CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
UDINE – Viale Europa Unita 141 Codice fiscale 02829620307
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CONTRATTO DI ORMEGGIO
Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, in persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante Sig.ra XXXXXXXXXXX XXXXXXX, nata a Udine il 09.01.1980, residente per la carica in Xxx Xxxxxx Xxxxx 000, 00000 - (XX), di seguito denominato Locatore,
CONCEDE IN LOCAZIONE
a con sede in – Via – codice fiscale (di seguito denominato Conduttore) (rappresentato da , nato a il ), che accetta per sé e suoi aventi causa, un posto barca di categoria metri 8,00 (otto) x 3,00 (tre) individuabile presso la Darsena del Porto “Marina di Aquileia” in Aquileia (UD).
La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:
1) DURATA
Il contratto è stipulato per la durata di mesi 60 (sessanta) a partire dal 1.4.2017. E’ escluso il tacito rinnovo alla scadenza.
2) CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE
Il Conduttore dichiara di aver visto il posto barca assegnatogli e di averlo trovato adatto all’uso convenuto e, così, di prenderlo in consegna ad ogni effetto, costituendosi da quel momento del medesimo custode.
Il canone annuo di ormeggio è convenuto in € ( ) l’anno, al netto degli oneri accessori e fiscali, oltre all’assunzione diretta da parte del Locatario delle spese di fornitura dei servizi ausiliari, che il Conduttore si obbliga a corrispondere nel
domicilio del Locatore, ovvero a mezzo di bonifico bancario sul c/c di tesoreria – coordinate bancarie: IT09T 6340 12315 100000 302168 intestato al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana - in un’unica rata anticipata con scadenza 30 Aprile di ogni anno con la seguente causale “Canone di locazione posto barca Marina di Aquileia – periodo da a ”. Il pagamento del canone e di quant’altro dovuto non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, del canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il Conduttore.
Con la firma del presente contratto il Conduttore riconosce che il canone minimo annuo è ricavato con riferimento ai prezzi di mercato rilevati sul mercato di riferimento per la stagione 2017, diminuito del 25 % a titolo di riduzione forfettaria connessa all’alea delle clausole speciali di cui all’articolo 3 e ne riconosce la natura compensativa a completa tacitazione delle stesse.
3) CLAUSOLE SPECIALI E RISOLUZIONE ANTICIPATA
Il Consorzio si riserva di disporre sospensioni anche temporanee della locazione del posto barca, per effetto di eventuali necessità correlate alla propria attività istituzionale (improvvise e/o programmate) e previo preavviso e conguaglio, senza che il Conduttore possa vantare alcuna pretesa o indennità, salva la restituzione del canone già pagato, limitatamente al periodo di mancato godimento.
La locazione potrà altresì venire revocata in tutto o in parte dal Locatore, con motivata comunicazione e con preavviso di almeno un mese – o preavviso minore per motivate ragioni d’urgenza - senza che il Conduttore possa vantare alcuna pretesa o indennità, salva la
restituzione del canone già pagato, limitatamente al periodo di mancato godimento.
La locazione potrà altresì venire revocata per cattivo uso del bene e per destinazione del bene contraria alle clausole contenute nel presente contratto di affitto.
4) CLAUSOLE GENERALI
Il Conduttore ha l’obbligo di provvedere e/o far provvedere all’assicurazione della barca che prenderà posto nell’ormeggio assegnato. A tal fine il Conduttore comunicherà annualmente le generalità del natante o dei natanti, qualora richiesto.
Il Conduttore ha l’obbligo di osservare e di far osservare le norme del Codice della Navigazione, del Codice Civile, del Regolamento della Darsena e più in generale le norme generali di prevenzione vigenti.
La locazione del posto barca include l’allacciamento alle prese di acqua potabile e di energia elettrica, nonché l’uso di tutti i servizi comuni della darsena, i cui oneri sono a carico diretto del Conduttore.
La manutenzione ordinaria e straordinaria del posto barca sarà ad esclusivo carico del Conduttore.
Il Conduttore dovrà consentire l’accesso al posto barca al Locatore, nonché ai suoi incaricati, ove gli stessi ne abbiano motivata ragione. Il Conduttore esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatti non dipendenti dal Locatore medesimo, nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
Sono interamente a carico del Conduttore le spese relative al servizio di pulizia, manutenzione, alla fornitura dell’acqua e dell’energia elettrica, nonché alle forniture degli altri servizi.
Il Conduttore non ha diritto di prelazione nel caso di nuova locazione alla scadenza del contratto.
Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del Conduttore.
Il Locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al Conduttore, che corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà.
A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il Conduttore elegge domicilio presso .
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.
Il Locatore ed il Conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 196/2003). Il Locatore ed il Conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i dati contrattuali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 33/2013).
Le parti, di comune accordo, potranno adire il Foro di Udine per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
UDINE,
IL CONDUTTORE: IL LOCATORE:
A mente dell’art. 1342, secondo comma del codice civile, le parti specificatamente approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 3), 4).
IL CONDUTTORE:
IL LOCATORE: