Condizioni generali che disciplinano il contratto di fornitura del Servizio Idrico Integrato
Condizioni generali che disciplinano il contratto di fornitura del Servizio Idrico Integrato
1. Oggetto del contratto
Oggetto del presente contratto è la fornitura del Servizio Idrico Integrato: l’intestatario (di seguito Utente) non può utilizzare l’acqua per usi diversi da quelli previsti in contratto, né ceduta a terzi a nessun titolo. Nei casi si violazione di tali divieti Azienda Gardesana Servizi S.p.A. (nel seguito Gestore), salvo l’esperimento di azioni civili e/o penali, provvede ai sensi dei successivi art. 12 e 13, alla risoluzione del contratto.
2. Norme regolanti la fornitura
La fornitura è regolata dalle presenti condizioni generali, dalle condizioni particolari eventualmente pattuite, dai Regolamenti del Servizio Idrico Integrato adottati dal Gestore e dalla Carta dei Servizi, documenti tutti pubblicati su sito e facenti parte integrante e sostanziale del contratto di fornitura anche se non materialmente allegati, nonché delle norme vigenti per quanto non espressamente previsto nei documenti citati.
3. Durata del contratto – Cessazione
Il contratto, salvo quanto previsto per le utenze provvisorie o diversa specificazione nei termini contrattuali, avrà durata a tutto il 31 dicembre dell’anno in cui è stipulato e si rinnoverà tacitamente per tutto l’anno successivo e così di seguito se non sarà inoltrata la disdetta da una delle parti mediante apposito modulo disponibile presso gli sportelli del Gestore o altri canali previsti. Il tacito rinnovo, si intende fatto in base alle condizioni contenute nel Regolamento vigente alla data del rinnovo stesso e alle tariffe di volta in volta approvate dalle competenti Autorità. Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura (ad esempio inquilini allo scadere del contratto di locazione), devono darne comunicazione scritta al Gestore mediante apposita modulistica, indicando il recapito per l’invio della chiusura contabile. Oltre al consumo rilevato sarà addebitata all’Utente l’intera entità della quota fissa.
4. Oneri contrattuali
L’emissione del contratto è subordinata al pagamento delle spese per il contributo di xxxxxxxx se dovute. Con il contratto di fornitura l’Utente è tenuto al pagamento delle spese di marca da bollo, deposito cauzionale, ecc. che saranno addebitate nella prima bolletta utile.
5. Modalità di perfezionamento del contratto di fornitura. Cauzione
L’Utente all’atto della stipulazione del contratto presterà, a garanzia delle obbligazioni assunte, una cauzione in denaro trattenuto a titolo di deposito cauzionale fruttifero nella misura stabilità dall’Azienda e, comunque, correlata all’entità della somministrazione. Con l’attivazione della domiciliazione bancaria
– SEPA, o la fattura di chiusura, il Gestore provvederà alla restituzione del deposito cauzionale versato, unitamente ai relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito. Qualora nel corso della fornitura per sopravvenute disposizioni di legge o regolamenti la cauzione dovesse risultare inadeguata, si procederà con l’adeguamento della medesima.
6. Impianti interni
L’esecuzione dell’allacciamento e la fornitura sono subordinate all’ottenimento, a cura ed a carico del richiedente, di ogni necessaria autorizzazione, servitù, consenso, da parte dei titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sugli immobili interessati dagli impianti. L’Azienda sarà in ogni caso tenuta sollevata ed indenne dal richiedente in merito a eventuali richieste avanzate da terzi in relazione ai diritti di cui sopra. L’Azienda rimarrà proprietaria degli impianti a monte dei contatori compresi questi ultimi, salva diversa particolare previsione e avrà facoltà di servirsene liberamente anche per soddisfare nuove richieste di terzi, fermo quanto sopra. Gli impianti a valle dei contatori vengono realizzati dall’Utente in conformità ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti. L’Azienda si riserva la facoltà di eseguire controlli e verifiche su detti impianti, al solo scopo di garantirsi da perturbazioni ai servizi o da infrazioni al contratto, senza assumere comunque responsabilità alcuna circa il funzionamento e la sicurezza degli impianti dell’Utente. Per impianto interno si intende l’impianto per la distribuzione dell’acqua dopo il contatore, o comunque dall’estradosso del muro perimetrale verso l’interno dell’edificio. La manutenzione e la responsabilità di tale impianto rimangono ad esclusivo carico dell’Utente, in osservanza delle norme vigenti in materia. Il
Gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali sugli impianti interni di competenza dell’Utente ritenute necessarie al funzionamento delle reti e degli impianti da esso gestiti. In forza di ciò, qualora l’installazione non fosse ritenuta idonea, il Gestore potrà sospendere la fornitura dell’acqua previo preavviso scritto o, anche in assenza di preavviso, qualora sussistano ragioni di sicurezza, ferma restando la sua estraneità ad ogni responsabilità per danni a persone o a cose derivanti all’impianto di proprietà dell’Utente. Ogni impianto interno dovrà comunque essere stato assoggettato a collaudo nonché dotato di certificato di conformità ai sensi della L. 46/90 e ss.mm.ii.. E’ severamente vietato collegare alle condutture di acqua potabile apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto, o comunque commiste a sostanze estranee. E’ inoltre vietato collegare i tubi dell’acqua potabile con apparecchi a cacciata per W.C. senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti e galleggiante. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori. L’impianto interno deve essere elettricamente isolato dalla rete di competenza del Gestore con apposito giunto dielettrico isolante e non può essere assolutamente utilizzato come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici. Qualora l’Utente prelevi acqua da pozzi, sorgenti autonome o da altre condotte, non è assolutamente ammessa l’esistenza di connessione tra gli impianti interni diversamente forniti. Il Gestore può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento tecnico degli impianti e l’Utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli sono prescritti. Da parte sua l’Utente non potrà apportare alcuna modifica al punto dove si trova collocato il contatore e/o al punto di allacciamento sulla condotta principale. In caso di inadempienza il Gestore ha facoltà di sospendere l’erogazione senza che l’Utente possa reclamare danni o considerarsi svincolato dall’osservanza degli obblighi contrattuali. In caso di modifica all’impianto interno, compresa l’installazione di un impianto di autoclave e/o impianto di sollevamento di fognatura, l’Utente deve
darne preventiva comunicazione al Gestore e, ove prescritto, acquisire le necessarie autorizzazioni. Qualora detti impianti interni non fossero ritenuti idonei, il Gestore potrà stabilire le modifiche necessarie per il buon funzionamento del servizio o provvedere, se del caso, alla sospensione della somministrazione per il tempo necessario al relativo adeguamento, da realizzarsi a cura e spese dell’Utente. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente articolo il Gestore non può essere chiamato in alcun modo a rispondere dei danni che potessero derivare a terzi dagli impianti interni. Parimenti non può rispondere per eventuali danni provocati a seguito di necessarie manovre sulla rete idrica da essa gestita per cause ad essa non imputabili; è consigliato pertanto dotare gli impianti interni privati di adeguate protezioni onde salvaguardarli da eventuali danni.
7. Apparecchi di misura e controllo
Gli apparecchi di misura sono forniti ed installati esclusivamente dal Gestore, che ne stabilisce il tipo ed il calibro in relazione alla natura della fornitura e restano di proprietà del Gestore. Il Gestore ha inoltre la facoltà di sostituire i contatori per necessità tecniche e di malfunzionamento. L’Utente è tenuto ad osservare i doveri di custodia di cui agli artt. 1768 ss. del codice civile nei confronti del misuratore ed è pertanto responsabile della sua buona conservazione e dell’integrità dei sigilli con la diligenza del buon padre di famiglia. L’Utente ha l’obbligo di mantenere accessibile, sgombro e pulito l’alloggiamento del misuratore, assumendosi l’onere delle relative operazioni di manutenzione, oltre a dover adottare tutte le cautele necessarie a riparare l’intero gruppo di misura dalle insidie del gelo. Lo stesso è tenuto a preservare da manomissioni il contatore e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per danneggiamento, dolo o incuria ad eccezione dei casi imputabili al caso fortuito o a dolo di terzi. L’utente dovrà garantire l’accesso ai propri impianti ed al contatore installato entro la proprietà privata per le necessarie verifiche e la rilevazione dei consumi che il Gestore eseguirà a mezzo di propri incaricati muniti di tesserino di riconoscimento, potrà inoltre procedere all’autolettura nei tempi e nei modi stabiliti dal Gestore nel rispetto delle linee guida definite dall’autorità competente per il sistema idrico. La manomissione dei sigilli e comunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell’apparecchio misuratore darà luogo, ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale, alla sospensione della somministrazione, salva comunque la risoluzione del contratto. In questi casi il Gestore provvederà alla determinazione del consumo in base alla media di quello rilevato
nei 2 anni precedenti e qualora non sussistano idonei dati storici, il consumo è determinato dal Gestore sulla base di valutazioni tecniche, riferite alla media delle utenze aventi caratteristiche simili.
Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori sono a carico del Gestore. In caso di danneggiamento per dolo o incuria, i costi sono a carico dell’Utente. I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione del Gestore ed esclusivamente per mezzo dei suoi dipendenti o incaricati. Qualora un Utente ritenga irregolare il funzionamento del contatore, potrà richiedere al Gestore di disporre le opportune verifiche. L’Utente, o persona da questi delegata, potrà assistere a sua cura ed eventuali spese, alle prove in argomento. Nel caso in cui il funzionamento del misuratore risulti regolare, saranno addebitate all’Utente le spese di verifica così come determinate dal Gestore. Nel caso la verifica dimostri un irregolare funzionamento del contatore, il Gestore provvederà a ricalcolare i consumi nel rispetto di quanto previsto dalla delibera ARERA 218/16 ed il contatore sarà sostituito senza onere alcuno a carico dell’ Utente
8. Livelli minimi di servizio
L’Azienda garantisce i livelli minimi di servizio così come descritti dal punto 8 dell’allegato al DPCM 04/03/96. Nell’impossibilità di garantire quanto previsto dal DPCM 04/03/96 sarà valutato caso per caso la prevalenza possibile.
9. Consumi eccessivi per rotture all’impianto a valle del contatore
Il Gestore non assume in merito alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'Utente su eventuali consumi eccessivi, anche se sproporzionati. L’Utente, nel caso in cui abbia accertato e riparato una perdita sull’impianto interno, può richiedere a fronte di debita documentazione, lo sgravio sulle voci di spesa che compongono la bolletta. Il ricalcolo sarà effettuato sulla base dei consumi medi rilevati in periodi non interessati dalla perdita stessa.
10. Fatturazione
L’acqua è fatturata bolletta/in ragione di quanto indicato dal contatore e secondo le rilevazioni fatte dal Gestore o sulla base delle autoletture fornite dall’Utente, salvi i casi di anomalia o impossibilità della rilevazione dei consumi. In caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura, il Gestore procede alla stima del consumo sulla base del Consumo Medio Annuo dell’Utente come definito dalla autorità competente.
Gli edifici/insediamenti ubicati nelle immediate vicinanze della rete fognaria pubblica, secondo quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento per l’uso della fognatura, per gli scarichi idrici e per la depurazione, hanno l’obbligo di immettere le acque reflue nere nella fognatura. Le tariffe di fognatura e depurazione sono dovute qualora l’edificio/insediamento sia servito dalla fognatura pubblica con collegamento ad un impianto di depurazione attivo. Qualora l’edificio/insediamento sia potenzialmente allacciabile e, a seguito di una diffida, non vengano realizzate le opere di allacciamento richieste dal Gestore, è prevista l’applicazione delle tariffe di fognatura e di depurazione vigenti maggiorate del 10%, con incremento della maggiorazione per ogni successivo anno; la maggiorazione è prevista anche in caso di subentro a contratto di fornitura oggetto di diffida.
L’emissione della bolletta è effettuata sulla base di un calendario pianificato dal Gestore.
Il Gestore applica le tariffe predisposte dall’Ente d’Ambito ed approvate in via definitiva dall’ARERA. La quota fissa, anche in assenza di consumo ed in relazione alla tipologia di utilizzo, deve essere in ogni caso pagata dall’Utente. Il Gestore effettua il conguaglio delle bollette emesse in acconto con la prima lettura utile in suo possesso, addebitando o accreditando all’Utente la differenza degli importi calcolati sull’effettivo consumo e quello presunto addebitato con le bolletta di acconto. Il pagamento dovrà essere eseguito secondo le modalità indicate in bolletta. In caso di conguagli particolarmente elevati, il Gestore, su richiesta, può concedere la rateizzazione del pagamento della bolletta. Qualora l’Utente ritenga errati gli importi addebitati nella bolletta ha la facoltà di richiedere al Gestore l’eventuale rettifica motivandone le ragioni. La relativa domanda in carta semplice deve essere presentata entro il termine della data di scadenza indicata nell’avviso di pagamento. Se le motivazioni fornite saranno accolte, il Gestore provvederà ad emettere una nuova bolletta corretta fissando i termini di pagamento in almeno 25 giorni dalla data di emissione. In caso contrario, l’Utente dovrà provvedere al pagamento della bolletta entro il termine di 25 giorni dalla data di comunicazione del mancato accoglimento della sua richiesta. In ogni
caso, in difetto di pagamento entro la scadenza fissata, anche se il ritardo è dovuto a mancato recapito della stessa per fatto non imputabile al Gestore, si avvierà il procedimento per il recupero dei crediti attraverso l’emissione di appositi solleciti di pagamento a mezzo posta ordinaria e raccomandata A.R., indicanti le somme dovute e le modalità per evitare la sospensione della fornitura.
11. Pagamenti
In difetto di pagamento entro la scadenza fissata, anche se il ritardo è dovuto a mancato recapito della bolletta per fatto non imputabile al Gestore, si avvierà il procedimento per il recupero dei crediti attraverso l’emissione di appositi solleciti di pagamento a mezzo posta ordinaria e raccomandata A.R (con addebito delle relative spese postali), indicanti le somme dovute. Il ritardato pagamento comporta l’addebito degli interessi di mora al tasso legale calcolato sui giorni effettivi di ritardo. Nel caso di mancato pagamento trascorsi 20 giorni dal ricevimento da parte dell’utente del secondo sollecito a mezzo raccomandata A.R o PEC, AGS Spa avvierà la procedura di recupero del credito in via stragiudiziale, anche a mezzo di società di recupero crediti, o in via giudiziale e procederà alla sospensione o riduzione della fornitura. Sul debito esistente verranno applicati gli interessi legali maggiorati del 2,5 punti percentuale. In tutti i casi, oltre agli interessi di ritardato pagamento, saranno addebitate tutte le spese sostenute da Ags Spa per il recupero del credito quali spese postali, di sollecito, spese per il recupero stragiudiziale, coattivo o giudiziale, ecc., il costo delle uscite del tecnico, quantificate in € 50,00 oltre IVA, per l’installazione del riduttore di portata sul contatore, per la sigillatura del contatore, per la sospensione della fornitura, per la riattivazione del servizio. In caso di sospensione della fornitura, si procederà alla riattivazione del servizio entro 1 giorno lavorativo dalla prova dell’avvenuto pagamento del debito scaduto.
12. Sospensione della somministrazione
Il Gestore procede alla sospensione della fornitura provvedendo alla chiusura della presa stradale nei seguenti casi: a) nel caso di manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell’apparecchio misuratore salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 14; b) qualora non risultino pagate una o più bolletta, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 14; c) decesso del titolare del contratto di somministrazione, senza che gli eredi ne abbiamo dato comunicazione al Gestore; d) fallimento dell’utente.
13. Risoluzione contrattuale
Il Gestore dichiara, con preavviso di 30 giorni all’Utente o agli aventi causa, la risoluzione del contratto di somministrazione, senza ricorso all’autorità giudiziaria, qualora per morosità dell’Utente per decesso o per accertata manomissione di sigilli e apparecchi di misurazione, sia stata sospesa l’erogazione dell’acqua da oltre 30 giorni. Il contratto può essere risolto per: a) morosità dell’utente; b) dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell’immobile da parte delle autorità competenti; c) distruzione dell’immobile; d) uso diverso della somministrazione da quello stabilito; e) sub-fornitura del servizio; f) revoca dell’autorizzazione allo scarico; g) accertata ripetuta manomissione di sigilli e di apparecchi di misurazione. Nei casi di risoluzione del contratto l’Utente è tenuto al pagamento delle bolletta rimaste insolute, interamente o parzialmente, oltre agli interessi di legge o moratori e alle spese per chiusura presa stradale e rimozione contatore e comunque di ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.
14. Decesso dell’Utente
In caso di decesso dell’intestatario la disdetta potrà essere presentata da un erede dello stesso, sotto la responsabilità di quest’ultimo. In questa situazione, in caso di inadempienza, i responsabili degli impegni contrattuali saranno gli eredi accettanti dell’intestatario del contratto. Qualora il Gestore venga a conoscenza del decesso senza che lo stesso sia stato comunicato dagli eredi o dagli aventi diritto, provvederà all’invio di una raccomandata con avviso di sospensione della fornitura se non verrà regolarizzata la fornitura con l’emissione di un contratto di voltura o con la richiesta di cessazione.
15. Fallimento dell’Utente
In caso di fallimento dell’Utente, la somministrazione rimane sospesa comunque il Gestore ne venga a conoscenza. Il Curatore, con l’autorizzazione del Giudice Delegato, potrà dichiarare di proseguire nel contratto in luogo del fallito assumendone tutti gli oneri relativi, ovvero di risolvere il medesimo.
16. Voltura di utenza
In mancanza della comunicazione di voltura, unico responsabile nei confronti del Gestore e dei terzi rimane il titolare del contratto. In caso di richiesta di subentro da parte del nuovo Utente che dimostri la disponibilità del bene da servire, in assenza di cessazione o comunicazione dell’originario titolare, il Gestore provvede alla stipula del nuovo contratto, e comunica (tramite l’invio della bolletta finale) all’originario titolare la cessazione del contratto e l’intervenuta sottoscrizione del nuovo contratto.
17. Trasformazione d’uso e modifica del modulo contrattuale
In caso di richiesta di variazione d’uso della fornitura o di modifica contrattuale l’Utente è tenuto a darne comunicazione scritta.
18. Comunicazioni
Salvo diversa espressa indicazione riportata nella richiesta di attivazione/subentro o in successiva comunicazione, l’Utente elegge il proprio domicilio ai fini contrattuali nel luogo di residenza, dove ogni comunicazione sarà inviata dal Gestore. L’Utente è altresì obbligato a notificare puntualmente al Gestore ogni variazione dei presupposti di fatto dalla quale possa derivare una modifica degli adempimenti contrattuali.
19. Foro competente
Per ogni controversia tra il Gestore e l’Utente è competente esclusivamente il Foro di Verona.
20. Assunzione di responsabilità
Il sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali contemplate dall’art.75 del DPR 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza, ai sensi dell’art.76 del medesimo D.P.R., dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, dichiara che i dati personali resi al momento della stipulazione del contratto di somministrazione corrispondono a verità.
21. Diritto di recesso
Il presente contratto, se non sottoscritto in loco è soggetto alle disposizioni relative ai contratti a distanza di cui al D. Lgs 206/2005 detto “Codice del Consumo”. In tale circostanza è fatta salva la facoltà per l’Utente di esercitare il diritto di recesso, senza oneri, entro quattordici giorni di calendario dalla data di attivazione del contatore o dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta voltura inviandone comunicazione all’indirizzo del Gestore mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Qualora il recesso venga esercitato oltre il termine di cui sopra, sarà improduttivo di ogni e qualsivoglia effetto giuridico, con la conseguenza che il Gestore potrà pretendere l’integrale adempimento contrattuale da parte dell’Utente.