Norme di Gara
CIG LOTTO 1: 7448204461 CIG LOTTO 2: 7448215D72 CIG LOTTO 3: 7448229901 CIG LOTTO 4: 74482477DC CIG LOTTO 5: 74482580F2 CIG LOTTO 6: 74482645E4
Norme di Gara
Gara 1/S/2018 - Servizio di Conduzione e Manutenzione presso Edifici UNINA in sei lotti
Il presente Elaborato, di cui costituiscono parte integrante gli allegati Modelli DGUE, A3, A3bis, A4, C, D ed E, ha lo scopo di illustrare al meglio i contenuti del Bando di gara e di fornire maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione alla gara, sui requisiti di partecipazione e sulla formulazione dell’offerta, precisando altresì le ipotesi di esclusione.
L’appalto è regolato dal D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i., dal Capitolato Tecnico per ciascun lotto (in prosieguo Capitolato), dall’elaborato Determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per ciascun lotto, dall’elaborato DUVRI per ciascun lotto, nonché dalle prescrizioni del Bando e del presente elaborato “Norme di gara” che, in caso di contrasto, prevalgono su quanto indicato nei predetti atti di gara.
L’appalto è altresì regolato dalle disposizioni di cui alla L. 136/10 e succ. mod. sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” e, per le parti non in contrasto con la citata legge:
• dalle disposizioni contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, al quale l’Università ha aderito in data 29/12/2009, le cui clausole - con le precisazioni formulate da questa Amministrazione e riportate infra - dovranno essere sottoscritte dall’impresa in sede di stipula del contratto o subcontratto;
• dalla Legge n. 190 del 6/11/2012 e s.m.i. sulla Prevenzione e Repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A;
• dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo e dai vigenti Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo visualizzabili sul sito web di Ateneo;
• dall’art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.3 del 27 febbraio 2007 recante “Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania”.
ART. 1)
Breve descrizione dell’appalto (punto II.1.4 del Bando GUUE e Sezione II del Bando GURI):
Il presente appalto ha ad oggetto il Servizio di Conduzione e Manutenzione presso gli edifici dell’Università ed in particolare:
LOTTO 1: MSA00.1761S- Servizio di Conduzione e Manutenzione degli impianti e delle strutture del Complesso di Monte Sant’Angelo come descritto dal Capitolato al quale si rinvia integralmente; LOTTO 2: ATNEO.1774S - Servizio di Conduzione e Manutenzione degli impianti e delle strutture di competenza dell’Ufficio Tecnico Area Centro 2 come descritto dal Capitolato al quale si rinvia integralmente;
LOTTO 3: ATNEO.1771S - Servizio di Conduzione e Manutenzione degli impianti e delle strutture di competenza dell’Ufficio Tecnico Area Centro 3 come descritto dal Capitolato al quale si rinvia integralmente;
LOTTO 4: ATNEO.1772S- Servizio di Conduzione e Manutenzione degli impianti e delle strutture di competenza dell’Ufficio Tecnico di Fuorigrotta come descritto dal Capitolato al quale si rinvia integralmente;
LOTTO 5: ATNEO. 1773S- Servizio di Conduzione e Manutenzione degli impianti e delle strutture di competenza dell’Ufficio Tecnico di Portici come descritto dal Capitolato al quale si rinvia integralmente;
LOTTO 6: BITEC. 1753S- Servizio di Conduzione e Manutenzione degli impianti e delle strutture di competenza dell’Ufficio Tecnico di Cappella Cangiani come descritto dal Capitolato al quale si rinvia integralmente.
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ARTICOLAZIONE IN LOTTI (Punto II.1.6 del Bando GUUE e Sezione II del Bando GURI):
La scelta di articolare la presente procedura di gara in lotti scaturisce dall’accoglimento dei nuovi dettami normativi recepiti nel nuovo codice dei contratti D.lgs 50/2016 ed in particolare da quanto statuito all’art. 51 co.1 del predetto decreto – con l’obiettivo di favorire l'accesso alla procedura de qua alle microimprese, piccole e medie imprese (la cui definizione trova normativamente riscontro ai sensi dell’art. 3, lett. aa) del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale “sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro”). A tale fine, pertanto, si è provveduto ad articolare la procedura di gara in lotti funzionali con riguardo all’ubicazione territoriale, tenuto conto che le sedi oggetto dell’appalto sono ubicate nel Comune di Portici – con riguardo al Dipartimento di Agraria – ed in diverse zone di Napoli ove risultano ubicate le altre sedi coinvolte. Ciò in modo da favorire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.
Si precisa che, ai sensi del comma 2, art. 51, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ad ogni operatore economico sarà consentito partecipare, solo ed esclusivamente, ad un solo lotto al fine di garantire concretamente la più ampia partecipazione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese ed in ogni caso nel perseguimento della più ampia concorrenza tra i competitors coinvolti, in ossequio al disposto di cui ai commi 2 e 3 del richiamato art.51 del D.Lgs 50/2016. Pertanto: Ciascun impresa – sia che partecipi singolarmente, sia in raggruppamento temporaneo d’imprese, sia in forma consortile - può presentare offerta al massimo per un lotto. In tale computo saranno considerate tutte le forme di partecipazione (a titolo esemplificativo l’impresa che partecipi ad un lotto in forma singola non potrà partecipare ai restanti lotti neanche in forma aggregata – RTP e/o consorzi costituito o costituendo sia quale mandante che quale mandataria o in caso di avvalimento sia quale impresa ausiliata che quale impresa ausiliaria, pena l'esclusione dalla partecipazione alla gara). Resta fermo che, all’interno di ciascun lotto, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’Associazione Temporanea di Imprese o di Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato al medesimo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena l’esclusione dalla gara del concorrente e dell’ATI/Consorzio.
Nel caso di partecipazione a più di un lotto, sarà consentita la partecipazione esclusivamente al lotto di maggiore rilevanza economica tra quelli per i quali il concorrente ha presentato istanza di partecipazione, con conseguente esclusione dal prosieguo di gara per gli altri lotti.
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Quantitativo o entità dell’appalto (Punto II.2.6 del Bando GUUE e Sezione II del Bando GURI):
Secondo quanto precisato dai Responsabili del Procedimento per ciascun lotto “Il servizio è in parte “a corpo” (per i corrispettivi contrattuali riferiti alle prestazioni di conduzione e manutenzione- cd. attività a canone) ed in parte “a misura” (per i corrispettivi contrattuali riferiti alle prestazioni di manutenzione straordinaria mediante applicazione di prezzi unitari dedotti in contratto – cd. attività extracanone)”.
L’Importo presunto complessivo soggetto a ribasso è:
- Per il lotto 1: €.11.903.078,15 oltre IVA così suddiviso: a) per le attività a canone: importo complessivo soggetto a ribasso pari a €. 10.283.078,15 oltre IVA; b) per le attività extra canone: importo complessivo soggetto a ribasso pari ad €. 1.620.000,00 oltre IVA;
- Per il lotto 2: €. 6.219.062,70 oltre IVA così suddiviso: a) per le attività a canone: importo complessivo soggetto a ribasso pari a €. 5.319.062,70 oltre IVA; b) per le attività extra canone: importo complessivo soggetto a ribasso pari ad €. 900.000,00 oltre IVA;
- Per il lotto 3: €. 9.189.674,58 oltre IVA così suddiviso: a) per le attività a canone: importo complessivo soggetto a ribasso pari a €. 7.089.674,58 oltre IVA; b) per le attività extra canone: importo complessivo soggetto a ribasso pari ad €. 2.100.000,00 oltre IVA;
- Per il lotto 4: €. 9.363.207,44 oltre IVA così suddiviso: a) per le attività a canone: importo complessivo soggetto a ribasso pari a €. 8.163.207,44 oltre IVA; b) per le attività extra canone: importo complessivo soggetto a ribasso pari ad €. 1.200.000,00 oltre IVA;
- Per il lotto 5: €. 4.096.687,52 oltre IVA così suddiviso: a) per le attività a canone: importo complessivo soggetto a ribasso pari a €. 3.376.687,52 oltre IVA; b) per le attività extra canone: importo complessivo soggetto a ribasso pari ad €. 720.000,00 oltre IVA;
- Per il lotto 6 €. 4.298.663,23 oltre IVA così suddiviso: a) per le attività a canone: importo complessivo soggetto a ribasso pari a €. 3.698.663,23 oltre IVA; b) per le attività extra canone: importo complessivo soggetto a ribasso pari ad €. 600.000,00 oltre IVA.
Il tutto con oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti pari a zero.
Non sono ammesse per ciascun lotto, pena l’esclusione automatica del concorrente, offerte pari, in aumento sull’importo soggetto a ribasso. Non sono ammesse, pena l’esclusione automatica del concorrente, offerte plurime, condizionate, alternative o parziali riferite al medesimo lotto. I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, fatto salvo quanto previsto dal Capitolato.
L’appalto è finanziato a valere sul Bilancio di Ateneo.
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Valore massimo complessivo Stimato e Opzioni (Punti II.1.5 e II.2.11 del Bando GUUE e Sezione II del Bando GURI):
Il valore massimo stimato complessivo pari ad €. 63.098.404,25 oltre IVA (€. 16.664.309,41 oltre IVA per il lotto n. 1; €. 8.706.687,77 oltre IVA per il lotto 2; €. 12.865.544,41 oltre IVA per il lotto
3; €. 13.108.490,42 oltre IVA per il lotto 4; €. 5.735.242,51 oltre IVA per il lotto 5; €. 6.018.129,72 oltre IVA per il lotto 6) è così determinato:
1) Importo complessivo dell’appalto soggetto a ribasso: €. 45.070.373,60 oltre IVA (€. 11.903.078,15 oltre IVA per il lotto n. 1; €. 6.219.062,69 oltre IVA per il lotto n. 2; €. 9.189.674,58 oltre IVA per il lotto n. 3; €. 9.363.207,44 oltre IVA per il lotto n. 4; €. 4.096.687,51 oltre IVA per il lotto n. 5; €. 4.298.663,23 oltre IVA per il lotto n. 6);
2) Opzione del quinto d’obbligo a valere sull’importo complessivo dell’appalto soggetto a ribasso: €. 9.014.074,72 oltre IVA (€ 2.380.615,63 oltre IVA per il lotto n. 1; €. 1.243.812,54 oltre IVA per il lotto n. 2; €. 1.837.934,92 oltre IVA per il lotto n. 3; €. 1.872.641,49 oltre IVA per il lotto n. 4; €. 819.337,50 oltre IVA per il lotto n. 5; €. 859.732,65 oltre IVA per il lotto n. 6);
3) Opzione pari a 12 mesi per garantire la continuità del servizio nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara: €. 7.511.629,94 oltre IVA (€ 1.983.846,36 oltre IVA per il lotto
n. 1; €. 1.036.510,45 oltre IVA per il lotto n. 2; €. 1.531.612,43 oltre IVA per il lotto n. 3; €. 1.560.534,58 oltre IVA per il lotto n. 4; €. 682.681,25 oltre IVA per il lotto n. 5; €. 716.444,87 oltre IVA per il lotto n. 6);
4) Opzione del quinto d’obbligo a valere sull’importo di cui alla predetta opzione: €. 1.502.325,99 oltre IVA (€ 396.769,27 oltre IVA per il lotto n. 1; €. 207.302,09 oltre IVA per il lotto n. 2; €. 306.322,49 oltre IVA per il lotto n. 3; €. 312.106,92 oltre IVA per il lotto n. 4;
€. 136.536,25 oltre IVA per il lotto n. 5; €. 143.288,97 oltre IVA per il lotto n. 6).
Come riferito dai Responsabili del Procedimento per ciascun lotto “I prezzi di riferimento assunti per la determinazione delle spese di esecuzione del servizio sono stati dedotti dall’Allegato 10 – Prezzi della dell'iniziativa “Servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca” indetta dalla centrale di committenza nazionale Consip SpA e non ancora giunta a conclusione.
Tali prezzi sono stati applicati alle quantità caratteristiche del patrimonio immobiliare oggetto dell’appalto, avendo operato una opportuna riduzione dei soli prezzi di “Costituzione e Gestione Anagrafica Tecnica” in ragione del fatto che l’Università già dispone di completa anagrafica tecnica dei propri edifici, acquisita in esecuzione di precedenti contratti di manutenzione e che, pertanto, le prestazioni da affidare si riducono alle sole attività di gestione dei dati già disponibili”.
Si precisa che il suindicato valore massimo stimato di ciascun lotto rileva esclusivamente ai fini della quantificazione del Contributo a favore dell’ANAC, ed è stato stimato in osservanza del disposto di cui all’art. 35, co. 4, del D. Lgs 50/2016 s.m.i.
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Durata dell’appalto (Punto II.2.7 del Bando GUUE e Sezione II del Bando GURI):
L'appalto avrà la durata di settantadue mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto. L’impresa affidataria di ciascun lotto, a fronte dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva della gara e prima della stipula del contratto, si impegna a dare inizio al servizio in oggetto ai sensi dell’art. 32, co. 8, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., laddove l'Amministrazione Universitaria lo richieda. In tale ipotesi, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, darà
avvio all’esecuzione anticipata del servizio, redigendo un apposito verbale, ai sensi della citata norma. L’Università si riserva la facoltà di attivare l’opzione di cui all’art. 106, c. 11, del D. Lgs. 50/2016
s.m.i. per una durata pari a 12 mesi al fine di garantire la continuità del servizio nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara.
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ART. 2)
Requisiti di partecipazione (Punto III.1 del Bando GUUE e Sezione III del Bando GURI):
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti di seguito prescritti.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti, come indicati nel Bando:
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.Lgs 50/2016 e smi ed all’art. 53, co. 16 ter, del d. lgs. 165/2001;
b) iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA per attività identica/analoga a quella oggetto del presente appalto;
c) fatturato minimo annuo globale, per ciascuno degli esercizi 2015-2016-2017, non inferiore: c1) per il lotto 1 ad € 3.967.692,72 oltre IVA;
c2) per il lotto 2 ad € 2.073.020,88 oltre IVA; c3) per il lotto 3 ad € 3.063.224,86 oltre IVA; c4) per il lotto 4 ad € 3.121.069,16 oltre IVA; c5) per il lotto 5 ad € 1.365.562,50 oltre IVA; c6) per il lotto 6 ad € 1.432.887,74 oltre IVA;
d) esperienza acquisita dal 01/04/2015 al 31/03/2018, mediante l’espletamento di servizi identici e/o analoghi a quelli oggetto dell’appalto presso enti pubblici o privati per un importo non inferiore a: d1) per il lotto 1 ad € 1.983.846,36 oltre IVA;
d2) per il lotto 2 ad € 1.036.510,44 oltre IVA; d3) per il lotto 3 ad € 1.531.612,43 oltre IVA; d4) per il lotto 4 ad € 1.560.534,58 oltre IVA; d5) per il lotto 5 ad € 682.781,25 oltre IVA; d6) per il lotto 6 ad € 716.443,87 oltre IVA.
La fissazione di limiti di accesso riferiti al fatturato aziendale corrisponde all’entità dei rischi specifici connessi all’espletamento dei Servizi di Facility Management in ragione del valore delle dotazioni edilizie ed impiantistiche del patrimonio immobiliare interessato, nonché delle funzioni istituzionali in esso insediate.
Per servizi analoghi a quelli oggetto di gara devono intendersi le attività finalizzate alla conduzione e alla manutenzione di edifici ed impianti civili.
Trova applicazione l’art. 86, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti, come richiesti per la partecipazione a ciascun lotto determina l’esclusione automatica del partecipante dalla gara.
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I requisiti di partecipazione devono essere posseduti dall’impresa singola per intero, dagli altri concorrenti come segue:
- RTI e Consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. (anche in forma di società consortile) ai sensi dell’art. 45, co. 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50 del 2016 ed aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
• i requisiti di cui alla precedente lettera a) e b) devono essere posseduti da ciascuna società componente il RTI/aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e, in caso di Consorzio, dal Consorzio stesso, oltre che da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;
• i requisiti di cui alle lettere c) ed d) sono frazionabili purché posseduti complessivamente dalle imprese che partecipano al raggruppamento/aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e/o al consorzio.
Trova applicazione l’art. 48 co.8 del D.lgs 50/2016 e smi.
In ogni caso il RTI/Consorzio ordinario deve possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l’impresa singola. Resta fermo quanto previsto al comma 8 dell’art. 83 del D.lgs 50/2016 a smi ai sensi del quale la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare, ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 “Salvo quanto disposto ai commi
17 e 18, del medesimo articolo 48, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta”.
Trova applicazione altresì quanto disposto ai sensi dell’art. 48, commi 19 bis e 19 ter del D. Lgs. 50/2016.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC
n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
- Consorzi ex art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzi tra imprese artigiane, Consorzi stabili anche in forma di società consortile):
- Per i Consorzi di cui all’art.45, co. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
- tutti i requisiti prescritti dalle precedenti lettere a), b) c) e d) devono essere posseduti in capo al Consorzio stesso. Qualora il Consorzio intenda affidare l’esecuzione dell’appalto a propri consorziati, deve dichiararlo in sede di gara, indicando i nominativi dei consorziati per i quali concorre; in tal caso i requisiti di cui alle xxxx.xx a) e b) devono essere posseduti anche dai consorziati per i quali il Consorzio concorre.
- Per i Consorzi di cui all’art.45, co. 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
- i requisiti prescritti alle precedenti lettere a) e b) devono essere posseduti in capo al Consorzio stesso. Qualora il Consorzio intenda affidare l’esecuzione dell’appalto a propri consorziati, deve dichiararlo in sede di gara, indicando i nominativi dei consorziati per i quali concorre; in tal caso tali requisiti devono essere posseduti anche dai consorziati per i quali il Consorzio concorre;
- i requisiti prescritti alle precedenti lettere c) e d) possono essere posseduti in capo al Consorzio che può spendere oltre i propri requisisti anche quelli delle consorziate esecutrici e mediante avvalimento quelli delle consorziate non esecutrici i quali vengono cumulativamente computati in capo al consorzio.
Ai consorziati per i quali il consorzio concorre è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353, del codice penale. E’ vietata la partecipazione a più di un Consorzio stabile.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45 co. 2 lettere b) e c) del codice le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono a loro volta a cascata indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Ai sensi dell’art.80, comma 5, lett. m, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è vietata la partecipazione dell’operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
La ricorrenza delle suddette condizioni in capo ai concorrenti comporta l’esclusione dalla gara, salvo che, in sede di presentazione dell’offerta, essi, nel dichiarare di trovarsi in una delle citate situazioni con altro partecipante alla gara:
•indichino puntualmente il concorrente con cui sussiste tale situazione;
•dichiarino di aver formulato autonomamente l’Offerta, senza alcuna influenza promanante dalla predetta situazione di controllo/relazione anche di fatto.
In tal caso il concorrente sarà invitato, con richiesta inoltrata a mezzo PEC, a produrre ogni documento utile a dimostrare che la situazione di controllo/relazione, anche di fatto, non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
L’Amministrazione procederà all’esclusione dei concorrenti delle cui offerte accerti l’imputabilità ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica delle predette dichiarazioni e della documentazione prodotta e le successive determinazioni in ordine all’esclusione avvengono dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche (vedi successivo articolo 5).
Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l’aggiudicazione stessa o dopo l’affidamento del contratto, procederà all’annullamento dell’aggiudicazione ed all’adozione di tutti gli atti consequenziali.
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- Avvalimento:
E’ ammesso l’avvalimento, secondo la disciplina e nei limiti di cui all’art. 89, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Pertanto, qualora il concorrente intenda avvalersi dei requisiti di cui alle sopracitate lettere c) e d) di un altro soggetto dovrà produrre la documentazione indicata al successivo art. 4, lett. D.
Tale documentazione dovrà essere prodotta anche dal Consorzio stabile ex art. 45, co. 2, lett. c) del
D. Lgs. 50/2016 s.m.i. qualora intenda avvalersi dei requisiti di cui alle sopracitate xxxx.xx c) e d) delle singole imprese consorziate non designate.
I requisiti prescritti alle sopraccitate lettere a) e b), invece, devono essere posseduti, sia dal concorrente sia dall’impresa ausiliaria.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Università in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione ne dà comunicazione al Capo dell’Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Sevizi in House Sopra Soglia nella qualità di responsabile della procedura di affidamento, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, il concorrente sarà escluso dal prosieguo di gara.
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, il concorrente verrà escluso, con escussione della garanzia provvisoria.
Ai sensi del comma 9, dell’articolo 48, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione, salvo quanto prescritto dall’art. 105, comma 20, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Sono, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio
tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
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ART. 3)
Garanzia provvisoria a corredo dell’Offerta e Garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (Punto III.2.2 del Bando GUUE e Sezione III del Bando GURI):
Garanzia a corredo dell’offerta.
In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’offerta del concorrente dovrà essere corredata dalla garanzia provvisoria che potrà essere costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul c/c tenuto presso il Banco di Xxxxxx XXXX XX00X0000000000000000000000;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, co.1, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
Ai sensi dell’art. 93, comma 1, del X.X.xx 50 del 2016, l'ammontare della garanzia provvisoria per ciascun lotto è pari all’importo di :
- €. 238.061,56 per la partecipazione al lotto 1;
- €. 124.381,25 per la partecipazione al lotto 2;
- €. 183.793,49 per la partecipazione al lotto 3;
- €. 187.264,15 per la partecipazione al lotto 4;
- €. 81.933,75 per la partecipazione al lotto 5;
- €. 85.973,26 per la partecipazione al lotto 6.
Qualunque sia la forma di presentazione della garanzia provvisoria prescelta dal concorrente, trovano applicazione le riduzioni di cui al comma 7, dell’art. 93, del D. Lgs. 50/2016e s.m.i.
Pertanto:
1. i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI XXX XX XXX0000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, possono usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell’importo della garanzia provvisoria. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
2. i concorrenti in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25
novembre 2009 potranno usufruire del beneficio della riduzione - anche cumulabile con quella di cui al precedente punto1 - del 30% dell’importo dellagaranzia provvisoria;
3. i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 potranno usufruire del beneficio della riduzione - anche cumulabile con quella di cui al precedente punto 1 - del 20% dell’importo della garanzia provvisoria;
4. i concorrenti in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, potranno usufruire del beneficio della riduzione del 20 per cento anche cumulabile con quella di cui ai precedenti periodi;
5. i concorrenti che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 potranno usufruire del beneficio della riduzione del 15 %, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti.
6. i concorrenti in possesso del rating di legalità e rating di impresa o dell’attestazione del modello organizzativo, ai sensi del Decreto legislativo 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, potranno usufruire del beneficio della riduzione del 30 % non cumulabile con quelle di cui ai precedenti periodi.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Per beneficiare delle predette riduzioni, i concorrenti dovranno inserire nel plico di gara copia della certificazione posseduta, con dichiarazione di conformità all’originale, resa ai sensi degli articoli 19 e 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
Si riportano, di seguito, specifiche disposizioni relative alla possibilità di beneficiare delle riduzioni sopra riportate nel caso di RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, CONSORZI, AVVALIMENTO:
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
In caso di Avvalimento, la certificazione può essere posseduta dal concorrente o dall’impresa ausiliaria. Resta fermo che, nel caso in cui la certificazione utile ai fini del beneficio della riduzione della garanzia, sia presentata dall’impresa ausiliaria, dovrà risultare - da specifica dichiarazione
sottoscritta da quest’ultima - che sono messi a disposizione del concorrente i mezzi organizzativi correlati al conseguimento della certificazione.
Si riportano, di seguito e nel dettaglio, le modalità con cui – a scelta del concorrente – dovrà essere presentata la garanzia provvisoria a corredo dell’Offerta:
A) Deposito da effettuarsi nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 16:30 e il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:30, presso l'Ufficio Economato di questa Università, III piano, Edificio Centrale, con uno o più assegni circolari di importo complessivo pari alla somma sopra indicata intestati all'Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX. All'atto di tale deposito il predetto Ufficio rilascerà ricevute, redatte sugli appositi modelli 3 e 4.
B) Fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’art. 106, del D.Lgs. 385/93 e s.m.i..
La cauzione dovrà espressamente, contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito e dovrà espressamente prevedere, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui al comma 2, dell’art. 1957 c.c., nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa Amministrazione ed avere validità per almeno 240 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ovvero contenere una dichiarazione che attesti che la polizza non scada prima di 240 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Inoltre la citata cauzione:
- dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); C)Deposito dei titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, di importo complessivo pari alla somma sopraindicata, da effettuarsi presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, con vincolo a favore dell’Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX; il valore deve essere al corso del giorno del deposito.
Nel caso in cui il concorrente abbia scelto la modalità di presentazione della garanzia provvisoria a corredo dell’Offerta di cui alla lettera A) o di cui alla lettera C), lo stesso dovrà, altresì, presentare inequivoca dichiarazione di impegno a mantenere fermo il deposito cauzionale per l’eventuale ulteriore periodo indicato dalla stazione appaltante - in ogni caso pari ad un massimo di 300 gg. - nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia provvisoria, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Tale dichiarazione dovrà essere resa dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l’impresa concorrente risultante da idonea documentazione inserita nel plico. Nel caso in cui il concorrente abbia scelto la modalità di presentazione della garanzia provvisoria a corredo dell’Offerta di cui alla lettera B (fideiussione), lo stesso dovrà presentare inequivoca dichiarazione di impegno, resa dal garante, a rinnovare la garanzia per l’eventuale ulteriore periodo indicato dalla stazione appaltante - in ogni caso pari ad un massimo di 300 gg. - nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia provvisoria, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
Le dichiarazioni di impegno relative all’ulteriore periodo di massimo 300 gg. possono essere sostituite dalla dichiarazione - resa dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l’impresa concorrente - di non voler mantenere ferma l’offerta oltre i 240 gg. dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
In mancanza di entrambe le dichiarazioni, l’Amministrazione - in prossimità della scadenza della garanzia provvisoria a corredo dell’Offerta - inviterà il concorrente a precisare, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta inviata a mezzo PEC, se:
• la mancanza delle stesse debba essere intesa nel senso che il concorrente non intende mantenere ferma l’Offerta oltre i 240 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle Offerte (con l’avvertenza che, in questo caso, decorsi i predetti 240 giorni, il concorrente sarà svincolato dalla propria offerta e non parteciperà al prosieguo della gara);
• intende rinnovare la garanzia fideiussoria (o mantenere fermo il deposito cauzionale) per l’ulteriore periodo indicato dalla stazione appaltante, in ogni caso pari ad un massimo di 300 giorni.
Il mancato riscontro alla richiesta dell’Università sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla procedura di gara.
Il concorrente dovrà inserire nel plico di gara:
- il modello 3 di cui al punto A), attestante l'avvenuto deposito; in alternativa:
- la fideiussione di cui al punto B), così come precisato infra;
in alternativa:
- attestazione resa dall’istituto depositario, dalla quale si evincano con chiarezza l’identità ed i poteri del sottoscrittore della stessa e recante l’esatta indicazione dei titoli depositati, del relativo importo, della causale del deposito, nonché l’impegno a trasferire all’Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX, dietro semplice richiesta, il deposito stesso e a non svincolarlo se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell’Università stessa. Si precisa che, in tal caso, il valore deve essere al corso del giorno del deposito.
La fideiussione prodotta in forma cartacea deve essere presentata in originale o in copia conforme all’originale rilasciata dall’assicuratore medesimo o in copia semplice con dichiarazione di conformità all’originale resa, ai sensi degli artt. 19 e 38, comma 3, D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i, dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l’impresa concorrente risultante da idonea documentazione inserita nel plico.
Ove la polizza fideiussoria presentata dal concorrente sia prodotta dal garante in xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx, dovrà essere inserito, in alternativa:
A. Documento informatico (memorizzato su CD) ai sensi dell’art. 1, lettera p), del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da autodichiarazione, sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
oppure
B. Copia informatica (memorizzata su CD) del documento originale, con dichiarazione di conformità attestata da un pubblico ufficiale (sottoscritta con firma digitale) a ciò autorizzato, ai sensi dell’art. 23, comma 2 bis, del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. Laddove la copia informatica presentata dal concorrente riporti il contrassegno generato elettronicamente che consente la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico, non occorrerà la dichiarazione di conformità da parte del pubblico ufficiale a ciò autorizzato e il Seggio di gara accerterà, in seduta di gara, la predetta conformità;
oppure
C. Copia cartacea del documento informatico, con dichiarazione di conformità all’originale attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell’art. 23, comma 2 bis, del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. Laddove il documento cartaceo presentato dal concorrente riporti il contrassegno generato elettronicamente che consente la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico, non occorrerà la dichiarazione di conformità da parte del pubblico ufficiale a ciò autorizzato e il Seggio di gara accerterà, in seduta di gara, la predetta conformità.
Qualora la garanzia provvisoria a corredo dell’Offerta si riferisca a Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essa dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il Raggruppamento, il Consorzio o il GEIE.
Ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016e s.m.i., l'Offerta dovrà essere altresì corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 e 104, del D.lgs. 50/2016 a favore dell’Università, qualora l'offerente risultasse affidatario.
Il sopra citato comma non trova applicazione in caso di microimprese, piccole e medie imprese e in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Pertanto, indipendentemente dalla scelta delle modalità di cui ai punti a) o b) o c) per la costituzione della garanzia provvisoria, il concorrente dovrà produrre, nel plico dell’Offerta, con le modalità di seguito precisate, una inequivoca dichiarazione di impegno del garante a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse affidatario. Tale dichiarazione dovrà essere inserita nel plico contenente l’Offerta, così come precisato infra.
Si precisa che, la mancanza della garanzia provvisoria a corredo dell’Offerta e/o la mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni relativi alla garanzia provvisoria, ivi inclusa la dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, non costituiscono causa di esclusione automatica ma trova applicazione la disciplina del Soccorso Istruttorio (meglio infra descritta), a condizione però che la cauzione sia stata già costituita alla data di scadenza fissata dal Bando per la presentazione dell’offerta. E’ onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
Pertanto, ove a seguito di richiesta di regolarizzazione, risulti che la cauzione è stata costituita dopo tale termine, il concorrente sarà escluso dalla gara.
Relativamente alla:
- garanzia provvisoria a corredo dell’Offerta rilasciata mediante polizza fideiussoria;
- dichiarazione di impegno del garante a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto
gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
-xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
Lo svincolo delle garanzie presentate dai concorrenti non aggiudicatari sarà effettuato dall’Amministrazione nei termini indicati dall’articolo 93, co. 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Si precisa che:
- la restituzione dell'assegno/degli assegni verrà effettuata presso l’Ufficio Economato
dell’Università Xxxxxxxx XX, previa presentazione del sopracitato modello 4;
- lo svincolo della fideiussione avverrà a cura dell'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia.
La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto. Tale garanzia sarà svincolata al momento della stipulazione del contratto.
Garanzia definitiva per contratto.
Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario di ciascun lotto – pena la decadenza dell’aggiudicazione e l’incameramento della garanzia provvisoria - dovrà prestare la garanzia definitiva di cui all’art. 103, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità indicate all’art. 93 del predetto decreto.
Laddove la garanzia definitiva sia presentata sotto forma di fideiussione essa dovrà essere sottoscritta con firma autenticata da notaio o pubblico ufficiale; dall’autenticazione effettuata dal notaio o da separata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal sottoscrittore ai sensi degli art. 47 e 76 del DPR 445/2000, dovrà risultare il potere di impegnare l’ente garante in capo al sottoscrittore stesso.
Tale fideiussione dovrà riportare quanto di seguito indicato:
di rinunciare al termine semestrale previsto al comma 1, art. 1957 c.c.;
di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;
l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
Si applica quanto previsto dall’art. 103 comma 2. In ogni caso la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. L’Amministrazione potrà escutere la garanzia, nel caso si verifichi la risoluzione del contratto (cfr. infra nel presente Elaborato), fermo restando il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento e nel Capitolato Speciale di Appalto, trova applicazione quanto stabilito dall’art. 103 del D.lgs 50/2016.
ART. 4)
Termine ricevimento offerte e modalità di presentazione (Punti IV.2.2 e IV.2.7 del Bando GUUE e Sezione IV del Bando GURI):
Le offerte devono pervenire all’Università, a pena di esclusione, entro il termine indicato al Punto
IV.2.2 del Bando GUUE e alla Sezione IV del Bando GURI al seguente indirizzo: Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX - Ufficio Protocollo Settore Smistamento - Xxxxx Xxxxxxx X, 00 xxx, 00000, Xxxxxx.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede esclusivamente il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Protocollo/Settore Smistamento dell’Università Xxxxxxxx XX, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione).
L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed il martedì ed il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30, con esclusione dei giorni festivi.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati, per cui non saranno trasmessi alla Commissione di gara; è garantita la conservazione degli stessi per un periodo massimo di sei mesi, durante i quali potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta ed a sue spese. La non ammissione alla procedura dei concorrenti la cui offerta sia pervenuta fuori termine sarà comunicata agli stessi con nota del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico.
Il recapito del plico può essere effettuato con qualsiasi mezzo.
Le offerte dovranno essere contenute in un plico sigillato con ceralacca - o, in ogni caso, sigillato con una modalità che sia idonea a garantire l’integrità del plico - controfirmato sui lembi di chiusura. La presentazione del plico in una modalità non conforme a quanto prescritto è causa di esclusione dalla gara qualora l’irregolarità sia tale da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza dell’offerta.
Il plico dovrà recare all’esterno l’indicazione del lotto per cui il concorrente partecipa, l'indirizzo del mittente, telefono, fax, indirizzo e-mail e indirizzo PEC, al fine di consentire a quest’Amministrazione di contattare rapidamente i concorrenti ed effettuare eventuali comunicazioni relative alla procedura. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Consorzio, aggregazioni di rete o di ricorso all’istituto dell’Avvalimento, dovranno essere indicati i nominativi di tutte le imprese partecipanti.
Il Plico dovrà recare all’esterno l'indirizzo del mittente, partita IVA, telefono, fax, indirizzo e-mail e indirizzo PEC, al fine di consentire a quest’Amministrazione di contattare rapidamente i concorrenti (in caso di RTI o aggregazioni di imprese o avvalimento dovranno essere indicati i nominativi di tutte le imprese partecipanti) ed effettuare eventuali comunicazioni relative alla procedura.
All'esterno del Plico deve essere riportata la seguente dicitura:
Gara 1/S/2018 - “Servizio di Conduzione e Manutenzione presso Edifici UNINA in sei lotti LOTTO ……..” - INOLTRO URGENTE UFFICIO GARE E CONTRATTI PER FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
*******************
Nel Plico dovrà essere inserita la seguente documentazione, da produrre in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, corredata da traduzione giurata in lingua italiana (in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione):
A) Per tutti i requisiti di cui al precedente articolo 2 (Punto III.1 del Bando GUUE e Sezione III del Bando GURI) nonché, per specifiche situazioni relative al concorrente, concernenti – tra l’altro - il subappalto, il sopralluogo obbligatorio, il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e l’accettazione delle clausole del Protocollo di legalità, con le precisazioni formulate da questa Amministrazione:
- Le dichiarazioni sostitutive di cui al facsimile Modello DGUE, nonché la domanda di partecipazione redatta in bollo preferibilmente secondo il modello A3 e le dichiarazioni rese preferibilmente secondo il modello A3bis ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l’impresa (risultante da idonea documentazione inserita nel plico) (v. Nota 1). Trovano applicazione le disposizioni introdotte dall’art.15, co.1, della L.12/11/2011 n.183 alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR 445/2000 e s.m.i.
- Le dichiarazioni sostitutive di cui al facsimile Modello A4 rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dai soggetti indicati nel medesimo Modello, solo laddove la dichiarazione relativa ai suddetti soggetti non sia stata già resa dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l’impresa (risultante da idonea documentazione inserita nel plico) in conformità al facsimile Modello A3bis.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Relativamente alla dichiarazione sul subappalto, il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D. lgs. 50/20165 s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Inoltre, il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
- l’omessa dichiarazione della terna;
- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
Qualora il concorrente intenda subappaltare, le dichiarazioni di cui al facsimile DGUE, A3bis e A4, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dovranno essere rese dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare ciascuna impresa della terna indicata dal concorrente in sede di offerta ai sensi dell’art. 105, co. 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti di gara, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Relativamente alla dichiarazione sul sopralluogo, in caso di assenza della dichiarazione relativa all’effettuazione dello stesso, il Seggio di gara accerterà, alla luce degli atti in possesso dell’Amministrazione, che il sopralluogo sia stato effettuato dai soggetti che vi erano obbligati; qualora l’accertamento abbia esito negativo, sarà disposta l’esclusione del concorrente.
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B) Per la garanzia provvisoria a corredo dell’Offerta:
modello attestante l’avvenuto deposito della cauzione provvisoria o, in alternativa, polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, con eventuale copia della certificazione di sistema di qualità serie UNI CEI EN ISO 9000, nonché dichiarazione di impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva, come indicato al precedente articolo 3.
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C1) Per i Raggruppamenti Temporanei e per il Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’articolo 2602 c.c. già costituiti prima della gara:
Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., secondo le modalità di cui all’art. 38 del citato DPR, con la quale il legale rappresentante della mandataria (o chi ha il potere di impegnarla, risultante da idonea documentazione) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito, prima della presentazione dell’Offerta, in favore della capogruppo,
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 48, co. 13, del D. Lgs. 50/2016, con l’indicazione delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno svolte da ciascun componente il raggruppamento o il consorzio. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dall’operatore economico mandatario. (Vedi nota 1). Per il Consorzio ordinario di concorrenti, nella dichiarazione di cui sopra devono essere riportati anche i dati dell’atto costitutivo del consorzio ordinario.
C2) Per i Raggruppamenti Temporanei e per il Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’articolo 2602 c.c. costituendi:
Dichiarazione di impegno, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento o del consorzio ordinario si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a:
- Costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, con l’indicazione delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno svolte da ciascun componente il raggruppamento o il consorzio;
- Conferire, prima della stipula del contratto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, individuata nella dichiarazione come capogruppo.
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C3) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
C4) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
C5) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
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D) Per l’ipotesi di Avvalimento: il concorrente dovrà presentare, oltre alla documentazione sopra indicata, anche la seguente documentazione:
D.1) Dichiarazione, resa dal titolare o legale rappresentante, o da chi ha il potere (risultante da idonea documentazione inserita nel plico) di impegnare l’impresa concorrente (resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000) attestante l’avvalimento dei requisiti di cui alle lett. c) e/o d) del Punto III.1 del Bando GUUE, con specifica indicazione del/i requisito/i stesso/i e dell’impresa ausiliaria (in particolare, dalla dichiarazione dovranno risultare il/i requisito/i di cui il concorrente risulta carente e del/i quale/i si avvale ai sensi dell’articolo 89 del D. lgs. 50/2016; le complete generalità del soggetto ausiliario ed il/i requisito/i da questi posseduto/i e messo/i a disposizione del concorrente);
D.2) dichiarazione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l’impresa ausiliaria (risultante da idonea documentazione inserita nel plico - v. Nota 1) - resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e s.m.i. - in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 secondo il facsimile Modello DGUE;
D.3) dichiarazioni di cui ai punti 1) e 2) (2a, 2b e 2c) del Modello A3bis rese ai sensi degli articoli 46 e 47, del D.P.R. n. 445/2000, dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l’impresa ausiliaria (risultante da idonea documentazione inserita nel plico - v. Nota 1) e ferma la possibilità di produrre le dichiarazioni sostitutive di cui al facsimile Modello A4 (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) da parte dei soggetti indicati nel medesimo Modello solo laddove la dichiarazione relativa ai suddetti soggetti non sia stata già resa dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l’impresa ausiliaria (in conformità al facsimile Modello A3bis);
D.4) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con l’indicazione dei requisiti tecnici e/o finanziari (nel caso di avvalimento cd. “di garanzia”) e delle risorse oggetto di avvalimento messi a disposizione del concorrente;
D.5) dichiarazione (ai sensi dell’art. 89 comma 7 del Dlgs 50/2016) sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che:
a) non partecipa alla gara in proprio;
b) non risulta ausiliaria di altro concorrente partecipante alla gara;
D.6) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
A tal fine, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
In particolare, il contratto deve riportare in modo determinato e specifico le risorse e i mezzi prestati di natura tecnica e/o finanziaria (nel caso di avvalimento cd. “di garanzia”), la durata e ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. Come precisato dal Consiglio di Stato (Sezione IV) con sentenza
n. 5052 del 02.12.2016, “per la qualificazione in gara, il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, per quanto riguarda l’oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; di conseguenza, ove l’ausiliaria non abbia messo a disposizione alcuna risorsa, né vi sia stata specificazione di dotazioni, mezzi e personale rese disponibili deve operare il principio secondo cui va esclusa dalla gara pubblica l’impresa che, ai fini della partecipazione, abbia prodotto contratto di avvalimento nel quale però manchi del tutto la puntuale indicazione delle risorse, dei mezzi o di altro elemento necessario, che si intende mettere a disposizione dell’impresa istante”. In tali casi, si procederà all’esclusione automatica e non sarà applicabile il soccorso istruttorio (v. sentenza TAR Firenze, Sezione I, Sentenza n. 1863 del 28.12.2016). Nel caso di Avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
D.7) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
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E) Per il contributo a favore dell’ANAC (ai sensi della Deliberazione n. 1300 del 20/12/2017): dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l’impresa, con l’indicazione del CIG, della data di pagamento, del lotto per il quale il concorrente intende partecipare e dell’importo che è pari ad €. 200,00 (rientrando ciascun lotto nel range per il quale la deliberazione dell’ANAC sopra citata prevede il contributo in detta misura).
Si rinvia alla consultazione del sito dell’ANAC per le istruzioni circa le modalità di versamento e di attestazione dell’avvenuto pagamento, a pena di esclusione, di detto contributo.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare;
Si precisa che la mancanza della dichiarazione circa l’avvenuto pagamento nei termini nel plico di gara non è causa di esclusione automatica e il soggetto abilitato alla verifica provvederà, per il tramite dell’AVCPASS, ad accertare l’avvenuto pagamento. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
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F) il PASSOE generato per il lotto al quale il concorrente intende partecipare in osservanza della Deliberazione n. 111 del 20/12/2012 dell’AVCP (ora ANAC) secondo le indicazioni disponibili sul sito della predetta Autorità, nella sezione dedicata alle FAQ, stampato e debitamente sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l’impresa (risultante da idonea documentazione inserita nel Plico).
L’assenza del PASSOE all’interno della documentazione amministrativa non determina l’esclusione automatica e il concorrente sarà invitato a provvedere alla registrazione in AVCpass ed all’invio del PASSOE, debitamente sottoscritto come indicato infra, entro e non oltre il termine indicato nella richiesta dell’Amministrazione, inviata esclusivamente via PEC; ove l’acquisizione del PASSOE non avvenga nel predetto termine, il concorrente sarà escluso dal prosieguo della gara.
Il PASSOE dovrà essere generato anche per l’ausiliaria e per il subappaltatore.
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G) UNA BUSTA, per il lotto al quale il concorrente intende partecipare, a pena di esclusione automatica, sigillata, con ceralacca o con altra modalità che sia idonea a garantire l’integrità del plico
- e controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnata dalla dicitura “OFFERTA TECNICA - Gara 1/S/2018 - “Servizio di Conduzione e Manutenzione presso Edifici UNINA in sei lotti LOTTO
……..” contenente, a pena di esclusione, quanto richiesto nell’elaborato “Determinazione dell’Offerta Economicamente piu’ Vantaggiosa” redatto per il lotto al quale il concorrente intende partecipare al quale in toto si rinvia.
Si precisa, inoltre, che l’Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione, dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l’impresa concorrente.
Nel caso di presentazione dell’Offerta da parte dei soggetti di cui all’articolo 45 del Dlgs 50/2016 (sia se già costituiti che non ancora costituiti) quanto sopra dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese del Raggruppamento e/o del Consorzio e/o dall’aggregazione di rete.
Per ulteriori dettagli e criteri motivazionali si rinvia al citato Xxxxxxxxx.
In nessun caso la relazione tecnica dovrà prevedere soluzioni che comportino per l’Università un incremento di spesa per il servizio in argomento, rispetto all’offerta presentata in sede di gara. Pertanto, se indicate, non saranno oggetto di valutazione.
L’offerta tecnica dovrà essere prodotta anche in formato elettronico, memorizzata su supporto CD o DVD ROM utilizzando i formati più diffusi disponibili sul mercato e firmata digitalmente (Adobe Acrobat .pdf).
All’offerta in formato elettronico dovrà essere allegata dichiarazione di conformità del file all’offerta tecnica cartacea. Tale dichiarazione dovrà essere resa ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, dal titolare o legale rappresentante, o da chi ha il potere (risultante da idonea documentazione allegata) di impegnare l’impresa. In caso di discordanza tra la documentazione in formato cartaceo (sottoscritta dal legale rappresentante a pena di esclusione) e quella in formato elettronico prevale quella in formato cartaceo.
Si precisa che in ogni caso farà fede ai fini dell’aggiudicazione l’offerta tecnica su supporto cartaceo.
Non sono ammesse, per ciascun lotto, pena l’esclusione automatica del concorrente, offerte plurime, condizionate, alternative.
Si precisa, inoltre, che l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nel plico generale o nel plico relativo all’offerta tecnica, nonché la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, costituirà causa di esclusione automatica del concorrente.
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H) UNA BUSTA, per il lotto al quale il concorrente intende partecipare, a pena di esclusione automatica, sigillata con ceralacca - o con altra modalità che sia idonea a garantire l’integrità del plico - e controfirmata sui lembi di chiusura contrassegnata dalla dicitura “OFFERTA ECONOMICA Gara 1/S/2018 - “Servizio di Conduzione e Manutenzione presso Edifici UNINA in sei lotti LOTTO ” e contenente, a pena di esclusione, l’elaborato economico secondo il
facsimile Modello E, debitamente sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l’impresa risultante da idonea documentazione allegata e redatto secondo le indicazioni e le modalità di cui all’elaborato “Determinazione dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa” redatto per il lotto al quale il concorrente intende partecipare, al quale in toto si rinvia. Nella formulazione dell’Offerta economica il concorrente dovrà:
- indicare, in cifre ed in lettere, il ribasso percentuale offerto sull’importo soggetto a ribasso per le attività a canone, nonché sull’importo soggetto a ribasso per le attività extracanone di cui al precedente art. 1 del presente Elaborato;
Il ribasso offerto dovrà essere un numero positivo diverso da zero. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere si terrà conto unicamente di quest’ultimo. Qualora manchi del tutto l’indicazione del ribasso offerto sia in cifre che in lettere, il concorrente sarà escluso automaticamente dalla gara.
Il ribasso percentuale deve riportare tre cifre decimali; detto criterio deve essere osservato per le offerte di tutti i partecipanti alla gara, con conseguente troncamento dei ribassi formulati con un numero maggiore di cifre decimali (esempio: ribasso indicato 1,2449% si intenderà 1,244%). Qualora il concorrente non indichi le tre cifre decimali, quelle mancanti saranno considerate pari a zero (esempio: ribasso indicato 1% si intenderà 1,000%);
- dichiarare i costi specifici per la sicurezza (da rischio specifico di impresa) inclusi nel prezzo offerto ed i costi della manodopera.
L’Amministrazione, per il tramite del Responsabile del Procedimento, accerterà in ogni caso la congruità dell’Offerta anche in relazione a detti importi, che dovranno risultare congrui rispettivamente in relazione a quanto disposto dall’art. 97, co. 5, lett. c) e d) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. La mancanza dell’indicazione, nell’Offerta Economica, dei costi della manodopera, al pari della mancata indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza costituisce causa di esclusione automatica
e non trova applicazione la disciplina del soccorso istruttorio. Con riferimento a tale ultimo aspetto cfr. Adunanza Plenaria n. 3 del 20/03/2015; (cfr. anche Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5582 del 15/12/2016, Tar Campania – Salerno, Sez. I – sentenza 5 gennaio 2017, n. 34).
Si precisa che l’Offerta Economica dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione, dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l’impresa concorrente. Nel caso di presentazione dell’Offerta da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - sia se già costituiti sia se non ancora costituiti - quanto sopra dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese del Raggruppamento e/o del Consorzio e/o da aggregazioni di rete.
Non sono ammesse, pena l’esclusione automatica del concorrente, offerte pari o in aumento sull’importo a base d’asta. Non sono ammesse, pena l’esclusione automatica del concorrente, offerte plurime, condizionate, alternative o parziali riferite al medesimo appalto.
Il concorrente è svincolato dall’offerta presentata, qualora decorrano 240 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte senza che si sia pervenuti all’aggiudicazione, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di chiedere – a mezzo PEC o fax – di mantenere valida l’offerta presentata per un eventuale ulteriore periodo in ogni caso pari ad un massimo di 300 gg.
Si precisa, inoltre, che:
Per le Raggruppamenti Temporanei d’Impresa e per i consorzi ex art. 2602 c.c.:
Le dichiarazioni di cui al precedente punto A) vanno rese da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate. L'offerta Tecnica e l’Offerta Economica, nonché il PASSOE dovranno essere sottoscritte da tutte le imprese raggruppate e/o consorziate.
Per i Consorzi ex art. 45, co. 1, lettere b) e c), del D. Lgs. 50/2016e s.m.i.:
Le dichiarazioni di cui al precedente punto A) vanno rese dal Consorzio e dai consorziati per i quali il consorzio concorre. L'offerta Tecnica e l’Offerta Economica, dovranno essere sottoscritte dal Consorzio. Il PASSOE dovrà essere sottoscritto anche dai consorziati per i quali il consorzio concorre.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Avvalimento:
Nel caso di avvalimento, le dichiarazioni di cui al precedente punto A) vanno rese sia dal concorrente sia dall’impresa ausiliaria. L’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica dovranno essere sottoscritte dal concorrente. Il PASSOE deve essere prodotto dal concorrente e dall’ausiliaria.
Pertanto, per completezza ed a fini chiarificatori e riepilogativi, richiamando quanto previsto nel documento delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016, si precisa che:
- nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) e dell’art. 46, comma 1, lettera e), del Codice (Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi Ordinari ex art. 2602 c.c., GEIE, Aggregazioni aderenti al contratto di rete) per ciascuno degli operatori economici partecipanti deve essere presentato un Modello DGUE distinto;
- nel caso di partecipazione dei Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.ed all’art. 46, comma 1,lett. f), del medesimo Decreto (Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi stabili), il Modello DGUE deve essere compilato, separatamente, dal Consorzio e dalle Consorziate esecutrici. Pertanto, nel Modello DGUE deve essere indicata la denominazione degli Operatori Economici facenti parte del Consorzio che eseguono le prestazioni oggetto dell’appalto;
- in caso di avvalimento, le imprese ausiliarie compilano un DGUE distinto.
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Nel plico di gara dovrà essere, altresì, inserita – a titolo collaborativo ed acceleratorio – la seguente documentazione:
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I) UNA BUSTA contrassegnata dalla dicitura “Dichiarazione sostitutiva finalizzata alla verifica di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. Gara 1/S/2018 - “Servizio di Conduzione e Manutenzione presso Edifici UNINA in sei lotti LOTTO ……..” redatta secondo il facsimile Modello D), contenente:
- Dichiarazione resa da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., con l’indicazione dei familiari conviventi e completa di dati anagrafici, codice fiscale e domicilio.
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ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti, all’offerta tecnica, all’offerta economica, nonché all’offerta temporale (per la quale, in ogni caso, vale la disciplina indicata nell’Elaborato “Indicazioni del Responsabile del Procedimento”) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria l’università assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra l’Università e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxx-x@xxx.xxxxx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC oppure posta elettronica (solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri) o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia; diversamente, l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice,
la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
ART. 5)
Apertura offerte e svolgimento gara (punto IV.2.7 del Bando GUUE e Sezione IV del Bando GURI):
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 e comma 3, lettera a), del D.Lgs. 50/2016e s.m.i., sulla base degli elementi di valutazione e dell’attribuzione dei punteggi al concorrente la cui offerta complessiva, per il lotto al quale il concorrente partecipa, avrà ottenuto il punteggio totale più alto, alla luce di quanto riportato nel documento di gara denominato “Determinazione dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa”, redatto per il lotto al quale il concorrente intende partecipare, al quale in toto si rinvia.
Un Seggio di gara, all’uopo nominato e preposto all'esperimento della fase amministrativa della gara, provvederà, nel giorno e nell’ora indicati al Punto IV.2.7 del Bando GUUE e Sezione IV del Bando GURI, presso la sala riunioni sita al 3° piano della Sede Centrale di questa Università, sita al Xxxxx Xxxxxxx X, x. 00 bis, a verificare l’integrità dei plichi pervenuti nei termini e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi dell’art.4, con ammissione al prosieguo dei concorrenti la cui documentazione risulti regolare.
In particolare, il seggio di gara procederà, oltre alla verifica di cui sopra, a:
- attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 4;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Nel caso in cui si rendesse necessario differire tale data o modificare la sede indicata, del differimento e/o della modifica si darà comunicazione tramite avviso sull’Albo on line di Ateneo e nella sezione Gare, sul sito di Ateneo xxx.xxxxx.xx, con preavviso di almeno un giorno.
La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico-economico, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. sarà affidata ad una Commissione di gara nominata, nelle more dell’entrata in vigore della disciplina in materia di iscrizione all’albo ex art. 78 del D. Lgs. 50/2016, con provvedimento del Direttore Generale ai sensi della disciplina transitoria approvata con D.G. n. 711 del 19/07/2016 dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Secondo quanto riferito dal Responsabile del Procedimento, la Commissione sarà composta da un numero di membri pari a tre. I membri della Commissione saranno scelti tra le unità di personale in servizio presso l’Ateneo esperte nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto da affidare e sono individuati tra il personale Dirigente ed il personale tecnico amministrativo di categoria EP e D. Secondo quanto riferito dal Responsabile del Procedimento, il Presidente sarà scelto sulla base della valutazione del proprio curriculum e sulla base degli anni di esperienza. L’individuazione dei membri della Commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine, ciascun commissario non potrà far parte di commissioni giudicatrici di gare relative ad affidamenti della medesima tipologia per un periodo di due anni dalla data della precedente nomina, a meno di casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche o carenza di personale. I membri della Commissione non devono aver svolto, né possono svolgere alcun altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016) e dovrà concludere i propri lavori nel più breve tempo possibile. L’Università pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” (Bandi di Gara e Contratti) la composizione della Commissione e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
In successiva seduta pubblica, la Commissione di gara provvederà a verificare l’integrità e la presenza dei documenti richiesti nell’elaborato “Determinazione dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa”, redatto per il lotto al quale il concorrente intende partecipare.
La valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei relativi punteggi sarà effettuata dalla medesima Commissione in una o più sedute riservate - per i concorrenti rimasti in gara - sulla base di quanto riportato nel documento di gara denominato “Determinazione dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa” redatto per il lotto al quale il concorrente intende partecipare.
Conclusa la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione di gara, in successiva seduta pubblica, darà lettura dei punteggi assegnati all'offerta tecnica, aprirà la busta contenente l’Offerta Economica presentata da ciascun concorrente per il lotto per il quale lo stesso è stato ammesso al prosieguo e quindi, procederà a dare lettura della medesima.
In successiva seduta riservata, la Commissione di gara procederà ad attribuire, per ciascun lotto, i punteggi per l’Offerta Economica, sulla base di quanto riportato nel documento di gara denominato “Determinazione dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa”, redatto per il lotto al quale il concorrente intende partecipare secondo le formule ivi riportate. Quindi, la Commissione procederà, per ciascun lotto, a sommare i punteggi dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica, nonché, per ciascun lotto, a redigere la graduatoria provvisoria e ad individuare le offerte anormalmente basse ex art. 97, D.Lgs. 50/16 e s.m.i. ovvero indicare, se del caso, al Responsabile del Procedimento le offerte che, secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 smi, appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del Responsabile del procedimento di decidere al riguardo. In seduta pubblica, la Commissione dà lettura della graduatoria provvisoria per ciascun lotto e dispone la trasmissione degli atti al Responsabile del Procedimento per le verifiche di competenza per ciascun lotto, come di seguito precisato:
1. ove non siano risultate offerte sospette di anomalia ex art. 97, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento verificherà la congruità (rispetto all’entità ed alle caratteristiche dell’appalto) dei costi specifici per la sicurezza indicati in Offerta, nonché delle spese relative al costo del personale (ferma la possibilità, per il Responsabile del Procedimento, di valutare la congruità dell’Offerta che, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa);
2. ove siano risultate offerte sospette di anomalia ex art. 97,del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento verificherà la congruità effettuando la valutazione sulla base delle giustificazioni che saranno acquisite dal concorrente procedendo ai sensi del predetto articolo 97. Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con l’eventuale supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la
migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP, per il tramite dell’unità organizzativa competente, richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con l’eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, da presentare nel termine massimo indicato dall’Amministrazione per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli artt. 59, co. 3, lett. c) e 97, co. 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. Si precisa che nel corso del sub procedimento di verifica delle offerte anomale, si procederà all’esclusione dell’offerta, a prescindere dalle spiegazioni sopra citate, qualora il concorrente non presenti le stesse entro il termine stabilito.
Ove l’offerta prima in graduatoria, per ciascun lotto, fosse ritenuta non congrua all’esito della valutazione di cui al punto 1) o anomala all’esito della valutazione di cui al punto 2), il Responsabile del Procedimento procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte.
Si ribadisce che, in ogni caso, per ciascun lotto, il Responsabile del Procedimento procederà, prima della proposta di aggiudicazione provvisoria, a verificare, anche per l’offerta prima in graduatoria non sospetta di anomalia, la congruità:
1) dei costi specifici per la sicurezza indicati dal concorrente in sede di Offerta, rispetto all’entità e alle caratteristiche dell’appalto;
2) delle spese relative al costo del personale.
Le risultanze delle verifiche sopra descritte saranno trasmesse dal Responsabile del Procedimento alla Commissione che, in seduta pubblica, le renderà note e provvederà a formulare la proposta di aggiudicazione, per ciascun lotto, a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa risultata non anomala.
Per ciascun lotto, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà ai sensi dell’art. 77 del X.X. 000/0000 ed, in subordine, mediante sorteggio.
Qualora fosse stata dichiarata, da parte di un concorrente o di un’impresa ausiliaria, la sussistenza di una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altro concorrente, la Commissione, dopo aver dato lettura, nella seduta pubblica, delle offerte economiche, procederà, in successiva seduta riservata, alle relative verifiche, con ammissione al prosieguo o esclusione dei concorrenti coinvolti. In tal caso, la documentazione necessaria per la verifica sarà richiesta a mezzo PEC o fax. Le risultanze della verifica saranno comunicate in successiva seduta pubblica. In tale seduta, la Commissione, dopo aver rese note le risultanze delle verifiche effettuate, proseguirà nei lavori secondo la procedura sopra descritta.
Alle fasi pubbliche della gara potrà assistere solo un delegato per ciascuna impresa, munito di poteri di rappresentanza o di delega.
Le date di tutte le sedute pubbliche successive alla prima saranno rese note dall’Amministrazione mediante avviso pubblicato sull’Albo di Ateneo e nella sezione Gare, sul sito di Ateneo xxx.xxxxx.xx, con preavviso anche di un solo giorno. Pertanto, i concorrenti sono invitati a consultare costantemente il predetto sito web.
Al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, tutti i plichi contenenti la documentazione amministrativa, le offerte tecniche e quelle economiche saranno custoditi dall’ufficio in una cassaforte ubicata presso la Sede Centrale.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del D. lgs. 50/2016 s.m.i., l’Università si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
L’aggiudicazione di ciascun lotto sarà successivamente pronunciata dall’Organo competente, previa approvazione della proposta di aggiudicazione da parte del Dirigente competente.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C.
Pertanto i documenti richiesti ai concorrenti ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n.157 del 17 febbraio 2016.
Qualora risultassero malfunzionamenti del sistema, si procederà ad interloquire direttamente con gli Enti Certificatori e con il concorrente per la documentazione in disponibilità dello stesso.
Per la comprova del requisito l’Amministrazione acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Per i requisiti economici:
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
- per le società di capitali mediante i bilanci corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Per il requisito tecnico:
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
L’efficacia dell’aggiudicazione di ciascun lotto è sospensivamente condizionata alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, ex art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/16 e s.m.i., attraverso il sistema AVCPASS presso gli Enti Certificatori competenti.
Si segnala che l’Amministrazione si riserva la facoltà di invocare quanto prescritto dall’art. 86, del predetto Decreto, qualora i predetti enti non possano tempestivamente rendere disponibili a sistema tutte le informazioni richieste in sede di verifica.
Qualora il possesso dei requisiti non sia dimostrato, la ditta aggiudicataria di ciascun lotto sarà dichiarata decaduta dall’aggiudicazione con provvedimento del Dirigente competente e l’Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione, con riserva di agire per il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore e a segnalare il fatto all’Autorità e con facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
Divenuta efficace l’aggiudicazione, la ditta aggiudicataria di ciascun lotto dovrà consegnare all'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia la documentazione richiesta per la stipula del contratto, entro il termine indicato dall’Amministrazione, decorrente dalla data di ricevimento, a mezzo PEC, della relativa comunicazione.
Qualora la documentazione richiesta per la stipula del contratto – a titolo esemplificativo cauzione, garanzie, polizze - non risulti completa o conforme a quanto richiesto o non pervenga nel termine stabilito nella richiesta dell’Amministrazione inviata a mezzo PEC, salva la facoltà dell’Amministrazione di richiedere integrazioni documentali e concedere dilazioni per specifiche e comprovate esigenze - in ogni caso nei limiti di compatibilità con eventuali urgenze dell’Amministrazione- la ditta aggiudicataria di ciascun lotto sarà dichiarata decaduta dall’aggiudicazione e l’Amministrazione si riserva di aggiudicare alla seconda impresa in graduatoria, incamerare la cauzione ed agire per il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario di ciascun lotto, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine massimo di 60 giorni decorrenti dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e non prima del decorso del termine prescritto dall’art. 32, co. 9, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, l’Amministrazione procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o suo sostituto in caso di assenza o impedimento. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Qualora non si giunga alla stipula del contratto per causa imputabile all’aggiudicatario, quand’anche si sia dato avvio all’appalto nelle more della formalizzazione del contratto stesso, l’Università
incamererà la cauzione salvo il diritto di agire per il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore e di aggiudicare al secondo in graduatoria. L'Amministrazione si riserva di procedere in modo analogo anche qualora sia stata effettuato l’avvio dell’appalto in via d’urgenza nelle more della formalizzazione del contratto e la ditta aggiudicataria sia inadempiente in ordine agli obblighi previsti.
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta pervenuta nel termine di presentazione, nonché di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara, anche con riguardo ad un solo lotto, motivatamente. Ai sensi dell’art. 95, co. 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’Università si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L’Università si riserva, altresì, la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto qualora, a valle dei controlli di cui al combinato disposto di cui agli artt. 84 e 91, del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), risultino sussistenti l’applicazione delle misure di cui all’art. 67 del citato codice o eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo oppure procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 108 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4 ter, del D. Lgs. n. 159 del 06 settembre 2011 e s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto. In particolare, nei casi di cui all’art. 110 co. 1 del D. Lgs. 50/2016, l’Università interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Si precisa, infine, che nel contratto sarà inserita una clausola risolutiva espressa relativa all’ipotesi di annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., l'Università informa che i dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati sono trattati dall’Amministrazione ai sensi del Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX ed ai sensi del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del Decreto Legislativo 196/2003, emanati rispettivamente con D.R. n° 5073 del 30.12.2005 e con D.R. n° 1163, del 22.3.2006. Informativa ai sensi dell’articolo 13, del D.lgs. 196/03, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali: i dati dei concorrenti sono raccolti ai fini della partecipazione alla gara e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX, titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7, del D. Lgs. 196/2003. Si rende noto che, la documentazione di gara dei concorrenti non aggiudicatari verrà conservata per i sei mesi successivi all'aggiudicazione definitiva.
ART. 6)
Informazioni complementari: (Punto VI.3 del Bando GUUE e Sezione VI del Bando GURI):
lett. a) - Obblighi derivanti dal Protocollo di legalità e dall’art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.3 del 27 febbraio 2007 recante “Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania”.
L’appalto è regolato:
- dalle disposizioni contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, al quale l’Università ha aderito in data 29.12.2009, ad esclusione di quelle previste in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 2, co. 2, punti h) e i), dall’art. 7, co. 1 e dell’art. 8, co. 1 clausola 7) e 8), in contrasto con la intervenuta L. n. 136/10. Le clausole di tale Protocollo, con le precisazioni formulate da questa Amministrazione, dovranno essere sottoscritte dall’impresa in sede di stipula del contratto o subcontratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, e sono le seguenti: Clausola 1): La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2009 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Clausola 2): La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola 3): La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola 4): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art.10 DPR 252/98. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata a carico dell’impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale, salvo comunque il maggior danno, nella misura del 10% del valore del contratto (ossia dell’importo contrattuale comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza, ove esistenti, al netto dell’IVA) ovvero qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza, ove esistenti, al netto dell’IVA. Tale penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola 5): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola 6): La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola 7): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di comunicare i dati relativi alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni.
Clausola 8): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la facoltà dell’Amministrazione di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto o di procedere alla risoluzione immediata ed automatica del contratto o alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall’art.10, comma 9, del DPR 252/98.
Clausola 9): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora la stessa impresa violi il divieto di approvvigionarsi presso i soggetti affidatari di forniture e servizi “sensibili”, come indicati
all’art.3 del Protocollo di legalità, nei confronti dei quali siano state acquisite informazioni interdittive ai sensi dell’art.10 del DPR 252/98. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2, comma 2, lett. b),c),e) del citato Protocollo, si indicano nel seguito gli obblighi cui le imprese sono tenute:
1. comunicare i dati relativi alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni.
2. osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, con oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri a proprio carico. In caso di grave e reiterato inadempimento, l’amministrazione procederà alla risoluzione contrattuale e/o alla revoca dell’autorizzazione al subappalto; si considera adempimento grave: I) la violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’Autorità giudiziaria; II) l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III) l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell’opificio.
- Dall’art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n.3 del 27febbraio 2007 recante “Disciplina dei lavori pubblici dei servizi ed elle forniture in Campania Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” (ad esclusione di quelle previste in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 2, co. 2, punti h) e i), dall’art. 7, co. 1 e dell’art. 8, co. 1 clausola 7) e 8), in contrasto con la intervenuta L. n. 136/10) tese a tutelare l’integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori ed evitare l’instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, nonché al fine di agevolare i soggetti aggiudicatari nella denunzia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori, che di seguito si riportano:
• qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del Responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell’affidatario o di alcuno dei subappaltatori. La presente clausola prevede, ai sensi dell’art. 51 comma 4 della L.R. n. 17 3/07, l’obbligo dei soggetti aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto;
• in caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l’appalto in corso di esecuzione, il Responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto;
• tutti gli incassi e i pagamenti superiori a 3.000 euro, relativi al contratto in essere o allo stesso connessi, ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie e il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi, avvengono tramite bonifico bancario o assegno circolare che ne riporta l’esplicita causale con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, ovvero esclusivamente con movimentazioni a valere su di un unico conto corrente dedicato, acceso per le operazioni medesime, indicato all’amministrazione aggiudicatrice.
lett. b) - Informazioni e/o avvisi relativi alla procedura di gara:
Ai sensi dell’art. 74, co. 1, del D. Lgs. 50/2016, tutti gli avvisi relativi alla procedura di gara – inclusi i chiarimenti - saranno pubblicati sull’Albo on line di Ateneo e nella Sezione Bandi di Gara e Contratti, sul sito di Ateneo xxx.xxxxx.xx. Pertanto i concorrenti sono invitati a consultare costantemente il predetto sito web fino all’aggiudicazione definitiva. L’Amministrazione si riserva di effettuare avvisi e/o comunicazioni anche a mezzo PEC, ai recapiti indicati dai concorrenti.
lett. c) – Chiarimenti:
Entro il termine previsto alla Sezione VI, lett. c), del Bando GURI possono essere richieste:
- informazioni di carattere tecnico: all’Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx che, in qualità di Dirigente della Ripartizione Edilizia, svolgerà le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, in fase di gara, fino all’aggiudicazione definitiva, tel. 000-0000000/37834; e-mail xxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx; indirizzo pec: xxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx;
- informazioni di carattere amministrativo: Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia tel. 081/0000000, 081/0000000, 081/0000000; fax 081/0000000; pec: garecontratti- s@xxx.xxxxx.xx.
Si precisa che non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato nella Sezione IV del Bando GURI, lett. c). Non saranno rilasciati chiarimenti telefonici: la risposta ai quesiti sarà resa nota mediante pubblicazione nella Sezione Bandi di Gara e Contratti, sul sito di Ateneo xxx.xxxxx.xx.
lett. d): Documenti di gara
Bando, Norme di Gara e relativi allegati facsimili Modelli DGUE, A3, A3bis, A4, C, D ed E; elaborati di seguito indicati:
Capitolato Speciale di appalto – lotto 1; Capitolato Speciale di appalto – lotto 2; Capitolato Speciale di appalto – lotto 3; Capitolato Speciale di appalto – lotto 4; Capitolato Speciale di appalto
– lotto 5; Capitolato Speciale di appalto – lotto 6.
DUVRI - Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti – lotto 1; DUVRI - Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti – lotto 2; DUVRI - Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti – lotto 3; DUVRI - Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti – lotto 4; DUVRI
- Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti – lotto 5; DUVRI - Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti – lotto 6;
Elaborato “Determinazione dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa” – lotto 1; Elaborato “Determinazione dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa” – lotto 2; Elaborato “Determinazione dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa” – lotto 3; Elaborato “Determinazione dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa” – lotto 4; Elaborato “Determinazione dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa” – lotto 5; Elaborato “Determinazione dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa” – lotto 6;
Grafici Lotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Protocollo di Legalità, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo.
Tutti i predetti documenti sono pubblicati sull’Albo di Ateneo e nella sezione Gare, sul sito di Ateneo xxx.xxxxx.xx.
Qualora uno o più dei suindicati documenti non fossero correttamente visualizzabili, gli interessati possono inviare una immediata segnalazione al Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e trasparenza, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, via pec all’indirizzo: xxx@xxx.xxxxx.xx.
lett. e) contributo all’ANAC: Versamento obbligatorio da effettuare con le modalità di cui al precedente art. 4;
lett. f) Responsabile del Procedimento:
Si precisa che, in fase di gara, fino all’aggiudicazione definitiva, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono svolte dall’Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Dirigente della Ripartizione Edilizia; successivamente saranno svolte dai responsabili dei singoli Uffici Tecnici: per il lotto 1, Geom. Xxxxxxx Xxxxxxx; per il lotto 2, Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxx; per il lotto 3, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx; per il lotto 4, Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx; per il lotto 5, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx; per il lotto 6, Geom. Xxxxx Xxxxxxxx.
lett. g) subappalto e obbligo di indicazione della terna di subappaltatori: Si rinvia a quanto stabilito in proposito dal Capitolato redatto per ciascun lotto. Trova applicazione quanto disposto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. con particolare riferimento al comma 4.
Si precisa che il concorrente dovrà indicare in sede di domanda di partecipazione i servizi o le parti di servizi che intende subappaltare, nonché la terna di subappaltatori come previsto dall’art. 105, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
In sede di presentazione della domanda di partecipazione dovranno essere inserite nel plico di gara anche le dichiarazioni di cui al facsimile DGUE, A3bis e A4 ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., rese dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare ciascuna impresa della citata terna indicata dal concorrente.
lett. h) modalità di pagamento e penali:
Nel rinviare a quanto stabilito in proposito dal Capitolato redatto per ciascun lotto, si precisa che i pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La ditta intestataria di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all’Università, nel rispetto di quanto previsto all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.
Per la disciplina sulle penali si rinvia alla disciplina prevista nel Capitolato redatto per ciascun lotto e si precisa che le stesse saranno applicate mediante corrispondente decurtazione dal primo pagamento utile; l’Amministrazione, in caso di applicazione delle penali, si riserva comunque la facoltà di chiedere all’impresa il risarcimento del danno ulteriore.
lett. i) Risoluzione del contratto e obbligo ex art. 3 Legge 136/2010 e succ. mod. e clausola di recesso:
Xxxxx restando i casi di risoluzione previsti dalla legge e ad integrazione delle ipotesi di risoluzione previste in Capitolato, si precisa che:
a) il contratto si risolverà di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
b) il contratto conterrà apposita clausola con la quale l’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010;
c) l’Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di cui alla successiva lettera n).
E’ in ogni caso fatto comunque salvo il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore.
Si precisa, infine, che nel contratto eventualmente stipulato in pendenza di ricorso giurisdizionale, sarà inserita una clausola risolutiva espressa relativa all’ipotesi di annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Come stabilito dal Capitolato redatto per ciascun lotto “L’Università si riserva di esercitare il diritto di non procedere all’aggiudicazione del presente appalto o di recedere dal contratto stipulato con l’impresa affidataria nell’ipotesi in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. per il servizio oggetto del presente Capitolato siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stesso e l’appaltatore non acconsenta ad una richiesta dell’Università di modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i prezzi stabiliti nella predetta Convenzione. Trova applicazione l’art. 109 del D. Lgs. 50/2016.”
lett. l) Accesso agli atti e pubblicazione delle offerte tecniche dell’aggiudicatario di ciascun lotto sul sito web di Ateneo:
Per quanto riguarda l’accesso agli atti di gara, al fine di assicurare da un lato, un’adeguata tutela degli interessi dei concorrenti e, dall’altro, il rispetto di quanto disposto dall’art. 53 del D. Lgs. n.50 del 2016 e s.m.i. senza rallentare o aggravare il procedimento, è onere del concorrente che intenda sottrarre singole parti dell’offerta tecnica all’accesso da parte di altri concorrenti allegare all’offerta medesima una motivata dichiarazione, comprovata con idonea documentazione, relativa all’eventuale esistenza di segreti tecnici o commerciali. Analogamente, il concorrente che intenda sottrarre al diritto di accesso determinate informazioni contenute nelle giustificazioni o negli ulteriori chiarimenti, dovrà allegare agli stessi una motivata dichiarazione, comprovata con idonea documentazione, relativa all’eventuale esistenza di segreti tecnici o commerciali. Al riguardo, si evidenzia che l’art. 53, comma 5, del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., nell’escludere il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione “alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali” – si inserisce nel solco del consolidato orientamento secondo il quale la prescrizione in esso contenuta fa riferimento non già a generiche informazioni riservate, proprie di ciascuna impresa, bensì a veri e propri segreti specifici, come quelli derivanti da brevetti o privative. In proposito si evidenzia che l’art. 98 del Codice della Proprietà Industriale definisce il “segreto tecnico e commerciale” come l’insieme delle informazioni aziendali e delle esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del suo detentore e precisa che tali informazioni sono meritevoli di tutela laddove:
“a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”.
Pertanto, il concorrente che vorrà sottrarre all’accesso quelle parti della propria offerta tecnica che intende mantenere riservate, dovrà far espresso riferimento agli elementi elencato dal sopra esposto art. 98 del Codice della Proprietà Industriale, con esplicazione, quindi, del loro carattere segreto, la stima (anche approssimativa) del loro valore economico, nonché, documentandola in maniera appropriata, l’indicazione delle relative misure di sicurezza adottate in azienda a tutela del proprio know how.
In assenza delle suddette dichiarazioni motivate e documentate, l'Amministrazione consentirà agli altri concorrenti l’accesso al testo integrale dell’offerta e delle giustificazioni senza effettuare alcuna comunicazione preventiva al concorrente controinteressato. In presenza di generiche dichiarazioni di
riservatezza, prive di motivazione e di documentazione, l'Amministrazione consentirà agli altri concorrenti l’accesso al testo integrale dell’offerta, delle giustificazioni, dandone contestualmente comunicazione, per mera conoscenza, al concorrente controinteressato.
Si precisa infine che, in attuazione di quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, si procederà a pubblicare sul sito web di Ateneo l’offerta tecnica dell’aggiudicatario (previa verifica delle citate dichiarazioni motivate e documentate rese in sede di offerta).
lett. m) - Spese a carico dell’aggiudicatario di ciascun lotto:
Cedono a carico dell’aggiudicatario per ciascun lotto l’imposta di registro e imposta di bollo quantificate e comunicate dall’Amministrazione successivamente all’aggiudicazione.
Inoltre, sono a carico dell’aggiudicatario di ciascun lotto le spese di pubblicazione di cui all’art. 216, co. 11, del D. Lgs. 50/2016 e sm.i.; le stesse saranno ripartite in proporzione al valore dei lotti.
lett. n) - Obbligo di osservanza del Codice Nazionale di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e del Codice di Comportamento di Ateneo e Clausola di risoluzione:
L’appalto è regolato anche dalla Legge 190/2012 e s.m.i., dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo. Il contratto conterrà apposita clausola con la quale il contraente dichiara di avere preso visione e conoscenza dei suddetti atti e di essere consapevole della facoltà per l’Università di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo.
lett. o) - Obblighi relativi alla verifica antimafia di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011
Il D.Lgs 218/2012, nel disporre l’entrata in vigore, a decorrere dal 13 febbraio 2013, delle norme di cui al libro II del D.Lgs 159/2011 relative alla documentazione antimafia, ha introdotto alcune disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 159/2011, con particolare riferimento alla modifica della platea dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia, includendo in detta verifica anche i familiari conviventi dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 85 del D.Lgs 159/2011. Ciò posto, atteso il tempo consentito per gli accertamenti del Prefetto e l’adozione del provvedimento finale, qualora il concorrente non inserisca, a titolo collaborativo la dichiarazione richiesta ut supra all’art. 4, lett. M), si segnala che l’Amministrazione si riserva la facoltà d’inoltrare ai concorrenti già prima della conclusione dei lavori della Commissione richiesta di produrre la stessa secondo il facsimile predisposto dal Ministero dell’Interno – Prefettura – U. T. G. di Napoli (scaricabile al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxx/00000.xxx) resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., da tutti i soggetti di cui all’art. 85 D.Lgs 159/2011( v. nota 2). Nel segnalare che ai sensi dell’art. 83, commi 1 e 2, D.Lgs 159/2011 le Amministrazioni devono acquisire l’informazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti, si comunica che, in mancanza o incompletezza della documentazione richiesta, non si potrà procedere al corretto inoltro della richiesta alla Prefettura, con consequenziale impossibilità della sottoscrizione del contratto per colpa imputabile all’aggiudicataria, che sarà dichiarata decaduta dall’aggiudicazione, con incameramento della cauzione e segnalazione all’ANAC.
Lett. p) sopralluogo obbligatorio
Alla luce della natura e della complessità tecnologica delle dotazioni oggetto del servizio, il Responsabile del Procedimento, al fine di consentire consapevoli determinazioni in ordine all’offerta, ha richiesto il sopralluogo obbligatorio dei luoghi interessati dall’esecuzione dell’appalto presso le sedi indicate nel Capitolato redatto per ciascun lotto al quale in toto si rinvia.
La mancata effettuazione del sopralluogo configura il difetto di un elemento essenziale dell’offerta e, pertanto, non è applicato il soccorso istruttorio.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore. Nel caso di Avvalimento, il sopralluogo deve essere effettuato dal concorrente.
Per ciascuna delle predette sedi, sarà redatto, in duplice esemplare, un verbale di sopralluogo preferibilmente secondo il facsimile Modello C), sottoscritto dai soggetti sopra citati.
Il verbale di sopralluogo per ciascuna delle suddette sedi non dovrà essere inserito nel plico di gara. La mancanza della dichiarazione di avere eseguito il sopralluogo da parte del concorrente preferibilmente secondo il facsimile modello A3 bis non è causa di esclusione automatica del concorrente, ma il Seggio di Gara accerterà, alla luce degli atti in possesso dell’Amministrazione, che il sopralluogo sia stato effettuato per tutte le sedi oggetto del lotto per il quale il concorrente intende partecipare. In mancanza, sarà disposta l’esclusione automatica del concorrente.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato, pena l’esclusione automatica dalla gara, entro il termine di scadenza di presentazione delle Offerte, indicato al punto IV.2.2) del Bando GUUE e alla Sezione IV del Bando GURI previo appuntamento da concordare con i referenti per il sopralluogo indicati dalla Ripartizione Edilizia. Per informazioni in ordine ai sopra citati referenti: sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, tel.: 000- 0000000; e-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx.
Lett. q) clausola sociale
Ad integrazione di quanto riportato in ciascun capitolato si precisa che l’impresa affidataria dovrà ottemperare agli obblighi in tema di cessazione e cambio di appalto ivi previsti. Si precisa che nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti dell'Amministrazione con il personale che opera in nome e per conto dell’impresa affidataria. Si precisa che le scelte discrezionali, in ambito gestionale ed organizzativo, dell’impresa affidataria - anche in ordine alle sostituzioni eventualmente necessarie
- non possono in ogni caso comportare un aumento permanente del numero di unità di personale, del relativo livello di inquadramento e del monte ore riportati nei capitolati relativi a ciascun lotto. Pertanto, l’impresa affidataria – senza la preventiva autorizzazione dei competenti organi decisionali dell’Università - si impegna a non consentire la permanenza, all’interno delle sedi oggetto del
presente capitolato, di unità di personale ulteriori rispetto a quelle indicate nei capitolati relativi a ciascun lotto per un periodo superiore a tre mesi.
Al fine di consentire al Direttore dell’Esecuzione del Contratto la verifica del rispetto di tali impegni, l’impresa affidataria:
- fornirà ai fini della stipula del contratto, l’elenco dei nominativi del personale adibito al servizio, la tipologia contrattuale applicata, il livello di inquadramento, la tipologia di rapporto (tempo indeterminato/determinato, full time/part time) e monte ore mensile di ciascuno;
- dovrà comunicare al predetto Direttore dell’Esecuzione del Contratto - entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate - ogni inserimento di personale, necessario a garantire le sostituzioni temporanee di altro personale per malattia, infortunio e xxxxx, nonché ogni allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro insieme al nominativo del relativo sostituto.
Ogni qual volta l’Amministrazione lo richieda, l’impresa affidataria si impegna a fornire riscontro in ordine al personale adibito al servizio, comunicando i dati relativi al livello di inquadramento, alla tipologia di rapporto (tempo indeterminato/determinato, full time/part time) ed al monte ore mensile di ciascun operaio.
L’impresa affidataria terrà un apposito registro sul quale il personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto dovrà firmare per attestazione, all'inizio ed al termine di ogni turno di lavoro; tale registro dovrà essere esibito a semplice richiesta del Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
Entro 5 (cinque) giorni prima dell’inizio del servizio l’impresa affidataria dovrà comunicare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, con l’indicazione, per ciascuna unità di personale, dei numeri di posizione INPS e INAIL, nonché il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., degli Addetti al Primo Soccorso, dell’Addetto all’Antincendio secondo l’art. 18 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e del Medico Competente secondo quanto previsto dall’art. 18 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. che sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.. Tale elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere aggiornato e comunicato al DEC.
Entro trenta giorni naturali, successivi e continui dall’inizio del servizio l’impresa affidataria dovrà produrre al Direttore dell’Esecuzione del Contratto copia della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, relativa all’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore circa le condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro. L’impresa affidataria dovrà provvedere analogamente per i nuovi inserimenti di lavoratori entro trenta giorni dal loro verificarsi.
L’impresa affidataria dovrà esibire, a richiesta al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il Libro Unico del Lavoro ed il registro infortuni, previsti dalle vigenti norme, entro il termine di 5 giorni naturali dalla richiesta.
L’impresa affidataria, al fine di eseguire un servizio a regola d’arte, dovrà impiegare esclusivamente personale idoneo ed adeguato alle necessità, assunto alle proprie dipendenze, che sia in possesso di tutti i requisiti per espletare le mansioni previste nel presente Capitolato. Pertanto, in nessun caso l’impresa affidataria potrà addurre a giustificazione di un servizio eventualmente ritenuto non efficiente, l’esiguità del numero di unità di personale disponibile. Tutto il personale assunto e addetto al servizio è sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell’impresa affidataria.
L’impresa affidataria risponde dell'idoneità di tutto il personale addetto al servizio medesimo, personale che per efficienza e civile comportamento dovrà essere di gradimento dell'Amministrazione
Universitaria, la quale si riserva il diritto insindacabile di ottenere a semplice richiesta scritta, la sostituzione di qualunque addetto al servizio eventualmente non ritenuto idoneo.
Nota (1): Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte con l’osservanza delle modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, inserendo nel Plico una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Si precisa che la mancanza della firma e/o della fotocopia del documento del sottoscrittore non è causa di esclusione automatica e il concorrente, fermo restando il pagamento della sanzione pecuniaria, sarà invitato a sanare tale irregolarità entro il termine indicato dall’Amministrazione nella relativa richiesta inviata via PEC. Ove tale irregolarità non venga sanata entro il termine ivi indicato, il concorrente sarà escluso dal prosieguo della gara.
Nota (2): Ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011, tale dichiarazione - sottoscritta con l’osservanza delle modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, inserendo nel plico una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore - deve essere resa dai seguenti soggetti:
I nuovi controlli antimafia introdotti dal X.Xxx n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012) Art. 85 del D.Lgs 159/2011 *(vedi nota a margine sugli ulteriori controlli) | |
Impresa individuale | 1. Titolare dell’impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 |
Associazioni | 1. Legali rappresentanti 2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2 |
Società di capitali o cooperative | 1. Legale rappresentante 2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio ( in caso di società unipersonale) |
7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4- 5-6-7 | |
Società semplice e in nome collettivo | 1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 |
Società in accomandita semplice | 1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 |
Società estere con sede secondaria in Italia | 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 |
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia | 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell’ impresa |
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice) | 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 |
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna | 1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale (se previsti)*** 5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; |
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 | |
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico | 1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell’ organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di amministrazione)** 5. membri del collegio sindacale (se previsti)*** 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 |
Raggruppamenti temporanei di imprese | 1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti)** 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 |
Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) concessionarie nel settore dei giochi pubblici | Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. |
*Ulteriori controlli: si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle
procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, nei casi contemplati dall’art. art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.
**Per componenti del consiglio di amministrazione si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.
*** Per sindaci si intendono sia quelli effettivi che i supplenti.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx
Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Responsabile: Dott.ssa Xxxxxxxxx X’Xxxxxx, Capo dell’Ufficio
Indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxx-x@xxx.xxxxx.xx (utilizzabile solo da mittenti muniti di PEC)
Per chiarimenti: dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx Tel. 0000000000 - Fax. 0000000000
Apertura al pubblico dell’Ufficio e contatti telefonici dalle ore 9.00 alle ore
12.00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30.