Contract
ALLEGATO C
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TORINO, SITO IN TORINO – PARCO DEL VALENTINO – XXXXX XXXXXXX XXXXX, 00.
ARTICOLO 1 OGGETTO
Il Comune di Torino assegna in concessione a
………………………………………………………………….………………………………. C.F./P.IVA ………………………………………….., rappresentata dal Signor
……………………………………………………., nato a il
…………………. e domiciliato per la carica presso la sede della Società/Ditta nella sua qualità di ,
Codice Fiscale ……………………………………, l’immobile di proprietà comunale ubicato in Torino – Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, 00.
Oggetto del contratto è l’immobile di proprietà comunale denominato “Imbarchino del Valentino”, sito in Torino – Parco del Valentino – Viale Xxxxxxx Xxxxx 37.
L’immobile è composto da:
- un basso fabbricato di un piano fuori terra destinato a sala somministrazione.
- un fabbricato di due piani fuori terra con al piano inferiore una saletta, un disimpegno, i servizi igienici per il pubblico (di cui uno per disabili) e un ripostiglio, al piano superiore la cucina, il bar e un ampio terrazzo;
- il terreno che degrada con scalinate e terrazzamenti verso il fiume Po.
I fabbricati, aventi superficie complessiva di mq. 177 (autorizzati con licenze edilizie in sanatoria n. 335, prot. 1985/11/831 e n. 210, prot. 1998/1/6689), sono censiti al Catasto Fabbricati al Fg. 1335 particella n. 14, cat. E/9.
Il terreno, della superficie complessiva di mq 805 circa, è censito al Catasto Terreni al Foglio 1335 – particella 22 (parte).
Nel fabbricato non sono presenti beni mobili inventariati di proprietà della Città.
ARTICOLO 2 DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE
I locali oggetto del presente contratto dovranno essere destinati allo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, organizzazione di attività culturali, sociali, svago e animazione. Inoltre i locali dovranno essere destinati a sala studio e lettura per almeno tre ore al giorno, in orario compreso tra le ore 10.00 e le 18,00. I locali dovranno essere dotati di almeno una postazione informatica (accessibile anche a persone diversamente abili), a disposizione gratuita del
pubblico. Dovrà inoltre essere allestito il servizio di wi-fi, che consenta la connessione gratuita a internet.
L’immobile dovrà essere utilizzato alle condizioni contenute nel presente disciplinare, con divieto generale di ogni diverso uso, salvo autorizzazione da parte del Comune di Torino. Il Concedente, in seguito ad eventuale modifica della destinazione d’uso, potrà adeguare il canone di concessione, in relazione alla tipologia della nuova attività da svolgere. Il cambiamento della destinazione d’uso originariamente convenuta, anche se parziale, in assenza di autorizzazione scritta concessa dalla Civica Amministrazione proprietaria, comporta la decadenza, di diritto, del contratto, salvo il risarcimento del danno subìto dalla Città.
ARTICOLO 3 CONSEGNA
L'immobile è consegnato al Concessionario, che lo accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni diritto, pertinenza e dipendenza e con tutte le servitù attive e passive inerenti.
Il Comune di Torino non è tenuto ad alcun risarcimento qualora l'immobile presenti vizi o vincoli tali da pregiudicarne, in tutto o in parte, l'utilizzo, restando, quindi, esonerato, ad ogni effetto e nel modo più ampio, dalle responsabilità previste dagli artt. 1578 e 1581 C.C..
ARTICOLO 4 DURATA
La Concessione ha la durata di anni 12 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di consegna dei locali e non sarà rinnovabile.
Il Concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di sei mesi.
In tale caso rimarranno a carico del Concessionario tutte le spese sino a quel momento sostenute, senza alcun onere o indennità di sorta per il Concedente.
ARTICOLO 5 CANONE
Il Concessionario verserà al Comune di Torino un canone annuo di Euro
…………………… in rate mensili anticipate.
Quanto dovuto a titolo di canone di concessione dovrà essere pagato mediante apposito bollettino inviato dalla SORIS S.p.A., incaricata della riscossione dei canoni. In caso di mancata ricezione del bollettino entro il quindicesimo giorno del primo mese del mese di competenza, sarà cura del concessionario contattare la Società Soris.
Il mancato pagamento, anche di una sola rata, costituisce motivo di decadenza e dà luogo alla automatica costituzione in mora del Concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, fatta salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.
Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta. Detto canone sarà aggiornato su base annua, nella misura pari al 75% della variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, pubblicato annualmente dalla Gazzetta Ufficiale.
Qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto, il Concessionario continui a detenere l'immobile, nelle more del rilascio o dello sgombero dello stesso con riconsegna al Comune di Torino proprietario, ovvero nelle more della stipulazione di un nuovo contratto, il Concessionario dovrà corrispondere un'indennità che si conviene, fin da ora, del medesimo importo del canone pattuito dal presente contratto, cui saranno applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati pro tempore.
Nell’ipotesi in cui si pervenga alla stipula di un nuovo contratto a favore del titolare del presente, quest’ultimo si impegna a corrispondere alla Città oltre all’indennità di occupazione di cui al precedente comma, una ulteriore somma a titolo di conguaglio per il periodo di vacanza contrattuale, determinata dalla differenza tra il nuovo canone e quello previsto dal presente contratto.
ARTICOLO 6 SPESE
Sono a totale carico del Concessionario la tassa raccolta rifiuti, le utenze elettriche, idriche, del gas cottura, del riscaldamento/raffrescamento, le utenze telefoniche, i cui contratti devono essere direttamente intestati al concessionario.
Copia dei contratti dovrà essere consegnata all’Area Patrimonio.
Le utenze sono a servizio esclusivo dell’immobile oggetto del presente contratto e non risultano intestate alla Città.
ARTICOLO 7
DIVIETO DI SUB - CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione del contratto e la sub-concessione dell’immobile.
L’eventuale cessione o affitto dell’azienda non comporterà la cessione del contratto di concessione.
La sub-concessione dei locali è causa di decadenza della concessione e a risarcimento dei danni nei confronti della Città.
ARTICOLO 8 MANUTENZIONI
L’immobile risulta attualmente in normali condizioni di manutenzione e conservazione.
Vengono di seguito riportate le criticità riscontrate sullo stato manutentivo dell’immobile:
− la scala in ferro esterna al fabbricato ad 1 p.f.t. immette direttamente al fiume Po e non presenta fermapiedi e/o idonei parapetti. Non risultano adottati accorgimenti tali da impedire l’utilizzo della stessa da parte del pubblico;
− le terrazze prospettanti il fiume non risultano protette da adeguati parapetti ma sono presenti solo semplici corde inidonee alla protezione dei clienti da eventuali cadute;
In considerazione dell’analisi dello stato di fatto dei locali di cui alla scheda patrimoniale costituente l’allegato D del Disciplinare di gara ed evidenziate nei precedenti commi, il concessionario dovrà provvedere all’esecuzione delle opere di risanamento, ripristino e messa in sicurezza dei locali e degli impianti, che dovranno essere certificati da un tecnico abilitato che dovrà garantire parimenti le condizioni di agibilità dello stesso per la destinazione d’uso prevista dall’art. 2 del presente contratto.
Detti interventi dovranno essere eseguiti entro 150 giorni dalla consegna dei locali, salvo eventuali proroghe autorizzate dalla Città sulla base di giustificati motivi. Il concessionario deve adoperarsi ad eliminare ogni tipo di pericolo e fornire tutte le certificazioni che verranno richieste.
Il concessionario dovrà consegnare all’Amministrazione tutta la documentazione e le certificazioni previste dalla normativa di settore comprovanti l’adeguamento dei locali alle norme di prevenzione degli incendi, all’eliminazione di barriere architettoniche e di sicurezza di cui all’art. 257 e seguenti del D. Lgs. 81/2008.
Il concessionario dovrà pertanto trasmettere all’Amministrazione le certificazioni, regolarmente redatte e firmate da professionista abilitato, attestanti la sussistenza delle condizioni indispensabili ai fini dell’agibilità dei locali per la specifica destinazione d’uso.
I suddetti adempimenti dovranno essere eseguiti entro e non oltre 6 mesi dalla data di consegna dei locali , salvo eventuali proroghe autorizzate dalla Città sulla base di giustificati motivi.
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In caso di mancata esecuzione delle opere di cui ai precedenti commi, il presente contratto potrà essere risolto per inadempimento.
Il Concessionario si impegna a provvedere, a propria cura e spese, all’esecuzione di tutte le opere eventualmente necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all’uso convenuto. Tra gli oneri posti a suo carico si intendono
anche le spese di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme, nonché gli interventi necessari per l'agibilità dell'immobile e per l’adeguamento dello stesso ad ogni normativa vigente in materia di sicurezza ed ogni altra autorizzazione indispensabile per lo svolgimento dell’attività di cui all’art. 2.
Compete al Concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti presenti nell’immobile oggetto del presente contratto, compresi gli eventuali interventi per l'adeguamento degli stessi alle vigenti norme in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di abbattimento delle barriere architettoniche. Ogni intervento tecnico sui locali, esclusa la manutenzione ordinaria, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune di Torino.
In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui ai commi precedenti, il Comune di Torino potrà esigere, previa decandenza, la restituzione immediata dei locali, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle inadempienze.
ARTICOLO 9 INQUINAMENTO ACUSTICO
In ossequio al disposto della Legge 447/95 “Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico”, del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo alla “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, della Legge Regionale 52/2000 recante “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico” e degli artt.. 44 e 45 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana ed al fine di garantire l'osservanza delle norme acustiche il locale in oggetto dovrà attuare tutti i possibili interventi, valutate le condizioni di fattibilità-tecnica economica, volti a migliorare l’isolamento acustico della struttura, dimensionati sulla scorta di idonea documentazione acustica previsionale (relativamente all’impatto e ai requisiti acustici passivi), da allegare alla richiesta di titolo edilizio. La struttura, nel caso di eventi/manifestazioni musicali all’aperto, dovrà inoltre essere dotata di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni sonore, secondo le specifiche tecniche individuate dalla Città, al fine di garantire, il rispetto dei limiti vigenti in materia di inquinamento acustico.
ARTICOLO 10 IMPEGNI SPECIFICI
Il concessionario dovrà, a proprie cure e spese, allestire una copertura di rete WiFi, che garantisca il servizio gratuito di connettività.i
Il concessionario si obbliga al rispetto del la disciplina comunale relativa all’uso del Parco del Valentino ed in particolare al Regolamento n. 275 approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale in data 20 novembre 2000 (mec. 2000 04259/46) riguardante la fruizione del Parco del Valentino, e a conformarsi ad ogni regolamentazione futura, pena la revoca della concessione.
Si richiamano al riguardo l’articolo VII - PUNTI DI RISTORO E SERVIZI prevede:
1. Oltre ai locali pubblici esistenti, le attività di somministrazione di cibi e bevande sono ammesse soltanto nei chioschi fissi o mobili espressamente autorizzati. Omissis…….Chioschi ed altri locali di pubblico esercizio dovranno utilizzare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
E il successivo articolo. XII “ OBBLIGHI DEI TITOLARI DI CONCESSIONI COMUNALI” che prevede:
1. Negli immobili di proprietà comunale dati in concessione esistenti all'interno del Parco non saranno autorizzati ampliamenti, modifiche di destinazione d'uso, alterazioni degli affacci sul Parco e sul fiume e delle tipologie architettoniche se non espressamente consentite dagli uffici competenti, e in coerenza con i caratteri ambientali e paesistici del Parco del Valentino. I titolari delle attività sportive, ricreative e di ristorazione e di spettacolo viaggiante esistenti all'interno del Parco sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, e dovranno prenderne atto al momento del rinnovo o del rilascio della concessione, impegnandosi al suo rispetto, in quanto il Regolamento farà parte integrante dell'atto.
2. I circoli rivieraschi e le attività collocate sulla sponda in regime di concessione dovranno consentire, su richiesta, l'accesso pubblico alla sponda e rispettare le clausole stipulate in merito alla fruizione pubblica degli impianti. Dovranno inoltre garantire l'accesso agli operatori e ai mezzi del Comune di Torino per le attività di pulizia e manutenzione dell'alveo.
3. Ogni violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, nonché di quelle vigenti in materia di inquinamento ambientale, commesse dai titolari di concessione di cui ai commi precedenti, dovrà essere segnalata dall'organo accertatore al settore Verde Pubblico della Città di Torino.
4. Quest'ultimo provvederà ad informare, previa formalizzazione di parere in merito, la Divisione competente al rilascio della concessione, la quale, in caso di accertamento di almeno due violazioni nell'arco dello stesso anno solare, provvederà alla revoca del provvedimento.
5. Il provvedimento di revoca della concessione potrà altresì essere adottato a fronte di reiterati comportamenti comunque considerati dall'Amministrazione Comunale gravemente incompatibili con le finalità
del presente Regolamento secondo le modalità stabilite dal comma precedente.
ARTICOLO 11 MANUTENZIONE DEL VERDE
Il concessionario ha l’obbligo di effettuare quotidianamente la raccolta dei rifiuti per una fascia perimetrale esterna alla recinzione di almeno 5 metri. Inoltre la pulizia dovrà essere estesa anche al prato limitrofo nei mesi da maggio a settembre.
Il concessionario dovrà inoltre effettuare la manutenzione ordinaria del verde compreso all’interno della recinzione, compresa la potatura della siepe perimetrale, da eseguirsi su entrambi i lati almeno due volte all’anno.
Gli interventi che si rendessero necessari sugli agli alberi d’alto fusto (danni, necessità di potature o abbattimento dovranno essere autorizzati dal Servizio Verde Gestione della Città di Torino.
ARTICOLO 12
OPERE, ADDIZIONI E MIGLIORIE
Non potranno essere realizzate opere da parte del Concessionario, in assenza di preventiva autorizzazione da parte della civica Amministrazione e di rilascio delle dovute autorizzazioni edilizie, catastali e di ogni altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente. Qualunque violazione dei suddetti obblighi, commessa dal Concessionario, comporterà la decadenza di diritto del contratto e l’incameramento integrale del deposito cauzionale da parte della Città, salvo il diritto della medesima al risarcimento dei maggiori danni subìti.
Tutte le opere realizzate nei locali oggetto della presente concessione e regolarmente autorizzate, sono acquisite in proprietà dalla civica Amministrazione fin dal momento della loro esecuzione, senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo, compenso o risarcimento a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile.
La Città si riserva la facoltà di far rimuovere al Concessionario eventuali opere non autorizzate, senza che la medesima sia tenuta a corrispondere indennità di sorta.
Resta inteso che la realizzazione di nuove opere, anche provvisorie, dovrà comunque essere autorizzata dai competenti Uffici Tecnici dell’Edilizia ed essere conforme alle disposizioni vigenti in materia edilizia. Qualunque violazione di siffatto obbligo comporterà la decadenza di diritto della concessione, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti.
Ogni manufatto realizzato sull’area di cui al presente contratto, si intende acquisita in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell’art. 934 c.c., senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta sotto qualsiasi
titolo, previsti dall’art. 936 c.c..
Il concessionario si impegna altresì, qualora richiesto, ad intervenire alla successiva sottoscrizione di apposito atto ricognitivo della proprietà comunale delle eventuali opere realizzate e ad ogni altro atto che si rendesse necessario per adempiere alle formalità connesse alla trascrizione dei beni a favore del Comune di Torino.
Resta a carico del Concessionario ogni onere relativo all’accatastamento, ove necessario.
ARTICOLO 13 RIPARAZIONI E RESTAURI
Il Comune di Torino potrà, in ogni tempo, eseguire e realizzare, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, rispettivamente tutte le riparazioni e tutti gli impianti che riterrà opportuni a suo insindacabile giudizio, nonché qualunque opera di abbellimento o di restauro dell’immobile, senza obbligo di compenso di sorta a favore del Concessionario, indipendentemente dalla durata dei lavori, rinunciando, il Concessionario, al disposto dell’art. 1582 c.c
ARTICOLO 14 RESPONSABILITA’
Il concessionario è costituito custode dell’immobile dato in concessione, ed esonera espressamente il Comune di Torino da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi anche di terzi, manlevando la Città da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 cod. civ.
Il concessionario assume a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 cod. civ. e si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose, nello svolgimento dell’attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica.
Il Concessionario si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare ogni pericolo per l'incolumità pubblica, derivante dall'utilizzo dei locali, obbligandosi al rispetto della vigente normativa (con particolare riferimento alla normativa antincendio, alle leggi e ai regolamenti di igiene pubblica e di polizia municipale e ad ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia di sicurezza pubblica).
È espressamente vietato sovraccaricare il pavimento dei locali oltre i limiti di legge, fermo restando, in caso di necessità, l’obbligo, da parte del Concessionario, di provvedere all'adeguamento della portata, previa sottoposizione del progetto alla Città per la sua approvazione e rilascio, a lavori eseguiti, del relativo Certificato di collaudo statico, redatto e sottoscritto da tecnico abilitato iscritto ad idoneo Albo
Professionale, nonché depositare, presso i locali in oggetto, sostanze esplosive, infiammabili o comunque pericolose per la salute pubblica.
E’, inoltre, a carico del concessionario ogni intervento necessario di adeguamento alle vigenti norme e misure di sicurezza e ogni onere e responsabilità connessi per le incombenze ed adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
ARTICOLO 15 ASSICURAZIONI
Il Concessionario si impegna a stipulare presso primarie compagnie di assicurazione apposite Polizze Assicurative ai fini di:
1) copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.) o beni di terzi, anche per cause imputabili all’Immobile, durante il periodo di Concessione; la copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo di € 6.000.000,00 (seimilioni/00) per sinistro.
2) copertura dei danni derivanti dalla conduzione dell’immobile con riferimento alle previsioni degli artt. 1588, 1589 e 1590 c.c.
3) copertura assicurativa per fenomeni naturali.
Nelle polizze sopra indicate il novero degli “assicurati” dovrà risultare espressamente esteso, oltre al Concessionario, alla Città di Torino.
Si precisa, infine, quanto segue:
a) Le polizze di cui sopra dovranno contenere una clausola di vincolo in favore del Concedente, per tutta la durata della Concessione, del seguente tenore: “In relazione alla Concessione stipulata in data ------- tra la Città di Torino e in
qualità di Concessionario, la presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore della Città di Torino e pertanto la Compagnia Assicuratrice si obbliga, per tutta la durata della polizza:
1) a riconoscere detto vincolo come l’unico a essa dichiarato e da essa riconosciuto;
2) a notificare tempestivamente alla Città di Torino, Direzione Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’eventuale mancato pagamento del premio, nonché il mancato rinnovo ovvero la scadenza della polizza stessa, e a considerare valida a tutti gli effetti la presente polizza fino a quando non siano trascorsi sessanta giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata ricevuta dalla Città di Torino stessa;
3) a non apportare alla presente polizza nessuna variazione sostanziale se non con il consenso scritto della Città di Torino e a notificare alla stessa tutte le circostanze che menomassero o che potessero menomare la validità della presente polizza;
4) a conservare il presente vincolo inalterato, nonché a riportarlo nelle eventuali nuove polizze che dovessero sostituire la presente fino alla scadenza della Concessione”.
b) le polizze dovranno altresì contenere clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Concedente, suoi Amministratori e Dipendenti;
c) qualora il Concessionario disponga di polizze stipulate in precedenza, conformi a quanto indicato, potrà ottemperare agli obblighi di cui ai punti 1) 2) e 3) corredando le medesime di appendice di vincolo per tutta la durata della concessione in favore della Città di Torino;
d) i rischi non coperti dalle Polizze, nonché gli scoperti e le franchigie, si intendono a carico esclusivo del Concessionario.
Il Concessionario all’atto della stipula del presente contratto consegna copia delle polizze unitamente alla quietanza del pagamento del premio. Sarà cura del Concessionario inviare le successive quietanze.
ARTICOLO 16 REVOCA
La Città si riserva di revocare la concessione in qualunque momento, con preavviso di mesi tre, per motivi di pubblico interesse. Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dell'immobile.
Ulteriore causa di revoca della concessione è il mancato rispetto del Regolamento del Parco del Valentino ed in particolare al Regolamento n. 275 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 20 novembre 2000 (mec. 2000 04259/46) riguardante la fruizione del Parco del Valentino, e a conformarsi ad ogni regolamentazione futura..
ARTICOLO 17 RECESSO
Il concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di mesi 6. In tale caso rimarranno a carico del concessionario tutte le eventuali spese sostenute per gli interventi e gli adempimenti di cui all’art. 12 senza alcun onere o indennità di sorta per il concedente.
ARTICOLO 18 RESTITUZIONE DELL’IMMOBILE
Alla scadenza,revoca/decadenza del contratto o recesso del concessionario, l’immobile dovrà essere restituito alla Città proprietario libero e sgombero da persone e cose previa sottoscrizione di verbale di riconsegna.
In ogni caso nulla sarà dovuto al concessionario per addizioni o miglioramenti.
ARTICOLO 19
CAUSE DI DECADENZA DELLA CONCESSIONE
Oltre alle ipotesi già disciplinate nel presente contratto la concessione decade nelle seguenti ipotesi:
a) per gravi e reiterate inadempienze contrattuali;
b) per morosità;
c) in caso di cessazione dell'attività;
d) in caso di sub-concessione dell’immobile;
e) in caso di concordato preventivo o fallimentare, di fallimento, di liquidazione coatta e amministrazione controllata a carico del concessionario.
Nei casi previsti alle precedenti lettere il concessionario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che il bene della Città deve sopportare in conseguenza della decadenza.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la decadenza si verifica di diritto previa comunicazione scritta al concessionario.
Le somme dovute dal concessionario per i danni provocati saranno trattenute sul deposito cauzionale ove sufficiente e salvo, comunque, il maggior danno.
ARTICOLO 20 - GARANZIE
ll Concessionario dovrà prestare, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la somma di €…………………………….. = (diconsi…………………………/00) a titolo di deposito cauzionale improduttivo di interessi mediante una delle seguenti modalità:
1. Assegno Circolare non trasferibile intestato al Tesoriere civico della Città di Torino, da presentarsi alla civica Tesoreria – Xxx Xxxxxxxx x. 0, Xxxxxx – specificando “conto 136” e indicando quale causale “versamento deposito cauzionale a garanzia della concessione immobile sito in Viale U. Cagni37;
2. Bonifico bancario sul c/c n. 110050089, intestato al Comune di Torino, intrattenuto presso la Unicredit S.p.A., Codice IBAN “IT 56 T 02008 01033 000110050089”, specificando “conto 136” e indicando la medesima causale.
Detta cauzione potrà essere incassata dalla Città nelle ipotesi di mancato adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto e in tutti i casi esplicitamente previsti nel presente contratto
ARTICOLO 21 - ACCERTAMENTI.
I funzionari dell’Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico ai concessionari, nell’immobile dato in locazione per accertamenti ed operazioni nell’interesse dell’Amministrazione comunale.
ART. 22 – ADEMPIMENTI IPOCATASTALI
Ai fini della registrazione, trascrizione e voltura le parti danno atto che il fabbricato censito al N.C.E.U. al Foglio 1335 particella 14, categoria E/9 oggetto della presente concessione, è di piena proprietà della Città di Torino.
ARTICOLO 23- NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti richiamano la normativa generale in tema di concessioni amministrative e quella contenuta nei Regolamenti Comunali.
ARTICOLO 24 - DOMICILIO. SPESE DI CONTRATTO
Per gli effetti della presente concessione, il concessionario elegge il proprio domicilio in ……………………….., Via ………………………………………………
Le spese del presente Contratto nonché quelle consequenziali sono interamente a carico del Concessionario.
ARTICOLO 25
MODIFICAZIONI AL CONTRATTO E FORO COMPETENTE
Ogni modifica al presente contratto (all'infuori di quelle imposte per legge ad una o ad entrambe le parti) dovrà essere formulata, pena la sua nullità, in forma scritta. Eventuali acquiescenze o tolleranze della Città di Torino non costituiranno, in alcun caso, modifiche contrattuali.
Nel caso in cui dovessero insorgere controversie in ordine all’interpretazione o all’applicazione del presente contratto, sarà unicamente competente il Foro di Torino.
Il concessionario dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente disciplinare.
IL CONCESSIONARIO (persona fisica)
Nome ………………………………….Cognome …......................................……………
Luogo e data di nascita …….………………………………………………………………...
Residente in …………………………. Via …………………………………………………
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………
Documento di Identità n: …..……………….………………….………………………..
rilasciato da ………………................………..il...............……
Telefono ……………………………………………………………………………………….
OPPURE IN CASO DI PERSONA GIURIDICA
Il concessionario (denominazione società)…………………………………..…………….
Legale rappresentante della Società
………………………………..…………………..……………………………………………. Data e luogo di nascita
………………………………………….………………………………………………………. Documento di identità tipo………………………………………........................................... n…………………………………rilasciato il………………………
Codice Fiscale del Legale Rappresentante: ………………………………………………
Partita IVA della Società: ……………………………………………………………….
Sede della Società………..……..……………………………………………….……………
Telefono della
Società……………………………………………………………………………
Il presente disciplinare è impegnativo per il Concessionario a partire dalla data della sua sottoscrizione, mentre diventerà impegnativo per il Comune di Torino dalla data di esecutività della Determinazione Dirigenziale di approvazione dell’aggiudicazione definitiva.
IL CONCESSIONARIO (FIRMA LEGGIBILE)
……………………………………………………
Il Concessionario dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile, di aver letto e di accettare tutte le singole condizioni sovrariportate nel presente schema di contratto di concessione ed in particolare:
- l 'art. 2 - Destinazione dell’immobile
- l’art. 3 - Consegna
- l’art. 5 - Canone
- l'art. 7 - Divieto di subconcessione e cessione del contratto
- l'art. 8 - Manutenzioni
- l'art. 10 - Impegni specifici
- l'art. 12 - Opere addizioni migliorie
- l'art. 14 - Responsabilità
- l'art. 15 - Assicurazioni
- l'art. 16 - Revoca
- l'art. 18 - Restituzione dell’immobile
- l’art. 19 - Cause di decadenza della concessione
- l'art. 00 - Xxxxxxxx.
Xxxxxx, ………………………………….
IL CONCESSIONARIO (FIRMA LEGGIBILE)
……………………………………………………
La Città di Torino informa il Concessionario, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente alla
stipulazione del presente contratto e agli adempimenti conseguenti che ne derivano.