Contratto di Assicurazione sulla Vita a Termine Fisso a premio annuo limitato, con Bonus di merito - tar. 422T
FASCICOLO INFORMATIVO
Contratto di Assicurazione sulla Vita a Xxxxxxx Xxxxx a premio annuo limitato, con Bonus di merito - tar. 422T
Xxxxxxxx Xxxxxx e Lode
La previdenza scolastica intelligente che premia i più meritevoli
Il presente Fascicolo Informativo contiene:
Informativa ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003
Scheda Sintetica
Nota Informativa
Condizioni di Polizza
Regolamento del Fondo Vittoria Rendimento Mensile
Glossario
Moduli amministrativi
Fac-simile proposta
Fac-simile contratto
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa
Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni
Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
(A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative
(B) Modalità d'uso dei dati personali
(C) Diritti dell'interessato
Scheda sintetica
1. Informazioni generali
2. Caratteristiche del contratto
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
4. Costi
5. Illustrazione di alcuni dati storici di rendimento della gestione separata
6. Diritto di ripensamento
Nota Informativa
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
4. Premi
5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
6. Costi
7. Sconti
8. Regime fiscale
9. Trasferimenti residenza transnazionali
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
10. Modalità di perfezionamento del contratto
11. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi
12. Riscatto
13. Revoca della proposta
14. Diritto di recesso
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15. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione
16. Legge applicabile al contratto
17. Lingua in cui è redatto il contratto
18. Reclami
19. Informativa in corso di contratto
20. Norme a favore del Contraente
21. Conflitto di interessi
E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
22. Finalità e ipotesi adottate
23. Descrizione delle prestazioni riportate nel Progetto
Condizioni di Polizza
Art. 1 – Oggetto.
Art. 2 – Entrata in vigore del contratto. Art. 3 – Facoltà di revoca della proposta Art. 4 – Diritto di recesso del Contraente. Art. 5 - Pagamento dei premi
Art. 6 - Interruzione del pagamento dei premi. Riattivazione Art. 7 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Art. 8 - Rischi assicurati ed esclusioni Art. 9 - Clausola di Carenza
Art. 10 – Requisiti soggettivi – Durata del contratto. Art. 11 – Prestazioni assicurative.
Art. 12 - Bonus di Merito
Art. 13 – Rendimento finanziario attribuito al contratto – Clausola di rivalutazione Art. 14 - Riduzione
Art. 15 - Riscatto
Art. 16 - Opzioni esercitabili alla scadenza Art. 17 - Prestiti
Art. 18 - Beneficiari
Art. 19 - Pagamenti della Società Art. 20 – Imposte e tasse.
Art. 21 – Comunicazioni del Contraente alla Compagnia Art. 22 – Prescrizione.
Art. 23 – Foro competente
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Vittoria Assicurazioni S.p.A. (di seguito la “Società”) in qualità di “Titolare” del trattamento La informa sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti1
(A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative2
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano dati raccolti presso di Lei o presso altri xxxxxxxx0 e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge4 - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili5 strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano in Italia o all'estero come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"7.
1 Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
2 La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
3 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, punto d e punto e); ¬altri soggetti pubblici (v. nota 7, punto f).
4 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro di cui al decreto Legislativo n.231 del 21/11/2007 e al decreto legislativo n. 109 del 22/6/2007 e successive modifiche. In adempimento alle suddette normative la Società è tenuta alla identificazione della clientela anche ai fini della individuazione delle operazioni anomale da segnalare all’UIF. Pertanto la mancata fornitura dei dati richiesti potrebbe determinare l’impossibilità di eseguire l’operazione richiesta.
5 Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. 6 Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
7 Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
a. assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali;
b.società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento delle prestazioni; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; (v. tuttavia anche nota 10);
c. società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
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d. ANIA Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Xxxxxx, 70 Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
e. Organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo – che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati – individuati in base ai contratti e ai rami assicurativi interessati;
− IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Via del Quirinale, 21 – Roma);
− CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser, 14 - Roma) la quale, in base alle specifiche normative, gestisce tra
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Il consenso che Le chiediamo pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.
(B) Modalità d’uso dei dati personali
I dati sono xxxxxxxx0 dalla nostra Società titolare del trattamento solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all'estero per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
(C) Diritti dell'interessato
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Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento10.
gli altri: il Fondo di garanzia per le vittime della strada; Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia; il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, dell’estorsione e dell’usura; il Fondo dei “rapporti dormienti”; la Stanza di compensazione, prevista dal D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006 per i sinistri r.c. auto liquidati ai sensi della convenzione CARD, ecc.;
− Ufficio Centrale Italiano – UCI. S.c. a r.l. (Corso Sempione, 39 – Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni cui all’art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 242; garantisce le “carte verdi” emesse dalle imprese assicuratrici socie; garantisce il rimborso dei sinistri causati all’estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;
− COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Piazza Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, 27 – Roma);
− Banca d’Italia - UIF – Unità di Informazione Finanziaria (Via IV Fontane, 123 – Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio;
− CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via X.X. Xxxxxxx, 0, Xxxx;
− Istituti nazionali che operano con finalità assistenziali e previdenziali, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l’INPS – Istituto Nazionale per la previdenza Sociale (Via Xxxx il Grande, 21 – Roma) e l’INAIL – Istituto nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (P.le Pastore, 6 – Roma);
− Istituti scientifici di studi assicurativi, di istruzione professionale e stampa tecnica assicurativa;
− Enti e organi nazionali nei quali le imprese di assicurazione sono rappresentante;
− Altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
8 Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di datii.
9 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7 b).
10Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7 10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
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Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi a: Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Assistenza Clienti, Via Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 2 – 00000 Xxxxxx (X. verde 800.016611, e-mail xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
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Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalla nostra Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della "catena assicurativa".
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Scheda Sintetica
La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.
1. Informazioni generali 1.a) Impresa di assicurazione
Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Vittoria Assicurazioni
1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto dell’Impresa ammonta a 422.952.098 euro: il capitale sociale è 67.378.924 euro, mentre le riserve patrimoniali sono pari a 293.105.985 euro.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione vita è 1,7. Esso rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
1.c) Denominazione del contratto
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1.d) Tipologia del contratto
Contratto di assicurazione a termine fisso, a premio annuo costante limitato, a prestazione rivalutabile, e capitale aggiuntivo in caso di bonus di merito, con garanzia accessoria per il caso di morte, con garanzia accessoria di esonero pagamento premi in caso di invalidità, e prestazione integrativa in caso di versamenti aggiuntivi.
Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall’impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi.
1.e) Durata
La scelta della durata va effettuata in relazione all’anno di nascita del Beneficiario e sarà fissata tra un minimo di 8 anni ed un massimo di 19 anni. È possibile esercitare il diritto di riscatto dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio.
Non è consentito il riscatto parziale del contratto.
1.f) Pagamento dei premi
A fronte delle prestazioni previste dal contratto, è previsto il versamento di un premio annuo costante limitato determinato nel suo ammontare all’atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
Tale premio annuo costante può essere corrisposto in rate annuali, semestrali, quadrimestrali, trimestrali o mensili, a scelta del Contraente: non può essere modificato nell’importo nel corso della durata contrattuale.
Premio annuo minimo iniziale: 600,00 euro.
La somma dei premi annui pattuiti non può essere superiore a 1.000.000,00 euro.
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Il premio annuo è limitato in quanto la durata del pagamento dei premi è pari alla durata del contratto diminuita di 3 anni.
Il Contraente potrà inoltre versare eventuali premi unici aggiuntivi una tantum in qualsiasi momento successivo alla decorrenza del contratto, in caso di vita dell'Assicurato, sempreché il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi (anche se per effetto dell’eventuale esonero dal pagamento dei premi previsto in caso di invalidità).
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Non è previsto un importo minimo per gli eventuali premi unici aggiuntivi, mentre la somma dei premi annui programmati sommata agli eventuali una tantum non può superare 1.000.000,00 euro.
2. Caratteristiche del contratto
Tale contratto è rivolto a chi voglia tutelare il futuro scolastico del Beneficiario sia nel corso della durata degli studi, che al termine del ciclo di studi secondario mediante il riconoscimento di un capitale, comprensivo delle rivalutazioni annualmente riconosciute al contratto, e di un eventuale Bonus determinato in funzione dei risultati raggiunti dal Beneficiario nell’esame di stato.
Il contratto consiste in una assicurazione a termine fisso la cui prestazione assicurata è funzione dell’età dell’Assicurato, dell’importo e del numero dei premi versati, dello stato di salute dell’Assicurato e delle sue abitudini di vita (professione, sport praticati), nonché delle rivalutazioni annualmente riconosciute.
Tali rivalutazioni dipendono dal rendimento ottenuto dal Fondo a gestione separata Fondo Vittoria Rendimento Mensile e, una volta riconosciute, restano consolidate, cioè acquisite in via definitiva.
Viene comunque garantita la corresponsione a scadenza di un capitale minimo.
Una parte del premio versato annualmente viene utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità, rischio di invalidità, ecc.); tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.
Per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili, dello sviluppo delle prestazioni, del valore di riscatto si rimanda al Progetto Esemplificativo illustrato nella sezione E della Nota Informativa.
La Società è tenuta a consegnare il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
• Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni (Garanzia Base):
a) Prestazione in caso di vita dell’Assicurato
In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, la Società garantisce il pagamento del capitale assicurato al Beneficiario designato in polizza dal Contraente.
b) Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, e se è stata attivata la Garanzia Capitale Aggiuntivo, la Società effettuerà a detto evento il pagamento al Beneficiario designato in polizza dal Contraente dell’eventuale capitale aggiuntivo, derivante da versamenti una tantum, al netto dei costi, rivalutati sino alla data del decesso (garanzia capitale aggiuntivo).
c) Prestazioni a scadenza sia in caso di vita che in caso di morte (Bonus di merito)
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A condizione che siano stati pagati tutti i premi pattuiti, se il Beneficiario consegue il diploma negli anni previsti dal ciclo scolastico di legge, in una scuola secondaria italiana di secondo grado e nel territorio italiano, con una votazione maggiore a 80/100 (o votazione equipollente) e non ha un’età anagrafica superiore a 19 anni, viene corrisposto al Beneficiario designato in polizza dal Contraente, un bonus secondo una misura prefissata nel 20% della prestazione assicurata a scadenza del contratto.
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• Prestazioni complementari facoltative
1) Temporanea caso morte
In caso di decesso dell’Assicurato, prima della scadenza del contratto, la Società corrisponderà al Beneficiario designato in polizza dal Contraente un capitale assicurato aggiuntivo. Il capitale caso morte sarà pari alla Prestazione Iniziale della Garanzia Base (Xxxxxxx Xxxxx).
2) Prestazione in caso di invalidità dell’Assicurato (Esonero pagamento premi)
In caso di infortunio o malattia dell’Assicurato che abbia come conseguenza un’invalidità totale e permanente del medesimo, la Società prevede l’esonero dal pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale. La Società se ne farà onere.
3) Prestazioni aggiuntiva “Facoltativa” (garanzia capitale aggiuntivo)
In caso di versamenti di premi unici aggiuntivi estemporanei, il contratto riconosce, ad integrazione delle prestazioni assicurative previste dalla garanzia principale, le seguenti tipologie di prestazioni:
- la corresponsione di un capitale in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, determinato dall’ammontare degli eventuali premi una tantum, al netto dei costi, e dalla relativa rivalutazione;
- la corresponsione, al decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, di un capitale stabilito dalla somma dei capitali determinanti dagli eventuali singoli versamenti una tantum, al netto dei costi, rivalutati sino alla data del decesso dell’Assicurato, senza l’applicazione di penale alcuna.
• Opzioni contrattuali a scadenza
I. Opzione rendita temporanea
Su richiesta del Contraente, il pagamento del capitale rivalutato pagabile alla scadenza, vivente o meno l’Assicurato, può essere differito esercitando l’opzione “Borsa di Studio”.
Con tale opzione il Contraente fissa il periodo di erogazione della Borsa di Studio compreso tra un minimo di 3 anni e un massimo di 5 anni.
A partire dal primo semestre successivo alla data di scadenza del contratto verrà liquidata con cadenza semestrale, a titolo di riscatto parziale, una quota del capitale assicurato a tale data. Tale quota è ottenuta dividendo il capitale rivalutato per il numero di semestri mancanti al termine del periodo di Borsa di Studio.
Il Beneficiario, previo benestare scritto del Contraente, può richiedere in qualsiasi momento l’interruzione della Borsa di Studio. In tal caso al Beneficiario viene liquidato il capitale rivalutato residuo.
II. Differimento della scadenza della polizza
Entro sei mesi dalla scadenza del contratto, il Contraente può optare per differire la scadenza della polizza per ulteriori 5 anni, eventualmente differibili di anni 5 in anni 5 alle Condizioni previste al momento di ogni nuovo differimento.
Garanzie Offerte
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Il contratto prevede:
- per l'assicurazione principale, ovvero l’assicurazione a termine fisso, di cui al precedente Punto 3 a), un rendimento minimo garantito del 2,00% mediante l’applicazione di un tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del capitale assicurato iniziale, e una garanzia di consolidamento annuale delle prestazioni;
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- per il capitale generato da eventuali versamenti aggiuntivi, un tasso annuo di rendimento minimo garantito dell’1,00%. La Società garantisce il consolidamento del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente.
Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.
In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.
Qualora non siano corrisposte le prime tre annualità di premio, il contratto si intenderà estinto con la perdita per il Contraente dei premi annui pagati.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1, 11, 12 e 13 delle Condizioni di Polizza.
4. Costi
La Società, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla Sezione C.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.
Il “Costo percentuale medio annuo” (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie. Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.
Tale indicatore è determinato al lordo degli oneri fiscali adottando per il Fondo Vittoria Rendimento Mensile l’ipotesi stabilita dall’IVASS di un rendimento annuo costante del 4%. A titolo di esempio, con riferimento alla tabella che segue in cui si ipotizza l’età dell’Assicurato pari a 45 anni, una durata contrattuale di quindici anni ed il versamento di un premio annuo di 1.500,00 euro, il Costo percentuale medio al decimo anno è pari al 3,49%. Ciò significa che i costi gravanti sul contratto in caso di riscatto al decimo anno riducono il potenziale rendimento del 3,49% per ogni anno del rapporto contrattuale. Il Costo percentuale medio del quindicesimo anno, nella stessa tabella pari al 1,45% nel caso in cui non venga erogato il Bonus di merito e nel caso di erogazione, indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino alla scadenza.
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Il predetto indicatore è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie. Inoltre tale indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durate ed età dell’Assicurato ed impiegando un’ipotesi di rendimento del Fondo che è soggetta a discostarsi dai dati reali.
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Gestione separata “Fondo Vittoria Rendimento Mensile”
Ipotesi adottate
Premio periodico: 1.500,00 euro; Sesso: indifferente;
Tasso di rendimento degli attivi: 4,00%.
età: 45 anni - Durata: 10 anni | età: 45 anni - Durata: 15 anni | età: 45 anni - Durata: 19 anni | ||||||
Anno | CPMA1 | evento2 | Anno | CPMA1 | evento2 | Anno | CPMA1 | evento2 |
5 | 5,73% | R | 5 | 8,44% | R | 5 | 10,56% | R |
10 | 1,71% | S | 10 | 3,49% | R | 10 | 4,75% | R |
103 | 1,73% | S + Bonus | 15 | 1,45% | S | 15 | 2,39% | R |
153 | 1,45% | S + Bonus | 19 | 1,32% | S | |||
193 | 1,30% | S + Bonus |
1 Costo Percentuale Medio Annuo.
2 R = riscatto, S = scadenza.
3 Costo percentuale medio annuo alla scadenza senza e con Bonus di merito.
Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del quinto anno.
5. Illustrazione di alcuni dati storici di rendimento della gestione separata
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata “Fondo Vittoria Rendimento Mensile” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Anno | Rendimento realizzato dalla gestione separata | Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati* | Rendimento medio dei titoli di Stato | Inflazione |
2009 | 4,23% | 3,38% | 3,54% | 0,75% |
2010 | 4,04% | 3,23% | 3,35% | 1,55% |
2011 | 4,13% | 3,30% | 4,89% | 2,73% |
2012 | 3,40% | 2,60% | 4,64% | 2,97% |
2013 | 3,91% | 3,11% | 3,25% | 1,17% |
*Al lordo del Tasso tecnico del 2,00% già riconosciuto alla stipula del contratto.
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
6. Diritto di ripensamento
Il contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione D della Nota informativa.
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L’Amministratore Delegato Xxxxxxx Xxxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.
Data dell’ultimo aggiornamento: 1 giugno 2014.
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Nota Informativa
Contratto di assicurazione a termine fisso, a premio annuo costante limitato e prestazione rivalutabile, con Bonus di Merito a scadenza, e garanzie accessorie facoltative (complementare temporanea in caso di morte; complementare esonero pagamento premi in caso di invalidità totale e permanente), e prestazione integrativa in caso di versamenti aggiuntivi.
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di polizza prima della sottoscrizione del contratto.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1) Informazioni Generali
a) Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Vittoria Assicurazioni;
b) Sede e Direzione - Rami Vita: Xxxxxx, 00000 Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 0;
c) Telefono x00 00 00 00 00 - Fax x00 00 00 00 00 00;
Sito web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx Posta elettronica: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
d) La Società, costituita nel 1921, è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/04/1923 n. 966. La Compagnia è autorizzata all’esercizio delle attività ricomprese nei Rami I, II, III, IV, V e VI di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 – Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società
Il patrimonio netto dell’Impresa ammonta a 422.952.098 euro: il capitale sociale è 67.378.924 euro, mentre le riserve patrimoniali sono pari a 293.105.985 euro.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione vita è 1,7. Esso rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
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La scelta della durata contrattuale viene effettuata dal Contraente in relazione all’età del Beneficiario e può essere fissata da un minimo di 8 anni ad un massimo di 19 anni. Essa è pari alla differenza tra 19 e l'età anagrafica del Beneficiario al momento in cui viene concluso il contratto.
Il contratto qui descritto consiste in una assicurazione a termine fisso e Bonus di Merito, a capitale rivalutabile e a premio annuo costante limitato; la durata del pagamento dei premi annui è pari alla durata del contratto meno 3.
Questo contratto richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato mediante visita medica. È tuttavia possibile, nel caso in cui il capitale
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assicurato risulti non superiore a 300.000,00 euro, limitarsi alla compilazione di un questionario, ma in tal caso l’efficacia della garanzia risulterà limitata per alcuni mesi (carenza). In tali casi rimane convenuto che, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga, per motivi diversi dall’infortunio, entro i primi sei mesi dal perfezionamento del Contratto e il Contratto stesso sia al corrente con il pagamento dei premi, la Società corrisponderà in luogo del capitale assicurato una somma pari all’importo dei premi versati al netto dei diritti di cui al seguente Punto 6.1.1.
Si rimanda altresì all’articolo 1 (Oggetto), all’articolo 8 (Xxxxxx assicurati ed esclusioni), all’articolo 9 (Clausola di Carenza) delle Condizioni di Polizza, ed all’articolo 11 (Prestazioni assicurative).
Modalità assuntive specifiche sono previste per la garanzia relativa al decesso dovuto ad infezione da H.I.V. (AIDS e patologie ad essa collegate); per maggiori informazioni si rinvia al citato articolo 8 delle Condizioni di Xxxxxxx.
Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:
Prestazioni assicurative “Base” (garanzia principale)
Prestazione assicurata a scadenza e Bonus di Merito
Sia in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale che in caso di sua sopravvivenza alla scadenza, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario designato il capitale assicurato rivalutato a tale data. Inoltre nel caso in cui:
• siano stati pagati tutti i premi pattuiti;
• il Beneficiario designato coincida con quello designato alla stipulazione del contratto;
• il Beneficiario designato alla data di decorrenza del contratto non abbia già iniziato un qualsiasi corso di studi superiori;
• il Beneficiario designato abbia superato l’esame di stato con una votazione superiore a 80/100 ed avendo completato il ciclo di studi secondario nel numero di anni previsto dalla legge;
verrà liquidato un Bonus di merito pari al 20% del capitale assicurato rivalutato alla scadenza del contratto. Qualora alla scadenza del contratto il Beneficiario sia iscritto all’ultimo anno del corso di studi secondario, è data facoltà al Contraente di richiedere, in alternativa all’immediata liquidazione della prestazione maturata, il differimento fino all’epoca dell’esame di stato, purché questo avvenga entro la fine dell’anno scolastico in corso.
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, il Contraente sarà esonerato dal pagamento dei premi annui pattuiti rimanenti, che rimarranno a carico della Società.
Si rinvia all'articolo 11 ed all’articolo 12 delle Condizioni di Polizza per le informazioni di dettaglio.
Prestazioni assicurative complementari “ Facoltative”
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a) Prestazione “Facoltativa” Temporanea Caso Morte (garanzia TCM))
In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza del contratto, la Società corrisponderà al Beneficiario designato in polizza dal Contraente un capitale assicurato aggiuntivo, previa corresponsione di un premio annuo aggiuntivo, da corrispondere alla ricorrenza di pagamento della garanzia Base. Il capitale assicurato sarà pari a quello iniziale della garanzia base (Termine Fisso).
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La durata della garanzia TCM deve essere la medesima della garanzia base.
Avvertenza: sono previste esclusioni, periodi di sospensione o limitazioni alla copertura dei rischi; si rinvia all'articolo 8 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
b) Prestazione “Facoltativa” in caso di invalidità dell’Assicurato (garanzia esonero pagamento premi)
In caso di infortunio o malattia dell’Assicurato che abbia come conseguenza un’invalidità totale e permanente, la Società prevede l’esonero dal pagamento dei premi residui relativi alla garanzia base, previa corresponsione di un premio annuo aggiuntivo, da corrispondere alla ricorrenza di pagamento della garanzia Base. In caso di detta invalidità dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, il Contraente sarà dunque esonerato dal pagamento dei premi annui pattuiti della garanzia base rimanenti, che rimarranno a carico della Società.
Si rinvia all'articolo 11 delle Condizioni di Polizza per le informazioni di dettaglio.
c) Prestazioni aggiuntiva “Facoltativa” (garanzia capitale aggiuntivo)
In caso di versamenti di premi unici aggiuntivi estemporanei, il contratto riconosce, ad integrazione delle prestazioni assicurative previste dalla garanzia principale, le seguenti tipologie di prestazioni:
- la corresponsione di un capitale in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, determinato dall’ammontare degli eventuali premi una tantum, al netto dei costi, e dalla relativa rivalutazione;
- la corresponsione, al decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, di un capitale stabilito dalla somma dei capitali determinanti dagli eventuali singoli versamenti una tantum, al netto dei costi, rivalutati sino alla data del decesso dell’Assicurato, senza l’applicazione di penale alcuna.
Si rinvia all'articolo 11 delle Condizioni di Polizza per le informazioni di dettaglio.
Una parte del premio della garanzia base (principale), e tutto il premio relativo alle coperture complementari facoltative ad eccezione della garanzia capitale aggiuntivo, vengono utilizzate dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità, rischio di invalidità, ecc.); di conseguenza il capitale liquidabile alla scadenza del contratto è il risultato della capitalizzazione delle somme versate, al netto dei costi, e delle predette parti di premio per le coperture di puro rischio.
Il capitale assicurato iniziale è determinato in base ad un tasso di interesse annuo, detto anche tasso tecnico, del 2,00%; dall’applicazione del tasso tecnico discende che sui premi versati, al netto dei costi indicati al successivo Punto 6.1.1 e delle parti di premio utilizzate per la copertura dei rischi demografici, Vittoria Assicurazioni garantisce un beneficio finanziario minimo del 2,00%.
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Le rivalutazioni del capitale assicurato vengono riconosciute ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza di polizza e restano definitivamente acquisite; pertanto in occasione delle successive rivalutazioni anniversarie l’importo raggiunto dal capitale assicurato può solo aumentare, al limite restare invariato, ma mai diminuire.
Il capitale assicurato generato da eventuali versamenti aggiuntivi una tantum, al netto dei costi di cui al Punto 6.1.4), beneficia di un Rendimento Minimo Garantito annuo pari all’1,00% (garanzia capitale aggiuntivo). Le rivalutazioni del capitale assicurato vengono riconosciute ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza di polizza e restano
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definitivamente acquisite; pertanto in occasione delle successive rivalutazioni anniversarie l’importo raggiunto dal capitale assicurato può solo aumentare, al limite restare invariato, ma mai diminuire.
Al Contraente, purché siano state corrisposte almeno tre annualità di premio, sono inoltre riconosciuti i seguenti diritti:
• il diritto di sospendere il pagamento dei premi con conseguente riduzione del capitale assicurato, cosi come illustrato al successivo Punto 11.2;
• il diritto di riscattare il contratto nei limiti e con le modalità di cui al successivo Punto 12.
Si rinvia all'articolo 14 ed all’articolo 15 delle Condizioni di Polizza per le informazioni di dettaglio.
Opzioni di polizza
i. Opzione rendita temporanea (“Borsa di Studio”)
Su richiesta del Contraente, il pagamento del capitale rivalutato pagabile alla scadenza, vivente o meno l’Assicurato, può essere differito esercitando l’opzione “Borsa di Studio”.
Con tale opzione il Contraente fissa il periodo di erogazione della Borsa di Studio compreso tra un minimo di 3 anni e un massimo di 5 anni.
A partire dal primo semestre successivo alla data di scadenza del contratto verrà liquidata con cadenza semestrale, a titolo di riscatto parziale, una quota del capitale assicurato a tale data. Tale quota è ottenuta dividendo il capitale rivalutato per il numero di semestri mancanti al termine del periodo di Borsa di Studio.
La rivalutazione del capitale, a ciascuna scadenza semestrale, è calcolata così come definito al Punto 5.5.
Il Beneficiario, previo benestare scritto del Contraente, può richiedere in qualsiasi momento l’interruzione della Borsa di Studio. In tal caso al Beneficiario viene liquidato il capitale rivalutato residuo.
ii. Opzione differimento
Entro sei mesi dalla scadenza del contratto, il Contraente può optare per differire la scadenza della polizza per ulteriori 5 anni, eventualmente differibili di anni 5 in anni 5 alle Condizioni previste al momento di ogni nuovo differimento.
Si raccomanda al Contraente di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute in Proposta e relative alla compilazione del questionario sanitario.
4. Premi
Il premio annuo è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata, ed all’età dell’Assicurato. Fissati questi elementi il premio dovuto è calcolato moltiplicando il capitale assicurato per un tasso di premio preso in corrispondenza della durata contrattuale e dell’età dell’Assicurato.
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Il contratto prevede il versamento di un premio annuo, costante limitato e comunque non oltre la data di decesso dell’Assicurato.
L’importo così ottenuto sarà incrementato dei diritti e degli eventuali interessi di frazionamento (riportati al successivo Punto 6) e, nel caso in cui il Contraente scelga di sottoscrivere una o più garanzie complementari/ facoltative, sarà aumentato del premio relativo alle coperture complementari selezionate.
Il premio è limitato in quanto la durata in anni interi del pagamento dei premi è pari alla durata del contratto diminuita di 3 anni.
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Presupposto per la corretta determinazione del premio è l’accertamento dello stato di salute dell’Assicurato e delle sue abitudini di vita (professione, sport praticati). Il premio complessivamente dovuto potrà quindi essere incrementato a seguito dell’applicazione dei sovrappremi che la Società si riserva di calcolare in base alle dichiarazioni e alla documentazione di carattere sanitario, professionale e/o sportivo allegata alla Proposta, sia per la garanzia base che per la garanzia facoltativa Caso Morte.
È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni da parte della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari ad ottenere il pagamento della prestazione. Il Contraente acquisisce tutti i diritti contrattuali con il pagamento in via anticipata (ossia all’inizio di ogni annualità contrattuale) di un premio il cui importo relativo alla copertura base, al netto dei diritti di emissione ed incasso e degli interessi di frazionamento, non può risultare inferiore a:
Periodicità di pagamento del premio (frazionamento) | Rata di premio minima (importi in euro) |
Annuale | 600,00 |
Semestrale | 300,00 |
Quadrimestrale | 200,00 |
Trimestrale | 150,00 |
Mensile | 50,00 |
I premi una tantum potranno essere versati anche durante l’Opzione rendita temporanea (“Borsa di Studio”) e nel corso della durata contrattuale relativa all’Opzione differimento (v. precedente Punto 3. Opzioni di polizza).
La somma dei premi annui pattuiti, e degli eventuali premi aggiuntivi una tantum non può essere superiore a 1.000.000,00 euro.
Sul premio annuo pattuito, a copertura delle spese di amministrazione e commerciali sostenute dalla Società, vengono applicati i costi illustrati al successivo Punto 6.1.1.
A discrezione del Contraente il contratto può stabilire che il pagamento del premio annuo avvenga mediante la corresponsione del premio in rate semestrali, quadrimestrali, trimestrali o mensili, in tali casi gli importi delle rate di premio saranno maggiorati degli interessi di frazionamento illustrati al successivo Punto 6. Nel caso in cui venga prescelto il frazionamento mensile del premio, la rata da corrispondere alla sottoscrizione del contratto è trimestrale e non è gravata da alcun interesse di frazionamento.
Il versamento del premio viene effettuato direttamente a favore di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
S.p.A. o a favore dell’Intermediario presso la quale il contratto è stipulato mediante:
• moneta elettronica;
• assegno circolare o assegno bancario non trasferibile;
• bonifico bancario.
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Il pagamento di ciascuna rata di premio è dovuto alla relativa data di scadenza: qualora esso avvenga nei trenta giorni successivi a tale data non è applicato alcun interesse per ritardato pagamento. Nel caso in cui una rata di premio venga corrisposta oltre il trentesimo giorno dalla sua data di scadenza, la Società applicherà, in riferimento a tutti i giorni di ritardo da tale data, interessi per ritardato pagamento calcolati ad un tasso posto uguale alla misura di rivalutazione di cui al Punto 5.2, riconosciuta dalla Società alla ricorrenza anniversaria che precede la data di scadenza di tale rata, incrementata di due punti percentuali e che comunque non potrà essere inferiore al saggio legale d’interesse.
Tali interessi saranno riscossi dalla Società incrementando del rispettivo importo la rata
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immediatamente successiva o, se la rata di premio corrisposta in ritardo è l’ultima di quelle dovute, deducendo il rispettivo importo dal capitale da liquidare alla scadenza.
Come illustrato con maggior dettaglio al successivo Punto 11.1 il mancato pagamento delle prime tre annualità di premio comporta la risoluzione del contratto e la perdita per il Contraente delle rate di premo corrisposte, così come il pagamento delle prime tre annualità di premio è condizione necessaria per acquisire il diritto alla riduzione illustrata al successivo Punto 11.2 e il diritto al riscatto illustrato al successivo Punto 12).
Il premio annuo relativo all’assicurazione opzionale/ facoltativa temporanea in caso di morte (garanzia TCM), sarà corrisposto con le stesse modalità del premio relativo all’assicurazione base. La durata del pagamento dei premi della garanzia opzionale in caso di morte sarà uguale a quella della garanzia base. Se la garanzia base viene ridotta, nei limiti quanto specificato nel successivo Punto 11.2, la garanzia complementare caso morte non può essere mantenuta (il relativo pagamento dei premi cesserà).
Il premio della garanzia TCM è determinato in funzione del capitale assicurato iniziale della garanzia base, dell’età, della durata e delle condizioni di salute/ professionali, abitudini di vita e/o sportive dell’Assicurato. Potranno in taluni casi essere previsti dei sovrappremi sanitari, professionali e/o sportivi.
Il premio annuo relativo all’assicurazione complementare facoltativa in caso di invalidità totale e permanente dell’Assicurato (garanzia esonero pagamento premi), sarà corrisposto con le stesse modalità del premio relativo all’assicurazione base. La durata del pagamento dei premi della complementare esonero pagamento premi per invalidità dell’Assicurato sarà uguale a quella della garanzia base. Detta complementare copre solo il pagamento dei premi della garanzia base, non delle altre garanzie opzionali.
Il Contraente potrà inoltre versare eventuali premi unici aggiuntivi in qualsiasi momento successivo alla decorrenza del contratto, in caso di vita dell'Assicurato, sempreché il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi (anche se per effetto dell’eventuale esonero dal pagamento dei premi previsto in caso di invalidità).
I premi una tantum potranno essere versati anche durante l’Opzione rendita temporanea (v. Punto 3), ed nel corso dell’eventuale differimento a scadenza del contratto.
La somma degli premi una tantum e dei premi annui pattuiti non può essere superiore a 1.000.000,00 euro.
Si rinvia all'articolo 5 ed all’articolo 6 delle Condizioni di Polizza per le informazioni di dettaglio.
5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
Ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza, compresa la data di scadenza del contratto, la Società riconosce una rivalutazione del capitale assicurato che viene determinata in base al rendimento finanziario attribuito al contratto. Il rendimento attribuito al contratto a sua volta dipende dal rendimento ottenuto dalla gestione interna separata “Fondo Vittoria Rendimento Mensile”.
Si rinvia all’articolo 13 delle Condizioni di Polizza relativo alla clausola di rivalutazione ed al Regolamento della gestione separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse.
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Ai fini di una maggiore comprensione delle modalità di riconoscimento del rendimento finanziario nonché delle modalità di calcolo delle prestazioni assicurate, la Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento della conclusione del contratto, uno sviluppo del Progetto Esemplificativo illustrato alla successiva sezione E, elaborato in forma personalizzata ossia in base alle caratteristiche del contratto che il cliente intende sottoscrivere.
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5.1 Rendimento attribuito al contratto
Il rendimento finanziario annualmente attribuito al contratto è una quota parte del rendimento del Fondo Vittoria Rendimento Mensile dichiarato dalla Società per il mese in cui cade la ricorrenza anniversaria di polizza.
La quota del rendimento attribuito al contratto è pari all’80%, fermo restando un rendimento trattenuto dalla società pari all’0,80% del rendimento della gestione separata. In altre parole verrà riconosciuta la percentuale minore tra:
• l’80% del rendimento lordo della gestione;
• il rendimento lordo della gestione diminuito di 0,80 punti percentuali.
Esempio
Data di decorrenza polizza: 15/9/2012 Data di ricorrenza anniversaria: 15/9/2013
Rendimento Mensile dichiarato per il mese di settembre 2013 (rendimento ipotetico utilizzato ai soli fini esemplificativi): 4,00%
Il rendimento attribuito al contratto sarà il minore tra: 4,00% x 80% = 3,20% e 4,00% - 0,80% = 3,20%
Rendimento attribuito al contratto: 3,20%
5.2 Misura di rivalutazione
La misura di rivalutazione annua è ottenuta scorporando dal rendimento finanziario attribuito il prima richiamato tasso tecnico del 2,00% anticipatamente riconosciuto dalla Società nel calcolo del capitale assicurato iniziale. Pertanto la misura annua di rivalutazione si ottiene dividendo per il coefficiente di 1,02 (ossia scontando finanziariamente al tasso d’interesse del 2,00%, per il periodo di un anno) la differenza fra il rendimento attribuito e il suddetto tasso tecnico. Nel caso in cui la misura di rivalutazione così calcolata risulti negativa (ossia qualora il rendimento attribuito al contratto non superi la misura del 2,00%), la misura di rivalutazione viene posta uguale a zero ed il capitale assicurato non subisce alcuna rivalutazione.
Esempio
Rendimento attribuito al contratto: 3,20%
Misura di rivalutazione: (3,20% – 2,00%) / 1,02 = 1,18%
5.3 Rivalutazione annuale del capitale assicurato
Il capitale assicurato viene rivalutato ad ogni ricorrenza anniversaria di polizza, applicando la misura di rivalutazione determinata come appena specificato al precedente Punto 5.2.
La rivalutazione riconosciuta annualmente al contratto resta definitivamente acquisita; il contratto quindi si considera come sottoscritto sin dall’origine per un capitale d’importo pari a quello raggiunto a seguito di detta rivalutazione.
5.3.1 Rivalutazione in caso di contratto in regola con il pagamento dei premi (durante il periodo di pagamento dei premi
Nel caso in cui il contratto sia in regola con il pagamento dei premi il capitale assicurato viene rivalutato sommando ad esso i seguenti due importi:
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• l’importo ottenuto moltiplicando il capitale assicurato iniziale per la misura di rivalutazione ridotta nella proporzione in cui il numero di premi annui corrisposti sta a quello dei premi annui pattuiti;
• l’importo ottenuto moltiplicando la misura di rivalutazione per la differenza tra il capitale assicurato alla precedente ricorrenza anniversaria ed il capitale assicurato iniziale.
Esempio
Data di rivalutazione: 15/09/2016, anno 4 Premi annui corrisposti: 4
Durata contrattuale: 15 anni
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Premi annui pattuiti: 12
Capitale assicurato iniziale: 18.583,68 euro
Capitale assicurato alla ricorrenza anniversaria precedente (15/09/2015): 18.638,71 euro
Misura di rivalutazione ipotizzata: 1,18%
Primo importo di rivalutazione: 18. 638,71 x 1,18% x 4 / 12 = 54,98 euro
Secondo importo di rivalutazione: (18. 638,71 – 18.825,86) x 1,18% = 0,65 euro
Capitale assicurato rivalutato: 18. 638,71 + 54,98 + 0,65 = 18.694,18 euro
5.3.2 Rivalutazione in caso di riduzione del capitale assicurato (dopo il periodo di pagamento dei premi)
Il capitale assicurato, nel caso in cui il capitale assicurato sia stato ridotto a seguito dell’interruzione del pagamento dei premi anticipatamente a quanto pattuito, viene rivalutato incrementando quest’ultimo dell’intera misura di rivalutazione (la relativa esemplificazione numerica è riportata al Punto 11,2).
5.4 Rivalutazione dei premi unici aggiuntivi una tantum
Per il capitale generato da premi unici aggiuntivi, la misura annua di rivalutazione da applicare al presente contratto è pari al rendimento medio realizzato dalla gestione interna separata “Fondo Vittoria Rendimento Mensile”, diminuito dei costi indicati al punto 6.2.
E’ previsto un tasso annuo di rendimento minimo garantito dell'1,00% annuale.
La Compagnia garantisce il consolidamento del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente. La misura annua di rivalutazione così attribuita, determina la progressiva maggiorazione del capitale per rivalutazione.
Esempio
Data di decorrenza polizza: 15/9/2012 Data di ricorrenza anniversaria: 15/9/2013
Rendimento Mensile dichiarato per il mese di settembre 2013 (rendimento ipotetico utilizzato ai soli fini esemplificativi): 4,00%
Rendimento minimo trattenuto: 1,00%
A) Rendimento attribuito al contratto applicando l’aliquota di partecipazione: 4,00% x 100% = 4,00%
B) Rendimento attribuito al contratto con la sottrazione del minimo trattenuto: 4,00% - 1,00% = 3,00%
Rendimento attribuito al contratto (il valore minore tra A e B): 3,00%
5.5 Rivalutazione della “Borsa di Studio”
Nel caso in cui il Contraente alla scadenza contrattuale opti per l’opzione “Borsa di Studio” l’importo del capitale assicurato al semestre precedente, già al netto del riscatto parziale pagato in tale data, viene rivalutato, per il periodo di sei mesi, in base al tasso annuo di rendimento attribuito in vigore alla data del pagamento, così come definito al precedente Punto 5.1.
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
6. Costi
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6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
La sottoscrizione del presente contratto comporta a carico diretto del Contraente dei costi certi, quelli cioè che gravano sul premio versato, e dei costi eventuali, quelli cioè che possono derivare da un’eventuale operazione di riscatto.
6.1.1 Costi gravanti sul premio della garanzia principale
La sottoscrizione del presente contratto comporta a carico diretto del Contraente i seguenti costi:
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Descrizione costo (caricamento) | Importo | Descrizione |
Diritti di emissione | 5,00 euro | Applicati sulla sola prima rata di premio. |
Caricamento fisso | 25,00 euro | Applicato sull’importo di premio annuo. |
Caricamento percentuale | 5,00% | Applicato sull’importo di premio annuo, al netto del caricamento fisso e dei diritti di emissione o di quietanza. |
Diritti di quietanza | 1,50 euro | Applicati su ogni rata di premio successiva alla prima. |
E’ previsto un ulteriore caricamento sul capitale assicurato che è funzione dell’età, della durata e dello stato tabagico dell’Assicurato. Tale costo varia tra una percentuale minima e massima, come esplicitato in tabella:
Descrizione costo (caricamento) | Importo | Descrizione |
Costo minimo in percentuale | 0,00476% | Costo applicato sul capitale assicurato |
Costo massimo in percentuale | 0,20000% | Costo applicato sul capitale assicurato |
6.1.2 Costi gravanti sul premio corrisposto per la sottoscrizione dell’assicurazione complementare facoltativa (garanzia TCM)
Descrizione costo (caricamento) | Importo | Descrizione |
Caricamento Percentuale | 14,00% | Applicato sull’importo di premio relativo alla complementare. |
6.1.3 Costi gravanti sul premio corrisposto per la sottoscrizione dell’assicurazione complementare facoltativa (garanzia esonero pagamento premi)
Descrizione costo (caricamento) | Importo | Descrizione | |
Caricamento Percentuale | 15,00% | Applicato sull’importo di premio relativo alla complementare. | |
6.1.4 Costi gravanti sui premi aggiuntivi una tantum (garanzia | capitale aggiuntivo) | ||
Descrizione costo (caricamento) | Importo | Descrizione | |
Caricamento fisso | 5,00 euro | Applicato sull’importo di premio aggiuntivo. | |
Caricamento Percentuale | 2,00% | Applicato sull’importo di premio annuo, al netto del caricamento fisso. |
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La sottoscrizione di questo contratto può richiedere il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato mediante visita medica, d’altra parte, anche nei casi in cui per la sottoscrizione è richiesta solo la compilazione di un questionario sanitario, l’Assicurato può comunque sottoporsi a visita medica per ovviare al periodo di carenza, ossia al periodo iniziale durante il quale la copertura in caso morte da malattia è limitata. In ogni caso il costo della visita medica è sempre a carico del Contraente, e dipende dalla natura degli accertamenti sanitari e dalle strutture sanitarie presso le quali questi vengono svolti.
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Qualora il Contraente richieda il frazionamento del premio annuo, l’importo delle rate sarà determinato applicando interessi di frazionamento in dipendenza della rateazione prescelta. Nella Tabella I vengono indicati gli interessi applicati a seconda della rateazione del premio:
Tabella I – Interessi di frazionamento
Rateazione | Interessi di frazionamento |
Semestrale | 1,00% |
Quadrimestrale | 1,25% |
Trimestrale | 1,50% |
Mensile | 2,00% |
La Società si impegna a indicare il costo gravante sui versamenti programmati dal Contraente nel progetto esemplificativo personalizzato di cui al successivo Punto 22), Sezione E.
6.1.5 Costi in caso di riscatto
Come descritto più in dettaglio al successivo Punto 12), il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto per un periodo di tempo intercorrente fra la data di richiesta del riscatto e la scadenza del contratto. Il tasso percentuale annuo di sconto è pari al 3,75%.
Posto che il capitale maturato è calcolato riconoscendo in via anticipata per l’intera durata contrattuale un tasso di interesse annuo del 2,00%, l’operazione di riscatto comporta un costo (ossia una penale di uscita) per ogni anno mancante alla data di scadenza. I costi applicati dalla Società in caso di riscatto sono riportati nella sottostante Tabella A:
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Tabella A – Costi applicati in caso di riscatto
Anni mancanti alla scadenza | Costi (in percentuale del capitale assicurato) |
16 | 24,24% |
15 | 22,91% |
14 | 21,56% |
13 | 20,19% |
12 | 18,79% |
11 | 17,37% |
10 | 15,93% |
9 | 14,46% |
8 | 12,96% |
7 | 11,44% |
6 | 9,89% |
5 | 8,31% |
4 | 6,70% |
3 | 5,07% |
2 | 3,41% |
1 | 1,72% |
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6.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento del Fondo a Gestione Separata
6.2.1 Costi applicati per l’assicurazione base
Il rendimento attribuito al contratto è pari al valore minore tra:
• l’80% del rendimento del Fondo Vittoria Rendimento Mensile;
• il rendimento del Fondo diminuito di una quota trattenuta dalla Società pari all’0,80% (Rendimento minimo trattenuto).
La quota non riconosciuta al contratto si sostanzia in un costo indirettamente a carico del Contraente. L’entità di tale costo può eventualmente ridursi fino ad azzerarsi tanto più il rendimento del Fondo risulti prossimo al tasso tecnico del 2,00% già riconosciuto al contratto nel calcolo del capitale iniziale.
6.2.2 Costi applicati per l’assicurazione integrativa in caso di versamenti aggiuntivi
Posto che il rendimento attribuito al contratto è una quota parte del rendimento del Fondo Vittoria Rendimento Mensile, la quota non riconosciuta al contratto si sostanzia in un costo indirettamente a carico del Contraente.
Il rendimento trattenuto dalla Società, sottratto quindi dal rendimento della gestione separata, è fisso e pari all’ 1,00%.
1,00%
Descrizione costo (caricamento)
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Con riferimento all’intero flusso dei costi summenzionati, in base alle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio, la quota parte percepita dagli intermediari risulta essere pari al 31,97%.
7. Sconti
Avvertenza: la Società o l’intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Società medesima.
8. Regime fiscale
8.1 Imposta sui premi
I premi relativi alle garanzie principali ed i premi unici aggiuntivi sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni.
8.2 Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi
I premi complessivamente pagati per la copertura del rischio di morte sono fiscalmente detraibili dalla denuncia annuale dei redditi I.R.Pe.F. dichiarati dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla normativa vigente.
8.3. Tassazione delle somme assicurate
8.3.1 Capitale liquidato in caso di decesso dell’Assicurato
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Il capitale corrisposto a seguito di decesso dell’Assicurato è esente dall’imposta I.R.Pe.F., e pertanto non concorre nella costituzione del reddito imponibile dei Beneficiari persone fisiche non esercenti attività d’impresa.
8.3.2 Somme liquidate dalla Società
Le prestazioni liquidate dalla Società, a scadenza e in caso di riscatto, oppure con i riscatti parziali previsti dall’opzione “Borsa di Studio”:
• nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che esercita attività di impresa, non sono soggette ad alcuna ritenuta o imposta sostitutiva da parte della Società stessa;
• nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che non esercita attività di impresa (persona fisica o enti non commerciali, questi ultimi a seguito di presentazione di apposita dichiarazione attestante tale requisito), sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata sulla differenza (se positiva) tra il valore di riscatto o la prestazione a scadenza e l’ammontare dei premi versati riferiti alla prestazione caso vita.
9. Trasferimenti residenza transnazionali
9.1. Il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia ogni suo eventuale trasferimento di residenza in un altro Stato membro dell’Unione Europea. Tale comunicazione deve essere effettuata a mezzo raccomandata a.r. da inviare al seguente indirizzo Xxxxxxxx assicurazioni SpA – Rami Vita- Xxx X. Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx, entro 30 giorni dal trasferimento (di seguito “Comunicazione”).
9.2. A seguito della Comunicazione, la Compagnia si farà carico di tutti gli adempimenti connessi alla liquidazione, al versamento e alla dichiarazione dell’eventuale imposta sui premi prevista dalla normativa vigente nello Stato membro in cui il Contraente si è trasferito (di seguito “Adempimenti”).
9.3. In caso di mancata Comunicazione, la Compagnia non eseguirà alcuno degli Adempimenti; in tal caso il Contraente manleva e tiene indenne la Compagnia da qualsiasi somma quest’ultima sia tenuta a pagare, per qualsivoglia titolo e/o ragione, all’Autorità fiscale dello Stato membro di nuova residenza del Contraente o alle Autorità italiane a causa della mancata Comunicazione.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
10. Modalità di perfezionamento del contratto
Il Contratto viene stipulato dal Contraente e, se persona diversa dall’Assicurato, con la firma della Proposta contenente i dati e le dichiarazioni ivi richieste.
Si rimanda altresì all’articolo 2 (Entrata in vigore del contratto) ed all’articolo 8 (Xxxxxx assicurati ed esclusioni) delle Condizioni di Polizza.
Le modalità di perfezionamento del Contratto si differenziano a seconda del tipo di emissione effettuata.
a) Emissione del Contratto presso l’Intermediario (emissione decentrata) Nel caso in cui:
• al questionario allegato alla Proposta, contenente la richiesta di informazioni di carattere medico/sanitario e sportivo/professionale relative all’Assicurato, siano state date tutte risposte negative;
• il capitale assicurato iniziale risulti non superiore a 300.000,00 euro;
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• l’Assicurato decida di non sottoporsi a visita medica e quindi accetti l’applicazione del periodo di carenza di cui all’articolo 9 delle Condizioni di Polizza;
il Contratto sarà emesso, direttamente presso l’Intermediario, contestualmente al pagamento della rata di premio di perfezionamento.
b) Emissione del Contratto in Direzione (emissione direzionale)
Nel caso in cui una o più condizioni riportate alla lettera a) non si realizzino, la Proposta sarà inviata presso la Direzione della Società, che si riserva il diritto di richiedere ulteriori
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informazioni, visite mediche, ecc. prima di decidere se accettare o meno la Proposta.
Infatti, in particolari casi, la Società si riserva il diritto di rifiutare l’assunzione del rischio proposto. In caso di accettazione della Proposta la Società consegnerà al Contraente, dietro pagamento della rata di premio di perfezionamento, il simplo di Polizza.
In entrambi i casi il Contratto si considera concluso, sempreché sia stato effettuato il pagamento della rata di premio di perfezionamento, all’atto della consegna da parte dell’incaricato della Società del simplo di Polizza o, in mancanza, al ricevimento della comunicazione scritta inviata dalla Società contenente l’accettazione della Proposta.
Le garanzie vengono attivate a partire dalla data di decorrenza indicata sul simplo di Polizza.
10.1 Condizioni per la sottoscrizione
L’età contrattuale dell’Assicurato alla decorrenza deve essere compresa tra i 18 ed i 60 anni, ed inferiore agli 80 anni alla scadenza della polizza.
La durata del contratto è pari a 19 meno l’età del Beneficiario alla stipula del contratto, fermo restando una durata contrattuale minima di 8 anni.
Per età contrattuale si intende l’età, espressa in anni, compiuta all’ultimo compleanno. Qualora alla data di decorrenza siano trascorsi dall’ultimo compleanno sei mesi o più, l’età computabile viene aumentata di un anno.
11. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi
La risoluzione del contratto, con la conseguente decadenza di tutte le garanzie e di tutti gli impegni contrattuali, può avvenire a seguito di:
• recesso da parte del Contraente: nei limiti e nelle modalità illustrate al successivo Punto 14 ed all’articolo 4 delle Condizioni di Polizza);
• interruzione del pagamento delle prime tre annualità di premio: in tal caso le rate di premio già corrisposte restano acquisite dalla Società e nulla è più dovuto al Contraente;
• riscatto totale (articolo 15 delle Condizioni di Polizza);
• liquidazione della prestazione a scadenza;
• liquidazione dell’ultima rata della “Borsa di Studio” (articolo 16 delle Condizioni di Polizza).
In tutti i casi in cui l’assicurazione principale si risolve prima della scadenza del contratto, si risolve contemporaneamente anche l’assicurazione integrativa acquisita mediante il versamento di premi unici aggiuntivi, e al Contraente viene corrisposto, insieme al valore di riscatto dovuto per l’assicurazione principale, il valore di riscatto generato da premi unici aggiuntivi. Parimenti si estingue la eventuale garanzia accessoria temporanea caso morte.
11.1 Interruzione del pagamento dei premi
Nel caso in cui il Contraente non completi il pagamento delle prime tre annualità di premio il contratto si risolve, decadendo così ogni impegno da esso derivante. In tale circostanza, le rate già corrisposte restano acquisite dalla Società determinando per il Contraente la perdita totale di tutte le rate di premio già corrisposte.
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In caso di interruzione del pagamento dei premi, senza successiva riattivazione, si estingue la garanzia di “Bonus di Merito”.
Si rimanda altresì all’articolo 6 (Interruzione del pagamento dei premi. Riattivazione) delle Condizioni di Polizza.
Nel caso in cui il Contraente interrompa il pagamento dei premi pattuiti dopo che di essi siano state corrisposte le prime tre annualità, il contratto resta in vigore per il capitale ridotto calcolato come appresso definito.
11.2 Riduzione del capitale assicurato
A seguito di una eventuale sospensione del pagamento dei premi, purché questa sia successiva al pagamento della terza annualità di premio, il contratto resta in vigore per un capitale assicurato ridotto calcolato in base al numero di premi effettivamente corrisposti rispetto a quelli pattuiti.
Più precisamente il capitale ridotto viene determinato sommando i seguenti due importi:
• il capitale assicurato iniziale moltiplicato per il numero di annualità di premio effettivamente corrisposte, comprese eventuali frazioni, e diviso per il numero di premi annui pattuiti, ossia il capitale assicurato iniziale riproporzionato in base ai premi effettivamente corrisposti rispetto a quelli inizialmente pattuiti;
• la differenza tra il capitale assicurato rivalutato, quale risulta alla ricorrenza anniversaria che precede la data della prima rata di premio insoluta, e il capitale assicurato iniziale, ossia le rivalutazioni annuali riconosciute fino alla ricorrenza anniversaria che coincida o sia successiva alla sospensione del pagamento dei premi.
Il capitale ridotto verrà rivalutato annualmente ad ogni ricorrenza anniversaria che coincida o sia successiva alla sospensione del pagamento dei premi secondo le modalità illustrate al precedente Punto 5.3.2.
Vedasi altresì l’articolo 14 delle Condizioni di Polizza.
Esempio
Decorrenza del contratto: 15/09/2012
Interruzione del pagamento dei premi: 15/09/2015 (anno 3) Premi annui corrisposti: 3
Durata contrattuale: 15 anni Premi annui pattuiti: 12
Capitale assicurato iniziale: 18.583,68 euro
Capitale assicurato rivalutato alla ricorrenza anniversaria precedente: 18.694,18 euro Primo importo di riduzione: 18.583,68 x 3/12 = 4.695,42 euro
Secondo importo di riduzione: 18.694,18 – 18.583,68 = 110,50 euro
Capitale ridotto alla data del 15/09/2015: 4.695,42 + 110,50 = 4.756,42 euro Misura di rivalutazione ipotizzata: 1,18%
Importo di rivalutazione: 4.756,42 x 1,18% = 56,13 euro
Capitale ridotto rivalutato alla data del 15/09/2016: 4.756,42 + 56,13 = 4.812,55 euro
Per una maggiore comprensione del procedimento di calcolo del capitale ridotto il Contraente può far riferimento al Progetto Esemplificativo della prestazioni illustrato alla successiva sezione E e, per una puntuale valutazione dei valori di riduzione corrispondenti al contratto sottoscritto, al progetto personalizzato di cui si fa cenno nella medesima sezione.
A richiesta del Contraente, da inoltrare a:
Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Assistenza Clienti
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx - Numero Verde 000.00.00.00 Email: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
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la Società fornirà non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta, l’informazione relativa al valore di riduzione maturato a quel momento.
11.3 Ripresa del pagamento dei premi. Riattivazione del contratto
Il pagamento di ciascuna rata di premio è dovuto alla relativa data di scadenza. Qualora il pagamento avvenga nei trenta giorni successivi a tale data non è applicato alcun interesse per ritardato pagamento.
Il Contraente ha la facoltà di ripristinare il pagamento dei premi entro un anno dalla data di
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scadenza della prima rata di premio non corrisposta. In tal caso a fronte del pagamento del premio di riattivazione il contratto viene pienamente ripristinato e con esso l’ammontare del capitale rivalutato.
Il premio di riattivazione è dato dalla somma di tutte le rate di premio non corrisposte fino al momento della riattivazione incrementate degli interessi di riattivazione calcolati nel regime dell’interesse semplice al saggio annuo di riattivazione per il periodo trascorso dalla data di scadenza di ciascuna rata e la data di riattivazione.
Il saggio annuo di riattivazione è ottenuto incrementando di due punti percentuali la misura di rivalutazione di cui al Punto 5.2 riconosciuta dalla Società alla ricorrenza anniversaria che precede la data di scadenza di ciascuna rata, con un limite minimo pari al saggio legale di interesse.
Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata non pagata, l’assicurazione non può più essere riattivata.
Si veda altresì l’articolo 6 delle Condizioni di polizza.
12. Riscatto
Pagate almeno tre annualità di premio al Contraente è riconosciuto il diritto di riscattare totalmente il contratto. Il riscatto comporta la risoluzione e quindi l’estinzione del contratto: tutte le garanzie opzionali facoltative cessano. Gli eventuali premi una tantum versati, al netto dei costi, rivalutati saranno riscattati, dando luogo ad un complessivo valore di riscatto.
L’importo liquidabile in caso di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto, determinato come descritto al precedente Punto 11.2, per il tempo mancante alla scadenza del contratto. Il tasso annuo percentuale di interesse ai fini dello sconto è riportato nel Punto 6.1.5.
Per periodo mancante alla scadenza del contratto deve intendersi il numero di anni e frazioni di anno che intercorrono tra la data di richiesta di riscatto e la data di scadenza contrattuale.
Eventuali frazioni di anno vengono calcolate secondo la convenzione dell’anno commerciale.
Esempio
Data di richiesta di riscatto: 15/09/2016
Capitale ridotto rivalutato alla data del 15/09/2016: 4.759,42 euro Periodo mancante alla scadenza del contratto: 12 anni
Penalità di riscatto: 18,79%
Valore di riscatto al 15/09/2016: 6.379,46 / 1,0375^12 = 3.057,90 euro
Il Contraente deve procedere alla sottoscrizione del contratto nella consapevolezza che esercitando il riscatto sussiste la possibilità che l’importo complessivamente percepito a seguito del riscatto risulti inferiore ai premi versati.
Qualora la richiesta di riscatto avvenga a seguito del decesso del Beneficiario designato il valore di riscatto sarà pari all’intera riserva matematica maturata sul contratto, qualunque sia il numero dei premi annui, con eventuali frazioni, corrisposti.
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Per un dettaglio dei costi conseguenti all’operazione di riscatto si consulti la Tabella A riportata al precedente Punto 6.1.5, per una maggiore comprensione del procedimento di calcolo degli importi liquidabili in caso di riscatto il Contraente può far riferimento al Progetto Esemplificativo delle prestazioni illustrato alla successiva Sezione E e, per una puntuale valutazione dei valori di riscatto corrispondenti al contratto sottoscritto, al progetto personalizzato di cui si fa cenno nella medesima Sezione.
A richiesta del Contraente, da inoltrare a:
Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Assistenza Clienti
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx - Numero Verde 000.00.00.00 Email: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
la Società fornirà non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta, l’informazione relativa al valore di riscatto maturato a quel momento.
Si rimanda altresì all’articolo 15 delle Condizioni di Polizza.
13. Revoca della proposta
Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di emissione del contratto senza l’addebito di alcun onere, dandone comunicazione scritta alla Società, contenente gli elementi identificativi della proposta, indirizzata al seguente recapito:
Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Direzione Xxxx - Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca la Società rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.
14. Diritto di recesso
Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione della Società con le medesime modalità indicate al precedente Punto 13).
La conclusione del contratto si considera avvenuta quando la rata di perfezionamento è stata versata ed il Contraente ha ricevuto la comunicazione dell’accettazione della Proposta da parte della Società o, in luogo di tale accettazione, l’originale di Polizza sottoscritto dalla medesima.
Il recesso ha l’effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società rimborsa al Contraente, previa consegna della polizza e delle eventuali appendici, il premio da questi eventualmente corrisposto al netto della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il Contratto ha avuto effetto e delle spese effettive sostenute per l’emissione del contratto di cui al precedente Punto 6.1.1.
15. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione
Il pagamento da parte della Società del valore di scadenza, di riscatto e del capitale in caso di decesso, avviene entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti necessari elencati all’articolo 18 delle Condizioni di Polizza. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori al saggio legale di interesse, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.
Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni, da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti (Legge n. 266 del 23/12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni). In particolare il D.L. 155/2008, convertito nella Legge 4 dicembre 2008 n. 190, ha stabilito che le somme dovute su polizze per le quali sia maturata la prescrizione, vengano versate al fondo che, come richiesto dalla Legge Finanziaria 2006, è stato istituito presso il Ministero delle Finanze a favore delle vittime delle frodi finanziarie.
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Ogni pagamento viene effettuato dalla Società a favore degli aventi diritto tramite l’Intermediario presso il quale il contratto è stato stipulato oppure mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Beneficiario.
16. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
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17. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto e tutte le comunicazioni ad esso relative vengono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un’altra lingua.
18. Reclami
Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni
S.p.A. - Servizio Reclami, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, x. 0 - 00000 Xxxxxx (fax 02/00.00.00.00 - email xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS - Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx.
Devono essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti:
a) l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET.
In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
• nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
• individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato;
• breve descrizione del motivo di lamentela;
• copia del reclamo già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
• ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. Non rientrano nella competenza dell’IVASS:
a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all’attribuzione di
responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;
b) i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
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c) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – xxx X.X. Xxxxxxx 0 - 00000 Xxxx;
d) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx.
In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.
19. Informativa in corso di contratto
La Società fornirà per iscritto al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa o nel Regolamento del Fondo Vittoria Rendimento Mensile che dovessero intervenire anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
Annualmente, entro sessanta giorni da ogni ricorrenza anniversaria della data di decorrenza, la Società comunicherà per iscritto al Contraente:
• il totale dei premi versati dalla data di perfezionamento del contratto fino a quella della precedente informativa annuale;
• l’ammontare del capitale assicurato alla data della precedente informativa annuale;
• il dettaglio delle rate di premio corrisposte nel corso dell’ultima annualità contrattuale con l’evidenza di quelle il cui pagamento eventualmente risulti in arretrato;
• il rendimento ottenuto dal Fondo in riferimento al mese della ricorrenza anniversaria e l’aliquota di partecipazione riconosciuta;
• il rendimento attribuito al contratto a tale data e la misura di rivalutazione applicata;
• l’ammontare del capitale assicurato alla ricorrenza anniversaria;
• il valore del capitale ridotto maturato alla ricorrenza anniversaria;
• il valore di riscatto maturato alla ricorrenza anniversaria.
La Società fornisce riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa entro venti giorni dalla ricezione della richiesta scritta.
19.1 Comunicazioni del Contraente alla Società
A norma di quanto previsto dall’art. 1926 del codice civile, si segnala che è comunque incluso nella garanzia assicurativa, senza obbligo di comunicazione da parte del Contraente, il rischio derivante da qualunque cambiamento relativo all’attività professionale purché intervenuto successivamente alla stipulazione del Contratto.
20. Norme a favore del Contraente
20.1 Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere a terzi il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta da parte del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull’originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l’assenso scritto del creditore o vincolatario.
20.2 Prestito
Sul presente contratto non sono consentite operazioni di prestito.
21. Conflitto di interessi
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Al fine di perseguire i migliori rendimenti del Fondo Vittoria Rendimento Mensile, Vittoria Assicurazioni iscrive negli attivi di quest’ultimo partecipazioni relative a società immobiliari controllate dalla medesima.
In ogni caso Vittoria Assicurazioni, in presenza di un potenziale conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.
Alla data di redazione della presente Nota Informativa la Società non ha in essere alcun accordo in base al quale percepisca da terzi commissioni in relazione a quote di OICR o
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altre attività iscritte nel Fondo. Qualora in futuro venissero sottoscritti accordi di tale natura la Società si impegna a:
• sottoscrivere i medesimi perseguendo il miglior risultato per il Contraente;
• riconoscere al Fondo le commissioni e più in generale le utilità percepite in modo tale che queste concorrano alla determinazione dei rendimenti annui del Fondo;
• indicare nel rendiconto annuale del rendimento del Fondo le utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati.
E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
22. Finalità e ipotesi adottate
Al fine di illustrare al Contraente lo sviluppo delle prestazioni contrattuali nonché gli importi minimi garantiti dalla Società, a corredo della presente Nota informativa viene fornito un prospetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni.
Tale elaborazione costituisce una esemplificazione del capitale assicurato e dei valori di riscatto previsti dal contratto. La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, di durata contrattuale, periodicità di versamenti ed età dell’Assicurato.
La Società si impegna a consegnare al Contraente, comunque non oltre la conclusione del contratto, analogo progetto esemplificativo personalizzato elaborato a partire dall’importo di premio che egli intende effettivamente versare, della durata contrattuale e della periodicità di versamento prescelte.
Gli sviluppi del capitale assicurato e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:
a) IL TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO CONTRATTUALMENTE (IL TASSO TECNICO DEL 2,00%);
a) UNA IPOTESI DI RENDIMENTO ANNUO COSTANTE STABILITO DALL’IVASS E PARI, AL MOMENTO DELLA REDAZIONE DEL PRESENTE PROGETTO, AL 4,00%.
I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito – sezione a) del progetto – rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’IVASS – sezione b) del progetto – sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società.
Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
23. Descrizione delle prestazioni riportate nel Progetto
Il Progetto Esemplificativo è costituito da due tabelle in ciascuna delle quali, per tutta la durata contrattuale, si riporta lo sviluppo delle prestazioni maturate anno dopo anno, calcolate al lordo degli oneri fiscali.
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Nella prima tabella si riporta lo sviluppo delle prestazioni in base al rendimento minimo garantito, ossia secondo l’ipotesi che il rendimento del Fondo Vittoria Rendimento Mensile risulti, per tutta la durata contrattuale, tale che non venga riconosciuta alcuna rivalutazione delle prestazioni. In tale ipotesi quindi al contratto resta attribuito il solo beneficio finanziario derivante dall’applicazione del tasso tecnico del 2,00% utilizzato nel calcolo del capitale assicurato iniziale.
Nella seconda tabella si riporta lo sviluppo delle prestazioni nell’ipotesi che il rendimento
del Fondo Vittoria Rendimento Mensile risulti, per tutta la durata contrattuale, pari al 4,00%. Conseguentemente il rendimento attribuito al contratto, pari all’80% di tale ipotetico rendimento, è del 3,20% annuo costante e la misura di rivalutazione, come esemplificato al precedente Punto 5.2, dell’1,18%.
In ciascuna delle tabelle, nella seconda e terza colonna vengono riportati per ogni anno della durata contrattuale, rispettivamente l’ammontare del premio annuo dovuto e il totale dei premi corrisposti fino a quel momento.
Nella quarta colonna è indicato il capitale assicurato alla fine dell’anno in base alla rivalutazione che deriva dall’ipotesi adottata, applicata con il procedimento illustrato al Punto 5.3. In particolare, nello sviluppo della tabella a) la misura di rivalutazione è nulla e quindi il capitale assicurato di anno in anno resta invariato.
Nella quinta colonna il capitale indicato rappresenta il valore di riscatto liquidabile alla fine di ogni anno, calcolato come descritto al precedente Punto 12) e nell’ipotesi che siano stati corrisposti tutti i premi dovuti fino a quel momento.
Ad esempio, nella tabella b), il valore di riscatto maturato alla fine del terzo anno, pari a 3.057,90 euro presuppone il pagamento delle prime tre annualità di premio per un totale di premi versati pari 4.503,50 euro.
Nella sesta colonna viene indicato il capitale ridotto maturato alla fine dell’anno, anche in questo caso nell’ipotesi che siano stati corrisposti tutti i premi dovuti fino a quel momento. Ad esempio nella tabella b) il capitale ridotto di 8.021,65 euro maturato alla fine del quinto anno presuppone il pagamento delle prime cinque annualità di premio per un totale di 7.503,50 euro.
Infine nella settima colonna viene riportato il capitale ridotto liquidabile alla scadenza, in altri termini l’importo che il capitale ridotto indicato nella colonna precedente raggiunge per effetto delle rivalutazioni riconosciute annualmente fino alla scadenza contrattuale. Sempre facendo riferimento al quinto anno della tabella b), l’importo di 9.020,08 euro è il prima visto capitale ridotto di 8.021,65 euro incrementato delle rivalutazioni annuali riconosciute nel corso dei dieci anni mancanti alla scadenza.
Progetto esemplificativo della prestazione base
a) Sviluppo del capitale garantito e dei valori di riscatto in base al rendimento minimo garantito (tasso tecnico del 2,00%)
• Premio annuo: 1.500,00 euro;
• Capitale iniziale: 18.583,68 euro;
• Durata: 15 anni;
• Durata pagamento premi: 12 anni;
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• Premio corrisposto in rate annuali;
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Interruzione del pagamento dei premi | ||||||||
Anno | Premio versato | Totale premi versati | a | Capitale ssicurato fine anno | a | Valore di riscatto a fine anno | Capitale ridotto a fine anno | Capitale ridotto alla scadenza |
1 | 1.503,50 | 1.503,50 | 18.583,68 | |||||
2 | 1.500,00 | 3.003,50 | 18.583,68 | |||||
3 | 1.500,00 | 4.503,50 | 18.583,68 | 2.986,86 | 4.645,92 | 4.645,92 | ||
4 | 1.500,00 | 6.003,50 | 18.583,68 | 4.131,82 | 6.194,56 | 6.194,56 | ||
5 | 1.500,00 | 7.503,50 | 18.583,68 | 5.358,45 | 7.743,20 | 7.743,20 | ||
6 | 1.500,00 | 9.003,50 | 18.583,68 | 6.671,27 | 9.291,84 | 9.291,84 | ||
7 | 1.500,00 | 10.503,50 | 18.583,68 | 8.075,02 | 10.840,48 | 10.840,48 |
8 | 1.500,00 | 12.003,50 | 18.583,68 | 9.574,67 | 12.389,12 | 12.389,12 |
9 | 1.500,00 | 13.503,50 | 18.583,68 | 11.175,43 | 13.937,76 | 13.937,76 |
10 | 1.500,00 | 15.003,50 | 18.583,68 | 12.882,79 | 15.486,40 | 15.486,40 |
11 | 1.500,00 | 16.503,50 | 18.583,68 | 14.702,48 | 17.035,04 | 17.035,04 |
12 | 1.500,00 | 18.003,50 | 18.583,68 | 16.640,54 | 18.583,68 | 18.583,68 |
13 | 18.583,68 | 17.264,56 | 18.583,68 | 18.583,68 | ||
14 | 18.583,68 | 17.911,98 | 18.583,68 | 18.583,68 | ||
15 | 18.583,68 | 18.583,68 | 18.583,68 | 18.583,68 |
L’eventuale Bonus di merito ammonta a 3.716,74 euro, nel caso di riconoscimento del Bonus di merito la prestazione liquidata a scadenza ammonterà a 22.300,42 euro.
Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali.
L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, in caso di riscatto, non vengono mai recuperati i premi versati.
b) Sviluppo del capitale assicurato del valore di riscatto in base all’ipotesi di rendimento costante del Fondo Vittoria Rendimento Mensile del 4,00%
• Premio annuo: 1.500,00 euro;
• Capitale iniziale: 18.583,68 euro;
• Durata: 15 anni;
• Durata pagamento premi: 12 anni;
• Aliquota di partecipazione: 80%, ovvero (4,00%*80%=3,20%);
• Rendimento trattenuto: 0,80%, ovvero (4,00%-0,80%=3,20%);
• Valore minimo tra;
• rendimento retrocesso con l’aliquota di partecipazione: 3,20%; e
• rendimento retrocesso con la sottrazione del minimo trattenuto: 3,20%;
• Rendimento attribuito al contratto: 3,20%;
Interruzione del pagamento dei premi
Anno
Premio versato
Totale premi versati
Capitale assicurato a
Valore di riscatto a
Capitale ridotto a
Capitale ridotto alla
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• Premio corrisposto in rate annuali.
fine anno | fine anno | fine anno | scadenza | |||
1 | 1.503,50 | 1.503,50 | 18.601,95 | |||
2 | 1.500,00 | 3.003,50 | 18.638,71 | |||
3 | 1.500,00 | 4.503,50 | 18.694,18 | 3.057,90 | 4.756,42 | 5.475,41 |
4 | 1.500,00 | 6.003,50 | 18.768,58 | 4.255,15 | 6.379,46 | 7.258,14 |
5 | 1.500,00 | 7.503,50 | 18.862,13 | 5.551,15 | 8.021,65 | 9.020,08 |
6 | 1.500,00 | 9.003,50 | 18.975,06 | 6.952,27 | 9.683,22 | 10.761,48 |
7 | 1.500,00 | 10.503,50 | 19.107,60 | 8.465,29 | 11.364,40 | 12.482,57 |
8 | 1.500,00 | 12.003,50 | 19.259,97 | 10.097,32 | 13.065,41 | 14.183,58 |
9 | 1.500,00 | 13.503,50 | 19.432,42 | 11.855,96 | 14.786,50 | 15.864,76 |
10 | 1.500,00 | 15.003,50 | 19.625,17 | 13.749,18 | 16.527,89 | 17.526,32 |
11 | 1.500,00 | 16.503,50 | 19.838,47 | 15.785,46 | 18.289,83 | 19.168,51 |
12 | 1.500,00 | 18.003,50 | 20.072,56 | 17.973,74 | 20.072,56 | 20.791,55 |
13 | 20.309,42 | 18.867,80 | 20.309,42 | 20.791,55 | ||
14 | 20.549,07 | 19.806,33 | 20.549,07 | 20.791,55 | ||
15 | 20.791,55 | 20.791,55 | 20.791,55 | 20.791,55 |
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L’eventuale Bonus di merito ammonta a 4.158,31 euro, nel caso di riconoscimento del Bonus di merito la prestazione liquidata a scadenza ammonterà a 24.949,86 euro.
Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali.
* * *
Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
L’Amministratore Delegato Xxxxxxx Xxxxxxx
AREA RISERVATA
In ottemperanza al Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013, si comunica che sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx è disponibile la nuova Area Riservata dedicata ai Clienti Vittoria. Registrandosi al servizio il Contraente potrà consultare la sua posizione assicurativa in modo semplice e veloce, senza limitazione di orario e senza recarsi in Agenzia, attraverso un semplice collegamento internet. Per registrarsi all’Area Riservata sarà sufficiente inserire il numero di una qualsiasi polizza Vittoria Assicurazioni attiva, il Codice Fiscale o la Partita IVA, un indirizzo e-mail valido e seguire delle semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail. Per ottenere maggiori informazioni sul servizio o ottenere assistenza sull’utilizzo del sistema è attivo il numero verde 000 00.00.00.
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Data dell’ultimo aggiornamento: 1 giugno 2014
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CONDIZIONI DI POLIZZA
Contratto di assicurazione a termine fisso, a premio annuo costante limitato e prestazione rivalutabile, con Bonus di Merito a scadenza, e garanzie accessorie facoltative (temporanea in caso di morte; complementare esonero pagamento premi in caso di invalidità totale e permanente), e prestazione integrativa in caso di versamenti aggiuntivi.
Art. 1 – Oggetto.
A fronte del versamento di tutti i premi annui fissati nel loro ammontare al momento della conclusione del contratto in base a quanto previsto all’articolo 5, il presente contratto di assicurazione garantisce, in caso di vita dell’Assicurato, o in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, alla scadenza del contratto, la corresponsione al Beneficiario designato di un capitale calcolato in base a quanto previsto all’articolo 11.
In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, è prevista la corresponsione di un capitale a scadenza calcolato in base a quanto previsto all’articolo 11. Qualora il Contraente abbia sottoscritto alla stipula del contratto la garanzia complementare facoltativa “Esonero pagamento premi”, in caso di infortunio o malattia dell’Assicurato che abbia come conseguenza un’invalidità totale e permanente, è previsto, sempreché il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, l’esonero dal pagamento dei premi residui della garanzia principale, e la corresponsione di un capitale a scadenza calcolato in base a quanto previsto all’articolo 11.
In caso il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi e alle condizioni successivamente previste, la Compagnia corrisponderà a scadenza un Bonus di Merito come definito all’Art. 12 “Bonus di Merito”.
Inoltre in caso di scelta alla sottoscrizione del contratto della garanzia aggiuntiva facoltativa “temporanea caso morte”, in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, è prevista la corresponsione immediata (all’evento morte) di un capitale addizionale di importo pari al capitale assicurato iniziale della garanzia base (vedasi articolo 11).
Infine, a fronte del versamento di eventuali premi unici aggiuntivi, il presente contratto garantisce ad integrazione delle prestazioni assicurative previste dall’assicurazione principale, in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, la corresponsione ai Beneficiari vita designati di un capitale calcolato in base a quanto previsto dal successivo articolo 11; in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Compagnia corrisponderà alla scadenza contrattuale ai Beneficiari in caso di decesso designati un capitale calcolato in base a quanto previsto dall’articolo 11.
In caso di vita dell’Assicurato, la Compagnia corrisponderà al Contraente che eserciti il diritto di riscatto regolato all'articolo 15 un capitale determinato secondo le modalità ivi definite.
Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa, ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 8, senza limiti territoriali e senza tenere conto dell’eventuale cambiamento di professione dell’Assicurato, fatti salvi gli effetti sul contratto previsti dall’art. 1926 codice civile in ordine alle circostanze che possano aggravare il rischio o comportarne la sua esclusione.
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In caso di decesso del Beneficiario nel corso del contratto è data facoltà al Contraente di riscattare il contratto senza l’applicazione di alcuna penalità.
Art. 2 – Entrata in vigore del contratto.
Il contratto entra in vigore, purché sia stata regolarmente pagata la rata dovuta al perfezionamento, alla data di decorrenza indicata nel simplo di Polizza consegnato al Contraente dall’incaricato della Società o, in mancanza, dal giorno in cui la Società ha
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inviato per iscritto al Contraente comunicazione del proprio assenso.
Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l’assicurazione non può entrare in vigore prima di tale giorno, sempreché sia stata pagata la rata di perfezionamento.
Art. 3 – Facoltà di revoca della proposta
Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di emissione del contratto senza l’addebito di alcun onere. L’esercizio della facoltà di revoca richiede da parte del Contraente apposita comunicazione scritta indirizzata alla Società all’indirizzo:
Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Direzione Vita Vix Xxxxxxx Xxxxxxxx 0
00000 Xxxxxx
Quest’ultima, entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrisposto.
Art. 4 – Diritto di recesso del Contraente.
Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione della Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto all’indirizzo:
Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Direzione Vita Vix Xxxxxxx Xxxxxxxx 0
00000 Xxxxxx
La conclusione del contratto si considera avvenuta quando la rata di perfezionamento è stata versata ed il Contraente ha ricevuto la comunicazione dell’accettazione della Proposta da parte della Società o, in luogo di tale accettazione, l’originale di Polizza sottoscritto dalla medesima.
Il recesso ha l’effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società rimborsa al Contraente, previa consegna dell’originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio eventualmente corrispostole, diminuito della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il Contratto ha avuto effetto e dei diritti di emissione indicati in Polizza.
Art. 5 - Pagamento dei premi
A fronte del capitale assicurato indicato in polizza, il Contraente è tenuto al pagamento di un premio annuo costante anticipato limitato; tale premio è limitato in quanto la durata del pagamento dei premi è inferiore alla durata contrattuale, e comunque non oltre l’anno di decesso dell’Assicurato.
La durata in anni interi del pagamento dei premi è pari alla durata del contratto diminuita di 3 anni.
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Il Contraente acquisisce tutti i diritti contrattuali con il pagamento in via anticipata (ossia all’inizio di ogni annualità contrattuale) di un premio il cui importo, al netto dei diritti di emissione ed incasso e degli eventuali interessi di frazionamento, non può essere inferiore a:
Periodicità di pagamento del premio (frazionamento) | Rata di premio minima (importi in euro) |
Annuale | 600,00 |
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Semestrale | 300,00 |
Quadrimestrale | 200,00 |
Trimestrale | 150,00 |
Mensile | 50,00 |
La somma dei premi annui pattuiti non può essere superiore a 1.000.000,00 euro.
Su richiesta del Contraente il premio annuo può essere corrisposto in rate semestrali, quadrimestrali, trimestrali o mensili anticipate con l’applicazione di interessi dipendenti dal frazionamento stesso. Nel caso di frazionamento mensile del premio, la prima rata dovuta alla sottoscrizione del contratto è trimestrale senza l’applicazione di interessi di frazionamento.
Il premio di primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero.
Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite, contro ricevuta emessa dalla Società, presso il domicilio di quest’ultima o dell’Agenzia cui è assegnata la Polizza.
Rate di premio eventualmente corrisposte dopo che siano trascorsi più di trenta giorni dalla rispettiva data di scadenza determinano l’applicazione di interessi per ritardato pagamento calcolati in riferimento al periodo trascorso dalla data di scadenza della rata fino a quella di pagamento della stessa, ad un tasso pari alla misura di rivalutazione definita al successivo articolo 13, aumentata di due punti percentuali con un minimo pari al saggio legale di interesse.
Il Contraente può richiedere una variazione del frazionamento del premio; la variazione avrà effetto dalla prima ricorrenza anniversaria successiva alla richiesta purché la stessa pervenga entro il 90° giorno che precede detta ricorrenza.
La richiesta dovrà essere inviata all'Intermediario con cui è stato stipulato il contratto o alla Sede della Società. Ad avvenuta esecuzione della richiesta, ne darà specifica informativa al Contraente mediante comunicazione tramite lettera.
5.1 Premio prestazione aggiuntiva facoltativa Temporanea Caso Morte (garanzia TCM)
Il premio annuo relativo all’assicurazione aggiuntiva facoltativa sarà corrisposto con le stesse modalità del premio relativo all’assicurazione principale. Il premio è calcolato in funzione del capitale assicurato, che è pari al capitale assicurato iniziale della garanzia principale, dell’età dell’Assicurato e della durata contrattuale.
5.2 Premio prestazione complementare facoltativa in caso di invalidità dell’Assicurato (garanzia esonero pagamento premi)
Il premio annuo relativo all’assicurazione complementare facoltativa sarà corrisposto con le stesse modalità del premio relativo all’assicurazione principale.
5.3 Premio prestazioni aggiuntiva facoltativa (garanzia capitale aggiuntivo)
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Il Contraente potrà inoltre versare eventuali premi unici aggiuntivi, purché sia stata pagata la prima rata di premio dell’assicurazione principale, in qualsiasi momento successivo alla decorrenza del contratto, in caso di vita dell'Assicurato, sempreché il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi (anche se per effetto dell’eventuale esonero dal pagamento dei premi previsto in caso di invalidità).
Non è previsto un ammontare minimo dei premi unici aggiuntivi, mentre la somma dei premi annui pattuiti della garanzia base aggiunta agli eventuali premi una tantum non può eccedere 1.000.000,00 euro.
I premi una tantum potranno essere versati anche durante l’Opzione rendita temporanea (“Borsa di Studio”) e nel corso della durata contrattuale relativa all’Opzione differimento (v. Art. 16 - Opzioni esercitabili alla scadenza).
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Art. 6 - Interruzione del pagamento dei premi. Riattivazione
Qualora venga interrotto il pagamento delle prime tre annualità di premio il contratto resta risoluto e le rate di premio corrisposte restano acquisite dalla Società.
Qualora il pagamento dei premi venga interrotto successivamente al pagamento della terza annualità di premio il contratto resta in vigore per il capitale ridotto determinato come previsto dal successivo articolo 14. In caso di interruzione del pagamento dei premi, senza successiva riattivazione, si estingue l’eventuale diritto al “Bonus di merito”.
Purché non sia trascorso più di un anno dalla data di scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta, il Contraente ha la facoltà di riprendere il normale versamento dei premi con il pagamento del premio di riattivazione.
Il premio di riattivazione è costituito dalla somma di tutte le rate di premio non pagate aventi scadenza anteriore o uguale alla data di riattivazione; ciascuna di dette date sarà incrementata degli interessi di riattivazione calcolati in riferimento ai giorni trascorsi dalla rispettiva data di scadenza al saggio di riattivazione, pari al tasso maggiore tra la misura di rivalutazione definita al successivo art. 11, lettera c), aumentata di due punti percentuali, e il saggio legale di interesse. La riattivazione può avvenire solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.
In ogni caso di riattivazione, l’assicurazione entra nuovamente in vigore, per l’intero suo valore alle ore 24 del giorno del pagamento dell’importo dovuto.
Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta, l’assicurazione non può più essere riattivata.
In caso di interruzione del pagamento dei premi annui pattuiti, le garanzie aggiuntive complementari facoltative eventualmente accese alla stipula decadono, come il loro pagamento.
Art. 7 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Decorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione o dalla sua riattivazione, la Polizza è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erronee rese dal Contraente e dall’Assicurato nella Proposta di assicurazione e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, e salvo la rettifica del capitale assicurato in base all’età dell’Assicurato qualora quella dichiarata risulti errata.
Art. 8 - Rischi assicurati ed esclusioni
Il presente Xxxxxxxxx assicura il rischio di morte qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
• dolo del Contraente o del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
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• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell’eventuale riattivazione dell’assicurazione.
In questi casi la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso.
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Art. 9 - Clausola di Carenza
Le disposizioni contenute in questo articolo sono applicabili qualora specificatamente richiamate nel testo di Xxxxxxx.
A) Carenza “senza visita medica”
Premesso che l’Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, qualora il presente contratto venga assunto senza visita medica rimane convenuto che, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento della polizza e la polizza stessa sia al corrente col pagamento dei premi, la Compagnia corrisponderà, in luogo del capitale assicurato, una somma pari all’importo dei premi versati, al netto dei diritti indicati in Polizza.
La Compagnia non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopra indicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza;
c) di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto all’art. 8 delle Condizioni di Xxxxxxx) l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte.
Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.
B) Carenza “senza test HIV”
Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sette anni dal perfezionamento della polizza e:
• sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
• l’Assicurato si sia rifiutato di aderire, all’atto della sottoscrizione del contratto, alla richiesta della Società di eseguire gli esami clinici necessari per l’accertamento dell’eventuale stato di sieropositività o di malattia da HIV;
il capitale assicurativo non sarà pagato.
Art. 10 – Requisiti soggettivi – Durata del contratto.
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La durata del presente contratto, espressa in anni, è pari alla differenza tra 19 e l'età anagrafica del Beneficiario al momento in cui viene concluso il contratto.
Tale differenza non può essere inferiore a 8.
L’età assicurativa dell’Assicurato al momento in cui viene concluso il contratto di assicurazione, non può essere inferiore a 18 anni né superiore a 60 anni, ed alla scadenza della polizza non può essere superiore a 80 anni.
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L’età anagrafica del Beneficiario al momento in cui viene concluso il contratto di assicurazione deve essere compresa tra 0 anni e 8 anni e alla scadenza del contratto il Beneficiario deve avere 19 anni.
Art. 11 – Prestazioni assicurative.
Il presente contratto garantisce:
CASO VITA
I) alla scadenza del contratto, in caso di vita dell’Assicurato, la corresponsione di un capitale rivalutato annualmente secondo le modalità indicate all’articolo 13 (“Garanzia Base”);
II) In caso di versamento di eventuali premi unici aggiuntivi ad integrazione delle prestazioni assicurative previste dall’assicurazione principale (“Garanzia Capitale Aggiuntivo”):
a) alla scadenza del contratto, in caso di vita dell’Assicurato, la corresponsione di un capitale (derivante da premi unici aggiuntivi, al netto dei costi) rivalutato annualmente secondo le modalità indicate all'articolo 13;
III) sempreché il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, l’esonero dal pagamento dei premi residui (previa accensione della assicurazione complementare facoltativa “Esonero Pagamento Premi” alla stipula della polizza); in caso di infortunio o malattia dell’Assicurato che abbia come conseguenza un’invalidità totale e permanente, è previsto l’esonero dal pagamento dei premi residui della garanzia principale. Si intende colpito da invalidità totale permanente l’Assicurato che a seguito di infortunio o di sopravvenuta malattia organica indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, sia riconosciuto definitivamente incapace di effettuare un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla professione o mestiere svolti, e purché il grado di invalidità sia pari o superiore al 60%.
IV) In tale caso, la “Garanzia TCM”, di cui al paragrafo seguente viene meno.
CASO MORTE
In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza del contratto:
a) la corresponsione di un capitale rivalutato annualmente secondo le modalità indicate all’articolo 13 (“Garanzia Base”);
b) sempreché il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, la corresponsione immediata di un capitale addizionale di importo pari al capitale assicurato iniziale della garanzia base (previa accensione della assicurazione complementare facoltativa “Garanzia TCM” alla stipula del contratto).
b) la corresponsione, al decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, di un capitale stabilito dalla somma dei capitali determinanti dagli eventuali singoli versamenti una tantum, al netto dei costi, rivalutati sino alla data del decesso dell’Assicurato, senza l’applicazione di penale alcuna (“Garanzia Capitale Aggiuntivo”).
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In caso di decesso del Beneficiario prima della scadenza del contratto, anche se non sono state corrisposte almeno tre annualità di premio, il Contraente può inviare alla Compagnia una richiesta di riscatto corredata dal relativo certificato di morte del Beneficiario stesso. La Compagnia corrisponderà al Contraente un importo pari al capitale ridotto, calcolato come previsto all’articolo 14, rivalutato fino alla data del riscatto senza l’applicazione di alcun costo. La richiesta dovrà essere inviata all'Intermediario con cui è stato stipulato il contratto o alla Sede della Società.
Articolo 11.1 Garanzie
Le prestazioni previste dal contratto sono garantite dalla Compagnia. Il contratto prevede:
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- per l'assicurazione principale un rendimento minimo garantito del 2,00% mediante l’applicazione di un tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del capitale assicurato iniziale, e una garanzia di consolidamento annuale delle prestazioni;
- per il capitale generato da eventuali versamenti aggiuntivi, un tasso annuo di rendimento minimo garantito dell'1,00%. La Compagnia garantisce il consolidamento del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente.
Articolo 12 Bonus di Merito
Con il presente contratto la Società, a fronte del pagamento di un premio annuo costante limitato, di cui all’articolo 5, dovuto finché l’Assicurato è in vita, assume l’obbligo di corrispondere, alla scadenza contrattuale, a favore del Beneficiario designato un “Bonus di merito” pari al 20% del capitale assicurato di cui al punto precedente. Tale bonus viene riconosciuto a condizione che:
- il Beneficiario designato alla sottoscrizione del contratto non abbia ancora iniziato il primo anno di un qualunque ciclo scolastico di legge di scuola secondaria italiana di secondo grado e nel territorio italiano;
- il Beneficiario designato abbia conseguito all’esame di stato una votazione superiore a 80/100 (o votazione equipollente) e non abbia un’età anagrafica superiore a 19 anni.
Per la corresponsione del “Bonus di merito” non potrà essere preso in considerazione il risultato di maturità conseguito da un Beneficiario diverso da quello designato alla decorrenza del contratto.
Il “Bonus di merito” viene riconosciuto anche nel caso in cui il Beneficiario designato all’atto della stipulazione del contratto sia deceduto successivamente al superamento dell’esame di stato.
Nel caso in cui le modalità di votazione dell’esame di stato venissero modificate nel corso della durata contrattuale, anche solo temporaneamente, la presente polizza resterà in vigore alle condizioni e con le modalità che saranno comunicate al Contraente a mezzo raccomandata.
Art. 13 – Rendimento finanziario attribuito al contratto – Xxxxxxxx di rivalutazione
La presente polizza fa parte di una speciale categoria di contratti di assicurazione ai quali la Società riconosce un rendimento finanziario. Ai fini di tale riconoscimento la Società gestisce secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo Vittoria Rendimento Mensile, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.
a) Rendimento ottenuto
La Società dichiara mensilmente entro il giorno 1 del mese che precede l’anniversario della data di decorrenza, il rendimento di cui al punto 3 del Regolamento che fa riferimento ai dodici mesi che precedono il terzo mese antecedente tale ricorrenza anniversaria.
b) Rendimento attribuito
Al contratto, ai fini della rivalutazione delle prestazioni, viene attribuito un rendimento pari al rendimento minore tra:
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• il rendimento lordo del Fondo ottenuto di cui alla precedente lettera a) moltiplicato per un’aliquota di partecipazione dell’80%;
e
• il rendimento lordo del Fondo ottenuto di cui alla precedente lettera a) diminuito di una aliquota pari a 0,80% (Rendimento trattenuto).
c) Misura di rivalutazione
Il capitale assicurato viene annualmente rivalutato nella misura di rivalutazione
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corrispondente al rendimento attribuito di cui alla precedente lettera b).
La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2,00%, la differenza fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del capitale iniziale.
d) Rivalutazione del capitale
Nel corso della durata contrattuale, il capitale rivalutato è determinato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente:
• un importo ottenuto moltiplicando il capitale iniziale per la misura di rivalutazione ridotta nella proporzione in cui il numero dei premi annui corrisposti sta al numero di premi annui contrattualmente pattuiti;
• un ulteriore importo ottenuto moltiplicando la misura della rivalutazione per la differenza tra il capitale in vigore nel periodo annuale precedente e quello iniziale.
Nel caso in cui il contratto sia stato ridotto ai sensi dell’articolo 14, il capitale rivalutato è determinato sommando al capitale in vigore alla ricorrenza anniversaria precedente l’importo ottenuto moltiplicando quest’ultimo per la misura di rivalutazione di cui alla lettera c).
L’ultima rivalutazione avrà luogo alla ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto coincidente con la scadenza del contratto stesso.
e) Rivalutazione della “Borsa di Studio”
Nel caso in cui il Contraente alla scadenza contrattuale opti per l’opzione “Borsa di Studio” l’importo del capitale assicurato al semestre precedente, già al netto del riscatto parziale pagato in tale data, viene rivalutato per il periodo di sei mesi, in base al tasso annuo di rendimento attribuito in vigore alla data del pagamento, così come definito al precedente punto b).
f) Misura di rivalutazione dell’assicurazione facoltativa in caso di versamenti aggiuntivi Per il capitale generato da eventuali premi unici aggiuntivi, la misura annua di rivalutazione da applicare al presente contratto è pari al tasso di rendimento medio realizzato dalla gestione interna separata Fondo Vittoria Rendimento Mensile” diminuito dell’1,00% (costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione).
Il capitale rivalutato (derivante da premi unici aggiuntivi) si ottiene applicando al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente la misura di rivalutazione calcolata come indicato al primo capoverso, fermo restando un tasso annuo di rendimento minimo garantito dell'1,00%.
La prima rivalutazione relativa ai capitali derivanti da versamenti effettuati tra due ricorrenze annuali successive di polizza, sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la successiva ricorrenza annuale di polizza, in base alla misura di rivalutazione attribuibile alla polizza (in base al tasso di rendimento relativo alla ricorrenza contrattuale).
La rivalutazione del capitale ad una data diversa dalle ricorrenze annuali sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente dall’ultima ricorrenza annuale o dalla data di versamento sino alla data di calcolo, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto o di decesso.
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Art. 14 – Riduzione
In caso di interruzione del pagamento dei premi e sempreché siano state corrisposte almeno tre annualità di premio, l’assicurazione resta in vigore per un capitale ridotto ottenuto sommando i seguenti due importi:
• il capitale iniziale ridotto nella proporzione in cui il numero di annualità di premio
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effettivamente corrisposte, comprese eventuali frazioni, sta al numero di premi annui pattuiti;
• la differenza tra il capitale assicurato, quale risulta alla ricorrenza anniversaria che precede la data della prima rata di premio insoluta, e il capitale assicurato iniziale.
Il capitale ridotto così calcolato verrà rivalutato ad ogni ricorrenza anniversaria che coincida o sia successiva alla sospensione del pagamento dei premi secondo quanto stabilito al precedente articolo 13.
In caso di riduzione del contratto decade il “Bonus di merito” applicabile al capitale ridotto, qualora si maturi il diritto in base a quanto previsto all’articolo 12.2.
Art. 15 - Riscatto
Pagate almeno tre intere annualità di premio il contratto, su esplicita richiesta del Contraente, è riscattabile.
Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella del termine del differimento. Il tasso annuo percentuale di interesse ai fini dello sconto è il 3,75%.
Posto che il capitale maturato è calcolato riconoscendo in via anticipata per l’intera durata contrattuale un tasso di interesse annuo del 2,00%, l’operazione di riscatto comporta un costo (ossia una penale di uscita) per ogni anno mancante alla data di scadenza. I costi applicati dalla Società in caso di riscatto sono riportati nella sottostante Tabella A:
Tabella A – Costi applicati in caso di riscatto
Anni mancanti alla scadenza | Costi (in percentuale del capitale assicurato) |
16 | 24,24% |
15 | 22,91% |
14 | 21,56% |
13 | 20,19% |
12 | 18,79% |
11 | 17,37% |
10 | 15,93% |
9 | 14,46% |
8 | 12,96% |
7 | 11,44% |
6 | 9,89% |
5 | 8,31% |
4 | 6,70% |
3 | 5,07% |
2 | 3,41% |
1 | 1,72% |
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In caso di morte del Beneficiario il valore di riscatto sarà pari all’intera riserva matematica maturata sul contratto, qualunque sia il numero dei premi annui, con eventuali frazioni, corrisposti.
Ai fini di tale calcolo, come data di richiesta del riscatto viene considerata la data in cui è stata consegnata alla Società tutta la documentazione necessaria elencata al successivo articolo 19.
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Art. 16 - Opzioni esercitabili alla scadenza
Su richiesta del Contraente, il pagamento del capitale rivalutato pagabile alla scadenza, vivente o meno l’Assicurato, può essere differito esercitando l’opzione “Borsa di studio”.
Con tale opzione il Contraente fissa il periodo di erogazione della Borsa di studio compreso tra un minimo di 3 anni e un massimo di 5 anni.
A partire dal primo semestre successivo alla data di scadenza del contratto verrà liquidata con cadenza semestrale, a titolo di riscatto parziale, una quota del capitale assicurato a tale data. Tale quota è ottenuta dividendo il capitale rivalutato per il numero di semestri mancanti al termine del periodo di Borsa di Studio.
La rivalutazione del capitale, a ciascuna scadenza semestrale, è calcolata così come definito all’articolo 13, lettera e).
Il Beneficiario, previo benestare scritto del Contraente, può richiedere in qualsiasi momento l’interruzione della Borsa di Studio. In tal caso al Beneficiario viene liquidato il capitale rivalutato residuo.
Art. 17 - Prestiti
Il presente contratto non ammette prestiti.
Art. 18 - Beneficiari
Il Contraente designa, al momento della sottoscrizione del contratto, il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione per iscritto (artt. 1920 e 1921 C.C.), con le modalità indicate nell’ultimo capoverso. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata e modificata nei seguenti casi:
• dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio;
• dopo la morte del Contraente;
• dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi, le operazioni di recesso, pegno o vincolo di polizza, richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
La dichiarazione di revoca o modifica del Beneficiario deve essere fatta a mezzo raccomandata o disposta per testamento, purché la designazione testamentaria faccia riferimento in maniera espressa alla polizza vita.
Art. 19 - Pagamenti della Società
Tutti i pagamenti della Società avvengono dietro espressa richiesta degli aventi diritto. La richiesta di liquidazione viene formulata compilando il corrispondente modulo allegato alle presenti condizioni, o comunque fornendo le informazioni ivi richieste, e allegando i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La richiesta di liquidazione può essere consegnata all’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto o essere inviata direttamente alla Direzione della Società. In ogni caso la richiesta deve essere indirizzata a:
Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Direzione Xxxx - Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx.
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La Società esegue il pagamento dovuto al più tardi entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a calcolati in base al saggio legale di interesse. Il pagamento viene effettuato tramite l’Agenzia presso la quale il contratto è stato stipulato o direttamente mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Beneficiario.
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a) Liquidazioni per decesso dell’Assicurato
Alla richiesta di liquidazione a seguito di decesso dell’Assicurato devono essere allegati i seguenti documenti:
• certificato anagrafico di morte dell’Assicurato;
• relazione sanitaria del medico curante sulle cause del decesso dell’Assicurato, redatta su apposito modulo fornito dalla Società ed eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario per verificare l’esattezza delle dichiarazioni dell’Assicurato relative alle circostanze che hanno influenzato la valutazione del rischio oppure, se il decesso è conseguente ad infortunio, copia del documento rilasciato dall’autorità competente da cui si desumano le precise circostanze del decesso;
• qualora la designazione del Beneficiario fosse stata resa in forma generica (ad esempio la moglie, ecc.), la documentazione idonea ad identificare gli aventi diritto;
• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Beneficiario designato;
• decreto del Giudice Tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione di polizza, in caso di Beneficiari minorenni o incapaci;
• in presenza di pegno o vincolo, atto di assenso alla richiesta sottoscritta dal Creditore o dal Vincolatario;
ed inoltre, solo nel caso in cui Contraente ed Assicurato siano la stessa persona:
• atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente anche l’indicazione che il Contraente è deceduto senza lasciare testamento; nel caso in cui esista un testamento è necessario fornire copia autentica di quest’ultimo.
b) Liquidazioni per riscatto
Alla richiesta di riscatto sottoscritta dal Contraente vanno allegati i seguenti documenti:
• originale di polizza o dichiarazione di smarrimento della stessa con eventuali appendici;
• in presenza di pegno o vincolo, atto di assenso alla richiesta sottoscritta dal Creditore o dal Vincolatario;
• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Contraente.
Con il riscatto decadono tutte le eventuali garanzie complementari facoltative, ed il contratto è risolto.
c) Liquidazioni del capitale a scadenza
La richiesta di liquidazione del capitale alla scadenza contrattuale viene effettuata dal Beneficiario designato allegando i seguenti documenti:
• originale di xxxxxxx, o dichiarazione di smarrimento della stessa, con eventuali appendici;
• copia autentica dell’esito dell’esame di stato (diploma) per il riconoscimento dei Bonus di Merito;
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• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Beneficiario.
d) Denuncia della presunta invalidità totale e permanente dell’Assicurato (Complementare “Esonero Pagamento premi”)
La denuncia dell'infortunio o della malattia deve avvenire entro sessanta giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che l'infortunio o la malattia stessi per le loro caratteristiche e presumibili conseguenze, possano interessare la garanzia prestata.
La denuncia va accompagnata dal parere del medico ed inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a:
Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Direzione Xxxx - Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx.
Ai fini dell'accertamento da parte della Compagnia dell'invalidità totale e permanente, l'Assicurato dovrà produrre la seguente documentazione:
- copia delle cartelle cliniche relative ai ricoveri presso ospedali, cliniche o case di cura, riferiti alla malattia o all'infortunio che hanno determinato l'invalidità totale e permanente;
- ogni ulteriore documentazione che la Compagnia ritenga opportuno richiedere per l’accertamento dell’invalidità totale e permanente;
- certificato attestante l’invalidità totale e permanente rilasciato dall’INPS o da altro ente preposto, con indicazione del grado di invalidità e completo di documentazione presentata per il rilascio.
Art. 20 – Imposte e tasse.
Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.
Art. 21 – Comunicazioni del Contraente alla Compagnia
In caso di modifiche di professione dell’Assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto, dovrà essere resa comunicazione alla Compagnia ai sensi dell’art. 1926 codice civile.
Art. 22 – Prescrizione.
Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni, da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti (Legge n. 266 del 23/12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni). In particolare il D.L. 155/2008, convertito nella Legge 4 dicembre 2008 n. 190, ha stabilito che le somme dovute su polizze per le quali sia maturata la prescrizione, vengano versate al fondo che, come richiesto dalla Legge Finanziaria 2006, è stato istituito presso il Ministero delle Finanze a favore delle vittime delle frodi finanziarie.
Art. 23 – Foro competente
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Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, la validità, lo scioglimento e l’esecuzione del presente contratto, è competente l’autorità giudiziaria del luogo in cui il Contraente (o l’Assicurato, o il Beneficiario) ha la residenza o ha eletto domicilio.
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REGOLAMENTO DEL FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE
a) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Vittoria Assicurazioni S.p.A., che viene contraddistinta con il nome “FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE”.
La gestione del FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE è conforme al Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011 (di seguito il “Regolamento n. 38”) e si atterrà a eventuali successive disposizioni.
b) Il FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE è denominato in Euro.
c) Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno. All’interno del periodo di osservazione, viene inoltre determinato un tasso medio di rendimento al termine di ciascun mese di calendario con riferimento ai 12 mesi di calendario trascorsi; tale rendimento viene eventualmente riconosciuto ove previsto dalle condizioni di polizza.
d) IL FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE ha per obiettivo la rivalutazione dei capitali investiti, garantendo nel tempo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione. A tal fine persegue una strategia di investimento prevalentemente orientata verso titoli obbligazionari e strumenti di liquidità denominati in Euro, anche tramite l’acquisto di quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR). Il Fondo può inoltre investire in quote o azioni di società immobiliari, in altri titoli di capitale e in generale in tutte le attività ammesse dalla normativa di settore, nel rispetto dei seguenti limiti:
• gli investimenti in titoli obbligazionari e in strumenti di liquidità denominati in Euro, effettuati direttamente o tramite l’acquisto di quote di OICR, dovranno rappresentare almeno il 55% del portafoglio;
• gli investimenti nel comparto immobiliare (terreni, fabbricati, società immobiliari, quote o azioni di società immobiliari o quote di OICR immobiliari) non potranno superare il 40% del portafoglio;
• gli investimenti diversi da quelli ai punti precedenti non potranno superare il 30% del portafoglio.
Tali limiti potranno essere temporaneamente derogati in particolari momenti di vita del Fondo, ad esempio nel caso di termine prossimo della gestione del Fondo.
La gestione può comprendere investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi, gestiti o promossi da soggetti appartenenti al Gruppo Vittoria Assicurazioni o collegati allo stesso elencati nell’art. 5 del Regolamento IVASS 27 maggio 2008, n.25. Tali investimenti non potranno superare il 30% del portafoglio.
Gli strumenti finanziari derivati possono venire utilizzati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.
e) Il Fondo Vittoria rendimento Mensile non è dedicato a un particolare segmento di clientela o tipo di polizze.
f) Il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
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g) La Società si riserva di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure, se ciò non è sfavorevole agli assicurati, a fronte di mutati criteri gestionali. Inoltre, la Società si riserva di apportare al presente Regolamento, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti dell’attuale legislazione fiscale.
h) Sul FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE possono gravare unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle
effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
i) il rendimento del FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
j) Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione di cui alla lettera c) del presente Regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività, per l’attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata di cui all’articolo 12 del Regolamento n. 38. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata. I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata di cui all’articolo 13 del Regolamento n.38 è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.
k) Il FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE è annualmente sottoposto alla verifica da
parte di una Società di revisione iscritta nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente.
l) Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.
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Data dell’ultimo aggiornamento: 1 giugno 2014.
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Glossario
Per agevolare la comprensione dei termini assicurativi che con maggior frequenza ricorrono nel presente fascicolo, di seguito si riportano quelli d’uso più comune con le relative definizioni::
Anno assicurativo
Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
Appendice
Documento che forma parte integrante del Contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo ai fini dell’efficacia delle modifiche del Contratto.
Assicurato
È la persona fisica, che può coincidere o meno con il Contraente, sulla cui vita è stipulato il Contratto di assicurazione. Le prestazioni del Contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiari
Sono le persone fisiche o giuridiche designate dal Contraente che hanno il diritto di riscuotere le prestazioni assicurate al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.
Bonus di Merito
Maggiorazione del capitale maturato alla scadenza determinato in funzione dei risultati ottenuti dal Beneficiario in sede di esame di stato.
Borsa di studio
Scelta esercitabile alla scadenza dal Contraente in base alla quale il capitale maturato a tale data viene rimborsato mediante una serie di pagamenti; la durata di tali pagamenti viene stabilita dal Contraente secondo le indicazioni delle Condizioni di Polizza.
Capitale assicurato
È il capitale iniziale indicato in polizza determinato in funzione del premio annuo e della durata contrattuale incrementato delle rivalutazioni annue di volta in volta riconosciute al contratto.
Carenza contrattuale
Periodo di tempo che intercorre fra l’entrata in vigore del Contratto e l’inizio della garanzia.
Cessione
È la possibilità del Contraente di trasferire diritti ed obblighi contrattuali a terzi.
Conclusione del contratto
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È l’atto che esprime l’accettazione da parte della Società della proposta di contratto sottoscritta dal Contraente. L’accettazione può avvenire mediante espressa comunicazione scritta da parte della Società o con la consegna dell’originale di polizza sottoscritta dalla medesima.
Condizioni di Polizza
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
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G L O S S A R I O
Conflitto di interesse
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può collidere con quello del Contraente.
Contraente
È la persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la Società, paga il premio e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.
Costi gravanti sul premio
Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.
Data di decorrenza
È la data d’inizio del contratto e, sempre che il premio sia stato regolarmente corrisposto, dalla quale decorre l’efficacia del contratto.
Durata contrattuale
È l’arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, periodo durante il quale sono operanti le garanzie assicurative.
Durata del pagamento dei premi
Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.
Esclusioni/ Limitazioni
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Esonero dal pagamento dei premi in caso di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato, non obbligatorietà della prosecuzione nel pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale.
Esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità
In caso di malattia o infortunio dell’Assicurato che abbia come conseguenza una invalidità permanente, generalmente al di sopra di un determinato grado di invalidità, non obbligatorietà della prosecuzione nel pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale.
Estratto conto annuale
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Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l’aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.
Età assicurativa
L’età dell’Assicurato espressa in anni interi arrotondata all’anno successivo se dal
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compimento dell’anno sono decorsi più di sei mesi.
Fascicolo informativo
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza;
• Scheda Sintetica;
• Nota Informativa;
• Condizioni di Polizza, comprensive del Regolamento della Gestione Separata;
• Glossario;
• Moduli amministrativi;
• Proposta.
Gestione Separata
È una speciale forma di gestione degli investimenti separata dalle altre attività della Società i cui rendimenti determinano l’ammontare delle prestazioni contrattuali. Le prestazioni del presente contratto sono collegate al Fondo Vittoria Rendimento Mensile.
Infortunio
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Intermediario
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
Invalidità permanente
Perdita definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell’Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere una specifica attività lavorativa.
IVASS
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Malattia
Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da infortunio.
Nota Informativa
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Documento redatto secondo le disposizioni dell’IVASS che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al Contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie del Contratto.
Opzione
Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la
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prestazione liquidabile sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l’opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.
Pegno
È l’atto mediante il quale la polizza viene data in pegno a favore di xxxxx. Tale atto diventa efficace solo a seguito di annotazione sulla polizza o su appendice.
Polizza
È il documento che comprova l’esistenza del contratto. Essa è rappresentata dal simplo di polizza appositamente predisposto dalla Società o, in suo difetto, dalla proposta di polizza corredata dalla comunicazione della Società di accettazione della stessa.
Premio
È la somma che il Contraente paga a fronte delle prestazioni assicurate dal contratto finché l’assicurato è in vita.
Premio aggiuntivo
Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
Proposta
È il documento mediante il quale è manifestata la volontà del Contraente – in qualità di Proponente – di stipulare il contratto ed in cui vengono raccolti i dati necessari per l’emissione di quest’ultimo.
Recesso
Consiste nella facoltà del Contraente di annullare il contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione.
Regolamento Ivass 38/2011
Concerne la costituzione e l’amministrazione delle gestioni separate, ivi compresa l’individuazione dei limiti degli importi che possono essere movimentati sia in fase di ingresso che in fase di uscita dalla gestione, nonché, in caso di superamento di tali limiti, idonei presidi da adottare. Il fine è la maggior tutela possibile della generalità dei Contraenti.
Rendimento trattenuto
Parte del rendimento lordo della Gestione Separata che la Società trattiene; tale quota che non viene riconosciuta al Contraente si sostanzia in un costo per il medesimo.
Revoca della proposta
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È la possibilità del Contraente di annullare la proposta fino al momento della conclusione del contratto.
Società
È l’impresa autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa. Nel presente contratto il termine Società viene utilizzato per indicare Vittoria Assicurazioni S.p.A.
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Tasso minimo garantito
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Compagnia garantisce alle prestazioni assicurative. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurative iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.
Tasso tecnico
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Compagnia riconosce nel calcolare le prestazioni assicurative iniziali.
Vincolo
È l’atto in base al quale le somme assicurate dal contratto possono essere vincolate a favore di terzi. Il vincolo diventa efficace solo con specifica annotazione sulla polizza o su apposita Appendice.
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Data dell’ultimo aggiornamento: 1 giugno 2014.
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PROPOSTA N° | (PROGETTO ESEMPLIFICATIVO PERSONALIZZATO N° ) | ||||||||||||
Prodotto | Vittoria Cresco e Lode | Tariffa | 422T | ||||||||||
Agenzia | |||||||||||||
Canale Distribu | zione | ||||||||||||
CONTRAENTE | |||||||||||||
Cognome Nome | Codice Fiscale | ||||||||||||
Indirizzo | |||||||||||||
Comune | Provincia | C.A.P. | |||||||||||
E_Mail | Telefono | ||||||||||||
ASSICURANDO | |||||||||||||
Cognome Nome | Codice Fiscale | ||||||||||||
Età Xxxx | Xxxxx | ||||||||||||
Luogo Di Nascita | Data Di Nascita | ||||||||||||
Professione | |||||||||||||
DATI ANTIRICICLAGGIO | |||||||||||||
Cod. Gruppo | Cod. Sottogruppo | ||||||||||||
Documento Identificativo Valido | Numero Documento | ||||||||||||
Rilasciato Da | Luogo | il | |||||||||||
DATI DELLA POLIZZA | |||||||||||||
Decorrenza | Durata Anni | Numero Premi | Frazionamento | ||||||||||
COMPOSIZIONE DEL PREMIO E DELLE PRESTAZIONI | |||||||||||||
Prestazione Iniziale | Premio Netto | Premio Detraibile | Capitale Morte | ||||||||||
10.233 0,00 ,94 | |||||||||||||
Composizione Rata Premio | Assicurazione Base | Assicurazioni Complementari | Sovrappremi | Int. Fraz. | Diritti | Totale | |||||||
Rata Perfezionamento | |||||||||||||
Rata Successiva | |||||||||||||
BENEFICIARI | |||||||||||||
Beneficiario Vita | |||||||||||||
Beneficiario Morte | |||||||||||||
TEST DI ADEGUATEZZA | |||||||||||||
Esito Del Test Di Adeguatezza |
FAC-SIMILE
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L'ASSICURANDO DICHIARA:
- DI PROSCIOGLIERE DAL SEGRETO PROFESSIONALE TUTTI I MEDICI CHE LO HANNO CURATO O VISITATO E LE ALTRE PERSONE, GLI ENTI ASSISTENZIALI, LE CASE DI CURA, ECC. AI QUALI XXXXXXXX ASSICURAZIONI CHIEDERÀ, IN OGNI TEMPO, ANCHE DOPO L'EVENTUALE SINISTRO, DI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI. ACCONSENTE ALTRESÌ CHE TALI INFORMAZIONI SIANO, PER FINALITÀ TECNICHE, STATISTICHE, ASSICURATIVE E RIASSICURATIVE COMUNICATE AD ALTRI ENTI.
IL CONTRAENTE E L'ASSICURANDO DICHIARANO:
- DI AVER PRESO ATTO DELL'INFORMATIVA RESA AI FINI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30/06/2003 N. 196 E ACCONSENTONO AL TRATTAMENTO ED ALLA COMUNICAZIONE DEI PROPRI DATI PERSONALI NELL'AMBITO E CON I LIMITI INDICATI NELL'INFORMATIVA A CONDIZIONE CHE SIANO RISPETTATE LE DISPOSIZIONI DELLA NORMATIVA DI LEGGE.
- DI AVER PRESO ATTO CHE IL PREMIO E/O LE GARANZIE ASSICURATIVE RIPORTATI SUL SIMPLO DI POLIZZA POTREBBERO RISULTARE DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELLA PRESENTE PROPOSTA (AD ES. PER L'ESCLUSIONE DI UNA GARANZIA ACCESSORIA RICHIESTA), IN TAL CASO SI CONSIDERERANNO EFFICACI LE GARANZIE ED I PREMI INDICATI SULLA POLIZZA.
FIRMA CONTRAENTE FIRMA ASSICURANDO FIRMA DI CHI RACCOGLIE I DATI IL CONTRAENTE DICHIARA:
- DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO MOD. PB 1422.0614 CONTENENTE LE CONDIZIONI DI POLIZZA, DI AVERNE PRESO VISIONE E DI ACCETTARLE COME PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE DI APPROVARE ESPRESSAMENTE DI DETTE CONDIZIONI GLI ARTICOLI RELATIVI A : PAGAMENTO DEI PREMI, DIRITTO DI RECESSO, CLAUSOLA DI CARENZA, FACOLTÀ DI REVOCA DELLA PROPOSTA, RIATTIVAZIONE, RISCATTO, RISCHI ASSICURATI ED ESCLUSIONI, PRESTITI E TRASFERIMENTI RESIDENZA TRANSNAZIONALI.
- DI ESSERE A CONOSCENZA CHE LA PRESENTE PROPOSTA È REVOCABILE IN QUALSIASI MOMENTO FINCHÉ IL CONTRATTO NON SIA CONCLUSO, SENZA ADDEBITO DI ALCUN ONERE DA PARTE DELLA SOCIETÀ.
- DI ESSERE A CONOSCENZA CHE UNA VOLTA STIPULATO IL CONTRATTO EGLI PUÒ RECEDERE DAL MEDESIMO ENTRO 30 GIORNI DALLA SUA CONCLUSIONE MEDIANTE COMUNICAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA, PERCEPENDO IL RIMBORSO DEL PREMIO VERSATO AL NETTO DELLE SPESE DI EMISSIONE SOPRA INDICATE.
- DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE IL PAGAMENTO DEL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO PUÒ AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE:
A) MONETA ELETTRONICA
B) ASSEGNO BANCARIO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE A FAVORE DI VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
FAC-SIMILE
C) BONIFICO BANCARIO A FAVORE DI VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A
D) ASSEGNO BANCARIO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE A FAVORE DELL'AGENTE, QUALE INTERMEDIARIO DI XXXXXXXX ASSICURAZIONI S.P.A.
E) BONIFICO BANCARIO A FAVORE DELL'AGENTE QUALE INTERMEDIARIO DI XXXXXXXX ASSICURAZIONI S.P.A.
ATTENZIONE: NEL CASO DI PAGAMENTO DEL PREMIO CON MEZZI NON DIRETTAMENTE INDIRIZZATI A VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., OVVERO ALL'AGENTE NELLA SUA QUALITÀ DI INTERMEDIARIO DI QUEST'ULTIMA, LA PROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL PREMIO ALLA SOCIETÀ È RAPPRESENTATA DALLA INDICAZIONE DELL'IMPORTO PAGATO E DALLA APPOSIZIONE DELLA FIRMA DEL SOGGETTO CHE PROVVEDE MATERIALMENTE ALLA RISCOSSIONE DELLE SOMME E ALLA RACCOLTA DEL PRESENTE CONTRATTO.
- IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO INFORMATIVO E IL PROGETTO PERSONALIZZATO COME PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IVASS
PROPOSTA EMESSA IN IL
FIRMA CONTRAENTE FIRMA DELL'AGENTE GENERALE
GENERALITÀ DELL'INCARICATO FIRMA DELL'INCARICATO
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Il presente Fascicolo Informativo è stato aggiornato in data 01/06/2014
Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni
Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Cap. Soc. Euro 67.378.924 int. vers. - P. IVA, C.F. e Reg. Imprese di Milano n. 01329510158 - Sede e Direzione: Italia 20149 Xxxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sezione I n.1.00014 - Capo- gruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008
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