ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
I.N.P.D.A.P.
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER LA STIPULA DI CONVENZIONI QUADRO AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE B/N E A COLORI, NONCHE’ DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA.
PREMESSA
L’INPDAP ha indetto una gara ad evidenza pubblica di carattere europeo, suddivisa in quattro lotti di aggiudicazione, al fine di stipulare altrettante Convenzioni quadro di durata triennale per la fornitura, consegna e installazione di macchine fotocopiatrici digitali multifunzione, nonché della assistenza tecnica “on site” e manutenzione full service “all- in” della durata di quattro anni da ciascun acquisto, come di seguito specificato, a favore delle Direzioni Centrali, Regionali, Provinciali e Territoriali dell’Inpdap. Le Direzionali Regionali aderiscono, anche per conto delle Sedi Provinciali e Territoriali comprese nel loro bacino di competenza, alle Convenzioni a seguito di emissione di un Ordinativo di Fornitura che dovrà contenere l’indicazione del numero e la tipologia di macchine da acquistare, gli eventuali dispositivi opzionali nonché il luogo di consegna.
ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’appalto è regolato, oltre che dal presente Capitolato speciale d’appalto, dagli atti e dalla normativa in materia:
a) Il bando di gara;
b) Il disciplinare di gara;
c) i modelli e le schede tecniche allegate agli atti di gara;
d) Il decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i ;
e) tutte le leggi statali e regionali vigenti e relativi regolamenti, inerenti e conseguenti l’oggetto del presente appalto;
f) Il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Inpdap;
g) Il Documento unico di valutazione rischi (D.U.V.R.I.);
h) Il Codice civile e le altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non disciplinato dalla normativa di cui ai precedenti punti.
ART. 2 - OGGETTO
Il presente Capitolato speciale d’appalto disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di fotocopiatrici digitali monocromatiche e a colori, alcune delle quali anche in modalità multifunzione, la fornitura di materiale di consumo e il servizio di manutenzione comprensivo di assistenza tecnica e fornitura di parti di ricambio e di materiale di consumo, ad eccezione della sola carta e dei punti metallici. Il canone di manutenzione decorrerà dall’anno successivo alla data di installazione e del relativo collaudo in quanto per il primo anno il costo della manutenzione e dei materiali di consumo è da intendersi compreso nel costo della macchina.
I quantitativi di seguito indicati delle fotocopiatrici che si intende acquistare in virtù delle Convenzioni, suddivisi in quattro diverse fasce di prodotti, cui corrispondono quattro distinti lotti di aggiudicazione, di cui tre per le fotocopiatrici monocromatiche e una per quelle a colori, non sono garantiti né vincolanti, ma -essendo frutto di una stima al meglio delle conoscenze- sono da intendersi come numero massimo complessivo raggiungibile nell’ambito del valore dell’accordo quadro, pari a €. 4.023.000,00 (quattromilioniventitremila/00), XXX xxxxxxx.
Nella successiva Tabella sono riportati per ogni lotto di gara, il numero di copie al minuto relativo a ciascuna fascia di fotocopiatrici, il quantitativo indicativo richiesto e la relativa produttività semestrale garantita, ovvero il numero di copie comprese nella manutenzione.
lotto | copie/minuto | n. di fotocopiatrici | importo fornitura triennale,comprensivo di assistenza tecnica e manutenzione ( materiali di consumo compresi) al netto di IVA. | numero copie semestrali |
n.1 –fascia bassa | B/N – 16 c/m | 120 | €. 540.000,00 | 24.000 |
n.2 – fascia media | B/N – 35 c/m | 150 | €. 1.395.000,00 | 48.000 |
n.3 – fascia alta | B/N – 55 c/m | 80 | €. 1.176.000,00 | 120.000 |
n.4 – fascia colore | COLORE – 25 c/m | 60 | €. 912.000,00 | 36.000 |
L’aggiudicatario di ciascun lotto si impegna a fornire alle Direzioni che ne faranno richiesta il quantitativo di fotocopiatrici relativo alla fascia della Convenzione con esso stipulata, sino a concorrenza dell’importo massimo della stessa nel xxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx 00 (xxxxxxxxx) mesi, decorrenti dalla data di stipulazione.
Il Fornitore dovrà garantire i servizi connessi di cui al paragrafo 7) del presente Capitolato e la fornitura di tutti i materiali di consumo (ad esclusione della carta e dei punti metallici) necessari per il corretto funzionamento delle Apparecchiature, per un periodo di 4 (quattro) anni alle condizioni e con le modalità descritte di seguito.
L’Ufficio che aderisce alla Convenzione quadro dovrà specificare nell’Ordinativo di Fornitura:
• numero e tipologia di apparecchiature;
• dispositivo opzionale che intende acquistare;
• ubicazione del luogo di consegna delle Apparecchiature nuove;
• l’eventuale richiesta di rimozione e smaltimento di apparecchiature vecchie (in numero di una per ciascun acquisto effettuato)
ART. 3 - DEFINIZIONI
Nel corpo del presente Capitolato speciale d’appalto con il termine:
“Fornitore” si intende l’aggiudicatario di ciascuno dei quattro lotti di gara;
“Amministrazione o Committente o Istituto” si intende la Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato dell’Inpdap, in qualità di Centrale Acquisti;
“Centri di Costo o Uffici” si intendono le singole Direzioni (Regionali e per la Direzione Generale la Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato) dell’Inpdap che emettono gli Ordinativi di Fornitura ovvero quelle che effettuano le richieste di intervento e rilasciano i certificati di regolare esecuzione del servizio di manutenzione (sedi utilizzatrici: Direzioni centrali, Direzioni Regionali, Provinciali, Territoriali);
“Apparecchiatura” o “Apparecchiature” si intende la fotocopiatrice o l’insieme delle fotocopiatrici da fornire, nelle configurazioni e con i dispositivi indicati nella allegata Scheda “Specifiche Tecniche”;
“Materiali di consumo” si intende il toner, il tamburo ed ogni altro materiale necessario per il funzionamento e l’utilizzo delle Apparecchiature ad esclusione della carta, “Copia/e” si intende ogni fotocopia prodotta in bianco/nero dalla Apparecchiatura nella configurazione "Fotocopiatrice", oppure ogni fotocopia o stampa prodotta dalla Apparecchiatura nella configurazione "Multifunzione"
“Data Ordine” si intende la data in cui l’ordinativo di fornitura è divenuto irrevocabile;
“Data di installazione” si intende la data di esito positivo della verifica e di conseguente accettazione della fornitura;
"Giorni lavorativi" si intende tutti i giorni esclusi sabato, domenica e festivi;
"Ore lavorative" si intende le ore comprese negli intervalli dalle 8,30 alle 18,30 di tutti i “Giorni lavorativi”;
ART. 4 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI
Le fotocopiatrici oggetto della fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e a tutti quelli che venissero emanati nel corso della durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
In particolare tutte le fotocopiatrici devono essere:
• nuove di fabbrica, costruite a regola d’arte ed in conformità alle vigenti disposizioni in materia antinfortunistica;
• di attuale produzione;
• conformi a quanto indicato nel presente documento, ovvero in tutta la documentazione di gara in termini di:
• caratteristiche del prodotto in configurazione copiatrice;
• caratteristiche del prodotto nelle configurazioni opzionali;
• utilizzabili con carta comune e carta riciclata;
• perfettamente funzionanti e corredati da:
▪ documentazione tecnica in lingua italiana;
▪ manuale d’uso in lingua italiana.
▪ scheda di sicurezza inerente l’apparecchiatura installata.
Le fotocopiatrici, inoltre, devono rispondere alle seguenti caratteristiche generali:
• le fotocopiatrici di ciascuna fascia dovranno avere tutte la medesima velocità di copia e dovranno essere, a pena di esclusione, tutte della stessa marca e modello;
• devono possedere il “Contatore” di copie, che dovrà registrare un solo scatto per copia prodotta, indipendentemente dal formato di carta alimentato;
• le fotocopiatrici non “a consolle” devono essere dotate di supporto tale da consentire un utilizzo ergonomico della macchina, anche nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008.
A richiesta della singola Direzione aderente alla Convenzione, le macchine fotocopiatrici –ad eccezione di quelle di fascia bassa- sono dotate dei seguenti dispositivi, tutti della medesima marca e modello della configurazione copiatrice e corredati di tutti gli eventuali prerequisiti (hardware e software) necessari per la loro installazione e per il loro funzionamento:
-stampa da pc;
-scanner;
-pinzatore.
ART. 5 - REQUISITI DI CONFORMITÀ
Le apparecchiature devono essere alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia, devono essere munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell’Unione Europea ( regolare marcatura “CE”) e devono essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.
Il Fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature ai fini della sicurezza degli utilizzatori, come previsto dalla vigente normativa.
Il Fornitore dovrà inoltre garantire la conformità delle apparecchiature ai requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione italiana con Legge 19 febbraio 1992,
n.142 (prescrizioni di sicurezza e salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali) e nel D.Lgs 81/2008.
Le fotocopiatrici dovranno rispettare i requisiti relativi alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose previsti dalla normativa vigente, ed in particolare dalla Direttiva 2002/95/CE (RoHS), recepita con il D.Lgs. 151/2005.
Per quanto concerne i materiali di consumo, tra cui in particolare i toner, e le apparecchiature usate da ritirare e smaltire (nel caso in cui tale servizio sia stato offerto in sede di partecipazione
gara), il Fornitore dovrà garantire i requisiti di conformità secondo quanto previsto dalla Direttiva 2002/96/CE (XXXX), recepita con il D.Lgs. 151/2005.
Ciascuna apparecchiatura dovrà essere accompagnata da una scheda tecnica di sicurezza relativa alla seguenti caratteristiche:
− emissione di ozono;
− emissione di polveri;
− livello di rumore;
− emissione di calore.
I prodotti offerti devono essere conformi alla certificazione Energy star rilasciata dall’EPA, nell’ultima versione approvata o altra equivalente per quanto riguarda le parti elettriche.
Si precisa infine che le apparecchiature fornite devono recare ben visibile il simbolo dell’etichetta ecologica posseduta, qualora offerta in sede di partecipazione alla gara.
ART. 6 - CARATTERISTICHE TECNICHE
Ogni Apparecchiatura proposta dal Fornitore dovrà comunque garantire il rispetto delle caratteristiche minime di seguito descritte per ogni fascia di fotocopiatrici:
Le Apparecchiature di fascia bassa potranno essere ordinate dalle Amministrazioni solo nella configurazione copiatrice, mentre le fotocopiatrici monocromatiche di fascia media, media/alta e quelli a colori anche nella configurazione “Multifunzione”, comprendente le seguenti funzioni: stampa da pc, scanner, fascicolazione e pinzatura.
Ogni configurazione proposta dal Fornitore dovrà comunque garantire il rispetto delle caratteristiche minime previste per le fotocopiatrici di ciascuna fascia di prodotto e per i dispositivi opzionali come indicati nella allegata Scheda “Specifiche Tecniche”.
ART. 7 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI CONNESSI
I servizi descritti nel presente capitolo, prestati dal Fornitore in relazione alle macchine acquistate dall’Inpdap, che si intendono compresi nel corrispettivo dell’acquisto, consistono nella consegna, installazione e affiancamento utenti, e nel servizio di assistenza tecnica e manutenzione, secondo quanto indicato successivamente, da eseguire per un periodo di 48 mesi dal collaudo.
A tal fine, si richiede al Fornitore di essere presente, attraverso una rete di centri di assistenza tecnica (diretti o autorizzati o convenzionati), in tutte le regioni e di essere operante attraverso tali centri in tutte le province.
7.1 CONSEGNA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO
L’attività di consegna ed installazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, a carico dell’aggiudicataria, relativi a imballaggio,trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, posa in opera, installazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità, rimozione ed asporto dell’imballaggio e qualsiasi altra attività ad essa strumentale.
La consegna e l’installazione delle Apparecchiature saranno effettuate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall’Amministrazione nel relativo ordinativo di fornitura.
L’esecuzione degli ordinativi di fornitura potrà avvenire anche mediante consegne ed installazioni ripartite. Le installazioni delle Apparecchiature e la loro messa in funzione dovranno avvenire nel termine di giorni 10 (dieci) lavorativi a decorrere dalla c.d. “Data Ordine”, ovvero dal secondo giorno successivo all’invio dell’ordinativo di fornitura. L’Amministrazione ha la facoltà di revocare l’ordinativo di fornitura entro 24 ore successive all’invio del medesimo; scaduto tale termine l’ordinativo di fornitura sarà irrevocabile ed il Fornitore sarà tenuto a darvi esecuzione.
Il Fornitore dovrà assegnare all’ordinativo di fornitura un numero progressivo e sarà tenuto, entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, a darne conferma all’Amministrazione tramite il software dedicato che dovrà mettere a disposizione, di cui nel prosieguo, riportando il numero progressivo assegnato all’ordinativo di fornitura, la data di registrazione e esplicitare i termini di consegna e, se del caso, la motivazione della variazione rispetto ai tempi standard.
L’installazione, la messa in esercizio, la verifica della funzionalità delle apparecchiature, la configurazione delle stesse e la formazione degli utenti, dovranno essere effettuate entro i 5 (cinque) giorni successivi all’avvenuta consegna.
Al termine del positivo completamento della procedura di installazione, che prevede l’effettuazione di una prova di copia da originale nonché di stampa da pc, di scanner e di fax (per le fotocopiatrici in configurazione multifunzione), verrà redatto apposito verbale la cui data è da considerarsi “Data di installazione”. Tale verbale sarà redatto in presenza di un incaricato dell’Ente ed in contraddittorio con l’Ufficio preposto della sede utilizzatrice, che a sua volta trasmetterà il verbale alla Direzione Regionale Inpdap contraente per il successivo inoltro al competente incaricato CPTE dell’Inpdap per il collaudo di competenza, nel quale dovranno essere indicati:
-la data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura;
-la data dell’avvenuta installazione;
-il numero progressivo dell’Ordinativo di Fornitura;
-il numero delle Apparecchiature oggetto del verbale;
-il numero delle Apparecchiature oggetto dell’Ordinativo di Fornitura;
-l’attestazione dell’avvenuta attività relativa al servizio di “affiancamento agli utenti”.
Collaudo: verificato il regolare funzionamento della macchina e la rispondenza della stessa a tutti i requisiti previsti dal presente Capitolato, l’incarico della CPTE rilascerà il verbale di avvenuto e regolare collaudo dalla cui data decorrerà il servizio di manutenzione e assistenza tecnica della durata complessiva di anni quattro.
La formazione degli utenti consisterà in un’attività di affiancamento volta a chiarire :
▪ l’uso delle apparecchiature in ogni loro funzione;
▪ Le procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti (inceppamento carta ecc.)
▪ La gestione operativa quotidiana (caricamento carta, sostituzione toner,ecc.)
▪ Le modalità di comunicazione (es, orari e numeri di telefono) con il personale competente per eventuali richieste di intervento, manutenzione, assistenza tecnica, fornitura di materiali di consumo, ecc.)
7.2. CALL-CENTER
Per tutte le attività connesse con la fornitura e con la gestione del servizio di manutenzione e assistenza tecnica, il Fornitore dovrà indicare un referente contrattuale e mettere a disposizione delle Amministrazioni un apposito “Call Center” che funzioni da centro di contatto per tutte le problematiche insorte con riferimento agli ordinativi di fornitura, oltre che per la gestione delle richieste di intervento. Il Call Center avrà un numero telefonico ed uno di fax (numero/i Verde gratuito/i per il chiamante ovvero numero/i telefonico/i di rete fissa) dedicati per la gestione di tutti i servizi oggetto della Convenzione quadro, nelle seguenti fasce orarie, denominate “ore lavorative”, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 18.30 esclusi festivi. Le richieste effettuate oltre i suddetti orari si intenderanno come ricevute alle ore 8:30 del giorno lavorativo successivo e, se effettuate per telefono, dovranno essere registrate mediante segreteria telefonica.
Il numero telefonico ed il numero di fax del Call Center saranno dedicati alla gestione dei seguenti servizi:
-richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
-richieste relative allo stato degli ordinativi di fornitura in corso e delle consegne;
-richieste di manutenzione ed assistenza tecnica;
-richieste di materiali di consumo;
-richieste di ritiro e smaltimento di fotocopiatrici usate e/o dei materiali di risulta;
-ricezione e smistamento degli ordinativi di fornitura e delle altre richieste.
7.3 MANUTENZIONE “ALL IN”
La ditta aggiudicataria dovrà garantire il perfetto stato di manutenzione delle fotocopiatrici acquistate, provvedendo a fornire per ciascuna di esse il servizio di manutenzione, comprensivo di assistenza tecnica e di fornitura del materiale di consumo, secondo la formula “tutto incluso”, di seguito “all-in”, di durata quadriennale, delle apparecchiature fotocopiatrici acquistate. Per
formula “all-in” si intende che sono interamente comprese nel servizio le prestazioni di manutenzione ed assistenza tecnica, la fornitura e l’installazione di tutte le parti di ricambio e di tutto il materiale di consumo (toner, tamburo, ecc. con la sola eccezione della carta e dei punti metallici), il servizio di sostituzione provvisoria delle fotocopiatrici in riparazione con altre di pari modello. Tali prestazioni saranno remunerate semestralmente secondo quanto indicato nell’offerta economica.
Il servizio di manutenzione si intende per la produttività semestrale come di seguito indicata:
• n. 24.000 copie per le fotocopiatrici B/N da almeno 16 pp/m;
• n. 48.000 copie per le fotocopiatrici B/N da almeno 35pp/m;
• n. 120.000 copie per le fotocopiatrici B/N da almeno 55 pp/m;
• n. 36.000 copie annuali per le fotocopiatrici a colori da almeno 25 pp/m;
Il costo della manutenzione semestrale, omnicomprensivo, dovrà essere specificamente indicato, come da scheda offerta economica, unitamente al costo dell’acquisto. La somma dei due costi non dovrà superare il costo unitario complessivo di fotocopiatrice per ogni singolo lotto.
Copie eccedenti
La rilevazione delle copie eccedenti, come da lettura di apposito contatore installato a carico del Fornitore, verrà effettuata con cadenza semestrale dal Fornitore alla presenza di un incaricato dell’Amministrazione e il costo relativo, come da offerta economica per ciascuna copia B/N e per ciascuna copia a colori, sarà corrisposto alla scadenza dei 48 mesi di durata del servizio di manutenzione, previa compensazione delle stampe/copie in più effettuate nel quadriennio con quelle effettuate in meno rispetto alla produttività prevista per fascia.
Gli interventi di manutenzione ed assistenza tecnica constano in:
- interventi quadrimestrali;
- interventi su chiamata in numero illimitato;
- interventi presso l’officina del Soggetto aggiudicatario.
7.4 MATERIALI DI CONSUMO
Il fornitore dovrà garantire la fornitura di tutti i materiali di consumo (esclusa la carta e i punti metallici), ivi incluso il toner le cui cartucce siano possibilmente rigenerate, necessaria per il corretto funzionamento delle fotocopiatrici.
Le richieste di fornitura di materiali di consumo, effettuate mediante apposito ordinativo di fornitura, dovranno comunque essere soddisfatte entro 24 ore lavorative dalla richiesta. Il materiale di consumo, ed in particolare il toner, devono essere accompagnati dalla scheda dati di sicurezza al momento della consegna.
7.4 RITIRO E SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA
Il Fornitore dovrà farsi carico di ogni attività connessa al ritiro periodico (con modalità da concordare con l’Amministrazione) ed allo smaltimento dei materiali di risulta delle apparecchiature fornite, a norma di legge. Al fine di facilitare la raccolta di detto materiale, il Fornitore dovrà fornire all’Inpdap entro 20 (venti) giorni solari dalla installazione delle fotocopiatrici, adeguati contenitori per il deposito di detto materiale inclusi i toner ed eventuali parti di ricambio delle apparecchiature fornite.
A tal fine è richiesto il possesso, da parte dell’esecutore del servizio, dei requisiti previsti dal D. LGS. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche, nonché del D. Lgs. 151/2005, ovvero l’impresa dovrà dichiarare, in sede di offerta, di voler subappaltare tale servizio ad impresa in possesso dei requisiti richiesti per il trasporto e lo smaltimento rifiuti.
Le richieste di ritiro dei materiali di consumo dovranno essere comunque soddisfatte entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta.
7.5 GESTIONE E MONITORAGGIO DEGLI ORDINATIVI
L’INPDAP ha completato la creazione di una procedura informatica per la gestione di un proprio e-catalogue per la fornitura di prodotti e servizi derivanti da convenzioni stipulate dall’Istituto, con caratteristiche tali da consentire, al personale autorizzato, le seguenti funzionalità:
- consultazione del catalogo dei prodotti con il prezzo riservato all’INPDAP per ciascuna apparecchiatura e con indicazione delle rispettive caratteristiche tecniche;
- creazione e gestione degli ordinativi di fornitura;
- controllo dello stato di evasione dell’ordine, in tutte le sue fasi;
- controllo in tempo reale dell’importo globale e analitico degli ordinativi già effettuati da ogni punto ordinante e del valore residuo dell’appalto.
Questa procedura sarà adottata dall’Istituto e dal Fornitore come il sistema di gestione degli ordini di fornitura da parte dei centri di costo dell’INPDAP.
Il Fornitore pertanto, fornito di credenziali di accesso alla procedura, dovrà offrire la massima collaborazione al personale Inpdap che gestisce l’ e-catalogue, nella fase iniziale per il caricamento delle schede tecniche dei prodotti in convenzione, ed in seguito per il sollecito inserimento dei dati relativi allo stato dell’ordine, non escluso quant’altro si rendesse necessario per migliorare ulteriormente il processo di fornitura.
Art. 8 OBBLIGHI DEL FORNITORE
Il Soggetto aggiudicatario assume l’obbligo di eseguire, totalmente a sue spese ed a sua cura, le seguenti prestazioni nei riguardi di ciascuna apparecchiatura:
a) eliminazione di ogni e qualsiasi guasto purché non dipendente da cause accidentali (cadute, incendi, alluvioni) o a danneggiamenti da parte dell’Amministrazione;
b) sostituzione con parti originali e nuovi di fabbrica di qualsiasi congegno, arte od elemento che presenti rotture e logorii che comunque diminuiscano il rendimento dell’apparecchiatura fotocopiatrice;
c) verifica generale delle prestazioni della macchina, calibratura, rimozione della polvere e dei detriti all’interno dell’apparecchiatura, lubrificazione completa di tutti gli organi della fotocopiatrice, ripristino della nitidezza dei caratteri.
Gli interventi tecnici per il ripristino delle normali funzioni dell’apparecchiatura (sub a e sub b) devono essere effettuati entro 24 ore lavorative decorrenti dal momento della registrazione delle chiamate (o di quello migliorativo proposto nell’offerta tecnica).
Nel caso, comunque, in cui l’entità dei lavori da eseguire non consenta di ripristinare l’operatività dell’apparecchiatura, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla constatazione dell’impossibilità di ripristino dell’operatività della macchina, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione dell’apparecchiatura con una di caratteristiche identiche a quella in stato di fermo, fino alla riconsegna dell’apparecchiatura riparata.
Qualora, nonostante ripetuti interventi tecnici, non sia stato possibile eliminare totalmente dall’apparecchiatura fornita i difetti e gli inconvenienti, ovvero la fotocopiatrice non risultasse più affidabile dal punto di vista della funzionalità, la ditta dovrà, senza nulla pretendere, provvedere alla sostituzione della stessa con altra di pari modello entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla constatazione dell’impossibilità di ripristino dell’operatività della macchina.
Le prestazioni sub c) hanno carattere di periodicità quadrimestrale, secondo un programma specifico da concordare con ciascun Ufficio proprietario della fotocopiatrice.
Gli interventi di assistenza tecnica dovranno essere segnalati dagli Uffici tramite l’apertura della chiamata al Call-Center. Ad ogni richiesta ricevuta, relativa alla richiesta di intervento per malfunzionamento della Apparecchiatura, il Fornitore dovrà assegnare un numero progressivo identificativo. Tale identificativo, unitamente alla data e all’ora di registrazione, dovrà essere comunicato al richiedente contestualmente alla chiamata (ovvero, in caso di richiesta a mezzo
fax, immediatamente dopo la ricezione della richiesta medesima). I termini di erogazione dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione previsti per il ripristino della funzionalità, decorreranno dalla data e dall’ora della chiamata o del fax, avanzate attraverso il Call Center durante le “ore lavorative”. Le richieste effettuate oltre i suddetti orari si intenderanno come ricevute alle ore 8:30 del giorno lavorativo successivo e, se effettuate per telefono, dovranno essere registrate mediante segreteria telefonica.
Per ogni intervento dovrà essere redatta una apposita nota, sottoscritta da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati:
il numero dell’ordinativo di fornitura, il numero dell’installazione, il numero della richiesta, l’ora ed il giorno della richiesta, il numero dell’intervento, l’ora ed il giorno di intervento, l’ora ed il giorno dell’avvenuto ripristino (o fine intervento).
Dell’avvenuta riparazione dovrà essere riportata annotazione su apposito tagliando adesivo collocato all’interno della fotocopiatrice.
All’atto della stipulazione della Convenzione quadro, il Fornitore dovrà individuare un Responsabile generale dei servizi (“Responsabile Generale del Servizio”), che sarà responsabile delle prestazioni e dei livelli del servizio di manutenzione e assistenza tecnica.
Tale responsabile dovrà monitorare l’andamento dei livelli di tale servizio nell’arco del periodo di validità del contratto e dovrà essere in grado di porre in atto tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.
Il Fornitore dovrà obbligarsi al momento della stipula della Convenzione a consentire preventivamente la possibilità per l’Istituto di avvalersi, al termine dei 48 mesi previsti dal presente capitolato, del servizio di assistenza tecnica sulle fotocopiatrici acquistate anche ad opera di tecnici operanti presso una ditta di assistenza generica e quindi, a rinunciare all’esclusiva sui propri pezzi di ricambio.
Tutte le prestazioni dovranno essere di regola eseguite nei locali degli Uffici in cui si trovano le apparecchiature. Potrà essere, tuttavia, permesso il loro trasporto presso i centri di assistenza del Fornitore, qualora ciò sia ritenuto indispensabile previa autorizzazione dell’Ufficio proprietario della fotocopiatrice, fermo restando l’obbligo di sostituzione gratuita come disciplinata nei capoversi precedenti e senza alcun costo aggiuntivo a carico dell’Istituto.
Al termine del contratto, anche nel caso di risoluzione anticipata, le Apparecchiature dovranno essere lasciate in perfetto stato di funzionamento. In caso contrario, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 22) l’Amministrazione avrà il diritto di trattenere, sulla cauzione e/o sugli eventuali crediti del Fornitore, le somme che riterrà necessarie per ritenere in efficienza le macchine.
Inoltre, il Fornitore delle apparecchiature e dei servizi disciplinati dal presente Capitolato, dovrà rispettare le seguente condizioni:
a) il personale addetto ai servizi e alle forniture appaltate è sotto la diretta responsabilità della Ditta appaltatrice. L’INPDAP rimane pertanto esplicitamente sollevato da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. L’impresa appaltatrice si obbliga a garantire la disciplina del personale assunto alle proprie dipendenze al quale dovrà applicare condizioni non inferiori a quelle previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori delle imprese esercenti i servizi oggetto del presente capitolato, nonché a quelle previste dagli accordi regionali o provinciali.
Qualora dai documenti esibiti e dagli accertamenti effettuati risulti che la Ditta affidataria non abbia ottemperato a qualcuno dei suddetti obblighi, l’INPDAP potrà operare, in sede di pagamento delle fatture, una trattenuta cautelativa parie al 20% dell’importo di esse e ciò sino a quando l’Ispettorato del Lavoro non avrà comunicato l’avvenuta regolarizzazione. Nessun interesse o risarcimento verrà corrisposto dall’INPDAP per le somme come sopra trattenute.
b) per quanto attiene la sicurezza antinfortunistica, ogni responsabilità rimane a carico dell’impresa appaltatrice. Al riguardo, ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, l’impresa appaltatrice provvede, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che
le derivano dall’esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) La ditta si obbliga a nominare, entro dieci giorni dall’aggiudicazione dell’appalto, un proprio rappresentante, munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi controversia che possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto.
ART. 9 - CONTROLLI, VERIFICHE E GARANZIA PER VIZI
L’INPDAP eseguirà verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione delle clausole contrattuali.
Il controllo consisterà nell’accertamento della corrispondenza delle apparecchiature consegnate a quanto richiesto nel Capitolato.
L’Amministrazione ha piena facoltà di rifiutare il materiale che, ad un primo sommario esame, risulti non rispondente a quello ordinato, e di chiederne la sostituzione con spese a carico del fornitore. Alle operazioni di controllo, il Fornitore può farsi rappresentare da propri incaricati. L’assenza di rappresentanti di quest’ultimo sarà considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati del controllo e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all’impresa tempestivamente, a mezzo di fax appositamente dedicato .
Delle operazioni di controllo, sarà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti, dagli incaricati del Fornitore.
Sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, sarà possibile:
- accettare i prodotti;
- rifiutare in tutto o in parte i prodotti.
Il regolare collaudo non esonera il Fornitore da responsabilità per danni o vizi propri o arrecati dovuti al materiale fornito. In tali casi, questi è invitato dall’Amministrazione ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite d’accertamento.
Il Fornitore dovrà ritirare la merce non idonea e in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimane a rischio e a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell’INPDAP per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale possa subire.
Il collaudo delle fotocopiatrici non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità delle apparecchiature che non fossero emersi all’atto delle predette operazioni, ma che venissero accertati entro i termini di validità di utilizzo indicati dalla Società, e comunque non inferiori alla garanzia legale. L’Aggiudicatario, in tal caso, si impegna a propria cura e spese a sostituire le fotocopiatrici con altro apparecchio di identiche caratteristiche e nuovo o ad eliminare i difetti e le difformità entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della comunicazione.
Le spese per la sostituzione sono a totale carico del Fornitore, ivi comprese quelle per trasporto, imballo, consegne e quant’altro inerente e conseguente.
ART. 10 - VARIAZIONE DELL’APPALTO
La consistenza del presente appalto potrà subire variazioni in più o in meno fino alla concorrenza di 1/5 (un quinto) dell’importo di aggiudicazione senza che il Fornitore possa per tale motivo avanzare pretese di sorta.
Ove detto limite venga superato, ferma restando la facoltà dell’impresa appaltatrice di chiedere la risoluzione del contratto d’appalto, le parti concorderanno eventuali modifiche.
ART. 11 - INVARIABILITA’ DEI CORRISPETTIVI
I prezzi degli articoli non potranno subire variazioni in aumento per tutto il periodo contrattuale.
ART. 12 - MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
La ditta aggiudicataria della fornitura dovrà emettere a collaudo effettuato, come da verbale redatto da apposito incaricato della CPTE dell’Istituto e a consegna ultimata, regolare fattura in originale che dovrà essere presentata all’INPDAP, Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato- Ufficio II Gare e Contratti, nel caso di commesse richieste da tale Direzione per le sedi centrali dell’Istituto, ovvero a ciascuna Sede INPDAP Regionale, nel caso di commesse richieste da quest’ultima per gli Uffici Regionali, Provinciali o Territoriali dell’Istituto; la fattura dovrà essere corredata, oltre che dalle relative bolle e ricevute, da un elenco riepilogativo degli articoli consegnati.
Per quanto riguarda il servizio di manutenzione e assistenza tecnica, la ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura originale con cadenza semestrale per il pagamento del costo manutenzione + assistenza tecnica (come indicato nell’offerta economica).
In riferimento alle copie eccedenti, i pagamenti verranno corrisposti, previa presentazione da parte della ditta aggiudicataria delle relative fatture in originale, alla scadenza dei 48 mesi di durata del servizio di manutenzione.
I pagamenti verranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione delle fatture alla Direzione Regionale competente/Ufficio II Gare e Contratti della D.C. Approvvigionamenti e Provveditorato , previo accertamento della regolarità dell’esecuzione della fornitura consegnata e della esistenza di tutti gli altri presupposti che per legge devono sussistere per procedere al pagamento nei confronti degli aggiudicatari di pubbliche commesse. Il ritardato pagamento delle fatture, ove non sia addebitabile al fatto del Fornitore (ad es. fatturazione errata o mancata presentazione dei documenti a corredo; irregolarità del Durc, ecc), determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione e la regolare esecuzione della fornitura, notificati all’aggiudicatario a mezzo raccomandata a/r, telefax, posta elettronica certificata, determinano la sospensione del temine di pagamento che riprenderà a decorrere dall’avvenuto adempimento da parte del Fornitore.
L’aggiudicataria, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, è obbligata a comunicare alla Stazione appaltante al momento della stipula del contratto, e a pena di nullità di questo, uno o più conti correnti bancari o postali, attivati presso banche o presso la società Poste italiane Spa, da utilizzare –anche in via non esclusiva- su cui accreditare il corrispettivo delle forniture. La specifica destinazione di tali conti correnti determina che gli stessi siano distinti:
a) dai conti correnti dell’impresa (in qualsiasi forma essa sia costituita) destinati alle spese generali;
b) da eventuali conti correnti specificamente dedicati a ricevere somme da committenti privati. Qualsiasi modifica dei conti correnti deve essere tempestivamente comunicata alla Direzione Inpdap interessata. L’Inpdap non si assume nessuna responsabilità per pagamenti eseguiti su conti correnti estinti o per i quali non sussistono più le condizioni previste dalla legge n.136/2010.
Le commissioni bancarie, connesse all’esecuzione dei pagamenti sono a carico dell’Aggiudicataria e sono detratte dalle somme ad essa dovute.
L’IVA verrà calcolata dall’appaltatore in sede di fatturazione nella misura dovuta ed addebitata all’INPDAP in conformità delle disposizioni vigenti in materia.
Art. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
13.1 Obblighi dell’appaltatore. L’Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
13.2Clausole da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche
1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).
13.3 Clausola risolutiva espressa. Qualora l’Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve così come previsto ex art. 3, numero 8), capoverso 9-bis, L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertita in legge n. 217/2010.
13.4 Verifiche. L’Inpdap verifica in occasione di ogni pagamento all’Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 14 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L’Aggiudicatario si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, un proprio Referente dei servizi oggetto dell’appalto (ed un suo sostituto), costantemente reperibile nelle ore lavorative.
Tale figura costituirà l’unico interfaccia dell’Amministrazione e provvederà, per conto della Ditta fornitrice, alla gestione degli aspetti di tipo operativo, alla vigilanza, affinché i servizi rispondano a quanto stabilito dai documenti contrattuali e alla cura di tutti gli aspetti amministrativo/contabili inerenti l’esecuzione del contratto.
il Fornitore comunicherà all’Amministrazione per iscritto tali nominativi.
Art. 15 - SICUREZZA NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO
Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, come di recente modificato dalla legge
n. 123/2007 e dal X.Xxx. 9 aprile 2008, n. 81, emesso in attuazione della citata Legge n.123/2007, prevede l’obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso l’elaborazione di un “documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per l’eliminazione delle c.d. “interferenze”.
Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello del Fornitore e/o Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.
Si ritiene che possono essere identificate, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di seguito elencate:
Fornitura delle Apparecchiature:
-trasporto delle fotocopiatrici nei locali degli Uffici richiedenti;
-installazione delle stesse;
Servizio di manutenzione :
-esecuzione del servizio di assistenza ovvero, se necessario, di sostituzione delle apparecchiature presso l’Amministrazione
Servizio di ritiro e smaltimento :
-ritiro delle apparecchiature usate oggetto di smaltimento presso la sede dell’Amministrazione.
Nella valutazione dei costi aggiuntivi per la sicurezza derivanti da interferenza sono state considerate, per quanto applicabili, le voci di cui all’art. 7, comma 1 del DPR n. 222/2003 e, nello specifico:
a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all’esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici,etc.);
e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
Dalle valutazioni sopra descritte ed in considerazione di quanto indicato con determina dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008, si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da “interferenze” siano, per l’intera durata dell’appalto, pari a € 980,00, non soggetti a ribasso.
A tal riguardo verrà predisposto il “Documento unico di valutazione dei rischi per interferenze” (DUVRI).
Resta infine onere del Soggetto aggiudicatario, quello di elaborare - relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività - il documento di valutazione dei rischi, provvedendo all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.
Art. 16 - FALLIMENTO O MORTE DEL FORNITORE
Il Fornitore si obbliga per se, per i suoi eredi ed aventi causa.
In caso di suo fallimento, la Stazione Appaltante provvederà senz'altro alla revoca dell’appalto.
In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell’Istituto di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.
Nei raggruppamenti temporanei d’impresa, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Istituto avrà la facoltà di proseguire il contratto con un’impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.
In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Art. 17 - MODIFICAZIONI SOGGETTIVE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione, anche parziale della Convenzione, sotto pena di risoluzione del contratto stesso, di perdita del deposito cauzionale definitivo e salva ogni azione per il risarcimento di eventuali conseguenti danni. Il subappalto è consentito nei limiti di legge, previa verifica dell’esistenza in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti richiesti all’aggiudicatario ed espressa preventiva autorizzazione dell’Istituto; in caso di subappalto il pagamento delle fatture sarà subordinato alla prova dell’avvenuto pagamento dei subappaltatori da parte dell’aggiudicatario in relazione a quanto ad essi dovuto per le fatture precedentemente liquidate dall’Istituto.
Art. 18 - REVISIONE
Le disposizioni del presente articolo escludono l’applicabilità dell’art. 1664 c.c.
Nel corso della esecuzione dell’appalto, l’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di apportare variazioni in diminuzione su ciascuna delle componenti oggetto del contratto, nonché di richiederne l’estensione nei limiti di un quinto. L’Aggiudicatario, riconoscendo fin dall’origine tale facoltà, rinuncia espressamente ad ogni diritto, compenso od indennizzo di qualsiasi natura derivante dalla diminuzione dell’importo dell’appalto.
Art. 19 - ESECUZIONE IN DANNO
Qualora il Fornitore manifestasse evidenti insufficienze ad assicurare la consegna delle Apparecchiature acquistate o l’assistenza nei tempi previsti contrattualmente, ovvero in caso di mancata sostituzione di prodotti protestati e non accettati entro sette giorni dalla consegna non andata a buon fine, è facoltà dell’Istituto far eseguire ad altra ditta in danno della ditta appaltante.
Art. 20 – RECESSO
L’Inpdap si riserva la facoltà di recedere dal contratto a suo insindacabile giudizio ed in ogni momento, ai sensi dell’art. 1373, comma 2°, cod.civ., con preavviso di trenta (30) giorni decorrenti dalla data di ricezione da parte del Fornitore, della relativa comunicazione. In tale ipotesi l’Inpdap resta obbligato al pagamento delle sole fatture emesse in relazione agli ordini effettuati alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento il Fornitore si intende soddisfatto di ogni suo avere non avendo altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l’anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.
Qualora la Ditta appaltatrice dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e senza giusta causa, l’Inpdap potrà rivalersi sulla cauzione definitiva a titolo di penale.
Verrà inoltre addebitata alla Ditta aggiudicataria, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall’assegnazione dei servizi ad altra ditta concorrente, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.
Art. 21 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ogni violazione degli obblighi contrattuali è specificamente contestata al Fornitore dal Dirigente dell’Ufficio che ha emesso l’ordinativo di fornitura in ordine al quale l’ inadempienza si è verificata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo fax alla sede legale o al domicilio eletto dal Fornitore, in cui fanno fede esclusivamente la data e l’ora di trasmissione dell’INPDAP.
Qualora il Fornitore non presenti eventuali osservazioni o giustificazioni nel termine di tre giorni dalla contestazione, ovvero qualora l’Inpdap non le ritenga valide, a sua discrezione, saranno applicate le penali di cui al successivo art. 22, salvo l’adozione di ulteriori determinazioni ritenute più opportune nel caso specifico.
Il contratto si risolve in caso mancato assolvimento da parte dell’Aggiudicataria agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto.
Il contratto può essere risolto, altresì, di diritto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con automatico incameramento della cauzione prestata, oltre all’escussione in danno e salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni, nel caso di inosservanza reiterata e di particolare gravità delle disposizioni contenute nel presente capitolato.
In particolare, e a titolo meramente esemplificativo, l’INPDAP ha facoltà di risolvere di diritto la Convenzione mediante semplice lettera raccomandata, anche senza preventiva diffida, nei seguenti casi:
1. frode e grave negligenza nell’esecuzione della fornitura;
2. inadempimento delle disposizioni del Dirigente della Direzione Regionale dell’Inpdap o del Dirigente dell’Ufficio II – Gare e contratti della Direzione Centrale Approvvigionamento e Provveditorato, riguardo i tempi di esecuzione della fornitura e/o alle variazioni di importo della fornitura stessa come specificato nel presente capitolato;
3. stato di inosservanza del Fornitore riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto;
4. manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura o nella prestazione dell’assistenza;
5. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
6. sospensione o grave ritardo della fornitura o nella prestazione dell’assistenza senza giustificato motivo;
7. prolungato mancato funzionamento o prolungato mancato aggiornamento del portale per l’invio e la gestione degli ordinativi di fornitura disponibile su internet;
8. reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità e/o inadempimenti;
9. contestazione nel corso di 12 mesi di tre inadempienze gravi o ritardi o comunque di reiterate violazioni gravi alle modalità di esecuzione del contratto;
10. sopravvenuta diminuzione della cauzione definitiva, senza che vi sia reintegro della stessa entro 10 giorni;
11. avvenuta applicazione di penali, nell’arco di 24 mesi per un numero superiore a 5 (cinque),a qualsiasi titolo e da parte di qualsiasi Direzione che abbia effettuato la contestazione;
12. subappalto non autorizzato;
13. cessione, anche parziale, del contratto o del credito derivante;
14. fallimento della Ditta aggiudicataria;
15. inesistenza o inefficacia della polizza assicurativa per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose.
In caso di risoluzione del contratto saranno riconosciuti all’Aggiudicatario solo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura consegnata e accettata dalla Direzione ordinante.
Il Fornitore dovrà in ogni caso risarcire l’Inpdap di qualsiasi danno diretto e indiretto che possa derivare dalla propria inadempienza o da quella imputabile ad esso indirettamente, in quanto dovuta al fatto di un eventuale subappaltatore.
In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti del Fornitore, l’Inpdap si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate in sede di offerta e, in caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti di quest’ultimo ovvero di altri casi che impediscano comunque la stipulazione del contratto con il secondo classificato, l’Inpdap si riserva la facoltà di interpellare il terzo classificato, stipulando un nuovo contratto alle condizioni presentate in sede di offerta.
L’Inpdap può inoltre risolvere il contratto di appalto in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice civile.
Art. 22 PENALI
Il servizio dovrà essere garantito in modo continuo, indipendentemente da avarie dei mezzi, o assenze del personale della ditta appaltatrice.
L’appaltatore sarà sottoposto, per ogni inadempienza (anche non consecutiva) agli obblighi contrattuali, alle penali di seguito indicate, fermo restando la risarcibilità del danno ulteriore:
1. all’5 % del valore della fornitura per ogni giorno di ritardo nella consegna dei beni ordinati.
2. 10% dell’importo della fattura che sarà emessa per l’intervento tecnico effettuato per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini prescritti dal presente capitolato.
In ogni caso la penale non potrà complessivamente eccedere il 10% del valore della fornitura. Raggiunto tale importo il contratto si intenderà risolto.
Qualora le penali vengano applicate per più di tre volte nel corso del rapporto, l’Istituto si riserva la facoltà di risolvere a suo insindacabile giudizio il presente contratto.
3. € 50 per ogni giorno lavorativo di ritardo per il mancato ritiro dell’usato.
Le penali verranno applicate senza alcuna formalità diversa dalla semplice comunicazione, e verranno detratte dal corrispettivo, o in caso di sua incapienza, dalla cauzione definitiva, con obbligo per il Fornitore di reintegrazione della stessa nell’originario importo entro 10 giorni, pena la risoluzione del contratto.
L’esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge.
Art. 23 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Le spese contrattuali (imposta di bollo, imposta di registro, diritti di segreteria) sono a totale carico della Ditta aggiudicataria.
È a carico dell'Ente appaltante l'IVA.
La Convenzione quadro è soggetta a registrazione a tassa fissa secondo le vigenti disposizioni di legge. Il Fornitore provvederà alla registrazione del contratto con onere di restituzione di una copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.
Art. 24 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Le attività oggetto dell’appalto implicano, da parte del Fornitore, il trattamento dei dati personali di cui è titolare l’Istituto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito definito per brevità anche il “Codice”).
L'Istituto, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 del Codice, riconosce che l’Aggiudicatario dispone delle autonomie operative necessarie, dell’esperienza, delle capacità e l’affidabilità necessarie a fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
Pertanto, il Fornitore, nell’ambito delle prestazioni oggetto dell’appalto effettua le operazioni di trattamento dei dati personali nel rispetto delle prescrizioni previste dalla suddetta normativa. In particolare, egli viene nominato dall’Istituto, Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 29 del Codice.
I relativi compiti vengono descritti nel dettaglio in un separato atto, che il Fornitore si impegna a sottoscrivere entro il termine di quindici giorni dalla data di stipula del contratto.
Art. 25 - RINVIO
Per quanto non disposto dal presente Capitolato si rinvia a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti in materia nonché dal regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’INPAP.
Art. 26 - FORO COMPETENTE
Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione del presente capitolato tra l’appaltatore e l’Istituto, non risolvibili in via amministrativa, saranno devolute all’Autorità Giudiziaria, secondo il riparto di giurisdizione previsto per legge. Il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Roma.
IL DIRIGENTE GENERALE
X.Xx xxxx.xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx