CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 XXXXX - Xxx. 0000.0000 – PEC: xxx.xxxxx@xxx.xx C.F. e P.I. 00821180577
CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA ESPLETATA IN FORMA AGGREGATA, VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO A LOTTI SEPARATI, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA CND Q, PER LA DURATA DI ANNI 3 (TRE), CON EVENTUALE RINNOVO DI 12 MESI
NUMERO DI GARA:
Art.1) Oggetto della Gara
L'affidamento ha per oggetto la fornitura triennale in accordo quadro, suddivisa in lotti, di dispositivi per odontoiatria, oftalmologia ed otorinolaringoiatria afferenti alla CND “Q” per le esigenze delle Aziende Sanitarie dell'Area aggregata 1 (d’ora in avanti definite “Aziende Sanitarie”) e precisamente: ASL di Rieti (Capofila), ASL Roma 4, ASL Roma 5, ASL di Viterbo ed A.O.-Univ.S. Xxxxxx.
Art.2) Durata della fornitura
La fornitura in oggetto avrà la durata di 3 anni, con possibilità di rinnovo di ulteriore 12 mesi, dalla data di stipula del contratto ad opera dell’Azienda Capofila, con condizione risolutiva in caso di aggiudicazione di gara regionale e/o convenzione Consip senza che le ditte abbiano nulla a pretendere.
Art.3) Quantitativi
Il fabbisogno presunto, per singolo lotto, calcolato sulla base dei fabbisogni presunti di ogni Azienda Sanitaria partecipante, si riferisce al periodo di contratto triennale come da disciplinare di gara e All. 1 – Prodotti e Fabbisogni.
Essendo la procedura esperita nella forma dell’accordo quadro, ogni singola Azienda Sanitaria potrà acquistare non solo i prodotti espressamente elencati nel lotto ma anche quelli ricompresi nel relativo listino ed in quantità non vincolanti per quest’ultima.
Art.4) Conformità dei prodotti
I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto specificatamente descritto nell'All. 1 - Prodotti e Fabbisogni.
I prodotti di cui all'art. 1 dovranno essere conformi alle disposizioni legislative vigenti in materia per quanto attiene alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio.
I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura. In particolare, i prodotti devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. sui "Dispositivi Medici",
attuata con D. Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e alla Direttiva 47/2007 CE recepita con Decreto Legislativo n. 37 del 25 gennaio 2010.
La ditta aggiudicataria dovrà fornite, se richieste, tutte le certificazioni relative ai controlli di qualità ed alle analisi chimico-fisiche previste dalla normativa, nonché Certificazione che attesti la presenza della marcatura CE per i dispositivi in oggetto e Certificazione relativa alla eventuale presenza di marchi di qualità sui sistemi o su loro parti significative.
La suddetta ditta si assume tutte le responsabilità conseguenti agli obblighi della registrazione, laddove questa sia richiesta per legge.
Qualora, nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx verificasse l’emanazione di disposizioni normative cogenti, statali e/o comunitarie, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, nonché la disciplina dei requisiti tecnici e/o regolamentari relativamente ai prodotti oggetto della fornitura, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, la ditta aggiudicataria è tenuta a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l’uso, le eventuali rimanenze di prodotti non conformi consegnati e giacenti in confezioni integre.
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire un sistema di rintracciabilità che consenta un rapido blocco del lotto oggetto di eventuale segnalazione e una rapida sostituzione dello stesso, senza alcun onere aggiuntivo.
Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti, nonché ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro corretto impiego, resta a totale e completo carico del fornitore che, rendendosene garante, sarà tenuto all’osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell’affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.
Art.4.1) Caratteristiche tecniche dei prodotti
La descrizione dei prodotti in gara e le relative specifiche tecniche sono riportati nell’All.1 al presente Capitolato.
Con riferimento a ciascun Lotto, i prodotti offerti dovranno rispettare, pena l’esclusione dalla gara, i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche, in quanto elementi essenziali, precisati nel suddetto All.1 e nel presente Capitolato.
In merito all’indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto di gara, si precisa che verrà applicato il principio di equivalenza sancito dall’art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016.
Nel caso in cui l’Operatore Economico intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti, lo stesso dovrà allegare all’offerta tecnica apposita dichiarazione nonché documentazione, o altro mezzo, idonei a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tale documentazione sarà valutata dalla Stazione Appaltante ai fini della verifica della sussistenza dell’equivalenza.
Art.4.2) Confezionamento primario ed etichettatura
Sul confezionamento primario di ciascun Prodotto, dovrà essere presente il nome commerciale del prodotto, il fornitore, la marcatura CE e le informazioni necessarie all’identificazione del prodotto, necessarie anche al fine di assicurare la rintracciabilità e il ritiro del prodotto stesso dal mercato in caso di accertati difetti di produzione, le istruzioni per l’uso, le eventuali avvertenze circa la modalità di conservazione dei prodotti nonché, ove necessario, la data di scadenza.
Tutti i confezionamenti dei Prodotti da consegnare dovranno essere integri, non danneggiati e chiusi. L’etichettatura e le istruzioni per l’uso devono essere redatte in lingua italiana e rispettare le normative vigenti, riportando la destinazione d’uso prevista per ciascun Prodotto. Le istruzioni possono contenere anche eventuali informazioni necessarie all’utilizzatore, le eventuali controindicazioni e precauzioni da prendere.
L'etichettatura deve contenere, così come previsto al punto 13.3 dell’Allegato I del D.Lgs. n.46/1997, le seguenti informazioni:
a) nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante. Per i dispositivi importati nella Comunità al fine di esservi distribuiti, l'etichettatura o l'imballaggio esterno o le istruzioni per l'uso contengono, inoltre, il nome e l'indirizzo del mandatario qualora il fabbricante non abbia sede nella Comunità;
b) se del caso, la parola «STERILE» e il relativo metodo di sterilizzazione;
c) se del caso, il numero di codice del lotto preceduto dalla parola «LOTTO» o il numero di serie;
d) se del caso, l'indicazione della data entro cui il dispositivo dovrebbe essere utilizzato, in condizioni di sicurezza, espressa in anno/mese;
e) se del caso, l'indicazione che il dispositivo è monouso;
f) le condizioni specifiche di conservazione e/o di manipolazione;
g) eventuali istruzioni specifiche di utilizzazione;
h) avvertenze e/o precauzioni da prendere.
Si precisa che, tutte le indicazioni sulle etichette e sulle confezioni, così come previsto all’art. 5, comma 4, del D.Lgs. 46/1997, devono essere in lingua italiana.
Art.5) Indisponibilità temporanea del prodotto per rottura di stock
Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali di rotture di stock del prodotto, il Fornitore dovrà darne comunicazione a mezzo PEC all’Azienda Capofila ed alle altre Aziende Sanitarie, pena l’applicazione delle penali. In tale comunicazione il Fornitore dovrà indicare la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna come indicati all’art.12 ed evidenziare la sopravvenuta indisponibilità temporanea del prodotto. A seguito di tale comunicazione, gli ordinativi di fornitura pervenuti nei 15 (quindici) giorni lavorativi successivi dovranno essere adempiuti entro una data di prevista consegna non superiore al termine massimo di 12 (dodici) giorni lavorativi dalla data di ricezione di ciascun ordinativo trasmesso per xxx xxxxxxxxxxx, xxxx l’applicazione di quanto previsto nell’Accordo Quadro.
Decorsi i predetti termini di consegna, l’Azienda Sanitaria, previa comunicazione a mezzo PEC alla ditta aggiudicataria, potrà, altresì, procedere all’esecuzione in danno del Fornitore effettuando l’acquisto direttamente sul libero mercato ed addebitando l’eventuale differenza di costo al medesimo Fornitore.
Il Fornitore potrà attivare la pratica di indisponibilità temporanea non più di una volta per ciascun semestre di durata contrattuale.
Alla risoluzione dell’indisponibilità del prodotto, il Fornitore dovrà darne comunicazione a mezzo PEC all’Azienda Capofila ed alle altre Aziende Sanitarie.
Si precisa che nel caso l’indisponibilità temporanea del prodotto venga sanata con l’introduzione di un nuovo prodotto autorizzato il fornitore, contestualmente alla predetta comunicazione, e sempre ai fini della risoluzione della indisponibilità del prodotto, dovrà trasmettere all’Azienda Capofila ed alle altre Aziende Sanitarie documentazione tecnica dalla quale si evinca la rispondenza del nuovo prodotto a quanto previsto nell’art.4 del presente capitolato.
In caso di disponibilità della documentazione sopra elencata in lingua diversa da quella italiana,
il Fornitore deve presentare la documentazione in lingua originale e corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante o da persona con comprovati poteri di firma.
Resta inteso che i tempi di comunicazione della richiesta di sostituzione ed i tempi di accettazione da parte dell’Azienda Capofila sono ad esclusivo carico del Fornitore, che – se la sostituzione del prodotto verrà accettata – risponderà comunque di eventuali ritardi nelle consegne (penali ed esecuzione in danno).
La fornitura del prodotto dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo rispetto a quello sostituito e alle stesse condizioni convenute in sede di gara.
Art.6) Aggiornamento tecnologico e fuori produzione
Qualora, in corso di fornitura, la ditta aggiudicataria dovesse commercializzare un prodotto aggiornato, analogo a quello della presente fornitura che presenti migliori caratteristiche funzionali, potrà proporlo alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione di quello aggiudicato, previa valutazione qualitativa da parte della stazione appaltante. L’approvazione formale da parte del RUP sarà subordinata alla valutazione tecnica e al parere favorevole di tutti i servizi aziendali coinvolti. Nel caso in cui tale sostituzione venga accettata, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire adeguato corso di aggiornamento per il corretto utilizzo.
In tutti i casi di indisponibilità del prodotto (e/o di impossibilità della fornitura) ascrivibili alla sfera del Fornitore è a carico della ditta aggiudicataria reperire e proporre alla stazione appaltante un prodotto sostitutivo. Quest’ultima si riserva di accettare o meno il prodotto proposto con la medesima procedura prevista in caso di aggiornamento tecnologico.
Art.7) Formazione e consulenza tecnica
La ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, dovrà garantire la consulenza tecnica e la formazione presso le strutture sanitarie interessate per i dispositivi medici forniti, compreso l'aggiornamento tecnologico, e prestare assistenza tecnica, in collaborazione con gli organi delle Aziende Sanitarie interessate, nell'attività di controllo e di revisione della merce.
Art.8) Acquisto di prodotti da listini
Oltre alla possibilità, per le Aziende Sanitarie, di poter acquistare i prodotti espressamente indicati nel singolo lotto, le stesse potranno approvvigionarsi altresì dei prodotti riportati nel listino – presentato, in sede di gara, dalla ditta aggiudicataria – applicando, al prezzo ivi riportato, la percentuale di sconto praticata, in sede di offerta economica, sul lotto.
Art. 9) Periodo di prova
L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di 3 mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività/fornitura. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione/la consegna della fornitura non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.
Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con PEC, e di aggiudicare la fornitura all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (Art. 1456 c.c. Clausola risolutiva espressa).
In tal caso la ditta aggiudicataria:
• dovrà proseguire nella fornitura fino alla data comunicata dall'Azienda interessata;
• avrà diritto esclusivamente al pagamento dei prodotti fino a quel momento ordinati;
Art.10) Obblighi dell'aggiudicatario
La ditta con la sottoscrizione del presente capitolato speciale si impegna a:
• comunicare all'Ufficio Xxxxxx, in xxx xxxxxxx, xx momento del ricevimento dell'ordine, l'eventuale impossibilità di consegna entro il termine previsto all'art. 12 (consegna) del presente capitolato;
• mantenere i prezzi dei prodotti da listino fissi ed invariati per l’intero arco di validità dell’accordo quadro;
• ritiro dei prodotti, eventualmente ordinati per errore e non utilizzati dalle strutture sanitarie, entro il termine di 30 gg. dalla data di consegna, con successiva emissione da parte del fornitore di nota di accredito;
Art.11) Confezionamento ed imballi
Per tutto ciò che concerne il confezionamento secondario (inteso quale confezionamento di più prodotti della medesima tipologia in una scatola o un contenitore idoneo per il trasporto) per ogni tipologia di prodotto offerto, il fornitore dovrà garantire:
• la corretta conservazione dei prodotti in esso contenuti, anche durante le fasi di
trasporto, in conformità alle norme vigenti;
• la conformità rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in termini di etichettatura.
All'atto di ogni consegna potranno essere prelevati da parte del personale delle Aziende Sanitarie campioni dei prodotti consegnati su cui effettuare i relativi controlli.
Gli imballi dovranno essere a norma di legge ed "a perdere"; quelli che, a giudizio del predetto personale, presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.
Per consegne a pallet, il materiale dovrà essere correttamente imballato con cellophane con i colli perfettamente allineati non debordanti dalla sagoma del pallet. In tal caso il mezzo dovrà essere dotato di sponda idraulica.
Sull'imballaggio esterno e, su ogni confezione singola, deve essere facilmente visibile il contrassegno della ditta, il nome del prodotto, la descrizione, le dimensioni e materiali, data e numero del lotto di fabbricazione ed il quantitativo espresso nell'unità propria del prodotto.
Art.12) Consegna
La consegna della merce dovrà essere effettuata dalla ditta aggiudicataria, a proprio rischio, diligenza e spese di qualunque natura, franco terra magazzino, entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di invio dell'ordine – di volta in volta trasmesso per via elettronica (NSO) dal servizio competente (o anticipato a mezzo PEO o PEC in caso di problematiche di invio tramite NSO) – presso il luogo di consegna indicato nell’ordine stesso.
In casi di urgenza, da dichiararsi a cura del servizio competente, la ditta dovrà provvedere alla consegna con la massima sollecitudine e comunque non oltre 7 (sette) giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta dagli organi competenti.
La merce dovrà essere accompagnata da una distinta, in duplice copia, con l'esatta indicazione quantità fornita; copia della distinta sarà restituita per ricevuta. La firma per ricevuta della merce non impegna l e Aziende Sanitarie.
Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, la ditta aggiudicataria dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle qualità e quantità dei prodotti forniti anche a distanza dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.
Art.13) Resi per merci non conformi
L'accettazione della merce al momento della sua consegna indica solo una corrispondenza
quantitativa del materiale ricevuto rispetto a quello ordinato.
Qualora al controllo qualitativo risultasse la non rispondenza ai requisiti contrattuali, si procederà a restituire la merce chiedendone la sostituzione entro 7 (sette) giorni con altra avente le caratteristiche richieste.
Nel caso di reiterata consegna di merce difforme a quanto richiesto, l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà:
• in caso di difformità qualitativa: di procedere a restituire la merce senza chiederne la sostituzione e procedere altresì all'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.
• in caso di difformità quantitativa: di procedere ad acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti.
In caso di mancato ritiro da parte della ditta del reso entro 10 (dieci) gg. dalla comunicazione, le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di rendere, franco destino, la merce non ritirata e risultata non conforme.
Art.14) Controlli e Acquisto in danno
Qualora fosse riscontrata la non conformità, sia nella qualità sia nella quantità, della merce ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal capitolato, l’Azienda Sanitaria procederà ad inviare formale contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto congruo.
Inoltre, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente; resterà cioè a carico dell'inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda Sanitaria a causa dell'inadempienza stessa.
Qualora difetti ed imperfezioni dovessero manifestarsi frequentemente durante e/o successivamente all’impiego, la ditta aggiudicataria avrà l’obbligo, su richiesta dell’Azienda Sanitaria, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura sostituendo contestualmente i lotti riferiti ai prodotti risultati difettosi.
Art.15) Xxxxxxxx e coperture assicurative
Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, l’affidatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari (art. 107 del D.Lgs. 385/1993), pari al 10% dell’importo contrattuale (si applicano anche le disposizioni di cui
all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo il decorso dell’intero tempo contrattuale inerente all’oggetto dell’appalto.
All’atto della stipula del contratto dovrà essere presentata polizza di responsabilità civile professionale, inclusa la responsabilità civile presso terzi, prestatori di lavoro e polizza incendi, con coperture e massimali non inferiori a € 1.500.000,00 per sinistro e per persona, così come meglio specificate nello Contratto.
L’impresa aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o ai suoi incaricati.
Art.16) Clausole e Penalità
Le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di procedere nel senso sottoindicato, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, nei seguenti casi:
a) Xxx consegne in ritardo rispetto ai termini di consegna di cui all'art. 12 (Consegna), l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare a carico della ditta aggiudicataria una penale determinata pari al 2% sul valore della merce non consegnata per ogni giorno di ritardo;
b) Quando, a seguito del controllo qualitativo, la merce fosse risultata priva delle qualità essenziali richieste o presentasse vizi tali da renderla inidonea all'uso ed il fornitore non avesse provveduto alla sua sostituzione nel termine perentorio indicato dalla data di comunicazione del rifiuto, ai sensi del precedente art. 13 (Resi per merci non conformi), l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare a carico della ditta aggiudicataria una penale determinata pari al 2% sul valore della merce non consegnata per ogni giorno di ritardo.
L’ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell’impresa derivanti dalla fornitura
regolata dal presente Capitolato, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l’impresa ha in corso con l’Azienda Sanitaria, a fronte dell’obbligo di emissione di apposita nota di addebito ai sensi dell'art.15 del D.P.R. n. 633/72.
La Ditta prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle Aziende Sanitarie a chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
Art.17) Risoluzione del contratto
L'Azienda appaltante avrà la facoltà di risolvere " ipso facto et iure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via PEC, secondo quanto stabilito all'art.108 del Codice e nelle seguenti ipotesi:
a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
b) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
d) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
e) in caso di cessione del contratto o cessione d’azienda senza previa autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria;
f) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
g) qualora l'Azienda Capofila notifichi n. 2 diffide ad adempiere senza che la ditta aggiudicataria ottemperi a quanto intimato;
h) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;
i) qualora venisse attivata apposita convenzione da parte di Consip o della Centrale Acquisti della Regione Lazio e la ditta aggiudicataria non procedesse al ribasso dei prezzi di aggiudicazione al fine di adeguare questi ultimi a quelli delle sopramenzionate convenzioni.
Nel caso di variazione della soggettività giuridica del fornitore, la prosecuzione del rapporto contrattuale dovrà essere autorizzata dall’Azienda Sanitaria.
Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo, mancata consegna, non conformità o altro) l'Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il
risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.
Art.18) Responsabilità
L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
La ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili ad essa ed ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda Sanitaria che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.
Art.19) Modifiche del contratto
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. a) del Codice, secondo il prospetto riportato nel Disciplinare di gara art. 6).
Con la sottoscrizione del contratto la Ditta fornitrice dichiara espressamente di aver tenuto conto, nella propria offerta, di tutti gli oneri a suo carico previsti nella documentazione di gara, ed in particolare nel presente Capitolato Tecnico, nessuno escluso o eccettuato.
Per le prestazioni oggetto dell’appalto valgono i prezzi stabiliti nel contratto per tutta la durata contrattuale.
Eccezione a quanto sopra è da rinvenirsi in caso di attivazione di apposita convenzione da parte di Consip o della Centrale Acquisti della Regione Lazio: per i prezzi contrattuali che dovessero risultare superiori rispetto a quelli praticati nella convenzione la ditta aggiudicataria dovrà procedere al ribasso degli stessi per adeguarli a questi ultimi.
Art.20) Recesso dal contratto
Qualora la ditta aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda Sanitaria, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.
L'Azienda Sanitaria potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 50/2016.
Allegati al CSA:
All. 1 Prodotti e fabbisogni All. 2 Criteri di valutaizone