CAPITOLATO DI GARA
COMUNE DI DECIMOMANNU
ALLEGATO B)
GARA D’APPALTO AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ABILITATO AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL DLGS 163/2006, SECONDO IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO, AI SENSI DELL’ART. 82 DEL DLGS 163/2006. C.I.G.: ZB90D168F3
CAPITOLATO DI GARA
SEZIONE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto e finalità
La presente procedura di gara ha per oggetto l’individuazione, nelle forme di legge, dell’Agenzia per il lavoro in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a cui affidare il servizio di “somministrazione lavoro temporaneo”, nei casi e con le modalità previste dal D. Lgs. 10/09/2003 n° 276 e dal vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie locali, per soddisfare esigenze di carattere eccezionale e temporaneo del comune di Decimomannu.
Il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, anche riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore, per il potenziamento delle attività istituzionali del Comune non fronteggiabili con il proprio personale dipendente.
Si prevede l’impiego di n. 1 risorsa umana ascrivibili alla categoria C1 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, delineata come segue:
- Istruttore Amministrativo contabile a supporto delle attività del settore finanziario per un totale di 7 mesi;
Tale personale verrà adibito alle mansioni proprie della categoria e della posizione economica, secondo le declaratorie approvate dal CCNL.
L’appalto del servizio di somministrazione comprende l’attività di ricerca, selezione, formazione e gestione del personale.
Il criterio di scelta del personale somministrato deve garantire la qualità e la professionalità del medesimo, nonché l’utilizzo di procedure improntate ai principi di imparzialità e di trasparenza.
Art. 2 - Normativa di riferimento e norme di rinvio
Il servizio di somministrazione lavoro temporaneo dovrà svolgersi nel rispetto della normativa vigente e segnatamente dei principi di cui il D. Lgs. 165/2001, delle previsioni del D. Lgs. 276/2003 e delle disposizioni di cui al vigente CCNL Comparto Regioni- Autonomie Locali.
L’appalto verrà eseguito in stretta osservanza di tutto quanto stabilito nel presente capitolato nonché, per quanto ivi non previsto dal D.Lgs 368/2001, dalla circolare n. 7 del 22 febbraio 2005 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica n. 3 del 19.03.2008.
L’affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo avverrà con procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 54 del dlgs 163/2006, secondo il criterio del prezzo più basso (aggio) posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 82 del dlgs 163/2006.
Art. 3 - Valore economico e limiti di utilizzo
L’importo presunto complessivo dell’appalto è di € 21.000,00 compresa I.V.A.
Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste sulla base dell’effettivo fabbisogno di personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale, dalle previsioni di bilancio.
Art. 4 - Durata del servizio
Il servizio avrà durata di 7 mesi dalla data di stipula del contratto di aggiudicazione, sotto forma scritta, secondo lo schema convenzionale in uso nel mercato.
Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti.
Art. 5 Corrispettivo del servizio
A fronte delle prestazioni rese in forza delle singole somministrazioni, il Comune di Decimomannu corrisponderà al Somministratore il corrispettivo pattuito, secondo le tariffe concordate.
L’aggio offerto dal Somministratore ed accettato dal Comune per la realizzazione del servizio, si intende liberamente determinato da parte del Somministratore, in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza. L’aggio si intende pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto, indipendentemente da qualunque eventualità ancorché imprevista, intendendosi conseguentemente esclusa ogni revisione del prezzo contrattuale.
Per il servizio di somministrazione, il Comune si obbliga a corrispondere al Somministratore, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal Lavoratore, oltre alle somme risultanti dall’applicazione della tariffa oraria prevista dal CCNL vigente, la maggiorazione dell’aggio offerto dall’Agenzia in sede di gara.
Il prezzo orario complessivo (tariffa oraria prevista dal CCNL + aggio richiesto dall’Agenzia) si intende compensativo e comprende in particolare, i seguenti oneri:
1) Ricerca, selezione e formazione del personale.
2) Retribuzione, ivi compreso il trattamento accessorio, tredicesima, ferie, exfestività e quant’altro previsto dal CCNL vigente comparto Regioni-Autonomie Locali;
3) Oneri contributivi assistenziali e previdenziali, compreso accantonamento TFR ed eventuali contributi ad enti bilaterali costituiti a norma di CCNL;
4) Premio assicurativo INAIL;
5) Sostituzione del personale;
6) Oneri di cui ai fondi per la formazione;
7) Assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi e all’ente in cui prestano servizio;
8) Congedi, permessi, ed altre assenze legittime;
9) Costi amministrativi generali e specifici del personale;
10) Utile d’impresa.
Il Comune di Decimomannu si obbliga a corrispondere al Somministratore esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate. Pertanto, in caso di assenza del Lavoratore per malattia, infortunio, congedo per maternità, congedo parentale ed altri permessi ed assenze legittime, nessun corrispettivo è dovuto al
Somministratore, il quale dovrà comunque retribuire il Prestatore, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
Per le ore straordinarie saranno applicate le maggiorazioni tariffarie orarie nella misura pari a quella stabilita dal CCNL per il personale del Comparto Enti Locali e verrà applicato sempre l’aggio offerto in sede di gara. Se a seguito di eventuali accordi sindacali verrà disposto il riconoscimento di forme di salario accessorio, laddove previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, tale salario sarà corrisposto, su richiesta del Comune di Decimomannu, dal Somministratore e rimborsato dal Comune senza che il Somministratore possa richiedere compensi o adeguamenti del corrispettivo a fronte di tale servizio.
La modalità di rilevazione delle presenze è garantita da un sistema di rilevazione automatico informatizzato.
SEZIONE 2^ - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE
Art. 6 - Attivazione delle somministrazioni
Il Comune attiverà il lavoro somministrato, previa comunicazione dell’aggiudicazione alla ditta aggiudicataria del presente appalto, e da tale momento decorrono i tempi previsti per l’esecuzione della somministrazione dei Prestatori che dovrà avvenire nel rispetto dei termini contrattualmente convenuti.
Art. 7 - Contratti di somministrazione di lavoro
Le singole somministrazioni saranno effettuate sulla base di appositi contratti stipulati in forma scritta tra le parti, il cui contenuto minimo è rappresentato dai seguenti elementi:
a. estremi dell’autorizzazione rilasciata al Somministratore;
b. numero dei lavoratori da somministrare;
c. specifiche ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo;
d. indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e. data di inizio e durata del contratto;
f. l’inquadramento contrattuale del lavoratore;
g. luogo, orario, trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
h. assunzione della obbligazione da parte del Somministratore del pagamento diretto al prestatore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali.
Il Somministratore si obbliga, altresì, a comunicare per iscritto al prestatore, all’atto della stipulazione del contratto di lavoro, ovvero prima dell’assegnazione al comune, le informazioni di cui al precedente comma.
Per tutti gli altri adempimenti si rimanda agli obblighi per le società di somministrazione lavoro a tempo determinato indicati nel D. Lgs. 10/09/2003 n° 276.
Il Somministratore e il prestatore di lavoro si obbligano all’osservanza dei Codici di comportamento, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, nella L. 241/90 e xx.xx. e ii e nel D.Lgs. 39/2013, che sono rivolti ai soggetti che instaurano rapporti con questo Ente in qualità di collaboratori esterni a qualsiasi titolo, di consulenti e professionisti anche di imprese e ditte che abbiano rapporti con il Comune la cui prestazione incida sull’attività procedimentale amministrativa dell’Ente, sia in fase istruttoria che decisionale, dei collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell’amministrazione.
Art. 8 - Tipologia di lavori somministrabili. Requisiti dei prestatori.
Il Somministratore dovrà fornire figure professionali ascrivibili alla categoria C1 di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni e Autonomie Locali.
I prestatori dovranno essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per il profilo e saranno adibiti alle mansioni previste in corrispondenza della categoria C1 dei vigenti contratti collettivi nazionali del comparto enti locali.
I prestatori devono garantire professionalità, capacità di adattamento alle situazioni anche critiche, nonché ottime capacità di relazionarsi con il pubblico e l’utenza in generale.
L’onere dell’accertamento del possesso dei requisiti in capo ad ogni singolo lavoratore compete al Somministratore.
I prestatori avviati dovranno in ogni caso possedere oltre alla necessaria preparazione di base, buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.
I prestatori dovranno pertanto essere già sufficientemente dotati delle informazioni ed istruzioni generali e della preparazione di base, impartita dal Somministratore, in relazione alle competenze richieste, in modo tale da assicurare uno standard qualificativo e quantitativo minimo di prestazione conforme a quanto richiesto dal regolare e buon andamento del servizio.
SEZIONE 3^ OBBLIGHI DELLE PARTI
Art. 9 - Obblighi a carico del Somministratore
Il Somministratore si obbliga nei confronti del Comune alle seguenti prestazioni:
a) avere assunto il lavoratore con contratto scritto, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 21 del D. Lgs. 10/09/2003 n° 276 e del CCNL per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo;
b) il versamento dei contributi previdenziali;
c) l’iscrizione del personale dipendente presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
d) la corresponsione ai prestatori avviati presso il comune di una retribuzione non inferiore a quella prevista dal vigente CCNL del comparto enti locali, per la categoria professionale e relativa posizione economica corrispondente a quella che si intende coprire con i lavoratori avviati presso il comune;
e) la liquidazione della retribuzione ai lavoratori con periodicità mensile;
Il Somministratore si obbliga ad effettuare informazione e formazione professionale di base dei lavoratori ai sensi D. Lgs. 626/94. Il personale richiesto dal comune dovrà essere già istruito e formato, a cura del Somministratore in relazione alle competenze richieste, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dal comune di Decimomannu.
Il Somministratore si impegna ad assicurare l’efficace e continuativo collegamento con il comune per tutta la durata del contratto.
Il Somministratore si impegna a svolgere il servizio con la massima cura e diligenza, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e nel rispetto delle modalità di seguito descritte.
Art. 10 - Obblighi a carico del comune di Decimomannu
Il Comune si obbliga ad:
a) adibire il lavoratore alle mansioni indicate nella richiesta di somministrazione, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, assicurando al medesimo, per quanto non di competenza del Somministratore, la formazione e l’addestramento specifico, di natura teorico-pratica, a norma delle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza sul lavoro;
b) assicurare ai prestatori la fruizione di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui beneficiano i dipendenti addetti alla medesima sede di lavoro;
c) comunicare al Somministratore i contratti collettivi nazionali e decentrati da applicarsi nonché il relativo trattamento retributivo, fondamentale e accessorio;
d) assicurare al Lavoratore il diritto di prestare l’opera lavorativa per l’intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento del periodo di prova o di sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione;
e) comunicare tempestivamente e per iscritto al Somministratore gli elementi conoscitivi utili alla eventuale contestazione di addebito disciplinare a carico del lavoratore inadempiente.
Art. 11 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio
Il Comune ha la facoltà di effettuare tutte le verifiche ed i controlli in ordine alla puntuale osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.
Il Comune ha la facoltà di verificare l’applicazione da parte del Somministratore nei confronti dei prestatori avviati dell’esatta retribuzione in base al vigente CCNL comparto Regioni- Enti Locali
Art. 12 – Fatturazione
Le somministrazioni saranno fatturate mensilmente.
Alla fattura dovranno obbligatoriamente e necessariamente essere allegati:
❑ Il riepilogo delle ore lavorate, con la distinta indicazione del costo delle ore fatturate e del margine di agenzia ed inoltre l’indicazione delle eventuali ore straordinarie, delle assenze e del relativo titolo giuridico, per il Prestatore con indicazione della categoria di inquadramento contrattuale;
❑ Attestazione o dichiarazione di avvenuto regolare versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
❑ L’imponibile IRAP.
Le fatture dovranno inoltre riportare gli estremi del contratto di somministrazione cui si riferiscono e gli estremi del provvedimento del comune con cui si impegna la spesa.
Il pagamento delle fatture prive delle sopra riportate indicazioni e/o allegati sarà temporaneamente sospese. In tal caso, il comune provvederà tempestivamente a richiedere la regolarizzazione, entro un congruo termine, comunicando al Somministratore gli elementi mancanti, incompleti o non chiari. I termini contrattuali di pagamento riprenderanno a decorrere dalla data di avvenuta regolarizzazione.
I pagamenti delle fatture regolarmente emesse saranno effettuati a 60 (sessanta) giorni decorrenti dall’ultimo giorno del mese di emissione.
Art. 13. Sostituzione dei prestatori in caso di assenza
Nel caso di assenze continuative del prestatore che superino il 10% della durata della singola somministrazione, il Somministratore si impegna a sostituire il lavoratore con altro di pari profilo professionale tempestivamente e comunque entro due giorni dalla richiesta da parte del Comune. Il Comune è tenuto in ogni caso a corrispondere soltanto il costo delle ore effettivamente lavorate.
Art. 14 - Interruzione del rapporto di somministrazione
In caso di interruzione del rapporto di somministrazione di un lavoratore per motivi imputabili al Somministratore o al prestatore o derivanti da forza maggiore, il Somministratore si impegna ad avviare tempestivamente e comunque entro due giorni dalla comunicazione del Comune, un nuovo lavoratore in sostituzione di quello cessato.
Il Comune potrà, a propria insindacabile discrezione, chiedere la sostituzione del personale in caso di mancata corrispondenza ai requisiti richiesti, qualora non rispettino lo standard qualitativo e quantitativo di attività in base a quanto richiesto dal comune, ovvero per sopravvenienza di una giusta causa di recesso.
In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore, il Somministratore avrà diritto al pagamento del corrispettivo maturato sino al momento dell’effettiva interruzione del servizio.
SEZIONE 4^ GARANZIE, PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 15 – Garanzie
La ditta offerente dovrà provvedere alla costituzione del deposito cauzionale pari ad euro 420,00 (2%), ai sensi dell’art. 75 del Codice dei Contratti, da effettuarsi nelle forme di legge, valido per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile.
L'offerta e' altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del codice dei contratti.
Art. 16 - Divieto di cessione
E’ fatto divieto al Somministratore di subappaltare il servizio e/o di cedere, neppure parzialmente, il contratto, pena la risoluzione del contratto. Ai fini del presente capitolato, per cessione del contratto si intendono anche i casi di fusione per incorporazione del Somministratore in altra azienda, cessione d’azienda o di ramo d’azienda e altri casi di trasformazione, a seguito dei quali venga meno l’originaria identità giuridica soggettiva del Somministratore.
Art.17 – Penalità
Qualora, nel corso di esecuzione del servizio, il Somministratore non ottemperi alle prestazioni nei termini contrattualmente previsti, il Comune di Decimomannu applicherà una penale, previa comunicazione scritta nella misura di € 100,00 per ogni giornata lavorativa di ritardo nelle ipotesi di seguito specificate:
1. la fornitura dei prestatori avvenga oltre il termine stabilito di cui all’art. 6 del presente capitolato;
2. mancata sostituzione del prestatore nei casi e nei termini indicati negli artt. 13 e 14 del presente capitolato.
Art. 18 - Clausola risolutiva
Il Comune ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
- quando il servizio di fornitura non venga espletato trascorsi 8 giorni lavorativi dalla richiesta del Comune senza che siano avviati i prestatori richiesti ed in ogni caso in cui l’agenzia fornitrice non possa assolvere le condizioni dettate dal Comune. In tale caso il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva di affidare, secondo l’ordine della graduatoria, ad altre agenzie la fornitura del personale richiesto;
- nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’agenzia aggiudicataria;
- violazione del divieto di cessione del contratto, anche parziale;
- violazione del divieto di subappalto;
- inadempimento del Somministratore all’obbligo di corrispondere ai prestatori le retribuzioni ed i contributi dovuti per legge;
- in caso di mancata osservanza dei Codici di comportamento da parte del Somministratore e del prestatore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, nella L. 241/90 e xx.xx. e ii e nel D.Lgs. 39/2013, che sono rivolti ai soggetti che instaurano rapporti con questo Ente in qualità di collaboratori esterni a qualsiasi titolo, di consulenti e professionisti anche di imprese e ditte che abbiano rapporti con il Comune la cui prestazione incida sull’attività procedimentale amministrativa dell’Ente, sia in fase istruttoria che decisionale, dei collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell’amministrazione.
SEZIONE 5^: DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO
Art. 19 - Trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ad effettuare il trattamento dei dati personali dei Prestatori nella piena e totale osservanza di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con DLgs 30/06/2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, sia con riguardo al trattamento dei rispettivi dati personali che con riferimento al trattamento dei dati personali di ogni singolo Prestatore avviato nell’ambito del contratto di somministrazione. Si intendono quindi espressamente richiamate ed applicate tutte le disposizioni in materia dettate dal menzionato D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 20 - Foro competente
Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza del presente capitolato e dei conseguenti contratti attuativi, sarà esclusivamente quello di Cagliari (CA).
Art. 21 - Spese contrattuali, imposte e tasse
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico dell’Impresa aggiudicataria del servizio.
Art. 22 - Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, dal bando di gara e dalla lettera di invito a partecipare alla gara si richiamano espressamente ed integralmente il D. Lgs 163/2006, nonché i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel comparto Autonomie Locali e quelli per le imprese di lavoro temporaneo.
Il presente capitolato, sottoscritto dalle parti contraenti, sarà allegato al contratto che sarà stipulato con l’impresa aggiudicataria per formarne parte integrante e sostanziale.