ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E LA BANCA D’ITALIA PER L’ATTIVITA’ DI LIQUIDAZIONE DEGLI INDENIZZI DI CUI ALLA LEGGE 24 MARZO 2001, N. 89
ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E LA BANCA D’ITALIA PER L’ATTIVITA’ DI LIQUIDAZIONE DEGLI INDENIZZI DI CUI ALLA LEGGE 24 MARZO 2001, N. 89
VISTO l’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in base al quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTA la legge 24 marzo 2001, n. 89, disciplinante il diritto ad una equa riparazione da parte di chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione;
VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 104, concernente la proroga del servizio di tesoreria provinciale dello Stato e l’art. 6 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, relativo all’affidamento alla Banca d’Italia del servizio di tesoreria centrale dello Stato;
CONSIDERATO che la Banca d’Italia, anche quale esercente la Tesoreria dello Stato in base alle convenzioni stipulate rispettivamente in data 17 gennaio 1992 tra il Ministro del tesoro e il Governatore della Banca d’Italia e in data 9 ottobre 1998 tra il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Governatore della Banca d’Italia, ha interesse al regolare ed efficiente funzionamento del sistema dei pagamenti pubblici;
CONSIDERATO che il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale degli affari giuridici e legali riceve un rilevante numero di decreti di corte d’appello relativi a indennizzi e spese conseguenti al contenzioso di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 che ostacola la regolare e tempestiva esecuzione dei pagamenti che fanno capo al Ministero nell’ambito dell’ordinaria attività istituzionale;
CONSIDERATO che tra il Ministero della giustizia e la Banca d’Italia (in prosieguo semplicemente “le parti”, “il Ministero” e “la Banca”) è in corso un rapporto di collaborazione che sta contribuendo a ridurre i tempi di pagamento delle somme liquidate a titolo di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, in esecuzione di accordo concluso in data 18 febbraio 2020, con scadenza prevista il 31 dicembre 2021;
CONSIDERATO che il Ministero, in esecuzione dell’impegno contenuto nell’articolo 12 dell’Accordo di cui al precedente considerato, è prossimo al rilascio di un applicativo informatico con cui verranno gestite le procedure di pagamento dei decreti indicati nel decreto dirigenziale di cui all’articolo 5 sexies, comma 3 bis della legge 24 marzo 2001, n. 89, e che pertanto la collaborazione della Banca d’Italia sarà limitata ai decreti in carico al Ministero al momento di tale rilascio e non a quelli di nuova emissione;
CONSIDERATO che le parti, in linea di continuità con la pregressa esperienza, intendono rinnovare nella presente sede i rispettivi impegni;
Tanto premesso e considerato, al fine di rendere più efficiente e tempestiva la gestione dei pagamenti in favore dei beneficiari degli indennizzi liquidati ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 dalle competenti corti d’appello, le Parti
sottoscrivono il seguente Accordo
ARTICOLO 1
(Oggetto dell’Accordo)
1. Il presente Accordo disciplina le modalità attraverso le quali la Banca presta collaborazione temporanea al Ministero nelle operazioni preliminari al pagamento delle somme riconosciute agli aventi diritto dalle competenti corti d’appello a titolo di indennizzo previsto dalla legge n. 89 del 2001 e delle relative spese processuali.
ARTICOLO 2
(Referenti per l’esecuzione dell’Accordo)
1. Ciascuna delle parti individua un referente responsabile al quale l’altra parte potrà rivolgersi senza formalità, al fine di una sollecita definizione delle problematiche che dovessero insorgere nello svolgimento di tutte le attività disciplinate dal presente Accordo.
2. La nomina del referente avviene con separato atto da comunicare all’altra Amministrazione.
3. Ai fini dello scambio delle comunicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), nonché di ogni altra comunicazione operativa, nell’atto di cui al precedente paragrafo verranno indicati anche gli indirizzi di posta elettronica ordinaria all’uopo utilizzabili.
ARTICOLO 3
(Modalità di svolgimento del servizio di contabilità)
1. Il Ministero gestisce le risorse destinate al pagamento degli indennizzi con le ordinarie modalità di spesa previste dalla normativa di contabilità e finanza pubblica.
ARTICOLO 4
(Registrazione dei decreti di corte d’appello in apposito database)
1. Il Ministero annota in un apposito database informatico i decreti di condanna di cui all’art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89 e li contrassegna con un numero d’ordine assegnato in base alla data della notifica.
2. Nel database di cui al paragrafo 1 il Ministero inserisce i dati necessari all’identificazione del
decreto e i dati necessari alla fase di liquidazione.
3. Costituiscono dati necessari all’identificazione del decreto:
a) la corte di appello che ha emesso il decreto;
b) gli estremi completi del decreto;
c) la data di notifica del decreto in forma esecutiva e data di scadenza del termine di 120 giorni ex art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
4. Costituiscono dati necessari alla fase di liquidazione:
a) i dati del beneficiario (generalità, codice fiscale), le modalità prescelte di pagamento (IBAN per bonifico bancario, indirizzo di spedizione per il vaglia cambiario), l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore;
b) la somma liquidata a titolo di equa riparazione;
c) la data di decorrenza degli interessi;
d) la somma liquidata a titolo di compenso del difensore, l’importo delle spese imponibili, la misura percentuale del rimborso spese forfettarie ex art. 2 decreto del Ministro della giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, le spese esenti ex art. 15 d.P.R. n. 633/72, la tipologia del regime fiscale adottato dal difensore.
ARTICOLO 5
(Abilitazioni all’accesso al sistema SICOGE)
Il Ministero abilita la Banca all’accesso al sistema informativo per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria, SICOGE, ai fini dell’inserimento dei dati di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c).
ARTICOLO 6
(Trattamento dei decreti da parte del Ministero della Giustizia)
1. Il Ministero
a) apre un fascicolo per ciascun decreto;
b) richiede al legale del creditore, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), le informazioni necessarie per il pagamento delle somme liquidate;
c) predispone uno schema di liquidazione contenente le seguenti informazioni:
1. capitale: somma liquidata a titolo di equa riparazione;
2. interessi: decorrenza degli interessi;
3. spese di lite: somma liquidata a titolo di compenso del difensore, spese imponibili, misura percentuale del rimborso spese forfettarie ex art. 2 decreto del Ministro della giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, spese esenti ex art. 15 d.P.R. n. 633/72, regime fiscale dichiarato dal difensore ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e della ritenuta d’acconto;
4. dati del beneficiario: generalità, codice fiscale, indicazione delle modalità di pagamento (Iban per il bonifico bancario, indirizzo di spedizione per il vaglia cambiario);
d) trasmette via PEC, con cadenza settimanale, alla Banca d’Italia - Servizio Tesoreria dello Stato, gli schemi di cui alla precedente lettera;
e) predispone i Decreti di pagamento, le Comunicazioni ai difensori e provvede ai pagamenti.
ARTICOLO 7
(Trattamento dei decreti da parte della Banca d’Italia)
1. La Banca d’Italia – Servizio Tesoreria dello Stato:
a) sviluppa, sulla base degli schemi di liquidazione trasmessi dal Ministero, i seguenti calcoli:
1. capitale: somma liquidata a titolo di equa riparazione;
2. interessi: ammontare degli interessi fino alla data prevista per il pagamento;
3. spese di lite: somma liquidata a titolo di compenso del difensore, spese imponibili, rimborso spese forfettarie ex art. 2 decreto del Ministro della giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, IVA, CPA, spese esenti ex art. 15 d.P.R. n. 633/72, ritenuta d’acconto;
b) determina, sulla base dei calcoli di cui alla precedente lettera, l’importo totale del pagamento stesso, completando gli schemi di liquidazione ricevuti e dandone comunicazione via PEC al Ministero
c) inserisce in SICOGE i dati relativi al beneficiario (generalità, codice fiscale, modalità di pagamento) comunicati dal Ministero ai sensi del precedente articolo 6, paragrafo 1, lettera c), nonché gli importi calcolati ai sensi delle lettere a) e b) del presente articolo - indicando nella parte iniziale della causale dell’ordine di pagamento la sigla RM per l’individuazione del regime fiscale relativo ai minimi;
d) segnala al Ministero i pagamenti non finalizzabili per dati errati (codice fiscale, IBAN, ecc.) rilevati nell’ambito delle attività di cui alla lettera c) del presente articolo e procede, previa interlocuzione con il Ministero e sulla base delle indicazioni ricevute, alla correzione dei dati inesatti ai fini del completamento delle attività di cui ai precedenti punti.
ARTICOLO 8
(Responsabilità delle parti)
1. Il presente Accordo non comporta alcuna modifica delle competenze e delle correlate responsabilità che fanno capo al Ministero a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti. I pagamenti delle somme liquidate rimangono di competenza e sotto la completa responsabilità del Ministero.
2. La Banca, nell’espletamento delle attività previste dal presente Accordo, non assume nei confronti del Ministero né nei confronti dei terzi, responsabilità per errori, anche di calcolo, omissioni o ritardi, e non è tenuta a svolgere valutazioni di merito relative ai pagamenti delle somme liquidate.
ARTICOLO 9
(Durata, integrazioni, modifiche ed efficacia dell’Accordo)
1. Il presente Accordo, da sottoscriversi con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, diviene efficace a far data dal 1 gennaio 2022 e ha durata fino al 31 dicembre 2023.
2. Nel periodo di vigenza, qualora ricorrano motivate esigenze istituzionali, sopravvenute modifiche normative o altre necessità emerse dalla concreta esperienza di collaborazione, il Ministero e la Banca si riservano di rivedere i termini del presente Accordo, anche con scambi di corrispondenza. Le modifiche concordate diverranno efficaci a seguito di sottoscrizione effettuata in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo.
ARTICOLO 10
(Oneri finanziari)
1. Dall’attuazione del presente Accordo non derivano nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ARTICOLO 11
(Sicurezza delle informazioni e privacy)
1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività svolte in attuazione del presente Accordo saranno attuate nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, e dei principi dettati dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Il Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Firmato digitalmente da XXXXX XXXXXX X=IT
O=MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
PER LA BANCA D’ITALIA
Il Direttore generale
Documento firmato da:
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX 21.12.2021
14:35:34 UTC