CONTRATTO DI CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI NONCHE’ PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO MEDIANTE RICORSO AL...
REP. N. / COMUNE DI CECCANO
Provincia di FROSINONE
CONTRATTO DI CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI NONCHE’ PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO MEDIANTE RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.)
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasedici il giorno del mese
di nella Residenza Municipale di CECCANO.
Innanzi a me dott. …., Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti del Comune in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. C) del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sono personalmente comparsi:
- da una parte il Geom. ………….., Responsabile del Settore III “Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzione”, nato a ……… il ……, il quale agisce in nome e per conto ed interesse del Comune di Ceccano - codice fiscale ……, che di seguito verrà denominato per brevità “Amministrazione concedente/Comune”.
- dall’altra parte il …….. nato a …. il …., il quale interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante della Ditta ……, con sede legale in ……………., – via ………… - con codice fiscale ………….., che di seguito verrà denominata per brevità “Concessionario”.
Le costituite parti, della cui identità personale e dichiarate
funzioni sono certo, mi chiedono di far constare quanto segue per pubblico contratto.
PREMESSO
a) in data l’Amministrazione Concedente, al fine
di conseguire il miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica favorendo, altresì, il conseguimento di un risparmio energetico ed economico, pur sempre nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme sul contenimento dell’inquinamento luminoso indiceva una gara avente ad oggetto L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ADEGUAMENTO, EFFICIENTAMENTO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (FTT);
b) si svolgeva la procedura di valutazione dell’offerta pervenuta entro il … dall’impresa …, ad esito della quale la Commissione giudicatrice appositamente nominata riscontrava corretta ed esaustiva la documentazione prodotta e valide sia l’offerta tecnica che quella economica ed in conformità alle disposizioni dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e del Disciplinare di gara riteneva possibile l’affidamento.
c) espletate le operazioni di gara, con Determinazione del Responsabile del Settore n. … del … l’Amministrazione Concedente individuava aggiudicataria della gara in oggetto il Concessionario;
- che il Geom. ……, ai sensi dell’art. 14 del Codice di
Comportamento approvato con D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 e da me Segretario Comunale reso edotto sulle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 48 del citato D.P.R. 445/2000, di non aver stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente con la Ditta contraente.
Tutto ciò premesso, essendo le Parti concordanti circa l’opportunità di disciplinare in un unico documento contrattuale tutti i reciproci accordi correlati alla concessione del servizio di cui alla precedente premessa sub lettera (a), atteso il collegamento causale che lega sotto il profilo strutturale e funzionale le obbligazioni assunte da entrambi, si conviene e si stipula quanto segue:
SEZIONE I - NORME GENERALI
Articolo 1. Premesse, definizioni ed allegati
1.1 Le premesse e le definizioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
1.2 Nell’ambito del presente Contratto, le espressioni qui di seguito elencate avranno il significato ad esse rispettivamente attribuito:
“Concessione”. Il diritto attribuito al Concessionario di progettare, realizzare e gestire gli interventi descritti all’Articolo 2 (Oggetto) del presente Contratto.
“Corrispettivo Annuale”. Il corrispettivo dovuto, su base annua, dall’Amministrazione Concedente a favore del Concessionario per l’esecuzione delle opere e dei servizi oggetto del presente Contratto, pari a complessivi € …… (….) inclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ai sensi di legge.
“Efficienza energetica di un impianto”. Risultato della realizzazione degli interventi finalizzati al risparmio energetico.
“F.T.T.” Finanziamento Tramite Terzi, consistente nell’anticipazione da parte del Concessionario di tutti gli oneri relativi all’esecuzione del presente Contratto con successivo recupero, in tutto o in parte, dall’introito dei ratei di ammortamento secondo le previsioni del Piano economico-finanziario.
“Gestione o esercizio degli impianti”. Con questo termine s'intende sia la conduzione, sia il controllo degli impianti nei termini previsti dalle leggi vigenti, dai regolamenti in vigore, nonché dalle specifiche del Capitolato prestazionale. “Manutenzione ordinaria”. L'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento.
“Manutenzione programmata-preventiva”. L'esecuzione di
operazioni di manutenzione volte a mantenere un adeguato livello di funzionalità e il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuità di funzionamento di un apparecchio o di un impianto, limitando il verificarsi di situazioni di guasto, nonché l'insieme degli interventi per la sostituzione delle lampade e degli ausiliari elettrici in base alla loro durata di vita, compresa la pulizia degli apparecchi di illuminazione con esame a vista del loro stato di conservazione generale. “Manutenzione straordinaria”. Tutti gli interventi non ricompresi nella manutenzione ordinaria e programmata, compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell’impianto. Con questo termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento, e comunque tutte le operazione sugli impianti attinenti alla “ristrutturazione e riqualificazione” di cui alle relative definizioni, nonché interventi di carattere impiantistico e gestionale finalizzati a generare una maggiore efficienza energetica e luminosa volta al perseguimento di economie di gestione.
“Piano economico-finanziario”. Il piano di copertura degli
investimenti, posto alla base dell’offerta economica del Concessionario, contenente la rata di ammortamento annua e le modalità di rientro dell’investimento in F.T.T. “Ristrutturazione e riqualificazione”. Tutti gli interventi rivolti a trasformare gli impianti mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un impianto in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione degli elementi costitutivi dell’impianto, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e rifacimento degli impianti.
1.3 Il concessionario si impegna a dare piena attuazione alle misure previste dal presente contratto.
Articolo 2. Oggetto del Contratto
2.1 L’Amministrazione Concedente affida al Concessionario, che accetta, il servizio di gestione integrata e manutenzione ordinaria, programmata-preventiva e straordinaria, (compresa la potatura degli alberi, al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e di garantire la sicurezza degli impianti, apparecchiature e linee di alimentazione) nulla escluso, degli impianti di pubblica illuminazione, di esclusiva proprietà comunale installati sul territorio comunale di Ceccano, oltre la fornitura di energia elettrica e la realizzazione degli interventi iniziali di ammodernamento
tecnologico e funzionale, di messa a norma, di ampliamento programmato ed efficientamento dei medesimi impianti a rete ai fini del conseguimento del risparmio energetico, mediante ricorso all’opzione del Finanziamento Tramite Terzi.
La concessione è accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati:
a) progetto esecutivo;
b) bando di gara;
c) disciplinare di gara;
d) capitolato prestazionale e suoi allegati;
e) offerta tecnica ed economica presentata dal concessionario.
f) piano economico presentato dal concessionario;
g)progetto definitivo delle opere migliorative offerte dal concessionario in sede di gara.
Detti documenti, omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti i quali dichiarano di averne già preso visione e conoscenza previa loro sottoscrizione in segno di piena accettazione, vengono depositati agli atti del contratto.
2.2 Formano oggetto del presente Contratto le seguenti attività:
a. progettazione e realizzazione di interventi di
ammodernamento tecnologico di efficientamento e di risparmio energetico e di riduzione dell’inquinamento luminoso mediante l’opzione del ricorso al Finanziamento Tramite Terzi.
b. gestione integrata (intesa come esercizio e conduzione) della rete degli impianti comunali di pubblica illuminazione di esclusiva proprietà comunale;
c. manutenzione ordinaria, preventiva programmata e straordinaria della rete e degli impianti comunali di pubblica illuminazione;
x. xxxxxxx ed eventuale ottimizzazione anagrafica dei contratti di fornitura di energia elettrica ad oggi in essere dal Comune in riferimento all’alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione.
2.3 Le attività che formano oggetto del presente Contratto sono meglio descritte nel Capitolato prestazionale e nell’offerta tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara.
2.4 Il raggiungimento del risparmio minimo garantito, rispetto ai … kWh/anno dichiarati dall’aggiudicatario della gara (pari a …. TEP/anno) in misura del …% per un consumo totale offerto di …. kWh/anno (pari a .. TEP/anno). Tale percentuale di risparmio è il risultato di una valutazione prudenziale ottenuta in base ai calcoli illuminotecnici facenti riferimento alla consistenza impianti definiti nel bando di gara. Il risparmio minimo atteso risulta essere pari al ..%.
Il fattore di conversione da kWh/anno a TEP/anno è stato preso pari a 1,869*10-4 TEP/kWh, valore basato sulle previsioni dell’Autorità relative all’evoluzione del rendimento medio del parco termoelettrico nazionale, in accordo con quanto definito dalla Delibera EEN 3/08 dell’A.E.E.G.
2.5 Durante il ciclo di miglioramento ….. si impegna a svolgere attività di monitoraggio periodico dei punti di consegna dell’energia elettrica al fine di verificare l’andamento dei consumi, farne la validazione interna e confrontarli con gli obiettivi prefissati. Qualora i risultati del monitoraggio non fossero in linea con gli obiettivi attesi il concessionario provvederà a:
• Identificare le cause degli scostamenti riscontrati
• Proporre al Comune le soluzioni alternative
• Attuare le soluzioni concordate
Per il ciclo di miglioramento si intende un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di fine lavori.
Articolo 3. Diritto di esclusiva
3.1 Per tutta la durata del presente Contratto, è conferito al Concessionario il diritto di esercitare il servizio oggetto del medesimo nei confronti del Comune.
3.2 Le Parti convengono sin d’ora che, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, il Concessionario ha diritto di privativa al fine di gestire sul territorio del Comune di Ceccano le nuove reti di illuminazione stradale e
monumentale che si rendessero necessarie per effetto di adeguamento normativo, espressamente richieste ed approvate dall’Amministrazione Concedente.
3.3 Le Parti convengono espressamente che detti ampliamenti del perimetro di concessione, in quanto non compresi nel Corrispettivo Annuale, saranno considerati a carico dell’Amministrazione Concedente. I nuovi punti luce assegnati determineranno un adeguamento del canone:
a) per i punti luce, consegnati già efficientati saranno riconosciti al concessionario i costi dell’energia (quota Xa) e della manutenzione e gestione (quota Xb), nulla sarà dovuto per la quota Xc;
b) per gli impianti da efficientare ed adeguare il concessionario avrà diritto alle tre quote di canone per punto luce Xa, Xb, Xc.
3.4 Nell’ipotesi prevista al precedente Articolo 3.3, le Parti procederanno all’incremento del Corrispettivo Annuale che sarà corrisposto a far data dal compimento del collaudo. Articolo 4. Servizi ulteriori
4.1 Le Parti concordano che l’affidamento di ulteriori servizi potrà essere negoziato se ed in quanto compatibile con la normativa applicabile al rapporto concessorio.
Articolo 5. Finanziamento degli interventi
5.1 Il Concessionario assicura il finanziamento di tutti gli oneri relativi all’esecuzione del presente Contratto,
finalizzati a generare un significativo risparmio energetico, inerenti la realizzazione di interventi finalizzati ad una maggiore efficienza energetica e luminosa, nonché ad aumentare le economie di gestione, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
(i) gli oneri per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, ivi comprese tutte le prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la completa redazione degli elaborati progettuali, in conformità con la vigente normativa;
(ii) gli oneri per la realizzazione e il collaudo degli interventi di carattere impiantistico;
(iii) gli oneri per la gestione dell’impianto e la relativa manutenzione per tutta la durata della Concessione.
5.2 Il recupero degli importi finanziati dal Concessionario è previsto attraverso l’introito delle quote di ammortamento, secondo le previsioni del piano di ammortamento e i contenuti del Piano economico-finanziario.
Articolo 6. Corrispettivo Annuale e modalità di pagamento
6.1 Fermo quanto previsto agli artt. 5 e 21 del Capitolato, il Corrispettivo annuale del Contratto è pari a Euro …. (diconsi euro …), comprensivo degli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza oltre IVA ed è articolato come di seguito descritto:
a) quanto ad Euro … quale quota annua (Xa) per la fornitura energetica;
b) quanto ad Euro … quale quota annua (Xb) per la gestione del servizio oggetto della Concessione ;
c) quanto ad Euro … quale quota annua (Xc) per l'ammortamento dei lavori di adeguamento normativo e di efficientamento degli impianti;
d) quanto ad Euro … quale quota annua per l’attuazione dei piani di sicurezza;
6.2 La fatturazione degli importi relativi al Corrispettivo Annuale avverrà in dodici rate posticipate di pari importo, pari ad un 1/12 del Corrispettivo Annuale e decorreranno dalla data del Verbale di consegna degli impianti.
6.3 Le fatture saranno inoltrate all'Amministrazione Concedente entro i primi 15 (quindici) giorni del mese successivo alla scadenza di ogni periodo. Il pagamento delle somme non contestate ed al netto di eventuali penali di cui all’Articolo 28 avverrà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura.
6.4 Nel caso di ritardato pagamento nei termini sopra stabiliti, saranno dovuti gli interessi di mora, nella misura di legge.
6.5 I titoli di efficienza energetica ottenuti dalla AEEG in relazione all’intervento di efficientamento proposto sono di competenza e saranno trattenuti a proprio beneficio dal concessionario.
Articolo 7. Indicizzazione del Corrispettivo annuale
7.1 Il Corrispettivo annuale, ad esclusione della quota di disponibilità Xc che s’intende fissa ed invariabile per l’intera durata del presente Contratto, sarà oggetto di aggiornamento con cadenza annuale:
a) per la quota energia, si farà riferimento alle variazioni mensili delle tariffe o prezzi praticati dai fornitori dell’energia elettrica (art.6 Capitolato prestazionale);
b) per la quota manutenzione ed oneri della sicurezza:
(i) sui costi della manodopera, si farà riferimento alle variazioni percentuali dei prezzi di riferimento, nel medesimo periodo di riferimento, dell’operaio 5° livello dei listini ASSISTAL (Art. 7 Capitolato prestazionale) per la quota del 75% - settantacinque per cento;
(ii) i materiali elettrici, saranno rivalutati secondo la variazione percentuale dei prezzi determinati alla voce “apparecchi di illuminazione e lampade elettriche” riportate sul bollettino mensile di statistica ISTAT (Art. 7 Capitolato prestazionale) per la quota del 25% - venticinque per cento.
7.2 Gli aggiornamenti di cui sopra saranno effettuati automaticamente dal Concessionario, previa comunicazione all’Amministrazione Concedente, a mezzo di formale nota di trasmissione. Le Parti convengono che il calcolo dell’aggiornamento tariffario dovrà essere effettuato entro il
30 (trenta) giugno di ogni anno e avrà valore dal 1° (primo)
gennaio dell’esercizio in corso e costituirà conguaglio dei canoni fatturati l’anno precedente.
Articolo 8. Durata
8.1 Il presente Contratto ha durata di venti anni, decorrenti dal ….
8.2 Alla fine del periodo di vigenza contrattuale, il presente Contratto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o di preavviso, diffida o costituzione in mora.
8.3 A richiesta dell’Amministrazione Concedente, il Concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare la continuità del servizio – alle stesse condizioni economiche e con le stesse modalità del contratto scaduto – per un semestre, e senza oneri aggiuntivi, a causa dei tempi tecnici e burocratici richiesti dall'espletamento della procedura di rinnovo della Concessione ed il subentro del nuovo gestore. In tal caso, il Concessionario è obbligato a rendere gli impianti di pubblica illuminazione e le attrezzature ivi afferenti nelle medesime condizioni di efficienza e di manutenzione rilevate durante i controlli periodici.
Articolo 9. Dichiarazioni e Garanzie del Concessionario
9.1 Il Concessionario dichiara di accettare le condizioni contenute nel presente Contratto e di disporre di mezzi tecnici, finanziari e delle competenze professionali idonei a realizzare l’oggetto del Contratto e ad assolvere gli impegni che ne conseguono in modo efficiente, professionale e
tempestivo e nel pieno rispetto delle prescrizioni contrattuali.
9.2 Il Concessionario dichiara che le attività di progettazione, gestione e manutenzione del servizio di pubblica illuminazione oggetto del presente Contratto saranno svolte in conformità a quanto previsto nell’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, che qui si intende integralmente richiamata.
9.3 Il Concessionario si impegna ad eseguire le opere e i servizi a regola d’arte, con organizzazione di mezzi propri e con gestione a proprio rischio, quale esecuzione di prestazioni specialistiche nell'ambito della realizzazione delle opere e dei servizi di cui al presente Contratto e riconosce espressamente che tali opere e servizi saranno eseguiti nel pieno rispetto delle norme, degli standard nonché secondo la miglior prassi del settore.
9.4 Il Concessionario assicura che tutti i materiali utilizzati rispettano gli standard previsti per la realizzazione e messa in opera di impianti di pubblica illuminazione e sono liberi da ogni gravame, di prima qualità e in ogni caso adeguati al raggiungimento dello scopo del Contratto.
9.5 Il Concessionario dichiara, inoltre, di conoscere perfettamente i luoghi dove dovranno essere eseguiti le opere e i servizi e la perfetta idoneità degli stessi, per cui non
potrà sollevare eventuali eccezioni per il verificarsi di circostanze non previste che possano rallentare o ritardare lo svolgimento dei lavori o far variare i costi.
9.6 Il Concessionario si impegna a rispettare la normativa in tema di certificazione antimafia, come richiesta dal D.P.R.
n. 252 del 3 giugno 1998 e seguenti modifiche, anche in caso di subappalto di cui al successivo Articolo 12.
9.7 Il Concessionario si impegna a rispettare la normativa in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro disciplinata dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
9.8 Il Concessionario si impegna, con riferimento al personale assunto, a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto, il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziali, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
Articolo 10. Ulteriori impegni delle Parti
10.1 Oltre agli oneri inerenti al finanziamento e
all'esecuzione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, luminosa e gestionale degli impianti, nonché di adeguamento alle norme sull'inquinamento luminoso degli stessi, alle manutenzioni e alla gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica oggetto del presente Contratto, fermo quanto previsto dal Capitolato prestazionale, saranno a carico del Concessionario ed inseriti sia nel quadro tecnico che nel piano economico e finanziario dell’intervento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche gli oneri ed obblighi seguenti:
a) le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del presente Contratto; le spese per carte bollate e di bollo per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio e dei lavori, di cui al presente Contratto;
b) le spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nullaosta da richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Provinciali e altri, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto e più generalmente per una corretta gestione degli impianti di illuminazione pubblica;
c) le spese ed oneri per assicurazione e previdenza della
manodopera, secondo le vigenti norme di legge; spese ed oneri per contributi, indennità ed anticipazioni relativi al trattamento della manodopera, nel rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che venissero, eventualmente, emanate durante la durata del presente Contratto. Il Concessionario deve garantire l'osservanza delle suddette norme nei confronti dell’Amministrazione Concedente, anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici relativamente ai loro dipendenti;
d) le spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere; le spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro smaltimento. Al termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre venti giorni dal preavviso, il Concessionario dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati;
e) le spese per la progettazione definitiva, esecutiva dei lavori oggetto del presente Contratto;
f) le spese per la direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza per l’esecuzione (D.lgs. 81/08). L’incarico per la Direzione dei lavori sarà comunque di esclusiva competenza dell’Amministrazione comunale nel rispetto degli importi indicati nel quadro economico di gara;
g) le spese per corresponsione del fondo incentivante spettante per le funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 come indicate nel quadro economico di progetto;
h) al termine dei lavori, le spese relative al ripristino del suolo pubblico con le modalità previste dal progetto/offerta e seguendo le indicazioni all'uopo definite e fornite dall'Amministrazione Concedente;
i) le spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla posa in opera; le spese per la protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino alla consegna delle opere, con l'onere di adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare danni e deterioramenti;
j) le spese per la condotta e l'assistenza tecnica per tutta la durata dei lavori. Il Concessionario dovrà comunicare per iscritto il nominativo e la qualifica del Direttore Tecnico di Cantiere, informando l'Amministrazione Concedente di eventuali sostituzioni e cambiamenti. Il Concessionario, inoltre, dovrà fornire a sua cura ed a proprie spese, il
personale tecnico, gli operai, gli strumenti, gli attrezzi e i mezzi d'opera per:
(i) misurazioni, rilievi, tracciamenti necessari all'esecuzione dei lavori;
(ii) nonché per controlli e verifiche dei lavori compiuti, sia da parte della Direzione Lavori, sia da parte di collaudatori, durante le operazioni di collaudo;
k) le spese per assicurazione R.C.T. per operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto, comunicando all’Amministrazione Concedente il nominativo della società assicuratrice con cui il Concessionario ha stipulato il contratto di assicurazione, producendo copia della polizza, corredata degli estremi, delle condizioni generali e particolari e del massimale di garanzia;
l) le spese per la riparazione dei danni causati agli impianti da disastri, eventi calamitosi, atti vandalici, furto o manomissione di apparecchiature, componenti elettrici ed elettronici, cavetteria, ecc. sinistri ed incidenti stradali, anche ad opera di ignoti, sottrazione indebita di energia elettrica, od eventuali ulteriori fattispecie che determinino avaria totale o parziale degli impianti, che in ogni caso non comporteranno addebito di oneri aggiuntivi per il Comune. Il Concessionario è autorizzato a recuperare il costo delle riparazioni dei danni subiti dagli impianti con addebito
all’autore del danno;
m) le spese per l'installazione provvisoria di apparecchiature destinate alle segnalazioni diurne e notturne, quali cartelli e fari nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori, secondo le vigenti norme di polizia stradale ed in conformità a quanto prescritto dall'Amministrazione Concedente;
n) le spese per il compenso spettante alla Commissione giudicatrice dell’appalto nominata;
o) le spese di pubblicazione della documentazione di gara anticipate dalla Stazione Appaltante
p) le spese per la direzione dell’esecuzione (Controllo della Gestione- Energy manager per la durata di venti anni). L’incarico di Direttore dell’Esecuzione sarà di esclusiva competenza dell’Amministrazione comunale nel rispetto degli importi complessivi indicati nel quadro economico di gara.
10.2 Il Concessionario ha, altresì, l’obbligo di:
a) stabilire e curare rapporti di collaborazione con eventuali altre ditte appaltatrici, a cui l'Amministrazione Concedente abbia affidato altre tipologie di lavori puntuali ovvero su infrastrutture a rete, avendo cura di evitare ogni interferenza o sovrapposizione di attività e di consentire alle stesse l'accesso alla zona dei lavori;
b) organizzare la propria reperibilità, nei modi e nelle forme che riterrà più funzionali nel rispetto dell’offerta di
gara e comunque attraverso l’istituzione di un numero verde, nonché il servizio di pronto intervento nell'ambito del programma di gestione del servizio di illuminazione pubblica;
c) mantenere costantemente aggiornato il software del Sistema informativo gestionale e la relativa postazione Workstation in modo che risulti sempre adeguato alle esigenze dei servizi ed alla tecnologia del momento;
d) aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elaborati relativi alla reale consistenza degli impianti oggetto di affidamento, consegnando all'Amministrazione Concedente le planimetrie aggiornate su supporto cartaceo ed informatico, unitamente al rapporto relativo ai lavori eseguiti nell'anno di gestione del servizio;
e) predisporre il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, attenendosi altresì al coordinamento della sicurezza laddove l’Amministrazione Concedente lo richieda attraverso un proprio piano operativo di sicurezza. Il coordinamento dell’attuazione del piano delle misure per la sicurezza fisica e salute dei lavoratori spetta al Concessionario, previa consegna del documento stesso all’Amministrazione Concedente ed alle istituzioni che ne debbono essere informate.
10.3 Sarà obbligo del Concessionario il rispetto di tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute, igiene e
prevenzione degli ambienti di lavoro, tutela della pubblica e privata incolumità, rispetto del Codice della Xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, xxxxx restando gli oneri derivanti da normative/disposizioni legislative entrate in vigore successivamente alla data di presentazione del progetto/offerta.
10.4 L’Amministrazione Concedente opererà in conformità alla normativa di volta in volta applicabile, per consentire al Concessionario di avviare e svolgere ciascuna attività sulla base dei rispettivi standard operativi. In particolare, si impegna a:
a) fare quanto nella propria disponibilità, fermo restando quanto previsto nel presente Contratto ed in conformità alla normativa di volta in volta applicabile, per concedere o procurare, in tempi ragionevoli, eventuali permessi e/o autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dei servizi;
b) cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte della Società con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti compresi nell’ambito delle proprie competenze istituzionali.
10.5 Resteranno, inoltre, a carico dell'Amministrazione Concedente le seguenti attività:
a) il rilascio gratuito dei permessi all'installazione, al passaggio delle linee di alimentazione degli impianti di
pubblica illuminazione e per l'occupazione di suolo pubblico in occasione dell'effettuazione di lavori e interventi manutentivi;
b) il coordinamento con le autorità preposte, in tutti i casi in cui si renda necessaria la chiusura di strade per lavori ed operazioni di manutenzione;
c) le spese e gli oneri necessari per ottenere il rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla-osta, da parte di Enti Statali, Regionali, Provinciali ed altri, qualora si rendessero indispensabili per l'esecuzione delle mansioni previste dal presente Capitolato.
10.6 Il Concessionario condivide con questo la modalità di gestione del processo di formazione che viene visto come componente dei più generali sistemi di gestione e sviluppo delle risorse umane per lo sviluppo organizzativo
Il concessionario provvederà alla formazione del personale della stazione appaltante allo scopo di istituire detto personale all’uso del sistema informativo adottato, incluso WebGIS e sistema di Telecontrollo.
Tale formazione viene quindi eseguita durante la fase di avvio del contratto e successivamente ripetuta ogni qual volta si realizzano modifiche del suddetto sistema informativo.
Articolo 11. Responsabilità del Concessionario
11.1 Gli impianti affidati in gestione al Concessionario, si intendono affidati alla custodia dello stesso Concessionario,
con le conseguenze disciplinate dal Codice Civile in materia di responsabilità per danni.
11.2 Il Concessionario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza alle prescrizioni di legge e del presente Contratto, arrecati anche da propri dipendenti, a persone e/o cose proprie o di terzi.
11.3 La responsabilità del Concessionario si estende ai danni provocati a persone o cose, per la mancata adozione delle misure di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nelle situazioni di emergenza.
11.4 In caso di inosservanza, anche parziale, da parte del Concessionario degli obblighi derivanti dal presente Contratto, è riservata all’Amministrazione Concedente, senza che il Concessionario possa farvi eccezione od opposizione, la facoltà di:
a) applicare, successivamente alla segnalazione scritta dell’inosservanza, una trattenuta cautelativa sul pagamento in scadenza, in misura non superiore al 10% (dieci per cento);
b) effettuare, in caso di inosservanza protratta per oltre
30 (trenta) giorni dalla segnalazione, un intervento diretto, addebitandone l’onere al Concessionario.
11.5 Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione Concedente da eventuali richieste risarcitorie, e da qualsivoglia danno, costo e spesa causata e/o dovuta dal mancato rispetto da parte del Concessionario o
dei suoi eventuali subappaltatori degli obblighi di cui al presente Contratto.
Articolo 12. Subappalto
12.1 Il Concessionario – nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla normativa vigente – potrà concedere in subappalto parte delle attività oggetto del presente Contratto solo dopo aver ottenuto il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione Concedente.
12.2 In ogni caso, laddove sia stipulato un contratto di subappalto, il Concessionario sarà interamente responsabile nei confronti dell’Amministrazione Concedente per l’esatto adempimento degli obblighi oggetto del Contratto e la corretta esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto da parte dei subappaltatori, garantendo l’affidabilità e la professionalità degli stessi, nonché l’adempimento degli obblighi relativi alla certificazione antimafia.
Articolo 13. Sospensione dell'esecuzione del Contratto
13.1 L’Amministrazione Concedente avrà diritto di sospendere, in tutto od in parte, in qualsiasi momento e anche in più volte, l'esecuzione del presente Contratto dandone comunicazione al Concessionario. Tali sospensioni non potranno in ogni caso eccedere, nel loro insieme, la durata complessiva di 90 (novanta) giorni, salvo che tali ulteriori sospensioni non si rendano necessarie per consentire al Comune di verificare la regolarità dei lavori e la bontà dei servizi
appaltati.
13.2 Il Concessionario avrà diritto di ricevere il rimborso delle spese e dei costi inevitabili e documentati subiti a causa della sospensione stessa e del suo protrarsi con il limite massimo di un importo complessivo pari al 25% (venticinque per cento) del Corrispettivo Annuale.
13.3 Nell'ipotesi in cui si verifichi una tale sospensione, le Parti faranno quanto possibile per concordare le modifiche al programma di realizzazione. Il Concessionario non potrà comunque richiedere una modifica del programma di realizzazione superiore al periodo di sospensione. Resta sin da ora inteso che il Concessionario farà tutto quanto possibile per limitare gli effetti della sospensione e minimizzare il ritardo rispetto al programma di realizzazione originario.
Articolo 14. Risoluzione della Concessione e recesso.
14.1 Il rapporto di Concessione disciplinato dal presente Contratto può estinguersi e pertanto esaurire la propria efficacia, oltre che per decorrenza della durata del presente Contratto, per i seguenti motivi:
a) fallimento del Concessionario;
b) gravi reati del Concessionario accertati con provvedimento definitivo;
c) grave inadempimento del Concessionario;
d) grave inadempimento del Concedente;
e) nei casi previsti dall’Art. 30 del Capitolato prestazionale.
E’ consentito il recesso in caso di grave e persistente squilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, per causa sopravvenuta non imputabile alle Parti.
14.2 In caso di estinzione del rapporto per i motivi indicati al precedente Articolo 14.1 lettera (d), l’Amministrazione Concedente provvederà a corrispondere al Concessionario nei termini di legge, una somma comprensiva:
(i) del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui le opere non abbiano ancora superato la fase di collaudo, di una somma pari ai costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
(ii) delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere per effetto dell’anticipata estinzione;
14.3 In caso di recesso spettano al Concessionario gli importi di cui al comma precedente.
Articolo 15. Cessione del credito
15.1 Il Concessionario potrà cedere a terzi, con le forme stabilite dalla normativa vigente, i crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell’Amministrazione Concedente, in modalità pro soluto e pro solvendo.
15.2 In caso di cessione del credito, l’Amministrazione
Concedente si impegna, sin d’ora, a confermare il credito vantato dal Concessionario ai terzi cessionari, a pagare ai terzi cessionari le rate corrispondenti al credito ceduto, alle scadenze previste dal presente Contratto, senza alcun onere aggiuntivo.
SEZIONE II - ESECUZIONE DELLE OPERE E GESTIONE
Articolo 16. Responsabile della Gestione
16.1 Al fine di garantire la regolare esecuzione del Contratto, il Concessionario, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, dovrà nominare un Responsabile della Gestione, dandone comunicazione all’Amministrazione Concedente ai sensi del successivo Articolo 17.
16.2 Il Responsabile della Gestione avrà l’incarico di coordinare e controllare l’attività di tutto il personale addetto all’esercizio, alla manutenzione e al controllo degli impianti affidati in gestione.
16.3 Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione del Contratto, da comunicare per iscritto al Responsabile della Gestione, si intenderanno come validamente e direttamente effettuate al Concessionario.
16.4 In caso di impedimento e/o sostituzione del Responsabile della Gestione, il Concessionario dovrà comunicare al RUP ovvero all’Ufficio Tecnico dell’Amministrazione Concedente ed al Direttore dell’Esecuzione il nominativo e il domicilio del
sostituto.
Articolo 17. Direttore dei Lavori – Responsabile del Procedimento
17.1 I lavori saranno eseguiti sotto la Direzione di un tecnico abilitato, designato dall’Amministrazione Concedente, il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato al Concessionario prima dell’inizio dei lavori.
17.2 Tale tecnico potrà essere sostituito con altro soggetto in possesso di adeguata competenza, anche in corso di esecuzione, purché la sostituzione venga preventivamente comunicata al Concessionario.
17.3 Il Direttore dei Lavori eserciterà i compiti e le funzioni previste dagli art. 101 D.Lgs 50/2016, impartendo gli ordini e le direttive occorrenti ai fini della realizzazione dell’opera a regola d’arte ed in conformità ai progetti ed alle prescrizioni autorizzative e/o contrattuali.
17.4 La realizzazione dell’opera sarà sottoposta alla vigilanza dell’Amministrazione Concedente, che la eserciterà attraverso il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 101 D.Lgs. 50/2016.
17.5 Il Responsabile del Procedimento potrà accedere in qualunque momento al cantiere, assistere ai lavori, effettuare controlli e misurazioni. Eventuali osservazioni e rilievi saranno comunicati al Concessionario, per concordare con il Direttore dei Lavori durante la fase iniziale o con il
Direttore di esecuzione le soluzioni più idonee da adottare.
17.6 Il Concessionario e il Direttore dei lavori ed il Direttore di esecuzione dovranno assicurare tutta l’assistenza necessaria al Responsabile del Procedimento nelle verifiche sull’adempimento degli obblighi contrattuali, fornendo i chiarimenti e i documenti che venissero richiesti.
17.7 Il Responsabile del Procedimento provvederà a seguire gli sviluppi del rapporto contrattuale assolvendo in particolare i compiti di vigilanza e controllo e avvalendosi a tale fine di collaborazioni specialistiche. Tale attività di vigilanza e controllo verrà svolta non solo nella fase di esecuzione dei lavori, ma una volta ultimati gli stessi, si estenderà alla successiva fase della gestione.
17.8 Resta inteso tra le Parti che gli oneri connessi allo svolgimento delle attività del Responsabile del Procedimento limitatamente alla fase di gestione del presente Contratto sono a carico dell’Amministrazione Concedente, mentre il compenso spettante, e previsto nel quadro economico, del progetto-offerta e della fase di affidamento sarà a carico del Concessionario.
Articolo 18. Responsabile del Cantiere e della Sicurezza
18.1 Il Concessionario si obbliga a nominare un proprio tecnico, idoneo e professionalmente qualificato, iscritto ad uno degli Albi Professionali degli Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali e/o qualificato come “Direttore
Tecnico” ai sensi del D.P.R. n. 34/2000, il quale, a norma delle vigenti disposizioni di legge, assuma le funzioni di "Responsabile del Cantiere e della Sicurezza" e si obbliga, altresì, prima di dare inizio all’esecuzione delle opere, a comunicarne per iscritto il nominativo all’Amministrazione Concedente ed alle Autorità ed Enti per legge competenti.
Articolo 19. Collaudo
19.1 In relazione ai lavori oggetto del presente Contratto, le Parti procederanno al collaudo in conformità alla disciplina di cui all’articolo 102 del D.Lgs. 50/2016.
19.2 A tal fine, l’Amministrazione Concedente provvederà a nominare un collaudatore dotato di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi.
19.3 Le Parti convengono che le spese di collaudo sono a carico del Concessionario nei limiti contenuti nell’importo previsto nel quadro economico.
19.4 Il Concessionario, a proprie cure e spese, mette a disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
19.5 Il Certificato di collaudo è trasmesso per l’accettazione al Concessionario, il quale, in caso di contestazioni procederà ai sensi del successivo Articolo 39
(Composizione amichevole delle controversie) del presente Contratto.
Articolo 20. Variazioni delle opere progettate
20.1 Il Concessionario potrà apportare modifiche e/o variazioni al progetto esecutivo delle opere da realizzare esclusivamente nel caso in cui le stesse si rendano necessarie durante l’esecuzione delle opere stesse. Tali variazioni dovranno essere preventivamente approvate per iscritto dall’Amministrazione Concedente.
20.2 L’Amministrazione Concedente avrà diritto di ordinare modifiche e/o variazioni al progetto esecutivo delle opere da realizzare in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al Concessionario, il quale avrà diritto ad un maggior compenso per eventuali maggiori lavori eseguiti, purché determinato sulla base dell’analisi prezzi determinati secondo la vigente normativa al netto del ribasso offerto in sede di gara.
20.3 Il Concessionario si riserva l’approvazione all’esecuzione di tali opere qualora superino il valore di un quinto del prezzo stabilito, e comunque quando le variazioni, sebbene contenute nel limite del quinto, siano tali da comportare notevoli modificazioni della natura delle opere individuate all’Articolo 2 del presente Contratto e nel Capitolato prestazionale.
Articolo 21. Documentazione a carico del Concessionario
21.1 Il Concessionario è tenuto a presentare, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di seguito indicata:
a) Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) ai sensi della D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
b) certificazioni in merito al rispetto della normativa sull’igiene e sicurezza del lavoro nonché degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge;
c) certificazione antimafia come richiesta dal D.P.R. n.
252 del 3 giugno 1998 e seguenti modifiche;
d) certificato attestante l’iscrizione del Concessionario alla Camera di Commercio.
Articolo 22. Consegna degli impianti per la gestione
22.1 L’Amministrazione Concedente provvede alla consegna degli impianti entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto e redige apposito verbale.
22.2 L’Amministrazione Concedente consegnerà al Concessionario tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria per la corretta gestione degli impianti che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è costituita da:
a) planimetria del territorio comunale ove sono ubicati gli impianti di illuminazione pubblica;
b) documentazione tecnica e amministrativa in possesso dell’Ente ed inerente gli impianti;
c) verifica dello stato dell’arte in cui si trovano le
apparecchiature in possesso dell’Ente ed inerente gli impianti;
d) documentazione dei contratti di pubbliche forniture;
22.3 Gli impianti oggetto del presente Contratto sono stati consegnati dal Comune nello stato di fatto in cui si trovano, ma in ogni caso funzionanti secondo gli standard e le modalità operative consuete prima del presente Contratto.
22.4 A partire dalla sottoscrizione del verbale di consegna, il Concessionario assume per tutti gli impianti già a norma ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto. Per gli impianti non a norma a tale data, le suddette responsabilità saranno trasferite al Concessionario contestualmente all'emissione dei certificati di conformità degli impianti stessi: sia gli adempimenti che le certificazioni sono a carico del Concessionario e devono essere conclusi nei termini indicati nell’offerta presentata dal Concessionario in sede di gara.
22.5 Il Concessionario ha presentato il progetto esecutivo dei lavori da eseguirsi agli impianti che l’Amministrazione Concedente ha approvato con determinazione del Responsabile del Settore n. … del ….
I lavori di Adeguamento Normativo ed Efficientamento energetico dovranno essere eseguiti entro i sei mesi successivi all’approvazione, da parte del Comune concedente,
dei progetti esecutivi, e conclusi nel totale entro il ……..
Articolo 23. Voltura
23.1 Il Concessionario provvederà entro trenta giorni alla voltura, a proprio carico, dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti.
23.2 Qualora per cause non imputabili a sua negligenza la voltura, per alcune utenze, non potesse avvenire, le fatture saranno liquidate direttamente dall'Amministrazione Concedente. L'importo di dette fatture sarà tuttavia portato in detrazione sul primo pagamento utile.
Articolo 24. Modifiche agli impianti
24.1 Nel corso della durata del Contratto è fatto divieto assoluto al Concessionario di apportare modifiche ai locali ed agli impianti dati in consegna e collaudati, senza esplicita autorizzazione scritta rilasciata dall'Amministrazione Concedente.
24.2 L’Amministrazione Concedente rilascerà la suddetta autorizzazione a tutte quelle modifiche proposte dal Concessionario per le quali vengano riconosciute dalla medesima Amministrazione, a sua esclusiva discrezione, i
requisiti di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio, nell'economia dei costi di gestione, nonché nella riduzione dei consumi energetici e del depauperamento ambientale. L'importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra
le parti. Le modifiche autorizzate dovranno essere eseguite a cura del Concessionario, sotto il controllo del Direttore dei Lavori o del Direttore dell’Esecuzione.
24.3 Al termine della durata del presente Contratto, tutti gli interventi realizzati, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, sia oggetto di finanziamento tramite terzi che di tradizionale finanziamento, restano di proprietà dell'Amministrazione Concedente.
Resta fermo quanto previsto dal Capitolato prestazionale.
Articolo 25. Riconsegna degli impianti
25.1 Gli impianti e i loro accessori, nonché i manufatti e i fabbricati che li contengono, al termine del periodo contrattuale dovranno essere restituiti nello stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovavano all'atto della consegna, fatto salvo il normale deperimento per l'uso.
25.2 Lo stato di conservazione degli impianti sarà accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna, sulla base di:
a) esame della documentazione del servizio di manutenzione svolto;
b) esecuzione di prove di funzionamento;
c) visite e sopralluoghi agli impianti.
25.3 Qualora in sede di riconsegna venissero accertati malfunzionamenti, sarà cura ed onere del Concessionario provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli
impianti. Nello stesso verbale di riconsegna saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti.
25.4 A conclusione del servizio affidato, il Concessionario consegnerà all'Amministrazione Concedente la documentazione amministrativa rilasciata dalle Autorità competenti che, considerate le prescrizioni del presente Contratto, dovrà risultare completa e perfettamente aggiornata.
25.5 La voltura dei contratti di fornitura dovrà essere effettuata tra il Concessionario e la ditta subentrante nel servizio di gestione degli impianti o, in sua assenza, la stessa Amministrazione Concedente. Le spese di voltura saranno a carico della ditta subentrante, ovvero della stessa Amministrazione Concedente qualora decida di diventare intestataria dei contratti di fornitura com’era all’atto dell’aggiudicazione.
Articolo 26. Cauzione definitiva
26.1 Il Concessionario presenta garanzia fideiussoria n. …. rilasciata in data … dall’Istituto Bancario …… con sede a ….. di importo pari al 5% dell’importo del contratto, e pertanto pari a € ….,per la cauzione definitiva a copertura di eventuali oneri per il mancato o inesatto adempimento dello stesso.
26.2 Detta garanzia fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, X.X., x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxxxx) giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente.
26.3 Essa sarà progressivamente svincolata in concomitanza con l’avanzamento dell’esecuzione.
Articolo 27. Assicurazioni
27.1 Il Concessionario si impegna a provvedere, a sua cura e spese, a stipulare le polizze assicurative di cui all’articolo
103 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i., per garantire il risarcimento dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale pari a € 300.000,00. La polizza deve inoltre assicurare l’Amministrazione Concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale pari a € 3.000.000,00
27.2 l Concessionario si dovrà assicurare contro la responsabilità civile per garantire il risarcimento dei danni cagionati a terzi, durante la fase di gestione, con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00). Articolo 28. Penali
28.1 Le Parti, anche ad integrazione dell’art. 14 del Capitolato, espressamente convengono che il Concessionario:
a) qualora ritardi, per causa a lui esclusivamente
imputabile, l’andamento delle attività oggetto del presente Contratto rispetto ai tempi di esecuzione dei lavori stabiliti nel cronoprogramma, sarà tenuto a pagare, previa formale diffida ad adempiere, e con decorrenza dal termine di adempimento non inferiore a 30 (trenta) giorni indicato nella costituzione in mora, una penale nella misura forfettaria di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascun giorno di ritardo, riservandosi in ogni caso l’Amministrazione il diritto di addebitare al concessionario l’importo dei maggiori danni eventualmente subiti.
b) qualora ritardi, per causa a lui esclusivamente imputabile, il termine previsto dall’offerta e comunque non oltre 45 giorni dalla stipulazione del presente contratto, la realizzazione del Sistema informativo gestionale, si applica una penale di Euro 25,00 per ogni giorno di ritardo nell’entrata in funzione del Sistema informativo gestionale. Inoltre è sottratto dal corrispettivo:
i. un importo pari a 15,00 Euro per ogni ulteriore giorno lavorativo di ritardo dopo il secondo per la risoluzione di problemi hardware o software che non consentono il pieno utilizzo del Sistema informativo gestionale;
ii. un importo pari a 5,00 Euro per ogni informazione immessa nel Sistema informativo gestionale dal Concessionario e da questo validata e rilevatasi erronea per effetto delle verifiche effettuate dall’Amministrazione concedente
autonomamente o sulla documentazione tecnica sottostante;
iii. un importo pari a 5,00 Euro per ogni informazione immessa in modo indipendente nel Sistema informativo gestionale mediante Apparecchiature di telecontrollo e rilevatasi erronea per effetto delle verifiche effettuate dall’Amministrazione concedente.
c) qualora ritardi, per causa a lui esclusivamente imputabile:
i: la riparazione di eventuali guasti degli impianti di pubblica illuminazione
ii. ovvero l’accensione e lo spegnimento degli impianti medesimi, sarà tenuto a pagare, previa formale diffida ad adempiere, e con decorrenza dal termine di adempimento non inferiore a 30 (trenta) giorni indicato nella costituzione in mora, una penale nella misura forfettaria di Euro 50,00 (cinquanta/00), per ciascun giorno di ritardo, riservandosi in ogni caso l’Amministrazione il diritto di addebitare al concessionario l’importo dei maggiori danni eventualmente subiti.
d) in caso di inadempimento o tardivo adempimento degli obblighi contrattuali nei confronti del fornitore di energia elettrica, che determinino la riduzione o interruzione del servizio di Illuminazione, si applica una penale di Euro 30,00 per ogni ora di interruzione del servizio;
28.2 Decorsi infruttuosamente i termini assegnati al
Concessionario, ai sensi e per gli effetti di cui alle lettere
(a) e (b) del precedente Articolo 28.1, l’Amministrazione Concedente provvederà a recuperare la somma corrispondente mediante escussione della cauzione definitiva di cui al precedente Articolo 27, che dovrà essere reintegrata nei successivi 30 (trenta) giorni.
28.3 In considerazione di quanto previsto al precedente Articolo 28.1 lettera (c), il Concessionario ha l’obbligo di organizzare una struttura idonea a mantenere un livello di efficienza tale da garantire che nessun punto luce rimanga spento per un periodo superiore alle 48 (quarantotto) ore solari, qualsiasi sia la causa che ne ha determinato il guasto. Qualora venissero rilevati dall’Amministrazione Concedente dei punti luce spenti per un periodo superiore alle
48 (quarantotto) ore solari, sarà facoltà della stessa applicare una penale pari a Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni punto luce spento, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella riparazione del guasto.
28.4 Resta espressamente inteso che, qualora, in considerazione di quanto stabilito al precedente Articolo 28.1, il Concessionario avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) del Corrispettivo Annuale, il Concessionario medesimo sarà automaticamente ritenuto inadempiente e l’Amministrazione Concedente potrà pretendere la risoluzione del contratto
conformemente alle previsioni del presente Contratto.
Articolo 29. Condizioni di garanzia per l’equilibrio economico-finanziario
29.1 Le Parti si danno espressamente e reciprocamente atto che (i) il mantenimento dell’equilibrio economico– finanziario dell’intervento, deducibile dal Piano economico finanziario, è condizione essenziale per l’esecuzione del Contratto medesimo e (ii) tale equilibrio è assicurato dalla gestione degli impianti di illuminazione pubblica nei termini e alle condizioni previste nel presente Contratto.
29.2 Le suddette condizioni costituiscono elementi essenziali per il mantenimento dell’equilibrio economico–finanziario della concessione; ove modificate unilateralmente all’Amministrazione Concedente, nonché in presenza delle ulteriori condizioni di seguito specificate, sorgerà in capo al Concessionario il diritto all’immediata revisione della concessione mediante adeguamento tariffe del Corrispettivo Annuale e/o della durata del Contratto, con le procedure di cui al successivo Articolo 30, ovvero, ma soltanto in mancanza della predetta revisione, ai sensi del d.lgs. 50 del 2016, al recesso del rapporto concessorio:
a) Regime fiscale. Il corrispettivo offerto in sede di gara tiene conto di tutte le tasse ed imposte in vigore alla data di presentazione dell’offerta. Nel caso in cui, successivamente a tale data, queste fossero aumentate o
diminuite ovvero ne fossero introdotte di nuove che incidano sui ricavi del Concessionario, la Parte che ne abbia interesse ha diritto di chiedere la modifica del corrispettivo con la procedura di revisione di cui al successivo Articolo 29 (Revisione del Contratto), in modo tale da ripristinare il precedente equilibrio economico - finanziario della Concessione. Sarà motivo, altresì, di revisione della Concessione qualsiasi sopravvenuta disposizione legislativa, atti ufficiali degli enti preposti che comporti una maggiorazione (o una riduzione) degli oneri fiscali a carico del Concessionario rispetto a quelli previsti nel modello economico-finanziario, ad esclusione dell’aumento delle aliquote delle imposte sui redditi. In questi casi il Concessionario ne informerà tempestivamente l’Amministrazione Concedente al fine di procedere alla revisione del Contratto finalizzata al mantenimento dell’equilibrio economico - finanziario già riportato nel Piano economico - finanziario alla base del progetto.
b) Quadro normativo vigente alla data di presentazione dell’offerta. Nel caso in cui, successivamente alla data di presentazione dell’offerta, intervengano modifiche o innovazioni all’insieme delle leggi, regolamenti, accordi di programma (nazionali, regionali, locali), applicabili direttamente o indirettamente alla Concessione, che stabiliscano nuove condizioni tecniche e/o economiche per
l’esercizio delle attività oggetto del presente Contratto e, per l’effetto, risulti alterato l’equilibrio economico - finanziario di cui al relativo Piano, il Concessionario e l’Amministrazione Concedente hanno diritto di chiedere la modifica del Corrispettivo Annuale con la procedura di revisione di cui al successivo Articolo 30 (Revisione della Contratto).
c) Rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari per la progettazione e la costruzione delle opere nei tempi previsti nel piano di ammortamento. Il diritto di richiedere la revisione di cui al successivo Articolo 30 (Revisione della Contratto) spetta altresì al Concessionario, sempre che ne risulti modificato l’equilibrio economico - finanziario indicato nel relativo Piano: in caso di ritardo nel rilascio dei provvedimenti amministrativi da parte del Comune o delle altre amministrazioni competenti, sempre che tale ritardo non sia imputabile al Concessionario; qualora atti amministrativi o provvedimenti giurisdizionali impongano di apportare varianti alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle opere che non siano riassorbibili in una riformulazione progettuale e gestionale.
d) Caratteristiche o condizioni geologiche o geotecniche impreviste e imprevedibili nonché rinvenimenti di reperti archeologici nel corso dell’esecuzione delle opere che siano destinati ad incidere significativamente sul progetto e tali
da non determinare l’impossibilità sopravvenuta dell’opera. Il diritto di richiedere la revisione di cui al successivo Articolo 30 (Revisione della Contratto) spetta altresì al Concessionario qualora si rendano necessarie modifiche e/o innovazioni agli elaborati progettuali a seguito dell’accertamento di particolari caratteristiche o condizioni geologiche o geotecniche delle aree interessate dalle opere o del rinvenimento, nelle predette aree, di reperti archeologici, a condizione che:
(i) i fatti e le circostanze che impongono le significative modifiche e/o innovazioni risultino imprevisti e imprevedibili in sede di progettazione esecutiva nonostante la diligente esecuzione delle indagini e dei rilievi preliminari da parte del Concessionario.
Articolo 30. Revisione del Contratto
30.1 Qualunque modifica del presente Contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e con il consenso di tutte le Parti.
30.2 La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell’equilibrio economico–finanziario potrà essere richiesta, qualora nel periodo di durata della Contratto si verifichi un mutamento delle condizioni di garanzia di cui al precedente Articolo 29, tale da alterare l’equilibrio economico–finanziario del Contratto, come risultante dal relativo piano economico–finanziario.
30.3 Ai fini di cui al precedente Articolo 29 comma 2, per le revisioni richieste dal Concessionario, la richiesta, qualora le revisioni stesse si dovessero rendere necessarie in fase di esecuzione delle opere, sarà sottoposta dall’Amministrazione Concedente al responsabile del procedimento, ovvero all’ufficio competente del Comune di Ceccano in caso le revisioni si rendessero necessarie nel corso della gestione. In caso di disaccordo sarà trattata nei modi previsti dal successivo Articolo 39, nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 31. Enti Finanziatori
31.1 Il Concessionario può sottoscrivere contratti di finanziamento a breve e/o medio/lungo termine relativi alle fasi di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica con gli Enti Finanziatori, purché di volta in volta ne venga data comunicazione per iscritto dallo stesso Concessionario all’Amministrazione Comunale.
31.2 Gli Enti Finanziatori sono legittimati ad azionare i poteri e le facoltà riconosciuti nel presente Contratto e le Parti sono obbligate ad assolvere tutti gli impegni nei confronti degli Enti Finanziatori o che possono assumere rilevanza diretta e/o indiretta per le ragioni e la tutela degli interessi degli Enti Finanziatori.
31.3 Le Parti si assumono l’obbligo di assolvere tempestivamente a tutti gli obblighi di carattere informativo
di elementi rientranti nella propria sfera di conoscenza e conoscibilità che dovessero risultare formalizzati nel relativo contratto di finanziamento. In tale prospettiva, il Concessionario – o, qualora lo stesso non vi provveda, gli Enti Finanziatori – comunicherà con immediatezza all’Amministrazione Concedente l’avvenuta stipula del/i contratto/i di finanziamento, trasmettendo alla stessa l’intera documentazione contrattuale.
31.4 Il Concessionario si impegna a comunicare preventivamente all’Amministrazione Concedente, e questa agli Enti Finanziatori, l’intenzione di:
(i) intraprendere operazioni di scissione, scorporo, concentrazione o di liquidazione volontaria;
(ii) concedere privilegi, ipoteche parziali o totali sui beni attuali e futuri, sui propri ricavi e sui propri crediti, ad eccezione dei privilegi previsti per legge.
31.5 In caso di applicazione delle penali di cui all’Articolo
28 del presente Contratto, l’Amministrazione Concedente provvederà ad inviare agli Enti Finanziatori una comunicazione con indicazione dell’ammontare della penale che il Concessionario dovrà corrispondere.
31.6 Nei casi di risoluzione indicati nel presente Contratto, l’Amministrazione Concedente dovrà inviare Comunicazione agli Enti Finanziatori. Gli Enti Finanziatori potranno prevenire la risoluzione del Contratto comunicando all’Amministrazione
Concedente entro congruo termine, in ogni caso non inferiore a
60 (sessanta) giorni, indicato nella comunicazione dalla stessa Amministrazione Concedente, la loro intenzione di intervenire a curare direttamente o indirettamente e nei limiti di legge l’inadempimento del Concessionario, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Concessionario adempia la Comunicazione. Dalla data di ricevimento da parte dell’Amministrazione Concedente della Comunicazione decorrerà un ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni per permettere la cura dell’inadempimento da parte degli Enti Finanziatori e prevenire così la risoluzione. Decorso inutilmente il suddetto termine l’Amministrazione Concedente potrà risolvere il presente Contratto.
31.7 In ogni caso, l’Amministrazione Concedente si impegna a
– e comunque farà tutto quanto in proprio potere per –
(i) conseguire il rimborso del credito degli Enti Finanziatori, in caso di scadenza del Contratto e/o di sottoposizione del Concessionario al fallimento o ad altre procedure concorsuali;
(ii) collaborare nella promozione di ogni atto, provvedimento e/o delibera funzionale alla conclusione dei finanziamenti.
31.8 Le Parti convengono che è ammessa, ed a tal fine viene prestato preventivamente il relativo consenso, la cessione ovvero il pegno, da parte del Concessionario agli Enti Finanziatori, dei crediti derivanti al medesimo
Concessionario, ai sensi del Contratto, ivi incluse eventuali indennità.
SEZIONE III - DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 32. Forza maggiore
32.1 Le Parti non sono responsabili del mancato adempimento, parziale o totale, del presente contratto per fatti imputabili a cause di forza maggiore.
32.2 Sono cause di forza maggiore eventi o circostanze che esorbitino dal controllo della Parte interessata e che non avrebbero potuto essere evitati mediante la diligenza richiesta nel caso di specie e che esulino dal novero di quegli elementi inibitori dell’integrità e del corretto funzionamento degli impianti.
32.3 Se una delle Parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore che possa pregiudicare i propri adempimenti contrattuali, lo comunicherà prontamente alla controparte. La Parte interessata da eventi che integrino cause di forza maggiore dovrà fare quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento.
32.4 Resta inteso, altresì, che nel caso in cui la causa di forza maggiore si protragga per un periodo di tempo tale da non rendere più conveniente per le Parti la prosecuzione del rapporto contrattuale, le stesse potranno incontrarsi per decidere nel merito.
Articolo 33. Obblighi di informazione e Buona fede
33.1 Le Parti si obbligano a tenersi costantemente e reciprocamente informate di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l’attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.
33.2 Nella prospettiva di garantire la piena e migliore realizzazione della presente Convenzione, per tutti gli aspetti non disciplinati analiticamente nella stessa, le Parti si obbligano reciprocamente ad operare in modo sinergico e collaborativo nonché a svolgere le attività di propria competenza nel rispetto del generale principio di buona fede di cui all’art. 1375 del Codice Civile.
Articolo 34. Modifiche e integrazioni
34.1 Il presente Contratto prevale su ogni altra precedente intesa, verbale o scritta, eventualmente intervenuta tra le Parti in merito al medesimo oggetto. Qualsiasi modifica e/o integrazione del presente Contratto dovrà farsi di comune accordo tra le Parti soltanto per iscritto.
34.2 Le Parti si danno, pertanto, reciprocamente atto che le suddette modifiche, integrazioni e specifiche verranno dalle stesse negoziate in buona fede e nel rispetto dei principi enunciati nel presente Contratto, al fine del più soddisfacente e proficuo raggiungimento dei reciproci obiettivi ed interessi sottesi al Contratto medesimo.
Articolo 35. Invalidità parziale
35.1 Il fatto che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto risulti o divenga illecita, invalida o non eseguibile, non pregiudicherà in via automatica la liceità, validità ed esecuzione delle altre disposizioni del Contratto medesimo.
35.2 In tali ipotesi, le Parti si impegnano a provvedere all’immediata sostituzione di quelle clausole per cui sia nel frattempo intervenuta l’invalidità, l’inefficacia o l’inapplicabilità con altrettante previsioni che rispettino, per quanto possibile, la originaria volontà delle Parti così come racchiusa nelle clausole ritenute invalide, inefficaci o nulle.
Articolo 36. Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza
36.1 Le Parti si impegnano al rispetto, per quanto applicabile, della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza.
36.2 Le Parti si impegnano, altresì, in applicazione e nei termini di cui al combinato disposto degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività disciplinate dal presente Contratto.
36.3 L’obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione di efficacia del presente
Contratto e, comunque, fino a quando i dati e le informazioni predette non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino di pubblico dominio.
Articolo 37. Spese
37.1 Le spese di bollo, scritturazione e registrazione del Contratto, degli atti di consegna o riconsegna degli impianti e di ogni altro atto ad esso inerente e tutte le spese del presente Contratto, sono a carico del Concessionario. Sono, altresì, a carico del Concessionario, tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il Contratto o l’oggetto del medesimo, fatta eccezione per l’IVA e per ogni altra imposta che, per legge, sia intesa a carico dell’Amministrazione Concedente e riconosciuta nel Corrispettivo Annuale.
37.2 Le spese di cui al precedente comma 1 del presente articolo sono a carico del Concessionario anche se versate in forma virtuale o anticipate dall’Amministrazione Comunale. Articolo 38. Comunicazioni
38.1 Tutti gli avvisi e le comunicazioni ufficiali tra le Parti dovranno essere effettuate per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e a mezzo PEC agli indirizzi dei destinatari seguenti, ovvero a quegli altri recapiti o destinatari che dovessero essere successivamente indicati alle Parti per iscritto.
Per l’Amministrazione Concedente Per il Concessionario
a: Comune di Ceccano a: …
…. Via ….
…. ….
C.a. C.a.
Telefax: … Telefax: ….
PEC: …. PEC: …..
Articolo 39. Composizione amichevole delle controversie
39.1 Ai fini della definizione bonaria delle controversie nascenti o collegate al rapporto concessorio, la Parte interessata deve provvedere alla contestazione scritta dell’eventuale addebito all’altra Parte.
39.2 Tale comunicazione sarà effettuata entro il termine perentorio e decadenziale di 180 (centottanta) giorni solari dalla data in cui la Parte interessata ha avuto conoscenza del fatto da cui origina la contestazione, fatta salva la possibilità di meglio illustrare e documentare la propria contestazione nei successivi 30 (trenta) giorni solari.
39.3 L’altra Parte provvederà a comunicare per iscritto le proprie determinazioni in ordine alle contestazioni sollevate entro 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza del termine di cui al precedente comma.
39.4 Qualora, trascorsi 90 giorni solari dalla comunicazione di cui al precedente Art. 39.2, la composizione non intervenga, la Parte che ne abbia interesse procederà alla
tutela della propria posizione ai sensi del successivo Articolo 40 ove non sia diversamente previsto nel presente Contratto.
Articolo 40. Foro competente
40.1 Nel caso di mancato accordo secondo la procedura di cui al precedente Articolo 39 ed in ogni altro caso di controversie, la giurisdizione apparterrà al Tribunale di Frosinone.
40.2 Si esclude espressamente ogni forma di giudizio arbitrale.
Art. 41. Tracciabilità dei pagamenti.
40.1 L’appaltatore si obbliga a rispettare le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari contenute nella Legge 136/2010, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
Ai fini del rispetto degli obblighi di cui al capoverso precedente, la Ditta appaltatrice si obbliga a comunicare al Comune di Ceccano gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui dell’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Articolo 42. Norme applicabili
42.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in
materia.
Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su 60 (sessanta) pagine a video e la presente sin qui. Il presente contratto viene da me, Xxxxxxxxxx, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell’amministrazione digitale (CAD).
L’AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
LA CONCESSIONARIA
IL SEGRETARIO GENERALE
Io sottoscritto Segretario comunale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera f) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell’amministrazione digitale (CAD).
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.