CONVENZIONE PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO
CONVENZIONE PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO
TRA
L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE con sede in Legnaro (PD),
Viale dell'Università n. 10, Codice fiscale e Partita IVA 00206200289, PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, in seguito denominato “Istituto” o “IZSVe”
E
L’ASSOCIAZIONE VETERINARI OPERANTI NEL SETTORE DELLA CARNE E DEL LATTE,
con sede in Legnaro (PD), Viale dell’Università, n. 10, Codice Fiscale 92243020283, PEC segretario: xxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx.xxxxx.xx, nella persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Presidente e legale rappresentante, in seguito per brevità denominata “Associazione” e/o “Cliente”;
di seguito denominate separatamente anche la “Parte” e congiuntamente le “Parti”;
PREMESSO CHE
- l’IZSVe si occupa di diagnosi e di ricerca sulle malattie infettive del bestiame e delle zoonosi, di controllo di qualità degli alimenti di origine animale destinati al consumo umano, di controllo di alimenti per animali, di sorveglianza epidemiologica e monitoraggio, di pianificazione di programmi per la salute degli animali, di formazione del personale in ambito veterinario e di produzione di biofarmaci;
- l’art. 1, comma 6, del D. Lgs. 30 giugno 1993 n. 270 e s.m.i. consente agli Istituti Zooprofialttici di stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base delle disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali;
- l’art. 5, comma 1, dell’Accordo Interregionale di disciplina dell’Istituto approvato con leggi della Xxxxxxx xxx Xxxxxx x. 0/0000, xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx n. 9/2015, della Provincia Autonoma di Trento n. 5/2015 e della Provincia Autonoma di Bolzano n. 5/2015 stabilisce che “Fermo restando l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, l’istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti (….) per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private (…)”;
- l’art. 5, comma 2, del predetto Accordo statuisce, inoltre, che “La Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogerenti, approva le tariffe delle prestazioni erogate dall’istituto per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero della Salute d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del d. lgs. n. 106/2012”;
- l’art. 6, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 270/1993 – ripreso dall’art. 3, comma 2, lett. e) delle citate leggi della Regione Veneto n. 5/2015 e della Provincia Autonoma di Bolzano n. 5/2015 e richiamato dall’art. 2, comma 1, delle citate leggi della Provincia Autonoma di Trento n. 5/2015 e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 9/2015 – prevede, infine, che il finanziamento dell’Istituto è inoltre assicurato “… dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento”;
- l’IZSVe considera, pertanto, l’erogazione di prestazioni uno strumento utile a soddisfare il fabbisogno informativo per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, allo scopo ultimo di assicurare e
garantire la salute pubblica e la sicurezza alimentare e promuovere la ricerca scientifica a beneficio della collettività;
- l’Associazione Veterinari operanti nel settore della Carne e del Latte, è un’associazione senza scopo di lucro costituita da medici veterinari che operano nel settore degli animali da reddito, in qualità di liberi professionisti o alle dipendenze di aziende private preposte al controllo igienico sanitario degli allevamenti, che svolge attività di utilità sociale, favorendo lo sviluppo della professione veterinaria e la ricerca applicata nel settore degli animali da reddito, al fine di implementare la salvaguardia della salute e del benessere degli animali, la sicurezza degli alimenti e la protezione dell'ambiente.
In particolare l’Associazione:
a) promuove l’attività di ricerca applicata e formazione inerente l’attività professionale buiatrica, anche attivando iniziative di collaborazione con enti pubblici e privati, organizzazioni e associazioni;
b) favorisce le relazioni tra Enti, Organizzazioni o altri soggetti, anche formativi, strutturati in forma pubblica o privata, stimolandone la partecipazione nell’ambito delle iniziative ritenute utili dal Consiglio per la promozione della ricerca e formazione nell’ambito dell’attività professionale zooiatrica;
c) promuove collaborazioni con le società scientifiche nazionali e internazionali per la promozione della ricerca, la divulgazione dei risultati e formazione.
L’Associazione è inoltre disponibile ad attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e soggetti privati finalizzati allo studio di patologie emergenti o di interesse per il comparto zootecnico, percorsi di qualità per gli allevamenti o per le filiere, studi relativi all’applicazione di norme sul benessere animale e analisi delle materie prime utilizzate, nonché a collaborare per lo svolgimento di progetti e manifestazioni inerenti la realtà produttiva territoriale e/o iniziative finalizzate al miglioramento della formazione e della competenza degli operatori del settore.
- l’Associazione ha richiesto all’IZSVe l’instaurazione di un rapporto convenzionale di durata annuale a favore dei Medici Veterinari liberi professionisti ad essa associati, per poter usufruire delle prestazioni previste dal Tariffario - erogate dall’Istituto in subordine ai propri compiti istituzionali - nell’ambito dell’attività diagnostica volta ad approfondire la conoscenza delle patologie presenti nelle aziende, al fine di migliorare la qualità igienico-sanitaria degli allevamenti e la salubrità e qualità delle produzioni animali.
- in conformità alle norme vigenti in materia di gestione dell’Ente, l’IZSVe è interessato a svolgere i servizi richiesti dall’Associazione in quanto finalizzati all’individuazione di eventuali patologie o situazioni di rischio per la salute umana ed animale negli allevamenti e alla raccolta e condivisione con l’IZSVe di dati epidemiologici necessari alla conoscenza della situazione sanitaria territorio anche al fine della predisposizione di piani di monitoraggio e d’intervento per emergenze epidemiche. In particolare l’Istituto è interessato a:
a) acquisire i dati relativi all’andamento delle infezioni e delle patologie nelle popolazioni animali presenti nel territorio di competenza;
b) individuare precocemente l’insorgere di malattie trasmissibili all’uomo o in grado di determinare gravi perdite economiche al settore primario;
c) valutare le modalità di gestione igienico-sanitaria delle aziende ed implementare l’attuazione di modelli gestionali, basati sull’analisi del rischio, che contribuiscano a migliorare il livello sanitario degli allevamenti e degli alimenti;
d) sviluppare reti di sorveglianza epidemiologica che coinvolgano anche i veterinari liberi professionisti operanti nelle aziende;
In considerazione delle suesposte premesse le Parti, individualmente e/o tramite i loro rispettivi agenti e rappresentanti,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1. PREMESSE
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
ART. 2. OGGETTO
1. Nell’ambito del presente accordo, IZSVe e l’Associazione stabiliscono che sulle prestazioni di laboratorio previste a tariffario erogate dall’Istituto a favore Medici Veterinari liberi professionisti associati all’Associazione (in seguito, per brevità, “Associati”) – consistenti in esami microbiologici, parassitologici, virologici e quant’altro ritenuto necessario al fine di individuare eventuali patologie o fenomeni di rischio per la salute umana ed animale nelle aziende – verrà garantito lo sconto del 40% sui prezzi unitari previsti dal Tariffario IZSVe vigente al momento dell’emissione della fattura elettronica, come specificato al successivo art. 7.
2. La suddetta percentuale di sconto sarà applicata esclusivamente in virtù del rapporto associativo intercorrente tra l’Associazione ed i Medici Veterinari liberi professionisti ad essa associati; a tal fine l’Associazione si impegna ad inviare all’IZSVe, entro 15 gg dalla stipula della presente convenzione, l’elenco dei Medici Veterinari per i quali sono stati verificati i requisiti necessari per l’applicazione della presente convenzione.
3. L’Associazione - per il tramite dei Medici Veterinari associati - si impegna ad eseguire le seguenti attività:
- seguire, nell’applicazione dei piani di controllo e monitoraggio delle patologie, le indicazioni fornite dall’IZSVe, tramite apposite linee guida;
- attenersi ai protocolli diagnostici concordati con l’IZSVe nel caso di problematiche infettive di rilievo;
- comunicare all’IZSVe le problematiche sanitarie di rilevanza zoonostica emerse in azienda;
4. Le prestazioni erogate dall’IZSVe, nonché le risultanze degli esami effettuati in esecuzione della presente convenzione, sono totalmente indipendenti dalle attività ispettive e di controllo che l’IZSVe effettua per conto delle Autorità Sanitarie e non potranno essere addotte in opposizione a contestazioni ufficiali dell’Autorità competente.
5. E’ esclusa l’erogazione di prestazioni di laboratorio ovvero l’esecuzione di prestazioni da parte dell’IZSVe a favore del Cliente/Associato, avente ad oggetto materiale per il quale l’IZSVe (o altro laboratorio) ha effettuato controlli ufficiali su richiesta e per conto delle Autorità Sanitarie competenti.
6. IZSVe rende disponibile la consultazione delle prestazioni offerte, le relative metodiche di analisi e tariffe tramite pubblicazione della “Carta dei servizi” sul sito web dell’Istituto (xxx.xxxxxxxxxx.xx).
ART. 3. DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE
1. I Medici Veterinari associati dovranno far pervenire all’Associazione la dichiarazione di adesione alla presente convenzione. Detta dichiarazione ha validità coincidente con la durata della presente convenzione.
2. L’Associazione si impegna a fare pervenire alla “SCS0 – U.O. Accettazione centralizzata” della sede centrale dell’IZSVe, l’elenco di cui al precedente art. 2, comma 2, indicando l’esatta ragione sociale, l’indirizzo completo, il codice fiscale e la partita IVA.
3. In caso di variazioni relative all’elenco di cui al punto che precede, l’Associazione si impegna a comunicarle tempestivamente (entro 10gg) all’Istituto.
4. Con la dichiarazione di adesione alla convenzione, l’Associato dichiara di aver preso completa visione del Tariffario dell’IZSVe e di accettare i corrispettivi in esso previsti per ciascuna singola prestazione.
5. Nel caso in cui un Associato comunichi all’Associazione la volontà di non aderire ulteriormente alla presente convenzione o perda i requisiti necessari per l’adesione alla stessa, l’Associazione si impegna a trasmettere tempestivamente alla “SCS0 – U.O. Accettazione centralizzata” dell’Istituto tale variazione.
6. Nel caso di mancata o intempestiva comunicazione del venir meno dei presupposti di adesione alla presente convenzione da parte dell’Associazione, e nel caso in cui sia già stata emessa fattura con l’applicazione dello sconto non dovuto, l’IZSVe provvederà ad emettere la relativa fattura a conguaglio.
ART. 4. CONFERIMENTO DEI CAMPIONI PER LE PROVE DI LABORATORIO
1. Ogni attività di campionamento si intende prestata od espletata a carico e sotto la responsabilità dell’Associato aderente, compresi l’imballaggio, il trasposto e la consegna del campione.
2. Le modalità di conservazione e conferimento dei campioni ad IZSVe sono indicate nella “Carta dei Servizi” e nel documento “Condizioni generali di contratto per la fornitura di prestazioni e servizi offerti dall’IZSVe”, pubblicati nella sezione “Carta dei servizi e tariffario” del sito web istituzionale.
3. Il conferimento dei campioni per le prove di laboratorio, presso la sede centrale e/o le sezioni dell’IZSVe, sarà effettuato dagli Associati presenti nell’elenco di cui all’art. 2, comma 2. Ove non diversamente convenuto in maniera espressa, il materiale da sottoporre ad analisi viene conferito ad IZSVe con modalità diretta a cura dell’Associato o di suo incaricato o inviato tramite posta ordinaria (ove possibile) o tramite corriere. Ciascun conferimento dovrà essere corredato da idoneo documento di accompagnamento all’interno del quale dovranno essere specificate di volta in volta le prove richieste.
4. Se il campione non risulta idoneo al proseguimento dell’iter analitico, IZSVe ne fa tempestiva comunicazione scritta all’Associato. I campioni non idonei vengono eliminati dopo 10 giorni dal conferimento.
5. Terminate le analisi e convalidate dal dirigente, salvo termini di legge (es. revisioni di analisi) o requisiti normativi e accordi con il richiedente in sede di eventuale riesame della convenzione, (sempre che il trattamento del campione e/o i risultati non implichino rischio sanitario) i campioni oggetto di analisi sono eliminati. In alcuni casi di particolare interesse ai fini di ricerca, il responsabile del laboratorio può decidere analizzare il campione direttamente oppure di conservarlo in condizioni idonee per successivi utilizzi; in questi casi i risultati sono trattati ed eventualmente pubblicati garantendo nell’espressione dei risultati l’anonimato dell’Associato.
6. IZSVe acquisisce la proprietà del campione consegnato. L’Associato non può pretendere la restituzione dello stesso o di quanto ne residua dopo l’analisi, ad eccezione dei casi esplicitati nelle citate “Condizioni generali di contratto per la fornitura di prestazioni e servizi offerti dall’IZSVe”.
ART. 5. GARANZIE E RESPONSABILITA’
1. L’Associato ha l’obbligo di informare IZSVe sui rischi inerenti il materiale da sottoporre ad analisi identificando i pericoli ad esso connessi. L’Associato sarà responsabile ad ogni effetto di legge per danni a persone e cose derivanti dall’inadempimento degli obblighi di informazione sopra citati avuto riguardo per la salute e la sicurezza dei soggetti che operano all’interno dei locali di IZSVe e per clienti eventualmente presenti al momento della consegna dei campioni. L’associato si impegna a liberare e tenere indenne IZSVe da ogni danno diretto, indiretto o conseguente, che possa verificarsi durante il trasporto.
2. La segnalazione degli esiti non conformi ai sensi della vigente normativa in materia di salute pubblica e sanità animale alle autorità competenti è a carico dell’Associato. L’IZSVe si riserva comunque la facoltà di comunicare direttamente alle autorità competenti gli esiti non conformi quando questo è previsto dalle disposizioni normative vigenti e nei casi in cui si renda necessaria la tempestiva comunicazione alle autorità stesse ai fini della salvaguardia della salute umana e della sanità degli animali.
ART. 6. RITIRO DEL RAPPORTO DI PROVA
1. I rapporti di prova (RdP) saranno resi disponibili agli Associati tramite il servizio on-line IZIWEB,
oppure tramite modalità alternative previamente concordate con gli associati.
2. Le modalità di accesso al portale sono rinvenibili nel sito web dell’IZSVe nella sezione “Servizi/servizi diagnostici/referti/Iziweb”. Le credenziali di accesso sono rilasciate dalle Accettazioni delle strutture dell’IZSVe.
3. E’ vietata qualsiasi alterazione del rapporto di prova. E’ vietata la riproduzione parziale dello stesso senza la preventiva autorizzazione scritta dell’IZSVe. I Rapporti di Prova non possono essere utilizzati, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o promozionale senza esplicita autorizzazione da parte dell’Istituto.
ART. 7. CORRISPETTIVO
1. Per le prestazioni eseguite, l’Istituto applicherà i prezzi unitari previsti nel Tariffario - oltre I.V.A. nella misura vigente - ai quali sarà applicato uno sconto del 40% previa comunicazione all’IZSVe del “Codice Destinatario” o della “PEC Destinatario”. Sono escluse dallo sconto tutte le analisi che devono essere eseguite per legge, nonché quelle opportunamente segnalate con la lettera N nell’apposita colonna del Tariffario.
2. Nel caso in cui vengano conferiti campioni all’IZSVe da singoli Associati aderenti, componenti/membri, altresì, di associazioni professionali (inclusi gli ambulatori veterinari), l’IZSVe procederà alla fatturazione delle relative prestazioni, direttamente alle associazioni professionali stesse.
3. Il Tariffario dell’IZSVe è pubblicato e costantemente aggiornato ad ogni sua variazione sul sito web istituzionale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx-xxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxx/.
4. Il pagamento delle prestazioni di cui al precedente punto, sarà effettuato in rate posticipate trimestrali - su presentazione di fattura elettronica da parte dell’IZSVe ai singoli Associati - relativa agli esami effettivamente eseguiti e sulla base dei corrispettivi (oltre I.V.A. come per legge), previsti in Tariffario in vigore al momento della emissione della fattura. La fattura comprenderà anche l’eventuale conguaglio relativo a esami eseguiti in numero superiore a quello concordato, a tipologie di esami eseguiti diverse rispetto a quelle indicate in convenzione o all’eventuale applicazione dello sconto non dovuto a causa del venir meno dei presupposti di adesione.
5. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica mediante bonifico bancario presso il Tesoriere dell’IZSVe, utilizzando i seguenti riferimenti:
Titolare del conto: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000
Istituto di Credito: Gruppo Intesa Xxx Xxxxx, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx.
6. In caso di ritardato pagamento, da parte dell’Associato, maturano gli interessi moratori sull’importo dovuto dal termine originale di pagamento fino al saldo.
7. In caso di ritardo nel pagamento superiore a centoventi (120) giorni, l’IZSVe potrà sospendere l’esecuzione dei servizi ai sensi del successivo art. 9.
8. Nel periodo di durata della presente convenzione, l’IZSVe potrà modificare sia i corrispettivi previsti nel Tariffario sia le condizioni per l’applicazione di sconti. In quest’ultimo caso IZSVe ne darà comunicazione all’Associazione, a mezzo PEC, almeno 60 (sessanta) giorni prima dell’entrata in vigore di dette modifiche. In tal caso, l’Associazione avrà facoltà di proseguire nel rapporto contrattuale, accettando le modifiche ed aderendo alle nuove condizioni, oppure potrà recedere dalla convenzione dandone comunicazione a mezzo PEC entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall’IZSVe.
ART. 8. DURATA
1. La presente convenzione avrà durata di 12 mesi, con decorrenza dall’1.01.2021, fino al 31.12.2021.
2. In ogni caso è escluso ogni tacito rinnovo.
3. La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive. In tal caso, l’IZSVe comunicherà all’Associazione tempi e modalità di cessazione degli effetti di cui al presente accordo, nonché le diverse condizioni per l’eventuale stipula di una nuova convenzione.
ART. 9. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE
1. L’IZSVe si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni, per ragioni di pubblico interesse e/o esigenze di carattere istituzionale, per interventi di pubbliche autorità o istituzionali, ovvero in caso di mancato o ritardato pagamento nei termini di cui all’art. 7, comma 6, senza che ciò comporti per l’Associazione/Associati alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti.
ART. 10. RECESSO UNILATERALE
1. L’IZSVe si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo, prima della naturale scadenza, nel caso entrino in vigore nuove disposizioni a livello nazionale o regionale, che intervengano a modificare l’attuale disciplina in materia di prestazioni a pagamento. In tal caso l’IZSVe darà comunicazione all’Associazione delle data e delle modalità di cessazione dell’esecuzione della prestazione, nonché delle diverse condizioni per l’eventuale stipula di un nuovo accordo.
2. Ciascuna Parte, inoltre, potrà recedere unilateralmente dalla presente convenzione, in qualsiasi momento, con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione scritta a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno. Dette comunicazioni dovranno avvenire con le modalità previste al successivo art. 18 “Modifiche e comunicazioni”.
3. Il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
ART. 11. FORZA MAGGIORE
1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di forza maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
ART. 12. UTILIZZO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
1. L’IZSVe ha il diritto di utilizzare tutte le informazioni ed i dati che deriveranno dall’esecuzione della presente convenzione, in forma anonima e garantendo l’anonimato dell’Associato, per scopi di ricerca, pubblicazioni scientifiche, analisi dei dati, valutazione del rischio e comunque per l’assolvimento delle proprie finalità istituzionali.
ART. 13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. In ottemperanza alle condizioni previste dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nella presente convenzione, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con la stessa assunti o per gli adempimenti alla stessa connessi. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati, direttamente o, eventualmente, indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione della presente convenzione.
ART. 14. CESSIONE DELLA CONVENZIONE
1. E’ fatto divieto all’Associazione di cedere a terzi, in tutto o in parte, la presente convenzione.
ART. 15. RISERVATEZZA
1. Le Parti si obbligano a non divulgare a terzi la documentazione oggetto della prestazione e ogni altra informazione di cui venissero a conoscenza in occasione della convenzione medesima e ciò anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo della stessa. Fatto salvo l’obbligo di segnalazione all’Autorità sanitaria competente nei casi previsti dalla legge o nei casi in cui l’esito possa rappresentare un rischio sanitario. Per quanto non espressamente indicato, si applica quanto disposto nelle delle citate “Condizioni generali di contratto per la fornitura di prestazioni e servizi offerti dall’IZSVe”.
ART. 16. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DELL’IZSVE
1. L’IZSVe opera come terza parte indipendente da qualsiasi interesse e garantisce che il proprio personale operi senza alcuna pressione o sollecitazione esterna che possa influenzare i risultati o i giudizi tecnici delle proprie attività.
2. L’Associazione si impegna, per quanto ad essa applicabile, a rispettare e a far rispettare ai propri Associati:
- Il codice etico e di comportamento dell’IZSVe pubblicato sul sito web istituzionale: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/XX00/xxxxxxxxxx.xxx.
- Il vigente PTPCT adottato dall’IZSVe e pubblicato sul sito web istituzionale: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/XX00/xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
3. La violazione da parte dell’Associazione o degli Associati dei principi di cui ai succitati documenti è causa di risoluzione della presente convenzione.
ART. 17. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ONERI PER LA STIPULA
1. Le Parti convengono che la presente convenzione è soggetto all’imposta sul valore aggiunto ai sensi del
D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e le spese saranno a carico della Parte richiedente. Tutti gli ulteriori oneri fiscali di qualsiasi genere relativi alla presente convenzione, incluse le spese per l’imposta di bollo, saranno a carico delle Parti per metà.
ART. 18. MODIFICHE E COMUNICAZIONI
1. La presente convenzione potrà essere modificata e derogata solamente per accordo tra le Parti mediante comunicazione scritta da effettuarsi secondo le modalità di cui al successivo comma 2.
2. Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative alla presente convenzione dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ai recapiti sopra indicati (o a diverso recapito successivamente comunicato per iscritto) ovvero esclusivamente mediante posta elettronica certificata, laddove l’utilizzo di tale strumento sia obbligatorio per legge.
ART. 19. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all’interpretazione e/o esecuzione del presente convenzione saranno di competenza esclusiva del Foro di Padova, Italia.
ART. 20. NORME DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente convenzione, le Parti faranno esclusivo riferimento alla normativa vigente nell’ordinamento giuridico italiano, in particolare alle disposizioni del Codice Civile e alle “Condizioni generali di contratto per la fornitura di prestazioni e servizi offerti dall’IZSVe” disponibili sul sito web dell’Istituto (xxx.xxxxxxxxxx.xx) e successive modificazioni e/o integrazioni.
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Il presente atto, redatto in duplice copia, ad uso dell’IZSVe e del Cliente, viene letto confermato e sottoscritto.
Legnaro, lì ……………………………….. | Legnaro, lì ……………………………….. |
Per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Il Direttore Generale Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx ………………………………………….. | Per l’Associazione Veterinari Operanti nel settore della Carne e del Latte Il Legale Rappresentante Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx ………………………………………….. |
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Cliente dichiara espressamente di accettare complessivamente e singolarmente le pattuizioni contenute nella presente convenzione, approvando specificatamente quanto disposto dai seguenti articoli: art. 2 “Oggetto”, art. 3 “Dichiarazione di adesione alla convenzione”, art. 4 “Conferimento dei campioni per le prove di laboratorio”, art. 5 “Garanzie e responsabilità”, art. 6 “Ritiro dei rapporti di prova”, art. 7 “Corrispettivo”, art. 8 “Durata”, art. 9 “Sospensione dell’ esecuzione”, art. 11 “Forza Maggiore”, art. 12 “Utilizzo dei dati e delle informazioni”, art. 17 “Imposta sul valore aggiunto e oneri per la stipula, art. 19 “Legge applicabile e Foro competente”, art. 20 “Norme di rinvio”.
Legnaro, lì ……………………………….. |
Per l’Associazione Veterinari Operanti nel settore della Carne e del Latte Il Legale Rappresentante Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx ………………………………………….. |