Modulo Copertura Casa Fabbricato
Modulo Copertura Casa Fabbricato
Appendice
alle Condizioni di Assicurazione della polizza XME Protezione
Edizione luglio 2020
Mod. 186321-012-072020
Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.
Dedicato ai correntisti di Intesa Sanpaolo
Edizione luglio 2020
Società del Gruppo Assicurativo
Modulo Copertura Casa Fabbricato
Caro Cliente,
il Modulo Copertura Casa Fabbricato integra la SEZIONE I delle Condizioni di Assicurazione di XME Protezione, la polizza assicurativa di Intesa Sanpaolo Assicura che permette di acquistare più coperture assicurative (Moduli) per la protezione della salute, dei beni e della famiglia sottoscrivendo un unico prodotto.
Nel Modulo sono presenti:
• SEZIONE II (Artt. 1 – 10) – Norme relative alle coperture del Modulo
• SEZIONE III (Artt. 11 - 16) – Norme relative alla gestione del sinistro
• GLOSSARIO
Per facilitare la consultazione e la lettura delle caratteristiche del Modulo
Copertura Casa Fabbricato abbiamo arricchito il documento con:
• box di consultazione che forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di ingrandimento.
I contenuti inseriti nei box hanno solo una valenza esemplificativa di tematiche che potrebbero essere di difficile comprensione.
• note inserite a margine del testo, segnalate con un elemento grafico arancione,che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune.
• punti di attenzione, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni, limiti, franchigie e scoperti.
• elemento grafico di colore grigio, identifica le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della polizza
• elemento grafico di colore arancione, identifica le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie od oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato su cui è importante porre l'attenzione prima della sottoscrizione del contratto.
Il set informativo di XME Protezione è disponibile sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e le sarà comunque consegnato all'acquisto della polizza
Grazie per l’interesse dimostrato
Indice
PREMESSA
SEZIONE II - MODULO COPERTURA CASA FABBRICATO
NORME RELATIVE ALLE COPERTURE DEL MODULO
Art. 1 CHE COSA È ASSICURATO CON IL MODULO Pag. 1 di 20
Art. 1.1 Incendio Fabbricato Pag. 1 di 20
Art. 1.2 Altri eventi al Fabbricato Pag. 2 di 20
1.2.1 Fenomeni atmosferici Pag. 2 di 20
1.2.2 Atti dolosi di terzi Pag. 2 di 20
1.2.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi Pag. 2 di 20
1.2.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche Pag. 3 di 20
1.2.5 Fenomeni elettrici Pag. 3 di 20
Art.1.3 Estensioni delle coperture Incendio Fabbricato e Altri eventi al Fabbricato Pag. 3 di 20 Art.1.4 Vincolo sugli indennizzi delle garanzie Incendio Fabbricato e Altri eventi al Fabbricato Pag. 3 di 20 Art.1.5 Responsabilità civile del Fabbricato Pag. 3 di 20
Art.1.6 Ricorso Terzi da incendio Pag. 4 di 20
Art. 1.7 Assistenza all'abitazione Pag. 4 di 20
1.7.1 Interventi di artigiani e tecnici Pag. 4 di 20
1.7.2 Altri Interventi Pag. 5 di 20
Art.1.8 Dolo e colpa grave Pag. 6 di 20
Art. 2 CHE COSA NON È ASSICURATO Pag. 7 di 20
Art. 2.1 Incendio Fabbricato e altri eventi al Fabbricato Pag. 7 di 20
2.1.1 Fenomeni atmosferici Pag. 7 di 20
2.1.2 Atti dolosi di terzi Pag. 7 di 20
2.1.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi Pag. 7 di 20
2.1.4 Fenomeni elettrici Pag. 7 di 20
Art. 2.2 Assistenza all'abitazione Pag. 7 di 20
Art. 2.3 Responsabilità civile del Fabbricato Pag. 8 di 20
2.3.1 Soggetti non Assicurati Pag. 8 di 20
2.3.2 Eventi non assicurati Pag. 8 di 20
Art.2.4 Ricorso Terzi da incendio Pag. 9 di 20
2.4.1 Soggetti non Assicurati Pag. 9 di 20
2.4.2 Eventi non assicurati Pag. 9 di 20
Art. 3 QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE Pag. 9 di 20
Art. 3.1 Incendio Fabbricato Pag. 9 di 20
Art. 3.2 Altri eventi al Fabbricato Pag. 9 di 20
3.2.1 Fenomeni atmosferici Pag. 9 di 20
3.2.2 Atti dolosi di terzi Pag. 9 di 20
3.2.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi Pag. 9 di 20
3.2.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche Pag. 10 di 20
3.2.5 Fenomeni elettrici Pag. 10 di 20
3.2.6 Estensione delle coperture incendio e altri eventi al Fabbricato Pag. 10 di 20 Art. 3.3 Responsabilità civile del Fabbricato Pag. 10 di 20
Art. 3.4 Ricorso Terzi da Incendio Pag. 10 di 20
Art. 4 DOVE VALGONO LE COPERTURE Pag. 11 di 20
Art. 5 RINUNCIA ALLA RIVALSA Pag. 11 di 20
Art. 6 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI Pag. 11 di 20
Art. 7 QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE Pag. 11 di 20
Art. 8 AGGIORNAMENTO DEL PREMIO ALLA SCADENZA DEL MODULO Pag. 11 di 20
Art. 9 SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Pag. 12 di 20
Art. 10 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO Pag. 12 di 20
Art. 10.1 Aggravamento e riduzione del rischio Pag. 12 di 20
Art. 10.2 Cambio dell'abitazione e trasloco Pag. 12 di 20
SEZIONE III - MODULO COPERTURA CASA FABBRICATO
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SINISTRO
Art. 11 DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO Pag. 12 di 20
Art. 11.1 Denuncia del sinistro Pag. 12 di 20
Art. 11.2 Responsabilità Civile del Fabbricato e Ricorso terzi da incendio Pag. 13 di 20
Art. 11.3 Incendio, Altri eventi Pag. 13 di 20
Art. 11.4 Assistenza all'abitazione Pag. 13 di 20
Art.11.5 Procedure per la valutazione del danno Pag. 14 di 20
Art. 11.6 Mandato dei periti Pag. 14 di 20
Art. 11.7 Determinazione del danno Pag. 14 di 20
11.7.1 Fabbricato (Valore a nuovo) Pag. 14 di 20
11.7.2 Primo rischio assoluto Pag. 15 di 20
Art. 11.8 Applicazione delle franchigie Pag. 15 di 20
Art. 12 TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI Pag. 15 di 20
Art. 13 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO Pag. 15 di 20
Art. 14 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO Pag. 15 di 20
Art. 15 GESTIONE DELLE CONTROVERSIE SUL DANNO Pag. 15 di 20
Art. 16 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Pag. 15 di 20
GLOSSARIO Pag. 16 di 20
Allegato 1 TABELLE RIEPILOGATIVE DEI LIMITI - FRANCHIGIE E SCOPERTI Pag. 19 di 20
SEZIONE II
MODULO COPERTURA CASA FABBRICATO
PREMESSA
Le Sezioni II e III regolano le coperture assicurative del Modulo COPERTURA CASA FABBRICATO (d'ora in poi il Modulo) che il Contraente (d'ora in poi il Cliente) può acquistare insieme alla polizza XME Protezione (d'ora in poi polizza), o in un secondo momento, ed integrano la Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza.
La modifica delle coperture deve risultare da apposita Appendice Contrattuale sottoscritta dalla Compagnia e dal Cliente. Tale modifica sarà possibile solo se la versione del Modulo, per come identificata dai codici riportati nella pagina di copertina del presente documento, viene ancora commercializzata al momento della richiesta.
NON DIMENTICHI
di verificare anche quali sono le esclusioni e i limiti di indennizzo delle coperture di suo interesse (articoli 2 e 3)
NORME RELATIVE ALLE COPERTURE DEL MODULO
Con il Modulo il Cliente acquista per sé o per conto di altri assicurati le seguenti garanzie:
· Incendio Fabbricato
· Altri eventi al Fabbricato
· Responsabilità Civile Fabbricato
· Ricorso terzi da Incendio
· Assistenza all'abitazione
Se il Cliente ha dichiarato di essere già in possesso di una polizza Incendio, la sola garanzia Incendio Fabbricato verrà considerata come già presente e quindi il premio sarà calcolato al netto di questa copertura.
Sulla stessa polizza sono assicurabili fino ad un massimo di 10 immobili di proprietà o in locazione.
Contraente e Assicurato: facciamo chiarezza
Il Contraente è la persona che sottoscrive la polizza e paga il premio e può non coincidere con l’Assicurato.
L’Assicurato è il soggetto o i soggetti che beneficiano delle coperture.
danni materiali e diretti: sono quelli che colpiscono i beni assicurati e trovano origine immediata nel sinistro, come ad esempio un corto circuito che provoca un incendio che danneggia l'abitazione
implosione: è un fenomeno contrario all'esplosione. È un collasso verso
l'interno
bang sonico: scoppio secco e
fragoroso
ARTICOLO 1. CHE COSA E' ASSICURATO CON IL MODULO
Sono assicurabili tutti gli immobili che presentano le caratteristiche costruttive indicate nel Glossario.
Art. 1.1 Incendio Fabbricato
La Compagnia paga in base alla somma assicurata indicata nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, i danni materiali e diretti al Fabbricato causati da:
a) incendio
b) fulmine
c) implosione, esplosione e scoppio, anche se esterni
d) caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali, parti di essi o cose che essi trasportano
e) bang sonico provocato da aeromobili che superano il muro del suono
f) urto di veicoli stradali e natanti, che non siano al servizio, in uso o di proprietà del Cliente o dell'Assicurato;
g) fumo, gas e vapori
da sapere: ad esempio porte, finestre, serramenti, lucernari e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie
abitazione di tipo civile: è una unità immobiliare appartenente a fabbricati residenziali e destinata ad
uso privato
intercomunicanti: si intende con accesso diretto dai locali assicurati
dipendenze: sono locali posti anche in corpi separati purché negli spazi adiacenti al fabbricato (come
cantine, box, soffitte)
La compagnia in caso di sinistro, può verificare tramite fonti attendibili quali: giornali, servizi meteo e foto
acqua condotta: è l'acqua potabile o di scarico contenuta o che scorre negli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento
dell'abitazione
da sapere: le occlusioni dovute a foglie non sono comprese
maggior immobile: ad esempio il condominio di cui fa parte l'appartamento assicurato
da sapere: la copertura copre i danni causati dall'impianto il cui
rischio è assicurato
h) caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni agli stessi
i) furto di fissi e infissi
Sono compresi nella definizione di Fabbricato:
a) i locali indicati nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale e utilizzati come
abitazione civile, escluso il terreno.
b) gli uffici e gli studi privati, soltanto se intercomunicanti con l'abitazione assicurata.
c) le opere murarie e di finitura, le opere di fondazione o interrate, gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione (comprese le tende esterne, solo se stabilmente fissate al fabbricato), gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle Società che forniscono servizi, gli affreschi, le statue e i mosaici privi di valore artistico e in genere tutto quanto è al servizio del fabbricato.
d) le dipendenze, i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate.
Se si assicura una porzione d'immobile in condominio o in fabbricato plurifamiliare, sono comprese le quote di proprietà comune.
Art.1.2 Altri eventi al Fabbricato
La Compagnia paga i danni materiali e diretti al fabbricato causati dagli eventi descritti di seguito in base alla somma assicurata e nei limiti indicati nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale.
1.2.1 Fenomeni atmosferici
Sono quelli determinati dall'azione diretta e immediata di:
a) vento, anche sotto forma di tempesta, bufera, uragano
b) urto di cose trasportate, crollate o abbattute per effetto del vento
c) precipitazioni atmosferiche.
Questi fenomeni devono essere caratterizzati da una violenza che può essere verificata su una pluralità di beni o elementi, assicurati e non, posti nelle vicinanze.
Sono inoltre indennizzati entro i limiti indicati all'art. 3.2.1 Fenomeni atmosferici i danni causati da grandine a:
a) tende esterne e relativi sostegni solo se stabilmente ancorati al fabbricato
b) vetrate, lucernari e verande
c) lastre in cemento amianto o fibrocemento, impianti fotovoltaici, pannelli solari, manufatti in materia plastica.
1.2.2 Atti dolosi di terzi
Sono i danni commessi individualmente o in associazione, compresi quelli vandalici, di terrorismo, di sabotaggio organizzato o compiuti da persone che partecipano a scioperi, tumulti o sommosse. Sono inoltre compresi i danni causati dalle Forze dell'Ordine intervenute a causa di questi eventi.
1.2.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi quando è causata da:
· guasto o rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, di pluviali o di grondaie al servizio del fabbricato
· occlusione (intasamento) di pluviali e grondaie causata esclusivamente dalla neve o dalla grandine
· occlusione di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato e rigurgito e trabocco della rete fognaria di pertinenza dello stesso o del maggior immobile di cui fa parte
· gelo di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato
. rottura accidentale delle tubature interrate, anche in assenza di danno materiale e diretto al fabbricato.
Sono inoltre rimborsate le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti, nei quali la rottura accidentale si è verificata e per demolire e ricostruire le parti del fabbricato citate in precedenza, anche in caso di danno causato solo a terzi.
Qualora, a seguito della demolizione delle parti murarie per ricercare l'origine del danno da fuoriuscita da acqua condotta e altri liquidi e lo stesso non dovesse risultare indennizzabile, la compagnia garantirà comunque un rimborso fino a un massimo di 250 euro previa
dimostrazione della spesa sostenuta oltre l'applicazione della franchigia prevista.
da sapere: ad esempio da un
installatore
da sapere: sono ad esempio, la procedura di fallimento, il concordato preventivo ecc…
xxxxx: si intendono terzi tutti i soggetti diversi da: il coniuge o la persona unita civilmente o il convivente more uxorio e ogni persona, inclusi i genitori e i figli, che conviva con l'Assicurato in modo continuativo ed i minori in
affidamento familiare
da sapere: si intendono compresi per esempio gli impianti idrici, termici, di
irrigazione, di antifurto
da sapere: si intendono compresi anche gli impianti sportivi come ad esempio campi da tennis, piscina
dipendenze: sono locali posti anche in corpi separati, purché negli spazi adiacenti al fabbricato (come
cantine, box, soffitte)
1.2.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche
Se le apparecchiature sono collegate agli impianti idrici dell'abitazione e/o ai relativi raccordi, la fuoriuscita d'acqua deve essere causata da:
a) guasto o rottura;
b) occlusione (intasamento), rigurgito e trabocco;
c) fatto di terzi
1.2.5 Fenomeni elettrici
Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx elettrica accidentale tra due parti dell'impianto) che danneggino gli impianti al servizio del Fabbricato.
Art.1.3 Estensione delle coperture Incendio Fabbricato e altri eventi al Fabbricato
La Compagnia paga, se dipendono dagli eventi assicurati:
a) i guasti per impedire o contenere il danno
b) le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla discarica più vicina, fino al raggiungimento per sinistro del 10% della somma assicurata per il fabbricato, anche in più rispetto alla somma assicurata.
Art.1.4 Vincolo sugli indennizzi delle coperture Incendio Fabbricato e Altri eventi al Se il fabbricato indicato nel modulo di polizza o nell'Appendice Contrattuale è posto a garanzia di un mutuo, concesso da un Ente finanziatore diverso da Intesa Sanpaolo, il Cliente può richiedere che la polizza sia vincolata a favore dell'Ente finanziatore (vincolatario) che concede il mutuo fino a quando lo stesso non verrà estinto.
La Compagnia perciò si obbliga a:
1. riconoscere questo vincolo come unico presente al momento dell'acquisto del Modulo
2. non diminuire il valore delle somme assicurate, se non con il consenso scritto dell'Ente finanziatore
3. pagare l'indennizzo all'Ente finanziatore o all'Assicurato, previo consenso scritto del vincolatario
4. pagare, in presenza di procedure concorsuali esclusivamente all'Ente finanziatore, qualsiasi indennizzo per sinistro previsto dal Modulo, salvi i limiti e gli impedimenti di legge
5. comunicare tempestivamente all'Ente finanziatore, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le circostanze che possano pregiudicare la validità delle coperture, entro 15 giorni da quando ne ha avuto notizia (ad esempio, il mancato pagamento dei premi o la disdetta del Modulo).
Tutti gli obblighi della Compagnia restano in vigore fino alla scadenza del mutuo o all'estinzione anticipata del mutuo
Cosa è una polizza vincolata
Quando si richiede un mutuo, la banca o l’ente finanziatore può chiedere che venga sottoscritta una polizza dedicata alla tutela dell'immobile. In tal caso verrà richiesto che il contratto assicurativo venga dotato di un'appendice di vincolo a favore della banca.
Art.1.5 Responsabilità civile del Fabbricato
La Compagnia paga il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese), entro il massimale e nei limiti indicati nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, che l'Assicurato deve pagare a terzi in quanto civilmente responsabile per danni involontari che derivano dalla proprietà del fabbricato indicato nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale.
Sono oggetto della copertura gli impianti, anche sportivi, le dipendenze, i giardini, le attrezzature da gioco e le altre eventuali pertinenze dell'abitazione
Per fare un esempio, nella Responsabilità Civile rientra tutto ciò che deriva da:
a) svolgimento di attività di manutenzione ordinaria
b) committenza di lavori di straordinaria manutenzione, inclusi lavori di ampliamento, sopraelevazione e demolizione solo se l'Assicurato ha nominato il responsabile dei lavori e comunque se non assume la direzione dei lavori
impianti fissi: si intende ad esempio impianti di riscaldamento (a
pavimento)
c) fuoriuscita di liquidi causata da una rottura accidentale degli impianti fissi del fabbricato.
Sono inoltre compresi i danni causati a cose e/o animali dall'inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo.
Se l'abitazione fa parte di un condominio o di un fabbricato plurifamiliare, la Compagnia paga i danni che il condominio è tenuto a risarcire per la quota di responsabilità a carico dell'Assicurato.
Il massimale indicato in polizza o nell'Appendice contrattuale è pari a 500.000 euro e non può essere modificato.
Da ricordare
Se si abita in un condominio, in caso di sinistro, bisogna ricordarsi di contattare l’amministratore per l’attivazione anche della polizza condominiale se presente.
Art.1.6 Ricorso Terzi da incendio
La Compagnia paga le somme (capitali, interessi e spese) entro il massimale e nei limiti indicati in polizza o nell'Appendice contrattuale, che l'Assicurato deve a pagare ad altri considerati terzi in quanto civilmente responsabile dei danni materiali e diretti ai loro beni provocati da incendio, esplosione e scoppio di beni di sua proprietà o in suo possesso.
Sono inoltre compresi i danni causati da:
a) interruzione o dalla sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizio di soggetti terzi
b) incendio, esplosione e scoppio ai locali e al contenuto dell'abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze, nei casi di responsabilità dell'Assicurato.
da sapere: ad esempio apparecchiature per la climatizzazione o per la produzione di
acqua calda sanitaria
Il massimale indicato in polizza o nell'Appendice contrattuale è pari a 500.000 euro e non può essere modificato.
Art.1.7 Assistenza all'abitazione
La Compagnia, per il tramite di IMA Italia Assistance S.p.A. (nel seguito la “Struttura Organizzativa”), fornisce le seguenti prestazioni di assistenza.
1.7.1. Interventi di artigiani e tecnici
a) Invio di un fabbro, un idraulico o un elettricista per interventi urgenti in caso di:
• danno ai mezzi di chiusura del fabbricato provocati da furto tentato o consumato, oppure rottura delle chiavi o malfunzionamento della serratura (tale da non consentire l’ingresso nel fabbricato
• rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell’impianto idraulico del fabbricato, che provochino allagamento o mancanza di erogazione d’acqua
• guasto all’impianto elettrico del fabbricato che blocchi l’erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino oppure che comporti pericolo di incendio.
La Struttura Organizzativa manda un fabbro, un idraulico o un elettricista 7 giorni su 7 e 24
ore su 24, compresi i giorni festivi.
La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato copia della denuncia di furto o tentato furto, rilasciata dall'autorità giudiziaria competente, nel caso di invio di un fabbro.
b) Invio di un vetraio per interventi urgenti in caso di rottura di un vetro esterno del fabbricato provocato da furto o tentato furto.
La Struttura Organizzativa manda un vetraio nelle 24 ore successive alla segnalazione, esclusi sabato, domenica e festivi.
La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato copia della denuncia di furto o tentato furto, rilasciata dall'autorità giudiziaria competente.
c) Invio di un termoidraulico/tecnico del gas in caso di:
• fuga di gas all'interno dell'abitazione
• mancato funzionamento di apparecchiature a gas per il riscaldamento (minore di 35 kw) o del piano cottura.
La Struttura Organizzativa manda un termoidraulico/tecnico del gas 7 giorni su 7 e 24
ore su 24, compresi i giorni festivi, solo dopo l'intervento dell'ente erogatore.
acque nere: contengono i rifiuti riconducibili ad attività umane domestiche o industriali e vengono definite nocive per la salute e moleste per il pubblico
d) Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura per interventi di emergenza in caso di:
• allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'abitazione, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
• mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione dell'Assicurato.
e) Invio di un muratore per interventi di emergenza in caso di furto o tentato furto se le pareti dell'abitazione sono state danneggiate al punto da mettere a rischio la sicurezza della casa o delle persone che vi abitano.
La prestazione è attiva 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
Le prestazioni di assistenza all'abitazione descritte alle lettere a) b) c) d) e) sono fornite massimo 3 volte per annualità di polizza.
- l 'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta, precisare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico
- la Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato copia della denuncia di furto o tentato furto, rilasciata dall’Autorità Giudiziaria competente.
- la Struttura Organizzativa paga il costo di uscita della prima ora di manodopera degli artigiani o dei tecnici sopra elencati e il costo delle parti di ricambio fino a 300 euro IVA inclusa per sinistro. Se, per cause che non dipendono dalla volontà della
Struttura Organizzativa, è impossibile reperire gli artigiani o i tecnici, la Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato e giustificate con fattura o ricevuta fiscale, per l'intervento di un tecnico da lui chiamato, fino al raggiungimento dello stesso importo.
1.7.2 Altri interventi
f) Soggiorno in albergo
Se il sinistro ha reso inagibile l'abitazione, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, prenota un hotel, pagando le spese alberghiere di pernottamento fino a 500 euro IVA inclusa per sinistro e per annualità di polizza.
Quando un’abitazione può essere definita inagibile?
L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia. Un immobile può essere definito inagibile ad esempio quando vi sia:
- crollo parziale totale dell’immobile e/o presenza significativa di lesioni strutturali orizzontali e/o verticali
- mancanza di servizi igienici essenziali
- mancanza dell’impianto di riscaldamento
- mancanza dell’impianto idrico
- mancanza dell’impianto elettrico
- mancanza totale/parziale di pavimenti
- mancanza totale/parziale di serramenti
- necessità di rifacimento della copertura per presenza di infiltrazioni d’acqua
g) Rientro anticipato
Se l'Assicurato è in viaggio e un sinistro provoca danni all'abitazione così gravi da rendere necessaria la presenza dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizza il suo rientro, con il mezzo di trasporto più idoneo, tenendo a proprio carico le spese di viaggio, fino a 500 euro IVA inclusa per sinistro.
da sapere: se l'Assicurato ritiene necessarie ulteriori ore di piantonamento, il costo delle ore successive è a suo carico
da sapere: se l'Assicurato ritiene necessarie ulteriori ore di piantonamento, il costo delle ore successive è a suo carico
h) Invio di una guardia giurata
In caso di furto tentato o compiuto, se i mezzi di chiusura per proteggere l'abitazione sono stati danneggiati o non funzionano più, l'Assicurato può richiedere alla Struttura Organizzativa l'invio di una guardia giurata di un'organizzazione convenzionata.
La Struttura Organizzativa paga la spesa fino a 12 ore di piantonamento per sinistro e per annualità di polizza.
La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato copia della denuncia di furto o tentato furto, rilasciata dall'Autorità Giudiziaria competente.
i) Invio collaboratrice domestica.
Se l'Assicurato, dopo un furto tentato o compiuto nella propria abitazione, ha bisogno di risistemarla, la Struttura Organizzativa manda un collaboratore domestico entro i 2 giorni successivi alla segnalazione, pagando il costo fino a un massimo di 6 ore lavorative per
sinistro e per annualità di polizza.
La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato copia della denuncia di Xxxxx o tentato Furto, rilasciata dall'Autorità Giudiziaria competente.
La Struttura Organizzativa può richiedere all’Assicurato copia della denuncia di furto o tentato furto, rilasciata dall’autorità giudiziaria competente.
j) Ricerca di artigiani qualificati.
In caso di lavori di sistemazione, abbellimento, riparazione, ristrutturazione, manutenzione ordinaria o straordinaria e per altri casi simili, l'Assicurato può rivolgersi alla Struttura Organizzativa che fornisce, a tariffe di manodopera agevolate, artigiani o tecnici affidabili tra quelli qui elencati:
• fabbro
• idraulico
• elettricista
• vetraio
• riparatore di elettrodomestici
• riparatore di sistemi di telefonia
• muratore
• piastrellista
• tinteggiatore
• operatore spurghi.
Entro 24 ore dalla richiesta, il fornitore del servizio contatterà l'Assicurato per i necessari accordi.
k) Informazioni legali e burocratiche
Se l'Assicurato desidera avere informazioni legali o burocratiche che riguardano l'abitazione, i rapporti di lavoro domestico, certificati vari (cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, stato di famiglia, eccetera), può telefonare alla Struttura Organizzativa per ricevere le informazioni richieste.
Il servizio è attivo dalle 9.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.
Art.1.8 Dolo e colpa grave
Le garanzie operano anche per i danni causati con colpa grave dell'Assicurato o del Cliente e con dolo o colpa delle persone di cui devono rispondere a norma di legge, compresi i dipendenti.
Dolo e colpa: facciamo chiarezza
Il dolo sussiste quando l’autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione.
La colpa, invece, sussiste quando l’autore del reato non ha volontariamente causato i danni e, allo stesso tempo, l’evento si è verificato a causa di sua negligenza o imprudenza o imperizia o a causa della sua inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La colpa è "grave" quando la violazione dell'obbligo di diligenza è particolarmente grossolana.
ARTICOLO 2. CHE COSA NON E' ASSICURATO
Art. 2.1 Incendio Fabbricato e altri eventi al Fabbricato
Sono esclusi i danni:
1. causati da atti di guerra, da insurrezione, da occupazione militare e da invasione
2. causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
3. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni
4. dovuti a smarrimento o a furto, tranne quanto previsto l'articolo 1.1 alla lettera i)
5. ad autoveicoli, motoveicoli o loro parti
6. indiretti o immateriali
7. causati con dolo dell'Assicurato o del Cliente.
Cosa si intende per danni indiretti e immateriali
Per danno indiretto si intende un danno non immediatamente collegato all'evento coperto dall’Assicurazione, ma legato ad esso solo come conseguenza. Per esempio se un incendio interrompe l’erogazione di energia elettrica e ciò provoca un guasto al frigorifero, il danno non è rimborsato. La copertura non rimborsa neanche le conseguenze immateriali legate all’evento dannoso, come per esempio la perdita di dati contenuti in un computer distrutto da un incendio.
2.1.1. Fenomeni atmosferici
Non sono indennizzabili i danni causati da:
· inondazioni, alluvioni, allagamenti o mareggiate
· formazione di xxxxxxxx, accumuli esterni di acqua
· cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe, slavine
· gelo;
· rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque;
né i danni a:
· piscine, recinti non in muratura, baracche in legno o plastica
· tendo-tensostrutture e gazebo.
2.1.2 Atti dolosi di Terzi
Non sono indennizzabili i danni da imbrattamento delle parti esterne del fabbricato.
2.1.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi
Non sono indennizzati i danni causati da
• umidità e stillicidio
• insufficiente smaltimento dell’acqua piovana o occlusione degli impianti di raccolta e deflusso dell’acqua piovana (ad esempio il pluviale/grondaie intasate dagli aghi di pino o foglie che non permettono il corretto deflusso dell’acqua)
• rotture o occlusioni di impianti di irrigazione, piscine e relativi impianti
• rotture causate da gelo a canalizzazioni, tubazioni e condutture anche interrate installate all’esterno del fabbricato o avvenute in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento
2.1.4 Fenomeni elettrici
Non sono rimborsati i danni:
· dovuti a difetti anche di costruzione
· dovuti a usura, insufficiente manutenzione o manomissione.
Art.2.2 Assistenza all'abitazione
Invio di un termoidraulico/tecnico del gas.
Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti per:
· interruzione della fornitura gas da parte dell'ente erogatore;
· guasti delle tubature a monte del contatore.
stillicidio: è la caduta o lo sgocciolamento dell'acqua per effetto della forza di gravità
da sapere: dalla copertura assicurativa sono esclusi i danni a beni in consegna o in custodia
all'Assicurato
Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura per interventi di emergenza |
La prestazione non è garantita per: • danni dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchio (per esempio alla lavatrice) o dovuti a rottura delle tubature esterne all’abitazione • per sinistri legati a tracimazione dovuta a rigurgito di fogna od otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari dell’abitazione • costi relativi ai danni materiali al contenuto e al fabbricato causati dallo spargimento di acqua. In ogni caso le prestazioni legate all’Assistenza non sono erogate in caso di: • guerre, scioperi, sommosse, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato • terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni e in ogni caso di eventi naturali o atmosferici aventi caratteristiche di calamità • dolo del Cliente o dell’Assicurato o delle persone conviventi di cui il Cliente o l’Assicurato debbano rispondere a norma di legge • fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche. Se l’Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni di Assistenza, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere come compensazione. Le spese sostenute dall’Assicurato e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno restituite. |
Art.2.3 Responsabilità Civile del Fabbricato 2.3.1 Soggetti non assicurati |
Non sono considerati Terzi e quindi non sono rimborsati i danni provocati a: · il coniuge, la persona unita civilmente o il convivente more uxorio e ogni persona, inclusi i genitori e i figli, che convive con l'Assicurato in modo continuativo; · i minori in affidamento familiare. |
2.3.2 Eventi non assicurati |
Non sono compresi i danni: 1. causati con dolo; 2. inerenti alla proprietà di ogni altro fabbricato diverso da quello indicato nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale 3. derivanti dalla conduzione o inerenti fatti della vita privata che non siano strettamente connessi alla proprietà del fabbricato indicato nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale 4. derivanti dall'esercizio di attività professionali, industriali, commerciali, artigianali e comunque retribuite 5. derivanti da lavori di straordinaria manutenzione, salvo quanto previsto dall'Articolo 1.5 alla lettera b) 6. derivanti da fuoriuscita d'acqua, salvo quanto previsto dall'Articolo 1.5 alla lettera c). Sono comunque esclusi i danni derivanti da insufficiente smaltimento dell'acqua piovana od occlusione degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana 7. da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali 8. alle cose e/o agli animali che l'Assicurato ha in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione 9. a cose di Xxxxx causati da incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato 10. da furto o rapina 11. causati da inquinamento di natura non accidentale 12. attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o immagazzinamento di amianto e/o prodotti contenenti amianto; 13. derivanti dalla proprietà o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche |
organismo geneticamente modificato: è un organismo vivente che possiede un patrimonio genetico modificato tramite tecnologia del DNA ricombinante che consentono l'aggiunta, l'eliminazione o la modifica di elementi genici
bagnamento: si intende l'infiltrazione
di acqua piovana breccia: si intende un'apertura. fibrocemento: prodotto leggero e resistente ottenibile per compressione e successivo prosciugamento di strati sovrapposti di amianto e di cemento da sapere: ad esempio tettoie
ARTICOLO 3. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE
Art.3.1 Incendio fabbricato
La Compagnia paga il furto di fissi e infissi fino a 5.000 euro per sinistro e per annualità di polizza.
Art.3.2 Altri eventi al fabbricato
3.2.1 Fenomeni atmosferici
La Compagnia rimborsa:
- i danni dovuti al bagnamento delle parti interne del fabbricato, solo se avvenuti a seguito di brecce, rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dell'evento atmosferico
- i danni causati da grandine a tende esterne e relativi sostegni purchè stabilmente ancorati al fabbricato, a vetrate lucernari e verande, alle lastre in cemento amianto o fibrocemento, impianti fotovoltaici, pannelli solari, manufatti in materia plastica sono indennizzati fino a 1.000 euro per sinistro e per periodo di assicurazione
- i danni provocati a fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, fino al 30% della somma assicurata per sinistro e per annualità di polizza
- il crollo (totale o parziale) del fabbricato provocato direttamente dal peso della neve,
fino al 50% della somma assicurata per il fabbricato per sinistro e per annualità di
polizza. Per i danni da crollo del fabbricato causati da sovraccarico neve la garanzia non è valida se la costruzione edile risulta non conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto.
La somma da rimborsare è calcolata detraendo una franchigia di 500 euro per sinistro.
3.2.2 Atti dolosi di terzi
I danni dovuti ad atti di terrorismo sono rimborsati fino al 50% della somma assicurata per il
fabbricato per sinistro e per annualità di polizza.
La somma da rimborsare è calcolata detraendo una franchigia di 200 euro per sinistro.
3.2.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi
Per sinistro e per annualità di polizza, la Compagnia rimborsa:
a) La rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del Fabbricato, fino a 30.000 euro
b) L'occlusione di pluviali e grondaie causata esclusivamente dalla neve o dalla grandine, fino a 30.000 euro
14. derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici inerenti i settori radio/TV e telefonia 15. derivanti da materiali o sostanze relativi a organismi geneticamente modificati (O.G.M.) |
Art.2.4 Ricorso Terzi da incendio 2.4.1 Soggetti non assicurati |
Non sono considerati Terzi e non sono pagati i danni causati dall'Assicurato a: · il coniuge o la persona unita civilmente o il convivente more uxorio e ogni persona, inclusi i genitori e i figli, che convive con l'Assicurato in modo continuativo; · i minori in affidamento familiare finchè dura l'affidamento |
2.4.2 Eventi non assicurati |
L'Assicurazione non comprende i danni: - a cose e animali che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo quanto esplicitamente assicurato - conseguenti alla contaminazione dell'acqua dell'aria e del suolo; - da fuoriuscita di liquidi. |
c) L'occlusione di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato e da rigurgito e trabocco della rete fognaria di pertinenza dello stesso o del maggior immobile di cui fa parte, fino a 2.500 euro
d) il gelo di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato, fino a 2.500 euro
fino a 2.000 euro
e) le spese necessariamente sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata e per demolire e ricostruire le suddette parti del fabbricato, anche in caso di danno causato solo a Terzi, fino a 2.000 euro.
f) le spese sostenute per i danni materiali e diretti all'abitazione a seguito di rottura accidentale delle tubature interrate e delle spese sostenute per ricercare la rottura e/o per ripristinare o sostituire le tubazioni interrate nelle quali ha avuto origine la rottura stessa, anche in assenza di danno materiale e diretto al fabbricato fino a
2.500 euro
La somma da rimborsare è calcolata detraendo una franchigia di 250 euro per sinistro.
3.2.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche
La Compagnia rimborsa i danni causati da fuoriuscita di acqua da apparecchiature di uso domestico collegate agli impianti idrici dell'abitazione e/o dai relativi raccordi, dovuti a:
· guasto o rottura;
· occlusione, rigurgito e trabocco;
· fatto di Terzi;
fino a 1.000 euro per sinistro e per annualità di polizza.
La somma da rimborsare è calcolata detraendo una franchigia di 200 euro per sinistro.
3.2.5 Fenomeni elettrici
La Compagnia rimborsa i danni causati da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici agli impianti del Fabbricato, fino a 5.000 euro per sinistro e per annualità di polizza.
La somma da rimborsare è calcolata detraendo una franchigia di 250 euro per sinistro.
3.2.6 Estensioni delle coperture incendio e altri eventi al fabbricato
La Compagnia paga le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla discarica più vicina, fino al raggiungimento del 10% della somma assicurata per il Fabbricato per sinistro, anche in più rispetto alla somma assicurata.
Art.3.3 Responsabilità civile del Fabbricato
La Compagnia rimborsa:
franchigia di 200 euro per sinistro.
• la fuoriuscita di liquidi causata da una rottura accidentale degli impianti fissi al servizio del fabbricato, fino a 30.000 euro per sinistro.
Rimane a carico dell'Assicurato una
• i danni causati a cose e/o animali per l'inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo, fino a 50.000 euro per sinistro e comunque fino alla somma assicurata indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale.
Art.3.4 Ricorso Terzi da incendio
La Compagnia rimborsa:
• i danni che derivano dall'interruzione o dalla sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, sono rimborsati fino al 10%
del massimale per sinistro
fino al 10% della somma assicurata per il fabbricato
• i danni causati da incendio, esplosione e scoppio ai locali e al contenuto dell'abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze, nei casi di responsabilità dell'Assicurato,
per sinistro e per annualità di polizza.
COMINCIANO E FINISCONO LE COPERTURE
ARTICOLO 4. DOVE VALGONO LE COPERTURE
Le coperture del Modulo Copertura casa Fabbricato sono valide in Italia
ARTICOLO 5. RINUNCIA ALLA RIVALSA
In caso di incendio e altri eventi, la Compagnia rinuncia, tranne nel caso di dolo, al diritto di rivalersi nei confronti:
- dell'Assicurato/Cliente;
- delle persone ospitate dall'Assicurato/Cliente
- delle persone di cui l'Assicurato/Cliente deve rispondere a norma di legge, compresi i dipendenti
- dei familiari dell'Assicurato/Cliente che abbiano in uso l'abitazione a qualsiasi titolo.
ARTICOLO 6. DICHIARAZIONE INESATTE O RETICENTI
Se il Cliente non comunica o comunica in modo inesatto, circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere tutto o in parte il diritto all'indennizzo/risarcimento e l'Assicurazione stessa può cessare. come previsto negli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
L'omissione da parte del Cliente o dell'Assicurato di una circostanza che aggravi il rischio, così come le dichiarazioni inesatte o incomplete fornite all'atto della sottoscrizione del Modulo o durante il suo periodo di validità, se fatte in buona fede, non pregiudicano il diritto all'indennizzo.
In ogni caso, alla Compagnia potrà richiedere una maggiorazione del premio in proporzione all'eventuale maggior rischio emerso, calcolandola a partire dal momento in cui la circostanza si è verificata.
ARTICOLO 7. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE
Le coperture cominciano alle ore 24 della data indicata nel modulo di polizza o nell’Appendice Contrattuale, a condizione che il premio sia stato pagato, e finiscono alla data di scadenza annuale della polizza.
In caso di tacito rinnovo alla scadenza della polizza, saranno rinnovate per un ulteriore anno anche le coperture del Modulo, a meno che il Cliente o la Compagnia non dia disdetta dalla polizza o dal Modulo nei tempi e con le modalità previste nella Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza.
ARTICOLO 8. AGGIORNAMENTO DEL PREMIO ALLA SCADENZA DEL MODULO
La Compagnia si riserva di comunicare al Cliente entro 60 giorni dalla scadenza della polizza, tramite PEC o raccomandata A/R, il nuovo premio del Modulo alle stesse condizioni normative in corso.
In tal caso la volontà del Cliente di accettare il nuovo premio è espressa versando la rata di premio alla data di scadenza della polizza, dietro rilascio di apposita documentazione da parte della Compagnia.
In alternativa, entro la scadenza della polizza, il Cliente può comunicare alla Compagnia o alla Banca la disdetta del Modulo.
In tal caso, le coperture del Modulo Copertura Casa Fabbricato e, se acquistati, i Moduli Copertura Casa Contenuto, Furto in Casa, Terremoto Proprietario e Alluvione Proprietario finiscono alla data di scadenza della polizza e vengono rinnovati tacitamente solo gli altri Moduli della polizza eventualmente in essere.
MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL DANNO
Il Cliente o l'Assicurato devono denunciare il Sinistro alla Compagnia entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza telefonando al numero verde 800.124.124 (dall'estero
+39 02.30328013) attivo da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 20.00 oppure inviando
Il Cliente o l’Assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia ogni eventuale aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti del rischio non comunicati o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
In caso di trasloco la Compagnia considera attiva le coperture sia per l’abitazione indicata nel modulo di polizza o nell’Appendice contrattuale sia per la nuova abitazione, per un massimo di 15 giorni dalla data di inizio del trasloco entro i quali il Cliente si obbliga a comunicare alla filiale di Intesa Sanpaolo i dati della nuova abitazione.
Indicazioni utili per la trasmissione della denuncia
I documenti relativi alla denuncia, inviati tramite posta elettronica, possono essere trasmessi nei seguenti formati doc, docx, jpg, tif o pdf e con una dimensione che non superi 10 MB.
La denuncia trasmessa via email può anche essere inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata.
ARTICOLO 9. SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Oltre a quanto già previsto dalle Condizioni di Assicurazione, se nascono eventuali controversie sull'ammontare del danno in caso di incendio, altri eventi il Cliente può richiedere la nomina di periti secondo le modalità indicate nell' Articolo 11.5 delle Condizioni contrattuali “Procedure per la valutazione del danno”.
La richiesta va inviata a:
da sapere: ad esempio se la ristrutturazione della facciata comporta l'installazione di impalcature, l'Assicurato deve contattarci per l'aggravamento del
rischio furto
Intesa Sanpaolo Assicura Ufficio Sinistri
Xxx Xxx Xxxxxxxxx x'Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
oppure all'indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx o al numero di fax +39 011.093.10.62.
ARTICOLO 10. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
Art.10.1 Aggravamento e riduzione del rischio
Art.10.2 Cambio dell'abitazione, trasloco
SEZIONE III
MODULO COPERTURA CASA FABBRICATO
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SINISTRO
ARTICOLO 11. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO
Art.11.1 Denuncia del sinistro
Per tutte le garanzie (eccetto per l'Assistenza all'abitazione)
una comunicazione scritta.
La comunicazione del sinistro può essere effettuata:
posta inviando la denuncia a
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri Rami Elementari
Xxx Xxx Xxxxxxxxx x'Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
inviando un fax al numero 000 000.00.00;
tramite mail all'indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx; consegnando la denuncia al gestore in filiale.
Art.11.2 Responsabilità civile del fabbricato e Ricorso terzi da incendio
Dopo la denuncia di sinistro, l'Assicurato deve inviare le informazioni sulle modalità dell'accaduto, i documenti e gli eventuali atti giudiziari sul sinistro e ogni altro documento o elemento utile per la definizione del sinistro
Se la Compagnia lo richiede, l'Assicurato deve adoperarsi per una risoluzione amichevole del danno e in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità nei confronti del danneggiato.
Facciamo chiarezza su “l’Assicurato in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità”
La copertura Ricorso Terzi tutela l’Assicurato per richieste di risarcimento da parte di terzi per i danni subiti. Spetta poi alla Compagnia stabilire l’eventuale responsabilità dell’Assicurato.
Ad esempio, se l’incendio dell’immobile assicurato si propaga all’ immobile del vicino di casa, l’Assicurato non deve fare alcuna ammissione di colpevolezza né anticipare denaro prima della denuncia di sinistro e fino a quando la Compagnia non avrà analizzato i fatti e i documenti per accertare la responsabilità
da sapere: l'Assicurato deve conservare qualsiasi traccia o residuo riferibili al sinistro e più in generale ogni altro elemento che possa dare evidenza del danno subito
da sapere: l'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o
limitare il danno
Art.11.3 Incendio e altri eventi
Il Cliente o l'Assicurato devono:
a) sporgere denuncia (per i danni da Incendio doloso e in tutti i casi previsti dalla legge) all’Autorità Giudiziaria o alla polizia del luogo, indicando la Compagnia Assicurativa, le circostanze dell’evento, i beni danneggiati o distrutti e il loro valore e trasmetterne una copia alla Compagnia;
b) mettere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti, conservando anche le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito e comunque entro 30 giorni dalla data di ricevimento della denuncia del sinistro.
La Compagnia si fa carico delle spese sostenute per adempiere a questi obblighi e agli obblighi di salvataggio previsti dall'Art. 1914 del Codice Civile. L' inadempimento di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento.
Residui del sinistro
Ecco alcuni esempi di residui del sinistro:
- i componenti danneggiati, nel caso di fenomeno elettrico
- la tubazione rotta, nel caso di danno da acqua condotta
- le tegole del tetto danneggiate, nel caso di evento atmosferico
Art.11.4 Assistenza all'abitazione
Per consentire l’intervento della Struttura Organizzativa, l’Assicurato deve comunicare il sinistro chiamando il numero:
(dall’Italia): 000 000 000
(dall’estero): x00 00 00000000
indicando con precisione:
• nome e cognome;
• indirizzo e luogo da cui sta contattando IMA Italia Assistance S.p.A.;
• la prestazione richiesta;
• suo recapito telefonico.
La richiesta di rimborso delle spese sostenute (solo se autorizzate dalla Struttura Organizzativa) dovrà essere inoltrata - accompagnata dai documenti giustificativi a:
INTESA SANPAOLO ASSICURA S.P.A.
Presso IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. - Ufficio Assistenza Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00
00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX)
da sapere: per esempio la correttezza del piano, dei metri quadri e le caratteristiche generali dichiarate nel modulo di polizza
vetustà: antichità o vecchiaia da sapere: il valore in questo caso viene definito “valore al momento del
sinistro”
da sapere: Quando nella procedura di accertamento dei danni diretti è stata verificata la regolarità di tutti i dati e le circostanze riferibili al sinistro, il perito deve procedere alla definizione diretta (tra le parti) in via amichevole, senza rilevare alcuna "eccezione al risarcimento". Il perito redigerà quindi un atto di liquidazione amichevole che sarà inviato o consegnato all'Assicurato
Art.11.5 Procedure per la valutazione del danno
In caso di incendio, altri eventi, l’ammontare del danno è determinato in questo modo:
a) direttamente dalla Compagnia, o da un perito incaricato dalla stessa insieme al Cliente o una persona da lui designata;
b) oppure, a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Cliente con “atto unico di nomina e mandato dei periti”. atto unico I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro. Nel caso di nomina di un terzo perito, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se la Compagnia o il Cliente non nominano il loro perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine saranno compito del Presidente del Tribunale della giurisdizione dove è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Art.11.6 Mandato dei periti
In caso di incendio, altri eventi, i periti devono:
a) indagare sulle circostanze e sulle modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle dichiarazioni che risultano dal contratto e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio;
c) verificare se l'Assicurato/Cliente hanno adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il loro valore;
e) procedere alla stima dei danni secondo i criteri di liquidazione previsti nella polizza.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno come indicato dall'Articolo 11.5 lettera b), i risultati della perizia devono essere raccolti in un verbale redatto in duplice copia, una per ciascuna delle parti (perizia definitiva).
La perizia definitiva è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere indicato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
In ogni caso la Compagnia e il Cliente possono intraprendere ogni azione inerente l'indennizzabilità del danno.
Art.11.7 Determinazione del danno
In caso di incendio, altri eventi, per determinare l’ammontare del danno si seguono i seguenti criteri, entro i limiti previsti in polizza o nell’Appendice contrattuale:
11.7.1 Fabbricato (Valore a nuovo)
Per il fabbricato è indennizzata/rimborsata/pagata:
a) in caso di danno parziale, la somma corrispondente alle spese da sostenere per ripristinare le parti danneggiate
b) In caso di danno totale, la somma corrispondente alle spese da sostenere per ricostruire il fabbricato distrutto.
Il pagamento dell'indennizzo, nella fase iniziale, è pari al valore del fabbricato distrutto o danneggiato al momento del sinistro: si calcola applicando alla stima di cui si parla ai punti
a) e b) un degrado stabilito in base alla vetustà, allo stato di conservazione, al tipo di costruzione, all'ubicazione e all'uso.
La Compagnia rimborsa al Cliente o l'Assicurato la somma restante per raggiungere indennità a nuovo, cioè la differenza tra la stima del fabbricato a valore a nuovo e quella al momento del sinistro, solo se la ricostruzione o la riparazione saranno ultimate non oltre 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia, fatta eccezione per i ritardi dovuti a legittimi impedimenti
TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI
Appendice alle Condizioni di Assicurazione del Modulo Copertura Casa Fabbricato
primo rischio assoluto: si intende la forma di Assicurazione in base alla quale la Compagnia risponde dei danni fino al raggiungimento della somma assicurata, indipendente- mente dal valore complessivo dei
beni assicurati.
11.7.2 Primo rischio assoluto
In fase di rimborso/pagamento dei danni non si applica la riduzione proporzionale dell'indennizzo.
Art.11.8 Applicazione delle franchigie
Le franchigie non sono cumulabili tra loro. Se per un unico evento risultano coinvolte più garanzie con franchigie, al rimborso del danno si detrae solo la franchigia più elevata.
ARTICOLO 12. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI
Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Assicura determina l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni e avuta notizia dell'accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni.
Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell'effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale), escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
ARTICOLO 13. ANTICIPO DELL'INDENNIZZO
In caso di incendio, altri eventi, trascorsi almeno 60 giorni dalla presentazione della denuncia del sinistro, l'Assicurato può richiedere il 50% come anticipo dell'indennizzo presumibile, se non vi sono riserve o contestazioni sul diritto all'indennizzo o sulla sua quantificazione e che l'ammontare presumibile superi i 25.000 euro.
soddisfazione del danneggiato: ad esempio se in un processo penale di primo grado il danneggiato viene interamente soddisfatto, ma la causa viene appellata per altri motivi e, quindi si passa a un altro grado di giudizio, la Compagnia non garantisce assistenza nel processo di
appello
ARTICOLO 14. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Incendio, Altri eventi
Se l'Assicurato o il Cliente esagera intenzionalmente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo/rimborso.
ARTICOLO 15. GESTIONE DELLE CONTROVERSIE SUL DANNO
Responsabilità Civile Fabbricato e Ricorso terzi
La Compagnia gestisce direttamente, in nome dell'Assicurato, le controversie relative ai danni causati a terzi sia in caso di processi civili/penali sia in caso di gestione extragiudiziale, fino alla soddisfazione del danneggiato.
Se occorre, nomina legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Inoltre, la Compagnia garantisce l'assistenza dell'Assicurato in sede penale, fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della soddisfazione del danneggiato
La Compagnia si fa carico delle spese sostenute per la tutela legale dell'Assicurato, entro un quarto del massimale previsto per il danno a cui si riferisce l'azione legale. Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato, in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati dalla stessa e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.
ARTICOLO 16. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sugli stessi beni e per gli stessi rischi sono in vigore più polizze, il Cliente, in caso di sinistro, deve avvisare tutte le Compagnie di Assicurazione, richiedendo a ciascuna l'indennizzo/risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto, come stabilito dall'Art. 1910 del Codice Civile.
GLOSSARIO
ALLUVIONE, INONDAZIONE
Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando l'evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di beni o elementi, assicurati e non, posti nelle vicinanze.
I danni verificati da alluvione/inondazione sono considerati parte di un unico sinistro se si sono verificati nelle 168 ore successive ad un medesimo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile.
APPARTAMENTO
Porzione di immobile destinato ad abitazioni tra di loro contigue, sovrastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno.
APPENDICE CONTRATTUALE
Il documento sottoscritto dal Contraente per l'acquisto o per l'eliminazione di moduli (rispetto al contratto di polizza), per la variazione dei massimali e/o delle somme assicurate.
ASSICURATO
La persona il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO
Fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili. La struttura portante del tetto, i solai, le soffittature e i rivestimenti possono anche essere in materiali combustibili. Nelle pareti esterne e nel manto del tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili, in misura rispettivamente non superiore al 30% del totale.
CONTRAENTE
La persona che sottoscrive il contratto con Intesa Sanpaolo Assicura
COMPAGNIA
La Compagnia Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. con sede legale in Italia, a Torino, Corso Inghilterra, 3, 10138
CONTENUTO
L'insieme dei beni per uso domestico e personale riposti all'interno dell'abitazione indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale. Comprende il contenuto delle dipendenze e gli impianti di prevenzione e di allarme.
Include anche:
· cose speciali: pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli anche solo parzialmente d'oro e/o di platino e quelli con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, cose che abbiano valore artistico;
· preziosi: gioielli, pietre preziose, oggetti d'oro e/o di platino (anche solo parzialmente) o con pietre preziose;
· valori: denaro, titoli di credito e documenti che in genere rappresentano valori.
Se i locali comprendono anche un ufficio o uno studio privato intercomunicante con l'abitazione stessa, sono compresi i beni per uso professionale.
CONVIVENZA MORE UXORIO
La convivenza more uxorio è la relazione affettiva e solidaristica che lega due persone in comunione di vita senza il vincolo del matrimonio.
COSE
Sia gli oggetti materiali e mobili sia gli animali.
DIMORA ABITUALE
L'abitazione indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, nella quale l'Assicurato vive per la maggior parte dell'anno.
DIMORA SALTUARIA
L'abitazione indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, nella quale l'Assicurato non vive per la maggior parte dell'anno.
DIPENDENZE
Le cantine, i ripostigli e il box di pertinenza dell'abitazione assicurata, con essa non intercomunicanti. Il box può essere separato dall'abitazione assicurata, purché il fabbricato di cui fa parte abbia le caratteristiche costruttive richieste dalla polizza.
ESPLOSIONE
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
FABBRICATO
I locali indicati nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale e adibiti a civile abitazione, escluso il terreno.
Possono includere anche un ufficio o uno studio privato, solo se intercomunicante con l'abitazione stessa.
Sono compresi:
· le opere murarie e di finitura
· le opere di fondazione o interrate
· gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione (comprese le tende esterne solo se stabilmente fissate al fabbricato);
· gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle Compagnia che forniscono servizi
· gli affreschi, le statue e i mosaici privi di valore artistico
· e in genere tutto quanto è destinato al servizio del fabbricato assicurato Include inoltre le dipendenze, i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate.
Se si assicura una porzione d'immobile in condominio o in fabbricato plurifamiliare, sono comprese le quote di proprietà comune.
FISSI E INFISSI
I manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione (ad es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, con funzione di finitura o protezione.
FRANCHIGIA
La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
FURTO
L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene per trarne profitto per sé o per altri.
IMPLOSIONE
L'improvviso cedimento di corpi cavi per un eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna.
INCENDIO
La combustione di beni al di fuori di un appropriato focolare, con la presenza di fiamma che può auto estendersi e propagarsi.
INCOMBUSTIBILI
Sono considerati incombustibili:
· cemento e cemento armato
· pietre, vetrocemento armato, laterizi, metalli
· pannelli sandwich (a eccezione di quelli rivestiti o coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili)
· altri materiali che alla temperatura di 750° C non danno luogo né a fiamma né a reazione esotermica, in base al metodo di prova adoperato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli interni.
INDENNIZZO/RISARCIMENTO
La somma dovuta da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. in caso di sinistro.
INTERMEDIARIO
La banca Intesa Sanpaolo distributrice del Contratto di Assicurazione.
MODULI
Le coperture assicurative acquistabili con la polizza XME Protezione.
MODULO DI POLIZZA
Documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato, I Moduli acquistati, le somme assicurate/massimali, il premio e la durata delle coperture assicurative.
PREMIO
La somma dovuta dal Cliente alla Compagnia come corrispettivo dei moduli acquistati.
RAPINA
L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione a chi lo detiene con violenza o minaccia, dirette sia alla persona stessa che ad altre persone.
RESIDUO
È il valore che a seguito del sinistro non risulta danneggiato e pertanto non deve essere conteggiato nell'indennizzo.
SCOPERTO
La parte di danno indennizzabile a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale.
SCOPPIO
L'improvvisa rottura di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.
SINISTRO
L'evento dannoso per cui è prestata la garanzia.
SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE
La somma indicata sul Modulo di polizza o sull'Appendice contrattuale che rappresenta il limite massimo di indennizzo/risarcimento in caso di sinistro.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura di IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. a cui Intesa Sanpaolo Assicura ha affidato la gestione delle prestazioni di Assistenza all'abitazione.
TERREMOTO
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite a un medesimo episodio e i danni relativi sono considerati “singolo sinistro” purché avvenuti nel periodo di assicurazione.
VALORE A NUOVO
Il criterio con cui, allo scopo di determinare l'indennizzo, si stimano le spese necessarie:
per la totale ricostruzione del fabbricato distrutto o per il ripristino di quello danneggiato (in entrambi i casi con le caratteristiche originarie);
per rimpiazzare i beni del contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati.
VALORE AL MOMENTO DEL SINISTRO
Il criterio con cui, ai fini della determinazione dell'indennizzo, si stima il valore deprezzato del bene, cioè tenendo conto del suo grado di vetustà, d'uso, di conservazione.
VALORE COMMERCIALE
Il valore in comune commercio del bene danneggiato, distrutto o sottratto.
VILLA
Abitazione unifamiliare o facente parte di un fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno.
TABELLE RIEPILOGATIVE DEI LIMITI – FRANCHIGIE E SCOPERTI
Altri eventi al Fabbricato | |||
Garanzie | Descrizione Garanzie con limiti o Franchigie/scoperti | Limiti di Indenizzo | Franchigie Scoperti |
Altri eventi al Fabbricato | Fenomeni atmosferici | 30% della somma assicurata per il fabbricato per danni provocati a fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti per sinistro e per annualità di polizza. 1.000 euro per sinistro e per periodo di assicurazione per danni causati da grandine a installazioni esterne 50% della somma assicurata per il fabbricato per sinistro e per annualità di polizza per danni da sovraccarico neve | € 500 |
Atti dolosi di terzi | 50% della somma assicurata per il fabbricato per danni dovuti ad atti di terrorismo per sinistro e per annualità di polizza | € 200 | |
Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi | 30.000 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni da acqua conseguenti a rottura accidentale. 30.000 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni da occlusione di pluviali e grondaie causata da neve o grandine. 2.500 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni da occlusione. 2.500 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni causati da gelo. 2.000 euro per sinistro per annualità di polizza per spese di ricerca e ripristino. 2.500 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni accidentali conseguenti a rottura di tubazioni interrate e relative spese di ricerca e ripristino | € 250 | |
Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche | 1.000 euro per sinistro e per annualità di polizza | € 200 | |
Fenomeni elettrici | 5.000 euro per sinistro e per annualità di polizza | € 250 |
Responsabilità civile Fabbricato | |||
Garanzie | Descrizione Garanzie con limiti o Franchigie/scoperti | Limiti di Risarcimento | Franchigie Scoperti |
Proprietà dell’abitazione | Xxxxxxxxxxx di liquidi causata da una rottura accidentale | Fino a 30.000 euro per sinistro | € 200 |
Inquinamento accidentale | Danni causati a cose e/o animali da inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo | 50.000 euro per sinistro | - |
Ricorso Terzi da Incendio | |||
Garanzie | Descrizione Garanzie con limiti o Franchigie/scoperti | Limiti di Risarcimento | Franchigie Scoperti |
Ricorso terzi da Incendio | Sono risarciti i danni materiali e diretti ai beni di terzi causati da incendio esplosione e scoppio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute | 10% del massimale per interruzione di attività | - |
Sono risarciti i danni materiali e diretti ai locali e al contenuto dell'abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze | fino al 10% della somma assicurata per il fabbricato per sinistro e per annualità di polizza | - |