Concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e...
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CIRCOLARE 16 giugno 0000 , x. 00000
Concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro del turismo del 24 settembre 2010, pubblicato nel S.O. alla G.U.R.I. del 24 dicembre 2010, n. 300. (11A10310)
(GU n. 174 del 28-7-2011 )
Alle Imprese interessate
All'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.P.A. - Invitalia
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro del turismo del 24 settembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 43 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' stata introdotta la disciplina dei criteri e delle modalita' di concessione di agevolazioni finanziarie attraverso la sottoscrizione di contratti di sviluppo.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 5 del predetto decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 maggio 2011 sono stati definiti gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento.
Con la presente circolare si forniscono le ulteriori indicazioni operative di seguito riportate.
1. Affitto di azienda.
1.1. Con riferimento ai programmi di sviluppo turistico di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del 24 settembre 2010, l'impresa che intenda richiedere le agevolazioni di cui al predetto decreto, o che le abbia gia' ottenute sottoscrivendo il relativo contratto di sviluppo, per sostenere un programma di investimenti nell'ambito della propria unita' locale e che abbia ceduto o intenda cedere, mediante contratto di affitto, la gestione dell'azienda o del ramo d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa il detto programma, puo', fornendo le necessarie garanzie, avanzare la domanda di agevolazione ovvero specifica istanza tesa al mantenimento della validita' del contratto di sviluppo sottoscritto. A tal fine:
a) l'impresa beneficiaria, insieme alla domanda di agevolazioni ovvero all'istanza per il mantenimento della validita' del contratto di sviluppo, fornisce gli elementi che evidenzino compiutamente il piano imprenditoriale nell'ambito del quale si colloca strategicamente la decisione di procedere all'affitto del complesso aziendale, le notizie e le informazioni sul soggetto subentrante nella conduzione, sul piano imprenditoriale di quest'ultimo e su ogni altro elemento utile alla valutazione, da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a. - Invitalia, nel seguito «Agenzia», circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione di affitto, l'interesse pubblico sottostante alla concessione delle agevolazioni;
b) l'Agenzia effettua le proprie valutazioni istruttorie in
merito a quanto rappresentato dall'impresa con particolare riferimento alle motivazioni dell'operazione, all'affidabilita' del soggetto subentrante nella conduzione, alla capacita' dello stesso di condurre l'attivita' in modo da garantire il pieno soddisfacimento dell'interesse pubblico per la concessione delle agevolazioni e, in particolare, degli impegni dalla stessa derivanti.
1.2. In sede di concessione delle agevolazioni, ovvero in sede di autorizzazione da parte dell'Agenzia al mantenimento della validita' del contratto di sviluppo, il proprietario e il conduttore sottoscrivono specifici atti con i quali si obbligano al pieno rispetto degli impegni che la concessione comporta fermo restando che il proprietario, unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilita' in ordine al mancato rispetto degli impegni da esse derivanti e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal conduttore. A tale riguardo, i livelli occupazionali precedenti e finali del programma agevolato dovranno essere rilevati con riferimento a tutti i soggetti coinvolti nella unita' locale interessata dal programma medesimo.
1.3. Con riferimento ai programmi di sviluppo industriale e di sviluppo commerciale, di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e c) del decreto del 24 settembre 2010, puo' essere ceduta, mediante contratto di affitto, e secondo le modalita' di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2, la gestione dell'azienda o del ramo d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa il programma, limitatamente ad attivita' accessorie rispetto all'attivita' principale del complesso aziendale, che deve rimanere nella titolarita' del beneficiario, e purche' il costo dei beni interessati risulti marginale rispetto a quello degli altri investimenti agevolabili.
2. Spese ammissibili.
2.1. Le spese dei programmi di investimento di cui al Titolo II ed al Titolo III del decreto del 24 settembre 2010 devono riferirsi all'acquisto e/o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e ss. c.c., nella misura necessaria alle finalita' del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni e possono riguardare:
a) Suolo aziendale e sue sistemazioni.
Le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile del progetto.
b) Opere murarie e assimilate.
Per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriale le spese relative ad opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 40% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun progetto d'investimento.
Per quanto riguarda i programmi di sviluppo turistico ed i programmi di sviluppo commerciale le opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 70% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun progetto d'investimento.
Ai fini dell'ammissibilita' della spesa per uffici, vengono considerate congrue le superfici massime di 25 mq per addetto.
c) Infrastrutture specifiche aziendali.
d) Macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica. In tale categoria rientrano anche i beni necessari all'attivita' amministrativa dell'impresa nonche' i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purche' dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo
dell'unita' produttiva oggetto delle agevolazioni.
In relazione alle predette spese si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente
dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.
e) Programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva interessata dal progetto. Per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile.
Si precisa, altresi', che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le spese di cui alla presente lettera, ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo.
Le spese di cui alle lettere b) e d) possono comprendere anche quelle relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unita' produttiva, di asili nido a servizio del personale dell'unita' produttiva interessata dal programma di investimento.
Per le sole PMI sono inoltre ammissibili, ai sensi e nei limiti dell'art. 26 del Regolamento GBER e nella misura massima del 4% dell'investimento complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento, le spese per consulenze connesse al progetto d'investimento che si riferiscono alle seguenti voci: progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilita' economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualita' e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti. La relativa intensita' dell'aiuto e' pari al 50% ESL.
Ai fini dell'ammissibilita' delle spese di cui al presente punto, i relativi pagamenti devono essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancario.
2.2. Le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di proprieta' di uno o piu' soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso di cui all'art. 7, comma 1 del decreto del 24 settembre 2010. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 c.c. o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25%, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli articoli
47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
2.3. Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla
«bolletta doganale d'importazione».
2.4. Con riferimento ai programmi promossi dalle imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica e calore, le spese relative alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda sono ammissibili, limitatamente alla parte ricadente all'interno del territorio comunale nel quale e' ubicato l'impianto di produzione necessaria a raggiungere l'utente della fornitura, a condizione che gli impianti stessi siano di proprieta' dell'impresa produttrice e siano realizzati su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilita'.
2.5. Ai fini dell'ammissibilita', le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER e ove compatibili con la legislazione europea in materia di ammissibilita' delle spese alla partecipazione dei fondi strutturali. Ai fini dell'ammissibilita' dell'acquisto in leasing di macchinari, impianti e attrezzature, il relativo contratto deve prevedere, alla sua scadenza, l'obbligo di riscatto dei beni. Per quanto riguarda l'acquisizione in leasing di terreni e fabbricati, il relativo contratto deve prevedere il proseguimento della locazione per almeno cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, a decorrere dalla data prevista di ultimazione del programma di investimento.
2.6. La realizzazione del programma di investimenti o di una parte dello stesso puo' essere commissionata con la modalita' del cosiddetto contratto «chiavi in mano», fermo restando che non sono ammissibili prestazioni derivanti da attivita' di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti. Le forniture che intervengono attraverso contratti «chiavi in mano» devono consentire di individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di per se' non ammissibili. Pertanto, ai fini del riconoscimento di ammissibilita' delle spese, tali contratti di fornitura potranno essere utilmente considerati alle seguenti ulteriori condizioni:
a) realizzazione di impianti di particolare complessita';
b) il contratto di fornitura «chiavi in mano» xxxxx' contenere l'esplicito riferimento alla domanda di agevolazioni; esso dovra' quindi contenere una dichiarazione con la quale l'impresa beneficiaria specifica di aver richiesto detta fornitura per la realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimenti di cui alla domanda di agevolazione;
c) al contratto di fornitura «chiavi in mano» dovra' essere allegato, formandone parte integrante, il prospetto dettagliato di tutte le distinte acquisizioni, da individuare singolarmente e raggruppare secondo categorie di spesa, con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa;
d) il general contractor dovra' impegnarsi a fornire, per il tramite dell'impresa beneficiaria ed a semplice richiesta di quest'ultima, o dell'Agenzia o del Ministero o di loro delegati, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso general contractor acquisisce in relazione alla commessa affidatagli, ed in particolare il nominativo dei suoi fornitori ed i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti, utili a comprovare la natura delle forniture ed il loro costo; tale impegno dovra' essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l'automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;
e) possono essere oggetto di agevolazione i soli contratti
«chiavi in mano» il cui general contractor abbia stabile organizzazione (art. 5, modello di convenzione OCSE) in Italia, ove dovra' essere custodita e reperita la predetta documentazione di spesa anche ai fini dei controlli previsti dal presente decreto;
f) per i contratti «chiavi in mano» l'impresa beneficiaria dovra' produrre la documentazione relativa alle credenziali attestanti la specifica esperienza progettuale e tecnica.
L'impresa che intenda fare ricorso a tale particolare modalita' di acquisizione dei beni da agevolare e' tenuta a darne comunicazione nella documentazione allegata all'istanza di accesso o, avendo maturato la decisione in corso d'opera, a darne tempestiva comunicazione all'Agenzia, illustrandone le ragioni. L'Agenzia, sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all'impresa, formula il proprio motivato parere circa l'ammissibilita' di tale modalita' e della conseguente agevolabilita' dell'intero programma ovvero, a seconda dei casi, dei beni interessati. L'Agenzia valuta altresi' la comprovata complessita' e specifica esperienza progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui l'impresa istante intende affidare la realizzazione del contratto «chiavi in mano», con particolare riferimento all'avvenuta progettazione e realizzazione di altri impianti similari da parte dello stesso.
2.7. Le spese per le attrezzature, la cui installazione non sia prevista presso l'unita' produttiva interessata dal progetto bensi' presso altre unita', della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni purche' tali unita' produttive siano ubicate in territori ammissibili e alle seguenti condizioni:
a) l'impresa richiedente illustri compiutamente le motivazioni tecniche, industriali ed economiche per le quali si intende effettuare la cessione in prestito d'uso delle attrezzature;
b) le spese siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;
c) dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% di quella relativa al capitolo
«Macchinari, impianti ed attrezzature»;
d) vengano ubicate presso unita' produttive localizzate, al momento dell'acquisto (data del documento di trasporto), in aree ammissibili agli interventi di cui al presente decreto;
e) siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unita' produttive della stessa impresa, nel libro dei beni ammortizzabili ovvero nel libro degli inventari ovvero nel libro giornale; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1978, n. 627 e del decreto ministeriale 29 novembre 1978 e successive modificazioni e integrazioni;
f) vengano fomiti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalita', durata, ecc.);
g) la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;
h) i beni non vengano destinati a finalita' produttive estranee a quelle dell'impresa cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere all'Agenzia una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
i) il legale rappresentante dell'impresa cedente sottoscriva una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445.
Le relative agevolazioni sono calcolate applicando l'intensita' d'aiuto prevista per i territori in cui ricadono le diverse unita'
produttive fermo restando che, qualora per queste ultime l'intensita' di aiuto sia superiore a quella stabilita per l'area in cui e' localizzata l'unita' produttiva oggetto del programma, le agevolazioni saranno calcolate applicando l'intensita' di aiuto relativa a quest'ultima.
2.8. Con riferimento alle attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui al Titolo IV del decreto del 24 settembre 2010 sono agevolabili i costi, nella misura congrua e pertinente, riguardanti:
a) il personale, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito alle attivita' del progetto di ricerca e sviluppo, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
b) gli strumenti e le attrezzature di nuova acquisizione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;
c) i servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l'attivita' del progetto, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
d) le spese generali imputabili al progetto di ricerca e sviluppo, in misura non superiore al 30% dell'importo dei costi agevolabili di cui alla lettera a) del presente punto;
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo.
Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne, in quanto qualsiasi attivita' di personale ed acquisti o prelievi da magazzino devono essere riferiti alle rispettive voci di costo.
I pagamenti di cui al presente punto, sono regolati esclusivamente a mezzo di bonifico bancario ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e d) per i quali sono ammessi altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni. Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla «bolletta doganale d'importazione».
2.9. Nell'ambito di un medesimo contratto di sviluppo possono essere agevolati anche progetti in comparti di attivita' diversi da quello che caratterizza il programma, fermi restando i requisiti di coerenza e reciproca utilita' prescritti dall'art. 4 del decreto ministeriale dell'11 maggio 2011, nonche' le limitazioni e le esclusioni indicate nel decreto del 24 settembre 2010.
2.10. Non sono ammesse:
a) le spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature usati;
b) le spese di funzionamento, notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte, materiali di consumo;
c) le spese per beni relativi all'attivita' di rappresentanza;
d) le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto con esclusione dei mezzi indicati al punto 2.1 lettera d) della presente circolare;
e) le spese relative all'acquisto di immobili che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso di cui all'art. 7 del decreto del 24 settembre 2010, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorita' competenti;
f) singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di
IVA;
g) i costi relativi a commesse interne;
h) le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria gia' di proprieta' dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni;
i) le spese effettuate con modalita' diversa dal bonifico bancario;
j) le spese sostenute mediante novazione di cui all'art. 1235 c.c.;
k) le spese che eccedano i limiti fissati nella presente circolare;
l) ogni altra spesa che, sulla base del decreto del 24 settembre 2010, delle direttive emanate e della presente circolare, non risulti tipologicamente dichiarata ammissibile.
3. Agevolazioni concedibili.
3.1. Con riferimento alle agevolazioni concedibili di cui all'art.
5 del decreto del 24 settembre 2010 si precisa che le relative intensita' massime per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sono quelle previste, per dimensione di impresa beneficiaria e per ciascuna area ammissibile, dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013, cosi' come modificata con l'Aiuto di Stato n. 117/2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 10 agosto 2010, n. C 215/5.
3.2. In relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del decreto 24 settembre 2010 e dalle successive direttive emanate dal Ministro dello sviluppo economico le forme di aiuto concedibili sono le seguenti: contributo in conto impianti, contributo alla spesa, finanziamento agevolato, contributo in conto interessi.
3.3. L'eventuale finanziamento agevolato e' concesso nella misura massima del 25% in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie e/o bancarie. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di otto anni oltre ad un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del programma e, comunque, non superiore a quattro anni. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quanto stabilito dalla Commissione Europea e pubblicato sul sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx_xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxx
.html Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato e' pari alla differenza tra gli interessi calcolati al suddetto tasso di attualizzazione e rivalutazione vigente alla data di concessione delle agevolazioni e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato.
3.4. L'eventuale contributo in conto interessi e' concesso in relazione ad un finanziamento bancario a tasso di mercato, destinato alla copertura finanziaria del progetto richiesto alle agevolazioni ed avente una durata massima di otto anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma e comunque non superiore a quattro anni e deliberato da un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attivita' creditizia ai sensi del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni. La misura del contributo in conto interesse e' fissata in ottanta punti percentuali del tasso di riferimento individuato ai sensi del precedente punto 3.3.
3.5. Nel caso di spese ammesse da realizzare con il sistema della locazione finanziaria, la stessa deve essere effettuata da un soggetto abilitato all'esercizio di tale attivita'. Il contratto di
leasing deve avere una durata non superiore a otto anni, ovvero cinque se l'operazione di locazione finanziaria ha ad oggetto solo macchinari, impianti ed attrezzature.
Il relativo contributo viene concesso ed erogato alla societa' beneficiaria nell'arco di durata del contratto di leasing in ragione delle rate di leasing pagate e quietanzate. La rendicontazione della spesa agevolata avverra' inizialmente nell'ambito dei SAL presentati e, successivamente al completamento del programma ed alla consegna dei beni alla societa' beneficiaria, con cadenza annuale facendo riferimento ai canoni pagati nell'arco dell'anno solare precedente.
3.6. L'erogazione di agevolazioni concesse con il ricorso a risorse finanziarie di origine comunitaria e' subordinata all'effettiva disponibilita' di dette risorse, anche in relazione ai tempi prescritti per la loro fruizione.
3.7. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 16, comma 4 del decreto del 24 settembre 2010 sono obbligati ad apportare, proporzionalmente alla realizzazione dei programmi agevolati, un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, pari almeno al 25% del totale delle spese ammissibili. Nel caso di apporto di risorse proprie lo stesso deve essere reale e concreto, con esclusione dei profitti attesi e/o dei flussi di cassa previsionali.
4. Fase di accesso e negoziazione.
4.1. L'istanza di accesso alle agevolazioni, di cui all'art. 7 del decreto del 24 settembre 2010, e' composta dal modulo di domanda e dalla proposta di massima, completa della descrizione del programma di sviluppo, delle caratteristiche tecnico-economiche dei singoli progetti d'investimento e degli eventuali progetti di prevalente sviluppo sperimentale e del loro ammontare, con l'indicazione delle imprese aderenti, degli organismi di ricerca ave presenti e degli istituti finanziari coinvolti e, infine, di eventuali infrastrutture pubbliche funzionali.
L'istanza, redatta a pena di esclusione secondo lo schema disponibile sui siti internet del MiSE e dell'Agenzia e completa degli allegati di cui al comma successivo, deve essere inviata all'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa SpA -Segreteria B U Impresa Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx in formato cartaceo ed in copia elettronica registrata su adeguato supporto informatico (CD - DVD -Memoria Pendrive). Il solo modulo di domanda scansionato, sottoscritto dai legali rappresentanti delle imprese coinvolte, dovra' preventivamente essere trasmesso all' indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
L'Agenzia registra le istanze pervenute in formato cartaceo assegnando a ciascuna di esse un numero di protocollo progressivo secondo l'ordine cronologico di ricezione e provvede tempestivamente ad inviare copia delle predette istanze al MiSE e alla Regione o alle Regioni dove sono previsti i programmi di investimento, al fine di acquisire un eventuale parere preliminare.
4.2. Alla domanda devono essere allegati:
a) certificato antimafia ai sensi degli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, rilasciato in data non anteriore al mese precedente quello di presentazione dell'istanza di accesso, ovvero copia dell'avvenuta richiesta del medesimo;
b) dichiarazione dell'impresa beneficiaria concernente l'eventuale esistenza di infrastrutture o la necessita' di realizzazione delle stesse e l'esistenza o meno di fonti energetiche funzionali agli investimenti previsti;
c) bilanci, relativi ai tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, corredati di allegati
esplicativi; qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato, puo' essere trasmessa la bozza sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa e corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste; per le imprese che alla data di presentazione dell'istanza non dispongano ancora di un bilancio, situazione patrimoniale alla data di presentazione della domanda sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa;
d) dichiarazione del legale rappresentante in merito alla disponibilita' degli immobili e alla cantierabilita' del progetto di investimento, anche con riferimento al rispetto dei vincoli edilizi ed urbanistici;
e) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, completo di vigenza e dicitura antimafia. Le imprese costituite all'estero forniscono documentazione comprovante la regolare costituzione nel Paese di origine, con allegata traduzione giurata e dichiarazione della Ambasciata in Italia del paese di origine attestante che il documento presentato costituisce certificazione di regolare costituzione e vigenza nel paese di origine;
f) Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) in corso di validita' per le imprese attive con dipendenti;
g) eventuali ulteriori allegati previsti dal modulo di domanda.
4.3. In caso di partecipazione di una o piu' grandi imprese, ai fini della verifica dell'effetto incentivante delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento GBER, alla domanda di accesso e' altresi' allegata la documentazione utile a dimostrare almeno uno dei seguenti aspetti del progetto d'investimento:
a) incremento rilevante, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto;
b) estensione rilevante, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto;
c) incremento rilevante, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto;
d) riduzione significativa dei tempi di realizzazione del progetto oggetto dell'aiuto;
e) per i progetti d'investimento di cui al Titolo II del decreto del 24 settembre 2010 mancata realizzazione dell'investimento, in assenza dell'aiuto, in un'area prevista dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013.
4.4. Il soggetto proponente comunica tempestivamente all'Agenzia tutte le variazioni, relative ai dati fomiti al momento della presentazione dell'istanza di accesso e della documentazione allegata, che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda.
4.5. Con riferimento alla fase di negoziazione di cui all'art. 7, comma 2 del decreto del 24 settembre 2010 si precisa che l'Agenzia, ove necessario, richiede al proponente, alle aderenti e agli enti pubblici coinvolti i chiarimenti e/o le integrazioni relativi alla documentazione di cui al precedente punto 4.2. I soggetti interessati trasmettono all'Agenzia i chiarimenti e/o le integrazioni entro il termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Nel caso in cui la richiesta non possa essere soddisfatta nel predetto termine di 7 giorni, il soggetto proponente comunica tempestivamente all'Agenzia, e comunque non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta, i motivi ostativi alla presentazione della documentazione integrativa richiesta. L'Agenzia, sulla base delle motivazioni addotte, valuta la congruita' della richiesta del soggetto proponente e dispone il termine massimo di presentazione della documentazione necessaria.
5. Proposta definitiva di Contratto di sviluppo.
5.1. La proposta definitiva di contratto di sviluppo di cui
all'art. 8 del decreto del 24 settembre 2010, sottoscritta dal legale rappresentante del proponente e degli eventuali altri soggetti beneficiari, deve pervenire all'Agenzia, in forma cartacea ed in formato elettronico, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione circa il positivo esito della fase di negoziazione di cui all'art. 7, comma 3 del decreto del 24 settembre 2010. L'Agenzia tempestivamente trasferisce il formato elettronico della proposta definitiva del progetto di sviluppo alla Regione/i interessata/e ed al MiSE.
5.2. Alla proposta definitiva, redatta ai sensi dell'art. 8, comma
2 del decreto del 24 settembre 2010 e delle disposizioni della presente circolare, devono, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:
a) scheda sintetica, contenente i principali dati e informazioni relativi al soggetto proponente, agli eventuali soggetti aderenti e al complesso dei progetti d'investimento proposti;
b) per le imprese estere, documento attestante la regolare iscrizione al Registro delle Imprese italiano;
c) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e la configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilita' interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;
d) principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o suo procuratore speciale;
e) lay-out con evidenza dei macchinari preesistenti e quelli oggetto delle agevolazioni;
f) documentazione attestante la disponibilita' degli immobili oggetto del progetto d'investimento. La predetta disponibilita' non puo' essere attestata da contratti di comodato;
g) perizia giurata relativa alla conformita' urbanistica ed edilizia degli immobili, di cui alla precedente lettera f), e all'inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e alla necessita' di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti;
h) dettaglio degli investimenti previsti, con allegati i relativi preventivi - corredati dalle specifiche tecniche e dalle relative caratteristiche di funzionamento e suddivisione degli stessi per capitolo di spesa e per articolazione temporale;
i) Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) in corso di validita';
j) dichiarazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana del 12 luglio 2007, n. 106;
k) certificato antimafia ai sensi degli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, ovvero copia dell'avvenuta richiesta del medesimo, qualora non piu' valido il certificato presentato in fase di accesso ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto del 24 settembre 2010;
l) apposita perizia giurata, rilasciata da professionisti iscritti ali'albo degli ingegneri, o degli architetti, o dei geometri, o dei dottori agronomi, o dei periti agrari, o dei periti industriali edili, attestante il valore di mercato del suolo e/o dei fabbricati richiesti alle agevolazioni;
m) ulteriore eventuale documentazione richiesta dall'Agenzia, da predisporre secondo le specifiche indicate dall'Agenzia medesima sul proprio sito internet.
5.3. Nel caso in cui la proposta di contratto riguardi piu' imprese e/o uno o piu' progetti d'investimento della stessa impresa, i documenti di cui al presente paragrafo, devono essere riferiti a ciascuna impresa aderente e a ciascun progetto rientrante nel programma di investimento.
5.4. I soggetti interessati trasmettono all'Agenzia i chiarimenti e/o le integrazioni entro il termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, pena l'improcedibilita' della domanda. Nel caso in cui la richiesta non possa essere soddisfatta nel predetto termine di 7 giorni, il soggetto proponente comunica tempestivamente all'Agenzia, e comunque non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta, i motivi ostativi alla presentazione della documentazione integrativa richiesta.
L'Agenzia, sulla base delle motivazioni addotte, valuta la congruita' della richiesta del soggetto proponente e dispone il termine massimo di presentazione della documentazione necessaria.
5.5. Con riferimento all'istruttoria della proposta definitiva di contratto di sviluppo, di cui all'art. 9 del decreto del 24 settembre 2010, si precisa che per quanto attiene ai progetti di cui al Titolo IV del decreto del 24 settembre 2010 l'Agenzia si avvale di esperti esterni, indicati dal MiSE tra quelli iscritti all'Albo di cui al decreto del Ministero delle attivita' produttive del 7 aprile 2006.
Tali progetti sono valutati sulla base dei criteri di seguito indicati:
a) la stretta connessione e funzionalita' con i programmi di investimento e gli altri eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale oggetto del contratto di sviluppo;
b) la validita' degli obiettivi intermedi e finali del programma sotto il profilo tecnologico, con particolare riferimento allo sviluppo del settore in cui opera il soggetto richiedente;
c) la congruita' e pertinenza dei costi richiesti alle agevolazioni in riferimento agli obiettivi del progetto;
d) la capacita' tecnico-scientifica di assicurare la corretta esecuzione delle attivita' del programma tenuto conto anche delle pregresse attivita' del richiedente;
e) l'apporto diretto del soggetto beneficiario nell'ideazione e nello svolgimento del programma;
f) la validita' economico-finanziaria del programma, con specifico riferimento alla redditivita', alle prospettive di mercato ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione del programma;
g) la ricaduta degli effetti del programma sul mercato di riferimento ovvero il rilevante miglioramento delle condizioni ambientali;
h) l'interesse industriale all'esecuzione del programma in relazione all'impatto economico dei risultati perseguiti;
i) per le grandi imprese, il carattere di addizionalita' del programma rispetto alla ordinaria attivita' di ricerca e sviluppo dell'impresa. Tale verifica dovra' riguardare anche le piccole e le medie imprese nel caso di un valore delle agevolazioni concedibili superiore a 7,5 milioni di euro.
6. Erogazione delle agevolazioni.
6.1. L'erogazione delle agevolazioni da parte dell'Agenzia alle imprese dovra' avvenire sulla base di spese effettivamente sostenute come dimostrate da fatture e/o altri titoli di spesa fiscalmente regolari e quietanzati ovvero di anticipazioni di spesa su ordini accettati, relativamente a lotti minimi di investimenti non inferiori al 20% delle spese ammissibili complessive.
Il rapporto tra i contributi erogati ed il totale dei contributi previsti per il progetto non dovra' essere superiore al rapporto tra la quota versata del contributo finanziario a carico dei soggetti
beneficiari a copertura degli investimenti ed il totale del contributo finanziario stesso.
Sulle singole erogazioni l'Agenzia operera' una ritenuta del 10% che dovra' essere versata alle imprese successivamente alle attivita' di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti di cui all'art. 10, comma 2 del decreto 24 settembre 2010.
Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni a saldo, tutte le forniture devono risultare pagate per intero pena l'inammissibilita' dell'importo dell'intera fornitura.
6.2. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni relative ai programmi di investimento di cui al Titolo II ed al Titolo III del decreto del 24 settembre 2010, l'impresa beneficiaria presenta all'Agenzia, in relazione a ciascuna quota, un'apposita richiesta allegando alla stessa:
a) la documentazione della spesa consistente nella copia delle fatture di acquisto;
b) gli originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori che i beni acquistati sono nuovi di fabbrica;
c) la copia dei contratti relativi alle fatture per pagamenti anticipati in «conto fornitura»;
d) gli originali delle quietanze sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti, ovvero le copie della diversa prova documentale dell'avvenuto pagamento, salva, in ogni caso, la facolta' dell'Agenzia di ottenere l'esibizione dei documenti originali;
e) la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria congiuntamente al Presidente del Collegio Sindacale, ove costituito, mediante la quale
- con riferimento ad un allegato ed analitico elenco, nel quale siano trascritti i dati delle fatture, via via pagate per la realizzazione del programma degli investimenti, fatture da consegnare in copia come previsto sub a) - sia attestato:
1. che le fatture ivi indicate si riferiscono a spese sostenute per gli investimenti previsti dal progetto;
2. che i beni acquistati fanno parte del patrimonio dell'impresa beneficiaria;
3. che le fatture, ivi indicate, sono state pagate a saldo, ovvero costituiscono documento di pagamenti anticipati «in conto fornitura»;
4. che per tali fatture non e' mai stato riconosciuto ne xxxx' riconosciuto alcuno sconto ed abbuono ad eccezione di quelli eventualmente indicati in fattura;
5. che gli impianti, i macchinari e le attrezzature acquistate, cui le fatture si riferiscono, sono nuovi di fabbrica;
6. che tutti i documenti allegati in copia alla richiesta di erogazione sono conformi agli originali;
7. di non aver beneficiato, a fronte delle spese rendicontate, di ulteriori contributi o finanziamenti, nazionali o comunitari;
8. che non esistono procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali nei confronti della societa' e che non sussistono a carico della stessa imputazioni ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
9. di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007;
f) l'originale del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese e di vigenza della impresa beneficiaria che contenga la
«dicitura antimafia» e dal quale risulti che l'impresa beneficiaria non sia in liquidazione, non sia fallita, non sia stata sottoposta a procedura di concordato preventivo, a liquidazione coatta amministrativa, ne' ad amministrazione straordinaria;
g) l'originale del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) dell'impresa beneficiaria;
h) il certificato antimafia rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, ovvero, in caso di invarianza dei soggetti controllati di cui all'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, copia dell'avvenuta richiesta del medesimo, qualora non piu' valido il certificato eventualmente gia' presentato nelle precedenti fasi del procedimento. L'invarianza dei soggetti controllati dovra' essere attestata da specifica dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
i) la documentazione utile per l'attestazione del proporzionale versamento del contributo finanziario a carico dell'impresa beneficiaria, ove previsto;
j) la copia della documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c) d), e), f), g) ed i).
Copia della documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e) f), g) h) ed i) deve essere fornita anche per via elettronica. Gli originali dei documenti sopra indicati devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni dell'Agenzia e del MiSE per almeno i cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, successivi alla data di ultimazione del
progetto.
I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unita' locale interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto e di quelli installati presso terzi ai sensi del precedente punto 2.7. In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta di erogazione per stato d'avanzamento, le stesse non possono comprendere quelle ritenute non ammissibili. Contestualmente a ciascuna richiesta di erogazione, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura «Contratto di Sviluppo - DM 24 settembre 2010 Spesa di euro ... dichiarata per la ... (prima, seconda ...) erogazione».
6.3. Per ciascun progetto, la data di ultimazione e' rappresentata dalla data dell'ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile (per i beni in leasing, la data dell'ultima consegna dei beni, ovvero, per i programmi misti, l'ultima di tali date). L'impresa beneficiaria comunica la data di ultimazione entro 30 giorni dalla medesima e, entro 90 giorni dalla stessa, e' tenuta a trasmettere l'ultimo SAL.
6.4. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni relative ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui al Titolo IV del decreto del 24 settembre 2010, l'impresa beneficiaria presenta all'Agenzia, in relazione a ciascuna quota, un'apposita richiesta allegando alla stessa:
a) un analitico riepilogo delle spese rendicontate, articolato in riferimento alla attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ed alle categorie individuate al precedente punto 2.9 con allegate le copie dei relativi giustificativi di spesa;
b) gli originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori attestanti che gli strumenti e le attrezzature sono di nuova acquisizione;
c) gli originali delle quietanze sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti, ovvero copia della prova documentale dell'avvenuto pagamento, salva in ogni caso la facolta' dell'Agenzia di ottenere l'esibizione dei documenti originali;
d) la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria congiuntamente al Presidente del Collegio Sindacale, ove costituito, mediante la quale,
con riferimento ad un allegato ed analitico elenco delle spese rendicontate, sia attestato:
1. che gli importi di spesa indicati nell'allegato elenco sono conformi alle risultanze contabili aziendali e che sono stati effettivamente sostenuti per l'esecuzione del progetto;
2. che il costo del personale non dipendente con contratto a progetto riguarda attivita' svolte presso le strutture della societa';
3. che i contributi di legge o contrattuali e gli oneri differiti considerati nel calcolo orario corrispondono a quelli previsti dalla normativa vigente e sono stati effettivamente pagati o, limitatamente agli oneri differiti, accantonati per ciascun dipendente e/o lavoratore con contratto a progetto;
4. che sono state rispettate tutte le prescrizioni di legge, in particolare quelle in materia fiscale, ambientale e pari opportunita' tra uomini e donne;
5. che le spese generali sono state rendicontate sulla base dei costi effettivamente sostenuti;
6. ove siano stati rendicontati costi relativi a strumenti ed attrezzature, che la misura del periodo di impiego delle strumentazioni e delle attrezzature elencate corrispondono alla relativa percentuale di quota di utilizzo indicata;
7. che le fatture rendicontate sono state pagate a saldo e che per tali fatture non e' mai stato riconosciuto ne sara' riconosciuto alcuno sconto ed abbuono ad eccezione di quelli eventualmente indicati in fattura;
8. che non sono intervenute variazioni sostanziali al programma approvato;
9. che non esistono procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali nei confronti della societa' e che non sussistono a carico della stessa imputazioni ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
10. che tutte le strumentazioni e le attrezzature oggetto di rendicontazione sono di nuova acquisizione;
11. che tutti i documenti allegati in copia alla richiesta di erogazione sono conformi agli originali;
12. di non aver beneficiato, a fronte delle spese rendicontate, di ulteriori contributi o finanziamenti, nazionali o comunitari;
13. di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007;
e) l'originale del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese e di vigenza della impresa beneficiaria che contenga la
«dicitura antimafia» e dal quale risulti che l'impresa beneficiaria non sia in liquidazione, non sia fallita, non sia stata sottoposta a procedura di concordato preventivo, a liquidazione coatta amministrativa, ne' ad amministrazione straordinaria;
f) l'originale della Dichiarazione Unica di Regolarita' Contributiva (DURC) dell'impresa beneficiaria;
g) il certificato antimafia rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, ovvero, in caso di invarianza dei soggetti controllati di cui all'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, copia dell'avvenuta richiesta del medesimo, qualora non piu' valido il certificato eventualmente gia' presentato nelle precedenti fasi del procedimento. L'invarianza dei soggetti controllati dovra' essere attestata da specifica dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
h) rapporto tecnico sullo stato d'avanzamento dei lavori, sulla base dello schema opportunamente predisposto ed allegato al contratto
di sviluppo;
i) copia della documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f) ed h).
Copia della documentazione di cui ai precedenti a), b), c), d), e), f), g) ed h) deve essere fornita anche per via elettronica.
Gli originali dei documenti sopra indicati devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni dell'Agenzia e del MiSE per almeno i cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, successivi alla data di ultimazione del progetto.
In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta di erogazione per stato d'avanzamento, le stesse non possono comprendere quelle ritenute non ammissibili. Contestualmente a ciascuna richiesta di erogazione, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura «Contratto di Sviluppo - DM 24 settembre 2010 - Spesa di euro ... dichiarata per la ... (prima, seconda ...) erogazione».
6.5. Per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, la data di avvio a realizzazione e' rappresentata dalla data del primo titolo di spesa, se il programma e' stato avviato con attivita' svolte all'esterno, ovvero quella dichiarata dall'impresa beneficiaria se il programma e' avviato con attivita' svolte direttamente. La data di ultimazione del programma e' rappresentata dalla data dell'ultimo titolo di spesa, se il programma e' stato ultimato con attivita' svolte all'esterno, ovvero quella dichiarata dall'impresa beneficiaria se il programma e' ultimato con attivita' svolte direttamente.
L'impresa beneficiaria comunica la data di ultimazione entro 30 giorni dalla medesima e, entro 90 giorni dalla stessa, e' tenuta a trasmettere l'ultimo SAL.
7. Variazioni successive alla sottoscrizione del contratto di sviluppo.
7.1. Con riferimento alle variazioni successive alla sottoscrizione del contratto di sviluppo di cui all'art. 12 del decreto del 24 settembre 2010 si precisa che, ai fini del subentro:
a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalita', le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi gia' sottoscritti dall'impresa richiedente in sede di domanda di agevolazione e aggiorna i dati e le informazioni contenute nella domanda medesima, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo;
b) la dimensione del soggetto subentrante viene rilevata, con i criteri di cui all'art. 2, comma 3 del decreto del 24 settembre 2010 e con riferimento alla data in cui lo stesso diviene legittimamente titolare del programma e, quindi, a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta;
c) le agevolazioni vengono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante; il nuovo valore dell'agevolazione non puo', comunque, superare l'importo gia' concesso. Qualora l'operazione societaria di cui si tratta intervenga nel corso del quinquennio, ovvero triennio per le PMI, successivo alla data di ultimazione dell'intero investimento, nel calcolo delle agevolazioni si tiene conto delle frazioni di detto periodo relative al soggetto originario ed a quello subentrante.
8. Monitoraggio.
8.1. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, a partire dalla data di stipula del contratto, le imprese beneficiarie trasmettono all'Agenzia, con cadenza semestrale e fino al quinto esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, ovvero al terzo nel caso di PMI, una dichiarazione resa dal legale
rappresentante o procuratore speciale delle imprese interessate. La predetta dichiarazione, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, fornisce, in particolare, indicazioni sull'avanzamento del programma e su ulteriori eventuali elementi specificatamente richiesti nel contratto di sviluppo sottoscritto. Con riferimento ai programmi di cui al Titolo II ed al Titolo III del decreto del 24 settembre 2010 dovranno essere inoltre fornite indicazioni in merito al valore della produzione, ad eventuali beni dismessi ed al livello occupazionale raggiunto.
9. Revoche.
9.1. Con riferimento ai programmi di cui al Titolo II ed al Titolo III del decreto 24 settembre 2010 costituiscono condizioni di revoca delle agevolazioni, ai sensi degli articoli 19 e 25 del predetto decreto:
a) la cessazione definitiva dell'attivita' per la quale siano state concesse, o la messa in liquidazione o l'ammissione a procedure concorsuali dell'impresa beneficiaria prima del completamento del programma degli investimenti e/o del livello occupazionale previsto;
b) la mancata conclusione entro il termine stabilito del progetto degli investimenti ammesso alle agevolazioni, salvo proroghe, complessivamente di durata non superiore a dodici mesi, che potranno essere preventivamente concesse dall'Agenzia sulla base di richiesta motivata da parte dell'impresa;
c) una riduzione del progetto degli investimenti a seguito della quale il residuale programma risulti non piu' organico e funzionale;
d) il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati nei limiti e con le tolleranze stabiliti dal contratto di sviluppo;
e) il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel progetto degli investimenti, senza la preventiva autorizzazione dell'Agenzia, di beni mobili e diritti aziendali, ovvero beni immobili ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni - ovvero tre anni per le PMI - dal completamento degli investimenti;
f) l'alienazione dell'azienda o di parte di essa ovvero il trasferimento dell'attivita' produttiva in un ambito territoriale diverso da quello originario prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento degli investimenti - ovvero tre anni per le PMI;
g) il caso in cui l'impresa beneficiaria non consenta i controlli dell'Agenzia o del MiSE circa l'andamento dell'attivita' aziendale e la progressiva realizzazione del programma degli investimenti e del programma occupazionale, la misurazione dei risultati ottenuti e la verifica sull'assolvimento degli obblighi connessi alla concessione delle agevolazioni;
h) siano state richieste e ottenute per i beni del medesimo progetto di investimenti oggetto della concessione, agevolazioni di qualsiasi natura, ivi comprese quelle a titolo di de minimis, previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da istituzioni pubbliche ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali o di garanzia e comunque entro i limiti delle intensita' massime previste dal regolamento GBER;
i) il mancato rispetto della normativa in materia edilizia, urbanistica ed ambientale;
j) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro;
k) la resa, da parte dell'impresa beneficiaria, in qualunque fase del procedimento, di dichiarazioni mendaci o l'esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita';
l) il mancato rimborso delle rate dell'eventuale finanziamento
agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di xxxxxxxx;
m) ogni altra eventuale causa di revoca prevista dal Contratto di sviluppo sottoscritto.
9.2. Con riferimento ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui al Titolo IV del decreto del 24 settembre 2010 costituiscono condizioni di revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 32 del predetto decreto:
a) la cessazione definitiva dell'attivita' per la quale siano state concesse, o la messa in liquidazione o l'ammissione a procedure concorsuali dell'impresa beneficiaria prima del completamento del progetto;
b) la mancata conclusione del progetto entro il termine stabilito, salvo proroghe, complessivamente di durata non superiore a dodici mesi, che potranno essere preventivamente concesse dall'Agenzia sulla base di richiesta motivata da parte dell'impresa;
c) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, fatti i salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
d) il caso in cui l'impresa beneficiaria non consenta i controlli dell'Agenzia o del MiSE circa l'andamento dell'attivita' e la progressiva realizzazione degli obiettivi del progetto, la misurazione dei risultati ottenuti e la verifica sull'assolvimento degli obblighi connessi alla concessione delle agevolazioni;
e) siano state richieste e ottenute per i beni del medesimo progetto oggetto della concessione, agevolazioni di qualsiasi natura, ivi comprese quelle a titolo di de minimis, previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da istituzioni pubbliche ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali o di garanzia e comunque entro i limiti delle intensita' massime previste dal regolamento GBER;
f) il mancato rispetto della normativa in materia edilizia, urbanistica ed ambientale;
g) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro;
h) la resa, da parte dell'impresa beneficiaria, in qualunque fase del procedimento, di dichiarazioni mendaci o l'esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita';
i) il mancato rimborso delle rate dell'eventuale finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso;
j) ogni altra eventuale causa di revoca prevista dal Contratto di sviluppo sottoscritto.
Roma, 16 giugno 2011
Il Ministro: Romani