Contract
ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER FACOEMULSIFICAZIONE E VITRECTOMIA A NOLEGGIO E RELATIVO
MATERIALE DI CONSUMO.– NUMERO GARA: LOTTO ). CIG N.
TRA
X.
AUSL DELLA ROMAGNA (di seguito nominata, per brevità, anche “AUSL”)C.F. e P.I.
02483810392, in persona di , nato a , C.F. ,
domiciliato per la carica presso l’Azienda USL della Romagna che agisce in nome e per conto dell’Azienda USL della Romagna ed interviene nel presente atto, nella sua qualità di Direttore dell’U.O. Acquisti Aziendali, in virtù di delega generale alla sottoscrizione dei contratti per l’acquisizione di beni e servizi, di cui alla deliberazione n. 375/2018
E I SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI
, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , P. IVA
, in persona dell’amministratore delegato
(di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);
X.X.
, xxxx xxxxxx xx , xxx , xxxxxxxx al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , P. IVA
, in persona dell’amministratore delegato
(di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);
C.F.
, sede legale in , via _ , iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , P. IVA
, in persona dell’amministratore delegato
(di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);
PREMESSO che
C.F.
• con determinazione n. 1245 del 12/04/2019 è stata indetta una procedura aperta per la conclusione di n.2 accordi quadro con più operatori economici per la fornitura di SISTEMI PER FACOEMULSIFICAZIONE E VITRECTOMIA A NOLEGGIO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO –valore economico complessivo stimato, comprensivo delle opzioni, per 48 mesi €.
IVA esclusa”, - bando G.U.U.E. 2019/S
**/**/2019
del
• la procedura prevede, ai sensi dell’art.54 del D.Lgs. 50/2016, la stipula di un accordo quadro (AQ), per il Lotto 1 con i primi tre O.E. nella graduatoria di aggiudicazione, per il Lotto 2 con tutti gli operatori economici che abbiano presentato un’offerta in possesso di tutti i requisiti tecnici ed economici richiesti dalla documentazione di gara; senza la fissazione esatta delle quantità (art. 3, c. 1 iii, D.Lgs. 50/20016), le quali verranno determinate nell'ambito dei contratti applicativi (CA) in ragione delle effettive necessità, fino a un massimo dell'importo pieno indicato per ciascun lotto;
• la stazione appaltante procederà alla stipula di almeno tre contratti applicativi (laddove siano presenti altrettante offerte selezionate) per il Lotto 1, con i tre OE risultati primo, secondo e terzo nella graduatoria di aggiudicazione, garantendo rispettivamente: il 45% al primo, il 25%al secondo e il 10% al terzo delle quantità indicate nella scheda offerta di dettaglio per quel lotto. La restante parte di fornitura potrà essere acquistata a seconda delle necessità cliniche e/o tecniche presso gli OE risultati primo, secondo e terzo nella graduatoria di aggiudicazione. Ne consegue che nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx’XX, la stazione appaltante potrà stipulare al bisogno ulteriori contratti applicativi per gli importi residui e comunque entro il limite del tetto massimo di riferimento del lotto.
• la stazione appaltante procederà alla stipula di almeno tre contratti applicativi (laddove siano presenti altrettante offerte selezionate) per il Lotto 2, con i tre OE risultati primo, secondo e terzo nella graduatoria di aggiudicazione, garantendo rispettivamente; il 45% al primo, il 25% al secondo e il 10% al terzo delle quantità indicate nella scheda offerta di dettaglio per quel lotto. La restante parte di fornitura potrà essere acquistata a seconda delle necessità cliniche e/o tecniche presso gli OE risultati primo, secondo e terzo nella graduatoria di aggiudicazione o presso qualunque altra impresa con la quale sia stato concluso l’accordo quadro. Nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx’XX, la stazione appaltante potrà stipulare al bisogno ulteriori contratti per gli importi residui e comunque entro il limite del tetto massimo di riferimento del lotto.
• in esito all’espletamento della suddetta procedura, con determinazione n. del **/**/2019 il Direttore dell’U.O. Acquisti Aziendali ha disposto l’aggiudicazione della gara e nello specifico del Lotto per l’affidamento della fornitura di ;
• l’obbligo del fornitore di prestare quanto oggetto del presente accordo quadro è disciplinato nei modi e nelle forme previsti da tutta la documentazione di gara;
• il fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dal bando di gara, dal disciplinare di gara, dal capitolato e dagli allegati, dalla determinazione di aggiudicazione, dal verbale della commissione giudicatrice, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
• nei confronti del fornitore sono state esperite positivamente le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara, in particolare per i requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs.n.50/2016, fermo restando che l’efficacia del presente contratto è comunque sottoposto a condizione risolutiva, nel caso di esito negativo delle verifiche da parte delle autorità competenti per quanto riguarda il requisito di cui all’art.80 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016;
• il fornitore è in possesso di adeguata polizza con primario Assicuratore, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto e si impegna a mantenerla in vigore per tutta la durata del contratto.
Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite e rappresentate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Valore giuridico delle premesse e degli allegati
Le premesse, gli atti e tutti i documenti richiamati nel presente accordo sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente contratto.
Articolo 2 – Xxxxxxx e finalità dell’accordo quadro
Il presente accordo quadro disciplina, ai sensi dell’art.54 del D.Lgs. 50/2016, la fornitura di
- Lotto *) per le U.O. di Oculistica dell’AUSL della Romagna secondo quanto specificato nelle offerte e nelle precisazioni tecniche definite in sede di valutazione della Commissione Giudicatrice.
Con il presente accordo la stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta, le predette prestazioni, alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti ivi richiamati e s’impegna fin d’ora ad eseguirle. L’appaltatore non avrà nulla a pretendere in
relazione al presente Accordo Quadro fintantoché l’azienda USL non darà esecuzione ai Contratti Applicativi.
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
La fornitura oggetto del presente contratto, è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente contratto e dagli allegati ivi richiamati, dal capitolato tecnico, dall’offerta tecnica e dall’offerta economica, dalle precisazioni tecniche definite in sede di valutazione tecnica, dal documento “DUVRI” - redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008, documenti tutti che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il fornitore relativamente ai beni e alle prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni delle fonti soprarichiamate.
In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell’offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l’offerta tecnica contenga, a giudizio dell’Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.
Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, migliorative per il fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di contratto.
Articolo 4 - Notifiche e comunicazioni
Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate a mezzo PEC.
Articolo 5 – Durata Accordo Quadro
Il presente accordo quadro ha una durata di 4 anni (48 mesi) a decorrere dalla data di stipula dello stesso, fatti salvi i casi di recesso o di risoluzione previsti nel presente contratto, nel bando/disciplinare di gara e/o dalla normativa di legge in materia. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 54, c.1, X.Xxx. 50/2016, non è ammessa proroga dell’AQ salvo in casi eccezionali debitamente motivati.
Se - per qualsiasi motivo – alla cessazione dell’efficacia del presente accordo quadro o di ogni singolo contratto applicativo, non fosse conclusa la nuova procedura di gara, l’aggiudicatario dovrà garantire la continuità del servizio, mantenendo le prestazioni alle medesime condizioni economiche e contrattuali, per il tempo strettamente necessario al suo completamento.
I CA devono essere stipulati nel corso della decorrenza temporale di ciascun AQ, ma la loro esecuzione potrà anche eccedere la durata massima dell’AQ. In ogni caso la scadenza dei contratti applicativi stipulati non potrà essere successiva a due anni dalla data di scadenza dell'AQ. L’appaltatore si impegna nel corso di vigenza di C.A., eccedenti la durata dell’AQ, ad eseguire le prestazioni senza pretendere alcun corrispettivo e/o onere aggiuntivo.
Articolo 6 –Quantità e valore economico dell’accordo quadro
Il presente accordo quadro non prevede la fissazione esatta delle quantità (art. 3, c. 1 iii, D.Lgs. 50/20016), le quali verranno determinate nell'ambito dei contratti applicativi in ragione delle effettive necessità, fino all'importo pieno quadriennale. Il valore economico complessivo stimato del presente accordo quadro (48 mesi), comprensivo delle opzioni, è pari a €. ****iva esclusa. La stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo pieno dell’accordo quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini informativi/amministrativi.
Articolo 7 – Contratti applicativi
L’affidamento delle prestazioni oggetto del presente AQ avviene esclusivamente mediante contratti applicativi coi singoli Operatori Economici selezionati. Ai fini del presente appalto, per CA deve di norma intendersi lo “strumento” negoziale (di secondo livello) attraverso il quale è data esecuzione agli AQ, e da cui conseguono i singoli ordini di intervento/di fornitura (di terzo livello) emessi dalla SA sino a concorrenza del valore economico nominale del CA.
Nell’ambito del presente AQ si procederà alla stipula di contratti applicativi con gli Operatori Economici selezionati. I primi contratti applicativi saranno stipulati per le
percentuali previste all’art.3 del disciplinare di gara. Nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx’XX, la stazione appaltante potrà stipulare al bisogno ulteriori contratti applicativi – con gli O.E.selezionati - con riferimento ad un determinato importo economico di volta in volta stabilito, e comunque entro il limite del tetto massimo dell’importo dell’accordo quadro. Resta salva la possibilità per la stazione appaltante, su tutti i contratti, dell'aumento o della diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art.106 c.12 del Codice.
Articolo 8 – Condizioni di fornitura e limitazioni di responsabilità
Il fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico ovvero nell’offerta tecnica, presentata dal fornitore se migliorativa e dalle precisazioni tecniche definite in sede di valutazione tecnica.
In ogni caso, il fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente atto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, restano ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’AUSL della Romagna.
In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., si dà atto che il fornitore, in fase di presentazione dell’offerta, ha sottoscritto per accettazione il DUVRI che diviene parte integrante del presente contratto, che descrive i rischi specifici dell’AUSL della Romagna e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell’Azienda medesima. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia dall’AUSL sia dal fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.
Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell’attività in corso fino all’avvenuto adeguamento.
L'Azienda USL è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che, per causa non imputabile alla stessa, avesse a subire il personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione delle forniture, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.
La Ditta aggiudicataria risponde altresì dei danni alle persone o alle cose che avessero a derivare per fatti ascrivibili alla stessa o ai suoi dipendenti nell’esecuzione della fornitura tenendo perciò sollevata ed indenne l’AUSL da qualsiasi azione che a riguardo le venisse mossa.
Articolo 9 – Corrispettivi -
I prezzi offerti in gara restano invariati per tutta la durata dell’ accordo quadro, salva la possibilità di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016. Pertanto, i prezzi offerti e corrisposti dal committente sono ritenuti congrui dall’appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie stime, alle proprie indagini.
L’importo della fornitura deve intendersi omnicomprensivo, con l’esclusione della sola I.V.A., pertanto la fornitura deve comprendere tutto quanto è necessario all’installazione "a regola d'arte" le nuove strumentazioni a noleggio, all’assistenza tecnica e alla consegna del materiale di consumo, richiesto nella documentazione di gara; il prezzo deve intendersi franco di ogni spesa (spedizione, spese doganali, imballo, scarico, trasporti interni - anche ai piani - installazione, allontanamento dei materiali di risulta, assistenza durante il periodo di garanzia, ritiro, nonché gli eventuali oneri assicurativi che sono a carico dell’aggiudicatario, etc.).
Il prezzo corrisposto si intende automaticamente adeguato, senza necessità di ulteriori rinegoziazioni, agli eventuali costi standardizzati ove definiti o agli eventuali prezzi di riferimento di cui all’art. 15, c. 13, lett. b) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135), i quali potrebbero essere fissati durante l’esecuzione del contratto, a condizione che: (a) gli stessi siano migliorativi rispetto al prezzo offerto, e (b) il prezzo offerto presenti uno scostamento rispetto al costo standardizzato o al prezzo di riferimento pari o superiore al 20%. In tale caso, gli eventuali
costi standardizzati o prezzi di riferimento migliorativi si intendono accettati dagli operatori economici contraenti, e gli stessi rinunciano a promuovere azione od opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Articolo 10 – Acquisti su listino -
La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire, su richiesta del committente, i prodotti inseriti nel listino presentato in sede di gara e corredato dai relativi codici e prezzi cui applicare la stessa scontistica indicata nella scheda offerta. La % di sconto offerta vincolerà il fornitore per tutta la durata della fornitura.
Il listino presentato in sede di gara ed eventualmente in sede di aggiornamento, deve contenere esclusivamente oggetti diversi da quelli presentati in gara, tuttavia gli oggetti offerti in listino devono (pena irrilevanza) essere riconducibili al lotto di riferimento.
I listini presentati potranno essere aggiornati – sia su richiesta dell’AUSL che su iniziativa del fornitore - durante il periodo contrattuale; per aggiornamento si intende:
• la presentazione di ulteriore offerta al ribasso;
• la presentazione di nuovi prodotti in precedenza non presenti in listino (ergo, offerta ulteriormente integrativa e completamento per: prodotti di innovazione tecnologica, nuovi prodotti analoghi, ampliamento gamma) purché sostanzialmente riconducibili alla tipologia aggiudicata e con l’applicazione dello sconto indicato in sede di gara per il lotto di riferimento;
Articolo 11 – Fatturazione e pagamenti
Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
Tutte le fatture e i documenti contabili (es. i documenti di trasporto) emessi devono essere intestati a: Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna,Sede legale e operativa: xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (XX) Codice fiscale e partita IVA: 02483810392
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all’Azienda USL esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI).
Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:
PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A. : codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9
Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture delle Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare: Azienda Usl della Romagna U.O. Bilancio e Flussi finanziari della sedi operative di: Cesena (tel. 0000- 000000).
Le fatture devono tassativamente indicare i seguenti elementi:
▪ numero dell’ordine aziendale;
▪ dettaglio merce consegnata/servizio prestato;
▪ il codice identificativo di gara (CIG);
Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, questa sarà prontamente comunicata e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.
PAGAMENTI
I termini di pagamento, ai sensi di legge, decorreranno dall’esito positivo dei collaudi di accettazione se successivi alla data di ricevimento della fattura.
Il committente procede ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal X.Xxx. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293 e dall’art. 24 L. 30 ottobre 2014, n. 161.
In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l’esecuzione del servizio, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell’U.O. Acquisti Aziendali risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata via PEC, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.
Si precisa che, a seguito di adesione, alla Convenzione Intercent-Er per l’affidamento del “Servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, si riportano le seguenti condizioni economiche a carico del fornitore:
Bonifici a fornitori con conti sul Tesoriere: nessuna commissione Bonifici a fornitori su Istituti di Credito diversi:
• Per pagamenti fino a 1.000: nessuna commissione
• Per pagamenti tra 1.000,01 e 10.000,00: € 3,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario
• Per pagamenti oltre 10.000,00: € 5,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario
Si informa che l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. 17-ter d.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Pertanto, a decorrere dal 01/01/2015, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L’Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.
Articolo 12 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dall’art. 106 D.Lgs. 50/2016.
E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione Contraente debitrice, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs.50/2016.
Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Az. USL ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente AQ e dei successivi CA..
2. Il fornitore è tenuto ad utilizzare il conto/i corrente/i trasmesso/i, dedicato/i, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’Azienda Usl della Romagna le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative agli ordini inerenti il presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente accordo quadro e i contratti applicativi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda USL della Romagna e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Az. USL stessa;
7. L’Ausl verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Az. USL della Romagna, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 del D.Lgs. n 50 del 2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’AUSL richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.
Articolo 14 – Cauzione definitiva
1. Con la stipula dei contratti applicativi a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell’AUSL di importo pari al 10% del valore di suddetti
contratti eventualmente incrementato ai sensi del D.Lgs.50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del C.A.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli ordini ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda USL della Romagna, fermo restando quanto previsto nell’ articolo “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata del singolo contratto applicativo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto C.A. e dall’accordo quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell’Az. USL, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Azienda USL della Romagna.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l’AUSL della Romagna ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente il contratto applicativo e/o l’accordo quadro.
Articolo 16 – Trasparenza e Amministrazione aperta
1) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, il fornitore ha sottoscritto il documento “patto di integrità” che costituisce parte integrante del contratto.
2) In armonia con la suddetta L. 6 novembre 2012, n. 190, con la sottoscrizione del contratto, l’appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
x. xxxxxxxx, ove compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 2 c.3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165”.
b. rispetta, ove compatibili, i vincoli imposti dal “Codice di comportamento dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna”, approvato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna n.209 del 30/05/2018. A tal fine, la stazione appaltante precisa che detto Codice di comportamento è pubblicato sul sito internet aziendale xxx.xxxxxxxxxxx.xx - sezione “Amministrazione trasparente”, da cui può essere liberamente consultato e scaricato.
c. riconosce che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del contratto;
x. xxxxxxxxx di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del contratto;
e. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risulti conforme al vero quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2, ovvero l’appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto inter partes ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.e dell’art. 2, c. 3, D.P.R. 62/2013, per fatto e colpa dell’appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 17 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva.
Articolo 18 – Riservatezza e Trattamento dei dati
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro.
Il Fornitore è responsabile della puntuale osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Ausl della Romagna ha facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’accordo quadro ed i contratti applicativi, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
Il trattamento dei dati da parte dell’O.E. aggiudicatario deve rispondere all'attuale normativa sul trattamento dei dati sensibili: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) e al D.Lgs. 10/08/2018 n.101.
Eventuali modifiche / adeguamenti che dovessero rendersi necessari in seguito a dettati legislativi emanati durante il periodo di validità del contratto rientrano fra gli oneri di adeguamento del “prodotto” a carico del fornitore.
Il Committente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell’accordo quadro e dei singoli contratti applicativi.
I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679
Qualora, in relazione all’esecuzione del presente accordo quadro, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l’AUSL della Romagna risulta titolare, il Fornitore sarà nominato Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento europeo n. 679/2016 ( GDPR) e dovrà sottoscrivere la modulistica predisposta dall’Azienda USL della Romagna.
Articolo 19 – Inadempienze e penalità’
L’AUSL ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia del presente accordo quadro e contratti Applicativi, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione delle penali
L’Azienda USL, a tutela della qualità della fornitura e del rispetto delle norme contrattuali, si riserva di applicare le seguenti penali:
Strumentazione
FATTISPECIE | IMPORTO |
Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al tempo massimo dichiarato di consegna della strumentazione | € 200,00 |
Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al tempo massimo indicato per intervento sulla strumentazione | € 200,00 |
Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al tempo massimo indicato di risoluzione del guasto | € 200,00 |
Per ogni manutenzione preventiva, prevista e | € 200,00 |
non effettuata | |
Per ogni controllo di qualità/funzionali/verifica di sicurezza elettrica, previsto e non | € 150,00 |
Materiale di consumo
Mancata consegna in caso d’indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, il Fornitore aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente all’Azienda Sanitaria la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti fornendo informazioni sulla denominazione del prodotto, il periodo d’indisponibilità, ove noto o prevedibile e la causa dell’indisponibilità.
I prodotti consegnati devono essere esclusivamente quelli aggiudicati in sede di gara. Qualsiasi variazione di prodotto dovrà essere precedentemente autorizzata dall’Azienda.
La consegna, senza autorizzazione, di un prodotto diverso ed in sostituzione di quello aggiudicato in gara equivale a dichiarazione di indisponibilità e autorizza l’Azienda a procedere all’acquisto in danno.
L’Azienda Sanitaria si riserva comunque, nel periodo d’indisponibilità e/o mancata consegna secondo i termini concordati, la possibilità di acquistare i prodotti sul libero mercato, addebitando la differenza di prezzo al Fornitore aggiudicatario (acquisto in danno).
Non conformità I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e tutte le caratteristiche previste dal Capitolato e in generale nella documentazione di gara, ovvero qualora gli imballaggi presentassero un confezionamento secondario diverso da quello dichiarato in gara, difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, ovvero qualora alla consegna non rispettassero i parametri di validità residui, potranno esser respinti immediatamente dall’Azienda USL della Romagna.
Nel caso di respingimento immediato, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione entro 7 (sette) giorni lavorativi senza alcun aggravio di spesa, decorso il suddetto termine la consegna sarà considerata come “mancata consegna”.
Qualora la non conformità non sia immediatamente percettibile (vizio occulto) o non ne impedisca l’utilizzo (scadenza ravvicinata) o sia sopravvenuta (ritiro da mercato o recall) l’Azienda Sanitaria potrà richiedere al Fornitore, il ritiro del prodotto ed eventualmente la sua sostituzione..
La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione di non accettazione. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.
Decorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta di ritiro del prodotto, qualora il Fornitore non abbia provveduto al ritiro o richiesto lo smaltimento, l’Azienda Sanitaria potrà inviare la merce al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.
Salvo quanto sopra disposto, l’Azienda Sanitaria potrà proporre al Fornitore lo smaltimento del prodotto illustrandone le condizioni economiche; il decorso di 15 giorni lavorativi dalla suddetta comunicazione senza alcun riscontro da parte del Fornitore equivale ad autorizzazione allo smaltimento ed accettazione delle condizioni economiche.
Acquisto in danno In caso di mancata consegna/sostituzione ecc..,senza l’adozione di alcuna formalità, inoltre, l’Azienda potrà ricorrere al noleggio o all’acquisto del bene presso altre ditte addebitando nel contempo al fornitore inadempiente l’eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale.
L’Azienda inoltre potrà applicare una penale fino al 10% del valore dell’ordine emesso/valore della merce non consegnata, non sostituita e/o non ritirata entro i termini. La ditta aggiudicataria potrà essere altresì soggetta all'applicazione di penali nei termini di seguito specificati:
• in caso di risoluzione contrattuale, per qualsiasi motivo, potrà essere applicata una penale fino al 10% dell’importo della fornitura ancora da eseguire;
• nel caso in cui l’Azienda debba contestare alla ditta l’inosservanza di una qualsiasi delle norme e prescrizioni indicate nel presente contratto e nella documentazione di gara (non menzionate nelle penalità sopradescritte), potrà essere applicata una penalità fino al 5% dell’importo complessivamente aggiudicato.
L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell’ammontare contrattuale aggiudicato iva inclusa; qualora lo superasse, si potrà dar corso alla procedura di risoluzione del contratto. Delle penali applicate è data comunicazione all’aggiudicatario a mezzo PEC. Le penali sono gestite, alternativamente:
a) attraverso l’incameramento di corrispondente importo detratto dalla cauzione definitiva, che deve essere prontamente reintegrata dall’aggiudicatario;
b) mediante decurtazione del corrispondente importo dal corrispettivo dovuto per le forniture eseguite emettendo nota di addebito “fuori campo iva” ai sensi dell’art. 15, D.P.R. 633/72.
ll pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Parimenti, l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell’inadempimento contrattuale.
Articolo 20 – Risoluzione
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti applicativi e del presente accordo quadro, l’Azienda USL della Romagna potrà risolvere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall’AUSL della Romagna, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la medesima ha facoltà di considerare, risolti di diritto il contratto applicativo e/o l’accordo quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l’AUSL della Romagna può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli C.A. nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dei contratti applicativi, ai sensi dell’ articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’AUSL della Romagna;
f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza e trattamento dei dati”;
h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza e Amministrazione aperta”;
In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l’Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’accordo quadro nei seguenti casi:
a) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
b) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
c) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza e trattamento dei dati”;
d) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
e) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza e Amministrazione aperta”;
f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. La risoluzione dell’accordo quadro legittima la risoluzione dei singoli CA a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’AQ stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell’Ausl della Romagna.
5. In tutti i casi di risoluzione dell’accordo quadro e/o dei contratti applicativi questa Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata per l’intero importo della stessa.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’AUSL della Romagna al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Nel caso di risoluzione dei CA il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento degli stessi.
Articolo 21 – Recesso
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Azienda USL della Romagna, per quanto di proprio interesse, hadiritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli contratti applicativi e/o dall’accordo quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
L’Azienda USL, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, da CA, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi.
Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le
condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.
L’Azienda USL può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo C.A. , in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671
c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ll’AUSL della Romagna;
Qualora venga emanata una normativa specifica, ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel capitolato e in generale nella documentazione di gara, l’Azienda USL della Romagna si riserva, fatte le opportune valutazioni, il diritto di recedere dall’AQ e dai CA.
Articolo 22 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, attesta di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’AUSL della Romagna e dei terzi, per l’intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l’Azienda USL della Romagna, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Ausl ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente accordo quadro. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, di validità della fornitura, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di
provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l’accordo quadro ed ogni singolo contratto applicativo i risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 23 Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del presente contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’AUSL della Romagna o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’AUSL della Romagna. Il Fornitore si impegna ad inviare, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’AUSL non autorizzerà il subappalto.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Ausl della Romanga della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
9. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’AUSL della Romagna potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l’abbia richiesto in offerta)
Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente accordo quadro.
Articolo 24- Direttore dell’esecuzione (DEC)
In armonia alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento dell’appalto, l’Azienda designa ai sensi dell’Art. 101 del D.Lgs. 50/2016 il Sig (tel. mail ) quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto che, in particolare, coordina tutti i ruoli coinvolti nell’esecuzione del contratto, è l’interfaccia decisionale con il contraente per conto del committente, comunica al RUP le eventuali inadempienze nell’espletamento della fornitura/servizio anche al fine di pianificare gli interventi giuridico-amministrativi necessari.
Articolo 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al Contratto ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico
all’Amministrazione Contraente per legge.
Articolo 26 - Foro competente
Per ogni controversia derivante dal rapporto di fornitura, le parti espressamente concordano di eleggere quale Xxxx esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Ravenna.
Articolo 27 - Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente
Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’accordo quadro e/o dei singoli contratti applicativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Con il presente Xxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quali ad esempio i contratti applicativi, e sopravvive ai detti CA continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale PER L’AGGIUDICATARIO
per la ditta Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i
PER L’AGGIUDICATARIO
per la ditta Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i
PER L’AGGIUDICATARIO
per la ditta Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i
PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
U.O. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Il Direttore
Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.