CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO LOTTO 1
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO LOTTO 1
COPERTURA ASSICURATIVA ASSISTENZA IN VIAGGIO
La presente polizza è stipulata tra
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO
e Società
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del 31/12/2014 Alle ore 24.00 del 31/12/2017
con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati alle ore 24.00 di ogni 31 dicembre
PREMESSA
La CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO, ha
selezionato la migliore offerta per la copertura assicurativa dei rischi propri e dei rischi della propria Azienda Speciale TORINO INCONTRA
A tal proposito si precisa che le garanzie sono prestate alle medesime condizioni economiche tanto per CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO
quanto per l’Azienda Speciale TORINO INCONTRA.
La CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO,
l’Azienda Speciale TORINO INCONTRA (di seguito Amministrazione e/o Ente) con la sottoscrizione della documentazione prodotta dall’Assicuratore (di seguito la Società) acquisiscono ciascuno la qualità di Contraente e Assicurato, per la parte del rischio che compete.
Si precisa, pertanto, che gli eventuali inadempimenti di un Ente non pregiudicano la copertura per l’altro Ente assicurato.
SEZIONE I DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si deve intendere per:
AMMINISTRAZIONE E/O ENTE
L’Ente pubblico, contraente assicurato
AMMINISTRATORE
Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all’Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell’Assicurato stesso.
ASSICURATO
Ogni dipendente e amministratore del Contraente che viaggia per conto ed in relazione agli affari della stessa, a condizione che il viaggio sia effettuato all'Estero.
È considerato Assicurato il Contraente ove in polizza sia previsto un indennizzo per un danno subito dalla stessa.
ASSICURATO AGGIUNTIVO
Familiare diretto che viaggia insieme all'Assicurato accompagnandolo.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza.
BENEFICIARIO
II soggetto designato dall'Assicurato ad incassare l'indennità prevista in caso di morte dell'Assicurato stesso. Un Assicurato può cambiare il beneficiario designato in ogni momento, senza il consenso dello stesso beneficiario, inviando una richiesta scritta di variazione alla Società. In mancanza di designazione i beneficiari si intenderanno gli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato.
CENTRALE OPERATIVA DI ASSISTENZA
La struttura, in funzione tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, che organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza, su richiesta dell'Assicurato.
COMPLICAZIONI DELLA GRAVIDANZA
S’intendono quelle condizioni di salute che richiedano la permanenza in ospedale le cui diagnosi sono distinte dalla gravidanza, ma sfavorevolmente condizionate dal concepimento e/o causate dalla gravidanza stessa. Queste condizioni includono nefriti, nefrosi, scompensi cardiaci, minaccia d'aborto e condizioni mediche e chirurgiche simili o di gravità paragonabile. La definizione complicazione della gravidanza include anche il taglio cesareo, la gravidanza extra-uterina e l'aborto spontaneo. Nelle complicazioni della gravidanza non sono incluse le manifestazioni neurovegetative del primo trimestre, l'iperemesi gravida, la pre-eclampsia e quelle condizioni associate alla gestione di una gravidanza difficile che non costituiscono una complicazione nosologica distinta dalla gravidanza stessa.
CONTRAENTE
L’Ente nella persona del legale rappresentante pro-tempore - che stipula l’assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.
DENARO
Monete, banconote, lettere di credito, voucher, carte di credito/debito/revolving, carte telefoniche, vaglia postali, traveller cheques, buoni benzina purché il tutto sia in possesso dell'Assicurato nella
misura strettamente necessaria per gli spostamenti, i pasti, la sistemazione alberghiera e le spese personali durante il viaggio assicurato.
DIPENDENTE
Persona con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, con esclusione dei lavoratori con contratto di somministrazione.
ESTERO
Mondo intero. Escluso il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e il Paese di Residenza Principale. Escluso Cuba e Iran
FAMILIARE
Il coniuge, figlio/a, genitori, fratelli, suoceri, generi, nuore o conviventi diretto (purché risultanti da regolare certificazione) dell'Assicurato.
FRANCHIGIA
L’importo fisso di danno indennizzabile o risarcibile che rimane a carico dell’Assicurato.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INFORTUNIO
E' considerato infortunio l'evento che sia dovuto a causa fortuita violenta ed esterna e che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente. L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante il viaggio assicurato.
INTERMEDIARIO
L’intermediario iscritto al R.U.I. ai sensi del d.lgs. 209/2005, incaricato del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell’Amministrazione cui è affidata la gestione e l’esecuzione dell’assicurazione.
INVALIDITÀ PERMANENTE
La diminuita capacità o la perdita definitiva e irrimediabile della capacità generica a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato
MALATTIA
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, clinicamente e oggettivamente constatabile e che avvenga durante il viaggio dell'Assicurato.
MEDICO
Laureato in medicina ed in possesso di abilitazione all'esercizio che ha una relazione di parentela con l'Assicurato della professione medica. Il medico non può essere l'Assicurato o una persona che ha una relazione di parentela con l’Assicurato
OSPEDALE-ISTITUTO DI CURA
L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati al ricovero di malati. Restano esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, le case di riposo, gli istituti di recupero per tossicodipendenti o alcolizzati, gli istituti per persone affette da malattie mentali o disordini caratteriali e/o istituti simili.
PAESE DI RESIDENZA PRINCIPALE
Lo Stato nel quale l'Assicurato risiede stabilmente o ha fissato la propria dimora abituale.
POLIZZA
Il documento che prova il contratto di assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell’assicurazione.
SITUAZIONE DI CRISI
La situazione che si verifica quando le autorità competenti del Paese di residenza dell'Assicurato consigliano formalmente di evitare viaggi nel paese ospitante in cui si trova l'Assicurato o di procedere ad una immediata evacuazione dallo stesso, per una delle seguenti cause quando le medesime siano completamente fuori dal controllo di Contraente o Assicurato:
- espulsione dell'Assicurato o sua dichiarazione quale persona non gradita da parte delle Autorità del paese ospitante;
- scoppio di insurrezione o rivolta civile nel paese ospitante;
- scoppio di un conflitto militare che coinvolge il paese ospitante
- attacco terroristico posto in essere nel paese ospitante che abbia causato vittime;
- l'inizio di un'epidemia nel paese ospitante;
- l'accadimento di calamità naturali nel paese ospitante che abbia causato vittime
SOCIETÀ O COMPAGNIA O ASSICURATORI
L'Impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione.
RICOVERO
La degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro.
SCOPERTO
La percentuale di danno indennizzabile o risarcibile che rimane a carico del Contraente.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
TERZI
Qualunque persona non rientrante nella definizione di "Familiare diretto", fatto salvo quanto previsto nelle esclusioni di cui alla SEZIONE X RESPONSABILITA ‘ CIVILE VERSO TERZI
VETTORE COMUNE
Per vettore comune si intende ogni mezzo di trasporto di acqua, terra, aria che operi sotto licenza per il trasporto di passeggeri.
VIAGGIO DI PIACERE
Tratto del viaggio non compiuto per conto ed in relazione agli affari del Contraente, ma da questi autorizzato in quanto immediatamente precedente successivo al viaggio di lavoro assicurato.
VIAGGIO DI LAVORO (o VIAGGIO DI LAVORO ASSICURATO)
Viaggio di lavoro effettuato all'Estero per conto ed in relazione agli affari della e da questi espressamente autorizzato. Il viaggio di lavoro inizia quando l'Assicurato lascia l'abituale posto di lavoro e/o la sua residenza e termina quando lo stesso fa rientro in uno di tali luoghi.
SEZIONE II
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha validità dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2014 alle ore 24,00 del 31 dicembre 2016 e si intende risolto alla sua scadenza senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti.
È comunque nella facoltà delle Parti di risolvere la presente assicurazione al 31 dicembre di ogni anno mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.
È in facoltà dell'Amministrazione chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di gara. Pertanto la Società si impegna a rinnovare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni; il relativo premio dovrà essere anticipato in via provvisoria dall'Amministrazione.
Successivamente a detta richiesta di proroga, la Società non potrà più disdettare il contratto ai sensi dell’art. 17.
Clausola risolutiva espressa: è inoltre facoltà del Contraente, nell’eventualità in cui la Consip o la Centrale Regionale Acquisti della Regione Competente dovessero stipulare una convenzione per analogo rischio, recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandata da inviare con preavviso di 120 giorni, indipendentemente dalla scadenza annuale di cui sopra, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell’imposta relativa al periodo di rischio non corso
ART. 2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
La mancata comunicazione da parte dell’Amministrazione di circostanze aggravanti il rischio, così come le dichiarazioni inesatte o incomplete, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo né la riduzione dello stesso, purché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
La copertura ha effetto dalle ore 24 del 31 dicembre 2014. L’Amministrazione pagherà all’Intermediario incaricato:
✓ entro 30 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
✓ entro 30 giorni da ciascuna data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
✓ entro 30 giorni dalla data di emissione delle appendici, l’importo conteggiato nelle medesime.
Si precisa che i tempi di pagamento, ai sensi del D.Lgs. 231/2002, decorreranno dalla data di ricezione da parte dell’Ente di specifico documento di richiesta pagamento premio.
Trascorsi i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato all’Istituto Cassiere dell’Ente), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.
Equivale a pagamento del premio l’emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato all’Istituto Cassiere dell’Ente).
Ai sensi dell’art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che l’assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.
L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex art. 11 e art. 12 del d.lgs. 163/2006 s.m.i. anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.
ART. 3 BIS TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG).
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
L’Ente contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla all’Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 4 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche alla presente polizza – concordate tra le parti – devono essere provate per iscritto.
ART. 5 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI CUMULO DI ASSICURAZIONI
Qualora sussista un'altra assicurazione, valida ed esigibile, alla data in cui l'Assicurato subisce un danno, fatta eccezione per quanto riguarda la copertura infortuni, la Società risponderà solo per l'eccedenza dell'ammontare del danno rispetto all'ammontare dell'altra assicurazione e qualsiasi franchigia applicabile.
ART. 6 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società ed il Contraente devono essere fatte, per il tramite del’Intermediario, per iscritto, a mezzo di comunicazione via PEC.
ART. 7 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 8 SURROGAZIONE, O CITAZIONE DI XXXXX IN GIUDIZIO PER DANNI
Nella misura in cui la Società liquida per una perdita subita da un Assicurato, la Società subentra a questi per quanto riguarda i suoi diritti relativi alla suddetta perdita, in base al cosiddetto principio giuridico della "surrogazione". L'Assicurato aiuterà a preservare i diritti della Società nei confronti dei responsabili della perdita subita, firmando i documenti necessari e compiendo qualsiasi altro
atto che possa essergli richiesto, secondo criteri ragionevoli. Quando la Società subentrerà nei diritti dell’Assicurato, costui dovrà firmare un apposito modulo di surrogazione, che gli verrà fornito dalla Società stessa.
Per la copertura infortuni la Società rinuncia al diritto di surrogazione verso i terzi responsabili dell'infortunio.
ART. 9 RICHIESTA INFORMAZIONI ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società si riserva il diritto di chiedere informazioni relative all'attività degli Assicurati e ai viaggi da essi effettuati dopo che la polizza è stata attivata e nel periodo in cui essa è valida.
La Società inoltre ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
ART. 10 GESTIONE DELLA POLIZZA
All’Intermediario assicurativo incaricato del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell’Amministrazione è affidata la stesura e la gestione del presente contratto.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto saranno svolti per conto dell’Amministrazione dall’Intermediario suddetto. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dall’Amministrazione all’Intermediario e sarà considerato a tutti gli effetti come liberatorio, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. 209/2005. Ogni comunicazione fatta dall’Intermediario, in nome e per conto dell’Assicurato, all’Assicuratore si intenderà come fatta dall’Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall’Assicurato all’Intermediario si intenderà come fatta all’Assicuratore.
Resta infine inteso che ogni documento contrattuale sarà trasmesso all’Intermediario a spese dell’Assicuratore.
L’attività di brokeraggio non comporterà alcun onere economico a carico dell’Amministrazione; il compenso dell’Intermediario per lo svolgimento dell’incarico affidatogli sarà posto a carico delle Compagnie di assicurazione conformemente agli usi di mercato. Tale compenso costituirà parte dell'aliquota comunque riconosciuta dalla Compagnia di assicurazione alla propria rete distributiva. L’opera dell’Intermediario sarà remunerata dall’Assicuratore aggiudicatario nella misura del 3.90% del premio imponibile.
La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato Intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell’eventuale nuovo soggetto affidatario dell’infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest’ultimo.
ART. 10bis GESTIONE DELLA POLIZZA – CORRISPONDENTE/COVERHOLDER
Nell’eventualità la gestione del presente contratto sia affidata a un Corrispondente o Coverholder dei Lloyd’s of London, si prende e si da atto di quanto segue.
Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che l’Assicurato e/o Contraente conferiscono mandato di rappresentarli, ai fini del presente contratto di assicurazione, all’Intermediario Incaricato che si avvale per il piazzamento presso i Lloyd's del Corrispondente dei Lloyd’s ……………..
Pertanto:
a1. Ogni comunicazione effettuata al Broker incaricato dal Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come effettuata all’Assicurato e/o Contraente;
a2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker incaricato al Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come effettuata dall’Assicurato e/o Contraente.
I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd’s …………………. di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione.
Pertanto:
b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al Broker Incaricato si considererà come effettuata dai Sottoscrittori; oppure,
b2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori.
ART. 11 INTERAZIONE DI CLAUSOLE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Le condizioni di cui al presente capitolato speciale di polizza derogano e prevalgono su qualsiasi altra condizione della polizza emessa dalla Società, comprese le condizioni generali di assicurazione, sempre che le prime risultino più favorevoli nei confronti dell’Amministrazione.
La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Non potranno, pertanto, essere tenute in considerazione condizioni di polizza che risultino in contrasto con quanto disciplinato dal presente capitolato.
Ciò premesso, si conviene che, in caso di dubbio, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni di polizza.
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge nazionali e comunitarie in materia.
ART. 12 FORO COMPETENTE AZIONI LEGALI
Per qualsiasi controversia tra le parti relativa, derivante o collegata al presente contratto, comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione, le parti, a seguito di specifica trattativa ex art. 28 C.P.C., si sono determinate ad indicare quale foro di esclusiva competenza territoriale, quello del luogo ove la Contraente ha sede legale.
Inoltre, in deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 s.m.i. le parti individuano sin d’ora e si obbligano ad adire quale Organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove il Contraente ha sede legale.
ART. 13 COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)
L’assicurazione è divisa per quote tra le Società di seguito indicate:
…………………… …. % delegataria;
…………………… …. % coassicuratrice;
…………………… …. % coassicuratrice.
In caso di sinistro la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento dell’indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Con la firma della polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che l’Intermediario abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse con la delegataria.
Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.
ART. 13bis ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE
Resta inteso che la responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quella degli altri Assicuratori.
Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore. La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore è specificata nel contratto.
Nell’eventualità in cui il contratto sia stipulato tra il Contraente e Sindacati dei Lloyd’s of London si precisa quanto segue.
Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro sottoscrive una quota del rischio complessivo che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo il rischio complessivo la somma delle quote di rischio sottoscritte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la propria quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è
altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.
L’ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana Lloyd's. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.
SEZIONE III
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Si rinvia a ciascuna Sezione in merito alle modalità specifiche relative a ogni singola garanzia.
ART. 14 ARBITRATO E VALUTAZIONE DA PARTE DI ESPERTI
In caso di controversia sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul gradi di invalidità permanente la Società e l'Assicurato potranno conferire mandato ad un Collegio di tre medici. Le decisioni del Collegio saranno prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge senza contravvenire alla legge stessa. La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto, entro 30 giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione della Società e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di che la Società comunicherà all'Assicurato, entro 30 giorni, il nome del medico che essa a sua volta avrà designato. Il terzo medico viene scelto dalle parti entro una terna di medici proposta dai due primi medici designati; in caso di disaccordo il terzo medico lo designa il Segretario dell'Ordine dei medici avente competenza nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Nominato il terzo medico, la Società convocherà il Collegio invitando l'Assicurato o gli aventi diritto a presentarsi. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. La decisione del Collegio medico è obbligatoria per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.
ART. 15 VALUTAZIONE
Non verrà risarcito più del valore effettivo in denaro che il bene aveva al momento della perdita. Il danno verrà stimato in base al valore effettivo in denaro, applicando un'opportuna deduzione per la sua svalutazione. In nessun caso l'ammontare dell'indennizzo potrà superare la cifra che occorrerebbe spendere per riparare o sostituire il bene con materiale di tipo e qualità simili.
ART. 16 LIMITE DI ETÀ
Ai fini della presente assicurazione e solo per la garanzia infortuni, salvo il caso di deroga concordato con la Società, al compimento dell'ottantacinquesimo anno di età dell'Assicurato, il capitale assicurato s'intende ridotto del 50 entro il limite massimo di € 100.000,00. Per le rimanenti coperture assicurative non operano limiti di età.
Per le persone assicurate in forma nominativa con più di 65 anni, la Società si riserva tuttavia il diritto di richiedere la sottoscrizione di una dichiarazione di buona salute attestante l'idoneità a compiere viaggi
ART. 17 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Avvenuto un sinistro, e sino al sessantesimo giorno dalla definizione dello stesso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra mediante lettera raccomandata R.R. In tale caso la garanzia prestata avrà valore per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dall'Amministrazione) e, dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.
Nel caso di recesso da parte della Società da una delle garanzie di cui alla presente polizza a seguito di sinistro rientrante in tale garanzia, detta rescissione si intenderà valida per l'intera polizza.
ART. 18 RISCONTRO AVVISO DI SINISTRO
Per permettere all'Amministrazione di assolvere quanto previsto dalla legge 241/1990 s.m.i., la Società si impegna a comunicare il numero della pratica, l'ufficio e la persona incaricata.
ART. 19 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Società si obbliga a rilasciare all’Amministrazione che ne faccia richiesta, entro trenta giorni dalla richiesta stessa, un tabulato (preferibilmente in formato excel) con la situazione di tutti i sinistri denunciati nell'anno in corso.
Tale tabulato deve comprendere:
1) Gli elementi identificativi del sinistro;
2) L'ammontare per ogni sinistro della somma totalmente liquidata;
3) L'ammontare per ogni sinistro della somma parzialmente liquidata e della residua somma riservata;
4) L'ammontare per ogni sinistro della somma riservata e non ancora liquidata;
5) L'indicazione dei senza seguito.
SEZIONE IV
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ASSISTENZA
Questa polizza è un contratto tra la Società e il Contraente della polizza assicurativa.
Le indennità e le garanzie sono prestate per gli Assicurati, quali Dipendenti, Amministratori, Collaboratori e/o Esponenti Aziendali, attuali e futuri, del Contraente.
ART. IV.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La polizza ha a oggetto le garanzie descritte ai successivi articoli del presente contratto.
ART. IV.2 OPERATIVITÀ DELLE COPERTURE
Tutte le coperture assicurative descritte nel presente contratto sono garantite solo mentre l'Assicurato sta compiendo un viaggio di lavoro. Le coperture iniziano dal momento in cui l'Assicurato lascia la sua abitazione o il luogo di lavoro, qualsiasi cosa accada per ultima, e proseguono per la durata del viaggio, fino al ritorno alla sua abitazione o sul luogo di lavoro, qualsiasi cosa accada per prima. le coperture saranno in vigore per tutto il viaggio di lavoro assicurato a condizione che il viaggio non duri oltre 365 giorni. Non rientra nella definizione di viaggio di lavoro assicurato il viaggio normale ed abituale dall'abitazione dell'Assicurato al suo luogo di lavoro e viceversa.
ART. IV.3 CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL TITOLARE DELLA POLIZZA
Nel caso l'Assicurato cessi di lavorare alle dipendenze del Contraente, la Società si riserva il diritto di respingere qualsiasi richiesta d'indennizzo pervenuta dopo che l'Assicurato abbia cessato di lavorare per il Contraente.
ART. IV.4 ESTENSIONE AI VIAGGI DI PIACERE
Nel caso in cui al viaggio di lavoro assicurato sia collegato un viaggio di piacere all'Estero, le coperture si intendono estese all'Assicurato e agli Assicurati aggiuntivi e per tutta la durata del viaggio di piacere, a condizione che il viaggio di lavoro e il viaggio di piacere non durino complessivamente oltre 365 giorni e che il viaggio di piacere sia collegato al viaggio di lavoro assicurato senza interruzioni dovute al ritorno nel paese di residenza principale. Agli Assicurati aggiuntivi si applicano le condizioni previste all’art. VII.1 Garanzie operanti per i familiari diretti duranti i viaggi di piacere delia presente polizza.
Rimane convenuto che con questa assicurazione non verrà indennizzato alcun danno derivante dal fatto che l'operatore turistico, la compagnia aerea o qualsiasi altra società, ditta o persona diventi insolvente ovvero non sia in grado di o non intenda adempiere uno qualsiasi dei suoi obblighi.
SEZIONE V CENTRALE OPERATIVA
ART. V.1 CENTRALE OPERATIVA
La Centrale Operativa di assistenza ha il compito di fornire le informazioni ed eseguire le altre prestazioni previste dal presente contratto e di coordinare la gestione dei ricoveri ospedalieri e delle emergenze mediche nei casi previsti in polizza.
Nel caso in cui occorra all'Assicurato un infortunio o si manifesti una malattia durante il corso di un viaggio di lavoro assicurato, la Centrale Operativa di assistenza, agendo per conto della Società secondo le modalità previste in polizza, organizzerà ed effettuerà le prestazioni relative alle seguenti garanzie, utilizzando i mezzi ed i servizi più adatti alle condizioni fisiche dell'Assicurato:
ART. VI. 1 Spese mediche
ART. VI.5 Spese di viaggio d'emergenza ART. VI.6 Invio di farmaci essenziali
ART. VI.7 Trasporto ad un centro ospedaliero ART. VI.9 Rimpatrio sanitario
ART. VI.10 Rimpatrio della salma e spese funebri ART. VII.2 Trasmissione di messaggi urgenti ART. VII.3 Biglietti per i familiari
ART. VII.4 Rientro dei familiari diretti ART. VII.5 Assistenza ai minori ART. VII.6 Servizio Baby-Sitter
ART. VII.7 Monitoraggio del ricovero ospedaliero ART. VIII.3 Sostituzione
ART.IX.3 Documenti di viaggio SEZ. XI Spese legali
ART. XV.1 Anticipo contanti ART. XV.2 Interprete
ART. XV.4 Segnalazione medico
Le coperture verranno fornite secondo le modalità descritte nei successivi articoli.
Le spese di qualsiasi tipo sostenute dall'Assicurato in relazione alle garanzie prestate ai sensi della presente polizza verranno rimborsate solo se approvate e coordinate dalla Centrale Operativa di assistenza, salvo le spese effettuate per ragioni di urgenza quando l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di assistenza in tempo utile, anche tramite terze persone.
In tal caso graverà sull'Assicurato l'onere di provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di assistenza.
Nel caso in cui il Contraente e/o l'Assicurato intendano attivare la garanzia di cui alla SEZIONE XVI SITUAZIONI DI CRISI dovrà essere contattato il servizio, secondo le modalità ivi descritte.
ART. V.2 MODALITÀ DI RICHIESTA INTERVENTO DELLA CENTRALE OPERATIVA DI ASSISTENZA
Nel caso di un ricovero in Ospedale o di un'emergenza medica, il Contraente, l'Assicurato, un familiare, una persona che viaggia con lui, o l'autorità o l'ente medico che lo hanno in cura, devono mettersi immediatamente dopo che ne siano venuti a conoscenza in contatto con la Centrale Operativa di assistenza, per verificare la copertura assicurativa e organizzare le cure mediche opportune.
La Centrale Operativa risponde ai seguenti numeri telefonici: Dall'Italia xxxxxxxxxxxx
Dall'Estero xxxxxxxxxxx Fax xxxxxxxxxxxxxxxxx
A tali numeri, attivi 24 ore su 24, risponderà un operatore, in grado di fornire l'opportuna assistenza. Al momento della richiesta l'Assicurato dovrà fornire all'operatore i propri estremi identificativi:
- cognome e nome
- numero di polizza
- recapito telefonico del luogo di soggiorno all'Estero
- indirizzo del luogo di soggiorno all'Estero
Dopo questo contatto preliminare, l'équipe medica della Centrale Operativa di assistenza, consultandosi con il medico o i medici che hanno in cura l'Assicurato e/o con il medico o i medici abituali dell'Assicurato, deciderà quali siano i mezzi di trasporto medico e/o l'Ospedale o l'Istituto di Cura e/o le cure mediche più idonei in relazione alle sue condizioni.
Nel caso di un ricovero ospedaliero conseguente ad un infortunio o una malattia coperti dalla polizza e segnalato alla Centrale Operativa di assistenza, questa pagherà le spese di trasporto direttamente all'Ospedale e/o all'Istituto di Cura che ha organizzato il trasporto medico. Tutti gli altri tipi di spese mediche devono essere anticipatamente pagate dall'Assicurato, che dovrà conservare tutte le opportune ricevute al fine di ottenere il rimborso dalla Società al suo ritorno nel Paese di residenza principale.
In caso di ricovero in Ospedale, la Centrale Operativa di assistenza, agendo per conto della Società, prenderà in carico direttamente i costi, anticipandoli, unicamente nel caso in cui ciò si renda necessario per l'ammissione dell'Assicurato nella struttura ospedaliera.
Quando i costi di trasporto dell'Assicurato vengono pagati dalla Società, l'Assicurato dovrà restituire alla stessa i biglietti di trasporto non utilizzati.
ART. V.3 CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
La Società e la Centrale Operativa di assistenza non possono essere ritenute responsabili degli eventuali ritardi nell'effettuare le prestazioni oggetto di garanzia qualora i ritardi siano dovuti a scioperi, disordini, di qualsiasi atto di sabotaggio o terrorismo, guerra civile o con altre nazioni, emissione di calore o di radiazioni provocata dalla fissione dell'atomo, radioattività, o altri incidenti o calamità naturali. Tutti gli interventi della Centrale Operativa di assistenza saranno compiuti in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e delle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali e saranno condizionati al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti.
SEZIONE VI SPESE MEDICHE
ART. VI.1 SPESE MEDICHE
La Società rimborserà le spese mediche documentate dall'Assicurato e sostenute dallo stesso a causa di un infortunio occorso o di una malattia manifestatasi durante un viaggio assicurato fuori dal Paese di residenza principale e fuori dall'Italia, in seguito al ricovero in Ospedale, o comunque in connessione con le cure ricevute presso una struttura sanitaria/studio medico segnalati dalla Centrale Operativa.
Le spese mediche coperte sono quelle indicate dal medico che ha prestato assistenza all'Assicurato e includono:
- prestazioni mediche ed anestesiologiche;
- ricovero ospedaliero e uso di una sala operatoria
- esami diagnostici, di laboratorio e per immagini
- servizi di autoambulanza;
- medicinali.
Verranno rimborsate o tenute a carico della Società le spese sostenute all’Estero durante il viaggio assicurato entro 365 giorni dalla data dell'infortunio o della manifestazione della malattia. In caso di rientro in Italia o nel Paese di residenza principale la presente garanzia cesserà di avere effetto in favore della garanzia prevista all'art. VI.3 SPESE MEDICHE SUCCESSIVE AL RIENTRO se applicabile.
In caso di ricovero in Ospedale, la Centrale Operativa di assistenza, agendo per conto della Società , prenderà in carico direttamente i costi, anticipandoli, unicamente nel caso in cui ciò si renda necessario per l'ammissione dell'Assicurato nella struttura ospedaliera.
Nel caso di un ricovero in ospedale o comunque di un'emergenza medica che comporti la necessità di prestazioni mediche, l'Assicurato, una persona che viaggia con lui, o l'autorità o l'ente medico che lo ha in cura, devono mettersi immediatamente in contatto con la Centrale Operativa di assistenza, per verificare la copertura assicurativa e organizzare le cure mediche opportune.
Le spese di qualsiasi tipo sostenute dall'Assicurato nei casi sopra elencati verranno rimborsate solo se preventivamente approvate e coordinate dalla Centrale Operativa di Assistenza, salve le spese effettuate per ragioni di urgenza quando l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza in tempo utile, anche tramite terze persone. In tal caso graverà sull'Assicurato l'onere di provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza.
ART. VI.2 INDENNITÀ DI RICOVERO
In caso di ricovero indennizzabile ai sensi del presente articolo, la Società garantirà, oltre al rimborso delle spese mediche da ricovero, una diaria pari a € 50,00 per ogni giorno di ricovero fino ad un massimo di 365 giorni per sinistro. La diaria verrà liquidata dietro presentazione del certificato di dimissione dell'Ospedale recante la data di ricovero e dimissione. Il giorno di ricovero e dimissione verranno conteggiati separatamente ai fini della diaria.
ART. VI.3 SPESE MEDICHE SUCCESSIVE AL RIENTRO
A seguito di un ricovero indennizzabile ai sensi dell'art. VI.1 SPESE MEDICHE, successivamente al rientro nel Paese di residenza principale o in Italia, la Società rimborserà all'Assicurato le seguenti spese, fino al limite d'indennizzo di € 250.000,00:
• le spese mediche rese necessarie in conseguenza dell'intervento chirurgico avvenuto all'Estero, se indennizzabile ai sensi di polizza;
• esami, medicinali e trattamenti fisioterapici e rieducativi per il trattamento dell'infortunio o malattia occorsi durante il viaggio assicurato, che costituiscano la continuazione del trattamento iniziato durante il viaggio di lavoro assicurato.
Tutte le spese dovranno essere sostenute entro 90 giorni dalla data in cui l'Assicurato ritorna nel suo Paese di residenza principale o in Italia.
ART. VI.4 SISTEMAZIONE DELLA CASA POST RIENTRO
A seguito di un infortunio occorso o di una malattia manifestatasi durante un viaggio di lavoro assicurato fuori dal Paese di residenza principale e fuori dall'Italia, la Società risarcirà l'Assicurato dei costi sostenuti per:
- modifiche all'accesso dell'abitazione ove l'Assicurato risulti residente quali: costruzioni di rampe e scivoli, sistemi di sopraelevazione, allargamento varchi di accesso, sostituzione porte a seguito di allargamento dei varchi. Sono comprese le modifiche interne all'abitazione e al fabbricato pertinente;
- sostituzione della vasca, della doccia, dei sanitari e installazione di maniglie speciali per il loro utilizzo presso l'abitazione ove l'Assicurato risulti residente;
a condizione che si verifichino tutte le seguenti circostanze:
- i lavori di ristrutturazione dell'appartamento o del fabbricato abbiano inizio entro 45 giorni dal rientro nel Paese di residenza principale;
- i lavori di ristrutturazione delle parti condominiali del fabbricato siano deliberate entro 6 mesi dal rientro nel Paese di residenza principale e abbiano inizio entro 45 (giorni dalla delibera
- a seguito dell'infortunio o malattia sia stata resa dal medico curante una prognosi che preveda un deficit nella deambulazione tale da rendere encessario l’uso di sedia a rotelle per un periodo non inferiore a un anno.
Sono compresi sia i costi di progettazione che quelli di realizzazione. Ai fini dell'indennizzo l'Assicurato deve presentare la seguente documentazione:
- copia della denuncia di inizio lavori;
- copia del progetto di modifica dell'abitazione e del fabbricato pertinente;
- copia della delibera condominiale di inizio lavori;
- copia della prognosi attestante il diritto all'indennizzo;
- originale delle fatture comprovanti il dettaglio delle spese sostenute;
- certificato di residenza.
Il limite massimo di indennizzo è € 25.000,00 per sinistro.
ART. VI.5 SPESE DI VIAGGIO D'EMERGENZA
In caso di prolungamento del soggiorno dell'Assicurato e ritardo del rimpatrio a causa di particolari condizioni cliniche, certificate dal medico curante in loco, tali che ne sconsigliano il trasporto, la Centrale Operativa di assistenza per conto della Società rimborserà all'Assicurato sino a € 300,00 al giorno le spese di albergo sostenute in loco sino a che il rimpatrio non sia fattibile.
In tal caso, ove un dipendente del Contraente (o altro soggetto autorizzato) che viaggiava con l'Assicurato resti con lo stesso per assisterlo, il rimborso verrà esteso alle spese alberghiere e del costo di rimpatrio sostenute dal predetto soggetto fino alla concorrenza massima di € 5.000,00; la presente garanzia è valida per un solo soggetto, non essendo oggetto di copertura le spese sostenuta da ulteriori dipendenti.
ART. VI.6 INVIO DI FARMACI ESSENZIALI
La Centrale Operativa di assistenza provvederà, per conto della Società, nel limite del possibile e nel rispetto delle norme che regolano il trasporto dei medicinali, all'inoltro a destinazione di farmaci (registrati in Italia) indispensabili all'Assicurato per il proseguimento di una terapia, nel caso in cui quest'ultimo non possa disporre di detti farmaci in loco o gli sia impossibile procurarli od ottenerne di equivalenti. In ogni caso il costo dei medicinali è a carico dell'Assicurato.
ART. VI.7 TRASPORTO AD UN CENTRO OSPEDALIERO
Qualora a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di trasferimento presso un Ospedale, la Centrale Operativa di assistenza provvederà ad organizzare il trasporto dell'Assicurato sino alla più vicina struttura medica attrezzata per le cure del caso. In base alle condizioni cliniche dell'Assicurato e a insindacabile giudizio del servizio medico della Centrale Operativa di assistenza, il trasporto avverrà con aereo sanitario, aereo di linea, vagone letto, cuccetta prima classe, autoambulanza o altro mezzo ritenuto idoneo. Durante il trasporto, se
necessario, l'Assicurato sarà assistito da medici e/o infermieri. Tutti i costi sono a carico della Società, restando inteso che la stessa non assume alcuna responsabilità in relazione agli incidenti occorsi nell'ambito del trasporto in Ospedale, limitandosi la Società a organizzare e pagare i necessari servizi di trasporto, prestati da parti terze operanti in via autonoma.
ART. VI.8 COSTI DI SALVATAGGIO E RICERCA
Qualora a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato necessiti l'intervento di una squadra di emergenza per la ricerca e il salvataggio della propria persona da parte di forze di polizia e/o soccorso locali la Società rimborserà fino a € 25.000,00 per i costi eventualmente addebitati all'Assicurato dai soccorritori.
ART. VI.9 RIMPATRIO SANITARIO
In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato all'Estero a seguito di infortunio o malattia, e di dimissioni dello stesso con necessità di rientro al domicilio nel Paese di residenza principale tramite trasporto sanitario, la Centrale Operativa di assistenza provvederà ad organizzare il rimpatrio. In base alle condizioni cliniche dell'Assicurato e a insindacabile giudizio del Servizio Medico della Centrale Operativa di assistenza, il trasporto avverrà per mezzo di:
- aereo sanitario;
- aereo di linea;
- vagone letto;
- cuccetta di prima classe;
- autoambulanza;
- altro mezzo ritenuto idoneo.
Durante il trasporto, se necessario, l'Assicurato sarà assistito da medici e/o infermieri. Tutti i costi sono a carico della Società, restando inteso che la stessa non assume alcuna responsabilità in relazione agli incidenti occorsi nell'ambito del trasporto in Ospedale, limitandosi la Società ad organizzare e pagare i necessari servizi di trasporto, prestatai da terze parti in autonomia.
ART. VI.10 RIMPATRIO DELLA SALMA E SPESE FUNEBRI
In caso di decesso dell'Assicurato all'Estero, la Centrale Operativa di assistenza, agendo per conto della Società, organizzerà il rimpatrio della salma sino al luogo di inumazione in Italia o del Paesi di residenza principale. I costi di trasporto sono a carico della Società, restando inteso che la stessa non assume alcuna responsabilità in relazione agli incidenti occorsi nell'ambito del trasporto in Ospedale, limitandosi la Società ad organizzare e pagare i necessari servizi di trasporto, prestati da parti terze operanti in via autonoma. Il costo del feretro, i costi di sepoltura, trattamenti post-mortem, esequie, sono coperti sino ad un totale di € 7.500,00.
ART. VI.11 ESCLUSIONI SEZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE
La Società pagherà solamente le spese per le cure mediche prescritte da un medico autorizzato o prestate da un ospedale riconosciuto. L'indennità non sarà fornita per nessun danno risultante interamente o in parte:
- dall'assunzione da parte dell'Assicurato di qualsiasi farmaco, medicazione o trattamento non prescritto dal medico;
- da un tasso di alcol nel sangue dell'Assicurato uguale o superiore a quello fissato dalle leggi
del luogo che regolano l'uso di autoveicolo. L'esclusione opera solo quando alla guida di un veicolo;
- da suicidio, tentato suicidio o lesione auto-inflittasi intenzionalmente;
- da viaggio intrapreso contro il parere di un medico o, in ogni caso, intrapreso con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici.
L'indennità inoltre non verrà fornita per spese sostenute per:
- cure mediche nel Paese di residenza principale dell'Assicurato o in Italia, salvo quanto disposto all’art. VI.3;
- gravidanza eccetto complicazioni di gravidanza entro i primi 6 mesi di gestazione;
- patologie psichiatriche e nevrosi;
- malattie trasmesse sessualmente, AIDS, infezioni da HIV e infezioni connesse all'AIDS;
- interventi di chirurgia estetica, fatta eccezione per gli interventi di chirurgia plastica resi necessari da un infortunio ai sensi di dalla polizza;
- cure di riabilitazione di qualsiasi genere praticate in conseguenza di infortuni o malattie, trattamenti psicoanalitici, soggiorni in una casa di riposo, trattamenti fisioterapici e di disintossicazione, salvo quanto disposto all’art. VI.3;
- cure oftalmologiche, occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici, cure dentistiche e protesi dentarie, a meno che non siano le conseguenze dirette di un infortunio ai sensi di polizza;
- cure prestate da un chiropratico o un osteopata;
- check-up medici non relativi a una situazione di emergenza medica;
- vaccinazioni e relative complicazioni.
SEZIONE VII TUTELA FAMILIARI DIRETTI
ART. VII.1 GARANZIE OPERANTI PER I FAMILIARI DIRETTI DURANTE I VIAGGI DI PIACERE
In caso di estensione delle garanzie al viaggio di piacere ai sensi dell’art. IV.4 ESTENSIONE AI VIAGGI DI PIACERE l'Assicurazione si intenderà operante nei confronti di ogni singolo Assicurato aggiuntivo (familiari diretti) che viaggi insieme all'Assicurato - limitatamente alle seguenti garanzie: SEZIONE VI SPESE MEDICHE
SEZIONE X RESPONSABILITÀ CIVILE SEZIONE XI SPESE LEGALI
ART. VII.2 TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI
Qualora l'Assicurato che si trovi in stato di necessità sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti ai propri familiari diretti, la Centrale Operativa provvederà per suo conto all'inoltro delle comunicazioni alla famiglia o a persone da lui stesso indicate.
ART. VII.3 BIGLIETTI PER I FAMILIARI
In caso di ricovero indennizzabile ai sensi dell’art. VI.1 SPESE MEDICHE con almeno 10 giorni di degenza e qualora le condizioni cliniche dell'Assicurato non ne permettano il rimpatrio sanitario e nessun familiare diretto adulto sia presente nel luogo di ricovero, la Centrale Operativa di assistenza, per conto della Società mette a disposizione di un familiare diretto un biglietto ferroviario a/r (prima classe) o aereo a/r (classe economica) per raggiungere e assistere l'Assicurato. Sono esclusi i costi di soggiorno del familiare in loco.
ART. VII.4 RIENTRO DEI FAMILIARI DIRETTI
In caso di rimpatrio sanitario dell'Assicurato e rimpatrio della salma (ART. VI.9 RIMPATRIO SANITARIO - ART. VI.10 RIMPATRIO DELLA SALMA E SPESE FUNEBRI) la Centrale Operativa
organizzerà e la Società prenderà in carico il rientro (aereo classe turistica o treno prima classe) dei familiari diretti purché assicurati come Assicurati aggiuntivi. La prestazione è operante qualora l'Assicurato aggiuntivo sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
ART. VII.5 ASSISTENZA AI MINORI
Qualora in caso di ricovero indennizzabile ai sensi dell’art. VI.1 SPESE MEDICHE, l'Assicurato non possa curarsi dei figli minori in viaggio con lui, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare diretto o di un'altra persona designata dall'Assicurato od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno prima classe od aereo classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio. La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne.
ART VII.6 SERVIZIO BABY-SITTER
In caso di attivazione della garanzia di cui all’art. VII.3 BIGLIETTI PER I FAMILIARI a favore di un familiare diretto dell'Assicurato, la Centrale Operativa di assistenza organizzerà un servizio di baby-sitter dal giorno della partenza del familiare diretto. I costi del servizio saranno tenuti a carico della Società per i primi 3 giorni di erogazione del servizio, dal quarto giorno in poi il servizio dovrà essere pagato dall'Assicurato se interessato al proseguimento della prestazione.
ART. VII.7 MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO
In caso di ricovero indennizzabile ai sensi dell’art. VI.1 SPESE MEDICHE il Servizio Medico di Centrale Operativa è a disposizione, come punto di riferimento, per eventuali comunicazioni e aggiornamenti sul decorso clinico da dare ai familiari dell’Assicurato.
SEZIONE VIII
ANNULLAMENTO, MODIFICA, RITARDO DEL VIAGGIO DI LAVORO
ART.VIII.1 ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DI LAVORO
La Società garantisce un indennizzo fino a € 10.000,00 per viaggio in caso di annullamento del viaggio di lavoro assicurato all'Estero.
L'indennizzo è garantito solo se la causa dell'annullamento del viaggio si verifichi prima della data di partenza prevista e successivamente alla prenotazione del viaggio e salvo che non sia stata attivata la garanzia di cui alla SEZIONE XVI.
L'indennizzo sarà dovuto esclusivamente se la causa dell'annullamento sia una delle seguenti:
- morte o ricovero improvviso dell'Assicurato che deve intraprendere il viaggio;
- morte o ricovero improvviso di un familiare diretto dell'Assicurato che deve intraprendere il viaggio;
- morte o ricovero improvviso della persona con cui l'Assicurato deve effettuare il viaggio o con cui deve incontrarsi durante lo stesso;
- quarantena sanitaria obbligatoria imposta all'Assicurato che deve intraprendere il viaggio;
- convocazione dell'Assicurato che deve intraprendere il viaggio per la partecipazione ad un processo civile o penale;
- incendio della dimora abituale dell'Assicurato che deve intraprendere il viaggio tale da renderla inagibile.
L'indennizzo è dovuto solo per le seguenti spese di viaggio giustificate:
- per gli anticipi già pagati e non rimborsabili relativi all'acquisto dei titoli di viaggio e delle sistemazioni alberghiere e non coperti da altre assicurazioni operanti sui contratti di viaggio stessi o comunque non recuperabili altrimenti;
- per i pagamenti relativi all'acquisto dei titoli di viaggio e delle sistemazioni alberghiere dovuti contrattualmente e non coperti da altre assicurazioni operanti sui contratti di viaggio stessi o comunque non recuperabili altrimenti.
ART. VIII.2 MODIFICA DEL VIAGGIO DI LAVORO
La Società garantisce un indennizzo fino a €10.000,00 per viaggio in caso di forzata modifica del viaggio di lavoro assicurato all'Estero.
L'indennizzo è garantito solo se la causa della modifica del viaggio si verifichi durante lo svolgimento del viaggio successivamente alla partenza e salvo che non sia stata attivata la garanzia di cui alla SEZIONE XVI. Le cause per cui è possibile attivare la presente garanzia sono:
- morte o ricovero improvviso di un familiare diretto dell'Assicurato che deve intraprendere il viaggio;
- morte della persona con cui l'Assicurato sta effettuando il viaggio o con cui deve incontrarsi durante lo stesso;
- convocazione dell'Assicurato che deve intraprendere il viaggio per la partecipazione ad un processo civile o penale in veste di giurato o testimone;
- incendio della dimora abituale dell'Assicurato che deve intraprendere il viaggio tale da renderla inagibile.
L'indennizzo è dovuto solo per le seguenti spese di viaggio giustificate:
- per i pagamenti relativi all'acquisto dei titoli di viaggio e delle sistemazioni alberghiere non goduti e comunque dovuti contrattualmente, a condizione che non siano coperti da altre assicurazioni operanti sui contratti di viaggio stessi o comunque non siano recuperabili altrimenti;
- per i costi aggiuntivi di trasporto e sistemazione alberghiera sostenuti per il rientro nel
Paese di residenza principale o per il proseguimento del viaggio se non viene effettuato il ritorno nel Paese principale di residenza.
In alternativa la Centrale Operativa di assistenza organizzerà, e la Società terrà in carico, il rientro anticipato (treno prima classe o aereo classe economica) dell'Assicurato per i casi previsti.
ART. VIII.3 SOSTITUZIONE
Nel caso in cui l'Assicurato debba essere rimpatriato a seguito di infortunio o malattia, la Centrale Operativa di assistenza per conto del Contraente mette a disposizione di un incaricato della Contraente dallo steso indicato un biglietto ferroviario a/r (prima classe) o aereo a/r (classe economica) per permettere ad un collega di sostituire l'Assicurato nel suo incarico.
ART. VIII.4 RITARDO DEL VIAGGIO DI LAVORO
La Società rimborserà fino a € 1.500,00 per Assicurato per ogni ritardo superiore alle 4 ore nella partenza e/o nel rientro di un viaggio di lavoro operato da un vettore comune, salvo che non sia stata attivata la garanzia di cui alla SEZIONE XVI SITUAZIONI DI CRISI.
In entrambi i casi sarà effettuato il rimborso di:
- qualsiasi biglietto aereo, ferroviario o marittimo già pagato, non utilizzato e non rimborsabile per causa del ritardo verificatosi;
- qualsiasi biglietto aereo, ferroviario o marittimo acquistato in sostituzione del precedente;
- qualsiasi ragionevole spesa verificatasi per i pasti e per l'alloggio necessari a causa del ritardo verificatosi e che non siano stati forniti gratis dal vettore comune;
- il costo del trasferimento da e per il luogo di partenza del viaggio operato dal vettore comune.
ART. VIII.5 COSA FARE IN CASO DI RITARDO DEL VIAGGIO DI LAVORO
In caso di richiesta d'indennizzo per il ritardo del viaggio di lavoro bisognerà trasmettere alla Società, con le ricevute delle spese sostenute:
- certificato del vettore che confermi il ritardo nella partenza e/o arrivo del viaggio;
- la conferma della prenotazione del viaggio o copia della carta d'imbarco o copia del titolo di viaggio convalidato.
ART. VIII.6 ESCLUSIONI ANNULLAMENTO, MODIFICA, RITARDO DEL VIAGGIO DI LAVORO
La Società non risarcirà le spese sostenute in conseguenza di:
- interruzione del rapporto di lavoro dell'Assicurato con il Contraente dovute a licenziamento, dimissioni, scadenza del contratto di lavoro o cassa integrazione avvenuto entro un mese dalla data di partenza del viaggio assicurato.
- interruzione del rapporto di lavoro dell'Assicurato con il Contraente dovute a licenziamento, dimissioni, scadenza del contratto di lavoro o cassa integrazione avvenuto successivamente alla partenza del viaggio assicurato.
SEZIONE IX TUTELA DEI BENI
ART. IX.1 PERDITA, FURTO E DANNEGGIAMENTO
a) La Società indennizzerà l'Assicurato, entro il limite di € 7.500,00 per viaggio assicurato, in caso di:
- furto o rapina documentati dei beni personali e/o aziendali;
- danneggiamento a seguito di tentato furto o rapina dei beni personali e/o aziendali;
- perdita o danneggiamento causati ai beni personali e aziendali dal vettore comune.
Verrà pagato il minor valore tra il valore uguale al valore originale in contanti meno il deprezzamento, come determinato dalla Società, e il costo della sostituzione o il costo della riparazione. Verrà applicata una franchigia di € 100,00 per ogni richiesta d'indennizzo.
b) Per beni personali si intendono il bagaglio e gli effetti personali di proprietà e in possesso dell'Assicurato. Sono inclusi valigie, bauli e bagaglio a mano come anche il loro contenuto. L'indennizzo per i seguenti beni personali sarà limitato ad un massimo di € 150,00 per ciascuno dei seguenti oggetti:
- gioielli e preziosi;
- opere d'arte e artigianato;
- orologi;
- apparecchi elettrici/elettronici;
- occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici, arti artificiali, denti artificiali o ponti dentali.
c) Sono considerati beni aziendali oggetto della presente copertura gli oggetti di proprietà del Contraente, o da esso inventariati, affidati durante il viaggio a all’Assicurato e facenti parte del suo bagaglio. I beni devono essere in possesso dell'Assicurato o sotto il suo controllo per poter essere oggetto della presente garanzia.
L'indennizzo per i beni aziendali verrà effettuato direttamente al Contraente entro il limite di € 2.000,00 e applicando uno scoperto del 25% con il minimo di € 100,00.
Il limite di indennizzo di € 7.500,00 si intende unico per i beni personali e i beni aziendali; i sottolimiti di indennizzo di cui ai punti b) e c) del presente articolo si intendono a concorrenza del limite unico di € 7.500,00.
ART. IX. 2 ESCLUSIONI PERDITA, FURTO E DANNEGGIAMENTO
Restano escluse indennità per perdite, furti o danni a:
- documenti e titoli di viaggio salvo quanto disposto all’art. IX.6, denaro e carte di credito salvo quanto disposto all’art. IX.7, azioni e obbligazioni;
- qualsiasi bagaglio o effetto personale trasportati in un veicolo. La presente esclusione non è operante per il vettore comune (cfr. SEZIONE I DEFINIZIONI);
- qualsiasi bene personale/aziendale lasciato incustodito.
Non verranno fornite indennità per ogni danno risultante anche solo in parte da:
- uso e logorio o graduale deterioramento;
- insetti o vermi;
- vizio intrinseco o danno non conseguente a tentato furto o di cui non sia responsabile il vettore comune;
- applicazione di leggi, regolamenti o direttive, emanate o date da qualsiasi Governo o Ente Pubblico;
- confisca o espropriazione su ordine di un Governo o Autorità pubblica;
- confisca per distruzione in caso di quarantena o disposizione della dogana; trasporto di contrabbando o commercio illegale.
Sono espressamente esclusi dalla garanzia:
- i campionari;
- i beni prodotti o distribuiti dal Contraente assicurato;
- i beni di proprietà di terzi affidati all’Assicurato per riparazioni, test o sostituzioni.
ART. IX. 3 DOCUMENTI DI VIAGGIO
In caso di perdita, furto o danneggiamento durante il viaggio di lavoro di uno o più dei seguenti documenti ("DOCUMENTI DI VIAGGIO"):
- documenti d'identità;
- visto per l'ingresso in un Paese;
- titoli di viaggio;
- altri documenti indispensabili per il proseguimento del viaggio di lavoro assicurato;
l'Assicurato sarà indennizzato fino alla concorrenza di € 2.500,00 delle maggiori spese di trasporto e alberghiere sostenute per la sostituzione di quanto sopra previsto. Le spese alberghiere saranno rimborsate con il limite di € 300,00 al giorno. La Centrale Operativa fornirà informazioni su cosa fare in caso di perdita dei documenti ed organizzerà in accordo con l'Assicurato l'eventuale modifica del viaggio necessaria per la sostituzione degli stessi, se necessaria al proseguimento del viaggio.
Valgono per quanto applicabili le disposizioni dell’art. IX.5 COSA FARE IN CASO DI PERDITA, FURTO E DANNEGGIAMENTO.
ART. IX.4 PERDITA DI DENARO
La Società risarcirà l'Assicurato per il furto di denaro e titoli di credito o per la perdita finanziaria sofferta a seguito di uso fraudolento della carta di credito/debito/revolving subiti durante il viaggio di lavoro assicurato fino al limite massimo di € 2.500,00 per sinistro.
Il denaro contante (monete e banconote) e i traveler's cheques acquistati per il viaggio di lavoro assicurato sono coperti dal momento del loro prelevamento, se avvenuto nei 5 giorni antecedenti la partenza del viaggio di lavoro, fino ai 5 giorni successivi il termine dello stesso.
Valgono per quanto applicabili le disposizioni dell’art. IX.5 COSA FARE IN CASO DI PERDITA, FURTO E DANNEGGIAMENTO.
ART. IX.5 COSA FARE IN CASO DI XXXXXXX, XXXXX E DANNEGGIAMENTO
Se un bene personale/aziendale coperto viene smarrito o danneggiato, l'Assicurato o il Contraente devono:
- notificare il fatto alla Società il prima possibile;
- intraprendere le azioni necessarie a proteggere, salvare e/o recuperare il bene personale/aziendale assicurato;
- darne immediata notizia al vettore o al depositario che è o potrebbe essere responsabile per la perdita o il danno;
- notificare alla polizia o ad altre autorità in caso di rapina o furto, entro le 24 ore;
- presentare per iscritto alla Società una dichiarazione per richiesta d'indennizzo, che menzioni o comprenda:
➢ riferimento al numero della polizza;
➢ le circostanze dettagliate del furto, perdita o deterioramento del bene;
➢ la dichiarazione della perdita, furto o deterioramento completata dal vettore se è applicabile, e dal P.I.R. (passenger irregular report - tagliando di reclamo) in originale;
➢ una lista dei beni che siano stati perduti o rubati o danneggiati, ed anche la natura del danno;
➢ la data ed il luogo di acquisto del bene personale/aziendale e anche la ricevuta e/o fattura proforma per questi oggetti;
➢ i conti delle riparazioni e le ricevute degli eventuali acquisti fatti;
➢ documentazione di denuncia rilasciata dalle Autorità di polizia del luogo ove è avvenuto il sinistro e dalle parti responsabili del danno.
Ogni somma pagata dalla Società sarà in eccedenza su ogni ammontare pagato o pagabile dal vettore comune o da terzi responsabili per la perdita ed in eccedenza su tutte le altre assicurazioni valide e esigibili.
ART. IX.6 RITARDO BAGAGLIO
In caso di ritardo del bagaglio durante il viaggio di lavoro, la Società rimborserà all'Assicurato la somma per l'acquisto dell'abbigliamento necessario e articoli da toilette fino ad un massimo di € 500,00 per ciascun ritardo e per ciascun Assicurato se il bagaglio, che era stato opportunamente registrato e posto sotto la responsabilità della compagnia aerea con la quale l'Assicurato stava viaggiando, arriva con più di 4 ore di ritardo sull'orario di arrivo alla destinazione.
ART. IX.7 ESCLUSIONI XXXXXXX XXXXXXXX
Nessun rimborso sarà dovuto:
- per reclami non dichiarati a persone competenti della compagnia aerea non appena l'Assicurato viene a conoscenza che il bagaglio è in ritardo o è andato perduto;
- per ogni capo d'abbigliamento o articoli da toilette che l'Assicurato ha acquistato più di 2 giorni dopo il momento reale del suo arrivo all'aeroporto di destinazione;
- quando il ritardo del bagaglio avviene nel viaggio di ritorno al normale domicilio dell'Assicurato;
- per acquisti fatti dopo la consegna del bagaglio dell'Assicurato da parte della compagnia aerea;
- in caso di confisca od espropriazione su ordine di ogni autorità pubblica o di governo.
- cancellazioni del servizio di trasporto da parte della autorità aeroportuali/ferroviarie/portuali almeno 24 ore prima dell'inizio del viaggio;
- in caso di scioperi o altre azioni dei lavoratori di società di trasporto e di servizi al trasporto annunciate almeno 24 ore prima dell'inizio del viaggio;
- applicazione di leggi, regolamenti o direttive, emanate o date da qualsiasi Governo o Ente Pubblico
- temporanea o definitiva sospensione del servizio dovuta agli ordini o alle raccomandazioni di qualsiasi pilota, Governo o Ente Pubblico, inclusi a titolo esemplificativo gli ordini o le raccomandazioni di qualsiasi Ministero dei Trasporti, Autorità Portuale, Ente di Aviazione o organismo equivalente. La presente esclusione non si applica a rinvii, cancellazioni e/o interruzioni causate dalla temporanea sospensione del servizio per motivi correlati a condizioni meteorologiche.
- insolvenza finanziaria, errore o omissione da parte di qualsiasi operatore turistico, vettore o agenzia di viaggio
ART. IX.8 COSA FARE IN CASO DI RITARDO
Per ottenere l'indennizzo bisognerà trasmettere alla Società tutte le ricevute per gli acquisti relativi al ritardo, biglietto in originale di trasporto, un certificato compilato dal vettore che certifichi che il bagaglio non è stato consegnato entro le 4 ore successive all'arrivo all'aeroporto di destinazione, carta d'imbarco e il tagliando di reclamo (P.I.R. - passenger irregular report) rilasciato dalla compagnia aerea.
SEZIONE X RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
ART. X.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società risponderà delle somme che l'Assicurato sarà tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua partecipazione al viaggio assicurato.
La denuncia del sinistro a Società dovrà essere inviata entro 180 giorni dalla fine del periodo assicurativo.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima complessiva, per evento, viaggio di lavoro assicurato e annualità assicurativa di € 5.000.000,00.
ART.X.2 ESCLUSIONI:
Nessun risarcimento sarà dovuto per qualsiasi responsabilità derivante all'Assicurato da:
- danni per morte e lesioni personali involontariamente cagionati e subiti da persone aventi con l'Assicurato o con il Contraente un contratto di lavoro dipendente, di consulenza o di tirocinio, quando tali eventi accadano in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni a favore del Contraente o dell'Assicurato;
- proprietà, possesso, occupazione da parte dell' Assicurato di terreni, fabbricati, o altri beni immobili, non in via provvisoria;
- qualunque atto volontario, doloso o comunque illecito compiuto dall'Assicurato;
- esercizio da parte dell'Assicurato della propria professione o attività lavorativa;
- svolgimento di gare;
- qualsiasi perdita di natura non pecuniaria;
- qualsiasi danno causato da animali posseduti o custoditi dall'Assicurato o da persone di cui è legalmente responsabile;
- perdita o deterioramento accidentale di beni appartenenti, affidati o dati in custodia o da controllare all'Assicurato, al Contraente, ad un qualsiasi loro dipendente, ad un qualsiasi membro delle famiglie della Contraente, dell'Assicurato o di un loro dipendente, o ad un domestico del cui operato la Contraente, l'Assicurato o un loro dipendente debba rispondere;
- danni provocati dagli o agli edifici di proprietà, affittati o occupati dall'Assicurato;
- danni provocati dall'Assicurato a beni di proprietà o in affitto del Contraente o danni a persone dipendenti o collaboratori del Contraente;
- danni derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di veicoli, imbarcazioni, o mezzi di trasporto in genere;
- qualsiasi richiesta di risarcimento presentata in connessione con il fatto che l'Assicurato era in uno stato di infermità mentale, o sotto l'influenza di droghe (fatta eccezione per le sostanze medicinali prescritte da un medico autorizzato), di bevande alcoliche o di solventi inebrianti;
- responsabilità per le quali sia previsto un risarcimento in base ad un qualsiasi altro contratto di assicurazione che copra l'Assicurato;
- qualsiasi responsabilità derivante da un infortunio occorso ai suoi familiari diretti;
- qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da malattie veneree, malattie trasmesse sessualmente, AIDS o sindromi correlate;
- responsabilità derivante all'Assicurato in forza di clausole o impegni previsti da qualunque contratto sottoscritto o accettato da questi o dal Contraente, a meno che tale responsabilità non sussista in capo all'Assicurato indipendentemente dalla espressa previsione in tale contratto.
ART. X.3 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
L'Assicurato deve astenersi dal fare alcuna ammissione della sua responsabilità, dal fare offerte o pagamenti, senza l'autorizzazione scritta della Società.
L'Assicurato deve mettersi in contatto con la Società non appena venga a conoscenza di un qualsiasi evento coperto da questa polizza che possa implicare danni fisici o materiali per altre persone. Nel caso che, a causa di una dichiarazione tardiva, vengano pregiudicati gli interessi della Società l'Assicurato perderà qualsiasi diritto di risarcimento.
LaSocietà potrà a sua discrezione, con le modalità che riterrà più opportune, e fino a quando ne abbia interesse, assumere la gestione di vertenze di danno tanto in sede giudiziale che extragiudiziale in azioni promosse nei confronti dell'Assicurato, potendo a tal fine agire anche a nome dell'Assicurato stesso.
La Società potrà intraprendere azioni legali, a proprie spese e nel proprio esclusivo interesse, per ogni richiesta di risarcimento per danni o indennizzi nei confronti di qualunque altro soggetto terzo. L'Assicurato fornirà a alla Società piena assistenza nell'attività di difesa o di esercizio dell'azione legale per qualsiasi richiesta di risarcimento; a tale scopo fornirà alla Società tutti i documenti e tutte le informazioni di cui dispone.
SEZIONE XI SPESE LEGALI
ART. XI.1 ASSISTENZA LEGALE E ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO
In caso di arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato all'Estero a seguito di violazione del codice della strada, la Centrale Operativa di assistenza rimborserà i costi di difesa legale sino a € 5.000,00. In caso di arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato a seguito di violazione del codice della strada all'estero, la Centrale Operativa di assistenza per conto della Società accorderà un anticipo fino a € 50.000,00 per l'invio di una garanzia di cauzione.
L'Assicurato disporrà di 90 giorni dalla data in cui è stato effettuato l'anticipo per rimborsare questa somma alla Società. Se l'ammontare della cauzione viene rimborsato dalle Autorità locali entro il tempo limite, l'Assicurato è tenuto a restituirlo immediatamente alla Società. La Società si riserva il diritto di agire per vie legali qualora l'importo anticipato a titolo di cauzione non venga rimborsato dall'Assicurato entro il tempo limite concesso.
SEZIONE XII INFORTUNI
Le garanzie della presente Sezione sono prestate per la somma assicurata richiamata nella SEZIONE XVIII relativamente agli Assicurati ivi indicati. Nel caso non sia indicata nessuna somma assicurata per il caso morte e invalidità da infortunio la garanzia non è prestata.
ART. XII.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
E' considerato Infortunio l'evento che sia dovuto a causa fortuita violenta ed esterna e che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente.
L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante il viaggio assicurato a condizione che la garanzia sia stata richiamata nel frontespizio di polizza.
Sono considerati infortuni ai sensi della presente polizza:
- l'asfissia non di origine morbosa;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore, influenze termiche ed atmosferiche;
- le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti;
- le ernie addominali traumatiche, con l'intesa che:
➢ nel caso in cui l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposta un'indennità a titolo di indennità permanente non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente;
➢ qualora sorga una contestazione circa la natura e l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico di cui all'art.14 - ARBITRATO E VALUTAZIONE DA PARTE DI ESPERTI ;
➢ se l'infortunio determina ernia operabile, verrà corrisposta un'indennità per il caso di inabilità temporanea, sempreché sia previsto in polizza fino ad un periodo di giorni 30 successivi a quello dell'infortunio.
- le punture di insetti (escluso la malaria), morsi di rettili e animali;
- il contatto accidentale con corrosivi. Sono compresi in garanzia anche:
- gli infortuni derivanti dalla guida di qualsiasi veicolo terrestre o natante a motore a
condizione che l'Assicurato, se alla guida, sia abilitato in conformità alle disposizioni di legge in vigore. Nel caso il documento comprovante l'abilitazione sia scaduto da meno di tre mesi alla data dell'infortunio e sia stato rinnovato entro 30 (trenta) giorni da tale data la copertura si intende comunque operante. L'estensione è inoltre valida solo se l'Assicurato quando alla guida del veicolo
non presenti un tasso alcolemico uguale o superiore a 1g/litro, ovvero non si trovi in uno stato di abuso di psicofarmaci o uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- gli infortuni subiti in stato di improvviso malore o di incoscienza, purché non conseguenti a malattie croniche accertate che abbiano comportato infermità gravi e/o permanenti e le conseguenze del diabete;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti da terremoti, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
- gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche;
- gli infortuni derivanti da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche conseguenti ad infortunio ai sensi di polizza.
ART. XII.2 ATTIVITÀ TEMERARIE
In caso di morte o invalidità permanente determinata da un infortunio derivante da una delle seguenti attività:
- alpinismo con scalata di rocce/pareti/ghiacciai oltre il lll grado della scala Monaco;
- speleologia effettuata in solitario;
- immersione con autorespiratore oltre i 18 metri di profondità.
si applica un sottolimite pari al 50% della somma assicurata prevista alla SEZIONE XVII SOMME ASSICURATE CONTEGGIO DEL PREMIO, con il massimo di € 100.000,00.
Non rientrano in garanzia le attività per le quali l'Assicurato percepisce una qualunque forma di compenso, anche a solo titolo di rimborso spese.
ART. XII.3 RISCHI SPORTIVI
La presente garanzia si intende operante anche per gli infortuni occorsi all'Assicurato durante la pratica di attività sportive a carattere ricreativo. Non rientrano in tale definizione le attività sportive dove l'Assicurato percepisce una qualunque forma di compenso, anche a solo titolo di rimborso spese e quelle rientranti tra le attività temerarie di cui all’ ART. XII.2 ATTIVITÀ TEMERARIE.
In caso di morte o di invalidità permanente causata da un infortunio occorso durante la pratica di sport aerei in genere e per il paracadutismo, si applica un sottolimite pari al 50% della somma assicurata prevista alla SEZIONE XVII SOMME ASSICURATE CONTEGGIO DEL PREMIO, con il massimo di € 100.000,00.
ART. XII.4 GUIDA DI MEZZI SPECIALI
La presente garanzia vale anche per gli infortuni occorsi all'Assicurato se alla guida di aeromobili e/o mezzi di locomozione aerea e subacquea. In tal caso si applica un sottolimite pari al 50% della somma assicurata prevista alla SEZIONE XVII SOMME ASSICURATE CONTEGGIO DEL PREMIO, con il massimo di € 100.000,00.
Non rientrano in garanzia le attività per le quali l'Assicurato percepisce una qualunque forma di compenso, anche a solo titolo di rimborso spese.
ART. XII.5 RISCHIO VOLO
L'assicurazione vale anche per gli infortuni che l'Assicurato subisca mentre effettua in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell'equipaggio) viaggi aerei su qualunque tipo di aeromobile (compresi gli elicotteri). Il viaggio si intende iniziato con la salita a bordo dell'aeromobile e terminato con l'abbandono dello stesso.
In caso di sinistro - o serie di infortuni che siano causati, riconducibili o conseguenti alla stessa causa, evento o circostanza - che colpisca più assicurati l'esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di € 10.000.000,00.
La somma complessiva che precede si intende unica per tutti i certificati della presente polizza e per tutte le polizze stipulate dal Contraente - o per il suo tramite in qualità di Associato ad una Cassa di Assistenza - con la Società per il rischio infortuni.
Resta convenuto che la somma di € 10.000.000,00 rappresenta la somma complessiva massima indennizzabile per sinistro dalla Società per tutti gli infortuni aeronautici così come definiti nel presente articolo di polizza.
Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo la Società procederà alla loro riduzione proporzionale. La riduzione conseguente al limite che precede verrà effettuata proporzionalmente alla somma assicurata per ogni persona
ART. XII.6 INDENNIZZO MORTE
La somma assicurata per il caso di morte viene liquidata purché la morte dell'Assicurato risulti conseguente ad infortunio risarcibile a termini di polizza e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio stesso è avvenuto. Tale somma viene liquidata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. Se il corpo dell'Assicurato non viene trovato entro un anno dopo la scomparsa, l'arenamento, l'affondamento od il naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacuale, fluviale o marittimo, in servizio pubblico e/privato, non escluso dalle condizioni di polizza, verrà riconosciuto l'indennizzo previsto per il caso di morte considerando l'evento di cui sopra come infortunio. Se dopo il pagamento dell'indennizzo è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, la Società ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari sia dell'Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta.
ART. XII.7 INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE
Se l'infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente e questa anche se successiva alla scadenza del contratto, si verifica entro due anni dal giorno dal quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, l'indennità calcolandola sulla somma assicurata secondo le percentuali previste dalla "Tabella per l'industria allegata al Regolamento per l'esecuzione del
D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124" e successive modifiche.
La Società rinuncia all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge stessa in caso di infortunio.
Per gli Assicurati xxxxxxx le percentuali di invalidità permanente previste dalla precitata tabella per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.
La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali della tabella sopraindicata vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
Per la singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale.
L'indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124 l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopraindicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
In caso di perdita totale della vista, dell'udito o della voce verrà liquidato un importo pari al doppio di quello stabilito in base alla Tabella D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124 con il massimo del 100% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente.
ART. XII.8 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa di cui all'art. 1916 Cod. Civ. verso i terzi responsabili dell'infortunio.
ART. XII.9 RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
Qualora a seguito di infortunio ai termini del presente capitolo, anche qualora lo stesso non abbia comportato come conseguenza una invalidità permanente e l'Assicurato necessiti di cure mediche, la Società rimborserà allo stesso, in aggiunta al massimale e alle spese già previste alla SEZIONE VI SPESE MEDICHE il costo delle cure mediche sostenute fino a concorrenza, per ogni evento, di
€ 25.000,00 e con applicazione di una franchigia di € 100,00. Per cure mediche si intendono:
spese ospedaliere o cliniche;
- onorari a medici e a chirurghi;
- spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi di trasporto speciali di soccorso all'istituto di cura o all'ambulatorio;
- spese fisioterapeutiche in genere, spese farmaceutiche e spese per l'assistenza domiciliare, da parte di personale sanitario qualificato, purché prescritte dal medico curante;
- spese per la prime protesi, escluse comunque le protesi dentarie.
Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per le operazioni di plastica, salvo quelle necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente.
Resta inteso che, ove l'Assicurato abbia attivato la copertura di cui all'art VI.1 SPESE MEDICHE le predette somme potranno essere rimborsate un'unica volta, senza alcuna duplicazione.
ART. XII.10 FRANCHIGIA
Non si farà luogo a indennizzo per invalidità permanente da infortunio quando questa sia di grado inferiore o pari al 3% dell'invalidità permanente totale. Se l'invalidità permanente supererà il 3% dell'invalidità permanente totale verrà corrisposto solo per la parte eccedente. Nel caso l'invalidità permanente sarà pari o superiore al 15% (quindici per cento) dell'invalidità permanente totale l'indennizzo verrà corrisposto integralmente
ART. XII.11 LIFESAVER
L'assicurazione infortuni si intende estesa per la somma di € 25.000,00 per il caso morte e invalidità permanente alla persona che, non compresa nel novero degli Assicurati della presente polizza, incorrerà in un infortunio durante il tentativo di portare soccorso ad un Assicurato che si trovi in pericolo di vita. L'assicurazione sarà prestata alle condizioni tutte previste in questa Sezione.
La presente estensione sarà operativa anche se la garanzia infortuni non è stata attivata dal Contraente.
ART. XII.12 COMMORIENZA
Se a causa di Infortunio determinato dal medesimo evento consegue la morte dell'Assicurato e del coniuge, non separato, l'indennità per il caso di morte spettante ai figli minorenni - se conviventi ed in quanto beneficiari - sarà aumentata del 50%. Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente di grado pari o superiore al 66% della totale.
Resta in ogni caso convenuto che il massimo esborso a carico della Società, per tale titolo, non potrà superare l'importo di € 50.000,00 e che l'applicazione della presente garanzia rende inoperante, a tutti gli effetti, ogni altra pattuizione eventualmente esistente in polizza che, a qualsivoglia titolo, preveda una maggiorazione del capitale assicurato per il caso di morte.
Tale garanzia non opera in caso di infortuni occorsi durante la pratica di Attività Temerarie, Rischi Sportivi e Guida di Mezzi Speciali, così come indicati all'art. XII.2 - XIII.3 – XIII.4
ART. XII.13 DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI
La denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che lo determinano, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla direzione della Società, o al Broker al quale è assegnata la Polizza, entro 15 giorni dall'infortunio e dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano ragionevolmente avuto la possibilità.
Successivamente l'Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società.
L'Assicurato o, in caso di morte il beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.
ART. XII.14 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute, senza obbligo per il Contraente di denuncia dei difetti fisici, infermità o mutilazioni da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire. Pertanto l'influenza che l'Infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra.
ART. XII.15 CUMULO DI INDENNIZZI CASO MORTE E INVALIDITÀ PERMANENTE
Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro l'anno dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati, o in difetto, agli eredi dell'assicurato in parti uguali, la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso morte, ove questo sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria.
ART. XII. 16 LIMITE D'INDENNIZZO
Resta convenuto che, in caso di sinistro - o serie di infortuni che siano causati, riconducibili o conseguenti alla stessa causa, evento o circostanza - che colpisca più assicurati l'esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di € 15.000.000,00 fatto salvo quanto previsto all’ art. XII.5 RISCHIO VOLO.
La somma complessiva che precede si intende unica per tutti i certificati della presente polizza e per tutte le polizze stipulate dal Contraente - o per il suo tramite in qualità di Associato ad una Cassa di Assistenza - con la Società per il rischio infortuni.
Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo la Società procederà alla loro riduzione proporzionale. La riduzione conseguente al limite che precede verrà effettuata proporzionalmente alla somma assicurata per ogni persona.
SEZIONE XIII RISCHIO GUERRA
Per guerra si intende ogni attività derivante dalla partecipazione effettiva o tentata nell'uso di forza militare tra nazioni. Rientrano nella definizione di guerra la guerra civile, le rivoluzioni e le invasioni.
L'assicurazione vale in caso di atti di guerra secondo le modalità previste nella presente Sezione. Sono escluse dall'estensione al rischio guerra le coperture di cui alla SEZIONE V secondo quanto disposto all’art. X.0 XXXXXXXXXXX ECCEZIONALI.
L’assicurazione vale anche oer gli infortuni che l’assicurato subisca in conseguenza di atti di guerra al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino o del Paese di residenza principale dell’assicurato.
SEZIONE XIV ESTENSIONE MISSION IN ITALIA
A parziale deroga di quanto disposto alla SEZIONE I DEFINIZIONI e alle precedenti Sezioni, le garanzie previste alla SEZIONE XII INFORTUNI si intendono estese anche ai viaggi in Italia effettuati dagli Assicurati per motivi di lavoro e per conto del Contraente, così come risultante dall'autorizzazione alla trasferta previamente rilasciata dal Contraente.
La garanzia di cui all’art. VI.4 SISTEMAZIONE DELLA CASA è prestata a condizione che il ricovero sia conseguenza di un infortunio ai sensi di polizza.
Con riferimento alle garanzie di cui agli articoli
VII.3 BIGLIETTI PER I FAMILIARI DIRETTI
VII.5 ASSISTENZA AI MINORI
VII.6 SERVIZIO DI BABY SITTER
la copertura è prestata a condizione che il ricovero avvenga oltre 100 km dal luogo di residenza.
SEZIONE XV ESTENSIONI SPECIALI
ART. XV.1 ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ
Qualora l'Assicurato debba sostenere spese impreviste conseguenti ad eventi di particolare e comprovata gravità, la Centrale Operativa provvederà al pagamento "in loco" di fatture o ad un anticipo di denaro all'Assicurato stesso fino all'importo di € 10.000,00 a fronte di adeguata garanzia ritenuta idonea dalla Centrale Operativa. Resta inteso che detto anticipo dovrà essere restituito, alla Società dopo il rientro alla residenza e, comunque non oltre 30 giorni di calendario.
ART. XV.2 INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO
La Centrale Operativa in caso di necessità conseguente a ricovero ospedaliero all'Estero o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero, organizzerà il reperimento di un interprete e la Società se ne assumerà il costo fino a € 2.500,00.
ART. XV.3 SPESE TELEFONICHE
La Società prenderà in carico le eventuali spese documentate che si rendessero necessarie al fine di contattare la Centrale Operativa fino a concorrenza di € 100,00 per sinistro.
ART. XV.4 SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL'ESTERO
Quando successivamente alla segnalazione alla Centrale Operativa di un infortunio o malattia emerge la necessità che l'Assicurato si sottoponga ad una visita medica, la Centrale Operativa segnalerà un medico nella zona in cui l'Assicurato si trova compatibilmente con le disponibilità locali.
SEZIONE XVI SITUAZIONI DI CRISI
ART. XVI.1 CANCELLAZIONE E INTERRUZIONE DEL VIAGGIO DI LAVORO
In caso di scoppio di una improvvisa e imprevedibile situazione di crisi durante il viaggio di lavoro, nel paese ospitante il viaggio stesso, o nei 14 giorni immediatamente antecedenti il suo inizio, la Società rimborserà, fino ad un importo complessivo massimo di € 50.000,00 per tutte le persone assicurate dal Contraente e per periodo assicurativo, le spese come di seguito descritte (salvo che non sia stata attivata la garanzia di cui alla SEZIONE VIII):
- CANCELLAZIONE DEL VIAGGIO PRIMA DELLA PARTENZA
La Società rimborserà il costo dei titoli di viaggio e delle sistemazioni alberghiere non goduti e comunque dovuti contrattualmente, a condizione che non siano coperti da altre assicurazioni operanti sui contratti di viaggio stessi o comunque non siano recuperabili altrimenti;
- INTERRUZIONE DEL VIAGGI
La Società rimborserà i costi aggiuntivi di trasporto e sistemazione alberghiera sostenuti dall'Assicurato per il rientro nel Paese di residenza principale;
- MODIFICA DEL VIAGGIO SUCCESSIVA ALLA PARTENZA
La Società rimborserà i costi aggiuntivi di trasporto e sistemazione alberghiera sostenuti dall'Assicurato per il rientro nel Paese di residenza principale o per il proseguimento del viaggio se non viene effettuato il ritorno nel Paese principale di residenza;
- RITARDO DEL VIAGGIO SUPERIORE ALLE 4 ORE
La Società rimborserà i costi aggiuntivi di trasporto e sistemazione alberghiera sostenuti dall'Assicurato entro il limite massimo di € 1.500,00:
- PROLUNGAMENTO DEL VIAGGIO
La Società rimborserà i costi aggiuntivi di trasporto e sistemazione alberghiera sostenuti dall'Assicurato.
ART. XVI.2 CONTENIMENTO DELLA SITUAZIONE DI CRISI & EVACUAZIONE
La Società rimborserà i costi connessi all'attivazione del servizio, nella misura in cui gli stessi siano strettamente necessari e ragionevoli e fino ad un importo complessivo massimo di € 50.000,00 per tutte le persone assicurate dal Contraente e per anno assicurativo, in caso di scoppio, nel paese ospitante il viaggio di lavoro, di una improvvisa e imprevedibile situazione di crisi che metta a repentaglio la vita degli Assicurati.
Al fine di poter accedere al servizio e avere diritto alla eventuale prestazione, il Contraente, l'Assicurato o i loro rappresentanti devono dare immediata notizia di ogni situazione di crisi telefonando al seguente numero:
xxxxxxxxxxxx
La suddetta linea è una linea telefonica d'emergenza attiva 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno. La presente garanzia è limitata ai costi di sostenuti dal momento della ricezione della denuncia da parte della Società, sino ai 30 giorni successivi alla ricezione stessa.
Resta inteso che la Società resta del tutto estranea ai servizi di consulenza prestati da tali soggetti, limitandosi a metterli in contatto con l’assicurato ai fini della prestazione dei servizi di consulenza nella situazione di crisi, nonché ad offrire copertura dei relativi costi nei limiti previsti dalla polizza.
SEZIONE XVII
SOMME ASSICURATE E COSTITUZIONE DEL PREMIO
L’assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie di seguito evidenziate, per le garanzie e somme specifiche della singola categoria.
SOMMARIO DELLE COPERTURE
Spese mediche
COSTI EFFETTIVI (con il massimo di € 250.000,00)
Indennità di ricovero
€ 50,00 AL GIORNO (max € 250.000,00)
Spese mediche successive al rientro
€ 250.000,00
Sistemazione della casa successiva al rientro
€ 25.000,00
Spese di viaggio d'emergenza
€ 5.00,00
Invio di farmaci essenziali COSTI EFFETTIVI
Trasporto ad un centro ospedaliero COSTI EFFETTIVI
Costi di salvataggio e ricerca
€ 25.000,00
Rimpatrio sanitario COSTI EFFETTIVI
Rimpatrio della salma e spese funebri
€ 7.500,00
Trasmissione di messaggi urgenti COSTI EFFETTIVI
Biglietti per i Familiari COSTI EFFETTIVI
Rientro dei Familiari Diretti COSTI EFFETTIVI
Assistenza ai Minori COSTI EFFETTIVI
Servizio Baby-Sitter COSTI EFFETTIVI
Monitoraggio del ricovero ospedaliero COSTI EFFETTIVI
Annullamento del viaggio di lavoro
€ 10.000,00
Modifica del viaggio di lavoro
€ 10.000,00
Sostituzione COSTI EFFETTIVI
Ritardo del viaggio di lavoro
€ 1.500,00
Perdita, furto danneggiamento beni
€ 7.500,00
Documenti di Viaggio
€ 2.500,00
Perdita di Denaro
€ 2.500,00
Xxxxxxx Xxxxxxxx
€ 500,00
Responsabilità Civile verso Terzi
€ 5.000.000,00
Assistenza Legale e anticipo cauzione penale all'estero
€ 50.000,00
Indennizzo morte
€ 150.000,00
Indennizzo per invalidità permanente
€ 150.000,00
Attività temerarie
€ 100.000,00
Sport aerei e paracadutismo
€ 100.000,00
Guida di mezzi speciali
€ 100.000,00
Rimborso sperse mediche da Infortunio
€ 25.000,00
Lifesaver
€ 25.000,00
Commorienza
€ 50.000,00
Anticipo spese di prima necessità
€ 10.000,00
Interprete a disposizione all'estero
€ 2.500,00
Spese telefoniche
€ 100,00
Segnalazione di un medico all'estero COSTI EFFETTIVI
Cancellazione e interruzione del viaggio di lavoro
€ 50.000,00
Contenimento della Situazione di Crisi & Evacuazione
€ 50.000,00
COSTITUZIONE DEL PREMIO
Il premio viene conteggiato moltiplicando i premi unitari convenuti per gli elementi variabili riportati e risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, calcolata sulla base dei dati forniti dal Contraente al perfezionamento del contratto e all’inizio di ogni annualità assicurativa, e da una eventuale regolazione calcolata sulla base dei dati consuntivi – fermo eventuale premio minimo concordato.
Qualora nel corso dell’annualità assicurativa intervengano variazioni del numero degli Assicurati queste si intendono automaticamente efficaci e assicurate senza l’obbligo della preventiva comunicazione da parte del Contraente.
Il Contraente pertanto si impegna a fornire alla Società entro i sessanta giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell’annualità precedente, le variazioni numeriche intervenute .
Il Contraente è esonerato dalla preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati, per la identificazione dei quali si farà riferimento ai documenti ufficiali in possesso dell’Amministrazione stessa. Qualora il Contraente abbia in buona fede fornito dichiarazioni inesatte sul numero degli Assicurati, la Società riconoscerà la piena validità del contratto fermo il suo diritto a richiedere la quota di maggior premio non percepita.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO | |||
Partite | Elemento variabile a preventivo | Premio lordo unitario | Premio lordo annuo |
Dipendenti, Amministratori Collaboratori e/o Esponenti Aziendali che effettuano viaggi di lavoro per conto del Contraente espressamente autorizzati | 30 persone Giornate viaggio Italia 350 Giornate viaggio Europa 80 Giornate resto del mondo 50 |
Premio imponibile annuo | Accessori | Tasse | Premio lordo annuo |
LUOGO E DATA
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ
LE COASSICURATRICI
TORINO INCONTRA | |||
Partite | Elemento variabile a preventivo | Premio lordo unitario | Premio lordo annuo |
Dipendenti, Amministratori Collaboratori e/o Esponenti Aziendali che effettuano viaggi di lavoro per conto del Contraente espressamente autorizzati | 2 persone Giornate viaggio Italia 8 Giornate viaggio Europa 6 Giornate resto del mondo 10 |
Premio imponibile annuo | Accessori | Tasse | Premio lordo annuo |
LUOGO E DATA
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ
LE COASSICURATRICI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO LOTTO 2
COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI DA INFORTUNI PROFESSIONALI
DI VARI SOGGETTI
Rischio volo
(ex Legge 836/1973 e Legge 417/1978)
La presente polizza è stipulata tra
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO
e Società
Durata del contratto Dalle ore 24.00 del 31/12/2014 Alle ore 24.00 del 31/12/2017
con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati alle ore
24.00 di ogni 31 dicembre
PREMESSA
La CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO ha
selezionato la migliore offerta per la copertura assicurativa dei rischi propri.
La CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO con la
sottoscrizione della documentazione prodotta dall’Assicuratore (di seguito la Società) acquisisce la qualità di Contraente e Assicurato, per la parte del rischio che compete.
SEZIONE I DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si deve intendere per:
AEROMOBILE
Macchina per il trasporto aereo di persone o cose, come definita dalle norme vigenti, compresi charter.
AMMINISTRAZIONE E/O ENTE
L’Ente pubblico, contraente assicurato.
ASSICURATO
L’Ente contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l’assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza.
BENEFICIARI
Le persone designate dall’Assicurato a riscuotere l’indennizzo in caso di proprio decesso. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi
legittimi o testamentari.
CONTRAENTE
L’Ente nella persona del legale rappresentante pro-tempore - che stipula l’assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti
FRANCHIGIA
L’importo fisso di danno indennizzabile o risarcibile che rimane a carico dell’Assicurato.
INDENNIZZO/INDENNITÀ O RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INFORTUNIO
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea.
INTERMEDIARIO
L’intermediario iscritto al R.U.I. ai sensi del d.lgs. 209/2005, incaricato del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell’Amministrazione cui è affidata la gestione e l’esecuzione dell’assicurazione.
INVALIDITÀ PERMANENTE
La diminuita capacità o la perdita definitiva e irrimediabile della capacità generica a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato
LIMITE DI INDENNIZZO
La somma massima dovuta dalla Società.
POLIZZA
Il documento che prova il contratto di assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell’assicurazione.
RICOVERO
La degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro.
SCOPERTO
La percentuale di danno indennizzabile o risarcibile che rimane a carico del Contraente.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ O COMPAGNIA
L'Impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione.
SEZIONE II
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha validità dalle ore 24,00 del 31/12/2014 alle ore 24,00 del 31/12/2017 e si intende automaticamente risolto alla sua scadenza senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti.
E’ in facoltà dell'Amministrazione chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di gara. Pertanto la Società si impegna a rinnovare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni; il relativo premio dovrà essere anticipato in via provvisoria dall'Amministrazione.
E’ comunque data facoltà a ciascuna delle parti di rescinderlo in occasione di ogni scadenza anniversaria intermedia, a decorrere dal 31 dicembre 2015 mediante comunicazione raccomandata inviata all’altra parte almeno novanta giorni prima della data di scadenza interessata.
Successivamente a detta richiesta di proroga, la Società non potrà più disdettare il contratto ai sensi dell’art. 20.
Clausola risolutiva espressa: è inoltre facoltà del Contraente, nell’eventualità in cui la Consip o la Centrale Regionale Acquisti della Regione Competente dovessero stipulare una convenzione per analogo rischio, recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandata da inviare con preavviso di 120 giorni, indipendentemente dalla scadenza annuale di cui sopra, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell’imposta relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
La mancata comunicazione da parte dell’Amministrazione di circostanze aggravanti il rischio, così come le dichiarazioni inesatte o incomplete, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo né la riduzione dello stesso, purché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Si precisa che non costituiscono aggravamento di rischio, e pertanto il Contraente è esonerato dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze del Contraente e/o dell’Assicurato in relazione alle sue attività, semprechè le caratteristiche principali dei rischi non vengano sostanzialmente alterate.
ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2014. L’Amministrazione pagherà all’Intermediario incaricato:
✓ entro 30 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
✓ entro 30 giorni da ciascuna data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
✓ entro 30 giorni dalla data di emissione delle appendici, l’importo conteggiato nelle medesime.
Si precisa che i tempi di pagamento, ai sensi del D.Lgs. 231/2002, decorreranno dalla data di ricezione da parte dell’Ente di specifico documento di richiesta pagamento premio.
Trascorsi i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato all’istituto cassiere dell’ente), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.
Equivale a pagamento del premio l’emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato all’istituto cassiere dell’ente.
Ai sensi dell’art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l’assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40 , ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.
L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex art. 11 e art. 12 del d.lgs. 163/2006 s.m.i. anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.
ART. 3 BIS TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG).
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
L’Ente contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla all’Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 4 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche alla presente polizza – concordate tra le parti – devono essere provate per iscritto.
ART. 5 DANNI PRECEDENTI
Il Contraente e l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito le cose oggetto dell’assicurazione e/o l’attività in genere del Contraente e dell’Assicurato.
ART. 6 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
È data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione.
Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente e in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.
Gli Assicurati sono esentati dall’obbligo di comunicare l’esistenza di altre assicurazioni stipulate da loro stessi o da altri a copertura degli stessi rischi assicurati con il presente contratto.
La Società provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza, fermo il diritto al recupero dagli altri Assicuratori di quota parte dell’indennità corrisposta in applicazione del disposto del quarto comma dell’art.1910 del Codice Civile.
ART. 7 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società ed il Contraente devono essere fatte, per il tramite del’Intermediario, a mezzo PEC.
ART. 8 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 9 TITOLARITA’ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall’Amministrazione e dalla Società.
Spetta in particolare all’Amministrazione compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
ART. 10 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
ART. 11 GESTIONE DELLA POLIZZA
All’Intermediario assicurativo incaricato del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell’Amministrazione è affidata la stesura e la gestione del presente contratto.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto saranno svolti per conto dell’Amministrazione dall’Intermediario suddetto. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dall’Amministrazione all’Intermediario e sarà considerato a tutti gli effetti come liberatorio, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. 209/2005. Ogni comunicazione fatta dall’Intermediario, in nome e per conto dell’Assicurato, all’Assicuratore si intenderà come fatta dall’Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall’Assicurato all’Intermediario si intenderà come fatta all’Assicuratore.
Resta infine inteso che ogni documento contrattuale sarà trasmesso all’Intermediario a spese dell’Assicuratore.
L’attività di brokeraggio non comporterà alcun onere economico a carico dell’Amministrazione; il compenso dell’Intermediario per lo svolgimento dell’incarico affidatogli sarà posto a carico delle Compagnie di assicurazione conformemente agli usi di mercato. Tale compenso costituirà parte dell'aliquota comunque riconosciuta dalla Compagnia di assicurazione alla propria rete distributiva. L’opera dell’Intermediario sarà remunerata dall’Assicuratore aggiudicatario nella misura del 3.90% del premio imponibile.
La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato Intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell’eventuale nuovo soggetto affidatario dell’infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest’ultimo.
ART. 11bis GESTIONE DELLA POLIZZA – CORRISPONDENTE/COVERHOLDER
Nell’eventualità la gestione del presente contratto sia affidata a un Corrispondente o Coverholder dei Lloyd’s of London, si prende e si da atto di quanto segue.
Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che l’Assicurato e/o Contraente conferiscono mandato di rappresentarli, ai fini del presente contratto di assicurazione, all’Intermediario Incaricato che si avvale per il piazzamento presso i Lloyd's del Corrispondente dei Lloyd’s ……………..
Pertanto:
a1. Ogni comunicazione effettuata al Broker incaricato dal Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come effettuata all’Assicurato e/o Contraente;
a2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker incaricato al Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come effettuata dall’Assicurato e/o Contraente.
I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd’s …………………. di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione.
Pertanto:
b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al Broker Incaricato si considererà come effettuata dai Sottoscrittori; oppure,
b2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori.
ART. 12 INTERAZIONE DI CLAUSOLE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Le condizioni di cui al presente capitolato speciale di polizza derogano e prevalgono su qualsiasi altra condizione della polizza emessa dalla Società, comprese le condizioni generali di assicurazione, sempre che le prime risultino più favorevoli nei confronti dell’Amministrazione.
La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Non potranno, pertanto, essere tenute in considerazione condizioni di polizza che risultino in contrasto con quanto disciplinato dal presente capitolato.
Ciò premesso, si conviene che, in caso di dubbio, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni di polizza.
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge nazionali e comunitarie in materia.
ART. 13 FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia tra le parti relativa, derivante o collegata al presente contratto, comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione, le parti, a seguito di specifica trattativa ex art. 28 C.P.C., si sono determinate ad indicare quale foro di esclusiva competenza territoriale, quello del luogo ove la Contraente ha sede legale.
Inoltre, in deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 s.m.i. le parti individuano sin d’ora e si obbligano ad adire quale Organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove il Contraente ha sede legale.
ART. 14 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
L’assicurazione è prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall’Amministrazione.
L’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati.
ART. 15 COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)
L’assicurazione è divisa per quote tra le Società di seguito indicate:
…………………… …. % delegataria;
…………………… …. % coassicuratrice;
…………………… …. % coassicuratrice.
In caso di sinistro la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento dell’indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Con la firma della polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che l’Intermediario abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse con la delegataria.
Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.
ART. 15bis ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE
Resta inteso che la responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quella degli altri Assicuratori.
Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore. La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore è specificata nel contratto.
Nell’eventualità in cui il contratto sia stipulato tra il Contraente e Sindacati dei Lloyd’s of London si precisa quanto segue.
Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro sottoscrive una quota del rischio complessivo che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo il rischio complessivo la somma delle quote di rischio sottoscritte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la propria quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.
L’ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana Lloyd's. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.
SEZIONE III
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
ART. 16 DENUNCIA DEI SINISTRI – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto alla Società, tramite l’Intermediario, entro 15 giorni lavorativi dall’evento o da quando l’Amministrazione ne sia venuta a conoscenza, e conterrà l’indicazione del giorno, luogo e ora dell’evento, la descrizione delle cause che lo determinarono, l’indicazione dei nominativi di eventuali testimoni, nonché tutti gli elementi atti a consentire una adeguata ricostruzione dell’evento e sarà corredata delle relative certificazioni mediche.
L’Assicurato o gli aventi diritto devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società. Inoltre, e sempre a questo scopo, l'Assicurato si obbliga a liberare dal segreto professionale i medici curanti o dallo stesso interessati.
Il Contraente è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui.
ART. 17 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO E DELLE PERDITE
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno e/o delle perdite, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro, o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
ART. 18 MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE
La determinazione della natura delle lesioni e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all’evento sono effettuate dalla Società e dal beneficiario dell'assicurazione. A tal fine la Società invierà a quest’ultimo una proposta di indennità.
Qualora il beneficiario dell’assicurazione non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all’evento verrà, su domanda dello stesso, deferita a un collegio di tre periti nominati uno dalla Società assicuratrice, uno dal beneficiario e il terzo in accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l'Amministrazione. I periti, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti e inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.
ART. 19 LIQUIDAZIONE DEL DANNO
La Società procederà alla liquidazione del danno come di seguito riportato.
Per la liquidazione dell'indennizzo è considerata retribuzione annua dell'infortunato quella percepita per i titoli di cui sopra nel trimestre precedente quello in cui si è verificato l'infortunio, moltiplicato per quattro; a tale ammontare si aggiungeranno le somme relative a retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun mese e corrisposte effettivamente all'infortunato, purché su tali somme sia conteggiato o sia conteggiabile il premio di assicurazione.
Per gli infortunati che non abbiano raggiunto l'anno di servizio è considerata retribuzione annua quella che si ottiene moltiplicando per 360 la retribuzione media giornaliera attribuibile all'infortunato per il periodo di tempo decorrente dall'assunzione in servizio fino al giorno dell'infortunio, considerando agli effetti della media anche i giorni non lavorativi.
1) Morte
In caso di infortunio mortale, sempre che il decesso si verifichi entro due anni dal giorno del sinistro, verrà liquidato ai beneficiari (specificati dall’Assicurato o, in mancanza, ai suoi eredi legittimi e/o testamentari) un importo pari a quello indicato, per questo caso, alla SEZIONE V SOMME ASSICURATE E COSTITUZIONE DEL PREMIO.
2) Morte presunta
In caso di morte presunta dell’Assicurato, l’importo indicato per il caso morte verrà liquidato dopo che siano trascorsi sei mesi dalla avvenuta presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codice Civile, e ciò anche se il corpo dell’Assicurato non è stato ritrovato ma si presume che il decesso sia avvenuto a seguito di infortunio. Rimane altresì inteso che qualora la Società abbia pagato l’indennità dovuta e dopo ciò risulti che l’Assicurato sia vivo, la stessa avrà diritto alla restituzione della somma liquidata e, a restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti nel caso di eventuale invalidità permanente.
3) Invalidità permanente
In caso di infortunio che abbia per conseguenza una invalidità permanente, sempre che essa si manifesti entro due anni dal giorno del sinistro, la determinazione dell’indennità avverrà:
a) valutando il grado di invalidità tramite accertamenti medici e sulla base:
- della Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente - Industria
(allegato 1 al d.p.r. 1124/1965);
- della Tabella di valutazione delle menomazioni della acutezza visiva (allegato 1 al d.p.r. 1124/1965);
- dei criteri di valutazione stabiliti dall’art. 78 del d.p.r. 1124/1965.
La Società rinuncia all’applicazione della franchigia prevista dalla normativa sopra richiamata. Inoltre:
i) qualora l’evento colpisca una persona la cui integrità fisica o attitudine al lavoro risultino ridotte per effetto di una preesistente inabilità fisica permanente e parziale, la valutazione del grado di invalidità sarà determinata dal rapporto espresso da una frazione in cui il denominatore è rappresentato dal grado di integrità preesistente (100% detratta la percentuale di inabilità preesistente) e il numeratore dalla differenza fra il grado di integrità preesistente e il grado di integrità fisica residua dopo il verificarsi dell’evento;
ii) qualora l’evento dannoso colpisca una persona la cui integrità fisica o attitudine al lavoro risultino ridotte per effetto di una preesistente inabilità fisica permanente e totale, l’invalidità sarà valutata in misura pari al grado di invalidità determinato con le modalità di cui al presente articolo, maggiorato del 50%.
Il massimo grado di invalidità non potrà comunque superare la misura del cento per cento;
b) determinando e liquidando l’indennità nella misura pari:
- al capitale assicurato per questo caso alla SEZIONE V SOMME ASSICURATE E COSTITUZIONE DEL PREMIO, qualora l’evento abbia per conseguenza una invalidità permanente totale, intendendo per ciò la perdita della capacità generica ad attendere a un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla propria professione;
- all’importo ottenuto applicando il grado di invalidità accertato al capitale spettante per il
caso di invalidità permanente, qualora l’evento abbia per conseguenza una invalidità permanente parziale, intendendo per ciò la riduzione irrimediabile e definitiva della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo;
c) si conviene, inoltre, che:
- la perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto è equiparata alla perdita anatomica dello stesso;
- in caso di mancinismo le percentuali di invalidità previste per l'arto destro varranno per l'arto sinistro e viceversa.
Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 60% sarà liquidata l'indennità pari all'intero capitale assicurato.
La Società, qualora abbia liquidato o comunque offerto in misura determinata l’indennizzo per la invalidità permanente da infortunio e l’Assicurato sia deceduto entro due anni dall’evento, e in conseguenza di questo, pagherà agli aventi diritto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria, la differenza tra questo e l’indennizzo determinato per il caso di morte, se superiore, e nulla richiedendo in caso contrario.
ART. 20 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Avvenuto un sinistro, e sino al sessantesimo giorno dalla definizione dello stesso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra mediante lettera raccomandata R.R. In tale caso la garanzia prestata avrà valore per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dall'Amministrazione) e, dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.
Nel caso di recesso da parte della Società da una delle garanzie di cui alla presente polizza a seguito di sinistro rientrante in tale garanzia, detta rescissione si intenderà valida per l'intera polizza.
ART. 21 RISCONTRO AVVISO DI SINISTRO
Per permettere all'Amministrazione di assolvere quanto previsto dalla legge 241/1990 s.m.i., la Società si impegna a comunicare, entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso di sinistro, il numero della pratica, l'ufficio e la persona incaricata.
ART. 22 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Società si obbliga a rilasciare all’Amministrazione che ne faccia richiesta, entro trenta giorni dalla richiesta stessa, un tabulato con la situazione di tutti i sinistri denunciati nell'anno in corso.
Tale tabulato deve comprendere:
1) Gli elementi identificativi del sinistro;
2) L'ammontare per ogni sinistro della somma totalmente liquidata;
3) L'ammontare per ogni sinistro della somma parzialmente liquidata e della residua somma riservata;
4) L'ammontare per ogni sinistro della somma riservata e non ancora liquidata;
5) L'indicazione dei senza seguito.
ART. 23 MODALITÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ
La Società, ricevuto il certificato medico di guarigione o l’atto di morte, provvederà al pagamento delle indennità entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti. Qualora l’infortunio indennizzabile ai sensi di polizza comporti una invalidità permanente di grado superiore al 20%, la Società porrà a disposizione dell’infortunato un terzo della indennità corrispondente al danno al momento valutato, con riserva di successivo accertamento e conguaglio; il pagamento di tale anticipazione avverrà entro trenta giorni dal ricevimento, da parte della Società, della certificazione medica da cui risulti l’entità presunta della invalidità.
ART. 24 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
La Società dichiara di rinunciare a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, all’azione di rivalsa che possa competerle ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile.
La Società esonera il Contraente e gli Assicurati dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio.
La Società, altresì, esonera il Contraente e gli Assicurati, dall’obbligo di comunicare infermità, difetti fisici o mutilazioni da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del presente contratto o che dovessero in seguito sopravvenire.
SEZIONE IV
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI
ART. 25 SOGGETTI ASSICURATI - GGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Destinatari dell’assicurazione prestata dal presente contratto, di seguito denominati Assicurati, sono i seguenti soggetti
✓ Amministratori
✓ Segretario/Direttore Generale
✓ Dirigenti
✓ Dipendenti
dell’Ente relativamente a tutte le attività espletate a carattere professionale.
Per l'identificazione degli Assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dall'Amministrazione.
Elemento variabile per la costituzione del premio: retribuzione lorda annua corrisposta ai soggetti sopra indicati e/o numero di Assicurati
L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli, elicotteri e aeromobili gestiti da chiunque eserciti (compresi charter ed elicotteri), tranne che
- su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri;
- su aeromobili di aeroclub.
Il rischio volo inizia nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dei suddetti aeromobili e cessa quando ne è disceso; la salita e la discesa fanno parte del rischio del volo.
In caso di incidente aeronautico, sono compresi in garanzia anche gli infortuni occorsi al di fuori dell'aeromobile, fino al ompletamento delle operazioni di soccorso.
Ciascun Assicurato è garantito in caso di morte e invalidità permanente per una somma pari a 10 (dieci) volte la retribuzione annua lorda e indennità di funzione con il massimo di € 2.400.000,00.
In caso di infortunio aeronautico che colpisca più assicurati l'esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di € 10.000.000,00.
La somma complessiva che precede si intende unica per tutti i certificati della presente polizza e per tutte le polizze stipulate dal Contraente - o per il suo tramite in qualità di Associato ad una Cassa di Assistenza - con la Società per il rischio infortuni. Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo la Società procederà alla loro riduzione proporzionale. La riduzione conseguente al limite che precede verrà effettuata proporzionalmente alla somma assicurata per ogni persona.
ART. 26 ESTENSIONI DELLA COPERTURA
L’assicurazione comprende gli infortuni conseguenti a o derivanti da:
1) imperizia, imprudenza e negligenze anche gravi;
2) malore e incoscienza purché non determinati da uso di sostanze stupefacenti o simili, assorbite per scopi non terapeutici, o conseguenti a vertigini;
3) annegamento e asfissia di natura accidentale;
4) avvelenamento o intossicazione da ingestione o assorbimento subitaneo di sostanze nocive;
5) sforzi muscolari (compresa l’ernia, se traumatica, ma esclusi gli infarti) e strappi muscolari
derivanti da sforzo;
6) folgorazione o scariche elettriche in genere, colpi di sole o di calore, assideramento o congelamento;
7) punture vegetali, morsi e punture di animali, escluse le malattie delle quali gli insetti siano portatori necessari;
8) malattie tropicali – contemplate nel X.X. 000/0000 s.m.i. – da cui gli Assicurati fossero colpiti;
9) legittima difesa, dovere di solidarietà umana, tumulti popolari, atti di pirateria, atti terroristici compiuti tramite armi e/o ordigni di tipo convenzionale, aggressioni, atti violenti qualunque ne sia il movente.
E’ definito atto di terrorismo una qualsiasi azione violenta fatta con il supporto dell’organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzata da una persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l’intera popolazione o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico.
L’assicurazione è operante anche per gli infortuni subiti dagli Assicurati in seguito ad aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico, sociale o sindacale, anche fuori dall’orario di lavoro e/o fuori dai luoghi di svolgimento di mandati o di incarichi, sempre che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
10) eventi catastrofali compresi terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine;
11) conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche altre cure rese necessarie da infortunio;
12) diabete non conosciuto fino al momento dell’evento.
Sono altresì considerati infortuni:
13) le lesioni tendinee sottocutanee;
14) le infezioni derivanti in forma diretta ed esclusiva da infortuni;
15) le lesioni da contatto con sostanze corrosive.
L'assicurazione vale anche per:
16) gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche;
17) gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, purché non alla guida di autoveicoli;
18) gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata,
trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato in caso di guida sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida medesima.
L’assicurazione comprende inoltre gli stati di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di quattordici giorni dall’inizio delle ostilità, se e in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un Paese sino ad allora in pace.
L’assicurazione è valida anche per gli infortuni subiti dagli Assicurati a seguito di aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico, sociale o sindacale, anche fuori dall’orario di lavoro e/o fuori dai luoghi di svolgimento di mandati e incarichi, sempre che l’Assicurato nonvi abbaia preso parte attiva.
ART. 27 COSTITUZIONE DEL PREMIO
Il premio viene conteggiato moltiplicando i premi unitari convenuti per gli elementi variabili riportati per ogni categoria alla SEZIONE V SOMME ASSICURATE E COSTITUZIONE DEL PREMIO, e risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, calcolata sulla base dei dati forniti dal Contraente al perfezionamento del contratto e all’inizio di ogni annualità assicurativa, e da una eventuale regolazione calcolata sulla base dei dati consuntivi.
Agli effetti assicurativi per retribuzione s'intende tutto quanto, al netto degli oneri previdenziali, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni, comprese le indennità fisse, i premi, le gratificazioni, i compensi speciali di qualsiasi natura, quando pure abbiano carattere transitorio o di contingenza, le partecipazioni agli utili e le provvigioni, nonché l'equivalente in denaro di tutte le corresponsioni in natura.
Per gli Amministratori, è equiparata alla retribuzione lorda annua l’emolumento percepito annualmente.
Qualora nel corso dell’annualità assicurativa intervengano variazioni del numero degli Assicurati per inclusioni o esclusioni, queste si intendono automaticamente efficaci e assicurate senza l’obbligo della preventiva comunicazione da parte del Contraente. Il Contraente pertanto si impegna a fornire alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell’annualità precedente, le variazioni numeriche intervenute e le date corrispondenti.
Il Contraente è esonerato dalla preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati, per la identificazione dei quali si farà riferimento ai documenti ufficiali in possesso dell’Amministrazione stessa. Qualora il Contraente abbia in buona fede fornito dichiarazioni inesatte sul numero degli Assicurati, la Società riconoscerà la piena validità del contratto fermo il suo diritto a richiedere la quota di maggior premio non percepita.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
ART. 28 LIMITE DI ETÀ
Per le persone assicurate che raggiungano i 75 anni di età in corso di contratto, la garanzia vale fino alla naturale scadenza contrattuale. L'assicurazione è operante anche per le persone di età superiore a 75 anni e fino a 85 anni, per le quali resta tuttavia convenuto che la garanzia per invalidità permanente deve intendersi prestata con una franchigia assoluta del 5% in deroga a ogni diversa previsione delle norme che regolano l’assicurazione.
ART. 29 PERSONE ESCLUSE DALL’ASSICURAZIONE O NON ASSICURABILI
La garanzia assicurativa non vale per le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche-cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi di una delle predette condizioni.
ART. 30 ESTENSIONE TERRITORIALE.
L’assicurazione vale per gli infortuni che gli Assicurati subiscano durante i voli effettuati nel mondo intero esclusi Paesi in stato di guerra e/o insurrezione e/o soggetti embargo EU o ONU.
ART. 31 ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione gli eventi sofferti:
- in conseguenza di azioni delittuose - accertate con giudizio penale passato in giudicato - compiute o tentate dall’Assicurato;
- in conseguenza di guerra od insurrezione, a eccezione di quanto previsto al precedente art.
ESTENSIONI DELLA COPERTURA;
- in conseguenza di trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- in conseguenza della guida di mezzi di locomozione aerei, guida di veicoli o natanti per cui l’Assicurato non sia regolarmente abilitato;
- sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente fatto salvo se dietro prescrizione medica;
- verificatisi in occasione di voli effettuati per tentativi di primati, gare e competizioni di ogni genere e relative
Non sono compresi in garanzia gli infortuni derivanti da atti terroristici posti in essere tramite l’uso di sostanze nucleari, biologiche, batteriologiche o chimiche, qualunque sia il tipo di arma e/o ordigno e/o congegno utilizzato per portare a termine l’azione. Sono comunque esclusi dalla garanzia tutti gli infortuni derivanti da atti terroristici cui l’Assicurato abbia partecipato in modo volontario.
SEZIONE V
SOMME ASSICURATE E COSTITUZIONE DEL PREMIO
L’assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le garanzie e somme specifiche di seguito riportate.
Rischi e somme assicurate per ciascun soggetto | |
Morte | 10 volte la retribuzione annua lorda e indennità di funzione con il massimo di € 2.400.000,00 |
Invalidità permanente | 10 volte la retribuzione annua lorda e indennità di funzione con il massimo di € 2.400.000,00 |
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO | |||
Partite | Elemento variabile a preventivo | Premio lordo unitario Tasso di premio | Premio lordo annuo |
Infortuni volo | Retribuzioni totali dichiarate dirigenti/dipendenti € 9.185.450,25 + emolumenti amministratori € 289.955,25 Retribuzioni erogate ai soggetti che fruiscono della copertura € 1.158.006,15 215 voli di cui 80 nazionali e 135 internazionali 30 persone interessate Media persone per volo: 1 Massime persone per volo: 5 | ||
TOTALE |
Premio imponibile annuo | Accessori | Tasse | Premio lordo annuo |
LUOGO E DATA
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ
LE COASSICURATRICI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO LOTTO 3
COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI
La presente polizza è stipulata tra
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO
e Società
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del 31/12/2014 Alle ore 24.00 del 31/12/2017
con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati alle ore
24.00 di ogni 31 dicembre
PREMESSA
La CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO per la
copertura assicurativa dei rischi propri.
La CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO con la
sottoscrizione della documentazione prodotta dall’Assicuratore (di seguito la Società) acquisisce la qualità di Contraente e Assicurato, per la parte del rischio che compete.
SEZIONE I DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si deve intendere per:
ACCESSORI
L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals.
AMMINISTRAZIONE E/O ENTE
L’Ente pubblico, contraente assicurato.
ASSICURATO
L’Ente contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l’assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza.
AUDIO-FONO-VISIVI
L'installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori, navigatori satellitari ed altri componenti del genere), stabilmente fissata al veicolo, fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
CONTRAENTE
L’Ente nella persona del legale rappresentante pro-tempore - che stipula l’assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.
DEGRADO
Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo.
FRANCHIGIA
L’importo fisso di danno indennizzabile o risarcibile che rimane a carico dell’Amministrazione.
INDENNIZZO/INDENNITÀ O RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INTERMEDIARIO
L’intermediario iscritto al R.U.I. ai sensi del d.lgs. 209/2005, incaricato del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell’Amministrazione cui è affidata la gestione e l’esecuzione dell’assicurazione
LIMITE DI INDENNIZZO
La somma massima dovuta dalla Società.
OPTIONALS
L’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo di listino.
POLIZZA
Il documento che prova il contratto di assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell’assicurazione.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro.
SCOPERTO
L’importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista sull’ammontare del danno quantificato a termini di polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, viene detratto da detta somma, per restare ad esclusivo carico dell’Amministrazione.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ O COMPAGNIA
L'Impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione.
SEZIONE II
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha validità dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2014 alle ore 24,00 del 31 dicembre 2017 e si intende automaticamente risolto alla sua scadenza senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti.
È comunque nella facoltà delle parti di disdettare la presente assicurazione al 31 dicembre di ogni anno mediante disdetta da inviare tramite raccomandata A/R, spedita almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.
È in facoltà dell'Amministrazione chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di gara. Pertanto la Società si impegna a rinnovare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni; il relativo premio dovrà essere anticipato in via provvisoria dall'Amministrazione.
Nel caso in cui il Contraente eserciti tale facoltà la Società, successivamente a detta richiesta di proroga, non potrà più disdettare il contratto ai sensi dell’art. 20.
Clausola risolutiva espressa: è inoltre facoltà del Contraente, nell’eventualità in cui la Consip o la Centrale Regionale Acquisti della Regione Competente dovessero stipulare una convenzione per analogo rischio, recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandata da inviare con preavviso di 120 giorni, indipendentemente dalla scadenza annuale di cui sopra, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell’imposta relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
La mancata comunicazione da parte dell’Amministrazione di circostanze aggravanti il rischio, così come le dichiarazioni inesatte o incomplete, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo né la riduzione dello stesso, purché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Si precisa che non costituiscono aggravamento di rischio, e pertanto il Contraente è esonerato dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze del Contraente e/o dell’Assicurato in relazione alle sue attività, sempreché le caratteristiche principali dei rischi non vengano sostanzialmente alterate.
ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
La copertura ha effetto dalle ore 24 del 31 dicembre 2014. L’Amministrazione pagherà all’Intermediario incaricato:
✓ entro 30 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
✓ entro 30 giorni da ciascuna data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
✓ entro 30 giorni dalla data di emissione delle appendici, l’importo conteggiato nelle medesime.
Si precisa che i tempi di pagamento, ai sensi del D.Lgs. 231/2002, decorreranno dalla data di ricezione da parte dell’Ente di specifico documento di richiesta pagamento premio.
Trascorsi i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato all’istituto cassiere dell’ente), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.
Equivale a pagamento del premio l’emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato all’istituto cassiere dell’ente).
Ai sensi dell’art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l’assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40 , ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.
L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex art. 11 e art. 12 del d.lgs. 163/2006 s.m.i. anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.
ART. 3 BIS TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG).
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
L’Ente contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla all’Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 4 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche alla presente polizza – concordate tra le parti – devono essere provate per iscritto.
ART. 5 DANNI PRECEDENTI
Il Contraente e l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito le cose oggetto dell’assicurazione e/o l’attività in genere del Contraente e dell’Assicurato.
ART. 6 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Amministrazione è esonerata dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.
ART. 7 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
ART. 8 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società e il Contraente e/o l’Assicurato devono essere fatte, per il tramite del’Intermediario, per iscritto, a mezzo PEC
ART. 9 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 10 TITOLARITA’ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall’Amministrazione e dalla Società. Spetta in particolare all’Amministrazione compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
ART. 11 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Amministrazione ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
ART. 12 GESTIONE DELLA POLIZZA
All’Intermediario assicurativo incaricato del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell’Amministrazione è affidata la stesura e la gestione del presente contratto.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto saranno svolti per conto dell’Amministrazione dall’Intermediario suddetto. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dall’Amministrazione all’Intermediario e sarà considerato a tutti gli effetti come liberatorio, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. 209/2005. Ogni comunicazione fatta dall’Intermediario, in nome e per conto dell’Assicurato, all’Assicuratore si intenderà come fatta dall’Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall’Assicurato all’Intermediario si intenderà come fatta all’Assicuratore.
Resta infine inteso che ogni documento contrattuale sarà trasmesso all’Intermediario a spese dell’Assicuratore.
L’attività di brokeraggio non comporterà alcun onere economico a carico dell’Amministrazione; il compenso dell’Intermediario per lo svolgimento dell’incarico affidatogli sarà posto a carico delle Compagnie di assicurazione conformemente agli usi di mercato. Tale compenso costituirà parte dell'aliquota comunque riconosciuta dalla Compagnia di assicurazione alla propria rete distributiva. La provvigione riconosciuta è rappresentata dall’aliquota del 3.90 procento da applicarsi sul premio imponibile.
La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato Intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell’eventuale nuovo soggetto affidatario dell’infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest’ultimo.
ART. 12bis GESTIONE DELLA POLIZZA – CORRISPONDENTE/COVERHOLDER
Nell’eventualità la gestione del presente contratto sia affidata a un Corrispondente o Coverholder dei Lloyd’s of London, si prende e si da atto di quanto segue.
Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che l’Assicurato e/o Contraente conferiscono mandato di rappresentarli, ai fini del presente contratto di assicurazione, all’Intermediario Incaricato che si avvale per il piazzamento presso i Lloyd's del Corrispondente dei Lloyd’s ……………..
Pertanto:
a1. Ogni comunicazione effettuata al Broker incaricato dal Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come effettuata all’Assicurato e/o Contraente;
a2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker incaricato al Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come effettuata dall’Assicurato e/o Contraente.
I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd’s …………………. di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione.
Pertanto:
b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al Broker Incaricato si considererà come effettuata dai Sottoscrittori; oppure,
b2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori.
ART. 13 INTERAZIONE DI CLAUSOLE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Le condizioni di cui al presente capitolato speciale di polizza derogano e prevalgono su qualsiasi altra condizione della polizza emessa dalla Società, comprese le condizioni generali di assicurazione, sempre che le prime risultino più favorevoli nei confronti dell’Amministrazione.
La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Non potranno, pertanto, essere tenute in considerazione condizioni di polizza che risultino in contrasto con quanto disciplinato dal presente capitolato.
Ciò premesso, si conviene che, in caso di dubbio, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni di polizza.
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge nazionali e comunitarie in materia.
ART. 14 FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia tra le parti relativa, derivante o collegata al presente contratto, comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione, le parti, a seguito di specifica trattativa ex art. 28 C.P.C., si sono determinate ad indicare quale foro di esclusiva competenza territoriale, quello del luogo ove la Contraente ha sede legale.
Inoltre, in deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 s.m.i. le parti individuano sin d’ora e si obbligano ad adire quale Organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove la Contraente ha sede legale.
ART. 15 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
L’assicurazione è prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall’Amministrazione.
L’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati.
ART. 16 COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)
L’assicurazione è divisa per quote tra le Società di seguito indicate:
…………………… …. % delegataria;
…………………… …. % coassicuratrice;
…………………… …. % coassicuratrice.
In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento dell’indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Con la firma della polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, a condizione che l’Intermediario abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse con la delegataria.
Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.
ART. 16bis ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE
Resta inteso che la responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quella degli altri Assicuratori.
Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore. La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore è specificata nel contratto.
Nell’eventualità in cui il contratto sia stipulato tra il Contraente e Sindacati dei Lloyd’s of London si precisa quanto segue.
Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro sottoscrive una quota del rischio complessivo che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo il rischio complessivo la somma delle quote di rischio sottoscritte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la propria quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.
L’ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana Lloyd's. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.
SEZIONE III
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
ART. 17 DENUNCIA DEI SINISTRI
Il conducente del veicolo che ha subito il danno risarcibile a termini del presente contratto, entro
15 giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento dannoso dovrà farne denuncia scritta all’Amministrazione, che provvederà al suo inoltro al’Intermediario.
La denuncia del sinistro conterrà l’indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l’evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute.
A richiesta della Società, l’Amministrazione dovrà fornire dichiarazione che attesti che il sinistro è avvenuto in occasione di missione o in adempimento di servizio.
In caso di evento che riguardi le garanzie di cui alle lett. f) e g) dell’art. 26 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE, sarà altresì fornito l’originale o copia autentica della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria.
L’Amministrazione o gli aventi diritto devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo. Le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità. L’Assicurato può comunque iniziare immediatamente la riparazione o il ripristino anche prima della comunicazione di cui al presente articolo.
ART. 18 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO E DELLE PERDITE
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno e/o delle perdite, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro, o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
ART. 19 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE
La determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all’evento sono effettuate dalla Società e dal beneficiario dell’assicurazione.
A tal fine, la Società dovrà inviare a quest’ultimo una proposta di indennizzo.
Qualora il beneficiario dell’assicurazione non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all’evento verrà, su domanda dello stesso, deferita ad un collegio di 3 periti nominati uno dalla Società assicuratrice, uno dal beneficiario e il terzo d’accordo fra i primi 2 o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l'Amministrazione.
La Società ed il beneficiario sostengono le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
I periti, tenendo presente le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione o eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
ART. 20 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Avvenuto un sinistro, e sino al sessantesimo giorno dalla definizione dello stesso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra mediante lettera raccomandata R.R. In tale caso la garanzia prestata avrà valore per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dall'Amministrazione) e, dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.
Nel caso di recesso da parte della Società da una delle garanzie di cui alla presente polizza a seguito di sinistro rientrante in tale garanzia, detta rescissione si intenderà valida per l'intera polizza.
ART. 21 RISCONTRO AVVISO DI SINISTRO
Per permettere all'Amministrazione di assolvere quanto previsto dalla legge 241/1990 s.m.i., la Società si impegna a comunicare, entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso di sinistro, il numero della pratica, l'ufficio e la persona incaricata.
ART. 22 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Società si obbliga a rilasciare all’Amministrazione che ne faccia richiesta, entro 30 giorni dalla richiesta stessa, un tabulato – in formato excel – con la situazione di tutti i sinistri denunciati nell'anno in corso.
Tale tabulato deve comprendere:
✓ Gli elementi identificativi del sinistro;
✓ L'ammontare per ogni sinistro della somma totalmente liquidata;
✓ L'ammontare per ogni sinistro della somma parzialmente liquidata e della residua somma riservata;
✓ L'ammontare per ogni sinistro della somma riservata e non ancora liquidata;
✓ L'indicazione dei senza seguito.
ART. 23 MODALITÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
La Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento delle indennità entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.
Poiché l’Amministrazione stipula il presente contratto in adempimento alla normativa vigente al riguardo, la Società corrisponderà l’indennizzo dovuto direttamente all’avente diritto.
ART. 24 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all’azione di rivalsa che possa competerle ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei soggetti di cui il Contraente e/o l’Assicurato deve rispondere, degli amministratori, dei dipendenti e di tutti coloro che partecipino all’attività dell’Amministrazione stessa, soggetti controllati, collegati e/o consociati, a condizione che il Contraente stesso non eserciti esso stesso l’azione per ottenere il risarcimento del danno subito contro il responsabile.
SEZIONE IV
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI
ART. 25 BENI ASSICURATI
I beni assicurati sono i veicoli a motore utilizzati da amministratori, segretario, direttori, dirigenti, consiglieri, dipendenti, lavoratori temporanei, collaboratori a progetto, volontari, nonché persone non in diretto rapporto di dipendenza con l'Amministrazione, ma della cui opera esso si avvalga a qualsiasi titolo, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio per i quali sia intervenuta regolare autorizzazione all’uso del proprio veicolo, con esclusione di quelli di proprietà o in uso o locazione all'Amministrazione.
ART. 26 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Oggetto dell’assicurazione sono tutti i danni materiali e diretti subiti dai veicoli indicati al precedente art. 25 BENI ASSICURATI che si verifichino, in occasione del loro uso per l’effettuazione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, in conseguenza di:
a) COLLISIONE CON ALTRI VEICOLI, PERSONE E/O ANIMALI;
b) URTO CONTRO QUALSIASI OSTACOLO;
c) RIBALTAMENTO;
d) USCITA DI STRADA;
e) INCENDIO, ESPLOSIONE E SCOPPIO;
f) FURTO TOTALE O PARZIALE, RAPINA E/O ESTORSIONE (consumati o tentati, compresi i danni subiti dal veicolo o sue parti fisse in caso di furto mirato al possesso di sue parti o di altri beni posti all’interno dello stesso), compresi i danni da effrazione o da scasso;
g) EVENTI SOCIO POLITICI e ATTI VANDALICI (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo);
h) EVENTI NATURALI (trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, terremoti, fulmini, smottamenti di terreno, caduta di neve, grandine);
i) CADUTA DI AEROMOBILI E/O CORPI VOLANTI IN GENERE, loro parti o cose da essi trasportate;
j) EVENTI DIVERSI - sprofondamento di strade, crollo di ponti, edifici e manufatti in genere;
k) TRAINO ATTIVO E/O PASSIVO, nonché manovre a spinta o a mano, purché operazioni finalizzate a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo dal luogo del sinistro al luogo di ricovero o riparazione, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. Restano esclusi dalla presente garanzia i sinistri avvenuti al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a essa equivalenti (percorsi in circuito o fuori strada).
L’assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti il veicolo, nonché i danni subiti dagli optionals e dalle parti accessorie purché stabilmente installate sul veicolo, e vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e dei Paesi UE e/o per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.
Si intendono inoltre operanti anche le seguenti garanzie:
l) ROTTURA CRISTALLI: la Società rimborsa le spese sostenute per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi comunque verificatasi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 600,00 per ogni evento, indipendentemente dal numero di cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono escluse dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere;
m) SOCCORSO STRADALE: la Società rimborsa le spese sostenute per soccorso stradale per il trasporto dei veicolo danneggiato a seguito di sinistro fino alla concorrenza di € 250,00 per ogni evento;
n) VEICOLO IN SOSTITUZIONE: la Società rimborsa le spese sostenute per il noleggio di un veicolo in sostituzione di quella danneggiato a seguito di sinistro e perciò indisponibile. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta; la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 300,00 per ogni evento e con il massimo di € 60,00 per ogni giorno di noleggio;
o) BENI TRASPORTATI, limitatamente ai soggetti per i quali esista espressa previsione del CCNL di comparto. L’assicurazione deve intendersi estesa ai danni subiti dai beni trasportati sul veicolo, solo se verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza. Sono esclusi oggetti preziosi, gioielli, pellicce, denaro e titoli di credito in genere. In deroga a ogni altra pattuizione contrattuale, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per ogni evento e con franchigia di € 100,00 per sinistro.
ART. 27 FORMA DELL’ASSICURAZIONE E LIMITI DI RISARCIMENTO
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto sino a concorrenza di € 15.000,00 per ogni veicolo a motore in genere.
Resta inteso che l’importo dell’indennizzo non può essere superiore, in ogni caso, al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
L'assicurazione opera soltanto la persona è munita di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore e debitamente autorizzata all'uso del veicolo per missione di servizio.
In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termine di polizza senza alcuna franchigia.
ART. 28 DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
L’ammontare del danno sarà pari:
a) in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, senza tener conto del degrado d’uso, nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;
b) in caso di danno totale, al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero. Si considera danno totale anche l’ipotesi in cui le spese di riparazione, sommate all'importo dei residui, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.
Per valore commerciale, si intende il valore riportato dalle quotazioni “Eurotax” colore giallo dell’ultima edizione antecedente il momento del sinistro.
Dall’indennizzo verrà dedotto quanto eventualmente spettante agli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni (della cui preventiva denuncia l’Amministrazione e gli Assicurati sono esonerati, fermo restando l’obbligo dell’avviso in caso di sinistro), riguardanti gli stessi rischi e stipulate dai proprietari dei veicoli assicurati.
Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico.
Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modifiche aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni. La garanzia comprende gli optionals e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.
ART. 29 VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE
Le garanzie della presente polizza sono operanti a condizioni:
a) che le missioni siano regolarmente autorizzate;
b) che le missioni stesse siano riportate sul registro ufficiale dell’Amministrazione, tenuto costantemente aggiornato. Qualora la persona venga comandata in missione durante le ore di chiusura degli uffici preposti alla tenuta del registro ufficiale, la copertura sarà comunque operante. Nel predetto registro dovranno essere indicati, per singola missione, i seguenti dati:
- generalità della persona in missione;
- targa del veicolo;
- data ed ora di inizio della missione.
-
ART. 30 COSTITUZIONE DEL PREMIO
Il premio viene computato moltiplicando il premio unitario riportato alla SEZIONE V COSTITUZIONE DEL PREMIO - che rimane costante per tutta la durata del contratto - per il numero dei chilometri complessivamente percorsi annualmente dai veicoli di cui all’ art. 25 BENI ASSICURATI, e risulta costituito da una rata pagata anticipatamente - calcolata sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione alla stipulazione del contratto - e da una regolazione calcolata sui dati consuntivi.
L’Amministrazione pertanto si impegna a fornire alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell’annualità precedente, il numero complessivo dei chilometri percorsi riferito a tale periodo.
L’Amministrazione è esonerata dalla preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati e dei dati identificativi dei veicoli, per i quali si farà riferimento ai documenti ufficiali in possesso dell'Amministrazione stessa.
Qualora l’Amministrazione abbia in buona fede fornito dichiarazioni inesatte sui parametri sulla base dei quali viene conteggiato il premio la Società riconoscerà la piena validità del contratto fermo il suo diritto a richiedere la quota di maggior premio non percepita.
ART. 31 ESCLUSIONI
L’assicurazione non é operante:
- se il veicolo é guidato da persone non munite di regolare patente, ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla legge;
- se l’uso non risulta autorizzato dall’Amministrazione;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza, o di alterazione psichica dovuta a uso di sostanze stupefacenti;
- se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite o estranee agli scopi della missione o servizio.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione i danni:
- cagionati da oggetti, materiali o animali trasportati;
- derivanti da uso improprio del veicolo;
- determinati o agevolati da dolo delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo;
- conseguenti allo stato di incuria o cattiva manutenzione del veicolo;
- direttamente o indirettamente dovuti a o causati da colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, guerre civili, rivoluzioni, insurrezione, requisizione, legge marziale, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento derivante da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità;
- direttamente o indirettamente dovuti a o causati da trasmutazioni del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
SEZIONE V COSTITUZIONE DEL PREMIO
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO | |||
Partite | Elemento variabile a preventivo | Premio lordo unitario | Premio lordo annuo |
Veicoli in missione | 5.000 KM | € /KM | |
TOTALE | € |
Premio imponibile annuo | Accessori | Tasse | Premio lordo annuo |
LUOGO E DATA
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ
LE COASSICURATRICI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO LOTTO 4
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO
II RISCHIO
La presente polizza è stipulata tra
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO
e Società
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del 31/12/2014 Alle ore 24.00 del 31/12/2017
con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati alle ore
24.00 di ogni 31 dicembre
PREMESSA
La CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO, ha
selezionato la migliore offerta per la copertura assicurativa dei rischi propri e dei rischi della propria Azienda Speciale TORINO INCONTRA
A tal proposito si precisa che le garanzie sono prestate alle medesime condizioni economiche tanto per CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO
quanto per l’Azienda Speciale TORINO INCONTRA.
La CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO,
l’Azienda Speciale TORINO INCONTRA (di seguito Amministrazione e/o Ente) con la sottoscrizione della documentazione prodotta dall’Assicuratore (di seguito la Società) acquisiscono ciascuno la qualità di Contraente e Assicurato, per la parte del rischio che compete.
Si precisa, pertanto, che gli eventuali inadempimenti di un Ente non pregiudicano la copertura per l’altro Ente assicurato.
SEZIONE I DEFINIZIONI
Si rinvia a quanto disciplinato dalla polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro UNIQA 21134/001530 a contraenza della Camera di Commercio industria e Artigianato di Torino.
SEZIONE II
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha validità dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2014 alle ore 24,00 del 31 dicembre 2017 e si intende automaticamente risolto alla sua scadenza senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti.
È comunque nella facoltà delle parti di disdettare la presente assicurazione al 31 dicembre di ogni anno mediante disdetta da inviare tramite raccomandata A/R, spedita almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.
È in facoltà dell'Amministrazione chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di gara. Pertanto la Società si impegna a rinnovare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni; il relativo premio dovrà essere anticipato in via provvisoria dall'Amministrazione.
Nel caso in cui il Contraente eserciti tale facoltà la Società, successivamente a detta richiesta di proroga, non potrà più disdettare il contratto ai sensi dell’art. 20.
Clausola risolutiva espressa: è inoltre facoltà del Contraente, nell’eventualità in cui la Consip o la Centrale Regionale Acquisti della Regione Competente dovessero stipulare una convenzione per analogo rischio, recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandata da inviare con preavviso di 120 giorni, indipendentemente dalla scadenza annuale di cui sopra, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell’imposta relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
La mancata comunicazione da parte dell’Amministrazione di circostanze aggravanti il rischio, così come le dichiarazioni inesatte o incomplete, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo né la riduzione dello stesso, purché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Si precisa che non costituiscono aggravamento di rischio, e pertanto il Contraente è esonerato dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze del Contraente e/o dell’Assicurato in relazione alle sue attività, sempreché le caratteristiche principali dei rischi non vengano sostanzialmente alterate.
ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
La copertura ha effetto dalle ore 24 del 31 dicembre 2014. L’Amministrazione pagherà all’Intermediario incaricato:
✓ entro 30 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
✓ entro 30 giorni da ciascuna data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
✓ entro 30 giorni dalla data di emissione delle appendici, l’importo conteggiato nelle medesime.
Si precisa che i tempi di pagamento, ai sensi del D.Lgs. 231/2002, decorreranno dalla data di ricezione da parte dell’Ente di specifico documento di richiesta pagamento premio.
Trascorsi i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato all’istituto cassiere dell’ente), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.
ART. 3 BIS TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG).
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
L’Ente contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla all’Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 4 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche alla presente polizza – concordate tra le parti – devono essere provate per iscritto.
ART. 5 DANNI PRECEDENTI
Il Contraente e l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito le cose oggetto dell’assicurazione e/o l’attività in genere del Contraente e dell’Assicurato.
ART. 6 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Amministrazione è esonerata dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.
ART. 7 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società e il Contraente e/o l’Assicurato devono essere fatte, per il tramite del’Intermediario, a mezzo PEC.
ART. 8 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 9 GESTIONE DELLA POLIZZA
All’Intermediario assicurativo incaricato del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell’Amministrazione è affidata la stesura e la gestione del presente contratto.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto saranno svolti per conto dell’Amministrazione dall’Intermediario suddetto. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dall’Amministrazione all’Intermediario e sarà considerato a tutti gli effetti come liberatorio, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. 209/2005. Ogni comunicazione fatta dall’Intermediario, in nome e per conto dell’Assicurato, all’Assicuratore si intenderà come fatta dall’Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall’Assicurato all’Intermediario si intenderà come fatta all’Assicuratore.
Resta infine inteso che ogni documento contrattuale sarà trasmesso all’Intermediario a spese dell’Assicuratore.
L’attività di brokeraggio non comporterà alcun onere economico a carico dell’Amministrazione; il compenso dell’Intermediario per lo svolgimento dell’incarico affidatogli sarà posto a carico delle Compagnie di assicurazione conformemente agli usi di mercato. Tale compenso costituirà parte dell'aliquota comunque riconosciuta dalla Compagnia di assicurazione alla propria rete distributiva. La provvigione riconosciuta è rappresentata dall’aliquota del 3.90 procento da applicarsi sul premio imponibile.
La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato Intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell’eventuale nuovo soggetto affidatario dell’infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest’ultimo.
ART. 9bis GESTIONE DELLA POLIZZA – CORRISPONDENTE/COVERHOLDER
Nell’eventualità la gestione del presente contratto sia affidata a un Corrispondente o Coverholder dei Lloyd’s of London, si prende e si da atto di quanto segue.
Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che l’Assicurato e/o Contraente conferiscono mandato di rappresentarli, ai fini del presente contratto di assicurazione, all’Intermediario Incaricato che si avvale per il piazzamento presso i Lloyd's del Corrispondente dei Lloyd’s ……………..
Pertanto:
a1. Ogni comunicazione effettuata al Broker incaricato dal Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come effettuata all’Assicurato e/o Contraente;
a2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker incaricato al Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come effettuata dall’Assicurato e/o Contraente.
I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd’s …………………. di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione.
Pertanto:
b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al Broker Incaricato si considererà come effettuata dai Sottoscrittori; oppure,
b2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori.
ART. 10 INTERAZIONE DI CLAUSOLE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Le condizioni di cui al presente capitolato speciale di polizza derogano e prevalgono su qualsiasi altra condizione della polizza emessa dalla Società, comprese le condizioni generali di assicurazione, sempre che le prime risultino più favorevoli nei confronti dell’Amministrazione.
La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Non potranno, pertanto, essere tenute in considerazione condizioni di polizza che risultino in contrasto con quanto disciplinato dal presente capitolato.
Ciò premesso, si conviene che, in caso di dubbio, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni di polizza.
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge nazionali e comunitarie in materia.
ART. 11 FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia tra le parti relativa, derivante o collegata al presente contratto, comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione, le parti, a seguito di specifica trattativa ex art. 28 C.P.C., si sono determinate ad indicare quale foro di esclusiva competenza territoriale, quello del luogo ove la Contraente ha sede legale.
Inoltre, in deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 s.m.i. le parti individuano sin d’ora e si obbligano ad adire quale Organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove la Contraente ha sede legale.
ARTICOLO 12 – LIMITI TERRITORIALI
L’assicurazione R.C.T. è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del Mondo, esclusi U.S.A., Canada e Messico. Nel caso di partecipazioni a stages e corsi di aggiornamento / formazione professionale, la garanzia si intende valida anche in tali Paesi.
L’assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengano nel mondo intero. ART. 13 COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione) L’assicurazione è divisa per quote tra le Società di seguito indicate:
…………………… …. % delegataria;
…………………… …. % coassicuratrice;
…………………… …. % coassicuratrice.
In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento dell’indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Con la firma della polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, a condizione che l’Intermediario abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse con la delegataria.
Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.
ART. 13bis ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE
Resta inteso che la responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quella degli altri Assicuratori.
Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore. La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore è specificata nel contratto.
Nell’eventualità in cui il contratto sia stipulato tra il Contraente e Sindacati dei Lloyd’s of London si precisa quanto segue.
Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro sottoscrive una quota del rischio complessivo che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo il rischio complessivo la somma delle quote di rischio sottoscritte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la propria quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.
L’ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana Lloyd's. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.
SEZIONE III
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Si rinvia a quanto disciplinato dalla polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro UNIQA SACHVERSICHERUNG AG 21134/001530 a contraenza della Camera di Commercio industria e Artigianato di Torino, art. 14 – 15 – 16 – 17 –18.
SEZIONE IV
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO
II RISCHIO
Si rinvia a quanto disciplinato dalla polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro UNIQA SACHVERSICHERUNG AG 21134/001530 a contraenza della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Torino, art. 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 27.
✓ L’art. 26 risulta così modificato.
ART. 26 MASSIMALE DI GARANZIA - LIMITI DI INDENNIZZO
Il Contraente dichiara che contemporaneamente alla presente e per lo stesso rischio esiste la polizza UNIQA SACHVERSICHERUNG AG 21134/001530, avente scadenza 31.12.2017, i cui massimali di copertura sono:
RCT/O € 5.000.000,00 con il limite per ogni singolo prestatore di lavoro infortunato di € 2.000.000,00.
Premesso quanto sopra, la presente assicurazione è prestata per l’eccesso rispetto a tali somme, e più precisamente:
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI TORINO
€ 5.000.000,00 per sinistro e anno.
TORINO INCONTRA
€ 10.000.000,00 per sinistro e anno.
Ciò anche nell’eventualità di esaurimento del massimale o annullamento o efficienza totale o parziale dell’assicurazione di primo rischio, nel qual caso il relativo massimale rimarrà comunque a carico dell’Assicurato.
✓ L’art. 28 risulta così modificato.
ART. 28 RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
Sono confermate le esclusioni della polizza di I rischio UNIQA SACHVERSICHERUNG AG 21134/001530. Sono inoltre escluse tutte le tipologie di danno sottolimitate dalla polizza UNIQA SACHVERSICHERUNG AG 21134/001530.
SEZIONE VI COSTITUZIONE DEL PREMIO
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO | |||
Partite | Somme assicurate | Tasso lordo pro mille | Premio lordo anticipato annuo |
Massimale R.C.T.O. II RISCHIO | € 5.000.000,00 | ||
Retribuzioni preventivate | € 9.185.000,00 | ||
TOTALE | € |
Premio imponibile | Accessori | Tasse | Premio lordo |
LUOGO E DATA
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ
LE COASSICURATRICI
TORINO INCONTRA | |||
Partite | Somme assicurate | Tasso lordo pro mille | Premio lordo anticipato annuo |
Massimale R.C.T.O II RISCHIO | € 10.000.000,00 | ||
Retribuzioni preventivate | € 778.000,00 | ||
TOTALE | € |
Premio imponibile | Accessori | Tasse | Premio lordo |
LUOGO E DATA
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ
LE COASSICURATRICI