SOMMARIO
Capitolato Speciale d’Appalto
Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo CIG 8569397A1B
SOMMARIO
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 3
ART. 2 – IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO 3
ART. 3 – SITUAZIONE ASSICURATIVA 5
ART. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 5
ART. 5 – OBBLIGHI DEL BROKER 7
ART. 6 – OBBLIGHI DELL’AGENZIA 8
ART. 7 – RESPONSABILE DESIGNATO DAL BROKER 8
ART. 8 – PAGAMENTO DEI PREMI DI POLIZZA 9
ART. 9 - GESTIONE E DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 9
ART.10 - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI 10
ART.11 - GARANZIA DEFINITIVA 10
ART. 12 – COPERTURA ASSICURATIVA 11
ART. 13 – XXXXXX XX XXXXXXXXXXXX 00
ART. 14 - FALLIMENTO DEL BROKER O MORTE DEL TITOLARE 12
ART. 15 – OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI , ASSISTENZIALI ED IN MATERIA DI COMUNICAZIONE 12
15.1 OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E FISCALI 12
15.2 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 12
ART. 17 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 13
ART. 18 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL’BROKER 15
ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO 15
ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI 15
ART. 21 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 15
PREMESSA
Il presente Capitolato, allegato ala RDO n° pubblicata sul CAT Sardegna, costituisce parte integrante e sostanziale, disciplina il contratto tra l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (nel seguito per brevità ARPAS) e l’impresa, in altre parole il diverso soggetto di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, “Appaltatore”) per l’esecuzione del servizio disciplinato dai successivi articoli.
Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore dell’ARPAS, per il periodo di 36 mesi, reso da soggetti iscritti nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui agli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione.
L'impresa aggiudicataria del servizio svolgerà l'attività di consulenza, assistenza e collaborazione sia nella fase di determinazione del contenuto dei contratti assicurativi sia nella fase della loro gestione ed esecuzione.
Art. 2 – IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO
Il valore stimato dell’appalto è presumibilmente quantificato in € 36.000,00 per il periodo di 36 mesi.
Il suddetto valore è stato stimato applicando, all’importo complessivo dei premi imponibili delle polizze assicurative in essere, di cui all’articolo che segue, la percentuale di provvigione del 10%; tale importo è stato successivamente moltiplicato per gli anni di durata dell’appalto comprensivo dell’eventuale proroga tecnica ed al netto delle regolazioni.
Si fa presente che l’importo come sopra stimato non rappresenta un costo diretto sostenuto dall’Ente rientrando già nell’ammontare dei premi assicurativi corrisposti per i servizi assicurativi dell’Amministrazione.
Tale stima è stata effettuata ai soli fini degli adempimenti di legge ovvero del versamento dovuto all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e per la determinazione della cauzione definitiva.
La durata dell’appalto è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto normativo e comunque sino alla data di scadenza delle polizze assicurative stipulate all’esito della gara per l’affidamento dei servizi assicurativi. Qualora alla scadenza del contratto fossero in essere polizze assicurative stipulate con l'assistenza dell’aggiudicataria, il rapporto contrattuale proseguirà limitatamente a dette polizze e sino alla loro scadenza.
Compenso del broker
Il servizio in oggetto non comporterà spese dirette a carico dell’Amministrazione, né presenti né future, per compensi rimborsi o quant’altro, in quanto il compenso spettante al Broker verrà corrisposto dalle Società assicuratrici sulla base delle provvigioni riconosciute e pubblicate nei capitolati assicurativi entro i limiti indicati in sede di offerta economica.
Parimenti l’Amministrazione non sarà tenuta a corrispondere al Broker alcun compenso o indennità nel caso in cui le procedure ad evidenza pubblica avviate per la scelta dell’assicuratore, indette con la consulenza del broker, siano dichiarate deserte per mancanza di offerenti.
Nessun costo aggiuntivo verrà imputato inoltre sui premi assicurativi corrisposti dall’Amministrazione in ragione di polizze di assicurazione vigenti o di quelle che verranno eventualmente stipulate. La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalla Società di assicurazione per la stipula dei contratti di assicurazione.
In ogni caso la remunerazione del Broker, per anno di incarico, sui premi intermediati dei contratti assicurativi sottoscritti dall’Arpas, non potrà essere maggiore dell’importo complessivo offerto in sede di gara calcolato applicando la provvigione offerta all’importo complessivo dei premi netti attuali indicati al successivo art. 3 del presente capitolato. Qualora nel corso del servizio, l’ammontare dei premi subisse delle variazioni in aumento rispetto ai premi attuali indicati nel capitolato che comportino, per effetto delle applicazioni delle provvigioni offerte, una remunerazione maggiore rispetto all’importo complessivo offerto in sede di gara, il Broker si impegna a ridurre proporzionalmente le provvigioni di competenza, offerte in sede di gara, fino al raggiungimento della remunerazione massima fissata nell’offerta economica, per anno di incarico.
Per le polizze stipulate alla data di aggiudicazione del presente appalto, le provvigioni previste nei relativi contratti sottoscritti con le Società di assicurazione, resteranno invariate fino alla scadenza delle polizze stesse.
La provvigione spettante al Broker troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo affidamento dei servizi assicurativi esistenti, successivamente alla scadenza naturale del loro termine naturale o all’eventuale risoluzione anticipata degli stessi.
L’Amministrazione non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle Società di assicurazione.
Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Agenzia non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione.
ART. 3 – SITUAZIONE ASSICURATIVA
Le polizze stipulate dall’Agenzia e al momento attive sono le seguenti:
oggetto POLIZZE in corso | scadenza | importo polizza annuale |
Copertura assicurativa All Risk | 31/12/2021 | € 46.013,44 |
Copertura assicurativa RCT/O | 31/12/2021 | € 24.978,89 |
Copertura assicurtativa infortuni | 31/12/2021 | € 3.767,00 |
Copertura assicurativa "libro matricola" + "corpi marittimi" | 31/12/2021 | € 31.927,00 |
Copertura assicurativa Kasko dipendenti | 31/12/2021 | € 3.000,00 |
Copertura assicurativa responsabilità civile patrimoniale | 31/12/2021 | € 14.006,92 |
Copertura assicurativa RC dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto | 29/07/2021 | € 739,20 |
Art. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il Broker si impegna a fornire le seguenti prestazioni indicate in maniera non esaustiva:
1) Attività di supporto e assistenza generale e specifica:
• Identificazione, analisi e quantificazione dei rischi attinenti a specifiche attività dell’Agenzia;
• analisi delle coperture esistenti (indicate al precedente art. 3) con riguardo in particolar modo, all’efficacia ed economicità con analisi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni in relazione all’emanazione di nuova normativa, ai mutamenti del mercato assicurativo, ad eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, alle esigenze dell’Agenzia ed alla situazione di sinistrosità che la caratterizza;
• monitoraggio ed analisi dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti e impostazione del programma assicurativo e personalizzato dell’Amministrazione;
• analisi e valutazione delle necessità assicurative occorrenti con proposta delle modalità per la loro valutazione ed impostazione di apposito programma;
• collaborazione con l’Agenzia nella individuazione/aggiornamento dei valori da assicurare;
• individuazione di strategie alternative/innovative rispetto all’attuale modello assicurativo o resa di pareri scritti su implicazioni di tipo assicurativo presenti nei capitolati/contratti/convenzioni/regolamenti entro 7 giorni dalla richiesta;
• consulenza ed assistenza in materia assicurativa a favore di amministratori e personale dell’Amministrazione che ne faccia richiesta per problematiche professionali e/o di categoria ;
• assistenza in caso di contenzioso civile mediante indicazione del legale fiduciario della compagnia entro 10 giorni dalla costituzione in giudizio;
• formazione ed aggiornamento in materia assicurativa a favore del personale dell’Agenzia.
2) Supporto nelle procedure di gara volte all’individuazione delle compagnie assicuratrici:
• collaborazione con l’Agenzia per la redazione di bozze del bando, capitolato tecnico e/o di ogni altra documentazione richiesta per l’affidamento dei servizi assicurativi;
• in caso di ricollocamento dei rischi o di cessazione anticipata dei contratti, la produzione della suddetta documentazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla conoscenza e comunque nei tempi utili a consentire la ricollocazione del rischio da parte dell’Agenzia;
• nel caso di gare deserte, la produzione della predetta documentazione dovrà avvenire entro 10 giorni ;
• assistenza nel corso delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi con predisposizione, ove richiesto, di apposita relazione di analisi tecnica ed economica in ordine alle offerte pervenute dalla varie compagnie assicuratrici evidenziando quelle che hanno espresso il migliore rapporto qualità/prezzo .
3) Supporto e assistenza continua nella gestione amministrativa dei contratti assicurativi
• gestione delle polizze in essere nonché controllo dei relativi adempimenti contrattuali (aggiornamento normativa, segnalazione preventiva delle scadenze, comunicazione dati, variazione rischi, certificazioni e relazioni sui sinistri oggetto di denuncia e sullo stato delle pratiche di risarcimento, ecc…)
• trattazione complessiva delle pratiche relative ai sinistri attivi e passivi che dovessero verificarsi anche quando detti sinistri, pur riferiti ad epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente contratto; in particolare dovrà essere posta cura ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi ai cittadini ed ai terzi in genere; in particolare infine:
− sinistri attivi: assistenza nelle varie fasi di trattazione al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato atteso nei confronti delle società assicuratrici e/o di privati;
− sinistri passivi: in caso di danno di entità sotto la soglia della franchigia prevista nella polizza, il Broker si impegna ad esprimere una propria valutazione in merito oltre che a trasmettere la documentazione idonea a consentire all’Agenzia se procedere o meno a rimborsare il sinistro alla compagnia o assistenza nella gestione e controllo degli adempimenti contrattuali (aggiornamento della normativa, comunicazione dati regolazione, variazione dei rischi, adeguamento dei valori, variazioni contrattuali, ecc…);
• verifica del rispetto da parte delle Compagnie assicuratrici, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze e, in caso di inadempienze, in merito ad azioni di sollecito e, in caso di ripetute inottemperanze, in merito all’adozione di provvedimenti per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;
• periodica revisione della modulistica utilizzata per la gestione dei sinistri e le richieste di risarcimento/rimborso da parte degli assicurati;
• predisposizione di report con frequenza quadrimestrale relativi alla situazione dei sinistri contenente l’indicazione di quelli aperti ,liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, con indicazione dei dati numerici ( numero dei sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, numero dei sinistri in franchigia, sinistri riservati e senza seguito, ecc..) e dei dati descrittivi ( es. andamento della sinistrosità, stato dei sinistri pendenti);
• redazione di report preventivi e consuntivi finalizzati specificatamente alla gestione economica delle attività assicurative compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia ( es. elementi concreti che consentano all’Amministrazione di determinare correttamente gli stanziamenti da porre in Bilancio per la copertura finanziaria di tutte le spese attinenti le coperture assicurative, da prevedere a titolo di base d’asta in sede di procedure di gara a copertura delle somme da corrispondere a titolo di premio annuale alle compagnie di assicurazione aggiudicatarie, a titolo di franchigie, conguagli, ecc…);
• messa a disposizione entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell’avvio delle prestazioni, di un software utilizzabile tramite utilizzo di un semplice internet browser, per la gestione automatizzata dei contratti e la verifica dello stato dei sinistri a cui l’Amministrazione possa accedere in qualsiasi momento per:
− informazioni di dettaglio di ogni singola polizza ivi comprese le scadenze;
− predisposizione di lettere tipo da utilizzare nelle varie fasi della gestione del sinistro ( ad esempio denuncia di apertura, richiesta integrazione documentale,ecc..)
− informazioni relative ai dati contabili di ciascuna singola polizza (scadenza premio, eventuali regolazioni);
− elenco dei sinistri aperti su ogni singola polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro;
Al termine del contratto, il Broker ha l’obbligo di mettere nella disponibilità dell’Agenzia tutti gli archivi informatici e cartacei relativi all’esecuzione del presente appalto.
Art. 5 – OBBLIGHI DEL BROKER
Il Broker nell'espletamento del servizio si impegna a:
• svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, utilizzando propri mezzi e risorse, nell'interesse dell'Agenzia e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite. Dalla data di decorrenza dell'incarico, inoltre, il broker è tenuto ad assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Agenzia, come individuato ai sensi del presente capitolato. In particolare, il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data;
• a tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile.
Sono inoltre a carico del broker:
_ tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
_ i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico;
_ tutte le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto.
Art. 6 – OBBLIGHI DELL’AGENZIA
L'Agenzia si impegna a:
• non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
• rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Agenzia con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
• indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker,
• fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico;
• citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del broker.
XX Xxxxxx non assume alcun compito dì direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell’Agenzia, né è in grado d'impegnare in alcun modo l'Arpas se non previa esplicita autorizzazione.
Art. 7 – RESPONSABILE DESIGNATO DAL BROKER
Il Broker dovrà indicare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la persona fisica designata come Responsabile rappresentante dell’Appaltatore già designata in sede di offerta, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell’Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto. Qualora il responsabile non dovesse più esser quello indicato in sede di offerta, il Broker dovrà proporre altro responsabile con medesime esperienze di studio e professionali il cui nominativo dovrà essere approvato dall’Agenzia. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del personale designato, l’impresa dovrà comunicare preventivamente al Servizio responsabile della gestione del contratto la persona delegata a sostituirlo, onde scongiurare disservizi.
Il referente, rappresentante dell’Impresa, dovrà essere autorizzato, sin dall’inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell’Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve:
• partecipare ad incontri preventivi con l’Amministrazione per la taratura della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
• provvedere a comunicare al responsabile dell’esecuzione del contratto tutte le informazioni e variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell’attività.
Art. 8 – PAGAMENTO DEI PREMI DI POLIZZA
Il pagamento dei premi assicurativi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati, a partire dalla sottoscrizione del contratto di appalto, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, a mezzo delegazione di pagamento, il quale si obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto dell’Agenzia provvedendo alla rendicontazione rilasciando ampia e liberatoria quietanza.
Si applicano in ogni caso le norme di cui all’art. 118 del D.lgs 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 e s.m.i.
Il Broker dovrà trasmettere all’Agenzia le informazioni necessarie per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 45 giorni prima delle scadenze indicate nelle rispettive polizze. Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare all’Agenzia le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie di Assicurazione, debitamente quietanzate.
Relativamente alle ricevute di pagamento del premio, l’atto di quietanza deve essere trasmesso nelle 24 ore successive all’avvenuto pagamento del premio.
Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa entro i termini indicati nelle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa; ferma la risoluzione del contratto ipso-iure per grave inadempimento e impregiudicate tutte le altre conseguenze previste dall’ordinamento, ivi comprese quelle di carattere penale.
ART. 9 - GESTIONE E DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’ARPAS verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte del Broker attraverso il Responsabile Unico del Procedimento a cui compete:
a) il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;
b) il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore;
c) lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) e dalle linee guida ANAC nonché di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati dall’Amministrazione.
ART.10 - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI
Fermo quanto disposto dall’art.107 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore non può sospendere l’esecuzione delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’ARPAS.
L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
In tal caso l’ARPAS procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’ARPAS e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
ART.11 - GARANZIA DEFINITIVA
L’Appaltatore è tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito, ai sensi dell’art.103 D.Lgs 50/2016, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria o fideiussione rilasciata dagli Intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58. La fideiussione dovrà prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità dell’articolo 1957 del Codice Civile;
2. il pagamento dell’intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
L’importo della cauzione, determinato ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, viene calcolato sul valore stimato presunto del contratto e ammonta a € 3.600,00. Su tale importo verranno applicate le riduzioni di cui all’art 93 comma 7 del Codice dei contratti pubblici.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
L’ARPAS potrà chiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; la garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento
della richiesta dell’Agenzia, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
L’ARPAS ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per le finalità di cui all’art. 103 comma 2 del Codice, al quale si rinvia.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria e l’affidamento della fornitura al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia fideiussoria in questione è svincolata all’atto dell’emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare dell’Appaltatore, con la sola condizione della preventiva consegna, da parte di quest’ultimo, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione della prestazione.
ART. 12 – COPERTURA ASSICURATIVA
Il Xxxxxx dovrà essere provvisto, alla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale di cui all’art. 110, comma 3 del D.lgs 209/2005, per l’attività di intermediazione svolta dalla Società, dalla persone fisiche di cui al comma 2 dell’art. 112 del citato decreto, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.
Le suddette coperture dovranno prevedere un massimale non inferiore ad almeno un milione di euro per ciascun sinistro e di un milione e mezzo di euro all'anno globalmente per tutti i sinistri.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Xxxxxx potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’Amministrazione. Copia della polizza o dell’appendice della polizza esistente, conforme all’originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del contratto di servizio.
ART. 13 – RISCHI DA INTERFERENZE
Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D.lgs 81/2008 e s.m.i, non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza. Le parti garantiranno in ogni caso l’attività di cooperazione e coordinamento fra Datori di lavoro in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto.
L’importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a Euro Zero/=.
ART. 14 - FALLIMENTO DEL BROKER O MORTE DEL TITOLARE
Il fallimento del Broker comporta lo scioglimento “ ope legis “ del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione; in tal caso l’amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 110 del D.lgs 50/2016.
Pertanto ai sensi del comma 2 dello stesso art. 110 , l’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario Broker in sede di offerta, sino al quinto migliore offerente in sede di gara. Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione o fallimento del titolare, si applica la disciplina di cui ai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell’Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.
ART. 15 – OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI, ASSISTENZIALI ED IN MATERIA DI COMUNICAZIONE
15.1 Obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali
Il Broker è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
Il Broker è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nel servizio oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro.
15.2 Obblighi di comunicazione
Il Broker ha l’obbligo di comunicare al Servizio responsabile della gestione del contratto ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l’amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell’Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.
Il Broker ha l’obbligo di comunicare al Servizio responsabile della gestione del contratto, entro sette giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il conto corrente bancario/postale ai fini della tracciabilità dei pagamenti in osservanza alla legge n. 136/2010 e s.m. e i.
Il Broker ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio responsabile della gestione del contratto ogni sostituzione di personale che sia risultato assente per qualsiasi motivo ivi compreso il caso di perdita di idoneità allo svolgimento del servizio
ART. 16 - PENALI
Nel caso di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato l’Amministrazione provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A/R, assegnando al broker cinque giorni lavorativi decorrenti dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione ovvero non sia data risposta o la stessa non giunga entro il termine, saranno applicate le penali sotto indicate.
a) salvo diversi accordi, consegna, nei casi di scadenze naturali, delle polizze e di disdetta dei capitolati e atti di gara in ritardo rispetto ai 30 giorni indicati al precedente art. 4 è prevista una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo
b) nei casi di gare deserte, ridefinizione dei capitolati e atti di gara in ritardo rispetto ai 10 giorni indicati dal citato art. 4 è prevista una penale pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 5 giorni, trascorso tale termine l’Amministrazione potrà risolvere il contratto
c) errori od omissioni nei controlli di richieste di pagamento dei premi assicurativi, pagamenti e regolarizzazione premi è prevista una penale pari a € 500,00 per ogni contestazione;
d) ritardo, non imputabile all’Amministrazione, rispetto alla data di attivazione dell’applicativo informatico di cui all’art art. 4 del presente Capitolato è prevista una penale pari a € 250,00 per ogni giorno di ritardo.
Le penali saranno assolte tramite escussione della cauzione definitiva di cui al precedente art. 11 e la successiva integrazione dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla richiesta.
Fermo restando che l’importo delle penali non può superare il 10% dell’importo contrattuale, tuttavia qualora l’importo delle penali superi detto limite, il Rup promuove l’avvio delle procedure previste dal codice dei contratti pubblici al fine di giungere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 17, oltre alla richiesta di risarcimento danni.
ART. 17 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, l’ARPAS si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento, salvo quanto disposto dall’art. 88 comma 4 ter e art. 92 comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011, previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Si applica l’art. 109 del Codice.
Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
In tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenuto opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso.
L’Amministrazione potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto, mediante invio di lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi:
a. sopravvenuta impossibilità del Broker di adempiere ai propri obblighi;
b. abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto;
c. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
d. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
e. in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa;
f. in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell’anno solare;
g. in caso di cessione totale o parziale del contratto
h. subappalto non consentito;
i. frode o malafede nell’esecuzione del contratto;
j. mancati pagamenti del premio assicurativo
k. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio;
l. perdita della personalità giuridica
m. mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l’esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 ( art. 3 comma 8 e s.m.i).
Qualora le ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.
In ogni caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di gara.
Qualora il presente contratto fosse risolto in costanza di contratti assicurativi conclusi con l’assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle Compagnie Assicuratrici che, nelle more dell’individuazione di un nuovo broker, dovranno interagire esclusivamente con l’Agenzia.
ART. 18 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL’BROKER
In caso in cui il Broker receda anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, l’Amministrazione oltre all’escussione della cauzione definitiva chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.
ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all’articolo 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52.
ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 i dati forniti dalle Imprese sono dall’Amministrazione trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione e’ l’ARPAS.
ART. 21 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 22 - CONTROVERSIE
In caso di controversie tra l’Impresa aggiudicataria e l’ARPAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
Il Responsabile Unico del procedimento
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