PAT Adottato con DCC n. 50 del 28.12.2009 Approvato in Conferenza di Servizi il 06.04.2011
XXX Xxxxxxxx con DCC n. 50 del 28.12.2009 Approvato in Conferenza di Servizi il 06.04.2011
Delibera di ratifica della Giunta Regionale n. 463 del 19.04.2011 BUR n. 34 del 10.05.2011
Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 0 Adottato con DCC n. 30 il 10.07.2011
Approvato con DCC n. 35 il 18.10.2011
Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 0 Adottato con DCC n. 12 del 20.03.2012
Approvato con DCC n. 44 del 12.07.2012
Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 0 Adottato con DCC n. 33 del 12.11.2013
Approvato con DCC n. 9 del 28.04.2014
Piano degli Interventi n. 4 Adottato con DCC n. 1 del 20.04.2015
Approvato con DCC n. 30 del 30.07.2015
Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 0 Adottato con DCC n. 31 del 07.06.2016
Approvato con DCC n. 39 del 31.10.2016
Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 0 Adottato con DCC n. 36 del 31.07.2018
Approvato con DCC n. 53 del 27.11.2018
Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 29.07.2020 Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 22.12.2020
Il Sindaco
Xxxxxx Xxxxxxxxx
Il Segretario Comunale
Il Responsabile Ufficio Tecnico
Geom. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Progettisti Urbanista Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Urbanista Xxxx Xx Xxxxxx
Contributi specialistici
Xxx. Xxxx Xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Collaboratori
Dott. Amb. Xxxxx Xxxxxxx
INDICE
CAPO I: DISPOSZIONI GENERALI 6
Art. 1 – Applicazione del Piano degli Interventi n. 1 n. 2 N 3 N 4 N 5 N6 e N7 6
Art. 3 – Modalità d’Attuazione del PI 10
Art. 3 bis – Consumo massimo di suolo LR 14/2017 11
Art. 4 – Strumento Urbanistico Attuativo 12
Art. 5 – Intervento edilizio diretto 13
Art. 7 – Piano Particolareggiato 15
Art. 9 – Piano per l’Edilizia Economica e Popolare 17
Art. 10 – Piano per gli insediamenti produttivi 18
Art. 11 – Piani di Lottizzazione 19
Art. 12 – Oneri derivanti dal piano attuativo di iniziativa privata e convenzione 21
Art. 13 – Autorizzazione a lottizzare 22
Art. 14 – Definizione delle Opere di Urbanizzazione 23
Art. 15 – Standard Urbanistici 24
Art.16 – Applicazione degli Standard Urbanistici negli Strumenti Attuativi e destinazioni delle aree 25
Art. 17 – Applicazione degli Standard Urbanistici negli Interventi Edilizi Diretti 28
Art. 17 bis – Credito edilizio e registro 29
CAPO III: INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 30
Art. 18 – Descrizione degli Indici Urbanistici 30
Art. 19 – Altezze dei fabbricati degli edifici e Numero di piani 33
Art. 21 – Compensazione dei Volumi 35
Art. 22 – Distanze da confini e da fabbricati 36
Art. 23 – Disposizione varie relative alla edificabilità 37
Art. 24 – Rispetto della vegetazione e sistemazione aree scoperte 39
Art. 25 – Norme per lo smaltimento delle acque bianche, gialle e nere 40
Art. 26 – Limitazioni al Rumore 41
Art. 27 – Articolo soppresso 42
CAPO IV: USO E PARTIZIONE DEL SUOLO 43
Art. 28 – Zone Territoriali Omogenee (Z.T.O.) 43
Art. 29 – Zone Residenziali (Z.T.O. A, B, C) 44
Art. 30 – Z.T.O. “A”: Nuclei Urbani di antica origine 45
Art. 31 - – Z.T.O. “A”: definizione degli interventi ammessi e/o prescritti 48
Art. 32 – Norme particolari per i Centri Storici 53
Art. 33 - Z.T.O. “B”: Zone di attuale urbanizzazione residenziale 55
Art. 34 - Z.T.O. “C1”: Zone residenziali di espansione integrativa 58
Art. 35 - Z.T.O. “C2”: Zone residenziali di nuova espansione 60
Art. 35 BIS - Z.T.O. “C2” soggette a schede norma 62
Art. 36 - Z.T.O. “D1” – Zone industriali e artigianali di completamento 64
Art. 37 - Z.T.O. “D1” – Zone industriali e artigianali di espansione 67
Art. 37 - BIS – ZTO “D1” – Zone industriali e artigianali di espansione con Scheda Norma 69
Art. 38 – Industrie sparse in zona impropria 70
Art. 39 – ZTO “D3” – Zone agroindustriali 73
Art. 40 – ZTO “D4” – Zone per commercio, direzionalità e artigianato di servizio, di completamento 74
Art. 40 bis – Disciplina delle Attività Commerciali (LR 50/2012) 76
Art. 41 – ZTO “E” – Zone agricole. Generalità 78
Art. 42 – ZTO “E” – Edificabilità nelle sottozone 79
Art. 43 – ZTO “E” – Nuclei rurali con valore storico – ambientale 81
Art. 44 – ZTO “E” –Edifici non piu’ funzionali alla conduzione del fondo – ambiti di pertinenza 82
Art. 45 – ZTO “E” – Caratteristiche tipologiche, costruttive e formali dell’edificazione in zona agricola 83
Art. 46 – ZTO “F” – Attrezzature pubbliche e di pubblico interesse 85
Art. 47 – ZTO “F/a” – Zone per l’istruzione 86
Art. 48 – ZTO “F/b” – Zone per attrezzature interesse comune 87
Art. 49 – ZTO “F/c” – Zone attrezzate a parco gioco e sport 89
Art.50 – ZTO “F/d” – Zone a parcheggio 90
Art.51 – Aree destinate alla viabilità 91
Art.52 – Aree a tutela speciale 92
Art.53 – Fasce e zone di rispetto 93
Art.55 – Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 00
XXXX X: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 97
Art. 56 – Autorizzazioni a lottizzare, licenze di costruzione e concessioni edilizie rilasciate in data anteriore
all’entrata in vigore delle presenti norme 97
Art. 57 – Provvedimenti relativi ad attività produttive, commerciali e turistiche di cui alla Variante legge 11/’8798 Art. 58 – Misure di salvaguardia 99
Art. 59 – Poteri di deroga 100
Art. 59 bis – Disposizioni transitorie 101
Art. 59 ter – Misure derivanti dalle valutazioni ambientali e misure di salvaguardia xxxxxxxxx 000
XXXX XX: ADEGUAMENTO AL PIANO D’AREA QUADRANTE EUROPA 107
Art. 60 – Adeguamento al P.A.Q.E 107
Art. 61 – Interventi prioritari 108
Art. 62 – Parco dell’adige 109
Art. 63 – Xxxxx xxxxx xxxx 000
Art. 64 – Parco dei tre fiumi 111
Art. 65 – Aree utilizzabili per mostre – mercato de “I frutti di Ronco” 112
Art. 66 – Xxxx di pregio storico – ambientale per iniziative culturali 113
Art. 67 – Xxxx adeguabili ad esposizioni museali 114
ALLEGATO A: REGOLE PER LE AREE DI TRASFORMAZIONE SOGGETTE A SCHEDA NORMA 115
ALLEGATO B: ACCORDI PUBBLICO-PRIVATO SOTTOSCRITTI EX ART.6 LR 11/2004 115
ALLEGATO C: REGOLE PER I PARCHI – RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE 115
A - Definizione e modalità di applicazione delle tipologie degli interventi 115
B - Definizione e modalità di applicazione delle indicazioni e/o prescrizioni di carattere urbanistico: 118
C - Definizione e modalità di applicazione delle indicazioni e/o prescrizioni di carattere tipologico-edilizio 121
D - Disciplina dei singoli comparti. 123
E - Disciplina delle “cave sparse”. 133
ALLEGATO D: disciplina RIR 133
A - Disciplina delle aree sottoposte a specifica regolamentazione 133
ALLEGATO E: PARCO INTERCOMUNALE DELLE ANSE DELL’ADIGE 135
Modifiche derivante dall’adeguamento alla LR 14/2017 e alla Var. 1 al PAT Modifiche derivanti dal recepimento del REC
Altre modifiche PI variante 7
PREMESSA
Le presenti Norme sono state costruite tenendo in considerazione due blocchi principali:
a) le Norme Tecniche di Attuazione della Variante al Piano Regolatore Generale, sino alla Variante n.19 approvata definitivamente dalla Regione secondo le regole della LUR 61/85 a marzo del 2011;
b) le Norme Tecniche del Piano di Assetto del Territorio PAT, così come approvate e modificate in sede di istruttoria regionale.
Le prime sono state impostate dall’xxx.X. Xxxxxxxxx e dall’arch. X. Xxxxxx che hanno seguito la Variante, le seconde dallo Studio Veneto Progetti che ha redatto il PAT.
Dato il carattere parziale del Primo Piano degli Interventi si è ritenuto opportuno mantenere la struttura normativa della Variante, già consolidata a livello di prassi comunale. Su questa base si sono introdotte le modifiche che riguardano i nuovi aspetti della perequazione e compensazione applicata alle aree di nuova espansione (le zone C) che sono state studiate anche a livello di planivolumetrico.
I pre-progetti sono inseriti all’interno delle Schede Norma allegate alle NTO. Esse dettano i parametri principali
sia per le realizzazioni sia per il progetto degli spazi pubblici.
Le stesse sono esplicitate attraverso un disegno che però ha valore indicativo.
Il professionista che interverrà successivamente per la redazione del Piano Urbanistico Attuativo ha due alternative. Potrà prendere il progetto delle Schede tout-court e approfondire soprattutto i temi architettonici degli edifici da inserire. Potrà, in alternativa, proporre un altro disegno progettuale. In ogni caso devono essere rispettate le quantità massime e minime che assumono carattere prescrittivo.
I volumi o le superfici coperte rappresentano la massima potenzialità edificabile.
Le superfici a standard rappresentano il minimo da cedere gratuitamente al Comune; le opere pubbliche ivi inserite sono a carico del privato lottizzatore a scomputo degli oneri primari e, alcune volte, secondari.
Le norme del PI1 sono state integrate da alcune aggiunte inserite con le variazioni cartografiche del PI2, del PI3, del PI4, del PI5, del PI6 e del PI7
Modifiche inserite con il PI numero 7
CAPO I: DISPOSZIONI GENERALI
ART. 1 – APPLICAZIONE DEL XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX X. 0 N. 2 N 3 N 4 N 5 N6 E N7
Ai sensi della Legge urbanistica 17.8.1942 n. 1150 e successive modifiche, ed ai sensi della Legge Urbanistica Regionale 11/2004, nonché delle altre leggi e disposizioni regionali vigenti in materia di edificabilità e tutela del territorio, le Norme di Attuazione del P.R.G. del Comune di Ronco all’Adige vengono modificate ed integrate secondo gli articoli delle presenti Norme.
Il testo così integrato e modificato delle Norme di Attuazione sostituisce, dal momento della sua approvazione, quello precedentemente in vigore, e la disciplina urbanistica del territorio comunale viene regolata dalle presenti Norme, che sono parte integrante del PIANO DEGLI INTERVENTI n.1 2 3 4 5 6 e 7 (PI1 PI2 PI3 PI4 PI5 PI6 PI7).
Il testo delle presenti norme tiene conto delle Varianti al PRG approvate dalla Regione Veneto sino al n.32 e delle Norme Tecniche del Piano di Assetto del Territorio (PAT) approvato con le modifiche di cui alla CdS del 6.4.2011 e ratificato con DGR n. 463 del 19.4.2011
Il testo delle presenti norme è adeguato alla Legge regionale 14/2017 legge sul contenimento del consumo di suolo e alla Variante 1 del PAT adottata con DCC n. n. 2 del 27/01/2020 e approvata con DCC n. 7 del 29/05/2020.
Le presenti norme recepiscono inoltre i contenuti del il Regolamento Edilizio Tipo di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni e Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGR 22 novembre 2017, n. 1896,
ART. 2 – CONTENUTO DEL PI
Il presente Piano degli Interventi n.1, contiene:
c) la rete delle principali vie di comunicazione stradale esistenti e di progetto, nonché la rettifica delle
strade esistenti con l’indicazione degli spazi destinati a parcheggi e ad altra attrezzatura viaria;
a) la suddivisione in zone omogenee secondo il DM 1444/68 di tutto il territorio comunale, con la precisazione delle zone destinate all’espansione degli aggregati urbani e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;
b) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico, quelle da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico e ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale, nonché quelle sottoposte a speciali servitù;
c) i vincoli e le prescrizioni da osservare nelle zone con valore storico, ambientale e paesistico;
d) le Norme di Attuazione Operative.
Il Regolamento Edilizio Comunale vigente rimane valido sino ad una sua revisione.
Tutti questi contenuti, oltre ad essere definiti e regolamentati dalle presenti Norme, sono opportunamente indicati nelle Tavole grafiche del PI, e precisamente:
ELABORATI CARTOGRAFICI
1. Tavola 1.1 Uso del suolo – verifica inserimento nuove aree PI Ambiti di Urbanizzazione Consolidata e consumo massimo di suolo LR 14/2017 - nord scala 1: 5.000
2. Tavola 1.2 Uso del suolo – verifica inserimento nuove aree PI Ambiti di Urbanizzazione Consolidata e consumo massimo di suolo LR 14/2017 -centro scala 1: 5.000
3. Tavola 1.3 Uso del suolo – verifica inserimento nuove aree PI Ambiti di Urbanizzazione Consolidata e consumo massimo di suolo LR 14/2017 - sud scala 1: 5.000
4. Tavola 2.1 Usi e modalità di intervento: zoning - nord scala 1: 5.000
5. Tavola 2.2 Xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx: xxxxxx - xxxxxx xxxxx 0: 5.000
6. Tavola 2.3 Xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx: xxxxxx - xxx xxxxx 0: 5.000
7. Tavola 3.1 Vincoli tecnologici, monumentali ed ambientali - nord scala 1: 5.000
8. Tavola 3.2 Vincoli tecnologici, monumentali ed ambientali - centro scala 1: 5.000
9. Tavola 3.3 Vincoli tecnologici, monumentali ed ambientali - sud scala 1: 5.000
10. Tavola 4.1 Zone significative – Xxxxxx xxxxx 1: 2.000
11. Tavola 4.2 Zone significative – Canton scala 1: 2.000
12. Tavola 4.3 Zone significative – Scardevara scala 1: 2.000
13. Tavola 4.4 Zone significative – Ronco scala 1: 2.000
14. Tavola 4.5 Zone significative – Tombazosana scala 1: 2.000 SCHEDATURE
15. Schede di perequazione ex art. 6 L.R. 11/04 scala 1: 2.000 15 bis Schede di rilevamento del patrimonio edilizio esistente, Centri Storici e Corti Rurali
ELABORATI DESCRITTIVI
16. Dimensionamento
17. Registro fondiario SAU Consumo di suolo
18. Registro Credito edilizio
19. Norme Tecniche Operative
20. Relazione programmatica
21. Concertazione e partecipazione ELABORATI DI VALUTAZIONE
22. Compatibilità Idraulica
Allegato A Compatibilità Idraulica – Idrografia e rischio idraulico
23. Valutazione di incidenza/ Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza
24. Rapporto Preliminare - Verifica di Assoggettabilità a VAS
27. Elaborato RIR ELABORATI INFORMATICI
25. Banche dati alfanumeriche e vettoriali
26. Tavola di confronto PRG –PI.
Nel caso in cui si riscontrassero discordanze fra le indicazioni di tavole in scala diversa, sono valide quelle contenute nella tavola in scala minore.
L’indicazione delle reti stradali primaria e secondaria debbono intendersi come previsione di massima, potendovi il Comune, all’atto esecutivo, apportare delle varianti a condizione che non modifichino sostanzialmente il tracciato previsto.
Inoltre fanno parte integrante degli elaborati di Piano:
- le schede di tipo B relative ai centri storici e alle corti rurali;
- le schede di individuazione delle strutture non più funzionali alla conduzione dei fondi.
Gli elaborati del Piano degli Interventi n.7 sono i seguenti: ELABORATI CARTOGRAFICI
Tavola 1.2 Ambiti di Urbanizzazione Consolidata e consumo massimo di suolo LR 14/2017 centro
scala 1: 5.000 Tavola 1.3 Ambiti di Urbanizzazione Consolidata e consumo massimo di suolo LR 14/2017 sud
scala 1: 5.000
2.
3.
Tavola 1.1 Ambiti di Urbanizzazione Consolidata e consumo massimo di suolo LR 14/2017 – nord
scala 1: 5.000
1.
4. Tavola 2.1 Xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx: xxxxxx - xxxx xxxxx 0: 5.000
5. Tavola 2.2 Xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx: xxxxxx - xxxxxx xxxxx 0: 5.000
6. Tavola 2.3 Xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx: xxxxxx - xxx xxxxx 0: 5.000
7. Tavola 3.1 Vincoli tecnologici, monumentali ed ambientali - nord scala 1: 5.000
8. Tavola 3.2 Vincoli tecnologici, monumentali ed ambientali - centro scala 1: 5.000
10. Tavola 4.1 Zone significative – Xxxxxx xxxxx 1: 2.000
11. Tavola 4.2 Zone significative – Canton scala 1: 2.000
13. Tavola 4.4 Zone significative – Ronco scala 1: 2.000
SCHEDATURE
15 bis Schede di rilevamento del patrimonio edilizio esistente, Centri Storici e Corti Rurali
ELABORATI DESCRITTIVI
16. Dimensionamento
17. Registro fondiario SAU Consumo di suolo
19. Norme Tecniche Operative
20. Relazione programmatica ELABORATI DI VALUTAZIONE
22. Valutazione di Compatibilità idraulica
23. Relazione tecnica – Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza
24. Rapporto Preliminare - Verifica di Assoggettabilità a VAS
ELABORATI INFORMATICI
25. Banche dati alfanumeriche e vettoriali
CAPO II: ATTUAZIONE DEL PI
ART. 3 – MODALITÀ D’ATTUAZIONE DEL PI
Il PI si attua secondo due modalità principali:
a) attraverso lo strumento urbanistico attuativo,
b) attraverso l’intervento edilizio convenzionato,
c) attraverso l’intervento edilizio diretto.
Sono strumenti urbanistici attuativi: il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica (P.P.), il Piano per gli Insediamenti Produttivi di iniziativa pubblica (P.I.P.), il Piano di Lottizzazione convenzionata (P.d.L.) di iniziativa privata o d’ufficio, il Piano di Recupero (P.R.) di iniziativa pubblica o privata, ed infine il Piano di Zona per l’Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.) ai sensi della Legge 18.4.1962 n. 167 e successive modifiche.
ART. 3 BIS – CONSUMO MASSIMO DI SUOLO LR 14/2017
Il PAT determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017 ed in applicazione della DGRV n. 668 del 15.05.2018, “Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017”, n. 14. Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017.
Il PI può apportare variazioni alle quantità previste nei singoli ATO del PAT, solo nel caso non sia superato il limite quantitativo massimo di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo per l’intero territorio comunale, pari a ha 14,97 ha calcolati secondo quanto indicato al precedente comma.
Lo strumento urbanistico attuativo è di norma richiesto nelle seguenti zone:
- zone residenziali di espansione nuova (Z.T.O. C2),
- zone artigianali e industriali di espansione (Z.T.O. D1e, D3e),
- zone di degrado individuate nelle tavole del PI, o con successive delibere del Consiglio Comunale
- comparti di ricomposizione ambientale quando specificamente indicato nella normativa che le riguarda.
Lo strumento urbanistico attuativo può essere richiesto anche in zone residenziali di espansione integrativa (Z.T.O. C1), nelle zone residenziali e produttive di completamento (Z.T.O. B-D1c-D2-D3c-D4c) quando tali zone siano sprovviste delle principali opere di urbanizzazione e ove il Responsabile Area Tecnica del Comune lo ritenga opportuno per un ordinato assetto complessivo della zona.
La delimitazione degli ambiti di applicazione degli strumenti urbanistici attuativi obbligatori è indicata nelle Tavole del PI e interpretata dalle norme specifiche delle zone interessate. Quando sia il Responsabile Area Tecnica a richiedere il piano attuativo nelle fattispecie del comma precedente, l’ambito è fissato con delibera del Consiglio Comunale.
Gli strumenti urbanistici attuativi devono rispettare tutte le destinazioni e prescrizioni del PI indicate nelle planimetrie di Piano e previste dalle presenti Norme.
Gli stessi possono prevedere le variazioni di perimetro entro il limite massimo del 10 % e le trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche previste in sede di strumento urbanistico generale, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica massima dallo stesso consentita e senza riduzione delle superfici per servizi. Tali modifiche non costituiscono variante allo strumento urbanistico generale.
Gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica possono anche prevedere variazioni allo strumento urbanistico generale, con un limite massimo di aumento del 15 % in termini volumetrici e/o di superficie coperta relativamente ad alcuni parametri tecnici, quali:
a) la densità massima territoriale e fondiaria;
b) l’indice massimo di copertura territoriale e fondiaria;
c) l’altezza massima degli edifici;
d) la lunghezza massima delle fronti.
Modificazioni percentuali superiori ai parametri di cui al comma precedente costituiscono variante al PI e come
tali devono seguire l’iter procedurale specifico.
Nella formazione dei piani attuativi, i tracciati stradali indicati nelle Tavole all’interno degli ambiti devono essere
rispettati almeno come tracciati di massima e non sono prescrittivi.
Particolare attenzione dovrà essere posta per il rispetto le misure compensative in ordine alla compatibilità idraulica e al principio di invarianza idraulica:
- il progetto dei volumi d'invaso da svilupparsi in fase attuativa delle previsioni di piano dovrà essere valutato dall'ente gestore del corso d'acqua ricettore degli scarichi;
- potrà essere previsto che tutte le superfici scoperte, quali parcheggi, percorsi pedonali e piazzali, siano pavimentate utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l'infiltrazione delle acque nel terreno (elementi grigliati, autobloccanti in calcestruzzo etc.);
- dovranno essere evitati volumi d'invaso depressi rispetto alla quota di scarico.
- dovranno essere seguite tutte le indicazioni date dall’autorità competente in sede di PAT e di PI.
Nelle zone di espansione integrativa (Z.T.O. C1) il rilascio dei permessi di costruire potrà essere subordinato, su richiesta dell’Amministrazione ,alla stipula di una Convenzione tra proprietari e Comune, in tutto simile a quella prevista all’art. 12 per i piani attuativi di iniziativa privata, con riguardo in particolare all’impegno da parte dei proprietari a completare, a loro cura e spese, le opere di urbanizzazione eventualmente carenti e tutti gli allacciamenti ai pubblici servizi. I permessi a costruire o altri titoli abilitativi per gli interventi edilizi diretti non potranno essere rilasciati prima che siano terminati i lavori stabiliti nella Convenzione.
Gli ambiti di cui al comma precedente possono essere delimitati o variati, o nuovamente introdotti, con delibera del Consiglio Comunale che non costituisce variante al PI. Con delibera del Consiglio Comunale possono anche essere stabiliti termini temporali per la presentazione delle istanze relative alla realizzazione di singoli comparti.
Il Comparto, se composto da più proprietari, comporta la formazione di un Consorzio tra gli stessi compresi entro il perimetro individuato cartograficamente. All'interno del progetto del Consorzio devono essere comprese anche le aree destinate alle opere di urbanizzazione eventualmente cedute al Comune o vincolate all’uso stabilito dal piano o progetto. Il Consorzio si stabilisce mediante la stipula di un atto fra tutti i proprietari o aventi titolo, nel quale siano fissati i criteri per la ripartizione degli oneri e dei benefici.
Per gli ambiti individuati con il perimetro di Progetto Unitario il richiedente deve presentare il permesso di costruire convenzionato qualora necessario, con il progetto di sistemazione di tutta l’area scoperta.
Il comparto segue comunque le regole stabilite dalla LURV agli artt. 20 e 21.
l’organizzazione urbanistica di un centro abitato o di zone territoriali omogenee.
Il Comune può provvedere alla formazione dei P.P. sia all’interno degli ambiti assoggettati dallo strumento urbanistico generale a piano attuativo, sia in ambiti non esplicitamente delimitati, purché preventivamente definiti con delibera del Consiglio Comunale. La delimitazione di eventuali ambiti di applicazione del P.P. dopo l’approvazione del PI non costituisce variante ad esso.
Il Responsabile Area Tecnica del Comune può sospendere ogni provvedimento sulle domande di lottizzazione e di permesso a costruire quando dichiari, entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande, di voler procedere all’adozione di un P.P. per la zona interessata. Detto piano dovrà essere adottato nei termini di 180 giorni dalla data di dichiarazione di cui sopra. Trascorso tale termine le domande avranno regolare corso.
I contenuti e gli elaborati del P.P. sono quelli definiti dalla LURV 11/04, con le integrazioni e le precisazioni eventualmente stabilite dalle presenti Norme con riferimento alle singole zone omogenee.
Rispetto allo strumento urbanistico generale, modifiche d’ambito e trasposizione di zone, nonché varianti ai parametri edilizi, possono essere apportati dal P.P. nella misura e con le modalità previste dal comma 5° del precedente art. 4.
La procedura di adozione e approvazione dei piani attuativi di iniziativa pubblica e privata avviene in sede di Giunta Comunale secondo il Decreto Sviluppo – Legge 12.7.2011 numero 106.
L’approvazione del P.P. comporta la dichiarazione di pubblica utilità per le opere in esso previste e ha efficacia
per il periodo stabilito all’atto dell’approvazione, normalmente dieci anni.
I P.P. sono attuati prioritariamente dai privati aventi titolo mediante interventi singoli e/o mediante comparti secondo le indicazioni contenute nei piani stessi e in base a Convenzioni.
In caso di inerzia dei privati, decorso il termine di validità ed efficacia del P.P., il Sindaco ha titolo per procedere.
Prima della scadenza dei termini temporali, il Consiglio Comunale può prorogare la validità del P.P. per un periodo non superiore a 5 anni.
Il P.d.R. è di iniziativa pubblica quando è redatto dal Comune, è di iniziativa privata quando è redatto e presentato al Comune dai privati; diviene un P.d.R. d’ufficio quando è redatto dal Comune in seguito a mancato accordo fra i soggetti interessati.
Rispetto agli ambiti di applicazione delimitati nel P.R.G., il P.d.R. può prevedere modificazioni di perimetro e trasposizioni di zone nei limiti e con le modalità previste dai commi 5° e 6° del precedente art. 4 rispettivamente quando si tratti di piano di iniziativa privata o pubblica.
Il P.d.R. è formato da tutti gli elaborati grafici necessari, in rapporto alle sue dimensioni, tra quelli previsti per il P.P., dall’elenco catastale delle proprietà, nonché, quando si tratti di P.d.R. di iniziativa privata, dalla Convenzione di cui all’art. 12. Il permesso per le opere previste dal P.d.R. di iniziativa privata è rilasciata dopo la stipula della predetta Convenzione.
Fa parte integrante del P.d.R. l’indagine conoscitiva preliminare contenuta nella documentazione sullo stato di fatto, per garantire che il piano stesso non contrasti con i valori ambientali e architettonici dell’ambito in cui si applica e delle zone limitrofe.
Mediante il P.d.R. sono sempre ammessi, salvo diversa disposizione delle singole norme di zona, il recupero di tutta la volumetria esistente, la ristrutturazione urbanistica dell’ambito di applicazione, come definita, e la ridefinizione delle destinazioni d’uso, che dovranno comunque essere in linea con il tipo di zona o di zone comprese nell’ambito di applicazione. Restano fissi tutti gli altri parametri edilizi stabiliti dalle presenti Norme per la zona o le zone facenti parte dell’ambito, come pure le eventuali indicazioni relative alle aree di servizio all’interno dell’ambito come precisato all’art. 4.
Nel caso in cui l’ambito comprenda zone omogenee differenti o loro parti, la densità edilizia risulterà dalla somma della volumetria esistente nelle diverse xxxx.Xx densità edilizia risultante potrà essere ridistribuita all’interno dell’ambito, sempre nel rispetto di tutti gli altri parametri edilizi fissati dalle presenti Norme per ciascun tipo di zona omogenea (altezze, distanze ecc.).
Le modalità di approvazione dei P.d.R. e la loro efficacia sono le stesse stabilite per i P.P. dal precedente art. 7.
In caso di applicazione, la quota percentuale di edilizia residenziale pubblica da realizzare mediante il P.E.E.P., di cui all’art. 2 della Legge 28.01.1977 n. 10, sarà stabilita dal Consiglio Comunale all’atto dell’adozione del piano stesso e non potrà eccedere il limite massimo fissato per i comuni obbligati.
Ove il P.E.E.P. preveda interventi di restauro, risanamento o ristrutturazione di edifici o parti di edifici, il Comune può invitare i proprietari a realizzare gli interventi previsti sulla base di una convenzione ai sensi dell’art. 35 della Legge 22.10.1971 n. 865.
Nell’ambito del P.E.E.P. è consentita la previsione di attività artigianali di servizio e direzionali convenzionate, purché compatibili e commisurate con la residenza.
I contenuti e le modalità di attuazione del P.E.E.P. sono quelli stabiliti dalla legge istitutiva sopra citata e successive modifiche e integrazioni.
Le modalità di approvazione sono le stesse stabilite per il P.P. al precedente art. 7, con i necessari riferimenti alla legge istitutiva e sue modifiche.
ART. 10 – PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.), di cui all’art. 27 della Legge 22.10.1971 n. 865 può essere applicato dal Comune nelle zone per insediamenti produttivi sia di completamento che di espansione, nonché su aree produttive già utilizzate, in particolare quando vi siano attività dismesse o da riconvertire.
In caso di applicazione del P.I.P., le aree (e gli eventuali impianti esistenti su di esse) comprese nel piano attuativo approvato saranno espropriate dal Comune secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di esproprio per pubblica utilità e utilizzate per la realizzazione di nuovi impianti produttivi e di strutture di servizio agli impianti stessi. Allo scopo le aree saranno cedute in proprietà in misura non superiore al 50% e per la rimanente parte concesse in diritto di superficie con la preferenza, tra più istanze eventualmente concorrenti, a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale. La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici occorrenti nell’ambito è a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha durata non inferiore a 60 anni e non superiore a 99.
Contestualmente all’atto di cessione delle aree in proprietà o di concessione in diritto di superficie, tra il Comune e il concessionario o acquirente deve essere stipulata una Convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell’acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza.
Il P.I.P. ha per obiettivi la realizzazione e/o il completamento delle opere di urbanizzazione per le zone produttive con idonei collegamenti stradali e con allacciamenti alle reti tecnologiche, nonché la salvaguardia dell’ambiente e la salubrità delle condizioni di lavoro; queste realizzazioni, comprese le conseguenti misure antinquinamento, costituiscono i temi e la base degli oneri da fissare in Convenzione.
In caso di applicazione del P.I.P. su aree produttive esistenti di cui sia prevista la riconversione, il cambio di destinazione d’uso delle strutture esistenti e la destinazione d’uso delle nuove in sostituzione o in aggiunta alle attuali dovranno adeguarsi a quanto previsto dalle presenti Norme negli articoli che riguardano tali zone specifiche.
Gli elaborati del P.I.P. sono sostanzialmente gli stessi previsti per il P.P., tenuto però conto della particolare finalità del piano, delle specifiche utilizzazioni delle aree e delle tipologie degli edifici.
Le modalità di approvazione del P.I.P. sono quelle stabilite per i piani attuativi di iniziativa pubblica, ossia le
stesse previste dall’art. 7 per i P.P., con i necessari riferimenti alla legge istitutiva.
ART. 11 – PIANI DI LOTTIZZAZIONE
Il Piano di Lottizzazione (P.d.L.) è lo strumento urbanistico attuativo per l’insediamento, mediante un disegno infrastrutturale sistematico, di nuovi complessi residenziali, produttivi, turistici e commerciali negli ambiti a tale scopo delimitati dal PI.
Il P.d.L. è normalmente di iniziativa privata, ossia redatto e presentato al Comune dai soggetti interessati ed aventi titolo; diviene un P.d.L. d’ufficio quando è redatto dal Comune in seguito al mancato accordo tra i soggetti suddetti.
Il P.d.L. si applica su un intero ambito territoriale tra quelli assoggettati dallo strumento urbanistico generale alla formazione di un piano attuativo. La delimitazione dell’ambito può essere variata con provvedimento del Consiglio Comunale che diviene esecutivo ai sensi dell’art. 9 della Legge 10.2.1953 n. 62 senza costituire variante al piano generale.
Rispetto al PI, il P.d.L. può prevedere le variazioni di perimetro e le trasposizioni di zone nei limiti e con le modalità previste al comma 4° del precedente art. 4.
Gli elaborati del P.d.L. sono gli stessi previsti per il P.P., oltre ad eventuali altri prescritti dalle norme specifiche di
zona, compreso l’elenco delle proprietà e la Convenzione.
Il P. d. L. deve rispettare le destinazioni di zona e gli indici urbanistici ed edilizi stabiliti per le diverse zone territoriali omogenee dalle presenti Norme di Attuazione e definiti al Capo III, ed inoltre adempiere alle prescrizioni particolari eventualmente dettate dalle singole norme di zona con riferimento specifico ai piani attuativi.
Nella formazione dei P.d.L., i tracciati stradali indicati nelle Schede Norma di cui all’allegato hanno carattere non
prescrittivo.
L’ambito di applicazione indicato nelle Tavole del PI può comprendere una o più zone omogenee ed aree per viabilità e per servizi con l’indicazione delle destinazioni. La superficie territoriale (St) delle zone edificabili, sulla quale si applica l’indice di edificabilità territoriale, è quella delle singole zone omogenee contornate e definite dal proprio cartiglio, cui possono essere aggiunte le fasce di rispetto stradale per i tratti su cui le zone stesse prospettano nonché la superficie della viabilità interna anche se già indicata nelle tavole di PI e purché compresa entro l’ambito del piano attuativo.
Le zone per servizi (Z.T.O. X/x, X/x, X/x, X/x, X) eventualmente comprese negli ambiti possono essere utilizzate per soddisfare le quantità di superficie a standards urbanistici (S1 e S2) come definite dai successivi artt. 15 e 16 e dalle norme specifiche per le singole zone omogenee. Nei casi in cui le aree stesse non fossero sufficienti al soddisfacimento della S1, la rimanente quota deve essere ricavata all’interno della St; nei casi in cui le aree indicate a servizi eccedessero gli standards minimi da soddisfare entro il piano attuativo, l’intera superficie di esse è da considerare necessaria alla dotazione di opere di urbanizzazione e come tale trattata nella Convenzione, per cui la cessione, se dovuta ai sensi dell’art. 16, è da intendersi sempre gratuita, senza compensazioni, indennizzi o scomputi sugli oneri di urbanizzazione come stabiliti dalle Tabelle approvate dal Consiglio Comunale. Le aree per servizi che non vengono cedute al Comune restano comunque vincolate all’uso previsto dal PI.
La posizione e l’estensione delle aree destinate a servizi indicate dal PI all’interno degli ambiti saranno
normalmente rispettate, salvo quanto precisato al comma 5 del precedente art. 4.
I P.d.L. presentati da tutti gli aventi titolo all’interno dei rispettivi ambiti territoriali e contenenti altresì i termini per la loro attuazione vengono approvati dalla Giunta Comunale.
I P.d.L. presentati solo da alcuni aventi titolo, purché rappresentanti almeno i tre quarti del valore degli immobili sulla base dell’imponibile catastale, vengono adottati dal Consiglio Comunale entro 60 giorni dal ricevimento e entro i successivi 5 giorni depositati presso la Segreteria comunale per un periodo di 10 giorni. L’avvenuto
deposito deve essere reso noto mediante avviso pubblicato all’Albo pretorio del Comune e mediante l’affissione
di manifesti.
In tal caso i proprietari degli immobili possono presentare opposizioni e chiunque osservazioni fino a 20 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito. Entro 30 giorni dal decorso di detto termine, la Giunta Comunale approva il piano decidendo anche sulle osservazioni ed opposizioni presentate.
Il P.d.L. diventa efficace, in tutti i casi, con l’esecutività della delibera di approvazione ai sensi dell’art. 130 della
Costituzione.
Il P.d.L. divenuto esecutivo viene depositato presso la Segreteria comunale e il deposito notificato, se del caso, ai proprietari dissenzienti. Esso entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio dell’avvenuto deposito.
L’approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità per le opere previste dal piano per la durata di 10 anni, prorogabile dal Consiglio Comunale per un periodo non superiore a 5 anni.
In caso di inerzia dei proprietari dissenzienti alla realizzazione del P.d.L., trascorsi inutilmente i termini di validità dichiarati nel piano stesso, il Sindaco ha titolo per procedere all’occupazione temporanea o all’espropriazione dei rispettivi immobili.
ART. 12 – ONERI DERIVANTI DAL PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA E CONVENZIONE
L’autorizzazione comunale a lottizzare, in base a un P.d.R. o P.d.L. di iniziativa privata, è subordinata alla stipula di una Convenzione, da trascriversi a cura del lottizzante, che preveda i seguenti oneri derivanti dalla lottizzazione:
a) l’impegno a realizzare gli interventi previsti e, in proporzione al volume e alla superficie edificabile, le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria mancanti ed espressamente descritte sulla base di progetti di massima e di appositi preventivi di costo, quando il Comune non preveda già di realizzarle per conto proprio;
b) la cessione al Comune o, nei casi previsti dal successivo art. 16, il vincolo di destinazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti e di quelle da realizzare ai sensi del precedenti punto a), comprese le relative aree, scomputando il solo loro costo, e non il valore delle aree, dalla quota di contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione primaria;
c) la cessione di quota parte delle aree per opere di urbanizzazione secondaria in base all’applicazione degli standards di cui all’art. 16 o, quando previsto e ammesso, la monetizzazione delle aree stesse in base al valore a mq. stabilito per le diverse zone da delibera del Consiglio Comunale;
d) l’eventuale realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria, che potranno essere scomputate, sulla base di appositi preventivi di costo, dagli oneri di urbanizzazione secondaria, fermo restando il pagamento della quota relativa al costo di costruzione; qualora tuttavia il concessionario si impegni ad applicare prezzi di vendita o canoni di locazione in conformità della convenzione tipo di cui agli artt. 7 e
8 della Legge 28.01.77 n. 10, lo stesso ha titolo all’esenzione dal pagamento della quota di contributo relativa al costo di costruzione;
e) in caso di edilizia convenzionata, i criteri per la determinazione e la revisione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione;
f) i termini, entro i quali deve essere ultimata la costruzione delle opere previste, nonché le eventuali modalità di controllo circa l’attuazione delle stesse;
g) le sanzioni convenzionali e le garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla
Convenzione.;
h) è sempre possibile la monetizzazione degli oneri primari e secondari secondo le tariffe approvate dal Consiglio Comunale e vigenti alla stipula della Convenzione. Non potranno in ogni caso essere monetizzati gli standard minimi a verde e parcheggi.
P.d.R. ha riportato l’approvazione.
Il rilascio dei singoli permessi a costruire nell’ambito dei singoli lotti, è subordinato all’esistenza o all’impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative almeno ai lotti stessi, purché completamente funzionanti.
In ogni caso il certificato di abitabilità o di agibilità non potrà essere rilasciato in mancanza delle opere di urbanizzazione e in caso queste risultassero insufficienti o non completamente funzionanti, mentre potrà essere rilasciato ad opere di urbanizzazione complete e funzionanti, ancorché realizzate per stralci.
ART. 14 – DEFINIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
Ai sensi della vigente disciplina urbanistica le opere di urbanizzazione sono definite come segue:
A. Opere di urbanizzazione primaria:
a) strade interne ai centri abitati e agli ambiti stabiliti per i piani attuativi, controstrade, incroci attrezzati per la viabilità di penetrazione,
b) spazi di sosta e di parcheggio per autoveicoli, legati alla viabilità di cui al punto a) ancorché realizzati con le indicazioni del traffic calming; piste e percorsi ciclabili;
c) fognatura allacciata alla rete fognaria comunale (in quanto esistente) o provvista di impianti autonomi di depurazione,
d) rete idrica,
e) rete di distribuzione dell’energia elettrica, del gas, del telefono,
f) pubblica illuminazione,
g) spazi verdi e campi gioco per bambini;
B. Opere di urbanizzazione secondaria:
1. strutture per l’istruzione:
a) asili e scuole materne,
b) scuole dell’obbligo elementare e media,
2. servizi di interesse generale:
d) uffici municipali e delegazioni comunali,
e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi,
f) mercati di quartiere,
g) asili nido, centri sociali e di assistenza,
h) centri culturali e ricreativi comunali o di istituzioni abilitate, compresi teatri e sale di riunione,
i) attrezzature sanitarie, ambulatoriali o ospedaliere, direttamente o indirettamente collegate al servizio sanitario pubblico,
j) residenze per anziani, se gestite in forma coordinata e dotate di servizi assistenziali,
k) impianti tecnologici di interesse comunale o sovracomunale (come centrali di pompaggio e serbatoi per acquedotti, centrali e cabine elettriche, centrali telefoniche, cabine gas, depuratori ecc.),
3. aree a verde attrezzato e impianti sportivi:
l) aree verdi di quartiere e parchi urbani,
m) impianti sportivi di base,
4. viabilità primaria e parcheggi:
n) nuovi tronchi stradali di competenza comunale o sovracomunale,
o) parcheggi pubblici legati alla viabilità generale, autorimesse pubbliche,
5. allacciamenti:
q) opere necessarie ad allacciare i centri urbani e le zone di espansione ai pubblici servizi.
Le aree pertinenti alle opere di urbanizzazione esistenti o previste sono indicate con apposite campiture e numeri negli elaborati grafici del PI. Le aree ricadenti all’esterno degli ambiti dei piani attuativi soddisfano gli standards urbanistici minimi in relazione agli abitanti attuali, secondo i parametri stabiliti al successivo art. 15; le aree indicate all’interno degli ambiti dei piani attuativi sono intese a soddisfare gli standards per i nuovi insediamenti e a migliorare la dotazione complessiva di aree per servizi nell’insieme dei centri abitati, anche oltre i minimi di legge. Ove all’interno degli ambiti dei piani attuativi non siano indicate aree per opere di urbanizzazione, compete ai piani attuativi ricavare all’interno stesso degli ambiti le aree per opere di urbanizzazione primaria almeno nella misura risultante dall’applicazione degli standards minimi di cui artt. 15 e 16 e, quando non possano essere monetizzate, le aree a standards secondari nella misura prevista dagli artt. 15 e 16.
ART. 15 – STANDARD URBANISTICI
Ai sensi della LURV 11/04 le quantità minime di aree destinate a standards è pari almeno a 30 mq per abitante teorico. Per abitante teorico si intende un volume equivalente a 250 mc urbanistici stabilito dalle NT del PAT. La suddivisione secondo i dettami del DM 1444/68 sono così determinati, secondo il tipo di zona, in mq. per abitante teorico:
A. Standard minimi per la popolazione residente
Z.T.O. | a istruzione | b int. com | c parco | d park | TOTALI | di cui prim (1) | second. (2) |
A | 4,5 | 4,5 | 16,5 | 4,5 | 30 | – | 30 |
B, C1 | 4,5 | 4,5 | 16,5 | 4,5 | 30 | – | 30 |
C2 | 4,5 | 4,5 | 16,5 | 4,5 | 30 | 6,0 verde 6,0 parcheggio | 18 |
D (3) complet. | 4,5 | 4,5 | 16,5 | 4,5 | 30 | – | 30 |
D (3) espans. | 4,5 | 4,5 | 16,5 | 4,5 | 30 | 5,0 verde 4,5 parcheggio | 20,5 |
E | 6 | 6 | 6 |
(1) Aree da reperire negli strumenti urbanistici attuativi.
(2) Aree individuate nello strumento urbanistico generale.
(3) Con riferimento alla sola residenza stabile esistente o prevista nelle zone X0, X0, X0, X0.
X. Xxxx per servizi nelle zone produttive industriali - artigianali
Z.T.O. | Urbanizz. Primaria (1) | Urbanizz. Secondaria (2) |
Verde, parcheggi | Verde, parcheggi, strutture di supporto | |
D1c, D2, D3c completamento | 5% di St (1) | 5% di St (3) |
D1 espansione | 10% di St (2) | 10% di St (2) |
St = Superficie territoriale dell’intervento attuativo.
(1) da individuare in fase di intervento edilizio diretto.
(2) da individuare negli strumenti urbanistici attuativi.
(3) aree individuate nello strumento urbanistico generale.
C. Aree per servizi nelle zone commerciali – direzionali
(mq. su ogni mq. di superficie lorda di pavimento, anche su più piani)
Z.T.O. | Urbanizz. Primaria | Urbanizz. Secondaria |
Verde, parcheggi | Verde, parcheggi | |
D4c completamento | 0,4 mq/mq (1) | 0,4 mq/mq (3) |
D4e espansione | 0,5 mq/mq (2) | 0,5 mq/mq (2) |
(1) da individuare in fase di intervento edilizio diretto.
(2) da individuare negli strumenti urbanistici attuativi.
(3) aree individuate nello strumento urbanistico generale.
Si precisa che, nello standard per opere di interesse comune, la quota di 1,5 mq. deve essere specificamente riservato a chiese e servizi religiosi, con un minimo di mq. 5.000 per le aree di nuova espansione.
ART.16 – APPLICAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI NEGLI STRUMENTI ATTUATIVI E DESTINAZIONI DELLE AREE
In sede di formazione di strumenti urbanistici attuativi dovranno essere individuate le superfici per opere di urbanizzazione primaria (S1) e secondaria (S2) all’interno degli ambiti come previsto nel presente articolo. Per le aree soggette a Scheda Norma le quantità minime sono inserite nelle singole schede. La superficie di tali aree, la loro destinazione, nonché le modalità da stabilire in Convenzione in ordine alla loro utilizzazione e gestione, sono stabilite nei punti che seguono:
A. per nuovi insediamenti di carattere residenziale (zone C2):
S1:
aa) le aree necessarie alla viabilità, sia quella indicata nel P.R.G. e ricadente nell’ambito dei piani attuativi,
sia quella derivante dal disegno urbano dei piani attuativi stessi, dimensionata secondo l’art. 51.
Tali aree vanno sempre cedute gratuitamente al Comune. Il Comune può riservarsi il compito di realizzare in tutto o in parte la viabilità con i relativi impianti e sottoservizi, nel qual caso applicherà ai piani attuativi, in tutto o in parte, gli oneri di urbanizzazione primaria. Nelle Convenzioni può essere stabilito che le opere di urbanizzazione primaria siano eseguite direttamente dai richiedenti, nel qual caso gli oneri di urbanizzazione primaria saranno scalati fino alla concorrenza dell’importo dei lavori, dimostrato da preventiva perizia di stima. In caso la spesa superi l’ammontare degli oneri, l’intera spesa resta a carico dei richiedenti. Quando le opere vengono eseguite dai richiedenti, anche la cessione delle aree avverrà ad opere finite e collaudate.
ab) mq. 6,0 per abitante insediabile da destinare a parcheggio pubblico.
Tali aree possono essere cedute gratuitamente al Comune o rimanere di proprietà privata con vincolo di uso pubblico. L’alternativa è stabilita in Convenzione, fermo restando che in entrambi i casi la spesa per la realizzazione e attrezzatura del parcheggio rimane a carico dei proponenti il piano attuativo. Solo in caso di cessione al Comune la spesa, escluso il valore dell’area, sarà scalata dagli oneri di urbanizzazione primaria fino alla concorrenza del loro ammontare; la parte eventualmente eccedente resta a carico dei richiedenti. Nel secondo caso anche la manutenzione dei parcheggi rimane a carico dei proprietari, salvo diverso accordi in Convenzione.
ac) mq. 6,0 per abitante insediabile da destinare a campo giochi.
Tali aree, con le attrezzature stabilite in Convenzione, devono essere cedute gratuitamente al Comune. L’attrezzatura del campo giochi fa parte delle opere di urbanizzazione primaria e quindi è a carico dei richiedenti, sia che la realizzino in proprio, sia che ne paghino l’onere in caso sia questo a realizzarla.
S2:
ad) in aggiunta agli standards precedenti dovranno essere reperiti almeno altri 3 mq/ab. da destinare a gioco e parco. Tale destinazione deve essere realizzata solo se le dimensioni dello strumento attuativo consentono di reperire per essa una superficie minima di 1000 mq. In caso contrario, l’onere dei 3 mq./ab. deve essere monetizzato in base al valore a mq. stabilito con delibera del Consiglio Comunale, mentre deve essere cura del Comune individuare e realizzare uno spazio pubblico destinato a gioco e parco tra quelli previsti dallo strumento generale.
Anche tali aree, con le attrezzature come sopra, devono essere cedute gratuitamente al Comune.
In caso di applicazione dello strumento attuativo in zone residenziali A, B, C1, gli standard di cui ai punti precedenti si applicheranno soltanto alla nuova volumetria residenziale edificabile.
B. per insediamenti a carattere industriale e artigianale (zone D1e, D3e):
S1:
ba) le superfici necessarie alla realizzazione della viabilità indicata dal P.R.G. entro l’ambito e di quella
conseguente al disegno urbano del piano attuativo, con relativi sottoservizi.
Tali aree vanno sempre cedute gratuitamente al Comune. Le modalità per la realizzazione delle opere e la cessione sono le stesse di cui al precedente punto aa); si precisa che fa parte delle aree da attrezzare e da cedere anche quella relativa ai depuratori eventualmente richiesti.
bb) il 10 % della superficie territoriale delle zone produttive, da riservare a verde pubblico e parcheggi, di cui almeno la metà a parcheggi.
Tali aree, attrezzate delle relative opere come previsto in Convenzione, devono essere cedute gratuitamente al Comune. L’eventuale scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria riguarda solo le opere realizzate e non il valore delle aree.
bc) con riferimento alla sola residenza stabile:
6,0 mq. per abitante da destinare a campo giochi e
6,0 mq. per abitante da destinare a parcheggio pubblico.
Tali aree, da cedere attrezzate al Comune, andranno individuate accorpate con quelle di cui al punto precedente e al punto seguente.
S2:
bd) il 10% della superficie territoriale delle zone produttive da riservare a verde e parcheggi. Anche queste aree vanno cedute al Comune, con l’obbligo per i privati di realizzare le opere.
C. per insediamenti a carattere commerciale-direzionale (zone D4e):
S1:
ca) le superfici necessarie alla realizzazione della viabilità indicata dal PI entro l’ambito e di quella
conseguente al disegno urbano del piano attuativo.
Tali aree vanno sempre cedute gratuitamente al Comune. Le modalità per la realizzazione delle opere e la cessione sono le stesse di cui al precedente punto aa).
cb) una superficie corrispondente al 50% della superficie lorda di pavimento realizzabile, anche su più piani, da destinare a parcheggi e verde pubblico, di cui almeno la metà da riservare a parcheggi, che possono essere previsti anche su più piani.
Tali aree, attrezzate delle relative opere come previsto in Convenzione, devono essere cedute al Comune. Lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione primaria riguarda solo le opere realizzate e non il valore delle aree.
cc) con riferimento alla sola residenza stabile: (vedi il precedente punto bc).
S2:
cd) una superficie corrispondente al 50% della superficie lorda di pavimento realizzabile, anche su più piani, da destinare a parcheggi e verde pubblico, di cui almeno la metà è da riservarsi esclusivamente a parcheggio, che può essere previsto anche su più piani.
Anche queste aree vanno cedute al Comune, senza l’obbligo per i privati di realizzare le opere. Tuttavia la Convenzione può contemplare l’impegno della loro realizzazione, sulla base di una perizia estimativa, a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria.
Parcheggi privati di cui alla ex lege Tognoli
Per costruzioni e ricostruzioni residenziali inerenti ai punti a), b) e c) del presente articolo, dovranno essere riservati ulteriori spazi per parcheggi nella misura minima di 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione per la destinazione residenziale e direzionale e commerciale e di 1 mq ogni mq di superficie netta di pavimento per le destinazioni artigianali. Tali spazi, che rimangono di proprietà privata con vincolo di destinazione d’uso, possono essere ricavati anche all’interno delle costruzioni con qualsiasi accorgimento tecnico-distributivo e saranno di volta in volta subordinati al prescritto titolo abilitativo, previo, ove necessario, nulla-osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Per spazi di parcheggio si devono intendere quelli necessari tanto alla sosta quanto alla manovra degli autoveicoli.
Le superfici e i volumi dei piani interrati non concorrono alla determinazione degli standards di cui ai precedenti punti a) b) e c).
Per i piani attuativi relativi ai comparti di ricomposizione ambientale, valgono gli standards specifici precisati nella normativa relativa al Piano di Ricomposizione Ambientale.
ART. 17 – APPLICAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI NEGLI INTERVENTI EDILIZI DIRETTI
Nei casi in cui il PI si attua per intervento edilizio diretto, sui lotti di terreno interessati dovranno essere ricavate aree nelle seguenti proporzioni e con le seguenti destinazioni:
A. per insediamenti di carattere residenziale (zone A, B, C1 non soggette a piano attuativo) e per la parte residenziale di insediamenti produttivi e commerciali (zone D1c, D2, D3c, D4c):
almeno 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione, da riservare a parcheggio privato, nel caso di nuove costruzioni, ricostruzioni e ristrutturazioni (esclusi quindi gli interventi di restauro e di semplice manutenzione), con riferimento alla sola volumetria della parte residenziale.
Tali spazi, che resteranno di proprietà privata, possono essere ricavati anche all’interno delle costruzioni con qualsiasi accorgimento tecnico-distributivo e saranno di volta in volta subordinati al prescritto titolo abilitativo previo, ove necessario, nulla-osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Nelle zone A (centri storici) è ammesso derogare da tale disposizione se in contrasto con altre prescrizioni relative agli interventi sulle singole unità edilizie.
B. per insediamenti a carattere industriale e artigianale ricadenti nelle zone residenziali o nelle zone produttive di completamento non soggette a piano attuativo:
- il 5% della superficie del lotto, da destinare a verde e parcheggi (almeno la metà a parcheggi) come standard primario, da individuare nel lotto. Tale area, comunque attrezzata a cura e spese degli interessati, può essere ceduta al Comune o rimanere di proprietà privata con vincolo di uso pubblico;
- il 5% della superficie del lotto, da destinare a verde e parcheggi (almeno la metà a parcheggi) come standard secondario, da individuare e da cedere gratuitamente al Comune nelle aree allo scopo già destinate dal PI; ove ciò non fosse possibile, lo standard secondario può essere monetizzato in base al valore a mq. stabilito da delibera del Consiglio Comunale per i vari tipi di zona.
Negli interventi diretti ammessi in zone già sottoposte a strumento attuativo approvato, l’applicazione degli
standards urbanistici seguirà le prescrizioni contenute nei piani stessi.
C. per insediamenti a carattere commerciale-direzionale-alberghiero ricadenti nelle zone residenziali o nelle zone produttive di completamento non soggette a piano attuativo:
- 0,4 mq. per ogni mq. di superficie operativa computata sommando i diversi piani, da destinare a verde e parcheggi (almeno la metà a parcheggi) come standard primario, da individuare nel lotto: tale area, comunque attrezzata a cura e spese degli interessati, può essere ceduta al Comune o rimanere di proprietà privata con vincolo di uso pubblico;
- 0,4 mq. per ogni mq. di superficie operativa computata sommando i diversi piani, da destinare a verde e parcheggi (almeno la metà a parcheggi) come standard secondario, da individuare e da cedere gratuitamente al Comune nelle aree allo scopo già destinate dal PI; ove ciò non fosse possibile, lo standard secondario può essere monetizzato in base al valore a mq. stabilito da delibera del Consiglio Comunale per i vari tipi di zona.
Nelle zone A (centri storici) e più in generale all'interno dei centri abitati, al di sotto di 600 mq (standard), lasciando discrezionalità amministrativa nel caso di superiori superfici, quando gli immobili non consentano di ricavare lo standard primario sull’area di intervento, è ammesso derogare a tale disposizione come pure prevedere, nella stessa delibera di cui al comma precedente, la monetizzazione anche dello standard primario.
ART. 17 BIS – CREDITO EDILIZIO E REGISTRO
Il credito edilizio si concretizza attraverso il riconoscimento di una quantità volumetrica e/o di superficie a fronte di opere ed interventi che incidano, a titolo esemplificativo, su:
- opere incongrue;
- elementi di degrado;
- qualità urbana
- riordino della zona agricola.
Il P.I. individua le opere e gli interventi soggetti all’istituto del credito edilizio che si concretizzano nel
riconoscimento di una quantità volumetrica e/o di superficie.
Le opere, realizzate in violazione di norme di legge o degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, non possono dar luogo al riconoscimento del credito edilizio fatti salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente.
Il PI individua gli ambiti in cui consentire:
a) la generazione del credito edilizio (aree di “decollo”);
b) la riscossione del credito edilizio (aree di “atterraggio”).
La quantificazione e applicazione del credito edilizio è condizionata da:
- valore di mercato dell’immobile da trasformare e/o demolire;
- onere (eventuale) per il ripristino ambientale dell’area di “decollo” del credito edilizio;
- valore di mercato attribuito alle potenzialità edificatorie generate dalla trasformazione e/o demolizione
dell’immobile;
- rilevanza dell’interesse pubblico sotteso all’intervento;
- messa a disposizione dell’area di “atterraggio” del credito edilizio.
Il registro del credito edilizio è costituito per tutte le volumetrie e/o superfici già riconosciute dal primo P.I. e per quelle successivamente introdotte con apposita variante al PI.
Gli edifici individuati come edifici da trasferire e contrassegnati con il n.3 (via Crosarona) e con il n.4 (via Valmarana) devono essere demoliti in quanto incongruenti. Il n.3 trattasi di edificio inserito all'interno della previsione di nuova viabilità e quindi soggetto a compensazione attraverso credito edilizio. Il n.4 trattasi di edificio in zona ambientale di pregio attualmente abbandonato. Entrambi possono essere demoliti e trasferiti all'interno della proprietà Stabila limitrofa - Zona D1c/3 con i seguenti parametri:
a) volume massimo edificabile pari al volume legittimo da demolire (indicativamente mc 6.100) da dimostrare in sede di presentazione del progetto, realizzabile anche in più unità;
b) destinazione d'uso: artigianale/industriale produttivo, magazzini, uffici connessi all’attività;
c) oneri di urbanizzazione: monetizzazione degli oneri vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire;
d) tipo di intervento: demolizione con ricostruzione in diverso sedime all'intero della ZTO D1c/3;
e) modalità di intervento: permesso di costruire con obbligo di demolizione ex ante, oppure SUAP in conformità al volume legittimo o legittimato;
f) prescrizioni particolari: l'intervento è subordinato alla contestuale demolizione; l'abitabilità/agibilità deve essere rilasciata previa verifica della demolizione.
CAPO III: INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
ART. 18 – DESCRIZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI
L’edificazione e l’urbanizzazione nelle varie zone del territorio comunale, come individuate nei grafici di piano in scala 1:5000 e maggiormente precisate nei grafici in scala 1:2000, nonché, per i centri storici e altri casi particolari, dettagliate in scala minore, sono regolate da indici urbanistici ed edilizi stabiliti dalle norme specifiche di zona contenute nel Capo IV delle presenti Norme e definiti come segue: ai sensi dell’Art. 2, c. 4, del DPR 380/2001 secondo le definizioni stabilite nell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Governo, Regioni e
Autonomie Locali pubblicata sulla G.U. del 16.11.2016, n. 268 e della DGR n. 1896 del 22.11.2017.
con le Definizioni tecniche di competenza comunale di cui all’art. 3 del medesimo REC.
Tali Definizioni Tecniche Uniformi sono recepite e descritte nel REC, all’art. 2 e all’Allegato A, nonché integrate
Fermo restando il quadro di queste definizioni il PI si attua applicando le seguenti ulteriori disposizioni:
1. Ambito territoriale.
Per ambito territoriale si intende la porzione di suolo per la cui utilizzazione è richiesto preventivamente uno strumento urbanistico attuativo. L’ambito per i piani attuativi è sempre precisato nello strumento generale mediante apposita delimitazione, che può comprendere una o più zone omogenee, anche a diversa destinazione, o parti di una o più zone.
L’Ambito territoriale è definito all’art. 3 del REC.
Nelle norme specifiche di zona può essere ammesso lo stralcio di parti funzionali, con dimensioni minime prestabilite. In questo caso l’Ambito può attuarsi per successivi piani attuativi.
Gli ambiti indicati possono essere variati con delibera del Consiglio Comunale che non costituisce variante al PI. Anche nuovi ambiti per l’applicazione di piani attuativi possono essere inseriti con delibera del Consiglio Comunale che non costituisce variante al PI.
Gli strumenti urbanistici attuativi possono modificare il perimetro dei rispettivi ambiti nella misura massima stabilita dai commi 5° e 6° del precedente art. 4.
2. St ST= Superficie territoriale e
It IT= Indice di edificabilità territoriale.
Per superficie territoriale delle zone edificate o edificabili comprese nell’ambito di un piano attuativo si intende un’area non inferiore a quella delle singole zone perimetrate e numerate nel PI, alla quale va aggiunta, purché compresa nell’ambito del piano attuativo, la superficie della nuova viabilità eventualmente indicata al bordo o all’interno delle zone stesse e alla quale può essere aggiunta, quando l’ambito del piano attuativo la comprenda, la superficie delle fasce di rispetto stradale per il tratto su cui le zone prospettano.
Le definizioni di Superficie territoriale (ST) e Indice di edificabilità territoriale (IT) sono indicate nel REC, Allegato A , Voci n. 1 e n. 3.
Fa dunque parte della superficie territoriale anche l’area che dovrà essere sottratta all’edificazione per la formazione della viabilità, prevista o non prevista dal piano generale, e per l’applicazione degli standards urbanistici all’interno delle zone edificabili. Tuttavia quest’ultima non sarà sottratta, in tutto o in parte, all’edificabilità quando gli standards possano essere soddisfatti, in tutto o in parte, utilizzando le aree già allo scopo destinate e comprese nell’ambito del piano attuativo.
L’indice di edificabilità territoriale (It), espresso in mc/mq, corrisponde al rapporto massimo tra il volume consentito e la superficie territoriale (St) della zona di intervento. L’edificazione ammessa nelle singole zone edificate o edificabili, in termini di volumetria, è quella risultante dal prodotto St x It dedotto il volume delle costruzioni eventualmente esistenti.
L’It IT non potrà in nessun caso essere utilizzato in misura inferiore al 75% del valore assegnato per ciascun tipo di zona in cui si applica.
3. Sf SF= Superficie fondiaria e
If IF= Indice di edificabilità fondiaria.
Le definizioni di Superficie fondiaria (SF) e Indice di edificabilità fondiaria (IF) sono indicate nel REC, Allegato A , Voci n. 2 e n. 4.
a) All’interno dei piani attuativi, per superficie fondiaria delle zone edificate o edificabili si intende l’area che risulta dalla superficie territoriale St dedotte le superfici per la viabilità, per gli standards primari S1 e, quando richiesto, la superficie per standards secondari S2, che non possano essere soddisfatti in aree allo scopo individuate all’interno degli ambiti.
La superficie fondiaria può essere suddivisa in lotti dimensionati secondo le prescrizioni di zona (lotto minimo) e adeguati alle tipologie previste.
Sulla superficie fondiaria, eventualmente suddivisa in lotti, viene ubicata l’edificazione applicando l’indice di edificabilità fondiaria media che risulta dal rapporto fra la volumetria massima edificabile nella zona (St x It) e la superficie fondiaria Sf.
L’indice massimo di edificabilità fondiaria (If IF) dichiarato nelle norme di zona, per le zone edificabili comprese nei piani attuativi è solo un indicatore della densità massima ammissibile sui singoli lotti in caso di “compensazione dei volumi” come definita al successivo art. 21.
Con o senza il ricorso alla compensazione dei volumi sui diversi lotti, la volumetria complessiva ammessa sulla Sf SF di una zona edificabile compresa in un piano attuativo non potrà superare la volumetria massima risultante dal prodotto St ST x It IT.
b) Nelle zone in cui il PI si attua per intervento diretto, per Superficie fondiaria (Sf) si intende la superficie netta dei singoli lotti facenti parte di una zona edificata o edificabile.
Su di essa si applica l’Indice di edificabilità fondiaria (If) che per queste zone esprime, in mc/mq, il rapporto fra la volumetria edificabile e l’area di intervento.
Per l’applicazione dell’If IF possono essere considerate utili anche le aree di rispetto stradale sulle quali il lotto interessato prospetta e facenti parte della superficie del lotto stesso.
Sono “lotti liberi e non edificati” quelli individuati all’interno delle zone “B” dai grafici dello strumento generale in scala 1:2000 e, nelle altre zone edificabili, le porzioni di terreno di ampiezza non inferiore al lotto minimo stabilito nelle norme di zona e che risultino frazionati prima dell’adozione della Variante Generale al P.R.G. del 1997
Gli edifici esistenti proiettano sui terreni di pertinenza un vincolo non aedificandi esteso all’area risultante dal rapporto tra il volume esistente e l’indice di edificabilità fondiaria If IF stabilito dalle norme di zona. Tale circostanza deve essere fatta presente nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune.
La volumetria edificabile sui singoli lotti “liberi e non edificati”, come sopra definiti, risulta dal prodotto Sf x If.
La volumetria edificabile sui lotti già edificati risulta dal prodotto Sf SF x If IF dedotta la volumetria esistente.
La volumetria edificabile sui lotti parzialmente vincolati risulta dal prodotto della Sf SF, depurata della parte vincolata, per l’If IF.
Nelle zone in cui è prevista l’applicazione diretta dell’If, IF tale indice non potrà essere utilizzato in misura inferiore al 75% del valore stabilito dalle norme di zona, ancorché mediante interventi progressivi la cui previsione deve essere indicata, in termini di volumetria e di scadenze temporali, in un progetto di massima che accompagni la richiesta della primo permesso edilizio.
4. S1 = Superficie per opere di urbanizzazione primaria, che comprende le aree destinate a:
a) strade di distribuzione al bordo o interne all’ambito di intervento (piano attuativo o lotto) ed allargamento
di eventuali strade perimetrali esistenti;
b) spazi di sosta e parcheggio nella misura precisata dagli artt. 16 e 17 a seconda del tipo di zona;
c) aree di verde primario, nella misura precisata agli artt. 16 e 17 a seconda del tipo di zona.
5. S2 = Superficie per opere di urbanizzazione secondaria, secondo le quantità e le destinazioni precisate negli artt. 15, 16 e 17.
6. Sm = Superficie minima di intervento.
Area minima richiesta dalle norme delle diverse zone per gli interventi edilizi. Per i piani attuativi stabilisce la misura minima dei lotti che possono essere predisposti per l’edificazione; per gli interventi edilizi diretti stabilisce la misura minima dei lotti per nuove edificazioni (esclusi gli ampliamenti).
7. U.E.M. = Unità edilizia minima di intervento.
L’U.E.M. individua l’elemento edilizio minimo, compresa l’area di pertinenza, su cui sono ammessi gli interventi nelle zone A- centri storici e nei Nuclei o edifici con valore storico-ambientale individuati nelle zone agricole.
8. Q = Rapporto massimo di copertura. IC – Indice di Copertura
Il rapporto massimo di copertura di un’area edificabile è espresso dalla quota percentuale di superficie coperta rispetto alla superficie fondiaria (Sf) con riferimento a tutte le opere edificate e edificabili.
Per superficie coperta si intende la proiezione sul piano orizzontale del filo esterno del massimo perimetro degli edifici, compresi i porticati e le parti aggettanti, con esclusione soltanto di scale esterne ad unica rampa, balconi sporgenti e gronde con sbalzo non superiore a ml. 1,50. In caso di balconi o gronde con sbalzo superiore, va computata in toto.
La definizione di Indice di copertura è indicata nel REC, Allegato A , Voce n. 11.
Il rapporto Q IC esposto nelle tabelle degli indici stereometrici delle zone residenziali di tipo "B" di
completamento è da ritenersi vincolante per i “lotti liberi e non edificati” e per gli ampliamenti.
ART. 19 – ALTEZZE DEI FABBRICATI DEGLI EDIFICI E NUMERO DI PIANI
L’altezza degli edifici è misurata dal piano del marciapiede stradale o, in mancanza di marciapiede, dal piano della sede stradale su cui i fabbricati prospettano, fino alla linea orizzontale di intersezione della facciata con la gronda. Ai soli fini del calcolo dei volumi fuori terra, se tale intersezione fosse più bassa dell’intradosso del solaio di soffittatura dell’ultimo piano abitabile, l’altezza va misurata fino alla linea di tale intradosso. In caso di copertura piana, l’altezza va misurata all’intradosso del solaio di copertura.
Le definizioni di Altezza dell’edificio e Numero dei Piani sono indicate nel REC, Allegato A , Voci n. 28 e n. 25.
Gli attici in arretrato vanno compresi nella misurazione.
Per le strade non orizzontali, l’altezza ai fini del volume va misurata sulla verticale mediana del prospetto. Sempre ai fini del calcolo del volume fuori terra, si assumerà l’altezza media fra quelle dei diversi fronti, misurata sulla verticale mediana di ciascuno; le rampe e le scale ai piani interrato o seminterrato non fanno quota di partenza.
Oltre all’altezza massima consentita sono ammessi soltanto volumi tecnici (vano ascensore, camini, gabbia
scala, montacarichi, carri ponte, silos ecc.).
Nelle zone classificate come zone "B"- residenziali di completamento, la ricostruzione di fabbricati potrà avvenire a condizione che il nuovo edificio, oltre a rispettare tutti gli altri indici stereometrici di zona, non superi il volume e l’altezza definiti per la zona; tale norma va applicata anche in caso di demolizione di fabbricati di maggiore altezza.
Nel computo dei piani e dei volumi non si considerano i sottotetti qualora essi siano coperti da falde inclinate con pendenza uniforme non superiore al 35% e vi sia un dislivello non superiore a 60 cm. dalla quota del pavimento del sottotetto all’imposta delle falde inclinate, vi sia accesso diretto dall’abitazione sottostante e i locali ricavati siano destinati a disimpegni. Qualora la pendenza delle falde, che comunque non potrà mai superare il 40%, o l’altezza all’imposta del tetto siano maggiori, o vengano realizzati servizi igienici va computato tutto il volume del sottotetto utilizzato.
Qualora l’accesso ai vani ricavati nel sottotetto avvenga direttamente dal vano scale comuni, sono ammessi soltanto vani di servizio (soffitte, ripostigli, ecc.), mentre gli eventuali vani abitabili vanno computati sia agli effetti del volume che del numero dei piani.
Il numero dei piani fuori terra ammessi nelle singole zone omogenee è precisato nella tabella dei dati stereometrici delle zone stesse, e, per i centri storici, nelle Schede allegate al Piano.
Le altezze interne dei locali per le nuove costruzioni non possono essere inferiori a ml. 2,70 per i locali di abitazione o a destinazione direzionale (uffici, ecc.) e a ml. 3,00 per i locali destinati ad attività artigianali di servizio e commerciali. Le altezze vanno misurate tra pavimento e soffitto finiti.
La controsoffittatura ad altezza inferiore è ammessa nei locali destinati ad attività commerciali limitatamente al 25% della superficie dei locali. Sia nelle abitazioni che negli esercizi commerciali o pubblici i locali accessori come ripostigli, servizi igienici, corridoi e passaggi, depositi, interrati o seminterrati, potranno avere altezza minima di ml 2,40; le autorimesse, interrate o fuori terra, anche m.2.20.
Per i fabbricati industriali l’altezza va misurata dalla quota della sede stradale sino alla quota dell’imposta della
struttura di copertura.
18, per l’altezza media dell’edificio, determinata ai sensi del precedente art. 19.
In ogni caso le costruzioni su terreno in pendio non devono avere un volume fuori terra superiore a quello che avrebbero se il terreno fosse piano.
Ai fini del calcolo del volume, l’altezza dei fabbricati va sempre misurata fino all’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile.
Al volume così calcolato vanno detratti i vuoti lasciati dai corpi rientranti, i cortili interni, le pensiline, i porticati aperti almeno su due lati, le scale esterne aperte almeno su due lati (ammissibili solo da terra al piano primo) e tutti i volumi tecnici di cui al precedente art. 19. Xxxxx invece aggiunti i volumi dei sottotetti secondo quanto previsto dal precedente art. 19.
In presenza di falda acquifera alta o per determinate esigenze idrauliche, è ammesso lo scomputo del volume destinato alla realizzazione di autorimesse a servizio delle abitazioni fino all'altezza di ml 0,50 dalla quota 0,00 di riferimento; in caso di utilizzo del seminterrato per altri tipi di locali accessori, il volume fuori terra di questi va computato. In presenza di falda acquifera alta, tale da non consentire la realizzazione di autorimesse nemmeno seminterrate, è ammesso lo scomputo del volume fuori terra fino ad un massimo di mc 45 (per ogni abitazione residenziale o direzionale) per il solo utilizzo di locali garage; in caso di successivo cambio di destinazione d'uso, la volumetria andrà completamente computata.
Le definizioni di Volume totale o volumetria complessiva e di Volume tecnico sono indicate rispettivamente nel REC, Allegato A , Voci n. 19 e n. 31.
1. la densità edilizia non dovrà in ogni caso superare l’If IF massimo consentito nella zona interessata; qualora l’area oggetto del piano attuativo risulti compresa in zone con diverso indice fondiario, non potrà essere superato l’If maggiore;
2. l’altezza dei fabbricati dovrà essere quella di zona;
3. la distanza dai confini, che non siano cigli stradali, dovrà essere tale da garantire un distacco tra i fabbricati
pari all’altezza del fabbricato o del corpo di fabbrica più alto e comunque secondo le norme del Codice Civile;
4. il distacco tra le parete finestrate dei i fabbricati previsti dal Piano attuativo non dovrà essere comunque inferiore a ml. 10,00;
5. il distacco dei fabbricati che insistono su aree esterne a quelle interessate dal Piano attuativo non dovrà essere inferiore all’altezza del corpo di fabbricato più alto e, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a quello stabilito per le varie zone.
Qualora si intenda avvalersi della facoltà prevista dal presente articolo, i Piani Attuativi dovranno essere corredati dagli atti di vincolo "altius non tollendi" nei riguardi dei fabbricati da realizzarsi, e "non aedificandi" relativamente alle aree di impianto, debitamente registrati e trascritti.
6. Linee elettriche
Tutte le nuove costruzioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o nelle quali sia comunque presumibile la presenza prolungata giornaliera di persone (con l’esclusione quindi soltanto di magazzini, depositi, impianti ecc. che non siano stabilmente presidiati), in qualsiasi zona vengano a sorgere, devono essere tenute a distanza regolamentare dalle linee elettriche ad alta tensione secondo quanto prescritto dalla legislazione specifica in vigore all’atto del rilascio dei permessi a costruire e in base alla classificazione delle linee che l’Ente gestore delle stesse è tenuto a comunicare sia al Comune che agli aventi titolo al permesso a costruire.
ART. 22 – DISTANZE DA CONFINI E DA FABBRICATI
La distanza minima dei fabbricati dai confini va misurata radialmente con centro sugli angoli degli edifici stessi. I balconi aperti, le pensiline e le gronde non vengono considerati quando la loro profondità non superi i ml. 1,50. In caso diverso l’arretramento del corpo di fabbrica dovrà essere pari allo sporto di tali aggetti.
Tutte le distanze sono soggette alla definizione di Distanze indicata nel REC, Allegato A , Voce n.30.
Le distanze dai confini di proprietà possono essere diminuite a condizione che tra i confinanti venga determinata una servitù di inedificabilità sul terreno vicino con apposita convenzione soggetta a obbligo di registrazione e trascrizione nei Registri Immobiliari, in modo che la distanza minima tra fabbricati prescritta dalle norme di zona sia sempre rispettata.
Le distanze tra fabbricati devono essere misurate come quelle dai confini. Nessun punto del fabbricato dell’edificio può distare da altro edificio meno delle misure minime prescritte, fatta eccezione per i balconi aperti, le pensiline, i pergolati e le gronde di profondità non superiore a ml. 1,50, le scale esterne ad unica rampa, gli sporti ornamentali di modesta entità con funzione meramente decorativa o di rifinitura, fatto salvo quanto prescritto dal Codice Civile.
In tutti i casi in cui sia consentita la costruzione o la ricostruzione di edifici in aderenza con edifici pre-esistenti, la nuova costruzione potrà aderire al muro dell’edificio preesistente, sviluppandosi anche oltre la sua altezza, fino al limite massimo consentito dalla normativa per la zona su cui insiste.
Ai sensi del DM 1444/1968, art. 9, è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
ART. 23 – DISPOSIZIONE VARIE RELATIVE ALLA EDIFICABILITÀ
L’edificazione nell’ambito del territorio comunale potrà avvenire soltanto nel rispetto delle norme di zona su cui il fabbricato viene ad insistere, contenute nel Capo IV delle presenti Norme ed altresì nel rispetto delle prescrizioni particolari graficizzate nelle Tavole del PI, anche se non citate nella norma scritta, che sono le seguenti:
a) allineamenti (v. art. 74 REC):
in alcune zone edificabili sono precisati negli elaborati grafici di piano in scala 1:2.000 “allineamenti” da rispettare nell’edificazione, anche diversi dalle distanze minime definite nella norma di zona; tali allineamenti sono prescrittivi;
b) divieto di accessi privati (v. art. 52 REC):
lungo alcuni assi stradali esistenti o di progetto può essere fatto divieto di aprire accessi carrai privati alle proprietà: i lotti edificabili dovranno essere serviti da altra viabilità interna;
c) portici (v. art. 47 REC):
lungo determinati percorsi sono prescritte tipologie porticate al piano terra sul fronte rivolto ai percorsi stessi;
d) sagome limite nuovi edifici (v. Definizione uniforme Xxxxxx Xxxx x. 00 Allegato A REC):
in situazioni particolari sono precisate, su lotti edificabili, le possibili aree di sedime degli edifici: i nuovi edifici dovranno essere collocati entro queste delimitazioni con copertura che potrà essere inferiore ma non superiore ad esse; un taluni casi sono indicati solo i limiti in una direzione o rispetto a un confine: i nuovi edifici non potranno sopravanzare tali linee, senza obbligo però di allinearsi; nelle zone A - centri storici - possono essere indicate, oltre alle aree di sedime per ampliamenti, ricostruzioni e nuove costruzioni, anche le sagome in altezza e gli allineamenti in gronda: tutte queste indicazioni sono prescrittive.
e) progettazione unitaria (v. definizione art. 3 REC):
in particolari ambiti è prescritto, in ordine all’edificazione, lo studio di un progetto unitario di massima che preveda il recupero degli edifici esistenti, la distribuzione dei nuovi volumi, la sistemazione delle aree compresa l’indicazione degli eventuali standards, i caratteri tipologici, costruttivi e stilistici degli edifici previsti; il progetto potrà realizzarsi per stralci sulla base di progetti esecutivi e singole concessioni edilizie;
f) percorsi pedonali e ciclabili (v. art. 51 e 48 REC):
i percorsi individuati hanno lo stesso valore delle indicazioni di viabilità: per la realizzazione è richiesto un progetto esecutivo che potrà precisare e modificare il tracciato per migliorarne l’agibilità, nonché le dimensioni, i materiali, ecc.
g) vie e piazze pedonali (v. art. 50 REC):
le indicazioni non sono prescrittive, dipendendo dal Comune decidere i tempi e i modi per l’eventuale
pedonalizzazione di alcune parti della viabilità;
h) attività produttive da confermare, da bloccare, da trasferire (v. definizioni art. 3 REC):
le attività produttive esistenti che si trovano inserite nelle zone residenziali o comunque in zone non espressamente destinate agli impianti produttivi sono distinte - in base ai tipi di produzione, ai problemi di inquinamento, al traffico attirato, nonché alle condizioni igienico-statiche degli edifici - in attività
"da confermare": esse possono continuare a svolgersi, ad attrezzarsi ed eventualmente ad ampliarsi in base alle norme della zona in cui ricadono;
"da bloccare": esse possono continuare a svolgersi e ad organizzarsi per migliorare la compatibilità con la zona in cui ricadono, ma senza ampliamenti della superficie operativa e del volume, salvo per
l’installazione di impianti tecnici e per adeguamento igienico-sanitario e comunque connessi ad eventuali normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
"da trasferire": in netto contrasto con la zona in cui ricadono, per esse è previsto il trasferimento in zona produttiva, incentivato dalle proposte di piano sulle aree occupate; è sempre ammissibile la manutenzione straordinaria come definita dai TUE.
i) le tipologie edilizie indicate nei grafici sono da intendere in senso indicativo.
Qualora un lotto edificabile mediante intervento diretto risulti compreso in zone diverse, ad esso sarà attribuito un indice di edificabilità fondiaria pari alla media degli indici spettanti alle singole porzioni di area in proporzione alla loro superficie. Gli altri indici e prescrizioni saranno quelle della zona a maggiore indice di edificabilità.
Per le costruzioni su lotti confinanti con zone a diversa tipologia, dovranno essere osservate le distanze dai
confini pertinenti al rispettivo tipo di zona, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 9 del D.L. 2.4.1968 n. 1444.
Nelle zone soggette a vincoli idrogeologici, cimiteriali, ferroviari, paesaggistici, militari, ecc. dovranno essere osservate le norme previste dalle relative disposizioni di legge, qualora più restrittive di quelle del PI.
Nelle zone agricole potranno essere destinati a negozi commerciali o a pubblico esercizio i locali dei piani terreni o rialzati prospettanti su strade al fine di favorire la residenzialità.
In tutto il territorio comunale per gli edifici esistenti a destinazione residenziale di cui viene accertata da parte del Responsabile Settore Igiene Pubblica dell'USL un’effettiva carenza dei servizi igienici è ammesso, in eccezione all’indice di edificabilità fondiaria, un ampliamento del volume pre-esistente al fine di dotare gli alloggi dei requisiti necessari all’abitabilità. Tale ampliamento può essere concesso per una sola volta e non deve in ogni caso superare la misura del 10% del volume iniziale di ogni singola unità immobiliare, con un massimo di 50 mc. Tale deroga non è applicabile per edifici in cui siano realizzabili ampliamenti ai sensi della legge Xxxxxxxxx 00/0000 x
x.x.x. (Xxxxx Xxxx). L’ampliamento così concesso dovrà avvenire nel rispetto delle linee architettoniche, dei materiali e dei colori dell’edificio, nonché delle norme di zona inerenti alle distanze tra fabbricati e dalle strade.
Ubicazione, dimensionamento e conformazione architettonica di costruzioni di natura particolare ed aventi pubblica utilità quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, impianti di risalita, centrali per trasmissioni telefoniche e radio TV, impianti di depurazione, ecc. sono valutati caso per caso, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali; detti impianti debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e collocarsi al di fuori degli spazi pubblici riservati alle attività collettive.
Esse non vengono considerate fabbricati ai fini delle distanze dai confini, dalle strade e dai fabbricati dai quali debbono distare secondo quanto disposto dal Codice Civile.
In sede di rilascio di permesso edilizio per costruzione, ricostruzione, notevole trasformazione di edifici, il Comune può imporre la rettifica di allineamenti tortuosi. Nella stessa sede, o in sede di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di recinzioni, il Comune può imporre gli arretramenti per i necessari allargamenti stradali, anche in pendenza dell’eventuale acquisizione delle aree.
Ampliamenti in deroga. Per tutti gli edifici per qualsiasi destinazione sono ammessi gli ampliamenti del cd Piano Casa come di cui alle leggi regionali e alle delibere consiliari di riferimento.
Per gli edifici a destinazione non residenziale sono inoltre ammessi gli ampliamenti di cui al SUAP – Sportello Unico Attività Produttive secondo le norme del D.Lgs 447/98 e s.m.e.i.
ART. 24 – RISPETTO DELLA VEGETAZIONE E SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE
E' fatto tassativo divieto di abbattere alberi di alto fusto senza la preventiva autorizzazione del Responsabile Area Tecnica del Comune.
Le aree scoperte dei lotti edificandi devono essere convenientemente sistemate a giardino o pavimentate nelle percentuali minime previste nelle tabelle stereometriche di ogni singola zona.
Le aree scoperte di pertinenza degli edifici nelle zone A (centri storici) vanno considerate a tutti gli effetti zone a verde privato, come trattate all’art. 54 delle presenti Norme.
ART. 25 – NORME PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE, GIALLE E NERE
Negli strumenti attuativi va prevista, in generale, una canalizzazione separata, per lo smaltimento delle acque bianche, gialle e nere; l’effluente deve rispettare gli standards di accettabilità di cui alla Legge 10.5.1976 n. 319, nonché le vigenti norme statali e regionali in materia.
Qualora non sia possibile realizzare, per motivi tecnico-economici, l’allacciamento alla fognatura dinamica:
a) per i Piani di Lottizzazione deve essere prevista la realizzazione di idoneo impianto di depurazione con trattamento primario e secondario;
b) nelle zone di completamento e nelle zone rurali, su parere conforme del Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell’U.S.L., in relazione al numero degli abitanti serviti ed allo stato di inquinamento esistente, si dovranno adottare le norme previste dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento G.U. n. 48 del 21.2.1977 Suppl. Ord. allegati 4 e 5 e relativa normativa regionale integrativa di attuazione.
In assenza di una rete di fognatura idonea, tutte le acque usate, sia domestiche che industriali, devono essere depurate e smaltite secondo le prescrizioni dell’Autorità competente in materia di igiene, ai sensi della Legge 10.5.1976 n. 319 e successiva normativa di applicazione, nonché del Regolamento Comunale di fognatura.
Il Responsabile Area Tecnica del Comune ha comunque la facoltà di richiedere particolari trattamenti atti ad assicurare l’integrità e la stabilità dei manufatti, la salubrità del territorio, il decorso delle acque e la sopravvivenza della flora e della fauna.
Lo stesso può, ingiungendo l’esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell’inizio e dell’ultimazione dei lavori, riservandosi l’intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
Le progettazioni dovranno comunque ottenere i pareri di circostanza dati dagli enti gestori delle reti. Gli stessi daranno il parere di congruità post-realizzazione.
ART. 26 – LIMITAZIONI AL RUMORE
In applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1.03.1991 il Comune si è dotato di Piano Acustico approvato con Delibera CC n. 84 del 23 dicembre 2002.
Le domande di rilascio di permesso edilizio relative a nuovi impianti produttivi in tutte le zone dove sono ammessi dovranno contenere idonea documentazione di previsione di impatto acustico.
ART. 27 – ARTICOLO SOPPRESSO
CAPO IV: USO E PARTIZIONE DEL SUOLO
ART. 28 – ZONE TERRITORIALI OMOGENEE (Z.T.O.)
Il territorio comunale, secondo la grafia del PI, è suddiviso in:
Z.T.O. "A" - Parti di agglomerato urbano che rivestono carattere storico, artistico, o di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti.
Z.T.O. "B" - Parti di agglomerato urbano totalmente o parzialmente edificate, con prevalente utilizzazione residenziale, diverse dalle zone "A".
Z.T.O. "C" - Parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o scarsamente edificate.
Z.T.O. "D" - Parti di territorio destinate ad insediamenti di impianti industriali, artigianali e commerciali.
Z.T.O. "E" - Parti di territorio destinate all’agricoltura.
Z.T.O. "F" - Parti di territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale; possono essere pubbliche per la realizzazione di scuole, impianti sportivi, parchi ecc., o private per chiese, case di cura, centri ricreativi ecc., ma sempre di interesse pubblico. Le stesse possono essere realizzate dal privato e convenzionate, nel qual caso dovranno rispettare la quantificazione degli oneri di urbanizzazione in vigore al momento del rilascio del titolo abilitativo.
Zone di rispetto della viabilità, dei cimiteri, dei corsi d’acqua; Zone di tutela ambientale, idrogeologica, paesaggistica; Zone di verde privato;
Zona delle cave: Parti di territorio agricolo interessato dalla presenza delle cave d’argilla, soggetto a
ricomposizione ambientale secondo le normative vigenti in materia.
Qualora vi fosse differenza fra grafici a scale diverse, prevalgono le previsioni del grafico in scala minore.
ART. 29 – ZONE RESIDENZIALI (Z.T.O. A, B, C)
Tali zone sono destinate con assoluta prevalenza alla residenza stabile. Quando per la loro realizzazione è richiesto il piano attuativo, in questo dovrà essere dichiarata la quota di volumetria edificabile eventualmente riservata ad altre destinazioni, che in nessun caso potrà superare il 30% del totale. Quando l’attuazione avviene per interventi diretti, compete all’Ufficio Tecnico Comunale verificare che almeno il 60 % dell’edificato nella zona specifica, compreso quello proposto dal progetto per il nuovo intervento, sia a destinazione residenziale.
Le funzioni e strutture non residenziali ammesse nei limiti di cui sopra per le zone A, B, C sono:
- laboratori artigianali di produzione, i cui impianti non producano rumori od odori molesti, limitatamente ai piani terreni degli edifici, previo nulla osta del Responsabile Settore Igiene Pubblica dell'U.S.S.L. e con esclusione di attività insalubri di cui al Decreto Min. Sanità 2.03.87 e successive integrazioni. Le domande per il rilascio di permessi di costruire o altro titolo abilitativo relative a nuovi impianti produttivi dovranno anche contenere idonea documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 3 del
D.P.C.M. 1.03.91 e LS 447/95.
Sono sempre ammessi, senza limite volumetrico nelle zone A e B nel rispetto delle norme specifiche vigenti in materia.
- esercizi commerciali e loro depositi;
- uffici e studi professionali, compresi gli ambulatori medici;
- magazzini e depositi in genere limitatamente ai piani terreni e seminterrati;
- attività artigianali di servizio;
- autorimesse pubbliche e private;
- alberghi, pensioni, ristoranti, trattorie, bar, caffè;
- banche;
- cinema, teatri ed altri luoghi di svago;
che dovranno dimostrare il rispetto degli standard di cui all'art. 17.
Si conferma la percentuale limite del 30% per uso diverso da quello residenziale per le zone C soggette a piani attuativi.
E’ esplicitamente esclusa nelle zone residenziali la nuova edificazione di:
- industrie di ogni genere;
- ospedali;
- macelli;
- stalle, scuderie e fabbricati da adibirsi ad allevamento di animali domestici e da cortile;
- tutte quelle attività che a giudizio del Responsabile Area Tecnica del Comune, sentita la Commissione Edilizia, siano incompatibili con il carattere residenziale della zona a motivo di rumorosità, eccessiva attrazione di traffico o altra molestia alla convivenza civile.
Sono ammessi i servizi pertinenti agli insediamenti residenziali, in relazione ai rispettivi standards urbanistici.
In tutte le zone residenziali l’edificazione ammessa è tenuta al rispetto della normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. L’adeguamento degli edifici esistenti potrà avvenire anche in deroga agli indici di zona, purché nel rispetto del Codice Civile.
Per le zone A le attività non residenziali ammesse dovranno comunque adottare tipologie e caratteri costruttivi non contrastanti con il prevalente destinazione residenziale delle zone, con esplicita esclusione di capannoni prefabbricati.
ART. 30 – Z.T.O. “A”: NUCLEI URBANI DI ANTICA ORIGINE
La zona territoriale omogenea “A” comprende le parti di territorio interessate da agglomerati insediativi che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di esse, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi, per le loro caratteristiche, parti integranti degli agglomerati stessi.
In ottemperanza alle disposizioni regionali gli spazi liberi ed edificati in tali zone sono analizzati in base ai caratteri tipologici e funzionali, alle condizioni igienico-statiche, al pregio storico-artistico, e quindi disaggregati in Unità Edilizie Minime di intervento (U.E.M.) classificate secondo una gamma di gradi di protezione; ai gradi di protezione definiti e specificati all’art. 4 del REC corrisponde la tipologia degli interventi ammessi sulle singole U.E.M.:
Grado di protezione 1°
Attribuito a unità edilizie che costituiscono importanti emergenze storiche e architettoniche, vincolate ex lege 1089/’39 (ora decreto Urbani) o per le quali si propone il vincolo, in ogni caso da salvaguardare integralmente mediante il tipo di intervento
“1” - RESTAURO CONSERVATIVO E FILOLOGICO;
Grado di protezione 2°
Attribuito a unità edilizie di notevole valore sia come testimonianze del tessuto urbano originario che della tradizione costruttiva locale, oltreché per gli intrinseci pregi architettonici e decorativi, la cui conservazione è determinante per la continuità dei centri storici e quindi da tutelare e recuperare mediante interventi di
“2” - RESTAURO INTEGRATIVO E PROPOSITIVO;
Grado di protezione 3°
Attribuito alla seguente casistica:
- unità edilizie di pregio storico-ambientale ma in condizioni igienico-statiche particolarmente gravi,
- unità originariamente pregevoli, di cui è ben riconoscibile l’impianto, ma sconfigurate o deturpate da successivi interventi,
- unità minori, di modesto pregio architettonico, ma costitutive del tessuto storico e correttamente inserite nel contesto ambientale,
tutte meritevoli di attento recupero e valorizzazione mediante il tipo di intervento
“3” - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE;
Grado di protezione 4°
Attribuito alla seguente casistica:
- unità edilizie costitutive del tessuto urbano originario ma completamente rimaneggiate o trasformate,
- unità edilizie di modesto pregio in condizioni di avanzato degrado, che vanno comunque recuperate per l’integrità dei centri storici mediante “4” - RISTRUTTURAZIONE GLOBALE;
Grado di protezione 5°
Attribuito a tipologie del tutto obsolete e irrecuperabili alle funzioni ammesse nei centri storici e/o a elementi edilizi irrimediabilmente compromessi, se originari, o, se conseguenti a interventi recenti, in stridente contrasto con l’ambiente e in cattive condizioni igienico-statiche; in questi casi al recupero è preferibile una ricostruzione più attenta al contesto e rispettosa dell’ambiente mediante un intervento di
“5” - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE;
Grado di protezione 6°
Attribuito a unità edilizie, o annessi di unità edilizie (individuati come tali sugli elaborati grafici di piano), del tutto prive di valore storico o ambientale e inoltre negative anche nei confronti delle unità principali o delle unità vicine dal punto di vista funzionale o igienico, le quali devono dunque essere eliminate:
“6” - DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE;
Grado di protezione 7°
Attribuito a unità edilizie inserite o ricostruite in epoca recente, prima dell’entrata in vigore del P.R.G. Variante Generale 1997 oppure già sottoposte a intervento in linea con le indicazioni del P.R.G. Variante Generale 1997 ma non sufficientemente corretto, e quindi in buone o discrete condizioni igienico-statiche ma in contrasto, leggero o forte, con l’ambiente; per esse va previsto, in occasione della prossima manutenzione straordinaria, un intervento di
“7” RIORDINO AMBIENTALE;
“8” - INTEGRAZIONI planimetriche e altimetriche e nuove costruzioni, sono previste e indicate negli elaborati grafici su aree scoperte.
Sulle aree non si applicano indici stereometrici; la densità edilizia rimane sostanzialmente invariata, salvo per effetto della demolizione delle superfetazioni e per le rare integrazioni planimetriche e sopraelevazioni espressamente indicate con apposita simbologia nelle Tavole della Variante che diventa parte integrante del presente PI. Gli ampliamenti e le trasposizioni di volume sono del pari definiti in senso planimetrico e altimetrico dai grafici.
Le aree scoperte di pertinenza delle costruzioni dovranno restare a verde privato come definito al successivo art. 54, con l’obbligo da farsi ai privati, nelle condizioni per il permesso edilizio relativo agli interventi, del mantenimento e cura delle superfici a parco e giardino.
Per esigenze inderogabili di igiene e di sicurezza, o anche in sostituzione di strutture da demolire, possono essere ammesse costruzioni interrate destinate a locali accessori alla residenza e alle attività presenti nei centri storici, nonché ad autorimesse, purché decorosamente pavimentate o coperte da manto erboso e purché gli accessi non deturpino l’ambiente. Di ciò giudicherà, caso per caso, il Responsabile Area Tecnica del Comune, sentito il parere della Commissione Edilizia.
Nelle zone "A" il Piano si attua normalmente attraverso interventi edilizi diretti che si riferiscano ad almeno una Unità Edilizia Minima di Intervento (U.E.M.) come indicato nelle Tavole della Variante al P.R.G.
I progetti che accompagnano le richieste di permesso edilizio, oltre che attenersi strettamente alla tipologia degli interventi come definiti al successivo art. 31, devono rispettare tutte le prescrizioni indicate nelle Tavole suddette.
Le U.E.M. definiscono la porzione minima di suolo edificato o edificabile su cui è consentito un intervento edilizio singolo. In caso di diverse proprietà o di altro reale impedimento all’intervento unitario sull’intera U.E.M., è consentito l’intervento per parti, purché ciascuna parte sia funzionalmente compiuta e sempre nel rispetto del tipo di intervento previsto sull’intera unità.
Solo con riferimento al recupero di volumetrie da sostituire e alle nuove costruzioni ammesse si danno qui di seguito i principali parametri:
- area di sedime: la stessa della costruzione da sostituire o come indicata nei grafici di piano, con attenzione ai diritti di terzi;
- altezza: in base al numero dei piani ammessi e secondo gli allineamenti indicati nei grafici di piano;
- distanza dalle strade: ml. 5 o come indicato nei grafici di piano;
- distanza dai confini: la stessa della costruzione da sostituire o minimo ml. 5;
- distanza da altri edifici: la stessa della costruzione da sostituire o minimo ml. 10; in aderenza quando previsto dai grafici di piano.
ART. 31 - – Z.T.O. “A”: DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI E/O PRESCRITTI
Sugli edifici esistenti è sempre ammessa la manutenzione ordinaria come definita dal TUE, salvo per le unità edilizie da demolire. Per la manutenzione ordinaria non è richiesta l’autorizzazione; quando trattasi di edifici sottoposti a vincolo ex lege 1089/’39, ne va data comunicazione alla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di Verona.
La manutenzione straordinaria, è sempre ammessa sugli edifici esistenti, salvo per le U.E.M. da demolire e per le superfetazioni e volumi accessori pure da demolire, purché si mantenga nei ristretti limiti riguardanti la superficie, il volume, le unità immobiliari e la destinazione d'uso stabiliti dalla definizione stessa. In ogni caso è soggetta ad autorizzazione e comporterà obbligatoriamente il Riordino ambientale come definito al successivo punto "7", salvo i casi specificati nello stesso punto.
Superando anche uno solo dei limiti di cui alla definizione di legge, la manutenzione straordinaria si configurerà come un intervento di restauro per gli edifici classificati "1" e "2", come un intervento di ristrutturazione sugli edifici classificati "3" e “4”; ossia il tipo di intervento indicato dalle Tavole di Variante in questi casi, fatte salve le semplici manutenzioni, è prescrittivo.
La sostituzione delle U.E.M. classificate “5” è ammessa ma non è obbligatoria quando il progetto dimostri che gli obiettivi per i quali è proposta si possono ottenere mediante intervento di ristrutturazione o di riordino ambientale. Del caso giudicherà il Responsabile Area Tecnica del Comune sentito il parere della Commissione Edilizia.
La demolizione delle U.E.M. classificate “6” e degli accessori superfetativi indicati nelle Tavole di Variante deve essere prevista nei progetti di intervento su altre unità contigue facenti parte della stessa proprietà ed avvenire prima o contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi. Negli altri casi esse saranno demolite o rimosse su istanza di autorizzazione da parte dei proprietari o dovranno esserlo su ordinanza del Sindaco emanata in base a esigenze di igiene e incolumità pubblica e/o di pubblico decoro.
Ai fini di una corretta e univoca interpretazione delle definizioni degli interventi, viene stabilito che per
- riparazione si intende ogni intervento o trattamento sugli elementi edilizi originari atto ad assicurare
continuità d’uso degli stessi;
- rinnovamento si intende ogni intervento che sostituisca integralmente con le stesse tecniche e materiali elementi edilizi collassati ed irrecuperabili ma riproducibili tecnologicamente;
- sostituzione si intende ogni intervento che sostituisca con tecniche, strutture e materiali attuali gli elementi o le parti edilizie alterate o trasformate che non risultano più riconducibili ai modelli originari.
Sono possibili, se individuate da adeguata documentazione fotografica ed indagine storica, modifiche planovolumetriche e di trasposizione di fabbricati.
Gli interventi edilizi di cui all’articolo precedente sono definiti come segue:
"1" - RESTAURO CONSERVATIVO E FILOLOGICO
Il tipo di intervento riguarda edifici che, per la loro qualità di monumenti storici, devono essere conservati integralmente nei loro aspetti architettonici, tipologici, costruttivi e decorativi.
Su queste unità edilizie sono ammessi pertanto solo interventi di restauro e risanamento “rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con esso compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio che tenda al ripristino dei valori storici ed artistici, risanando e consolidando le strutture originarie e ripristinando gli elementi di finitura e decorativi.”
Pertanto sono consentite le seguenti opere:
a) il consolidamento delle fondazioni anche mediante opere di sottofondazione e sottomurazione, e il
risanamento delle murature dall’umidità;
b) il recupero, la riparazione, il rinnovamento e, in caso di documentata necessità, la parziale sostituzione degli elementi strutturali e formali costitutivi dell’edificio e quindi degli impianti distributivi sia orizzontali che verticali, delle strutture portanti e delle fondamentali aggregazioni spaziali, nonché degli elementi di finitura e decorativi;
c) l’inserimento di locali accessori come bagni e servizi igienici (anche ad aerazione forzata) e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d’uso, compresi gli ascensori, che non comportino alterazioni sostanziali all’impianto spaziale originario o degrado stilistico dell’edificio;
ed è prescritta l’eliminazione dei volumi e degli elementi superfetativi intesi come:
- aggiunte o modificazioni generate da esigenze particolari o contingenti, incongrue con l’impianto originario dell’edificio o con i suoi caratteri stilistici,
- aggiunte o modificazioni pregiudizievoli in ordine alle esigenze igieniche o di abitabilità o alterative dei rapporti tra edificio e spazi liberi sia pubblici che privati.
Fra gli elementi da sottoporre a disciplina di restauro conservativo sono incluse anche:
- le recinzioni murarie di impianto storico tipiche e caratterizzanti la suddivisione fondiaria, anche se non
strettamente connesse all’organismo edilizio,
- brani di muratura o singoli reperti che testimoniano le varie fasi dell’impianto urbano.
In funzione dell’intervento dovrà essere redatto uno studio filologico dell’edificio, con ampia documentazione
fotografica e rilievo dettagliato.
Quanto alle tecniche e ai materiali, ogni modificazione dovrà avvenire solo con i modi e le cautele del restauro scientifico.
"2" - RESTAURO INTEGRATIVO E PROPOSITIVO
Riguarda edifici o parte di essi di pregevole impianto architettonico e che hanno conservato caratteristiche costruttive e formali di notevole interesse. Tali edifici contribuiscono in maniera determinante a definire l’ambiente urbano del Centro Storico in cui sono inseriti.
Su tali unità sono prescritti interventi di restauro, come definiti al punto precedente, con l’ammissione anche delle
seguenti opere:
- rinnovo completo, con materiali dello stesso tipo, di solai e coperture;
- allineamento o adeguamento in altezza secondo le indicazioni dei grafici di piano;
- riorganizzazione distributiva in funzione di nuove destinazioni d’uso compatibili;
- spostamento o sdoppiamento dei collegamenti verticali, quando ne sia documentata la necessità distributiva;
- sostituzione delle opere di finitura con attenzione all’ambiente (vedi per questo “Ristrutturazione”).
E' ammesso il recupero dei piani sottotetto alla funzione abitativa, sempreché almeno una parete di ogni vano abitabile presenti un’altezza minima pari a ml. 2,20, venga rispettata complessivamente per ogni vano abitabile l’altezza media di ml. 2,40 pur ammesso che, ai fini del computo dell’altezza media, non vengano tenuti in considerazione gli spazi di altezza inferiore a ml. 1,20. Per ottenere tali condizioni è ammesso, solo quando specificato sui grafici di piano con la sigla "sa", il rialzo della copertura fino a un massimo di cm. 40.
In funzione degli interventi dovrà essere redatta una relazione storica e tecnica, con documentazione grafica e
fotografica comprendente un rilievo dettagliato dell’edificio.
"3" - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE
Gli interventi di ristrutturazione, come definiti all’art. 31 lettera d) della legge 457/’78, sono “quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.” In funzione dei valori e dei caratteri degli edifici si distingue pertanto un tipo di ristrutturazione parziale che, in tutti i casi in cui ne è prevista l’applicazione, ammette:
- il consolidamento statico degli edifici mediante:
a) interventi di sottofondazione e sottomurazione;
b) il restauro delle strutture verticali mediante lavoro di scuci e ricuci;
c) la sostituzione delle strutture orizzontali e della copertura, sia con gli stessi materiali sia con l’uso di solai in laterocemento, anche con eventuale spostamento delle quote d’imposta in funzione dell’altezza dei locali;
- il risanamento dall’umidità anche con taglio delle murature e inserimento di guaina impermeabile;
- il cambio d’uso e la variazione di distribuzione interna dei locali secondo gli usi ammessi nelle zone residenziali, ma con rispetto dell’impianto strutturale originario e quindi senza incidere sulle strutture verticali principali e sui fronti esterni;
- l’inserimento dei servizi igienici, che possono essere anche soltanto ad aerazione forzata;
- l’inserimento degli impianti tecnologici, compreso l’ascensore;
- le modifiche ai fronti esterni strettamente conseguenti all’eliminazione di superfetazioni senza valore o al riordino delle aperture, compresi eventualmente i portoni per le autorimesse e con esclusione di nuove grandi aperture per vetrine di negozi.
E' ammesso il recupero dei piani sottotetto alla funzione abitativa, sempreché almeno una parete di ogni vano abitabile presenti un’altezza minima pari a ml. 2,20, venga rispettata complessivamente per ogni vano abitabile l’altezza media di ml. 2,40 pur ammesso che, ai fini del computo dell’altezza media, non vengano tenuti in considerazione gli spazi di altezza inferiore a ml. 1,20. Per ottenere tali condizioni, è ammissibile il rialzo della copertura fino a un massimo di cm. 40.
Nei casi previsti dai grafici della Variante è ammessa l’integrazione altimetrica nei limiti del numero di piani
stabiliti dai grafici stessi.
Dovranno essere conservati e riparati, o eventualmente rinnovati se molto ammalorati e consunti, i contorni in pietra o tufo alle aperture. E’ invece vietata la sostituzione con contorni sottili.
Gli intonaci possono essere sostituiti e dovranno essere finiti a calce; le nuove tinteggiature adotteranno materiali e colori adatti ai centri storici.
Potranno essere previsti nuovi serramenti esterni in legno per porte e finestre, portoni e portoncini d’ingresso, con esclusione di tapparelle, ed anche serramenti metallici per portoncini d’ingresso e vetrine, ma con esclusione di finiture lucide tipo alluminio anodizzato, acciaio cromato o altro.
Il manto di copertura sarà sempre in coppi di laterizio. Le lattonerie a vista saranno in rame o in lamiera verniciata, con esclusione dell’acciaio chiaro. I nuovi camini non dovranno avere forme bizzarre.
“4” - RISTRUTTURAZIONE GLOBALE
In tutti i casi in cui ne è prevista l’applicazione sono ammessi, oltre a quelli contemplati nel punto precedente, anche interventi di parziale rinnovo delle strutture verticali. L’integrazione di parti murarie dovrà essere eseguita con tecniche tradizionali. E’ in ogni caso vietato l’inserimento di nuove intelaiature complete in cemento armato.
Quando gli ordini e le dimensioni delle aperture originarie siano riconoscibili, vanno mantenuti. In caso contrario la nuova disposizione e le dimensioni dovranno rifarsi alla tradizione costruttiva locale.
Per il recupero dei sottotetti vale quanto detto al punto precedente; solo nei casi previsti dai grafici della Variante
è ammessa l’integrazione altimetrica nei limiti del numero di piani stabiliti dai grafici stessi.
E' inoltre fatto obbligo di ripristinare gli elementi di finitura e decorativi originari laddove siano riconoscibili. Per il loro rinnovo o sostituzione vale quanto detto al punto precedente.
"5" - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
La ricostruzione dovrà mantenere la stessa posizione planimetrica dell’edificio demolito e lo stesso numero di
piani, a meno di diversa indicazione specificata dai grafici della Variante.
La composizione architettonica e la decorazione saranno adeguate all’ambiente urbano storico, interpretandone
modernamente lo spirito ed evitando stucchevoli effetti di falso stilistico.
In ogni caso l’intervento dovrà prevedere il tetto a falde, la copertura in coppi, l’uso di scuri e serramenti in legno,
intonaci a calce, tinteggiatura con colori chiari e caldi.
Le destinazioni d’uso sono tutte quelle ammesse nelle zone residenziali, con esclusione dei laboratori artigianali che implichino tipologie a grandi spazi e attrazione di traffico pesante.
"6" - DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE
Oltre alle unità edilizie così classificate, la demolizione è richiesta anche per accessori e superfetazioni legati ad altre unità espressamente individuati nei grafici di piano mediante un asterisco.
Nessun permesso edilizio può essere rilasciato per tali unità, e nemmeno l’autorizzazione alla manutenzione straordinaria. La demolizione avverrà contestualmente ad altri interventi previsti su unità contigue della stessa proprietà o su semplice istanza di autorizzazione da parte dei proprietari.
Nei casi di elementi edilizi, di cui sia prevista la demolizione, particolarmente indecorosi o pericolanti, l’autorità comunale potrà procedere all’ingiunzione di demolizione per motivi di incolumità pubblica, di igiene pubblica o di pubblico decoro.
“7” - RIORDINO AMBIENTALE
Gli interventi di manutenzione straordinaria, che non riguardino solo risanamenti igienici o singole migliorie, su edifici recenti o recentemente sistemati, quindi validi da un punto di vista statico e funzionale, dovranno obbligatoriamente comprendere anche le opere necessarie a migliorare l’inserimento degli edifici stessi nell’ambiente urbano storico correggendone gli elementi contrastanti.
Il riordino ambientale si riferisce soprattutto all’aspetto esterno e può riguardare:
a) la riforma delle aperture, che dovranno adeguarsi ai rapporti dimensionali tradizionali,
b) la riforma degli elementi a sbalzo quali balconi e gronde, che dovranno armonizzarsi con quelli
dell’edilizia storica,
c) la sostituzione di elementi di finitura e decorativi quali
- coperture, che dovranno essere in coppi di laterizio,
- canali di gronda e pluviali, che saranno in rame o in lamiera verniciata,
- contorni sottili alle aperture, da eliminare o sostituire con altri di spessore adeguato,
- portoni e portoncini d’ingresso, da adeguare nei materiali,
- serramenti di finestre, che dovranno essere in legno a ventola o a libro,
- ringhiere, che saranno in ferro a disegno semplice,
- rivestimenti e zoccolature, che saranno in pietra locale chiara,
- intonaci, che saranno finiti a calce,
- tinteggiature, che saranno a colori chiari e caldi, con eliminazione dei rivestimenti plastici. "8" - INTEGRAZIONI E NUOVE COSTRUZIONI
In rari casi, nei quali la ricostruzione sia prevista in posizione diversa rispetto all’unità da demolire, o nei quali l’U.E.M. richieda una integrazione planimetrica o volumetrica, o ancora su aree libere marginali, sono ammessi ampliamenti e nuove costruzioni solo secondo le indicazioni planimetriche e il numero di piani fissati dai grafici della Variante. Quando per la realizzazione di tali interventi sia richiesto il piano attuativo, lo strumento potrà
distribuire e ricomporre la volumetria anche diversamente rispetto alle indicazioni del piano generale, ma solo entro gli ambiti prefissati e nel rispetto della superficie coperta e delle altezze previste.
Per quanto riguarda le caratteristiche delle nuove costruzioni, si rimanda a quanto detto per gli interventi di ricostruzione ("5").
Interventi Particolari:
Elementi Lineari e Puntuali Significativi.
L’indicazione sulle Tavole della Variante di "particolari architettonici ed elementi ambientali da valorizzare", con riferimento a recinzioni, portali d’accesso, pozzi, capitelli, decorazioni esterne ecc., implica l’obbligo della conservazione e manutenzione degli stessi. Le Tavole della Variante indicano anche gli elementi che devono essere ricostruiti o reintegrati.
"sa" = sottotetto abitabile, nel rispetto della l.r. 33/99.
Gli interventi sulle U.E.M. segnalate dalle Tavole della Variante con la sigla "sa", pur appartenendo alle categorie di intervento del restauro, potranno recuperare il sottotetto, totalmente o parzialmente, come piano abitabile, anche se ciò comporti una sopraelevazione dell’imposta di gronda - che però dovrà essere contenuta entro un massimo di cm 40.
Per gli interventi di ristrutturazione il recupero del sottotetto è sempre possibile, come chiarito nelle relative
norme, e pertanto la sigla “sa” non compare sui grafici.
In caso di rialzo della copertura, le finestre esistenti addossate allo sporto di gronda o comprese fra le mensole che lo sostengono rimarranno nella stessa posizione: se di forma rettangolare con altezza inferiore alla base potranno essere ampliate in altezza al massimo fino ad assumere la forma quadra; le finestre solitamente quadre in posizione ribassata potranno essere riposizionate (ossia leggermente spostate in alto) in modo da mantenere il rapporto con la fascia sottogronda senza perdere la loro forma originaria.
Nel piano sottotetto potranno essere ricavati alloggi autonomi se l’accesso è garantito da una idonea distribuzione verticale, ovvero essere ricavati locali annessi agli alloggi sottostanti con apposito collegamento verticale interno agli alloggi stessi. Nei casi in cui il numero di piani, compreso il piano sottotetto con alloggi autonomi, sia superiore a tre, è d’obbligo negli interventi di restauro e ristrutturazione l’inserimento di un ascensore.
"mf" = modifiche di facciata.
Gli interventi sulle U.E.M. segnalate dalle Tavole della Variante con la sigla "mf" dovranno apportare sul fronte strada modifiche intese a migliorare la composizione dei fronti, ad eliminare eventuali recenti manomissioni irrispettose, ad adeguare le aperture alle eventuali modifiche di distribuzione interna, con la ripresa in tal caso degli elementi costruttivi e decorativi esistenti e l’esclusione di ampi fori per portoni o vetrine.
L’indicazione non compare, in quanto automatica, per le unità appartenenti alle categorie “5”, “7” e “8”.
ART. 32 – NORME PARTICOLARI PER I CENTRI STORICI
Comunale
I locali ricavati nei Centri Storici secondo le varie tipologie e destinazioni d’uso, dovranno avere di norma le
caratteristiche dimensionali ed igieniche previste dal Regolamento Edilizio
le deroghe di cui all’art. 4 dello stesso REC: ma sono ammesse le seguenti deroghe:
vigente, art. 38, fatte salve
a) i locali d’abitazione ricavati in edifici restaurati o ristrutturati mantenendo le strutture esistenti, potranno avere altezze inferiori a quelle prescritte dal R.E.C., sempreché venga rispettata complessivamente per ogni vano abitabile l’altezza media di ml. 2,40, fermi restando, ai fini dell’agibilità, gli altri standards riferiti ai minimi di superficie per vano.
Il rapporto di illuminazione potrà essere inferiore a 1/8, purché non scenda oltre 1/12; le stesse deroghe valgono per i locali sottotetto, per i quali è consentita l’apertura di lucernari, purché di superficie non superiore a mq. 1,50.
p) i locali destinati a negozi, pubblici esercizi, sedi di uffici pubblici, laboratori artigianali tradizionali, ricavati in edifici restaurati o ristrutturati conservando le strutture esistenti, potranno mantenere le attuali caratteristiche dimensionali se gli interventi non mutano destinazione d’uso; nei casi in cui le destinazioni summenzionate corrispondano a nuove immissioni di attività in locali recuperati o trasformati, la superficie minima complessiva dei locali destinati all’attività dovrà essere di mq. 25 e l’altezza media non inferiore a ml. 2,50.
q) i locali per i bagni e i servizi igienici immessi in restauri e ristrutturazioni che mantengano le strutture esistenti possono essere ciechi, ma devono essere dotati di aerazione forzata.
Il vano ascensore e suoi accessori, quando ne sia necessaria l’installazione, sarà collocato di norma all’interno delle costruzioni, sarà preferibilmente del tipo oleodinamico e comunque senza sporti sopra il tetto, fatto salvo l’eventuale vano extra corsa della sola cabina, e avrà le dimensioni regolamentari prescritte dal Regolamento annesso alla legge statale 13/’89. In caso di dimostrata impossibilità di inserire l’ascensore all’interno, ossia quando ne risulti a repentaglio la statica della costruzione, il suo posizionamento all’esterno dovrà rispettare, quanto alle distanze da confini e da altre costruzioni, le sole norme del Codice Civile.
Negli interventi del tipo “1” non sono ammessi tagli nella struttura del tetto né la realizzazione di terrazzi, salvo che non siano già esistenti. Negli interventi di tipo “2”, “3”, “4” e “7” l’apertura di terrazze è ammessa purché sia rispettato l’andamento delle falde, anche in caso di rialzo, e la superficie della terrazza non superi i mq. 15. In ogni caso il livello della quota di affaccio dalla terrazza al tetto non dovrà essere inferiore a ml. 1,10; restano esclusi parapetti più avanzati verso la gronda.
Con esclusione degli interventi di restauro conservativo “1”, la copertura di tetti piani e di terrazze già esistenti mediante tetti a falde è sempre ammessa, e così pure il riutilizzo dello spazio sottotetto risultante dall’operazione. In caso il tetto piano o la terrazza abbiano affaccio a filo esterno della costruzione con parapetto in muratura o in ringhiera di ferro o altri materiali, l’impostazione delle falde di copertura può essere tenuta alla quota del parapetto per le parti dove questo esiste. Nella fascia del parapetto, eventualmente da rifare in muratura per l’appoggio della copertura, è consentita l’apertura di finestre in linea con quelle degli ordini sottostanti.
Nei Centri Storici deve essere curato in modo speciale il verde. In tutti i progetti che accompagnano le richieste edilizie, le alberature esistenti dovranno essere rilevate ed indicate nelle planimetrie, possibilmente con il nome dell’essenza.
Tutti i progetti dovranno contenere un elaborato dettagliato di tutta l’area collegata all’intervento, con l’indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino, e di tutte le opere di sistemazione esterna: pavimentazioni, recinzioni, arredi fissi ed altre.
Nel caso di nuove piantumazioni, si prescrivono, per gli alberi d’alto fusto, essenze tradizionali della zona
climatica specifica, con esclusione di essenze esotiche.
Sono considerati elementi di arredo urbano nel Centro storico, e come tali soggetti ad autorizzazione, sentita la Commissione Comunale per l’Edilizia, oltre a tutti gli elementi costruttivi e decorativi esterni delle costruzioni, anche:
a) le insegne, le targhe, le tabelle, le iscrizioni, le bacheche;
b) le verande, i balconi, le ringhiere;
c) le recinzioni;
d) le pavimentazioni delle strade private e la relativa segnaletica;
e) l’illuminazione privata esterna.
Quando gli elementi di arredo urbano esistenti rivestono valore ambientale, evidenziato dalle Tavole della Variante o riconosciuto dalla Commissione Edilizia, tali elementi vanno conservati o ripristinati senza sostituzione.
Come orientamento per l’autorizzazione, si dovrà tener conto dei seguenti principi generali:
a) per le insegne e simili la luminosità dovrà essere ridotta, i materiali di tipo tradizionale, la forma adatta al contesto storico, evitando tuttavia i falsi di cattivo gusto;
b) per le verande e i xxxxxxx si dovranno mantenere le ringhiere e gli elementi di chiusura esistenti, o sostituirli con altri simili o di semplice fattura;
c) dove esistano recinzioni di muro pieno, queste sono sempre da conservare e restaurare; nella sostituzione di recinzioni in rete o in cancellata, quando queste siano negative per l’ambiente, è consigliabile ripristinare recinzioni in muro pieno, o, se opportuno, studiare cancellate di disegno semplice che non contrastino con l’ambiente;
d) le pavimentazioni delle strade private dovranno avere i caratteri delle pavimentazioni pubbliche sui percorsi pedonali: pietra, porfido, cotto, evitando la ceramica, i marmi lucidati, i graniti. La segnaletica verticale sarà di dimensioni ridotte e montata su elementi edilizi delle proprietà, evitando il più possibile i pali in ferro;
e) l’illuminazione privata esterna dovrà armonizzarsi con l’ambiente: sarà da escludere l’uso di corpi
illuminanti al neon e di forme bizzarre.
Per gli interventi nei Centri Storici, convenzionati ai sensi dell’art. 7 della Legge 28.1.1977 n. 10 e dell’art. 10 della Legge regionale 27. 06.1985 n. 61, lo schema di convenzione adottato dal Consiglio Comunale va integrato richiamando tutte le condizioni per la salvaguardia dell’aspetto architettonico e ambientale.
Sarà possibile variare i gradi di protezione, ad esclusione del "restauro conservativo e filologico" e della "demolizione senza ricostruzione", di un solo grado, previa presentazione di precisa e approfondita analisi storica e sullo stato di fatto, che giustifichi dove vi sia variazione, da approvarsi dal consiglio comunale.
ART. 33 - Z.T.O. “B”: ZONE DI ATTUALE URBANIZZAZIONE RESIDENZIALE
Le zone residenziali di completamento "B" si estendono su parti dei centri edificati occupate totalmente o parzialmente da edilizia esistente e site al di fuori dei Centri Storici.
Esse sono individuate nelle Tavole di progetto anche con un numero identificativo (vedi tavola 4 zone significative scala 1:2.000).
La destinazione d’uso di tali zone è quella prevista dall’art. 29 delle presenti Norme. In esse il Piano si attua
normalmente per intervento diretto.
Nelle stesse tavole sono individuati, all’interno delle zone B, i "lotti liberi e non edificati", sui quali possono sorgere nuovi edifici con l’applicazione degli indici stereometrici che seguono. Sui lotti già edificati è ammesso l’ampliamento degli edifici esistenti fino alla massima utilizzazione dell’indice di edificabilità fondiaria, sempre nel rispetto di tutti gli altri indici stereometrici che seguono. L’indice fondiario e il rapporto di copertura possono essere superati nei casi previsti al precedente art. 23.
Rimangono valide le previsioni del cd Piano Casa come recepito dal Comune comprese eventuali modifiche ed integrazioni.
L’edificazione nelle zone B eventualmente comprese entro ambiti di lottizzazioni convenzionate seguirà gli indici e le prescrizioni della lottizzazione o, se più favorevoli, quelle del presente articolo. Le indicazioni di tipologia e tutte le altre indicazioni sulle caratteristiche degli interventi eventualmente riportate nelle citate Tavole, sono obbligatorie e vincolanti.
La distanza minima degli edifici dal confine di proprietà prospiciente strade urbane o, in caso di rettifiche stradali previste dalla Variante nelle stesse Tavole, dal limite del nuovo ciglio stradale o dal marciapiede, sarà di ml. 5,00, salvo diversa indicazione puntualmente specificata dalle Tavole della Variante mediante "allineamenti" anche inferiori a ml. 5,00 che riprendano allineamenti esistenti.
La distanza minima dai confini con altre proprietà sarà di ml. 5,00; qualora esistano fabbricati in confine, è ammessa l’edificazione in aderenza. E’ ammessa l’edificazione a distanza inferiore a ml. 5 dai confini sulla base di accordo registrato tra confinanti, che in ogni caso non potrà ridurre la distanza minima tra fabbricati.
In tali zone, quando le aree si situino a contatto o in prossimità dei centri storici (zona "A"), gli interventi edilizi, sia relativi a nuove edificazioni o ampliamenti, sia relativi alle strutture esistenti e alle aree libere, dovranno tener conto di tale circostanza con riferimento alle tipologie edilizie proposte, alla composizione architettonica, ai materiali da impiegarsi, in maniera tale da non contrastare con le preesistenze storiche e da inserirsi correttamente nel contesto urbano storico, ricercando una continuità con esso.
Con riferimento alle seguenti zone: a) zona Ba/9 ad Xxxxxx, x) xxxx Xx/00 x Xxxxxx,x) xxxx Xx/00 e Bb/39 a Ronco all'Adige, si prescrive che:
- per gli interventi di nuova edificazione esternamente alla recinzione, venga realizzato minimo un posto auto lungo il fronte strada per ogni nuova unità abitativa.
- Nelle zone Bb/38 e Bb/39 si prescrive che venga tenuto conto del rispetto dell'argine del fiume, nel senso che l'edificazione non venga consentita e realizzata all'interno di tale vincolo.
- Nella zona Bb/25 deve essere creata una barriera arborea tra edificato residenziale e quello produttivo a sud per un minimo di ml 5,00.
La trasformazione della parte di Zona Territoriale Omogenea residenziale di completamento Ba/9 localizzata ad Albaro individuata con il perimetro “Ambito subordinato alla sottoscrizione di Accordo Pubblico – Privato ai sensi dell’Art. 6 della LR 11/2004” numero 2 necessita della valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale del rispetto dei principi perequativi.
Per la zona Ba/67 non valgono i parametri urbanistici definiti dal Piano di lottizzazione, ma valgono gli indici
stereometrici ed i parametri urbanistici della zona Ba riportati nella tabella in calce. L’attuazione di tale intervento
è oggetto di un Accordo Pubblico Privato ai sensi dell’art. 6 LURV secondo le modalità stabilite tra le parti, fermo
restando limiti e condizioni poste dalla LURV e dalle NT del PAT.
Per la zona B.spec/2 non si applica l’indice di edificabilità fondiaria, di cui alla tabella in calce; ma un indice di edificabilità non superiore a 0.5 mc/mq fuori terra.
Gli interventi edilizi si uniformeranno agli indici stereometrici che seguono:
Z.T.O. B di attuale urbanizzazione residenziale | |||
Ba | Bb | ||
Sf = superficie fondiaria minima | mq | 600 | 800 |
If = indice di edificabilità fondiaria fuori terra (1) | mc/mq | 1,5 | 1,2 |
Q = rapporto max di copertura (1) | mq/mq | 35 % | 30 % |
Piani abitabili fuori terra max | n° | 3 | 2 |
h = altezza fuori terra max | ml | 10,50 | 7,50 |
Distanza min. da strade (2) | ml | 5 o da grafici | 5 o da grafici |
Distanza min. da confini (2) | ml | h/2 con min. 5 | 5 |
Distanza min. da fabbricati (2) | ml | h con min. 10 | 10 |
Distanza min. tra corpi di fabbrica stesso edificio | ml | h con min. 10 | 10 |
Autorimesse e parcheggio privato parte residenziale | mq | 1 mq / 10 mc | 1 mq / 10 mc |
S1 laboratori | mq | 5% sup. operativa | 5% sup. operativa |
S1 negozi-uffici-alberghi | mq | 0,4 / 1mq utile | 0,4 / 1mq utile |
Superficie scoperta a verde | mq/mq | 70 % | 70 % |
Idem pavimentata | mq/mq | 30 % | 30 % |
Cavedi | esclusi | esclusi | |
Annessi interrati | ammessi | ammessi | |
Annessi isolati in muratura | ammessi | ammessi |
(1) derogabile sui lotti edificati per immissione di servizi igienici e autorimesse (Vedi testo),
nonché per adeguamento degli edifici esistenti alla legge 13/’89.
(2) derogabile nelle ristrutturazioni con adeguamento alla legge 13/’89, nei limiti del Codice Civile.
ART. 34 - Z.T.O. “C1”: ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE INTEGRATIVA
Le zone residenziali di espansione "C1" si estendono su parti di territorio parzialmente già edificato nell'ambito di strumenti attuativi (piani di lottizzazione convenzionati).
Esse sono individuate nelle Tavole di progetto anche con un numero identificativo (vedi tavola 4 zone significative scala 1:2.000).
Tali zone risultano già dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria.
Rimane in ogni caso facoltà dell'Amministrazione comunale di richiedere l’eventuale completamento delle opere di urbanizzazione previste dal P.d.L. e dalla Convenzione prima del rilascio delle concessioni ad edificare sui lotti residui.
La destinazione d’uso di tali zone è quella prevista dall’art. 29 delle presenti Norme, in quanto omogenea con quella prevista dai P.d.L..
In queste zone il Piano si attua per intervento diretto sulla base degli indici urbanistici ed edilizi stabiliti dal piano attuativo vigente.
È facoltà dell'autorità comunale di richiedere l'adeguamento dei nuovi progetti a leggi e normative tecniche eventualmente entrate in vigore successivamente alla data della Convenzione, segnatamente per quanto concerne aree di sosta e parcheggio, abbattimento delle barriere architettoniche e norme di carattere viabilistico, sul risparmio energetico e inerenti all'inquinamento acustico.
Gli interventi edilizi dovranno rispettare gli indici stereometrici e le altre eventuali prescrizioni del P.d.L. approvato, e per quanto in esso non precisato, le prescrizioni che seguono:
Z.T.O. C1 residenziale di espansione integrativa | ||
Sf = superficie fondiaria minima | mq | come da P.d.L. approvato |
If = indice di edificabilità fondiaria fuori terra | mc/mq | come da P.d.L. approvato |
Q = rapporto max di copertura | mq/mq | 35 % |
Piani abitabili fuori terra max | n° | 3 in zone con It = 1,5 2 in zone con It inferiore |
h = altezza fuori terra max | ml | 10,50 in zone con It = 1,5 7,50 in zone con It inferiore |
Distanza min. da strade | ml | 5 |
Distanza min. da confini | ml | h/2 con min. 5 |
Distanza min. da fabbricati | ml | h con min. 10 |
Distanza min. tra corpi di fabbrica stesso edificio | ml | h con min. 10 |
Autorimesse e parcheggio privato parte residenziale | mq | 1 mq / 10 mc |
S1 laboratori | mq | come da P.d.L. |
S1 negozi-uffici-alberghi | mq | come da P.d.L. |
Superficie scoperta a verde | mq/mq | min 70 % |
Idem pavimentata | mq/mq | max 30 % |
Cavedi | esclusi | |
Annessi interrati | ammessi | |
Annessi isolati in muratura | esclusi |
ART. 35 - Z.T.O. “C2”: ZONE RESIDENZIALI DI NUOVA ESPANSIONE
Le Zone Residenziali di Espansione "C2" si estendono su parti di territorio non interessate dalle urbanizzazioni primarie e destinate a nuovi complessi insediativi.
Esse sono individuate nelle Tavole di progetto anche con un numero identificativo (vedi tavola 4 zone significative scala 1:2.000).
La destinazione d’uso di tali zone è quella prevista dall’art. 29 delle presenti Norme.
In tali zone l’edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo PUA
secondo l’ambito indicato nelle Tavole, ed alla stipula della Convenzione di cui all’art. 12 delle presenti Norme.
Nella redazione degli strumenti attuativi si dovranno rispettare tutte le indicazioni normative espresse nei grafici, e si applicheranno gli standards urbanistici definiti dagli artt. 15 e 16 delle presenti Norme con riferimento al tipo di zona. L’eventuale localizzazione di aree a verde e parcheggi sulle Tavole all’interno degli ambiti ha valore indicativo. Negli strumenti attuativi la viabilità interna dovrà raccordarsi, con la struttura viaria esistente al contorno. La aree a standard "verde pubblico" dovranno essere accorpate in un'unica area, al fine di evitare l'individuazione di superfici non funzionali alla manutenzione ed all'utilizzo da parte dei futuri residenti. Gli spazi a parcheggio di standard, invece, dovranno essere equamente distribuiti lungo la viabilità interna, al servizio delle abitazioni, con l'accorgimento di disporli accoppiati esternamente ai singoli lotti edificabili.
Nel caso in cui le aree destinate a servizi superino gli standards stabiliti dagli artt. 15 e 16, le aree in eccesso devono rimanere a disposizione e mantenute in ordine; esse potranno essere cedute al Comune, a parere del Sindaco, a scomputo oneri e contributi di legge. In tal caso la loro valutazione sarà fatta con gli stessi parametri usati per l'acquisizione da parte del Comune di aree destinate a servizi.
Nella Convenzione del P.U.A. relativo all'ambito destinato prevalentemente a parco situato nel capoluogo fra via Quadrelli e via Valmarana (vedi ultimo comma dell'Art. 49), si dovrà prevedere, per quanto riguarda le aree classificate "C2", la cessione gratuita al Comune del lotto indicato "ERP" nella Tav. 13.3.d (72) con superficie min. mq 1.500.
Con riferimento alle seguenti zone: zona C2a/8 ad Albaro; zona C2a/7 ad Albaro; zona C2a/11 a Ronco, viene stabilito:
- l'indice territoriale fuori terra di 1,0 mc/mq e un'altezza di due piani fuori terra più mansardato, con altezza fuori terra alla gronda del mansardato max ml 1,80 rispetto al pavimento.
- Per l'attuazione della zona C2a/10 ad Albaro, trattandosi di un'area minimale, potrà essere predisposto un progetto unitario, convenzionato con obbligo della realizzazione delle aree a standard a parcheggio. Si prescrive che dovrà essere ricavato un unico accesso dalla strada principale via Xxxxxxx.
- Con riferimento alla zona C2b/7a a Tombazosana, data l'estensione dell'area Fc compresa nell'ambito del piano attuativo, in questa potrà essere ricavato lo standard di verde pubblico.
La trasformazione della parte di Zona Territoriale Omogenea residenziale di completamento C2a/8 localizzata ad Albaro individuata con il perimetro “Ambito subordinato alla sottoscrizione di Accordo Pubblico – Privato ai sensi dell’Art. 6 della LR 11/2004” numero 1 necessita della valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale del rispetto dei principi perequativi.
Gli interventi edilizi dovranno rispettare gli indici stereometrici che seguono:
Z.T.O. C2 Residenziale di nuova espansione | |||||
X0x | X0x | X0x | X0x | ||
Ambito | Intero ambito individuato o stralci funzionali min mq. 20.000 | ||||
St = superficie territoriale | mq | Zona individuata e numerata o parte compresa nello stralcio | |||
It = indice di edificabilità territoriale fuori terra It solo per le zone C2a/7, C2a/8, C2a/11 | mc/mq mc/mq | 1,2 1,0 | 0,8 | 1,0 | Vedi P.d.L. approvat o |
Volume max edificabile | mc | St x It | |||
If = densità fuori terra max per compensazione volumi | mc/mq | 1,8 | 1,5 | 1,8 | |
Sm = lotto minimo | mq | 600 | 800 | 600 | |
S1 parcheggi | mq/ab | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
campo giochi | mq/ab | 5 | 5 | 5 | |
S2 verde | mq/ab | 3 | 3 | 3 | |
Q = rapporto max di copertura | mq | 35 % | 30 % | 35 % | |
Piani abitabili fuori terra (solo per le zone C2a/7, C2a/8, C2a/11) | n° n° | 3 2 + mansardato (v. testo) | 2 | 3 2 + mansard | |
ato (v. | |||||
testo) | |||||
h = altezza fuori terra max (solo per le zone C2a/7, C2a/8, C2a/11) | ml ml | 10,50 v. testo | 7,50 | 10,50 v. testo | |
Distanza min. da strade | ml | 5 o da grafici | |||
Distanza min. da confini | ml | h/2 con min. 5 | |||
Distanza min. da fabbricati | ml | h con min. 10 | |||
Distanza min. tra corpi di fabbrica stesso edificio | ml | h con min. 10 | |||
Autorimesse e parcheggio privato | mq | 1 mq /10 mc | |||
S1 laboratori | mq | 10 % sup. operativa | |||
S1 negozi-uffici-alberghi | mq | 0,5 / 1 mq utile | |||
Superficie scoperta a verde | mq | min. 70 % | |||
Idem pavimentata | mq | max 30 % | |||
Cavedi | esclusi | ||||
Annessi interrati | ammessi | ||||
Annessi isolati | esclusi |
ART. 35 BIS - Z.T.O. “C2” SOGGETTE A SCHEDE NORMA
Il Piano degli Interventi in coerenza con le norme di PAT e accogliendo gli Accordi Pubblico Privato stipulati dalla Amministrazione Comunale ante adozione inserisce una serie di nuove aree di espansione regolamentate attraverso l’allegato delle Schede Norma oltre alle NTO presenti.
La Schede Norma individuano un pre-progetto di carattere indicativo che potrà essere modificato in sede di stesura del PUA.
All’interno delle Schede Norma sono individuati:
a) gli obiettivi in coerenza con il PAT e con le ATO ove le stesse sono inserite,
b) gli indici e i parametri sia per l’edificazione che per gli spazi aperti,
c) le destinazioni d’uso ammesse e compatibili,
d) le prescrizioni particolari e specifiche per il singolo ambito di progetto.
In particolare per la realizzazione del progetto urbanistico attuativo si raccomanda la sistemazione della viabilità interna secondo i principi della moderazione del traffico e della massimizzazione delle aree pedonali a scapito di quelle viarie secondo i dettami del Codice della Strada per le “strade da 30 km/h”.
Obiettivo del progetto è quello di ridurre la velocità, di inserire appositi accorgimenti per la moderazione della velocità. Le “strade” dovranno essere prioritariamente riservate a i pedoni e secondariamente alle automobili. Sezioni stradali larghe e uniformi sono sconsigliate. I posti auto dovranno opportunamente essere nascosti e mitigati. L’uso del materiale in asfalto dovrà essere ridotto al minimo a favore di materiali lapidei consoni per la pedonalità. L’ingresso delle auto nei nuovi quartieri residenziali dovrà avvenire solo a prevalente uso dei residenti e dei loro ospiti. I parcheggi pubblici dovranno essere ridotti al minimo a favore dei parcheggi privati ricavati all’interno dei lotti privati in modo da occultare alla vista le macchine all’esterno dell’edificato.
Il PUA dovrà essere sottoposto ad apposita Convenzione i cui elementi minimi dovranno essere:
a) la durata del PUA, di regola decennale prorogabile per ulteriori cinque anni con il rinnovo della Convenzione stessa;
b) le previsioni urbanistiche di riferimento allo scadere della Convenzione che dovranno comunque essere di carattere parametrico inferiore o uguale a quelle previste dal PUA;
c) i tempi di realizzazione e di collaudo delle opere pubbliche afferenti assoggettate ad apposita fidejiussione a garanzia dei lavori da svolgersi;
d) le agibilità/abitabilità degli edifici privati non potranno essere rilasciati prima del collaudo completo delle opere di urbanizzazione primaria (strade/pedonalità, reti tecnologiche, verde, parcheggi).
Le zone C2 individuate nella cartografia del PI sono le seguenti:
a) Scheda normativa di perequazione n. 2, Via Cantonà;
b) Scheda normativa di perequazione n. 3, Via Xxxxxxxx Xxxxxxx;
c) Scheda normativa di perequazione n. 4, Via Xxxxxxxx Xxxxxxx;
d) Scheda normativa di perequazione n.5, Via Xxxxxxxxx e Via Castello;
e) Scheda normativa di perequazione n.6, Via Casino Riva;
f) Scheda normativa di perequazione n.10, Via Cavalieri di Xxxxxxxx Veneto e viale del Lavoro;
g) Scheda normativa di perequazione n.11, Via Cavalieri di Xxxxxxxx Xxxxxx.
Per tali schede le prescrizioni e le indicazioni sono riportate nell’Allegato B alle presenti Norme. Le stesse devono
essere interpretate nel seguente modo:
a) il disegno della suddivisione dei fondi e delle sistemazioni a terra è indicativo; in sede di PUA si potrà modificare facendo attenzione alla coerenza degli spazi pubblici;
b) il disegno dei volumi è indicativo;
c) sono prescrittive le quantità parametriche, di volume e di superficie, inserite: quelle riservate al volume sono da considerarsi dei massimi fuori terra; quelle riferite alle aree standard sono da considerarsi dei minimi.
Per gli altri parametri di destinazione d’uso, altezza, distanza, oneri, ecc, valgono le norme di cui alla zona C2 di
cui all’art. precedente.
ART. 36 - Z.T.O. “D1” – ZONE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI DI COMPLETAMENTO
Le zone artigianali e industriali di completamento si estendono su aree totalmente o parzialmente occupate da insediamenti produttivi.
Esse sono individuate nelle Tavole di progetto anche con un numero identificativo (vedi tavola 4 zone significative scala 1:2.000).
In tali zone è ammesso l’insediamento di industrie, depositi, centri servizi, magazzini, laboratori artigianali di produzione e di servizio, nonché delle strutture collettive a servizio della zona, come mense o centri sociali, a condizione che siano rispettate tutte le norme preventive dell’inquinamento del suolo, delle acque, dell’atmosfera, nonché dei nuclei abitati (le domande per il rilascio di permessi di costruire o altro titolo abilitativo relativi a nuovi impianti produttivi dovranno anche contenere idonea documentazione di previsione di impatto acustico di cui all’art. 5 Decr. Pres. Cons. Min. 1/3/91).
In dette zone sono ammesse costruzioni da destinare all’alloggio del proprietario o dirigente e del custode sino ad un volume fuori terra massimo residenziale di 500 mc. netti per lotto. In alternativa sono ammessi alloggi temporanei o di prima accoglienza per le maestranze impiegate nella stessa azienda. I Centri Sociali potranno essere riservati alle rappresentanza di categoria dei lavoratori e alle associazioni culturali e non regolarmente iscritte al registro comunale. L’uso verrà regolamentato da apposita Convenzione.
Sono ammesse attività commerciali a condizione che risultino conseguenti all’attività produttiva delle aziende
insediate, la quale deve essere comunque prevalente sia per superficie utilizzata che per numero di addetti.
In queste zone il PI si attua per intervento diretto, secondo gli indici stereometrici che seguono, al cui rispetto non sono tenuti gli interventi nelle zone con P.d.L. approvato, i quali seguiranno i parametri contenuti nei rispettivi strumenti attuativi o, se più favorevoli, quelli delle presenti Norme; nel caso i piani attuativi fossero carenti, hanno piena validità le presenti Norme.
La quota di superficie coperta viene ridotta al 20% per la zona D1c/3, occupata da fornaci in attività che necessitano di ampie superfici scoperte per lo stoccaggio della materia prima e dei lavorati. Di conseguenza, anche gli standards S1 e S2 sono ridotti al 2% di Sf (lotto di intervento) e per il secondario resta ammessa la monetizzazione. Inoltre la Sf o lotto di intervento potrà corrispondere a una quota della superficie della zona, debitamente frazionata, di dimensioni almeno quintuple rispetto alla superficie coperta dall'intervento edilizio. Alla stessa disciplina sono soggetti anche gli interventi relativi a sole tettoie di protezione, da considerarsi alla stregua degli impianti produttivi. Nella zona non varrà il rapporto fra superfici scoperte a verde e pavimentate, mentre è raccomandata la realizzazione di un recinto alberato a mitigazione dell'impatto visivo.
Gli interventi edilizi sono subordinati al reperimento di aree per standards urbanistici primari come definiti all’art. 17 delle presenti Norme per il corrispondente tipo di zona. La parte di tali aree che possa rimanere di proprietà privata deve essere assoggettata a vincolo di uso pubblico registrato e trascritto. Ne sono esclusi gli interventi in zone con P.d.L. approvato, in quanto dotate dei rispettivi standards.
Particolare attenzione dovrà essere posta alle definizioni delle soluzioni architettoniche e formali nonché alla scelta dei materiali ed alle colorazioni al fine di favorire un corretto inserimento delle nuove strutture nell'ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, l'impatto visivo.
In prossimità di zone classificate come A - Centro Storico, di Nuclei Rurali o Corti di Antica Origine, e/o di aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico, dovranno essere consentite esclusivamente recinzioni trasparenti (reti, grigliati metallici) e/o siepi verdi per l'altezza prevista dalle vigenti N.T.O. del Comune. Poiché le recinzioni costituiscono un elemento visibile particolarmente importante ai fini della riqualificazione dell'area, le soluzioni proposte in fase esecutiva dovranno ricercare l'omogeneità tipologica e cromatica.
Al fine di tutelare il pregevole paesaggio circostante, si prescrive la messa a dimora, lungo la viabilità e confini, di filari di alberature d'alto fusto autoctone, meglio se a macchie, caratteristiche della zona, atte a mascherare e mitigare le aree.
Inoltre, tutti gli spazi liberi non occupati da strade, ossia le aree di manovra o parcheggio e i piazzali di carico e scarico merci delle attività interessate, devono essere mantenuti a verde ed il terreno deve essere il più possibile permeabile, con il concorso di essenze arboree ed arbustive tipiche della zona.
Per l’immobile individuato in cartografia con la sigla D1s/1 è possibile inserire la destinazione d'uso commerciale e ristorativa sull’immobile esistente, sino ad un massimo di mq.700 di superficie lorda di pavimento, su più piani, per un'altezza fuori terra massima di m.7.50. Il permesso di costruire convenzionato dovrà prevedere l'individuazione dei parcheggi ad uso della attività nella misura di 1,0 mq ogni 10 mc.
Lo stesso sarà oggetto di un Accordo Pubblico Privato ai sensi dell’art. 6 LURV secondo le modalità stabilite tra le parti, fermo restando limiti e condizioni poste dalla LURV e dalle NT del PAT.
Per l’ambito individuato in cartografia con la sigla D1s/2 è possibile l’insediamento di un impianto di distribuzione carburante con annessa attività commerciale sino ad un massimo di mq.1.200 di superficie lorda di pavimento su più piani, per un'altezza fuori terra massima di m.7.50. Il permesso di costruire convenzionato dovrà prevedere l'individuazione dei parcheggi ad uso della attività nella misura di 1,0 mq ogni 10 mc.
Lo stesso sarà oggetto di un Accordo Pubblico Privato ai sensi dell’art. 6 LURV secondo le modalità stabilite tra
le parti, fermo restando limiti e condizioni poste dalla LURV e dalle NT del PAT.
Per l’immobile esistente individuato in cartografia con la sigla D1s/3 è consentita la destinazione d'uso commerciale, sino ad un massimo di mq.1.500 di superficie di vendita, per un'altezza massima pari all’esistente. Il permesso di costruire convenzionato dovrà prevedere l'individuazione dei parcheggi ad uso della attività nella misura di 1,0 mq ogni 10 mc.
Lo stesso sarà oggetto di un Accordo Pubblico Privato ai sensi dell’art. 6 LURV secondo le modalità stabilite tra
le parti, fermo restando limiti e condizioni poste dalla LURV e dalle NT del PAT.
Nella zona D1c/12 è consentito in deroga agli indici di zona, la realizzazione di un ulteriore ampliamento da realizzarsi una sola volta, per 900 mq aggiuntivi di superficie coperta. Nella realizzazione del nuovo corpo edilizio dovranno essere comunque rispettate le distanze tra edifici confini e strade
Indici stereometrici di zona:
X.X.X. X0x Artigianale – industriale di completamento | ||
Sf = superficie fondiaria minima | mq | 1.000 o come da P.d.L. convenzionato |
If = indice di edificabilità fondiaria riferito alla sola residenza | mc | 500 per residenza dirigente e custode |
S1: verde e parcheggi nel lotto di cui almeno la metà a parcheggi | mq | 5 % di Sf (esclusi lotti con P.d.L. vigente) |
S2: verde e parcheggi (min. ½ parcheggi) in zona destinata da P.R.G. o da monetizzare | mq | 5 % di Sf (c.s.) |
Q = rapporto max di copertura | mq | 50 % di Sf (esclusa zona D1c/3) |
Piani abitabile fuori terra max | n° | 2 (per le abitazioni) |
h = altezza fuori terra max | ml | 7,50 (per le abitazioni) |
Distanza min. da strade | ml | 7,50 |
Distanza min. da confini | ml | h/2 con min. 5 |
Distanza min. da fabbricati | ml | 10 |
Distanza min. tra corpi di fabbrica stesso edificio | ml | 10 |
Autorimesse e parcheggio privato x attività | mq | 1 mq ogni 10 mq di sup. utile |
Idem per residenza | mq | 1 mq ogni 10 mc residenziali |
Superficie scoperta a verde | mq | min. 15 % (esclusa zona D1c/3) |
Idem pavimentata | mq | max 85 % (esclusa zona D1c/3) |
Cavedi | ammessi | |
Autorimesse e accessori interrati | ammessi | |
Idem fuori terra | ammessi |
ART. 37 - Z.T.O. “D1” – ZONE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI DI ESPANSIONE
Le zone industriali e artigianali di espansione sono destinate all’insediamento di nuovi complessi produttivi, previa
approvazione di strumenti urbanistici attuativi o su lotti compresi in P.d.L. vigente.
In tali zone è ammesso, salvo le successive restrizioni, l’insediamento di industrie, depositi, centri servizi, magazzini e laboratori artigianali di produzione e di servizio, nonché delle strutture collettive a servizio della zona, come mense e centri sociali, a condizione che siano rispettate tutte le norme preventive dell’inquinamento del suolo, delle acque, dell’atmosfera, nonché dei centri abitati (le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti produttivi dovranno anche contenere idonea documentazione di previsione di impatto acustico di cui all’art. 5 Decr. Pres. Cons. Min. 1/3/91).
In dette zone sono ammesse costruzioni da destinare all’alloggio del proprietario o dirigente e del custode sino ad un volume fuori terra residenziale massimo di 500 mc. netti per lotto. In alternativa sono ammessi alloggi temporanei o di prima accoglienza per le maestranze impiegate nella stessa azienda. Per la destinazione d’uso “centri sociali” si rimanda alle regole di cui all’art. precedente.
Sono ammesse attività commerciali a condizione che risultino conseguenti all’attività produttiva delle aziende insediate, la quale deve essere comunque prevalente sia per superficie utilizzata che per numero di addetti. Solo nella zona D1e/1 possono essere insediate anche altre attività commerciali (negozi di vicinato e medie strutture di vendita) come pure esercizi pubblici, limitatamente a una superficie complessiva non superiore al 10% della superficie complessiva delle superfici coperte della zona.
Gli interventi edilizi non ricadenti nell'ambito di P.d.L. vigenti sono subordinati alla preventiva approvazione di uno strumento attuativo esteso all’intero ambito di zona precisato nelle Tavole del PI.. Gli strumenti attuativi dovranno applicare gli standards urbanistici come previsto dagli artt. 15 e 16 delle presenti Norme per le relative zone.
Con riguardo alla zona D1e/1 (Canton), l'apertura della viabilità per il PUA sulla viabilità prevista nel PI a sud dell'area dovrà essere concordata con l'Ente che realizzerà la stessa (Veneto Strade o Provincia o altro).
Particolare attenzione dovrà essere posta alle definizioni delle soluzioni architettoniche e formali nonché alla scelta dei materiali ed alle colorazioni al fine di favorire un corretto inserimento delle nuove strutture nell'ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, l'impatto visivo.
In prossimità di zone classificate come A - Centro Storico, di Nuclei Rurali o Corti di Antica Origine, e/o di aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico, dovranno essere consentite esclusivamente recinzioni trasparenti (reti, grigliati metallici) e/o siepi verdi per l'altezza prevista dalle vigenti N.T.O. del Comune. Poiché le recinzioni costituiscono un elemento visibile particolarmente importante ai fini della riqualificazione dell'area, le soluzioni proposte in fase esecutiva dovranno ricercare l'omogeneità tipologica e cromatica.
Al fine di tutelare il pregevole paesaggio circostante, si prescrive la messa a dimora, lungo la viabilità e confini, di filari di alberature d'alto fusto autoctone, meglio se a macchie, caratteristiche della zona, atte a mascherare e mitigare le aree.
Inoltre, tutti gli spazi liberi non occupati da strade, ossia le aree di manovra o parcheggio e i piazzali di carico e scarico merci delle attività interessate, devono essere mantenuti a verde ed il terreno deve essere il più possibile permeabile, con il concorso di essenze arboree ed arbustive tipiche della zona.
Gli interventi edilizi seguiranno i seguenti indici stereometrici:
Z.T.O. D1e Artigianale – industriale di espansione | ||
Sf = superficie fondiaria minima | mq | 1.000 o come da P.d.L. convenzionato |
If = indice di edificabilità fondiaria riferito alla sola residenza | mc | 500 per residenza dirigente e custode |
S1 | mq | 10 % di Sf (esclusi lotti con P.d.L. vigente) |
S2 | mq | 10 % di Sf (c.s.) |
Q = rapporto max di copertura | mq | 50 % di Sf |
Piani abitabile fuori terra max | n° | 2 (per le abitazioni) |
h = altezza fuori terra max | ml | 7,50 (per le abitazioni) |
Distanza min. da strade | ml | 7,50 |
Distanza min. da confini | ml | h/2 con min. 5 |
Distanza min. da fabbricati | ml | 10 |
Distanza min. tra corpi di fabbrica stesso edificio | ml | 10 |
Autorimesse e parcheggio privato x attività | mq | 1 mq ogni 10 mq di sup. utile |
Idem per residenza | mq | 1 mq ogni 10 mc residenziali |
Superficie scoperta a verde | mq | min. 15 % |
Idem pavimentata | mq | max 85 % |
Cavedi | ammessi | |
Autorimesse e accessori interrati | ammessi | |
Idem fuori terra | ammessi |
Nota: altezze maggiori potranno essere assentite per particolari e comprovate esigenze tecniche legate all’impiantistica produttiva.
ART. 37 - BIS – ZTO “D1” – ZONE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI DI ESPANSIONE CON SCHEDA NORMA
Il PI individua nuove zone di espansione a destinazione artigianale. Le stesse sono soggette a Scheda Norma. Le zone D1 individuate nella cartografia del PI sono le seguenti:
a) Scheda normativa di perequazione n.1, Via Fontanelle;
b) Scheda normativa di perequazione n.7, Via Pozza;
c) Scheda normativa di perequazione n.8, Via Valmarana;
d) Scheda normativa di perequazione n. 12 via Pozza
e) Scheda normativa di perequazione n. 13 viale del Lavoro
Per tali schede le prescrizioni e le indicazioni sono riportate nell’Allegato B alle presenti Norme. Le stesse devono
essere interpretate nel seguente modo:
a) il disegno della suddivisione dei fondi e delle sistemazioni a terra è indicativo; in sede di PUA si potrà modificare facendo attenzione alla coerenza degli spazi pubblici;
b) il disegno dei volumi è indicativo;
c) sono prescrittive le quantità parametriche, di volume e di superficie, inserite: quelle riservate al volume sono da considerarsi dei massimi fuori terra; quelle riferite alle aree standard sono da considerarsi dei minimi.
Per gli altri parametri di destinazione d’uso, altezza, distanza, oneri, ecc, valgono le norme di cui alla zona D1/e di cui all’art. precedente.
Per la zona D1 sn/2 (scheda normativa di perequazione numero 8) l’altezza massima per la costruzione di nuovi edifici è pari a 14 metri; altezze superiori saranno puntualmente valutate dal Consiglio Comunale sulla base di motivate istanze da parte dei richiedenti.
La trasformazione della parte di Zona Territoriale Omogenea residenziale di completamento D1c/5 localizzata a Ronco individuata con il perimetro “Ambito subordinato alla sottoscrizione di Accordo Pubblico – Privato ai sensi dell’Art. 6 della LR 11/2004” numero 3 necessita della valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale del rispetto dei principi perequativi.
ART. 38 – INDUSTRIE SPARSE IN ZONA IMPROPRIA
Nelle Tavole del Piano degli Interventi sono individuati con distinta perimetrazione gli edifici e loro aree di pertinenza utilizzati per significative attività produttive di tipo industriale ed artigianale già esistenti al di fuori delle
Z.T.O. produttive.
In tali zone sono sempre ammessi sugli edifici esistenti gli interventi di manutenzione straordinaria, di opere interne a risanamento igienico e riorganizzazione funzionale, nonché l’aggiunta di volumi tecnici, quali silos, cabine elettriche, centrali termiche, scale di sicurezza, ecc.
Gli interventi ammessi si applicano anche in caso di subentro di attività, e anche ad aree ed impianti dismessi purché individuati nelle Tavole del Piano degli Interventi, previa Convenzione tra il Comune ed i richiedenti con la quale questi ultimi si impegnano, offrendo opportune garanzie, a completare le opere di urbanizzazione eventualmente carenti per la zona e l’allacciamento ai pubblici servizi, e a cedere queste opere al Comune.
In tali zone potranno essere ammessi ampliamenti delle costruzioni esistenti se previsti da schede-progetto approvate e nei limiti della tabella che segue. Gli interventi di ampliamento sono subordinati all'applicazione degli standards urbanistici di cui all'art. 17.
In alternativa per favorire la delocalizzazione in zona propria si potrà far ricorso anche al Credito Edilizio qualora venga richiesto e proposto dalla Azienda. Lo stesso sarà oggetto di un Accordo Pubblico Privato art. 6 LURV secondo le modalità stabilite tra le parti fermo restando limiti e condizioni poste dalla LURV e dalle NT del PAT.
All’interno degli edifici esistenti o negli ampliamenti previsti è ammesso ricavare una residenza per il titolare o il custode, per complessivi mc. 500 netti fuori terra. In alternativa sono ammessi alloggi temporanei o di prima accoglienza per le maestranze impiegate nella stessa azienda.
Tutti gli interventi di ampliamento sono sottoposti alla preventiva stipula di una convenzione con il Comune nella quale i richiedenti si impegnano, oltre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, a vincolare la destinazione d’uso dei fabbricati all’uso previsto per almeno 10 anni mediante atto registrato e trascritto.
SAP 1
Per la Scheda individuata come. SAP 1 è ammesso un ampliamento secondo i seguenti parametri:
a) superficie coperta in ampliamento in aderenza all'edificio esistente: mq. 1.000
r) Convenzione Obbligatoria
s) per gli altri parametri dovranno uniformarsi a quelli del successivo comma:
SAP 2
Per la Scheda individuata come. SAP 2 è ammesso il cambio d’uso dell’edificio esistente, per attività artigianale/commerciale legata alla realizzazione di elementi artistici in ferro (cancellate, ringhiere, inferriate ecc). Non è concesso nessun ampliamento. La destinazione d’uso dovrà essere soggetta a permesso di costruire con convenzione obbligatoria. Lo stesso sarà oggetto di un Accordo Pubblico Privato ai sensi dell’art. 6 LURV secondo le modalità stabilite tra le parti, fermo restando limiti e condizioni poste dalla LURV e dalle NT del PAT.
SAP 3
Per la Scheda individuata come. SAP 3 è ammesso l’insediamento di un attività artigianale/commerciale legata al commercio, riparazione, stoccaggio e distribuzione di pneumatici. Per tale attività è inoltre consentito un ampliamento una tantum in aderenza all'edificio esistente per una superficie coperta pari a 220 mq. L’altezza del nuovo edificio dovrà essere pari o inferiore a quella del fabbricato esistente. L’insediamento e l’ampliamento dell’attività stessa saranno oggetto di un Accordo Pubblico Privato ai sensi dell’art. 6 LURV secondo le modalità stabilite tra le parti, fermo restando limiti e condizioni poste dalla LURV e dalle NT del PAT.
SAP 4
Per la Scheda individuata come. SAP 4 è ammesso un ampliamento dell'edificio esistente secondo gli indici stereometrici del presente articolo. L’altezza del nuovo edificio dovrà essere pari o inferiore a quella del fabbricato esistente. Lo stesso sarà oggetto di un Accordo Pubblico Privato ai sensi dell’art. 6 LURV secondo le modalità stabilite tra le parti, fermo restando limiti e condizioni poste dalla LURV e dalle NT del PAT.
SAP 6
Per la Scheda individuata come. SAP 6 è ammesso un ampliamento dell'edificio esistente secondo gli indici stereometrici del presente articolo. Nella realizzazione del nuovo intervento dovranno essere rispettati i seguenti
obblighi:
- l’altezza del nuovo edificio dovrà essere pari o inferiore a quella del fabbricato esistente
d’uso; l’eventuale progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, dovrà essere presentato
- adeguare le opere di urbanizzazione primaria e la viabilità di accesso al lotto alla nuova destinazione
dalla parte privata, in sede di richiesta di rilascio permesso di costruire;
- piantumazione di un filare alberato di mascheramento delle strutture del lotto di pertinenza sul lato nord
lungo la zona agricola ed est lungo il confine con la C2.
- realizzazione delle vasche di disoleazione e di raccolta dell’acqua meteorica;
- realizzazione di un bacino di invaso delle acque meteoriche, secondo le prescrizioni indicate nella
Valutazione di Compatibilità Idraulica;
Lo stesso sarà oggetto di un Accordo Pubblico Privato ai sensi dell’art. 6 LURV secondo le modalità stabilite tra
le parti, fermo restando limiti e condizioni poste dalla LURV e dalle NT del PAT.
Gli interventi ammessi dovranno uniformarsi ai seguenti indici stereometrici:
Industrie sparse | ||
Sf = superficie fondiaria minima | mq | - |
If = indice di edificabilità fondiaria riferito alla sola residenza | mc | 500 per residenza dirigente e custode |
Ampliamento max ammesso | mq | 60 % sup. coperta esistente all’adozione della Variante Generale 1997 |
S1 | mq | 5 % di Sf |
S2 | mq | 5 % di Sf |
Q = rapporto max di copertura | mq | - |
Piani abitabile fuori terra max | n° | 2 (per le abitazioni) |
h = altezza fuori terra max | ml | 7,50 (per le abitazioni) |
Distanza min. da strade | ml | 7,50 |
Distanza min. da confini | ml | h/2 con min. 5 |
Distanza min. da fabbricati | ml | 10 |
Distanza min. tra corpi di fabbrica stesso edificio | ml | 10 |
Autorimesse e parcheggio privato x attività | mq | 1 mq ogni 10 mq di sup. utile |
Idem per residenza | mq | 1 mq ogni 10 mc residenziali |
Superficie scoperta a verde | mq | min. 15 % |
Idem pavimentata | mq | max 85 % |
Cavedi | ammessi | |
Autorimesse e accessori interrati | ammessi | |
Idem fuori terra | ammessi |
ART. 39 – ZTO “D3” – ZONE AGROINDUSTRIALI
La zona agro-industriale è riservata ad attività produttive strettamente connesse all’agricoltura e necessarie all’immagazzinaggio, lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti agricoli e loro derivati.
Sono pertanto ammesse tutte le attività previste dalla lettera F dell’art. 2 della Legge regionale 5.3.1985 n. 24. Sono pure ammesse attività commerciali a condizione che risultino conseguenti alle attività produttive, che devono essere comunque prevalenti sia per superficie utilizzata che per numero di addetti (le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti produttivi dovranno anche contenere idonea documentazione di previsione di impatto acustico di cui all’art. 5 Decr. Pres. Cons. Min. 1/3/91).
La zona si distingue in due diversi ambiti:
D3c = agroindustriale di completamento.
Nella zona il Piano si attua per intervento diretto, con l'applicazione degli standards di cui all'art. 17, subordinato alla stipula di una convenzione o di atto d’obbligo registrato e trascritto a cura e spese del richiedente, con il quale quest’ultimo si impegna, dietro prestazione di idonee garanzie finanziarie, a realizzare le opere di urbanizzazione primaria mancanti o carenti, e a cedere le stesse al Comune, nonché l’allacciamento ai pubblici servizi.
In detta zona sono ammesse costruzioni da destinare all’alloggio del proprietario o del dirigente e del custode
sino ad un volume fuori terra massimo di 500 mc. netti per impianto produttivo.
Gli interventi edilizi seguiranno gli stessi indici stereometrici definiti per la Z.T.O. D1c.
ART. 40 – ZTO “D4” – ZONE PER COMMERCIO, DIREZIONALITÀ E ARTIGIANATO DI SERVIZIO, DI COMPLETAMENTO
Le zone per "commercio, direzionalità e artigianato di servizio" di completamento si estendono su aree parzialmente o totalmente occupate da insediamenti con destinazione mista: in parte residenziale, in parte produttiva, in parte commerciale o a pubblici esercizi compresi gli alberghi.
Esse sono individuate nelle Tavole di progetto anche con un numero identificativo (vedi tavola 4 zone significative scala 1:2.000).
Sulle aree non edificate è ammessa la costruzione di edifici destinati al commercio, sia all’ingrosso che al minuto, ai pubblici esercizi, alle attività direzionali, alle mostre e rappresentanze, nonché alle attività artigianali di servizio. Sono ammesse anche le attività artigianali produttive purché risultino di supporto alle attività commerciali e non siano prevalenti rispetto agli esercizi insediati sia in termini di superficie utile che in termini di addetti occupati, e purché si dimostri documentalmente trattarsi di attività non rumorose e che non producano fumi e liquami di alcun genere. E` ammessa anche la residenza, in misura del 30% della superficie utile degli immobili computata anche su più piani, compresa in tale quota l’eventuale residenza di titolari e custodi delle aziende insediate.
Gli interventi a carattere commerciale sia in zona idonea sia in centro storico dovranno essere conformi e rispondenti alle normative previste dalla l.r. n. 37 del 9.08.1999.
In queste zone il PI si attua per intervento edilizio diretto subordinato alla stipula di una convenzione con il Comune in cui il richiedente si impegna, dandone le idonee garanzie finanziarie, a completare le opere di urbanizzazione eventualmente carenti. Le opere saranno cedute al Comune dopo regolare collaudo.
Gli interventi edilizi sono inoltre subordinati al reperimento di aree per standards urbanistici primari secondo le definizioni e nella misura indicata all’art. 17 delle presenti Norme di Attuazione con riguardo alla zona specifica.
Sugli edifici esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, nel qual caso gli edifici stessi potranno mantenere la destinazione d’uso attuale. Sono ammessi interventi di ristrutturazione e ricostruzione degli edifici, casi nei quali la destinazione d’uso dovrà adeguarsi a quelle stabilite per la zona.
Per la zona D4c/8 è consentito l’inserimento di una attività commerciale/direzionale per un volume massimo di mc 14.000 fuori terra di cui eventuale mc 600 massimo per residenza di servizio all’attività e altezza fuori terra massima di m. 7.00. La realizzazione dell’immobile è subordinata alla demolizione dei volumi esistenti. Il permesso di costruire convenzionato dovrà prevedere l'individuazione dei parcheggi ad uso della attività nella misura di 1,0 mq ogni 10 mc. In caso di realizzazione di destinazione d’uso commerciale dovranno essere garantiti i parcheggi di cui alla LR 50/2012 per la grande o media struttura di vendita. L’ambito è soggetto permesso di costruire convenzionato con presentazione di Progetto Unitario comprensivo delle aree scoperte degli edifici da demolire. La realizzazione del progetto è subordinata alla verifica della fascia di rispetto del vincolo dell’elettrodotto.
Lo stesso sarà oggetto di un Accordo Pubblico Privato ai sensi dell’art. 6 LURV secondo le modalità stabilite tra
le parti, fermo restando limiti e condizioni poste dalla LURV e dalle NT del PAT. Gli interventi edilizi dovranno uniformarsi ai seguenti indici stereometrici:
X.X.X. X0x Commercio – Direzionalità – Artigianato di servizio, di completamento | ||
Sf = superficie fondiaria minima | mq | intera zona individuata |
If = indice di edificabilità fondiaria | mc/mq | 2,5 o recupero volume preesistente |
S1: verde e parcheggi nel lotto di cui almeno la metà a parcheggi | mq | 0,4/ 1 mq di sup. utile non residenziale |
S2: verde e parcheggi (min. ½ parcheggi) in zona destinata da P.R.G. o da monetizzare | mq | 0,4/ 1 mq di sup. utile non residenziale |
Q = rapporto max di copertura | mq | 40 % di Sf o superficie cop. attuale |
Piani complessivi | n° | 3 |
h = altezza max | ml | 10,50 |
Distanza min. da strade | ml | 7,50 |
Distanza min. da confini | ml | h/2 con min. 5 |
Distanza min. da fabbricati | ml | h con min. 10 |
Distanza min. tra corpi di fabbrica stesso edificio | ml | 10 |
Autorimesse e parcheggio privato x attività | mq | 1 mq ogni 10 mq di sup. utile non residenziale |
Idem per residenza | mq | 1 mq ogni 10 mc residenziali |
Superficie scoperta a verde | mq | min. 25 % |
Idem pavimentata | mq | max 75 % |
Cavedi | ammessi | |
Autorimesse e accessori interrati | ammessi | |
Idem fuori terra | ammessi |
ART. 40 BIS – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI (LR 50/2012)
Il presente articolo disciplina la realizzazione delle strutture commerciali ai sensi della seguente legislazione di riferimento
- LR n. 50 del 28.12.2012, “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto” e
s.m.i.
- DGRV del 18.06.2013, n. 1047 Regolamento Regionale recante gli indirizzi per lo sviluppo del settore
commerciale“
Definizione
Le politiche per lo sviluppo del sistema commerciale sono finalizzate prioritariamente a:
- incentivare il recupero e la riqualificazione urbanistica di aree e strutture dismesse e degradate;
- rigenerare l’economia ed il tessuto sociale e culturale urbano;
- favorire la riqualificazione dei centri storici e urbani attraverso lo sviluppo delle attività commerciali;
- favorire la creazione di una rete distributiva efficiente e rafforzare il servizio di prossimità.
Ai fini della regolamentazione del sistema commerciale si intendono:
a) superficie di vendita: l’area destinata alla vendita, inclusa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonché l’area destinata alle esposizioni, con esclusione dell’area destinata a magazzini, depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi;
b) superficie lorda di pavimento: la superficie di pavimento complessiva dell’edificio, esclusi i muri perimetrali, riferita all’attività di commercio;
c) esercizio commerciale: il punto vendita nel quale un operatore economico svolge attività di commercio al dettaglio;
d) esercizio di vicinato: l’esercizio commerciale con superficie di vendita non superiore a 250 metri
quadrati;
e) media struttura di vendita: l’esercizio commerciale singolo o l’aggregazione di più esercizi commerciali in
forma di medio centro commerciale, con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 metri quadrati;
f) medio centro commerciale: una media struttura di vendita costituita da un’aggregazione di esercizi commerciali inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e che usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente;
g) grande struttura di vendita: l’esercizio commerciale singolo o aggregato con superficie di vendita complessiva superiore a 2.500 metri quadrati. L’aggregazione di esercizi commerciali che costituisce una grande struttura di vendita può assumere configurazione di:
- grande centro commerciale, quando gli esercizi commerciali sono inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente;
- parco commerciale, quando gli esercizi commerciali sono collocati in una pluralità di strutture edilizie a prevalente destinazione commerciale che, per la loro contiguità urbanistica e per la fruizione di un sistema di accessibilità comune, abbiano un impatto unitario sul territorio e sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche;
h) outlet: forma di vendita al dettaglio secondo cui le aziende produttive, in locali diversi dal luogo di produzione, pongono in vendita direttamente o indirettamente l’invenduto, la produzione in eccesso, la fine serie, i prodotti fallati, i campionari o apposita linea di produzione;
i) temporary store: forma di vendita al dettaglio che consente l’utilizzo temporaneo dei locali anche da parte delle aziende di produzione di beni o di servizi interessate alla vendita diretta dal produttore al consumatore e alla promozione del proprio marchio.
j) centro urbano: porzione di centro abitato, individuato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, punto 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”, caratterizzata dal tessuto urbano consolidato, con esclusione delle zone produttive periferiche e delle zone prive di opere di urbanizzazione o di edificazione.
Modalità di Intervento
Parcheggi
In tutte le ZTO ad esclusione dei centri storici, per gli interventi a destinazione d'uso commerciale devono essere previste aree da destinare a parcheggio rispettivamente:
a) esercizi di vicinato:
- 0,70 mq/mq della superficie di vendita per il settore alimentare;
- 0,50 mq/mq della superficie di vendita per il settore non alimentare;
b) medie strutture di vendita:
- 1,30 mq/mq della superficie di vendita per il settore alimentare;
- 1,00 mq/mq della superficie di vendita per il settore non alimentare;
c) grandi strutture di vendita:
- 1,80 mq/mq della superficie di vendita per il settore alimentare;
- 1,00 mq/mq della superficie di vendita per il settore non alimentare. Le dotazioni di parcheggio sono ridotte del 50 per cento nel caso in cui vengano poste in vendita le seguenti tipologie di prodotti: mobili, autoveicoli, motoveicoli, nautica, materiali edili, legnami.
Per i centri storici le dotazioni di parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico, anche in deroga alle previsioni di cui alla legge regionale n. 11 del 2004, sono definite da apposita convenzione con il comune anche con riferimento agli accessi e ai percorsi veicolari e pedonali.
Aree libere
Per le grandi strutture di vendita al di fuori dei centri storici e dei centri urbani deve essere prevista area libera non inferiore a 2,50 mq della superficie di vendita.
Centri urbani e aree degradate
Il PI perimetra nella Tav. 2 e 3 (scala 1:5.000) i Centri Urbani. Le Aree degradate possono essere individuate con specifica Variante al P.I. e sono soggette alla redazione di un PUA e alla sottoscrizione di un Accordo Pubblico Privato ai sensi dell’Art. 6 della LR 11/2004 nei quali si applicano le disposizioni della LR 50/2012.
Nelle aree degradate “idonee” che saranno individuate in apposito elaborato e nelle Tavole 2 e 3 è consentito
l’insediamento degli esercizi di vicinato, delle medie e grandi strutture di vendita previa:
- sottoscrizione di un Accordo Pubblico Privati ai sensi dell’Art. 6 della LR 11/2004;
- redazione di un PUA con verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/2006 e
s.m.i. e verifica e rispetto della procedura per la valutazione di incidenza tenendo presente i casi di esclusione di cui alle disposizioni regionali.
e nel rispetto:
- dei parametri urbanistici ed edilizi delle ZTO di appartenenza;
- degli istituti della perequazione e credito edilizio.
ART. 41 – ZTO “E” – ZONE AGRICOLE. GENERALITÀ
La zona agricola corrisponde al territorio destinato con assoluta prevalenza alla produzione agricola, comprese tuttavia le aree incolte, boschive, e quelle utilizzate a scopi diversi ma non diversamente identificate nella zonizzazione del PI. Fanno parte della zona agricola anche le aree sottoposte a particolare tutela, la cui identificazione nel piano, mediante perimetrazioni o campiture, serve a definire il tipo di tutela ma non una destinazione diversa da quella agricola, salvo i casi specificati nelle presenti Norme.
La zona agricola è suddivisa in Sottozone, come indicate nelle Tavole del PI. All’interno delle Sottozone sono inoltre identificati gli insediamenti agricoli storicamente rilevanti, costituiti da nuclei e corti o da singoli elementi edilizi.
Sono inoltre individuate le singole strutture che non risultano più funzionali alla conduzione dei fondi.
Gli interventi ammessi nella zona agricola, relativi alla trasformazione del territorio rurale, all’edificabilità nelle diverse Sottozone e sulle strutture esistenti, sono definiti secondo la L.R. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni e nell’eventuale Piano Casa approvato con D.C.C.
Siepi, filari e arbusti di vegetazione colturale agricola, ancorché di pregio ambientale, nel momento in cui gli stessi siano di mera natura colturale possono essere sostituiti o eliminati a seconda delle esigenze produttive aziendali.
ART. 42 – ZTO “E” – EDIFICABILITÀ NELLE SOTTOZONE
L’edificazione in zona agricola è disciplinata dalla LURV 11/04, sia con riferimento alle nuove costruzioni sui fondi agricoli, sia agli interventi edilizi sull’edificato esistente. Alle sue definizioni e ai suoi parametri qui si rimanda esplicitamente, e per quanto dalla stessa legge demandato al PI comunale, si stabiliscono i seguenti criteri normativi:
1. Sottozone
In funzione della tutela delle parti di territorio a vocazione produttiva agricola, e a salvaguardia dell’integrità dell’azienda agricola e rurale, la zona è suddivisa in:
Sottozona E1 di tutela ambientale e paesaggistica
Corrisponde ai terreni caratterizzati da produzione agricola tipica o specializzata, condotti da aziende a maglia poderale integra, compresi entro le zone di tutela idro-geologica e paesaggistico-ambientale, identificata da apposita campitura sulle tavole di piano.
A parte le ulteriori limitazioni all’edificabilità dovute ai vincoli di tutela, e precisati ai successivi artt. 52 e 53, in essa sono consentiti solo gli interventi edilizi di cui alla L.R. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni.
Le eventuali nuove edificazioni dovranno sorgere su terreni adiacenti alle aree di pertinenza degli edifici già esistenti e formare con questi un unico nucleo.
La costruzione di annessi rustici è ammessa nei limiti di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura del 2 % del fondo rustico.
Sottozona E2
Comprende estese aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione alla qualità e localizzazione dei terreni e alla classificazione socio-economica delle aziende.
In essa sono consentiti gli interventi di cui alla L.R. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni. Le nuove edificazioni dovranno essere collocate in aree contigue a edifici preesistenti.
Sottozona X0 x Xxxxxxxxx X0: non sono contemplate.
Tutte le costruzioni ammesse si realizzano per intervento diretto secondo i criteri di edificabilità fissati dagli articoli della LURV menzionati nelle diverse sottozone.
Le altezze massime consentite sono:
- per le case di abitazione ml. 7,50 fuori terra con max 2 piani fuori terra;
- per gli xxxxxxx xxxxxxx e gli allevamenti ml. 7,50 fuori terra all’imposta del solaio di copertura. Per gli allevamenti intensivi le distanze sono quelle definite dagli Atti di Indirizzo di cui alla LR 11/2004.
Nella tavola 3 Vincoli tecnologici monumentali ed ambientali, sono individuati gli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas ai quali si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 11/2004 – Atto di indirizzo “lettera d – Edificabilità zone agricole”.
La profondità della fascia di rispetto degli impianti di biogas è determinata dalle caratteristiche intrinseche e specifiche degli stessi. Nelle tavole del PI è riportata a titolo ricognitivo, la profondità massima.
21Fognature:
ferme restando le prescrizioni di cui alla Legge 10.05.76 n. 319 e relativa circolare di attuazione, le abitazioni in zona agricola che non siano allacciate alla rete fognaria comunale dovranno essere dotate, secondo la natura del sottosuolo e a parere del Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell’U.L.S.S., di adeguato sistema di smaltimento. Anche le abitazioni esistenti che ancora non vi avessero provveduto, dovranno eliminare lo scarico delle acque usate nei bacini a cielo aperto in campagna e dotarsi di un sistema di smaltimento approvato dal
Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell’U.L.S.S. Agli stessi adempimenti sono tenuti gli allevamenti zootecnici.
La nuova edificazione è subordinata alla approvazione di un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) sottoscritto da un tecnico abilitato secondo quanto stabilito negli Atti di Indirizzo della LR lettera d.
Nel caso si tratti di allevamenti il PSA dovrà anche contenere gli elementi atti a definire le caratteristiche strutturali e organizzative dell'allevamento, la consistenza delle specie animali allevate, le quantità e i sistemi di stoccaggio delle deiezioni prodotte, ed ogni altro elemento utile alla descrizione dell'insediamento zootecnico.
In caso di allevamenti zootecnici, intesivi e non, dovranno essere salvaguardate le distanze di cui agli Atti di Indirizzo cit, Essendo la distanza considerata un “vincolo dinamico” al variare degli elementi in caso di ampliamento o di incremento delle unità animali o di modifica della tipologia animale allevata, la stessa dovrà essere tempestivamente dichiarata sia alla USL Servizio Veterinario sia al Comune per opportuna conoscenza. Qualora l’introduzione di nuovi elementi sia incompatibile con la residenza vicina la stessa dovrà essere sospesa.
E' individuato il Nucleo Diffuso n.1 all'interno del ATO Agricolo numero 6. All'interno del ND n.1 sono individuati n 3 Lotti a volumetria pre-definita in cui è possibile la nuova costruzione con i seguenti parametri:
a) volume fuori terra massimo edificabile: 500 mc per ciascun lotto compreso l’eventuale volume esistente;
b) rapporto massimo di copertura pari a 30% della superficie del lotto con limite massimo di 240 mq s.c.
c) altezza fuori terra massima: 6,5m – 2 piani fuori terra;
d) destinazione d'uso: residenza;
e) tipologia: casa unifamiliare, max 2 alloggi;
f) tipo di intervento: nuova costruzione;
g) modalità di intervento: permesso di costruire;
h) oneri di urbanizzazione: monetizzazione degli oneri vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire, paragonati alla zona B di espansione;
i) opere di urbanizzazione: a carico del richiedente.
Per gli altri edifici inseriti all'interno del perimetro del ND1 valgono le norme specifiche per le zone E2.
E' individuato il Nucleo Diffuso n.2 all'interno del ATO Agricolo numero 6. All'interno del ND n.2 è individuato n 1 Lotto a volumetria pre-definita in cui è possibile la nuova costruzione con i seguenti parametri:
a) volume fuori terra massimo edificabile: 500 mc per ciascun lotto compreso l’eventuale volume esistente;
b) rapporto massimo di copertura pari a 30% della superficie del lotto con limite massimo di 240 mq s.c.
c) altezza fuori terra massima: 6,5m - 2 piani fuori terra;
d) destinazione d'uso: residenza;
e) tipologia: casa unifamiliare, max 2 alloggi;
f) tipo di intervento: nuova costruzione;
g) modalità di intervento: permesso di costruire;
h) oneri di urbanizzazione: monetizzazione degli oneri vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire, paragonati alla zona B di espansione;
i) opere di urbanizzazione: a carico del richiedente.
Per gli altri edifici inseriti all'interno del perimetro del ND2 valgono le norme specifiche per le zone E2.
ART. 43 – ZTO “E” – NUCLEI RURALI CON VALORE STORICO – AMBIENTALE
Nel PI sono individuati i nuclei edilizi, gli edifici e i manufatti sparsi nella zona agricola da considerare quali beni culturali del territorio rurale. Tale identificazione si riferisce al complesso delle strutture murarie comprese nel nucleo o nell’edificio e agli elementi di pregio ambientale.
Fa parte degli elaborati progettuali del PI la schedatura dei beni culturali in zona agricola di cui alla Variante PRG numero 19, - Corti e nuclei rurali, scala 1:1000, che riporta in mappa le singole unità edilizie e attribuisce a ciascuna il grado di protezione, secondo la gamma definita all’art. 30, cui corrisponde la tipologia di interventi definita all’art. 31.
In questi ambiti il piano si attua per intervento diretto sulle singole unità edilizie individuate, applicando il tipo di intervento ammesso o prescritto.
Ciascun progetto dovrà riportare il rilievo grafico dell’unità immobiliare di intervento a scala sufficientemente dettagliata, una esauriente documentazione fotografica dell’insieme in cui l’unità è inserita, ed una relazione storico-ambientale che motivi le scelte proposte.
Con riguardo alla Corte Cantonà (n. 17), in caso si intenda intervenire, anziché sulle singole unità edilizie, sull'insieme della corte (almeno il 70% del volume esistente o ammesso), è ammessa una distribuzione diversa della volumetria relativa alle unità con grado di protezione "7" (Riordino ambientale) e "8" (Integrazioni e nuove costruzioni), sempre entro l'ambito prefissato e nel rispetto della superficie coperta e delle altezze stabilite, previa predisposizione di un piano di recupero esteso all'intero ambito della corte finalizzato alla tutela dell'edificato storico esistente ed alla riqualificazione del tessuto edilizio e del contesto ambientale.
ART. 44 – ZTO “E” –EDIFICI NON PIU’ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO – AMBITI DI PERTINENZA
Le costruzioni esistenti in zona agricola che non risultano più funzionali alle esigenze dei fondi rustici, e non comprese nei nuclei di cui all’art. precedente, sono individuate singolarmente sulla Tavola 2 Usi è modalità di intervento: zoning scala 1:5.000.
Le strutture non più funzionali ai fondi rustici entro i nuclei sono individuate singolarmente nella tavola di cui alla Variante PRG numero 19, - Corti e nuclei rurali, scala 1:1000 relativa ai nuclei stessi, che definisce anche il tipo di intervento ammesso e/o prescritto.
Gli interventi ammessi sulle strutture non comprese nei nuclei sono tutti quelli previsti dal TUE ed è esclusa la demolizione e ricostruzione.
La destinazione d'uso ammessa per ogni singola struttura è quella riportata sulle apposite schede che fanno parte degli elaborati di PI di cui alla Variante Generale PRG.
Per gi edifici non più funzionali alla conduzione dei fondi in cui è ammessa la residenza si prescrive:
- al fine di non consentire una utilizzazione intensiva delle volumetrie esistenti, che sia possibile ricavare un singolo alloggio fino alla volumetria 2 piani fuori terra massima di mc 800, salvo per i casi che verranno di seguito elencati, sempre e comunque non più di due unità abitative;
- non sia assentibile l'ampliamento volumetrico;
- il recupero dei manufatti sia da considerarsi ammissibile solo se gli stessi siano stati regolarmente assentiti.
L'utilizzo degli edifici a seguito del cambio di destinazione d'uso deve essere conforme alle norme funzionali alle quali gli stessi vengono destinati, in particolare devono essere muniti delle opere igienico-sanitarie di adduzione e/o smaltimento delle acque in conformità alle disposizioni di legge.
Ogni intervento dovrà comunque essere rivolto al rispetto dei caratteri storico-architettonici degli edifici, nonché al mantenimento e valorizzazione degli elementi ambientali e paesaggistici caratteristici del sito e del suo intorno significativo.
In sede di presentazione della pratica edilizia per il cambio di destinazione d’uso, dovrà essere presentato il parere agronomico che accerti la non funzionalità dell’annesso alla conduzione del fondo agricolo.
Si prescrive infine che, con la riconversione degli annessi rustici non più funzionali, venga vietata la possibilità di costruire nuovi annessi rustici nell'area di pertinenza del fabbricato oggetto di variazione e nel fondo di riferimento. La realizzazione è comunque consentita solo attraverso un PSA.
Per gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo in cui è individuato l’ambito di pertinenza, è possibile la demolizione e ricostruzione del fabbricato, anche su sedime diverso all’interno dell’ambito stesso. I volumi delle nuove costruzioni dovranno essere non superiori al volume dell’edificio non funzionale legittimo e/o legittimato.
ART. 45 – ZTO “E” – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE, COSTRUTTIVE E FORMALI DELL’EDIFICAZIONE IN ZONA
AGRICOLA
In applicazione della LR 11/2004, e della Circolare conseguente, si stabiliscono le seguenti caratteristiche tipologiche, costruttive e formali degli edifici nelle zone agricole:
1. Ubicazione.
L’ubicazione degli edifici residenziali dovrà consentire buone condizioni igieniche relativamente all’orientamento e all’insolazione; si dovranno inoltre evitare le zone umide.
I nuovi annessi rustici, anche se spazialmente distaccati dalle abitazioni - nuove o esistenti - dovranno riferirsi ad esse e con esse costituire un insieme organico, sia dal punto di vista della dislocazione che da quello formale.
2. Tipologia.
Per gli edifici residenziali le tipologie ammesse sono: casa singola unifamiliare, case abbinate, complessi a corte. Per gli annessi rustici sono ammesse tutte le tipologie tradizionali e moderne, purché corrispondano effettivamente alla funzione e all’uso dell’edificio. Sono da escludere edifici voluminosi e indifferenziati, senza rapporto con precise necessità dell’azienda: la funzione specifica di tutti i locali dovrà sempre essere indicata nei progetti. Inoltre la costruzione di nuovi edifici rustici comporta l’obbligo della demolizione o eliminazione di altri elementi di intaso delle corti agricole eventualmente presenti: baracche, tettoie, box in lamiera, vecchi ricoveri per animali domestici, ecc. Al loro interno saranno anche ricavate le autorimesse a servizio di abitazioni esistenti e sprovviste.
3. Ambientazione.
La progettazione degli edifici dovrà tener conto delle preesistenze naturali e culturali del sito, al fine di ottenere
l’integrazione dei nuovi manufatti con l’ambiente.
Si dovrà fare attenzione alle alberature d’alto fusto esistenti, alle coltivazioni circostanti, alle opere di recinzione dei fondi, ai percorsi delle strade comunali e vicinali, ecc.
Sono vietate in ogni caso le alterazioni sensibili delle quote di campagna esistenti, nonché l’abbattimento di alberi d’alto fusto e la demolizione di vecchi muri di recinzione dei fondi.
Gli elementi di cui sopra dovranno essere opportunamente evidenziati negli elaborati grafici di progetto.
4. Composizione.
La distribuzione dei volumi e la composizione architettonica manifesteranno l’assimilazione dei moduli dell’architettura rurale tradizionale della zona, in una interpretazione attualizzata che tenga conto delle mutate esigenze dell’abitare odierno in campagna. Saranno da evitare rifacimenti stilisticheggianti con effetto rustico affidato ad elementi compositivi, costruttivi e decorativi semplicemente riprodotti (come portici, volti, archi, ecc.) ed ugualmente camuffamenti di tipologie e strutture urbane sotto scenografie rurali.
Gli elementi compositivi cui fare riferimento sono: unitarietà dei complessi edilizi, legame formale e funzionale fra abitazioni e annessi di servizio, eventuale distribuzione a corte o a schiera, linearità dell’impianto planimetrico, della distribuzione dei fori e delle coperture; restano estranei e da evitare elementi come poggioli e terrazze, grandi aperture, mansarde.
5. Strutture.
Si preferiranno sempre, salvo giustificati motivi, strutture continue: murature in laterizi, pietra o calcestruzzo; solai in legno o in latero-cemento; coperture a falde in coppi di laterizio, con pendenza massima del 35%.
6. Finiture.
Si preferiranno serramenti esterni di porte e finestre in legno: a ventola, a libro o scorrevoli; si potranno usare serramenti metallici purché verniciati. Non sono prescritti contorni alle aperture, ma sono vietati i marmi di spessore inferire agli 8 cm. Non sono ammessi gli intonaci plastici né i rivestimenti, anche parziali, in mattoni finti,
in piastrelle di grès o ceramica, in legno. E' ammessa invece la finitura esterna delle pareti con materiali a facciavista. Le opere in ferro per esterni saranno di disegno lineare.
Le gronde saranno sempre sporgenti nel senso della falda di copertura, mentre saranno a filo muro sui lati del timpano in caso di copertura a capanna (due falde).
Per gli edifici di servizio è ammesso l’uso di tecniche miste, con strutture prefabbricate e tamponamenti tradizionali. Le coperture saranno sempre a falde. Anche per gli allevamenti di tipo intensivo e industriale, per le stalle sociali e per gli eventuali impianti di trasformazione dei prodotti agricoli è sconsigliato l’uso della completa prefabbricazione.
7. Autorimesse.
Nelle nuove abitazioni (o negli annessi rustici) è d’obbligo prevedere le necessarie autorimesse, mentre resta vietata la costruzione di garage isolati, come pure l’installazione di box e tettoie in lamiera o in altri materiali con funzione di autorimessa.
ART. 46 – ZTO “F” – ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI PUBBLICO INTERESSE
Il PI individua in tutte le frazioni le aree da destinare a servizi pubblici e attrezzature urbane, alle quali andranno ad aggiungersi quelle che saranno individuate dagli strumenti urbanistici attuativi secondo le definizioni e le quantità stabilite dagli art. 15 e 16 delle presenti Norme.
Tali zone sono distinte nelle Tavole del PI in quattro tipi:
F/a) zone per l’istruzione (scuole materne, scuole elementari, scuole medie);
F/b) zone per attrezzature di interesse comune: religiose, sanitarie, sociali, assistenziali, culturali ecc.
F/c) zone a verde pubblico e sportivo: giardini e viali alberati, campi gioco per bambini e ragazzi, impianti sportivi, parco urbano;
F/d) zone a parcheggio.
Su ciascuna area le Tav del PI stabiliscono le rispettive attrezzature da insediare. In sede di progettazione si potranno variare le destinazioni specifiche con l’approvazione del progetto stesso in sede di Consiglio Comunale, Le attrezzature a standard sono di regola realizzate dal Comune ma potranno essere realizzate anche dal privato sottopendole a Convenzione obbligatoria. Qualora siano strutture a reddito le stesse dovranno essere sottoposte al pagamento degli oneri di urbanizzazione e al contributo costo di costruzione secondo le vigenti tabelle parametriche comunali.
ART. 47 – ZTO “F/A” – ZONE PER L’ISTRUZIONE
Il tipo di attrezzatura scolastica per ciascuna area individuata è precisata dalle Tavole di PI. Variazioni alla destinazione specifica, ma sempre nell’ambito dell’edilizia scolastica, possono essere decise dal Consiglio Comunale sulla base di motivate ragioni, senza che ciò comporti variante al PI.
Nelle aree destinate ad edilizia scolastica sono da rispettare le Norme contenute nel Decreto Min. LL. PP.
18.12.1975 in attuazione dell’art. 9 della Legge 5.08.1975n. 412. Sono ammesse le abitazioni per il personale di custodia.
Sugli edifici scolastici esistenti sono sempre ammessi interventi di restauro, ristrutturazione e adeguamento. In caso di ampliamento o ricostruzione, valgono le norme delle leggi sopra citate.
ART. 48 – ZTO “F/B” – ZONE PER ATTREZZATURE INTERESSE COMUNE
In tale aree sono ammesse:
- strutture religiose come chiese e oratori, uffici e centri parrocchiali compresa l’abitazione degli operatori,
ricreatori e campi gioco;
- strutture sanitarie come ospedali, case di cura, cliniche specialistiche, centri poliambulatoriali, ambulatori medici, unità ed uffici socio-sanitari, servizi terapeutici e riabilitativi, comunità terapeutiche;
- strutture per servizi sociali e assistenziali come asili nido, sedi per la protezione civile, centri per l’assistenza alle categorie sociali più deboli, sale di riunione di libere associazioni e rappresentanze della popolazione, strutture di accoglienza e assistenza per anziani e immigrati;
- strutture culturali come biblioteche e centri culturali, auditorium, teatri, sale o luoghi aperti per lo spettacolo, musei.
L’individuazione specifica del tipo o dei tipi di attrezzature previste su ciascuna area è inserita nelle tavv del Variazioni alle destinazioni d’uso stabilite possono essere decise dal Consiglio Comunale sulla base di motivate ragioni di interesse collettivo.
Hanno titolo per l’edificazione su tali aree il Comune e le istituzioni o Enti pubblici per loro natura o statuto delegati alla realizzazione delle diverse categorie di opere previste. Anche i privati proprietari delle aree possono richiedere il permesso edilizio per realizzare le opere ammesse, che dovranno avere le caratteristiche previste dalla legislazione vigente per le varie categorie di impianti o di servizi di interesse pubblico.
In tali zone il Piano si attua per intervento diretto sulla base di una progettazione unitaria, come definita dall’art. 18 delle presenti Norme. Il permesso edilizio è subordinato alla stipula di una convenzione con il Comune, con la quale i richiedenti si impegnano, dandone idonee garanzie, non sono a realizzare o completare le opere di urbanizzazione eventualmente mancanti o carenti, ma anche a vincolare le opere, con vincolo registrato e trascritto, alla destinazione prevista per almeno dieci anni.
Salvo diverse disposizioni dipendenti da normative specifiche per i vari tipi di edilizia ammessa, gli interventi edilizi dovranno rispettare i seguenti indici stereometrici:
Z.T.O. F - b) Attrezzature e servizi di interesse comune | ||
Sf = superficie fondiaria | mq | intera Zona o stralcio funzionale con progettazione unitaria |
Sm = sup. minima di intervento per stralci | mq | 1.000 |
If = indice di edificabilità fondiaria fuori terra (1) | mc/mq | 2,0 |
Volume fuori terra max edificabile | mc | Sf x If |
Q = rapporto max di copertura | mq/mq | 40 % |
Piani fuori terra max | n° | 3 |
h = altezza fuori terra max | ml | 10,50 |
Distanza min. da strade | ml | 7,50 |
Distanza min. da confini | ml | h/2 con min. 5 |
Distanza min. da fabbricati | ml | h con min. 10 |
Distanza min. tra corpi di fabbrica stesso edificio | ml | h con min. 10 |
Autorimesse e parcheggio privato | mq | 0,5 / 1 mq di sup. utile |
Superficie scoperta a verde | mq | min. 60 % |
Idem pavimentata | mq | max 40 % |
Cavedi | ammessi | |
Autorimesse e annessi interrati | ammessi | |
Idem fuori terra | ammessi |
(1) può essere sottoutilizzato.
ART. 49 – ZTO “F/C” – ZONE ATTREZZATE A PARCO GIOCO E SPORT
Nelle aree destinate a giardino pubblico è prescritta l’inedificabilità assoluta. Il terreno dovrà essere sistemato a tappeto erboso con piantumazione di arbusti ed alberi decorativi. E' sempre ammessa la collocazione di monumenti, fontane, panchine ed elementi di arredo.
Le aree destinate a campo giochi per bambini o ragazzi saranno fornite delle relative attrezzature, come scivoli, altalene, tubi, piste ecc. per i bambini; campetti da gioco, piste ciclabili e di pattinaggio ecc. per i ragazzi, comprese piste per l’educazione stradale. Tali aree potranno essere recintate con siepi e anche con reti, queste ultime possibilmente coperte dal verde.
Nelle aree destinate a parco urbano (riferimento alla normativa del Piano di ricomposizione ambientale).
Nelle aree dedicate agli impianti sportivi è ammessa la realizzazione di campi da gioco per la pratica degli sport, nonché la costruzione di piscine per bambini e per adulti, scoperte e coperte. Per questo come per gli altri sport sono ammessi spogliatoi e servizi igienici adeguati alle attrezzature. Per ogni centro sportivo è ammessa la costruzione di un centro per la ricreazione e il ristoro che potrà contenere anche un alloggio per il personale di custodia.
Sugli edifici esistenti nelle zone per impianti sportivi sono ammessi gli interventi di restauro e ristrutturazione, ampliamento e ricostruzione secondo le necessità.
Tutti gli interventi ammessi devono formare oggetto di particolare studio che li renda elementi qualificanti nel contesto urbano e contemporaneamente curi anche la realizzazione dei parcheggi e dei collegamenti pedonali e ciclabili.
Data la particolare natura degli interventi edilizi in queste zone, non si danno indici stereometrici rigidi, salvo per quanto riguarda le distanze delle costruzioni:
- da strade, min. ml 5,00;
- da confini, min. ml 5,00;
- da altri fabbricati, min. ml 10,00;
- tra corpi di fabbrica dello stesso edificio, min. ml 10,00.
Con riferimento alla estesa Zona a Parco compresa nell'ambito soggetto a P.U.A. fra via Quadrelli e via Valmarana, la Convenzione, oltre a quanto previsto nell'art. 35 delle presenti Norme, dovrà prevedere:
- una servitù di uso pubblico di tutta l'estensione a parco per un numero congruo di anni da concordare tra comune e privati proprietari;
- la cessione gratuita delle aree destinate al futuro incrocio con la prevista xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxx'xxxx dovranno essere concertati con l'ente che realizzerà la futura strada);
- l'attrezzatura a parco verde di una quota corrispondente a circa l'80% della superficie, compresa la sistemazione del bacino per la pesca sportiva e l'inserimento di campi da gioco, servizi e parcheggi;
- l'ampliamento del bar-ristorante esistente fino a un massimo del 100% in volume, al quale è ammesso l'accorpamento di un volume di max mc 500 per abitazione a servizio delle attività del parco.
La trasformazione della parte di Zona Territoriale Omogenea residenziale di completamento Fc/9 localizzata ad Albaro individuata con il perimetro “Ambito subordinato alla sottoscrizione di Accordo Pubblico – Privato ai sensi dell’Art. 6 della LR 11/2004” numero 1 necessita della valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale del rispetto dei principi perequativi.
ART.50 – ZTO “F/D” – ZONE A PARCHEGGIO
Le aree per parcheggio pubblico sono destinate alla sosta degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto in genere. In tali zone non sono ammesse costruzioni di alcun genere, salvo eventuali guardiole, pompe di carburante e simili. In corrispondenza delle fermate dei mezzi pubblici della Provincia potrà essere installata una pensilina per il riparo delle persone.
L’utilizzazione delle aree a parcheggio, che non siano attrezzate e cedute al Comune dai lottizzanti, può avvenire per iniziativa pubblica o privata. Quando siano Enti o privati a chiedere di sostituirsi al Comune nella realizzazione e utilizzazione dei parcheggi e relativi impianti, il permesso edilizio deve essere regolato da apposita Convenzione debitamente registrata e trascritta che assicuri l’uso pubblico delle aree e controlli le tariffe.
Particolare cura dovrà essere posta nella pavimentazione delle aree a parcheggio al fine di limitare al massimo l'impermeabilizzazione del terreno, soprattutto per strutture di grande dimensione.
Nella realizzazione del parcheggio numero 49 (via Corso) deve essere impiegata una superficie drenante (vedi prescrizioni VCI).
ART.51 – AREE DESTINATE ALLA VIABILITÀ
Le zone destinate alla viabilità comprendono le strade e i nodi stradali esistenti e previsti dalla Variante Generale.
L’indicazione grafica delle strade delle diverse categorie e dei nodi stradali ha valore di massima fino alla
redazione del progetto esecutivo delle opere.
Le strade presenti o previste nel Comune sono classificate come segue:
a) Superstrada, con funzione prevalentemente intercomunale, accessibile solo attraverso i nodi indicati nelle Tavole di PI o del conseguente progetto esecutivo. Non sono ammessi accessi privati se non quelli speciali per i lotti non interclusi secondo il Codice Civile.
b) Strade provinciali, con funzione prevalentemente provinciale, accessibili mediante normali immissioni
dalle strade interne o locali, per le quali sussisterà l’obbligo di dare la precedenza.
c) Strade locali, con funzione urbana o agricola, accessibili anche dai lotti in qualunque punto mediante immissioni con l’obbligo di dare la precedenza, salvo divieti agli accessi carrabili privati espressamente indicati dalle Tavole del PI.
d) Strade interne, con funzione di distribuzione capillare degli autoveicoli, cd “strade da 30” secondo il
CdS
e) Ciclabili e pedonali, con funzione di distribuzione capillare di ciclisti e pedoni.
Le strade classificate a), b) avranno sezione definita dai progetti esecutivi elaborati dalle competenti Amministrazioni. Per le strade di tipo d) realizzate dai comuni o dai privati si rimanda alle indicazioni delle presenti NTO. Le strade di tipo c) realizzate dai comuni o dai privati avranno sezione minima di ml. 10,00 da recinzione a recinzione, e saranno attrezzate di marciapiede su ambedue i lati della carreggiata.
La sezione delle strade ciclabili sarà multipla di ml 1,25 e con un minimo di ml 2,50. La sezione minima delle pedonali, ivi compresi i marciapiedi, sarà di ml 1,50.
Le distanze delle nuove costruzioni dalle strade sarà quella indicata nelle Norme delle diverse Z.T.O.
Le strade private esistenti nelle zone residenziali, che servano più lotti recintati, indipendentemente dalle loro caratteristiche dimensionali, richiedono una distanza delle nuove costruzioni marginali di almeno ml 5,00.
I nodi stradali sono luoghi di confluenza di due o più strade. L’attrezzatura degli incroci come appare nei grafici di Variante non può sostituire i progetti esecutivi per le relative opere.
Nell’attuazione della viabilità dovranno, per quanto possibile, essere modificate o soppresse quelle immissioni o quegli accessi carrabili esistenti che risultino difformi dalle presenti Norme o dalle indicazioni grafiche del PI.
Alle nuove strade dovranno essere affiancate piste ciclabili uni o bidirezionali, o in alternativa realizzati i percorsi già previsti dal PI.
Lungo le strade provinciali e comunali devono essere previste piste ciclabili uni o bidirezionali in sede propria e opportunamente collegate alla rete viaria esistente. In alternativa le piste ciclabili potranno seguire percorsi autonomi, distaccandosi dalle strade e penetrando nella campagna.
Le piste ciclabili dovranno essere, per quanto possibile, dimensionate e costruite secondo le indicazioni delle "Direttive e criteri tecnici per la programmazione, progettazione e la realizzazione di infrastrutture e attrezzature ciclabili" - D.G.R. n. 8018 del 27 dicembre 1991.
ART.52 – AREE A TUTELA SPECIALE
Sugli edifici ed aree sottoposte a vincolo monumentale è vietato qualsiasi intervento di costruzione e l’abbattimento di alberi d'alto fusto. E' ammesso soltanto il restauro conservativo filologico degli edifici esistenti, previo nulla osta della competente Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.
Nelle zone sottoposte a vincolo ambientale paesaggistico in base alla legge 431/’85 l’edificazione ammessa dalle norme delle zone ricadenti sotto tale vincolo dovrà essere particolarmente rispettosa dell’ambiente e attenta ai valori paesistici e alle preesistenze. Tutti i permessi di costruire per intervento diretto sono subordinati a decreto autorizzativo in base a parere favorevole da parte della Commissione Edilizia Integrata con gli esperti per i Beni Ambientali, decreto che può comunque essere annullato dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di Verona entro 60 giorni dal suo invio alla stessa. Gli strumenti urbanistici attuativi su ambiti compresi in tutto in parte in dette zone devono pure ottenere lo stesso preventivo parere favorevole.
ART.53 – FASCE E ZONE DI RISPETTO
Sono aree che costituiscono fasce poste a protezione dei nastri stradali e dei corsi d’acqua, nonché zone di
rispetto dei cimiteri, dei pozzi di approvvigionamento idrico, dei depuratori.
In tali zone l’edificabilità è regolata come segue. Nelle fasce di rispetto stradale sono ammessi:
- ampliamenti di sedi stradali e controstrade;
- distributori di carburante e relativi accessori;
- cabine di distribuzione elettrica;
- pensiline per il riparo delle persone alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico;
- sostegni di linee telefoniche e telegrafiche, nonché cabine telefoniche a carattere precario;
- reti di distribuzione idrica, fognature, metanodotti, gasdotti, ecc.;
- recinzioni.
Tali zone concorrono alla determinazione dei volumi edificabili nelle zone adiacenti quando ciò sia dichiarato nelle rispettive norme di zona o nella descrizione e applicazione degli indici urbanistici ed edilizi di cui all'art 18.
In ogni caso è fatto salvo il riferimento al D.L. 1.4.1968 n. 1404. Qualora le distanze previste nelle Tavole di PI, al di fuori delle zone urbane, non coincidano con quelle indicate nel Decreto di cui al comma precedente, va osservata la distanza maggiore.
Per gli edifici esistenti destinati ad abitazione ricadenti in tali zone sono consentite le seguenti opere:
a) manutenzione ordinaria e straordinaria, compreso il consolidamento;
b) dotazione di servizi igienici e coperture di scale esterne;
c) ogni altro ampliamento necessario per adeguare l’immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente.
Gli ampliamenti di cui alle lettere b) e c) saranno autorizzati purché non comportino l’avanzamento dell’edificio esistente sul fronte stradale e nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa relativa alla zona agricola se l'edificio ricade in tale zona.
Le zone di rispetto intorno ai cimiteri possono essere utilizzate solo per l’ampliamento dei cimiteri esistenti e per parcheggio. Nelle zone di rispetto cimiteriale, di cui al testo unico delle leggi sanitarie 00.0.0000 x.0000 e successive modificazioni, sono ammessi solo chioschi per lapidi, arredi sacri, fiori.
Qualora il vincolo cimiteriale dovesse decadere, l’edificazione sarà soggetta alle norme relative alle zone agricole
in cui ricadano le aree
Tali aree non concorrono alla determinazione della volumetria ammessa per le zone limitrofe, eccetto per la zona agricola.
Nelle fasce di rispetto dei fiumi segnalate all’interno dei centri urbani non sono ammesse nuove costruzioni o ampliamenti delle esistenti. Sono assolutamente vietati gli scarichi di acque usate a qualunque titolo provenienti dalle costruzioni. I terreni ricadenti in tali fasce devono essere mantenuti a verde privato, come definito all’art. 56 delle presenti Norme. Nelle situazioni in cui sulle fasce di rispetto all’interno dei centri urbani prevalgono le indicazioni di destinazione a verde pubblico, nelle stesse possono essere realizzati ponticelli di collegamento pedonale e opere di protezione, nonché slarghi delle zone d’acqua a costituire laghetti decorativi.
Fuori dai centri abitati le fasce di rispetto dei fiumi sono comprese nelle più ampie fasce di tutela di cui all’art. precedente. Le fasce di rispetto dei fiumi non concorrono alla determinazione della volumetria ammessa sulle zone limitrofe, eccetto per le zone agricole. Per i corsi d'acqua non vincolati ma di proprietà demaniale, qualsiasi intervento entro la fascia di 10 metri dalle rive deve essere assentito dal Genio Civile.
Per quanto non espressamente indicate nelle tavole del PI, con riferimento alle zone di rispetto dei punti di prelievo idrico, di cui al D.P.R. 24/5/88 n. 236 si precisa quanto segue:
- sono fissate zone di tutela assoluta, per un raggio di ml. 10 attorno ai punti di prelievo, nelle quali è vietato ogni tipo di edificazione ad eccezione di costruzioni di servizio della funzione stessa;
- nelle zone edificate o edificabili adiacenti, e per un raggio di ml. 200 dai pozzi di prelievo, è assolutamente vietato l’insediamento di pozzi perdenti e fognature, anche solo per acque bianche provenienti da strade e piazze, che disperdano nel sottosuolo le acque. Opere di tal genere eventualmente esistenti devono essere eliminate mediante allacciamento alla rete fognaria comunale a semplice richiesta del Comune, che in caso di inerzia farà eseguire i lavori a cura del Comune rivalendosi per le spese sui singoli proprietari.
- entro lo stesso raggio di ml. 200, ed ancor più entro un raggio di ml 200 intorno ai pozzi posti al di fuori dei centri abitati, sono vietate le seguenti attività:
a) dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
b) accumulo di concimi organici;
c) spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
d) aperture di cave e pozzi;
e) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
f) stoccaggio di rifiuti, reflui prodotti da sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
g) raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
h) impianti di trattamento dei rifiuti;
i) pascolo e stazzo di bestiame.
Nelle zone di rispetto dei depuratori, in attuazione della C.M. 4/2/77, ove non è rispettata la larghezza di ml 100 della fascia stessa dovranno essere create opportune barriere di alberi o altri idonei accorgimenti specificati nel provvedimento citato.
Le zone sono inedificabili e non concorrono alla determinazione della volumetria ammessa per le zone limitrofe, eccetto per la zona agricola.
ART.54 – VERDE PRIVATO
Trattasi di parchi o giardini di particolare pregio, o di aree circostanti emergenze storiche o naturali da lasciare isolate.
Nei centri storici, inoltre, sono considerate verde privato tutte le aree ortive e cortilizie pertinenti alle costruzioni. Le superfici di tali zone non concorrono a determinare la volumetria ammessa per le zone limitrofe.
In tali zone è ammessa soltanto l’edificazione di piccoli manufatti, preferibilmente in legno, per il ricovero delle attrezzature di manutenzione dei parchi e delle coltivazioni che vi ricadono, con l’indice di 0,03 mc/mq fuori terra e altezza fuori terra massima ml 3,00, e nel rispetto della distanza dai confini di ml 5,00. In caso di comprovata necessità, sono da valutarsi di volta in volta ed eventualmente da ammettere costruzioni interrate ad uso di ricovero come sopra o anche di autorimessa, per una superficie massima di mq 30. Possono essere ammesse piscine private con bordo raso terra distante min. ml 5,00 dai confini.
Nei parchi, giardini, orti o particolari colture è vietato abbattere piante esistenti o comunque modificare la fisionomia ambientale precostituita. Sono fatte salve in ogni caso le norme di cui alle Leggi n. 1089/39 e n. 1497/39.
ART.55 – ZONE DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE
La zona di Ricomposizione Ambientale è stata oggetto di una variante Settoriale approvata dalla D.G.R. n. 58 del 27.04.1999, con le modifiche d'ufficio dalla stessa apportate. La norma prescrittiva e indicativa viene riportata nell’Allegato C che fa parte integrante delle presenti NT.
CAPO V: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 56 – AUTORIZZAZIONI A LOTTIZZARE, LICENZE DI COSTRUZIONE E CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE IN DATA ANTERIORE ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI NORME
Le autorizzazioni a lottizzare, rilasciate in data anteriore all’entrata in vigore delle presenti Norme di Attuazione del PI mantengono tutta la loro validità ed efficacia per quanto attiene all’uso e partizione del suolo, alle quantità edilizie ed alle tipologie realizzabili, agli standards urbanistici e alle norme di attuazione, ai tempi di realizzazione.
L’entrata in vigore delle presenti Norme comporta la decadenza delle concessioni edilizie in contrasto con il PI, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
Qualora i lavori non vengano completati entro tale termine, va pronunciata la decadenza della concessione edilizia per la parte non realizzata.