Contratto di assicurazione per la tutela del tuo cane o gatto
xxxx assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Società del Gruppo Sara
Contratto di assicurazione per la tutela del tuo cane o gatto
MiFido
Modello: 63YO Edizione: 04/2019
Set Informativo
Il presente Set Informativo contiene:
⚫ DIP – Documento Informativo Precontrattuale
⚫ DIP AGGIUNTIVO - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
⚫ Condizioni di Assicurazione
Modello: SINFYOLO Edizione: 04/2019
Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia Sede legale: Xxx Xx,00 - 00000 Xxxx Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 008850910 Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001
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Polizza Perdite Pecuniarie
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Sara Assicurazioni S.p.A. Prodotto: MiFido
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
Spese veterinarie per cani e gatti comprensive di:
✓ Xxxxxxxx spese veterinarie per intervento chirurgico da infortunio o malattia
✓ Xxxxxxxx spese veterinarie da infortunio o malattia senza intervento chirurgico
✓ Spese funerarie per smaltimento del corpo dell'animale assicurato
✓ Spese di ricerca per smarrimento
Responsabilità civile Tutela legale
Che cosa non è assicurato?
🗶 Non sono assicurabili altri animali. Non sono assicurabili cani e gatti non iscritti alle rispettive anagrafi nazionali.
Ci sono limiti di copertura?
L'assicurazione non è operante nei casi di:
! infortuni o malattie conseguenti all'impiego dell'animale per la caccia;
! dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei componenti
il suo nucleo familiare, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;
! uso professionale dell'animale;
! uso dell'animale in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti, ecc.);
! malattie o difetti fisici di carattere congenito o
riferibili a fattori ereditari, nonché patologie pregresse anche recidivanti;
! controlli di routine e/o facoltativi e/o check-up;
! malattie evitabili con vaccini e/o profilassi preventivi;
! acquisto di vaccini, antiparassitari e medicinali,
tranne quanto previsto per gli interventi chirurgici;
! malattie mentali e problemi comportamentali;
! infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive;
! gravidanza e patologie connesse, parto spontaneo;
! sterilizzazione, castrazione terapeutica, preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale;
! soppressione e cremazione per pericolosità;
! taglio coda, taglio orecchie, chirurgia estetica e plastica, oculistica, malattie dei denti e paradontopatie;
! spese di igiene dentaria;
! terapie dietetiche inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali;
! danni derivanti da guerre, guerre civili, sommosse,
rischi sociopolitici, terrorismo;
! danni derivanti da catastrofi naturali (terremoto, alluvione, inondazione, eventi atmosferici, ect.)
! infortuni verificatisi nei primi 7 giorni di decorrenza
della polizza e malattie manifestatesi nei primi 20 giorni di decorrenza della polizza;
! cure relative a malattie croniche;
! Filaria/Leshmania;
! pandemia;
! richieste di indennizzo di qualsiasi genere relative al decesso dell'animale, fatta eccezione per quanto previsto nella garanzia Spese funerarie;
! l'assicurazione non è operante, relativamente alla
garanzia infortuni, per le seguenti razze di cane: Perro, Pitbull, Rottweiler, Doberman, Doghi, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino Napoletano.
Questa polizza indennizza l'assicurato per spese veterinarie sostenute per il cane e il gatto e tutela la responsabilità civile derivante dalla proprietà, possesso ed utilizzo degli stessi.
Dove vale la copertura? Per la garanzia Spese Veterinarie e Tutela Legale, l'assicurazione è valida esclusivamente nell'ambito del territorio italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano. Per la garanzia di Responsabilità Civile, la copertura è valida in tutto il mondo. |
Che obblighi ho? Stipula contratto - In sede di conclusione del contratto, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si rinvia all'art. 5.1 della normativa per gli aspetti di dettaglio. Corso di contratto - Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché' la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c. Altre assicurazioni - Il Contraente è esonerato dal denunciare altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati abbiano stipulato o stipulino in proprio con altre società o con la Società per i medesimi rischi. |
Quando e come devo pagare? Il premio di polizza è convenuto per una durata pari ad un mese ed è definitivamente acquisito dalla Compagnia, salva la sola ipotesi di recesso per ripensamento. Per il pagamento del premio assicurativo il Contraente potrà ricorrere esclusivamente a Carta di Credito. Il contratto non prevede adeguamento automatico (Indicizzazione) delle somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo e del premio. Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta di assicurazione secondo le aliquote attualmente in vigore. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? Il contratto ha durata mensile e prevede il tacito rinnovo. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di addebito del premio sulla Carta di Credito associata al Metodo di pagamento selezionato in fase di attivazione/modifica del proprio Account sul portale Xxxx. In caso di mancato addebito del premio, per qualsiasi causa occorsa, l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di effettivo addebito. Se il Contraente non paga i premi successivi, od in caso di mancato addebito, da qualsiasi causa occorsa, dei premi successivi sulla Carta di Credito associata al Metodo di pagamento selezionato in fase di attivazione/modifica del proprio Account sul portale Xxxx, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del 15° giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno del pagamento/addebito, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.. |
Come posso disdire la polizza? In assenza di disdetta inviata dalle Parti, il contratto si rinnova tacitamente per un mese, e così di seguito. Il Contraente ha la possibilità di disdire il contratto in ogni momento, inviando Richiesta di disattivazione (“Servizi Attivi” -- “Disattiva”) direttamente dal Pannello di Controllo del proprio Account Xxxx, ed avrà effetto a partire dalla scadenza del periodo contrattuale (vedasi la sezione “Definizioni”) in cui viene notificata. La disdetta, da parte della Società, deve essere inviata mediante lettera raccomandata al Broker, ed avrà effetto a partire dalla scadenza del periodo contrattuale successivo trascorsi trenta giorni dalla data di invio della raccomandata. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art.1901, secondo comma, Codice Civile. Non è previsto il recesso per sinistro . Conformemente alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla conclusione del contratto direttamente dal Pannello di controllo del proprio Account personale attivo sul sito di Xxxx (“Storico acquisti” – “Recedi”); in tal caso la Società procederà alla restituzione della parte di premio imponibile (al netto delle imposte) pagato e relativo al periodo assicurativo residuo rispetto alla scadenza contrattuale. Il diritto di recesso non è applicabile nel caso in cui le prestazioni siano già state eseguite su richiesta del consumatore prima dell'esercizio del diritto di recesso. Il diritto di recesso non è altresì applicabile nel caso di rinnovo tacito del contratto. |
Assicurazione Perdite pecuniarie
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: Sara Assicurazioni Spa
Prodotto: MiFido
Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Xxxxx: Ed 04/2019 ultima versione disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2018 ⚫ Patrimonio netto: euro 632.781.975 ⚫ Capitale sociale : euro 54.765.000 ⚫ Totale delle riserve patrimoniali: euro 516.196.559 Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (xxx.xxxx.xx) ⚫ Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro 248.484.929,25 ⚫ Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro 111.818.218,16 ⚫ Fondi Propri Ammissibili: euro 751.274.498,12 ⚫ Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 3,00 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente). |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? | ||
Spese veterinarie | La garanzia prevede il rimborso delle spese veterinarie per intervento chirurgico da infortuni o malattia e/o rimborso spese veterinarie da infortunio e malattia senza intervento chirurgico. E' possibile scegliere tra 2 forme di copertura: silver e gold (spese veterinarie più responsabilità civile e tutela legale). L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente. | |
Responsabilità civile | La garanzia copre la Responsabilità civile relativi alla proprietà, possesso ed utilizzo di cani e gatti del Contraente e dei familiari con lui conviventi per danni involontariamente cagionati a terzi per: ⚫ morte e lesioni personali ⚫ danneggiamenti a cose e animali sino alla concorrenza della somma assicurata (massimale) indicata nella Scheda di Polizza. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente. | |
Tutela legale | La Società assume a proprio carico l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali conseguenti ad un fatto illecito verificatosi nell'ambito della vita privata, escluse le attività di lavoro autonomo, professionale e d'impresa. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Che cosa NON è assicurato? |
Oltre quanto riportato nel DIP non sono assicurati i soggetti non considerati terzi, vale a dire: 1) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione: il Contraente ed i suoi familiari (coniuge, convivente “more uxorio” e figli maggiorenni, parenti e affini se con lui conviventi), come risultanti dall'anagrafe al momento del sinistro; in ogni caso non sono mai considerati terzi il coniuge o il convivente “more uxorio” del Contraente; 2) i genitori e i figli degli assicurati sopra indicati; 3) le persone che, essendo o non, in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasioni di lavoro o di servizio. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Spese veterinarie | MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI RIMBORSO SPESE PER INTERVENTO CHIRURGICO DA INFORTUNIO O MALATTIA – La somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo € 2.000,00. Il rimborso verrà effettuato previa deduzione di uno scoperto del 20% con minimo non indennizzabile di € 200,00. RIMBORSO SPESE DI CURA DA INFORTUNIO O MALATTIA SENZA INTERVENTO CHIRURGICO - La somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo € 500,00. Il rimborso verrà effettuato previa deduzione di uno scoperto del 15% con minimo non indennizzabile di € 75,00. SPESE FUNERARIE PER SMALTIMENTO DEL CORPO DELL'ANIMALE ASSICURATO - Qualora l'animale assicurato deceda a causa di un infortunio o malattia indennizzabili a termini di polizza , la società rimborsa fino ad € 100,00 le spese di smaltimento del corpo dell'animale assicurato. INFORTUNIO DURANTE LA PARTECIPAZIONE A FIERE E/O MOSTRE - All'indennizzo si applica una franchigia fissa pari ad €300,00 per sinistro. SPESE DI RICERCA PER SMARRIMENTO - Qualora l'animale assicurato sia stato dichiarato scomparso alle autorità competenti, la Società terrà a proprio carico le spese ordinarie di ricerca dell'animale fino ad un importo massimo di € 500,00per sinistro e per annualità assicurativa. ESCLUSIONI E RIVALSE SPESE DI RICERCA PER SMARRIMENTO - Sono sempre escluse le spese per "ricompense". |
Responsabilità civile | MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI PROPRIETÀ, POSSESSO ED UTILIZZO DI ANIMALI (CANE O GATTO) - La garanzia vale esclusivamente per la responsabilità derivante dalla proprietà, possesso ed utilizzo dell'animale identificato sulla scheda di copertura dal numero di microchip. L'Assicurazione vale anche per conto di persone che temporaneamente abbiano in affidamento a titolo gratuito (purché questi non svolgano per professione l'attività) e con il consenso dell'Assicurato, l'animale. La presente garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di € 200 per sinistro. ESCLUSIONI E RIVALSE PROPRIETÀ, POSSESSO ED UTILIZZO DI ANIMALI (CANE O GATTO) - La garanzia non comprende i danni derivanti dalla proprietà, possesso ed utilizzo dei cani per i quali siano in vigore disposizioni di legge che obblighino a stipulare polizze di assicurazione di responsabilità civile, indicati come “cani impegnativi” (Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 03/03/2009 – G.U. Serie Generale n° 68 del 23/03/2009 prorogata con Ordinanza 28 agosto 2014 - GU Serie Generale n.208 del8-9-2014). L'assicurazione di Responsabilità Civile non comprende i danni derivanti: a) dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, industriale, commerciale, artigianale, di servizio od altra retribuita o comunque connessa con affari,l ocazioni, noleggi; b) ad animali che l'Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione; c) da furto; d) a cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo; e) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; f) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; g) dall'esercizio dell'attività venatoria; h) da presenza di amianto. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Tutela legale | MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale di € 5.000 e delle condizioni previste in polizza, l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali conseguenti ad un fatto illecito verificatosi nell'ambito della vita privata, escluse le attività di lavoro autonomo, professionale e d'impresa. Esse sono: ⚫ le spese per l'intervento di un legale sia in sede civile che penale; ⚫ le spese peritali; ⚫ le spese di giustizia nel processo penale; ⚫ il Contributo Unificato (previsto dal D.L. 11 marzo2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima; ⚫ le spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato ; ⚫ le spese arbitrali; ⚫ le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi. L'assicurazione viene prestata anche a favore dei componenti il nucleo familiare conviventi con l'Assicurato, come risultanti dall'anagrafe al momento del sinistro, nonché dei domestici per fatti attinenti all'attività svolta per conto dell'Assicurato stesso ed a condizione che essi siano in regola ai fini degli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge. ESCLUSIONI E RIVALSE Sono esclusi dalla garanzia: a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; b) gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.); c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato, salvo se diversamente disposto nelle singole condizioni speciali; d) le spese per procedimenti penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, atti di vandalismo o risse da chiunque provocati; e) le spese per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria; f) le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società. g) rapporti di natura contrattuale; h) rapporti inerenti al diritto di famiglia, successioni e donazioni; i) rapporti inerenti ad istituti o Enti Pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria; l) danni da inquinamento dell'ambiente; m) animali diversi da quello identificato sulla Scheda di Polizza. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? | |
Cosafare incaso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società ed al Broker entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C. |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Obblighi dell'impresa | Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione. |
Risoluzione | Conformemente alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla conclusione del contratto direttamente dal Pannello di controllo del proprio Account personale attivo sul sito di Xxxx (“Storico acquisti” – “Recedi”); in tal caso la Società procederà alla restituzione della parte di premio imponibile (al netto delle imposte) pagato e relativo al periodo assicurativo residuo rispetto alla scadenza contrattuale. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Clienti possessori di cani o gatti iscritti all'anagrafe canina o felina di età compresa fra i 6 mesi e gli 8 anni. |
Quali costi devo sostenere? |
La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari a € 4,43. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa - Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Xxx Xx, 00 -00000 Xxxx – Xxxxxx - Fax 00.0000000 - e-mail: xxxx.xxxxxxx@xxxx.xx. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia xxx.xxxx.xx. L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All'IVASS | Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni ovvero in caso di reclami non riguardanti il contratto, un servizio assicurativo o la gestione di un sinistro, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni (D.Lgs.209/2005) e delle relative norme di attuazione, potrà rivolgersi per iscritto all'IVASS Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx – fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000 - xxxxx@xxx.xxxxx.xx; (sul sito xxx.xxxxx.xx è reperibile un apposito modello) Il reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx en.htm |
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | E' un istituto introdotto con il D. Lgs. n. 28/2010 e si differenzia dalla negoziazione perché è prevista la presenza, oltre che degli avvocati che rappresentano le parti, di un soggetto terzo, estraneo, e quindi imparziale, denominato mediatore. La mediazione si svolge avanti uno degli Organismi di mediazione scelto dalla parte richiedente, tra quelli indicati nell'elenco presente sul sito (xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/XXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXX). |
Negoziazione assistita | La negoziazione assistita è un istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014 e consiste in una procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria alla controversia insorta con la Compagnia. Può essere sempre utilizzata in xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xx cui la legge la prevede come procedura obbligatoria, prima di ricorrere in giudizio. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o da una persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle due Parti, b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti |
devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di | |
essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a | |
maggioranza. | |
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle | |
operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina | |
del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una | |
sola delle Parti, sono demandate al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. | |
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, | |
escluso ogni obbligo solidale. |
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
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xxxx assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Società del Gruppo Sara
Contratto di assicurazione per la tutela del tuo cane o gatto
MiFido
Condizioni di Assicurazione
Modello: 63YO Edizione: 04/2019
INDICE
GLOSSARIO Pag. 3
NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Pag. 5
SEZIONE Spese veterinarie Pag. 7
- Che cosa posso assicurare Pag. 7
- Contro quali danni posso assicurarmi Pag. 8
- Come e con quali condizioni operative mi assicuro Pag. 8
- Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti Pag. 10
SEZIONE Responsabilità civile Pag. 10
- Che cosa posso assicurare Pag. 10
- Contro quali danni posso assicurarmi Pag. 10
- Come e con quali condizioni operative mi assicuro Pag. 11
- Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti Pag. 12
SEZIONE di Tutela legale Pag. 12
- Che cosa posso assicurare Pag. 12
- Contro quali danni posso assicurarmi Pag. 12
- Come e con quali condizioni operative mi assicuro Pag. 13
- Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti Pag. 14
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO Pag. 14
GLOSSARIO
Account: complesso dei dati identificativi di un utente (comprensivo di proprio indirizzo email e password segreta) che consentono al Contraente l'accesso alla piattaforma telematica di Xxxx, all'indirizzo xxxxx://xxxx-xxxxxxxxx.xxx
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Broker: Xxxx S.r.l., iscritta al Registro Unico Intermediari di IVASS alla sezione B – n.000574406, che esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con Imprese di Assicurazione o Riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendono provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi.
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione, nell'interesse proprio e/o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti.
Cose: gli oggetti materiali ed, esclusivamente per la garanzia di responsabilità civile, anche gli animali. Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che, per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca all'animale lesioni fisiche oggettivamente constatabili;
Intervento chirurgico: intervento terapeutico o diagnostico realizzato tramite cruentazione dei tessuti, mediante l'uso di strumenti chirurgici nonché diatermocoagulazione, tecnica chirurgica con laser o crioterapia;
Intermediario: vedasi definizione di Broker;
Limite di indennizzo: l'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro;
Malattia: ogni alterazione evolutiva dello stato di salute dell'animale non dipendente da infortunio;
Malformazione / difetto fisico: ogni alterazione congenita od acquisita durante lo sviluppo fisiologico che sia evidente o clinicamente diagnosticabile;
Pannello di controllo:interfaccia che consente al Contraente, previo accesso sul proprio Profilo telematico (Account), di accedere alle varie funzionalità presenti sul sito Xxxx per visualizzarne e modificarne le impostazioni salvate;
Periodo contrattuale: periodo convenzionalmente fissato della durata di 30 (trenta) giorni. In assenza di disdetta inviata da una delle Parti, rappresenta anche la durata per la quale il contratto si intende rinnovato;
Polizza: i documenti che provano l'assicurazione; si compone del presente fascicolo informativo (mod. 63FY) e della Scheda di Polizza (mod. 62YO);
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Protesi: dispositivo utilizzato per sostituire almeno parzialmente una parte del corpo dell'animale che non è più in grado di operare correttamente.
Ricovero: la degenza comportante pernottamento in istituto di cura esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno, nonché cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche
Ricovero diurno (Day-Hospital): la permanenza in istituto di cura senza pernottamento, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno, nonché cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche;
Rischio: la possibilità che si verifichi il sinistro;
Scheda di polizza: il documento, stampato mod. 62YO, che viene sottoscritto dalle Parti e che riporta le specifiche indicazioni e pattuizioni della polizza dellaquale ne costituisce parte integrante.
Scoperto: l'importo dell'indennizzo, espresso in percentuale, che, per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; relativamente all'assicurazione tutela giudiziaria, il verificarsi della controversia per la quale è prestata l'assicurazione.
Società: Sara Assicurazioni S.p.A.
Stato patologico: ogni alterazione dello stato di salute conseguente a malattia od infortunio;
Tutela legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del d.Lgs 209/05 artt. 163,164,173,174 e correlati.
Tutore: apparecchio di contenimento immobilizzante prescritto da personale veterinario. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al trattamento o riduzione di una frattura radiograficamente accertata;
Uso professionale: si considera "uso professionale", l'animale che viene utilizzato come bene strumentale per un'attività lavorativa o quando l'animale stesso costituisce elemento essenziale dell'attività professionale.
Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, con particolare riguardo agliarticoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, la durata delcontratto ed il recesso delle parti.
1. NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C..
Art. 1.2 Altre assicurazioni
Il Contraente è esonerato dal denunciare altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati abbiano stipulato o stipulino in proprio con altre società o con la Società per i medesimi rischi.
Art. 1.3 Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di addebito del premio sulla Carta di Credito associata al Metodo di pagamento selezionato in fase di attivazione/modifica del proprio Account sul portale Xxxx.
In caso di mancato addebito del premio, per qualsiasi causa occorsa, l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di effettivo addebito.
Se il Contraente non paga i premi successivi, od in caso di mancato addebito, da qualsiasi causa occorsa, dei premi successivi sulla Carta di Credito associata al Metodo di pagamento selezionato in fase di attivazione/modifica del proprio Account sul portale Xxxx, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno del pagamento/addebito, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..
Art. 1.4 Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.5 Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.
Art. 1.6 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro
Non è prevista la facoltà di recesso per sinistro.
Art. 1.8 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, esercitata, in qualsiasi momento, dal Contraente inviando Richiesta di disattivazione (“Servizi Attivi” -- “Disattiva”) direttamente dal Pannello di Controllo del proprio AccountYolo (raggiungibile dall'indirizzo xxxxx://xxxx-xxxxxxxxx.xxx), la copertura è prorogata per un periodo pari ad un mese e così successivamente.
La disdetta da parte del Contraente, ha effetto a partire dalla scadenza del periodo contrattualein cui viene inviata.
La disdetta, da parte della Società, deve essere inviata mediante lettera raccomandata al Broker, ed avrà effetto a partire dalla scadenza del periodo contrattuale successivo trascorsi trenta giorni dalla data di invio della raccomandata.
Art. 1.9 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.10 Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
Art. 1.11 Mediazione
Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati edi volta in volta scelto dalla parte richiedente.
La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.
La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara Assicurazioni, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.
Sara Assicurazioni potrà integrare l'elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet xxx.xxxx.xx. Elenco degli organismi di mediazione:
1) Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane (xxx.xxxxxx.xxx.xx)
2) ADR Center (xxx.xxxxxxxxx.xx)
3) IFOAP Concilia (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx)
Art. 1.12 Difesa dall'inflazione - Indicizzazione
Il contratto non prevede adeguamento automatico (Indicizzazione) delle somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo e del premio.
Art. 1.13 Diritto di recesso anticipato
Il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla conclusione del contratto direttamente dal Xxxxxxxx di controllo del proprio Account personale attivo sul sito di Xxxx (“Storico acquisti” – “Recedi”); in tal caso la Società procederà, tramite riaccredito sul mezzo elettronico utilizzato dal cliente per il pagamento, alla restituzione della parte di premio imponibile (al netto delle imposte) pagato e relativo al periodo assicurativo residuo rispetto alla scadenza contrattuale.
Il diritto di recesso di cui al presente articolo, non è applicabile nel caso in cui le prestazioni siano già state eseguite su richiesta del consumatore prima dell'esercizio del diritto di recesso.
Il diritto di recesso non è altresì applicabile nel caso di rinnovo tacito del contratto.
Art. 1.14 Adeguamento del premio e delle somme assicurate (Indicizzazione)
Somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo e premi non sono soggetti ad adeguamento in base all'indice del Costo della Vita (indicizzazione).
Art. 1.15 Formule assicurative FORMULA SILVER
Qualora sulla Scheda di polizza risulti richiamata la Formula Silver, l'assicurazione vale per la sola garanzia – “Assicurazione Spese
Veterinarie”
O alternativamente :
FORMULA GOLD
Qualora sulla Scheda di polizza risulti richiamata la Formula Gold, l'assicurazione copre, in aggiunta alla "Garanzia spese veterinarie" prevista dalla Formula Silver, anche le garanzie – "Assicurazione Responsabilità Civile" , e – "Assicurazione di Tutela Legale":
2. SEZIONE SPESE VETERINARIE
Che cosa posso assicurare
Art. 2.1 Posso assicurare un solo cane o un solo gatto di età maggiore di mesi sei e non superiore ad otto anni al momento della sottoscrizione e identificato secondo le indicazioni di seguito specificate.
L'animale assicurato deve essere in possesso di libretto sanitario e regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e relativi richiami.
L'animale assicurato deve essere vaccinato per:
i cani: cimurro, parvovirosi, epatite e/o leptospirosi; i gatti : rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia
e comunque per tutte le vaccinazioni obbligatorie per legge, norme o regolamenti, anche locali.
L'animale dovrà essere tenuto con cura e diligenza, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela degli animali di affezione.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 2.2 Rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico da infortunio o malattia
La Società, entro i limite massimo della somma assicurata indicata sulla scheda di copertura rimborsa le seguenti spese per intervento chirurgico reso necessario da infortunio o malattia:
- onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento, diritti di sala operatoria e materiali di intervento, protesi comprese;
- rette di degenza, assistenza, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, esami e medicinali , relativi al periodo di ricovero anche in day hospital;
- visite, esami, analisi ed accertamenti, trattamenti fisioterapici e rieducativi, svolti dal veterinario o su sua prescrizione, sostenuti nei 30 giorni precedenti all'intervento chirurgico e nei 30 giorni successivi.
Art. 2.3 Rimborso spese veterinarie da infortunio o malattia senza intervento chirurgico
Qualora l'infortunio o la malattia non causino intervento chirurgico, la Società entro il limite massimo della somma assicurata indicata sulla scheda di copertura, rimborsa le spese per:
- visite del veterinario, esami, analisi, accertamenti e cure;
- ricoveri anche in day hospital;
- medicinali, tutori, trattamenti fisioterapici e rieducativi, prescritti dal veterinario.
Art. 2.4 Spese funerarie per smaltimento del corpo dell'animale assicurato
Qualora l'animale assicurato deceda a causa di un infortunio o malattia indennizabili a termini di polizza, la società rimborsa fino ad € 100,00 le spese di smaltimento del corpo dell'animale assicurato.
Per le garanzie di cui al presente articolo, nel caso in cui l'animale subisca un infortunio durante la partecipazione a fiere e/o mostre
all'indennizzo si applica una franchigia fissa pari ad €300,00 per sinistro
Art. 2.5 Spese di ricerca per smarrimento
Qualora l'animale assicurato sia stato dichiarato scomparso alle autorità competenti, la Società terrà a proprio carico le spese ordinarie di ricerca dell'animale fino ad un importo massimo di € 500,00 per sinistro e per annualità assicurativa. Sono sempre escluse le spese per "ricompense" in aggiunta alle somme previste per la garanzia rimborso spese veterinarie per intervento o senza intervento.
La garanzia è operante esclusivamente se l'animale assicurato è provvisto di chip.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 2.6 Garanzie Spese Veterinarie
Il proprietario in caso di infortunio o malattia che colpisca l'animale deve far intervenire tempestivamente un medico veterinario affinchè vengano prestate le cure del caso.
L'animale assicurato viene identificato in polizza tramite genere (cane o gatto), età e: per i cani, dal numero di anagrafe canina, mentre per gatti, per i quali l'iscrizione all'anagrafe felina è volontaria, la copertura potrà essere prestata solo per quelli iscritti all'Anagrafe felina nazionale e quindi dotati di microchip e di numero di iscrizione, che andrà indicato in polizza. Il numero di iscrizione verrà indicato oltre che per fini identificativi anche per l'applicabilità della garanzia Spese di ricerca per smarrimento operante solo in presenza di chip.
Art. 2.7 Decorrenza
La garanzia decorre dal 7° giorno di effetto dell'assicurazione per gli infortuni, e dal 20° giorno di effetto dell'assicurazione per le malattie.
Art. 2.8 Esclusioni
L'assicurazione non è operante nei casi di:
a) infortuni o malattie conseguenti all'impiego dell'animale per la caccia;
b) dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei componenti il suo nucleo familiare, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;
c) uso professionale dell'animale;
d) uso dell'animale in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti, ecc.);
e) malattie o difetti fisici di carattere congenito o riferibili a fattori ereditari, nonché patologie pregresse anche recidivanti;
f) controlli di routine e/o facoltativi e/o check-up;
g) malattie evitabili con vaccini e/o profilassi preventivi;
h) acquisto di vaccini, antiparassitari e medicinali, tranne quanto previsto per gli interventi chirurgici;
i) malattie mentali e problemi comportamentali;
l) infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive
m) gravidanza e patologie connesse, parto spontaneo;
n) sterilizzazione, castrazione terapeutica, preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale;
o) soppressione e cremazione per pericolosità;
p) taglio coda, taglio orecchie, chirurgia estetica e plastica, oculistica, malattie dei denti e paradontopatie;
q) spese di igiene dentaria;
r) terapie dietetiche inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali
s) danni derivanti da guerre, guerre civili, sommosse, rischi sociopolitici, terrorismo
t) danni derivanti da catastrofi naturali (terremoto, alluvione, inondazione, eventi atmosferici, ect.)
u) infortuni verificatisi nei primi 7 giorni di decorrenza della polizza e malattie manifestatesi nei primi 20 giorni di decorrenza della polizza;
v) cure relative a malattie croniche
w) Filaria/Leshmania
x) pandemia
y) richieste di indennizzo di qualsiasi genere relative al decesso dell'animale, fatta eccezione per quanto previsto nella garanzia Spese funerarie
z) l'assicurazione non è operante, relativamente alla garanzia infortuni, per le seguenti razze di cane: o Perro,
o Pitbull,
o Rottweiler,
o Doberman,
o Doghi,
o Bull Terrier,
o American Bulldog,
o Bull Mastiff,
o Mastino Napoletano
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti
Garanzia | Scoperto in percentuale | Minimo scoperto o franchigia | Limite di indennizzo |
Rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico da infortunio o malattia | 20% | 200 euro | 2.000 euro per sinistro e per anno assicurativo |
Xxxxxxxx spese veterinarie da infortunio o malattia senza intervento chirurgico | 15% | 75 euro | 500 euro per sinistro e per anno assicurativo |
100 euroNon previstoNon previstoSpese funerarie per smaltimento del corpo dell'animale assicurato | Non previsto | Non previsto | 100 euro |
Spese di ricerca per smarrimento | Non previsto | Non previsto | 500 euro per sinistro e per anno assicurativo |
infortunio durante la partecipazione a fiere e/o mostre | Non previsto | 300 euro per sinistro | Non previsto |
3. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
Che cosa posso assicurare
Art. 3.1 Proprietà, possesso ed utilizzo di animali (cane o gatto)
La garanzia vale esclusivamente per la responsabilità derivante dalla proprietà, possesso ed utilizzo dell'animale identificato sulla scheda di copertura dal numero di microchip. L'Assicurazione vale anche per conto di persone che temporaneamente abbiano in affidamento a titolo gratuito (purché questi non svolgano per professione l'attività) e con il consenso dell'Assicurato, l'animale.
La garanzia non comprende i danni derivanti dalla proprietà, possesso ed utilizzo dei cani per i quali siano in vigore disposizioni di legge che obblighino a stipulare polizze di assicurazione di responsabilità civile, indicati come “cani impegnativi” (Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 03/03/2009 – G.U. Serie Generale n° 68 del 23/03/2009 prorogata con Ordinanza 28 agosto 2014 - GU Serie Generale n.208 del8-9-2014).
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 3.2 Garanzia di responsabilità civile
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente ed i suoi familiari (coniuge, convivente “more uxorio”, figli maggiorenni, parenti e affini), se con lui conviventi, come risultanti dall'anagrafe al momento del sinistro, sino alla concorrenza della somma assicurata (massimale) pari a € 500.000 indicata nella Scheda di Polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge -a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) -di danni involontariamente cagionati a terzi per:
⚫ morte e lesioni personali,
⚫ danneggiamenti a cose o animali,
in conseguenza di fatti verificatisi in relazione ai rischi assicurati.
L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare agli Assicurati da fatti colposi o dolosi di persone delle qualidebbano rispondere a norma di legge, incluso il personale domestico (collaboratori domestici).
Qualora l'Assicurato sia separato o divorziato si precisa che la garanzia è comunque operante per i fatti di figli minori per la responsabilità civile che ne possa derivare all'Assicurato, anche se i figli non vivono stabilmente con lui.
La garanzia è operante anche per i fatti di minori in affido all'Assicurato.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 3.3 Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi:
1) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione: il Contraente ed i suoi familiari (coniuge, convivente “more uxorio” e figli maggiorenni, parenti e affini se con lui conviventi), come risultanti dall'anagrafe al momento del sinistro; in ogni caso non sono mai considerati terzi il coniuge o il convivente “more uxorio” del Contraente;
2) i genitori e i figli degli assicurati sopra indicati;
3) le persone che, essendo o non, in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasioni di lavoro o di servizio.
Art. 3.4 Esclusioni
L'assicurazione di Responsabilità Civile non comprende i danni derivanti:
a) dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, industriale, commerciale, artigianale, di servizio od altra retribuita o comunque connessa con affari,locazioni, noleggi;
b) ad animali che l'Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
c) da furto;
d) a cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
e) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
f) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
g) dall'esercizio dell'attività venatoria;
h) da presenza di amianto;
Art. 3.5 Pluralità di assicurati
Il massimale stabilito nella Scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di indennizzo resta, per ogni effetto, unico anche nel caso dicorresponsabilità di più assicurati fra di loro .
Art. 3.6 Estensione territoriale
L'assicurazione vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti
Garanzia | Scoperto in percentuale | Minimo scoperto o franchigia | Limite di indennizzo |
Garanzia di responsabilità civile | Non previsto | 200 euro per sinistro | Nel limite del massimale |
4. SEZIONE DI TUTELA LEGALE
Che cosa posso assicurare
Art. 4.1 Spese legali e peritali assicurate
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale di € 5.000 e delle condizioni previste in polizza, l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali conseguenti ad un fatto illecito verificatosi nell'ambito della vita privata, escluse le attività di lavoro autonomo, professionale e d'impresa. Esse sono:
⚫ le spese per l'intervento di un legale sia in sede civile che penale;
⚫ le spese peritali;
⚫ le spese di giustizia nel processo penale;
⚫ il Contributo Unificato (previsto dal D.L. 11 marzo2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
⚫ le spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condannadell'Assicurato ;
⚫ le spese arbitrali;
⚫ le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.
L'assicurazione viene prestata anche a favore dei componenti il nucleo familiare conviventi con l'Assicurato, come risultanti dall'anagrafe al momento del sinistro, nonché dei domestici per fatti attinenti all'attività svolta per conto dell'Assicurato stesso ed a condizione che essi siano inregola ai fini degli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 4.2 Garanzia Tutela Legale
La garanzia concerne:
a) l'assistenza per il recupero dei danni derivanti da fatti illeciti di terzi subiti dall'animale assicurato;
b) la difesa per resistere ad azioni o pretese per danni causati a terzi dall'animale assicurato;
c) la difesa penale per reati colposi o contravvenzioni commessi dagli Assicurati in qualità di proprietari dell'animale assicurato;
d) la difesa penale dell'Assicurato in qualità di proprietario dell'animale assicurato da imputazione per delitti dolosi, subordinatamente alla derubricazione del titolo da reato doloso a colposo, ovvero in caso di assoluzione del reato con sentenza passata in giudicato, esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.
Nella fattispecie la Società rimborserà le spese di difesa sostenute dall'Assicurato allorquando la sentenza sia passata in giudicato.
Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato che sia anche Contraente. Le controversie promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti ununico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate, e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 4.3 Sono esclusi dalla garanzia:
a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
b) gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato, salvo se diversamente disposto nelle singole condizioni speciali;
d) le spese per procedimenti penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, atti di vandalismo o risse da chiunque provocati;
e) le spese per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria;
f) le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.
g) rapporti di natura contrattuale;
h) rapporti inerenti al diritto di famiglia, successioni e donazioni;
i) rapporti inerenti ad istituti o Enti Pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria;
l) danni da inquinamento dell'ambiente;
m) animali diversi da quello identificato sulla Scheda di Polizza.
Art. 4.4 Estensione territoriale
L'assicurazione è operante per i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
Art. 4.5 Coesistenza con l'assicurazione di Responsabilità Civile
Qualora coesista un'assicurazione di Responsabilità Civile., la garanzia prevista dalla polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovutodall'assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917, 3° comma, C.C. Se l'assicurazione di R.C. non operaper cause imputabili al Contraente e all'Assicurato, tali spese restano a carico di questi ultimi.
Art. 4.6 Operatività delle garanzie
Le garanzie sono operanti a partire dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello nel quale è stato perfezionato il contratto e pagata la prima rata di premio, ed a condizione che i relativi sinistri siano denunciati entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso. I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti
Garanzia | Scoperto in percentuale | Minimo scoperto o franchigia | Limite di indennizzo |
Garanzia di Tutela legale | Non previsto | 200 euro per sinistro | Nel limite del massimale |
5. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 5.1 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società ed al Broker entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.
La denuncia di sinistro deve essere inviata, una volta effettuato l'accesso sul proprio AccountYolo, direttamente dal Pannello di Controllo, utilizzando la funzione “Apertura Sinistri” (Supporto ? Apertura Sinistri).
L'invio della documentazione inerente il sinistro, ed ogni altra documentazione richiesta dalla Società, deve essere inviata alla casella di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx o, mediante raccomandata, all'indirizzo Sara Assicurazioni
– Agenzia Xxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxx (XX)
In particolare, per la garanzia Spese Veterinarie:
la denuncia di xxxxxxxx deve essere corredata anche da:
- copia del certificato d'anagrafe canina;
- copia del libretto delle vaccinazione, in ogni sua parte;
- prescrizioni veterinarie per gli esami effettuati con relativi referti completi di anamnesi;
- in caso di malattia, copia della certificazione della patologia e tutte le certificazioni attinenti al sinistro;
- le ricevute fiscali debitamente quietanzate;
- documentazione del decorso delle lesioni o della malattia (certificati del veterinario, prescrizioni, etc.).
L'assicurato dovrà consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari, anche sull'animale e dovrà fornire le informazioni e i documenti richiesti.
In caso di decesso dell'animale l'Assicurato dovrà trasmettere alla Società la certificazione del veterinario attestante il decesso, le modalità e le cause.
Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.
Per la garanzia Tutela Legale, unitamente alla denuncia di sinistro, l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti e una precisa descrizione del fatto che haoriginato il sinistro. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro.
Art. 5.2 Procedura per la valutazione del danno - Arbitrato
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da una persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle due Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichidisaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delleParti sostiene le spese del proprio Xxxxxx, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, escluso ogni obbligo solidale.
Art. 5.3 Mandato dei Periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti di cui all'art. 4.1– Obblighi in caso di sinistro.
c) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità alle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della precedente lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolte in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui alla lettera c) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 5.4 Criteri di liquidazione
Alla richiesta di rimborso vanno allegati gli originali delle fatture o ricevute fiscali debitamente quietanzate. Qualora l'assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle fatture o ricevute fiscali per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto sulla base della presente garanzia avverrà al netto dei rimborsi già ottenuti da terzi, xxxxx lo scoperto ed i limiti di indennizzo. Il pagamento verrà effettuato in Italia e in valuta corrente. La Società restituirà gli originali previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.
Norme relative alle garanzia Responsabilità Civile Art. 5.5 Gestione delle vertenze -Spese di resistenza
La Società assume, qualora e fino a quando ne abbia interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile,penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lorichieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.Ove la Società fornisca la difesa diretta all'Assicurato, sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari alquarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, lespese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. In caso di definizione transattiva del danno, la Società, a semplice richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.
La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe odammende né delle spese di giustizia penale diverse da quelle di cui ai precedenti commi.
Norme relative alle garanzia Tutela Legale
Art. 5.6 Gestione del sinistro - Scelta del legale
Al ricevimento della denuncia di sinistro la Società, d'intesa con l'Assicurato, svolge anzitutto ogni attività idonea a realizzare una bonaria definizione dellacontroversia. In mancanza di tale definizione, oppure quando vi sia conflitto di interessi o disaccordo nella gestione del sinistro tra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo per la ulteriore tutela dei suoi interessi, ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove l'Assicurato ha il proprio domicilio o ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, comunicandone il nominativo alla Società. La designazione come sopra del legale dovrà in ogni caso essere fatta quando sia necessaria una difesa penale.
L'incarico professionale al legale indicato dall'Assicurato verrà conferito dalla Società e l'Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura. La Società non è responsabile dell'operato dei legali designati. Parimenti la Società non risponde delle eventuali iniziative poste in esseredall'Assicurato prima della presentazione della denuncia di sinistro, né del pregiudizio da queste eventualmente derivato.
Una volta presentata la denuncia di sinistro, l'Assicurato non può dare corso ad alcuna azione o iniziativa nè addivenire alla definizione dellavertenza senza preventivo benestare della Società, che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta, pena la inoperatività dellagaranzia e l'obbligo di restituire le spese eventualmente anticipate o sostenute dalla Società . Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovràessere comunicato il rifiuto del benestare. L'Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro tutti gliatti e documenti occorrenti, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza . Nei casi di ottenuta liquidazione o definizione in favore dell'Assicurato, tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi rimarranno di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso, mentre quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari saràdi esclusiva pertinenza della Società e/o del legale designato.