CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
COMUNE DI ALBEROBELLO
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DEL D.LGS.
N. 50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO “CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI” EX ART.106 REG.REG.PUGLIA N.4/2007 E S.M.I., PRESSO IMMOBILE IN COMODATO D’USO DEL COMUNE DI ALBEROBELLO SITO IN CONTRADA POPOLETO.
CIG 796473426C
Articolo 1
Oggetto della concessione e finalità
Oggetto del presente capitolato è la concessione dei servizi “Centro Sociale Polivalente per anziani”, di cui all’art.106 Reg. Reg. Puglia n. 4/2007.
Il Comune di Alberobello, in qualità di proprietario della struttura sede del servizio in questione ha concesso, in comodato d’uso gratuito, l’immobile da destinare alla realizzazione, attivazione e svolgimento del servizio in favore di utenti anziani.
Il servizio in questione si svolgerà, all’interno dell’immobile sito nel Comune di Alberobello, alla Contrada Popoleto, completi degli impianti, degli arredi e delle attrezzature ivi presenti, i quali dovranno essere visionati nel corso del sopralluogo obbligatorio previsto nel bando di gara. Tutte le incombenze relative alla gestione delle attività, al mantenimento ordinario della struttura e delle sue pertinenze sono poste a totale carico del concessionario (nel seguito definito anche “Gestore”), così come tutti gli adempimenti normativi in materia di custodia di beni e materiali.
A far data dal giorno in cui si è determinata l’aggiudicazione definitiva in favore del concessionario, l’operatore Gestore sostituirà la Stazione concedente nella cura e negli adempimenti connessi all’acquisizione e al mantenimento dei requisiti richiesti dalla Regione Puglia per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi su apposito Registro Regionale.
Articolo 2
Valore presunto della Concessione
Ai sensi dell’art. 167, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e s.mi., il valore presunto dell’affidamento in concessione del predetto servizio, per il periodo di 12 mesi è rinnovabile per una volta sola per un anno è stimato pari ad € 69.720,00 (euro sessantanovemilasettecentoventi/00) compreso IVA come per legge stimata al 5% (percento) [Tariffa giornaliera servizio ex art. 106 Reg. Reg. Puglia n. 4/07 pari ad € 12,45 iva inclusa X 20 utenti X 280 gg. per anno).
Al Concessionario competono tutte le entrate derivanti dalla gestione delle predette strutture nei limiti di legge.
Il rientro tariffario per il servizio “Centro Sociale Polivalente per anziani” ex art. 106 Reg. Reg. Puglia n. 4/07 riverrà a discrezione del concessionario nei seguenti modi alternativi:
a) con retta giornaliera a carico esclusivo dell’utenza;
b) con “Buono Servizio” del Catalogo Regionale riconosciuto in favore dell’utente richiedente il beneficio;
c) con rientri tariffari eventuali per organizzazione di servizi accessori a titolo oneroso ove previsti dal gestore e debitamente autorizzati dalla Stazione concedente.
La riscossione dei proventi per l’erogazione del servizio, fatturati nei termini di legge dal Gestore, avviene direttamente in favore del medesimo concessionario.
E’ esclusa la compartecipazione del Comune in caso di utilizzo di buoni servizio per anziani.
Articolo 3
Durata della concessione
La concessione dei servizi riguarda un periodo di 12 mesi, rinnovabile per una volta sola, per un anno, previo parere favorevole del responsabile del servizio e deliberazione di Giunta Comunale favorevole, dalla data di consegna dell’immobile e contestuale consegna materiale delle chiavi di accesso alla struttura.
L’esecuzione del contratto di concessione potrà avere inizio, anche nelle more della formale stipulazione del medesimo, qualora sussistano le ragioni d’urgenza di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e fatti salvi, in ogni caso, gli accertamenti preventivi sui requisiti di ordine generale e tecnico professionali dichiarati dall’aggiudicatario.
Articolo 4
Destinatari dei servizi e modalità di accesso
Nel Centro Sociale Polivalente per anziani possono essere accolti non più di 20 utenti anziani, autonomi o con bassa compromissione dell’autonomia funzionale.
Possono accedere al servizio prioritariamente i cittadini residenti nel Comune di Alberobello o nei comuni afferenti l’Ambito Territoriale Sociale di Putignano, che versino nelle condizioni di disagio indicate nell’art. 106 del Reg. Reg. Puglia n. 4/2007.
Il Centro aperto polivalente per anziani è struttura autorizzata per la erogazione di un servizio aperto alla partecipazione anche non continuativa di anziani.
Il Centro deve avere le seguenti caratteristiche:
- Il Centro si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l'offerta di una pluralità di attività ed interventi, diversificati in base alle esigenze degli anziani utenti e delle loro famiglie, e assicura l'apertura sulla base delle prestazioni e attività erogate.
Per un Centro sociale polivalente per anziani deve essere garantita l'apertura per almeno 4 ore pomeridiane, per 6 giorni la settimana. Tutte le attività sono aperte al territorio. Il Centro aperto polivalente per anziani è struttura autorizzata per la erogazione di un servizio aperto alla partecipazione anche non continuativa di anziani. Il Centro deve avere le seguenti caratteristiche.
Il centro sociale polivalente è una struttura aperta alla partecipazione anche non continuativa di anziani autosufficienti, alle attività ludico-ricreative e di socializzazione e animazione, in cui sono
garantite le prestazioni minime connesse alla organizzazione delle suddette attività, ai presidi di garanzia per la salute e l'incolumità degli utenti durante lo svolgimento delle attività del centro. Gli interventi e le attività all'interno e all'esterno del Centro devono consentire di contrastare l'isolamento e l'emarginazione sociale delle persone anziane, di mantenere i livelli di autonomia della persona, di supportare la famiglia.
Le prestazioni a carattere assistenziale; - attività a garanzia della salute degli utenti; - attività di laboratorio ludico-espressivo e artistico; - organizzazione di vacanze invernali ed estive; - somministrazione dei pasti (facoltativa). Il Centro, inoltre, può concorrere alla erogazione del servizio di pronto intervento sociale per l'area anziani.
L’accesso al servizio sarà affidato in concessione e sarà regolato da apposito regolamento interno predisposto a cura del Gestore e approvato dalla Stazione concedente.
Il Gestore si impegnerà altresì ad accettare tutte le condizioni che eventualmente andassero a modificare i requisiti e le modalità di accesso ai servizi.
Articolo 5
Natura e contenuto minimo delle attività previste
Il Centro si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l'offerta di una pluralità di attività ed interventi, diversificati in base alle esigenze degli anziani utenti e delle loro famiglie, e assicura l'apertura sulla base delle prestazioni e attività erogate. Per un Centro sociale polivalente per anziani deve essere garantita l'apertura per almeno 4 ore pomeridiane, per 6 giorni la settimana. Tutte le attività sono aperte al territorio. Il Centro pianifica le attività di seguito individuate, in base alle esigenze degli utenti: - attività educative indirizzate all'autonomia; - attività di socializzazione e animazione - attività espressive, psico-motorie; - attività ludiche e ricreative; - attività culturali e occupazionali; - segretariato sociale.
L’apertura del Centro dovrà essere garantita all’utenza in orario pomeridiano, per almeno 4 ore al giorno per 6 giorni settimanali i piani orari e tariffari stabiliti e autorizzati dall’Ente regionale precedentemente alla presente procedura aperta sono stati vincolati fino alla data del 30 settembre 2020. Ogni ulteriore e/o eventuale modifica da apportare a piani tariffari e orari degli utenti richiedenti il beneficio dovrà pertanto essere espressamente autorizzata dalla Regione Puglia. Il servizio mira a sviluppare un percorso di crescita dell’individuo nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione, con il duplice obiettivo di sviluppare le capacità residue, pur nella consapevolezza dei limiti oggettivi e di operare per il mantenimento dei livelli acquisiti. Ne consegue che il Centro Polivalente in questione offre ai loro utenti la specifica e continua assistenza, nonché gli interventi educativi, sociali e a carattere assistenziale mirati e personalizzati di cui essi necessitano.
Per quanto riguarda gli standard gestionali si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 106 del Reg. Reg. Puglia n.4/2007.
Articolo 6
Normativa di riferimento per la procedura di gara
La presente procedura è regolata dal presente capitolato nonché dalle norme espressamente richiamate. In forza del principio della prevalenza funzionale e di quello della prevalenza economica, il rapporto contrattuale oggetto di gara si configura non come appalto bensì come concessione di servizi. Trova quindi applicazione l’art. 3 comma 1 lettera vv) e lettera zz) e il Titolo I Parte III del D.Lgs n.50/2016 come meglio specificate nel disciplinare di gara.
Articolo 7
Servizi complementari ed accessori
Per il servizio, a complemento di quanto già indicato in ordine alle caratteristiche generali dello stesso, si riportano le seguenti precisazioni riguardanti i cosiddetti “servizi accessori”, i quali in sede di offerta debbono presentare le caratteristiche minime sotto indicate:
a) Fornitura pasti
Il Gestore concessionario deve provvedere autonomamente a fornire il servizio di ristorazione a ciclo diurno agli utenti dei servizi affidati in concessione garantendo quotidianamente n. 1 (uno) pasto completo.
Il Gestore concessionario, inoltre, potrà assicurare il servizio di ristorazione utilizzando alternativamente una delle seguenti modalità:
a) Autogestione del servizio mensa usufruendo dell’area cucina attrezzata presente all’interno della struttura ove regolarmente autorizzata;
b) Utilizzo di servizio catering esterno, a cui affidare la preparazione, porzionatura/somministrazione di pasti e bevande, secondo le esigenze individuali degli utenti;
Nell’ambito del servizio di ristorazione, per la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere garantiti:
- il rispetto della normativa vigente;
- la sicurezza igienica;
- l'equilibrio nutrizionale;
- l'appetibilità delle preparazioni presentate;
- la varietà delle preparazioni tenendo conto anche della stagionalità e delle richieste;
- la fornitura di diete differenziate per gli ospiti con particolari patologie e con modalità di somministrazione e frazionamento delle porzioni (sminuzzamento e frullatura) delle porzioni stesse in funzione delle particolari patologie degli ospiti.
Il Gestore concessionario deve assicurare nella gestione del servizio di fornitura di alimenti e bevande in favore degli ospiti:
- l’utilizzo di attrezzature idonee, funzionali ed efficienti;
- l’utilizzo continuo di tabelle dietetiche approvate da Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
- qualità costante del servizio.
Ogni successiva variazione degli standard indicati in offerta tecnica deve essere previamente autorizzata dall’Ente concedente.
c) Pulizia e sanificazione degli ambienti
Il Gestore concessionario provvede all’esecuzione degli interventi di pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti della struttura.
In particolare, gli interventi di pulizia devono riguardare tutti i locali della struttura nonché le aree esterne e devono essere eseguiti garantendo pulizie ordinarie di carattere giornaliero e continuativo nonché periodicamente pulizie di natura straordinaria.
Il Gestore concessionario deve altresì garantire attività di sanificazione almeno n. (2) due volte l’anno.
Il Gestore concessionario deve utilizzare solo macchine e attrezzature conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia o nell'Unione Europea e prodotti chimici rispondenti alle normative vigenti in Italia.
Il Gestore concessionario è responsabile degli eventuali danni a persone e cose arrecati nello svolgimento del lavoro, nonché di eventuali danni causati da cattiva o assente manutenzione delle attrezzature e dei macchinari utilizzati.
Ogni successiva variazione degli standard indicati in offerta tecnica dovrà essere previamente autorizzata dalla Stazione concedente.
Articolo 8
Personale e standard organizzativi
La dotazione di personale da impiegare c/o i due servizi deve assicurare gli standard organizzativi minimi previsti rispettivamente dall’art. 106 del Reg. Reg. n.4/2007 e s.m.i. e deve essere conforme alle normative nazionali e regionali di settore. In particolare, deve essere prevista la presenza obbligatoria minima di una equipe di figure professionali appartenenti alle aree socio- assistenziali, educative, nelle percentuali più consone alle esigenze assistenziali degli ospiti garantendo sempre e comunque il rapporto proporzionale operatore/utente come disciplinato dai citati artt. 106 del Reg. Reg. Puglia 04/07.
Il personale impiegato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d’ufficio. Il Gestore concessionario si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l’utente e la sua famiglia. I rapporti tra il personale e i destinatari dei servizi devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.
Il Comune concedente, potrà, in qualsiasi momento, richiedere al Gestore concessionario l’esibizione della documentazione comprovante la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione dei CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assicurativa e retributiva.
Articolo 9 Requisiti del Personale
La gestione del personale e i relativi oneri che ne conseguono sono compito di esclusiva competenza del Concessionario.
Ciò premesso, il Concessionario si impegna, a:
impiegare personale adeguato rispetto agli standard di accreditamento;
utilizzare personale capace ed in possesso dei titoli di studio, dei requisiti professionali e giuridici per l’espletamento dei compiti affidati;
sostituire gli operatori dei quali, per dimostrabili e palesi motivazioni, si ritenesse inadeguato l’operato;
ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro (sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente
rappresentative) per i propri dipendenti e soci e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalla dimensione dell’impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;
sostituire il personale assente a qualsiasi titolo con altro di pari professionalità garantendo quanto stabilito nel presente capitolato.
Il Concessionario produrrà, al momento dell’avvio dei servizi, gli elenchi nominativi di tutto il personale che verrà utilizzato, comprensivo dei rispettivi titoli di studio e dei numeri di posizione assicurativa Inail. Tali elenchi dovranno essere costantemente aggiornati per tutta la durata della Concessione e ogni variazione dovrà essere comunicata tempestivamente al Comune concedente. Il Gestore concessionario è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del personale, e pertanto provvede a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 626/94 e successive modifiche.
Il Gestore concessionario è responsabile di qualsiasi danno, sia alle persone che alle cose, o inconveniente eventualmente causato dal personale addetto.
Il personale dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento che dovrà essere portato in modo ben visibile durante l’orario di lavoro.
Il Concessionario, riconoscendo la continuità operativa come valore dei servizi, si impegna a porre in essere le più efficaci azioni finalizzate al contenimento del turn-over del personale
Articolo 10 Tariffe
Il Concessionario dovrà essere abilitato a svolgere per l’intera durata della concessione i servizi accessori connessi per garantire la gestione del Centro Sociale Polivalente per anziani I proventi per l’attività di gestione sono costituiti in via prevalente dalle tariffe giornaliere, determinate da provvedimenti adottati e adottandi dalla Regione Puglia.
Articolo 11 Varianti
Si precisa che sarà possibile svolgere altri servizi, in aggiunta o in alternativa a quelli sopra descritti.
In tal caso, dovrà esserci specifica autorizzazione preventiva da parte del Comune concessionario.
Articolo 12 Obblighi del Concessionario
Sono a carico esclusivo del concessionario la gestione di tutte le attività, gli oneri e le spese strumentali per la gestione complessiva dei servizi Centro Sociale per anziani.
In particolar modo, il Gestore concessionario:
a) assume tutte le funzioni connesse all’acquisizione e al mantenimento delle autorizzazioni al funzionamento e/o dell’accreditamento ai sensi della legge regionale n.19/2006 e del
regolamento attuativo, che resta comunque legato alla struttura di cui al presente capitolato;
b) assume tutte le funzioni di organizzazione del servizio, con piena autonomia giuridica, tecnica e gestionale;
c) assume tutte le funzioni connesse alla gestione dei servizi accessori (pulizie, mensa, rifiuti, disinfestazione, reception, facchinaggio, logistica, ecc.);
d) assume tutte le funzioni connesse all’amministrazione della struttura e dei rapporti con gli utenti, i fornitori, gli enti connessi pubblici e privati e quindi anche l’eventuale responsabilità verso terzi;
e) assume, altresì, la responsabilità dei rapporti con gli utenti ed i loro familiari garantendo diverse forme di partecipazione;
f) assume tutti gli oneri diretti ed indiretti connessi all’esercizio dell’attività caratteristica dei Centri, con la sola eccezione degli oneri concernenti gli interventi straordinari sulla struttura, salvo le migliorie proposte in sede di offerta qualità;
g) garantire l’adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente capitolato e nel contratto di concessione;
h) dare effettiva esecuzione a tutte le attività previste nel progetto che sarà presentato, il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l’aggiudicatario ad integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
i) assume tutti gli oneri concernenti il normale mantenimento dell’immobile, delle sue pertinenze, ivi compresi gli spazi verdi evidenziati in planimetria, e dei beni mobili inventariati oggetto di consegna;
j) subentra al Concedente nei contratti in essere. Sono a carico del Concessionario gli oneri relativi a: voltura registrazione di contratti ovvero stipula di nuovi contratti; esecuzione di lavori di adeguamento posti a carico del concessionario/locatario;
k) assume titolo all’introito di tutti i ricavi concernenti il servizio e la gestione del Centro, sia per quanto riguarda le rette a carico dell’utenza, ed ancora per ogni altra contribuzione alla gestione corrente a qualunque titolo erogata da enti, istituti o strutture aventi funzioni pubbliche previdenziali, assistenziali, assicurative ecc.. Non possono essere previsti ulteriori oneri in capo all’utenza in relazione alla frequenza ordinaria del Centro, fatto salvo quanto previsto nei regolamenti regionali;
l) assume tutte le responsabilità conseguenti alla gestione del servizio sia nei confronti degli utenti che nei confronti del Comune;
m) munirsi al momento dell’avvio delle attività di regolare aggiornamento dell’autorizzazione al funzionamento del servizio di cui al presente bando, ai sensi del R.R. n.4/2007, garantendo all’avvio dello stesso di essere in possesso di tutti i necessari requisiti per l’ottenimento del provvedimento
n) accollarsi il rischio della gestione senza poter vantare alcun ristoro ovvero indennizzo da parte del Comune concedente, laddove gli introiti siano inferiori rispetto alle spese sostenute;
Il Gestore concessionario assicura – come requisito minimo e imprescindibile – che il personale impiegato sia conforme nel numero e nelle qualifiche a quanto previsto dagli standard gestionali della Regione Puglia e come meglio specificato negli artt. 8 e 9. Resta inteso che l’ente gestore
provvede ad introdurre variazioni nell’organico e nell’organizzazione del lavoro ogni qualvolta detti standard dovessero essere modificati e comunque con la gradualità richiesta nel citato articolo e con la tempistica e le modalità indicate nell’offerta qualità.
Relativamente alle utenze il concessionario provvede ad accollarsi le spese o provvede alla voltura dei relativi contratti, assumendosi interamente i costi per quanto attiene le utenze relative a riscaldamento, illuminazione interna ed esterna, acqua, gas, rifiuti, telefono e rete dati.
Il Gestore concessionario garantisce che per effetto della conduzione dei suddetti servizi vengano assicurati agli utenti condizioni di comfort adeguate alle indicazioni tecniche previste nei diversi settori di attività.
Articolo 13
Patrimonio immobiliare e mobiliare
Il Comune di Alberobello concederà l’uso dell’immobile di proprietà, da destinare alla realizzazione, attivazione e svolgimento dei servizi e degli interventi a gestione unica associata, da programmare con il Piano Sociale di Zona.
Per la descrizione della struttura si rimanda alla planimetria dell’immobile ed al sopralluogo obbligatorio da effettuare.
Per quanto attiene al patrimonio mobiliare presente all’interno della struttura, si rimanda mediante lo stato di consistenza visionabile presso la stessa.
Il Comune concedente cede in comodato d’uso gratuito gli arredi e le attrezzature di cui al citato documento per tutta la durata della concessione.
I beni saranno presi in consegna dal Gestore concessionario, previo inventario sottoscritto dalle parti e ricognizione sul loro stato di conservazione. E’ facoltà del Gestore concessionario non prendere in consegna i beni che ritenga non utili all’espletamento della concessione.
I beni vengono presi in consegna nello stato in cui si trovano, con obbligo di non distrarli dall’uso convenuto, di provvedere alla custodia e manutenzione con cura e diligenza e di restituirli al termine della concessione nello stato attuale, fatto salvo il normale deterioramento d’uso. Sono a carico del Gestore concessionario gli oneri relativi a:
- manutenzione, ordinaria dei beni mobili presi in consegna;
- acquisto di ulteriori arredi, materiali, attrezzature ritenuti necessari per l’espletamento del servizio;
- eliminazione di beni mobili presi in consegna e non più utilizzabili, previa comunicazione al Comune Concedente.
Articolo 14 Manutenzioni ordinarie
L’ente gestore è tenuto ad assicurare il normale mantenimento in efficienza della struttura, delle pertinenze e degli impianti destinati a uso esclusivo del servizio.
La manutenzione ordinaria comprende tutti i normali interventi non accrescitivi che si rendono necessari per il mantenimento in efficienza della struttura e degli impianti, comprese le piccole riparazioni, che devono avvenire tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla rilevazione del guasto.
In caso di inerzia del concessionario da cui derivi un danno o un pregiudizio per l'utenza il Comune concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente ovvero tramite altro soggetto incaricato a quanto omesso dal Gestore concessionario, al quale saranno addebitati i relativi costi nonché i danni derivati all’Amministrazione.
Con riferimento agli oneri di manutenzione ordinaria derivanti dall’utilizzo e dalla gestione dell’immobile, degli impianti e delle aree verdi pertinenziali rilevate in planimetria sono a carico del Gestore concessionario, a titolo esemplificativo:
· per quanto riguarda gli impianti termici – sanitari e relativi alla sicurezza (caldaia, estintori ecc.), gli adempimenti di legge tramite i controlli periodici e programmati previsti, secondo le modalità e la tempistica indicate dalla normativa vigente;
Articolo 15 Manutenzioni Straordinarie
Il Gestore concessionario si obbliga a segnalare tempestivamente al Comune di Alberobello gli
interventi straordinari che si rendano necessari nel corso della gestione.
Gli interventi di natura straordinaria a carattere conservativo, incrementativo e/o migliorativo, fatto salvo il progetto di migliorie strutturali anche finalizzate al risparmio energetico oggetto di offerta qualità, sono a carico dell’Ente proprietario dell’immobile., e riguardano solo le strutture portanti dell’immobile. Possono essere a carico dell’Ente proprietario dell’immobile concesso gli eventuali interventi straordinari per la sicurezza degli impianti elettrici, a seguito dell’introduzione di nuove disposizioni legislative o regolamentari, così da garantire che la struttura risulti in condizioni di efficienza e di conformità alla normativa vigente in ogni momento della gestione.
Articolo 16 Controlli e monitoraggio
Fermo restando i controlli ed i compiti ispettivi spettanti per legge in tema di accreditamento, il Comune, concedente anche attraverso personale preposto, si riserva la facoltà di effettuare controlli nelle forme ritenute più opportune: sopralluoghi, ispezioni, anche con personale debitamente autorizzato, e/o richieste scritte, al fine di verificare l’effettiva corrispondenza tra le finalità indicate nel presente capitolato e l’attività del Gestore concessionario, con particolare attenzione al rispetto degli standard di servizio richiesti.
In particolare il Comune svolge le seguenti funzioni:
- verifica la realizzazione dei programmi operativi presentati dal concessionario;
- verifica l’osservanza degli standard gestionali finalizzati al mantenimento dell’autorizzazione
- esegue controlli sull’effettivo andamento della gestione;
- verifica la preparazione e la somministrazione dei pasti;
- verifica la dichiarazione periodica del gestore relativa agli adempimenti per il personale dipendente e/o collaboratori esterni, in relazione alle norme contrattuali e ai contenuti del programma di valorizzazione delle risorse umane offerte in gara;
- verifica l’attuazione delle disposizioni e degli accorgimenti contenuti nel piano di prevenzione e sicurezza, in riferimento a quanto previsto dalle normative e da quanto indicato in offerta;
Per quanto attiene specificatamente al personale, il Comune acquisirà nei termini di legge, la documentazione necessaria ad attestare il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del C.C.N.L. di riferimento e le coperture assicurative a tutela dei dipendenti.
L’Ente concedente si riserva, inoltre, di verificare in qualunque momento che tutto il personale addetto al servizio possieda gli attestati e le qualifiche richieste per lo svolgimento delle mansioni espletate.
Il Gestore concessionario si impegna a presentare, su richiesta, idonea documentazione contenente la programmazione delle attività che si intende realizzare, e comunque trasmette al Comune, trimestralmente, una relazione sulle attività svolte.
Il Concessionario individua un proprio referente della gestione e ne dà comunicazione all’Ente all’atto di inizio della concessione. Il referente garantirà il raccordo con il Responsabile Unico del Procedimento del Comune, cui spetta verificare la regolare esecuzione del contratto di concessione.
Articolo 17 Assicurazioni
Il Gestore concessionario si obbliga a garantire regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti al servizio. Tali oneri saranno a totale carico del Concessionario e con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti del Concedente.
Il Gestore concessionario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa con primaria compagnia per l’intera durata del contratto a copertura del rischio di responsabilità civile (RCT-RCO) per i danni agli utenti servizio e/o ai terzi per fatti o atti commessi con dolo o colpa grave dal personale che presti servizio e/o da qualsiasi persona della cui opera la stessa si avvale, con un massimale annuo aggregato non inferiore a 500.000,00 di euro.
Il Gestore concessionario si impegna inoltre a stipulare idonea polizza assicurativa per il rischio incendio e per la responsabilità civile verso terzi derivante dagli immobili in gestione.
Eventuali franchigie, scoperti o limitazioni di garanzia restano a carico del Gestore concessionario non possono essere opposte al Comune concedente.
Articolo 18 Sub appalto
La concessione non potrà essere ceduta in tutto o in parte ai terzi. Non è consentito il subappalto.
Articolo 19 Obbligo di riservatezza
Nel rispetto del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il Gestore concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante l’esecuzione del servizio, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l’espressa autorizzazione dell’amministrazione concedente.
Articolo 20 Risoluzione del contratto
Ai sensi dell’art. 1456 c.c., il contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso, nei seguenti casi:
a) fallimento o altra procedura concorsuale cui sia sottoposto il Concessionario;
b) interruzione non autorizzata del servizio per più di cinque giorni lavorativi consecutivi senza giusta causa;
c) cessione del contratto o subappalto vietato;
d) gravi e ripetute violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio;
e) gravissime azioni a danno degli utenti da parte del personale del Concessionario;
f) inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza nei termini di legge;
g) revoca dell’autorizzazione e/o accreditamento della struttura rilasciata dalle competenti autorità, ai sensi della vigente normativa.
In tali casi il Concedente comunica al Concessionario l’avvio del procedimento con raccomandata con avviso di ricevimento e assegna un termine non inferiore a trenta giorni per la rimozione delle cause dell’inadempimento, se possibile, ovvero invitando a produrre le proprie controdeduzioni.
Qualora il Concedente non rimuova le cause di inadempimento ovvero non presenti controdeduzioni ritenute sufficienti, il Concedente risolve il contratto.
Le spese subite dall’Amministrazione concedente a causa della risoluzione del contratto saranno poste a carico del Gestore concessionario, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Ogni altra ipotesi di risoluzione del contratto resta regolata dall’art. 1453 del codice civile.
Articolo 21 Penalità
In casi di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessione, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento di cui all’Art. 25 - “Risoluzione del contratto”, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 250,00, che verrà determinata dal Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Piano e detratta dagli importi dovuti dal Comune al concessionario a titolo di eventuale compartecipazione al pagamento della retta (mediate i buoni di conciliazione), in base ai seguenti livelli:
a) € 250,00 = per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 500,00 = per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nel Comune del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6
giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 1.000,00 = per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nel Comune del progetto individuale).
Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione.
In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata.
L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune capofila assumerà il provvedimento di applicazione della penale, che verrà comunicato con raccomandata con avviso di ritorno.
L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune capofila.
Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 20 rubricato “Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile.
Se il Concessionario sarà sottoposto al pagamento di n. 3 (tre) penali annuali, il contratto potrà essere risolto dalla Stazione concedente.
Articolo 22 Revoca della concessione
Il concedente potrà revocare la concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico non imputabili a fatto del Concessionario dando avviso di avvio del procedimento allo stesso. In tali casi spetta al Gestore Concessionario un’indennità pari al doppio del valore della cauzione definitiva depositata.
La concessione s’intende revocata ed il contratto risolto, senza diritto a indennità e/o risarcimento di danni qualora il servizio venisse soppresso o diversamente regolato per effetto dell’entrata in vigore di nuove disposizioni di legge.
Articolo 23 Norme di rinvio
La partecipazione alla gara, mediante presentazione dell’offerta, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole del presente Capitolato d’Appalto e di tutte le altre clausole di carattere generale che regolano gli appalti di servizi (D.Lgs n. 50/2016 - DPR n. 207 /2010 per la parte ancora in vigore - L. R. Puglia n.19/2006 – Reg. Reg. n. 04/2007). Per quanto non espressamente contemplato dal presente capitolato, le parti faranno riferimento, per
quanto applicabili, alle norme del codice civile ed a quelle vigenti in materia di forniture di beni e pubblici servizi e comunque si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore.
Articolo 24 Spese di registrazione
Sono a carico del Concessionario del servizio tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro. Il Concessionario è obbligato alla stipula del contratto in formato elettronico, ai sensi dell’art.11, comma 13 della Legge 221/2012 e, qualora senza validi motivi non adempia a tale obbligo, sarà disposta immediatamente la revoca dell’aggiudicazione. L’inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, oltre alla revoca dell’aggiudicazione, fa sorgere a favore della Stazione Concedente il diritto di affidare l’appalto alla concorrente che segue immediatamente in graduatoria. Sono a carico della concorrente aggiudicataria inadempiente i maggiori oneri sostenuti dalla Stazione concessionaria.
Articolo 25 DUVRI
Per la realizzazione dei servizi oggetto dell’appalto non sono evidenziati rischi di interferenza trattandosi di prestazioni d’opera intellettuale e pertanto i costi relativi alla messa in sicurezza sono da considerarsi pari a zero. Per i rischi da rapporti con l’utenza o con soggetti terzi, che entrino in rapporto con il concessionario, sarà a carico di quest’ultimo provvedere ad apprestare gli interventi che ritiene opportuni.
Articolo 26 Obbligo di cauzione
Prima dell’avvio del servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, a garanzia degli obblighi assunti, cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 103 del D.Lgs n.50/2016. La predetta cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del contratto e, comunque, fino a che non sia stata definita ogni eventuale eccezione e controversia.
Articolo 27 Foro competente
Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell’esecuzione del servizio, il Foro competente è quello di Bari. E’ escluso il ricorso all’arbitrato. In conseguenza, il contratto non prevederà la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Articolo 28 Controlli
Ai sensi degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n.50/2016 il Direttore dell’esecuzione del Contratto è il Responsabile Unico del Procedimento, salvo diversa individuazione della Giunta Comunale, che provvederà, altresì, su richiesta del concessionario all’emissione del certificato di esecuzione della prestazione al termine della conclusione del contratto.
Articolo 29 Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente capitolato, trovano applicazione le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono l’oggetto.
La presente procedura è regolata dal disciplinare di gara, dal presente capitolato nonché dalle norme espressamente richiamate. In forza del principio della prevalenza funzionale e di quello della prevalenza economica, il rapporto contrattuale oggetto di gara si configura non come appalto bensì come concessione di servizi. Trova quindi applicazione l’art. 3 comma 1 lettera vv) e lettera zz) e il Titolo I Parte III del D.Lgs n.50/2016.
Alberobello 3 Luglio 2019 per il responsabile Settore Servizi Sociali Il Segretario Generale