COMUNE DI MOGORELLA
COMUNE DI MOGORELLA
Provincia di Oristano
Via Risorgimento, n° 16 - 09080 Mogorella (OR) - P.IVA/C.F.00000000000–xxx 000000000 – fax 000000000 e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Mogorella 17.04.2014
Prot. n. 1513
OGGETTO : CAPITOLATO D’ONERI
per l’affidamento in concessione del chiosco bar di proprietà Comunale sito in Piazza Trieste a Mogorella, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 163/2006
Ente Appaltante | Comune di Mogorella |
Tel/fax | Tel 0000 00000/ fax 0000 00000 |
pec |
Art.1 - OGGETTO DELL'APPALTO
L’appalto ha ad oggetto la concessione in gestione del chiosco bar di proprietà comunale sito nell’area attrezzata di Piazza Trieste a Mogorella. È compresa l’area di pertinenza esterna.
Dette consistenze dovranno essere utilizzate per lo svolgimento di attività di commercio su aree pubbliche di alimenti e bevande, con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente capitolato, Potranno inoltre essere utilizzate per eventuali eventi e manifestazioni di supporto da organizzare in collaborazione e/o con il Comune.
Art.2 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà durata di mesi 4 (da giugno a settembre) eventualmente prorogabile dalla stipula di stipula del contratto e contestuale consegna dei locali a cura del Responsabile dell’ Area tecnica, con redazione di apposito verbale di consegna.
Art.3 - LOCALI
I locali verranno consegnati nello stato in cui si trovano, con allacciamento idrico, fognario e di energia. Sono inclusi nell'oggetto della concessione gli arredi e le attrezzature necessarie e funzionali al corretto svolgimento dell’attività.
Al momento della consegna dei locali verrà redatto apposito verbale dove saranno indicate in maniera dettagliata le consistenze fornite in concessione.
Al termine della concessione i locali dovranno essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati consegnati.
I beni concessi in uso devono essere utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche e per le eventuali manifestazioni di supporto organizzate in collaborazione col Comune, pena la decadenza. Il concessionario non potrà apportare innovazioni, migliorie, addizioni o sostituzioni senza il consenso scritto dell'Amministrazione comunale. Eventuali migliorie autorizzate verranno comunque acquisite dal Comune senza diritto per il concessionario a compensi e/o rimborsi.
Il concessionario espressamente rinuncia, fin da ora, ad ogni indennizzo per le fattispecie di cui sopra nonché a quella di cui agli artt. 1583 e 1584 del Codice Civile.
Art. 4 – CANONE , PAGAMENTO E ADEGUAMENTO
Il canone mensile di concessione posto a base di gara è pari ad € 300,00 , comprensivo di ogni onere. Il canone mensile è da corrispondersi in rate mensili anticipate.
Art. 5 -OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.
Il concessionario si impegna ad attivare l’esercizio entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione. Sono a carico del concessionario :
a) il canone di concessione nella misura offerta e con le modalità e termini descritti nel presente capitolato;
b) le imposte e tasse relative all'esercizio dell'attività,
c) apposita cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione della concessione con le modalità previste dal successivo art. 8;
d) presentare i documenti che verranno richiesti comprovanti le dichiarazioni fornite in sede di gara, nonché quelli necessari per la stipula del contratto;
e) gli interventi di ordinaria manutenzione. Il concessionario dovrà altresì segnalare tempestivamente al Comune malfunzionamenti, guasti, danni e quant'altro richieda interventi che trascendono l'ordinaria manutenzione;
f) ogni onere derivante dalle pratiche da attivare per l’inizio delle attività presso lo sportello SUAP dell’Unione dei Comuni
i) Il concessionario deve mantenere esposto in modo chiaro, leggibile e visibile il listino dei prezzi applicati,
l) Provvedere alla pulizia e alla vigilanza dell’area di pertinenza del Chiosco.
m) le spese per le utenza di acqua, energia elettrica, e rifiuti, saranno a carico del Comune.
Art. 6 – NORME GESTIONALI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario assumerà i seguenti obblighi:
1. è responsabile della custodia, della buona conservazione e della manutenzione ordinaria dei beni ricevuti, nonché di effettuare la segnalazione di ogni possibile problema di manutenzione o rischio di degrado dello stabile dell’oggetto di concessione. In particolare assicurerà il controllo regolare e la pulizia degli scarichi delle acque piovane delle aree esterne adiacenti l’immobile stesso al fine di prevenire intasamenti ed infiltrazioni;
2. è responsabile della pulizia dei locali e dell’area esterna concessa;
3. effettuerà lo svuotamento giornaliero, o anche più frequente secondo le necessità, dei cestini a servizio dell’attività dell’esercizio pubblico, assicurando il corretto smaltimento dei rifiuti ivi contenuti;
4. potrà sostituire o incrementare l’arredamento a proprie spese solo previa autorizzazione dell’ Amministrazione. Eventuali migliorie apportate rimarranno all’Amministrazione, mentre i singoli cespiti di nuova acquisizione rimarranno di proprietà del concessionario;
5. non può manomettere gli impianti esistenti. Ogni eventuale modifica dovrà essere preventivamente autorizzata dal competente ufficio comunale e dovranno essere prodotte le certificazioni di legge a carico di chi effettuerà i lavori;
6. dovrà utilizzare e gestire l’area esterna con l’attrezzatura fornita in origine dall’Amministrazione e con altre apposite strutture la cui dotazione dovrà comunque essere concordata con l’ Amministrazione, incluse le eventuali insegne pubblicitarie;
7. dovrà utilizzare i locali evitando atti che possano pregiudicare la buona conservazione e creare turbativa a manifestazioni o attività in svolgimento presso l’area attrezzata;
8. deve garantire all’ Amministrazione la disponibilità a svolgere il servizio anche in orari diversi da quelli concordati, ma solo in concomitanza con avvenimenti e manifestazioni patrocinate e/o organizzate dall’ Amministrazione Comunale con apposito provvedimento, per i quali la stessa possa ritenere opportuno poter contare sull’apertura del pubblico esercizio. Tale richiesta dovrà essere inoltrata all’Amministrazione almeno sette giorni prima della data prevista;
9. è tenuto allo scrupoloso rispetto delle normative in materia di vendita di prodotti alimentari ;
Il concessionario è tenuto a svolgere il servizio in modo decoroso, assicurando la custodia dei locali e tenendo gli stessi e l’area in concessione in perfetta pulizia funzionali alle esigenze connesse alle attività oggetto dell’appalto assumendo tutte le iniziative necessarie per la migliore conduzione del locale e per la valorizzazione del contesto ambientale e turistico in cui si inserisce.
In particolare il concessionario deve provvedere, per tutta la durata della concessione, ad eseguire direttamente, o tramite ditte da esso incaricate:
- sui FABBRICATi (chiosco e bagni): controllo/manutenzione ordinaria: coperture, scarichi e fognature, infissi ed accessori interni ed esterni, finiture interne (intonaci, pavimenti, rivestimenti ecc.) pulizia; operazioni di disinfezione/disinfestazione dei locali, da effettuare al bisogno e nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, attraverso ditte specializzate nel ramo.
- sugli IMPIANTI: controllo/manutenzione ordinaria, impianti in genere, impianto elettrico (controllo e manutenzione con particolare riferimento ai quadri elettrici, condutture, interruttori ecc.),impianto idrosanitario e accessori; gestione e manutenzione ordinaria degli impianti;
- sull’area di pertinenza, costituita dall’area attrezzata di piazza Trieste, così come delimitata e contrassegnata dalla recinzione, alla pulizia e alla manutenzione ordinaria delle strutture e aree verdi;
Il concessionario ha l’obbligo di concordare con il Comune – Area Tecnica le necessità di manutenzioni straordinarie.
Le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune, a meno che non dipendano, a giudizio dei tecnici comunali, da cause imputabili a cattivo uso o scarsa sorveglianza, da parte del concessionario; in tal caso, le stesse, in tutto o in parte potranno essere poste a carico dell’inadempiente, nella misura stabilita dagli stessi tecnici comunali.
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di poter accedere con i propri dipendenti ai locali in concessione d’uso per eventuali sopralluoghi, in orari di apertura del servizio, onde verificare la corretta gestione ed utilizzo degli immobili e riscontrare eventuali inadempienze che daranno luogo a diffida.
Tutti gli interventi di adeguamento o di manutenzione ordinaria da effettuarsi nei locali del chiosco dovranno essere preventivamente autorizzati dal comune concedente e corredati della documentazione prevista dalla normativa in materia edilizia. Inoltre qualsiasi eventuale modifica sulle strutture o sulle finiture ed impianti, dovrà essere richiesta per iscritto e preventivamente autorizzata dall’area tecnica e le opere realizzate resteranno di proprietà comunale.
Il concessionario dovrà rispondere direttamente e personalmente di qualsiasi danno che per fatto proprio, o di suoi collaboratori o dipendenti, anche colposo, dovesse derivare all’Amministrazione Comunale o a terzi ed a mantenere altresì estraneo il Comune (che non dovrà quindi mai essere nominato e che pertanto sarà esonerato da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura) in tutti i suoi rapporti con i terzi, sia che attengano a contratti e forniture per l’esercizio, sia che attengano a rapporti con gli utenti. Il concessionario è altresì tenuto a rispettare la normativa vigente relativa alle eventuali iniziative che svolgerà negli spazi esterni, tenendo indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Negli orari o periodi di chiusura del pubblico esercizio, le attrezzature e arredi esterni dovranno essere chiusi e protetti in modo tale da essere inaccessibili e da impedirne pertanto l’uso indebito da parte di terzi.
Art. 7 - RESPONSABILITÀ PER DANNI
Il concessionario per fatto proprio o di un suo dipendente è espressamente obbligato per ogni danno, diretto o indiretto, che possa derivare a chiunque in conseguenza o comunque connesso alla gestione del servizio oggetto del presente capitolato. A tale scopo dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, una polizza assicurativa di durata pari a quella del contratto per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose con un massimale di
€.1.000.000,00 (euro unmilione/00) .
Art. 8 – GARANZIE
A garanzia dell'esatta osservanza delle clausole contrattuali, l'aggiudicatario sarà tenuto a costituire, contestualmente alla stipula del contratto una fideiussione bancaria o polizza assicurativa o deposito cauzionale infruttifero presso la tesoreria del comune pari al 10% dell’importo contrattuale la quale:
♦ dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune;
♦ dovrà scadere 3 mesi dopo il termine del contratto;
♦ dovrà contenere l’impegno del fideiussore a reintegrarla automaticamente qualora nel periodo di vigenza contrattuale sia stata parzialmente o totalmente incamerata dalla Amministrazione comunale.
La garanzia sarà svincolata alla scadenza dell'appalto con autorizzazione del responsabile del procedimento dopo l'avvenuta riconsegna al Comune dei locali con annesse attrezzature in buono stato.
La garanzia copre il mancato pagamento del canone di concessione nei termini e gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale, ivi compreso il caso in cui il Comune dovesse intervenire sui locali con spese per sgombero o ripristino.
Art. 9 CESSIONE A TERZI
E’ vietato cedere a terzi in tutto o in parte il contratto di concessione del servizio, salvo espressa autorizzazione da parte dell’Amministrazione concedente.
E’ altresì vietato procedere al subappalto del servizio stesso salvo espressa autorizzazione da parte dell’Amministrazione concedente.
Art. 10- OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E CONTRIBUTIVI RISULTANTI DAI CCNL
Il concessionario deve, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della sicurezza e della dignità dei lavoratori.
Il concessionario si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti durante tutto il periodo della validità della concessione, nonché di applicare tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii;
Art. 11 – SPESE CONTRATTUALI
Qualsiasi spesa inerente il contratto o conseguente a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del concessionario. Il concessionario assume a suo completo carico tutte le imposte e tasse relative all’appalto in oggetto, tasse ed imposte connesse all’esercizio dell’attività di pubblico esercizio;con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti del Comune.
ART. 12 - INADEMPIENZE E PENALITA'
Nel caso in cui il concessionario non ottemperi a quanto previsto ai precedenti articoli 3, 4 e 5, nei modi e tempi previsti, il Comune potrà revocare l’aggiudicazione, escutendo la cauzione definitiva quale penale, salvo maggior danno.
Nel caso di revoca dall’aggiudicazione, il Comune potrà procedere con il secondo classificato. Il Comune concedente applicherà al concessionario:
_ una penale di Euro 10,00 (Euro dieci/00) al giorno per ogni giorno di ritardata riconsegna dell’immobile a far tempo dalla data di scadenza del contratto;
_ una penale pari ad Euro 30,00 (Euro trenta/00) ogni volta che, a seguito di controlli saranno accertate altre violazioni degli obblighi stabiliti dal presente Capitolato Speciale di Appalto;
L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione della inadempienza, alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Le eventuali giustificazioni del concessionario saranno sottoposte al Responsabile dell’area urbanistica che procederà all’eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante Raccomandata A/R al domicilio del concessionario. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.
Le suddette sanzioni verranno, inoltre, applicate al concessionario anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dallo stesso, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate.
Nel caso di rinuncia alla concessione prima della scadenza da parte del concessionario, il Comune tratterrà la cauzione definitiva di cui all’articolo 8. La concessione sarà immediatamente revocata in caso di fallimento del concessionario (salva la facoltà del Comune di consentire al curatore del fallimento la continuazione provvisoria della concessione, sino alla nuova aggiudicazione della stessa), ovvero qualora, durante l’esercizio, il concessionario perda, per qualsiasi motivo, i requisiti soggettivi morali e professionali indispensabili per lo svolgimento dell’attività:
In tutti i suddetti casi di revoca della concessione, il Comune tratterrà la cauzione di cui all’articolo 8, salvo i maggiori danni.
Art. 13 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO
La concessione si risolverà per scadenza contrattuale ed è revocabile in ogni momento per ragioni di pubblico interesse con preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La revoca temporanea della concessione potrà avvenire, per riscontrati motivi di pubblica utilità, anche con semplice comunicazione scritta da parte dell’Amministrazione
Anche il concessionario può recedere dal contratto con preavviso di almeno sei mesi, da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
In ogni caso di cessazione, l’Amministrazione Comunale può disporre che il Concessionario prosegua nel servizio per il tempo strettamente necessario ad assumere i provvedimenti per l’affidamento ad altri della gestione.
Art. 14 - RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO
L’Amministrazione Comunale, salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento danni, può risolvere il contratto di appalto/scrittura privata nei seguenti casi:
1) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell’Amministrazione Comunale;
2) arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in concessione da parte del concessionario;
3) cessazione, cessione o fallimento del concessionario;
4) sub concessione del servizio oggetto;
5) sopravvenuta condanna definitiva del titolare o Legale Rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
6) mancata corresponsione delle annualità del canone di concessione nei termini stabiliti nei precedenti articoli;
7) cambio di destinazione d’uso dei locali;
8) grave deperimento della struttura per fatti imputabili al concessionario;
9) sospensione per oltre 7 (sette) giorni dell’attività;
10) dichiarazione di decadenza, per qualsiasi ragione, dei titoli abilitativi all’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande;
11) reiterate inosservanze degli obblighi assunti con la presente concessione;
12) mancato reintegro della cauzione nei termini assegnati;
13) mancato avvio dell’attività entro il termine di cui ai precedenti articoli;
14) mancata presentazione al Responsabile del Procedimento delle polizze fideiussorie di cui ai precedenti articoli;
15) sopravvenute esigenze di pubblica utilità, di interesse pubblico e/o di carattere istituzionale, senza obbligo di risarcimenti od indennizzi di sorta, fatta salva la restituzione di ratei di canoni di concessione già versati dal concessionario limitatamente al periodo non goduto;
16) revoca per qualsiasi ragione dei titoli abilitativi all’esercizio dell’attività di vendita di alimenti e bevande. Parimenti, la rescissione e risoluzione del contratto di appalto/scrittura privata comporterà la revoca dei titoli abilitativi all’esercizio dell’attività di vendita;
Il concessionario non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
Per garantire comunque la regolare continuità del servizio fino all’affidamento dello stesso ad un nuovo appaltatore, unicamente per i tempi tecnici strettamente necessari per la procedura di gara che il Responsabile del Servizio urbanistica ha il dovere di bandire tempestivamente, lo stesso può affidare, temporaneamente il servizio mediante cottimo fiduciario o affidamento diretto in favore di soggetti idonei che sono in possesso dei requisiti richiesti.
Alla data di rescissione e risoluzione del contratto di appalto conseguirà il ripristino del concedente nella piena disponibilità e nel pieno possesso dei locali oggetto di concessione.
Art. 16 - NORME DI RINVIO E FORO COMPETENTE
Per quanto non previsto nel presente capitolato e nel bando di gara, si fa rinvio alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia in quanto applicabili, nonché al regolamento comunale delle gare e dei contratti.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del contratto, è competente il foro di Oristano.