CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
INTEGRATIVO 2020
ACCORDO DEL 3 MAGGIO 2021
Personale non dirigente con contratto Istruzione e Ricerca appartenente ai livelli IV-VIII e I-III (Ricercatori e Tecnologi)
Relazioni illustrative
Relazioni tecnico-finanziarie
Allegati vari
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’ACCORDO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IN DATA 3 MAGGIO 2021 PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI UTILIZZO DEI FONDI PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA DEL PERSONALE CON CONTRATTO ISTRUZIONE E RICERCA DELL’INAIL APPARTENENTE AI LIVELLI IV-VIII E I-III
ANNO 2020
Modulo 1 - Scheda 1.1
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Data di sottoscrizione | 3 MAGGIO 2021 | |
Periodo temporale di vigenza | Anno 2020 | |
Parte Pubblica: | ||
- Il Presidente dell’INAIL: Xxxxxx Xxxxxxx - Direttore Generale dell’INAIL: Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | ||
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: | ||
Composizione della delegazione trattante | - CISL SCUOLA - FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA - FLC CGIL - FEDERAZIONE GILDA UNAMS | |
Organizzazioni sindacali firmatarie: | ||
- CISL SCUOLA - FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA - FLC CGIL - FEDERAZIONE GILDA UNAMS | ||
Soggetti destinatari | Personale non dirigente dei livelli I-VIII con contratto Istruzione e Ricerca dell’Inail | |
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) | Modalità di utilizzo del Fondo per la retribuzione accessoria del personale non dirigente dei livelli I-VIII con contratto Istruzione e Ricerca per l’anno 2020 | |
Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione | Intervento dell’Organo di controllo interno. | |
Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. | ||
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria | Il Piano della performance 2020-2022 previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009, come modificato dal D.lgs. n. 74/2017, è stato adottato dall’Inail con determina del Presidente n. 131 del 14 aprile 2020. | |
Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 è stato adottato dall’Inail con determina Presidenziale n. 132 del 14 aprile 2020. | ||
Eventuali osservazioni |
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’ACCORDO INTEGRATIVO, SOTTOSCRITTO IN DATA 3 MAGGIO 2021, PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI UTILIZZO DEI FONDI PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA DEL PERSONALE CON CONTRATTO ISTRUZIONE E RICERCA DELL’INAIL, APPARTENENTE AI LIVELLI
IV-VIII E I-III. ANNO 2020
Modulo 2
Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –
MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE ACCESSORIE – RISULTATI ATTESI – ALTRE INFORMAZIONI UTILI
PREMESSA
Con l’accordo integrativo siglato in data 3 maggio 2021, la Delegazione trattante di parte pubblica dell’INAIL e le XX.XX. a livello nazionale hanno contrattato le modalità di utilizzo dei Fondi per la retribuzione accessoria del personale inquadrato nei livelli IV-VIII e nei livelli I-III (ricercatori e tecnologi), costituiti con determinazione del Direttore Generale n. 9 del 4 marzo 2021.
Come dettagliatamente illustrato nella richiamata determinazione, l’ammontare complessivo dei fondi è stato quantificato tenendo conto della vigente normativa di riferimento nonché delle novità introdotte dall’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.12.
Il predetto articolo dispone, infatti, che il limite di cui all’art.23, comma 2, del decreto legislativo
n.75/2017, non opera:
− per gli incrementi previsti dai contratti nazionali di lavoro;
− per le risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuare, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti;
− per le assunzioni effettuate, utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le
risorse di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75/2017.
ILLUSTRAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DAL CONTRATTO INTEGRATIVO
L’articolo 1 individua l’ambito soggettivo e temporale di applicazione del contratto integrativo per
entrambe le categorie di personale.
UTILIZZO DEL FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE DEI LIVELLI DAL IV ALL’VIII - ANNO 2020
Per l’anno 2020, il fondo per i trattamenti accessori del personale con contratto Ricerca appartenente ai livelli dal IV all’VIII, costituito con determinazione del Direttore Generale n. 9 del 4 marzo 2021, ammonta, complessivamente, a € 10.338.423,69, al netto delle riduzioni previste dalle vigenti norme di contenimento della spesa pubblica.
Una quota del fondo, pari a € 6.920.476,84, è destinata al finanziamento dell’indennità di ente mensile e annuale, nonché delle progressioni economiche ex art. 53 e delle progressioni economiche di livello ex art. 54, del CCNL 1998-2001 - 1° biennio economico - sottoscritto in data 21 febbraio 2002, limitatamente alle decorrenze 2010 e 2018.
Pertanto, le risorse del fondo effettivamente disponibili per la contrattazione integrativa ammontano, complessivamente, a € 3.417.946,85.
L’articolo 2 riporta il piano di utilizzo complessivo del fondo.
L’articolo 3 riguarda i compensi connessi alle prestazioni di lavoro straordinario. Le risorse destinate a tale istituto economico risultano diminuite rispetto al precedente anno e ammontano a € 88.000,00.
L’articolo 4 disciplina le prestazioni lavorative in regime di turnazioni. Le risorse destinate a tale istituto economico ammontano a € 1.310,00, si rileva una diminuzione dell’utilizzo rispetto al precedente anno.
L’articolo 5 disciplina i compensi collegati ad attività disagiate e gravose articolazioni dell’orario di lavoro. L’indennità collegata ad attività disagiate viene riconosciuta al personale dei livelli IV-VIII che presta servizio presso la Direzione Centrale per l’organizzazione digitale che, su base volontaria e con carattere di continuità e permanenza nell’anno, assicura la presenza in servizio in un definito arco orario minimo giornaliero, stabilito dal responsabile della struttura al fine di consentire il miglioramento organizzativo sulla base delle specifiche esigenze delle strutture e l’incremento dell’efficienza degli uffici, connessi, alla fornitura di servizi alla clientela interna ed esterna ed al governo dei sistemi con assistenza full-time al cliente. La misura giornaliera del compenso è pari a € 11,75.
Lo stanziamento complessivo è pari ad € 5.200,00, in diminuzione rispetto al precedente anno.
L’articolo 6 disciplina la corresponsione dell’indennità informatica, conferita al personale che, al fine di garantire il potenziamento delle funzionalità delle strutture, svolge ulteriori attività – quali realizzazione e sviluppo software, razionalizzazione e gestione di data base ovvero computer networks di particolare complessità - per le quali è richiesto sia un elevato grado di professionalità rispetto alle mansioni tipiche del profilo di appartenenza nonché l’attribuzione in capo allo stesso di responsabilità del risultato prodotto.
Le risorse destinate a finanziare l’indennità in esame ammontano complessivamente a € 33.100,00.
L’articolo 7 riguarda l’indennità di rischio consegnatari ed è attribuita ai consegnatari e ai vice consegnatari, individuati con atto formale, per ogni giornata di effettivo servizio.
Lo stanziamento complessivo è pari ad € 12.000,00, si rileva un lieve aumento di utilizzo rispetto al precedente anno.
L’articolo 8 disciplina la non cumulabilità dei compensi e delle indennità di cui agli articoli 5,6 e 7.
L’articolo 9 riguarda il compenso incentivante, erogato, conformemente alle previsioni normative contenute nel D.lgs. n. 150/2009 in materia di meritocrazia e di premialità, sulla base dei risultati annuali del sistema di Valutazione e misurazione della performance, adottato dall’Istituto con determina Presidenziale n. 4 del 10 gennaio 2020.
Inoltre, in attuazione di quanto disposto dall’art. 20 del CCNL 2016-2018, relativamente alla differenziazione del premio individuale, al personale che consegue una valutazione elevata, secondo il sistema di valutazione in atto nell’Istituto, è riconosciuta una maggiorazione del 50% del premio correlato alla performance individuale.
Il contingente massimo di dipendenti a cui tale maggiorazione può essere attribuita è pari al 30% del personale valutato.
Per l’anno 2020, in considerazione della situazione emergenziale da COVID-19, sono state previste delle maggiorazioni per il compenso incentivante.
In particolare, per il personale in forza presso la Direzione centrale per l’organizzazione digitale è prevista una maggiorazione, la cui misura individuale è da determinare in sede di contrattazione locale sulla base delle peculiarità professionali, dei parametri per l’incentivazione della performance e degli esiti della valutazione. Tale maggiorazione, è finanziata dalle risorse non utilizzate per la corresponsione dei compensi collegati alle attività disagiate di cui all’art. 5 dell’Accordo.
Parimenti, è riconosciuta una maggiorazione del compenso incentivante, nella misura massima di 400,00 euro lorde annue, al personale che ha svolto l’attività di validazione dei dispositivi individuali di protezione, in attuazione dell’articolo 15, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 17, nonché di supporto alle attività del Comitato tecnico- scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo dei Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. Tale maggiorazione è attribuita dal Responsabile della struttura secondo i medesimi criteri utilizzati per il compenso incentivante.
Per l’anno 2020, le risorse destinate al finanziamento della produttività collettiva e individuale sono state quantificate in € 3.417.946,85.
UTILIZZO DEL FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEI RICERCATORI E TECNOLOGI LIVELLI I-III ANNO 2020
Per l’anno 2020, il fondo per i trattamenti accessori del personale con contratto Ricerca appartenente ai livelli dal I al III - profili di Ricercatore e Tecnologo, costituito con determinazione del Direttore Generale n. 9 del 4 marzo 2021, ammonta, complessivamente, ad € 1.209.422,74, al netto delle riduzioni previste dalle vigenti norme di contenimento della spesa pubblica.
L’articolo 10 riporta il piano di utilizzo complessivo del fondo.
L’articolo 11 disciplina l’attribuzione dell’indennità per oneri specifici connessi all’esercizio dell’attività di ricercatore e tecnologo prevista all’articolo 8 del CCNL 5 marzo 1998.
L’indennità viene attribuita, in linea con i nuovi criteri introdotti a decorrere dall’anno 2018, in ragione delle risultanze del processo di valutazione della performance organizzativa di cui al relativo sistema di valutazione e misurazione, adottato dall’Istituto con determina Presidenziale n. 4 del 10 gennaio 2020, applicando la scala parametrale indicata nell'ipotesi di accordo. La misura del compenso individuale massimo, è differenziata in ragione del diverso coinvolgimento del personale nelle attività che sottendono gli obiettivi di produzione.
Per l’anno 2020, sempre in relazione alla situazione pandemica, è stata concordata una maggiorazione annuale dell’indennità in argomento, nella misura massima di 400,00 euro lorde annue, al personale che ha svolto l’attività di validazione dei dispositivi individuali di protezione, in attuazione dell’articolo 15, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 17, nonché di supporto alle attività del Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo dei Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.
Al finanziamento dell’indennità in esame, per l’anno 2020, sono destinati € 459.422,74.
L’articolo 12 riguarda l’attribuzione ai ricercatori e tecnologi, cui è affidata la direzione di strutture tecniche e scientifiche particolarmente rilevanti, dell’Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo prevista dall’articolo 9, del CCNL 5 marzo 1998 – biennio economico 1996-1997. La misura dell’indennità è differenziata in base al livello di complessità della struttura di riferimento.
Le risorse destinate al finanziamento dell’indennità in esame ammontano a € 80.000,00.
QUADRO DI SINTESI DELLE MODALITA’ DI UTILIZZO DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DELLE RISORSE DEL FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI
I prospetti che seguono offrono un quadro di sintesi dell’utilizzo dei fondi per i trattamenti accessori
di ciascuna categoria di personale.
Utilizzo del fondo per i trattamenti accessori del personale dei livelli IV-VIII anno 2020
TOTALE DISPONIBILITA' DEL FONDO | 10.338.423,69 |
INDENNITA' DI ENTE MENSILE - INDENNITA' DI ENTE ANNUALE E DIFFERENZIALE - PROGRESSIONI ECONOMICHE | -6.920.476,84 |
TOTALE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA | 3.417.946,85 |
COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO | 88.000,00 |
INDENNITA' INFORMATICA | 33.100,00 |
INDENNITA' DI RISCHIO CONSEGNATARI | 12.000,00 |
INDENNITA' PER ATTIVITA' DISAGIATE | 5.200,00 |
INDENNITA' DI TURNO | 1.310,00 |
COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' | 3.278.336,85 |
TOTALE COMPENSI | 3.417.946,85 |
Utilizzo del fondo per i trattamenti accessori dei ricercatori e tecnologi livelli I-III anno 2020
TOTALE DISPONIBILITA' DEL FONDO | 1.209.422,74 |
INDENNITA' VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE | 670.000,00 |
INDENNITA' ONERI SPECIFICI | 459.422,74 |
INDENNITA' DI DIREZIONE STRUTTURE DI PARTICOLARE RILIEVO | 80.000,00 |
TOTALE COMPENSI | 1.209.422,74 |
Circa l’attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, nonché gli ulteriori dettagli richiesti in merito alle modalità di impiego delle risorse dei fondi, si rimanda ai precedenti punti illustrativi dell’accordo, nonché ai contenuti del Modulo II della Relazione tecnica finanziaria dove sono stati illustrati gli istituti accessori declinati nei piani di utilizzo dei fondi di categoria, con particolare riguardo ai compensi incentivanti la produttività.
Inoltre, per quanto concerne l’attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi nonché l’illustrazione dei risultati attesi, si rinvia al sistema di valutazione e misurazione della performance adottato dall’Istituto con determina Presidenziale n. 4/2020, nonché al Piano della performance 2020-2022 di cui alla determina presidenziale n. 131/2020, pubblicati sul sito istituzionale dell’Inail alla sezione “Amministrazione trasparente”.
RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA DELL’ ACCORDO INTEGRATIVO, SOTTOSCRITTO IN DATA 3 MAGGIO 2021, PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI UTILIZZO DEI FONDI PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA DEL PERSONALE CON CONTRATTO ISTRUZIONE E RICERCA DELL’INAIL, APPARTENENTE AI LIVELLI IV-VIII E I-III (RICERCATORI E TECNOLOGI)
ANNO 2020
La presente relazione tecnico-finanziaria è redatta ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 40, comma 3- sexies, D.lgs. n. 165/2001, sulla base degli schemi indicati nella circolare del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 25 del 19 luglio 2012.
Oggetto della relazione è l’accordo integrativo per la definizione delle modalità di utilizzo dei fondi per la retribuzione accessoria, per l’anno 2020, del personale dell’Istituto con contratto Istruzione e Ricerca, appartenente ai livelli IV-VIII e I-III (ricercatori e tecnologi), siglato in data 3 maggio 2021, dalla Delegazione trattante di parte pubblica dell’INAIL e dalle rispettive XX.XX. che partecipano alle trattative riguardanti il suddetto personale.
La presente relazione è suddivisa in quattro moduli:
1. Costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa;
2. Definizione delle poste di destinazione dei fondi per la contrattazione integrativa;
3. Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa;
4. Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli stanziamenti annuali e pluriennali di bilancio.
Ciascun modulo è ordinato in sezioni, in base al maggiore livello di dettaglio dell’argomento trattato.
Ai sensi dell’articolo 40 – bis, comma 1, del d.lgs. n.165 del 2001 e s.m.i., la relazione è trasmessa al Collegio dei sindaci dell’Istituto, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio.
Modulo I – La costituzione dei Fondi per la contrattazione integrativa
Nel presente modulo vengono illustrati, distintamente, i fondi per la contrattazione integrativa dell’anno 2020
delle seguenti categorie di personale:
⮚ personale dei livelli IV-VIII;
⮚ personale dei livelli I-III (ricercatori e tecnologi);
Per ciascuna categoria di personale vengono evidenziate, utilizzando peraltro i medesimi schemi rappresentativi dell’atto di costituzione, le singole quote di risorse confluite nel relativo fondo accessorio. Per tali quote, inoltre, vengono illustrati i criteri di calcolo adottati per individuarne le relative consistenze e i riferimenti normativi che ne hanno legittimato l’utilizzo.
I suddetti fondi sono stati costituiti, ai sensi delle vigenti norme contrattuali collettive di lavoro e nel rispetto dei limiti imposti dalle norme di contenimento della spesa pubblica, con determinazione del Direttore Generale dell’Inail n. 9 del 4 marzo 2021 (in allegato).
FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE DEI LIVELLI IV-VIII APPARTENENTE AI PROFILI DI FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE, COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE, COLLABORATORE DEGLI ENTI DI RICERCA, OPERATORE TECNICO, OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
In questa sezione sono riportate le quote di risorse fisse che afferiscono annualmente, in modo stabile, al fondo del personale dei livelli dal IV all’VIII.
Per l’anno 2020, tali risorse fisse, al lordo delle decurtazioni previste dalle specifiche norme di contenimento della spesa pubblica, ammontano complessivamente a € 8.532.119,48.
Risorse storiche consolidate
Sono state considerate tali le risorse, già previste per l’anno 1995 nel fondo di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 171/91 che, l’art. 43, del Ccnl 7 ottobre 1996, relativo al periodo 1994-1997 ha destinato al finanziamento del trattamento accessorio del personale non dirigente del comparto della ricerca, con esclusione dei ricercatori e tecnologi, incrementandole con una quota pari al 1,3% del monte salari riferito all’anno 1993.
RIFERIMENTO NORMATIVO | RISORSE ECONOMICHE | IMPORTO | ||
CCNL 07.10.96 (1994-1997 1° biennio economico) | Art. 43 | c.1 | risorse di cui all'art. 15 del D.P.R. 171/91, comma 2 lett. a), b), c) e d) integrate da una quota pari al 1,3% del monte salari riferito all'anno 1993 | 6.417.616,00 |
TOTALE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE | 6.417.616,00 |
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl
In questa parte sono evidenziate le ulteriori risorse finanziarie, acquisite definitivamente al fondo, a seguito della stipula dei contrattati collettivi di lavoro.
RIFERIMENTO NORMATIVO | RISORSE ECONOMICHE | IMPORTO | ||
CCNL 21.02.2002 (1998-2001 1° biennio economico) | Art. 71 | c.1 | importo pari allo 0,52% del monte salari riferito all'anno 1997 | 108.026,00 |
CCNL 21.02.02 (1998-2001 2° biennio economico) | Art. 4 c.1 | a) | importo pari allo 0,38% del monte salari riferito all'anno 1999 | 853.482,00 |
b) | importo pari al 3% del monte salari riferito all'anno 1999 |
RIFERIMENTO NORMATIVO | RISORSE ECONOMICHE | IMPORTO | ||
CCNL 07.04.06 (2002-2005 1° biennio economico) | Art. 13 | c.2 | importo pari allo 0,55% del monte salari riferito all'anno 2001 | 121.470,00 |
CCNL 07.04.06 (2002-2005 2° biennio economico) | Art. 4 | c.1 | importo pari allo 0,7% del monte salari riferito all'anno 2003 | 161.687,00 |
CCNL 13.05.09 (2006-2009 1° biennio economico) | Art. 10 | c.1 | importo pari allo 0,5% del monte salari riferito all'anno 2005 | 121.907,00 |
CCNL 13.05.09 (2006-2009 2° biennio economico) | Art. 5 | c.1 | importo pari allo 0,28% del monte salari riferito all'anno 2007 | 63.429,00 |
CCNL 19.04.2018 (2016-2018) | Art. 89 c.1 | a) | Incremento tabellare dell’Indennità di ente annuale | 19.845,90 |
TOTALE INCREMENTI CONTRATTUALI | 1.449.846,90 |
Al riguardo, si forniscono ulteriori elementi di dettaglio circa i criteri adottati per il calcolo degli incrementi riferiti al periodo 2000-2009.
• Art. 71, comma 1, del Ccnl 21 febbraio 2002, relativo al biennio economico 1998-1999: “Le risorse … quantificate in misura pari allo 0,52% della massa salariale 1997, confluiscono, a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere sull’anno 2000, nel Fondo per l’indennità di ente previsto dall’art. 43, comma 2, lett. c) del CCNL 7 ottobre 1996”
monte salari 1997 | Percentuale da applicare al monte salari 1997 | Incrementi del fondo |
20.774.231,00 | 0,52% | 108.026,00 |
• Art. 4, comma 1, del Ccnl 21 febbraio 2002, relativo al biennio economico 2000-2001: “Le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio ... sono incrementate a decorrere dal 1° gennaio 2001 dei seguenti ulteriori importi:
a) 0,38 della massa salariale 1999 riferita al personale dei livelli IV-X … ;
b) 3% della massa salariale 1999 riferita al personale dei livelli IV-X … ;”
monte salari 1999 | Percentuale da applicare al monte salari 1997 | Incrementi del fondo |
25.250.947,00 | 0,38% | 95.954,00 |
3% | 757.528,00 |
• Art. 13, comma 2 del Ccnl 7 aprile 2006 relativo al biennio economico 2002-2003: “Le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio … sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,55% del monte salari riferito all’anno 2001…”
monte salari 2001 | Percentuali da applicare al monte salari 2001 | Incrementi del fondo |
22.085.454,55 | 0,55% | 121.470,00 |
• Art. 4, comma 1, del Ccnl 7 aprile 2006, relativo al biennio economico 2004-2005: “Le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio … sono ulteriormente incrementate, a decorrere dal 31.12.2005, ed a valere sulle risorse dell’anno 2006, di un importo pari allo 0,7% del monte salari riferito all’anno 2003…”
monte salari 2003 | Percentuali da applicare al monte salari 2003 | Incrementi del fondo |
23.098.142,86 | 0,7% | 161.687,00 |
• Art. 10, comma 1 del Ccnl 13 maggio 2009 relativo al biennio economico 2006-2007: “Le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio … sono ulteriormente incrementate, a decorrere dal 1.9.2007 (5/13 per l’anno 2007), di un importo pari allo 0,5% del monte salari riferito all’anno 2005…”
monte salari 2005 | Percentuali da applicare al monte salari 2005 | Incrementi del fondo |
24.381.400,00 | 0,5% | 121.907,00 |
• Art. 5, comma 1 del Ccnl 13 maggio 2009 relativo al biennio economico 2008-2009: “Le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio … sono ulteriormente incrementate, a decorrere dal 1.1.2009, di un importo pari allo 0,28% del monte salari riferito all’anno 2007…”
monte salari 2007 | Percentuali da applicare al monte salari 2007 | Incrementi del fondo |
22.653.214,29 | 0,28% | 63.429,00 |
Ai fini della determinazione del monte salari sono state computate le retribuzioni corrisposte al personale in
argomento nei rispettivi anni, come pubblicate nel “Conto Annuale” dei medesimi anni.
• Art. 89, comma 1, lettera a), del Ccnl 19 aprile 2018 relativo al triennio 2016-2018: “l’indennità di ente di cui all’art. 6, comma 2, del CCNL del 13/5/2009 è incrementata con la decorrenza e degli importi lordi annuali indicati nell’allegata tabella E2.1;
L’incremento complessivo dell’indennità di ente annuale, è stato determinato considerando il personale in forza nell’anno 2018.
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Questa parte è dedicata all’illustrazione di quelle risorse del fondo che si alimentano, periodicamente, al verificarsi di determinate condizioni e che riguardano in particolare:
- le quote di retribuzione individuale di anzianità in godimento al personale dei livelli IV-VIII che, dalla data di cessazione dal servizio, sono acquisite al fondo in via permanente.
RIFERIMENTO NORMATIVO | RISORSE ECONOMICHE | IMPORTO | ||
CCNL 21.02.2002 (1998-2001 2° biennio economico) | Art. 4 c. 1 | c) | Riconversione della R.I.A. del personale cessato a decorrere dal 1° gennaio 2000 (quota confluita al fondo in xxx xxxxxxxxxx) | 000.000,00 |
TOTALE ALTRI INCREMENTI | 664.656,58 |
Si forniscono, di seguito, ulteriori elementi di dettaglio delle predette risorse.
• Art. 4, comma 1, del Ccnl 21 febbraio 2002, relativo al biennio economico 2000-2001: “Le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio … sono incrementate a decorrere dal 1.1.2001 dei seguenti ulteriori importi:
a) …omissis
b) …omissis
c) i risparmi della retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio. Per l’anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L’importo accantonato confluisce, in via permanente, nel fondo di cui all’art. 5, comma 2 del presente Ccnl con decorrenza dall’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno; ...”
Nella tabella sottostante sono riportate, per singolo anno, le somme confluite permanentemente nel fondo a decorrere dal 2002 relative alla retribuzione di anzianità del personale cessato dal servizio.
ANNO | IMPORTI ANNUI R.I.A. PERSONALE CESSATO (quote acquisite in via permanente nel Fondo) | IMPORTO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL FONDO |
ANNO | IMPORTI ANNUI R.I.A. PERSONALE CESSATO (quote acquisite in via permanente nel Fondo) | IMPORTO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL FONDO |
2001 | 0,00 | |
2002 | 50.303,00 | |
2003 | 116.874,00 | |
2004 | 26.727,00 | |
2005 | 0,00 | |
2006 | 0,00 | |
2007 | 0,00 | |
2008 | 0,00 | |
2009 | 105.265,00 | |
2010 | 56.259,00 | |
2011 | 88.143,00 | |
2012 | 61.526,27 | |
2013 | 30.519,06 | |
2014 | 27.915,07 | |
2015 | 27.169,87 | |
2016 | 21.691,80 | |
2017 | 15.453,23 | |
2018 | 23.629,58 | |
2019 | 12.817,61 | |
2020 | 363,09 | 664.656,58 |
Sezione II – Risorse variabili
Fanno parte di questa sezione le somme derivanti dalla riconversione della R.I.A. del personale cessato nel corso del 2019, rateo da utilizzare soltanto nell’anno successivo a quello di cessazione, come disposto all’art. 4, comma 1, lettera c), del CCNL 21.02.2002. Tale rateo ammonta a € 363,09.
RIFERIMENTO NORMATIVO | RISORSE ECONOMICHE | IMPORTO | ||
CCNL 21.02.2002 (1998-2001 2° biennio economico) | Art. 4 c. 1 | c) | Riconversione della R.I.A. del personale cessato nel corso del 2019 (rateo da utilizzare soltanto nell’anno successivo a quello di cessazione) | 363,09 |
TOTALE ALTRI INCREMENTI | 363,09 |
Sezione III – Decurtazioni del fondo
Le decurtazioni operate sul fondo del personale dei livelli IV-VIII ammontano, complessivamente, a €
2.590.955,45, come di seguito specificato.
RIFERIMENTO NORMATIVO | DECURTAZIONI DEL FONDO | IMPORTI |
RIFERIMENTO NORMATIVO | DECURTAZIONI DEL FONDO | IMPORTI | ||
Legge n. 266/2005 | Art. 1 | c.189 | Decurtazione per adeguamento "tetto" fondi 2004 decurtati del 10% | -560.041,00 |
D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 | Art. 9 | c.2-bis | Decurtazione permanente pari al taglio delle risorse effettuato sui fondi 2014, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 come modificato dall'art. 1 comma 456, della legge 147/2013 | -1.699.706,16 |
Decreto legislativo n. 75/2017 | Art. 23 | c. 2 | Riduzione per adeguamento "tetto" fondi 2016 | -331.208,29 |
TOTALE DECURTAZIONI | -2.590.955,45 |
Le predette decurtazioni sono state effettuate nel rispetto dei vincoli imposti dalle norme emanate in materia di contenimento della spesa pubblica. In particolare:
⮚ art. 1, comma 189 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’art. 67, comma 5, del D.L. n. 112/2008.
L’ammontare complessivo dei Fondi (al netto delle risorse previste in deroga dall’art. 1, comma 191 della legge 000/0000 - XXX in godimento al personale cessato ed incrementi contrattuali) non può eccedere quello previsto per l’anno 2004 ridotto del 10%.
Al riguardo si rappresenta che il Ministero dell’economia e finanze – Dipartimento R.G.S. – Igop, con nota prot. n. 0116608 del 3 dicembre 2009, in risposta alla richiesta di parere formulata dal Presidente del Comitato di settore degli Enti di ricerca (in allegato) circa la possibilità di escludere dal taglio del 10% l’indennità di ente annuale e mensile, ha espresso l’avviso secondo il quale, dalla determinazione dell’importo complessivo sul quale operare il previsto taglio del 10%, potevano essere escluse le voci della retribuzione accessoria con carattere di fissità e continuità, mantenendo, in ogni caso, la distinzione tra indennità di ente annuale e mensile.
Con nota prot. n. 0009831 dell’11 dicembre 2009 (in allegato), l’ARAN ha espresso parere conforme a
quello formulato dal predetto Dicastero.
Da ultimo, con nota prot. n. 8560 dell’11 febbraio 2010 (in allegato), il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP, investito della questione dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in funzione della prevalente competenza del Dicastero finanziario, ha chiarito che solo l’Indennità di Ente annuale può essere salvaguardata dalla decurtazione prevista dal citato art. 67, stante l’impossibilità di poter comprimere un emolumento la cui misura è fissata dal CCNL per tutti i dipendenti del comparto degli Enti di Ricerca; l’Indennità di Ente mensile, invece, la cui misura individuale è stabilita dalla contrattazione di secondo livello in base alle risorse disponibili, va ricompresa nella decurtazione.
Alla luce dei suddetti pareri, l’Ispesl ha provveduto alla determinazione dei fondi, già a partire dall’anno
2009, escludendo dalla prevista riduzione del 10% l’indennità annuale di ente, pari a € 1.946.793,00.
In analogia all’indennità di ente annuale, è stata esclusa dalla decurtazione del 10% anche la quota del fondo 2004, pari a € 25.823,00, destinata ad assicurare il rischio di responsabilità civile per i danni causati a terzi in conseguenza di fatti e atti connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento di compiti di ufficio con esclusione dei fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave dal personale del ruolo tecnico.
⮚ art. 1, comma 191 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’art. 67, comma 5, del decreto legge n. 112/2008.
In deroga al limite previsto dal comma 189, l’ammontare complessivo dei Fondi può essere incrementato con le risorse fisse previste dai contratti collettivi nazionali (R.I.A. del personale cessato e incrementi contrattuali) che non sono già confluite nei Fondi del 2004;
⮚ art. 9, comma 2-bis del d.l. n. 78/2010 come modificato dall’art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014).
Con la novella dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010 è stata introdotta, a decorrere dal 2015, la decurtazione permanente di ciascun fondo pari a quella operata, ai sensi dello stesso art. 9, comma 2-bis, per il fondo 2014;
⮚ art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017.
L’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 dispone che, a decorrere al 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. Inoltre, a decorrere dalla predetta data, l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
Nei prospetti seguenti sono riportate, in dettaglio, le decurtazioni operate, per l’anno 2020, sul fondo del personale dei livelli IV-VIII, rispetto ai vincoli previsti dalle suddette disposizioni normative.
Art. 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’art. 67, comma 5, del decreto legge n. 112/2008 (vincolo di non superamento dell’ammontare complessivo dei fondi 2004 ridotto del 10%)
Individuazione del tetto riferito all’ammontare dei fondi 2004 ridotti del 10%
Categoria di personale | Fondo 2004 | Risorse incomprimibili (indennità di ente annuale e assicurazione) | Fondi 2004 (al netto delle risorse incomprimibili) | Riduzione 10% | Totale fondi 2004 ridotti del 10% (primo tetto risorse del Fondo 2020) |
Livelli IV-VIII | 7.573.028,00 | 1.972.616,00 | 5.600.412,00 | -560.041,00 | 7.012.987,00 |
Riduzione delle risorse dei fondi 2020 per adeguarle all’ammontare dei fondi 2004 ridotti del 10%
Categoria di personale | Risorse del fondo 2020 soggette al taglio | Riduzione 10% | Risorse fondi 2020 adeguate all'ammontare dei fondi 2004 ridotto del 10% |
Livelli IV-VIII | 7.573.028,00 | -560.041,00 | 7.012.987,00 |
Art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 come modificato dall'articolo 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 (decurtazione permanente pari al taglio delle risorse effettuato sui fondi 2014).
Al fondo del personale dei livelli IV-VIII, è stata applicata la decurtazione permanente prevista dall’art 9, comma 2-bis, come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013 come riportato dal prospetto sottostante.
Riduzione delle risorse dei fondi 2020 ai sensi dell'art.9, comma 2-bis del d.l. n. 78/2010
Categoria di personale | Risorse fondi 2020 adeguate all'ammontare dei fondi 2004 ridotto del 10% | Deroghe ex art. 1 c. 191 della legge 266/2005 (R.I.A. xxxxxxx e aumenti contrattuali non confluiti nei fondi 2004) | TOTALE RISORSE FONDI 2020 | Decurtazione permanente pari al taglio delle risorse effettuato sui fondi 2014. | Risorse fondo 2020 adeguate ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis d.l. n. 78/2010 come modificato dall'art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013 |
Livelli IV-VIII | 7.012.987,00 | 939.608,67 | 7.952.595,67 | -1.699.706,16 | 6.252.889,51 |
Art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
È stata applicata l'ulteriore riduzione delle risorse al fondo del personale dei livelli IV-VIII ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 (adeguamento delle risorse al "tetto" fondo 2016) come in dettaglio riportato nel seguente prospetto.
Riduzione del fondo 2020 per adeguamento al "tetto" fondo 2016
Categorie di personale | Risorse fondo 2020 adeguate ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis d.l. n. 78/2010 come modificato dall'art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013 | Riduzione del fondo 2020 per adeguamento al tetto fondo 2016 | RISORSE FONDI 2020 ridotti ai sensi dell'art.23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 |
Livelli IV-VIII | 6.252.889,51 | -331.208,29 | 5.921.681,22 |
Alle risorse del fondo 2020 adeguato ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, come riportato nel precedente schema, si aggiungono, ai sensi dell’art. 11 del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, le risorse previste nei quadri di finanza pubblica per il rinnovo del CCNL 2016-2018, con particolare riferimento a quanto previsto all’articolo 89, comma 1, lettera a) del medesimo CCNL.
Il citato articolo 11, infatti, in merito all’adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione, dispone che, in ordine all'incidenza sul trattamento
Categorie di personale | RISORSE FONDI 2020 ridotti ai sensi dell'art.23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 | Risorse previste nei quadri di finanza pubblica per il rinnovo del ccnl 2016 - 2018 art. 89 c. 1 lettera a) incrementi tabellari per Indennità di ente annuale | TOTALE RISORSE FONDO 2020 ADEGUATE AL CCNL 2016-2018 |
Livelli IV-VIII | 5.921.681,22 | 19.845,90 | 5.941.527,12 |
accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Infine, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è stata adeguata la consistenza del fondo per effetto dell’assunzione, a tempo indeterminato, di n. 400 dipendenti con contratto a tempo determinato (di cui 272 appartenenti ai livelli IV-VIII e 128 ai livelli I-III).
Infatti, le sopra citate disposizioni prevedono, tra l’altro, che il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate in deroga alle facoltà assunzionali vigenti successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23 e per le assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del d. lgs. n. 75/2017.
Pertanto, in considerazione delle procedure espletate dall’Istituto per il superamento del precariato, ai sensi del predetto articolo 20, il fondo per il trattamento accessorio è stato adeguato al fine di tenere conto delle 400 unità assunte con decorrenza 1° gennaio 2020. A tal fine, si è fatto riferimento al criterio logico richiamato nella nota MEF, prot. num. 179877, del 01/09/2020, con riferimento all’incremento dei fondi per il trattamento accessorio delle aziende ed enti del SSN in relazione a quanto disposto dall’articolo 11, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Tale articolo, in particolare, stabilisce che il limite definito dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, prendendo a riferimento, come base di calcolo, il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
Alla luce di quanto precede, è stato determinato, dapprima, il valore medio pro-capite del trattamento accessorio relativo all’anno 2018, dividendo le risorse del fondo per il numero dei presenti nel 2018 rapportato su base annua alla mensilità effettive, come di seguito rappresentato:
Categoria di personale | Numero di dipendenti su base annua nel 2018 rapportati alle mensilità effettive | RISORSE FONDI ACCESSORI 2018 | PRO-CAPITE MEDIO ANNO 2018 |
Personale dei livelli IV –VIII | 359,77 | 5.941.527,12 | 16.514,79 |
Il valore medio pro-capite è stato poi moltiplicato per il numero per il numero di unità di personale
nell’anno 2020 sempre opportunamente rapportato su base annua. Il prodotto della moltiplicazione
costituisce l’ammontare complessivo del fondo comprensivo dell’adeguamento delle risorse per il finanziamento del trattamento accessorio del nuovo personale. In merito alle unità di personale su base annua, si specifica che è stata considerata l’effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa, assumendo come pari ad una unità di personale l’effettiva presenza a tempo pieno nei 12 mesi, rapportando invece a valori inferiori di una unità i casi di part-time, cessazioni o assunzioni in corso d’anno.
Incremento del fondo ai sensi dell’art. 11 d.l. 135/2018
Categoria di personale | PRO-CAPITE MEDIO ANNO 2018 | Numero di dipendenti su base annua nel 2020 rapportati alle mensilità effettive | FONDO 2020 |
Personale dei livelli IV –VIII | 16.514,79 | 626,01 | 10.338.423,69 |
Pertanto, come risulta dal seguente prospetto, le risorse del fondo per il salario accessorio per l’anno 2020, sono determinate in complessivi € 10.338.423,69, corrispondenti ad un adeguamento del fondo pari a € 4.396.896,57.
Categoria di personale | Risorse fondo 2020 adeguate ai ccnl 2016-2018 | Adeguamento dei fondi ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 | TOTALE RISORSE FONDO 2020 |
Personale dei livelli IV –VIII | 5.941.527,12 | 4.396.896,57 | 10.338.423,69 |
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Si riepilogano i totali delle risorse e delle decurtazioni indicate nelle precedenti sezioni I, II e III.
Risorse/decurtazioni | Totali |
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | 8.532.119,48 |
Risorse variabili | 363,09 |
Decurtazioni del Fondo | -2.590.955,45 |
Adeguamento dei fondi ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 | 4.396.896,57 |
Totale fondo sottoposto a certificazione | 10.338.423,69 |
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo
Sezione non pertinente
FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE DEI LIVELLI I-III (RICERCATORI E TECNOLOGI)
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
In questa sezione sono riportate le quote di risorse fisse che afferiscono annualmente, in modo stabile, al fondo del personale appartenente ai livelli I-III.
Per l’anno 2020, tali risorse fisse, al lordo delle decurtazioni previste dalle specifiche norme di contenimento
della spesa pubblica, ammontano complessivamente a € 931.489,70.
Risorse storiche consolidate
Sono state considerate tali le risorse che gli articoli 8 e 9, del Ccnl 5 marzo 1998, relativo al periodo 1998- 2001 – secondo biennio economico, hanno previsto, rispettivamente, per il finanziamento dell’”indennità per oneri specifici” e dell’”indennità di direzione di strutture di particolare rilievo”.
RIFERIMENTO NORMATIVO | RISORSE ECONOMICHE | IMPORTO | ||
CCNL 05.03.98 (1994-1997 2° biennio economico) | Art. 8 | c.1 | Importo pari alla somma dello 1,05% del monte salari riferito all’anno 1995. | 175.234,00 |
Art. 9 | c.1 | Importo pari allo 0,5% del monte salari riferito all’anno 1995 | 83.500,00 | |
TOTALE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE | 258.734,00 |
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl
In questa parte sono evidenziate le ulteriori risorse finanziarie acquisite definitivamente al fondo a seguito della stipula dei contrattati collettivi di lavoro.
RIFERIMENTO NORMATIVO | RISORSE ECONOMICHE | IMPORTO | ||
CCNL 21.02.02 (1998-2001 2° biennio economico) | Art. 8 | c.1 | importo pari allo 2,78% del monte salari riferito all'anno 1999 | 496.640,00 |
Art. 9 | c.3 | Risparmi da consuntivo 2003 (destinati a ind. oneri specifici) | 28.055,00 | |
CCNL 07.04.06 (2002-2005 2° biennio economico) | Art. 9 | c. 3 | Risorse non utilizzate (destinate all’ind. valorizzazione professionale) | 37.856,00 |
RIFERIMENTO NORMATIVO | RISORSE ECONOMICHE | IMPORTO | ||
CCNL 13.05.09 (2006-2009 1° biennio economico) | Art. 15 | c.1 | importo pari allo 0,5% del monte salari riferito all'anno 2005 | 82.035,00 |
CCNL 19.04.2018 (2016-2018) | Art. 89 c.1 | lettera b) | Incremento tabellare dell’Indennità di Valorizzazione Professionale | 28.169,70 |
TOTALE INCREMENTI CONTRATTUALI | 672.755,70 |
Al riguardo, si forniscono ulteriori elementi di dettaglio circa i criteri adottati per il calcolo degli incrementi riferiti al periodo 2000-2009.
• Art. 8, comma 1, del Ccnl 21 febbraio 2002, relativo al biennio economico 2000-2001: “Gli Enti destinano, a decorrere dal 1.1.2001, un importo pari al 2,78% della massa salariale 1999 riferita ai ricercatori e tecnologi (…) quali ulteriori risorse finalizzate alla valorizzazione della specifica professionalità dei ricercatori e tecnologi.”
monte salari 1999 | Percentuale da applicare al monte salari 1999 | Incrementi del fondo |
17.864.748,00 | 2,78% | 496.640,00 |
• Art. 9, comma 3, del Ccnl 21 febbraio 2002, relativo al biennio economico 2000-2001: “Nei casi in cui gli Enti siano destinatari di provvedimenti di riordino, ovvero attivino nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un incremento di quelli esistenti ... valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale interessato …”
• Art. 9, comma 3, del Ccnl 7 aprile 2006 relativo al biennio economico 2004-2005: “Gli enti destinano a decorrere dal 31.12.2005, ed a valere sulle risorse dell’anno 2006, un importo pari allo 0,7% del monte salari 2003 relativo al personale di cui al presente Capo, ulteriori risorse finalizzate alla valorizzazione della specifica professionalità degli stessi.
…omissis…
Le risorse di cui sopra eventualmente non interamente utilizzate sono destinate dagli Enti per
incrementare l’indennità di cui all’art.8 del CCNL 21.02.02, II biennio, con criteri di proporzionalità”.
• Art. 15, comma 1, del Ccnl 13 maggio 2009 relativo al biennio economico 2006-2007: “A valere sulla quota di risorse corrispondente allo 0,5% del monte salari riferito all’anno 2005 relativo al personale di cui al presente Capo, a decorrere dal 1 dicembre 2007, l’indennità professionale prevista dall’art. 8, comma 2, del CCNL del 21 febbraio 2002, biennio economico 2000-01, è rideterminata negli importi indicati nella Tabella G.
monte salari 2005 | Percentuale da applicare al monte salari 2005 | Incrementi del fondo |
16.407.000,00 | 0,5% | 82.035,00 |
• Art. 89, comma 1, del Ccnl 19 aprile 2018 relativo al triennio 2016-2018: “L’indennità di valorizzazione professionale di cui all’art. 15 del CCNL del 13/5/2009 è incrementata con la decorrenza e degli importi lordi per tredici mensilità indicati nell’allegata tabella E2.2”.
L’incremento complessivo dell’indennità di valorizzazione professionale, è stato determinato
considerando il personale in forza nell’anno 2018.
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Sezione II – Risorse variabili
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Sezione III – Decurtazioni del fondo
Per l’anno 2020, le decurtazioni operate sul fondo del personale dei livelli I-III (ricercatori e tecnologi) ammontano complessivamente a € 145.173,73 come di seguito specificato.
RIFERIMENTO NORMATIVO | DECURTAZIONI DEL FONDO | IMPORTI | ||
Legge n. 266/2005 | Art. 1 | c.189 | Decurtazione per adeguamento "tetto" fondi 2004 decurtati del 10% | -20.383,00 |
D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 | Art. 9 | c.2-bis | Decurtazione permanente pari al taglio delle risorse effettuato sui fondi 2014 ai sensi dell'articolo 9 comma 2-bis del d.l. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 come modificato dall'art. 1 comma 456, della legge 147/2013 | -118.136,97 |
Decreto legislativo n. 75/2017 | Art. 23 | c. 2 | Riduzione per adeguamento "tetto" fondi 2016 | -6.653,76 |
TOTALE DECURTAZIONI | -145.173,73 |
Le predette decurtazioni sono state effettuate nel rispetto dei vincoli imposti dalle vigenti norme in materia di contenimento della spesa pubblica. In particolare:
⮚ art. 1, comma 189 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’art. 67, comma 5, del D.L. n.
112/2008.
L’ammontare complessivo dei fondi (al netto delle risorse previste in deroga dall’art. 1, comma 191 della legge 000/0000 - XXX in godimento al personale cessato ed incrementi contrattuali) non può eccedere quello previsto per l’anno 2004 ridotto del 10%.
Al riguardo, si rappresenta che, in analogia a quanto operato per personale dei livelli IV-VIII in ordine all’esclusione dal taglio del 10% delle c.d. “voci incomprimibili”, anche per il personale dei livelli I-III non si è tenuto conto, ai fini del medesimo taglio, delle risorse del fondo 2004 destinate al finanziamento di quelle indennità fisse le cui misure sono vincolate dal contratto collettivo di lavoro a livello nazionale (indennità per valorizzazione professionale ex art. 8, del Ccnl 2000-2001 e indennità di direzione, ex art. 9 del Ccnl 1996-97). Pertanto è stata sottoposta al taglio del 10% la sola indennità per oneri specifici per un ammontare pari a € 203.829,00.
⮚ art. 1, comma 191 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’art. 67, comma 5, del
decreto legge n. 112/2008.
In deroga al limite previsto dal comma 189, l’ammontare complessivo dei Fondi può essere incrementato con le risorse fisse previste dai contratti collettivi nazionali (R.I.A. del personale cessato e incrementi contrattuali) che non sono già confluite nei fondi del 2004;
⮚ art. 9, comma 2-bis del d.l. n. 78/2010 come modificato dall’art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014)
Con la modifica dell’art. 9, comma 2-bis del d.l. n. 78/2010 è stata introdotta, a decorrere dal 2015, la decurtazione permanente di ciascun fondo pari a quella operata, ai sensi dello stesso art. 9, comma 2-bis, per il fondo 2014.
⮚ art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017.
L’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. Inoltre, a decorrere dalla predetta data, l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
Nei prospetti seguenti sono riportate, in dettaglio, le decurtazioni operate per l’anno 2020 sul fondo del personale dei livelli I-III, rispetto ai vincoli previsti dalle suddette disposizioni normative.
Art. 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’art. 67, comma 5, del decreto legge n. 112/2008 (vincolo di non superamento dell’ammontare complessivo dei fondi 2004 ridotto del 10%)
Individuazione del tetto riferito all’ammontare dei fondi 2004 ridotti del 10%
Categoria di personale | Fondo 2004 | Risorse incomprimibili (indennità di valorizzazione profess. e indenn. di direzione ex art. 9 Ccnl 96-97) | Fondi 2004 (al netto delle risorse incomprimibili) | Riduzione 10% | Totale fondi 2004 ridotti del 10% (primo tetto risorse del Fondo 2020) |
Livelli I-III | 783.969,00 | 580.140,00 | 203.829,00 | -20.383,00 | 763.046,00 |
Riduzione delle risorse dei fondi 2020 per adeguarle all’ammontare dei fondi 2004 ridotti del 10%
Categoria di personale | Risorse del fondo 2020 soggette al taglio | Riduzione 10% | Risorse fondi 2020 adeguate all'ammontare dei fondi 2004 ridotto del 10% |
Livelli I-III | 783.429,00 | -20.383,00 | 763.046,00 |
Art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 (decurtazione permanente pari al taglio delle risorse effettuato sui fondi 2014).
Al fondo del personale dei livelli I-III è stata applicata la decurtazione permanente prevista dall’art 9, comma 2-bis, come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013, come riportato nel prospetto sottostante.
Riduzione delle risorse dei fondi 2020 ai sensi dell'art.9, comma 2-bis del d.l. n. 78/2010
Categoria di personale | Risorse fondi 2020 adeguate all'ammontare dei fondi 2004 ridotto del 10% | Deroghe ex art. 1 c. 191 della legge 266/2005 (R.I.A. xxxxxxx e aumenti contrattuali non confluiti nei fondi 2004) R.I.A. personale cessato dal servizio periodo 2004-2019 | TOTALE RISORSE FONDI 2020 | Decurtazione permanente pari al taglio delle risorse effettuato sui fondi 2014. | Risorse fondo 2020 adeguate ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis d.l. n. 78/2010 come modificato dall'art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013 |
Livelli I-III | 763.046,00 | 119.891,00 | 882.937,00 | -118.136,97 | 764.800,03 |
Art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
È stata applicata l'ulteriore riduzione delle risorse al fondo del personale dei livelli I-III ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 (adeguamento delle risorse al "tetto" fondo 2016), come in dettaglio riportato nel seguente prospetto.
Riduzione del fondo 2020 per adeguamento al "tetto" fondo 2016
Categorie di personale | Risorse fondo 2020 adeguate ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis d.l. n. 78/2010 come modificato dall'art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013 | Riduzione del fondo 2020 per adeguamento al tetto fondo 2016 | RISORSE FONDI 2020 ridotti ai sensi dell'art.23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 |
Livelli I-III | 764.800,03 | -6.653,76 | 758.146,27 |
Alle risorse del fondo 2020 adeguato ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, come riportato nel precedente schema, si aggiungono, ai sensi dell’art. 11 del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, le risorse previste nei quadri di finanza pubblica per il rinnovo del CCNL 2016-2018, con particolare riferimento a quanto previsto all’articolo 89, comma 1, lettera b).
Il citato articolo 11, infatti, in merito all’adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione, dispone che, in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Categorie di personale | RISORSE FONDI 2020 ridotti ai sensi dell'art.23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 | Risorse previste nei quadri di finanza pubblica per il rinnovo del ccnl 2016 - 2018 art. 89 c. 1 lettera b) incrementi tabellari per Indennità di valorizzazione professionale | TOTALE RISORSE FONDO 2020 ADEGUATE AL CCNL 2016-2018 |
Livelli I-III | 758.146,27 | 19.845,90 | 786.315,97 |
Infine, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è stata adeguata la consistenza del fondo, seguendo, peraltro, i medesimi criteri rappresentati nella precedente sezione III relativa al personale dei livelli IV-VIII.
Nelle seguenti tabelle è riportato in, dettaglio, il calcolo effettuato per l’adeguamento del fondo ai sensi del
richiamato art. 11.
Calcolo del trattamento accessorio medio pro-capite 2018
Categoria di personale | Numero di dipendenti su base annua nel 2018 rapportati alle mensilità effettive | RISORSE FONDI ACCESSORI 2018 | PRO-CAPITE MEDIO ANNO 2018 |
Personale dei livelli I-III | 221,19 | 786.315,97 | 3.554,93 |
Adeguamento del fondo ai sensi dell’art. 11 d.l. 135/2018
Categoria di personale | PRO-CAPITE MEDIO ANNO 2018 | Numero di dipendenti su base annua nel 2020 rapportati alle mensilità effettive | FONDO 2020 |
Personale dei livelli I-III | 3.554,93 | 340,21 | 1.209.422,74 |
Pertanto, come risulta dal seguente prospetto, le risorse del fondo per il salario accessorio per l’anno 2020, sono determinate in complessivi € 1.209.422,74, con un adeguamento del fondo pari a € 423.106,77.
Categoria di personale | Risorse fondo 2020 adeguate ai ccnl 2016-2018 | Adeguamento dei fondi ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 | TOTALE RISORSE FONDO 2020 |
Personale dei livelli I-III | 786.315,97 | 423.106,77 | 1.209.422,74 |
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Si riepilogano i totali delle risorse e delle decurtazioni indicate nelle precedenti sezioni I, II e III.
Risorse/decurtazioni | Totali |
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | 931.489,70 |
Risorse variabili | - |
Decurtazioni del Fondo | -145.173,73 |
Adeguamento dei fondi ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 | 423.106,77 |
Totale fondo sottoposto a certificazione | 1.209.422,74 |
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo
Sezione non pertinente
Xxxxxx XX – Definizione delle poste di destinazione dei Fondi per la contrattazione integrativa
In questo modulo sono illustrati, in coerenza con le risorse rese disponibili in sede di costituzione dei fondi, i relativi piani di utilizzo, come formalmente contrattati nell’ipotesi di accordo integrativo del 3 maggio 2021, tra le XX.XX. a livello nazionale e la Delegazione trattante di parte pubblica.
Analogamente al modulo I, gli argomenti di competenza del presente modulo vengono trattati distintamente per ciascuna categoria di personale.
L’ipotesi di accordo in esame ha individuato, per l’anno 2020, la destinazione delle risorse dei Fondi per ciascuna indennità e compenso. Si tratta, in sostanza, di una ripartizione di risorse per il finanziamento dei vari istituti economici come disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro ovvero nell’ambito del presente accordo integrativo.
In ogni modo, al fine di fornire un quadro esaustivo, nelle successive sezioni vengono illustrati singolarmente i predetti istituti economici risultanti dai piani di utilizzo, rappresentandone altresì le finalità e i riferimenti normativi.
PIANO DI UTILIZZO DEL FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE DEI LIVELLI IV-VIII
Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
I Fondi per i trattamenti accessori, di cui alla determina del Direttore Generale n. 9 del 4 marzo 2021, finanziano, tra l’altro, alcune poste di natura obbligatoria non oggetto di negoziazione. Tali poste, che per il personale dei livelli IV-VIII ammontano complessivamente a € 6.920.476,84, riguardano:
Riferimenti normativi | POSTE NON REGOLATE DAL C.I. 2019 | IMPORTO | ||
CCNL 07.10.96 (1994-1997 I° biennio economico) | Art.44 | c.1 e c.4 | Risorse destinate al finanziamento della Indennità di Ente mensile e annuale | 6.280.000,00 |
CCNL 21.02.2002 (1998-2001 1° biennio economico) | Art. 53 | risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche | 86.499,66 | |
Art. 54 | risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche di livello decorrenza 2010 e 2018 | 553.977,18 | ||
Totale destinazioni non disponibili per la contrattazione integrativa | 6.920.476,84 |
• L’Indennità di ente mensile, istituita dall’articolo 44, comma 4, del CCNL 7 ottobre 1996, viene erogata per dodici mensilità a tutto il personale appartenente ai livelli dal IV all’VIII, nelle misure individuate in seguito all’applicazione dell’accordo integrativo, per l’anno 2010.
Livelli | Importo mensile |
IV | 760,00 |
V | 692,83 |
VI | 634,75 |
VII | 582,17 |
VIII | 548,75 |
• L’Indennità di ente annuale e l’indennità di ente differenziale sono state istituite, rispettivamente, dall’articolo 44, comma 1, del CCNL 7 ottobre 1996 e dal contratto integrativo 2010 e vengono corrisposte, annualmente, nel mese di giugno, a tutto il personale appartenente ai livelli dal IV all’VIII. Le misure dell’indennità di ente annuale fissate dal CCNL 13 maggio 2009 - biennio economico 2008-2009, sono state incrementate dal CCNL 2016-2018, sia nei confronti del personale già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che per i dipendenti assunti successivamente. Nel prospetto sottostante sono indicate le misure pro
capite della indennità di ente annuale, distintamente per il personale in servizio al 31 dicembre 1995 e quello assunto successivamente.
Livelli | Valori annuali previsti per il personale assunto dall'1/1/1996 | Valori annuali previsti per il personale assunto precedentemente all’1/1/1996 |
IV | 2.362,59 | 3.059,59 |
V | 2.125,40 | 2.828,40 |
VI | 1.812,19 | 2.421,19 |
VII | 1.575,01 | 2.040,01 |
VIII | 1.348,34 | 1.683,34 |
Il contratto integrativo per l’anno 2010 ha previsto, all’articolo 12, comma 2, l’istituzione dell’indennità di ente annuale differenziale da corrispondere al personale assunto dall’1/1/1996 nelle misure riportate nella seguente tabella.
Livelli | Valori annuali previsti per il personale assunto dall'1/1/1996 |
IV | 697,00 |
V | 703,00 |
VI | 609,00 |
VII | 465,00 |
VIII | 335,00 |
• Art. 53, comma 7, del Ccnl 21 febbraio 2002 relativo al biennio economico 1998-1999: “Il finanziamento delle progressioni economiche di cui ai commi precedenti avverrà attraverso le risorse individuate nell’ambito delle disponibilità finanziarie previste dal CCNL per il biennio economico 2000-2001, in stretta correlazione con gli obiettivi di sostegno dei processi innovativi e di valorizzazione delle professionalità. L’attribuzione delle posizioni economiche è disposta nei limiti delle disponibilità delle risorse a ciò finalizzate dal presente CCNL e dal contratto integrativo”.
Inoltre, l’art. 5, comma 4, del Ccnl 21 febbraio 2002 relativo al biennio economico 2000-2001 ha previsto che: “Il fondo di cui al comma 3 è altresì destinato a finanziare gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica dei livelli professionali apicali di ciascun profilo secondo la disciplina dell’art. 53 entro il limite dello 0,5 % del monte salari 1999”.
L’importo destinato al finanziamento delle progressioni economiche, pari a € 86.499,66, è stato calcolato sulla base degli importi individuati dal Ccnl 13 maggio 2009, alla tabella C, allegata al primo biennio e con riferimento ai dipendenti in servizio alla data del 1° gennaio 2020, appartenenti ai livelli dal IV all’VIII e destinatari di dette progressioni economiche.
• Art. 54 del Ccnl 21 febbraio 2002 relativo al biennio economico 1998-1999: “progressioni di livello nei profili”.
Si rappresenta, preliminarmente, che, in linea con i criteri adottati in fase di definizione del Fondo per le
progressioni economiche di livello dell’anno 2018, previsto dall’articolo 90 del Ccnl 2016-2018, il costo delle
sole progressioni di livello con decorrenza 2010-2018 continua a gravare sul fondo per i trattamenti accessori del personale dei livelli IV-VIII.
Pertanto, l’importo destinato al finanziamento delle progressioni di livello nei profili, pari ad € 553.977,18, è stato calcolato sulla base delle differenze stipendiali annue tra il livello economico conseguito e quello precedentemente posseduto dal personale destinatario di dette progressioni di livello con decorrenza 2010 e 2018 in servizio alla data del 1° gennaio 2020.
Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Le risorse del fondo, oggetto della contrattazione di cui al all’accordo siglato in data 3 maggio 2021,
ammontano complessivamente a € 3.417.946,85.
Si riporta, di seguito, il piano di utilizzo del fondo accessorio del personale appartenente ai livelli dal IV all’VIII, con l’indicazione delle finalità e i riferimenti normativi che legittimano la corresponsione dei singoli compensi ad esso correlati.
Utilizzo del fondo per i trattamenti accessori del personale dei livelli IV – VIII | |
COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO | 88.000,00 |
INDENNITA' INFORMATICA | 33.100,00 |
INDENNITA' RISCHIO CONSEGNATARI | 12.000,00 |
INDENNITA' PER ATTIVITA’ DISAGIATE | 5.200,00 |
INDENNITA' DI TURNO | 1.310,00 |
COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' | 3.278.336,85 |
TOTALE COMPENSI | 3.417.946,85 |
✓ Le prestazioni di lavoro straordinario sono regolamentate, in generale, dall’art. 27 del D.P.R. 568/1987
che ne individua le seguenti tipologie:
- lavoro straordinario diurno, remunerato con la retribuzione oraria base maggiorata del 15%;
- lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno remunerato con la retribuzione oraria base maggiorata del 30%;
- lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo, remunerato con la retribuzione oraria base maggiorata del 50%.
A ciascuna unità organizzativa viene assegnato annualmente un budget di 22 ore per il numero dei dipendenti previsti nella dotazione organica.
✓ L’indennità informatica è conferita al personale che, al fine di garantire il potenziamento delle funzionalità delle strutture, svolge ulteriori attività di realizzazione e sviluppo software, razionalizzazione e gestione di data base, ovvero computer networks di particolare complessità, per le quali è richiesto sia un elevato grado di professionalità rispetto alle mansioni tipiche del profilo di appartenenza nonché l’attribuzione, in capo allo stesso, di responsabilità del risultato prodotto. La quota pro-capite giornaliera è determinata in relazione al livello di appartenenza nelle misure riportate nella seguente tabella.
Livello | quota pro capite erogata per ogni giornata di effettivo servizio |
IV | Euro 8,00 |
V | Euro 7,30 |
VI | Euro 6,70 |
VII | Euro 6,00 |
VIII | Euro 5,50 |
✓ L’indennità di rischio per i consegnatari è attribuita ai consegnatari individuati con atto formale e alternativamente ai loro sostituti, per ogni giornata di effettivo servizio, nelle misure giornaliere riportate nella seguente tabella:
tipologia struttura | quota pro capite erogata per ogni giornata di effettivo servizio |
Consegnatari della direzione generale | € 7,50 |
Consegnatari di strutture con numero di dipendenti superiore a 15 | € 3,80 |
Consegnatari di strutture con numero di dipendenti inferiore o uguale a 15 | € 3,00 |
✓ Il lavoro articolato in turnazioni è regolato dall’art. 47 del CCNL 7 ottobre 1996 che ne ha individuato le relative maggiorazioni orarie da calcolarsi sulla base dei compensi per lavoro straordinario:
- 20% per turnazioni in fascia giornaliera;
- 50% per turnazioni in fascia notturna o giorni festivi;
- 80% per turnazioni in fascia notturna di giorni festivi.
L’attribuzione dell’indennità di turno è connessa a specifiche esigenze di servizio in particolari unità organizzative dell’Istituto. Infatti, laddove non sia possibile sopperire attraverso le diverse tipologie di orario previste, le strutture interessate possono fare ricorso alle prestazioni lavorative in regime di turnazione.
✓ L’indennità collegata ad attività disagiate viene riconosciuta, al personale dei livelli IV-VIII, che presta servizio presso la Direzione Centrale Organizzazione Digitale - sede di Xxx X. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 00 Xxxx
- che, su base volontaria e con carattere di continuità e permanenza nell’anno, assicura la presenza in servizio in un definito arco orario minimo giornaliero, stabilito dal responsabile della struttura, al fine di consentire il miglioramento organizzativo sulla base delle specifiche esigenze delle strutture e l’incremento dell’efficienza degli uffici. Il compenso giornaliero è pari a € 11,75.
✓ Le risorse del fondo da destinare alla produttività collettiva e individuale sono determinate, in via residuale, tenendo conto delle somme necessarie al finanziamento degli altri compensi accessori gravanti sul fondo e vengono ripartite, conformemente alle previsioni normative contenute nel D. Lgs. n. 150/2009 in materia di meritocrazia e premialità, tenendo conto della valutazione delle performance individuale e organizzativa. Con il presente accordo, inoltre, la maggiorazione del compenso incentivante per il personale che consegue valutazioni più elevate, è stata prevista nella misura del 50% del premio individuale, in linea con quanto previsto dall’art. 20 del Ccnl 2016-2018.
Per quanto riguarda gli specifici criteri di attribuzione del compenso incentivante, si rinvia al sistema di Valutazione e misurazione della performance, adottato dall’Istituto con determina Presidenziale n. 4 del 10 gennaio 2020, nonché al Piano della performance 2020-2022 di cui alla determina presidenziale n. 131/2020, pubblicati sul sito istituzionale dell’Inail alla sezione “Amministrazione trasparente”.
Sezione III – Destinazioni ancora da regolare
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
Si riportano, in sintesi, le destinazioni delle risorse del fondo per i trattamenti accessori del personale dei livelli IV-VIII, sottoposte a certificazione.
DESTINAZIONI | IMPORTO |
Risorse del fondo non disponibili per la contrattazione integrativa | 6.920.476,84 |
Risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’Accordo del 3 maggio 2021 | 3.417.796,85 |
Destinazioni ancora da regolare | - |
Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione | 10.338.423,69 |
Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale
a) Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Come rappresentato nell’apposita sezione del Modulo I della presente relazione, le risorse fisse del fondo 2020 del personale dei livelli IV-VIII, aventi carattere di certezza e stabilità, risultano complessivamente pari a € 8.532.119,48. Tali risorse, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018,
n. 135, convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 sono state adeguate di un importo pari a € 4.396.896,57 addivenendo ad un ammontare complessivo pari a € 12.929.016,05. Le risorse fisse e stabili, nel loro complesso, coprono totalmente tutti i vari istituti economici di natura certa e continuativa e contribuiscono al finanziamento anche dei compensi di natura variabile, come dimostrato nel seguente prospetto.
Natura delle risorse del fondo e degli istituti economici finanziati | Ammontare delle risorse del fondo sottoposte a certificazione | Ammontare degli istituti economici finanziati dal fondo | Differenze |
Fissi e stabili | 12.929.016,05 | 6.970.776,84 | 5.958.239,21 |
Variabili | 363,09 | 3.367.646,85 | -3.367.283,76 |
Decurtazioni | -2.590.955,45 | - | -2.590.955,45 |
Totale | 10.338.423,00 | 00.000.000,69 | - |
Nell’ammontare degli istituti economici variabili sono stati ricompresi i compensi per lavoro straordinario, per turnazioni, per incentivare la produttività collettiva; in quello relativo agli istituti fissi, invece, sono state sommate tutte le altre voci di utilizzo, ivi comprese le poste non soggette alla contrattazione integrativa (progressioni economiche e indennità di ente).
b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici
Nel sistema di valutazione e misurazione della performance dell’INAIL, gli obiettivi individuali della generalità dei dipendenti, distinti da quelli organizzativi, concernono l’adeguatezza dell’apporto partecipativo individuale al raggiungimento degli obiettivi organizzativi della Struttura di appartenenza – in termini di competenze comportamentali e tecniche agite, di impegno profuso e di efficacia produttiva - rispetto a quelle attese, in funzione del ruolo organizzativo ricoperto. Il collegamento tra obiettivi individuali ed organizzativi agisce secondo un rapporto funzionale di finalizzazione di quelli individuali al raggiungimento di quelli organizzativi.
Tale collegamento si riverbera anche sui compensi spettanti a ciascun dipendente. Infatti, sono previste due quote distinte di compenso correlate ai due tipi di performance, svincolate l’una dall’altra ad eccezione del caso in cui il dipendente consegua una valutazione individuale negativa. In tale eventualità, infatti, l’esclusione dall’inserimento nella graduatoria di merito determina non solo la mancata corresponsione del compenso collegato alla performance individuale, ma anche una riduzione o l’azzeramento del compenso collegato al raggiungimento degli obiettivi organizzativi della struttura di appartenenza.
Gli obiettivi individuali trovano definizione nei set di indicatori riportati nel documento descrittivo del sistema di valutazione della performance individuale. Il livello di performance atteso non risulta
prefissato, in modo tale che ciascun dirigente possa graduare la relativa soglia in relazione alle specificità organizzative e di servizio della propria Struttura.
Per assicurare l’appropriatezza delle valutazioni, è stato, inoltre, previsto che la valutazione debba riguardare l’adeguatezza della performance individuale resa rispetto al livello ed al ruolo attribuito; per cui, in particolare, per i gruppi di popolazione in cui convivono pluralità di ruoli organizzativi e profili professionali, la valutazione si riferisce non al valore assoluto di ciascun parametro/indicatore ma al livello concretamente espresso rispetto a quello atteso, considerata la posizione soggettiva del valutato. Quanto precede, anche al fine di evitare una distribuzione dei valutati nei range di merito condizionata dalla collocazione giuridica e funzionale degli stessi.
c) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa.
Per l’anno 2020, non sono state attivate nuove procedure selettive per progressioni di carriera - ex artt. 53 e 54 del ccnl 21 febbraio 2002, finanziate dal fondo per la contrattazione integrativa.
PIANO DI UTILIZZO DEL FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE DEI LIVELLI I-III (RICERCATORI E TECNOLOGI)
Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Le risorse del fondo che sono state oggetto della contrattazione di cui all’accordo del 3 maggio 2021 ammontano complessivamente a € 1.209.422,74.
Si riporta, di seguito, il piano di utilizzo del fondo accessorio del personale dei livelli I-III con l’indicazione delle
finalità e i riferimenti normativi che legittimano la corresponsione dei singoli compensi ad esso correlati.
Utilizzo del fondo per i trattamenti accessori del personale appartenente ai livelli I-III | |
INDENNITA’ DI VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE | 670.000,00 |
INDENNITA’ PER ONERI SPECIFICI RICERCATORI E TECNOLOGI | 459.422,74 |
INDENNITA’ DI DIREZIONE DI STRUTTURE DI PARTICOLARE RILIEVO | 80.000,00 |
TOTALE COMPENSI | 1.209.422,74 |
✓ L’indennità di valorizzazione professionale, istituita e regolamentata dall’articolo 8 del CCNL Comparto ricerca del 21 febbraio 2002, secondo biennio economico 2000-2001, viene corrisposta per tredici mensilità ed è erogata in misura direttamente proporzionale al livello di appartenenza. L’art. 89, del CCNL 19 aprile 2018 relativo al triennio 2016-2018, ha previsto un incremento dell’indennità di valorizzazione professionale rideterminando le misure mensili negli importi di seguito riportati.
Livelli | Importo mensile |
I | 208,15 |
II | 173,00 |
III | 148,70 |
✓ L’indennità per oneri specifici connessi all’esercizio dell’attività di ricercatore e tecnologo prevista
all’articolo 8 del CCNL 5 marzo 1998, biennio economico 1996-1997, è attribuita in ragione delle risultanze
del processo di valutazione della performance organizzativa di cui al relativo sistema di valutazione e misurazione, adottato dall’Istituto con determina Presidenziale n. 4/2020, secondo la seguente scala parametrale:
Range di punteggio conseguito per la performance organizzativa | Misura percentuale dell’indennità per oneri specifici |
80 - 100 | 100% |
70 – 79,99 | 90% |
60 – 69,99 | 80% |
Inferiore a 60 | 70% |
La misura del compenso individuale massimo, è differenziata in ragione del diverso coinvolgimento del personale nelle attività che sottendono gli obiettivi di produzione, come riportato nella seguente tabella:
Personale dei livelli I-III (Ricercatori e tecnologi) | Importo annuale massimo |
Personale impegnato esclusivamente nell’attività di certificazione e verifica, sperimentazione, analisi e ricerca | 1.404,00 |
Responsabili di laboratorio e di sezione tecnico scientifica | 455,00 |
Direttori di dipartimento tecnico scientifico o di unità organizzativa territoriale | 364,00 |
✓ L’indennità di direzione di strutture di particolare rilievo, prevista dall’articolo 9 del CCNL 5 marzo 1998 – biennio economico 1996-1997, è attribuita, ai ricercatori e tecnologi a cui è affidata la direzione di strutture tecniche e scientifiche particolarmente rilevanti, in misura differenziata in base al livello di complessità delle strutture, con particolare riferimento all’attività svolta e al numero di risorse umane in forza alle strutture stesse.
In caso di affidamento di più incarichi di direzione è attribuito il compenso relativo alla struttura di maggiore complessità.
Sezione III – Destinazioni ancora da regolare
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
Si riportano, in sintesi, le destinazioni delle risorse del fondo per i trattamenti accessori del personale appartenente ai livelli I-III, sottoposte a certificazione.
IMPORTO
DESTINAZIONI
DESTINAZIONI | IMPORTO |
Totale non disponibile per la contrattazione integrativa | - |
Totale di cui all’ipotesi di accordo del 3 maggio 2021 | 1.209.422,74 |
Destinazioni ancora da regolare | - |
Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione | 1.209.422,74 |
Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale
a) Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Come rappresentato nell’apposita sezione del Modulo I della presente relazione, le risorse fisse del fondo 2020 del personale dei livelli I-III, aventi carattere di certezza e stabilità, risultano complessivamente pari a € 931.489,70, tali risorse, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono state adeguate di un importo pari a € 423.106,77, addivenendo ad un ammontare complessivo pari a € 1.354.596,47. Le predette risorse, quindi, coprono tutti i vari istituti economici di natura certa e continuativa, come dimostrato nel seguente prospetto.
Natura delle risorse del fondo e degli istituti economici finanziati | Ammontare delle risorse del fondo sottoposte a certificazione | Ammontare degli istituti economici finanziati dal fondo | Differenze |
Fissi e stabili | 1.354.596,47 | 750.000,00 | 604.596,47 |
Variabili | - | 459.422,54 | -459.422,74 |
Decurtazioni | -145.173,73 | -145.173,73 | |
Totale | 1.209.422,74 | 1.209.422,74 | - |
Nell’ammontare degli istituti economici variabili è stata considerata “l’indennità per oneri specifici”.
b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici
Il CCNL di riferimento non prevede la corresponsione nei confronti dei ricercatori e tecnologi di compensi incentivanti la produttività.
c) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa.
Parte non attinente allo specifico accordo illustrato.
Xxxxxx XXX – Schema generale riassuntivo dei fondi per la contrattazione integrativa e confronto con i corrispondenti fondi certificati dell’anno precedente
Al fine di fornire una visione di sintesi quantitativa delle poste illustrate nelle precedenti sezioni con riferimento alla costituzione dei singoli fondi, in questo modulo vengono rappresentate, in maniera schematica, tutte le risorse sottoposte a certificazione e quelle già certificate per l’anno precedente con l’evidenza delle eventuali differenze.
Costituzione del fondo 2020 del Personale dei livelli IV-VIII e raffronto con i fondi dell’anno precedente
RIFERIMENTO NORMATIVO | RISORSE ECONOMICHE | 2020 | 2019 | DIFFERENZE 2020/2019 | ||
CCNL 07.10.96 (1994-1997 1° biennio economico) | Art. 43 | c.1 | Risorse di cui all’art.15 del D.P.R. 171/91, comma 2 lett. a), b), c) e d) integrate da una quota pari al 1,3% del monte salari riferito all’anno 1993 | 6.417.616,00 | 6.417.616,00 | - |
CCNL 21.02.2002 (1998-2001 1° biennio economico) | Art. 71 | c.1 | importo pari allo 0,52% del monte salari riferito all'anno 1997 | 108.026,00 | 108.026,00 | - |
CCNL 21.02.2002 (1998-2001 2° biennio economico) | Art. 4 c.1 | a) | importo pari allo 0,38% del monte salari riferito all'anno 1999 | 95.954,00 | 95.954,00 | - |
b) | importo pari al 3% del monte salari riferito all’anno 1999 | 757.528,00 | 757.528,00 | - | ||
c) | Riconversione della R.I.A. del personale cessato a decorrere dal 1° gennaio 2000 (quota parte già attribuita al fondo 2004 in xxx xxxxxxxxxx) | 000.000,00 | 193.904,00 | - | ||
TOTALE RISORSE STORICHE | 7.573.028,00 | 7.573.028,00 | - | |||
DECRETO LEGGE 112 /2008 | Art. 67 | Decurtazione per adeguamento "tetto" fondi 2004 decurtati del 10% delle sole indennità variabili | -560.041,00 | -560.041,00 | - | |
TOTALE FONDO (ART. 1 comma 189 Legge Finanziaria 2006) | 7.012.987,00 | 7.012.987,00 | - | |||
CCNL 07.04.2006 (2002-2005 1° biennio economico) | Art. 13 | c.2 | importo pari allo 0,55% del monte salari riferito all'anno 2001 | 121.470,00 | 121.470,00 | - |
CCNL 07.04.2006 (2002-2005 2° biennio economico) | Art. 4 | c.1 | importo pari allo 0,7% del monte salari riferito all'anno 2003 | 161.687,00 | 161.687,00 | - |
CCNL 13.05.2009 (2002-2005 1° biennio economico) | Art. 10 | c.1 | importo pari allo 0,5% del monte salari riferito all'anno 2005 | 121.907,00 | 121.907,00 | - |
CCNL 13.05.2009 (2002-2005 2° biennio economico) | Art. 5 | c.1 | importo pari allo 0,28% del monte salari riferito all'anno 2007 | 63.429,00 | 63.429,00 | - |
CCNL 21.02.2002 (1998-2001 2° biennio economico) | Art. 4 c.1 | c) | Riconversione della R.I.A. del personale cessato a decorrere dal 2004 (quota parte non confluita nel fondo 2004 e attribuita al fondo in xxx xxxxxxxxxx) | 000.000,00 | 470.389,49 | 363,09 |
Riconversione della R.I.A. del personale cessato nel corso del 2019 (rateo da utilizzare soltanto nell’anno successivo a quello di cessazione) | 363,09 | 5.248,18 | -4.885,09 | |||
TOTALE INCREMENTO DEL FONDO (ART.1 comma 191 Legge Finanziaria 2006 - deroghe al tetto 2004) | 939.608,67 | 944.130,67 | -4.522,00 | |||
TOTALE LORDO FONDI | 7.952.595,67 | 7.957.117,67 | -4.522,00 | |||
DECRETO LEGGE 78/2010 convertito in legge 122/2010 | Art. 9 | c. 2 bis | Decurtazione permanente pari al taglio delle risorse effettuato sui fondi 2014 | -1.699.706,16 | -1.699.706,16 | - |
Decreto Legislativo n. 75/2017 | Art.23 | c.2 | Decurtazione delle risorse per adeguamento alla consistenza del fondo 2016. | -331.208,29 | -335.730,29 | -4.522,00 |
TOTALE GENERALE DEL FONDO AL NETTO DELLE DECURTAZIONI DI LEGGE | 5.921.681,22 | 5.921.681,22 | - |
RIFERIMENTO NORMATIVO | RISORSE ECONOMICHE | 2020 | 2019 | DIFFERENZE 2020/2019 | ||
CCNL 19.04.2018 (2016-2018) | Art. 89 c.1 | a) | Incremento tabellare dell’Indennità di ente annuale | 19.845,90 | 19.845,90 | - |
D.L. 135/2018 convertito in legge n. 12/2019 | Art. 11 | c.1 e c.2 | deroghe al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 | 4.396.896,57 | - | 4.396.896,57 |
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE | 10.338.423,69 | 5.941.527,12 | 4.396.896,57 |
Allo stesso fine, si fornisce analoga evidenza per le poste illustrate nelle sezioni relative al piano di utilizzo di ciascun fondo.
Piano di utilizzo del fondo 2020 del Personale dei livelli IV-VIII e raffronto con il fondo dell’anno 2019
ISTITUTI ECONOMICI POSTI A CARICO DEL FONDO ACCESSORIO | ANNO 2020 | ANNO 2019 | DIFFERENZE 2020/2019 |
INDENNITA’ DI ENTE MENSILE E ANNUALE | 6.280.000,00 | 3.804.000,00 | 2.476.000,00 |
PROGRESSIONI ECONOMICHE EX ART. 53 E EX ART. 54 (decorrenza 2010 e 2018) del CCNL 21.02.2002 | 640.476,84 | 654.368,97 | -13.892,13 |
COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO | 88.000,00 | 102.000,00 | -14.000,00 |
COMPENSO PER TURNO | 1.310,00 | 3.250,00 | -1.940,00 |
INDENNITA’ INFORMATICA | 33.100,00 | 19.900,00 | 13.200,00 |
FONDO PER LA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA E INDIVIDUALE | 3.278.336,85 | 1.341.358,15 | 1.936.978,70 |
INDENNITA’ PER ATTIVITA’ DISAGIATE | 5.200,00 | 6.100,00 | -900,00 |
INDENNITA’ DI RISCHIO PER CONSEGNATARI | 12.000,00 | 10.550,00 | 1.450,00 |
TOTALE ISTITUTI ECONOMICI | 10.338.423,69 | 5.941.527,12 | 4.396.896,57 |
Costituzione del fondo 2020 dei livelli I-III (ricercatori e tecnologi) e raffronto con il fondo dell’anno 2019
RIFERIMENTO NORMATIVO | RISORSE ECONOMICHE | ANNO 2020 | ANNO 2019 | DIFFERENZE 2020/2019 | |||
CCNL 05.03.98 (1994 -1997 2° biennio economico) | Art. 8 | c.1 | importo pari alla somma dello 1,05% del monte salari riferito all'anno 1995 | 175.234,00 | 175.234,00 | - | |
Art. 9 | c.1 | importo pari allo 0,5% del monte salari riferito all'anno 1995 | 83.500,00 | 83.500,00 | - | ||
CCNL 21.02.02 (1998 - 2001 2° biennio economico) | Art. 8 | c.3 | importo pari allo 2,78% del monte salari riferito all'anno 1999 | 496.640,00 | 496.640,00 | - | |
Art. 9 | c.3 | Risparmi da consuntivo 2003 (destinati a ind. oneri specifici) | 28.055,00 | 28.055,00 | - | ||
TOTALE RISORSE STORICHE | 783.429,00 | 783.429,00 | - | ||||
D.L. 112/2008 | Art. 67 | Decurtazione per adeguamento "tetto" fondi 2004 decurtati del 10% delle sole indennità variabili | - 20.383,00 | - 20.383,00 | - | ||
TOTALE FONDO (ART. 1 comma 189 Legge Finanziaria 2006) | 763.046,00 | 763.046,00 | - | ||||
CCNL 07.04.06 (2002-2005 2° biennio economico) | Art. 9 | c.3 | Risorse non utilizzate (destinate all'ind. valorizzazione professionale) | 37.856,00 | 37.856,00 | - | |
CCNL 13.05.09 (2006-2009 1° biennio economico) | Art. 15 | c.1 | importo pari allo 0,5% del monte salari riferito all'anno 2005 | 82.035,00 | 82.035,00 | - | |
TOTALE INCREMENTO DEL FONDO (ART.1 comma 191 Legge Finanziaria 2006 - deroghe al tetto 2004) | 119.891,00 | 119.891,00 | - | ||||
TOTALE LORDO FONDI | 882.937,00 | 882.937,00 | - | ||||
DECRETO LEGGE 78/2010 convertito in legge 122/2010 | Art. 9 | c. 2 bis | Decurtazione permanente pari al taglio delle risorse effettuato sui fondi 2014 | -118.136,97 | -118.136,97 | - | |
Decreto Legislativo n. 75/2017 | Art.23 | c.2 | Decurtazione delle risorse per adeguamento alla consistenza del fondo 2016. | -6.653,76 | -6.653,76 | - | |
TOTALE GENERALE DEL FONDO AL NETTO DELLE DECURTAZIONI DI LEGGE | 758.146,27 | 758.146,27 | - | ||||
CCNL 19.04.2018 (2016-2018) | Art. 89 c.1 | b) | Incremento tabellare dell’Indennità di Valorizzazione Professionale | 28.169,70 | 28.169,70 | - | |
D.L. 135/2018 convertito in legge n. 12/2019 | Art. 11 | c.1 e c.2 | deroghe al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 | 423.106,77 | 423.106,77 | ||
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE | 1.209.422,74 | 786.315,97 | 423.106,77 |
Piano di utilizzo del fondo 2020 dei livelli I-III ricercatori e tecnologi e raffronto con il fondo del 2019
ISTITUTI ECONOMICI POSTI A CARICO DEL FONDO ACCESSORIO | ANNO 2020 | ANNO 2019 | DIFFERENZE 2020/2019 |
INDENNITA' DI VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE | 670.000,00 | 453.000,00 | 217.000,00 |
INDENNITÀ PER ONERI SPECIFICI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI RICERCATORE E TECNOLOGO | 459.422,74 | 256.065,97 | 203.356,77 |
INDENNITÀ DI DIREZIONE DI STRUTTURE DI PARTICOLARE RILIEVO | 80.000,00 | 77.250,00 | 2.750,00 |
TOTALE ISTITUTI ECONOMICI | 1.209.422,74 | 786.315,97 | 423.106,77 |
Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri dei fondi con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Nelle sezioni in cui si divide il presente modulo vengono rappresentate, schematicamente:
- l’imputazione contabile degli istituti economici accessori finanziati dai fondi del 2020 e le risorse finanziarie appostate sui pertinenti capitoli di bilancio a copertura degli oneri dei fondi;
- le evidenze contabili relative all’anno precedente finalizzate alla verifica, a consuntivo, del rispetto dei limiti di spesa.
Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico- finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa dei fondi nella fase programmatoria di gestione. Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.
L’ammontare delle risorse dei fondi, quantificato nel precedente modulo II, trova riscontro contabile nell’ambito del bilancio di previsione dell’Istituto nei valori di competenza degli specifici capitoli di spesa del personale che, sono individuati nella sezione Uscite, livello IV “Retribuzioni in denaro” - livello V U. 1.01.01.01.004 “Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato”. Soltanto le progressioni economiche già concluse e riferite ad anni precedenti, ancorché poste a carico dei fondi accessori, sono finanziate contabilmente al livello V U. 1.01.01.01.002 “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato”.
Nel prospetto sottostante sono stati riportati gli istituti economici posti a carico dei fondi accessori delle diverse categorie di personale e l’indicazione della relativa copertura finanziaria con riferimento al bilancio di previsione 2020 nonché l’ammontare complessivo delle risorse non a carico dei fondi del personale con contratto Ricerca ma che comunque gravano sui capitoli in esame.
ISTITUTI ECONOMICI FINANZIATI CON IL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO | IMPORTI DEGLI ISTITUTI ECONOMICI DEL FONDO (piano di utilizzo) | IMPUTAZIONE DELLA SPESA SUI CAPITOLI DI BILANCIO 2020 DEL PERSONALE INAIL | ||
“Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato” U. 1.01.01.01.002 | “Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato” U. 1.01.01.01.004. | fondo per l'accantonamento del TFR | ||
PERSONALE DEI LIVELLI IV-VIII | ||||
INDENNITA’ DI ENTE MENSILE E ANNUALE | 6.280.000,00 | 6.280.000,00 | ||
PROGRESSIONI ECONOMICHE EX ART. 53 E EX ART. 54 (decorrenza 2010 e 2018) del CCNL 21.02.2002 | 640.476,84 | 640.476,84 | ||
COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO | 88.000,00 | 88.000,00 | ||
COMPENSO PER TURNO | 1.310,00 | 1.310,00 | ||
INDENNITA’ INFORMATICA | 33.100,00 | 33.100,00 | ||
FONDO PER LA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA E INDIVIDUALE | 3.278.336,85 | 3.278.336,85 | ||
INDENNITA’ PER ATTIVITA’ DISAGIATE | 5.200,00 | 5.200,00 | ||
INDENNITA’ DI RISCHIO PER CONSEGNATARI | 12.000,00 | 12.000,00 | ||
TOTALE DEGLI ISTITUTI ECONOMICI A CARICO DEL FONDO DEL PERSONALE DEI LIVELLI IV-VIII | 10.338.423,69 | 640.476,84 | 9.697.946,85 | 0,00 |
PERSONALE DEI LIVELLI I-III RICERCATORI E TECNOLOGI |
INDENNITA' DI VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE | 670.000,00 | 670.000,00 | ||
INDENNITÀ PER ONERI SPECIFICI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI RICERCATORE E TECNOLOGO | 459.422,74 | 459.422,74 | ||
INDENNITÀ DI DIREZIONE DI STRUTTURE DI PARTICOLARE RILIEVO | 80.000,00 | 80.000,00 | ||
TOTALE DEGLI ISTITUTI ECONOMICI A CARICO DEL FONDO DEL PERSONALE DEI LIVELLI I-III RICERCATORI E TECNOLOGI | 1.209.422,74 | 1.209.422,74 | 0,00 | |
ISTITUTI ECONOMICI A CARICO DEL FONDO DEI DIRIGENTI DI II FASCIA RICERCA | 598.221,92 | 598.221,92 | ||
BENEFICI EX LEGE N.388/2000 ANNO 2019 DEL PERSONALE RICERCA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | ||
ISTITUTI ECONOMICI A CARICO DEL FONDO DEL PERSONALE EPNE (esclusi dirigenti di I fascia) | 137.367.200,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,12 | 268.000,00 |
TOTALE DEGLI ISTITUTI ECONOMICI A CARICO DEL FONDO DEI DIRIGENTI DI I FASCIA EPNE | 4.127.700,48 | 4.127.700,48 | ||
AMMONTARE COMPLESSIVO ISTITUTI ECONOMICI A CARICO FONDI ACCESSORI (compresi benefici ex lege 388/2000 e Dirigenti I fascia Epne) | 155.640.968,95 | 16.524.476,84 | 138.848.492,11 | 268.000,00 |
INCREMENTI FONDI ACCESSORI ANNI 2018 E 2019 PER EFFETTO RINNOVO CONTRATTUALE 2016 - 2018 (Dirigenti II fascia, professionisti e medici) Area FC | 3.295.376,32 | 3.295.376,32 | ||
ALTRI ISTITUTI ECONOMICI NON A CARICO DEI FONDI ACCESSORI | 290.097.654,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,57 | |
TOTALE GENERALE ISTITUTI ECONOMICI | 449.034.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 268.000,00 |
RISORSE STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO | 262.800.000,00 | 000.000.000,00 |
Le eventuali economie di spesa, rispetto agli importi fissati nel piano di utilizzo, sono destinate ad incentivare la produttività collettiva.
Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo
dell’anno precedente risulta rispettato.
Nei seguenti prospetti sono evidenziate le risultanze contabili di bilancio della gestione dei fondi dei trattamenti economici per l’anno 2019 del personale con contratto Ricerca al fine di verificare che il limite di spesa rappresentato dall’ammontare di ciascun fondo sia stato rispettato.
IMPUTAZIONE | |||||
DELLA SPESA | |||||
IMPUTAZIONE DELLA SPESA SUI CAPITOLI DI BILANCIO 2019 DEL PERSONALE INAIL | CONNESSA AI RINNOVI CONTRATTUALI SUI | ||||
ISTITUTI ECONOMICI FINANZIATI CON IL | IMPORTI DEGLI | CAPITOLI DI | |||
FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO | ISTITUTI | BILANCIO 2020 | |||
ECONOMICI DEL | “Indennità ed altri | “Indennità ed altri | |||
FONDO (piano di utilizzo) | “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato” U. 1.01.01.01.002 | compensi, esclusi i rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato” | fondo per l'accantonamento del TFR | compensi, esclusi i rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato” | |
PERSONALE DEI LIVELLI IV-VIII | |||||
U. 1.01.01.01.004. | U. 1.01.01.01.004. | ||||
COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO | 102.000,00 | 102.000,00 |
ISTITUTI ECONOMICI FINANZIATI CON IL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO | IMPORTI DEGLI ISTITUTI ECONOMICI DEL FONDO (piano di utilizzo) | IMPUTAZIONE DELLA SPESA SUI CAPITOLI DI BILANCIO 2019 DEL PERSONALE INAIL | IMPUTAZIONE DELLA SPESA CONNESSA AI RINNOVI CONTRATTUALI SUI CAPITOLI DI BILANCIO 2020 | ||
“Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato” U. 1.01.01.01.002 | “Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spese per missione, corrisposti al | fondo per l'accantonamento del TFR | “Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spese per missione, corrisposti al | ||
INDENNITÀ INFORMATICA | 19.900,00 | 19.900,00 | |||
INDENNITÀ DI RISCHIO PER CONSEGNATARI | 10.550,00 | 10.550,00 | |||
COMPENSO PER TURNO | 3.250,00 | 3.250,00 | |||
INDENNITA’ PER ATTIVITA’ DISAGIATE | 6.100,00 | 6.100,00 | |||
FONDO PER LA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA E INDIVIDUALE | 1.341.358,15 | 1.341.358,15 | |||
PROGRESSIONI ECONOMICHE EX ARTT. 53 E 54 CCNL 21/02/02 storicizzate | 654.368,97 | 654.368,97 | |||
INDENNITA’ DI ENTE MENSILE - INDENNITA’ DI ENTE ANNUALE E DIFFERENZIALE | 3.804.000,00 | 3.804.000,00 | |||
TOTALE DEGLI ISTITUTI ECONOMICI A CARICO DEL FONDO DEL PERSONALE DEI LIVELLI IV-VIII | 5.941.527,12 | 654.368,97 | 5.353.179,42 | 0,00 | 0,00 |
PERSONALE DEI LIVELLI I-III RICERCATORI E TECNOLOGI | |||||
INDENNITA' DI VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE | 453.000,00 | 453.000,00 | |||
INDENNITÀ PER ONERI SPECIFICI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI RICERCATORE E TECNOLOGO | 256.065,97 | 256.065,97 | |||
INDENNITÀ DI DIREZIONE DI STRUTTURE DI PARTICOLARE RILIEVO | 77.250,00 | 77.250,00 | |||
TOTALE DEGLI ISTITUTI ECONOMICI A CARICO DEL FONDO DEL PERSONALE DEI LIVELLI I-III RICERCATORI E TECNOLOGI | 786.315,97 | 0,00 | 786.315,97 | 0,00 | 0,00 |
ISTITUTI ECONOMICI A CARICO DEL FONDO DEI DIRIGENTI DI II FASCIA RICERCA | 559.793,06 | 559.793,06 | |||
BENEFICI EX LEGE N.388/2000 ANNO 2018 DEL PERSONALE RICERCA | 2.061.688,00 | 2.061.688,00 | |||
ISTITUTI ECONOMICI A CARICO DEL FONDO DEL PERSONALE EPNE (esclusi dirigenti di I fascia) | 139.014.888,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,96 | 263.500,00 | 3.295.376.32 |
TOTALE DEGLI ISTITUTI ECONOMICI A CARICO DEL FONDO DEI DIRIGENTI DI I FASCIA EPNE | 3.799.329,87 | 3.799.329,87 | |||
AMMONTARE COMPLESSIVO ISTITUTI ECONOMICI A CARICO FONDI ACCESSORI (compresi benefici ex lege 388/2000 e Dirigenti I fascia Epne) | 152.163.542,30 | 17.328.368,97 | 131.276.297,01 | 263.500,00 | 3.295.376.32 |
ALTRI ISTITUTI ECONOMICI NON A CARICO DEI FONDI ACCESSORI | 283.095.334,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,99 | ||
TOTALE GENERALE ISTITUTI ECONOMICI | 435.258.876,00 | 000.000.000,00 | 174.820.000,00 | 263.500,00 | 3.295.376.32 |
RISORSE STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO 2019 | 256.880.000,00 | 174.820.000,00 | 263.500,00 | 0,00 | |
Impegni di spesa al 31/12/2019 | 253.837.065,00 | 000.000.000,00 | 263.500,00 | 0,00 |
ALLEGATI ALLE RELAZIONI