Polizza multirischi per danni alle opere in costruzione
Polizza multirischi per danni alle opere in costruzione
Documento informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo Società: Società Cattolica di Assicurazione
Prodotto: "CAR Merloni"
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
La polizza tiene indenne il Committente, anche nella qualità di direttore dei lavori o proprietario delle opere preesistenti, e il Contraente dai rischi di esecuzione delle opere che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, e tiene indenne l'assicurato, se civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto questi sia tenuto a risarcire per i danni causati a terzi connessi alla realizzazione delle opere.
Che cosa è assicurato?
v Danni alle opere: prevede l'indennizzo per danni materiali e diretti alle cose assicurate, poste nel luogo indicato in polizza, da qualunque causa determinati nel corso dell'esecuzione delle opere. Sono coperti:
v Opere e impianti permanenti o temporanei: rimborsa i costi e le spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate;
v Opere ed impianti preesistenti: rimborsa i danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza dell'esecuzione delle opere assicurate;
v Costi di demolizione e sgombero: rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile; rimborsa inoltre lo smaltimento dei residui delle cose assicurate.
v Responsabilità Civile: indennizza l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati e che si siano verificati durante l'esecuzione dei lavori stessi, nel luogo di esecuzione delle opere indicato nella scheda di polizza.
Sono presenti le seguenti garanzie aggiuntive (operanti se indicato in polizza e nei limiti della disciplina di polizza):
- Allagamenti;
- Alluvioni e inondazioni;
- Manutenzione;
- Terremoto;
- Altri danni da forza maggiore;
- Azioni di terzi.
- Condutture sotterranee
- Danni a cose dovute a vibrazioni
- Partecipanti ai lavori
- Pluralità di assicurati - Responsabilità civile incrociata
- Rimozione, franamento e cedimento di terreno
- Danni da natanti o aeromobili
Che cosa non è assicurato?
x Danni alle opere - Sono esclusi:
x Opere di cui non sia stato approvato il progetto esecutivo (a cui la Società deve avere accesso in ogni momento);
x Opere il cui progetto non sia stato eseguito da progettisti abilitati o non sia stato verificato;
x Opere per cui non è stata fornita alla Società copia del capitolato speciale di appalto o del contratto di appalto o verbale di aggiudicazione, utili per capire gli importi e la durata dei lavori;
x Opere per cui non sono stati effettuati collaudi in corso d'opera, se previsti, e/o non siano stati presentati i relativi elaborati;
x Opere per cui il Contraente non abbia indicato alla Società nei termini di tempo previsti i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.
x Responsabilità Civile - Non sono considerati terzi:
x Il coniuge, i genitori e i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
x Qualora il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui al punto precedente;
x Le persone che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche
occasionale di dipendenza o
Contraente;
Le società le quali, rispetto Contraente che non sia una
collaborazione con il
x
al committente o al
persona fisica, siano
qualificabili come controllanti, controllate o collegate AI
SENSI DELL'ART. 2359 DEL CODICE CIVILE, nonché
gli amministratori delle medesime.
Ci sono limitazioni alla copertura?
! Possono essere previsti limiti di copertura (scoperti e franchigie), indicati negli altri documenti precontrattuali ed in polizza
! Sono coperti solo i sinistri verificatisi nel corso della durata dell'assicurazione;
! Danni alle opere e Responsabilità Civile - Sono esclusi:
! Penalità, i danni da mancato godimento in tutto od in parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
! Danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione ed incrostazione;
! Perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
! Danni cagionati o agevolati da dolo dell'assicurato o delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere;
! Danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione;
! Difetti di rendimento dei beni assicurati;
! Esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
! La Società non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.
! Danni alle opere
Sono esclusi:
! Costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti dell'opera eventualmente danneggiate;
! Danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
! Danni di cui deve rispondere l'Esecutore dei lavori a norma degli artt. 1667, 1668, 1669 del codice civile;
! Danni da azioni di terzi;
! Danni da eventi di forza maggiore;
! Danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione;
! I maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità;
! I danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare;
! Sono previste inoltre ulteriori limitazioni che valgono solo per determinate tipologie di opere, dettagliate in polizza.
! Responsabilità Civile:
! Sono escluse le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pure inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
! La garanzia non è operante nei casi in cui:
! Il luogo di esecuzione delle opere non sia interdetto al pubblico e/o la relativa segnalazione non sia chiaramente visibile a tutte le ore;
! Il committente non abbia designato il responsabile dei lavori e/o il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza nei casi previsti dal D. Lgs. del 14agosto 1996, n° 494, e successive modificazioni ed integrazioni;
! I lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni non vengano eseguiti dopo la presentazione alla Società dello stato documentato degli stessi antecedente l'inizio dei lavori; per il calcolo dell'ammontare del
! risarcimento si farà riferimento a tale stato documentato.
! Sono esclusi i danni:
! I danni a cose assicurate od assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla sezione A - Danni alle opere;
! Al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose od animali che l'assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti;
! Causati da qualsiasi tipo di veicoli fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla sezione A - Danni alle opere sul luogo di esecuzione delle opere, purché in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della Legge n° 990 del 24.12.1969;
! Causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta del committente; ! Subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori; ! Derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui; ! Derivanti da polvere; ! Le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali; ! Da furto; ! A cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta del committente; ! Da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; ! A cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta del committente; ! A cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione su richiesta del committente; ! Entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo; ! Da azioni di terzi; ! Da forza maggiore; ! Da errore di progettazione o da insufficiente progettazione. |
Dove sono coperto dall'assicurazione? L'assicurazione vale per opere da realizzarsi nel luogo indicato nella Scheda tecnica di polizza e nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi previsti al titolo XIV del Regolamento |
Che obblighi ho? • Dare immediata notizia e rimettere al più presto mediante lettera raccomandata un dettagliato rapporto scritto alla Società qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio o di variazioni del progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le condizioni di copertura assicurativa, o dei materiali o dei sistemi di costruzione verificatesi durante l'esecuzione dell'opera • Comunicare immediatamente alla Società ogni interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a 15 giorni consecutivi. In caso di mancata comunicazione, il Contraente perde il diritto al risarcimento. Il Contraente inoltre si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte le misure atte ad evitare danni conseguenti al periodo di fermo. • Ulteriori obblighi sono previsti in caso di sinistro |
Quando e come devo pagare? Il pagamento del premio avviene con pagamento unico e anticipato oppure tramite le rate di premio alle scadenze pattuite. Il pagamento del premio può avvenire con: assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società; ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di Agente della Società; contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge |
Quando inizia e quando finisce la copertura? • L'assicurazione decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dal Contraente o dal committente e cessa alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella scheda di polizza e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. L'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. • Nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate. • La presente assicurazione può essere prorogata qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro la data indicata dalle condizioni di polizza. |
Come posso disdire la polizza? • La polizza cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, senza necessità di comunicazione da parte del cliente |
Polizza Xxxxx alle opere, RC
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa Prodotto:"CAR Merloni"
Data di realizzazione: 31/05/2019 - Il presente DIP aggiuntivo Xxxxx è l'ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA, iscritta nell'Albo delle Società Coop. al n. A100378. Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; città Verona; tel. 000 0 000 000; sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx; email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.
Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare: • del Patrimonio Netto è pari a 1.757 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 523 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.231 milioni di euro); • del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 972 milioni di euro (a); • del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 437 milioni di euro; • dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.802 milioni di euro (b); • dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 1.403 milioni di euro. Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,85 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a). Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx |
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato? |
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti precisazioni relative alle diverse garanzie offerte. L'impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre che di quelle indicate in modo specifico nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza. Esempio: il massimale per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per la garanzia Danni alle opere, con un minimo di euro 500 mila e un massimo di euro 5 milioni. Danni alle opere Le somme assicurate per le partite "Opere ed impianti preesistenti " e "Costi di demolizione e sgombero" sono importi a "primo rischio assoluto". Opere ed impianti permanenti o temporanei La somma assicurata alla partita deve corrispondere, alla consegna dei lavori, all'importo di aggiudicazione dei lavori, comprendendo tutti i costi di: a. lavori a corpo; b. lavori a misura; c. prestazioni a consuntivo; d. lavori in economia; e. ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione; |
Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società. Allagamenti Relativamente ai danni materiali alle cose assicurate, la società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, direttamente causati da allagamento verificatosi a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua, fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici. Responsabilità civile Partecipanti ai lavori Sono considerati terzi, limitatamente alla morte e alle lesioni corporali gravi e gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale, ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti, tecnici, amministrativi, legali e in genere tutte le persone appartenenti ad altre ditte e comunque non dipendenti dall'assicurato e/o contraente che subiscano il danno negli ambienti di lavoro per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Danni alle opere - Alluvioni o inondazioni | La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, direttamente causati da inondazione o alluvione anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno. |
Danni alle opere - Manutenzione | Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili i danni alle cose assicurate, così come nella scheda di polizza, nonché i danni a terzi, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure al fatto del contraente/assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie stabilite per il periodo di costruzione. |
Danni alle opere - Xxxxxxxxx | La società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, direttamente causati da terremoto e maremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. |
Danni alle opere - Altri danni da forza maggiore | La società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, direttamente causati da eventi naturali come frane, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, tempeste e quant'altro di simile. |
Responsabilità civile - Rimozione, franamento e cedimento di terreno | Sono risarcibili i danni materiali e diretti causati a terzi da rimozione, franamento e cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere delle opere assicurate. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Xxxxx alle opere Alluvioni e inondazioni La Società non indennizza i danni: • causati da mareggiata, marea, xxxxxxxx e penetrazione di acqua marina; • causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sulle cose assicurate; • causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione; • di franamento, cedimento o smottamento del terreno; • a cose mobili all'aperto. Allagamenti Società non indennizza i danni: • causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze; • causati da mareggiata, marea, xxxxxxxx e penetrazione di acqua marina; • avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine; |
• causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione; • causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia; • di franamento, cedimento o smottamento del terreno; • causati da rigurgito di fognature. Terremoto La Società non indennizza i danni: • di eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto; • causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate; • di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere. Azioni di terzi Si intendono comunque sempre esclusi i danni verificatisi in occasione di: • guerra, invasione, atti di forze nemiche straniere, ostilità o azioni militari (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile; • ammutinamento, tumulto popolare che assume la proporzione o l'importanza di sommossa popolare, sommossa militare, insurrezione, ribellione, rivoluzione, potere militare o potere usurpato o atti di una qualsiasi persona che agisce per conto di o in rapporto ad organizzazioni con attività dirette a rovesciare con la forza il governo de iure o de facto o a influenzare lo stesso con atti di terrorismo e sabotaggio o violenza; • confisca, requisizione, nazionalizzazione, pignoramento, limitazione, detenzione, appropriazione, requisizione o distruzione o danni alla proprietà per ordine di qualsiasi governo di diritto o di fatto o per ordine di un'autorità pubblica locale. Responsabilità Civile Xxxxx a cose dovuti a vibrazioni Si intendono comunque esclusi: • i danni prevedibili per il tipo di lavori e la loro esecuzione; • i danni di lieve entità che non pregiudicano né la sicurezza delle proprietà, dei terreni o degli edifici assicurati, né l'incolumità di coloro che ne usufruiscono; • le spese di prevenzione o attenuazione di danni divenute necessarie nel periodo d'assicurazione. |
Ci sono limiti di copertura?
Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnalano le seguenti limitazioni di copertura
Danni alle opere
La Società non è obbligata a indennizzare:
A. nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per:
- rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
- riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;
- pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
- consolidamento e compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua e sua derivazione necessari a seguito di sinistro;
- qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge;
B. nel caso di esecuzione di dighe:
- le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
- le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate;
- le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% (venticinque per cento) degli impianti di pompaggio non funzionanti;
- le spese per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche;
- le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva;
- le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;
- le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità;
C. lavori su opere ed impianti preesistenti:
- danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti, se assicurati, causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili solo per la parte eccedente l'importo della franchigia o dello scoperto riportato nella Scheda tecnica di polizza, in deroga a quanto stabilito nell'art. 27 "Pagamento dell'indennizzo", secondo comma;
D. lavori su beni artistici:
- nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, qualora si verifichi un sinistro indennizzabile, la Società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al sinistro.
Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio
I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile non sono a carico della Società nel caso in cui non costituiscano parte di quelli definitivi e aumentino il costo complessivo del sinistro.
Terremoto
Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
La garanzia assicurativa è subordinata alla dimostrazione di aver considerato, nella stesura del progetto, del rischio terremoto e di aver considerato, nella esecuzione dei lavori, delle relative norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche e le relative disposizioni concernenti l'applicazione delle stesse in vigore nel luogo di costruzione.
Responsabilità civile
Condutture sotterranee
Non sono risarcibili i danni materiali e diretti a cavi e condutture sotterranee se, prima dell'inizio dei lavori, l'assicurato non abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi e condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.
Danni a cose dovuti a vibrazioni
Agli effetti della presente garanzia valgono le seguenti condizioni:
• in caso di responsabilità per danni a proprietà, terreni o edifici, la Società risarcisce l'assicurato soltanto se essi sono stati la causa del crollo totale o parziale;
• in caso di responsabilità per danni a proprietà, terreni o edifici, la Società risarcisce l'assicurato soltanto se questi prima dell'inizio dei lavori si trovavano in buono stato di conservazione e se erano state adottate le necessarie misure di sicurezza;
• su richiesta l'Assicurato redige a proprie spese prima dell'inizio dei lavori.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Xxxxx alle opere In caso di sinistro l'assicurato deve: - darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla Società; - inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto; - fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti; - provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno; - conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli. Responsabilità civile In caso di sinistro l'assicurato deve: - farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza; - assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro; - far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità. |
Assistenza diretta / in convenzione: Non presente. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non presente. | |
Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile. |
Obblighi dell'impresa | Pagamento dell'indennizzo Danni alle opere Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data dell'accordo diretto tra le parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempreché siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del sinistro. Responsabilità Civile Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà al pagamento del sinistro. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe e/o aggiornamenti concordati sono riportati nelle rispettive Schede tecniche di polizza. Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti. L'aggiornamento del premio andrà calcolato applicando il tasso originario di stipula più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura; i relativi valori sono riportati nella specifica Scheda tecnica di polizza di variazione. Non è possibile il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a euro 500 (cinquecento/00). In presenza di pagamento contestuale di più premi riferiti a contratti diversi, e quindi con un'unica operazione di importo complessivamente superiore a euro 12.500 (dodicimilacinquecento/00), sarà vietato il ricorso al denaro contante. |
Rimborso | Non previsto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Il presente contratto è stipulato nella forma "senza tacito rinnovo" ovvero cessa alla scadenza indicata in polizza. Il Contraente che intenda rinnovare la copertura a seguito dei lavori non ultimati alla data di scadenza, dovrà far pervenire richiesta alla agenzia a cui è appoggiato il contratto. |
Sospensione | Non prevista. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non prevista. |
Risoluzione | Non prevista. |
Il prodotto è rivolto alle imprese edili per i rischi connessi alla costruzione di opere.
A chi è rivolto questo prodotto?
- Costi di intermediazione
Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:
Quali costi devo sostenere?
21,0 %
Tutti i rischi
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa Servizio Reclami di Gruppo Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Fax: 045/8372354 Email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx indicando i seguenti dati: - nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente; - numero della polizza e nominativo del Contraente; - numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. La Società' gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. |
All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazioni delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'Art.4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'Art. 16 del citato decreto. Obbligatoria per poter proporre azione giudiziale. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Fermo il diritto delle parti di rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria, è facoltà delle stesse far dirimere ogni controversia che dovesse insorgere, in relazione all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, da due arbitri nominati uno per ciascuno con apposito atto scritto entro 20 giorni dalla data della richiesta. I due arbitri, entro 20 giorni dallo loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali non si è raggiunto un accordo. Se una delle due parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano un terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la parte diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la Società. Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria. Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali e di conteggio. Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro. |
Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece. Ciascuna delle parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'assicurato; - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE ), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le presenti Condizioni di Assicurazione MOD. CC CAR M 2 - ED. 15/10/2014
sono parte integrante del Set Informativo unitamente ai documenti informativi precontrattuali:
• DIP Danni MOD. CC CAR M DIP - ed. 01/10/2018
• DIP aggiuntivo Danni MOD. CC CAR M DIP AGG - ed. 31/05/2019
DEFINIZIONI
Allagamento
Accumulo e/o spargimento di acqua, non causato da: alluvione, inondazione, mareggiata, maremoto, penetrazione di acqua marina, fenomeno dell'acqua alta.
Alluvione e inondazione
Fuoriuscita di acqua (esondazione), con o senza rottura degli usuali argini, di fiumi, canali, corsi d'acqua, laghi e bacini sia naturali che artificiali.
Assicurato
Persone fisiche o giuridiche specificate nelle schede schemi tipo.
Assicurazione
Contratto di assicurazione.
Azioni di terzi
Qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il committente o l'esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti).
Contraente
Persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione e paga il premio.
Controllore tecnico
Organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNI CEI ISO 150 45000, che opera ai sensi della norma UNI 10721.
Direttore dei lavori
Soggetto di cui all'art.124 del D.P.R. n° 554 del 21 dicembre 1999.
Decreto Ministeriale
Decreto n° 123 del 12 marzo 2004, e successive modifiche e integrazioni.
Esecutore dei lavori
Soggetto di cui all'art. 10 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori.
Eventi forza maggiore
Eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile.
Franchigia
Parte di danno liquidabile ai termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.
Furto
Impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto.
Gravi difetti costruttivi
Quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente.
Indennizzo/Risarcimento
Somma che la Società è tenuta a corrispondere all'assicurato in caso di sinistro.
IVASS (ex ISVAP)
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.
Istituito con la Legge n° 135 del 17 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. n° 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della Legge n° 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".
Lavori
Attività di cui all'art. 2, comma 1, della Legge.
Legge
Legge n° 109 dell'11 febbraio 1994, e successive modificazioni e integrazioni.
Limite di indennizzo
Massima somma dovuta dalla Società a titolo d'indennizzo.
Luogo di esecuzione delle opere
Cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda tecnica di polizza, nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.
Manutenzione
Periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento.
Opere
Opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda tecnica di polizza.
Opere ed impianti preesistenti
Opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati.
Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata
Parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche.
Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata
Opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico e acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile.
Polizza
Il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio
Prestazione in denaro dovuta dal contraente alla Società.
Progettista dei lavori
Pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla Legge n° 1815 del 23 novembre 1939, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 17 della Legge, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.
Rapina
Sottrazione e/o la costrizione a consegnare le cose, mediante violenza alla persona o minaccia iniziata ed avvenuta presso l'ubicazione del rischio anche quando la persona sulla quale viene fatta la violenza o la minaccia venga prelevata altrove e costretta a recarsi presso l'ubicazione assicurata. Ai fini dell'assicurazione si intendono escluse le attività criminali volte ad
ottenere il pagamento di somme di denaro in cambio dell'offerta di protezione o riconducibili al reato di usura
Regolamento
Decreto del Presidente della Repubblica n° 554 del 21 dicembre 1999.
Responsabile del procedimento
Funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 4 della Legge n° 109 dell'11 febbraio 1994, così come sostituito dall'art. 5 della Legge n° 415 del 18 novembre 1998, e ai sensi del D.P.R. n° 554 del 21 dicembre 1999, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo.
Rischio
Possibilità che si verifichi il sinistro.
Scheda tecnica
Scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura.
Schema Tipo
Schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative.
Scoperto
Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.
Sinistro
Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società
Compagnia assicuratrice, Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa.
Somma assicurata o massimale
Importo massimo della copertura assicurativa.
Stazione appaltante o committente
Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a., b. e c., della Legge, committenti dei lavori.
Terremoto
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE A - DANNI ALLE OPERE
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne il committente, anche nella qualità di direttore dei lavori o proprietario delle opere preesistenti, e il contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, poste nel luogo indicato nella Scheda tecnica di polizza, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni esposte.
L'obbligo della Società concerne esclusivamente:
• Opere ed impianti permanenti o temporanei
il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate;
• Opere ed impianti preesistenti
il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate;
• Costi di demolizione e sgombero
il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato.
Art. 2 - Condizioni di assicurazione
L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:
a. per ogni opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la Società può in qualunque momento avere accesso;
b. il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato, come previsto dall'art. 30, comma 6, della Legge;
c. venga fornita alla Società copia del capitolato speciale di appalto e del contratto di appalto o verbale di aggiudicazione, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa, da cui si possano desumere gli importi e la durata dei lavori;
d. per le opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi elaborati, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa;
e. il contraente abbia indicato alla Società nei termini di tempo previsti dalla legge i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.
Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.
Art. 3 - Esclusioni - Danni alle opere
Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16 "Delimitazione dell'assicurazione - Norme comuni", la Società non è obbligata ad indennizzare:
1. i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti dell'opera eventualmente danneggiate;
2. i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
3. i danni di cui deve rispondere l'Esecutore dei lavori a norma degli artt. 1667, 1668, 1669 del codice civile;
4. i danni da azioni di terzi;
5. i danni da eventi di forza maggiore;
6. i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione;
7. i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità;
8. i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.
La Società inoltre non è obbligata a indennizzare:
9. nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per:
9.1. rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
9.2. riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;
9.3. pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
9.4. consolidamento e compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua e sua derivazione necessari a seguito di sinistro;
9.5. qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge;
10. nel caso di esecuzione di dighe:
10.1. le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
10.2. le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate;
10.3. le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% (venticinque per cento) degli impianti di pompaggio non funzionanti;
10.4. le spese per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche;
10.5. le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva;
10.6. le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;
10.7. le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità. Per l'esecuzione dei lavori sotto riportati valgono inoltre le condizioni seguenti:
11. lavori su opere ed impianti preesistenti:
11.1. danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti, se assicurati, causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili solo per la parte eccedente l'importo della franchigia o dello scoperto riportato nella Scheda tecnica di polizza, in deroga a quanto stabilito nell'art. 27 "Pagamento dell'indennizzo", secondo comma;
12. lavori su beni artistici:
12.1. nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, qualora si verifichi un sinistro indennizzabile, la Società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al sinistro.
Per la presente garanzia e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo o la franchigia riportati nella Scheda tecnica di polizza, in deroga a quanto stabilito nell'art. 27 "Pagamento dell'indennizzo", secondo comma.
Art. 4 - Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata
La somma assicurata alla partita "Opere ed impianti permanenti o temporanei" deve corrispondere, alla consegna dei lavori, all'importo di aggiudicazione dei lavori, comprendendo tutti i costi di:
a. lavori a corpo;
b. lavori a misura;
c. prestazioni a consuntivo;
d. lavori in economia;
e. ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.
Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Regolamento, la somma assicurata è stabilita nel bando di gara.
Il contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.
Il contraente deve comunicare alla Società, entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa ed entro tre mesi dal termine dei lavori, gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata effettuati a norma dell'art. 26, comma 4, della Legge. La Società emetterà le relative Schede Tecniche di variazione.
Le somme assicurate per le partite "Opere ed impianti preesistenti " e "Costi di demolizione e sgombero" sono importi a "primo rischio assoluto", per i quali quindi non vale quanto disposto all'art. 25 "Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro".
Art. 5 - Durata dell'assicurazione
L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda tecnica di polizza:
a. decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dal contraente o dal committente ai sensi dell'art. 33, fermo il disposto dell'art. 1901 del codice civile;
b. cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda tecnica di polizza, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
c. nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate;
d. l'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Art. 6 - Garanzia di manutenzione
Qualora sia previsto, ai sensi dell'art. 103 comma 3, secondo periodo, del Regolamento, un periodo di garanzia di manutenzione, riportato nella Scheda tecnica di polizza, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla partita "Opere ed impianti permanenti o temporanei" della sezione A - Danni alle opere, nonché i danni a terzi di cui alla sezione B - Responsabilità civile, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del contraente nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto d'appalto, ferme le delimitazioni - ad esclusione del punto 3 dell'art. 3 "Esclusioni - Danni alle opere" nonché gli scoperti e relativi minimi o le franchigie convenuti per il periodo di costruzione riportato nella Scheda tecnica di polizza.
La durata del periodo di manutenzione è quella riportata nella Scheda tecnica di polizza e in ogni caso non può superare i 24 mesi.
Art. 7 - Interruzione o sospensione della costruzione
In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a 15 giorni consecutivi, il contraente deve darne immediata comunicazione alla Società. In mancanza il contraente decade dal diritto al risarcimento.
Per l'eventuale proroga si applicherà quanto previsto nell' art. 30 "Proroga dell'assicurazione".
Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il contraente, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al suddetto periodo di fermo.
Art. 8 - Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio
I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 del codice civile, sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.
Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.
SEZIONE B - RESPONSABILITÀ CIVILE
(operante solo se richiamato in polizza)
Art. 9 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la presente sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati alla sezione A - Danni alle opere, che si siano verificati, durante l'esecuzione dei lavori stessi, nel luogo di esecuzione delle opere indicato nella Scheda tecnica di xxxxxxx e nel corso della durata
dell'assicurazione per la sezione A - Danni alle opere.
Art. 10 - Condizioni dell'assicurazione L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:
a. che il luogo di esecuzione delle opere sia interdetto al pubblico e che la relativa segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile;
b. che il committente abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, nei casi previsti dal D. Lgs. del 14 agosto 1996, n° 494, e successive modificazioni ed integrazioni, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza;
c. che i lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione alla Società dello stato documentato degli stessi antecedente l'inizio dei lavori, copia del quale forma parte integrante della presente copertura assicurativa; per il calcolo dell'ammontare del risarcimento si farà riferimento a tale stato documentato.
L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico del contraente.
Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.
Art. 11 - Delimitazione dell'assicurazione - Responsabilità civile Per la presente sezione non sono considerati terzi:
a. il coniuge, i genitori e i figli del contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b. qualora il contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a.;
c. le persone che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il contraente;
d. le società le quali, rispetto al committente o al contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché gli amministratori delle medesime.
Art. 12 - Esclusioni - Responsabilità civile
Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16 "Delimitazione dell'assicurazione - Norme comuni", l'assicurazione non comprende:
a. i danni a cose assicurate od assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla sezione A - Danni alle opere;
b. i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose od animali che l'assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti;
c. i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla sezione A - Danni alle opere sul luogo di esecuzione delle opere, purché in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della Legge n° 990 del 24 dicembre 1969;
d. i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;
e. la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
f. i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
g. i danni derivanti da polvere;
h. le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
i. i danni da furto;
j. i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;
k. i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
l. i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;
m. i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;
n. i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo;
o. i danni da azioni di terzi;
p. i danni da forza maggiore;
q. i danni da errore di progettazione o da insufficiente progettazione.
Art. 13 - Durata dell'assicurazione
L'assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, è regolata dall'art. 5 "Durata dell'assicurazione" della sezione A - Danni alle opere.
Art. 14 - Massimale per la responsabilità civile verso terzi
Ai sensi dell'art.103, comma 2, del Regolamento, il massimale per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere nella sezione A - Danni alle opere, con un minimo di euro 500 mila e un massimo di euro 5 milioni.
NORME COMUNI PER LE SEZIONI A e B
Art. 15 - Assicurato
Ai fini della presente copertura assicurativa sono considerati assicurato il committente e il contraente.
Art. 16 - Delimitazione dell'assicurazione - Norme comuni La Società non è obbligata a indennizzare:
a. le penalità, i danni da mancato godimento in tutto od in parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
b. i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione ed incrostazione;
c. le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
d. i danni cagionati o agevolati da dolo dell'assicurato o delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere;
e. i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione;
f. i difetti di rendimento dei beni assicurati.
La Società non è inoltre obbligata per i danni verificatisi in occasione di:
g. esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
La Società non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.
Art. 17 - Scoperto o franchigia in caso di sinistro
Rimane a carico del contraente, per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione, uno scoperto percentuale dell'importo di ogni sinistro, con i relativi valori minimi e massimi, oppure una franchigia fissa, come indicato nella Scheda tecnica di polizza.
Per la sezione B - Responsabilità civile, l'assicurato da mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare la Società stessa su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato o altra idonea documentazione attestante l'avvenuta corresponsione del risarcimento.
Art. 18 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale per opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi previsti al Titolo XIV del Regolamento.
Art. 19 - Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio
La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze e i mutamenti che possano influire sul rischio.
L'assicurato, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio o di variazioni del progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le condizioni di copertura assicurativa, o dei materiali o dei sistemi di costruzione verificatesi durante l'esecuzione dell'opera, deve darne immediata notizia e rimettere al più presto mediante lettera raccomandata un dettagliato rapporto scritto alla Società, che si riserva entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione di recedere dal contratto o di rendere noto a quali
condizioni intenda continuare l'assicurazione.
Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile.
I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in momenti concordati con l'assicurato e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi all'opera oggetto della copertura.
Art. 20 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'assicurato
In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la sezione A - Danni alle opere, l'assicurato deve:
x. xxxxx immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla Società;
b. inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
c. fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
d. provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;
e. conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.
Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto alla lettera a., ma lo stato delle cose può venire modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio.
Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 21 "Procedura per la valutazione del danno - Danni alle opere", può prendere tutte le misure necessarie.
In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la sezione B - Responsabilità civile, l'assicurato deve:
1. farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;
2. assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro;
3. far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
In ogni caso l'assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a. e b. relative alla sezione A - Danni alle opere e ai punti 1. e 2. della sezione B - Responsabilità civile.
L'assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo/risarcimento.
Art. 21 - Procedura per la valutazione del danno - Danni alle opere
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a. direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti:
b. fra due periti, nominati uno dalla Società e uno dal contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. Il committente, qualora lo richieda, può partecipare come osservatore, alle operazioni peritali.
L'ammontare del danno, concordato come sopra, deve essere convalidato dal Responsabile del procedimento di cui all'art. 7 della Legge.
Art. 22 - Mandato dei periti - Danni alle opere
I periti devono:
a. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 4 "Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata";
b. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 21 "Procedura per la valutazione del danno - Danni alle opere", lettera b., i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere a. e b. sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti di cui al presente schema tipo, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza delle formalità di cui al Capo I, titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.
Art. 23 - Premio
Il premio, riportato nella Scheda tecnica di polizza, è convenuto in misura unica e indivisibile per le sezioni A - Danni alle opere e B - Responsabilità civile e per tutto il periodo dell'assicurazione.
Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe e/o aggiornamenti concordati sono riportati nelle rispettive Schede tecniche di polizza.
Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti.
L'aggiornamento del premio, in relazione a quanto previsto all'art. 4 "Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata", terzo comma, andrà calcolato applicando il tasso originario di stipula più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura; i relativi valori sono riportati nella specifica Scheda tecnica di polizza di variazione.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto.
La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., il committente, il quale può sostituirsi al contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo del committente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.
Il premio iniziale e quello relativo a eventuali proroghe e/o aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista nella Scheda tecnica di polizza.
Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:
• assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
• ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
• contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Non è possibile il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a euro 500 (cinquecento/00). AVVERTENZA: in presenza di pagamento contestuale di più premi riferiti a contratti diversi, e quindi con un'unica operazione di importo complessivamente superiore a euro 12.500 (dodicimilacinquecento/00), sarà vietato il ricorso al denaro contante."
Art. 24 - Assicurazione parziale - Regola proporzionale
Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti delle somme assicurate e per la regolazione del premio, al momento del sinistro la Società verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di cui all'art. 4 "Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata"; nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la Società indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate in tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.
Art. 25 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
L'importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi massimi e minimi, senza corrispondente restituzione del premio.
Il contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; la Società concede tale reintegro richiedendo un premio sino ad un massimo di 5 volte il premio relativo all'entità del reintegro.
Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, anche in caso di mancato reintegro.
Art. 26 - Inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione del danno e successivi
Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione o il pagamento dell'indennizzo non pregiudicano le ragioni della Società stessa per comminatorie, decadenze, riserve e altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.
Art. 27 - Pagamento dell'indennizzo
Relativamente ai sinistri di cui alla sezione A - Danni alle opere, il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data dell'accordo diretto tra le parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempreché siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del sinistro.
La franchigia e lo scoperto rimangono a carico del contraente, fermo restando che la Società provvederà a risarcire al committente i danni, se ad esso dovuti, al lordo dei predetti franchigia e scoperto.
Tuttavia la franchigia e lo scoperto, con i relativi minimo e massimo, sono opponibili al committente ove questi abbia esercitato nel bando di gara la facoltà di prevederli in tale forma, determinandone anche l'entità.
Art. 28 - Titolarità dei diritti
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente assicurazione non possono essere esercitati che dal contraente e dalla Società, salvo quanto previsto dall'art. 21 "Procedura per la valutazione del danno - Danni alle opere", ultimo comma. È compito, in particolare, del contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato.
L'indennizzo liquidato a termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 29 - Gestione delle controversie e spese legali - Responsabilità civile
La Società può assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito nella Scheda tecnica di polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
Art. 30 - Proroga dell'assicurazione
La presente assicurazione può essere prorogata qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro la data indicata all'art. 5 "Durata dell'assicurazione", lettera b..
In tale caso il contraente può chiedere una proroga della presente assicurazione, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.
Art. 31 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.
Art. 32 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali l'assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società ovvero all'agenzia alla quale è assegnata la presente polizza.
Art. 33 - Foro competente
Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la presente polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.
In caso di controversia tra la Società e il committente, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 del codice di procedura civile.
Art. 34 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
GARANZIE AGGIUNTIVE
(MER051) Allagamenti
Relativamente ai danni materiali alle cose assicurate, la società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, direttamente causati da allagamento verificatosi a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua, fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici, la Società non indennizza i danni:
1. causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
2. causati da mareggiata, marea, xxxxxxxx e penetrazione di acqua marina;
3. avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
4. causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
5. causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
6. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
7. causati da rigurgito di fognature.
Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di franchigie, scoperti e massimo indennizzo come previsto dalla tabella "Riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie" riportate nella scheda di polizza.
(MER052) Alluvioni e inondazioni
La Società, a parziale deroga dell'art. 3 "Esclusioni - Danni alle opere" punto 5., indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, direttamente causati da inondazione o alluvione anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno.
La Società non indennizza i danni:
a. causati da mareggiata, marea, xxxxxxxx e penetrazione di acqua marina;
b. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sulle cose assicurate;
c. causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione;
d. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
e. a cose mobili all'aperto.
Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di franchigie, scoperti e massimo indennizzo come previsto dalla tabella "Riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie" riportate nella scheda di polizza.
(MER056) Manutenzione
Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili i danni alle cose assicurate di cui alla partita "Opere ed impianti permanenti e temporanei", nonché i danni a terzi di cui alla sezione B - Responsabilità civile, se attivata, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto del contraente/assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie stabilite per il periodo di costruzione. Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.
(MER058) Scoperto e franchigia - Danni alle opere
Relativamente alla sezione A - Danni alle opere", per ciascun sinistro, a qualunque causa dovuto, salvo quanto diversamente convenuto, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dello scoperto o della franchigia assoluta indicata nella tabella "Riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie" riportate nella scheda di polizza.
(MER060) Xxxxxxxxx
La società, a parziale deroga dell'art. 3 "Esclusioni danni alle opere" punto 5., indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, direttamente causati da terremoto e maremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, la Società
non indennizza i danni:
1. di eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto;
2. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
3. di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro"; il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di franchigie, scoperti e massimo indennizzo come previsto dalla tabella "Riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie" riportate nella scheda di polizza.
La garanzia assicurativa è subordinata alla dimostrazione di aver considerato, nella stesura del progetto, del rischio terremoto e di aver considerato, nella esecuzione dei lavori, delle relative norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche e le relative disposizioni concernenti l'applicazione delle stesse in vigore nel luogo di costruzione.
(MER062) Condutture sotterranee
A deroga dell'art.12 "Esclusioni responsabilità civile" lettera m., sono risarcibili, se attivata la apposita sezione B - Responsabilità civile, i danni materiali e diretti a cavi e condutture sotterranee solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi e condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.
Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di franchigie, scoperti e massimo indennizzo come previsto dalla tabella "Riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie" riportate nella scheda di polizza.
(MER063) Xxxxx a cose dovuti a vibrazioni
A parziale deroga dell'art.12 "Esclusioni - Responsabilità civile" lettera j., sono risarcibili i danni causati da vibrazione, rimozione e/o indebolimento di elementi portanti.
Agli effetti della presente garanzia valgono le seguenti condizioni:
• in caso di responsabilità per danni a proprietà, terreni o edifici, la Società risarcisce l'assicurato soltanto se essi sono stati la causa del crollo totale o parziale;
• in caso di responsabilità per danni a proprietà, terreni o edifici, la Società risarcisce l'assicurato soltanto se questi prima dell'inizio dei lavori si trovavano in buono stato di conservazione e se erano state adottate le necessarie misure di sicurezza;
• su richiesta l'assicurato redige a proprie spese prima dell'inizio dei lavori un rapporto sullo stato di conservazione delle proprietà, dei terreni o degli edifici eventualmente a rischio.
Si intendono comunque esclusi:
• i danni prevedibili per il tipo di lavori e la loro esecuzione;
• i danni di lieve entità che non pregiudicano né la sicurezza delle proprietà, dei terreni o degli edifici assicurati, né l'incolumità di coloro che ne usufruiscono;
• le spese di prevenzione o attenuazione di danni divenute necessarie nel periodo d'assicurazione.
Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di franchigie, scoperti e massimo indennizzo come previsto dalla tabella "Riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie" riportate nella scheda di polizza.
(MER065) Partecipanti ai lavori
A parziale deroga dell'art. 11 "Delimitazione dell'assicurazione - Responsabilità civile" lettera c., sono considerati terzi, limitatamente alla morte e alle lesioni corporali gravi e gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale, ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti, tecnici, amministrativi, legali e in genere tutte le persone appartenenti ad altre ditte e comunque non dipendenti dall'assicurato e/o contraente che subiscano il danno negli ambienti di lavoro per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile.
(MER066) Pluralità di assicurati - Responsabilità civile incrociata
Qualora con la denominazione di assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonché quanto disposto dall'art. 29 "Gestione delle controversie - Spese legali".
Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi, relativamente a ciascun assicurato, gli altri assicurati e i
loro dipendenti, ferme restando comunque le altre esclusioni di cui all'art. 11 "Delimitazione dell'assicurazione - Responsabilità civile" e all'art. 12 "Esclusioni - Responsabilità civile". Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate od assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla sezione A - Danni alle opere alle partite "Opere ed impianti permanenti o temporanei" e "Opere ed impianti preesistenti", non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della sezione B - Responsabilità civile.
(MER067) Rimozione, franamento e cedimento di terreno
A deroga dell'art.12 "Esclusioni - Responsabilità civile" lettera l., se attivata l'apposita sezione B - Responsabilità civile, sono risarcibili i danni materiali e diretti causati a terzi da rimozione, franamento e cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere delle opere assicurate, nell'ambito dei massimali stabiliti in polizza alla sezione B - Responsabilità civile.
Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di franchigie, scoperti e massimo indennizzo come previsto dalla tabella "Riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie" riportate nella scheda di polizza.
(MER068) Scoperto e franchigia - Responsabilità civile
Relativamente alla sezione B - Responsabilità civile, per ciascun sinistro, a qualunque causa dovuto, salvo quanto diversamente convenuto, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dello scoperto o della franchigia assoluta indicata nella tabella "Riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie" riportate nella scheda di polizza.
(MER069) Altri danni da forza maggiore
La società, a parziale deroga dell'art. 3 "Esclusioni - Danni alle opere" punto 5., indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, direttamente causati da eventi naturali come frane, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, tempeste e quant'altro di simile.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di franchigie, scoperti e massimo indennizzo come previsto dalla tabella "Riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie" riportate nella scheda di polizza.
(MER070) Azioni di terzi
A parziale deroga dell'art. 3 "Esclusioni "Danni alle opere" punto 4., sono risarcibili i danni causati da "Azioni di terzi".
Si intendono comunque sempre esclusi i danni verificatisi in occasione di:
• guerra, invasione, atti di forze nemiche straniere, ostilità o azioni militari (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile;
• ammutinamento, tumulto popolare che assume la proporzione o l'importanza di sommossa popolare, sommossa militare, insurrezione, ribellione, rivoluzione, potere militare o potere usurpato o atti di una qualsiasi persona che agisce per conto di o in rapporto ad organizzazioni con attività dirette a rovesciare con la forza il governo de iure o de facto o a influenzare lo stesso con atti di terrorismo e sabotaggio o violenza;
• confisca, requisizione, nazionalizzazione, pignoramento, limitazione, detenzione, appropriazione, requisizione o distruzione o danni alla proprietà per ordine di qualsiasi governo di diritto o di fatto o per ordine di un'autorità pubblica locale.
Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di franchigie, scoperti e massimo indennizzo come previsto dalla tabella "Riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie" riportate nella scheda di polizza.
(MER071) Danni da natanti o aeromobili
A parziale deroga dell'art.12 "Esclusioni - Responsabilità civile" lettera d., sono risarcibili i danni materiali e diretti causati da natanti o aeromobili.
Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di franchigie, scoperti e massimo indennizzo come previsto dalla tabella "Riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie" riportate nella scheda di polizza.
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:
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