Contratto di prestito finalizzato
CONTRATTO PA PF A CONSUMATORI 01/21
Contratto di prestito finalizzato
Cod. dealer n. contratto C.F./P.IVA dealer
Informazioni europee di base sul credito ai consumatori
Qualora il contratto abbia durata fino a 18 mesi, lo stesso è assoggettato ad imposta di bollo assolta in modo virtuale (Autorizzazione dell’Intendenza di Finanza di Torino n. 2/5522/91 del 30/09/1991, Estesa dalla Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte di Torino con provvedimento n. 60065/94 del 17/05/1994). Qualora il contratto abbia durata superiore a 18 mesi, lo stesso è assoggettato ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 15 e seguenti del d.P.R. 601/73.
1. Identità e contatti del Finanziatore/ intermediario del credito
Finanziatore | Santander Consumer Bank S.p.A. |
Indirizzo | Xxxxx Xxxxxxx x’Xxxxxxx, 00/X - 00000 XXXXXX |
Telefono | 000 00 00 000 |
Fax | 000 000 00 000 |
Sito web | |
Intermediario del credito | |
Indirizzo | |
Telefono | |
Fax | |
Sito web |
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2. Caratteristiche principali del prodotto di credito
Tipo di Contratto di credito | Prestito finalizzato all’acquisto di un bene o servizio presso rivenditori convenzionati con il Finanziatore. Descrizione dell’oggetto del finanziamento: |
Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore. | |
Condizioni di prelievo Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito. | Durata dell’istruttoria: due giorni. Disponibilità dell’importo: La somma viene erogata entro la data di consegna del veicolo, se si tratta di auto o moto, entro due giorni se si tratta di altri beni o servizi. |
Durata del Contratto di credito | |
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione | Piano di ammortamento concordato fra le Parti (anche ai fini della normativa SEPA – regolamento UE 260/2012 – riguardante l’adozione di schemi di addebito diretto paneuropei, e in particolare dell’SDD – “SEPA Direct Debit”, sostitutivo delle c.d. “domiciliazioni R.I.D.”). Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente. Il consumatore pagherà le somme dovute nel seguente ordine: 1. importo rate scadute o impagate 2. interessi di mora addebitati a seguito di ritardato pagamento 3. spese addebitate (comunicazioni contrattuali) 4. interessi di mora maturati a seguito di ritardato pagamento 5. spese esazione 6. spese legali 7. altro tipo di spese 8. spese addebitate a seguito di azioni di recupero |
Importo totale dovuto dal consumatore Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito. |
In caso di credito finalizzato alla vendita di un bene o alla prestazione di un servizio specifico. Indicazione del bene o del servizio | |
Prezzo in contanti | |
Garanzie richieste Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito. |
3. Costi del credito
Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al Contratto di credito | TAN |
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte. | TAEG |
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: ▪ un'assicurazione che garantisca il credito ▪ e/o un altro Contratto per un servizio accessorio Se il Finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG. |
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3.1 Costi connessi
Eventuali altri costi derivanti dal Contratto di credito | Spese di istruttoria: € Spese di pagamento rata: € Oneri per l’offerta fuori sede: nessuno Pre-finanziamento: gli interessi maturati nel periodo di pre-finanziamento sono calcolati al TAN indicato nel contratto e cumulati all’importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento. Spese di scritturazione contabile: nessuna. Commissioni di incasso presso Filiali della Banca: nessuna. Spese per produzione e invio lettera di conferma Contratto: € 1,00 Informazioni ottenute tramite operatore di call center (ad es. informazioni sui pagamenti, c/c bancarie e postale, assicurazioni, ecc.): € 2,00. Variazione coordinate bancarie effettuate tramite call center: € 2,00. Variazione scadenza rata: € 10,00. Spese per invio comunicazioni su richiesta Clienti: - invio modulo SDD per variazione modalità di pagamento nessuna; - invio bollettini postali per variazione modalità di pagamento € 10,00; - rispedizione bollettini postali nessuna; - rispedizione ritorni postali nessuna. Commissioni di incasso/richiamo effetti cambiari: nessuna. Spese per ri-emissione SDD: € 3,00. Spese per prestazioni di garanzia: sono a carico del Cliente in base alla vigente normativa fiscale e alle tariffe di agenzia. Spese per solleciti postali: € 1,00 cadauno. Spese per l’invio delle comunicazioni periodiche alla Clientela: € 1,00 (all’anno). Il Finanziatore non |
addebita al Cliente alcuna spesa qualora le comunicazioni periodiche vengano trasmesse con mezzi di comunicazione telematica. In ogni caso, le comunicazioni riguardanti le proposte di modifica del Contratto non vengono addebitate al Cliente. Spese per la produzione di documenti inerenti alle operazioni compiute nel xxxxx xxxxx xxxxxx 00 (xxxxx) anni (es. contratto, estratto conto) ex art. 119 T.U.B.: fino all’importo massimo di € 20,00 Eventuali spese legali: non quantificabili, secondo le tariffe legali vigenti. Imposta sostitutiva o imposta di bollo sul Contratto e sulle comunicazioni periodiche alla Clientela: secondo la normativa fiscale vigente. | |
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al Contratto di credito possono essere modificati | Il Finanziatore, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni applicate a questo Contratto, ad esclusione dei tassi di interesse ivi indicati. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato. Le modifiche, ivi incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicate al Cliente per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente da questo accettato, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi della legge (art. 118 del D. Lgs. 385/93). Il Finanziatore non addebiterà alcun costo al Cliente per tali comunicazioni. Il Cliente, ai sensi della legge, può recedere dal Contratto senza spese entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche e ottenere l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. |
Costi in caso di ritardo nel pagamento Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro. | Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora al tasso del 15% (quindici per cento) annuo sulla quota capitale delle rate scadute. Se però, al momento della conclusione del Contratto, il tasso di mora fosse superiore a quello determinato ai sensi della legge, il tasso effettivamente pattuito sarà quello corrispondente al tasso soglia previsto dalla legge (art. 2, Legge 108/1996). Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: nessuna. In caso di mancato pagamento, saranno applicate al consumatore le seguenti penali: rimborso dei costi e delle spese sostenuti per eventuali interventi di recupero crediti per una somma non superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo scaduto. invio della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine/ risoluzione del Contratto: € 25. |
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4. Altri importanti aspetti legali
Diritto di recesso dal Contratto di credito Il consumatore ha il diritto di recedere dal Contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del Contratto. | Ai sensi dell’art. 125-ter c.1 del D.lgs. n. 385 del 1993 in tema di recesso del consumatore: il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell’art. 125-bis c. 1 del D.lgs. n. 385 del 1993. Il diritto di recesso si esercita con l’invio di una raccomandata a.r. al Finanziatore Santander Consumer Bank S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx x’Xxxxxxx, 00/X - 00000 Xxxxxx. La comunicazione può essere inviata anche mediante telegramma, telex all’indirizzo di cui sopra oppure mediante posta elettronica a xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o fax al n. 000 000.00.000 a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto (48) ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini suindicati. L'avviso di ricevimento non e', comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso, che è efficace decorsi tre giorni dal suo ricevimento. Qualora il Coobbligato dovesse esercitare il proprio diritto di recesso, il Finanziatore avrà il diritto di risolvere il Contratto dandone comunicazione al Cliente entro 30 (trenta) giorni dall’esercizio del diritto di recesso del Coobbligato. |
Xxxxxxxx anticipato Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del Contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. (se applicabile) Il Finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato. | L'indennizzo non può superare l'1% (uno per cento) dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. L'indennizzo non è dovuto se: -il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un Contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; -il rimborso anticipato riguarda un Contratto di apertura di credito; -il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel Contratto; -l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro. L'indennizzo non si applica nei casi previsti dalla legge (esercizio delle facoltà di surroga ex art.1202 c.c.-c.d. portabilità del finanziamento senza oneri a carico del debitore, art.120 quater TUB). |
Consultazione di una banca dati Se il Finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, Il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. | |
Diritto a ricevere una copia del Contratto Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del Contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il Finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il Contratto. |
Elenco dei dati forniti dal Cliente utilizzati dal Finanziatore. Cliente
Modalità di erogazione:
Tabella Finanziaria:
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Acconto €
Residuo da pagare per l’acquisto del bene o servizio €
Pagamento:
Condizioni generali di finanziamento – Contratto di prestito finalizzato
1. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Il Contratto di finanziamento si conclude con l’accettazione della presente richiesta di finanziamento da parte di Santander Consumer Bank (da ora anche il Finanziatore) che verrà comunicata ale/o dalla relativa comunicazione al Cliente mediante apposita lettera di conferma contratto . Dopo l’accettazione, la presente richiesta diventa contratto a tutti gli effetti. Il Cliente ed il Coobbligato eleggono domicilio all’indirizzo rispettivamente indicato nel presente Contratto.
La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.
2. DIRITTO DI RECESSO – DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Ai sensi dell’articolo 125ter del T.U.B., il Cliente può recedere dal Contratto di credito entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Contratto. Il consumatore che recede:
• ne dà comunicazione a Santander Consumer Bank inviando apposita comunicazione tramite posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx o raccomandata A/R indirizzata a Santander Consumer Bank S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx x’Xxxxxxx, 00/X - 00000 Xxxxxx. La comunicazione può essere inviata anche mediante posta elettronica a xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o fax al n. 000 000.00.000, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 (quarantotto) ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini suindicati. L'avviso di ricevimento non è comunque condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso, che è efficace decorsi tre giorni dal suo ricevimento;
• se il Contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di recesso, restituisce il capitale e paga gli interessi legali maturati fino al momento della restituzione. Inoltre, rimborsa al Finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla Pubblica Amministrazione. Nessuna altra somma può essere pretesa del Finanziatore. Il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi con il Contratto di credito, se tali servizi sono resi dal Finanziatore oppure da un terzo sulla base di un accordo col Finanziatore.
3. OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE E DEL COOBBLIGATO
Il Cliente e il Coobbligato si obbligano solidalmente a rimborsare al Finanziatore l’intero importo erogato, oltre ad ogni altro onere previsto contrattualmente (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, interessi, commissioni ed altre spese come indicate nel modulo Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, che è allegato al Contratto e ne costituisce il frontespizio) alle scadenze e con le modalità indicate nel Contratto medesimo, senza necessità di alcun preavviso al riguardo (il presente Contratto costituisce idoneo preavviso ai sensi della normativa SEPA). Il Coobbligato assume la qualità di cointestatario del presente Contratto ed è pienamente equiparato al Cliente e dunque assoggettato ad ogni obbligazione derivante da tale Contratto. In particolare, e a titolo meramente esemplificativo, il Finanziatore potrà esperire nei confronti del Coobbligato le procedure di recupero del credito e segnalare lo stesso Coobbligato nei Sistemi di Informazione Creditizia (S.I.C.) nonché presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. Ogni riferimento al Cliente riportato nel presente Contratto di finanziamento deve intendersi esteso anche al Coobbligato. L’eventuale presenza di un’assicurazione non esonera il cliente dal pagamento delle rate fino a quando l’assicurazione non avrà pagato il denaro dovuto al Finanziatore. Se il denaro pagato dall’assicurazione non copre l’intero debito, il Cliente dovrà pagare la differenza al Finanziatore. Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento alla francese. Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 9 febbraio 2000, nel caso in cui sia previsto un periodo di prefinanziamento, gli interessi maturati alla scadenza di tale periodo (calcolati al TAN indicato in questo Contratto) saranno cumulati all’importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento. Il TAEG riportato in questo Contratto tiene conto dell’effetto di tale cumulo. Fino al totale soddisfacimento di ogni ragione di credito del Finanziatore, il Cliente è tenuto a comunicare al Finanziatore per iscritto entro 48 (quarantotto) ore dall’evento ogni variazione ancorché temporanea del proprio domicilio o residenza e, in generale, qualsiasi variazione dei dati forniti.
4. RIMBORSO ANTICIPATO DA PARTE DEL CLIENTE
Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al Finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del Contratto. In caso di rimborso anticipato, il Finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del Contratto e' pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. L'indennizzo non è dovuto se: il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un Contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; il rimborso anticipato riguarda un Contratto di apertura di credito; il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel Contratto; l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro. L’indennizzo di estinzione non si applica nei casi previsti dalla legge (esercizio della facoltà di surroga ex art. 1202 c.c. – cd portabilità del finanziamento senza oneri a carico del debitore, art. 120 quater TUB). In caso di estinzione anticipata, il Finanziatore si impegna a chiudere il rapporto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del conteggio di estinzione anticipata da parte del Cliente, salvo buon fine del pagamento.
5. PAGAMENTI – RIEMISSIONE DELL’SDD – DIRITTO DI RICEVERE LA TABELLA DI AMMORTAMENTO
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Il Cliente si obbliga a rimborsare le rate alle scadenze convenute con una delle seguenti modalità: a) versamento sul conto corrente (da ora c/c) del Finanziatore: il Finanziatore può addebitare al Cliente per ogni singola rata un importo a copertura degli oneri postali sostenuti; b) addebito diretto sul c/c del Cliente (SDD).. Resta inteso che il Finanziatore può addebitare per ogni singola rata un importo a copertura degli oneri bancari sostenuti e di incasso, nonché le altre eventuali voci di spesa indicate nel modulo Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, che costituisce il frontespizio del presente Contratto. Il Cliente è consapevole e consente che l’addebito diretto SDD possa subire variazioni, nell’importo e/o nella scadenza per la sua effettuazione, a seguito di eventi successivi alla conclusione del contratto e non riconducibili al Finanziatore, quali: accordi tra Cliente e Finanziatore, ad. es. per differire il rimborso di una o più rate; rate non pagate alla scadenza contrattuale, in presenza delle quali il Cliente sin d’ora, autorizza il Finanziatore a riscuotere sul conto corrente bancario di cui sopra o altro successivamente indicato per il pagamento delle rate, in qualsiasi momento e senza necessità di alcun preavviso,( il presente Contratto costituisce idoneo preavviso ai sensi della normativa SEPA). gli importi relativi ad eventuali precedenti rate di finanziamento (Riemissione dell’SDD), che risultano tempo per tempo non pagate alla scadenza contrattuale, addebitando altresì eventuali interessi di mora maturati, costi e spese sostenuti dal Finanziatore per l’attività di recupero del credito nella misura prevista nell’articolo intitolato “Ritardato pagamento. Interessi di Mora” , eventuali spese dovute a modifiche normative o provvedimenti della Pubblica Autorità che comportino le suddette variazioni, ad es. in caso di mutamento delle imposte imputate sulle rate oppure di sospensione delle rate disposta dalle Autorità competenti a seguito di gravi eventi sismici. Se il Cliente richiede al Finanziatore servizi (ad es. incassi presso una propria Filiale), gli potrà essere addebitato di volta in volta un importo a titolo di rimborso forfettario dei costi amministrativi, in misura pari alle spese riportate nel modulo Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, che è allegato al Contratto e ne costituisce il frontespizio. Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore del Finanziatore. Eventuali somme versate a favore del venditore Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti del Finanziatore. La scelta della modalità di pagamento avviene al momento della sottoscrizione del Contratto. Nel caso in cui il Cliente intenda modificare la modalità di pagamento potrà farne richiesta al Finanziatore mediante l’invio di una comunicazione scritta indirizzata al Finanziatore. Il Finanziatore potrà accettare o rifiutare, dandone in tal caso giustificazione, la richiesta di modifica inviando al Cliente relativa comunicazione. Resta inteso che: (i) in caso di rifiuto, il Cliente sarà tenuto a continuare ad utilizzare la modalità scelta al momento di sottoscrizione del Contratto; (ii) dalla scadenza successiva al giorno in cui il Finanziatore consentirà la modifica il cliente potrà utilizzare la nuova modalità accollandosi i relativi costi espressamente indicati nel modulo Informazioni europee di base sul credito ai consumatori. Il consumatore ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Qualora tali tempi dovessero protrarsi per un termine superiore ai sessanta giorni, il Finanziatore si impegna a riconoscere gli interessi legali sulle somme non dovute da rimborsarsi al Cliente. Gli interessi verranno calcolati trascorsi i sessanta giorni e sino a che il Finanziatore abbia disposto bonifico bancario di rimborso al Cliente o inviato al medesimo vaglia postale portante l’importo da rimborsare. Gli interessi legali non sono dovuti in caso di irreperibilità del Cliente, di impossibilità di disporre il pagamento per cause non imputabili al Finanziatore o per inerzia del Cliente. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.
6. RITARDATO PAGAMENTO. INTERESSI DI MORA
Il tasso degli interessi di mora per i casi di ritardato pagamento è pari al 15% (quindici per cento) annuo sulla quota capitale delle rate scadute. Se tuttavia, al momento della conclusione del Contratto, il tasso di mora fosse superiore a quello determinato ai sensi della legge (articolo 2, legge 108/1996), il tasso effettivamente pattuito sarà quello corrispondente al tasso soglia previsto dalla legge citata. In caso di ritardo nel pagamento delle rate o dell'importo di cui all’art. 7 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto) che provochino un intervento da parte del personale del Finanziatore e/o di esattori incaricati dalla stessa, il Finanziatore può addebitare al Cliente moroso i costi e le spese sostenuti per tali interventi, quale rimborso delle spese così patite per una somma non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo scaduto. Sono, altresì, a carico del Cliente le spese sostenute per eventuali solleciti postali, i cui costi sono indicati nel modulo di Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, che è allegato al Contratto e ne è il frontespizio. In caso di mancato, incompleto e ritardato pagamento, il Finanziatore segnalerà la posizione debitoria del Cliente nelle Banche Dati pubbliche e private e nei Sistemi di Informazioni Creditizie, determinando una maggiore difficoltà del Cliente nell’accesso al credito.
7. DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Finanziatore può dichiarare decaduto dal beneficio del termine il Cliente e gli eventuali Coobbligati e risolto ai sensi della legge questo Contratto nell'ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate e di inosservanza degli articoli 5 (Pagamenti) e 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) (art. 1456 codice civile) come pure nelle seguenti ipotesi: - infedele dichiarazione resa dal Cliente sul Contratto sulla situazione economico-finanziaria propria e/o degli eventuali Coobbligati; - accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali del Cliente e/o degli eventuali Coobbligati. In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, il Finanziatore potrà richiedere l'integrale pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera di richiesta dell'intero debito residuo comprensivo delle rate scadute, rate a scadere comprendenti la sola frazione di capitale, degli interessi di mora di cui all’art. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) nonché un importo di 25 € per l'invio della comunicazione. In caso di mancato pagamento della somma dovuta, dalla data della lettera di invio della comunicazione potranno essere applicati interessi di mora sull’intero importo dovuto nella misura stabilita dall’art. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora). Se il Cliente fruisce di più finanziamenti concessi dal Finanziatore, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso. Il Cliente e il Finanziatore riconoscono che, qualora il Coobbligato dovesse esercitare il proprio diritto di recesso, il Finanziatore avrà il diritto di risolvere il Contratto dandone comunicazione al Cliente entro 30 (trenta) giorni dall’esercizio del diritto di recesso del Coobbligato.
8. EVENTUALI GARANZIE
Ove indicato nel Contratto, , la concessione del Credito finalizzato potrà essere subordinata: a) al rilascio di effetti cambiari a garanzia senza indicazione di scadenza, a firma del Cliente e di eventuali avallanti, all’ordine del Finanziatore, con bollo a carico del Cliente, salvo quanto diversamente pattuito in sede di sottoscrizione del Contratto, per l’importo corrispondente al totale da rimborsare indicato nel Contratto. Gli effetti cambiari saranno presentabili all’incasso entro 3 (tre) anni dalla data di creazione. In caso di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, il Cliente e gli eventuali avallanti autorizzano sin d’ora il Finanziatore, senza alcun obbligo di preavviso od osservanza di ulteriori formalità, ad azionare gli effetti di cui sopra per il residuo capitale, eventuali penali, interessi, spese legali ed accessorie risultanti dalle scritture contabili del Finanziatore. Gli effetti saranno distrutti trascorsi 6 (sei) mesi dall’estinzione del debito, se il Cliente non ne richiede la restituzione; b) alla prestazione di idonea fideiussione; c) alla firma dell’atto di assenso all’iscrizione di ipoteca sul veicolo finanziato a favore del Finanziatore ai sensi della normativa vigente per un importo pari a “N. Rate” moltiplicato per “Importo rata”, riportate sul Contratto. Il Finanziatore consentirà alla cancellazione dell’ipoteca gravante sul veicolo ad avvenuta estinzione di qualsiasi ragione di credito nei confronti del Cliente; le spese di cancellazione dell’ipoteca saranno ad esclusivo carico del Cliente; d) al rilascio al Finanziatore di procura notarile per la costituzione ed iscrizione a favore della stessa, nel momento che la medesima riterrà opportuno, di ipoteca sul veicolo finanziato per l’importo garantito maggiorato di eventuali spese giudiziarie e di interessi di mora; e) al rilascio di vincolo assicurativo a favore del Finanziatore nell’ambito della firma della polizza assicurativa contro i rischi di Responsabilità Civile, furto e incendio per singoli capitali di importo pari ad almeno al prezzo di acquisto, con esclusione di qualsiasi clausola restrittiva. Il Cliente dovrà informare il Finanziatore entro 48 (quarantotto) ore riguardo ad eventuali alterazioni, sospensioni o interruzioni verificatesi nella copertura assicurativa, provvedendo con la massima tempestività a ripristinarla con la precedente Compagnia o altra. Nel corso del rapporto non saranno ammesse modificazioni al contratto di assicurazione se non sono state consentite per iscritto dal Finanziatore, salvo quelle derivanti dalla diminuzione del valore del veicolo. In caso di sinistro o furto del veicolo, il Cliente è tenuto a proseguire con puntualità il pagamento delle rate mensili fino all’avvenuto risarcimento da parte della Compagnia di assicurazione, che costituisce causa di estinzione anticipata del finanzia-mento, con le modalità di calcolo previste dall’art. 3; se l’indennizzo è insufficiente a saldare il debito, il Cliente è tenuto al pagamento della differenza a saldo. Se l’indennizzo è superiore al debito, il Finanziatore verserà al Cliente l’eccedenza. Vincolo assicurativo. Se questo finanziamento comprende una copertura assicurativa sul bene finanziato, la copertura assicurativa sul bene finanziato prevedrà un vincolo assicurativo a favore del Finanziatore e il Cliente sarà tenuto ad osservare le prescrizioni contenute nella precedente lettera e). Le spese per le prestazioni delle garanzie, comprese le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche, sono a carico del Cliente in base alla vigente normativa fiscale ed alle tariffe di agenzia.
9. INADEMPIMENTO DEL FORNITORE - CONVENZIONATO
In caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del Contratto di credito, se con riferimento al Contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui al- l'articolo 1455 del codice civile (cioè che l’inadempimento del fornitore non abbia scarsa importanza avuto riguardo all’interesse del consumatore). La risoluzione del Contratto di credito comporta l'obbligo del Finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del Contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al Finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il Finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.
I diritti previsti dalla legge (articolo 125-quinquies del Testo Unico Bancario) possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il Finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal Contratto di credito
10. IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI
Se il Cliente non provvede ai pagamenti alle scadenze contrattualmente previste, a parziale deroga della legge (art. 1194 cod ice civile), il Finanziatore imputerà i pagamenti ricevuti secondo il seguente criterio: prima alle rate scadute a partire dalla più vecchia, poi agli interessi di mora, infine alle spese di recupero di cui ai precedenti artt. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) e 7 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto).
11. CESSIONE DEL CONTRATTO O DEL CREDITO
Il Cliente espressamente e sin da ora consente che il Finanziatore può cedere parzialmente o totalmente i diritti che le derivano da questo Contratto, a termini di legge. Ai fini di ogni comunicazione relativa a questo Contratto, il domicilio è quello indicato nel Contratto, salvo le eventuali variazioni da comunicarsi per iscritto ai sensi dell’articolo 3 (Obbligazioni del Cliente). Rimane in ogni caso inteso che in caso di cessione del Contratto o del credito, il Finanziatore notificherà tale circostanza al Cliente attraverso supporto cartaceo o altro supporto durevole salvo che il Finanziatore, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del Cliente.
12. ONERI E SPESE
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Ogni onere fiscale, diretto o indiretto, presente o futuro, avente comunque relazione con il Finanziamento sarà a carico del Cliente. Salvo quanto diversamente pattuito in sede di sottoscrizione, sono a carico del Cliente: a) le spese per il rilascio delle garanzie; b) le richieste di informazioni, le comunicazioni e le operazioni (anche effettuate tramite call center) indicate, con i relativi importi, nel modulo Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, che è allegato al Contratto e ne costituisce il frontespizio.; c) le spese sostenute dal Finanziatore a seguito del ritardato pagamento e dell’intervenuta risoluzione o decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’articolo 7 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto) salvo il caso di errori del Finanziatore. Sono escluse dal calcolo del TAEG: le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora le spese, diverse dal prezzo d’acquisto, che competono al consumatore all’atto dell’acquisto, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquisto di merci o servizi, tramite pagamento in contanti o a credito. La durata medio-lunga del finanziamento (cioè superiore ai 18 mesi) consente l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Mediante la sottoscrizione del presente contratto il Cliente, congiuntamente al Finanziatore, esercita l’opzione per l’applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 DPR 29/09/1973, n. 601 ove il Contratto abbia durata superiore ai 18 mesi.
13. COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA
Le comunicazioni previste dal Contratto saranno indirizzate al solo Cliente e avranno effetto anche nei confronti degli eventuali coobbligati e/o cointestatari. Alla scadenza del Contratto, e comunque almeno una volta all'anno, il Finanziatore invia al Cliente una comunicazione analitica che dà una chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. Se il Cliente non presenta una contestazione scritta, la comunicazione si intenderà approvata trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. Il Finanziatore può addebitare al Cliente la somma indicata nel modulo di Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, che è allegato al Contratto e ne è il frontespizio, per l'invio delle comunicazioni periodiche in formato cartaceo previste dalla vigente normativa sulla trasparenza bancaria. Il Cliente, i suoi successori a qualunque titolo e coloro che gli subentrino nell'amministrazione dei beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni. Il Finanziatore trasmetterà i documenti richiesti entro il termine di 90 (novanta) giorni ed addebiterà al Cliente il costo di produzione di tale documentazione, nel limite massimo indicato nel modulo Informazioni europee di base sul credito ai consumatori. In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata (a scelta tra: carta e accesso al sito internet del Finanziatore).
14. DETERMINAZIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI
Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicate dal Finanziatore nel modulo di Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, che è allegato al Contratto e ne è il frontespizio. Il Finanziatore, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni applicate a questo Contratto, ad esclusione dei tassi di interesse ivi indicati. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato. Le modifiche, ivi incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicate al Cliente per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente da questo accettato, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi della legge (art. 118 del D. Lgs. 385/93). Il Finanziatore non addebiterà alcun costo al Cliente per tali comunicazioni. Il Cliente, ai sensi della legge, può recedere dal Contratto senza spese entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche e ottenere l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli al Cliente.
15. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.
16. RECLAMI
ll Cliente può presentare un reclamo al Finanziatore, Santander Consumer Bank S.p.A., anche per lettera raccomandata A/R a Ufficio Reclami – Servizio Clienti, Xxxxx Xxxxxxx x’Xxxxxxx, 00/X - 00000 Xxxxxx oppure al fax 000 000 00 000 o per posta elettronica a xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o per posta elettronica certificata a xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il Finanziatore deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario
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(ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si potrà consultare l’apposita Guida pratica relativa all’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex art. 128-bis del TUB (Arbitro Bancario Finanziario), oppure consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere direttamente al Finanziatore oppure alla rete di agenti, intermediari e convenzionati di Santander Consumer Bank S.p.A.. Il Finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d’Italia, con sede in xxx xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità di un’azione giudiziaria avente ad oggetto il presente Contratto, l’esperimento preventivo del procedimento dinanzi l’Arbitrato Bancario Finanziario o dinanzi ad un altro organismo così come individuato dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Resta fermo quanto previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
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Contratto di prestito finalizzato n.
CONTRATTO DI PRESTITO FINALIZZATO | - FIRME DEL CLIENTE E/O DEL COOBBLIGATO | |
Il/i sottoscritto/i Cliente/Coobbligato afferma/ affermano che tutto quanto dichiarato corrisponde a verità, ivi incluso quanto dichiarato nel Questionario ai sensi della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), e dichiara/dichiarano di non aver mai subito protesti, decreti ingiuntivi o procedure esecutive, salva la facoltà per Santander Consumer Bank (da ora anche SCB) di effettuare ogni accertamento utile in merito a questo Contratto, anche mediante verifica presso terzi della veridicità dei dati forniti, ivi compreso l’accertamento presso il datore di lavoro della sussistenza del rapporto di dipendenza. Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano che è stata consegnata e ha/hanno preso visione di copia: (i) del Modello Informazioni europee di base sul credito ai consumatori in data , (ii) della Rilevazione dei tassi effettivi globali, (iii) di questo Contratto, (iv) dell’Informativa specifica relativa al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito di Sistemi di Informazioni Creditizie nonché (v) dell'informativa sul trattamento dei dati personali. Dichiara/dichiarano di aver preso visione del Modello Informazioni europee di base sul credito ai consumatori riportato nel frontespizio del Contratto e delle Condizioni Generali, riportate in allegato a questo modulo, che formano parte integrante del presente Contratto e che accetta/accettano integralmente senza riserva alcuna. La Guida pratica all’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex art. 128-bis del D. Lgs. 385/1993 (Arbitro Bancario Finanziario) le ulteriori Guide pratiche sono a disposizione presso le filiali della banca, presso gli Agenti ed intermediari finanziari convenzionati o al seguente indirizzo internet: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx-xxxxxxxxxxx. Con la firma di questo Contratto, il sottoscritto/ i sottoscritti dichiara/dichiarano di aver preso visione delle comunicazioni previste dalla vigente normativa in tema di trasparenza bancaria e che il Modello Informazioni Europee di Base sul credito ai consumatori riportato sul frontespizio è, per comune volere delle parti, parte integrante di questo Contratto. | ||
Il Cliente | Il Coobbligato | |
Il/I sottoscritto/i dichiara/no di approvare specificatamente per iscritto -ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 C.C. c. 2 le seguenti clausole delle Condizioni Generali riportate in allegato a questo modulo: 3 (Obbligazioni del Cliente e del Coobbligato), 5 (Pagamenti – Riemissione dell ’ S D D - Diritto di ricevere la tabella di ammortamento. In particolare, possibile variazione di importo/scadenza addebito SDD per eventi non riconducibili al Finanziatore), 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora), 7 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto), 10 (Imputazione dei pagamenti), 12 (Oneri e spese), 13 (Comunicazioni periodiche alla clientela), 14 (Determinazione e modifica delle condizioni), 15 (Foro competente e legge applicabile); -ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 9 febbraio 2000 la seguente clausola delle Condizioni Generali riportate in allegato al presente modulo: art. 3 (Obbligazioni del Cliente e del Coobbligato) | ||
Il Cliente | Il Coobbligato | |
Comunicazioni al Cliente/Coobbligato - Le comunicazioni periodiche di trasparenza saranno messe a disposizione del Cliente/Coobbligato gratuitamente attraverso l’accesso al sito internet del Finanziatore xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se invece il Cliente vuole ricevere le comunicazioni periodiche di trasparenza a mezzo lettera, al costo di € 1,00 (all’anno) , deve barrare la seguente casella I_I. In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata. | ||
Il Cliente | Il Coobbligato | |
MANDATO SEPA DIRECT DEBIT(SDD) | ||
Il Cliente (o "Debitore"), come generalizzato (dati anagrafici, codice fiscale) nel corpo del presente Contratto, nel quale è anche indicato il Conto Corrente (codice IBAN) di cui il Cliente è titolare, autorizza: • Santander Consumer Bank S.p.A. (o "Creditore"/"Finanziatore"), come generalizzata nel corpo del presente Contratto, codice identificativo del Creditore IT910010000005634190010, a disporre sul Conto Corrente sopra richiamato: o addebiti in via continuativa o un singolo addebito (Non applicabile al presente Contratto); • la propria Banca a eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore. Il rapporto del Cliente con la propria Banca è regolato dal contratto fra essi stipulato. Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. Cognome, nome e codice fiscale del sottoscrittore sono riportati nel corpo del presente Contratto | ||
Firma del Debitore /Coobbligato | Luogo Data | |
SPAZIO DA COMPILARE A CURA DEL CONVENZIONATO | ||
L’incaricato della identificazione ai sensi del D. Lgs. n. 231/07 e relative disposizioni di attuazione, dichiara sotto la propria personale responsabilità che le firme apposte su questo contratto, vere ed autentiche, sono state apposte personalmente dal richiedente e dal coobbligato, le cui generalità sono state perfettamente riportate sullo stesso contratto. Si dichiara che questo contratto di finanziamento rientra nell’ambito della convenzione stipulata con Santander Consumer Bank S.p.A. Si dichiara inoltre che il bene/servizio/veicolo fornito è conforme a quanto dichiarato su questo modulo, del quale si dichiara di aver consegnato una copia al Cliente compilata in ogni parte. L’incaricato/Il Convenzionato Luogo Data |