CAPITOLATO PER
AMTAB S.p.A
Xxxxx X. Xxxxxxxx X.X.
00000 Xxxx
CAPITOLATO PER
ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DELL’INCENDIO DEI BENI IMMOBILI LOTTO 3
CIG: 7107346F72
PREMESSA
Il presente contratto di assicurazione è stipulato in applicazione del DLGS 209/05 e del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni di recepimento della direttiva 2014/25/UE nonché in armonia al corpo di leggi italiane che regolano le gare pubbliche sottosoglia e alle disposizioni che in tema di contratti siano eventualmente presenti nella legge Finanziaria afferente l’esercizio nel quale viene svolta la gara.
N.b. per gli immobili non di proprietà dell’azienda occorre coordinare le garanzie assicurative e i relativi beneficiari, anche parziali, mercé vincoli a garanzia di operazioni finanziarie.
Per gli immobili di proprietà questa garanzia va coordinata con il libro, con particolare attenzione alle trasformazioni societarie.
DEFINIZIONI
I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano:
LEGGE
Il Decreto Legislativo n° 209 del 2005 denominato codice delle assicurazioni.
REGOLAMENTI
I regolamenti di esecuzione della predetta Xxxxx emanati dall’ISVAP e dal ministero delle attività produttive.
IMPRESA
La Compagnia Assicuratrice.
CONTRAENTE E ASSICURATO
L’AZIENDA O SOCIETÀ (a seconda se azienda speciale o S.p.a.) . AMTAB Spa
CAPITOLATO
Complesso di norme contrattuali richiesto dal Contraente Pubblico o di pubblica utilità
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione redatto in conformità al capitolato d’oneri approvato ovvero con quest’ultima coincidente.
POLIZZA
Il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro in base al grado di pericolosità dell’attività svolta dal contraente
SINISTRO
Il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
INDENNIZZO
La somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di sinistro.
INCENDIO
Combustione con fiamma di beni materiali che può autoestendersi e propagarsi.
ESPLOSIONE
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuta a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
IMPLOSIONE
Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna non dovuto ad esplosione.
INCOMBUSTIBILITA'
Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° c non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
SOLAIO
Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
TETTO
L'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
MURO PIENO
E' il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm. od in conglomerati incombustibili naturali od artificiali od in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.
CONTENITORE ANTINCENDIO
Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio con intercapedine riempita con speciali materiali isolanti, non deteriorabili nel tempo.
Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassetti devono presentare un incastro rompi-fiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall'altro da un diaframma di separazione anch'esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sè stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico.
Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.
FABBRICATO
L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi per illuminazione, forza motrice e rete informatica, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e/o condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, comprese dipendenze, tettoie, passaggi coperti e simili.
ESPLODENTI
Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:
a) a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del
R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
INFIAMMABILI
Sostanze e prodotti non classificati "esplodenti" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 gradi centigradi;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977.
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE
Esercizio della mobilità di persone nei termini stabiliti dallo statuto e con le modalità previste dalla Carta della mobilità mediante impiego di autoveicoli, filoveicoli, di linea e/o non di linea, metropolitane anche di superficie, ivi compresi i servizi di interesse turistico, di scuolabus e trasporto di cose e/o persone, con tutte le strutture di supporto, quali depositi, officine, uffici e quant'altro di attinente all'attività complessiva, rete ed esercizio nonché tutte le attività infrastrutturali riconducibili ai suddetti servizi, compresa la vigilanza e lo sgombero delle corsie e delle fermate riservate alla libera percorrenza dei mezzi pubblici. Detta attività può essere svolta anche congiuntamente con la partecipazione diretta od indiretta ad Enti, Società e Consorzi di impresa o simili.
Proprietaria, comodataria, locataria o detentrice di fabbricati inerenti la propria attività ed anche ad altri usi esercente attività collaterale quale parcheggi, gestione di aree attrezzate e servizi connessi e comunque tutte le attività previste dall’oggetto sociale aziendale anche condotte a mezzo di Società a scopo di lucro e/o no profit, per l’eventuale appalto delle quali risponde quale committente. Ogni altra attività riconducibile direttamente o in riferimento alla descrizione qui esposta.
REQUISITI DELL'IMPRESA ASSICURATRICE
Ai sensi del D.Lgs. 209/05 l'Impresa .............. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. ....... del ....... pubblicato in G.U. n. ...... del ..........
Art. 1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
1.1 PROVA DEL CONTRATTO
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Non è richiesta la registrazione del contratto.
Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della gerenza o agenzia dell'Impresa che concede la copertura assicurativa ovvero del broker che gestisce i contratti.
1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza (art. 1901 II cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
1.3 DURATA DEL CONTRATTO.
Il contratto ha la durata di un anno a decorrere dal 31 luglio 2017 e non è tacitamente rinnovabile alla scadenza del 30 luglio 2018.
In ogni caso è possibile ai sensi dell’art. 21 della legge 99/09 stipulare un contratto per una durata fino a due anni, purché venga fra le parti negoziato uno sconto annuale del premio in funzione del risultato raggiunto.
1.4 PAGAMENTO FRAZIONATO DEL PREMIO ANNUO
In caso di pagamento semestrale del premio l’Impresa non subirà maggiorazioni per diritti di frazionamento.
1.5 FORMA DEI RAPPORTI FRA LE PARTI CONTRAENTI
La Società si impegna a concordare con l’Azienda assicurata la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto, dall’atto della stipula alla scadenza.
1.6 VARIAZIONI DEL RISCHIO
Qualora, nel corso del contratto si verifichino variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società.
Ove l’azienda assicurata sia in grado di fornire alla società un certificato di sicurtà rilasciato da società di certificazione attestante la rispondenza di tutta l’attività aziendale ai parametri di leggi, regolamenti e buona tecnica, il premio di assicurazione potrà, di concerto fra le parti, essere rivisto in funzione della conseguente diminuzione del rischio.
Analogamente si procederà in presenza di installazione di strumenti di innovazione tecnologica atti a prevenire e monitorare i rischi nell’ambito degli obblighi previsti dalla carta dei servizi.
a) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, la Società stessa ha il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato o di escludere dall'assicurazione gli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce, in quanto questi siano considerati separatamente nella polizza. Se la variazione implica aggravamento che importi un premio maggiore, la Società può chiedere la relativa modificazione delle condizioni di premio in corso.
Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni, anche parzialmente come è disposto dal comma che precede. Per i sinistri che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'Art. 1898 del Codice Civile.
b) DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
c) CESSAZIONE DEL RISCHIO
La cessazione del rischio oggetto della polizza, se comunicata alla Compagnia, comporta la cessazione del contratto. La Compagnia rinuncia all'incasso delle rate successive a completamento dell'annualità.
1.7 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE
L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente. L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo o colpa grave possono comportare od il mancato pagamento del danno od un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art.1892 C.C.
1.8 ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre garanzie polizze da lui stipulate per lo stesso rischio nei rami danni non RC.
Per quanto attiene, invece, le polizze eventualmente stipulate dall’assicuratore diverso dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio con premio conseguente, ove ne ricorrano le condizioni.
1.9 ONERI FISCALI E RESPONSABILITÀ FISCALE DELL’IMPRESA
Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verifichino in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza contrattuale anche rateale.
L’impresa si impegna a prestare comunque la garanzia anche nel caso in cui il premio pagato venga pignorato da Equitalia Spa a seguito della segnalazione di legge effettuata dal contraente.
1.10 FORO COMPETENTE
In caso di controversia giudiziale o arbitrale il Foro competente è quello di Bari.
1.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED AI REGOLAMENTI ISVAP
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. 209/05 ed evoluzione regolamentare ISVAP.
Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti.
1.12 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.
1.13 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 60 giorni dalla data di invio della stessa.
In tal caso la Società, entro 30 giorno dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 2) CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
a) L'Impresa si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti ai fabbricati, causati da:
- incendio
- fulmine
- esplosione, implosione e scoppio;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.
Sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dal Contraente o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'incendio compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione.
Nel caso in cui i fabbricati non siano di proprietà del Contraente la presente assicurazione è stipulata per conto del proprietario o titolare di vincoli o di altri diritti reali.
2.2 RISCHI INCLUSI
L'Impresa risarcisce altresì:
a) - i danni causati alle cose assicurate da autocombustione, sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure beni posti nell'ambito di 20 m. da esse;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza dell’1% del valore complessivo degli immobili.
b) Fenomeno elettrico
I danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, anche se conseguenti a fulmine, esclusi i danni a:
- elaboratori elettronici e calcolatori;
- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore od il fornitore.
Agli effetti della garanzia di cui al punto 2.2 b) il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di €.300,00 (Euro Trecento/00).
c) tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi
L’Impresa risponde:
1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi;
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.
L’Impresa non risponde dei danni:
1 causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato ovvero degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata degli stessi;
2 di inondazione, frana, dispersione liquidi; 3 di fenomeno elettrico;
4 subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
5 causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
6 verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati.
Qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, l’Impresa non risponde dei danni di cui al punto 2. anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti. Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di una franchigia di € 1.500,00 (Euro Mille Cinquecento/00) con il limite di indennizzo del 70% (Settanta per cento) delle somme assicurate di ogni singola partita
L’Impresa ed il Contraente hanno la facoltà in caso di aggravamento o riduzione del rischio, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento: In caso di recesso da parte dell’Impresa, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto gli accessori, l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.
d) terrorismo e sabotaggio.
La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.
Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della, forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. Agli effetti della presente garanzia: il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro del 20% dell'ammontare dell'indennizzo, col minimo di € 10.000,00;
La Società ha facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola - con preavviso di 15 giorni- decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborserà il rateo premio netto annuo relativo al rischio in corso, esclusa l'imposta.
Sono esclusi i danni:
- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni
e) Eventi atmosferici
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non.
La Società non risponde dei danni:
e1) verificatisi all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
e2) causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
e3) subiti da:
- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili;
- baracche in legno o plastica, e quanto in esse contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica o di fibrocemento per effetto di grandine.
f) Urto veicoli stradali
I danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti al Contraente né al suo servizio.
La garanzia è prestata con una franchigia di € 1.000,00 (Euro Mille/00).
g) Fumo
I danni materiali e diretti causati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli stessi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
h) Acqua condotta
I danni materiali e diretti causati da fuoriuscita di acqua - esclusa acqua piovana - a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati escluso:
- i danni dovuti ad umidità e stillicidio;
- i danni derivanti da traboccamenti, o rigurgito di fognature;
- i danni derivanti da gelo;
- i danni provocati da rotture degli impianti automatici di estinzione;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. La garanzia è prestata con una franchigia di € 300,00 (Euro Trecento/00).
i) Bang sonico
I danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati da onde xxxxxxx dovute al superamento del muro del suono da parte di aeromobili.
a) Caduta satelliti o corpi celesti
I danni materiali e diretti causati ai beni assicurate dalla caduta di satelliti artificiali e/o di loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di meteoriti e relative scorie.
b) Sovraccarico da neve
I danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale dei fabbricati, direttamente provocato dal peso della neve, esclusi i danni causati:
- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.
Le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dall'art. 2-2 a) del presente contratto.
Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia che:
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo medesimo,
- in nessun caso l'Impresa pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, somma maggiore al 50% della somma assicurata per la ubicazione di rischio che ha subito il sinistro.
Limitatamente alle ipotesi di danno previste all'art. 2.2 c) (tumulti, scioperi, ecc.) ed 2.2 d) (eventi atmosferici) in caso di sinistro dall'indennizzo sono escluse € 500,00 (Euro cinquecento/00).
2.3 RISCHI ESCLUSI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate
dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) determinati od agevolati da dolo dell'assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge, salvo il caso di reato, accertato con sentenza passata in giudicato, del dipendente in odio all'assicurato;
d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
g) subìti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo od a fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
h) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
2.4 DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha la durata di un anno a decorrere dal 31.07.2017 e non è tacitamente rinnovabile alla scadenza del 30.07.2018.
Tuttavia, a richiesta del Contraente ed accettata dall’Impresa verrà concessa proroga di 12 mesi in funzione dei risultati raggiunti.
In tale ipotesi il premio relativo al periodo di xxxxxxx verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura esclusi aumenti a qualsiasi titolo che non siano riferibili alla movimentazione delle partite contrattuali.
2.5 ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO
Il premio tassabile annuo è determinato nella misura percentuale fissa per tutta la durata del contratto indicata nell’allegato A), sulla base del valore complessivo dei fabbricati.
Il premio è convenuto in base al valore complessivo dichiarato dal Contraente che viene aggiornato all'inizio di ogni anno per adeguare i valori assicurati alla dinamica dei prezzi.
L'Impresa dà e prende atto che esistono infiammabili (gasolio per autotrazione, benzina, olii lubrificanti, ecc.) e/o merci speciali nella quantità necessaria all'attività svolta dal Contraente.
2.6 CONTIGUITA' E VICINANZE PERICOLOSE
Il Contraente è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata od a distanza minore di 20 metri dai fabbricati assicurati, o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
2.7 MODIFICHE AI BENI IMMOBILI
E' in facoltà del Contraente di variare e modificare il complesso dei fabbricati, aggiungendo se del caso anche nuovi fabbricati che resteranno compresi nel valore già previsto nella corrispondente partita senza che l'Assicurato sia obbligato a darne avviso alla Società.
2.8 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
L'Impresa ha sempre diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
2.9 OBBLIGO E SPESE DI SALVATAGGIO
Appena avvenuto un sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedirne od arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliare alla loro conservazione, allo scopo di limitare il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'Impresa in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata o anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'Impresa provi che le spese sono state fatte sconsideratamente.
2.10 DENUNCIA DEL SINISTRO
L'Assicurato deve:
a) entro otto giorni dal sinistro o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, darne avviso sommario alla Sede Territoriale od all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza;
b) entro gli otto giorni successivi farne dichiarazione regolare e circostanziata al Pretore oppure agli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria del luogo. In ogni caso tale dichiarazione dovrà precisare: il momento dell'inizio del sinistro, la durata, le cause note o presunte, i mezzi adoperati per arrestarne il progresso, l'entità, almeno approssimativa, del danno che ne è derivato.
Se il fatto costituisce reato tale denuncia all'autorità deve essere inviata al più presto dal momento in cui l'assicurato ne è venuto a conoscenza;
c) trasmettere una copia di questa dichiarazione, entro i quindici giorni successivi, alla Sede Territoriale o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, accompagnandola con una descrizione del danno subìto;
d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta dell'Impresa, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del X.X.
0.00 XXXXXXXXXXXXX XXXX'XXXXXXX XX XXXXXXXXXXX
Se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo del salvataggio sancito dall'art. 2.9 perde il diritto al risarcimento. Se è inadempiente colposamente l’assicuratore può ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio subìto (art. 1915).
2.12 CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO
Il Contraente è obbligato a conservare le tracce del sinistro fino al momento del sopralluogo del perito incaricato dall'Impresa per la valutazione del danno e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro all'Impresa.
2.13 PROSIEGUO LAVORAZIONE SENZA PERIZIA
Fermo quanto disposto dalle Condizioni che regolano l'assicurazione riguardo alle disposizioni da adottare dal Contraente nell'eventualità di un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso al Contraente stesso di poter proseguire nella propria attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.
2.14 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 2.9 e 2.10;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 2.16;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione, sgombero e trasporto.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordemente devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
2.15 DETERMINAZIONE DEL DANNO - ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO
Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:
- per i fabbricati, il costo dell'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area.
Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:
a) in caso di sinistro si determina per i beni indicati in ciascuna appendice separatamente: l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al cpv. precedente, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
b) Agli effetti del successivo art. 2.17 delle Condizioni che regolano l'assicurazione il supplemento di indennità per i beni indicati in ciascuna appendice qualora la somma assicurata risulti: superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
inferiore al rispettivo "valore a nuovo", ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.
c) In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
d) Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinari, attrezzature, arredamenti, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime effettuate secondo i seguenti criteri: per i fabbricati: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ad ogni altra circostanza concomitante.
e) Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è iniziata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale.
f) L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati.
2.16 ASSICURAZIONE PARZIALE
In caso di evento dannoso l'Impresa può verificare la corrispondenza del valore complessivo dei beni immobili, calcolato secondo le stime previste nell'articolo precedente (valore a nuovo) con i valori complessivi indicati nell’allegato A) .
Se da tale raffronto risulta che il valore complessivo dei beni immobili indicato nell'Allegato A) eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, l'Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore complessivo assicurato e quello complessivo risultante al momento del sinistro.
2.17 DEROGA PARZIALE ALLA PROPORZIONALE
A parziale deroga dell'articolo precedente, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, non verrà applicata la regola proporzionale qualora nel computo dei valori reali complessivi dei beni immobili, questi risultassero superiori alla somma assicurata fino alla concorrenza del 25%.
Qualora il suddetto computo risultasse eccedente la tolleranza percentualmente indicata, il disposto dell'articolo precedente verrebbe applicato solo sull'eccedenza.
2.18 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 60% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite.
L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi novanta giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
L'Assicurato sarà tenuto a restituire immediatamente alla Società, a sua richiesta, l'acconto ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nei casi in cui successivamente risulti non sussistente o venga meno anche una sola delle condizioni di cui ai commi precedenti.
L’importo del massimo acconto non potrà superare l’importo di € 1.000.000,00.
2.19 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'art. 2.9, per nessun titolo l'Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore a quella assicurata.
2.20 PAGAMENTO DELL'INDENNITA'
Il pagamento dell'indennità è eseguito dall'Impresa alla sede del Contraente contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di liquidazione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2.3 cpv. c).
2.21 DIMINUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE
E' in facoltà della Società e del Contraente di domandare in ogni tempo, mediante lettera raccomandata, la diminuzione delle somme assicurate. Ove venga riconosciuta, da parte dell'Impresa, come giustificata la richiesta del Contraente per diminuzione delle cose assicurate o per riduzione del loro valore, il premio sarà corrispondentemente ridotto a cominciare dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della lettera raccomandata relativa alla richiesta di diminuzione.
In caso di diminuzione richiesta da parte della Impresa, la diminuzione e la conseguente riduzione dei premi, avranno senz'altro effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di invio della lettera raccomandata.
Il Contraente avrà, peraltro, il diritto, ove non intenda accettare la diminuzione, di richiedere la risoluzione del contratto, sempre mediante lettera raccomandata, con effetto dallo stesso trentesimo giorno e con restituzione della parte di premio non consumata.
2.22 RINUNCIA ALLA RIVALSA
Con riferimento ai fabbricati concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo l'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa ad essa spettante nei loro confronti per danni da incendio da essi provocati, salvo il caso di dolo.
2.23 OBBLIGO DELL'IMPRESA DI FORNIRE ANNUALMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO
Alla fine di ogni esercizio l'Impresa (30 aprile in virtù del Dlgs 173/97) si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.
2.24 COASSICURAZIONE
Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dichiari di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l'Impresa deroghi all'art. 1911
C.C. rispondendo in solido nei confronti dell'assicurato per tutte le coassicurazioni presenti nel riparto.
Bari, lì
La Società
Il Contraente
ALLEGATO A
costituente parte integrante del contratto di assicurazione contro i danni dell'incendio dei beni immobili per la durata di due anni.
A-1) PROFILO DI RISCHIO
1) RISCHIO ASSICURATO: Incendio BENI IMMOBILI
2) CONTRAENTE: AMTAB S.p.A.
3) DECORRENZA: 31/07/2017
4) SCADENZA: 30/07/2018
5) BENI IMMOBILI E RELATIVA UBICAZIONE: vedasi elenco in basso A/2
6) VALORE COMPLESSIVO ASSICURATO (aree escluse): € 5.837.769,88
7) MASSIMA UNITA' DI RISCHIO E RELATIVO VALORE: €
8) CALCOLO DEL PREMIO
8a) Base per il calcolo del premio:
valore complessivo dei fabbricati indicati nel punto 6 = € 5.837.769,88 8b) tasso finito da applicare: ... (per mille)
8c) premio tassabile: € ............. ( )
8d) Oneri fiscali % (per cento)
8e) Premio finito: € .......... (. )
9) DIRITTI DI FRAZIONAMENTO
In caso di pagamento semestrale del premio l’Impresa non subirà maggiorazioni per diritti di frazionamento.
A-2) ELENCO ED UBICAZIONE BENI IMMOBILI
Immobile V.le Iacobini e Cabina Piazza Moro € 5.194.326,69; Immobile Via Fornari € 400.000,00; Impianto Fotovoltaico € 243.443,19.
Bari, lì
La SOCIETA’
IL CONTRAENTE