CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Federazione Lavoratori AgroIndustria
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per gli operai agricoli e florovivaisti
25 Maggio 2010
1° Gennaio 2010 - 31 Dicembre 2013
Federazione Lavoratori AgroIndustria
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per gli operai agricoli e florovivaisti
25 Maggio 2010
1° Gennaio 2010 - 31 Dicembre 2013
Finito di stampare: marzo 2011
Grafica e stampa: Eurografica2 srl - Roma
L’anno 2010, il giorno 25 del mese di maggio, in Roma,
tra
la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL’AGRICOLTURA ITALIANA, rappresentata dal Presi- dente xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, assistito dai signori xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, responsabile del settore sindacale, xxxx. Xxxx Xxxxxx, direttore generale, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, direttore della direzione sindacale, dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, funzionario della direzione sindacale, dott. Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, funziona- rio della direzione sindacale,
nonché dai componenti la Delegazione confederale, signori xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxx. Xxxxxx Xxxxx, xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, avv. Xxxxxxxxxxxx Xx Xxxxxxxxxx, xxxx. Xxxxx Xxxxxx, xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, dott. agr. Xxxxx Xxxxx, dott. Xxxxxxx Xxxxxxx,
con la partecipazione:
della FEDERAZIONE NAZIONALE DEI PROPRIETARI CONDUTTORI IN ECONOMIA, rappresen-
tata dal Presidente xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx,
della FEDERAZIONE NAZIONALE AFFITTUARI CONDUTTORI IN ECONOMIA, rappresentata
dalla dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx,
della FEDERAZIONE NAZIONALE DELL’IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE, rappresentata
dal Presidente xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx,
la CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI, rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxxx, in nome e per conto delle Federazioni Nazionali aderenti, assistito dai signori Vicepresidenti, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx, Responsabile del Settore Sindacale; dai signori membri della Giunta esecutiva Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxx, dal Segretario Nazionale Organizzativo Xxxxxxxx Xxxxxxxx, dal Responsa- bile delle Relazioni Sindacali Xxxxxx Xxxxxxx,
la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI – CIA, rappresentata dal Presidente Giu- seppe Politi, assistito dai Signori Xxxx Xxxxxxxxxxx Vice Presidente, Xxxxxxx Xxxxxxxxx Coordinatore della Giunta Nazionale, Xxxxxxx Xxxxxxx Responsabile Lavoro e Relazioni Sindacali, componenti la delegazione Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxxx , Xxxxxxx Xx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx,
e
la FLAI-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxx, dai Segre- tari Nazionali Xxxxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxx- xxxxxx, dal Dipartimento Nazionale Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx dai Segretari Generali Regionali e dai Componenti la delegazione trattante Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xx-Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Giu- seppe Xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxx- xxxxx Xxxxx, assistiti dal Segretario Generale Confederale Xxxxxxxxx Xxxxxxx,
xx XXX-XXXX, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxxxx e dai Se- gretari Nazionali Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, assistiti dai signori Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e dai Segretari Regionali Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx De Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xx- xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, nonché dai componenti la delegazione trattante signori Fe- xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxx- xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx,
la UILA-UIL, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, dai Segretari Nazionali Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, dal cordinatore delle Politiche Agricole Xxxxxxxx Xxxxxxxx e dai componenti la delegazione trattante Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx De Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xx- xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx,
Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx- xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxx- xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx.
In applicazione dell’Accordo nazionale di rinnovo sottoscritto in pari data, si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, da valere in tutto il territorio della Repubblica italiana.
TITOLO I
PARTE INTRODUTTIVA
Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rap- porti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, co- munque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse – comprese le aziende florovivaistiche1 e le imprese che svolgono la- vori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato
– e gli operai agricoli da esse dipendenti.
Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende oleicole;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie;
- le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura);
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende faunistico-venatorie;
- le aziende agrituristiche;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura.
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e pro- vinciale.
1) Sono florovivaistiche le aziende:
- vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
- produttrici di piante ornamentali da serra;
- produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
- produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali.
CONTRATTO NAZIONALE
Il CCNL ha durata quadriennale e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di la- voro, nonché il ruolo e le competenze del livello provinciale di contrattazione.
La dinamica degli effetti economici e dei minimi salariali di area nell’ambito del rinnovo quadriennale dovrà riferirsi al primo biennio di validità e sarà coe- rente con l’obiettivo di salvaguardare il potere d’acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze generali dell’economia e del mercato del la- voro, del raffronto competitivo e degli andamenti specifici del settore agri- colo.
Ulteriore punto di riferimento sarà costituito dalla comparazione tra infla- zione reale e le dinamiche retributive concordate tra le parti per la defini- zione degli aumenti salariali del precedente biennio.
In sede di rinnovo contrattuale le Parti concorderanno l’elemento economico da corrispondere ai lavoratori a compensazione dell’eventuale periodo di ca- renza contrattuale.
CONTRATTO PROVINCIALE
Il contratto provinciale si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in un tempo intermedio nell’arco di vigenza del CCNL ed ha durata quadriennale.
La contrattazione provinciale definisce i salari contrattuali e può trattare le materie specificatamente rinviate dagli artt. 90 e 91 del CCNL, secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare istituti e ma- terie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale.
La dinamica degli effetti economici e dei salari contrattuali nell’ambito del rin- novo quadriennale dovrà riferirsi al primo biennio di validità dei contratti pro- vinciali medesimi e sarà coerente con l’obiettivo di salvaguardare il potere d’acquisto delle retribuzioni.
Ulteriori punti di riferimento del negoziato saranno costituiti dall’andamento dell’economia territoriale del settore della realtà provinciale e dalla compa- razione tra inflazione reale e le dinamiche retributive concordate per la defi- nizione degli aumenti salariali del precedente biennio dal CCNL.
Le parti, in sede di rinnovo del Contratto provinciale, potranno inoltre pre- vedere erogazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizza- zione di programmi, insieme concordati, ed aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività. Tali programmi potranno essere individuati anche distintamente per settore merceologico.
La predetta erogazione deve avere le caratteristiche idonee per l’applicazione del regime contributivo e fiscale agevolato previsto dalla legislazione vigente.
Nel caso in cui non si trovasse un’intesa per la definizione della predetta ero- gazione, le parti potranno individuare, nella determinazione della dinamica salariale, una specifica quota del trattamento economico finalizzata a realiz- zare gli obiettivi di cui sopra. Tale quota sarà riassorbita nell’erogazione stret- tamente correlata ai risultati in caso di successiva definizione di detta erogazione.
In sede di rinnovo contrattuale le Parti concorderanno l’elemento economico da corrispondere ai lavoratori a compensazione dell’eventuale periodo di ca- renza contrattuale.
Le Parti a livello nazionale possono individuare specifici settori e/o comparti produttivi che presentano particolari esigenze di regolamentazione di materie demandate alla contrattazione di secondo livello (articoli 90 e 91 del presente contratto), per i quali – ferma restando l’applicazione del presente CCNL – de- finire un accordo collettivo. Le materie così disciplinate sono sostitutive della disciplina prevista nei contratti provinciali.
Impegno a verbale
Al fine di favorire la diffusione delle erogazioni legate alla produttività, le parti stipulanti il presente CCNL si impegnano a concordare entro un anno dal rinnovo del presente CCNL linee guida utili a definire modelli di premio di ri- sultato con caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trat- tamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. Le linee guida così definite potranno essere adottate e/o riadattate dalla contrattazione di secondo livello in funzione delle particolari esigenze territoriali, in modo tale da consentire comunque l’accesso al particolare regime agevolato fiscale e contributivo.
Art. 3 – Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo
Il presente contratto, che sostituisce in ogni sua parte quello stipulato il 6 lu- glio 2006 e contestualmente sottoscritto dalle medesime parti contraenti, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha durata qua- driennale e decorre dal 1° gennaio 2010 e scade il 31 dicembre 2013.
Il contratto va disdettato da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di mancata disdetta esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.
La parte che avrà data disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue pro- poste tre mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ri- cevimento.
Il negoziato per il rinnovo ha inizio almeno un mese prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo le parti contraenti non assumono inizia- tive unilaterali né procedono ad azioni dirette.
Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino all’entrata in vigore del nuovo.
Art. 4 – Efficacia del contratto
Le norme del presente contratto sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impe- gnative per le Organizzazioni contraenti e per quelle provinciali loro aderenti.
Art. 5 – Sviluppo economico ed occupazionale del territorio e/o si- tuazioni di crisi
Le Parti a livello nazionale consentono che siano raggiunte specifiche intese, anche in via sperimentale e temporanea, per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale e/o per governare situazioni di crisi.
Le ricadute sugli istituti contrattuali delle intese suddette devono rispondere a parametri oggettivi individuati nel contratto nazionale.
In tal caso le eventuali intese così raggiunte per essere efficaci devono essere
preventivamente ed espressamente approvate dalle parti stipulanti il con- tratto collettivo nazionale di lavoro.
RELAZIONI SINDACALI
TITOLO II
Art. 6 – Sistema della bilateralità
In attuazione di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa sugli assetti contrat- tuali del 22 settembre 2009, le Parti – al fine di riordinare e razionalizzare gli enti e gli organismi bilaterali esistenti – concordano di articolare il sistema delle relazioni sindacali nei seguenti organismi:
• Ente bilaterale agricolo nazionale, denominato E.B.A.N., di cui all’art. 7 del presente CCNL;
• Casse extra legem provinciali/Enti bilaterali agricoli territoriali di cui al- l’art. 8 del presente CCNL.
Restano salvi gli altri organismi bilaterali, previsti dalla contrattazione collet- tiva o da singoli accordi e/o disciplinati da specifiche norme di legge, che le parti ritengono utili per il miglioramento delle relazioni sindacali.
Norma transitoria
I preesistenti organismi bilaterali di seguito indicati restano in attività fino a quando le relative funzioni saranno assorbite dall’Ente bilaterale agricolo na- zionale o dalle Casse extra legem provinciali/Enti bilaterali agricoli territoriali:
- Osservatori nazionale, regionali, provinciali di cui all’art. 9 del CCNL;
- “Agriform” di cui all’art. 10 del CCNL;
- “Centri di formazione agricola” di cui all’art. 10 del CCNL;
- “Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità” di cui all’art.
11 del CCNL;
- “Comitato paritetico nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro” e “Comitati paritetici provinciali per la salute e la sicurezza sul lavoro” pre- visti dall’Accordo 18 dicembre 1996 (Allegato n. 3).
Art. 7 – Ente Bilaterale Agricolo Nazionale
Le Parti istituiscono un Ente Bilaterale Agricolo Nazionale, denominato E.B.A.N., con il compito di:
a) assicurare, attraverso il Fondo di cui all’art. 65, prestazioni sanitarie inte- grative dell’assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale agli operai agricoli e florovivaisti e ai loro familiari a carico;
b) organizzare e gestire attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare e di in- tegrazione al reddito individuati dal presente CCNL o da appositi accordi stipulati dalle Parti istitutive;
c) svolgere le attività previste dall’art. 12 del presente CCNL;
d) promuovere e coordinare lo sviluppo delle casse extra legem e degli altri organismi bilaterali territoriali che erogano prestazioni e servizi in favore dei lavoratori;
e) favorire e promuovere la piena occupazione dei lavoratori, anche attra- verso iniziative finalizzate a rilevare i fabbisogni formativi, e svolgere le attività assegnate ad Agriform dall’art. 10 del presente CCNL;
f) svolgere le attività assegnate al Comitato paritetico nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro previsto dall’Accordo 18.12.1996 (allegato n. 3 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti);
g) svolgere le attività assegnate all’Osservatorio Nazionale dall’art. 9 del vi- gente CCNL operai agricoli e florovivaisti;
h) svolgere le attività assegnate alla Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità dall’art. 11 del vigente CCNL operai agricoli e florovivai- sti;
i) realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell’occupa- zione e della competitività;
j) promuovere le relazioni sindacali e l’applicazione della contrattazione col- lettiva;
k) esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il migliora- mento delle relazioni sindacali.
Alcune delle attività sopra indicate potranno essere svolte per il tramite delle Parti istitutive.
Per consentire all’Ente Bilaterale di assicurare ed erogare le prestazioni e i trattamenti assistenziali sopra indicati nonché di svolgere le altre attività ad esso demandate è stabilita una contribuzione a carico dei datori di lavoro pari a:
- euro 51,65 annui per gli operai a tempo indeterminato;
- euro 0,34 giornalieri per gli operai a tempo determinato.
A decorrere dal 1.1.2011 la predetta contribuzione sarà pari a:
- 0,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai a tempo indeterminato;
- 0,60 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai a tempo determinato.
Con separato accordo le Parti stabiliscono le quote della predetta contribu- zione da destinare al finanziamento delle singole sopra elencate attività.
Nota a verbale
La nuova contribuzione a favore dell’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale indi- cata nel presente articolo – che sostituisce quella destinata al FISLAF – de- correrà dalla data di effettiva operatività della nuova convenzione di riscossione che dovrà essere sottoscritta con l’INPS. Fino a tale data resta ferma la contribuzione dovuta al FISLAF nella consueta misura fissa (cfr. art. 62 CCNL operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006).
Art. 8 – Casse extra legem/Enti Bilaterali Agricoli Territoriali
Le Casse extra legem/Enti bilaterali agricoli territoriali sono costituite dalle Parti a livello territoriale al fine di corrispondere le integrazioni ai trattamenti di malattia ed infortunio sul lavoro previste dall’art. 62 del presente CCNL.
Le Casse extra legem/Enti possono inoltre:
- svolgere le funzioni demandate all’Osservatorio provinciale dall’art. 9 del vigente CCNL, ai Centri di formazione agricola dall’art. 10 del vigente CCNL e al Comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul la- voro dall’allegato n. 3 al vigente CCNL;
- organizzare e gestire attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare e di in- tegrazione al reddito individuati dai contratti provinciali di lavoro o da ap- positi accordi stipulati dalle medesime parti;
- esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il migliora- mento delle relazioni sindacali ed il sostegno alla contrattazione.
I contratti collettivi provinciali di lavoro stabiliscono la misura della contri- buzione destinata al finanziamento delle predette Casse/Enti.
Impegno a verbale
Le parti si impegnano ad elaborare entro 60 giorni delle linee guida ed uno schema di statuto tipo che assicuri la necessaria omogeneità, nel rispetto del- l’autonomia negoziale del secondo livello di contrattazione.
Art. 9 – Osservatori
Osservatorio nazionale
L’Osservatorio nazionale ha il compito di svolgere iniziative di analisi, di ri- cerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse, quali:
- le dinamiche e tendenze del mercato del lavoro e le altre problematiche ad esso connesse;
- le dinamiche e le tendenze dell’impiego di lavoratori stranieri e delle re- lative problematiche anche al fine di fornire alle parti costituenti il relativo fabbisogno occupazionale annuo;
- i fabbisogni di formazione professionale;
- le tendenze evolutive e strategiche sul piano economico-sociale del settore agricolo e del sistema agro-alimentare, anche attraverso contratti d’area;
- i processi di riorganizzazione dei comparti produttivi e dei loro mercati e la valutazione dell’incidenza delle variabili economiche che incidono sulle diverse produzioni;
- l’analisi del costo del lavoro, delle dinamiche retributive contrattuali ed i loro andamenti con particolare riferimento a quelle del livello provinciale;
- l’andamento dei rinnovi dei contratti provinciali, anche al fine di proporre iniziative alle parti interessate per rimuovere gli ostacoli che possono in- cidere negativamente sul normale svolgimento dei negoziati. A tal fine l’osservatorio sarà convocato a richiesta di una delle parti;
- la tutela della salute, dell’ambiente e la politica ecologica.
L’Osservatorio nazionale può delegare o incaricare gli analoghi livelli regio- nali e provinciali di occuparsi di specifiche materie.
L’Osservatorio nazionale è composto da un Consiglio di 14 componenti, de- signati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori.
Osservatorio regionale
Le parti convengono di costituire a livello regionale un osservatorio che svolge le seguenti funzioni:
- applicazione nell’ambito regionale dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore agroalimentare ed attività connesse;
- politiche attive del lavoro e della formazione professionale;
- politiche regionali di sviluppo dell’agro-alimentare, politiche territoriali e di tutela dell’ambiente.
L’Osservatorio regionale è composto da un Consiglio non inferiore a sei e non superiore a 12 componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori.
Le parti si impegnano a costituire l’Osservatorio regionale entro 90 giorni dalla stipula del CCNL.
Osservatorio provinciale
Le parti convengono di costituire a livello provinciale un osservatorio che svolge le seguenti funzioni:
- fornire alle XX.XX. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
- fornire alle XX.XX. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro;
- individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse na- turali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche attraverso la promozione di Patti territoriali e contratti di area;
- esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione agricola, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione pro- duttiva, od a seguito della diffusa estensione del lavoro per “conto terzi”, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera xxxxxxxx, sol- lecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
- esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare
riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte all’Osservatorio regionale e di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finan- ziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l’agricoltura;
- analizzare l’andamento dell’occupazione di lavoratori stranieri in ambito provinciale, anche al fine di fornire indicazioni alle Parti costituenti circa il relativo fabbisogno occupazionale annuo;
- concordare per l’occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel la- voro e nella professionalità, a garantire l’effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
- esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del contratto pro- vinciale di lavoro, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organiz- zazioni sindacali, in base all’ultimo comma dell’art. 87;
- esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l’esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.
In connessione con i processi di trasformazione colturale, gli imprenditori se- gnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché l’Osservatorio prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari.
L’Osservatorio provinciale è costituito da un Consiglio non inferiore a sei e non superiore a 12 componenti, designati pariteticamente dalle parti con- traenti datoriali e dei lavoratori.
Le parti si impegnano a costituire l’Osservatorio provinciale entro 90 giorni dalla stipula del CCNL.
Per il funzionamento degli Osservatori (nazionale, regionali e provinciali) si rinvia al Regolamento di cui all’allegato n. 4 del presente CCNL.
Art.10 – Sistema di formazione professionale e continua
Le Parti convengono un sistema di formazione professionale e continua ba- sato su tre pilastri, in relazione tra loro, da sviluppare in funzione di obiettivi legati alla crescita professionale degli addetti, alla stabilizzazione dell’occu- pazione, all’impiego anche dei tempi di non lavoro per lo svolgimento di at- tività formative per i lavoratori a tempo determinato:
- Fondo interprofessionale per la formazione continua;
- Agriform;
- Centro di formazione agricola.
Gli organismi di cui ai precedenti punti 2 (Agriform) e 3 (Centro di forma- zione agricola) restano in vigore fino a quando le relative funzioni non sa- ranno assorbite rispettivamente dall’Ente bilaterale agricolo nazionale di cui all’art. 7 e dalle Casse extra legem/Enti bilaterali agricoli territoriali di cui al- l’art. 8 del presente contratto.
1) Il Fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura (FOR. AGRI), di cui all’art. 118 della legge n. 388 del 2000 e successive mo- difiche e integrazioni – costituito in data 16.12.2006 (Allegato n. 5) – è ali- mentato dal contributo integrativo pari allo 0,30 di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 845 del 1978 e all’art. 1, commi 63 e 64, della legge n. 247 del 2007 e dalle quote assegnate a valere sul terzo delle risorse derivanti dallo stesso contributo (start-up).
Il Fondo finanzia piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti nelle misure previste.
Una parte delle risorse provenienti dallo 0,30 può essere utilizzata per il fi- nanziamento di attività che le parti riterranno necessarie alla promozione e allo sviluppo della formazione continua nel settore, come studi e ricerche mi- rati, attività di monitoraggio, progetti formativi diretti a particolari figure professionali o progetti di particolare rilevanza innovativa.
Una consistente quota delle risorse dovrà essere destinata a sostenere attività formative che le imprese intendono realizzare in proprio, in forma singola o associata, secondo modalità da definire nel Regolamento del Fondo, così come, nella distribuzione delle risorse, dovranno essere previsti criteri soli- daristici per i lavoratori.
Il Fondo dovrà fare principalmente riferimento ad Agriform per le attività di studio e ricerca e ai Centri di formazione agricola per quanto riguarda il rap- porto con le specificità territoriali.
FOR. AGRI, salva diversa volontà dell’azienda interessata, è il fondo interpro- fessionale di riferimento di tutti i datori di lavoro agricolo che applicano o re- cepiscono anche di fatto il presente CCNL.
2) Agriform è l’organismo bilaterale che svolge attività di ricerca, rilevamento e monitoraggio dei fabbisogni formativi, e, parallelamente, sviluppa relazioni e rapporti in ambito internazionale collegandosi con gli organismi similari a li- vello europeo, interloquendo con i livelli istituzionali competenti in materia di istruzione di livello superiore, interagendo con gli organismi bilaterali degli altri settori nella costruzione della “rete” prevista presso l’ISFOL. Nelle attività di ri- levamento e monitoraggio dei fabbisogni, Agriform fa riferimento alle sedi ter- ritoriali (osservatori) previsti dal CCNL e ai Centri di formazione agricola.
3) Il Centro di formazione agricola è una struttura a carattere territoriale (re- gionale, interregionale, provinciale o di bacino, secondo un modello “flessi- bile”) in stretta relazione, da una parte, con le istituzioni competenti in materia di formazione professionale, continua e permanente e, dall’altra, con il mondo delle imprese all’interno del quale opportunità e offerta formativa si incontrano e si adattano alle caratteristiche del mercato del lavoro locale.
Nello svolgimento della propria attività il Centro di formazione agricola tiene conto delle caratteristiche del mercato del lavoro locale, della struttura e di- slocazione delle imprese, nonché delle esigenze di capacità e competenze professionali, per perseguire, anche in via sperimentale, forme di stabilizza- zione dell’occupazione in connessione con l’attività degli Osservatori e del Servizio pubblico per l’impiego ed in relazione alle opportunità nuove deri- vanti dalla riforma degli ammortizzatori sociali.
Art. 11 – Commissione nazionale paritetica per le “pari opportunità”
Entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL sarà istituita una Commissione nazionale per le “pari opportunità” composta pariteticamente da due rap- presentanti per ciascuna delle Organizzazioni stipulanti.
La Commissione ha l’incarico di svolgere attività di studio e di ricerca e di in- dividuare gli ostacoli che alle stesse condizioni, non consentono una effettiva parità di opportunità per le lavoratrici agricole nel lavoro (accesso al lavoro, formazione, professionalità), nonché le misure atte a superarli.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) analizza l’andamento dell’occupazione femminile in agricoltura utiliz- zando anche i dati forniti dall’Osservatorio nazionale, disaggregati per sesso e inquadramento professionale;
b) studia la legislazione vigente in materia e le iniziative in tema di “azioni positive” poste in essere in Italia e all’estero in applicazione della Racco- mandazione CEE 13.12.1984 n. 635, dei Programmi di azione della Co- munità europea 82/85 e 86/90 e delle disposizioni di legge in materia di pari opportunità;
c) individua misure concrete finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione del lavoro femminile;
d) propone campagne di informazione e di sensibilizzazione per garantire il diritto della persona a salvaguardare la propria dignità nel luogo di la- voro, ai sensi delle leggi vigenti.
Per lo svolgimento di tali compiti la Commissione potrà individuare forme di finanziamento a sostegno della propria attività.
I risultati degli studi e delle ricerche svolte dalla Commissione saranno tra- smessi alle organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL per le dovute valu- tazioni e l’individuazione di eventuali iniziative comuni.
La Commissione si riunisce, di norma semestralmente, presieduta, a turno, da un componente delle organizzazioni datoriali e sindacali ed annualmente ri- ferirà sull’attività svolta alle parti stipulanti.
Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione con- cluderà i lavori presentando un rapporto conclusivo corredato dai materiali raccolti ed elaborati.
In questa sede verranno presentate tanto le proposte di normativa sulle quali sia stata raggiunta l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le valu- tazioni differenziate di ciascuno dei componenti la Commissione stessa.
Art. 12 – Mercato del lavoro: azioni bilaterali
Le parti,
- visto il d.lgs. n. 469 del 97, che trasferisce alle regioni e agli enti locali le funzioni in materia di collocamento, e che prevede anche la possibilità di gestione da parte di soggetti privati;
- ritenendo opportuno svolgere un ruolo attivo nella riorganizzazione del collocamento, anche al fine di valorizzare adeguatamente le peculiarità del settore agricolo;
convengono:
- di attribuire al sistema degli Osservatori il compito di seguire, indirizzare, coordinare la riorganizzazione del collocamento e di tenere gli opportuni contatti con le istituzioni competenti;
- di demandare alle parti territorialmente competenti la costituzione di or- ganismi bilaterali con il compito di svolgere iniziative per organizzare l’in- contro domanda-offerta di lavoro, promuovere lo sviluppo delle convenzioni previste dall’art. 28 del presente CCNL, dalla legge n. 608 del 96 e dal d.lgs. n. 146 del 97, favorire la soluzione dei problemi derivanti dalla mobilità territoriale della manodopera. A tal fine i suddetti organi- smi realizzeranno gli opportuni raccordi con il servizio pubblico per l’im- piego e con gli enti locali competenti.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO COLLOCAMENTO E MERCATO DEL LAVORO
TITOLO III
L’assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di legge. Essa può avvenire a tempo indeterminato o a tempo determinato, con l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare le comunicazioni prescritte dalle disposizioni vigenti all’atto di instaurazione del rapporto di lavoro.
L’assunzione a tempo determinato può avvenire con contratto di lavoro a ter- mine:
- per l’esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, o per fase lavorativa, o per la sostituzione di operai assenti per i quali sus- sista il diritto alla conservazione del posto (vedi lettera “a” artt. 21 e 22);
- per l’esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nel- l’anno, con garanzia di occupazione minima superiore a 100 giornate annue, nell’arco di 12 mesi dalla data di assunzione (vedi lettera “b” artt. 21 e 22);
- di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nel- l’ambito di un unico rapporto continuativo (vedi lettera “c” artt. 21 e 22).
Per “fase lavorativa” si intende il periodo di tempo limitato alla esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo an- nuale delle principali colture agrarie della provincia (es. aratura, potatura, raccolta dei prodotti, ecc.).
La individuazione delle fasi lavorative più rilevanti che si riscontrano nelle col- ture agrarie tipiche della provincia è demandata al contratto provinciale.
Per le fasi lavorative individuate nel contratto provinciale l’assunzione degli operai a tempo determinato viene effettuata con garanzia di occupazione per tutta la durata della stessa “fase lavorativa”, facendo salve diverse e par- ticolari regolamentazioni del contratto provinciale.
Il contratto provinciale individuerà le eccezioni alla garanzia di occupazione dell’operaio assunto per fase lavorativa.
Tali eccezioni potranno riferirsi ad avversità atmosferiche e, nel caso di aziende diretto-coltivatrici, al rientro di unità attive e agli scambi di manodopera di cui all’art. 2139 del cod.civ.. Altre eccezioni, riferite a condizioni di mercato e ad esi- genze tecniche, potranno essere previste dal contratto provinciale.
Fermo restando quanto sopra, la corresponsione del salario avverrà per il la- voro effettivamente prestato.
Art. 14 – Contratto individuale
Tra il datore di lavoro e l’operaio a tempo indeterminato o determinato con contratto di lavoro stipulato ai sensi delle lettere b) e c) degli articoli 21 e 22, dovrà essere redatto, firmato e scambiato, all’atto dell’assunzione o del pas- saggio a tempo indeterminato degli operai di cui alla lettera a) degli articoli 21 e 22 con le modalità previste dall’art. 23, il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge.
In tale contratto individuale dovranno essere precisati la data di inizio del rapporto, il profilo professionale, le mansioni, il periodo di prova ed il trat- tamento economico stabilito dal CCNL e dal Contratto provinciale di lavoro.
Le parti, ove lo ritengano opportuno, possono farsi assistere nella stipula- zione del contratto individuale, da rappresentanti delle rispettive Organizza- zioni sindacali.
Art. 15 – Periodo di prova
L’operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova che non potrà essere superiore a:
- 26 giorni lavorativi per gli operai classificati nell’area prima;
- 20 giorni lavorativi per gli operai classificati nell’area seconda;
- 14 giorni lavorativi per gli operai classificati nell’area terza.
L’operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato superiore a trenta giorni è soggetto a un periodo di prova di due giorni lavorativi.
Durante il periodo di prova è reciproca la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento e senza preavviso, con diritto dell’operaio a percepire la retribuzione per il periodo di lavoro prestato.
Superato il periodo di prova l’assunzione diviene definitiva alle condizioni previste dalla contrattazione collettiva e dal contratto individuale.
Art. 16 – Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei minori
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela dei bambini e degli adolescenti si ap- plicano le norme della legge 17.10.1967, n. 977, come modificata dal d.lgs. 4.8.1999, n. 345 e dal d.lgs. 18.8.2000, n. 262.
Non è ammessa l’assunzione al lavoro dei minori che non abbiano concluso il periodo di istruzione obbligatoria.
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi (“Testo unico delle di- sposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della pa- ternità”, d.lgs. 26.3.2001, n. 151).
Art. 17 – Rapporto di lavoro a tempo parziale
Le Parti convengono che i presupposti e le modalità per l’attivazione del rap- porto di lavoro a tempo parziale sono:
a) volontarietà delle parti;
b) priorità nel passaggio da orario ordinario a orario ridotto e viceversa dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilità della mansione svolta con quella da svolgere;
c) applicazione di tutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dal presente CCNL per la prestazione ad orario ordinario, in proporzione all’orario ridotto.
La prestazione a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati:
- la durata del periodo di prova, fissata sulla base dell’art. 15 del presente CCNL;
- la durata della prestazione lavorativa e le relative modalità;
- l’inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo proporzionato all’entità della prestazione;
- ogni altra modalità di impiego.
La durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi:
1. per prestazioni settimanali: 24 ore
2. per prestazioni mensili: 72 ore
3. per prestazioni annuali: 500 ore
I predetti limiti minimi non si applicano ai rapporti di lavoro a tempo par- ziale instaurati con lavoratori che all’atto dell’assunzione sono occupati presso altro datore di lavoro.
I contratti provinciali possono individuare particolari tipologie di lavori per le quali è possibile assumere a tempo parziale con prestazioni settimanali, men- sili ed annuali di durata inferiore a quelle sopra indicate.
È consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da esigenze organizzative o produttive aziendali. Il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la misura del 25 per cento rispetto all’orario ridotto concordato, con una maggiorazione del 15 per cento. In caso di superamento del limite di cui al periodo precedente, le ore di lavoro prestate oltre tale li- mite sono retribuite con la maggiorazione del 35 per cento.
Nelle ipotesi di part-time di tipo verticale o misto (limitatamente alle gior- nate ad orario pieno) è anche consentito lo svolgimento di ore di lavoro stra- ordinario in relazione alle giornate di attività lavorativa nel limite massimo di 2 ore giornaliere e, comunque, nel rispetto del limite massimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, riproporzionato in base alla ridotta durata della prestazione lavorativa. Tali prestazioni lavorative straordinarie saranno retri- buite in base alla disciplina contrattuale vigente.
Al datore di lavoro è consentita la possibilità di chiedere una diversa colloca- zione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) per un pe- riodo continuativo non superiore a 6 mesi, purché si verifichino, anche disgiuntamente, le seguenti condizioni:
- oggettive esigenze tecnico-produttive;
- esigenze connesse alla funzionalità del servizio o dell’attività produttiva.
Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto è consentita anche l’apposizione di clausole elastiche che prevedano una variazione in au- mento della durata della prestazione lavorativa.
La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clau- sola flessibile) e la variazione in aumento della durata della prestazione la- vorativa (clausola elastica) sono consentite per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
La disponibilità del lavoratore alla variazione della collocazione temporale della prestazione o alla variazione in aumento della durata della stessa deve risultare da uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di la- voro. L’eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
La variazione della prestazione lavorativa di cui ai commi precedenti deve es- sere di regola comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni. In caso di oggettiva urgenza il termine di preavviso è ri- dotto a 2 giorni.
Le ore di lavoro prestate in attuazione delle clausole elastiche o flessibili sono retribuite con una maggiorazione del 15 per cento.
I contratti provinciali di lavoro possono disciplinare, compatibilmente con le esigenze aziendali, la facoltà di trasformare il rapporto a tempo pieno in rap- porto a tempo parziale per le lavoratrici madri con figli di età inferiore ai tre anni, con facoltà di ripristinare al termine del periodo il rapporto a tempo pieno.
Art. 18 – Apprendistato professionalizzante
Le Parti – rilevata l’importanza dell’apprendistato professionalizzane ai fini della formazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro – definiscono qui di seguito gli elementi del rapporto di compe- tenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto pre- visto dall’art. 49 del d.lgs. 10.9.2003, n. 276.
Destinatari
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni.
Per i soggetti in possesso di qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28.3.2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno d’età.
Durata
La durata massima del periodo di apprendistato è fissata come segue:
AREA | 1°PERIODO | 2°PERIODO | 3°PERIODO | DURATA COMPLESSIVA |
Prima | 20 mesi | 20 mesi | 20 mesi | 60 mesi |
Seconda | 12 mesi | 12 mesi | 24 mesi | 48 mesi |
Terza | 24 mesi | 24 mesi |
Per la terza area il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato limitatamente al livello professionale più elevato dell’area previsto dalla contrattazione provinciale.
Periodo di prova
Il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante è soggetto ad un periodo di prova pari a quello previsto dalla contrattazione collettiva per la categoria finale di destinazione al cui conseguimento è fina- lizzato il contratto.
Malattia e infortunio
In caso di malattia ed infortunio all’apprendista spettano le relative indennità secondo la disciplina generale prevista per la generalità dei lavoratori dipen- denti2 e le integrazioni economiche previste dagli articoli 61 e 62 del pre- sente CCNL.
2) Cfr. circolare Inps n. 43 del 21 febbraio 2007.
Inquadramento e retribuzione
L’inquadramento e il relativo trattamento economico del lavoratore assunto con contratto di apprendistato è così determinato:
- nel primo periodo: due livelli sotto quello di destinazione finale;
- nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;
- nel terzo periodo: al livello di destinazione finale.
Considerata la natura continuativa del rapporto di lavoro agli apprendisti ap- partenenti alle categorie degli operai agricoli sono corrisposti gli istituti con- trattuali delle mensilità aggiuntive, delle festività, del TFR e delle ferie con le stesse modalità previste per gli operai a tempo indeterminato.
Formazione
Qui di seguito si definiscono gli aspetti della formazione demandati alla con- trattazione collettiva (modalità di erogazione e articolazione della formazione esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità for- mativa interna, etc.), nonché tutti quegli altri aspetti necessari a consentire alle imprese agricole l’assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante.
Il monte ore di formazione, interna o esterna all’azienda, per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali è pari a 120 ore medie annue. Esso potrà essere ridotto a 80 ore nel caso in cui l’apprendista sia in pos- sesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire.
La formazione potrà essere erogata in tutto o in parte all’interno dell’azienda qualora questa disponga di capacità formativa e cioè della capacità di erogare direttamente od organizzare, avvalendosi anche di docenze esterne, l’eroga- zione di interventi formativi. Tale capacità deriva dalla presenza di locali ade- guati, di figure idonee a ricoprire il ruolo di tutor, di personale con esperienza o titolo di studio adeguato in grado di trasferire competenze.
La formazione potrà essere erogata anche con modalità e-learning, on the job, e in affiancamento.
Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28.2.2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore.
Le Parti si danno atto che, ai sensi dell’articolo 49, comma 5, del d.lgs. 10.9.2003, n. 276, la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendi- stato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale.
Nelle more dell’emanazione della legislazione regionale, le Parti – al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto il territorio nazionale al rap- porto di apprendistato professionalizzante – definiscono i profili formativi del settore agricolo, ai sensi e per gli effetti del comma 5-bis del citato art. 49, del d.lgs. 10.9.2003, n. 276, come da allegato n. 6, che costituisce parte integrante del presente articolo.
Tali profili formativi – per ciascuno dei quali sono elencate le relative compe- tenze tecnico-professionali generali e specifiche – potranno essere successi- vamente aggiornati ed integrati dalle medesime Parti, anche col supporto tecnico di Agriform.
Disposizioni transitorie
Ai contratti di apprendistato instaurati ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003 continua ad applicarsi la nor- mativa originaria fino alla loro naturale scadenza.
Fino a piena attuazione dell’apprendistato per il diritto dovere di istruzione e formazione, i giovani di età fra 15 e 18 anni potranno essere assunti con contratto di apprendistato ai sensi della legge n. 196 del 1997. Agli stessi sa- ranno comunque riconosciuti i trattamenti economico-normativi di cui al pre- sente articolo.
Salvo quanto previsto da specifici accordi per l’attuazione di percorsi di ap- prendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, le norme di cui al presente articolo si applicano anche a tale tipologia di ap- prendistato.
Art. 19 – Somministrazione di lavoro
In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del d.lgs. n. 276 del 2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso per le attività previste dall’art. 1 del presente CCNL a
fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatrice.
A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi:
a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’orga- nico in servizio;
b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finaliz- zati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali;
c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le man- sioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. n. 626 del 94;
d) sostituzione di lavoratori assenti;
e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria non- ché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali;
f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative ur- genti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico;
g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente;
h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali.
Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente articolo.
In aggiunta a tali unità il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equi- valente3.
Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la mi- sura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati me- diamente in ciascun trimestre dell’anno.
Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore.
3) L’unità equivalente è pari a 270 giornate.
L’azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà co- municazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all’Xx- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x 00 giorni successivi.
Impegno a verbale
Le parti si attiveranno a livello locale nei confronti dei Servizi per l’impiego al fine di sollecitare l’adozione di politiche attive per favorire la predisposizione delle liste di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolo.
Art. 20 – Riassunzione
I lavoratori assunti ai sensi e con le modalità di cui all’art. 13 del CCNL, hanno diritto ad essere riassunti per l’esecuzione delle stesse lavorazioni nelle me- desime aziende, con le modalità previste dalle disposizioni di cui all’art. 8/bis della legge n. 79 dell’83 e successive modifiche ed integrazioni.
I contratti provinciali definiscono le modalità di esercizio di tale diritto.
I lavoratori in riassunzione, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 223 del 91 non costituiscono base di calcolo per la determinazione dell’entità dei riservatari da assumere.
Art. 21 – Categorie di operai agricoli
Ai fini del presente contratto sono operai agricoli i lavoratori che esplicano la loro attività nelle imprese agricole il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente Contratto nazionale.
Gli operai agricoli, a seconda della natura del rapporto, si distinguono in ope- rai a tempo indeterminato e operai a tempo determinato.
Sono operai a tempo indeterminato:
- i lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissione di termine, che prestano la loro opera alle dipendenze di un’impresa agricola singola o associata.
Detti operai sono retribuiti con paga erogata mensilmente per tutta la durata del rapporto di lavoro con esclusione delle sole giornate non lavorate per as- senze volontarie, malattia od infortunio e per le giornate di sospensione dal
lavoro per le quali è stato chiesto ed ottenuto dal datore di lavoro l’inter- vento della Cassa integrazione salari di cui alla legge n. 457 del 72.
Per i particolari trattamenti economici relativi alla malattia, infortunio ed in- tervento della Cassa integrazione salari operai agricoli, vale quanto disposto dagli artt. 60 e 63.
Sono altresì da considerarsi operai a tempo indeterminato i salariati fissi che alla data del 1.9.1972 si trovavano in servizio presso aziende agricole in virtù di rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge n. 633 del 49 e dai contratti collettivi provinciali. Questi operai (ex salariati fissi) mantengono per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato il trattamento già ac- quisito in base alla contrattazione collettiva provinciale.
Agli operai agricoli a tempo indeterminato spettano per intero gli istituti e le indennità annue.
Sono operai a tempo determinato:
a) gli operai che sono assunti con rapporto individuale di lavoro a tempo de- terminato, quali, ad esempio, quelli assunti per la esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per fase lavora- tiva o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto;
b) gli operai a tempo determinato che sono assunti per l’esecuzione di più la- vori stagionali e/o per più fasi lavorative nell’anno, ai quali l’azienda è co- munque tenuta a garantire un numero di giornate di occupazione superiore a 100 annue. In tal caso nel contratto individuale di cui all’art. 14, o nelle convenzioni di cui all’art. 28, debbono essere indicati i periodi presumibili di impiego, per i quali l’operaio garantisce la sua disponibilità pena la per- dita del posto di lavoro nelle fasi successive e della garanzia occupazionale di cui sopra, salvo comprovati casi di impedimento oggettivo;
c) gli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell’ambito di un unico rapporto continuativo.
A decorrere dal 1°.1.2003 gli operai di cui alle lettere b) e c) possono essere retribuiti con le stesse modalità previste per gli operai a tempo indetermi- nato. I ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità verranno proporzio- nati alle giornate lavorate e rapportati a 312 giorni lavorativi annui.
Art. 22 – Categorie di operai florovivaisti
I lavoratori dipendenti da aziende florovivaistiche, a seconda della natura del rapporto, sono classificati in operai a tempo indeterminato ed operai a tempo determinato.
Sono operai a tempo indeterminato:
- i lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissione di termine che prestano la loro opera alle dipendenze delle aziende indicate nell’art. 1, “Oggetto del contratto”.
Detti operai sono retribuiti con paga erogata mensilmente per tutta la durata del rapporto di lavoro con esclusione delle sole giornate non lavorate per as- senze volontarie, malattia o infortunio e per le giornate di sospensione del la- voro per le quali è stato chiesto ed ottenuto dal datore di lavoro l’intervento della Cassa integrazione salari di cui alla legge n. 457 del 72.
Per i particolari trattamenti economici relativi alla malattia, infortunio ed in- tervento della Cassa integrazione salari operai agricoli, vale quanto disposto dagli artt. 61 e 63.
Sono altresì da considerarsi operai a tempo indeterminato i lavoratori fissi che alla data del 1.9.1972 si trovavano in servizio presso le aziende di cui al- l’art. 1, “Oggetto del contratto”, in virtù di rapporto di lavoro già discipli- nato dal CCNL per le maestranze agricole dipendenti da aziende florovivaistiche del 29.1.1970.
Tali operai mantengono per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo in- determinato il trattamento già acquisito in base alla contrattazione collet- tiva nazionale ed alla contrattazione provinciale.
Ai lavoratori a tempo indeterminato, spettano per intero gli istituti e le in- dennità annue.
Sono operai a tempo determinato:
a) gli operai che sono assunti con rapporto individuale di lavoro a tempo de- terminato, quali, ad esempio, quelli assunti per la esecuzione di lavori di breve durata, stagionale o a carattere saltuario o assunti per fase lavora-
tiva o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto;
b) gli operai a tempo determinato che sono assunti per l’esecuzione di più la- vori stagionali e/o per più fasi lavorative nell’anno, ai quali l’azienda è co- munque tenuta a garantire un numero di giornate di occupazione superiore a 100 annue. In tal caso nel contratto individuale di cui all’art. 14, o nelle convenzioni di cui all’art. 28, debbono essere indicati i periodi pre- sumibili di impiego, per i quali l’operaio garantisce la sua disponibilità pena la perdita del posto di lavoro nelle fasi successive e della garanzia occupa- zionale di cui sopra, salvo comprovati casi di impedimento oggettivo;
c) gli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell’ambito di un unico rapporto continuativo.
A decorrere dal 1.1.2003 gli operai di cui alle lettere b) e c) possono essere retribuiti con le stesse modalità previste per gli operai a tempo indetermi- nato. I ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità verranno proporzio- nati alle giornate lavorate e rapportati a 312 giorni lavorativi annui.
Art. 23 – Trasformazione del rapporto
Gli operai a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda, nell’arco di 12 mesi dalla data di assunzione, 180 giornate di effet- tivo lavoro, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto in quello a tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli operai assunti originariamente a tempo indeterminato. Il diritto alla trasformazione del rap- porto deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro sei mesi dal perfe- zionamento del requisito delle 180 giornate di lavoro effettivo, mediante comunicazione scritta da presentare al datore di lavoro. Quest’ultimo, una volta ricevuta nei termini la comunicazione scritta da parte del lavoratore, deve comunicare agli organi competenti la instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro non spetta:
1) agli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine con garanzia minima di 100 giornate, di cui alla lettera
b) degli articoli 21 e 22 del presente CCNL;
2) agli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine e di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro,
da svolgersi nell’ambito di un unico rapporto continuativo, di cui alla let- tera c) degli articoli 21 e 22 del presente CCNL;
3) agli operai a tempo determinato assunti per la sostituzione di operai as- senti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto.
Art. 24 – Mobilità territoriale della manodopera
Le parti, su richiesta di una di esse, si incontreranno a livello provinciale ed interprovinciale, qualora la mobilità interessi il territorio di più province, al- meno due mesi prima dell’inizio dei lavori stagionali o delle operazioni di rac- colta per individuare il presumibile fabbisogno quantitativo e qualitativo di manodopera per aree omogenee di mobilità territoriale da indicare alle se- zioni o ai bacini di collocamento territorialmente competenti. Le Parti si con- fronteranno con continuità nelle apposite sedi per definire interventi specifici in materia, raccordandoli alla legislazione regionale vigente.
A tal riguardo, anche su invito delle parti, da un lato le aziende dovranno in- dicare, alle sezioni od ai bacini del collocamento territorialmente competenti, il presumibile fabbisogno quantitativo e qualitativo di manodopera con va- lore previsionale e non vincolante; dall’altro i lavoratori agricoli dovranno iscriversi nelle liste di mobilità.
Le parti contraenti si attiveranno, altresì, presso i competenti organi pubblici per ottenere, a favore delle aziende interessate, interventi di sostegno in ma- teria di trasporto e di servizi.
Inoltre, le parti, impegnandosi ad operare per una più fattiva collaborazione con gli enti e istituzioni interessate, al fine di impedire ogni possibile forma di violazione del collocamento, specialmente dovuta alla intermediazione pri- vata della manodopera e per eliminare ogni tipo di trasporto abusivo dei la- voratori, nel corso di tali incontri esamineranno le misure più adeguate da sottoporre all’attenzione degli Organismi pubblici competenti, quali:
1) funzionalità e potenziamento dei Servizi per l’impiego per assicurare, con la massima tempestività, l’avviamento dei lavoratori e quindi consentire la disponibilità immediata della manodopera occorrente alle aziende;
2) vigilanza sugli automezzi privati che trasportano i lavoratori ed interventi presso la Regione per potenziare le linee di trasporto pubblico;
3) studio ed individuazione delle possibili forme di compensazione territo- riale della manodopera.
Le stesse parti, inoltre, per una concreta azione diretta a governare la mobi- lità territoriale della manodopera stagionale, convengono di organizzare con- ferenze annuali per l’esame delle problematiche poste dai flussi migratori della manodopera anzidetta nell’ambito dei singoli bacini di impiego indivi- duati dalle Commissioni regionali tripartite.
A tal riguardo, ad iniziativa di una delle parti, sarà concordata la scelta del ba- cino di impiego e la data di svolgimento della conferenza, cui saranno inte- ressate a partecipare le strutture pubbliche del bacino di impiego medesimo.
In tali conferenze un’attenzione particolare sarà riservata alla mobilità dei flussi migratori della manodopera extracomunitaria ed ai problemi dei servizi sociali indispensabili per l’accoglimento di tale manodopera.
In relazione ai detti servizi sociali, saranno interessate ed invitate alla confe- renza le competenti autorità pubbliche tenute, per legge, agli adempimenti relativi.
Art. 25 – Lavoratori migranti
L’assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata ai sensi delle leggi vigenti, avuta presente l’esigenza di dare precedenza nell’assunzione alla manodopera locale.
Si considerano “migranti” i gruppi di lavoratori provenienti da altra provin- cia o regione per lavori stagionali ai quali deve essere assicurato il rispetto dei contratti del luogo ove si effettua la prestazione.
Per detta manodopera i Contratti provinciali di lavoro devono definire norme atte ad assicurare:
- il pagamento delle spese di trasporto dal luogo di provenienza a quello di lavoro e relativo ritorno, a carico dell’azienda;
- la soluzione dei problemi dei servizi sociali riferiti alle particolari condi- zioni in cui si svolge la prestazione di lavoro.
Si considerano “migranti” anche i gruppi di lavoratori, pur non provenienti da altra provincia e regione, la cui distanza tra il comune di residenza e quello della prestazione lavorativa sia superiore a 40 Km.
Ai lavoratori di cui ai precedenti commi, fatte salve le giornate di assenza vo-
lontaria e quelle non lavorate per malattia od infortunio, sono garantite l’oc- cupazione e la relativa retribuzione per tutta la durata della fase lavorativa, ad eccezione delle giornate non lavorate a causa di:
- avversità atmosferiche e conseguenti difficoltà obiettive dell’ambiente o delle colture, ivi compresi i considerevoli ritardi nella maturazione dei pro- dotti ortofrutticoli;
- rientro di unità attive nel caso di aziende diretto-coltivatrici e gli scambi di manodopera di cui all’art. 2139 del cod.civ..;
- obiettive difficoltà di mercato o il verificarsi di eventi non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro che non consentano la collocazione del pro- dotto;
- guasti a macchine od a macchinari aziendali tali da pregiudicare la rego- lare prosecuzione della fase lavorativa.
Art. 26 – Trasporti e asili nido
Per ciò che si riferisce ai problemi del trasporto dei lavoratori sul posto di la- voro e degli asili nido, le parti firmatarie del presente contratto convengono di riunirsi in sede sindacale per scambiarsi informazioni, esaminare i problemi, al fine di prospettare ai livelli istituzionali proposte operative.
Art. 27 – Pari opportunità
In armonia con quanto previsto dalle disposizioni del d.lgs. 11.4.2006, n. 198, le Parti riconoscono l’esigenza di dare concreta applicazione alle previ- sioni legislative in materia di pari opportunità uomo donna, con particolare riguardo all’attribuzione delle qualifiche e delle mansioni e di rimuovere gli ostacoli che non consentono un’effettiva parità di opportunità nel lavoro.
Art. 28 – Convenzioni
Le parti, anche allo scopo di favorire una applicazione delle convenzioni cor- rispondenti alle caratteristiche peculiari del mercato del lavoro e del processo produttivo in agricoltura, convengono quanto segue:
1) i programmi di assunzione, stante la stagionalità che caratterizza l’atti- vità produttiva, riguarderanno la manodopera occupata a tempo deter- minato e saranno predisposti per tutte le attività stagionali presenti nell’anno all’interno della stessa azienda oppure anche soltanto per una
parte di esse. Essi potranno prevedere calendari di lavoro annuali, stagio- nali, mensili o settimanali che indichino i tempi di assunzione e di utilizzo della manodopera in rapporto alle caratteristiche produttive aziendali. Nel caso in cui sia prevista l’utilizzazione della stessa manodopera presso più aziende nel corso del medesimo anno, o stagione, o mese, o settimane, o giornata, i programmi saranno predisposti da più aziende congiunta- mente;
2) i programmi di assunzione saranno esaminati dalle Organizzazioni sinda- cali dei lavoratori e dei datori di lavoro territorialmente competenti e pre- sentati, con il loro parere favorevole, ai competenti centri per l’impiego. Le parti impegneranno i propri rappresentanti nei competenti organi di collocamento a far stipulare alle stesse le relative convenzioni.
Art. 29 – Vendita dei prodotti sulla pianta
Le aziende che hanno effettuato la vendita dei prodotti sulla pianta ne da- ranno comunicazione all’Osservatorio provinciale, secondo le modalità e nei termini stabiliti dai contratti provinciali.
Gli operai addetti alla raccolta dei prodotti sulla pianta sono considerati la- voratori agricoli agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 6, legge 31.3.1979, n. 92)4.
Ai lavoratori impiegati in tali attività trova applicazione il presente CCNL, salvo condizioni di miglior favore.
Art. 30 – Appalti
Le imprese agricole che intendono esternalizzare mediante appalti alcune fasi del processo produttivo sono tenute a verificare che i soggetti ai quali affi- dano l’incarico di svolgere le opere o i servizi nella propria azienda siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di appalto.
In particolare è necessario appurare che l’appaltatore sia in possesso di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all’oggetto del contratto, eser- citi il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto e si assuma il rischio d’impresa.
4) Cfr. circolare INPS n.126 del 16.12.2009.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
TITOLO IV
Art. 31 – Classificazione
A) Operai agricoli
Gli operai agricoli sono classificati sulla base di “aree professionali” per ognuna delle quali il CCNL definisce la relativa declaratoria.
L’individuazione delle mansioni e dei relativi profili professionali, il loro in- quadramento all’interno di ciascuna area e l’attribuzione dei relativi para- metri sono invece affidati alla contrattazione provinciale per le tipologie aziendali di cui all’art. 1 del presente contratto, anche con riferimento ai la- voratori per i quali sono venuti a scadenza gli accordi di cui all’art. 88 del CCNL 10.7.1998.
Conseguentemente la classificazione degli operai agricoli è così definita:
AREA 1A – DECLARATORIA
Appartengono a quest’area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche co- noscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori com- plessi o richiedenti specifica specializzazione.
AREA 2A – DECLARATORIA
Appartengono a quest’area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi varia- bili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità pro- fessionali – acquisite per pratica o per titolo – ancorché necessitanti di un periodo di pratica.
AREA 3A – DECLARATORIA
Appartengono a quest’area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni ge- neriche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.
Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l’incarico di Capo, i Con- tratti provinciali stabiliscono un’apposita maggiorazione salariale.
Norma transitoria
Nelle province in cui per effetto dei vigenti accordi, a seguito dell’aumento del minimo della terza area previsto dall’art. 49 del CCNL, i livelli salariali do- vessero risultare inferiori a tale minimo, i Contratti provinciali provvedono a definire un programma che, nell’arco di vigenza del Contratto provinciale stesso, porti all’inserimento dei salari entro il minimo di area.
B) Operai florovivaisti
Gli operai florovivaisti sono inquadrati in “aree professionali”, comprendenti, ciascuna, diversi profili professionali.
Per ognuna delle aree il CCNL definisce le caratteristiche generali ed essenziali, nonché, i corrispondenti profili professionali.
Conseguentemente la classificazione degli operai florovivaisti è così stabilita:
AREA 1A – DECLARATORIA
Appartengono a quest’area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche co- noscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori com- plessi o richiedenti specifica specializzazione.
Livello “a” – ex specializzato super
- ibridatore-selezionatore: l’operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue incroci varietali per ottenere ibridi di 1a generazione selezionati, assicurando un’at- tività lavorativa polivalente (come ibridatore e selezionatore) con respon- sabilità operativa limitata al ciclo di lavorazione assegnatogli;
- conduttore-meccanico di macchine agricole operatrici complesse: l’operaio che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ed elevata com- petenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida ed all’uso anche su strada di macchine agricole operatrici complesse, compresi i trattori, che svolgono più operazioni, provvede alla manutenzione e ripa- razioni ordinarie delle suddette macchine, svolgono un’attività lavorativa polivalente (come conduttore e come meccanico);
- conduttore-meccanico di autotreni o di autoarticolati: l’operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per
pratica o per titolo, oltre alla guida di autotreni, autoarticolati od auto- mezzi di portata superiore a 75 quintali, provvede alla loro manutenzione e riparazioni ordinarie effettuabili con le attrezzature messe a disposizione dalla azienda, svolgendo un’attività lavorativa polivalente;
- aiutante di laboratorio: l’operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo e polivalenza delle prestazioni, esegue le operazioni di laboratorio riferite alle analisi dei terreni, o alle colture in vitro o ai test sanitari sulle piante;
- potatore “artistico” di piante: l’operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue la potatura artistica - figurativa di piante ornamentali od alberi di alto fusto;
- giardiniere: l’operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, per la realizzazione di un im- pianto individua i lavori di sistemazione del terreno, le concimazioni ne- cessarie, i semi, i tipi di piante e la eventuale cura delle malattie delle stesse, la forma e le dimensioni delle aiuole, la direzione dei viali, i materiali ne- cessari, la dislocazione delle prese di acqua nonché i relativi tempi nella esecuzione. Inoltre, predispone ed esegue i lavori di cui sopra con respon- sabilità dei lavori assegnatigli;
- conduttore di caldaie a vapore: colui che, in possesso di apposito certificato legale di abilitazione di 1° e 2° grado, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, manovra e controlla i dispositivi che regolano il funzionamento delle caldaie a vapore, provvede alla manutenzione ed alle necessarie riparazioni ordinarie, svolgendo una attività lavorativa poliva- lente.
Livello “b” - ex specializzati
- vivaisti;
- potatore;
- innestatori e ibridatori;
- preparatori di miscele semplici e composte per trattamenti antiparassi- tari;
- selezionatori di piante innestate;
- conduttori patentati di autotreni – automezzi – trattori;
- conduttori di caldaia con patente diversa dal 1° e 2° grado;
- meccanici;
- elettricisti;
- spedizionieri;
- costruttori di serre.
AREA 2A – DECLARATORIA
Appartengono a quest’area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi varia- bili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità pro- fessionali, acquisite per pratica o per titolo, ancorché necessitanti di un periodo di pratica.
Livello “c” - ex qualificati super
- addetti agli impianti termici;
- aiuti innestatori in grado di provvedere autonomamente alla preparazione delle marze.
Livello “d” - ex qualificati
- tutti gli aiuti degli operai di cui al livello “b”;
- preparatori di acqua da irrorazioni;
- irroratori portatori di lancia per trattamenti antiparassitari;
- imballatori;
- conduttori di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi;
- trapiantatori di piante ornamentali adulte con zolla.
AREA 3A – DECLARATORIA
Appartengono a quest’area i lavoratori addetti a mansioni generiche e sem- plici, non richiedenti specifici requisiti professionali.
Livello “e” - ex comuni
L’individuazione di eventuali ed ulteriori profili professionali rispetto a quelli del CCNL, il loro inquadramento nelle aree professionali, l’attribuzione dei parametri per ciascuno dei profili sono affidati ai Contratti provinciali.
Nei contratti provinciali dovranno essere precisate le mansioni proprie dei vi- vaisti e l’inquadramento dei “giardinieri” il cui profilo professionale non cor- risponda a quello individuato per il giardiniere specializzato super.
Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisca l’incarico di Capo, i Con- tratti provinciali stabiliranno un’apposita maggiorazione salariale.
Norma transitoria
Nelle province in cui per effetto dei vigenti accordi, a seguito dell’aumento del minimo della terza area previsto dall’art. 49 del CCNL, i livelli salariali do- vessero risultare inferiori a tale minimo, i Contratti provinciali provvedono a definire un programma che, nell’arco di vigenza del Contratto provinciale stesso, porti all’inserimento dei salari entro il minimo di area.
Impegno a verbale
Le Parti convengono di istituire una Commissione paritetica nazionale con il compito di studiare la materia dell’inquadramento professionale degli ope- rai agricoli e florovivaisti prevista dal presente contratto, al fine di fornire alle stesse Parti stipulanti proposte di modifiche o di aggiornamento nella classi- ficazione del personale, mediante analisi e studi del rapporto tra classifica- zione e professionalità dei lavoratori e delle lavoratrici.
La Commissione è composta di sei membri, di cui tre designati dalle Orga- nizzazioni imprenditoriali e tre designati dalle Organizzazioni sindacali, e potrà avvalersi anche di esperti.
La Commissione delibera all’unanimità in ordine agli indirizzi e al metodo di lavoro, nonché su eventuali pareri e proposte per l’adeguamento e/o la mo- difica dell’attuale sistema di classificazione.
Art. 32 – Mansioni e cambiamento dei profili professionali per gli operai agricoli
Gli operai devono essere adibiti alle mansioni relative al profilo professionale di assunzione e retribuiti con il salario ad essa corrispondente.
Qualora detti operai, per esigenze dell’azienda, siano adibiti a mansioni pre- viste per il profilo professionale con livello retributivo inferiore, conservano i diritti e la retribuzione del profilo di assunzione; nel caso invece siano adibiti a mansioni di un profilo professionale con livello retributivo superiore, ac- quisiscono il diritto, per tutto il periodo in cui svolgono dette mansioni, al trattamento corrispondente all’attività svolta; acquisiscono altresì il diritto al nuovo profilo professionale quando siano adibiti continuativamente a detta nuova attività per un periodo di 20 giorni lavorativi, oppure saltuariamente per almeno due volte per un periodo complessivo non inferiore a 40 giorni
lavorativi nel corso di un anno.
Ai fini del passaggio al profilo professionale con livello retributivo superiore di cui al precedente comma non vengono conteggiate le giornate prestate nei casi di sostituzione di altri operai assenti per malattia, infortunio, richiamo alle armi, per il periodo di tempo in cui dura la conservazione del posto del- l’assente.
In ogni caso il lavoro prestato nel profilo professionale con livello retributivo superiore deve essere registrato sul libretto sindacale di lavoro.
Art. 33 – Mansioni e cambiamento dei profili professionali per gli operai florovivaisti
Il lavoratore che, per esigenze dell’azienda, viene temporaneamente adibito a mansioni di profilo professionale con livello retributivo inferiore conserva i diritti e la retribuzione del profilo professionale a cui appartiene.
Il lavoratore che, per esigenza dell’azienda, viene adibito a mansioni del pro- filo professionale con livello retributivo superiore, ha diritto al riconoscimento del trattamento economico previsto dal contratto collettivo per tale profilo professionale.
Egli acquisirà il diritto al riconoscimento del profilo professionale con livello retributivo superiore soltanto dopo aver svolto tali mansioni superiori per un periodo di:
- 25 giorni nel caso di passaggio tra i profili professionali all’interno della stessa prima area e nel caso di passaggio tra i profili professionali della se- conda area a quelli della prima area;
- 15 giorni se il passaggio avviene all’interno dei profili professionali della seconda e della terza area e nel caso di passaggio dalla terza area alla se- conda area.
I termini di 25 e 15 giorni per acquisire il profilo professionale con livello re- tributivo superiore possono anche essere raggiunti nell’anno e nella stessa azienda in più periodi.
NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DEL LAVORO
TITOLO V
Art. 34 – Orario di lavoro
L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30 giornaliere.
Tale orario, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, può es- sere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 75 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri sono demandati alla contrattazione provinciale, compresi quelli di informazione dei lavoratori.
Per gli operai addetti alle stalle e alle attività agrituristiche, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, i contratti provinciali possono prevedere particolari modalità applicative dell’orario di lavoro.
In materia di orario di lavoro per i lavoratori minori di età si applicano i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Xxxxx rimanendo il limite di orario di cui al primo comma del presente arti- colo, i Contratti provinciali di lavoro potranno prevedere, facendo salve le at- tività zootecniche ed anche per periodi limitati dell’anno, la distribuzione dell’orario settimanale medesimo su cinque giorni o una riduzione dell’ora- rio giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all’orario ordinario da effettuarsi nei rima- nenti giorni della settimana.
Le disposizioni del presente articolo sull’orario di lavoro non si applicano ai lavori di mietitura e di trebbiatura in quelle province nelle quali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi speciali.
Art. 35 – Riposo settimanale
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibil- mente in coincidenza con la domenica.
Se, per esigenze d’azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella do- menica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.
In base all’art. 22 della legge 17.10.1967, n. 977 , modificata dal d.lgs. 4.8.1999, n. 345, agli operai di età inferiore ai 18 anni, deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecu- tivi e comprendente la domenica. Il periodo minimo di riposo può essere ri- dotto, per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive.
Per gli operai addetti al bestiame e per quelli aventi particolari mansioni, fermo rimanendo il loro diritto al riposo settimanale, la regolamentazione di tale riposo è demandata ai contratti provinciali, in applicazione dell’art. 8 della legge 22.2.1934, n. 370.
Art. 36 – Ferie
Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retri- buito pari a 26 giornate lavorative.
Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell’anno, agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
Per i giovani di età inferiore o superiore ai 16 anni, si applica l’art. 23 della legge 17.10.1967, n. 977, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 4.8.1999, n. 345.
Il datore di lavoro, nello stabilire il periodo di godimento delle ferie, deve te- nere conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei de- xxxxxx dei lavoratori.
Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 49.
In caso di orario flessibile ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, il computo delle ferie è rapportato a ore.
Art. 37 – Permessi per formazione continua
Nell’ambito delle iniziative di formazione individuale e collettiva del presente contratto, all’operaio a tempo indeterminato che frequenta corsi per forma- zione professionale di interesse agrario, istituiti da Enti qualificati e ricono- sciuti, è concesso un permesso retribuito per il periodo di tempo strettamente necessario alla partecipazione al corso.
Per quanto sopra è concesso un permesso retribuito di 200 ore nell’arco del triennio, con facoltà di cumularle in un solo anno.
In caso di partecipazione a corsi di formazione continua concordati tra le parti sociali ai sensi dell’art. 6 della legge n. 53 del 2000 e quelli approvati dal Fondo per la formazione continua in agricoltura di cui all’art. 118 della legge
n. 388 del 2000, l’operaio a tempo indeterminato potrà usufruire dei relativi congedi, utilizzando in primo luogo il monte ore di cui al comma precedente.
Il numero degli operai a tempo indeterminato di ogni singola azienda che può beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi non potrà su- perare nello stesso momento il numero di uno, per quelle aziende che hanno da quattro a dieci operai a tempo indeterminato ed il 10 per cento per quelle aziende che hanno più di dieci operai a tempo indeterminato. I permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie.
Il diritto al godimento dei permessi per la frequenza ai corsi di formazione professionale di interesse agrario è esteso ad ogni effetto anche agli operai a tempo determinato.
Le modalità pratiche per il godimento di tali permessi, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto, sono demandate alla contrattazione provinciale.
Le modalità di fruizione previste nel presente articolo valgono anche per i congedi per la formazione continua riconosciuti dall’art. 6 della legge n. 53 del 2000.
Art. 38 – Permessi straordinari e congedi parentali
In caso di matrimonio l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un per- messo retribuito di dieci giorni.
In occasione della nascita, dell’adozione internazionale o dell’affidamento preadottivo di un minore (provvedimento di affido a scopo preadottivo) è ri- conosciuto al padre un giorno di permesso retribuito.
Ha altresì diritto ad un permesso retribuito di giorni tre in caso di decesso di parenti di primo grado e negli altri casi previsti dalla legge5.
Il permesso di cui sopra non è conteggiabile nelle ferie.
In materia di congedi parentali, di riposi e permessi per i figli con handicap grave e di congedi per la malattia del figlio si applicano le vigenti disposi- zioni di legge ed i relativi regolamenti attuativi6.
Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale di cui all’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, il genitore è tenuto a presentare, almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del pe- riodo di congedo richiesto, con la precisazione della durata minima dello stesso, ed allegando il certificato di nascita, nonché l’ulteriore documenta- zione prescritta, ovvero le dichiarazioni sostitutive.
Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestiva- mente e comunque entro 48 ore dall’inizio dell’assenza dal lavoro.
Art. 39 – Permessi per corsi di recupero scolastico
All’operaio a tempo indeterminato che partecipa a corsi di recupero scola-
5) Cfr. art. 4 comma 1, legge 8 marzo 2000, n. 53: “La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica”.
6) Cfr. il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tu- tela e sostegno della maternità e della paternità).
stico è concesso un permesso retribuito di 150 ore nell’arco di un triennio, con facoltà di cumularle anche in un solo anno; tali ore di permesso possono essere utilizzate dai lavoratori stranieri anche per la frequenza di corsi di ap- prendimento della lingua italiana presso istituti scolastici pubblici o altri or- ganismi autorizzati e accreditati dalle regioni.
Il numero degli operai a tempo indeterminato di ogni singola azienda che può beneficiare dei permessi per partecipare ai detti corsi non potrà superare nello stesso momento, il numero di uno, per quelle aziende che hanno da quattro a dieci operai a tempo indeterminato ed il 10 per cento per quelle aziende che hanno più di dieci operai a tempo indeterminato.
Il diritto al godimento dei permessi per la partecipazione ai corsi di recupero scolastico è esteso ad ogni effetto anche agli operai a tempo determinato.
Le modalità pratiche per il godimento di tali permessi, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto, sono demandate alla contrattazione provinciale.
Le modalità di fruizione previste nel presente articolo valgono anche per i congedi per la formazione riconosciuti dall’art. 5 della legge n. 53 del 2000.
Art. 40 – Giorni festivi operai agricoli
Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:
1) il primo dell’anno
2) il 6 gennaio, Epifania del Signore
3) il 25 aprile, Anniversario della Liberazione
4) il giorno di lunedì dopo Pasqua
5) il 1° maggio, festa del lavoro
6) il 2 giugno, Anniversario della fondazione della Repubblica
7) il 15 agosto, giorno dell’Assunzione della B.V. Xxxxx
8) il 1° novembre, giorno di Ognissanti
9) il 4 novembre, giorno dell’Unità Nazionale7
10) l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezione
11) il 25 dicembre, giorno di Natale
7) La celebrazione di tale festività nazionale è stata spostata alla domenica successiva dalla legge 5 marzo 1977, n. 54.
12) il 26 dicembre, Santo Stefano
13) la Festa del Patrono del luogo
Per il trattamento da praticarsi agli operai agricoli nei giorni di festività na- zionali ed infrasettimanali, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27.5.1949 n. 260 e 31.3.1954 n. 90.
Il trattamento previsto per le festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giu- gno e 4 novembre) dalle leggi sopra citate è dovuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, men- tre per le festività infrasettimanali, in caso di sospensione dal lavoro, il trat- tamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane dalla sospensione.
In base all’art. 49 il trattamento economico spettante agli operai a tempo determinato, per le festività sopra elencate è soddisfatto con la percentuale prevista nell’articolo stesso, quando non vi sia prestazione di lavoro. Nel caso, invece, di prestazione lavorativa, ai predetti operai sarà corrisposta la retri- buzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione del lavoro festivo di cui all’art. 42.
A seguito della legge 5.3.1977 n. 54, con disposizioni in materia di giorni fe- stivi e del verbale di Accordo del 2.5.1977, punto 5, nonché a seguito del DPR 28.12.1985 n. 792 e fermo restando per gli operai a tempo determinato il trattamento previsto dal comma precedente, per gli operai agricoli a tempo indeterminato il trattamento economico per le festività soppresse sarà il se- guente:
a) per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spo- stata alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento pre- visto dalla legge 31.3.1954, n. 90 per il caso di festività nazionali coincidenti con la domenica. Pertanto il 4 novembre è una giornata lavo- rativa a tutti gli effetti;
b) per le quattro festività soppresse (San Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Do- mini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta, oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, ec- cezion fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa.
Le parti individuali direttamente interessate, possono, altresì convenire:
a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse, possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali;
b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettua- zione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giorna- liera normalmente dovuta.
Dichiarazione del Ministro
Il Ministro, a chiarimento della normativa contrattuale e legislativa in mate- ria di festività soppresse, di cui alla legge 5.3.1977, n. 54, precisa che la pre- stazione lavorativa svolta in dette ex festività deve essere regolarmente pagata in aggiunta alla normale retribuzione.
(Riprodotta dal CCNL operai agricoli e florovivaisti del 25 giugno 1979)
ART. 41 – Giorni festivi operai florovivaisti
Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:
1) il primo dell’anno
2) il 6 gennaio, Epifania del Signore
3) il 25 aprile, Anniversario della Liberazione
4) il giorno di lunedì dopo Pasqua
5) il 1° maggio, festa del lavoro
6) il 2 giugno, Anniversario della fondazione della Repubblica
7) il 15 agosto, giorno dell’Assunzione della B.V. Xxxxx
8) il 1° novembre, giorno di Ognissanti
9) il 4 novembre, giorno dell’Unità Nazionale8
10) l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione
11) il 25 dicembre, giorno di Natale
12) il 26 dicembre, Santo Stefano
13) la Festa del Patrono del luogo
8) La celebrazione di tale festività nazionale è stata spostata alla domenica successiva dalla legge 5 marzo 1977, n. 54.
Quando la festa del Patrono del luogo cade di domenica o in giorno festivo infrasettimanale, si considera festivo il giorno feriale susseguente.
Per il trattamento da praticarsi agli operai a tempo indeterminato nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali, valgono le disposizioni di cui alle leggi 27.5.1949 n. 260 e 31.3.1954 n. 90 e pertanto nella ricorrenza delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se ca- dono di domenica, verrà usato ai lavoratori il seguente trattamento:
a) se non lavorano verrà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio;
b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al precedente punto a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorato della percentuale per il lavoro festivo.
Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle leggi sopra citate è dovuto agli operai a tempo indeterminato di cui all’art. 22 del presente contratto, anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, mentre per le festività infrasettimanali, in caso di sospensione dal lavoro, il tratta- mento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due set- timane dalla sospensione.
Per gli operai a tempo determinato il trattamento economico per tali festività è compreso nella percentuale relativa al terzo elemento prevista dall’art. 49 quando non vi sia prestazione di lavoro. In caso di prestazione di lavoro spetta loro la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione per il lavoro festivo di cui all’art. 43.
A seguito della legge 5.3.1977 n. 54, con disposizioni in materia di giorni fe- stivi e del verbale di Accordo del 2.5.1977, punto 5, nonché a seguito del DPR 28.12.1985 n. 792 e fermo restando per gli operai a tempo determinato il trattamento previsto dal comma precedente, per gli operai a tempo inde- terminato il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente:
a) per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spo- stata alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento pre- visto dalla legge 31.3.1954, n. 90 per il caso di festività nazionali coincidenti con la domenica. Pertanto il 4 novembre è una giornata lavo- rativa a tutti gli effetti;
b) per le quattro festività soppresse (San Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Do-
mini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta, oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, ec- cezion fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa.
Le parti individuali direttamente interessate, possono, altresì convenire:
a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse, possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali;
b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettua- zione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giorna- liera normalmente dovuta.
Dichiarazione del Ministro
Il Ministro, a chiarimento della normativa contrattuale e legislativa in mate- ria di festività soppresse, di cui alla legge 5.3.1977, n. 54, precisa che la pre- stazione lavorativa svolta in dette ex festività deve essere regolarmente pagata in aggiunta alla normale retribuzione.
(Riprodotta dal CCNL operai agricoli e florovivaisti del 25 giugno 1979)
Art. 42 – Lavoro straordinario, festivo, notturno operai agricoli
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario ordinario di lavoro;
b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 40;
c) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20,00 alle ore 6,00, nei periodi in cui è in vigore l’ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00, nei periodi in cui è in vigore l’ora legale.
I limiti del lavoro notturno al coperto debbono essere stabiliti nei contratti provinciali.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici set- timanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente ne- cessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straor- dinario nell’anno non potrà superare le 250 ore.
Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:
- lavoro straordinario 25 %
- lavoro festivo 35 %
- lavoro notturno 40 %
- lavoro straordinario festivo 40 %
- lavoro festivo notturno 45 %
Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione: salario contrat- tuale ed eventuali generi in natura, come definito all’art. 49.
Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie.
Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguar- dante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 10 per cento.
Per speciali lavori da eseguirsi di notte e nei giorni festivi, quali ad esempio le attività agrituristiche, i contratti provinciali possono stabilire un’adeguata par- ticolare tariffa, in luogo delle maggiorazioni previste dal presente articolo.
È consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando cor- relativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equi- valenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell’azienda e del mercato entro i termini, nelle quote e con le modalità definite dalla contrattazione provinciale (Banca delle ore).
Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previsti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate nella Banca ore e non fruite.
Impegno a verbale
Le parti si impegnano a individuare una definizione di lavoratore notturno ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n.66 del 2003.
Art. 43 – Lavoro straordinario, festivo, notturno operai florovivaisti
Si considera:
a) lavoro straordinario: quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro pre- visto dall’art. 34;
b) lavoro festivo: quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi ricono- sciuti dallo Stato di cui all’art. 41;
c) lavoro notturno: quello eseguito dalle ore 20 alle ore 6 del mattino suc- cessivo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le 12 setti- manali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente neces- sità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straor- dinario nell’anno non potrà superare le 250 ore.
Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulle retribuzioni contrattuali sono le seguenti:
- lavoro straordinario 29 %
- lavoro festivo 40 %
- lavoro notturno 48 %
- lavoro straordinario festivo 50 %
- lavoro festivo notturno 55 %
Quando il lavoro notturno cada in regolari turni periodici o riguardi mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, mansioni che, per la loro natura e per esigenze tecniche debbono eseguirsi anche di notte, si farà luogo ad una maggiorazione del 10 per cento.
Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione: salario contrat- tuale, come definito all’art. 49.
Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie.
Impegno a verbale
Le parti si impegnano a individuare una definizione di lavoratore notturno ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 66 del 2003.
Art. 44 – Interruzioni e recuperi operai agricoli
L’operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro ef- fettivamente prestate nella giornata.
Nel caso di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, le ore di lavoro non prestate, saranno retribuite solo ed in quanto il datore di lavoro abbia disposto che l’operaio rimanga nell’azienda a sua disposizione.
Per l’operaio a tempo indeterminato i Contratti provinciali di lavoro potranno disciplinare il recupero delle ore non lavorate a causa di intemperie. Nel ri- spetto delle leggi vigenti tale recupero dovrà effettuarsi entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento, nel limite massimo di due ore giornaliere e dodici ore settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell’art. 8 della legge 8.8.1972, n. 457.
Art. 45 – Interruzioni e recuperi operai florovivaisti
Le interruzioni dovute a causa di forza maggiore saranno considerate ai fini del recupero e della retribuzione solo nel caso che superino mezz’ora di la- voro complessivamente in un giorno.
Quando agli operai a tempo indeterminato non fosse possibile per causa di forza maggiore eseguire durante la giornata l’orario normale di lavoro, il da- tore di lavoro potrà recuperare entro i successivi quindici giorni il tempo per- duto senza dar luogo a remunerazione alcuna, sempre che non si superino per detti recuperi le ore due giornaliere e le ore dodici settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell’art. 8 della legge n. 457 del 72.
Art. 46 – Attrezzi ed utensili
Di regola, salvo diverse consuetudini locali, gli attrezzi ed utensili sono for- niti dalle aziende.
Il lavoratore risponderà delle perdite eventuali e dei danni a lui imputabili, il cui ammontare gli verrà trattenuto sulla retribuzione.
Art. 47 – Organizzazione del lavoro
I Contratti provinciali di lavoro dovranno individuare soluzioni atte ad assi- curare ai lavoratori a tempo indeterminato l’effettivo godimento dei riposi, delle ferie e delle festività ed alle aziende la continuità dell’attività produttiva. A tal fine saranno considerate la realtà del mercato del lavoro, l’organizza- zione di turni di lavoro, squadre di sostituti ed ogni altra possibile misura atta allo scopo, compresa quella della integrazione, ove necessario e possi- bile, del carico di manodopera aziendale.
Alla soluzione dei problemi suindicati contribuiranno con studi e proposte anche gli osservatori provinciali che dedicheranno ai problemi, specifici esami ai sensi dell’articolo 9.
I Contratti provinciali di lavoro dovranno, altresì, individuare soluzioni atte ad assicurare l’assunzione di manodopera alle imprese plurifamiliari diretto-col- tivatrici costituite nella forma di società di persone con personalità giuridica e che abbiano come fine l’esercizio in comune di attività inerenti la coltiva- zione dei fondi o gli allevamenti di bestiame o le collaborazioni interaziendali.
Art. 48 – Trasferimenti operai florovivaisti
Il lavoratore definitivamente trasferito avrà diritto al rimborso, da parte del- l’azienda, di tutte le spese di viaggio e di trasporto per le persone e le mas- serizie della propria famiglia.
Inoltre avrà diritto ad una indennità straordinaria pari al corrispettivo di sette giornate di retribuzione.
Nel caso che il lavoratore non accetti il trasferimento, il rapporto di lavoro potrà essere risolto con la corresponsione di tutte le competenze maturate.
NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO
TITOLO VI
Art. 49 – Retribuzione
Gli elementi che costituiscono la retribuzione sono i seguenti:
1) salario contrattuale, definito dai contratti provinciali secondo i criteri di cui all’art. 31 e fissato per singole figure o per gruppi di figure;
2) generi in natura o valore corrispettivo per gli operai a tempo indeter- minato, quando vengano corrisposti per contratto o consuetudine;
3) terzo elemento per gli operai a tempo determinato.
L’ex salario integrativo provinciale, nella misura stabilita dai contratti inte- grativi provinciali vigenti all’atto della stipula del presente CCNL è congelato in cifra. Esso è elemento costitutivo del salario contrattuale e potrà essere conglobato all’atto del rinnovo del contratto provinciale.
Per l’alloggio e gli annessi (orto, porcile, pollaio), il contratto provinciale, qualora ne preveda l’obbligo di concessione agli operai a tempo indetermi- nato, deve stabilire il valore sostitutivo per il caso di mancata concessione. Tale valore deve essere computato ai fini del calcolo della tredicesima e quat- tordicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
Il terzo elemento compete agli operai a tempo determinato quale corri- spettivo dei seguenti istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato e calcolati su 312 giorni lavorativi:
festività nazionali e infrasettimanali | 5,45% |
ferie | 8,33% |
tredicesima mensilità | 8,33% |
quattordicesima mensilità | 8,33% |
totale | 30,44% |
La misura del terzo elemento, in percentuale, è calcolata sul salario contrat- tuale così come definito dal contratto provinciale.
Al momento della conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato
a tempo indeterminato di cui all’art. 23, gli operai acquisiscono il diritto al trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per gli operai a tempo indeterminato.
Pertanto, dallo stesso momento non è più dovuto ai predetti operai il terzo elemento.
I salari contrattuali definiti dai contratti provinciali possono essere mensili o giornalieri od orari a secondo dei tipi di rapporto .
I contratti provinciali fisseranno altresì, in relazione alle consuetudini locali, le modalità ed il periodo di pagamento dei salari: a giornata, a settimana, a quindicina, a mese9.
Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la paga gior- naliera si ottiene dividendo quella mensile per 26. Quella oraria si ottiene di- videndo la paga mensile per 169.
Aumenti salariali
I salari contrattuali vigenti nelle singole province alla data del 1.5.2010 per ciascun livello professionale stabilito nei rinnovi dei contratti provinciali in applicazione del CCNL 6.7.2006, sono incrementati:
- a decorrere dal 1° maggio 2010 del 2,5 per cento;
- a decorrere dal 1° gennaio 2011 dell’1,6 per cento.
La suddetta percentuale del 2,5 per cento, relativa alla prima tranche di au- mento, è finalizzata anche a ristorare i lavoratori per il periodo di carenza contrattuale.
Minimi salariali di area
I minimi salariali di area stabiliti a livello nazionale comprensivi degli aumenti di cui al precedente capoverso sono quelli di cui alle tabelle 1 e 2 (Allegato n. 1).
9) Resta fermo il concetto che il salario per gli operai florovivaisti è riferito alla paga oraria.
I contratti provinciali non possono definire, per i livelli di ciascuna area pro- fessionale, salari contrattuali inferiori ai minimi di area, salvo quanto è pre- visto dagli articoli 18 e 31 (norma transitoria) del presente CCNL.
I minimi salariali di cui al primo comma trovano applicazione, per le province dove siano stati stipulati i contratti provinciali in applicazione del CCNL 6.7.2006, dalla data che sarà fissata nel rinnovo dagli stessi e non oltre il 1.1.2013; per le altre province dal 1.1.2011.
In sede di rinnovo quadriennale il contratto nazionale, sulla base dei criteri di cui all’art. 2 e di una valutazione sull’andamento dell’inflazione, definisce gli incrementi da applicarsi ai minimi di cui al primo comma, nonché gli incre- menti da applicarsi a tutti i salari contrattuali definiti dai contratti provinciali all’interno di ciascuna area professionale. Per i contratti provinciali non rin- novati è fatta salva “l’indennità di vacanza contrattuale provinciale”.
Welfare contrattuale
Le prestazioni previste dagli articoli 7, 8, 62 e 65 del presente CCNL rappre- sentano un diritto contrattuale di ogni lavoratore, il quale matura perciò, esclusivamente nei confronti dell’azienda che non aderisca al sistema della bi- lateralità e non versi la relativa contribuzione, il diritto all’erogazione diretta da parte dell’impresa stessa di prestazioni equivalenti.
L’impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi con- tributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.
Il datore di lavoro che omette di versare la contribuzione all’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale di cui all’art. 7, a decorrere dal 1° gennaio 2011 è tenuto, fermo restando l’obbligo di corrispondere al lavoratore prestazioni equiva- lenti, ad erogare al medesimo lavoratore una quota aggiuntiva di retribu- zione, esclusa dalla base di calcolo del TFR, pari a 13,00 euro mensili, equivalenti a euro 0,50 giornalieri.
I contratti provinciali possono prevedere analoghe disposizioni con riferi- mento alla contribuzione dovuta al sistema di bilateralità territoriale.
Art. 50 – Ex scala mobile
Nei salari contrattuali e nei minimi di area, previsti dall’art. 49 è contenuta
l’indennità di contingenza così come stabilita dalla legge 26.2.1986, n. 38 e dalla legge 13.7.1990, n. 191 e successive modifiche e integrazioni (Accordo sul costo del lavoro del 31.7.1992).
Art. 51 – Tredicesima mensilità
Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, al termine di ogni anno, la tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore nel mese di dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso del- l’anno, l’operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredice- sima quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda.
La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
Per gli operai a tempo determinato la tredicesima mensilità è compresa nella percentuale relativa al terzo elemento previsto dall’art. 49.
Art. 52 – Quattordicesima mensilità
Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve essere corri- sposta, alla data del 30 aprile di ogni anno, la quattordicesima mensilità, pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore alla stessa data.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso del- l’anno l’operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della quattor- dicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda.
La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
Per gli operai a tempo determinato la quattordicesima mensilità è compresa nella percentuale relativa al terzo elemento di cui dall’art. 49.
Art. 53 – Scatti di anzianità
Con decorrenza dal 1.2.1983, gli operai a tempo indeterminato, per ciascun
biennio di anzianità di servizio presso la stessa azienda, hanno diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in cifra fissa pari ad € 8,99 mensili se operai comuni, ad €10,33 mensili se operai qualificati, ad € 10,85 mensili se operai qualificati super, ad €11,36 mensili se operai specializzati e ad € 11,62 mensili se operai specializzati super.
Le somme anzidette sono frazionabili ad ora e/o a giornata secondo le norme sulla retribuzione previste dal presente contratto.
Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di cinque e maturano dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore compie il biennio di servizio.
In caso di passaggio al profilo professionale con livello retributivo superiore, l’operaio conserverà il numero degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione qualora l’importo previsto per il nuovo profilo professionale sia più elevato. In tal caso lo stesso operaio avrà, altresì, diritto agli ulteriori aumenti periodici di anzianità, sino al raggiungimento del nu- mero massimo di cinque.
L’importo degli aumenti periodici di anzianità spettante all’operaio dipen- dente è computato ad ogni effetto per il calcolo delle indennità ed istituti contrattuali.
Resta ferma la decorrenza dell’11.11.1969, stabilita dai precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, quale data relativa alla introduzione dell’istituto degli aumenti periodici per gli operai a tempo indeterminato.
Con decorrenza dal 1.7.2006 gli importi degli scatti di anzianità, ivi compresi quelli già maturati, attribuiti dai vigenti contratti provinciali ai profili profes- sionali individuati nelle aree di cui all’art. 31 del presente contratto collettivo nazionale, sono incrementati nelle seguenti misure:
- da € 8,99 a 9,89 per gli operai comuni;
- da € 10,33 a 11,36 per gli operai qualificati;
- da € 10,85 a 11,93 per gli operai qualificati super;
- da € 11,36 a 12,50 per gli operai specializzati;
- da € 11,62 a 12,78 per gli operai specializzati super.
Art. 54 – Obblighi particolari tra le parti
Le aziende, in applicazione delle norme contenute nel presente contratto, dovranno effettuare agli operai la corresponsione delle competenze da essi maturate nei seguenti termini:
- salario contrattuale: ad ogni periodo di paga;
- lavoro straordinario: ad ogni periodo di paga;
- lavoro festivo: ad ogni periodo di paga;
- lavoro notturno: ad ogni periodo di paga;
- festività: alla scadenza del periodo di paga in corso;
- quattordicesima mensilità: alla data del 30 aprile di ogni anno;
- tredicesima mensilità: in coincidenza con le festività del Santo Natale e comunque non oltre il 23 dicembre;
- trattamento di fine rapporto: all’atto della risoluzione del rapporto;
- per gli operai a tempo determinato: le festività, la tredicesima e quattor- dicesima mensilità sono conglobati nel terzo elemento, come previsto dal- l’art. 49.
Gli operai sono tenuti ad espletare il lavoro loro affidato con diligenza e non possono esercitare attività in concorrenza con quella dell’azienda da cui di- pendono né divulgare notizie attinenti l’organizzazione ed i metodi di pro- duzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
Per la busta paga si applicano le norme di legge vigenti secondo le indicazioni che potranno essere concordate in sede di stipulazione dei contratti provinciali.
Art. 55 – Rimborso spese
I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale dove si trova l’azienda, per i quali non è previsto il rientro giornaliero ma sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed al- loggio) previa presentazione di regolari giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti.
I contratti provinciali potranno prevedere la forfettizzazione anziché il rim- borso a piè di lista delle spese vive sostenute dal lavoratore, nonché discipli- nare il rimborso spese in caso di rientro in giornata.
Art. 56 – Cottimo
Le organizzazioni provinciali in sede di stipulazione dei contratti provinciali, disciplineranno il cottimo sulla scorta delle situazioni riferite ai tipi di azienda di cui all’art. 1, “Oggetto del contratto”.
Art. 57 – Trattamento di fine rapporto
In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro, l’operaio a tempo indeter- minato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola som- mando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, compu- tandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1.6.1982, a partire, cioè, dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982,
n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rap- porto si intendono qui integralmente richiamate.
Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e flo- rovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell’allegato n. 7).
In caso di morte dell’operaio, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del Codice civile.
Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua fa- miglia continuerà nell’uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali.
Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha di- ritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al mo- mento del decesso.
All’operaio a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo lavoro ordi- nario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito
dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrat- tuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 8).
Fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto degli operai a tempo determinato.
E’ costituito, con la medesima tempistica prevista per il Fondo di previdenza complementare, un Fondo nazionale con la finalità di accantonare il tratta- mento di fine rapporto degli operai a tempo determinato.
Il versamento della contribuzione al Fondo di cui al precedente comma viene effettuato a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successi- vamente stabilite tra le parti e partirà contemporaneamente ai versamenti previsti per il Fondo di previdenza integrativa.
La Commissione paritetica, costituita per il Fondo di previdenza integrativa, è incaricata di elaborare una proposta di Statuto e di Regolamento del Fondo di cui al presente articolo, uno specifico progetto di fattibilità con una previ- sione dei costi e dei versamenti, nonché le modalità per l’esercizio da parte degli operai della facoltà di iscrizione al predetto Fondo.
TITOLO VII
PREVIDENZA - ASSISTENZA - TUTELA DELLA SALUTE
Art. 58 – Previdenza e assistenza
Per tutte le assicurazioni sociali si applicano le norme di legge. Il datore di la- voro è tenuto al versamento dei contributi relativi, secondo le norme vigenti.
Art. 59 – Fondo nazionale di previdenza complementare
Al fine di assicurare ai lavoratori agricoli dipendenti la previdenza integra- tiva, così come prevista dal d.lgs. n. 124 del 1993 e successive modifiche e in- tegrazioni, nonché dall’art. 4 del d.lgs. n. 173 del 1998, le parti, in data 14.12.2006, hanno costituito il Fondo pensione complementare a capitaliz- zazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli impiegati agri- coli, denominato Agrifondo10.
Le contribuzioni dovute al Fondo per gli operai agricoli e florovivaisti sono co- stituite da:
- 1 per cento a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
- 1 per cento a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
- una quota di TFR pari al 2 per cento della retribuzione utile per il calcolo del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al fondo per i lavoratori già occupati alla data del 28.4.1993;
- il 100 per cento del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.1993.
Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il lavoratore, limitata- mente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di versare un contributo più elevato entro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente, da calcolarsi sulla retribuzione assunta a base della de- terminazione del Tfr.
10) Il Fondo è stato autorizzato dalla Covip in data 13.4.2007 e iscritto all’Albo dei Fondi pensione. L’Accordo istitutivo è riprodotto nell’allegato n. 9. L’indirizzo web del fondo è xxx.xxxxxxxxx.xx
Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato, a partire dalla data stabilita nell’accordo istitutivo dello stesso, a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno succes- sivamente stabilite dalle parti e comunque per il periodo di riferimento che decorre dalla definitiva approvazione del Fondo.
Impegno a verbale
Le parti si adopereranno immediatamente e congiuntamente nelle sedi op- portune per ottenere a favore delle aziende agricole e di tutti i lavoratori la piena ed effettiva deducibilità dei costi sostenuti per la previdenza comple- mentare.
Impegno a verbale
Le Parti convengono di destinare a copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo nonché della sua pubblicizzazione alle imprese ed ai lavora- tori dipendenti, la somma di € 2,58 a carico dei datori di lavoro, quale con- tributo una tantum da versare entro 60 giorni dalla data di costituzione del Fondo con le modalità che verranno definite dalla Commissione.
Art. 60 – Malattia ed infortunio operai agricoli
L’operaio agricolo a tempo indeterminato, nel caso di malattia o di infortu- nio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni.
Ove trattasi di infortunio sul lavoro, riconosciuto dall’INAIL, la conservazione del posto all’operaio dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica, ed in ogni caso, non potrà superare il periodo di dodici mesi dall’infortunio.
Trascorso tale periodo e perdurando la infermità è reciproco il diritto di ri- solvere il rapporto di lavoro, dietro corresponsione del trattamento di fine rapporto, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità, non- ché dell’indennità sostitutiva delle ferie, maturate sino alla data della risolu- zione del rapporto di lavoro.
Durante il periodo di conservazione del posto, l’operaio agricolo a tempo in- determinato, continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell’orto, del pollaio, del porcile, eventualmente goduti all’atto dell’insorgere della malat- tia o dell’infortunio. Se l’operaio agricolo coltiva un appezzamento di ter-
xxxx in compartecipazione o a suo pieno beneficio, ha diritto a continuare la coltivazione sino alla realizzazione dei raccolti in corso al momento in cui è caduto malato o infortunato.
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
Art. 61 – Malattia ed infortunio operai florovivaisti
L’operaio a tempo indeterminato, sia nel caso di malattia che di infortunio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni.
Ove trattasi di infortunio sul lavoro, riconosciuto dall’INAIL, la conservazione del posto all’operaio dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica, ed in ogni caso, non potrà superare il periodo di dodici mesi dall’infortunio.
Trascorso tale periodo e perdurando la infermità è reciproco il diritto di ri- solvere il rapporto di lavoro, dietro corresponsione del trattamento di fine rapporto, della tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché dell’inden- nità sostitutiva delle ferie, maturate sino alla data della risoluzione del rap- porto di lavoro.
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
In caso di malattia, l’operaio, in aggiunta al trattamento di legge, avrà di- ritto, per un periodo massimo di 90 giornate in un anno, all’erogazione, da parte del datore di lavoro, di una indennità giornaliera, nella misura del 25 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1° febbraio dell’anno in corso.
Tale indennità sarà corrisposta dal giorno in cui si è verificata la malattia, se questa si protrae oltre il terzo giorno, e subordinatamente al riconoscimento della malattia stessa da parte dell’INPS.
In caso di infortunio sul lavoro, l’operaio a tempo indeterminato, fermo ri- manendo quanto previsto dalla legge per i primi tre giorni (art. 213 del Testo unico sugli infortuni approvato con DPR 30.6.1965 n. 1124), a partire dal quarto giorno in cui si è verificato l’infortunio e sino ad un massimo di 180 giornate, avrà diritto alla erogazione, da parte del datore di lavoro, di una in-
dennità giornaliera pari alla differenza tra la indennità di legge e il salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1° febbraio dell’anno in corso.
La corresponsione della anzidetta indennità giornaliera è subordinata al ri- conoscimento dell’infortunio da parte dell’INAIL.
Il trattamento, per malattia ed infortunio, integrativo a quello di legge, di cui ai precedenti commi, non spetta agli operai a tempo determinato che non abbiano raggiunto presso la stessa azienda trenta giornate di lavoro con- tinuative.
Qualora, invece, l’operaio a tempo determinato abbia effettuato presso la stessa azienda il periodo lavorativo sopra indicato, avrà diritto, nel caso di malattia od infortunio, rispettivamente riconosciuti dall’INPS e dall’INAIL, a partire dal trentunesimo giorno dalla data di assunzione e per la durata di quarantacinque giornate in un anno, alla medesima indennità giornaliera, ri- spettivamente prevista al 4° e 5° comma precedenti.
La presente regolamentazione verrà riesaminata dalle parti qualora inter- vengano modifiche alle attuali disposizioni di legge in materia.
Art. 62 – Integrazione trattamento di malattia ed infortuni sul la- voro operai agricoli
Malattia
La integrazione salariale, corrisposta dalla Cassa integrazione extra legem agli operai agricoli a tempo indeterminato in caso di malattia, dovrà assicu- rare a detti operai, tra indennità di legge (nazionale e regionale) e integra- zione, un trattamento minimo nella misura dell’80 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1° febbraio dell’anno in corso.
Per gli operai a tempo determinato, resta confermato che la integrazione sa- lariale da parte delle Casse extra legem medesime, dovrà assicurare un trat- tamento minimo, tra indennità di legge (nazionale e regionale) e integrazione, pari all’80 per cento del salario giornaliero contrattuale.
Infortuni sul lavoro
La integrazione salariale corrisposta dalle Casse extra legem agli operai agri- coli a tempo indeterminato, in caso di infortunio sul lavoro, salvo quanto previsto dalla legge per i primi tre giorni (art. 213 del Testo unico sugli in- fortuni approvato con DPR 30.6.1965 n. 1124), dovrà assicurare un tratta- mento minimo tra indennità di legge e integrazione, nella misura dell’80 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1° febbraio dell’anno in corso.
Il trattamento integrativo dovuto dalle Casse extra legem, sempre nel caso di infortunio sul lavoro, a partire dal quindicesimo giorno del periodo di inabi- lità riconosciuto dall’INAIL, dovrà essere pari alla differenza tra indennità di legge e il salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1° febbraio dell’anno in corso.
Per gli operai a tempo determinato, nel caso di infortunio sul lavoro le Casse extra legem dovranno assicurare a tali operai, tra indennità di legge e inte- grazione, un trattamento minimo pari all’80 per cento del salario giornaliero contrattuale.
Impegno a verbale
In occasione del rendiconto annuale delle Casse integrazione extra legem, le parti verificheranno l’adeguamento dei contributi in vigore per permettere l’applicazione del trattamento previsto dall’art. 62.
Nelle province ove non è ancora istituita la Cassa integrazione extra legem, le parti contraenti interverranno per promuoverne la istituzione onde conse- guire, gradualmente, i livelli di trattamento minimo di cui sopra.
Art. 63 – Cassa integrazione salari
Gli operai a tempo indeterminato sono ammessi alla integrazione salari ad opera della Cassa istituita dalla legge 8.8.1972, n. 457, nei casi previsti dalla legge stessa e successive modificazioni.
Agli operai che beneficeranno del trattamento della Cassa integrazione, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una integrazione alla indennità di legge, nella misura del 10 per cento del salario giornaliero contrattuale
relativo al profilo professionale di appartenenza in vigore al 1° febbraio dell’anno in corso.
Dichiarazione a verbale
Le parti riconoscono che allo stato attuale della legislazione in applicazione dell’art. 8 della citata legge n. 457 del 72, la concessione dell’integrazione sa- lariale è prevista per gli operai a tempo indeterminato che svolgono, nel corso dell’anno contrattuale individuale, oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.
Art. 64 – Anticipazione trattamenti assistenziali
Le aziende agricole anticipano agli operai a tempo indeterminato le indennità di legge a carico degli Istituti previdenziali e assicurativi relativamente agli assegni per il nucleo familiare, alla malattia, all’infortunio e alla cassa inte- grazione.
Norma transitoria
La presente disposizione produce effetti dal momento in cui gli Enti previ- denziali e assistenziali renderanno operativa la possibilità per i datori di lavoro di portare a conguaglio, con le denunce di competenza, gli importi antici- pati.
Art. 65 – Fondo di assistenza sanitaria integrativa
È costituito a livello nazionale il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori agricoli e florovivaisti, denominato F.I.S.A., che risponde ai requi- siti di legge previsti dal d.lgs. 2.9.1997 n. 314 e successive modifiche e inte- grazioni.
Il Fondo eroga prestazioni integrative dell’assistenza pubblica con finalità sa- nitarie, antinfortunistiche e sociali, secondo le previsioni del relativo regola- mento.
Sono iscritti al Fondo gli operai agricoli e florovivaisti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
Per il finanziamento del Fondo è utilizzata la contribuzione di cui all’art. 7
nella misura individuata da specifico accordo tra le Parti.
Art. 66 – Lavori pesanti o nocivi
I Contratti provinciali individueranno i lavori da considerarsi pesanti o nocivi, le eventuali limitazioni di orario per l’esecuzione dei lavori nocivi e le mag- giorazioni salariali da corrispondersi agli operai per il periodo in cui vengono adibiti a detti lavori pesanti.
Art. 67 – Tutela della salute dei lavoratori
Allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti a lavori che pre- sentano “fattori di nocività”:
a) per quanto riguarda la manodopera florovivaistica, le aziende limiteranno la prestazione a quattro ore giornaliere degli operai adibiti a tali lavori e concederanno agli stessi due ore e venti minuti di interruzione retribuita. Il rimanente periodo per completare l’orario normale giornaliero verrà im- piegato in altri normali lavori dell’azienda;
b) per quanto riguarda gli operai agricoli, i Contratti provinciali di lavoro do- vranno stabilire una riduzione dell’orario di lavoro, a parità di retribuzione e di qualifica, di due ore e venti minuti giornaliere. Sono fatte salve le con- dizioni di miglior favore.
Tenuto conto del Protocollo d’intesa allegato al presente CCNL (Allegato n. 10), i Contratti provinciali di lavoro dovranno valutare la idoneità delle con- dizioni ambientali di lavoro esistenti nella provincia e predisporre – fermo re- stando la riduzione dell’orario di lavoro di cui al precedente comma – le rotazioni nelle attività caratterizzate da fattori di nocività e le altre misure atte a salvaguardare la salute del lavoratore. Fra queste i Contratti provinciali di lavoro dovranno prevedere la effettuazione periodica di visite mediche, con regolare corresponsione al lavoratore del salario, per gli operai adibiti a lavori che presentano fattori di nocività.
Per la rigorosità di tale individuazione e delle misure di tutela da adottare, oltre a quanto previsto dal Contratto e dalla legge 20.5.1970, n. 300, potrà essere richiesto l’intervento dei Centri di medicina preventiva e degli altri Enti tecnici e sanitari pubblici esistenti.
È altresì demandato ai Contratti provinciali di lavoro il compito di definire le
modalità per l’effettuazione dei corsi di formazione sui problemi della tutela della salute e del risanamento ecologico. I lavoratori che partecipano a tali corsi hanno diritto di usufruire di 30 ore di permesso retribuito, da detrarre dalle 200 ore di cui all’art. 37 del presente CCNL, nell’arco di un triennio, con facoltà di cumularle anche in un solo anno.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano a rivedere il verbale di accordo in materia di “Rappre- sentante per la sicurezza e Comitati paritetici” (allegato n. 3 del previgente CCNL), a seguito delle nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui d.lgs. n. 81 del 2008.
Art. 68 – Libretto sindacale e sanitario
Le Organizzazioni provinciali dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno adottare il libretto sindacale e sanitario conforme al fac-simile allegato al pre- sente contratto collettivo nazionale di lavoro (Allegato n. 11), cui si unifor- meranno quelli fino ad oggi adottati a livello provinciale integrativo.
Tale libretto sarà ritirato dal datore di lavoro e dall’operaio presso le rispet- tive Organizzazioni sindacali.
Art. 69 – Lavoratori tossicodipendenti
Ai sensi e per gli effetti del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, l’operaio agricolo a tempo indetermi- nato a cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza e che intende se- guire programmi di terapia e riabilitazione presso servizi sanitari delle ASL e altre strutture riabilitative iscritte negli appositi albi, ha diritto alla conserva- zione del posto di lavoro per il tempo necessario alla riabilitazione e comun- que per un periodo non superiore a tre anni.
Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di assenza dal lavoro è tenuto a presentare al datore di lavoro la documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio pubblico per le tossi- codipendenze ed il relativo programma ai sensi dell’art. 122 del citato Testo unico.
Il dipendente interessato dovrà inoltre presentare, con periodicità mensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale sta eseguendo il programma terapeutico attestante l’effettiva prosecuzione del programma stesso.
Il rapporto di lavoro si intende automaticamente risolto qualora il lavoratore interrompa volontariamente il programma di terapia e riabilitazione, nonché non riprenda servizio entro sette giorni dal completamento della terapia o dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa.
Gli operai agricoli a tempo indeterminato che abbiano familiari conviventi in stato di tossicodipendenza, possono usufruire, previa richiesta scritta e com- patibilmente con le esigenze aziendali, di un periodo di aspettativa non su- periore a quattro mesi, anche non consecutivi, per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare, qualora il servizio per la tossi- codipendenza ne attesti la necessità.
Durante i suddetti periodi di assenza o di aspettativa non decorrerà retribu- zione, né si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e/o di contratto.
Nell’attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo, sarà posta particolare attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti interessati.
TITOLO VIII
SOSPENSIONE, RISOLUZIONE RAPPORTO E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 70 – Trapasso di azienda
Il trapasso di azienda non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro ed il lavoratore conserva tutti i suoi diritti per crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro subentrante, quando non sia stato liquidato dal cessante.
Art. 71 – Servizio militare
Per il servizio di leva ed il richiamo alle armi dei lavoratori, si applicano le norme di legge vigenti in materia.
Art. 72 – Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato
Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento degli operai non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina delle leggi n. 604 del 66 e n. 300 del 70, come modifi- cate dalla legge n. 108 del 90.
a) Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non con- sentono la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali:
- le assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi, senza notificazioni;
- le condanne penali per reati che comportino lo stato di detenzione;
- la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari previste dal presente CCNL o dai Contratti provin- ciali di lavoro;
- la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rap- presentante nell’azienda;
- i danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili;
- il furto in azienda.
b) Giustificato motivo
Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole ina- dempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’operaio ovvero da ra- gioni inerenti all’attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali:
- le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza;
- la sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamenti;
- la radicale modifica degli ordinamenti colturali o della organizzazione aziendale;
- la cessazione dell’attività agricola per fine contratto di affitto di fondo ru- stico;
- l’adesione dell’impresa a forme associate di conduzione e cooperative di servizio;
- l’incremento del nucleo familiare dell’imprenditore per l’aggiunta od il rientro di unità lavorative attive, relativamente ai familiari entro il secondo grado, anche se non conviventi.
Il licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto dei termini di preavviso di cui all’art. 74 del presente contratto.
Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per giustificato motivo, deve essere comunicato all’operaio a mezzo raccoman- data a. r. e contenere i motivi che lo hanno determinato.
L’operaio che si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla propria orga- nizzazione sindacale la quale, con le modalità e procedure previste dall’art. 87, esperirà il tentativo di amichevole componimento.
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 4, c. 2, della legge n. 108 del 90, le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli ope- rai aventi diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei requisiti pen- sionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22.12.1981 n. 791, convertito, con xxxx- ficazioni, con la legge 26.2.1982 n. 54.
Art. 73 – Dimissioni per giusta causa
L’operaio a tempo indeterminato può recedere dal rapporto di lavoro, senza
preavviso, qualora si verifichi un notevole inadempimento degli obblighi con- trattuali e di legge da parte del datore di lavoro.
Art. 74 – Preavviso di risoluzione del rapporto
La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel caso di li- cenziamento non per giusta causa o di dimissioni non per giusta causa, deve essere preceduta da preavviso, da notificarsi dall’una all’altra parte a mezzo di raccomandata a.r.
I termini di preavviso, che decorrono dalla data di ricevimento della comuni- cazione, sono così stabiliti:
- due mesi nel caso di licenziamento;
- un mese nel caso di dimissioni.
In caso di mancato preavviso in tutto od in parte nei termini suddetti, è do- vuta dall’una all’altra parte una indennità sostitutiva equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte dell’operaio.
Art. 75 – Norme disciplinari operai agricoli
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal condut- tore dell’azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
I contratti provinciali di lavoro debbono prevedere le infrazioni disciplinari passibili di sanzioni e la misura di queste.
Sorgendo controversie a seguito dell’applicazione delle sanzioni disciplinari si procederà al tentativo di conciliazione secondo l’art. 87.
Art. 76 – Norme disciplinari operai florovivaisti
I lavoratori per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal condut- tore dell’azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere pu- nita, a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:
1) con la multa fino ad un massimo di due ore di paga nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne tardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi danno all’azienda e ai macchinari;
2) con la multa pari all’importo di mezza giornata di lavoro, nei casi di mag- gior gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1).
Gli importi delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danni previsti dalla lettera b) del paragrafo 1), saranno versati alla Sede provinciale dell’INPS.
Art. 77 – Notifica provvedimenti disciplinari e ricorsi operai floro- vivaisti
La notifica dei provvedimenti disciplinari deve essere fatta entro due giorni dalla loro adozione attraverso apposita registrazione su libretto sindacale, nei soli casi di multe e sospensioni.
Contro i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 76 il lavoratore potrà, entro dieci giorni dalla comunicazione degli stessi, ricorrere alla propria organiz- zazione sindacale, la quale, con le modalità e procedure previste dall’art. 87, esperirà il tentativo di amichevole componimento.
DIRITTI SINDACALI
TITOLO IX
Art. 78 – Delegato d’azienda operai agricoli
Nelle aziende che occupino più di cinque operai agricoli sarà eletto un dele- gato di azienda nell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupino più di 75 operai agricoli, nelle quali non siano state costituite le Rappresentanze sindacali unitarie (vedi il Protocollo di cui all’allegato n. 12), sarà eletto un secondo delegato di azienda nell’ambito di ciascuna Organizzazione dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda. Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all’art. 80 del presente contratto.
I contratti provinciali prevedranno eventuali norme particolari per agevolare l’esercizio di tale diritto da parte degli operai agricoli siano essi a tempo in- determinato o determinato.
La durata del rapporto di lavoro dell’operaio a tempo determinato eletto de- legato di azienda non subirà modificazione per effetto di tale nomina.
Alla elezione dei delegati si addiverrà mediante riunione unica dei lavoratori dell’azienda o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti sinda- cali.
I nominativi dei delegati eletti saranno comunicati con lettera dalle Organiz- zazioni provinciali o territoriali sindacali dei lavoratori interessate, alle Orga- nizzazioni provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente contratto), ai delegati stessi e per conoscenza alle direzioni aziendali. I delegati entrano in funzione alla data in cui perviene la comunicazione.
Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti.
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per la esatta applica- zione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infor- tuni e le malattie professionali e ad adottare opportune condizioni igie- nico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore.
Dichiarazione a verbale
Le Delegazioni datoriali rappresentano l’esigenza che, agli effetti della de- correnza della tutela del delegato di azienda, la elezione dello stesso delegato sia immediatamente comunicata al datore di lavoro.
Art. 79 – Delegato d’azienda operai florovivaisti
Nelle aziende che occupino più di 5 operai sarà eletto un delegato di azienda nell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del pre- sente contratto.
Nelle aziende che occupino più di 75 operai, nelle quali non siano state co- stituite le Rappresentanze sindacali unitarie (vedi il Protocollo di cui all’alle- gato n. 10), sarà eletto un secondo delegato di azienda nell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda, siano essi a tempo indeterminato che determinato.
La durata del rapporto di lavoro dell’operaio a tempo determinato eletto de- legato di azienda non subirà modificazione per effetto di tale nomina.
Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all’art. 80 del presente contratto.
Alla elezione del delegato si addiverrà mediante riunione unica dei lavoratori dell’azienda o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti sinda- cali.
I nominativi dei delegati eletti saranno comunicati con lettera dalle Organiz- zazioni provinciali o territoriali sindacali dei lavoratori interessate alle Orga-
nizzazioni provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle Organizzazioni dato- riali firmatarie del presente contratto), ai delegati stessi e per conoscenza alle direzioni aziendali. I delegati stessi entrano in funzione dalla data in cui per- viene la comunicazione.
Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti.
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per la esatta applica- zione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infor- tuni e le malattie professionali ed adottare opportune condizioni igienico- sanitarie e sociali di competenza del conduttore.
Dichiarazione a verbale
Le Delegazioni datoriali rappresentano l’esigenza che, agli effetti della de- correnza della tutela del delegato di azienda, la elezione dello stesso delegato sia immediatamente comunicata al datore di lavoro.
Art. 80 – Tutela del delegato di azienda
Il delegato di azienda non può essere licenziato o trasferito dall’azienda in cui è stato eletto né colpito da misure disciplinari e/o da sanzioni di carattere economico, in costanza del rapporto di lavoro, per motivi attinenti l’attività sindacale svolta.
Durante il rapporto di lavoro i provvedimenti disciplinari a carico del dele- gato non possono essere resi esecutivi se non dopo l’esame e l’intesa delle Or- ganizzazioni sindacali di appartenenza del delegato e del datore di lavoro.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che con il termine trasferimento sono fatti salvi i “co- mandi di servizio”.
Art. 81 – Rappresentanze sindacali unitarie
Le Rappresentanze sindacali unitarie sono disciplinate dal Protocollo di intesa per la costituzione delle RSU operai, impiegati e quadri agricoli e florovivaisti, da considerarsi parte integrante del presente CCNL (vedi allegato n. 12).
Art. 82 – Riunioni in azienda
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell’ambito dell’azienda in cui prestano la loro opera fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei li- miti di tredici ore annue regolarmente retribuite.
Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresen- tanze sindacali aziendali su materie di interesse sindacale e del lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Per le aziende ove sono state costituite le RSU si rinvia all’apposito Protocollo (vedi allegato n. 12).
Art. 83 – Permessi sindacali
Ai lavoratori membri di organismi direttivi nazionali o provinciali ed ai dele- gati aziendali, debbono essere concessi permessi retribuiti per l’espletamento delle attività inerenti le loro funzioni.
Tali permessi saranno pari a undici ore mensili per i lavoratori membri di or- ganismi direttivi sindacali provinciali, regionali o nazionali; i permessi stessi possono essere cumulati entro il periodo massimo di un trimestre.
Per i lavoratori che siano delegati aziendali tali permessi sono di quattro ore mensili e possono essere cumulabili entro il periodo massimo di un quadri- mestre.
I dirigenti sindacali di cui sopra hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sin- dacale in misura non inferiore a dieci giorni all’anno.
I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui sopra devono darne co- municazione scritta al datore di lavoro ventiquattro ore prima quando trat- tasi di permessi retribuiti e tre giorni prima quando trattasi di permessi non retribuiti, evitando possibilmente che l’assenza avvenga durante il periodo di più intensi lavori o contemporaneamente da più rappresentanti sindacali della stessa azienda.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 78 e 79 relativi alla comunica- zione dei nominativi dei delegati di azienda, la notificazione dei nominativi dei lavoratori membri di organismi direttivi nazionali, regionali o provinciali, deve essere effettuata con lettera dalle Organizzazioni provinciali sindacali dei lavoratori alle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente contratto), ai dirigenti stessi e per conoscenza alle direzioni aziendali.
I diritti di cui al presente articolo decorrono dalla data in cui perviene la co- municazione.
Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei dirigenti segnalati.
I permessi retribuiti spettanti ai sensi del presente articolo non subiranno va- riazioni nella loro entità in caso di successione nella carica.
Per le aziende ove sono state costituite le RSU si rinvia all’apposito Protocollo (vedi allegato n. 12).
Art. 84 – Permessi per le assemblee di Agrifondo
I lavoratori membri elettivi dell’assemblea di Agrifondo hanno diritto a per- messi retribuiti per la partecipazione alle assemblee ufficialmente convocate nel limite massimo di tre giorni all’anno.
Art. 85 – Contributo contrattuale
I datori di lavoro ed i lavoratori a titolo di assistenza contrattuale, sono tenuti a versare a favore delle rispettive Organizzazioni sindacali nazionali e pro- vinciali stipulanti il presente Contratto ed i contratti provinciali, un contri- buto per ogni giornata di lavoro.
Modalità ed entità di tale contributo sono determinate da appositi accordi.
La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro e da que- sti versata, unitamente alla propria.
Le tabelle salariali debbono contemplare tra le altre trattenute al lavoratore, anche quella del contributo di assistenza contrattuale per ogni giornata di ef- fettivo lavoro.
Art. 86 – Quote sindacali per delega
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto hanno titolo a percepire, tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con le modalità stabilite dai contratti pro- vinciali che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavora- tore a ciascuna Organizzazione sindacale.
Le Organizzazioni sindacali provinciali dovranno concordare la misura e le modalità di versamento del contributo.
NORME FINALI
TITOLO X
Art. 87 – Controversie individuali
In caso di controversia tra datore di lavoro e lavoratore, dipendente dall’ap- plicazione di leggi, contratto collettivo o, comunque, in dipendenza del rap- porto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l’accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle ri- spettive Organizzazioni sindacali territoriali, le quali, entro quindici giorni dalla richiesta di una delle parti, esperiranno il tentativo di composizione della vertenza.
Se la controversia discende dal riconoscimento del profilo professionale in rapporto alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e dalla mancata od erronea applicazione dell’art. 31 del presente contratto, il tentativo di amichevole componimento sarà espletato con l’assistenza di due esperti, no- minati dalle Organizzazioni sindacali cui aderiscono ed abbiano conferito mandato il datore di lavoro ed il lavoratore.
Quando il tentativo di conciliazione relativo al riconoscimento del profilo pro- fessionale non ha esito positivo, le Organizzazioni sindacali possono deman- dare la controversia all’Osservatorio provinciale di cui all’art. 9.
Art. 88 – Controversie collettive
Entro quindici giorni dalla segnalazione di una delle parti, le Organizzazioni contraenti debbono intervenire per esaminare e comporre le controversie col- lettive insorte per l’applicazione o la interpretazione di norme di legge, del CCNL e dei contratti provinciali di lavoro.
Art. 89 – Condizioni di miglior favore
Le norme contenute nel presente contratto non modificano le condizioni di miglior favore per i lavoratori, già previste dai contratti provinciali.
Art. 90 – Contrattazione provinciale operai agricoli
Il presente articolo prevede e disciplina la contrattazione collettiva a livello provinciale e ne fissa l’ambito di applicazione.
Questo livello di contrattazione ha il ruolo e le funzioni ad esso attribuiti da quanto stabilito all’art. 2 del presente CCNL. La contrattazione provinciale può inoltre trattare le materie per le quali nel presente articolo è prevista la possibilità di tale regolamentazione, nei limiti e secondo le procedure delle specifiche norme di rinvio contenute nei seguenti articoli:
- art. 5 – Sviluppo economico ed occupazionale del territorio e/o situazioni di crisi
- art. 8 – Casse extra legem/Enti Bilaterali Agricoli Territoriali
- art. 9 – Osservatori
- art. 13 – Assunzione
- art. 17 – Rapporto di lavoro a tempo parziale
- art. 18 – Apprendistato professionalizzante
- art. 20 – Riassunzione
- art. 24 – Mobilità territoriale della manodopera
- art. 25 – Lavoratori migranti
- art. 29 – Vendita dei prodotti sulla pianta
- art. 31 – Classificazione
- art. 34 – Orario di lavoro
- art. 35 – Riposo settimanale
- art. 37 – Permessi per formazione continua
- art. 39 – Permessi per corsi di recupero scolastico
- art. 42 – Lavoro straordinario, festivo, notturno operai agricoli
- art. 44 – Interruzioni e recuperi operai agricoli
- art. 47 – Organizzazione del lavoro
- art. 49 – Retribuzione
- art. 54 – Obblighi particolari tra le parti
- art. 55 – Rimborso spese
- art. 56 – Cottimo
- art. 62 – Integrazione trattamento di malattia e infortuni sul lavoro operai agricoli
- art. 66 – Lavori pesanti o nocivi
- art. 67 – Tutela della salute dei lavoratori
- art. 75 – Norme disciplinari operai agricoli
- art. 78 – Delegato d’azienda operai agricoli
- art. 86 – Quote sindacali per delega
Le parti sono impegnate a rispettare e a far rispettare la presente normativa.
A tal fine le Organizzazioni territoriali e provinciali delle parti contraenti sono tenute a non promuovere azioni o rivendicazioni intese a modificare il qua- dro dei livelli di contrattazione previsto da questa normativa.
I contratti provinciali scadono al termine del primo biennio di vigenza del CCNL ed hanno validità per quattro anni.
Essi devono essere disdettati a mezzo raccomandata a.r. almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di mancata disdetta si intendono prorogati per un anno e così di anno in anno. La parte che ha dato disdetta deve comuni- care all’altra le proposte per il rinnovo almeno tre mesi prima.
Le trattative devono iniziare entro il mese successivo.
Anche al rinnovo dei contratti provinciali si applicano le disposizioni relative al raffreddamento del conflitto e all’elemento economico di cui all’art 2 a compensazione dell’eventuale periodo di carenza contrattuale.
Art. 91 – Contrattazione provinciale operai florovivaisti
Nelle province ove esistano aziende florovivaistiche classificate all’articolo “Oggetto del contratto” le Organizzazioni sindacali provinciali dovranno pro- cedere alla stipulazione di Contratti provinciali nei quali dovranno essere di- sciplinate le seguenti materie:
1) gli adempimenti di cui agli articoli 5, 8, 17, 18, 20, 24, 25, 29, 31, 34, 37, 39, 47, 49, 54, 55, 56, 66, 67 e 86;
2) gli eventuali aspetti particolari che non contrastino con le norme generali del presente contratto;
3) l‘eventuale diverso trattamento economico nel caso in cui il datore di la- voro fornisca l’abitazione, altri annessi o il vitto.
Le parti contraenti si impegnano di osservare e far osservare il presente con- tratto collettivo e di intervenire presso le Organizzazioni provinciali in caso di necessità al fine di facilitare l’applicazione del contratto o dirimere eventuali vertenze che insorgessero per la interpretazione del contratto stesso.
I contratti provinciali scadono al termine del primo biennio di vigenza del CCNL ed hanno validità per quattro anni.
Essi devono essere disdettati a mezzo raccomandata A/R almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di mancata disdetta si intendono prorogati per un anno e così di anno in anno. La parte che ha dato disdetta deve comuni- care all’altra le proposte per il rinnovo almeno tre mesi prima.
Le trattative devono iniziare entro il mese successivo.
Anche al rinnovo dei contratti provinciali si applicano le disposizioni relative al raffreddamento del conflitto e all’elemento economico di cui all’art. 2 a compensazione dell’eventuale periodo di carenza contrattuale.
Impegno a verbale – Diffusione contratti e tabelle
Le parti, considerata l’utilità di portare a conoscenza immediata e diretta dei propri associati il testo delle convenzioni collettive tra le stesse concordate, convengono di assicurare ogni possibile forma di diffusione agli accordi e contratti nazionali e provinciali.
Analoga diffusione sarà data, altresì, alle tabelle salariali, preventivamente concordate, per la cui autenticità è necessaria la sottoscrizione di tutte le parti contraenti.
Eventuali spese per la pubblicazione di testi contrattuali e tabelle salariali sa- ranno ripartite tra tutte le parti in proporzione degli ordinativi di copie fatte da ciascuna Organizzazione.
Art. 92 – Esclusività di stampa. Archivi contratti
Il presente CCNL conforme all’originale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusività a tutti gli effetti di legge. E’ vietata la ri- produzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di con- troversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’organizzazione dell’ar- chivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell’art. 11 della legge n. 963 del 1988, le parti contraenti si impegnano a inviare al Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro (CNEL), archivio contratti, xxx Xxxxx Xxxxx x. 0, Xxxx, copia del presente CCNL. Inoltre, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del decreto legge n. 318 del 96, il presente CCNL, a cura di una delle parti, sarà inviato nel termine di trenta giorni al Ministero del lavoro e agli Enti previdenziali e assistenziali.
In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesione, non può av- venire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle Parti medesime.
Le Parti si danno altresì atto che quanto disposto al precedente comma ha va- lidità anche per tutti i contratti provinciali e/o accordi applicativi del presente CCNL.
Allegati
Allegato n. 1
Minimi salariali di area mensili in vigore dal 1° gennaio 2011
Tabella n. 1
Operai agricoli | |
Aree professionali | Minimi |
Area 1 | 1.200, 00 |
Area 2 | 1.100, 00 |
Area 3 | 750, 00 |
Minimi salariali di area orari in vigore dal 1° gennaio 2011
Tabella n. 2
Operai florovivaisti | |
Aree professionali | Minimi |
Area 1 | 7,20 |
Area 2 | 6,60 |
Area 3 | 6,20 |
Allegato n. 2
Protocollo di intesa per un confronto permanente sui temi dello svi- luppo, dell’occupazione e della competitività del settore agricolo
In data 6 luglio 2006, presso la sede di Confagricoltura in Roma, tra le se- guenti organizzazioni datoriali e sindacali del settore agricolo:
- Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura);
- Confederazione Nazionale Coldiretti (Coldiretti);
- Confederazione Italiana Agricoltori (CIA),
- Flai-Cgil;
- Fai-Cisl;
- Uila-Uil,
considerato
che lo scenario economico nazionale risulta caratterizzato da una prolungata difficile congiuntura con una crescita del Prodotto interno lordo (Pil) ancora modesta, con conti pubblici senza avanzo primario e con un rapporto debito pubblico-Pil sempre più preoccupante soprattutto se letto, come doveroso, all’interno delle vigenti regole europee e dell’affermato processo di globaliz- zazione dell’economia mondiale;
che l’accresciuta concorrenza dei paesi terzi determina una forte pressione competitiva che grava sull’agricoltura italiana ed europea;
che sul sistema produttivo rappresentato dalle imprese agricole continuano a gravare costi economici di produzione e appesantimenti burocratici e am- ministrativi che frenano la competitività delle aziende del settore primario;
che nel mercato del lavoro agricolo continuano ad essere presenti fenomeni distorsivi, quali quelli del lavoro sommerso e lavoro fittizio, che debbono es- sere adeguatamente combattuti così come rilevato e concordato dalle me- desime parti nell’avviso comune per l’emersione del lavoro irregolare in agricoltura del 4 maggio 2004;
che permane la necessità, pur nel rispetto delle peculiarità del lavoro agri- colo, caratterizzato da una forte componente stagionale, di favorire la stabi-