le componenti soggette a maggior consumo/degrado, come copertoni e camere d’aria, impianti illuminanti e catadiottri, pedaliere, campanelli ecc.
Le quantità non impiegate nel corso dell’anno, andranno a incrementare quelle previste per l’anno successivo.
Le componenti da sostituire in eccesso rispetto alle suddette quantità saranno rimborsate da Pisamo previa richiesta inoltrata alla stessa Pisamo che dovrà autorizzarne l’acquisto.
Al fine di garantire la funzionalità del sistema le componenti di steli, colonnine e attacchi bici dovranno essere acquistate presso Bicincittà, secondo i prezzi convenzionati tra quest’ultima e Pisamo e allegati al presente capitolato.
Le biciclette e i relativi accessori potranno invece essere acquisiti anche da altri fornitori, fatta salva l’equivalenza in termini di qualità del prodotto e la possibilità di installarvi il dispositivo di aggancio alle colonnine.
b. Attivazione e gestione di uno sportello telefonico, con orario minimo 8/12 e 14/18 dal lunedì al sabato, e di una casella di posta elettronica, accessibile anche da parte di Pisamo, con i seguenti compiti:
1. fornire informazioni all'utenza sul servizio (iscrizione, funzionamento, assistenza)
2. raccogliere segnalazioni su guasti/inefficienze e registrarle su apposito archivio informatico consultabile in remoto da Pisamo.
Le chiamate allo sportello dovranno essere registrate –previa informativa all’utente- verbalizzate e memorizzate nell’archivio elettronico accessibile a Pisamo.
La disponibilità di un servizio di risposta bilingue (italiano e inglese) sarà positivamente valutata in sede di gara.
Si ricorda che non fa parte dei compiti dello sportello il servizio di assistenza operativo agli utenti, servizio che sarà svolto dal call center di Bicincittà.
c. Servizio di riequilibratura delle bici che eviti il completo svuotamento e riempimento delle stazioni. Tale servizio, basato sulle informazioni in tempo reale elaborate dalla centrale di controllo, dovrà garantire che lo stato di completamente ‘vuoto’ o ‘pieno’ non superi il 10% del tempo nel periodo compreso tra le 7 e le 19 per nessuna stazione, percentuale misurata nell’arco dei giorni feriali di ogni settimana sulla base dei dati registrati dalla centrale;
d. Vendita titoli: l’impresa aggiudicataria dovrà allestire una rete di rivendite dei diversi titoli di accesso al servizio (annuali, mensili, settimanali e giornalieri) sul territorio (non inferiore a tre punti vendita), oltre alla vendita online e tramite app degli abbonamenti, della quale curerà ogni aspetto, dalla fatturazione, alla gestione degli incassi. Di tali incassi, che resteranno di competenza del gestore, il concorrente terrà conto all’atto della formulazione della propria offerta economica.
e. Produzione con cadenza annuale di un rapporto sul servizio prestato e sulle eventuali criticità incontrate, corredato dai dati relativi ai livelli di utilizzo, agli incassi, ai livelli di servizio (guasti, danneggiamenti, stati critici di occupazione delle stazioni), agli interventi di manutenzione straordinaria e alle sostituzioni effettuate, allo stato delle scorte di magazzino ed altre informazioni ritenute rilevanti anche su successiva richiesta da parte di Pisamo. Il rapporto andrà consegnato entro 15 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità di esercizio.
ART. 8 – Servizi di rimozione e custodia delle bici e installazione/riposizionamento delle rastrelliere
Il servizio prevede quanto segue:
a) due volte al mese, da stabilire in accordo con la Polizia Municipale, verrà eseguito il servizio di rimozione delle bici abbandonate o che costituiscono intralcio o pericolo per la circolazione di veicoli e pedoni o per il funzionamento delle attività presenti. Il servizio si intende della durata di ore 6 dalle 8:30 alle 14:30, e sarà effettuato da 2 operai e un mezzo adeguato al trasporto di almeno 12 bici alla volta. Il servizio si intende comprensivo di trasporto al Deposito Bici e compilazione di verbale di scarico. Gli orari di cui sopra possono essere modificati o spostati, sempre previo accordo con la P.M. e fermo restando il totale mensile da garantire.
b) il servizio di installazione, rimozione o riposizionamento di rastrelliere prevede l’effettuazione di un numero massimo di 12 interventi/mese (corrispondenti a circa 12 rastrelliere da movimentare) , da effettuarsi con operai, mezzi e strumenti propri. Esso è comprensivo di trasporto da/a magazzino Pisamo.
c) interventi straordinari: l’aggiudicatario garantisce la propria disponibilità a effettuare una volta al mese un intervento urgente della durata di ore 2 o equivalente (2 rastrelliere) che dovrà essere effettuato entro 24 ore dalla comunicazione telefonica o e-mail.
d) immagazzinamento delle biciclette rimosse in apposito locale, previa registrazione di ogni bicicletta in ingresso su apposito registro con annotazione delle principali caratteristiche (tipo, marca, colore,
condizioni); ciascuna bicicletta sarà quindi contrassegnata con un tagliando riportante il proprio numero di registrazione.
e) custodia delle biciclette e loro consegna ai proprietari entro il termine massimo di sei mesi dalla rimozione; i proprietari dovranno presentarsi negli orari prestabiliti presso il deposito muniti di un documento di identità e della chiave della chiusura della bicicletta, fornendo anche preliminarmente indicazioni sulle caratteristiche del mezzo, atte ad identificarlo. Il personale di custodia provvederà a verificare la rispondenza della chiave alla serratura della bicicletta interessata, annoterà sul registro i dati del richiedente e procederà alla consegna della bici previa riscossione dell’importo di € 15 (iva compresa) rilasciando apposita ricevuta fiscale. Tutti gli incassi resteranno di competenza del gestore. Gli orari prestabiliti di apertura del deposito per il reclamo delle biciclette rimosse dovranno coprire non meno di 3 giornate, di cui un sabato, per un periodo di almeno 4 ore continuative al giorno da collocarsi nell’arco temporale dalle 8.30 alle 19.30
f) nel caso di mancato ritiro nel termine di sei mesi, le biciclette resteranno nella disponibilità del gestore che potrà ricondizionarle, cederle a terzi ovvero portate a smaltimento. Spese e incassi relativi a tali operazioni saranno di esclusiva competenza del gestore .
ART. 9 – Penali
Le penali previste in caso di inosservanza di quanto prescritto al precedente articolo 7 sono le seguenti:
Attività ex art.7 | Penale |
a-2 pulizia | € 30, incrementati di analogo importo per ogni periodo di 4 ore di ulteriore ritardo |
a-3 bici non agganciate | € 30, incrementati di analogo importo per ogni periodo di 4 ore di ulteriore ritardo |
a-4 bici non utilizzabili | € 30, incrementati di analogo importo per ogni periodo di 24 ore di ulteriore ritardo |
a-5 flotta in esercizio | € 20, per ogni giorno bicicletta in esercizio in meno rispetto alla dimensione minima della flotta da garantire |
a-6 colonnine guaste | € 50, incrementati di analogo importo per ogni periodo di 24 ore di ulteriore ritardo |
a-7 stazioni guaste | € 200, incrementati di analogo importo per ogni periodo di 36 ore di ulteriore ritardo |
b – presenza operatore | € 50 per ora di mancato funzionamento dello sportello |
b – registrazione segnalazioni | € 500 per ogni mancata registrazione/trasmissione di segnalazioni ricevute telefonicamente, rilevanti al fine dell’applicazione delle penali |
c – occupazione stazioni | € 50 euro per ogni episodio di superamento dei limiti, per ciascuna stazione |
d – punti rivendita titoli | € 50 per ogni giorno di indisponibilità di un punto vendita sotto il numero minimo richiesto di 3 punti. |
e – rapporto annuale | € 100 per ogni giorno di ritardo nella consegna del rapporto trimestrale. |
Tutti i tempi per la determinazione delle penali si intendono al netto dei giorni festivi e degli orari notturni, cioè compresi tra le ore 19 e le ore 7.
Le penali di cui al punto c) e d) non si applicano per il primo trimestre di funzionamento del servizio, al fine di consentire la messa a punto del servizio da parte dell’aggiudicatario.
Le penali previste in caso di inosservanza di quanto prescritto al precedente articolo 8 sono le seguenti:
Attività ex art.8 | Penale |
a - servizio rimozione | (100 euro per servizio programmato non svolto |
b – movimentazione rastrelliere | (100 euro per servizio richiesto non svolto |
c – interventi urgenti e – orari deposito | (100 euro per ogni 24h di ritardo) 100 euro per mancata apertura negli orari previsti |
Le penali non verranno erogate se il Gestore dimostra la impossibilità ad intervenire per cause di forza maggiore o di caso fortuito, e la Stazione Appaltante accetta ufficialmente le motivazioni. Gli standard sopraindicati sono suscettibili di correzioni in contraddittorio, sulla base dei feedback ricevuti nel corso del servizio.
L’omessa registrazione di cui all’art.8 punto d) delle biciclette rimosse è motivo di immediata risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salva ed impregiudicata ogni richiesta risarcitoria della Committente e l’avvio di eventuali iniziative atte a far accertare responsabilità penali.
ART. 10 – Inizio delle prestazioni - verifiche
8.1. In ottemperanza con quanto previsto all’art. 32 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016, il Contratto sarà stipulato non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo casi di particolare urgenza che non consentono di attendere il decorso del predetto termine.
8.2. L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva resta condizionata alla verifica dei requisiti, come previsto per legge.
8.3. L'Aggiudicatario, non appena il Contratto diventa efficace, deve dare immediato inizio all'espletamento dei servizi previsti nel Capitolato.
8.4. Qualora risulti inadempiente ai propri obblighi, l’Aggiudicatario dovrà provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni del Responsabile del Procedimento. Qualora l’Aggiudicatario si rifiuti di provvedere, Pisamo applicherà la penale prevista nel successivo capoverso ed eventualmente si riserva di provvedere con altra Ditta attraverso lo strumento dell’esecuzione in danno, imputando i costi all’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.
8.5. Nel caso di ritardi o scostamenti rispetto alla tempistica definita, ovvero diversamente concordata con la Committente, imputabili all’Aggiudicatario, sarà applicata nei confronti di quest’ultimo una penale di 200,00 (duecento/00) euro al giorno, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8.6. La suddetta penale sarà trattenuta, a scelta della Committente, dallo eventuale stato di avanzamento successivo al verificarsi dell’inadempimento o dalla fidejussione salva, in ogni caso, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.
8.7. Laddove l’importo delle penali superi il 10% del valore del contratto, Pisamo avrà diritto di risolverlo ai sensi dell’art. 1456 c.c.
ART. 9 – Modalità di pagamento del corrispettivo d’appalto
9.1 Il corrispettivo dell’appalto è dato in parte dal prezzo corrisposto da Pisamo all’appaltatore e in parte dai proventi pagati allo stesso dall’utenza per l’utilizzazione del servizio. Quest’ultima parte del corrispettivo dovrà essere incassata a cura ed onere dell’appaltatore, senza che lo stesso possa vantare pretese di sorta verso Pisamo, che resterà estranea al rapporto di debito credito con l’utenza. La quota parte corrispondente al prezzo pagato direttamente da Pisamo sarà corrisposta
su base mensile, dividendo l’importo di aggiudicazione per dodici mensilità.
9.2 La liquidazione di ogni importo avverrà, a presentazione di regolare fattura, controfirmata dal Responsabile del Procedimento, entro 60 giorni dal suo ricevimento. La suddetta liquidazione avverrà
mediante accreditamento su conto corrente bancario dedicato ai sensi di legge intestato
all’Aggiudicatario. Tale modalità di pagamento, nonché il numero del conto e le coordinate bancarie, dovranno sempre essere indicate sulle fatture.
ART. 10 – Cause di risoluzione anticipata
10.1. Il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del contratto, dei requisiti prescritti nel bando di gara ai fini della partecipazione degli offerenti, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni richiesta risarcitoria della Committente.
ART. 11 – Sicurezza sul lavoro
L'aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle disposizioni del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
L'aggiudicatario, e tutte le Imprese facenti parte di un Consorzio, di un raggruppamento, di una ATI, e ogni lavoratore autonomo sarà sottoposto da parte Pisamo alla verifica dell’idoneità tecnico professionale effettuata secondo quanto prescritto dall’all. XVII del D.Lgs. 81/8 così come modificato dal D.Lgs. 106/9, senza la quale non sarà possibile dare inizio al servizio.
E’ fatto divieto di subappalto anche parziale di tutte o di alcune lavorazioni senza il consenso scritto della Pisamo, il quale sarà rilasciato solo dopo la verifica dell’idoneità tecnico professionale effettuata secondo l’all. XVII del D.Lgs. 81/8 così come modificato dal D.Lgs. 106/9, dell’Impresa e/o lavoratore autonomo segnalati.
Ognuna delle Imprese, anche facenti parte di un Consorzio, di un raggruppamento, di una ATI, dovrà produrre, oltre ai documenti di cui all’All. XVII del D.Lgs. 81/8 così come modificato dal D.Lgs. 106/9, l’aggiornamento del proprio Documento di valutazione Rischi e dei relativi DUVRI, con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/8, così come modificato dal D.Lgs. 106/9, e con indicati analiticamente i costi della sicurezza che sosterrà per ogni tipo di intervento.
L'aggiudicatario allegherà alla rendicontazione semestrale la documentazione aziendale variata nel periodo (DURC, elenco lavoratori, dichiarazione di idoneità sanitaria, dich. art. 14, ecc).
ART. 12 – Recesso
12.1. Pisamo può recedere dal Contratto in qualsiasi momento. In caso di recesso l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all’opera prestata, comprensivo delle spese sostenute, e ad un indennizzo commisurato alla quota di servizio residua da effettuare, nella misura del 10% dell’importo delle prestazioni ancora da eseguire secondo le previsioni contrattuali.
12.2. Il pagamento di quanto previsto per il recesso è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell’opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all’indennizzo per la parte residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate accompagnata comunque dai documenti giustificativi dell’avvenuto pagamento delle stesse.
12.3 Le modalità e i tempi di liquidazione del pagamento sono quelli previsti dall'art. 9 del presente Capitolato.
ART. 13 – Cauzione definitiva
13.1 L'aggiudicatario dovrà costituire per i termini della durata dell’appalto una cauzione fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016.
13.2 La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministeri dell'Economia e Finanze.
13.3 La garanzie dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:
− rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del c.c. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando Pisamo. non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti del debitore;
− rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditoredi cui all'art. 1957 c.c.;
− impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni a semplice richiesta di Xxxxxx., senza riserva alcuna.
13.4 L'importo della cauzione potrà essere ridotto secondo quanto disposto dall'art. 93 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
13.5 In caso di R.T.I.:
− se tutte le imprese facenti parti del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
− se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia (Cons. di Stato, Sez. V, 1731/2012).
13.6 Ai sensi dell'art. 103 c.3 del D.Lgs. n. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
13.7 In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato, fatto salvo il diritto di Pisamo. al risarcimento di eventuali maggiori danni.
13.8 L'accertato inadempimento ed il ritardo nello svolgimento del servizio farà sorgere in capo a Pisamo il diritto a provvedere direttamente, rivalendosi per le maggiori spese sul deposito cauzionale.
13.9 La garanzia definitiva sarà svincolata dopo la conclusione del rapporto contrattuale ed in seguito al rilascio di apposita dichiarazione liberatoria che attesti il regolare adempimento degli obblighi contrattuali e comunque nel rispetto della normativa applicabile.
13.10 In caso di escussione totale o parziale della cauzione definitiva, la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di reintegrare la cauzione, sino all'importo convenuto entro il termine di 30 (trenta) giorni, pena la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. ad opera di Pisamo e salvo il risarcimento del maggior danno.
13.11 La cauzione definitiva dovrà essere prodotta dalla ditta aggiudicataria entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva.
ART. 14. – Polizza R.C.T.
14.1. Prima di dare corso all'esecuzione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare la documentazione comprovante la stipula con compagnia assicurativa di primaria importanza di idonea polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi per importo pari a € 2.000.000 ,00 consegnandone copia conforme all’originale, redatta in lingua italiana.
La ditta appaltatrice è unica responsabile per qualsiasi danno arrecato alle persone ed alle cose, derivante dalla gestione del servizio e si impegna ad esonerare PISAMO ed i suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità in caso di sinistri, infortuni o danni.
ART. 15. – Cessione del contratto e dei crediti
15.1 A pena di nullità e conseguente risoluzione del contratto il servizio oggetto del presente capitolato non potrà essere ceduto né in parte né nella sua interezza, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, fatta salva la possibilità di richiedere l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.
15.2 I crediti derivanti dal contratto possono essere ceduti nel rispetto dell’art. 117 del D.lgs. n. 50/2016.
ART. 16 . – Subappalto
16.1 Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente capitolato è regolato dal disciplinare di gara.
ART. 17. - Cessione aziendale, modifica ragione sociale dell’aggiudicatario
17.1 L'aggiudicatario in caso di mutamento di ragione sociale dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, detto cambiamento.
17.2 Ai sensi dell'art. 175, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione,scissione e assimilati relativi all'aggiudicatario non sono opponibili a Pisamo, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione indicati nel Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del
d.p.c.m. n. 187/1991 e l'amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto entro 60 (sessanta) giorni.
17.3 L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.
ART. 18.– Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
18.1 L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m., in particolare si obbliga:
- a comunicare il numero di c/c bancario o postale dedicato alle movimentazioni finanziarie relative al contratto aggiudicato;
- a comunicare le generalità e il codice fiscale degli operatori autorizzati ad operare sul predetto c/c;
- ad inserire, a pena di nullità, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione del contratto, una apposita clausola ai fini del rispetto dei medesimi obblighi di tracciabilità finanziaria imposti all'aggiudicatario;
18.2 L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione a Pisamo ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente, supappaltatori) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 19. - Spese contrattuali e di pubblicazione
19.1 Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione della gara e alla stipulazione del contratto, nonché le spese di pubblicazione in ottemperanza all'art. 216 c. 11del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva, il cui importo verrà comunicato da Pisamo.
ART. 20. - Domicilio
20.1 L'aggiudicatario a tutti gli effetti di legge e del contratto elegge presso la sede legale dell'impresa.
ART. 21 - Riservatezza
21.1. I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dalla concedente esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione dell’Aggiudicatario, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.
ART. 22 – Clausola trattamento dati personali.
Le Parti assumono reciprocamente l'impegno di mantenere confidenziale e riservato il contenuto del presente contratto nonché tutte le informazioni riservate inerenti l'attività dell'altra Parte delle quali verranno a conoscenza.
Le Parti, come sopra individuate, dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i dati fomiti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità descritte nel presente contratto, in forma cartacea, informatizzata e/o telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere soggetti autorizzati/incaricati al trattamento dei dati opportunamente istruiti.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali, in ossequio alla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003 s.m.i. e d.lgs. 101/2018), nonché nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
I dati saranno trattati per il periodo necessario all’esecuzione delle finalità indicate nel contratto e, al termine di esse, per l’ulteriore periodo prescrizionale di legge relativo alla conservazione di contratti e dati amministrativi e/o per la difesa in giudizio.
Si sottolinea che il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione del contratto ovvero di misure
precontrattuali (art. 6 par. 1 lett. b Reg. UE 2016/679); per l'adempimento di obblighi giuridici (art. 6 par. 1 lett. c Reg. UE 2016/679), ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa; nonché per la tutela di legittimi interessi. Quanto al trattamento eventuale di categorie particolari di dati personali, lo stesso si ritiene necessario ai sensi dell’art. 9 par. 2 lett. b) Reg. UE 2016/679 “per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro […]”.
Le Parti dichiarano, altresì, di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679.
ART. 23 – Clausola 231: Obbligo di rispettare il Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/01 ed il Codice Etico
L’appaltatore, preso atto che Pisamo - Azienda per la mobilità S.r.l., ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ex art 6 D.Lgs n. 231/01, un Codice Etico ed un Sistema Disciplinare (che a seguito di specifica informazione ricevuta dalla Società, dichiara di ben conoscere), si obbliga a rispettare i principi, le procedure e le prassi operative definite nel suddetto Modello Organizzativo e nei suoi allegati (Codice Etico, Protocolli) nonché ad adottare, per quanto di propria competenza, procedure aziendali e tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01.
Si impegna, altresì, a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori e/o subappaltatori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione.
L’inadempimento di tali obblighi, rappresentando una violazione grave ed essenziale, darà a Pisamo - Azienda per la mobilità S.r.l. il diritto di sospensione dell’esecuzione del contratto, nonché, nei casi più gravi (tentativo o commissione di reati-presupposto) la facoltà di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni patiti o patiendi da Pisamo.
ART. 24 – Legge applicabile e foro competente
24.1. Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione è di competenza esclusiva del foro di Pisa.
il R.U.P. Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx